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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; responsabilità</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 17 aprile 2013, n. 9370</title>
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		<pubDate>Tue, 20 May 2014 13:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Compravendita]]></category>
		<category><![CDATA[appaltatore]]></category>
		<category><![CDATA[appalto]]></category>
		<category><![CDATA[committente]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<category><![CDATA[crepe]]></category>
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		<category><![CDATA[resposnsabilità del committente]]></category>
		<category><![CDATA[terreno]]></category>
		<category><![CDATA[vizi di costruzione]]></category>

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		<description><![CDATA[Se l'immobile è sito su di un terreno particolarmente instabile, responsabile delle crepe nei muri degli immobili, può risponderne anche il committente/venditore oltre che il costruttore?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; Consigliere<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. PARZIALE Ippolisto &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 12326/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) SAS IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimata -</p>
<p>sul ricorso 15783/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) SAS IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T. P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1215/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di VENEZIA, depositata il 09/08/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) difensore dei ricorrenti che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso principale e l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso incidentale;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta, che ha concluso per l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso principale, in subordine il rigetto e l&#8217;assorbimento del ricorso incidentale, in quanto condizionato.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato il 7-7-1997 i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Treviso la s.a.s. (OMISSIS) e, premesso di aver acquistato da quest&#8217;ultima per il prezzo di lire 280.000.000 un immobile ad uso abitazione sito nel Comune di (OMISSIS), assumevano che detto immobile era stato costruito su terreni fortemente instabili e su falde acquifere, tanto da provocare crepe tali da comprometterne la stabilita&#8217; e determinare il deprezzamento del suo valore; essi chiedevano pertanto la risoluzione della compravendita e la condanna della convenuta alla restituzione del prezzo.</p>
<p>Il Tribunale adito con sentenza n. 2126/2002 rigettava sia la domanda ex articolo 1669 c.c., in quanto la convenuta non aveva costruito l&#8217;immobile, ma ne era stata solo la venditrice, sia quella ex articolo 1495 c.c., perche&#8217; prescritta.</p>
<p>Proposto gravame da parte del (OMISSIS) e della (OMISSIS) cui resisteva la (OMISSIS) la Corte di Appello di Venezia con sentenza del 9-8-2006 ha rigettato l&#8217;impugnazione.</p>
<p>Per la cassazione di tale sentenza il (OMISSIS) e la (OMISSIS) hanno proposto un ricorso articolato in un unico motivo cui la societa&#8217; (OMISSIS) ha resistito con controricorso introducendo altresi&#8217; un ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi; i ricorrenti principali hanno successivamente depositato una memoria oltre il termine di cui all&#8217;articolo 378 c.p.c..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza.</p>
<p>Venendo quindi all&#8217;esame del ricorso principale, deve anzitutto rilevarsi che, contrariamente a quanto eccepito dalla (OMISSIS), esso contiene una esposizione dei fatti di causa e dello svolgimento delle vicende processuali che, seppure piuttosto stringata, e&#8217; sufficiente per intendere la natura delle censure sollevate nei confronti della sentenza impugnata.</p>
<p>Cio&#8217; premesso, si rileva che con l&#8217;unico motivo formulato il (OMISSIS) e la (OMISSIS), deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto e vizio di motivazione, censurano la sentenza impugnata per aver dichiarato infondata l&#8217;azione ex articolo 1669 c.c., promossa dall&#8217;esponente nei confronti della controparte per la supposta mancanza della prova della rovina quanto meno parziale dell&#8217;edificio, considerato che la stessa perizia di parte attrice redatta dall&#8217;ingegner (OMISSIS) aveva escluso un pregiudizio per la statica dell&#8217;immobile.</p>
<p>I ricorrenti principali sotto un primo profilo affermano che l&#8217;articolo 1669 c.c., non riguarda soltanto la rovina dell&#8217;edificio, ma anche i gravi difetti che possono non consistere nella rovina dell&#8217;edificio stesso, e che avrebbero potuto essere provati con una CTU cosi&#8217; come era stato richiesto.</p>
<p>Il (OMISSIS) e la (OMISSIS) aggiungono che la Corte territoriale ha messo in rilievo soltanto uno dei vizi che legittimavano l&#8217;azione giudiziaria proposta, che inoltre gli esponenti avevano prodotto, oltre la perizia dell&#8217;ingegner (OMISSIS), anche un&#8217;altra perizia giurata dell&#8217;ingegner professore (OMISSIS) del tutto ignorata dal giudice di appello.</p>
<p>La censura e&#8217; fondata.</p>
<p>La Corte territoriale ha ritenuto infondata la domanda proposta dal (OMISSIS) e dalla (OMISSIS) ex articolo 1669 c.c., per la mancanza totale della prova della rovina quantomeno parziale dell&#8217;edificio, come pure dell&#8217;esistenza di un pericolo certo ed attuale che, in un futuro piu&#8217; o meno prossimo, potesse verificarsi una rovina almeno parziale.</p>
<p>In tal modo il giudice di appello, pur avendo ricondotto la domanda proposta dal (OMISSIS) e dalla (OMISSIS) nell&#8217;ambito dell&#8217;articolo 1669 c.c., non ha considerato che detta norma disciplina, oltre la rovina o il pericolo di rovina dell&#8217;opera per vizio del suolo o per difetto della costruzione, anche la distinta ipotesi che l&#8217;opera stessa presenti gravi difetti, consistenti in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalita&#8217;, pregiudicandone la normale utilizzazione in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura; pertanto la sentenza impugnata ha del tutto omesso una indagine volta ad accertare la sussistenza o meno nella specie di tali gravi difetti.</p>
<p>Esaminando ora il ricorso incidentale, si osserva che la societa&#8217; (OMISSIS), deducendo violazione o falsa applicazione dei norme di diritto, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto l&#8217;esponente astrattamente legittimata passiva rispetto all&#8217;azione ex articolo 1669 c.c., proposta dalla controparte ancorche&#8217; mera venditrice e non costruttrice dell&#8217;immobile in questione per non avere la (OMISSIS) fornito la prova di non avere mantenuto il potere di direttiva ovvero di controllo sull&#8217;operato della impresa appaltatrice, il tutto in palese violazione dell&#8217;articolo 2697 c.c., posto che spetta all&#8217;acquirente che agisce nei confronti del venditore non costruttore dell&#8217;immobile fornire la prova positiva di tale circostanza.</p>
<p>La censura e&#8217; infondata.</p>
<p>La Corte territoriale ha rilevato che dal rogito 19-11-1993 per notaio (OMISSIS) di (OMISSIS) risultava che la (OMISSIS) si era qualificata quale impresa costruttrice degli immobili di cui trattasi; pertanto sulla suddetta societa&#8217; gravava l&#8217;onere di provare di non aver avuto alcun potere di direttiva o controllo sull&#8217;impresa (OMISSIS) (cui la (OMISSIS) aveva pacificamente commissionato la costruzione), e non sugli acquirenti; d&#8217;altra parte la (OMISSIS) commissionava per vendere, ed aveva come oggetto sociale proprio il tipo di attivita&#8217; commissionata, cosicche&#8217; aveva la competenza tecnica per dare direttamente, o attraverso il proprio direttore dei lavori, indicazioni specifiche all&#8217;impresa individuale che concretamente aveva poi eseguito la costruzione.</p>
<p>Orbene la sentenza impugnata non ha invertito l&#8217;onere della prova in ordine alle condizioni dell&#8217;azione risarcitoria gravante sul danneggiato in caso di responsabilita&#8217; extracontrattuale, ma, riconoscendo alla (OMISSIS) la competenza tecnica di dare direttamente o tramite il direttore dei lavori da lei commessi indicazioni mirate all&#8217;appaltatore, ha presunto l&#8217;addebitabilita&#8217; dell&#8217;evento dannoso ad un&#8217;attivita&#8217; (anche eventualmente omissiva) colposa del venditore committente per fatto proprio o del suo ausiliare direttore dei lavori; invero l&#8217;azione ex articolo 1669 c.c., puo&#8217; essere esercitata non solo dal committente contro l&#8217;appaltatore, ma anche dall&#8217;acquirente contro il venditore che abbia costruito l&#8217;immobile sotto la propria responsabilita&#8217;, allorche&#8217; lo stesso venditore abbia assunto, nei confronti dei terzi e degli stessi acquirenti, una posizione di diretta responsabilita&#8217; nella costruzione dell&#8217;opera (Cass. 29-3-2002 n. 4622; Cass. 16-2-2012 n. 2238), come appunto nella fattispecie; pertanto correttamente il giudice di appello ha affermato che per il superamento di tale presunzione la venditrice era onerata dalla prova contraria di non aver avuto alcun potere di direttiva o controllo sull&#8217;appaltatrice.</p>
<p>Con il secondo motivo la ricorrente incidentale, deducendo vizio di motivazione, assume che comunque l&#8217;esponente aveva ampiamente documentato di non aver mantenuto il potere di direttiva o di controllo sulla costruzione dell&#8217;immobile e di essersi avvalsa per la sua realizzazione dell&#8217;opera di soggetti professionalmente qualificati, quali l&#8217;appaltatrice (OMISSIS) di (OMISSIS), il progettista geometra (OMISSIS) ed il direttore dei lavori ingegner (OMISSIS).</p>
<p>La censura e&#8217; infondata.</p>
<p>Il riferimento alla qualificazione professionale dei soggetti che avevano realizzato l&#8217;opera e&#8217; irrilevante rispetto alle argomentazioni espresse al riguardo dalla sentenza impugnata e gia&#8217; richiamate in occasione dell&#8217;esame del precedente motivo di ricorso, atteso che la qualificazione dell&#8217;impresa, del progettista e del direttore dei lavori non escludevano la responsabilita&#8217; della committente per il fatto colpevole dei suoi ausiliari e, in particolare, del direttore dei lavori.</p>
<p>Il ricorso incidentale deve quindi essere rigettato.</p>
<p>In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al ricorso accolto, e la causa deve essere rinviata per un nuovo esame della controversia riguardante la sussistenza o meno dei gravi difetti dell&#8217;opera di cui all&#8217;articolo 1669 c.c. e per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altro giudice di appello che si designa nella Corte di Appello di Brescia.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>LA CORTE<br />
Riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio alla Corte di Appello di Brescia.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 4 aprile 2013, n. 8192</title>
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		<pubDate>Sat, 03 May 2014 13:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Appalti]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità del Condominio]]></category>
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		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>

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		<description><![CDATA[Se i ladri riescono ad infiltrarsi in appartamento a causa delle impalcature, chi deve rispondere per il danno subito?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. MASSERA Maurizio &#8211; Presidente<br />
Dott. CARLEO Giovanni &#8211; Consigliere<br />
Dott. VIVALDI Roberta &#8211; Consigliere<br />
Dott. TRAVAGLINO Giacomo &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. CIRILLO Francesco Maria &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 22132/2010 proposto da:</p>
<p>CONDOMINIO DI (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS), in persona del suo amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) nella qualita&#8217; di titolare dell&#8217;impresa individuale denominata &#8221; (OMISSIS)&#8221; (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 2210/2009 della CORTE D&#8217;APPELLO di MILANO, depositata il 31/08/2009, R.G.N. 2983/06;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/2012 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) per delega;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS);<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Nel febbraio del 2001 (OMISSIS) e (OMISSIS) convennero in giudizio, dinanzi al tribunale di Milano, l&#8217;impresa edile (OMISSIS) e l&#8217;ing. (OMISSIS), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del furto consumato da ignoti nell&#8217;ottobre del 1999 nel loro appartamento, sito al 5 piano dell&#8217;edificio condominiale di Viale (OMISSIS), reso possibile o comunque agevolato &#8211; a loro dire &#8211; dalla presenza di un ponteggio eretto per l&#8217;esecuzione dei lavori di ristrutturazione della facciata dello stabile, privo di un idoneo impianto di allarme (installato soltanto al di sotto del primo piano).</p>
<p>L&#8217;impresa, nel costituirsi e nel chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice (OMISSIS) s.p.a., contesto&#8217; la domanda e la propria responsabilita&#8217;, chiedendo in subordine che fosse accertato il concorso di colpa del condominio committente, del direttore dei lavori ing. (OMISSIS) e degli stessi danneggiati.</p>
<p>La (OMISSIS), nel costituirsi, chiese la chiamata in causa del condominio.</p>
<p>Il giudice di primo grado accolse la domanda, condannando l&#8217;impresa (OMISSIS) e il (OMISSIS), in solido, al pagamento, in favore degli attori, della somma di euro 70.000, previo accoglimento della domanda di garanzia (nei limiti del massimale e dello scoperto) proposta dall&#8217;impresa nei confronti della compagnia assicuratrice.</p>
<p>La corte di appello di Milano, investita del gravame proposto in via principale dal (OMISSIS), e in via incidentale dai coniugi (OMISSIS) e dall&#8217;impresa (OMISSIS) (cui avrebbe aderito la (OMISSIS)), li accolse in parte qua, assolvendo il (OMISSIS) da ogni responsabilita&#8217;, riducendo la condanna dell&#8217;impresa ad euro 42.000, e dichiarando infine la responsabilita&#8217; concorrente del condominio nella misura del 50%.</p>
<p>La sentenza e&#8217; stata impugnata da quest&#8217;ultimo con ricorso per cassazione articolato in 2 motivi.</p>
<p>Resiste con controricorso (OMISSIS), nella qualita&#8217; di titolare dell&#8217;impresa (OMISSIS).</p>
<p>Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Il ricorso e&#8217; fondato.</p>
<p>Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3);</p>
<p>Lamenta il ricorrente una falsa applicazione dell&#8217;articolo 2043 c.c., dovendosi a suo dire escludere tout court, sulla base dell&#8217;inequivoco contenuto del contratto di appalto e delle allegate condizioni generali, che il condominio avesse assunto una veste diversa da quella dell&#8217;incolpevole nudus minister rispetto alle competenze (ed alle conseguenti responsabilita&#8217;) riferibili in via esclusiva all&#8217;appaltatore.</p>
<p>Con il secondo motivo, si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5).</p>
<p>Lamenta il ricorrente condominio che, nonostante il chiaro tenore della documentazione prodotta, la corte territoriale abbia del tutto omesso di indicare, in modo chiaro e specifico, anche un solo profilo di responsabilita&#8217; del condominio tra quelli delineati dalla Suprema Corte.</p>
<p>I motivi, da esaminarsi congiuntamente attesane la intrinseca connessione logico-giuridica, sono pienamente fondati.</p>
<p>Il chiaro ed in equivoco tenore degli articoli 2 ed 8 del contratto di appalto, coniugato con l&#8217;altrettanto indiscutibile contenuto dell&#8217;articolo 1 delle allegate condizioni generali dell&#8217;appalto medesimo (integralmente riportati dalla difesa del ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza), non lascia spazio a dubbi di sorta circa la assoluta impredicabilita&#8217; di una qualsivoglia responsabilita&#8217; del condominio ricorrente, alla luce di una piu&#8217; che consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice.</p>
<p>Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e con rinvio del procedimento alla corte di appello di Milano che, in diversa composizione, provvedere alla liquidazione anche delle spese del presente giudizio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il procedimento, anche per la liquidazione delle spese di cassazione, alla corte di appello di Milano, in diversa composizione.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 6 febbraio 2013, n. 2829</title>
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		<pubDate>Thu, 27 Mar 2014 22:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vizi di Costruzione]]></category>
		<category><![CDATA[appalto]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[danni]]></category>
		<category><![CDATA[destinazione d'uso]]></category>
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		<category><![CDATA[vizi]]></category>

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		<description><![CDATA[Cosa può chiedere il committente all'appaltatore se questi realizzi un'opera viziata ma con destinazione d'uso omologa alle richieste del committente?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. FELICETTI Francesco &#8211; Presidente<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. PARZIALE Ippolisto &#8211; Consigliere<br />
Dott. BERTUZZI Mario &#8211; Consigliere<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso (iscritto al N.R.G. 17485/06) proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale su foglio spillato al ricorso, dall&#8217;Avv.to (OMISSIS) del foro di (OMISSIS) e dall&#8217;Avv.to (OMISSIS) del foro di (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest&#8217;ultimo in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) (gia&#8217; (OMISSIS) s.a.s.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avv.to (OMISSIS) del foro di (OMISSIS) e dall&#8217;Avv.to (OMISSIS) del foro di (OMISSIS), in virtu&#8217; di procura speciale apposta in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest&#8217;ultimo in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS), rappresentata e difesa dall&#8217;Avv.to (OMISSIS) del foro di (OMISSIS), in virtu&#8217; di procura speciale apposta a margine del controricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell&#8217;Avv.to (OMISSIS) in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>nonche&#8217; sul ricorso incidentale (R.G.N. 20664/06) proposto dalla societa&#8217; resistente nei confronti della societa&#8217; ricorrente;<br />
avverso la sentenza della Corte d&#8217;appello di Torino n. 1669 depositata il 26 ottobre 2005;<br />
Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 28 settembre 2012 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;<br />
udito l&#8217;Avv.to (OMISSIS) (con delega dell&#8217;Avv.to (OMISSIS)), per parte resistente;<br />
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per l&#8217;accoglimento del primo, terzo e quarto motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri motivi, dichiarata l&#8217;inammissibilita&#8217; ovvero il rigetto del ricorso incidentale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato il 20 aprile 1993 la s.a.s. (OMISSIS) evocava, dinanzi al Tribunale di Torino, la (OMISSIS) s.r.l. esponendo che fra le parti era stato concluso contratto di appalto con il quale la convenuta committente, per il complessivo prezzo di lire 95.000.000, aveva incaricato l&#8217;attrice della costruzione di un fabbricato industriale a struttura prefabbricata in (OMISSIS), affidando la progettazione e direzione dei lavori all&#8217;arch. (OMISSIS); aggiungeva che l&#8217;opera veniva consegnata alla committente il 12.2.1992, come da certificazione di regolare esecuzione dei lavori, la quale nell&#8217;aprile 1992 inviava all&#8217;appaltatrice una lettera di denuncia dei difetti dei pavimenti del piano terreno e del primo piano del fabbricato e che non essendo stato saldato il prezzo, l&#8217;attrice dopo qualche mese chiedeva invano il pagamento dell&#8217;importo di lire 34.815.068; concludeva chiedendo la condanna della societa&#8217; convenuta alla corresponsione di detto importo.</p>
<p>Instaurato il contraddittorio, si costituiva la societa&#8217; committente, la quale insisteva nella contestazione dei difetti, peraltro riconosciuti dallo stesso (OMISSIS), legale rappresentante dell&#8217;appaltatrice, e spiegava domanda riconvenzionale per ottenere l&#8217;eliminazione dei difetti ed il risarcimento dei danni.</p>
