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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; responsabilità solidale</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 21 dicembre 2012, n. 23838</title>
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		<pubDate>Sun, 23 Mar 2014 18:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vizi di Costruzione]]></category>
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		<description><![CDATA[Come possono il progettista, il direttore dei lavori ed il responsabile dei lavori provare la propria innocenza in caso di crollo parziale della costruzione?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto &#8211; Presidente<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. PARZIALE Ippolisto &#8211; Consigliere<br />
Dott. PETRUZZI Mario &#8211; Consigliere<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso iscritto al n.r.g. 34484/06 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso per cassazione, dall&#8217;avv. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS); (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- parti intimate -</p>
<p>contro la sentenza n. 231/06 della Corte di Appello di Catanzaro, depositata il 19 maggio 2006 e notificata alla parte di persona il 10 ottobre 2006.<br />
Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 3 dicembre 2012 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;<br />
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>(OMISSIS) cito&#8217; innanzi al Tribunale di Vibo Valentia l&#8217;ing. (OMISSIS), progettista e ritenuto direttore dei lavori, e (OMISSIS), titolare dell&#8217;omonima impresa edile, costruttore, sulla base del progetto del primo, di una casa di civile abitazione commissionata da essa attrice, affinche&#8217; fosse accertato e dichiarato che il cedimento strutturale di un solaio dell&#8217;edificio doveva essere addebitato a colui che aveva proceduto all&#8217;edificazione ma anche a chi, come direttore dei lavori, non aveva vigilato adeguatamente sull&#8217;opera del primo; chiese, su tali presupposti, che venisse pronunziata la risoluzione del contratto e che dette parti fossero condannate in via solidale e ciascuno per quanto di ragione: alla demolizione dell&#8217;opera a loro cura e spese; al risarcimento dei danni ed alla restituzione degli acconti versati.</p>
<p>L&#8217;ing. (OMISSIS), costituendosi, nego&#8217; che gli fosse stata affidata la direzione del lavori ed evidenzio&#8217; l&#8217;ingerenza della committente nella esecuzione dei lavori, di tal che sarebbe stato in concreto eseguito un progetto diverso da quello approvato; contesto&#8217; quindi la validita&#8217; e l&#8217;utilizzabilita&#8217; di un precedente accertamento tecnico preventivo, eseguito in sua assenza.</p>
<p>Il (OMISSIS) affermo&#8217; a sua volta che le opere erano state eseguite in modo difforme dall&#8217;elaborato progettuale per le pressanti richieste dell&#8217;attrice che ne doveva, di conseguenza rispondere.</p>
<p>Il Tribunale adito respinse la domanda nei confronti dell&#8217;ing. (OMISSIS) &#8211; rispetto al quale escluse la qualita&#8217; di direttore dei lavori &#8211; e l&#8217;accolse contro il (OMISSIS), ritenendo che il secondo, su sollecitazione della committente, avrebbe realizzato un fabbricato architettonicamente diverso da quello oggetto di progettazione e che le pur riscontrate difformita&#8217; nel dato progettuale rispetto alla normativa antisismica erano state pur sempre state sottoposte al positivo controllo del Genio Civile che aveva approvato il progetto senza sollevare rilievi</p>
<p>La Corte di Appello di Catanzaro, pronunziando sentenza n. 231/2006 pubblicata il 19 maggio 2006, estese all&#8217;ing. (OMISSIS) la condanna a sopportare le spese per la demolizione del fabbricato, respingendo nel resto il proposto gravame del (OMISSIS).</p>
