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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; rescissione</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 29 marzo 2013, n. 7957</title>
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		<pubDate>Sat, 03 May 2014 12:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Compravendita]]></category>
		<category><![CDATA[annullabilità]]></category>
		<category><![CDATA[compromesso]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<description><![CDATA[Quali sono gli obblighi gravanti sl venditore dal momento del compromesso alla consegna del bene? Quali le conseguenze?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. PROTO Cesare A. &#8211; Consigliere<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 24451/2009 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), domiciliati in ROMA ex lege P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) SRL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 681/2009 della CORTE D&#8217;APPELLO di PALERMO, depositata il 21/04/2009;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/2013 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato il 9.12.2002 (OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Palermo, la (OMISSIS) s.r.l. esponendo:</p>
<p>nel 1981 avevano acquistato dalla convenuta (allora denominata (OMISSIS) s.p.a.) un appartamento sito in (OMISSIS); la societa&#8217; venditrice si era riservata, con apposita clausola, la proprieta&#8217; dell&#8217;area destinata al parcheggio condominiale e,con sentenza del 1989, passata in giudicato, il Tribunale di Palermo aveva dichiarato la nullita&#8217; di detta clausola trasferendo ai (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) il diritto reale d&#8217;uso sull&#8217;area destinata a parcheggio, disponendo il versamento del corrispettivo alla societa&#8217; venditrice; adempiuta tale prestazione ed ottenute dalla convenuta le chiavi per accedere all&#8217;area di parcheggio, non era stato possibile fruirne poiche&#8217; la (OMISSIS) aveva alienato a terzi detta area su cui erano stati realizzati dei box muniti di chiusura; con sentenza del 2002 il Tribunale di Palermo aveva riconosciuto agli attori il diritto al risarcimento dei danni per il mancato godimento dell&#8217;area a parcheggio, a decorrere dall&#8217;atto della compravendita fino al 3.10.1997(data di notificazione dell&#8217;atto di citazione relativa al giudizio risarcitorio).</p>
<p>Tanto esposto, il (OMISSIS) e la (OMISSIS) chiedevano la condanna della (OMISSIS) s.r.l. al pagamento della complessiva somma di lire 10.000.000; oltre interessi e svalutazione monetaria, a titolo di risarcimento danni. Contumace la (OMISSIS) s.r.l., con sentenza 2.11.2005, il Tribunale di Palermo rigettava la domanda.</p>
<p>Avverso tale sentenza proponevano appello il (OMISSIS) e la (OMISSIS) assumendo che, trattandosi di inadempimento contrattuale, il risarcimento del danno per il mancato godimento dell&#8217;area parcheggio non poteva essere fatto valere che nei confronti della (OMISSIS).</p>
<p>Con sentenza 21.4.2009 la Corte d&#8217;appello di Palermo confermava la sentenza di primo grado e condannava gli appellanti al pagamento delle spese del grado. Osservava la Corte territoriale che, all&#8217;atto in cui la (OMISSIS) s.r.l. aveva consegnato agli appellanti le chiavi di accesso all&#8217;area destinata a parcheggio, si era accertato che l&#8217;area medesima era stata alienata dalla societa&#8217; stessa a soggetti &#8220;terzi&#8221; e che, successivamente, l&#8217;area stessa era stata chiusa con &#8220;box&#8221; muniti di saracinesca sicche&#8217; il danno patito dagli appellanti derivava, ex articolo 1223 c.c., non gia&#8217; dalla violazione degli obblighi scaturenti dalla stipula del contratto di vendita dell&#8217;appartamento in questione ma dalla lesione, ad opera di terzi, del loro diritto d&#8217;uso sull&#8217;area condominiale. Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso (OMISSIS) e (OMISSIS), la prima in proprio e nella qualita&#8217; di del coniuge (OMISSIS) ed il secondo quale figlio ed erede dello stesso (OMISSIS), articolando un unico motivo di ricorso con quesito di diritto ex articolo 366 bis c.p.c..</p>
<p>Resiste con controricorso la (OMISSIS) s.r.l..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>I ricorrenti deducono:</p>
<p>violazione e falsa applicazione degli articoli 1218-1476-1477 e 1223 c.c. in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 3; il danno reclamato, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, costituiva diretta conseguenza dell&#8217;inadempimento contrattuale della (OMISSIS) per la mancata consegna dell&#8217;area di parcheggio che, secondo a sentenza del Tribunale di Palermo n. 2185/1989, passata in giudicato, era indistintamente estesa su tutta l&#8217;area destinata a parcheggio condominiale; la societa&#8217; venditrice aveva,inoltre, violato l&#8217;obbligo di custodia, posto che, anziche&#8217; impedire ogni mutamento giuridico del bene sino al momento della sua consegna, aveva venduto a terzi l&#8217;area destinata a parcheggio, cosi&#8217; ponendo in essere un ulteriore inadempimento.</p>
<p>Il ricorso e&#8217; fondato.</p>
<p>E&#8217; pacifico che la societa&#8217; venditrice non ha ottemperato all&#8217;obbligo di consegnare agli acquirenti (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) l&#8217;area destinata a parcheggio avendola, nelle more, trasferita a terzi che vi avevano realizzato dei &#8220;box&#8221; in muratura, cosi&#8217; impedendoci fatto,l&#8217;utilizzazione del parcheggio agli acquirenti stessi.</p>
<p>Orbene, l&#8217;obbligazione della (OMISSIS) s.r.l. di consegnare il bene ai compratori, in virtu&#8217; del contratto di vendita con gli stessi intercorso, in difetto di una declaratoria di risoluzione del contratto medesimo, permaneva a carico della societa&#8217; venditrice, ai sensi dell&#8217;articolo 1476 c.c., rientrando fra le obbligazioni principali del venditore quella di consegnare la cosa al compratore e di garantirlo dall&#8217;evizione. Ne discende il carattere strumentale dell&#8217;obbligo di custodia del venditrice rispetto a quello di consegna sicche&#8217;, finche&#8217; la cosa non viene trasferita materialmente al compratore, il venditore e&#8217; obbligato a conservarla nella consistenza materiale e giuridica sussistente all&#8217;epoca del contratto come, nella specie, accertata con sentenza passata in giudicato.</p>
<p>E, quindi, configurabile la legittimazione passiva della societa&#8217; venditrice in relazione all&#8217;azione degli acquirenti per il risarcimento dei danni derivanti dal mancato godimento del bene compravenduto, non rilevando, al fine della individuazione del soggetto responsabile dell&#8217;illecito contrattuale, che il bene medesimo sia stato trasferito a terzi dalla parte venditrice ancor prima che la stessa abbia adempiuto all&#8217;obbligo di consegnarlo agli originari acquirenti.</p>
<p>La responsabilita&#8217; dei terzi rimasti estranei al rapporto contrattuale sarebbe, infatti, ipotizzabile solo a titolo di concorso per responsabilita&#8217; extracontrattuale,nell&#8217;ambito di una dolosa preordinazione volta a danneggiare gli acquirenti originari.</p>
<p>Alla stregua di quanto osservato la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo che si uniformera&#8217; ai principi esposti e provvedera&#8217; anche sulle spese del giudizio di legittimita&#8217;.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d&#8217;Appello di Palermo anche per le spese del giudizio di legittimita&#8217;.</p>
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