<p>Con separato atto introduttivo, notificato il 28 ottobre 1994, la committente evocava in giudizio, avanti al medesimo Tribunale, l&#8217;arch. (OMISSIS) chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per responsabilita&#8217; professionale, avendola investita dell&#8217;incarico di progettare e di seguire in qualita&#8217; di direttore dei lavori la realizzazione dello stabilimento in (OMISSIS). Instaurato il contraddittorio anche in detto giudizio, contestata dalla convenuta la propria responsabilita&#8217;, la quale chiedeva ed otteneva di chiamare in manleva la (OMISSIS), che nel costituirsi svolgeva difese ad adiuvandum, le cause venivano riunite ed il Tribunale adito, con sentenza del 7.8.2001, accertava l&#8217;esistenza dei vizi del pavimento e la sussistenza di ipotesi di responsabilita&#8217; ex articolo 1669 c.c. e pertanto, in accoglimento della riconvenzionale spiegata dalla committente, condannava l&#8217;appaltatrice al risarcimento dei danni, liquidati in lire 137.000.000, oltre accessori, rigettate le altre domande proposte nei confronti della professionista, assorbita quella in manleva.</p>
<p>In virtu&#8217; di rituale appello interposto dalla (OMISSIS) s.a.s., con il quale lamentava la erroneita&#8217; degli accertamenti della consulenza tecnica di ufficio, la Corte di appello di Torino, nella resistenza della appellata committente, la quale proponeva appello incidentale nei confronti della (OMISSIS) e quest&#8217;ultima insisteva nella domanda di garanzia nei confronti della (OMISSIS), disposta ed espletata una nuova c.t.u., ravvisata nella specie la sussistenza della fattispecie di cui all&#8217;articolo 1667 c.c., in parziale accoglimento dell&#8217;appello principale, riformava la sentenza del giudice di primo grado, condannando la committente al pagamento del saldo del prezzo e l&#8217;appaltatrice al risarcimento dei danni liquidati in complessive lire 30.000.000 (pari ad euro 15.493,71), oltre accessori; dichiarava inammissibile l&#8217;appello incidentale.</p>
<p>A sostegno della decisione adottata la corte distrettuale &#8211; premessa la non accoglibilita&#8217; dell&#8217;eccezione di decadenza &#8211; evidenziava che doveva essere confermato il giudizio di responsabilita&#8217; a carico dell&#8217;appaltatrice con riferimento alla pavimentazione realizzata al piano terreno (avendo quote altimetriche variabili, con dislivelli massimi dell&#8217;ordine di cm. 1), ma che non era necessaria la demolizione della pavimentazione, anche perche&#8217; i vizi accertati non ne avevano impedito del tutto l&#8217;utilizzo.</p>
<p>Aggiungeva che l&#8217;appello incidentale era inammissibile per mancanza assoluta di specificita&#8217; delle censure.</p>
<p>Avverso la indicata sentenza della Corte di appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS) s.r.l., articolato su cinque motivi, cui ha resistito la (OMISSIS) con controricorso, che ha anche presentato ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo. Si e&#8217; costituita con separato controricorso anche la (OMISSIS) e non l&#8217;assicurazione (OMISSIS) s.p.a., seppure ritualmente intimata. La societa&#8217; resistente ha depositato memoria illustrativa.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno preliminarmente riuniti, a norma dell&#8217;articolo 335 c.p.c., concernendo la stessa sentenza.</p>
<p>Cio&#8217; posto, con il primo motivo del ricorso principale la (OMISSIS) censura la sentenza impugnata, sia per vizio di motivazione sia per violazione di legge, con riferimento agli articoli 1667, 1668 e 1669 c.c. per non avere dato adeguata giustificazione del convincimento maturato, ne&#8217; degli elementi posti a fondamento del proprio ragionamento, dal momento che il primo consulente tecnico di ufficio era pervenuto alla necessita&#8217; del rifacimento integrale del pavimento del piano terra e del primo piano per non essere i vizi eliminabili con i normali interventi di manutenzione.</p>
<p>Aggiunge la ricorrente che il consulente nominato dal giudice del gravame non giunge a conclusioni diverse quanto all&#8217;esistenza dei vizi e loro tipologia, ma si differenzia dal primo accertamento affermando di non poter ritenere con certezza l&#8217;inidoneita&#8217; del pavimento all&#8217;uso e soprattutto non fornisce alcuna indicazione in merito agli interventi (soluzioni tecniche) da adottare al fine dell&#8217;eliminazione dei difetti, ne&#8217; esclude, a priori, la necessita&#8217; del rifacimento della pavimentazione. Conclude che nella specie avrebbe dovuto ritenersi applicabile l&#8217;articolo 1669 c.c. e non l&#8217;articolo 1667 c.c. o comunque l&#8217;articolo 1667 c.c. con l&#8217;integrazione delle soluzioni tecniche necessarie per eliminare i vizi, per cui cosi&#8217; operando ha errato nella determinazione dell&#8217;ammontare del risarcimento riconosciuto.</p>
<p>Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1667, 1668, 1223 e 1226 c.c., anche quale vizio di motivazione, per avere la corte di merito liquidato i danni con riferimento al solo pavimento posto al piano terreno, determinazione che sarebbe comunque errata anche a volerla ritenere equitativa, perche&#8217; non fornisce l&#8217;indicazione dei criteri adottati per la quantificazione del danno; aggiunge che il parametro del valore di lire 30.000 al mq. non risulta utilizzato neanche dal citato consulente tecnico di ufficio, per cui viene apoditticamente introdotto un valore escluso dallo stesso c.t.u., ne&#8217; il collegio ha motivato in merito alla necessita&#8217; di discostarsi dal valore riportato nel prezzario del Collegio Costruttori di Torino. Il giudice del gravame &#8211; ad avviso della ricorrente &#8211; ha, altresi&#8217;, omesso di motivare in merito alla esclusione della liquidazione della voce di danno, pari a lire 25.000.000, relativa allo smontaggio dei macchinari.</p>
<p>Con il terzo motivo del ricorso principale viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli articoli 1667 e 1668 c.c., oltre a vizio di motivazione, per avere la corte distrettuale escluso dal risarcimento del danno &#8220;tutto quanto relativo al primo piano&#8221;. In particolare, la relazione del c.t.u. nominato dalla corte di merito si limita a riferire che la tecnica esecutiva del pavimento del primo piano risulta diversa da quella del piano terra, stante il differente comportamento della struttura in elementi prefabbricati, ed il giudice del gravame &#8211; sulla base di detto accertamento &#8211; rileva la non emersione di elementi di pregiudizio, omettendo poi di motivare sul punto.</p>
<p>Le tre censure &#8211; che per la loro stretta connessione ed interdipendenza, vertendo tutte sulla rilevanza dei vizi dell&#8217;opera riscontrati, vanno esaminate congiuntamente &#8211; sono fondate nei limiti di seguito riportati.</p>
<p>Occorre premettere che costituisce principio fermo nella giurisprudenza di questa corte (cfr, tra le altre, Cass. 24 settembre 1994 n. 7851; Cass. 2 agosto 2001 n. 10571) che in tema di appalto l&#8217;azione del committente per il risarcimento dei danni derivanti dalle difformita&#8217; e/o dai vizi dell&#8217;opera appaltata si aggiunge, nel caso di colpa dell&#8217;appaltatore, a quella diretta all&#8217;eliminazione, a spese dell&#8217;appaltatore, delle difformita&#8217; e dei vizi o alla riduzione del prezzo, specificamente prevista dall&#8217;articolo 1668 c.c., senza identificarsi con questa, ne&#8217; e&#8217; surrogabile con gli effetti della relativa pronuncia.</p>
<p>Nella specie la corte di merito non ha applicato correttamente i suddetti principi e la motivazione posta a base della decisione impugnata non e&#8217; ne&#8217; lineare e coerente, ne&#8217; immune da vizi logici e giuridici. Dalla lettura della sentenza di cui si chiede l&#8217;annullamento risulta che il giudice del gravame, riportando estesamente le considerazioni tecniche della consulenza tecnica disposta d&#8217;ufficio ed eseguita in secondo grado, tutte nel senso di escludere la inidoneita&#8217; assoluta dell&#8217;opera al suo utilizzo, legittimante l&#8217;azione ex articolo 1669 c.c., ha chiarito le ragioni per cui ha disatteso la consulenza redatta nel giudizio di primo grado, che sul punto era addivenuta a conclusioni affatto diverse (con il risultato di far propendere il giudice di prime cure verso la configurabilita&#8217; della piu&#8217; grave ipotesi prevista dall&#8217;enunciata norma), ed ha fondato l&#8217;adesione alla seconda consulenza sull&#8217;argomento della utilizzazione da parte della committente del fabbricato industriale per ben dieci anni, collocandovi pesanti macchinari necessari per lo svolgimento della sua attivita&#8217;, con conseguente configurazione nel caso in esame della fattispecie dell&#8217;articolo 1667 c.c., da cui discende la non condivisibilita&#8217; della doglianza nella prima parte del primo motivo del ricorso principale; l&#8217;argomentazione pero&#8217; diviene illogica ed errata da un punto di vista giuridico con l&#8217;affermazione che la esclusione dell&#8217;articolo 1669 c.c. impediva di per se&#8217; la ipotesi di un rifacimento completo della pavimentazione.</p>
<p>Invero la circostanza che l&#8217;accertamento tecnico espletato in secondo grado, ritenendo utilizzabile il pavimento, abbia portato il giudice distrettuale a concludere per la esclusione della esistenza dei gravi difetti rilevanti ex articolo 1669 c.c., sussistendo ipotesi di cui all&#8217;articolo 1667 c.c., non doveva comportare &#8211; come conseguenza &#8211; la impossibilita&#8217; giuridica di chiedere ed ottenere l&#8217;eliminazione dei vizi.</p>
<p>In altri termini, la corte di merito ha confuso situazioni che si pongono su piani giuridici diversi: da un lato, la gravita&#8217; giuridica dei vizi, dall&#8217;altro, le modalita&#8217; tecniche di eliminazione dei difetti riscontrati, giungendo a conclusioni errate quanto alla struttura della disciplina del contratto di appalto. La esclusione della presenza di difformita&#8217; o di vizi dell&#8217;opera di natura tale da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione comporta soltanto la impossibilita&#8217; per il committente di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell&#8217;articolo 1668 c.c., non certo la facolta&#8217; di chiedere, oltre al risarcimento dei danni, anche che i vizi vengano eliminati con opere a carico dell&#8217;appaltatore, in alternativa alla riduzione del prezzo.</p>
<p>Essendo stata nella specie simile domanda di eliminazione dei vizi mediante il rifacimento dell&#8217;opus espressamente avanzata in giudizio dalla committente, in aggiunta a quella diretta ad ottenere il risarcimento dei danni, il giudice di appello e&#8217; percio&#8217; incorso nel dedotto vizio di illogicita&#8217; ed erroneita&#8217; della pronuncia giacche&#8217;, dopo avere riconosciuto l&#8217;esistenza dei difetti costruttivi della pavimentazione dell&#8217;edificio, imputabile all&#8217;appaltatore, incidente negativamente sul valore dell&#8217;opera, ha limitato il contenuto della garanzia dovuta per tale vizio al diritto del committente al solo piano terra dell&#8217;opificio ed al risarcimento dei danni relativi a detto livello, escludendo irragionevolmente l&#8217;estensibilita&#8217; dall&#8217;eliminazione dei vizi del pavimento del primo piano, pur essendo lo stesso affetto dai medesimi difetti. Ne&#8217; l&#8217;affermata assenza di un pregiudizio puo&#8217; valere a fare venire meno il diritto all&#8217;eliminazione del vizio accertato, si ribadisce, anche dalla consulenza svolta in seconde cure.</p>
<p>Con il quarto motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 342 c.p.c., anche per omessa motivazione ed error in procedendo perche&#8217; pur avendo espressamente riconosciuto la sussistenza di un nesso di causalita&#8217; tra le carenze progettuali ed il verificarsi dei danni quale conseguenza della colpa anche della professionista, ha poi dichiarato ingiustificatamente la inammissibilita&#8217; dell&#8217;appello incidentale.</p>
<p>Anche detto motivo va accolto.</p>
<p>Occorre premettere che a composizione di insorto contrasto, con recente sentenza n. 8077 del 22 maggio 2012, le Sezioni Unite di questa Corte si sono pronunciate su questione (di cui e&#8217; stata anche sottolineata la riproponibilita&#8217; in una molteplicita&#8217; di casi, accomunati dalla natura processuale del vizio denunciato dal ricorrente e dalla sua interdipendenza con l&#8217;interpretazione da dare ad una domanda o ad un&#8217;eccezione di parte) che, seppure pronunciata con riferimento a specifica e diversa fattispecie, e&#8217; rilevante in questo giudizio, essendo stati nella decisione preliminarmente definiti i limiti dell&#8217;indagine che il giudice di legittimita&#8217; e&#8217; chiamato a compiere in presenza della denuncia di vizi che, come nel caso in esame, attengono alla corretta applicazione di norme da cui e&#8217; disciplinato il processo che ha condotto alla decisione del giudice di merito, ma, al tempo stesso, comportano anche la verifica del modo in cui uno o piu&#8217; atti di quel processo sono stati intesi e motivatamente valutati da parte dello stesso giudice di merito.</p>
<p>Infatti, anche sull&#8217;ambito dello scrutinio in sede di legittimita&#8217; della censura sulla specificita&#8217; dei motivi di appello si contrappongono due indirizzi aventi consistenza analoga a quelli oggetto della pronuncia delle Sezioni Unite: uno, piu&#8217; risalente, secondo il quale la verifica del rispetto dell&#8217;onere di specificazione dei motivi di impugnazione &#8211; richiesta dagli articoli 342 e 434 c.p.c., per la individuazione dell&#8217;oggetto della domanda di appello e per stabilire l&#8217;ambito entro il quale deve essere effettuato il riesame della sentenza impugnata &#8211; non e&#8217; direttamente effettuabile dal giudice di legittimita&#8217;, dacche&#8217; interpretare la domanda &#8211; e, dunque, anche la domanda di appello &#8211; e&#8217; compito del giudice di merito e implica valutazioni di fatto che la Corte di Cassazione &#8211; cosi&#8217; come avviene per ogni operazione ermeneutica &#8211; ha il potere di controllare soltanto sotto il profilo della giuridica correttezza del relativo procedimento e della logicita&#8217; del suo esito (cfr. Cass. 14 agosto 2008 n. 21676; Cass. 1 febbraio 2007 n. 2217; Cass. 22 febbraio 2005 n. 3538; Cass. 14 luglio 1992 n. 8503) e l&#8217;altro, invece, contrastante, secondo il quale la specificita&#8217; dei motivi di impugnazione, richiesta dall&#8217;articolo 342 c.p.c., e&#8217; verificabile in sede di legittimita&#8217; direttamente, poiche&#8217; la relativa censura e&#8217; riconducibile nell&#8217;ambito dell&#8217;error in procedendo (cfr. Cass. 15 gennaio 2009 n. 806; Cass. 13 settembre 2006 n. 19661; Cass. 24 novembre 2005 n. 24817; Cass. 24 gennaio 2004 n. 1456).</p>
<p>Sul comune tema generale, dunque, le Sezioni Unite hanno conclusivamente affermato il principio di diritto secondo cui il giudice di legittimita&#8217; non deve limitare la propria cognizione all&#8217;esame della sufficienza e logicita&#8217; della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma e&#8217; investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purche&#8217; la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformita&#8217; alle regole fissate al riguardo dal codice di rito.</p>
<p>Alla luce dei suddetti principi ed esaminati anche gli atti, deve concludersi per la fondatezza della censura, giacche&#8217; nella specie la dichiarazione di inammissibilita&#8217; dell&#8217;appello incidentale della (OMISSIS) relativo alla responsabilita&#8217; della progettista e direttrice dei lavori oltre ad essere sul piano della motivazione alquanto scarna, non spiegando appieno le ragioni della rilevata mancata specificita&#8217; della censura, risulta errata all&#8217;esito dello scrutinio dell&#8217;atto di appello incidentale, che non consente di confermare tale conclusione.</p>
<p>Infatti al punto 4) dell&#8217;appello incidentale, sotto la rubrica &#8220;Sulla responsabilita&#8217; del Direttore dei lavori&#8221;, risulta svolta un&#8217;articolata parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirava ad incrinarne il fondamento logico &#8211; giuridico della decisione del giudice di primo grado, deducendone l&#8217;irragionevolezza proprio con riferimento all&#8217;ingiusto recepimento delle indicazioni della consulenza di ufficio in merito alla evidenziata mancanza totale della progettazione del pavimento, tanto piu&#8217; importante per le sollecitazioni alle quali si prevedeva sarebbe stato sottoposto, di cui veniva sottolineata anche la &#8220;totale mancanza di precisazione delle caratteristiche tecniche in sede contrattuale e di sorveglianza da parte della direzione dei lavori&#8221;, con specifica indicazione delle ragioni di dissenso, ricondotte all&#8217;erroneita&#8217; delle valutazioni espresse, anche alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia. D&#8217;altra parte, qualora l&#8217;atto d&#8217;appello denunci l&#8217;erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, degli elementi probatori acquisiti o delle conclusioni del consulente tecnico d&#8217;ufficio, e&#8217; sufficiente, al fine dell&#8217;ammissibilita&#8217; dell&#8217;appello, l&#8217;enunciazione dei punti sui quali si chiede al giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie per la formulazione di un suo autonomo giudizio, non essendo richiesto che l&#8217;impugnazione medesima contenga una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata ovvero l&#8217;espressa indicazione delle questioni decisive non esaminate o non correttamente esaminate (cfr, tra le altre e da ultimo, Cass. 12 settembre 2011 n. 18674).</p>
<p>Passando all&#8217;esame del quinto motivo del ricorso principale e dell&#8217;unico motivo del ricorso incidentale proposto dalla (OMISSIS) &#8211; con i quali viene denunciata, rispettivamente, la violazione e falsa applicazione, anche per omessa motivazione, dell&#8217;articolo 91 c.p.c. per avere il giudice del gravame del tutto omesso la valutazione dei motivi di appello incidentale relativi al mancato riconoscimento nella sentenza di prime cure del diritto della ricorrente ad ottenere la ripetizione delle spese sostenute con l&#8217;accertamento tecnico preventivo, nonche&#8217; la violazione e falsa applicazione, oltre a vizio di motivazione, degli articoli 1667, 1668, 1223 e 1226 c.c. per avere il giudice del gravame, pur qualificando come modesti i vizi, liquidato il danno equitativamente, prendendo le mosse dall&#8217;importo segnalato dal c.t.u. nominato dal giudice di primo grado &#8211; attenendo a questioni sostanzialmente accessorie rispetto alle censure accolte, riguardando il regime delle spese processuali e la liquidazione dei danni, restano assorbiti dalla decisione adottata.</p>
<p>La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata in relazione ai motivi accolti e nei limiti precisati.</p>
<p>La cassazione dell&#8217;impugnata sentenza rende necessario il rinvio della causa alla Corte di appello di Torino, alla quale competera&#8217; sia di pronunciarsi sul merito della controversia nei termini sopra indicati, sia di provvedere sulle spese del giudizio di legittimita&#8217;.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte, riunisce i ricorsi, accoglie nei sensi di cui in motivazione il ricorso principale, assorbito quello incidentale;</p>
<p>cassa e rinvia, anche per le spese processuali del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Torino.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 28 gennaio 2013, n. 1883</title>
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		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 21:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
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		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<category><![CDATA[infiltrazioni]]></category>
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		<description><![CDATA[Se un condomino posiziona una veranda abusiva, e provoca danni all'appartamento sottostante, è responsabile il condominio?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIFONE Francesco &#8211; Presidente<br />
Dott. UCCELLA Fulvio &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. SEGRETO Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. CARLEO Giovanni &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCRIMA Antonietta &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 12039/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), considerato domiciliato &#8220;ex lege&#8221; in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta delega in atti;<br />
(OMISSIS) S.R.L. (OMISSIS) IN LIQUIDAZIONE in persona del liquidatore Arch. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;<br />