<p>A sostegno della decisione la Corte del merito &#8211; per quello che ancora conserva interesse in sede di legittimita&#8217; e quindi sulla responsabilita&#8217; dell&#8217;ing. (OMISSIS) &#8211; valuto&#8217;, diversamente dal giudice di primo grado, l&#8217;apporto professionale del (OMISSIS), ritenendolo anche direttore dei lavori e valorizzo&#8217; ai fini del decidere il fatto oggettivo della notevole differenza di spessore del solaio che aveva ceduto, rispetto alle caratteristiche che lo stesso manufatto avrebbe dovuto avere in ossequio alla normativa in materia di costruzioni in zona antisismica.</p>
<p>Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il (OMISSIS), fondandolo su tre motivi; le altre parti non hanno svolto difese.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1 &#8211; Con il primo motivo viene denunziato il vizio di omessa, insufficiente, illogica ed incongrua motivazione derivante anche dalla mancata ed errata valutazione delle risultanze processuali e per travisamento dei fatti di causa.</p>
<p>1a &#8211; Sostiene il ricorrente che l&#8217;analisi, compiuta dalla Corte distrettuale, della consulenza di ufficio, sul punto della propria responsabilita&#8217;, sarebbe stata manchevole in quanto avrebbe omesso di richiamare punti dell&#8217;elaborato tecnico essenziali ai fini del decidere, quali appunto la difformita&#8217; del fabbricato realizzato rispetto ad entrambi i progetti poi depositati presso il Comune ed il Genio Civile.</p>
<p>2 &#8211; Con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione e falsa applicazione delle norme sulla responsabilita&#8217; civile in generale e del direttore dei lavori in particolare, in caso di rovina di edifici &#8211; rispettivamente richiamando gli articoli 2043 e 1669 cod. civ. -denunciando altresi&#8217; un triplice vizio di motivazione &#8211; esposto con riferimento a tutte le fattispecie contemplate nell&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, laddove la Corte del merito, arbitrariamente selezionando il materiale istruttorio acquisito &#8211; dal quale non emergeva la qualita&#8217; anche di direttore dei lavori dell&#8217;esponente &#8211; aveva ritenuto addebitabile ad caso ricorrente la esecuzione di un&#8217;opera non solo non rispondente al progetto licenziato ma rispetto alla quale non avrebbe avuto alcun potere di controllo, non essendo a cio&#8217; officiato con l&#8217;investitura di direttore dei lavori, cosi&#8217; che il giudice dell&#8217;appello avrebbe erroneamente presupposto un nesso causale tra la condotta imputata ad esso (OMISSIS) e la realizzazione dell&#8217;opera.</p>
<p>3 &#8211; I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto involgenti aspetti diversi della stessa doglianza.</p>
<p>3.a &#8211; Gli stessi non possono dirsi fondati.</p>
<p>3.a.1 &#8211; Va innanzi tutto esclusa l&#8217;ammissibilita&#8217; del profilo attinente alla motivazione in quanto la esposta censura non puo&#8217; dirsi conforme allo schema legale delineato dall&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in quanto non esplicita in quale punto della motivazione la Corte del merito non abbia dato congruamente ragione del proprio convincimento; ove non abbia esaminato un motivo o un&#8217;eccezione proposta; ove invece l&#8217;iter argomentativo seguito non sia stato conseguente alle proprie premesse logiche; inammissibilmente quindi parte ricorrente fa valere &#8211; accomunandolo al vizio di violazione o di falsa applicazione di legge &#8211; la non condivisione della valutazione delle emergenze istruttorie.</p>
