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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; resposnsabilità del committente</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 17 aprile 2013, n. 9370</title>
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		<pubDate>Tue, 20 May 2014 13:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Compravendita]]></category>
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		<description><![CDATA[Se l'immobile è sito su di un terreno particolarmente instabile, responsabile delle crepe nei muri degli immobili, può risponderne anche il committente/venditore oltre che il costruttore?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; Consigliere<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. PARZIALE Ippolisto &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 12326/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) SAS IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimata -</p>
<p>sul ricorso 15783/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) SAS IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T. P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1215/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di VENEZIA, depositata il 09/08/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) difensore dei ricorrenti che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso principale e l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso incidentale;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta, che ha concluso per l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso principale, in subordine il rigetto e l&#8217;assorbimento del ricorso incidentale, in quanto condizionato.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato il 7-7-1997 i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Treviso la s.a.s. (OMISSIS) e, premesso di aver acquistato da quest&#8217;ultima per il prezzo di lire 280.000.000 un immobile ad uso abitazione sito nel Comune di (OMISSIS), assumevano che detto immobile era stato costruito su terreni fortemente instabili e su falde acquifere, tanto da provocare crepe tali da comprometterne la stabilita&#8217; e determinare il deprezzamento del suo valore; essi chiedevano pertanto la risoluzione della compravendita e la condanna della convenuta alla restituzione del prezzo.</p>
<p>Il Tribunale adito con sentenza n. 2126/2002 rigettava sia la domanda ex articolo 1669 c.c., in quanto la convenuta non aveva costruito l&#8217;immobile, ma ne era stata solo la venditrice, sia quella ex articolo 1495 c.c., perche&#8217; prescritta.</p>
<p>Proposto gravame da parte del (OMISSIS) e della (OMISSIS) cui resisteva la (OMISSIS) la Corte di Appello di Venezia con sentenza del 9-8-2006 ha rigettato l&#8217;impugnazione.</p>
<p>Per la cassazione di tale sentenza il (OMISSIS) e la (OMISSIS) hanno proposto un ricorso articolato in un unico motivo cui la societa&#8217; (OMISSIS) ha resistito con controricorso introducendo altresi&#8217; un ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi; i ricorrenti principali hanno successivamente depositato una memoria oltre il termine di cui all&#8217;articolo 378 c.p.c..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza.</p>
<p>Venendo quindi all&#8217;esame del ricorso principale, deve anzitutto rilevarsi che, contrariamente a quanto eccepito dalla (OMISSIS), esso contiene una esposizione dei fatti di causa e dello svolgimento delle vicende processuali che, seppure piuttosto stringata, e&#8217; sufficiente per intendere la natura delle censure sollevate nei confronti della sentenza impugnata.</p>
<p>Cio&#8217; premesso, si rileva che con l&#8217;unico motivo formulato il (OMISSIS) e la (OMISSIS), deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto e vizio di motivazione, censurano la sentenza impugnata per aver dichiarato infondata l&#8217;azione ex articolo 1669 c.c., promossa dall&#8217;esponente nei confronti della controparte per la supposta mancanza della prova della rovina quanto meno parziale dell&#8217;edificio, considerato che la stessa perizia di parte attrice redatta dall&#8217;ingegner (OMISSIS) aveva escluso un pregiudizio per la statica dell&#8217;immobile.</p>
<p>I ricorrenti principali sotto un primo profilo affermano che l&#8217;articolo 1669 c.c., non riguarda soltanto la rovina dell&#8217;edificio, ma anche i gravi difetti che possono non consistere nella rovina dell&#8217;edificio stesso, e che avrebbero potuto essere provati con una CTU cosi&#8217; come era stato richiesto.</p>
<p>Il (OMISSIS) e la (OMISSIS) aggiungono che la Corte territoriale ha messo in rilievo soltanto uno dei vizi che legittimavano l&#8217;azione giudiziaria proposta, che inoltre gli esponenti avevano prodotto, oltre la perizia dell&#8217;ingegner (OMISSIS), anche un&#8217;altra perizia giurata dell&#8217;ingegner professore (OMISSIS) del tutto ignorata dal giudice di appello.</p>
<p>La censura e&#8217; fondata.</p>
<p>La Corte territoriale ha ritenuto infondata la domanda proposta dal (OMISSIS) e dalla (OMISSIS) ex articolo 1669 c.c., per la mancanza totale della prova della rovina quantomeno parziale dell&#8217;edificio, come pure dell&#8217;esistenza di un pericolo certo ed attuale che, in un futuro piu&#8217; o meno prossimo, potesse verificarsi una rovina almeno parziale.</p>
<p>In tal modo il giudice di appello, pur avendo ricondotto la domanda proposta dal (OMISSIS) e dalla (OMISSIS) nell&#8217;ambito dell&#8217;articolo 1669 c.c., non ha considerato che detta norma disciplina, oltre la rovina o il pericolo di rovina dell&#8217;opera per vizio del suolo o per difetto della costruzione, anche la distinta ipotesi che l&#8217;opera stessa presenti gravi difetti, consistenti in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalita&#8217;, pregiudicandone la normale utilizzazione in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura; pertanto la sentenza impugnata ha del tutto omesso una indagine volta ad accertare la sussistenza o meno nella specie di tali gravi difetti.</p>
<p>Esaminando ora il ricorso incidentale, si osserva che la societa&#8217; (OMISSIS), deducendo violazione o falsa applicazione dei norme di diritto, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto l&#8217;esponente astrattamente legittimata passiva rispetto all&#8217;azione ex articolo 1669 c.c., proposta dalla controparte ancorche&#8217; mera venditrice e non costruttrice dell&#8217;immobile in questione per non avere la (OMISSIS) fornito la prova di non avere mantenuto il potere di direttiva ovvero di controllo sull&#8217;operato della impresa appaltatrice, il tutto in palese violazione dell&#8217;articolo 2697 c.c., posto che spetta all&#8217;acquirente che agisce nei confronti del venditore non costruttore dell&#8217;immobile fornire la prova positiva di tale circostanza.</p>
<p>La censura e&#8217; infondata.</p>
<p>La Corte territoriale ha rilevato che dal rogito 19-11-1993 per notaio (OMISSIS) di (OMISSIS) risultava che la (OMISSIS) si era qualificata quale impresa costruttrice degli immobili di cui trattasi; pertanto sulla suddetta societa&#8217; gravava l&#8217;onere di provare di non aver avuto alcun potere di direttiva o controllo sull&#8217;impresa (OMISSIS) (cui la (OMISSIS) aveva pacificamente commissionato la costruzione), e non sugli acquirenti; d&#8217;altra parte la (OMISSIS) commissionava per vendere, ed aveva come oggetto sociale proprio il tipo di attivita&#8217; commissionata, cosicche&#8217; aveva la competenza tecnica per dare direttamente, o attraverso il proprio direttore dei lavori, indicazioni specifiche all&#8217;impresa individuale che concretamente aveva poi eseguito la costruzione.</p>
<p>Orbene la sentenza impugnata non ha invertito l&#8217;onere della prova in ordine alle condizioni dell&#8217;azione risarcitoria gravante sul danneggiato in caso di responsabilita&#8217; extracontrattuale, ma, riconoscendo alla (OMISSIS) la competenza tecnica di dare direttamente o tramite il direttore dei lavori da lei commessi indicazioni mirate all&#8217;appaltatore, ha presunto l&#8217;addebitabilita&#8217; dell&#8217;evento dannoso ad un&#8217;attivita&#8217; (anche eventualmente omissiva) colposa del venditore committente per fatto proprio o del suo ausiliare direttore dei lavori; invero l&#8217;azione ex articolo 1669 c.c., puo&#8217; essere esercitata non solo dal committente contro l&#8217;appaltatore, ma anche dall&#8217;acquirente contro il venditore che abbia costruito l&#8217;immobile sotto la propria responsabilita&#8217;, allorche&#8217; lo stesso venditore abbia assunto, nei confronti dei terzi e degli stessi acquirenti, una posizione di diretta responsabilita&#8217; nella costruzione dell&#8217;opera (Cass. 29-3-2002 n. 4622; Cass. 16-2-2012 n. 2238), come appunto nella fattispecie; pertanto correttamente il giudice di appello ha affermato che per il superamento di tale presunzione la venditrice era onerata dalla prova contraria di non aver avuto alcun potere di direttiva o controllo sull&#8217;appaltatrice.</p>
<p>Con il secondo motivo la ricorrente incidentale, deducendo vizio di motivazione, assume che comunque l&#8217;esponente aveva ampiamente documentato di non aver mantenuto il potere di direttiva o di controllo sulla costruzione dell&#8217;immobile e di essersi avvalsa per la sua realizzazione dell&#8217;opera di soggetti professionalmente qualificati, quali l&#8217;appaltatrice (OMISSIS) di (OMISSIS), il progettista geometra (OMISSIS) ed il direttore dei lavori ingegner (OMISSIS).</p>
<p>La censura e&#8217; infondata.</p>
<p>Il riferimento alla qualificazione professionale dei soggetti che avevano realizzato l&#8217;opera e&#8217; irrilevante rispetto alle argomentazioni espresse al riguardo dalla sentenza impugnata e gia&#8217; richiamate in occasione dell&#8217;esame del precedente motivo di ricorso, atteso che la qualificazione dell&#8217;impresa, del progettista e del direttore dei lavori non escludevano la responsabilita&#8217; della committente per il fatto colpevole dei suoi ausiliari e, in particolare, del direttore dei lavori.</p>
