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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; ricorso</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 15 febbraio 2013, n. 3743</title>
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		<pubDate>Thu, 03 Apr 2014 12:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Legittimazione Processuale]]></category>
		<category><![CDATA[appello]]></category>
		<category><![CDATA[citazione]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[impugnazione]]></category>
		<category><![CDATA[mezo]]></category>
		<category><![CDATA[ricorso]]></category>

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		<description><![CDATA[Nelle cause che vertono sul condominio, l'appello va proposto con citazione o con ricorso?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SESTA CIVILE<br />
SOTTOSEZIONE 2</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. GOLDONI Umberto &#8211; Presidente<br />
Dott. PETITTI Stefano &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; Consigliere<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) ((OMISSIS)), rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dall&#8217;Avvocato (OMISSIS), presso lo studio del quale in (OMISSIS), e&#8217; elettivamente domiciliato;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO DI VIA (OMISSIS) ((OMISSIS)), in persona dell&#8217;amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del controricorso, dagli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza della Corte d&#8217;appello di Trieste n. 150 del 2010, depositata in data 19 aprile 2010;<br />
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2012 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;<br />
sentiti, per il ricorrente, l&#8217;Avvocato (OMISSIS) con delega, e, per il resistente, l&#8217;Avvocato (OMISSIS);<br />
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che nulla ha osservato in ordine alla relazione ex articolo 380-bis cod. proc. civ..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>Ritenuto che il Tribunale di Trieste, adito dal Sig. (OMISSIS), condomino dello stabile di Via (OMISSIS), con sentenza n. 1381 del 2007, rigettava l&#8217;opposizione dallo stesso proposta avverso la delibera assembleare adottata il 16 marzo 2004, sostenendo che nella fattispecie non vi fosse il concreto interesse dell&#8217;attore ad evitare una lesione attuale al proprio diritto, essendo tutt&#8217;al piu&#8217; ravvisabile un mero danno futuro o potenziale;</p>
<p>che avverso tale sentenza lo stesso (OMISSIS) proponeva appello, sostenendo l&#8217;erroneita&#8217; della statuizione circa la mancanza di interesse ad impugnare la delibera nonche&#8217; l&#8217;illegittimita&#8217; di quest&#8217;ultima, per aver stabilito aggravi di costi a carico del condomino che avesse richiesto particolari interventi, senza che cio&#8217; fosse pero&#8217; specificato nell&#8217;ordine del giorno, e per avere attribuito funzioni giurisdizionali all&#8217;amministratore;</p>
<p>che la Corte d&#8217;appello di Trieste, con sentenza n. 150 del 2010, riteneva che l&#8217;impugnazione fosse inammissibile in quanto tardiva, essendo stata proposta con citazione depositata in cancelleria solo il 5 febbraio 2010, ben oltre, quindi, l&#8217;ultima data utile, identificata nel 28 gennaio 2010;</p>
<p>che la Corte d&#8217;appello, tuttavia, entrava nel merito della controversia rigettando l&#8217;appello anche per altre ragioni;</p>
<p>che, in particolare, la Corte riteneva che nella previsione contenuta nell&#8217;ordine del giorno di &#8220;eventuali lavori da eseguirsi ex articolo 1135 cod. civ.&#8221; ben potesse farsi rientrare l&#8217;oggetto su cui l&#8217;assemblea aveva poi deliberato e che, comunque, mancasse l&#8217;interesse del ricorrente ad impugnare, non essendogli stato addebitato alcun aggravio di costi per l&#8217;intervento eseguito prima dell&#8217;adozione della delibera impugnata;</p>
<p>che avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione il (OMISSIS) sulla base di un unico motivo con cui denuncia violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 1137 c.c., comma 3, in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 3; resiste con controricorso il Condominio di Via (OMISSIS);</p>
<p>che essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, e&#8217; stata redatta relazione ai sensi dell&#8217;articolo 380 bis cod. proc. civ., comunicata alle parti e al Pubblico ministero.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>che il relatore designato ha osservato:</p>
<p>Il ricorso e&#8217; fondato.</p>
<p>La Corte territoriale ha ritenuto il gravame inammissibile perche&#8217; proposto con atto di citazione che, nel termine di trenta giorni di cui all&#8217;articolo 1137 cod. civ., e&#8217; stato solo notificato alla controparte e non anche depositato presso la cancelleria del giudice di appello.</p>