<p>3.a.2 &#8211; I mezzi in esame poi debbono dirsi infondati sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di legge dal momento che l&#8217;apprezzamento della Corte di Appello dei dati di causa &#8211; come visto: congruamente motivato &#8211; e&#8217; del tutto rispondente ai confini applicativi delle norme in scrutinio atteso che: a &#8211; la ininfluenza della difformita&#8217; dei due progetti &#8211; architettonici &#8211; tra loro ai fini dell&#8217;emergenza della responsabilita&#8217; del professionista che li aveva redatti, non si estendeva al progetto &#8211; esecutivo &#8211; necessariamente utilizzato dal (OMISSIS): se quindi non si dimostra che la causa primaria delle lesioni, vale a dire l&#8217;insufficienza dello spessore del solaio, trovava origine in un&#8217;improvvida iniziativa esecutiva dell&#8217;appaltatore, non e&#8217; possibile escludere il nesso causale tra tale leggerezza progettuale &#8211; conformemente eseguita- e la causazione della rovina dell&#8217;edificio, indipendentemente dunque dalla configurazione anche della funzione di direttore dei lavori in capo all&#8217;Ing. (OMISSIS); b &#8211; l&#8217;approvazione del progetto cosi&#8217; viziato &#8211; per la non vinta presunzione di rispondenza dell&#8217;opera al progetto &#8211; da parte del Genio Civile costituiva allora circostanza ininfluente in quanto dalla stessa poteva nascere solo una responsabilita&#8217; dell&#8217;organo preposto al controllo di conformita&#8217; del progetto (anche) alla normativa antisismica ma certo non un&#8217;absolutio dal rispetto della stessa in relazione all&#8217;opera di progettista.</p>
<p>3.a.3 &#8211; Da quanto sopra argomentato emerge ribadita la irrilevanza della verifica se nella persona dell&#8217;ing. (OMISSIS) si cumulasse anche la figura del direttore dei lavori.</p>
<p>4 &#8211; Con il terzo motivo, deduce il ricorrente la violazione del principio che vieta la proposizione delle domande nuove in appello &#8211; articolo 345 c.p.c. &#8211; laddove la Corte territoriale ha respinto la propria eccezione preliminare con la quale era stata fatta valere la carenza di legittimazione dell&#8217;appellante (OMISSIS) a censurare il capo di decisione del Tribunale che aveva escluso la responsabilita&#8217; di esso progettista &#8211; essendo stato chiamato in giudizio esclusivamente dalla (OMISSIS)- e quindi a far riesaminare la questione della relativa responsabilita&#8217;.</p>
<p>4.a &#8211; Il motivo e&#8217; infondato in quanto non prende in esame l&#8217;ampia motivazione posta a base dal giudice dell&#8217;appello &#8211; vedi foll. 11 e 12 &#8211; in forza della quale si sottolineato come da un lato l&#8217;appaltatore &#8211; convenuto in giudizio dalla propria committente &#8211; non aveva alcun onere di indicare i corresponsabili del danno; dall&#8217;altro che era proprio la negazione della responsabilita&#8217; del progettista, contenuta nella sentenza di primo grado, a far nascere il diritto dell&#8217;appaltatore a chiedere la condanna dell&#8217;altro convenuto, cosi&#8217; determinando la infondatezza dell&#8217;addebito di aver violato il divieto di nova in appello.</p>
<p>5 &#8211; Il ricorso va rigettato senza onere di spese non essendosi costituite le parti intimate.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Rigetta il ricorso.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 27 agosto 2012, n. 14650</title>
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		<pubDate>Sat, 08 Mar 2014 18:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vizi di Costruzione]]></category>
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		<description><![CDATA[In caso di vizi di costruzione si può configurare una responsabilità solidale tra appaltatore, progettista e del direttore dei lavori?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p style="text-align: left;">Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. SCHETTINO Olindo &#8211; Presidente<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; Consigliere<br />