CONDOMINIO DI VIA (OMISSIS) in persona del suo Amministratore p.t. Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>avverso la sentenza n. 638/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di NAPOLI, depositata il 01/03/2006, R.G.N. 1468/2003;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2012 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per inammissibilita&#8217; in subordine rigetto.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>In data 1 marzo 2006 la Corte di appello di Napoli, decidendo sull&#8217;appello proposto dai condomini (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) ha dichiarato la nullita&#8217; dell&#8217;appello, da questi proposto.</p>
<p>Nell&#8217;occasione la Corte territoriale ha accolto l&#8217;appello principale del Condominio di via (OMISSIS) ed incidentale di (OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 30 maggio 2002, che aveva escluso ogni responsabilita&#8217; di (OMISSIS) e ha dichiarato, invece, il (OMISSIS) esclusivo responsabile per i danni da infiltrazione cagionati all&#8217;appartamento del (OMISSIS), con condanna alle spese di lite; ha respinto ogni altro motivo d&#8217;appello, ivi compreso quello svolto da (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) s.p.a. e ha compensato tra tutte le altre parti le spese del grado.</p>
<p>Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il (OMISSIS) affidandosi a due motivi.</p>
<p>Resistono con controricorso (OMISSIS), il Condominio, la soc. s.r.l. (OMISSIS) in liquidazione.</p>
<p>Il ricorrente e la (OMISSIS) hanno depositato rispettive memorie.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1. Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 1102, e segg., articoli 1126, 2043, 2697 e 2727 e segg. c.c.; articoli 99, 100, 106, 112, 115 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione; omesso esame su punto decisivo della controversia), in estrema sintesi, il ricorrente lamenta che erroneamente ed in modo apodittico il giudice dell&#8217;appello avrebbe ritenuto esclusiva la sua responsabilita&#8217; anche in considerazione del fatto che dalla transazione conclusasi emergerebbe in modo chiaro che era proprio il Condominio a riconoscere la propria, ossia di esso Condominio, responsabilita&#8217; e, di conseguenza, si era impegnato a far eseguire tutti i lavori necessari onde eliminare le infiltrazioni di acque meteoriche che avevano danneggiato l&#8217;appartamento del (OMISSIS) (p. 12 ricorso).</p>
<p>2. &#8211; Al riguardo, e per una migliore comprensione della vicenda il Collegio osserva quanto segue.</p>
<p>Come si evince dalla parte narrativa della impugnata sentenza, nel 1996 si ebbe una transazione tra il Condominio e il (OMISSIS), che lamentava infiltrazioni di acque meteoriche nel suo appartamento sottostante il lastrico solare di uso esclusivo del (OMISSIS), che vi aveva costruito abusivamente una veranda, con la quale transazione il Condominio si impegnava a far eseguire a sua cura e spese tutti i lavori occorrenti per la perfetta impermeabilizzazione della terrazza di copertura e le spese di rimessione in pristino dell&#8217;appartamento del (OMISSIS). Nella transazione si precisava che il Condominio si riservava di ripetere le somme anticipate per l&#8217;esecuzione delle opere e di fatto, se addebitabili alla esclusiva responsabilita&#8217; del condomino (OMISSIS).</p>
<p>I lavori furono commissionati ed eseguiti dalla (OMISSIS), che li termino&#8217; nell&#8217;agosto del 1996.</p>
<p>Riprese le piogge, il (OMISSIS) constato&#8217; che l&#8217;acqua continuava ad infiltrarsi dall&#8217;alto del suo appartamento, per cui promosse azione di danni nei confronti del Condominio, del (OMISSIS), della ditta appaltatrice, nel corso della quale venne espletata una CTU.</p>
<p>Il consulente, in estrema sintesi, ritenne che le infiltrazioni erano dovute alla costruzione abusiva della veranda, perche&#8217; non eseguita ad opera d&#8217; arte (p.5 sentenza impugnata), per cui il Pretore condanno&#8217; il (OMISSIS) ad effettuare tutti i lavori necessari per evitare le infiltrazioni.</p>
<p>Successivamente il (OMISSIS) cito&#8217; il (OMISSIS) per il risarcimento dei danni, il quale fu autorizzato a chiamare in giudizio il Condominio, la societa&#8217; appaltatrice, la (OMISSIS) s.p.a., con la quale era assicurato.</p>
<p>Furono espletate prove orali, disposta CTU per quantificare i danni subiti.</p>
<p>All&#8217;esito della istruttoria il Tribunale dichiaro&#8217; la esclusiva responsabilita&#8217; del condominio.</p>
<p>La sentenza e&#8217; stata integralmente formata dalla decisione oggi impugnata.</p>
<p>3. &#8211; Cio&#8217; posto in rilievo, dall&#8217;attento esame della prima censura appare evidente che essa si concreta da una parte in una rivisitazione di tutti gli elementi probatori acquisiti al processo e valutati diversamente dal giudice dell&#8217;appello e dall&#8217;altra si risolve in una condivisione dell&#8217;argomentare del primo giudice, che il giudice dell&#8217;appello ha riformato sul capo della ritenuta esclusiva responsabilita&#8217; del (OMISSIS) in base a molteplici considerazioni tutte condotte in modo logico e giuridico corretto.</p>
<p>E valga il vero.</p>
<p>In perfetta adesione alle risultanze processuali, il giudice a quo ha posto in rilievo:</p>
<p>a) la CTU ha accertato che le infiltrazioni derivavano da una serie di fattori, riconducibili, comunque, alla scarsa tenuta degli attacchi tra la guaina bituminosa di rivestimento del terrazzo di copertura e le soglie della veranda del (OMISSIS);</p>
<p>b) le conclusioni del CTU erano suffragate da un&#8217; ampia e dettagliata ricostruzione dei fatti ed in particolare dal fatto che le infiltrazioni si verificavano solo durante le precipitazioni, meteorologiche ed i raccordi tra la superficie di impermeabilizzazione ed i tubi discendenti non erano stati eseguiti a regola d&#8217;arte, con una soluzione di continuita&#8217; tra l&#8217;impermeabilizzazione del terrazzo di copertura ed il perimetro verticale della veranda;</p>
<p>c) la CTU individuo&#8217; &#8220;con sicurezza&#8221; una delle cause nel sistema ideato per lo smaltimento delle acque meteoriche dalla copertura in veranda (p. 12-13 sentenza impugnata). Questa attenzione puntuale ai dati di fatto rilevati dalla CTU evidenziano di per se&#8217; la logica deduzione che le infiltrazioni non erano dovute a difetto di manutenzione addebitabile al condominio.</p>
<p>Andava, quindi, esclusa ogni responsabilita&#8217; del condominio, anche perche&#8217; &#8211; ed e&#8217; circostanza dirimente &#8211; non contrastata nemmeno dalla censura, che allorche&#8217; il (OMISSIS) diede esecuzione all&#8217;ordinanza cautelare, il problema ebbe a cessar (p. 14 sentenza impugnata).</p>
<p>Ne consegue che tutto il contenuto della doglianza, che, come si evince, dalla sua formulazione, si ancora all&#8217;argomentazione del primo giudice (p. 13 &#8211; 15 ricorso) per giungere a ritenere responsabile il Condominio, con il conforto di decisioni di questa Corte, non coglie la ratio decidendi e rispetto ad essa si configura eccentrico.</p>
<p>Infatti, dalla scrupolosa CTU e dalla ordinanza cautelare eseguita dal (OMISSIS), il giudice a quo ha escluso e non poteva fare diversamente ogni responsabilita&#8217; del condominio.</p>
<p>In altri termini, non sono risultati elementi tali da ritenere applicabili gli articoli 1026, 2697, 2051 c.c., in quanto la origine delle infiltrazioni e&#8217; risultata addebitabile alla esecuzione non a regola d&#8217;arte della veranda, mentre e&#8217; emerso che il condominio non aveva effettuato, a seguito della citata transazione, lavori di manutenzione a suo carico che avrebbero potuto determinare il fatto dannoso.</p>
<p>Ne&#8217;, quindi, si puo&#8217; parlare di vizio di motivazione, cosi&#8217; come dedotto.</p>
<p>4. &#8211; Di qui, l&#8217;assorbimento del secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli articoli 106, 269, 99, 112 c.p.c. e articoli 1665 e 1667 e segg., articolo 2043 c.c.; omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione; omesso esame di punto decisivo della controversia in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 5), con il quale il ricorrente si duole del fatto che erroneamente il giudice dell&#8217;appello avrebbe respinto la sua domanda di garanzia nei confronti della societa&#8217; appaltatrice, che aveva eseguito i lavori di impermeabilizzazione della copertura del terrazzo, per la semplice considerazione che nessun vizio in quella esecuzione e&#8217; stato accertato che determinasse le infiltrazioni, che, invece, sono state attribuite alla non perfetta installazione della abusiva veranda e alla mancanza di raccordo della impermeabilizzazione stessa tra la veranda, installando la quale era onere del (OMISSIS) assicurarsi il perfetto raccordo con il terrazzo (p. 12 sentenza impugnata).</p>
<p>Quindi, non sussiste alcun errore di diritto, ne&#8217; alcun vizio motivazionale, in riferimento anche alle prove fotografiche, nonche&#8217; nemmeno sotto il profilo dell&#8217;omesso esame di un punto decisivo per il giudizio (rapporto tra impermeabilizzazione e infiltrazioni ), in quanto questo punto e&#8217; stato valutato.</p>
<p>Ne consegue che il ricorso va respinto e le spese che seguono la soccombenza vanno liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in euro 4000,00 di cui euro 200 per spese in favore del (OMISSIS) e 4000,00 in favore del condominio, di cui euro 200 per spese, oltre accessori come per legge per ciascuno dei resistenti; condanna il ricorrente al pagamento delle suddette spese nella misura di euro 4.700,00 di cui euro 200 per spese oltre accessori come per legge a favore della (OMISSIS) s.r.l..</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 28 gennaio 2013, n. 1890</title>
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		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 20:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Il condominio e la ditta edile che vi stia eseguendo dei lavori, sono sempre tenuti al risarcimento del danno se i ladri sfruttano i ponteggi per entrare nell'appartamento?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. FINOCCHIARO Mario &#8211; Presidente<br />
Dott. AMENDOLA Adelaide &#8211; Consigliere<br />
Dott. FRASCA Raffaele &#8211; Consigliere<br />
Dott. LANZILLO Raffaella &#8211; Consigliere<br />
Dott. D&#8217;AMICO Paolo &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 31398/2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO DI VIA (OMISSIS), in persona dell&#8217;amministratore Geom. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;<br />
IMPRESA COSTRUZIONI EDILI (OMISSIS) (OMISSIS), in persona del suo omonimo titolare Signor (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>avverso la sentenza n. 2363/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di MILANO, depositata il 12/10/2005, R.G.N. 2862/03;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/2012 dal Consigliere Dott. PAOLO D&#8217;AMICO;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS); udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) per delega;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) per delega;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del primo motivo; accoglimento p.q.r. del secondo e del terzo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>1. (OMISSIS) esponendo di aver subito un furto nella propria abitazione e che tale furto era stato agevolato da un ponteggio posto sulla facciata dall&#8217;impresa (OMISSIS), incaricata di lavori di ripristino, convenne in giudizio avanti alla Pretura di Milano sia l&#8217;impresa che il condominio di via (OMISSIS), chiedendone la condanna al pagamento di lire 30.200.000, oltre accessori e spese pari al valore dei preziosi sottratti dall&#8217;alloggio.</p>
<p>I convenuti, costituitisi, negavano la propria responsabilita&#8217;.</p>
<p>Il Tribunale, applicati gli articoli 2043 e 2051 c.c., accoglieva la domanda.</p>
<p>Proponeva appello il condominio di via (OMISSIS) chiedendo respingersi le pretese dell&#8217;attore; analoga posizione assumeva l&#8217;impresa (OMISSIS).</p>
<p>La Corte d&#8217;Appello di Milano riformava la sentenza del Tribunale respingendo le domande proposte da (OMISSIS) nei confronti dell&#8217;impresa (OMISSIS) e del Condominio di via (OMISSIS).</p>
<p>Propone ricorso per cassazione (OMISSIS) con tre motivi.</p>
<p>Resistono con controricorso l&#8217;impresa costruzioni edili (OMISSIS) e il Condominio di via (OMISSIS).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>2. La sentenza impugnata e&#8217; stata pubblicata il 12 ottobre 2005 e, pertanto, anteriormente all&#8217;entrata in vigore del Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40.</p>
<p>Si osserva, pertanto, in limine, che il presente ricorso non e&#8217; soggetto alla disciplina del ricorso per cassazione introdotta da quest&#8217;ultima disposizione e non trova, di conseguenza, applicazione l&#8217;articolo 366 bis c.p.c., si che devono ritenersi irrilevanti &#8211; al fine del decidere &#8211; i quesiti di diritto apposti dal ricorrente a conclusione di ciascuno dei motivi.</p>
<p>Precisato quanto sopra si osserva che il ricorrente censura la riassunta pronunzia denunziando, nell&#8217;ordine:</p>
<p>da un iato, violazione dell&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli articoli 2043 e 2697 c.c. (primo motivo);</p>
<p>dall&#8217;altro, violazione dell&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione all&#8217;articolo 2051 c.c. (secondo motivo);</p>
<p>- da ultimo, violazione dell&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 5, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (terzo motivo).</p>
<p>3. Nessuno dei riferiti motivi merita accoglimento.</p>
<p>Alla luce delle considerazioni che seguono.</p>
<p>3.1. Il primo e il secondo motivo sono inammissibili.</p>
<p>In conformita&#8217;, in particolare, a una giurisprudenza piu&#8217; che consolidata di questa Corte regolatrice, da cui totalmente prescinde parte ricorrente e che nella specie deve ulteriormente ribadirsi &#8211; infatti &#8211; il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilita&#8217;, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificita&#8217;, completezza e riferibilita&#8217; alla decisione impugnata.</p>
<p>Il riferito principio comporta &#8211; in particolare &#8211; tra l&#8217;altro che e&#8217; inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un&#8217;affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimita&#8217; in grado di orientarsi tra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la sentenza impugnata (Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 15 giugno 2007, n. 13066; Cass. 2 febbraio 2006, n. 2270, tra le tantissime). Quindi, quando nel ricorso per cassazione, pur denunciandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate &#8211; o con l&#8217;interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimita&#8217; o dalla prevalente dottrina &#8211; il motivo e&#8217; inammissibile, poiche&#8217; non consente alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 20 gennaio 2006, n. 1108; Cass. 29 novembre 2005, n. 26048; Cass. 8 novembre 2005, n. 21659; Cass. 18 ottobre 2005, n. 20145; Cass. 2 agosto 2005, n. 16132).</p>
<p>In altri termini, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (da cui la funzione di assicurare la uniforme interpretazione della legge assegnata alla Corte di cassazione).</p>
<p>Viceversa, la allegazione &#8211; come prospettate nella specie da parte del ricorrente &#8211; di una erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, e&#8217; esterna alla esatta interpretazione delle norme di legge e impinge nella tipica salutazione del giudice del merito, la cui censura e&#8217; possibile, in sede di legittimita&#8217;, sotto l&#8217;aspetto del vizio di motivazione.</p>
<p>Lo scrimine tra l&#8217;una e l&#8217;altra ipotesi &#8211; violazione di legge in senso proprio a causa della erronea ricognizione della astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta &#8211; e&#8217; segnato, in modo evidente, che solo questa ultima censura e non anche la prima e&#8217; mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (recentemente, in termini, specie in motivazione, Cass. 6 marzo 2012, n. 3455; Cass. 30 gennaio 2012, n. 1312; Cass. 27 settembre 2011, n. 19748; Cass. 6 agosto 2010, n. 18375, tra le tantissime).</p>
<p>Pacifico quanto precede si osserva che nella specie con i motivi ora in esame parie ricorrente pur invocando che i giudici del merito, in tesi, hanno malamente interpretato le molteplici disposizioni di legge indicate nella intestazione dei vari motivi (2043, 2697 e 2051 c.c.), in realta&#8217;, si limita a censurare la interpretazione data, dai giudici del merito, delle risultanze di causa, interpretazione a parere del ricorrente inadeguata, sollecitando, cosi&#8217;, contra legem e cercando di superare quelli che sono i limiti del giudizio di cassazione, un nuovo giudizio di merito su quelle stesse risultanze.</p>
<p>3.2. Quanto, da ultimo, al terzo motivo lo stesso e&#8217;, per alcuni versi, inammissibile, per altri, manifestamente infondato.</p>
<p>3.2.1. In primis si osserva che a norma dell&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 5, &#8211; nel testo applicabile nella specie ratione temporis &#8211; le sentenze pronunciate in grado di appello o in un unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione, tra l&#8217;altro &#8220;per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d&#8217;ufficio&#8221;.</p>
<p>E&#8217; palese, pertanto, che i detti vizi &#8211; salvo che non investano distinte proposizioni contenute nella stessa sentenza, cioe&#8217; diversi fatti controversi &#8211; non possono concorrere tra di loro, ma sono alternativi.</p>
<p>Non essendo logicamente concepibile che una stessa motivazione sia, quanto allo stesso fatto controverso, contemporaneamente omessa, nonche&#8217; insufficiente e, ancora, contraddittoria e&#8217; evidente che e&#8217; onere del ricorrente precisare quale sia &#8211; in concreto &#8211; il vizio della sentenza, non potendo tale scelta (a norma dell&#8217;articolo 111 Cost., e del principio inderogabile della terzieta&#8217; del giudice) essere rimessa al giudice stesso; in difetto, la censura e&#8217; inammissibile (Cass. 27 settembre 2011, n. 19748; Cass. 10 marzo 2011, n. 5701; Cass. 13 dicembre 2010, n. 25127).</p>
<p>3. 2. 2. Anche a prescindere dai rilievi che precedono, comunque, si osserva &#8211; in termini opposti rispetto a quanto suppone la difesa di parte ricorrente &#8211; che il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio della motivazione non puo&#8217; essere inteso a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non si puo&#8217; proporre un preteso migliore e piu&#8217; appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all&#8217;ambito della discrezionalita&#8217; di valutazione degli elementi di prova e dell&#8217;apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell&#8217;iter formativo di tale convincimento, rilevanti ai sensi della disposizione di cui all&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5: in caso contrario, il motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, ovvero in una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalita&#8217; del giudizio di cassazione (Cass. 6 settembre 2012, n. 14929; Cass. 17 giugno 2011, nn. 13398 e 13327; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288).</p>
<p>3.2.3. Da ultimo, infine, per completezza di esposizione non puo&#8217; tacersi che le censure sviluppate nel motivo possono trovare accoglimento anche alla luce delle considerazioni che seguono:</p>
<p>- i giudici del merito hanno accertato, in linea di fatto, che l&#8217;evento si e&#8217; verificato tra le ore 17 e le ore 18,30, &#8220;oltre il termine di lavoro delle maestranze dell&#8217;impresa che agivano sul ponteggio&#8221;: l&#8217;assunto di parte ricorrente, secondo cui il furto si e&#8217; verificato durante l&#8217;orario di lavoro, non solo e&#8217; assolutamente apodittico (atteso che non e&#8217; indicato in base a quale elemento, emergente dall&#8217;istruttoria espletata, e non considerato dai giudici a quibus, si ricavi la circostanza, ma altresi&#8217; &#8211; irrilevante al fine del decidere (non avendo il ricorrente dimostrato quale sia il nesso di causalita&#8217; tra la circostanza invocata e l&#8217;evento denunziato);</p>
<p>- analoghe considerazioni valgono con riguardo alla circostanza relativa allo &#8220;stato&#8221; della tapparella al momento dei fatti, atteso che quanto &#8211; ancora una volta del tutto apoditticamente invoca il ricorrente &#8211; contrasta con quanto accertato dai giudici del merito (&#8220;la tapparella era forse stata abbassata, ma non era munita di alcun sistema di blocco&#8221; ha accertato la sentenza impugnata), e &#8211; ancora una volta &#8211; non e&#8217; riportato, nel motivo, da quali elementi dell&#8217;istruttoria espletata &#8211; e non da quella che avrebbe potuto essere espletata e non e&#8217; stata invece espletata mediante l&#8217;audizione di altri testimoni non ammessi dal giudice a quo con provvedimento mai impugnato nelle opportune sedi e che non puo&#8217;, certamente, essere (peraltro del tutto genericamente) censurato in questa sede &#8211; emerga una situazione di fatto (specie in ordine all&#8217;assenza di un sistema di blocco) diversa da quella accertata dal giudice del merito;</p>