<p>In proposito, sono di recente intervenute le Sezioni Unite che, con sentenza n. 8491 del 2011, hanno affermato il principio secondo cui &#8220;in tema di condominio negli edifici, le impugnazioni delle delibere dell&#8217;assemblea, in applicazione della regola generale dettata dall&#8217;articolo 163 cod. proc. civ., vanno proposte con citazione, non disciplinando l&#8217;articolo 1137 cod. civ. la forma di tali impugnazioni; possono, comunque, ritenersi valide le impugnazioni proposte impropriamente con ricorso, sempreche&#8217; l&#8217;atto risulti depositato in cancelleria entro il termine stabilito dall&#8217;articolo 1137 citato&#8221;. La proposizione dell&#8217;appello in controversia relativa a impugnazione di delibera assembleare non si sottrae, ovviamente, alla indicata regola, sicche&#8217; va effettuata nelle forme della citazione entro il prescritto termine di trenta giorni. Il ricorso va dunque accolto, non costituendo ostacolo il fatto che, da un lato, la Corte d&#8217;appello, dopo avere affermato la tardivita&#8217;, e quindi l&#8217;inammissibilita&#8217; dell&#8217;appello, abbia tuttavia esaminato nel merito le ragioni della impugnazione e che il ricorrente abbia invece limitato le proprie censure alla statuizione di inammissibilita&#8217; del gravame, senza nulla dedurre sul merito della controversia.</p>
<p>In proposito, e&#8217; sufficiente ricordare che &#8220;qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilita&#8217; (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si e&#8217; spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l&#8217;onere ne&#8217; l&#8217;interesse ad impugnare; conseguentemente e&#8217; ammissibile l&#8217;impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed e&#8217; viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l&#8217;impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata&#8221; (Cass., S.U., n. 3840 del 2007). Sulla base di quanto sopra e qualora il collegio condivida i rilievi in precedenza formulati, si ritiene che il giudizio possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi dell&#8217;articolo 375 c.p.c., n. 5 ed accolto in quanto manifestamente fondato&#8221;; che il Collegio condivide la proposta di decisione, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;</p>
<p>che dunque, accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, per nuovo esame del gravame, alla Corte d&#8217;appello di Trieste in diversa composizione;</p>
<p>che al giudice di rinvio e&#8217; demandata altresi&#8217; la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimita&#8217;.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita&#8217;, alla Corte d&#8217;appello di Trieste in diversa composizione.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile sez. VI 23 novembre 2011 n. 24715</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sez-vi-23-novembre-2011-n-24715/</link>
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		<pubDate>Sat, 23 Nov 2013 22:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Impugnazione delle Delibere]]></category>
		<category><![CDATA[citazione]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
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		<category><![CDATA[impugnazione]]></category>
		<category><![CDATA[ricorso]]></category>
		<category><![CDATA[termini]]></category>

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		<description><![CDATA[Quali sono i termini per impugnare una delibera assembleare? Quali se si impugna tramite ricorso?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SESTA CIVILE<br />
SOTTOSEZIONE 2</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. GOLDONI Umberto &#8211; Presidente -<br />
Dott. BUCCIANTE Ettore &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere -<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>sul ricorso 22929/2010 proposto da:</p>
<p>C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GUGLIELMO CALDERINI 60, presso lo studio dell&#8217;avvocato FABRIZIO LA PERA, rappresentato e difeso da se steso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO di (OMISSIS), in persona dell&#8217;amministratore in carica pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, 17, presso lo studio dell&#8217;avvocato GIUSSANI ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato PASTORI Guido giusta procura speciale a margine del controricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 49/2010 della CORTE D&#8217;APPELLO di TRIESTE del 19/01/2010, depositata il 18/02/2010;<br />
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE BUCCIANTE;<br />
udito l&#8217;Avvocato Alessandro Tudor, (delega avvocato Guido Pastori), difensore del controricorrente che si riporta agli scritti;<br />
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che condivide la relazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>La Corte ritenuto che:</p>
<p>- si è proceduto nelle forme di cui all&#8217;art. 380 bis c.p.c.;</p>
<p>- la relazione depositata in cancelleria è del seguente tenore:</p>
<p>&#8220;Con sentenza del 19 settembre 2006 il Tribunale di Trieste ha respinto la domanda proposta dalla s.r.l. Ville del Carso, intesa ad ottenere la dichiarazione di invalidità di una Delib. adottata il 15 aprile 2003 dall&#8217;assemblea dei condomini dell&#8217;edificio sito in (OMISSIS) in quella città.</p>
<p>Il gravame proposto contro la suddetta sentenza da C. G., quale avente causa a titolo particolare dall&#8217;originaria attrice, è stato dichiarato inammissibile dalla Corte d&#8217;appello di Trieste con sentenza del 18 febbraio 2010. A tale decisione il giudice di secondo grado è pervenuto in applicazione del principio di ultrattività del rito, rilevando che l&#8217;impugnazione era stata proposta con citazione anzichè con ricorso e l&#8217;atto era stato depositato in cancelleria dopo la scadenza del termine annuale stabilito dall&#8217;art. 327 c.p.c..</p>
<p>Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione C. G., in base a un motivo. Il condominio si è costituito con controricorso.</p>