Dott. CARRATO Aldo &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p style="text-align: left;">sul ricorso proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: left;">(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p style="text-align: left;">Nonche&#8217; da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">-controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p style="text-align: left;">(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p style="text-align: left;">Nonche&#8217; da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato MIGNONE ALBERTO;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p style="text-align: left;">(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p style="text-align: left;">avverso la sentenza n. 2699/2010 della CORTE D&#8217;APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/07/2010;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/2012 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che si riporta agli atti depositati;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente (OMISSIS) che si riporta agli atti depositati;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio che ha concluso per l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso principale, il rigetto dell&#8217;incidentale ( (OMISSIS)) e accoglimento del controricorso incidentale di (OMISSIS).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p style="text-align: left;">Con atto di citazione 16.6.2000 (OMISSIS) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 239/2000, con cui il Tribunale di Benevento gli aveva ingiunto il pagamento di lire 93.931.80 per prestazioni professionali eseguite dal geom. (OMISSIS), quale progettista e direttore dei lavori di costruzione di una stalla e di un&#8217;abitazione, appaltati da esso (OMISSIS).</p>
<p>L&#8217;opponente assumeva che gli immobili realizzati presentavano gravi lesioni strutturali che ne compromettevano la staticita&#8217; e l&#8217;uso cui erano destinati ed, in via riconvenzionale, chiedeva accertarsi la responsabilita&#8217; del (OMISSIS) e del titolare dell&#8217;impresa appaltatrice, (OMISSIS), con condanna in solido degli stessi al risarcimento dei danni causati dalla cattiva esecuzione delle rispettive prestazioni.</p>
<p>Instaurato il contraddittorio anche nei confronti del (OMISSIS) assunta la prova per interrogatorio e testi, espletata C.T.U., con sentenza 15.11.2004,11 Tribunale di Benevento, in accoglimento dell&#8217;opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava, in solido, (OMISSIS) e (OMISSIS), rispettivamente nella misura del 75% e del 25%, al pagamento, in favore di (OMISSIS), di euro 76.000,00 oltre interessi legali e rifusione delle spese processuali; rigettava la domanda di pagamento del (OMISSIS) e quella di risarcimento danni del (OMISSIS).</p>
<p>Avverso tale pronuncia i soccombenti proponevano distinti atti di appello, successivamente riuniti.</p>
<p>Il (OMISSIS) deduceva: la decadenza dello (OMISSIS) dall&#8217;azione ex articolo 1669 c.c.,l&#8217;omessa ed erronea valutazione delle cause delle lesioni, l&#8217;irragionevolezza della statuizione sul risarcimento del danno con vincolo solidale, sul &#8220;quantum debeatur&#8221; e sul rigetto della domanda riconvenzionale.</p>
<p>A sua volta il (OMISSIS) lamentava:</p>
<p>l&#8217;erroneita&#8217; della decisione quanto alla responsabilita&#8217; ascrittagli, alla causa delle lesioni,alle risultanze della C.T.U., alla stima del costo delle riparazioni, alla ripartizione del risarcimento, alla quantificazione del compenso dovutogli, alla imputazione dei pagamenti ricevuti ed all&#8217;importo del prestito allo (OMISSIS).</p>
<p>Con sentenza depositata il 7.7.2010 la Corte di Appello di Napoli rigettava l&#8217;appello proposto dal (OMISSIS); accoglieva, per quanto di ragione, l&#8217;appello del (OMISSIS), condannando lo (OMISSIS) al pagamento della somma di euro 9.358,96, oltre interessi, a titolo di residuo compenso professionale del (OMISSIS), disponendo compensarsi detto importo col debito di quest&#8217;ultimo, rinveniente dal costo di riparazione dell&#8217;immobile e dal risarcimento dei danni; compensava le spese processuali del grado, nella misura di 1/2, tra il (OMISSIS) e lo (OMISSIS) e, nella misura di 2/3, tra il (OMISSIS) e lo (OMISSIS), condannando gli appellanti al pagamento della residua parte in favore dell&#8217;appellato (OMISSIS).</p>