<p>Il ricorso incidentale deve quindi essere rigettato.</p>
<p>In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al ricorso accolto, e la causa deve essere rinviata per un nuovo esame della controversia riguardante la sussistenza o meno dei gravi difetti dell&#8217;opera di cui all&#8217;articolo 1669 c.c. e per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altro giudice di appello che si designa nella Corte di Appello di Brescia.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>LA CORTE<br />
Riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio alla Corte di Appello di Brescia.</p>
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		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 01 giugno 2006 n. 13131</title>
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		<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 13:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vizi di Costruzione]]></category>
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		<description><![CDATA[Esiste un dovere di controllo del committente sull'operato dell'appaltatore? Se sì di che estensione è?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. FIDUCCIA Gaetano &#8211; Presidente -<br />
Dott. PREDEN Roberto &#8211; Consigliere -<br />
Dott. FILADORO Camillo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SEGRETO Antonio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. BISOGNI Giacinto &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>BETA 2 S.R.L., in persona dell&#8217;Amministratore pro tempore ing. T.G. domiciliato in ROMA VIA MARIANNA DIONIGI 43, presso lo studio dell&#8217;avvocato LUCIANA CANONACO, difeso dall&#8217;avvocato FERRARI Vincenzo, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>COOPERATIVA RENDE 85, G.E., EDILSTA S.R.L.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>e sul 2^ ricorso n. 23734/2003 proposto da:</p>
<p>G.E., elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE 4, presso lo studio dell&#8217;avvocato ALFREDO MIRABELLI CENTURIONE, difeso dall&#8217;avvocato CARRATELLI Laura, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>BETA 2 S.R.L., COOP RENDE 85, EDILSTA S.R.L.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>e sul 3^ ricorso n. 19861/2003 proposto da:</p>
<p>EDILSTA S.R.L., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Ing. C.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIA SEBINO 11, presso lo studio dell&#8217;avvocato FRANCESCO A CAPUTO, difeso dall&#8217;avvocato BARBA GREGORIO, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>G.E., elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE 4, presso lo studio dell&#8217;avvocato ALFREDO MIRABELLI, difeso dall&#8217;avvocato LAURA CARRATELLI, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente al ricorso incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>COOPERATIVA RENDE 85 IN LIQ. BETA 2 S.R.L.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 549/2002 della Corte d&#8217;Appello di CATANZARO, emessa il 02/08/2002, depositata il 04/12/002, RG. 560/2000;<br />
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 17/01/2006 dal Consigliere Dott. Giacinto BISOGNI;<br />
udito l&#8217;Avvocato GREGORIO BARBA;<br />
udito l&#8217;Avvocato LAURA CARRATELLI;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso &#8220;BETA&#8221; e del ricorso &#8220;EDILSTA&#8221; ed assorbimento ricorso &#8220;GALATI&#8221;;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Il signor G.E. conveniva, in data 30 novembre 1992, davanti al Tribunale di Cosenza la Cooperativa Rende 85 per ottenere il ripristino dei luoghi e il risarcimento dei danni derivati dall&#8217;occupazione illegittima del terreno di sua proprietà, effettuata dalla Cooperativa, con deposito di materiali e scavi, al fine di realizzare una strada ma occupando una parte di terreno non prevista nel provvedimento di autorizzazione della Provincia di Cosenza.</p>
<p>Si costituiva la Cooperativa che contestava la sussistenza dei fatti e chiamava comunque in causa le società appaltatrici Beta 2 ed Edilsta s.r.l. che avrebbero dovuto procedere alla rimozione del materiale di risulta.</p>
<p>Il Tribunale di Cosenza così pronunciava con la sentenza n. 840/2000: a)dichiarava il difetto di legittimazione delle due società e le estrometteva dal giudizio; b) dopo aver accertato la fondatezza della domanda del G., condannava la Cooperativa Rende 85 al risarcimento dei danni liquidati in L. 115.000.000, oltre rivalutazione e interessi, e al pagamento delle spese processuali anche nei confronti delle società chiamate in causa.</p>
<p>Sull&#8217;appello della Cooperativa la Corte di Appello di Catanzaro con sentenza n. 549/2002 condannava le società Edilsta e Beta 2 al pagamento in favore del G. della somma di 59.532,50 Euro, oltre rivalutazione dal 1 marzo 1998, interessi al tasso del 4%, su base annua, sulla somma rivalutata e spese processuali dei due gradi; e assolveva la Cooperativa Rende 85 dalla domanda del G.;</p>
<p>compensava le spese processuali fra il G. e la Cooperativa Rende 85 e fra la Cooperativa e le due società chiamate in causa.</p>
<p>Contro la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro ricorre con tre motivi di ricorso la società Beta 2. Si difende con controricorso il G. e propone ricorso incidentale condizionato.</p>
<p>Entrambe le parti depositano memoria ex art. 378 c.p.c..</p>
<p>Propone inoltre ricorso per cassazione la società Edilsta deducendo cinque motivi di ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Con il primo motivo di ricorso la società Beta 2 deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., anche in relazione all&#8217;art. 346 per inosservanza dei principi della domanda e della corrispondenza fra chiesto e pronunciato, rilevando che nessuna domanda era stata proposta dal G. contro di essa.</p>
<p>Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 2043 c.c., in relazione all&#8217;art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c. nonchè la falsa applicazione dell&#8217;art. 2055 c.c. e il vizio di motivazione per evidente illogicità e imprudenza nella valutazione delle prove. Sostanzialmente la ricorrente rileva che dall&#8217;istruttoria emerge la circostanza per cui sul terreno avevano scaricato molti soggetti (inclusa la Cooperativa Rende) con la conseguenza dell&#8217;inapplicabilità della presunzione di cui all&#8217;art. 2055 c.c..</p>
<p>Infine con il terzo motivo di ricorso la società Beta 2 deduce la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 2055 c.c., nonchè il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia. Lamenta la società ricorrente l&#8217;equiparazione compiuta dalla Corte di appello delle responsabilità a suo carico e di quelle della società Edilsta, mentre nella realtà le due società avevano eseguito lavori diversi. La Corte avrebbe dovuto inoltre, secondo la ricorrente, graduare in modo diverso le responsabilità applicando l&#8217;art. 2055 c.c., comma 2, in considerazione della minore entità degli scavi effettuati dalla Beta (in una proporzione pari a circa un quarto dei lavori di scavo eseguiti dalla Edilsta).</p>
<p>Con il suo primo motivo di ricorso la società Edilsta deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., per ultrapetizione, riproducendo sul punto le stesse argomentazioni della società Beta 2.</p>
<p>Con il secondo motivo di ricorso la società Edilsta deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2056 c.c., degli articoli 115 e 116 c.p.c., in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 3, e il vizio di omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione, riferendosi alla circostanza della pluralità dei soggetti che avevano eseguito scavi sul terreno del G., circostanza non presa in considerazione dalla Corte di appello di Catanzaro.</p>
<p>Con il terzo motivo la società Edilsta deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2056 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 3, e il vizio di omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione, riferendosi, da un lato, alla mancata considerazione della circostanza per cui il terreno aveva, in realtà, subito miglioramenti a seguito dei lavori in contestazione e, d&#8217;altro lato, alla mancata valutazione della responsabilità dell&#8217;attore nella verificazione dei danni.</p>
<p>Con il quarto motivo di ricorso la società Edilsta deduce la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 2055 c.c., in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 3, e il vizio di omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione. Rileva la società ricorrente che la sentenza impugnata non ha tenuto conto della diversità della posizione delle due società derivante dalla diversità dei lavori da esse eseguiti, circostanza che avrebbe dovuto escludere il vincolo di solidarietà passiva.</p>
<p>Infine con il quinto motivo di ricorso la ricorrente Edilsta deduce la violazione dell&#8217;art. 91 c.p.c..</p>
<p>Il signor G.E. ricorre in via incidentale condizionata affinchè la Corte, in caso di accoglimento del ricorso delle società Beta 2 e Rende 85, cassi la sentenza impugnata per non aver il Giudice di appello condannato la Cooperativa Rende 85 con ciò incorrendo in violazione degli artt. 2043, 2049 e 2051 c.c., oltre che in difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia. Secondo il G. La Corte di merito al fine di escludere la responsabilità della Cooperativa Rende 85, avrebbe dovuto indagare, cosa che non ha fatto, sulla natura e sull&#8217;oggetto del contratto di appalto, stipulato dalla Cooperativa con le società Beta 2 e Edilsta, sull&#8217;ampiezza dell&#8217;autonomia concessa dalla committente alle imprese appaltatrici, sulla presenza o meno di un direttore dei lavori. Inoltre, secondo il G., la motivazione della sentenza impugnata si dimostra insufficiente nella parte relativa alla capacità imprenditoriale delle società appaltatrici e alla esclusione di qualsiasi possibilità di controllo e di qualsiasi ipotesi di culpa in eligendo da parte della Cooperativa.</p>