<p>Le eccezioni di inammissibilità sollevate pregiudizialmente dal resistente non appaiono accoglibili, poichè nel ricorso è stato riportato il contenuto essenziale della sentenza impugnata e le sono state rivolte pertinenti censure in diritto.</p>
<p>Queste risultano fondate, alla stregua della giurisprudenza di legittimità richiamata da C.G., secondo cui l&#8217;appello avverso la sentenza che abbia pronunciato sull&#8217;impugnazione di una delibera dell&#8217;Assemblea condominiale, in assenza di previsioni di legge ad hoc, va proposto &#8211; secondo la regola generale contenuta nell&#8217;art. 342 c.p.c. &#8211; con citazione; ne consegue che la tempestività dell&#8217;appello va verificata in base alla data di notifica dell&#8217;atto di citazione e non alla data di deposito dell&#8217;atto di gravame nella cancelleria del giudice ad quem (Cass. 8 aprile 2009 n. 8536).</p>
<p>Si ritiene quindi possibile definire il giudizio ai sensi dell&#8217;art. 315 c.p.c., n. 5, prima ipotesi&#8221;;</p>
<p>- il ricorrente non si è avvalso delle facoltà di cui all&#8217;art. 380 bis c.p.c., comma 2; sono comparsi e sono stati sentiti in camera di consiglio il difensore del resistente e il pubblico ministero;</p>
<p>- il collegio concorda con le argomentazioni svolte nella relazione e le fa proprie;</p>
<p>accolto pertanto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice, che si designa in una diversa sezione della Corte d&#8217;appello di Trieste, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Trieste, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2011.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 14 aprile 2011 n. 8491</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezioni-unite-sentenza-14-aprile-2011-n-8491/</link>
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		<pubDate>Sat, 23 Nov 2013 17:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Impugnazione delle Delibere]]></category>
		<category><![CDATA[citazione]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[impugnazione delle delibere]]></category>
		<category><![CDATA[ricorso]]></category>

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		<description><![CDATA[Interessante sentenza delle Sezioni Unite sui mezzo per impugnare le delibere assembleari: c'è bisogno del ricorso o della citazione?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONI UNITE CIVILI</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. VITTORIA Paolo &#8211; Primo Presidente f.f. -<br />
Dott. ELEFANTE Antonino &#8211; Presidente Sezione -<br />
Dott. SALVAGO Salvatore &#8211; Consigliere -<br />
Dott. CECCHERINI Aldo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. FORTE Fabrizio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. BUCCIANTE Ettore &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. DI CEREO Vincenzo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. VIVALDI Roberta &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 872/2005 proposto da:</p>
<p>Z.A., L.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 63, presso lo studio dell&#8217;avvocato GARATTI Luciano, che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato MAFFETTTNI FLAMINIO, per delega a margine del ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell&#8217;amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell&#8217;avvocato ROMANELLI Lorenzo, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato RONZONI ALBERTO, per delega a margine del controricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 859/2003 della CORTE D&#8217;APPELLO di BRESCIA, depositata il 25/10/2003;<br />
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 01/03/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;<br />
udito l&#8217;Avvocato Guido ROMANELLI per delega dell&#8217;avvocato Alberto Ronzoni;<br />
udito il P.M., in persona dell&#8217;Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con sentenza n. 1658/2000 il Tribunale di Bergamo dichiarò inammissibile, per tardività, la domanda proposta da L. A. e Z.A. nei confronti del condominio (OMISSIS): domanda intesa ad ottenere la dichiarazione di nullità o l&#8217;annullamento della Delib. assembleare 12 febbraio 1998, adottata in merito alla ripartizione delle spese di rifacimento della copertura di autorimesse interrate.</p>
<p>Con sentenza n. 1450/2000 lo stesso Tribunale respinse l&#8217;opposizione, ugualmente proposta da L.A. e Z.A., avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1216 del 1998, avente per oggetto il pagamento al condominio &#8220;(OMISSIS)&#8221; della quota di loro pertinenza delle spese suddette.</p>
<p>Impugnate dai soccombenti, le due decisioni, previa riunione delle cause, sono state confermate dalla Corte d&#8217;appello di Brescia, che con sentenza n. 859/2003 ha rigettato i gravami, rilevando che il primo dei suddetti giudizi era stato promosso con citazione, mentre avrebbe dovuto esserlo con ricorso, nè la conseguente invalidità dell&#8217;atto era rimasta sanata, poichè esso era stato bensì notificato, ma non anche depositato in cancelleria, entro il termine di trenta giorni stabilito dall&#8217;art. 1137 c.c..</p>
<p>Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione L. A. e Z.A., in base a due motivi. Il condominio &#8220;(OMISSIS)&#8221; si è costituito con controricorso e ha presentato due memorie.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Con i due motivi addotti a sostegno del ricorso L.A. e Z.A. rivolgono alla sentenza impugnata essenzialmente una stessa censura, articolata rispettivamente sotto i profili dei vizi della motivazione e della violazione di norme di diritto:</p>