<p>La Corte di merito rilevava che la censura relativa alla decadenza del termine annuale di cui all&#8217;articolo 1669 c.c., non aveva investito anche il profilo della incidenza dei difetti costruttivi sulla statica della costruzione ne&#8217; il collegamento causale del dissesto con l&#8217;attivita&#8217; di esecuzione dell&#8217;opera; il termine per la denuncia dei vizi, con riferimento alla conoscenza acquisita da parte del committente, risultava rispettato, avuto riguardo al calcolo a ritroso dal 1.4.2000, data della denuncia; che sussisteva la responsabilita&#8217; dell&#8217;appaltatore per la realizzazione della costruzione su suolo geologicamente inesplorato (a seguito della traslazione della stalla), per omessa segnalazione al direttore dei lavori ed al committente di alcune oggettive incongruenze della relazione geologica, il carattere &#8220;anonimo&#8221; della relazione geotecnica e la non conformita&#8217; dei dati espressi in tali elaborati; peraltro, l&#8217;appaltatore aveva realizzato&#8221;fondazioni inferiori rispetto al progetto (agendo non quale nudus minister del direttore dei lavori o del committente), non completando il previsto cordolo e non creando il vespaio esterno&#8221;;</p>
<p>che ricorreva la concorrente responsabilita&#8217; del no, quale geometra e progettista, per la realizzazione della costruzione in un sito geologicamente inesplorato. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso (OMISSIS) sulla base di quattro motivi illustrati da memoria; resistono con distinti controricorsi (OMISSIS) e (OMISSIS), avanzando, entrambi, ricorso incidentale, lo (OMISSIS) sulla base di un unico motivo ed il (OMISSIS) di sette motivi.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p style="text-align: left;">Il ricorrente principale deduce:</p>
<p>1) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, con riferimento al termine di decadenza ex articolo 1669 c.c.;</p>
<p>la sentenza sul punto non aveva tenuto conto delle contestazioni delle parti sul contenuto della transazione del febbraio 1998, sulle risultanze della C.T.U. e sulle dichiarazioni rese dal teste (OMISSIS) da cui emergeva che le lesioni si erano palesate gia&#8217; nell&#8217;inverno del 1997-98, posto che, a lavori ultimati, nella stalla si era verificato un &#8220;cedimento istantaneo&#8221; che aveva causato le lesioni alla costruzione;</p>
<p>2) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo, laddove era stata affermata la responsabilita&#8217; del progettista e direttore dei lavori; la edificazione su sito inesplorato, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, non comportava alcuna responsabilita&#8217; del (OMISSIS), atteso che la verifica del sito poteva essere omessa, ai sensi del Decreto Ministeriale 11 marzo 1988, articolo C3 stante la possibilita&#8217; di procedere &#8220;alla caratterizzazione dei terreni sulla base di dati e notizie raccolti mediante indagini precedenti&#8230;&#8221; e trattandosi, nella specie, solo di una mera rotazione di 180 della stalla e della vasca e non di uno spostamento di 15 metri; la redazione della relazione geologica e geotecnica esulava dalla competenza del geometra (OMISSIS), essendo rimessa a quella esclusiva di un geologo o ingegnere specializzato nel settore edilizio;</p>
<p>3) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, concernente la stima dei costi di riparazione delle opere;</p>
<p>la Corte di appello aveva escluso ipotesi alternative sulle modalita&#8217; di riparazione della costruzione, omettendo di prendere in esame il documento depositato e allegato al n. 10 del fascicolo di parte del (OMISSIS);</p>
<p>4) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, in ordine alla ripartizione di responsabilita&#8217; tra progettista ed appaltatore, ai sensi dell&#8217;articolo 360 c.p.c., nn. 1 e 5, non essendovi motivo per attribuire al geom. (OMISSIS) competenze tecniche, in tema di tipologia del terreno interessato dalla costruzione, superiori a quelle dell&#8217;appaltatore. Col ricorso incidentale (OMISSIS) lamenta,con un unico motivo, violazione e/o errata applicazione dell&#8217;articolo 92 c.p.c., comma 2, avendo la Corte di appello omesso di motivare la statuizione sulla compensazione delle spese di lite, non tenendo conto, inoltre, ai fini della determinazione del credito del (OMISSIS), delle maggiori somme da questi ricevute, sia pure &#8220;non giustificate da idonea documentazione fiscale&#8221;.</p>