<p>I ricorsi vanno riuniti sussistendone i presupposti di legge.</p>
<p>Il primo motivo del ricorso della società Beta 2 va trattato unitamente al primo motivo del ricorso della società Edilsta essendo i due motivi coincidenti quanto alla indicazione delle norme violate e fondati sulle stesse deduzioni e argomentazioni difensive.</p>
<p>Tali motivi di ricorso devono ritenersi fondati alla luce del principio della non estensione della domanda dell&#8217;attore nei confronti del terzo chiamato in garanzia (propria o impropria) (cfr.</p>
<p>ex pluribus Cassazione civile sezione 2^ n. 7273 del 12 maggio 2003 e anche Cassazione civile sezione 1^ n. 6716 del 30 marzo 2005 e Cassazione sezione 3^ n. 254 dell&#8217;11 gennaio 2006). Come è stato ancora di recente chiarito da questa Corte (cfr. Cassazione civile 3^ sezione n. 1748 del 28 gennaio 2005) &#8220;il principio dell&#8217;estensione automatica della domanda dell&#8217;attore al chiamato in causa trova applicazione allorquando la chiamata del terzo sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell&#8217;attore, in ragione del fatto che il terzo s&#8217;individui come unico obbligato nei confronti dell&#8217;attore ed in vece dello stesso convenuto, realizzandosi in tal caso un ampliamento della controversia in senso soggettivo (divenendo il chiamato parte del giudizio in posizione alternativa con il convenuto) ed oggettivo (inserendosi l&#8217;obbligazione del terzo dedotta dal convenuto verso l&#8217;attore in alternativa rispetto a quella individuata dall&#8217;attore), ma ferma restando, tuttavia, in ragione di detta duplice alternatività, l&#8217;unicità del complessivo rapporto controverso.</p>
<p>Il suddetto principio, invece, non opera, allorquando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall&#8217;attore come &#8220;causa petendi&#8221; ed in particolare, ove l&#8217;azione dell&#8217;attore sia di natura risarcitoria&#8221;.</p>
<p>Nel caso in esame non può realizzarsi l&#8217;ipotesi dell&#8217;estensione della domanda ai terzi chiamati in causa in quanto la Cooperativa Rende 85 ha espressamente chiesto di essere autorizzata a chiamare in garanzia le due società Beta 2 e Edilsta e tale causa petendi è stata confermata anche nel corso del giudizio di appello, come risulta dalle conclusioni della Cooperativa appellante, subordinate alla richiesta principale di rigetto della domanda del G.. Tali conclusioni sono così riportate nella sentenza della Corte di appello di Catanzaro: &#8220;condannare la società Beta 2 s.r.l. e Edilsta s.r.l., in solido tra loro, ovvero ciascuna per la propria parte di responsabilità, a rivalere l&#8217;appellante di tutto quanto sarà eventualmente costretta a pagare per i danni lamentati dall&#8217;attore&#8221;.</p>
<p>L&#8217;accoglimento del primo motivo dei ricorsi delle società Beta 2 e Rende 85 comporta necessariamente l&#8217;assorbimento degli altri motivi.</p>
<p>Per quanto riguarda il ricorso incidentale condizionato va rilevato in primo luogo che il riferimento agli artt. 2043, 2049 e 2051 c.c. non si accompagna ad alcuna indicazione delle ragioni per le quali il ricorrente incidentale ritiene che la sentenza della Corte calabrese abbia violato tali norme.</p>
<p>A tale proposito occorre rilevare che l&#8217;indicazione delle norme che si assumono violate non si pone come requisito autonomo ed imprescindibile ai fini dell&#8217;ammissibilità del ricorso per Cassazione, ma come elemento richiesto al fine di chiarire il contenuto delle censure formulate e di identificare i limiti dell&#8217;impugnazione. Pertanto come la mancata indicazione delle disposizioni di legge non comporta di per sè l&#8217;inammissibilità del gravame così la mera indicazione di norme che si assumono violate non determina di per sè l&#8217;ammissibilità dello stesso, qualora tale indicazione non renda comunque possibile la identificazione e delimitazione delle questioni sollevate (cfr. Cassazione civile 3^ sezione n. 26091 del 30 novembre 2005).</p>
<p>Più circostanziata o almeno corredata da riferimenti ai punti non condivisi o carenti è la deduzione del difetto di motivazione.</p>
<p>Occorre rilevare però che tali riferimenti non riescono a evidenziare una contraddittorietà o carenza della motivazione nel suo complesso, per ciò che concerne l&#8217;esame della fondatezza della domanda proposta dal G. nei confronti della Cooperativa committente. Per altro verso, essi si risolvono in contestazioni attinenti al merito della decisione che, come tali, sono insindacabili in questa sede. Invero la motivazione della decisione impugnata è, se pure concisa, estremamente chiara e conseguente sul punto della assenza di responsabilità della Cooperativa. La Corte di Appello richiama infatti la giurisprudenza di legittimità (fra le altre Cassazione civile 2^ sezione n. 8686 del 26 giugno 2000) secondo cui di regola, l&#8217;appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall&#8217;esecuzione dell&#8217;opera.</p>
<p>Secondo tale giurisprudenza una corresponsabilità del committente può configurarsi in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti dall&#8217;art. 2043 c.c., ovvero in caso di riferibilità dell&#8217;evento al committente stesso per &#8220;culpa in eligendo&#8221;, per essere stata affidata l&#8217;opera ad un&#8217;impresa assolutamente inidonea, ovvero quando l&#8217;appaltatore, in base a patti contrattuali, sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale &#8220;nudus minister&#8221; attuandone specifiche direttive. A questo esatto inquadramento giuridico cui sottoporre l&#8217;esame della domanda di risarcimento la Corte di Appello fa seguire una sintetica ricognizione negativa sulla ricorrenza delle ipotesi derogatorie. Il ricorrente incidentale censura l&#8217;apoditticità di tale ricognizione e la mancanza di una più ampia disamina da parte della Corte di Appello sul contenuto del contratto di appalto e sulla sua concreta esecuzione al fine di una più esauriente indagine finalizzata a escludere o affermare la responsabilità della Cooperativa committente.</p>
<p>Tali censure sono infondate in quanto presuppongono un potere di ricerca della prova da parte del Giudice che è del tutto estranea al tipo di controversia in esame. Per altro verso prescindono da un assunto non contestabile e strettamente conseguente all&#8217;applicazione del principio giurisprudenziale citato. Se infatti l&#8217;ipotesi normale in caso di danni a terzi, provocati dall&#8217;esecuzione di un contratto di appalto, è quella della responsabilità esclusiva dell&#8217;appaltatore, sarà il terzo, che voglia agire direttamente nei confronti del committente, o l&#8217;appaltatore, che abbia operato in assenza di qualsiasi autonomia, a dover dimostrare la sussistenza di circostanze che comportino la deroga al principio della responsabilità del solo appaltatore. La Corte di Appello quindi non ha fatto altro che rilevare l&#8217;assenza di elementi di prova che potessero far affermare la responsabilità della committente. Da parte del ricorrente incidentale non sono stati indicati elementi probatori che imponessero una valutazione più approfondita da parte del Giudice di merito. Specificamente, sulla idoneità delle imprese appaltatrici a realizzare le opere commissionate non si riscontrano affermazioni incoerenti o illogiche nella motivazione della sentenza impugnata. Per quanto riguarda la facile conoscibilità da parte della Cooperativa del comportamento lesivo posto in essere dalle appaltatrici occorre rilevare che si tratta comunque di una valutazione di fatto affidata al Giudice di merito e preclusa in questo giudizio (cfr. Cassazione civile 3^ sezione n. 1478 del 21 giugno 2004). Anche sul punto non si rinvengono comunque profili di illogicità della motivazione se si tiene conto dell&#8217;argomento citato dalla Corte di Appello secondo cui, sul riscontro delle risultanze istruttorie, l&#8217;attività di deposito del terreno di risulta sfuggiva ad ogni attività di controllo per le sue caratteristiche e modalità di esecuzione. Per altro verso ancora la possibilità di un&#8217;attività di controllo da parte del committente, nella tipologia dell&#8217;appalto, non può considerarsi come un onere cui il committente è sempre tenuto ma semmai come un potere che può essere riconosciuto nei rapporti interni fra il committente e l&#8217;appaltatore, ed eccezionalmente può assumere rilevanza nei confronti del terzo, se il contratto la prevede in collegamento con la riduzione o eliminazione della sfera di autonomia decisionale dell&#8217;appaltatore.</p>
<p>Un dovere di controllo di origine non contrattuale gravante sul committente al fine di evitare che dall&#8217;opera derivino lesioni del principio del neminem laedere di cui alla norma generale contenuta nell&#8217;art. 2043 c.c. può essere configurato, come è costantemente affermato in giurisprudenza, al fine di evitare specifiche violazioni di regole di cautela (cfr. Cassazione civile sezione 2^ n. 7273 del 12 maggio 2003 e Cassazione civile sezione 3^ n. 11478 del 21 giugno 2004) e non anche al fine di realizzare una generale supervisione da parte del committente sulla conformità del comportamento dell&#8217;appaltatore al principio base della responsabilità civile.</p>
<p>La previsione di un tale tipo di controllo vanificherebbe infatti completamente il principio giurisprudenziale cui correttamente si è ispirata la Corte di Appello di Catanzaro.</p>
<p>L&#8217;accoglimento dei motivi di ricorso principali sopra descritti e il rigetto del ricorso incidentale condizionato comportano la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata nella parte relativa.</p>
<p>Sussistono giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese processuali del giudizio di Cassazione e di appello.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il primo motivo dei ricorsi delle società Beta 2 s.r.l. e Edilsta s.r.l., assorbiti gli altri motivi. Rigetta il ricorso incidentale del G.. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata in parte de qua. Compensa anche per l&#8217;appello le spese processuali.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2006.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2006.</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 16 maggio 2006 n. 11371</title>