<p>- assolutamente inidonee a superare la corretta, e convincente, conclusione fatta propria dai giudici del merito &#8211; infine &#8211; sono tutte le altre considerazioni sviluppate nel motivo, vuoi quanto alla pretesa (dal ricorrente) non adeguatezza del ponteggio al fine di evitare l&#8217;ingresso di estranei, vuoi in ordine alla circostanza che non risulterebbe la volonta&#8217; del condominio di non dotare i ponteggi di allarmi, perche&#8217; eccessivamente onerosi, vuoi &#8211; infine &#8211; quanto alla circostanza che i preziosi non erano in realta&#8217;, adeguatamente custoditi in una &#8220;cassetta collocata nell&#8217;armadio della propria camera da letto&#8221; (pur avendo i giudici del merito sottolineato che detti preziosi &#8220;di ingente valore&#8221; non erano custoditi &#8220;in una cassaforte o in un mobile blindato&#8221;, circostanza palesemente diversa da quella invocata dai ricorrente);</p>
<p>- avendo i giudici del merito puntualmente e analiticamente valutato tutte le circostanze invocate dal ricorrente, giungendo alla conclusione, da un lato, che &#8220;non v&#8217;e&#8217; prova che il ponteggio fosse pericoloso&#8221; o &#8220;possedesse caratteristiche atte a agevolare l&#8217;intrusione di malintenzionati nell&#8217;appartamento dell&#8217;attore all&#8217;ottavo piano&#8221;, dall&#8217;altro, che l&#8217;odierno ricorrente ha partecipato e ha aderito &#8220;espressamente alla delibera con la quale il condominio&#8230; malgrado la sollecitazione dell&#8217;impresa&#8230; decise di non installare l&#8217;impianto antifurto per il suo rilevante costo&#8221; e che, infine, lo stesso odierno ricorrente ha omesso &#8220;qualsiasi cautela idonea a evitare o rendere difficoltosa l&#8217;opera di eventuali ladri&#8221; (palesemente non evita, o rende piu&#8217; difficile la sottrazione di preziosi la circostanza che gli stessi siano conservati in una scatola nell&#8217;armadio della camera da letto) e&#8217; evidente, da un lato, che eventuali affermazioni dei giudici di merito in contrasto con le risultanze di causa (come pure del tutto apoditticamente si invoca) dovevano essere fatte valere dal ricorrente con il rimedio di cui all&#8217;articolo 395 c.p.c. e non certamente opponendo all&#8217;accertamento dei giudici di merito, la propria soggettiva valutazione di quelle stesse circostanze, dall&#8217;altro, che come gia&#8217; anticipato sopra &#8211; e&#8217; preclusa in questa sede di legittimita&#8217; una ricostruzione degli apprezzamenti, in fatto diversa rispetto a quella compiuta dal giudici di secondo grado.</p>
<p>Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere quindi rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e che liquida in complessivi euro 3.200,00 di cui euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.</p>
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		<item>
		<title>Corte d&#8217;Appello L&#8217;Aquila, Sentenza 11 ottobre 2012, n. 1147</title>
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		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 20:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Corte D'Appello]]></category>
		<category><![CDATA[allagamento]]></category>
		<category><![CDATA[autorimessa]]></category>
		<category><![CDATA[c ustodia]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[Corte d'Appello]]></category>
		<category><![CDATA[danni]]></category>
		<category><![CDATA[impianti condominiali]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento]]></category>

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		<description><![CDATA[Se i locali adibiti a rimessa si allagano perché il sistema di defluvio e pompaggio dele acque condominiali si è rotto, il condomino può chiedere il risarcimento?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
CORTE D&#8217;APPELLO DI L&#8217;AQUILA<br />
SEZIONE CIVILE</p>
<p>La Corte d&#8217;Appello di L&#8217;Aquila, composta dai Magistrati,<br />
Dr. Augusto Pace &#8211; Presidente -<br />
Dr. Elvira Buzzelli &#8211; Consigliere rel. est. -<br />
Dr. Angela Di Girolamo &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>Nella controversia in grado d&#8217;appello iscritta al n. 806/2008 R.G., posta in deliberazione alla scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche (14 maggio 2012)</p>
<p style="text-align: center;">vertente tra</p>
<p>Br.Gi., Ti.An., Ti.Se., rappresentati e difesi giusta mandato in calce all&#8217;atto di appello dall&#8217;avv. Ar.Ta., unitamente e congiuntamente all&#8217;avv. An.Ar., ed elettivamente domiciliato in L&#8217;Aquila, presso lo studio dell&#8217;avv. As.Lu.;</p>
<p style="text-align: right;">appellanti</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>Condominio &#8220;Di.&#8221;, in persona dell&#8217;amministratore pro tempore, rappresentati e difesi giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello dall&#8217;avv. An.An. del foro di Vasto ed elettivamente domiciliato presso di lui in L&#8217;Aquila, Piazza (&#8230;);</p>
<p style="text-align: right;">appellato</p>
<p>Oggetto: risarcimento danni.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>FATTO E DIRITTO</strong></p>
<p>Con sentenza n. 171/2008 il tribunale di Vasto, in composizione monocratica, rigettava, previa riunione, le domande proposte con distinte citazioni dagli attuali appellanti contro il condominio Di.Sc., per sentir condannare quest&#8217;ultimo al risarcimento dei danni derivati a ciascuno degli attori dall&#8217;allagamento dei locali garage e il conseguente danneggiamento di quanto in essi contenuto. Avevano esposto gli attori, a sostegno delle domande, di essere proprietari di unità immobiliari facenti parte del condominio convenuto e che l&#8217;allagamento dei garage, posti ad un livello inferiore rispetto al piano stradale, avvenuto in occasione di forti precipitazioni verificatesi nel gennaio 2003, era da ascriversi al mancato e/o insufficiente funzionamento dei sistemi condominiali di defluvio e pompaggio delle acque meteoriche già convogliate nella conduttura condominiale fino al mare.</p>
<p>Il condominio aveva impostato la sua difesa nei tre procedimenti (poi riuniti) esponendo che l&#8217;evento dannoso fosse da ascriversi in via esclusiva all&#8217;imprevedibile riversarsi di &#8220;un&#8217;immensa massa d&#8217;acqua&#8221; in occasione di eccezionali eventi atmosferici; invocava quindi l&#8217;ipotesi della forza maggiore, evidenziando peraltro come il comune di Vasto non avesse provveduto ad idonea manutenzione dei tombini e della condotta di scolo delle acque superficiali che, dal tombino ANAS parallelamente alla strada di penetrazione interna raggiunge il mare, per cui l&#8217;acqua, invece di essere spinta verso il mare, torna indietro proprio all&#8217;altezza dei pozzetti in adiacenza dello scivolo d&#8217;ingresso ai garage.</p>
<p>Il tribunale fondava la statuizione di rigetto della domanda sulla considerazione dell&#8217;eccezionalità dell&#8217;evento meteorologico che aveva da solo determinato l&#8217;evento, posto che, in condizioni di normalità, il condominio aveva dimostrato di essere dotato di una pompa di sollevamento delle acque assolutamente adeguata alle esigenze condominiali; evidenziava anche che un contributo causale all&#8217;evento avrebbe dovuto essere individuato nella mancata manutenzione del pozzetto situato a lato dello scivolo di accesso ai garage che costituiva prosecuzione di una condotta che convoglia le acque dalla strada verso il mare da cui fuoriusciva acqua che andava a confluire nei garages con una pressione tale da rompere il pozzetto stesso, anche perché risultava anche parzialmente ostruito lo sbocco della condotta verso il mare.</p>
<p>Escludeva responsabilità del condominio in relazione a tali problematiche poiché vi era incertezza sul soggetto proprietario del pozzetto.</p>
<p>Interponevano appello i tre attori, lamentando travisamento dei fatti ed omessa valutazione delle risultanze processuali. Riportavano, al riguardo, ampi stralci della relazione peritale e delle dichiarazioni testimoniali, per significare che a provocare l&#8217;allagamento era stata l&#8217;acqua che era fuoriuscita (a causa della omessa manutenzione) dal pozzetto posto in adiacenza al muro di contenimento che delimita lo scivolo di accesso ai garage, il quale, a sua volta, non era provvisto di alcun accorgimento (quali cunette, cordoli, grate) idoneo ad impedire o a contenere il deflusso delle acque verso i locali garage. Le due concomitanti circostanze, entrambi ascrivibili al condominio, erano causa indubbia dell&#8217;allagamento o, quantomeno, del suo verificarsi in quella particolare gravità, per cui insistevano per l&#8217;accoglimento della domanda. L&#8217;appellato ribadiva secondo le valutazioni tecniche del CTU nominato che il condominio si era comunque dotato di apposita ed idonea pompa di sollevamento dell&#8217;acqua meteorica e periodicamente pulita, per cui non poteva evidentemente sussistere alcun residuo profilo di responsabilità.</p>
<p>L&#8217;appello è fondato e va accolto per le ragioni che si espongono.</p>
<p>In linea generale, va rammentato che anche il condominio di edifici (quale ente esponenziale di gestione delle cose comuni) nella misura in cui è custode dei beni e servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno e risponde dei danni che queste cagionino alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini (cass. n. 5326/2005, massima enunciata in tema di tracimazione delle acque luride dal water di un bagno a causa della occlusione del tratto terminale dell&#8217;impianto fognario).</p>
<p>In tema di responsabilità da cose in custodia, poi, deve osservarsi come (cass. Sez. 3, Sentenza n. 8005 del 01/04/2010 &#8220;la responsabilità di cui all&#8217;art. 2051 cod. civ., prevista per i danni cagionati da cose in custodia, presupponga la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa; detta norma non dispensa il danneggiato dall&#8217;onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l&#8217;evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione &#8220;iuris tantum&#8221; della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità&#8221;.</p>
<p>Ora, il complesso degli elementi acquisiti impedisce di considerare come ascrivibile ad un fatto eccezionale ed imprevedibile l&#8217;allagamento delle proprietà esclusive degli attori. Per quanto l&#8217;evento meteorico in occasione del quale è avvenuto l&#8217;allagamento possa avere avuto il carattere di una pioggia particolarmente intensa, essa può certamente rientrare nell&#8217;ambito di fenomeni gli atti dimostrano come la conformazione dei luoghi fosse tale da richiedere, comunque, particolare cura ed attenzione al convogliamento e allo scarico delle acque meteoriche. In particolare, il CTU ha evidenziato come la linea fognaria presente nell&#8217;area condominiale, caratterizzata da un pozzetto di raccolta delle acque meteoriche che è situato in area condominiale che presenta criticità perché raccoglie le acque provenienti dalla statale 16, sovrastante, sia perché la sua prosecuzione verso il tratto terminale che scarica a cielo aperto verso il mare è spesso ostruita (il che comporta il ritorno delle acque verso il pozzetto). La criticità evidenziata, vale a dire il ritorno dell&#8217;acqua verso il pozzetto in caso di cattiva manutenzione del tratto terminale, non era circostanza imprevedibile, così come l&#8217;evidente aggravamento che ciò avrebbe comportato in termini di utilizzo della pompa di sollevamento delle acque meteoriche che si riversano anche naturalmente sulla corsia di scivolo dei garage (posti come si è detto ad un livello più basso), dimensionata ovviamente sulla portata d&#8217;acqua meteorica che cade sulla superficie della corsia e non valida, invece, per fronteggiare l&#8217;ulteriore prevedibile aggravio in caso di fuoriuscita dell&#8217;acqua già canalizzata dal pozzetto. La criticità è ulteriormente evidenziata dalla mancanza di interventi di impermeabilizzazione del pozzetto stesso, il che, come pure è stato accertato (pag. 6 della relazione) ha determinato perdite dal pozzetto con fuoriuscita di acqua all&#8217;interno del muro di contenimento condominiale e dall&#8217;assenza di accorgimenti tecnici ed, di &#8220;troppo pieno&#8221; idonei a direzionare l&#8217;eventuale (e prevedibile) ritorno delle acque e salvaguardare la corsia di accesso ai garage e quindi prevenire il loro allagamento. Il fatto, quindi, che &#8220;l&#8217;intero sistema fognario fosse caratterizzato da una forte criticità&#8221;, è quindi &#8211; condivisibilmente &#8211; da ascriversi alla circostanza che &#8220;lo scivolo era inadeguato e convogliava tutto il flusso verso i locali garage&#8221; e poiché &#8220;il pozzetto &#8211; non adeguatamente pulito e oggetto di adeguata manutenzione ed impermeabilizzazione &#8211; provocava la fuoriuscita delle acque che si riversavano sul muro di contenimento in adiacenza al quale correva il menzionato pozzetto&#8221;. Ora, si sostiene in sentenza (e si contesta nei motivi d&#8217;appello) che non sia chiara la proprietà del pozzetto ai fini dell&#8217;affermazione del rapporto di custodia e della conseguente affermazione di responsabilità. Ora, deve osservarsi che il pozzetto è descritto come &#8220;adiacente al muro di contenimento&#8221; lungo il quale corre &#8220;lo scivolo di accesso ai garage&#8221; che sono entrambi, indubbiamente, un bene comune; ciò consente di ritenere che sia di proprietà comune anche il pozzetto che su di esso è posto, ed avente la specifica funzione di convogliare e raccogliere le acque provenienti dalla strada, ciò in applicazione della presunzione di cui all&#8217;art. 1117 c.c., che esso sia di proprietà condominiale (vds. peraltro teste Ar., che ha confermato che il pozzetto si trova all&#8217;interno dell&#8217;area condominiale, teste Ru., il quale pure ha precisato che &#8220;la condotta di scolo che convoglia al mare le acque meteoriche si trova sulla proprietà condominiale e che è stata creata con la costituzione dell&#8217;edificio condominiale, mediante intubazione dello scarico naturale preesistente e non è dato sapere se è stato opportunamente dimensionato&#8221;; si confronti, al riguardo, cass. Sez. 3, Sentenza n. 6175 del 13/03/2009, in cui si legge che, in tema di condominio, i beni indicati dall&#8217;articolo 1117 cod. civ., con elencazione non tassativa, ma solo esemplificativa, si intendono comuni per presunzione derivante sia dall&#8217;attitudine oggettiva che dalla concreta destinazione degli stessi al servizio comune. La parte che voglia vincere tale presunzione ha l&#8217;onere di fornire la prova contraria, non potendo al riguardo valere né le risultanze del regolamento condominiale né l&#8217;eventuale inclusione del bene nelle tabelle millesimali come proprietà esclusiva di un condomino).</p>
<p>Risulta quindi evidente che &#8211; anche a prescindere dalla riconducibilità della fattispecie all&#8217;art. 2051 c.c. ed anche a volerla analizzare in termini di responsabilità generale da fatto illecito ex art. 2043 c.c. &#8211; sarebbe comunque provata non solo la relazione causale tra le condizioni dell&#8217;impianto fognario del condominio e l&#8217;evento dannoso, ma anche la prevedibilità del medesimo ed in sostanza il fatto colposo del condominio che avrebbe dovuto rendersi conto come la mera esistenza di una pompa di sollevamento delle acque meteoriche, in base alle verificabili condizioni dei luoghi (scivolo e pozzetto, nonché la pendenza della rampa verso i garage, ed infine la visibile condizione del tratto terminale della condotta), fosse insufficiente ed inadeguata ad evitare allagamenti dei garage medesimi. Si osservi come siano stati concretamente allegati nel caso in esame gli elementi costitutivi idonei a consentire la configurazione da parte del giudice sia dell&#8217;una che dell&#8217;altra fattispecie di talché non potrebbe validamente porsi alcuna eccezione di novità della domanda né di ultrapetizione (vds. cass. sez. 3, Sentenza n. 18520 del 20/08/2009, ove si spiega che &#8220;quando l&#8217;attore abbia invocato in primo grado la responsabilità del convenuto ai sensi dell&#8217;art. 2043 cod. civ., il divieto di introdurre domande nuove (la cui violazione è rilevabile d&#8217;ufficio da parte del giudice) non gli consente di chiedere successivamente la condanna del medesimo convenuto ai sensi degli artt. 2050 (esercizio di attività pericolose) o 2051 (responsabilità per cose in custodia) cod. civ., a meno che l&#8217;attore non abbia sin dall&#8217;atto introduttivo del giudizio enunciato in modo sufficientemente chiaro situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee, in quanto compiutamente precisate, ad integrare la fattispecie contemplata da detti articoli).</p>
<p>Infine, la circostanza che possano esservi stati nel caso concreto fattori causali concorrenti, quali omissioni degli enti pubblici preposti alla custodia e manutenzione di altri tratti della condotta non impedisce che il danno debba essere comunque risarcito per intero dal condominio il quale potrà eventualmente rivalersi su altri corresponsabili; infatti, ex art. 2055 c.c. se il fatto dannoso è imputabile a più persone tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.</p>
<p>Quanto all&#8217;ammontare dei danni riportati dalle autovetture e dagli oggetti contenuti nei garage, la domanda è pienamente fondata.</p>
<p>Sussiste, infatti, adeguato riscontro istruttorio circa la verosimile compatibilità tra i danni lamentati (come spesa necessaria per eliminarli) e il fatto lesivo. Risulta provato, in particolare, che l&#8217;acqua sia arrivata, pacificamente, ad una quota di m. 1,60 dal piano di calpestio dei garage, per cui è assolutamente credibile che quanto contenuto nei locali abbia subito danni di un certo rilievo (testi Di. ed altri, i quali hanno dichiarato, il primo, che effettivamente i garage erano pieni d&#8217;acqua per un altezza di circa un metro e 60 cm., che rendeva visibile solo il tetto dell&#8217;auto; gli altri hanno confermato che gli importi delle fatture prodotte corrispondevano effettivamente ai lavori che si resero necessari a seguito dell&#8217;allagamento).</p>
<p>Anche sotto il profilo del quantum la domanda va quindi accolta, nei limiti del petitum; il condominio va pertanto condannato a versare a titolo di risarcimento del danno, in favore di Br.Gi., Ti.An. e Ti.Se., rispettivamente, l&#8217;importo di Euro 3.971,00, Euro 9.550,00, ed Euro 13.780,00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.</p>
<p>Spese secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e respinta, in riforma della impugnata sentenza, così provvede:</p>
<p>1) Condanna il condominio Di., sito in Vasto alla Via (&#8230;), in persona dell&#8217;amministratore pro tempore, a pagare le somme di 3.971,00 ed interessi legali dalla domanda al saldo in favore di Gi.Br., nonché l&#8217;importo di Euro 9.550,00 e interessi legali dalla domanda al saldo a An.Ti. di Euro 3.780,00 in favore di Ti.Se.;</p>
<p>2) condanna il condominio a rimborsare a Br. e Ti.An. le spese di lite, che si liquidano, solidalmente, in complessivi Euro 5.500,00 per il primo grado (di cui Euro 3.200, 00 per onorario) e Euro 3.000,00 per il grado d&#8217;appello (di cui Euro 2.000,00 per onorari). Pone a carico definitivo del condominio le spese di CTU.</p>
<p>Così deciso in L&#8217;Aquila il 17 luglio 2012.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il l&#8217;11 ottobre 2012.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 18 gennaio 2013, n. 1253</title>
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		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 13:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vizi di Costruzione]]></category>
		<category><![CDATA[appalto]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[pavimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>
		<category><![CDATA[ripristino]]></category>
		<category><![CDATA[vizi]]></category>
		<category><![CDATA[vizi di lieve entità]]></category>

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		<description><![CDATA[I vizi di lieve entità possono rientrare nella responsabilità dlel'appaltatore? Nel caso specifico quando un danno alla pavimentazione configura vizio di costruzione?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. FELICETTI Francesco &#8211; Presidente<br />
Dott. GOLDONI Umberto &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere<br />
Dott. PARZIALE Ippolisto &#8211; Consigliere<br />