<p>(OMISSIS), con il ricorso incidentale, deduce:</p>
<p>1) violazione e falsa applicazione degli articoli 1669 e 2697 c.c., nonche&#8217; erronea ed insufficiente motivazione su punto decisivo della causa, laddove i giudici di appello avevano omesso di confrontare le risultanze della C.T.U., su modi e tempi di manifestazioni delle lesioni alla costruzione, con le dichiarazioni del teste (OMISSIS), con il contenuto della transazione del febbraio 1998 e con la missiva dell&#8217;Avv. (OMISSIS), cosi&#8217; da desumere la tardivita&#8217; della denuncia dei vizi in quanto gia&#8217; conoscibili dallo (OMISSIS) nell&#8217;inverno 1997/1998;</p>
<p>erroneamente la Corte di merito aveva ritenuto assolto l&#8217;onere probatorio, a carico del committente, sulla tempestivita&#8217; della denuncia dei vizi, incorrendo nella omessa valutazione di numerose circostanze da cui era desumibile la conoscenza, da parte dello (OMISSIS), della gravita&#8217; delle lesioni verificatasi poco dopo la ultimazione della struttura, avuto riguardo alla sottodimensione delle fondazioni, al contenuto della transazione del 18.2.98, al collaudo del 2.3.98, alla lettera 10.9.99 del legale del committente;</p>
<p>2) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio in ordine alla responsabilita&#8217; dell&#8217;appaltatore;</p>
<p>contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte distrettuale, era evidente che il (OMISSIS), modestissimo imprenditore di scarsa istruzione, non era in grado di svolgere una valutazione delle caratteristiche geologiche del terreno in questione, tanto che era stato necessario espletare, al riguardo, una C.T.U. affidata ad uno specialista in materia; egli si era limitato ad eseguire gli ordini del committente e del direttore dei lavori che, in sede di collaudo, avevano accettato, senza riserva alcuna, la minor profondita&#8217; delle fondazioni rispetto al progetto;</p>
<p>3) violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 2055 c.c., nonche&#8217; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo per il giudizio, ai sensi dell&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5; la sentenza impugnata aveva posto a carico del (OMISSIS) una responsabilita&#8217; solidale per il 25%, benche&#8217; il progettista e direttore dei lavori fosse stato gravato per 3/4 del pagamento di quanto dovuto allo (OMISSIS) e non considerando la responsabilita&#8217; parziale che il giudice di prime cure aveva attribuito all&#8217;appaltatore;</p>
<p>4) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul &#8220;quantum debeatur&#8221;; al riguardo il giudice di appello aveva omesso di esaminare la consulenza tecnica di parte, a firma dell&#8217;ing. (OMISSIS) (depositata dal (OMISSIS) nel giudizio di primo grado) da cui risultava un minor costo delle opere di risanamento della costruzione;</p>
<p>5) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione laddove non era stato indicato il criterio equitativo utilizzato per la quantificazione del danno, essendo stato affermato solo che il mancato acquisto di capi di bestiame, da parte dello (OMISSIS), non escludeva il ristoro del danno;</p>
<p>6) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo relativamente al rigetto della domanda riconvenzionale;</p>
<p>il pagamento dei lavori oggetto della transazione del 18.2.98 non riguardava quelli di cui alla domanda riconvenzionale, costituente il 75% del prezzo dell&#8217;appalto;</p>