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		<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 13:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vizi di Costruzione]]></category>
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		<description><![CDATA[Fino a quanto si estendono le responsabilità dell'appaltatore?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. VARRONE Michele &#8211; Presidente -<br />
Dott. MAZZA Fabio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. FILADORO Camillo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. FINOCCHIARO Mario &#8211; Consigliere -<br />
Dott. VIVALDI Roberta &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>D.G.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA CAVA AURELIA 193, presso lo studio dell&#8217;avvocato IACOPINO GIUSEPPE, che lo difende, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>Z.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GREGORIO VII 500, presso lo studio dell&#8217;avvocato PAVONE GIUSEPPE, che lo difende, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>P.M.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>e sul 2° ricorso n. 00936/03 proposto da:</p>
<p>P.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 250, presso lo studio dell&#8217;avvocato CORRADI MARCELLO, che lo difende, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>D.G.S., Z.L.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 2298/02 della Corte d&#8217;Appello di ROMA, sezione quarta civile, emessa il 29/03/02, depositata il 12/06/02, R.G. 86+898/00;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/06 dal Consigliere Dott. Roberta VIVALDI;<br />
udito l&#8217;Avvocato Giuseppe IACOPINO;<br />
udito l&#8217;Avvocato Marcello CORRADI;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con sentenza in data 18.3.1999 il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda proposta da D.G.S. &#8211; quale proprietario di un appartamento sito in Roma, via (OMISSIS) &#8211; condannava Z.L. &#8211; quale proprietario di quello sovrastante &#8211; al risarcimento del danno quantificato in L. 33.240.000, causato da infiltrazione d&#8217;acqua, provocata dal distacco di uno dei tubi di allaccio dell&#8217;impianto termico del convenuto, i cui radiatori erano stati smontati nel corso dei lavori di ristrutturazione dell&#8217;appartamento di sua proprietà.</p>
<p>Con la stessa sentenza il Tribunale rigettava la domanda proposta dal convenuto nei confronti di P.M. &#8211; terzo chiamato in causa &#8211; per difetto di prova circa il preteso trasferimento della custodia dell&#8217;appartamento al P. e circa l&#8217;asserita sua qualità di appaltatore dei lavori.</p>
<p>Avverso la sentenza proponeva appello il D.G. chiedendone la riforma.</p>
<p>Resisteva lo Z. che proponeva, a sua volta, appello incidentale in ordine all&#8217;affermazione della propria responsabilità, in assenza di ogni sua colpa rispetto ad un evento addebitabile all&#8217;appaltatore dei lavori.</p>
<p>Si costituiva anche il P. che contestava gli assunti avversari e sosteneva, in via incidentale, di non avere assunto la qualifica di appaltatore, essendosi limitato a fungere da intermediario tra lo Z., suo zio, e gli artigiani.</p>
<p>Sosteneva, pertanto, di essere estraneo alla vicenda; che l&#8217;obbligo di custodia e di vigilanza ex art. 2051 c.c. incombeva al proprietario dell&#8217;appartamento e che, in ogni caso, l&#8217;evento era da addebitare alla moglie dell&#8217;attore per avere riattivato l&#8217;impianto termico omettendo di avvisare l&#8217;amministratore del condominio.</p>
<p>La Corte d&#8217;Appello di Roma, con sentenza in data 12.6.2002, accoglieva, per quanto di ragione, l&#8217;appello proposto da Z. L., dichiarava assorbiti gli altri, ed, in riforma dell&#8217;impugnata sentenza, rigettava la domanda proposta da D.G. S. contro Z.L., compensando fra le parti le spese processuali.</p>
<p>Avverso la sentenza hanno proposto ricorso principale D.G. S. affidandosi a cinque motivi; ricorso incidentale Z. L. e P.M., affidandosi, il primo ad un motivo ed il secondo a due motivi.</p>
<p>Il D.G. ha anche presentato memoria.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi principale ed incidentale ai sensi dell&#8217;art. 335 c.p.c..</p>
<p>Ricorso principale.</p>
<p>Deve rilevarsi in primo luogo che il controricorrente e ricorrente incidentale Z.L. ha sollevato eccezione di nullità della procura conferita dal D.G. in quanto &#8220;il mandato alle liti conferito dal D.G. al proprio difensore non appare conferito specificatamente per il ricorso dinnanzi alla Suprema Corte&#8221;.</p>
<p>Il vizio, benchè sollevato nel controricorso e ricorso incidentale inammissibile perchè tardivo &#8211; per le ragioni che sono più oltre indicate &#8211; va esaminato d&#8217;ufficio dalla Corte.</p>
<p>Ai fini dell&#8217;ammissibilità del ricorso per cassazione, la procura speciale non può essere rilasciata in calce o a margine di atti diversi dal ricorso, stante il disposto tassativo dell&#8217;art. 83 c.p.c., comma 3, che implica la necessaria esclusione dell&#8217;utilizzabilità di atti diversi da quelli indicati, con la conseguente invalidità della procura medesima ove non sia apposta in uno degli atti richiamati nella suddetta norma.</p>
<p>Tale vizio, incidendo sulla validità del rapporto processuale, va rilevato d&#8217;ufficio, con consequenziale declaratoria di inammissibilità del ricorso, indipendentemente dall&#8217;eccezione della parte interessata (Cass. 18.1.2006 n. 823).</p>
<p>Il vizio, nel caso di specie, non sussiste.</p>
<p>Infatti, il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione è per sua natura mandato speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale l&#8217;impugnazione si rivolge, sempre che dal relativo testo sia dato evincere una positiva volontà del conferente di adire il giudice di legittimità, il che si verifica certamente quando la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa inerisce, risultando, in tal caso, irrilevante l&#8217;eventuale errore materiale, facilmente riconoscibile, circa gli estremi della sentenza impugnata (Cass. 20.12.2005 n. 28227).</p>
<p>Nella fattispecie concreta, il mandato al difensore risulta proprio apposto a margine del ricorso per cassazione proposto da D.G. S., con conseguente insussistenza del vizio lamentato.</p>
<p>Con il primo motivo il ricorrente denuncia la &#8220;Violazione del combinato disposto degli artt. 343 e 331 c.p.c. &#8211; giudicato sostanziale &#8211; Nullità assoluta&#8221;.</p>
<p>Rileva che il D.G. ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado, con atto di citazione notificato al solo Z..</p>
<p>Lo Z. non ai è costituito in questo giudizio, proponendo appello incidentale e chiedendo l&#8217;autorizzazione alla chiamata del terzo P., &#8211; ciò che secondo il ricorrente avrebbe dovuto fare ai sensi degli artt. 331 e 343 c.p.c.- ma, con atto di citazione notificato in data 18.2.2000, ha dichiarato di volere appellare la sentenza del tribunale di Roma e, nel contempo, ha citato il P..</p>
<p>La Corte di merito, &#8220;ignorando l&#8217;eccezione ritualmente proposta dal P., ha pronunciato esclusivamente sull&#8217;appello (principale) proposto dallo Z. nei confronti del P. ma poi ha rigettato la domanda proposta dal D.G. nei confronti di esso Z. senza esaminare e decidere l&#8217;appello promosso dal primo&#8221;.</p>
<p>L&#8217;omessa costituzione nel giudizio di appello proposto dal D. G., con la contestuale formulazione dell&#8217;appello incidentale ed istanza di chiamata del terzo, costituisce nullità assoluta ed insanabile dell&#8217;appello proposto dallo Z., con conseguente formazione del giudicato in punto di responsabilità dello stesso Z..</p>
<p>Il motivo è infondato.</p>
<p>In primo luogo va rilevato che, qualora in sede di legittimità si assuma l&#8217;esistenza di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, mentre in sostanza venga lamentata l&#8217;omessa rilevazione di un giudicato interno e quindi la sussistenza di un error in procedendo, la Corte di Cassazione è giudice anche del fatto ed ha, quindi, il potere &#8211; dovere di procedere direttamente all&#8217;esame ed all&#8217;interpretazione degli atti processuali (Cass. 27.1.2005 n. 1655) Ora, nel caso di specie, dall&#8217;esame degli atti, risulta che lo Z. si è costituito nel giudizio di appello proposto dal D. G. con atto completo di mandato; ed in quel processo è stato proposto l&#8217;appello incidentale avverso la sentenza di primo grado, nella parte in cui lo Z. è risultato soccombente nei confronti del D.G., con la richiesta di accoglimento dell&#8217;appello incidentale, &#8220;dichiarando estraneo alla vicenda lo Z., ed infondata in fatto ed in diritto la domanda del D. G., di cui alla sentenza impugnata&#8221;.</p>
<p>Correttamente quindi il giudice di appello si è pronunciato sulle censure proposte.</p>
<p>Con il secondo motivo denuncia la &#8220;Violazione, falsa ed erronea applicazione dell&#8217;art. 2051 c.c. &#8211; Erronea ed insufficiente motivazione &#8211; Ingiustizia manifesta e grave&#8221;.</p>
<p>Rileva a tal fine che erroneamente il giudice del merito ha &#8220;apoditticamente affermato che la custodia dell&#8217;appartamento di proprietà dello Z. è tout court passata al P. perchè: a) dal 1991 al 1993 lo Z. non ha abitato l&#8217;appartamento; b) perchè P.M. assunse la qualifica di &#8220;assuntore&#8221; dei lavori e ne percepì il corrispettivo&#8221;.</p>
<p>L&#8217;obbligo di custodia in capo al terzo &#8211; invece &#8211; nasce esclusivamente nel caso di totale trasferimento del potere di fatto;</p>
<p>viceversa, per il detentore che continua ad esercitare siffatto potere, non viene meno il dovere di custodia e, quindi, la correlativa responsabilità.</p>
<p>Nel caso di specie, da una parte l&#8217;assenza e/o la non permanenza nell&#8217;immobile non importa la perdita della custodia, dall&#8217;altra il conferimento di appalto per l&#8217;esecuzione dei lavori non comporta automaticamente il trasferimento della custodia.</p>