<p>lamentano che ingiustificatamente ed erroneamente la Corte d&#8217;appello ha escluso che la notificazione della citazione per il giudizio di primo grado, avvenuta entro il termine stabilito dall&#8217;art. 1137 c.c., fosse idonea ad evitare la decadenza comminata da tale norma.</p>
<p>Il resistente ha contestato la rilevanza di queste deduzioni, osservando che la deliberazione oggetto della causa è priva di una propria autonoma valenza, in quanto meramente confermativa di un&#8217;altra precedente, la quale non era stata a suo tempo impugnata ed era pertanto divenuta intingibile.</p>
<p>L&#8217;eccezione va disattesa, poichè l&#8217;assunto del controricorrente era già stato prospettato nel giudizio di secondo grado, ma la Corte d&#8217;appello espressamente ha affermato di poterne prescindere, lasciando quindi impregiudicata la questione; nè essa può avere ingresso in questa sede, in quanto implica la necessità di accertamenti di fatto e apprezzamenti di merito non consentiti nel giudizio di legittimità.</p>
<p>La tesi sostenuta da L.A. e Z.A. attiene a un tema che ha dato luogo, nella giurisprudenza di legittimità, a divergenze e contrasti, per la cui composizione il ricorso è stato assegnato alle sezioni unite.</p>
<p>La prima decisione in materia, per quanto consta, è costituita da Cass. 5 maggio 1975 n. 1716, con la quale si è ritenuto che il giudizio deve essere introdotto con ricorso, poichè l&#8217;art. 1137 c.c., impiega appunto tale termine, nel disporre che &#8220;contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino dissenziente può fare ricorso all&#8217;autorità giudiziaria ma il ricorso non sospende l&#8217;esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata dall&#8217;autorità stessa&#8221; e che &#8220;il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data della comunicazione per gli assenti&#8221;.</p>
<p>Questo principio è stato poi ribadito nelle pronunce successive, che hanno ravvisato la ratio della norma, così intesa, nell&#8217;&#8221;esigenza della sollecita soluzione delle questioni che possono intralciare o paralizzare la gestione del condominio&#8221; (Cass. 9 luglio 1997 n. 6205).</p>
<p>Si è tuttavia ammesso, in applicazione del principio di conservazione, che l&#8217;impugnazione delle deliberazioni condominiali possa avvenire efficacemente, pur se irritualmente, anche con citazione, a condizione però che nel termine di trenta giorni l&#8217;atto non sia soltanto notificato, ma anche depositato in cancelleria, poichè unicamente in tal caso può essere equiparato a un ricorso (Cass. 27 febbraio 1988 n. 2081). Questa affermazione è coerente con la costante giurisprudenza di questa Corte, relativa ai limiti della sanabilità della instaurazione con citazione dei giudizi per i quali è stabilita la forma del ricorso, come nelle materie del lavoro dipendente, della separazione personale tra coniugi, della cessazione degli effetti civili e dello scioglimento del matrimonio, delle locazioni (v., da ultimo, Cass. 27 maggio 2010 n. 12990).</p>
<p>A proposito delle impugnazioni delle deliberazioni condominiali, invece, è stato seguito anche un diverso orientamento, secondo cui è sufficiente la tempestiva notificazione della citazione, non occorrendo anche il suo deposito in cancelleria, che avviene successivamente, al momento della iscrizione a ruolo della causa:</p>
<p>Cass. 16 febbraio 1988 n. 1662, 30 luglio 2004 n. 14560, 11 aprile 2006 n. 8440, 27 luglio 2006 n. 17101, 28 maggio 2008 n. 14007.</p>
<p>Questa conclusione è stata giustificata, essenzialmente, in base alla considerazione che la notificazione esaurisce gli adempimenti di immediato interesse per la parte convenuta, mentre darebbe luogo a una incongrua contaminazione normativa imporre per la citazione gli adempimenti che sono richiesti per il ricorso.</p>
<p>Ritiene il collegio che l&#8217;art. 1137 c.c., non disciplina la forma che deve assumere l&#8217;atto introduttivo dei giudizi di cui si tratta.</p>
<p>Depone in questo senso, in primo luogo, la sedes materiae della disposizione, la quale è inserita in un contesto normativo &#8211; il codice civile &#8211; destinato alla configurazione dei diritti e all&#8217;apprestamento delle relative azioni sotto il profilo sostanziale dell&#8217;an e non anche sotto quello procedurale del quomodo: contesto normativo nel quale il termine &#8220;ricorso&#8221; è spesso utilizzato per indicare l&#8217;atto con cui si reagisce, eventualmente anche in sede stragiudiziale, alla lesione di un diritto. Proprio nell&#8217;ambito della disciplina del condominio, infatti, l&#8217;art. 1133 c.c., prevede la possibilità del &#8220;ricorso all&#8217;assemblea&#8221; contro i provvedimenti dell&#8217;amministratore, mentre la parola &#8220;citazione&#8221;, nell&#8217;art. 1131 c.c., indica tutti gli atti con cui il condominio è &#8220;convenuto in giudizio&#8221;, atti che ben possono avere la forma del ricorso, quando si verte in materie per le quali cosè è disposto. Non è quindi significativo l&#8217;argomento lessicale, che viene ricavato dal testo dell&#8217;art. 1137 c.c., nel quale il termine &#8220;ricorso&#8221; è impiegato nel senso generico di istanza giudiziale, che si ha facoltà di proporre per ottenere l&#8217;annullamento delle deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio.</p>