<p>7) violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 645 c.p.c., comma 2 e dell&#8217;articolo 647 c.p.c. per omessa motivazione sull&#8217;improcedibilita&#8217; dell&#8217;opposizione dello (OMISSIS) in conseguenza della sua tardiva costituzione in giudizio, oltre il termine di cinque giorni dalla notificazione dell&#8217;opposizione. Il ricorso principale e&#8217; infondato.</p>
<p>Con il primo motivo viene riproposta la questione sul termine di decadenza di cui all&#8217;articolo 1669 c.c., gia&#8217; esaminata dalla Corte di merito e risolta con motivazione aderente alla giurisprudenza di questa Corte, laddove e&#8217; stato evidenziato che, nella specie, la prova della tempestivita&#8217; della denuncia dei vizi scaturiva dall&#8217;analisi degli elaborati peritali, di parte e di ufficio, posto che la constatazione delle fessurazioni sulla muratura esterna degli immobili, verificatesi gia&#8217; durante l&#8217;inverno 97/98, secondo quanto riferito dal teste (OMISSIS), non valeva a dimostrare la riconoscibilita&#8217; della &#8220;gravita&#8217;&#8221; del fenomeno, nel senso della sua incidenza sulla statica e sulla sicurezza dell&#8217;edificio, &#8220;potendo l&#8217;occorso ascriversi anche a fenomeni naturali(es. smottamento) del tutto imprevedibili e successivi alla realizzazione del manufatto edilizio&#8221;. Secondo l&#8217;apprezzamento del giudice di merito, quindi, solo dopo l&#8217;indagine tecnica il committente (OMISSIS) pote&#8217; acquisire un apprezzabile grado di conoscenza della gravita&#8217; dei difetti costruttivi in quanto influenti sulla statica dell&#8217;edificio e collegati causalmente all&#8217;attivita&#8217; di esecuzione dell&#8217;opera.</p>
<p>Giova ribadire che, secondo la giurisprudenza consolidata della S.C., l&#8217;esistenza di vizi di difficile identificazione, che danno luogo alla responsabilita&#8217; ex articolo 1669 c.c., comporta la decorrenza del termine annuale di decadenza per la denuncia dei vizi costruttivi dal momento in cui il denunciante ha raggiunto un ragionevole grado di conoscenza, rapportato, nel caso in esame,all&#8217;acquisizione della relazione del consulente tecnico(Cfr. Cass. n. 2460/2008; n. 1463/2008; n. 4622/2002).</p>
<p>Le altre doglianze del (OMISSIS) attengono anch&#8217;esse a questioni gia&#8217; disattese dalla sentenza impugnata con corretta e logica motivazione, censurata dal ricorrente sulla base di valutazioni in fatto, riservate al giudice di merito.</p>
<p>In particolare, il secondo e quarto motivo, tra di loro connessi in quanto attinenti alla responsabilita&#8217; del (OMISSIS), quale progettista e direttore dei lavori, in solido con l&#8217;appaltatore (OMISSIS), e&#8217; stata fondata sulla mancata previsione (con la variante) della realizzazione della costruzione in un sito geologicamente inesplorato e nel non aver ravvisato&#8221; talune incongruenze della relazione geologica e della discrasia con quella geotecnica, non sottoscritta ne&#8217; timbrata&#8221;.</p>
<p>Come rilevato dai giudici di appello il vincolo di responsabilita&#8217; solidale fra l&#8217;appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori trova fondamento nel principio di cui all&#8217;articolo 2055 c.c. che, anche se dettato in tema di responsabilita&#8217; extracontrattuale, si estende all&#8217;ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilita&#8217; contrattuale. Peraltro secondo l&#8217;orientamento consolidato di questa Corte, ove il danno risentito dal committente di un contratto di appalto sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell&#8217;appaltatore e del progettista-direttore dei lavori, entrambi ne rispondono solidalmente, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarieta&#8217;, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l&#8217;evento dannoso ( Cfr. Cass. n. 20294/2004; n. 5103/1995).</p>