<p>Il motivo è infondato.</p>
<p>I giudici del merito non hanno violato il disposto dell&#8217;art. 2051 c.c., ritenendo la responsabilità dell&#8217;appaltatore dei lavori in quanto allo stesso era stata trasferita la custodia dell&#8217;appartamento, e hanno dato, della loro valutazione, congrua ed adeguata motivazione, incensurabile in questa sede.</p>
<p>Hanno, infatti, rilevato che &#8220;Dalla compiuta istruttoria orale e documentale emergono, con assoluta certezza, le seguenti circostanze di fatto: Z.L., ancorchè proprietario dell&#8217;appartamento in questione, non lo ha abitato dal 1991 al 1993.</p>
<p>Nell&#8217;ordine del giorno dell&#8217;assemblea condominiale del 26.2.93 si da atto che la proprietà Z. non era ancora abitata, come non lo era nella precedente stagione 1991-92. Il che peraltro è stato spiegato, non solo con la necessità di dar corso gli imponenti lavori di ristrutturazione &#8211; protrattisi dal giugno 1991 al gennaio 1993 &#8211; ma perchè lo Z. era frequentemente impegnato all&#8217;estero.</p>
<p>E&#8217; altresì certo ed incontrovertibile che P.M. assunse la qualifica di &#8220;assuntore&#8221; dei lavori, dichiarò la sua qualifica professionale, predispose il computo metrico dei lavori, ne precisò la durata, la consegna del cantiere e ne percepì il corrispettivo rilasciando le relative ricevute al committente Z.&#8221;.</p>
<p>Ed i giudici di merito hanno concluso che &#8220;In questa situazione oggettiva e probatoria, considerata altresì la natura ed entità dei lavori appaltati, è indiscutibile che la custodia del bene fu trasferita dal committente all&#8217;appaltatore dei lavori che, conseguentemente, quale soggetto titolare dell&#8217;effettivo potere di signoria e di ingerenza sulla res, era obbligato &#8211; secondo la chiara dizione dell&#8217;art. 2051 c.c. &#8211; ad impedire che il bene stesso, per effetto di intrinseco dinamismo proprio ovvero per la insorgenza di prevedibili agenti causali esterni, potesse arrecare danno a terzi&#8221;.</p>
<p>E sul punto è principio consolidato che l&#8217;autonomia dell&#8217;appaltatore il quale esplica la sua attività nell&#8217;esecuzione dell&#8217;opera assunta con propria organizzazione apprestandone i mezzi, nonchè curandone le modalità ed obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera, comporta che, di regola, l&#8217;appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall&#8217;esecuzione dell&#8217;opera (Cass. 21.6.2004 n. 11478).</p>
<p>Con il terzo motivo denuncia la &#8220;Violazione dell&#8217;art. 360 c.p.c., n. 5 &#8211; Omessa motivazione su un punto essenziale della controversia &#8211; Ingiustizia grave&#8221;.</p>
<p>Rileva che erroneamente la Corte di merito ha dichiarato assorbito l&#8217;esame dell&#8217;appello proposto dal D.G..</p>
<p>La domanda proposta dall&#8217;attore D.G., infatti, &#8211; secondo la tesi del ricorrente &#8211; deve ritenersi implicitamente estesa al terzo dichiarato effettivo responsabile, non sussistendo la manifestazione di una diversa volontà da parte dello stesso D.G.. Nè a ciò può derogare il fatto che l&#8217;attore nel giudizio di merito abbia precisato le conclusioni esclusivamente nei confronti del proprietario dell&#8217;appartamento che ha provocato il danno.</p>
<p>Il motivo è infondato.</p>
<p>Correttamente la Corte di merito ha ritenuto assorbite le doglianze proposte dal D.G., una volta respinta la domanda proposta nei confronti dello Z..</p>
<p>L&#8217;attore D.G., infatti, ha proposto la sua domanda esclusivamente nei confronti dello Z., e &#8211; come correttamente rileva il giudice di merito &#8211; non ha proposto la relativa domanda nei confronti dell&#8217;appaltatore P., nè in via diretta, nè estendendo la domanda principale proposta nei confronti dello Z., anche nei confronti del P. dopo la sua chiamata in causa da parte dello Z.; anzi, anche nel giudizio di appello ha concluso nei soli confronti dello Z..</p>
<p>Nè può ritenersi una supposta diversa manifestazione di volontà del D.G., che non è supportata da alcun elemento in tal senso, ma, viceversa, esclusa proprio dalla sua condotta processuale.</p>
<p>Con il quarto motivo denuncia la &#8220;Violazione ed erronea applicazione dell&#8217;art. 2697 c.c. &#8211; Omessa ed erronea motivazione&#8221;.</p>
<p>Rileva a tal fine che la prova dell&#8217;entità del danno subito è stata fornita nel giudizio di primo grado e che erroneamente il primo giudice dopo avere assunto che &#8220;la fattura prodotta dal danneggiato dimostra l&#8217;esecuzione dei lavori di ripristino di cui al preventivo &#8220;ha, poi, concluso che ciò &#8220;nulla prova circa l&#8217;effettività dell&#8217;esborso da parte del D.G. della somma in esso riportata&#8221;.</p>
<p>Sul punto,- nonostante la censura del D.G. &#8211; il giudice di appello non si è pronunciato, &#8220;sull&#8217;erronea dichiarazione dell&#8217;assorbimento operato dal rigetto della domanda nei confronti dello Z.&#8221;.</p>
<p>Anche in questo caso il motivo è infondato.</p>
<p>Infatti, una volta esclusa la responsabilità dello Z., solo nei confronti del quale era stata proposta la domanda , nessun onere incombeva al giudice di appello di esaminare tale motivo, correttamente ritenuto superfluo ed assorbito dalle conclusioni adottate in ordine alla domanda principale.</p>
<p>Con il quinto motivo denuncia la &#8220;Violazione ed erronea applicazione dell&#8217;art. 1226 c.c. &#8211; Difetto di motivazione&#8221;.</p>
<p>Rileva che la Corte di merito ha omesso di valutare la censura proposta con l&#8217;appello relativa alla quantificazione del danno come operata dal primo giudice, il quale ha ritenuto di procedere alla liquidazione equitativa &#8211; pur in presenza di una puntuale prova in ordine all&#8217;ammontare del danno.</p>
<p>La censura è inammissibile.</p>
<p>L&#8217;omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360 c.p.c., n. 3 &#8211; come nel caso di specie &#8211; o del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, giacchè siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l&#8217;abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo &#8220;error in procedendo&#8221; e della violazione dell&#8217;art. 112 cod. proc. civ. (Cass. 13.12.2005 n. 27387).</p>
<p>Ciò che, nel caso di specie, non è avvenuto.</p>
<p>Conclusivamente il ricorso principale va rigettato.</p>
<p>Ricorsi incidentali.</p>
<p>Entrambi vanno dichiarati inammissibili.</p>
<p>Il ricorso proposto da Z.L. è inammissibile perchè tardivo.</p>
<p>Infatti, il ricorso principale risulta notificato allo Z. in data 22.11.2002, mentre il controricorso con il ricorso incidentale proposto dallo Z. è stato notificato al D.G. in data 20.1.2003, quindi oltre i quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale, termine che scadeva il 2.1.2003.</p>
<p>Sul punto lo stesso Z. riconosce la tardività della sua notificazione, ma adduce, a sua giustificazione, il fatto che il suo difensore nei gradi di merito, nel 2003 aveva trasferito il proprio studio da via (OMISSIS).</p>
<p>Il rilievo non è conferente.</p>
<p>Infatti, deve sottolinearsi che &#8211; come risulta dagli atti &#8211; l&#8217;ufficiale giudiziario ha effettuato regolarmente la notifica del ricorso principale allo Z. nel domicilio eletto, consegnandone copia al portiere dello stabile di via (OMISSIS), che si è incaricato di curarne la consegna al domiciliatario.</p>
<p>Ora, vero è che la notificazione presso il domicilio dichiarato nel giudizio &#8220;a quo&#8221; della sentenza di primo grado ai fini della decorrenza del termine breve per l&#8217;impugnazione &#8211; che abbia avuto esito negativo perchè il procuratore si sia successivamente trasferito altrove &#8211; non ha alcun effetto giuridico, dovendo essere effettuata al domicilio reale del procuratore (quale risulta dall&#8217;albo, ovvero dagli atti processuali, come nel caso di timbro apposto su comparsa conclusionale di primo grado) anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte (Cass. 1.7.2005 n. 14033).</p>
<p>Nel caso di specie, però, la notificazione risulta effettuata proprio nel domicilio reale del procuratore &#8211; quale risultava dagli atti di causa &#8211; mediante consegna al portiere dello stabile.</p>
<p>In caso di notificazione ai sensi dell&#8217;art. 139 c.p.c., comma 3, la qualità di portiere di chi ha ricevuto l&#8217;atto si presume &#8220;iuris tantum&#8221; dalle dichiarazioni recepite dall&#8217;ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell&#8217;atto, che contesti la validità della notificazione, l&#8217;onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di allegare e provare l&#8217;inesistenza della succitata qualità (Cass. 15.4.2005 n. 7827).</p>
<p>Nel caso di specie la notificazione è avvenuta correttamente a mani del portiere che ne ha curato la consegna &#8220;in sua precaria assenza&#8221;, cioè del destinatario.</p>
<p>Ciò dimostra che il portiere dello stabile, non solo ha ricevuto la notifica, ma si è sostanzialmente dichiarato addetto alla ricezione, con la conseguenza che per l&#8217;eventuale, mancata consegna nessuna responsabilità può essere imputata al notificante.</p>
<p>Il ricorso incidentale proposto da P.M. è inammissibile per difetto di interesse.</p>
<p>Infatti, è inammissibile per difetto di interesse.</p>
<p>Il ricorso con il quale si denunci l&#8217;omesso esame di questione che il giudice di merito non ha esaminato perchè assorbita.</p>
<p>In tal caso, in merito a detta questione, manca la soccombenza, che costituisce il presupposto dell&#8217;impugnazione (Cass. 27.3.2001 n. 4424).</p>
<p>Nel caso di specie la domanda risarcitoria è stata proposta dall&#8217;odierno ricorrente nei confronti del solo convenuto Z. che, a sua volta, aveva chiamato in causa il P..</p>
<p>Tale domanda non è stata proposta dall&#8217;attore nei confronti dell&#8217;appaltatore P., nè in via diretta, nè estendendo la domanda principale contro lo stesso, dopo la chiamata in causa da parte dello Z..</p>