<p>Infatti la prescrizione del ricorso, come veste dell&#8217;atto introduttivo dei giudizi in determinate materie, è sempre accompagnata dalla fissazione di varie altre regole, intese in genere a delineare procedimenti caratterizzati da particolare snellezza e rapidità: regole che mancano del tutto con riguardo alle impugnazioni delle deliberazioni condominiali, per le quali non si dubita che siano soggette alle norme comuni di procedura. Ciò non solo corrobora la tesi del significato generico del termine &#8220;ricorso&#8221;, come compare nell&#8217;art. 1137 c.c., ma fa cadere anche l&#8217;argomento relativo alle esigenze di celerità che la norma avrebbe inteso soddisfare: a questo fine risulta ininfluente che la causa sia promossa nell&#8217;una forma o nell&#8217;altra, se poi deve seguire il suo iter con il rito ordinario; nè rileva la diversità &#8211; sulla quale pure è stato posto l&#8217;accento &#8211; del sistema di fissazione della prima udienza, da parte del giudice invece che dell&#8217;attore, poichè eventuali manovre dilatorie di quest&#8217;ultimo possono essere efficacemente contrastate con il rimedio dell&#8217;an-ticipazione di cui all&#8217;art. 163 bis c.p.c., ma sono comunque già frustrate dalla prevista immediata esecutività delle deliberazioni condominiali, anche se impugnate.</p>
<p>Poichè dunque la norma in considerazione si limita a consentire ai dissenzienti e agli assenti di agire in giudizio, per contestare la conformità alla legge o al regolamento di condominio delle decisioni adottate dall&#8217;assemblea, ma nulla dispone in ordine alle relative modalità, queste vanno individuate alla stregua della generale previsione dell&#8217;art. 163 c.p.c., secondo cui &#8220;la domanda si propone mediante citazione&#8221;. Si evita così anche la discrasia, cui la contraria opinione da luogo, tra le azioni di annullamento e quelle di nullità delle deliberazioni condominiali, in quanto unanimemente soltanto alle prime si ritiene applicabile l&#8217;art. 1137 c.c. (v., tra le altre, Cass. 19 marzo 2010 n. 6714), sicchè nei due casi le domande dovrebbero essere proposte in forme diverse, anche quando si impugna una stessa deliberazione e si deduce che è affetta da vizi che ne comportano sia la nullità sia l&#8217;annullamento. Si evita altresì la divergenza, sopra evidenziata, tra le soluzioni adottate a proposito delle condizioni richieste per la sanabilità dell&#8217;atto, quando si verte nella materia del condominio o nelle altre per le quali è prescritto il ricorso.</p>
<p>Ciò stante, la questione della conversione si pone in termini inversi rispetto a quelli in cui è stata finora affrontata: si tratta di stabilire se la domanda di annullamento di una deliberazione condominiale, proposta impropriamente con ricorso anzichè con citazione, possa essere ritenuta valida e se a questo fine sia sufficiente che entro i trenta giorni stabiliti dall&#8217;art. 1137 c.c., l&#8217;atto venga presentato al giudice, e non anche notificato. A entrambi i quesiti va data risposta affermativa, in quanto l&#8217;adozione della forma del ricorso non esclude l&#8217;idoneità al raggiungimento dello scopo di costituire il rapporto processuale, che sorge già mediante il tempestivo deposito in cancelleria, mentre estendere alla notificazione la necessità del rispetto del termine non risponde ad alcuno specifico e concreto interesse del convenuto, mentre grava l&#8217;attore di un incombente il cui inadempimento può non dipendere da una sua inerzia, ma dai tempi impiegati dall&#8217;ufficio giudiziario per la pronuncia del decreto di fissazione dell&#8217;udienza di comparizione.</p>
<p>In accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice (che si designa in una diversa sezione della Corte d&#8217;appello di Brescia, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità) che si uniformerà al seguente principio di diritto: &#8220;L&#8217;art. 1137 c.c., non disciplina la forma delle impugnazioni delle deliberazioni condominiali, che vanno pertanto proposte con citazione, in applicazione della regola dettata dall&#8217;art. 163 c.p.c.&#8221;.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Brescia, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 1 marzo 2011.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2011.</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 29 ottobre 2004 n. 20957</title>
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		<pubDate>Sat, 26 Oct 2013 17:35:22 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Nomiina e Revoca dell'Amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[1129 cc]]></category>
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		<description><![CDATA[Interessante sentenza delle Sezioni Unite sulla natura del provvedimento di revoca dell'amministratore: è ricorribile per cassazione il decreto della Corte d'appello di cui all'art. 1129 c.c., che decide, revoca dell'amministratore di condominio?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONI UNITE CIVILI</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. Rafaele CORONA &#8211; Primo Presidente f.f. -<br />
Dott. Giovanni OLLA &#8211; Presidente di sezione -<br />
Dott. Giovanni PAOLINI &#8211; Consigliere -<br />
Dott. Francesco SABATINI &#8211; Consigliere -<br />
Dott. Giandonato NAPOLETANO &#8211; Rel. Consigliere -<br />
Dott. Michele VARRONE &#8211; Consigliere -<br />
Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI &#8211; Consigliere -<br />
Dott. Giulio GRAZIADEI &#8211; Consigliere -<br />