Dott. VINCENTI Enzo &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 2512-2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>IMPRESA EDILE (OMISSIS) SRL (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 522/2003 della CORTE D&#8217;APPELLO DI TRIESTE, depositata il 2/8/05;<br />
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 17/09/2012 dal consigliere dott. UMBERTO GOLDONI;<br />
udito l&#8217;avvocato (OMISSIS), difensore dei ricorrenti che deposita in udienza procura di nomina non notarile;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con citazione del 1996, i nominati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nella loro qualita&#8217; di proprietari di altrettanti appartamenti siti in (OMISSIS), convenivano di fronte al tribunale di quella citta&#8217; la (OMISSIS) srl, la quale aveva provveduto alla costruzione dell&#8217;immobile, assumendo che alcuni anni dopo l&#8217;acquisto si erano verificati gravi vizi alla pavimentazione di alcune stanze e che, a seguito di denuncia dei vizi stessi, si era provveduto ad un sopralluogo e che la ditta si era impegnata a risolvere la questione, ma a tanto non si era provveduto; in ragione di tanto, chiedevano la condanna della convenuta all&#8217;esecuzione dei lavori necessari per l&#8217;eliminazione dei detti inconvenienti, ovvero al pagamento di lire 47.000.000, somma necessaria per ovviare agli inconvenienti suddetti.</p>
<p>Si costituiva la (OMISSIS) srl, la quale contestava la ricostruzione dei fatti quale descritta nella citazione e chiedeva il rigetto della domanda.</p>
<p>Con sentenza del 2002, l&#8217;adito Tribunale accoglieva la domanda attorea e condannava la convenuta al pagamento di euro 11.155, 47, oltre accessori e regolava le spese.</p>
<p>Avverso tale sentenza proponeva appello la (OMISSIS) srl cui resistevano gli originari attori oltre a (OMISSIS), consorte di (OMISSIS), del quale era stato dichiarato il difetto di legittimazione attiva, chiedendo il rigetto dell&#8217;impugnazione e, con appello incidentale la rivalutazione delle somme liquidate.</p>
<p>Con sentenza in data 6.7/2.8.2005, la Corte di appello di Trieste accoglieva l&#8217;impugnazione principale e rigettava la domanda attorea, regolando le spese. Riteneva la Corte giuliana che nella specie, attese le caratteristiche del danno, non poteva trovare applicazione l&#8217;articolo 1669 c.c., rilevando che il difetto aveva riguardato in tutto una superficie che incideva dal 3% al 9% del totale, mentre l&#8217;eventuale superficie totale interessata al rifacimento ammontava a complessivi mq. 135 nei quattro appartamenti. Tanto comportava che non sussistesse grave menomazione o compromissione nel godimento, funzionalita&#8217; ed abitabilita&#8217; degli immobili.</p>
<p>Non sussistevano neppure gli estremi per l&#8217;applicazione dei rimedi di cui agli articoli 1495 e 1667 c.c., atteso che solo dopo alcuni anni si erano verificati i vizi lamentati, da ritenersi non gravi, mentre l&#8217;addotto riconoscimento dei vizi stessi non vi era stato, in base agli elementi probatori raccolti.</p>
<p>L&#8217;appello doveva dunque essere respinto con conseguente condanna nelle spese, relativamente ad entrambi i gradi di giudizio, fermo il gia&#8217; dichiarato difetto di legittimazione attiva del (OMISSIS).</p>
<p>Per la cassazione di tale sentenza ricorrono, sulla base di due motivi, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS); resiste con controricorso l&#8217;Impresa edile (OMISSIS) srl.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Con il primo motivo, si lamenta violazione dell&#8217;articolo 1669 c.c. e vizio di motivazione nella parte in cui e&#8217; stata esclusa l&#8217;applicabilita&#8217; di tale norma alla fattispecie in esame: la Corte giuliana, sulla base del numero delle piastrelle incrinate e della superficie complessivamente interessata ha ritenuto che l&#8217;ipotesi in esame non rientrasse nel caso regolato dal succitato articolo.</p>
<p>Si oppone a tali argomentazioni che la CTU aveva rilevato che sussistevano vere e proprie deficienze costruttive, tali da compromettere la funzionalita&#8217; globale dell&#8217;opera.</p>
<p>Il motivo non ha pregio, in ragione della congruita&#8217; degli elementi che nella sentenza impugnata sono stati posti a base della decisione assunta; se infatti, come non e&#8217; contestato, nelle singole unita&#8217; immobiliari sono stati riscontrati difetti rispettivamente su 19, 15, 21 e 57 piastrelle, per una superficie che nel complesso incideva dal 3 al 9% rispetto a quella dei singoli locali interessati, a fronte di una superficie di 135 mq. da computarsi in ordine ai vani interessati, deve concludersi nel senso che la valutazione di ridotta entita&#8217; del vizio in relazione ai singoli vani corrisponde a fattori obiettivi e costituisce ostacolo all&#8217;applicazione della norma invocata; sia quindi sotto il profilo della insussistente violazione di legge, che sotto quello della congruita&#8217; della motivazione, il motivo non puo&#8217; trovare accoglimento.</p>
<p>Con il secondo motivo, si lamenta violazione dell&#8217;articolo 2946 c.c. e vizio di motivazione in relazione all&#8217;addotto formale riconoscimento della sussistenza del vizio.</p>
<p>Con una valutazione completa e congrua degli elementi di prova raccolti ed esaminati, la Corte distrettuale ha ritenuto che la ditta edile, preso atto dell&#8217;inconveniente lamentato, si sarebbe limitata a dichiararsi disponibile a sostituire le piastrelle lesionate, senza peraltro provvedervi a causa della indisponibilita&#8217; di piastrelle di &#8220;riserva&#8221; di uguale colore e dimensioni.</p>
<p>Su questa base, non puo&#8217; assolutamente concludersi nel senso, voluto dai ricorrenti, secondo cui tanto costituirebbe formale riconoscimento del vizio lamentato che, come prospettato, attingeva alla funzionalita&#8217; globale dell&#8217;opera.</p>
<p>In ragione di tanto e ricordato come la scelta degli elementi probatori ritenuti utili alla decisione della controversia compete istituzionalmente al giudice del merito, che nella specie di tale facolta&#8217; si e&#8217; avvalso con argomentazione congrua e del tutto condivisibile, anche tale motivo essere respinto e, con esso, il ricorso.</p>
<p>Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese, che liquida in euro 2.200,00, di cui euro 200,00, per esborsi, oltre agli accessori di legge.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 18 ottobre 2012, n. 17892</title>
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		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 13:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Locazione]]></category>
		<category><![CDATA[attiva]]></category>
		<category><![CDATA[canoni]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[conduttore]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[danni]]></category>
		<category><![CDATA[fogne]]></category>
		<category><![CDATA[legittimazione]]></category>
		<category><![CDATA[locatore]]></category>
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		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>

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		<description><![CDATA[In condominio contro chi deve agire il ocnduttore se ha problemi di fuoriuscita dalle fogne? Può rifiutarsi di pagare il canone di locazione?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIFONE Francesco &#8211; Presidente<br />
Dott. AMATUCCI Alfonso &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. AMBROSIO Annamaria &#8211; Consigliere<br />
Dott. DE STEFANO Franco &#8211; Consigliere<br />
Dott. LANZILLO Raffaella &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 22924/2009 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) SOC. COOP. A R.L. (OMISSIS), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), nella qualita&#8217; di erede della propria madre Sig.ra (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 961/2008 della CORTE D&#8217;APPELLO di PALERMO, depositata il 10/07/2008, R.G.N. 2191/2003;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/2012 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) per delega;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) per delega;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>1.- Nei tre giudizi di convalida di sfratto per morosita&#8217; promossi nel 1990 da (OMISSIS), quale procuratore di (OMISSIS), nei confronti della Cooperativa (OMISSIS), conduttrice di un immobile composto da cantinato e piano rialzato adibito a poliambulatorio medico, la convenuta sostenne di non aver pagato per i rigurgiti di acque luride provenienti dalla tazza di un gabinetto del piano cantinato, tali da impedire l&#8217;uso dell&#8217;immobile e che la locatrice non aveva provveduto ad eliminare.</p>
<p>I tre giudizi e quello di opposizione ad un decreto ingiuntivo richiesto dalla locatrice per gli ulteriori canoni intanto maturati furono riuniti.</p>
<p>Il tribunale di Palermo, espletata c.t.u. ed assunta la prova testimoniale, accolse le domande attoree con sentenza del 15.7.2003, l&#8217;appello avverso la quale e&#8217; stato rigettato dalla Corte d&#8217;appello di Palermo con sentenza n. 961 del 2008 sul sostanziale rilevo che dall&#8217;espletata istruttoria era risultato che gli inconvenienti lamentati dalla conduttrice non erano dipesi da difetti, originari o sopravvenuti, dell&#8217;appartamento locato.</p>
<p>2.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione la Cooperativa conduttrice, affidandosi a due motivi, cui resiste con controricorso (OMISSIS), in affermata qualita&#8217; di erede della madre (OMISSIS).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1.- La controricorrente infondatamente contesta la legittimazione della ricorrente Cooperativa (OMISSIS), trasformatasi da soc. coop a r.l. in societa&#8217; cooperativa il 30.3.2005, per l&#8217;assorbente ragione che la trasformazione di una societa&#8217; in un altro dei tipi previsti dalla legge non si traduce comunque nell&#8217;estinzione del soggetto e nella correlativa creazione di uno diverso, ma configura una vicenda meramente evolutivo &#8211; modificativa dello stesso soggetto (Cass., sez. un., n. 23019/2007).</p>
<p>E&#8217; del pari infondata la contestazione, operata dalla ricorrente Cooperativa, della legittimazione di (OMISSIS) quale erede di (OMISSIS), essendo stato dalla controricorrente documentalmente provato, mediante produzione effettuata all&#8217;atto del deposito del controricorso, che (OMISSIS) e&#8217; l&#8217;unica erede della madre (OMISSIS), deceduta il 12.10.2009 (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta&#8217; in data 19.11.2009).</p>
<p>2.- Col primo motivo &#8211; deducendo violazione degli articoli 1576, 1577, 1578, 1585, 1609 c.c. &#8211; la ricorrente societa&#8217; conduttrice si duole di non essere stata considerata esente da responsabilita&#8217; per avere piu&#8217; volte avvisato il locatore della necessita&#8217; di interventi di manutenzione straordinaria all&#8217;impianto fognario, il cui mancato funzionamento impediva completamente l&#8217;uso dell&#8217;immobile locato.</p>
<p>2.1.- Col secondo motivo e&#8217; denunciata violazione dell&#8217;articolo 1460 c.c., per avere la corte d&#8217;appello disatteso l&#8217;exceptio inadimpleti contractus, in ordine al mancato pagamento dei canoni locativi; eccezione che avrebbe invece dovuto ritenere fondata in relazione al totale venir meno della prestazione del locatore.</p>
<p>3.- Il ricorso e&#8217; infondato.</p>
<p>E&#8217;, infatti, erroneamente negato che la Legge n. 392 del 1978, articolo 9, che pone a carico del conduttore lo spurgo di pozzi neri e latrine, sia applicabile anche alle locazioni non abitative, stante il richiamo di cui all&#8217;articolo 41, comma 1, della legge stessa; e non e&#8217; contestata la ratio decidendi (al di la&#8217; della formale menzione dell&#8217;articolo 1585 tra le norme di cui e&#8217; denunciata la violazione) secondo la quale alla conduttrice cooperativa era imputabile il non aver &#8220;agito contro il condominio per tutelare il suo diritto di godimento, come consentito dall&#8217;articolo 1585 c.c., comma 2&#8243; (cosi&#8217; la sentenza impugnata, alle ultime due righe di pagina 5).</p>
<p>In siffatto contesto, corretta o no che sia in diritto l&#8217;interpretazione offerta dalla Corte d&#8217;appello dell&#8217;articolo 1585 c.c., mentre e&#8217; inammissibile la diversa (rispetto a quella compiuta dalla Corte di merito, conforme a quella del tribunale) valutazione in fatto che la ricorrente propone delle risultanze istruttorie (il cui apprezzamento e&#8217; stato dal giudice effettuato con motivazione peraltro non censurata in questa sede), la allegazione degli effetti giuridici della insuperabilita&#8217; dell&#8217;affermato inadempimento della conduttrice si infrange contro la fondamentale ragione della decisione, costituita dalla ravvisata non imputabilita&#8217; al locatore dell&#8217;inconveniente costituito dal rigurgito fognario al piano seminterrato e dalla possibilita&#8217; che la conduttrice avrebbe avuto di adoperarsi per risolverlo direttamente.</p>
<p>4.- La peculiare (ma tuttavia non specificamente censurata) interpretazione dell&#8217;articolo 1585 c.c. sulla quale la Corte di merito ha fondato la decisione sfavorevole alla ricorrente induce a ravvisare giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimita&#8217;.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>rigetta il ricorso e compensa le spese.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 10 gennaio 2013, n. 510</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-10-gennaio-2013-n-510/</link>
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		<pubDate>Mon, 24 Mar 2014 22:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Parcheggi]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[costruttore]]></category>
		<category><![CDATA[parcheggio]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>

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		<description><![CDATA[Cosa succede se il costruttore usa lo spazio per i posti auto edificandovi unaltra costruzione?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere<br />
Dott. VINCENTI Enzo &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 22054/2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) SRL P.I. (OMISSIS) IN PERSONA DELL&#8217;AMM.RE UNICO, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) SPA IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T. P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>COND VIA (OMISSIS) IN PERSONA DELL&#8217;ATTUALE AMM.RE P.T.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 416/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di MILANO, depositata il 21/02/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/2012 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) con delega depositata in udienza dell&#8217;Avv. (OMISSIS) difensore della controricorrente che ha chiesto il rigetto del ricorso;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l&#8217;accoglimento del primo motivo del ricorso, e per quanto di ragione, l&#8217;accoglimento del secondo motivo del ricorso, assorbiti i restanti motivi.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>1. &#8211; La (OMISSIS) S.p.A. (incorporante la (OMISSIS) S.p.A. e la (OMISSIS) S.p.A.) agiva in giudizio nei confronti della (OMISSIS) s.r.l. &#8211; (OMISSIS), per sentirla condannare al trasferimento in suo favore della quota di posti auto facenti parte dell&#8217;immobile sito in (OMISSIS), siccome prevista dal contratto di compravendita del (OMISSIS), ovvero al risarcimento dei danni patiti, in misura equivalente al valore dei posti auto, comprensivo del ritardo nella consegna.</p>
<p>La convenuta (OMISSIS) s.r.l. otteneva di chiamare in causa il Condominio di via (OMISSIS), al quale sarebbe spettata l&#8217;assegnazione dei posti auto, per esser dallo stesso manlevata, chiedendo altresi&#8217; la sospensione del giudizio per la pendenza di altra controversia sui posti auto tra le stesse parti.</p>
<p>Il Condominio chiamato in causa instava per la reiezione della domanda proposta nei suoi confronti, adducendo di essere estraneo alla vicenda contrattuale che aveva dato origine al giudizio.</p>
<p>L&#8217;adito Tribunale di Milano, con sentenza del gennaio 2003, dichiarava &#8220;il diritto al trasferimento in uso perpetuo, esclusivo e gratuito dalla S.r.l. (OMISSIS) alla S.p.A. (OMISSIS) dei n. 18 posti auto piu&#8217; vicini al fabbricato compravenduto, condannando la convenuta al rilascio degli stessi&#8221;, oltre alle spese di lite; rigettava le domande proposte dalla (OMISSIS) nei confronti del Condominio di via (OMISSIS), con compensazione delle spese di lite tra le stesse parti.</p>
<p>2. &#8211; Proponeva appello la (OMISSIS) s.r.l., eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e censurando, nel merito, il convincimento del giudice di primo grado, acriticamente adagiatosi sulle conclusioni della espletata consulenza tecnica.</p>
<p>Gli appellati resistevano e il Condominio di via (OMISSIS) proponeva anche appello incidentale sul capo delle spese di lite.</p>
<p>Con sentenza resa pubblica il 21 febbraio 2006, la Corte di appello di Milano respingeva l&#8217;appello principale della (OMISSIS) s.r.l. e in accoglimento di quello incidentale condannava la predetta s.r.l. al pagamento delle spese del primo grado in favore del Condominio; con il favore delle spese di gravame nei confronti di entrambi gli appellati.</p>
<p>La Corte territoriale rigettava, anzitutto, l&#8217;eccezione di carenza di legittimazione passiva della (OMISSIS), sollevata in forza del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale n. 1099 del 1998, che aveva affermato l&#8217;esclusiva competenza del Condominio nella &#8220;creazione delle nuove tabelle millesimali, e conseguentemente (nel)l&#8217;assegnazione dei posti auto&#8221;, nonche&#8217; sul contratto del (OMISSIS), ove si faceva menzione soltanto di &#8220;uso perpetuo gratuito di posti auto (in proporzione dei millesimi di comproprieta&#8217;), e non di trasferimento del relativo diritto reale&#8221;.</p>
<p>A tal riguardo, il giudice del gravame rilevava che l&#8217;azione proposta dalla (OMISSIS) S.p.A. era &#8220;da intendersi quale azione contrattuale, di adempimento del contratto di compravendita (OMISSIS) concluso fra la (OMISSIS) e la (OMISSIS)&#8221;, giacche&#8217; la prima, venditrice, era l&#8217;unica passivamente legittimata, essendosi impegnata per &#8220;l&#8217;uso perpetuo, esclusivo e gratuito di un numero di posti auto proporzionali ai millesimi di proprieta&#8217; del fabbricato compravenduto ubicati negli appositi spazi ad esso piu&#8217; vicini, tenuto conto di quanto previsto dal regolamento di condominio vigente&#8221;; regolamento che, a sua volta, non conteneva alcuna pertinente previsione sui parcheggi, salvo il divieto di posteggio nelle aree comuni.</p>
<p>Il giudice di appello, richiamando poi la c.t.u. espletata in primo grado e recependo gli esiti della &#8220;relazione a chiarimento del 29 febbraio 2000&#8243;, ribadiva che il numero dei posti auto andava rapportato &#8220;soltanto alla proporzionale millesimale, senza riferimento alla normativa urbanistica&#8221;, con la conseguenza che, dovendosi avere riguardo alle zone a parcheggio comune vicine al fabbricato ed avendo il Condominio calcolato in n. 80 unita&#8217; (e non gia&#8217; n. 36, come dalla Delib. condominiale 13 novembre 1992, poi annullata con sentenza del 9 ottobre 1997) il totale dei posti auto, alla (OMISSIS) S.p.A. spettavano n. 18 posti auto. Inoltre, la Corte territoriale evidenziava che, ai sensi della Legge n. 1150 del 1942, articolo 41-sexies, introdotto dalla Legge n. 765 del 1967, la normativa dettata dagli strumenti urbanistici sul rapporto planimetrico tra edificio e numero dei posti auto operava anche nel rapporto tra privati, determinando la nullita&#8217; della clausola voluta dai contraenti in elusione del precetto normativo inderogabile.</p>
<p>Infine, la Corte d&#8217;appello sosteneva che l&#8217;espressione, contenuta nel contratto di compravendita del (OMISSIS), per cui &#8220;si intende compreso nella presente vendita l&#8217;uso perpetuo, esclusivo e gratuito di un numero di posti auto&#8221;, non poteva che essere interpretata nel senso di &#8220;ricomprendere nella vendita i posti d&#8217;auto, nella precisata percentuale, o quanto meno, il diritto reale d&#8217;uso degli spazi predetti&#8221;, sottolineando il carattere della &#8220;realita&#8217;&#8221; del vincolo di destinazione l&#8217;aggettivo &#8220;perpetuo&#8221;, non potendo detto vincolo cessare &#8220;per fattori occasionali&#8221;.</p>
<p>Quanto poi all&#8217;impugnazione incidentale, la Corte territoriale riconosceva in favore del Condominio le spese di primo grado, essendosi &#8220;rivelata inutile&#8221; la sua chiamata in causa da parte della (OMISSIS), &#8220;stante il rigetto, da confermarsi in questa sede, della domanda di manleva spiegata dall&#8217;attrice&#8221;.</p>