<p>Anche in appello il D.G. ha concluso nei confronti del solo Z., ritenuto dal giudice di merito &#8220;del tutto estraneo all&#8217;evento di danno, a lui in nessun modo imputabile&#8221;.</p>
<p>Conseguentemente il giudice di merito ha rilevato che &#8220;La reiezione della domanda principale rende superfluo (ed assorbe) l&#8217;esame di tutte le altre argomentazioni e doglianze&#8221;.</p>
<p>In questo caso, quindi, il P. non aveva alcun interesse all&#8217;impugnazione, perchè difettava la soccombenza, non essendo stata la domanda principale estesa nei suoi confronti.</p>
<p>La soccombenza reciproca, poi, giustifica la compensazione delle spese del giudizio di cassazione fra tutte le parti.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale. Dichiara inammissibili i ricorsi incidentali. Compensa fra tutte le parti le spese del giudizio di Cassazione.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 4 aprile 2006.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2006.</p>
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		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 21 giugno 2004 n. 11478</title>
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		<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 13:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vizi di Costruzione]]></category>
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		<description><![CDATA[A chi spetta stabilire se il committente abbia colpe per aver affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea, ovvero quando l'appaltatore in base a patti contrattuali sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale nudus minister attuandone specifiche direttive?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. Gaetano NICASTRO Presidente<br />
Dott. Roberto PREDEN Consigliere<br />
Dott. Francesco SABATINI Cons. Rel.<br />
Dott. Giovanni B. PETTI Consigliere<br />
Dott. Alberto TALEVI Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto dal CONSORZIO ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE DI USCIO, DAVAGNA e BARGAGLI, trasformato in Associazione tra i Comuni predetti, in persona del legale rappresentante p.t. dr. Alberto Bini, elettivamente domiciliato in Roma, piazza del Paradiso n. 55, presso l&#8217;avv. Francesca Luisa Revelli, e rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Carlo Bertini giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>M.C., in proprio e quale legale rappresentante del figlio minore C.C., e L.V., elettivamente domiciliati in Roma, via Mario Fani n. 106, presso l&#8217;avv. Luigi Arnaboldi, e rappresentati e difesi dagli avv. Giuseppe e Giovanni Anania giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">nonché</p>
<p>G.s.r.l., COMUNE DI USCIO, MILANO ASSICURAZIONI s.p.a.</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza della Corte d&#8217;appello di Genova n.530 del 23 maggio 2002.<br />
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 aprile 2004 dal Relatore Cons. Francesco Sabatini;<br />
Uditi l&#8217;avv. Bertini per il ricorrente e l&#8217;avv. Arnaboldi per delega della parte controricorrente;<br />
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario Russo, che ha concluso per l&#8217;accoglimento dei primi due motivi e l&#8217;inammissibilità del terzo motivo del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Il 29 marzo 1991 il minore C.C. , di due anni, precipitò da un&#8217;altezza di circa dieci metri mentre attraversava una piazza del Comune di Uscio in compagnia della madre L.V. e di un fratellino.</p>
<p>Con atto di citazione del 29 ottobre 1994 M.C., padre del minore, in proprio e quale legale rappresentante di questi, convenne in giudizio il Consorzio Acquedotto Intercomunale di Uscio, Davagna e Bargaglia , il Comune di Uscio e la società G. s.r.l. e ne chiese la condanna al risarcimento del danno conseguente all&#8217;evento di cui sopra; a sostegno della domanda dedusse che il minore era incespicato su un avvallamento prodotto dai lavori di scavo, effettuati dalla G. s.r.l. su incarico del predetto Consorzio e non segnalati, ed in presenza di una ringhiera di protezione laterale della strada inidonea ad evitare il precipitare del bambino nella sottostante scarpata a causa del notevole spazio intercorrente tra il terreno e la prima sbarra orizzontale.</p>
<p>Resistendo i convenuti, furono chiamati in causa la società M. Assicurazioni assicuratrice del Comune) e la L.V. .</p>
<p>Con sentenza del 16 ottobre 2000 l&#8217;adito Tribunale di Genova &#8211; dichiarata cessata la materia del contendere tra l&#8217;attore, il Comune, la società di assicurazione e la L.V. per intervenuta transazione &#8211; ritenne responsabili del fatto per un terzo quest&#8217;ultima, per un terzo il Comune e per un sesto ciascuno la G. s.r.l. e il Consorzio , e condannò gli ultimi due, in solido, al pagamento in favore dell&#8217;attore della quota di due sesti del danno, pari a lire 162.623.000, oltre accessori.</p>
<p>In parziale riforma di tale decisione, impugnata in via principale dal Consorzio ed in via incidentale dalla L.V. e dalla G. s.r.l. , con la pronuncia, ora gravata, la Corte di appello ha stabilito che il sinistro fu cagionato per responsabilità al 50% del Comune ed al 25% ciascuno della G. s.r.l. e del Consorzio .</p>
<p>La Corte ha qualificato come insidioso il luogo in cui il piccolo C.C. incespicò e cadde; essendo infatti la strada aperta al traffico pedonale e veicolare, il semplice avvistamento di una zona priva di asfalto e ricoperta di terra e pietrisco &#8211; riempimento degli scavi eseguiti nei giorni precedenti dalla G. s.r.l.- non poteva far supporre l&#8217;impraticabilità della strada sia pure per passanti di difficile equilibrio come un minore, e del resto mancava ogni segnalazione di pericolo o di divieto di passaggio; la madre del bambino non poteva perciò immaginare che questi, lasciato a se stesso anche se per pochi istanti, sarebbe potuto incespicare e cadere; la caduta si verificò sul ciglio della strada e quindi, in rapidissima successione, al di sotto della più bassa delle due sbarre della ringhiera di protezione verso la sottostante scarpata; l&#8217;imprevedibile pericolosità della strada escludeva ogni colpa della madre, che lasciò per un attimo la presa del bambino per prendere in braccio il fratellino più grande; la colpa del Comune era stata prevalente ma non esclusiva; la mancata segnalazione del pericolo e l&#8217;omessa apposizione di nastri che impedissero il passaggio nella zona dei lavori dovevano infatti attribuirsi alla appaltatrice G. s.r.l. , che aveva eseguito gli scavi senza terminare i lavori, temporaneamente sospesi la concorrente responsabilità del committente Consorzio era invece conseguente alla omessa vigilanza sulla esecuzione delle opere.</p>
<p>Per la cassazione di tale decisione quest&#8217;ultimo &#8211; ora Associazione tra gli stessi Comuni già consorziati &#8211; ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, cui il M.C., in proprio e nella qualità e la L.V. resistono con unico controricorso. Gli altri intimati non hanno invece svolto attività difensiva. Il ricorrente ha depositato memoria.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Con i primi due motivi del ricorso &#8211; strettamente connessi e, pertanto, da esaminare congiuntamente &#8211; il ricorrente deduce, con riferimento all&#8217;art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione degli artt. 1655, 2043 2049 e 2051 c.c. nonché, subordinatamente, vizio di motivazione su punto decisivo, impugna la sentenza nella parte in cui ha affermato la propria concorrente responsabilità, afferma che, nel momento in cui ebbe a verificarsi l&#8217;evento dannoso, posto a fondamento della domanda, l&#8217;impresa appaltatrice G. s.r.l. aveva concluso i lavori nel tratto che in questa sede interessa ancorché non fosse stato formalmente eseguito ed approvato il collaudo, e sostiene che per l&#8217;autonomia gestionale dell&#8217;appaltatore, lo stesso doveva essere ritenuto l&#8217;unico responsabile del fatto non era conseguentemente applicabile, nei confronti del committente, l&#8217;art. 2049 c.c., mentre, per tutto il tempo dell&#8217;esecuzione dell&#8217;opera e fino alla consegna dell&#8217;appaltatore, il dovere di custodia e di vigilanza sulla cosa compete a quest&#8217;ultimo; il potere di controllo che, all&#8217;interno del contratto di appalto, il committente può esercitare nel proprio interesse, è irrilevante sul piano della responsabilità extracontrattuale derivante dall&#8217;esecuzione delle opere commissionate l&#8217;appaltatore è pertanto, di regola, l&#8217;unico responsabile dei danni a terzi salva la corresponsabilità del committente in caso di specifiche violazioni di regole di cautela nascenti ex art. 2043 c.c. ovvero per culpa in eligendo o quando l&#8217;appaltatore abbia agito quale nudus minister; la responsabilità dell&#8217;Anas, affermata in fattispecie analoghe di danni derivanti da opere appaltate da detto ente, presenta profili del tutto particolari, attesi i doveri posti a carico dello stesso ente dal codice della strada; la Corte di appello non si è fatta carico di indagare se esso ricorrente avesse la concreta possibilità di interferire sulle modalità di segnalazione del cantiere già chiuso, sulla disciplina della viabilità e sulle caratteristiche della ringhiera da decenni ivi installata a cura del Comune, circostanze che, se doverosamente approfondite, avrebbero dovuto comportare l&#8217;affermazione della esclusiva responsabilità del Comune stesso.</p>
<p>Le censure sono infondate.</p>
<p>La Corte osserva preliminarmente che, in difetto di ricorso, si è formato il giudicato, oltre che sulla responsabilità del Comune e dell&#8217;impresa appaltatrice, altresì sul nesso materiale di causalità &#8211; ravvisato dalla Corte territoriale nella circostanza che il minore incespicò e cadde in corrispondenza di un improvviso avvallamento determinato dagli scavi &#8211; tra l&#8217;esecuzione dei lavori, oggetto dell&#8217;appalto conferito dall&#8217;attuale ricorrente, e l&#8217;evento dannoso.</p>