Dott. Guido VIDIRI &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>ANDREANI LILIANA, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo studio degli avvocati NICOLA MORGANI e BRUNO BELLI, che la rappresentano e difendono unitamente all&#8217;avvocato MARIO LUPI, come da procure in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>COOPERATIVA EDILIZIA IL SOGNO A. R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BERTOLONI 44, presso lo studio dell&#8217;avvocato ANDREA FILIPPO CECCHETTI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso il decreto definitivo della Corte d&#8217;Appello di ROMA, depositato il 27/05/99; (R.G. 69/99);<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/04 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;<br />
udito l&#8217;Avvocato BRUNO BELLI;<br />
udito il P.M. in persona dell&#8217;Avvocato Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso con cassazione senza rinvio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Liliana Andreani, assegnataria di appartamento compreso nell&#8217;edificio ZA12/A2 del complesso edilizio realizzato in Roma dalla Società Cooperativa a r.l. Il Sogno, con ricorso in data 29 luglio 1998 al Tribunale di Roma, chiese, ai sensi dell&#8217;art. 1129, co. 3°, cod. civ., la revoca di detta cooperativa dall&#8217;incarico di amministratore del complesso edilizio per avere omesso di presentare il rendiconto relativo agli esercizi 1996 e 1997 nonché di provvedere alla regolare convocazione delle relative assemblee.</p>
<p>L&#8217;adito tribunale rigettò il ricorso, condannando la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla Cooperativa Il Sogno, che aveva resistito al ricorso.</p>
<p>Essendo stato proposto dall&#8217;Andreani reclamo avverso il provvedimento del Tribunale, la Corte d&#8217;Appello di Roma, con decreto reso in data 27 maggio 1999, ha respinto il reclamo ed ha condannato la reclamante al pagamento delle spese relative alla procedura.</p>
<p>Avverso tale decisione, limitatamente alla statuizione di condanna al rimborso delle spese del giudizio sul reclamo ed a quella di conferma dell&#8217;analoga statuizione relativa al giudizio svoltosi innanzi al Tribunale, ha proposto ricorso l&#8217;Andreani ai sensi dell&#8217;art. 111 Cost., affidandosi ad un unico motivo.</p>
<p>Resiste con controricorso la Cooperativa Il Sogno.</p>
<p>Con ordinanza interlocutoria dell&#8217;11 aprile 2003 la 2§ Sezione Civile di questa Suprema Corte, rilevata l&#8217;esistenza all&#8217;interno della Sezione di un contrasto in ordine all&#8217;ammissibilità o meno del ricorso per cassazione contro il decreto della corte d&#8217;appello che decida sul reclamo avverso la revoca (o il rigetto dell&#8217;istanza di revoca) dell&#8217;amministratore di condominio, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l&#8217;assegnazione a queste Sezioni Unite.</p>
<p>Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>La ricorrente censura il decreto impugnato per violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 91 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1129 cod. civ., 64 disp. att. cod. civ. e 737 e sgg. cod. proc. civ., adducendo che la Corte d&#8217;Appello non avrebbe potuto condannarlo al rimborso delle spese del reclamo e confermare l&#8217;analoga statuizione relativa al giudizio svoltosi innanzi al Tribunale, non potendosi configurare nel procedimento de quo, che è procedimento di volontaria giurisdizione, l&#8217;ipotesi della soccombenza, configurabile esclusivamente nei procedimenti contenziosi, caratterizzati da una contrapposizione sostanziale delle parti.</p>
<p>Richiamando la sentenza n. 32436/1998 di questa Suprema Corte, la ricorrente sostiene che il procedimento ex art. 1129 cod. civ. ha natura di procedimento di volontaria giurisdizione, ancorché l&#8217;istanza di revoca si innesti in un contrasto tra condomini ed amministratore, poiché il provvedimento cui tende è strumentale solo alla gestione della cosa comune ed alla tutela dell&#8217;interesse comune, non alla tutela particolare degli interessi dell&#8217;una o dell&#8217;altra parte ed il provvedimento del giudice, anche quando incida su una situazione di conflitto, si caratterizza come intervento di tipo sostanzialmente amministrativo, privo, quindi, dei caratteri della decisione con attitudine a produrre gli effetti del giudicato su posizioni soggettive in contrasto.</p>
<p>Pertanto, conclude la ricorrente, il provvedimento impugnato, avente natura decisoria nella parte in cui provvede sull&#8217;onere delle spese processuali e, quindi, limitatamente a tale statuizione impugnabile con ricorso per cassazione, dev&#8217;essere considerato illegittimo. Osserva questa Corte che il ricorso, sebbene diretto esclusivamente contro la statuizione del decreto della Corte d&#8217;Appello relativa alle spese processuali, si fonda sulla tesi della natura di volontaria giurisdizione del procedimento ex art. 1129, co. 3°, cod. civ., sicché sollecita la risoluzione del contrasto giurisprudenziale registratosi su tale questione e su quella, alla prima correlata, dell&#8217;ammissibilità in via generale del ricorso per cassazione, ai sensi dell&#8217;art. 111 Cost., avverso il decreto della corte d&#8217;appello che abbia deciso sul reclamo proposto ex art. 64, cpv., disp. att. cod. civ. avverso la revoca (o il rigetto dell&#8217;istanza di revoca) dell&#8217;amministratore del condominio disposto dal tribunale.</p>
<p>Sulla questione si registrano due orientamenti nella giurisprudenza di questa Suprema Corte.</p>