<p>3. &#8211; Per la cassazione di tale sentenza ricorre la (OMISSIS) s.r.l. affidando le sorti dell&#8217;impugnazione a quattro motivi di censura.</p>
<p>La (OMISSIS) S.p.A. resiste con controricorso illustrato da memoria, mentre non ha svolto difese l&#8217;intimato Condominio di via (OMISSIS), corrente in Milano.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>1. &#8211; Premesso che sussisterebbe &#8220;giudicato di reiezione&#8221; in riferimento ai &#8220;posti auto richiesti ex lege&#8221; per esser state respinte in primo grado le relative domande, con accoglimento soltanto di quella relativa &#8220;al rilascio di generici posti auto&#8221; e cioe&#8217; quelli &#8220;condominiali&#8221;, la (OMISSIS) s.r.l., con il primo mezzo, denuncia, in via principale, la falsa applicazione di norme di diritto in relazione all&#8217;articolo 1376 cod. civ., &#8220;con riferimento agli effetti traslativi di diritto reale del contratto di compravendita del (OMISSIS) e alla conseguente estraneita&#8217; di (OMISSIS) al rapporto tra titolare del diritto alla assegnazione dei posti auto e soggetto titolare della capacita&#8217; di assegnazione degli stessi&#8221;.</p>
<p>La ricorrente sostiene che con il contratto di compravendita del (OMISSIS) era stato gia&#8217; trasferito, ai sensi dell&#8217;articolo 1376 cod. civ., dalla (OMISSIS) alla (OMISSIS) (e, quindi, alla (OMISSIS) S.p.A. incorporante) il diritto di uso perpetuo e gratuito di un numero di posti auto proporzionato ai millesimi di comproprieta&#8217; delle parti comuni trasferiti in una con l&#8217;edificio facente parte del &#8220;supercondominio&#8221; di via (OMISSIS), la&#8217; dove poi l&#8217;interesse della stessa (OMISSIS) S.p.A. a vedersi assegnati i posti auto e ad ottenerne la consegna avrebbe potuto essere soddisfatto soltanto con azione rivolta verso il Condominio, quale unico soggetto legittimato, giacche&#8217; proprietario, nel suo complesso, dell&#8217;intera area cortilizia &#8220;e il cui organi deliberante (l&#8217;assemblea) era il solo ad avere competenza per la determinazione ed assegnazione dei posti auto&#8221;. Sicche&#8217; sarebbe in violazione dell&#8217;articolo 1376 cod. civ., la statuizione concernente la declaratoria del &#8220;diritto al trasferimento in uso perpetuo, esclusivo e gratuito&#8221; dei posti d&#8217;auto, in quanto la (OMISSIS) S.p.A. ne era gia&#8217; titolare, unitamente alla &#8220;relativa azione di rilascio&#8221;. Del pari, sarebbe erronea la statuizione di condanna al rilascio dei posti d&#8217;auto, posto che la (OMISSIS) S.p.A. era gia&#8217; titolare del diritto d&#8217;uso e, pertanto, la (OMISSIS) &#8220;non aveva alcun dovere di adempimento contrattuale, avendo gia&#8217; traslato il diritto d&#8217;uso con la stipula dell&#8217;atto di compravendita e con la relativa trascrizione&#8221;, non essendo piu&#8217; la titolare, ne&#8217; possessore o finanche detentrice di alcun diritto sulle aree di pertinenza dei posti auto. In definitiva, con la compravendita del (OMISSIS), la (OMISSIS) sarebbe stata ormai estranea al rapporto giuridico tra Condominio e condomini (tra cui la (OMISSIS) S.p.A.) &#8220;in merito alla assegnazione degli spazi comuni, il cui diritto d&#8217;uso aveva ceduto&#8221;, con conseguente carenza di legittimazione passiva nei confronti della prestazione richiesta dalla (OMISSIS) S.p.A..</p>
<p>2. &#8211; Con il secondo mezzo e&#8217; dedotta, in via subordinata, l&#8217;omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia in punto di carenza di legittimazione passiva di essa (OMISSIS) e conseguente richiesta di manleva da parte del Condominio di via (OMISSIS).</p>
<p>La ricorrente rileva che la Corte distrettuale si e&#8217; basata sulle risultanze della c.t.u. per giungere a determinare in numero di 80 i posti auto spettanti in uso alla (OMISSIS) S.p.A., recependo l&#8217;indicazione del consulente sul rapporto tra detto numero e la proporzione millesimale, &#8220;partendo dal numero totale di posti auto&#8221;, che, per l&#8217;appunto, lo stesso Condominio &#8220;avrebbe calcolato in 80 unita&#8217; (e non 36)&#8221;, aggiungendo che non vi sarebbe stata ragione per discostarsi da tale dato giacche&#8217; il Condominio &#8220;sul numero delle unita&#8217; (80) destinato a posti auto&#8230; tace&#8221;. In tal modo, sostiene la ricorrente, la Corte milanese avrebbe avuto ben chiaro che la determinazione dei posti auto spettanti a ciascun condomino faceva &#8220;capo solo ed unicamente al Condominio; al punto da fondare la conferma del numero totale di 80 posti auto su una sorta di silenzio-assenso dello stesso&#8221;. Di qui il salto logico nel rigetto delle domande proposte da essa (OMISSIS) nei confronti del Condominio chiamato in manleva, con accoglimento dell&#8217;appello incidentale di quest&#8217;ultimo sulle spese, posto che il giudice di appello aveva ben presente che nessun&#8217;altro soggetto, all&#8217;infuori dello stesso Condominio, aveva la facolta&#8217; di stabilire il numero totale di posti auto, ne&#8217; di &#8220;stabilire quello spettante a ciascun condomino, ne&#8217; di assegnare i posti cosi individuati&#8221;, con la conseguenza che, alla stregua di quanto argomentato, avrebbe dovuto invece ritenere la carenza di legittimazione passiva di essa attuale ricorrente. Cio&#8217; integrerebbe un vizio di motivazione per insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione.</p>
<p>3. &#8211; Con il terzo mezzo e&#8217; prospettata, in via subordinata, l&#8217;insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia riferibile all&#8217;inesistenza di diritti della (OMISSIS) S.p.A. nei confronti della (OMISSIS) in ordine alla assegnazione dei posti auto.</p>
<p>Ci si duole che la Corte distrettuale abbia affermato che nella compravendita del (OMISSIS) era ricompreso il diritto reale di uso dei posti auto, la&#8217; dove il secondo motivo di appello aveva riguardo alla questione &#8220;se il contratto del (OMISSIS) avesse gia&#8217; traslato il diritto all&#8217;uso perpetuo e gratuito&#8221; e non certo &#8220;se tale diritto abbia o meno natura reale&#8221;, quale connotazione mai in contestazione. Invero, il giudice del gravame, in considerazione del contratto, avrebbe dovuto dichiarare che il diritto d&#8217;uso anzidetto era stato gia&#8217; trasferito con l&#8217;atto di vendita, con la conseguenza che l&#8217;acquirente non avrebbe avuto piu&#8217; nulla a pretendere dalla (OMISSIS), avendo &#8220;a sua volta assunto la titolarita&#8217; del diritto alla assegnazione di un numero di posti auto proporzionato, da un lato alla quantita&#8217; totale di posti auto determinata dall&#8217;assemblea condominiale, alla quale (OMISSIS) ha titolo a partecipare, dall&#8217;altra alla sua quota millesimale di comproprieta&#8217; delle parti comuni&#8221;. Del resto, non a caso, soggiunge la ricorrente, la condanna di (OMISSIS) e&#8217; non gia&#8217; al trasferimento, bensi&#8217; al &#8220;rilascio dei posti auto&#8221;, mentre &#8220;dal ragionamento svolto ci si aspetterebbe di veder discendere una statuizione di condanna al trasferimento del diritto d&#8217;uso sui posti auto&#8221;.</p>
<p>Inoltre, la ricorrente adduce che la Corte di appello avrebbe trascurato che essa (OMISSIS), a seguito della vendita dell&#8217;immobile, &#8220;non e&#8217; piu&#8217; proprietaria, ne&#8217; possiede, ne&#8217; detiene alcun posto auto nel complesso immobiliare di via (OMISSIS)&#8221;, essendo la proprieta&#8217; ed il possesso delle aree cortilizie, parti comuni, dei condomini pro quota, &#8220;mentre la detenzione risulta far capo comunque a (OMISSIS), cosi&#8217; come ad altri condomini&#8221;. In definitiva, la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare quanto risultava &#8220;obiettivamente&#8221; dal contratto di compravendita e cioe&#8217; che il diritto di uso era stato gia&#8217; trasferito dalla (OMISSIS) alla (OMISSIS) S.p.A. e &#8220;con esso era stato trasferito&#8230; il diritto di pretendere dal Condominio la determinazione delle eventuali nuove tabelle millesimali, quella del numero totale di posti auto e, infine, la assegnazione degli stessi&#8221;.</p>
<p>4. &#8211; Con il quarto mezzo e&#8217; denunciata l&#8217;insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in riferimento alla determinazione del numero dei posti auto in base ai millesimi di proprieta&#8217;.</p>
<p>La ricorrente rileva che in sede di gravame aveva richiesto, in via subordinata, una nuova c.t.u. per la determinazione, in via incidentale, dei millesimi di proprieta&#8217; e la conseguente indicazione di numero ed ubicazione dei posti auto spettanti alla societa&#8217; (OMISSIS). A fronte di cio&#8217; la Corte di appello, con motivazione insufficiente e contraddittoria, si sarebbe limitata a ritenere che il numero complessivo delle unita&#8217; era di 80 sulla scorta di un &#8220;silenzio-assenso&#8221; del Condominio, parte in causa, peraltro ritenuta, dallo stesso giudice, estranea al rapporto dedotto in giudizio.</p>
<p>5. &#8211; Il ricorso e&#8217; inammissibile per violazione del disposto di cui all&#8217;articolo 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, che impone, per l&#8217;appunto &#8220;a pena di inammissibilita&#8217;&#8221;, il requisito della &#8220;esposizione sommaria dei fatti di causa&#8221;.</p>
<p>Esso, come la giurisprudenza di questa Corte ha piu&#8217; volte evidenziato (tra le tante, Cass., 28 febbraio 2006, n. 4403; Cass., 4 aprile 2006, n. 7825; Cass., 5 febbraio 2009, n. 2831), e&#8217; soddisfatto allorche&#8217; il ricorso per cassazione contenga l&#8217;esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e che ancora assumono rilievo in sede di legittimita&#8217;. In altri termini, occorre che il ricorso espliciti tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimita&#8217; in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessita&#8217; di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa.</p>
<p>5.1. &#8211; Nella specie, il ricorso della (OMISSIS) s.r.l. e&#8217; confezionato in modo da porre in risalto, eminentemente, taluni aspetti del &#8220;fatto processuale&#8221; e, segnatamente, le conclusioni dalle parti rispettivamente rassegnate nei due precedenti gradi di giudizio. Tale tecnica di esposizione prescinde, a parte taluni insufficienti e poco intelligibili richiami, dal &#8220;fatto sostanziale&#8221; che fa da sfondo alla controversia e cioe&#8217; dal contenzioso che si e&#8217; sviluppato sul contratto di vendita del (OMISSIS), con individuazione dei posti auto pertinenti al fabbricato compravenduto, unitamente all&#8217;ulteriore contenzioso, c.d. &#8220;condominiale&#8221;, intercorrente sempre tra le stesse parti. La ricorrente si limita, infatti, ad indicare l&#8217;esistenza di un contratto di compravendita immobiliare concluso con la (OMISSIS) S.p.A. (pagg. 2 e 3 del ricorso) e, senza adeguata ricostruzione della vicenda contrattuale, accenna all&#8217;esistenza di &#8220;posti auto insistenti sull&#8217;area cortilizia condominiale&#8221; ed al suo asserito, ma contestato, inadempimento &#8220;in ordine alla assegnazione della quota di posti auto di pertinenza (ex lege) previsti dal piano interrato del fabbricato P (quello compravenduto)&#8230;nonche&#8217; della quota di posti auto previsti sull&#8217;area all&#8217;esterno del corpo P&#8221;, la cui proprieta&#8217; superficiaria sarebbe appartenuta al Condominio di via (OMISSIS). Di qui, la distinzione che la ricorrente opera tra &#8220;posti auto richiesti ex lege&#8221; e &#8220;posti auto condominiali&#8221;, attinenti, questi ultimi, alla &#8220;area cortilizia condominiale all&#8217;esterno del corpo P&#8221;. All&#8217;esito della &#8220;esposizione dei fatti e degli atti di causa&#8221; (pag. 25 del ricorso), la (OMISSIS) ritiene di aver posto in chiaro risalto che &#8220;sulle domande svolte in primo grado dalle originarie attrici in via principale, relative ai posti auto richiesti ex lege, si e&#8217; formato giudicato di reiezione&#8221;, cio&#8217; per aver la sentenza di primo grado &#8220;accolto la sola domanda svolta dalle societa&#8217; attrici in via subordinata, relativa al &#8220;rilascio&#8221; di generici posti auto che il Giudice ritenesse alle stesse pertinenti&#8221;, quale statuizione non fatta oggetto di impugnazione. Sicche&#8217;, ad avviso della ricorrente, in virtu&#8217; di detto giudicato, la &#8221; (OMISSIS) s.p.a. non ha diritto alcuno al trasferimento ex lege in proprieta&#8217; o in diritto d&#8217;uso o ad alcun altro titolo, di posti auto e che gli unici posti su cui vantano diritti sono quelli condominiali&#8221;.</p>
<p>5.2. &#8211; Tale premessa, inerente al preteso giudicato sui &#8220;posti auto ex lege&#8221;, rimane essenziale nell&#8217;economia del ricorso, che si snoda essenzialmente sulla dedotta carenza di legittimazione passiva della societa&#8217; ricorrente rispetto alla domanda &#8220;contrattuale&#8221; coltivata dalla (OMISSIS) S.p.A..</p>
<p>Detta premessa, pero&#8217;, non riesce ad essere intelligibile rispetto alla ricostruzione dei fatti che la precede, che, come detto, si astrae, sostanzialmente, dalla complessiva vicenda che accomuna le parti in causa o, comunque, di essa non fornisce sufficienti coordinate.</p>
<p>Cio&#8217; risulta del tutto evidente a fronte, anzitutto, della mera lettura del controricorso (il quale, come innanzi detto, non puo&#8217; comunque emendare le carenze del ricorso), che declina, sia pure in sintesi, il contenuto del contratto di vendita del (OMISSIS) (pagg. 3 e 4), i termini della controversia su di esso introdotta dalla societa&#8217; (OMISSIS) (pagg. 4-6), i tratti essenziali dell&#8217;altra controversia (concernente lo &#8220;spazio condominiale interno&#8221;) che aveva ad oggetto il medesimo contratto di compravendita, ma in riferimento ad altro oggetto e cioe&#8217; i &#8220;posti auto condominiali&#8221; (pagg. 14 e 15).</p>
<p>5.3. &#8211; Del resto, le carenze espositive di cui e&#8217; affetto il ricorso non sono fini a se stesse, ma ridondano sulla consistenza stessa delle doglianze che l&#8217;atto muove alla sentenza della Corte di appello di Milano, posto che in essa viene qualificata in termini di azione di adempimento contrattuale la domanda proposta dalla societa&#8217; (OMISSIS) e siffatta qualificazione non e&#8217; per nulla aggredita dai motivi di ricorso, i quali &#8211; peraltro, senza riportare l&#8217;esteso contenuto della compravendita del (OMISSIS) (e, dunque, l&#8217;impugnazione e&#8217; affetta da inammissibilita&#8217; anche la&#8217; dove si rivolgono critiche che implicano l&#8217;esplicitazione, assente in ricorso, del puntuale programma contrattuale) &#8211; si affidano ad una ricostruzione alternativa della vicenda, quella, per l&#8217;appunto, del giudicato sui &#8220;posti auto ex lege&#8221; e del persistente rilievo dei &#8220;posti auto condominiali&#8221;.</p>
<p>In definitiva, proprio perche&#8217; sorretti dall&#8217;insufficiente ed inadeguato &#8220;fatto&#8221; che li precede, i motivi di ricorso finiscono per non cogliere l&#8217;effettiva ratio decidendi dell&#8217;impugnata sentenza, giacche&#8217;, una volta qualificata l&#8217;azione della societa&#8217; (OMISSIS) come contrattuale, il giudice di appello ha inteso portare a conseguenze il trasferimento del diritto reale di uso con la consegna del bene, quale obbligo gravante sul venditore, e cio&#8217; non solo in forza dell&#8217;interpretata clausola contrattuale, ma anche in armonia con disposto della Legge 17 agosto 1942, n. 1150, articolo 41 sexies, introdotto dalla Legge 6 agosto 1967, n. 765, articolo 18.</p>
<p>6. &#8211; Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata, in quanto soccombente, al pagamento, in favore della societa&#8217; controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimita&#8217;, come liquidate in dispositivo. Non vi e&#8217; luogo a provvedere sulle spese del grado in relazione al Condominio di via (OMISSIS), per non aver l&#8217;intimato svolto attivita&#8217; difensiva.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>LA CORTE</p>
<p>dichiara inammissibile il ricorso; condanna la (OMISSIS) s.r.l. &#8211; (OMISSIS), al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita&#8217; in favore della (OMISSIS) S.p.A., che liquida in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 8 gennaio 2013, n. 259</title>
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		<pubDate>Mon, 24 Mar 2014 19:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Custodia]]></category>
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		<description><![CDATA[Fino a che punto si estende la responsabilità dell'appaltatore per quanto riguarda i lavori eseguiti? E per quanto riguarda i danni cagionati in causa del cantiere?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. FELICETTI Francesco &#8211; Presidente<br />
Dott. PETITTI Stefano &#8211; Consigliere<br />
Dott. CORRENTI Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. BERTUZZI Mario &#8211; Consigliere<br />
Dott. VINCENTI Enzo &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 24113/2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) SNC IN LIQ. P.I. (OMISSIS) IN PERSONA DEL LIQUIDATORE, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);<br />
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS) SPA;</p>
<p style="text-align: right;">- intimata -</p>
<p>avverso la sentenza n. 79/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di TRENTO, depositata il 24/02/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2012 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) con delega depositata in udienza dell&#8217;Avv. (OMISSIS) difensore del ricorrente che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
uditi gli Avv.ti (OMISSIS) difensore di (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto del ricorso, e l&#8217;Avv. (OMISSIS) difensore della (OMISSIS) snc che si riporta agli scritti depositati e ne chiede l&#8217;accoglimento;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>1. &#8211; Con citazione del novembre 1999, (OMISSIS) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Trento, (OMISSIS) per sentirlo condannare al ripristino dell&#8217;immobile di sua proprieta&#8217;, sito in (OMISSIS), per i danni ad esso cagionati in conseguenza dei lavori di ristrutturazione dell&#8217;appartamento sottostante di proprieta&#8217; del convenuto, nonche&#8217; al risarcimento dei danni ulteriormente patiti da essa attrice.</p>
<p>La (OMISSIS), subito dopo la notificazione dell&#8217;atto di citazione, proponeva, nei confronti del (OMISSIS), anche ricorso per denuncia di nuova opera in relazione agli anzidetti lavori ancora in corso di esecuzione.</p>
<p>Il convenuto contestava la fondatezza della domanda attorea, chiedendo in via riconvenzionale la condanna della (OMISSIS) al risarcimento dei danni subiti per la sospensione dei lavori e per il ritardo nel completamento delle opere ad essa imputabili; chiamava in causa, altresi&#8217;, l&#8217;impresa (OMISSIS) s.n.c., che aveva eseguito i lavori di ristrutturazione, nonche&#8217; la societa&#8217; (OMISSIS) S.p.A., con la quale aveva stipulato una polizza assicurativa.</p>
<p>L&#8217;impresa (OMISSIS) contestava l&#8217;esistenza di danni, mentre la societa&#8217; di assicurazioni assumeva che, ove fossero stati accertati i pregiudizi lamentati, gli stessi non rientravano comunque nella copertura assicurativa.</p>
<p>1.1. &#8211; All&#8217;esito di istruttoria, consistita nell&#8217;espletamento di consulenza tecnica d&#8217;ufficio (sia nella procedura di denuncia di nuova opera, che nella causa di merito), l&#8217;adito Tribunale, con sentenza del luglio 2002, condannava il (OMISSIS) al pagamento in favore dell&#8217;attrice della somma di euro 8.088,63, oltre IVA ed interessi legali dalla domanda al saldo, nonche&#8217; la (OMISSIS) al pagamento in favore del convenuto della somma di euro 800,00, oltre interessi dalla domanda al saldo, rigettando la domanda di manleva del (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) s.n.c. ed accogliendo invece quella proposta dallo stesso convenuto nei confronti della societa&#8217; assicuratrice. Quanto al regolamento delle spese di lite, il Tribunale le compensava per meta&#8217; tra la (OMISSIS) e il (OMISSIS), il quale veniva condannato al pagamento della restante meta&#8217;, oltre al pagamento delle spese processuali sostenute dalla impresa (OMISSIS) s.n.c., mentre la (OMISSIS) veniva condannata al pagamento delle spese di lite in favore del (OMISSIS).</p>
<p>2. &#8211; La decisione del Tribunale di Trento veniva appellata in via principale dalla (OMISSIS) ed in via incidentale dal (OMISSIS) e dalla societa&#8217; (OMISSIS) S.p.A., gia&#8217; (OMISSIS) S.p.A..</p>