<p>Sulla base di tale nesso la sentenza impugnata ha affermato la concorrente responsabilità anche dell&#8217;ente committente addebitandogli la colpa di non aver esercitato la necessaria vigilanza sulle opere.</p>
<p>Trattasi, quindi, di responsabilità ex art. 2043 c.c., il che rende inammissibili le censure di violazione degli artt. 2049 e 2051 c.c., trattandosi di norme delle quali la Corte territoriale non ha fatto applicazione: esse, infatti, disciplinano, rispettivamente, ipotesi di responsabilità indiretta ed oggettiva, mentre nella specie è stata affermata una responsabilità per fatto proprio e soggettiva del committente.</p>
<p>Infondata è invece la denunciata violazione degli art. 1655 e 2043 c.c. giacché la sentenza impugnata non ha affatto negato la qualità di committente dell&#8217;odierno ricorrente, ma ha ritenuto che essa, nonostante l&#8217;autonomia e la conseguente responsabilità dell&#8217;appaltatore, non lo esonerasse dalla corresponsabilità per danni a terzi derivanti da specifiche violazioni di regole di cautela a lui imposte dall&#8217;art. 2043 c.c.</p>
<p>In effetti, una corresponsabilità del committente è ravvisabile &#8211; oltre che nei casi di culpa in eligendo e dell&#8217;appaltatore che operi quale nudus minister, non ravvisati però dalla sentenza impugnata -, altresì allorquando egli incorra in specifiche violazioni del precetto di neminem laedere: in tal senso è la giurisprudenza di questa C.S. (da ultimo, sentenze nn. 7273/03 e 8686/00, rese entrambe in fattispecie cui l&#8217;Anas era estranea , che, non senza contraddizioni, lo stesso ricorrente mostra di condividere.</p>
<p>Se, quindi, appare ineccepibile l&#8217;affermazione di principio della Corte territoriale riguardo alla corresponsabilità del committente accertare se essa ricorra o meno è questione di fatto, come tale rimessa al giudice del merito, la cui decisione non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici.</p>
<p>Tali vizi non si riscontrano nella specie.</p>
<p>Dal quadro probatorio complessivo utilizzato dalla Corte territoriale, si rileva infatti che essa ha attribuito un particolare rilievo sia alla circostanza che l&#8217;evento dannoso ebbe a verificarsi non già nel corso dell&#8217;esecuzione dei lavori appaltati, ma allorquando essi erano stati sospesi in attesa della riasfaltatura delle zone interessate dagli scavi, sia alla insidiosità del luogo anche in considerazione della riscontrata inadeguatezza, preesistente ai lavori, della ringhiera di protezione.</p>
<p>Orbene in caso di lavori che interessino strade all&#8217;interno di centri abitati e rimasti sospesi, come ha accertato la Corte territoriale (ed a maggior ragione se essi siano ultimati, come invece deduce il ricorrente), non viola l&#8217;art. 2043 c.c., diversamente da quanto questi pretende, l&#8217;addebito da essa mossogli di aver serbato una condotta meramente passiva, ed in particolare di aver omesso di accertare, anteriormente al collaudo delle opere, se esse, nella anzidetta insidiosa situazione di fatto presentassero pericolo per la pubblica incolumità; né tale violazione può ritenersi giustificata dai doveri parimenti incombenti sull&#8217;ente pubblico proprietario della strada e sulla ditta appaltatrice.</p>
<p>Con il terzo motivo il ricorrente nel denunciare la violazione dell&#8217;art. 91 c.p.c., osserva che l&#8217;auspicato accoglimento del ricorso comporterà le necessità di riformare la sentenza anche in punto di spese: il motivo, in assenza di specifiche censure, è pertanto inammissibile.</p>
<p>Respinto, pertanto, il ricorso, le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in favore della sola parte controricorrente, vittoriosa.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 2100,00 (duemilacento/00), ivi comprese euro 2000,00 di onorari in favore della parte controricorrente, oltre spese generali ed accessorie di legge.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte, il 30 aprile 2004.</p>
<p>DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 21 GIU. 2004.</p>
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		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 12 maggio 2003 n. 7273</title>
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		<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 11:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[L'appaltatore è responsabile per i vizi di costruzione dell'edificio, ma il committente può essere chiamato a rispondere per i suddetti vizi? Se sì, in che casi?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. Franco PONTORIERI &#8211; Presidente -<br />
Dott. Giandonato NAPOLETANO &#8211; Consigliere -<br />
Dott. Vincenzo COLARUSSO &#8211; Rel. Consigliere -<br />
Dott. Carlo CIOFFI &#8211; Consigliere -<br />
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>S SPA, in persona del Direttore Generale Dott. Ing. ROBERTO BARILLI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SCIALOJA 6, presso lo studio dell&#8217;avvocato LUIGI OTTAVI, che lo difende unitamente all&#8217;avvocato GIUSEPPE COLIVA, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>PMa, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI S.MARIA MAGGIORE 112, presso lo studio dell&#8217;avvocato ALDO DI LAURO, che la difende unitamente all&#8217;avvocato SALVATORE DE BONIS, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>nonché contro</p>
<p>CC SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Marco BURIANI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 88, presso lo studio dell&#8217;avvocato GIORGIO SPADAFORA, che lo difende, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>nonché contro</p>
<p>ML, in qualità di curatore dell&#8217;eredità giacente di FA, FR, SC, quali eredi di FG;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 841-99 della Corte d&#8217;Appello di BOLOGNA, depositata il 15-07-99;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09-01-03 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;<br />
udito l&#8217;Avvocato COLIVA Giuseppe, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;<br />
udito l&#8217;Avvocato SPADAFORA Giorgio, (per COSTRUZIONI CC SPA) difensore del resistente che ha chiesto rigetto;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Il giorno 16.5.1988, in Vergato, il muro di sostegno di un terrapieno, nel corso di un violento temporale, crollò investendo la passante PMa che riportò gravi lesioni.</p>
<p>La PMa chiese ed ottenne dal Presidente del Tribunale di Bologna sequestro conservativo sui beni di FG e SC, proprietari del muro unitamente a FA e LG che venivano poi citati in giudizio innanzi allo stesso Tribunale dalla PMa che instava per la loro condanna al risarcimento dei danni.</p>
<p>Non si costituiva il LG. Si costituivano il FR, la SC ed il FA che chiedevano il rigetto della domanda. Costoro facevano presente che tra l&#8217;autunno del 1986 e l&#8217;autunno del 1987 la società AS aveva effettuato, tramite la Cooperativa E e la S.r.l. CC, opere di scavo per la posa in opera di tubazioni di metano ed, in particolare, era stato eseguito uno scavo profondo lungo la Via Serini, più alta rispetto al muro, e sulla strada vicinale ad esso retrostante, scavi che erano stati successivamente ricoperti. Verificatesi delle infiltrazioni di acqua nella parte interrata del loro fabbricato, la AS aveva fatto costruire un lavoro di drenaggio per lo scolo delle acque sotterranee mediante l&#8217;affossamento di tubi di incanalamento delle acque, che attraversavano Via Serini, tutto il terreno ed il muro; lo scavo era stato poi ricoperto con terreno senza asfaltatura, sicché il muro era crollato sotto la spinta del terreno.</p>
<p>All&#8217;uopo utilizzati, chiamavano in causa le predette società che si costituivano in giudizio. La AS sosteneva che il crollo era dovuto a carenze statiche della struttura e alla inidoneità delle opere di drenaggio realizzate dalla proprietà, mentre le opere da essa svolte erano state eseguite a regola d&#8217;arte ed, in ogni caso, il temporale si poneva come evento eccezionale ed imprevedibile.</p>
<p>Analoga tesi era sostenuta dalla S.r.l. CC, mentre la E chiedeva il rigetto della domanda ed, in subordine, esercitava azione di regresso nei confronti della CC.</p>
<p>Il Tribunale riconosceva tutti i convenuti responsabili del sinistro in solido con la AS e la società CC e quantificava la percentuale di responsabilità dei primi nella misura del 20% mentre quella di ciascuno dei secondi nella misura del 40% e li condannava, sempre in solido, al risarcimento dei danni nella complessiva misura di 706.500.000, rigettando la domanda nei confronti delle E.</p>
<p>Avverso la sentenza proponevano separate impugnazioni FR, erede di FG, e SC, in proprio e quale erede del marito FG, PMa, la S.p.A. S già AS) e la CC S.a.s..</p>
<p>Non si costituivano FA e LG mentre la E S.r.l. faceva presente di essere stata dichiarata fallita prima della notifica dell&#8217;atto di appello sì che ne veniva disposta la notifica al Curatore.</p>
<p>La Corte di Appello di Bologna con sentenza del 5.3. &#8211; 15.7.1999 ha dichiarato la S.p.a. S, già AS, e la S.r.l. Costruzioni CC tenuti in solido e condannati con FR, nella qualità, SC, in proprio e nella qualità, e FA, al pagamento in favore della PMa della somma di L. 656.500.000, così riducendo il danno.</p>
<p>La Corte ha ritenuto che tutti costoro fossero a vario titolo responsabili del danno prodotto dalla caduta del muro.</p>
<p>Per i proprietari, esattamente era stata applicata la presunzione di cui all&#8217;art. 2053 c.c. non vinta dalla prova contraria dell&#8217;esistenza del caso fortuito o della forza maggiore, essendo, peraltro, il muro di sostegno costruito in maniera del tutto precaria.</p>
<p>La S (già AS) aveva fatto eseguire i lavori di scavo per il metanodotto che avevano comportato problemi di infiltrazioni ai quali si era ovviato col drenaggio eseguito dalla Soc. Comuli, lavori che, soprattutto per la mancata asfaltatura, la permeabilità dello scavo e la interruzione del compattamento del muro, avevano perturbato la coesione fisica del contesto ed avevano contribuito al crollo.</p>