<p>Contro l&#8217;ammissibilità del ricorso per cassazione è l&#8217;orientamento assolutamente prevalente (cfr. Cass. N. 8994/&#8217;93; n. 32436/&#8217;98; n. 6249/2000; n. 2517/2001; n. 4706/2001; n. 5194/2002), che, facendo leva sulla natura dell&#8217;intervento richiesto al giudice ai sensi dell&#8217;art. 1129, co. 3°, cod. civ., ne evidenzia il carattere strumentale rispetto all&#8217;interesse generale e collettivo del condominio ad una corretta amministrazione, con la conseguenza che il decreto di cui agli artt. 1129 cod. civ. e 64 disp. Att. Cod. civ., avendo, non solo forma di decreto, ma anche natura di provvedimento sostanzialmente amministrativo, pur se incidentalmente statuisce su posizioni giuridiche soggettive nascenti dal rapporto di mandato costituitosi tra condominio ed amministratore, sarebbe privo del carattere della decisorietà, perché diretto a tutelare solo l&#8217;interesse obbiettivo dell&#8217;amministrazione della cosa comune, nonché di quello della definitività, in quanto, ai sensi dell&#8217;art. 742 cod. proc, civ., modificabile o revocabile in ogni tempo, non solo con effetto ex nunc, in virtù di nuovi elementi sopravvenuti, bensì anche ex tunc per un riesame di merito e di legittimità delle originarie risultanze.</p>
<p>La mancanza di attitudine al giudicato impedirebbe, peraltro, all&#8217;assemblea condominiale di deliberare in senso opposto a quello deciso dal giudice.</p>
<p>L&#8217;orientamento minoritario, che fa capo a Cass. n. 4620/1996 ed è stato ribadito da Cass. n. 184/2003, rilevata la contraddittorietà dell&#8217;opposta tesi, nella parte in cui, pur riconoscendo l&#8217;incidenza del provvedimento della corte d&#8217;appello su diritti soggettivi, non gli riconosce attitudine al giudicato, osserva che con tale provvedimento il giudice non si limita a sospendere l&#8217;amministratore dall&#8217;incarico ma pone definitivamente termine ante tempus al rapporto tra amministratore e condomini. Rileva, inoltre, la pratica impossibilità di ripristinare il rapporto eventualmente risolto dal provvedimento giudiziale, stante il disposto dell&#8217;art. 742 cod. proc. civ., che fa salvi i diritti dei terzi in buona fede in base a convenzioni anteriori alla revoca.</p>
<p>Queste Sezioni Unite ritengono di condividere il primo orientamento.</p>
<p>Tale convincimento si fonda, in primo luogo, su considerazioni che attengono alla natura delle ipotesi, tassative, in presenza delle quali è data la possibilità, anche al singolo condomino, di proporre al giudice l&#8217;istanza di revoca dell&#8217;amministratore nonché sulla struttura del relativo procedimento camerale.</p>
<p>La particolare gravità delle tre ipotesi (violazione dell&#8217;obbligo di portare a conoscenza dell&#8217;assemblea condominiale le citazioni e i provvedimenti amministrativi il cui contenuto esorbiti dalle attribuzioni dell&#8217;amministratore; omesso rendiconto della gestione per due anni; esistenza di fondati sospetti di gravi irregolarità) che, sole, legittimano anche uno solo dei condomini a rivolgersi al giudice, anticipando la deliberazione dell&#8217;assemblea condominiale eventualmente inerte o persino in contrasto con una già espressa volontà della maggioranza dei condomini, per chiedere la rimozione dell&#8217;amministratore, unitamente al rilievo della legittimazione anche individuale a proporre il ricorso, conferisce al procedimento in esame ed al conseguente provvedimento giudiziale il carattere di procedimento e di provvedimento tipicamente cautelari, non dissimile da quello previsto dall&#8217;art. 2409 cod. civ. per l&#8217;ipotesi di &#8220;sospetto di gravi irregolarità&#8221; commesse da amministratori e sindaci delle società per azioni.</p>
<p>Viene, invero, ad evidenza il carattere eccezionale ed urgente, oltre che sostitutivo della volontà assembleare, della potestà attribuita al giudice in una materia nella quale in via ordinaria il potere di revoca può essere esercitato in ogni tempo dall&#8217;assemblea dei condomini (art. 1129, cod. 2°, cod. civ.). E risulta evidente che solo l&#8217;esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela, superiore rispetto a quello dei singoli condomini e dei diritti dell&#8217;amministratore, ad una corretta gestione dell&#8217;amministrazione condominiale, a fronte del pericolo di grave danno derivante da determinate condotte dell&#8217;amministratore, può giustificare un siffatto intervento del giudice, suscettibile di risolvere anzitempo il rapporto di mandato tra condomini ed amministratore, senza che, peraltro, si renda necessaria la partecipazione al giudizio del condominio o degli altri condomini.</p>
<p>L&#8217;evidenziato carattere trova conferma nelle caratteristiche del procedimento, improntato a rapidità, informalità ed officiosità, potendo, peraltro, il provvedimento essere adottato &#8220;sentito l&#8217;amministratore&#8221; (art. 64, co. 1°, disp. att. cod. civ.); caratteristiche, tutte, che mal si conciliano col carattere contenzioso che la contraria tesi giurisprudenziale vuole assegnare al procedimento ed al provvedimento che lo definisce, in quanto incidente sul rapporto di mandato tra condomini ed amministratore.</p>
<p>Che su tale aspetto il provvedimento del giudice incida, come, del resto, generalmente si verifica nei procedimenti camerali a più parti (plurilaterali), nei quali, tuttavia, l&#8217;intervento giudiziale è pur sempre diretto all&#8217;attività di gestione di interessi, non può meravigliare né può giustificare una non consentita attribuzione ad esso di un&#8217;efficacia decisoria e, quindi, di un&#8217;attitudine al giudicato, poiché, com&#8217;è stato osservato da autorevole dottrina, l&#8217;incidenza su un diritto altrui dell&#8217;esercizio, da parte del giudice camerale, di un potere di gestione non è circostanza che possa considerarsi extra ordinaria, purché al titolare del diritto sia consentito, come nell&#8217;ipotesi in esame è consentito, di chiedere la tutela giurisdizionale piena del diritto inciso.</p>