<p>2.1. &#8211; Con sentenza resa pubblica il 24 febbraio 2006, l&#8217;adita Corte di appello di Trento, in riforma della pronuncia di primo grado, condannava (OMISSIS) al pagamento, in favore di (OMISSIS), della somma di euro 33.400,00, Iva compresa, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonche&#8217; al pagamento dei tre quarti delle spese processuali di entrambi i gradi sostenute dall&#8217;appellante principale, compensando il restante quarto tra le stesse parti; condannava lo stesso (OMISSIS) al pagamento delle spese del grado in favore della (OMISSIS) s.n.c., in liquidazione, mentre compensava le spese di appello tra il (OMISSIS) e la (OMISSIS) S.p.A..</p>
<p>2.2. &#8211; Quanto alla preliminare eccezione del (OMISSIS) in ordine al proprio difetto di legittimazione passiva, per essere l&#8217;impresa appaltatrice (OMISSIS) s.n.c. l&#8217;unica responsabile del danni lamentati dall&#8217;attrice, la Corte territoriale ne affermava l&#8217;inammissibilita&#8217; in ragione della sua novita&#8217;. Peraltro, lo stesso giudice di appello reputava che l&#8217;eccezione fosse comunque infondata, per non aver fornito il (OMISSIS), che aveva progettato e diretto i lavori in economia, appaltati alla (OMISSIS) s.n.c., la prova di aver affidato completamenti il suo appartamento all&#8217;appaltatore.</p>
<p>La Corte territoriale respingeva, altresi&#8217;, l&#8217;ulteriore eccezione proposta dal (OMISSIS), che lamentava la violazione dell&#8217;articolo 112 cod. proc. civ., per aver il Tribunale, nonostante che l&#8217;attrice avesse chiesto una condanna al risarcimento danni in forma specifica, condannato esso convenuto per equivalente.</p>
<p>2.3. &#8211; Nel merito dell&#8217;impugnazione principale, escludeva la sussistenza di un concorso di colpa della (OMISSIS) nella causazione dei danni da essa lamentati; ai fini del quantum debeatur valorizzava, oltre alla documentazione fotografica, le conclusioni della consulenza di parte depositata dalla (OMISSIS) in luogo di quelle raggiunte dal c.t.u., ritenute in parte non convincenti; riteneva equo liquidare la somma di euro 1.500,00 per il pregiudizio che sarebbe derivato alla (OMISSIS) per dover &#8220;restare fuori casa&#8221; e dover &#8220;reperire una sistemazione provvisoria&#8221; per un &#8220;periodo di tempo superiore rispetto a quello calcolato dal ctu&#8221;; determinava in euro 33.400,00 la somma definitiva per i &#8220;molteplici interventi&#8221; da eseguirsi &#8220;per far ritornare l&#8217;appartamento nelle condizioni anteriori ai danni cagionati&#8221;.</p>
<p>2.4. &#8211; Quanto poi all&#8217;appello incidentale proposto dal (OMISSIS), la Corte territoriale, premesso che i motivi concernenti il concorso di colpa della (OMISSIS) e l&#8217;esorbitanza dell&#8217;importo di euro 800,00 riconosciuto alla stessa per il reperimento di altro alloggio erano stati rigettati con l&#8217;accoglimento dell&#8217;appello principale sugli stessi punti, respingeva anche l&#8217;impugnazione incidentale nei confronti dell&#8217;impresa (OMISSIS) s.n.c., assumendo, quanto alla dedotta responsabilita&#8217; dell&#8217;appaltatore, che tale eccezione era nuova e, comunque, infondata, per carenza di prova rispetto a lavori &#8220;in relazione ai quali il (OMISSIS) oltre che quella di progettista aveva assunto anche la direzione&#8221;.</p>
<p>2.5. &#8211; Infine, la Corte di appello di Trento respingeva il gravame incidentale della (OMISSIS) S.p.A. al fine di ottenere in proprio favore l&#8217;estensione della compensazione della somma di euro 800,00 liquidati al (OMISSIS) a titolo di danni conseguenti alla sospensione dei lavori.</p>
<p>3. &#8211; Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS), affidando le sorti dell&#8217;impugnazione a quindici motivi di censura, illustrati da memoria.</p>
<p>Resistono con controricorso (OMISSIS) &#8211; che ha depositato memoria in prossimita&#8217; dell&#8217;udienza &#8211; e la ditta (OMISSIS) s.n.c..</p>
<p>Non ha svolto difese l&#8217;intimata (OMISSIS) S.p.A..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>1. &#8211; Con il primo motivo e&#8217; denunciata, ai sensi dell&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 345 cod. proc. civ. &#8220;in relazione al rigetto per inammissibilita&#8217; dell&#8217;eccezione di difetto di legittimazione passiva del (OMISSIS)&#8221;, la quale, diversamente da quanto opinato dal giudice di appello, e&#8217; da ritenersi proponibile anche per la prima volta in appello, &#8220;riguardando la regolare costituzione del contraddittorio&#8221;.</p>
<p>1.1. &#8211; Il motivo e&#8217; infondato.</p>
<p>E&#8217; difatti agevole rilevare che l&#8217;eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata in appello dall&#8217;attuale ricorrente &#8211; sul presupposto della legittimazione dell&#8217;impresa alla quale aveva appaltato i lavori di ristrutturazione del proprio appartamento, come tale da reputarsi la sola responsabile dei danni lamentati dall&#8217;attrice &#8211; non riguarda la legitimatio ad causam, ma il merito della lite, giacche&#8217; relativa alla titolarita&#8217;, passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi, dunque, nell&#8217;accertamento di una situazione di fatto favorevole all&#8217;accoglimento o al rigetto della pretesa azionata. Sicche&#8217;, tale questione (a differenza della legitimatio ad causam, che e&#8217; rilevabile d&#8217;ufficio in ogni stato e grado del giudizio) e&#8217; affidata alla disponibilita&#8217; delle parti, e, ove trovi applicazione (come nella specie), ratione temporis, l&#8217;articolo 345 cod. proc. civ., comma 2, nel testo successivo alle modifiche apportate dalla Legge 26 novembre 1990, n. 353, essa non puo&#8217; essere prospettata per la prima volta in sede di gravame (in tale ottica, piu&#8217; di recente Cass., 23 maggio 2012, n. 8175).</p>
<p>2. &#8211; Con il secondo mezzo e&#8217; dedotta, ai sensi dell&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli articoli 1655, 1662, 2043 e 2697 cod. civ. &#8220;in relazione al rigetto per infondatezza dell&#8217;eccezione di difetto di legittimazione passiva del (OMISSIS)&#8221;.</p>
<p>Avrebbe errato la Corte territoriale nell&#8217;affermare in capo al proprietario dell&#8217;appartamento nel quale si eseguono i lavori appaltati la persistente materiale disponibilita&#8217; dell&#8217;immobile, giacche&#8217; nel caso di appalto &#8220;si presume che il dovere di custodia e vigilanza passi all&#8217;appaltatore, per cui e&#8217; onere di quest&#8217;ultimo o del danneggiato (ciascuno in relazione al rispettivo interesse) provare che cio&#8217; non e&#8217; avvenuto&#8221;, la&#8217; dove, nella specie, l&#8217;impresa (OMISSIS) non aveva fornito siffatta prova, ne&#8217;, peraltro, era risultato provato che l&#8217;appaltatore aveva agito quale nudus minister di esso committente, Sicche&#8217;, le doglianze dell&#8217;attrice dovevano rivolgersi solo contro la (OMISSIS) s.n.c. e cio&#8217; in ragione del fatto illecito dannoso di quest&#8217;ultima, che aveva determinato il sorgere del rapporto tra le due parti.</p>
<p>2.1. &#8211; Il motivo e&#8217; infondato.</p>
<p>La Corte territoriale, sulla premessa, neppure intrinsecamente censurata, che il committente non aveva perduto ogni dominio sull&#8217;immobile di sua proprieta&#8217;, giacche&#8217; aveva provveduto egli stesso alla progettazione e, soprattutto, alla direzione dei lavori appaltati in economia, ha fatto corretta applicazione del principio, consolidato (tra le altre, Cass., 6 ottobre 2005, n. 19474; Cass., 18 luglio 2011, n. 15734), per cui, nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all&#8217;appaltatore del potere di fatto sull&#8217;immobile nel quale deve essere eseguita l&#8217;opera appaltata, non viene meno per il committente e detentore del bene il dovere di custodia e di vigilanza e, con esso, la conseguente responsabilita&#8217; ex articolo 2051 cod. civ., che, essendo di natura oggettiva, sorge in ragione della sola sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha determinato l&#8217;evento lesivo.</p>
<p>3. &#8211; Con il terzo motivo e&#8217; prospettata, ai sensi dell&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa dell&#8217;articolo 112 cod. proc. civ., nonche&#8217; dell&#8217;articolo 2058 c.c., comma 2, &#8220;in relazione alla domanda della (OMISSIS) di risarcimento in forma specifica anziche&#8217; per equivalente&#8221;.</p>
<p>Ci si duole che, in assenza di specifica domanda della (OMISSIS), la Corte territoriale abbia comunque condannato esso (OMISSIS) al risarcimento del danno per equivalente, la&#8217; dove, pur essendo la seconda un minus della prima, si rendeva comunque necessaria che fosse esplicitamente proposta. Peraltro, la violazione dell&#8217;articolo 2058 cod. civ. era apprezzabile in ragione del fatto che, nella specie, i lavori di sistemazione erano &#8220;perfettamente realizzabili&#8221; e non sussisteva la loro eccessiva onerosita&#8217;.</p>
<p>3.1. &#8211; Il motivo e&#8217; infondato.</p>
<p>Nessuna violazione del principio della domanda e&#8217;, difatti, apprezzabile nella pronuncia impugnata, ne&#8217; sussiste la dedotta violazione dell&#8217;articolo 2058, secondo comma, cod. civ., essendosi il giudice di appello attenuto al principio, ripetutamente affermato da questa Corte(tra le altre, Cass., 18 gennaio 2002, 552; Cass., 17 febbraio 2004, n. 3004; Cass., 8 marzo 2006, n. 4925), secondo il quale, in tema di danni, rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito (il cui mancato esercizio non e&#8217; sindacabile in sede di legittimita&#8217;) attribuire al danneggiato il risarcimento per equivalente anziche&#8217; in forma specifica come domandato dall&#8217;attore (la valutazione di cui all&#8217;articolo 2058 c.c., comma 2, del pari essendo insindacabile in sede di legittimita&#8217; risolvendosi in un giudizio di fatto). Cio&#8217; in quanto il risarcimento per equivalente costituisce un minus rispetto al risarcimento in forma specifica e, quindi, la relativa richiesta e&#8217; implicita nella richiesta di risarcimento in quest&#8217;ultima forma, per cui il giudice puo&#8217; condannare d&#8217;ufficio al risarcimento per equivalente senza incorrere nella violazione dell&#8217;articolo 112 cod. proc. civ..</p>
<p>4. &#8211; Con il quarto mezzo e&#8217; denunciata, ai sensi dell&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell&#8217;articolo 112 c.p.c. e articolo 345 c.p.c., comma 3, &#8220;in relazione alla eccezione di tardivita&#8217; della produzione della CTP (OMISSIS) del 26.03.2003&#8243;.</p>
<p>Ci si duole che la (OMISSIS) abbia prodotto la anzidetta consulenza di parte, al fine di criticare la c.t.u. redatta dall&#8217;ing. (OMISSIS) in primo grado, soltanto con l&#8217;atto di appello, avendone esso appellato dedotto la tardivita&#8217; con la comparsa di costituzione del 19 novembre 2003, senza che pero&#8217; il giudice del gravame si sia pronunciato sul punto. Peraltro, una implicita pronuncia di rigetto al riguardo sarebbe in violazione dell&#8217;articolo 345 c.p.c., comma 3, in quanto il documento costituito dalla perizia di parte, o quantomeno le foto ad esso allegate, non poteva avere ingresso nel processo di secondo grado.</p>
<p>4.1. &#8211; Il motivo e&#8217; infondato.</p>
<p>Quanto alla doglianza che investe specificatamente la consulenza tecnica di parte, essa si infrange in ogni caso contro il principio per cui detto atto, costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, puo&#8217; essere prodotta sia da sola che nel contesto degli scritti difensivi della parte e, nel giudizio di appello celebrato con il rito ordinario, anche dopo l&#8217;udienza di precisazione delle conclusioni (Cass., 21 febbraio 1975, n. 662; Cass., 9 maggio 1988, n. 3405).</p>
<p>In ordine poi alla censura che riguarda la produzione documentale allegata alla consulenza tecnica di parte (ossia, le fotografie), occorre premettere che l&#8217;articolo 345 c.p.c., comma 3, come modificato dalla Legge 26 novembre 1990, n. 353, nell&#8217;escludere l&#8217;ammissibilita&#8217; di nuovi mezzi di prova, ivi compresi i documenti, consente al giudice di ammettere, oltre alle nuove prove che le parti non abbiano potuto produrre prima per causa ad esse non imputabile, anche quelle da lui ritenute, nel quadro delle risultanze istruttorie gia&#8217; acquisite, indispensabili, perche&#8217; dotate di un&#8217;influenza causale piu&#8217; incisiva rispetto a quella che le prove rilevanti hanno sulla decisione finale della controversia; indispensabilita&#8217; da apprezzarsi necessariamente in relazione alla decisione di primo grado e al modo in cui essa si e&#8217; formata, sicche&#8217; solo cio&#8217; che la decisione afferma a commento delle risultanze istruttorie acquisite deve evidenziare la necessita&#8217; di un apporto probatorio che, nel contraddittorio in primo grado e nella relativa istruzione, non era apprezzabile come utile e necessario (cosi Cass., 5 dicembre 2011, n. 26020). Peraltro, il requisito dell&#8217;indispensabilita&#8217; &#8211; posto dalla legge per escludere che il potere del giudice venga esercitato in modo arbitrario &#8211; non richiede necessariamente un apposito provvedimento motivato di ammissione, essendo sufficiente che la giustificazione dell&#8217;ammissione sia desumibile inequivocabilmente dalla motivazione della sentenza di appello, dalla quale risulti, anche per implicito, la ragione per la quale tale prova sia stata ritenuta decisiva ai fini del giudizio (Cass., 15 novembre 2011, n. 23963; analogamente si veda Cass., 1 giugno 2012, n. 8877).</p>
<p>Nella specie, la Corte territoriale, nel porre anzitutto in evidenza la peculiare incidenza della consulenza tecnica di parte nella complessiva formazione del proprio convincimento in punto di consistenza dei danni lamentati dall&#8217;appellante, ha attribuito particolare risalto proprio alle fotografie ad essa allegate, che hanno rappresentato l&#8217;elemento decisivo per far preferire definitivamente le conclusioni rese al riguardo dal consulente di parte rispetto a quanto invece accertato, sempre in punto di consistenza dei danni, dalla c.t.u. espletata in primo grado, sulla quale si era basata &#8220;senza riserve&#8221; la decisione del Tribunale. Con cio&#8217;, rilevanza e decisivita&#8217; della produzione documentale hanno trovato, seppur implicitamente, piena giustificazione nella pronuncia resa dal giudice di appello, rendendo priva di consistenza la doglianza del ricorrente.</p>
<p>5. &#8211; Con il quinto e sesto mezzo si deduce, rispettivamente, violazione e falsa applicazione degli articoli 201, 115 e 116 cod. proc. civ. (ai sensi dell&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nonche&#8217; insufficiente e contraddittoria motivazione &#8220;riguardo all&#8217;apprezzamento della consulenza tecnica di parte rispetto alla consulenza tecnica d&#8217;ufficio&#8221;.</p>
<p>Il ricorrente sostiene che il giudice del merito, sebbene possa fondare la propria decisione su di una consulenza &#8220;stragiudiziale&#8221;, deve dar conto dell&#8217;iter logico seguito nella formazione del suo convincimento, posto che la c.t.u. fornisce &#8220;maggiore garanzia di affidabilita&#8217;&#8221;, mentre nella specie cio&#8217; non sarebbe avvenuto. La Corte territoriale avrebbe, infatti, dato credito alle foto allegate alla consulenza di parte (peraltro, tardivamente prodotte), superando le conclusioni del c.t.u. e facendo proprie quelle del c.t.p. &#8220;in ordine ai singoli interventi ed al loro quantum senza alcun rilievo critico e senza alcuna verifica e riscontro, soprattutto riguardo ai costi&#8221;, avendo il predetto consulente indicato nel computo metrico &#8220;anche interventi del tutto ingiustificati&#8221;. Sicche&#8217;, il giudice di appello non avrebbe ben esercitato il suo potere discrezionale di valutazione delle prove, mancando altresi&#8217; di fornire adeguata e sufficiente motivazione, anche in considerazione del fatto di non aver proceduto all&#8217;assunzione delle prove orali offerte dalle parti, limitandosi agli elementi forniti dal c.t.p., peraltro smentiti dalla documentazione in atti, come la relazione della Polizia giudiziaria del 21 gennaio 1999.</p>
<p>5.1. &#8211; I motivi sono infondati, per la parte in cui non sono inammissibili.</p>
<p>Occorre premettere che, secondo un orientamento costante di questa Corte (tra le molte, Cass., 12 settembre 2003, n. 13426; Cass., 13 settembre 2006, n. 19661; Cass., 3 marzo 2011, n. 5148), il controllo del giudice del merito sui risultati dell&#8217;indagine svolta dal consulente tecnico d&#8217;ufficio costituisce un tipico apprezzamento di fatto, in ordine al quale il sindacato di legittimita&#8217; e&#8217; limitato alla verifica della sufficienza e correttezza logico giuridica della motivazione. In particolare, ove il giudice di primo grado si sia conformato alle conclusioni del consulente tecnico d&#8217;ufficio, il giudice di appello puo&#8217; pervenire a valutazioni divergenti da quelle, senza essere tenuto ad effettuare una nuova consulenza, qualora, nel suo libero apprezzamento, ritenga, dandone adeguata motivazione, le conclusioni dell&#8217;ausiliario non sorrette da adeguato approfondimento o non condivisibili per altre convincenti ragioni.</p>
<p>Nella specie, la Corte territoriale, assumendo a riferimento i contenuti della consulenza tecnica di parte prodotta dall&#8217;appellante, unitamente alle fotografie ad essa allegate (in guisa &#8211; come gia&#8217; messo in risalto in precedenza &#8211; di documentazione atta a corroborare quanto evidenziato in detta consulenza, di per se&#8217; priva di autonomo valore probatorio), e&#8217; giunta a ritenere, ai fini del quantum debeatur, non convincenti le conclusioni alle quali era pervenuto il c.t.u. in relazione sia alla ipotizzata sostituzione parziale delle piastrelle danneggiate del pavimento della cucina, ove non reperibili piastrelle uguali (invece della diversa soluzione di sostituire le piastrelle dell&#8217;intero pavimento), sia ai &#8220;rattoppi circoscritti alle sole parti danneggiate&#8221; delle tramezze con evidenti fessurazioni, sia, infine, nella riduzione del 25% dei costi di ripristino di piastrelle e rivestimenti in ceramica &#8220;sul presupposto che quelli danneggiati erano gia&#8217; vecchi&#8221;. Interventi, questi, che la Corte territoriale ha inteso come &#8220;escamotage tecnici&#8221; non soddisfacenti, posti al fine di &#8220;ridurre gli interventi di ripristino attraverso semplici riparazioni, limitando le parti da rifare&#8221;.</p>
<p>A tal riguardo, il giudice di appello ha, difatti, ritenuto che le tramezze del bagno e della cucina dovessero essere &#8220;ricostruite ex novo&#8221; per poter sostenere il peso &#8220;dei pensili e della caldaia a gas&#8221;, essendo la loro stabilita&#8217; &#8220;seriamente compromessa dalla fessurazione passante evidenziata nelle foto&#8221;, le quali ne facevano risaltare l&#8217;importanza. Inoltre, nella sentenza impugnata si e&#8217; osservato che l&#8217;appartamento della (OMISSIS) risultava &#8220;in buono stato di manutenzione&#8221; e, in particolare, tali risultavano, in base alla documentazione fotografica, le piastrelle dei pavimenti e la ceramica di rivestimento, sicche&#8217; non poteva seguirsi il ragionamento del c.t.u. secondo il quale la (OMISSIS) avrebbe beneficiato di un arricchimento a seguito della sostituzione delle parti danneggiate ed il valore del materiale da utilizzare alla scopo avrebbe dovuto essere abbattuto del 25%, la&#8217; dove &#8211; si soggiunge ancora in sentenza &#8211; &#8220;non risulta che i materiali indicati nella ctp siano di maggior pregio e con caratteristiche diverse rispetto a quelli danneggiati&#8221;.</p>
<p>Trattasi, dunque, di motivazione adeguata, logicamente attrezzata e congruente, che si fonda non solo sul contenuto dell&#8217;elaborato di parte, ma, eminentemente, sul materiale fotografico acquisito ritualmente in atti. Sicche&#8217;, neppure sono ravvisabili in essa i dedotti vizi giuridici ed anzi il complessivo convincimento del giudice di gravame, nel valorizzare i necessari interventi ripristinatori in luogo di quelli meramente riparatori delle parti danneggiate, trova sostanziale rispondenza anche nel principio per cui, ove siano state danneggiate talune parti di una abitazione, che, per esigenze di uniformita&#8217;, traducentesi in condizioni di normale abitabilita&#8217;, richiedano un intervento ripristinatorio piu&#8217; esteso, il diritto del proprietario dell&#8217;immobile di conseguire, a titolo di risarcimento, il rimborso dell&#8217;intera somma occorrente per tale lavoro non trova limitazioni in relazione all&#8217;eventuale vantaggio ricevuto, essendosi in presenza di un esborso per la totale eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli dell&#8217;illecito, che non puo&#8217; essere addossato al danneggiato stesso (si veda, per una fattispecie di rifacimento della tinteggiatura anche delle pareti non interessate dall&#8217;evento dannoso, Cass., 3 aprile 1982, n. 2063).</p>