<p>In particolare la CC era responsabile per le scelte tecniche adottate di comune accordo con la committente AS &#8211; S La Corte, in accoglimento dell&#8217;appello incidentale della PMa, ha ancora ritenuto che la domanda attrice si era, per la parte di loro responsabilità, estesa automaticamente ai chiamati in causa senza necessità di espressa istanza.</p>
<p>Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la S.p.a. S (ex AS) con due motivi illustrati da memoria.</p>
<p>Resistono con controricorso PMa e la CC S.r.l. che presentano memorie.</p>
<p>Le parti hanno presentato memorie.</p>
<p>All&#8217;udienza del 18.6.2002 questa Corte disponeva la integrazione del contraddittorio nei confronti del FA ed a tanto ha provveduto la ricorrente nel termine stabilito notificando l&#8217;atto di integrazione del contraddittorio al curatore della eredità giacente del Fraschi, che non svolge attività difensiva.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Nel primo motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2049 c.c. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, sostiene che quella che i consulenti avevano chiamato cause esterne (diverse dalle caratteristiche costruttive del muro) erano da attribuirsi alla società appaltatrice CC che, dotata delle necessarie capacità tecniche, aveva effettuato i lavori in piena autonomia tecnica ed organizzativa e che altrettanto era a dirsi dei tempi di realizzazione che la stessa Corte bolognese aveva ritenuto concausa del crollo ed aveva attribuito alla sola CC, così contraddicendosi nel momento in cui aveva attratto anche la committente nella responsabilità.</p>
<p>Il motivo non è fondato.</p>
<p>Deve premettersi, in materia di appalto, l&#8217;appaltatore esplica l&#8217;attività che conduce al compimento dell&#8217;opus perfectum o alla prestazione del servizio, in piena autonomia, con propria organizzazione ed a proprio rischio, apprestando i mezzi adatti e curando le modalità esecutive per il raggiungimento del risultato.</p>
<p>Ciò esclude, in linea di principio, non solo ogni rapporto institorio tra committente ed appaltatore (Cass. SS.UU. n. 800-73; Cass. 10652-97) ma implica anche che solo l&#8217;appaltatore debba, di regola, ritenersi responsabile dei danni derivati e terzi nella (o dalla) esecuzione dell&#8217;opera.</p>
<p>Questo principio connesso alla struttura del contratto di appalto soffre, tuttavia, eccezioni sia quando si ravvisino a carico del committente specifiche violazioni del principio del neminem laedere riconducibili all&#8217;art. 2043 c.c. (e tale potrebbe essere il tralasciare del tutto ogni sorveglianza nella fase esecutiva nell&#8217;esercizio del potere di cui all&#8217;art. 1662 c.c.), sia quando l&#8217;evento dannoso gli sia addebitabile a titolo di culpa in eligendo per essere stata affidata l&#8217;opera ad impresa che palesemente difettava delle necessarie capacità tecniche ed organizzative per eseguirla correttamente, sia quando l&#8217;appaltatore, in base ai patti contrattuali o nel concreto svolgimento del contratto, sia stato un semplice esecutore di ordini del committente e privato della sua autonomia a tal punto da aver agito come nudus minister di questi, sia, infine, quando il committente si sia, di fatto, ingerito con singole e specifiche direttive nelle modalità di esecuzione del contratto o abbia concordato con l&#8217;appaltatore singole fasi o modalità esecutive dell&#8217;appalto (Cass. 8086-2000; Cass. 1284-97; Cass. 10632-97; Cass. 11566-97). In tutti questi casi il committente potrà essere tenuto come responsabile, in via diretta, con l&#8217;appaltatore per i danni cagionati al terzo.</p>
<p>Ciò premesso, la ricorrente S, nel primo motivo, dapprima riduce le cause del crollo ai soli vizi di costruzione del muro, staticamente inidoneo, e, poi, limita l&#8217;individuazione di quelle esterne alle sole &#8220;lungaggini ed indugi ed alla mancata asfaltatura&#8221; che sarebbero addebitabili alla CC e che immotivatamente sarebbero state poste a base della responsabilità di essa committente.</p>
<p>Sennonché la Corte di merito, al contrario, ha: a) innanzitutto affermato che dalla prova testimoniale era emerso che le scelte tecniche erano state adottate di comune accordo tra la S e la CC (sent. pag. 30 &#8211; 31); b) che le cause del crollo &#8211; ribaltamento del muro non erano limitate ai ritardi ed alla mancata asfaltatura &#8220;in sè per sè considerata&#8221; bensì si estendevano alla &#8220;interruzione del compattamento a seguito degli eseguiti interventi, stravolgimento che ha permesso di rendere lo scavo più permeabile e, quindi, attaccabile dagli agenti esterni&#8221; (sent. pag. 32) e che le cause del crollo potevano essere, riassuntivamente, connesse al &#8220;perturbamento artificiale trasmesso (al muro n.d.e.) dalle manovre per l&#8217;impianto del metanodotto&#8230;&#8221;, &#8220;le sconnessioni prodotte nel terrapieno&#8221;; c) che la committente S era obbligata &#8220;a controllare la corretta esecuzione dei lavori anche dal punto di vista delle tempestività delle opere commissionate&#8221;: ebbene, gli indugi e le lungaggini avevano lasciato &#8220;aperte ed indifese le trincee&#8221; permettendone &#8220;prima la permeazione e poi l&#8217;irruenza della corrente devastatrice&#8221;.</p>
<p>Quindi, la sentenza, quanto alle cause del crollo, rammostra una ratio decidendi ben più complessa ed articolata rispetto a quella semplicisticamente prospettata nel motivo e, quindi, la doglianza in esso formulata, per essere ispirata ad una lettura solo parziale della motivazione, non può, già per questo, trovare accoglimento e va anche respinta poiché tralascia del tutto di censurare specificamente: 1) l&#8217;addebito di colpa per il profilo dell&#8217;omesso controllo dei tempi di realizzazione che ebbero non poca incidenza causale sull&#8217;evento secondo il giudice di merito, il quale ha annoverato tra i doveri del committente, quello di porvi rimedio (supra sub c)); 2) la ravvisata incidenza nell&#8217;evento del crollo di una serie convergente di fattori causali come sono stati evidenziati sub c); 3) l&#8217;accordo tra committente ed appaltatore nelle scelte tecniche ed operative nell&#8217;esecuzione dei lavori di drenaggio, come ravvisato dal giudice di merito, con la conseguente riferibilità delle scelte stesse anche al committente, ragione, questa, da sola sufficiente per attrarre la S nelle responsabilità per la fase esecutiva, in base delle regole sulla ingerenza del committente enunciati in premessa.</p>
<p>Nel secondo motivo si deduce violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. sul rilievo che erroneamente la Corte bolognese avrebbe esteso automaticamente la domanda direttamente nei suoi confronti sul presupposto, errato, che la chiamata in causa formulata dai convenuti fosse rivolta all&#8217;affermazione della esclusiva responsabilità dei terzi chiamati, con esclusione della loro che, invece, era stata dalla Corte espressamente ritenuta in via solidale. Ne conseguiva che la estensione, nell&#8217;atto di appello, della domanda nei confronti dei terzi chiamati che avevano al riguardo rifiutato il contraddittorio, realizzava la violazione delle norme processuali citate in rubrica.</p>
<p>Anche questo motivo è infondato.</p>
<p>La lamentata erroneità della impostazione giuridica della Corte di Appello non può essere denunciata secundum eventum litis per il fatto che &#8211; assunta dai chiamanti la responsabilità esclusiva dei chiamati &#8211; questa tesi non sia stata accolta e sia, invece, stata ritenuta la responsabilità concorrente e solidale anche dei primi.</p>
<p>L&#8217;esito decisorio sulla chiamata in causa, infatti, non esclude che la valutazione circa l&#8217;estensione della domanda debba essere fatta &#8211; come in effetti è stata fatta, (e come ha sostenuto la Corte senza specifica censura al riguardo) &#8211; secondo la prospettazione iniziale.</p>
<p>La Corte, cioè, ha affermato (pag. 28 della sentenza) che la domanda del convenuto si estende direttamente al terzo chiamato senza necessità di apposita istanza quando la chiamata in causa sia rivolta a sentire affermare la esclusiva responsabilità del terzo (ovviamente a prescindere dal fatto che tale responsabilità sia poi riconosciuta o meno in via esclusiva dal giudice). In tal caso, secondo la Corte, si esula dalla c.d. garanzia impropria. Tutto questo ragionamento non solo non ha ricevuto espressa censura ma è anche giuridicamente corretto.</p>
<p>Ed, infatti, le sentenze al riguardo richiamate dalla ricorrente non sono calzanti perché esse si riferiscono a casi di responsabilità solidale &#8220;ab origine&#8221; per i quali, nel caso in cui uno dei debitori solidali evocato in giudizio per l&#8217;adempimento chiami in causa altro(i) condebitore(i), tale chiamata si assimila alla garanzia impropria poiché basata su titolo diverso, costituito dal vincolo derivante dal rapporto interno tra i debitori solidali, mentre nel caso in cui il convenuto in azione risarcitoria chiami in giudizio un terzo indicandolo come l&#8217;unico responsabile tenuto a rispondere della pretesa dell&#8217;attore, la domanda di questi si estende automaticamente al terzo senza bisogno di apposita istanza poiché il giudizio verte sulla individuazione del vero ed unico responsabile sulla base di un rapporto (obbligazione ex illicito) oggettivamente unico (Cass. 1898-84; 3474-99; 11855-98).</p>
<p>Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese nei confronti della controricorrente PMa, liquidate come nel dispositivo.</p>
<p>Soccorrono, invece, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra la ricorrente e la S.r.l. CC.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in favore della PMa, liquidate in complessivi euro 4.119,70 di cui euro 4.000 (quattromila) per onorario; compensa le spese tra la ricorrente e la S.r.l. CC.</p>
<p>Così deciso in Roma addì 9 gennaio 2003 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione.</p>
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