<p>Orbene, nella specie, l&#8217;indagine sulla natura e consistenza del suolo edificatorio rientrava nei compiti sia del progettista &#8211; direttore dei lavori che dell&#8217;appaltatore, posto che la validita&#8217; del progetto di una costruzione edilizia della sua esecuzione dipende dalla rispondenza alle caratteristiche geologiche del suolo interessato dalla edificazione. Consegue che, nei confronti del committente, sussiste la responsabilita&#8217; del (OMISSIS) per inadempimento del contratto d&#8217;opera professionale nonche&#8217; dell&#8217;appaltatore per i vizi della costruzione dipendenti dal cedimento delle fondazioni dovuto alle caratteristiche geologiche del suolo (Cass. n. 11783/2000; n. 12995/2006).</p>
<p>La maggiore percentuale di risarcimento del danno a carico del (OMISSIS) (nella misura del 75%) e&#8217; stata solo genericamente contestata, a fronte delle argomentazioni di merito del giudice di appello, riferite anche alla sentenza di primo grado ed alla maggiori conoscenze tecniche del progettista e direttore dei lavori.</p>
<p>Il motivo sub 3) attiene ad un apprezzamento sul costo delle riparazioni che, in quanto adeguatamente motivato con riferimento alla soluzione suggerita dal C.T.U., esula dal sindacato di legittimita&#8217;.</p>
<p>Va rigettato il ricorso di (OMISSIS) per la sua genericita&#8217; in quanto non rapportato alla motivazione con cui il giudice di appello ha determinato (per la complessita&#8217; dei temi ed il parziale accoglimento dell&#8217;appello del (OMISSIS)) la diversa percentuale di compensazione fra le parti delle spese di lite.</p>
<p>In ordine al ricorso incidentale del (OMISSIS) valgono le considerazioni gia&#8217; svolte in merito a quello del (OMISSIS). Va aggiunto che, a carico del (OMISSIS), e&#8217; stato accertato l&#8217;ulteriore addebito di aver realizzato fondazioni inferiori rispetto a quelle previste nel progetto, &#8220;non completando il previsto cordolo e non creando il vespaio esterno&#8221;, senza che abbia provato di aver agito quale &#8220;nudus minister&#8221; del direttore dei lavori e del committente (pag. 29 sent. imp.).</p>
<p>Per quanto attiene la valenza della transazione 18.2.98 la Corte territoriale ha accertato che, a quella data, &#8220;non era percettibile il dissesto murario&#8221; e le relative cause sicche&#8217; doveva escludersi un accordo transattivo sul punto.</p>
<p>Priva di fondamento e&#8217;, infine, la censura sub 7), relativa alla improcedibilita&#8217; della opposizione dello (OMISSIS) in conseguenza della sua tardiva costituzione in giudizio. Al riguardo e&#8217; sufficiente rammentare che il principio secondo cui le questioni attinenti alla regolare costituzione del rapporto processuale sono rilevabili di ufficio, anche nel giudizio di legittimita&#8217;, va coordinato con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo; ne consegue che dette questioni debbono ritenersi coperte dal giudicato implicito allorche&#8217; siano state ignorate dalle parti nei precedenti gradi di giudizio, come avvenuto nel caso in esame, considerato che il giudice di merito non si e&#8217; pronunciato su di esse e che il contraddittorio e&#8217; stato incentrato sul merito della controversia (Cass. n. 2427/2011; S.U. n. 24883/2008). Alla stregua dei rilievi svolti, i ricorsi vanno rigettati con condanna del ricorrente principale, (OMISSIS) e di quello incidentale, (OMISSIS), entrambi soccombenti, al pagamento in solido dei 2/3 delle spese processuali in favore di (OMISSIS), liquidate, per l&#8217;intero, come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore anticipatario di (OMISSIS).</p>
<p>Ricorrono giusti motivi, avuto riguardo essenzialmente al fatto che anche il motivo di ricorso incidentale dello (OMISSIS) e&#8217; stato rigettato, per compensare fra le parti il residuo terzo delle spese di lite.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente principale (OMISSIS) e quello incidentale, (OMISSIS), al pagamento in solido dei 2/3 delle spese processuali in favore di (OMISSIS), liquidate, per l&#8217;intero, in complessivi euro 3.500,00 oltre euro 200,00 per spese e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dello (OMISSIS), compensato il residuo terzo fra le parti.</p>
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