<p>Per il resto le doglianze si appalesano inammissibili, giacche&#8217;, a fronte dell&#8217;anzidetto accertamento compiuto dalla Corte territoriale, sorretto, come visto, da motivazione adeguata e priva di vizi logici e giuridici, il ricorrente, lungi dall&#8217;evidenziarne deficienze intrinseche, ha inteso addivenire ad una non consentita rivalutazione delle emergenze processuali al fine di conseguirne una lettura ad esso favorevole, ma diversa da quella fornita dal giudice di merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l&#8217;attendibilita&#8217; e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all&#8217;uno o all&#8217;altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale e&#8217; assegnato alla prova stessa (tra le altre, Cass., 26 marzo 2010, n. 7394; Cass., 6 marzo 2008, n. 6064).</p>
<p>6. &#8211; Con il settimo motivo si denuncia, ai sensi dell&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell&#8217;articolo 91 cod. proc. civ., &#8220;in relazione alla liquidazione a titolo risarcitorio di euro 5.000,00 per spese legali e di euro 2.000,00 per spese perizie tecniche&#8221;.</p>
<p>Nel far proprie le voci e le somme di cui al computo metrico estimativo del consulente di parte, la Corte territoriale avrebbe incluso anche la voce &#8220;Rimborso spese legali&#8221; per euro 5.000,00 e quella &#8220;Rimborso spese perizie tecniche&#8221; per euro 2.000,00 e cio&#8217; in violazione dell&#8217;articolo 91 cod. proc. civ., che dispone la liquidazione in sentenza di detti esborsi unitamente agli onorari di difesa.</p>
<p>6.1. &#8211; Con l&#8217;ottavo ed il nono motivo e&#8217; prospettata, ai sensi dell&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l&#8217;omessa motivazione in ordine al riconoscimento in favore della (OMISSIS) delle voci di danno di euro 5.000,00 per spese legali e di euro 2.000,00 per spese di perizie tecniche, nonostante la separata liquidazione in dispositivo delle spese processuali e dell&#8217;imputazione della complessiva somma risarcitoria liquidata in euro 33.400,00 &#8220;ai molteplici interventi che dovranno essere eseguiti per far ritornare l&#8217;appartamento nelle condizioni anteriori ai danni cagionati&#8221;.</p>
<p>6.2. &#8211; I motivi, che vanno congiuntamente esaminati per la loro stretta connessione, sono fondati.</p>
<p>La Corte territoriale ha liquidato, in favore della (OMISSIS), la somma complessiva di euro 33.400,00, quale &#8220;importo congruo rispetto ai molteplici interventi che dovranno essere eseguiti per far ritornare l&#8217;appartamento nelle condizioni anteriori ai danni cagionati&#8221;; importo comprensivo anche della somma di euro 1.500,00, a titolo risarcimento per il danno conseguente al mancato utilizzo della propria abitazione ed al reperimento di sistemazione provvisoria durante il periodo dei lavori di ripristino.</p>
<p>Le poste di euro 5.000,00 per spese legali (che la stessa controricorrente (OMISSIS) ha, peraltro, ammesso come non dovuta, altresi&#8217; deducendo di aver fatto offerta reale di pagamento in favore del ricorrente) e di euro 2.000,00 per perizie tecniche (che la (OMISSIS) ha, comunque, riconosciuto di non aver corrisposto), che integrano, come le stesse anzidette parti confermano, il predetto montante risarcitorio, non trovano, dunque, giustificazione alcuna in relazione al titolo del risarcimento del danno riconosciuto alla (OMISSIS).</p>
<p>Ha, dunque errato il giudice di appello nella liquidazione del danno in favore dell&#8217;appellante, ricomprendendo in essa voci che esulano dalla ragione di danno rispetto alla quale ha espressamente affermato di calibrare il ristoro dovuto.</p>
<p>7. &#8211; Con il decimo mezzo e&#8217; dedotta, ai sensi dell&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1655, 1662, 2043 e 2697 cod. civ., &#8220;in relazione al diritto alla manleva del (OMISSIS) nei confronti della ditta appaltatrice&#8221;.</p>
<p>Ad avviso del ricorrente, sebbene l&#8217;appaltatore risponda nei confronti del committente solo in caso di cattiva esecuzione del contratto, cio&#8217; non verrebbe ad escludere la responsabilita&#8217; dello stesso appaltatore nei confronti del terzo danneggiato, ai sensi dell&#8217;articolo 2043 cod. civ., per cui esso, quale esecutore materiale delle opere, sarebbe tenuto a manlevare l&#8217;appaltante, salvo i casi in cui vi sia stata ingerenza tale di quest&#8217;ultimo da aver reso il primo nudus minister. Nella specie, cio&#8217; non sarebbe avvenuto, posto che la ditta (OMISSIS) fece rifare i calcoli per l&#8217;installazione delle travi metalliche dall&#8217;ing. (OMISSIS) e poi, su indicazione di quest&#8217;ultimo, installo&#8217; travi in calcestruzzo armato, cosi&#8217; da organizzare i propri lavori &#8220;senza alcuna interferenza da parte dell&#8217;arch. (OMISSIS) riguardo ai metodi di lavoro e gestione del cantiere e con propria autonomia decisionale d operativa. Peraltro, era onere della (OMISSIS) s.n.c. provare l&#8217;esistenza di un appalto &#8220;a regia&#8221;, posto che l&#8217;autonomia dell&#8217;appaltatore si presume, cosi come la sua responsabilita&#8217;.</p>
<p>7.1. &#8211; Con l&#8217;undicesimo motivo e&#8217; denunciata, ai sensi dell&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l&#8217;omessa e comunque insufficiente motivazione &#8220;in ordine alla responsabilita&#8217; dell&#8217;appaltatore nella causazione dei danni&#8221;.</p>
<p>La Corte territoriale, nell&#8217;affermare la mancanza di prova della responsabilita&#8217; della (OMISSIS) s.n.c., avrebbe del tutto omesso di considerare le critiche alla conduzione dei lavori da parte della ditta appaltatrice presenti nell&#8217;espletata c.t.u..</p>
<p>7.2. &#8211; I motivi, che vanno congiuntamente esaminati per la loro stretta connessione, sono infondati.</p>
<p>E&#8217; principio consolidato quello per cui, in tema di appalto, la responsabilita&#8217; del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile quando risulti provato che il fatto lesivo e&#8217; stato commesso dall&#8217;appaltatore &#8211; che di regola opera in autonomia &#8211; in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso, il quale, esorbitando dalla mera sorveglianza sull&#8217;opera oggetto del contratto, abbia in tal modo esercitato una concreta ingerenza sull&#8217;attivita&#8217; dell&#8217;appaltatore, al punto da ridurlo al ruolo di mero esecutore (tra le tante, Cass., 27 maggio 2011, n. 11757; Cass., 20 settembre 2011, n. 19132).</p>
<p>Nella specie, la Corte territoriale, senza invertire l&#8217;onere della prova, ha ritenuto comprovato che il (OMISSIS) non solo avesse progettato i lavori, appaltati in economia alla ditta (OMISSIS) s.n.c., ma anche provveduto alla direzione degli stessi. Tale assunto non ha invero trovato specifica e coerente censura da parte del ricorrente, il quale, per un verso, ha addotto una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella accolta dalla sentenza impugnata, cosi&#8217; da introdurre, inammissibilmente (Cass., 26 marzo 2012, n. 4787), temi nuovi e non dibattuti in precedenza; per altro verso, ha mancato di proporre specifici mezzi di denuncia in ordine ad eventuali omissioni da parte della Corte territoriale nell&#8217;integrazione istruttoria della controversia rispetto ai fatti che soltanto in questa sede deduce.</p>
<p>Sicche&#8217;, in aderenza al principio di diritto sopra enunciato, e&#8217; dunque coerente l&#8217;ulteriore affermazione del giudice di merito circa il mancato riscontro della responsabilita&#8217; dell&#8217;appaltatore in una situazione che vedeva quest&#8217;ultimo come mero esecutore delle opere appaltate. Cosi&#8217; come, in siffatto contesto, risulta irrilevante ai fini dell&#8217;affermazione della responsabilita&#8217; dell&#8217;appaltatore nudus minister porre in risalto gli accertamenti della consulenza tecnica d&#8217;ufficio (peraltro, tramite un richiamo solo parziale dell&#8217;elaborato) sulla cattiva esecuzione delle opere oggetto dell&#8217;appalto da cui e&#8217; derivato il danno lamentato dal terzo, giacche&#8217; con cio&#8217; si viene a confermare l&#8217;esistenza di un fatto determinativo di danno, ma non gia&#8217; ad escludere la responsabilita&#8217; per lo stesso fatto del committente progettista e, soprattutto, direttore dei lavori.</p>
<p>8. &#8211; Con il dodicesimo mezzo e&#8217; prospettata, ai sensi dell&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell&#8217;articolo 112 cod. proc. civ. &#8220;per omessa pronuncia sulla domanda del (OMISSIS) in sede di appello incidentale relativamente alla misura dei danni dal medesimo subiti e liquidati in solo euro 800,00&#8243;. Con la comparsa di costituzione in appello del 19 novembre 2003, esso (OMISSIS) aveva chiesto la rideterminazione dell&#8217;importo risarcitorio liquidatogli dal Tribunale, sia per la sua inadeguatezza, sia per la mancata considerazione &#8220;del tempo necessario per gli interventi di consolidamento del solaio comune tra i due appartamenti nonche&#8217; del costo per lo smontaggio ed il reimpianto del cantiere, quantificato in euro 1.000,00&#8243;. Inoltre, esso appellante incidentale aveva chiesto il risarcimento del danno (ammontante ad euro 4.000,00) per il &#8220;tempo perso&#8230; per interventi e sopralluoghi in dipendenza delle iniziative della (OMISSIS) presso il Comune di (OMISSIS)&#8221;.</p>
<p>8.1. &#8211; Il motivo &#8211; con cui chiaramente si deduce l&#8217;omessa pronuncia su domanda oggetto di appello incidentale, puntualizzandosi altresi&#8217; i relativi estremi e contenuto &#8211; e&#8217; fondato.</p>
<p>Come emerge gia&#8217; dalla stessa sentenza impugnata, il (OMISSIS), con il proposto gravame incidentale, aveva concluso per la riforma della sentenza del Tribunale di Trento, chiedendo la condanna della (OMISSIS) al risarcimento dei danni &#8220;subiti e subendi: per l&#8217;ingiustificata sospensione dei lavori (comunque in misura superiore a euro 800,00); per il tempo necessario agli interventi di consolidamento del solaio comune; per il costo di smontaggio e reimpianto del cantiere ; per il tempo perso a causa degli interventi e sopralluoghi richiesti e provocati dalla (OMISSIS) sia prima che dopo il rilascio della concessione edilizia, con eventuale liquidazione equitativa ex articolo 1226 c.c.&#8221;.</p>
<p>Nessuna statuizione ha assunto la Corte d&#8217;appello su tale domanda di danni, non rinvenendosi in sentenza alcuna argomentazione nella quale, peraltro, possa riconoscersi un esame della stessa.</p>
<p>9. &#8211; Con il tredicesimo motivo e&#8217; denunciata, ai sensi dell&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l&#8217;omessa motivazione in ordine alla liquidazione in favore della (OMISSIS) &#8220;di una somma per inutilizzo del proprio appartamento durante i lavori nonostante tale appartamento sia privo del certificato di abitabilita&#8217;&#8221;.</p>
<p>Nel riconoscere l&#8217;importo risarcitorio di euro 1.500,00 alla (OMISSIS) per il reperimento di altro alloggio durante i lavori di sistemazione del proprio appartamento, la Corte territoriale non avrebbe motivato in ordine alla questione, rilevata da esso (OMISSIS), della mancanza del certificato di abitabilita&#8217; dell&#8217;appartamento, siccome risultante da documentazione in atti, con la conseguenza che l&#8217;immobile non avrebbe potuto essere utilizzato ed il Comune avrebbe potuto procedere, ai sensi dell&#8217;articolo 222 del &#8220;T.U.LL.SS.&#8221; all&#8217;ordine di sgombero; sicche&#8217; la &#8220;somma riconosciuta costituisce risarcimento di un&#8217;attivita&#8217; illecita, come tale inammissibile&#8221;.</p>
<p>9.1. &#8211; Il motivo non puo&#8217; trovare accoglimento.</p>
<p>Pur in disparte il profilo di inammissibilita&#8217; dello stesso (giacche&#8217; si deduce una omessa motivazione, ai sensi dell&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, mentre sembra piuttosto che si intenda denunciare una mancata pronuncia su specifica eccezione di parte, che avrebbe dovuto essere veicolata ai sensi dello stesso articolo 360, n. 4 e con specifica indicazione delle modalita&#8217; di proposizione dell&#8217;eccezione stessa in sede di gravame), esso e&#8217; comunque privo di consistenza.</p>
<p>Difatti, non e&#8217; censurato l&#8217;accertamento sul fatto che la (OMISSIS) abbia comunque utilizzato l&#8217;immobile come propria abitazione, mentre e&#8217; assolutamente generico &#8211; e comunque in alcun modo calato nella realta&#8217; della vicenda oggetto di controversia &#8211; l&#8217;assunto sul quando il certificato di abitabilita&#8217; sia mancato in riferimento al tempo del verificarsi del fatto dannoso e, soprattutto, sulla carenza di detto certificato ai fini della effettiva (e non gia&#8217; astratta) inutilizzabilita&#8217; dell&#8217;immobile medesimo. Cio&#8217; in quanto, non ponendosi nella specie questione di circolazione giuridica del bene immobile, ma questione della sussistenza di un danno per impossibilita&#8217; dell&#8217;utilizzo dell&#8217;abitazione, occorre considerare che la mancanza del certificato di abitabilita&#8217; non esclude di per se&#8217; la conformita&#8217; dell&#8217;abitazione stessa alle norme igienico-sanitarie (Cass., 6 dicembre 1984, n. 6403), ne&#8217;, quindi, la sua utilizzazione in concreto, con la conseguenza che non impinge in errore di diritto la decisione del giudice di appello che ha riconosciuto alla (OMISSIS) il risarcimento del danno per la mancata fruizione, per un certo lasso di tempo, del proprio appartamento a causa del fatto illecito ascrivibile al (OMISSIS) (si veda, per una fattispecie speculare, in cui e&#8217; stato escluso il risarcimento del danno per aver gli istanti concretamente utilizzato il proprio appartamento pur in assenza del certificato di abitabilita&#8217;, Cass., 20 aprile 1976, n. 1377; sulla rilevanza della concreta utilizzazione del bene locato, nonostante il mancato rilascio della relativa abitabilita&#8217;, si veda Cass., 25 maggio 2010, n. 12708).</p>
<p>10. &#8211; Con il quattordicesimo ed il quindicesimo motivo si deduce, rispettivamente, violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 1227 cod. civ. (ai sensi dell&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nonche&#8217; insufficiente e contraddittoria motivazione &#8220;in ordine al concorso di colpa della (OMISSIS)&#8221;.</p>
<p>Sarebbe, anzitutto, contraddittoria la motivazione della sentenza impugnata la&#8217; dove da credito alle risultanze della c.t.u. soltanto per escludere il concorso di colpa della (OMISSIS) nella causazione dei danni lamentati, mentre lo si ritiene inattendibile per il resto. Peraltro, non sarebbe neppure rispondente al vero che il c.t.u. abbia escluso &#8220;chiaramente&#8221; il concorso di colpa della (OMISSIS), evidenziandosi nella consulenza la presenza di &#8220;vecchie fessurazioni, non collegabili direttamente con i lavori eseguiti dal (OMISSIS)&#8221;, nonche&#8217; l&#8217;incertezza sul fatto che i lavori realizzati nel 1991 dalla (OMISSIS) avessero, o meno, determinato &#8220;un incremento dei carichi gravanti sul solaio ligneo&#8221;.</p>
<p>Insufficiente e contraddittoria sarebbe poi la motivazione la&#8217; dove rileva che la (OMISSIS) &#8220;avrebbe solo demolito&#8230; alcune tramezze ed aperto una finestra nel bagno&#8221;, cosi da addossare ai lavori eseguiti dal (OMISSIS) l&#8217;intera eziologia dei danni, senza considerare che i lavori realizzati dall&#8217;attrice tra il 1991 ed il 1995 avevano riguardato la demolizione del &#8220;muro di spina centrale dell&#8217;immobile&#8221;, senza predisporre opera di consolidamento sul solaio sottostante e in difformita&#8217; dalla concessione edilizia, come risulterebbe dall&#8217;ordinanza di riduzione in pristino del Comune di (OMISSIS), prodotta in atti.</p>
<p>Inoltre, sarebbe stato necessario acquisire nozioni tecniche particolari per valutare il nesso causale tra i danni lamentati e i precedenti lavori realizzati dalla stessa (OMISSIS), la&#8217; dove risulterebbe irrilevante &#8220;la diversa scansione temporale degli interventi e che i danni provocati dalla (OMISSIS) non sono stati immediatamente rilevati in quanto all&#8217;epoca l&#8217;appartamento sottostente del (OMISSIS) non era abitato&#8221;.</p>
<p>10.1. &#8211; I motivi, che vanno congiuntamente esaminati per la loro stretta connessione, non possono trovare accoglimento.</p>
<p>La doglianza con la quale si fa valere un vizio di violazione di legge e&#8217;, di per se&#8217;, inammissibile cosi come prospettata, posto che, nella sua assoluta genericita&#8217; e in assenza di qualsivoglia indicazione sulle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l&#8217;interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimita&#8217; o dalla prevalente dottrina, e&#8217; impedito a questa Corte di svolgere il proprio ruolo istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (tra le altre, Cass. 28 febbraio 2012, n. 3010).</p>
<p>Cio&#8217; detto, entrambe le censure si risolvono in una denuncia di un vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del dedotto concorso di colpa della (OMISSIS) nella causazione del danno da essa stessa patito, che la Corte territoriale ha invece ascritto integralmente al (OMISSIS).</p>
<p>Secondo orientamento risalente e consolidato (si veda gia&#8217; Cass., 29 marzo 1969, n, 1035), l&#8217;indagine intesa ad accertare se l&#8217;evento dannoso sia dipeso da colpa concorrente dell&#8217;autore del fatto illecito e del danneggiato si risolve in un giudizio di fatto, che, se adeguatamente motivato ed immune da errori logici o giuridici, si sottrae al sindacato di legittimita&#8217;.</p>
<p>Nella specie la sentenza impugnata ha evidenziato, sia attingendo dalle conclusioni della espletata c.t.u., sia traendo il proprio convincimento direttamente dalla documentazione fotografica in atti, che non era riscontrabile un concorso di colpa della (OMISSIS) ricollegabile ai lavori della medesima eseguiti nel suo appartamento nel periodo dal 1991 al 1995. In tal senso deponeva, per l&#8217;appunto, l&#8217;elaborato peritale, ma, altresi&#8217;, risultava logicamente dal fatto che i lavori anzidetti avevano riguardato modifiche interne, con la demolizione di tramezze e l&#8217;apertura di una finestra nel bagno, sicche&#8217; non potevano ad esse eziologicamente ricollegarsi &#8220;il distacco con crepe di tramezze dal soffitto, le fessurazioni dei pavimenti e delle ceramiche di rivestimento del bagno, la sconnessione della porta di ingresso, le fessurazioni della parete portante sud e tutti gli ulteriori danni documentati attraverso numerose foto&#8221;, da ascriversi integralmente &#8220;alle demolizioni effettuate dal (OMISSIS) nell&#8217;appartamento sottostante che hanno determinato la perdita di appoggio di solai con sconnessione e movimento degli stessi&#8221; (in particolare, la demolizione del muro portante della facciata sud, con intervento negativamente incisivo sulla stabilita&#8217; dell&#8217;immobile).</p>
<p>La sentenza impugnata si sottrae, dunque, alle censure ad essa mosse dal ricorrente, posto che l&#8217;affermata insussistenza di un concorso di colpa della (OMISSIS) nella verificazione del danno si lega ad impianto motivazionale adeguato, coerente, supportato da idonei riscontri probatori e privo di errori giuridici, mentre le doglianze del ricorrente sono lungi dall&#8217;attingere alla necessaria specificita&#8217; di prospettazione, fondandosi su estrapolazioni parziali della consulenza tecnica d&#8217;ufficio e della stessa motivazione della sentenza impugnata, nonche&#8217; propongono una diversa lettura degli atti processuali e della vicenda controversa, cosi sovrapponendosi, inammissibilmente, all&#8217;accertamento riservato al giudice del merito (come gia&#8217; in precedenza ricordato, alla stregua di un orientamento stabile di questa Corte: ex plurimis, le citate Cass. n. 7394 del 2010 e Cass. n. 6064 del 2008).</p>
<p>11. &#8211; Vanno, dunque, accolti il settimo, l&#8217;ottavo, il nono ed il dodicesimo motivo di ricorso, mentre devono essere rigettati i restanti motivi.</p>
<p>La sentenza impugnata va, quindi, cassata in relazione ai motivi accolti ed il giudice del rinvio dovra&#8217; attenersi, per cio&#8217; che concerne la determinazione del quantum debeatur dovuto alla (OMISSIS), a quanto si e&#8217; statuito (in riferimento all&#8217;esame congiunto dei motivi settimo, ottavo e nono) al p. 6.2 che precede; inoltre, alla stregua di quanto si e&#8217; statuito (in sede di esame del dodicesimo motivo di ricorso) al p. 8.1. che precede, dovra&#8217; esaminare la domanda di danni proposta dal (OMISSIS) sulla quale il giudice di appello non si e&#8217; pronunciato.</p>
<p>Infine, il medesimo giudice del rinvio dovra&#8217; provvedere anche al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimita&#8217;.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>LA CORTE</p>
<p>accoglie il settimo, l&#8217;ottavo, il nono ed il dodicesimo motivo di ricorso e rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Trento, che provvedera&#8217; anche al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimita&#8217;.</p>
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