<p>D&#8217;altro canto, com&#8217;è stato sottolineato dalla stessa dottrina, ed il rilievo risulta ancora più convincente dopo la riforma dell&#8217;art. 111 Cost. in tema di giusto processo, la tutela dei diritti e degli status si realizza solo attraverso processi a cognizione piena, destinati a concludersi con sentenze ovvero con provvedimenti aventi attitudine al giudicato formale e sostanziale, non già con procedimenti in cui le modalità del contraddittorio siano rimesse alla determinazione discrezionale del giudice.</p>
<p>Sotto il profilo sostanziale il carattere decisorio del provvedimento in esame è escluso dal rilievo che, ove anche esso sanzionasse la revoca dell&#8217;amministratore, non ne pregiudicherebbe le ragioni, che, come si accennava, potranno trovare tutela in un ordinario giudizio di cognizione.</p>
<p>Va, al riguardo, ricordato che, a conferma della natura di mandato del rapporto intercorrente tra condomini ed amministratore e, conseguentemente, del carattere fiduciario dell&#8217;incarico, l&#8217;art. 1129, co. 2°, cod. civ., pur fissando in un anno la durata dell&#8217;incarico, consente la revoca in ogni tempo dell&#8217;amministratore da parte dell&#8217;assemblea.</p>
<p>Dovendosi, dunque, escludere un diritto dell&#8217;amministratore alla irrevocabilità dell&#8217;incarico &#8211; diritto, peraltro, escluso in genere per qualsiasi mandatario, salvo che sia stato diversamente pattuito (art. 1723, co. 1°, cod. civ.) &#8211; non può ritenersi che la revoca statuita da giudice camerale incida su un diritto dell&#8217;amministratore alla stabilità dell&#8217;incarico.</p>
<p>Trattandosi, però, di mandato che si presume oneroso, se la revoca interviene prima della scadenza dell&#8217;incarico, l&#8217;amministratore avrà diritto alla tutela risarcitoria, esclusa solo in presenza di una giusta causa a fondamento della revoca (art. 1725, co. 1°, cod. civ.). E deve ritenersi che le tre ipotesi di revoca giudiziale previste dall&#8217;art. 1129, co. 3°, cod. civ. configurino altrettante ipotesi di giusta causa per la risoluzione ante tempus del rapporto.</p>
<p>Spetterà, ovviamente, all&#8217;amministratore revocato anche il soddisfacimento dei crediti, eventualmente insoddisfatti, cui ha diritto ai sensi degli artt. 1719 e 1720 cod. civ.</p>
<p>Pertanto, la tutela che l&#8217;amministratore revocato in virtù del provvedimento camerale potrà conseguire in sede di cognizione ordinaria non potrà essere in forma specifica ma soltanto risarcitoria o per equivalente.</p>
<p>A tal fine, il giudice della cognizione ordinaria potrà valutare l&#8217;esistenza della giusta causa addotta a sostegno dell&#8217;istanza di revoca, senza che ciò significhi riesame del provvedimento camerale. Per vero, la diversità dell&#8217;oggetto e delle finalità del procedimento camerale e di quello ordinario, unitamente all&#8217;evidente diversità delle rispettive causae petendi, così come impedisce di attribuire efficacia vincolante al provvedimento camerale su quello ordinario, del pari non consente di ritenere che il giudizio ordinario si risolva in un sindacato del provvedimento camerale.</p>
<p>Conclusivamente, va esclusa l&#8217;ammissibilità del ricorso per cassazione, ex art. 111 Cost., avverso il decreto pronunciato dalla Corte d&#8217;appello ai sensi del combinato disposto degli artt. 1129, co. 3°, cod. civ. e 64, cpv., disp. att. cod. civ.</p>
<p>Cionondimeno, nel caso in esame il ricorso proposto, avendo ad oggetto esclusivamente la statuizione relativa alle spese processuali, va ritenuto ammissibile.</p>
<p>Come più volte ritenuto da questa Suprema Corte (cfr. sent. n. 15173/2000; n. 2517/2001; n. 6365/2001; n. 1343/20031), la statuizione relativa alla condanna alle spese, inerendo a posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo rispetto a quello in esito al cui esame è stata adottata, ha i connotati della decisione giurisdizionale e l&#8217;attitudine al passaggio in giudicato indipendentemente dalle caratteristiche del provvedimento cui accede.</p>
<p>Risulta, pertanto, irrilevante che la statuizione impugnata nel caso in esame acceda ad un provvedimento avente natura, formale e sostanziale, di volontaria giurisdizione, non ricorribile, in quanto tale, per cassazione, poiché rispetto ad essa vanno ravvisati quella contrapposizione ed i caratteri della decisorietà e definitività richiesti per l&#8217;ammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell&#8217;art. 111 Cost.</p>
<p>Nel merito, la statuizione impugnata, in quanto conforme al criterio della soccombenza indicato come normale dall&#8217;art. 91 cod. proc. civ., risulta corretta.</p>
<p>Quanto all&#8217;onere delle spese del giudizio di legittimità, il contrasto giurisprudenziale esistente sulla questione principale ed i dubbi su quella accessoria, legittimati dal contrasto sulla natura del provvedimento camerale di revoca, giustificano l&#8217;integrale compensazione tra le parti.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese del presente giudizio tra le parti.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 13 maggio 2004, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili.</p>
<p>DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 29 OTT. 2004.</p>
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