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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; requisiti</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 26 aprile 2013, n. 10086</title>
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		<pubDate>Mon, 02 Jun 2014 09:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Servitù]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[possessoria]]></category>
		<category><![CDATA[requisiti]]></category>
		<category><![CDATA[servitù]]></category>
		<category><![CDATA[servitù di condotta]]></category>
		<category><![CDATA[situazione di fatto]]></category>
		<category><![CDATA[tutelabilità]]></category>

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		<description><![CDATA[Quali sono i requisiti per cui una situazione di fatto diventi una situazione possessoria tutelabile?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Presidente<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; Consigliere<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere<br />
Dott. CORRENTI Vincenzo &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 6588/2009 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio (OMISSIS), rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 225/2008 della CORTE D&#8217;APPELLO di LECCE, depositata il 26/03/2008;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/2013 dal consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore dei ricorrenti che si riporta agli atti depositate chiede l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente che si riporta agli atti depositati;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con ricorso depositato l&#8217;8.7.1992 (OMISSIS) formulava al Pretore di Francavilla Fontana istanza di reintegra nel possesso del potere di fatto corrispondente all&#8217;esercizio del diritto di servitu&#8217; di condotta idrica, attuato mediante impianto di irrigazione a servizio del proprio fondo ed attraversante i terreni confinanti di (OMISSIS), condotti in affitto da (OMISSIS).</p>
<p>Lamentava che quest&#8217;ultimo aveva asportato le tubazioni.</p>
<p>Il (OMISSIS) contestava la pretesa adducendo che le tubazioni erano state installate da pochissimo tempo e non da venti anni e l&#8217;esistenza di altre tubazioni. Ascoltati informatori, veniva emesso interdetto possessorio, confermato nella fase di merito dal GOA ed in appello dalla Corte di appello di Lecce, con sentenza 225/08, sul presupposto che le dichiarazioni degli informatori trovavano conferma nelle stesse ammissioni di controparte, che aveva invitato con raccomandata la rimozione delle tubazioni installate &#8220;da circa una settimana&#8221; ne&#8217; era veritiera la deposizione di un dipendente del (OMISSIS) che negli ultimi due anni non aveva visto le tubazioni.</p>
<p>Ricorrono (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), con tre motivi, illustrati da memoria, resiste (OMISSIS).</p>
<p>Con relazione ex articolo 380 bis c.p.c., comma 1 si era proposto il rigetto del ricorso in camera di consiglio ma il Collegio ha disposto la trattazione in pubblica udienza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Col primo motivo si denunzia nullita&#8217; della sentenza per violazione dell&#8217;articolo 1168 c.c., articoli 703, 115, 116, 244 e ss e 251 c.p.c. e articolo 2697 c.c. in relazione all&#8217;indebito utilizzo delle sommarie informazioni.</p>
<p>Col secondo motivo si lamentano vizi di motivazione sulla credibilita&#8217; degli informatori.</p>
<p>Col terzo motivo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla sufficienza dell&#8217;installazione da circa una settimana.</p>
<p>La prima censura non merita accoglimento.</p>
<p>La sentenza emessa a seguito del merito possessorio puo&#8217; ben basarsi sugli elementi acquisiti nella fase sommaria con l&#8217;audizione degli informatori (ex plurimis Cass. 1386/2009).</p>
<p>Quanto alle altre doglianze si osserva:</p>
<p>Occorre distinguere tra possesso utile ai fini della usucapione e situazione di fatto tutelabile in sede di azione di reintegrazione, indipendentemente dalla prova che spetti un diritto, da parte di chi e&#8217; privato violentemente od occultamente della disponibilita&#8217; del bene.</p>
<p>La relativa legittimazione attiva spetta non solo al possessore uti dominus ma anche al detentore nei confronti dello spoliator che sia titolare del diritto e tenti di difendersi opponendo che &#8220;feci sed iure feci&#8221;.</p>
<p>Nella specie, pur essendo sufficiente a chi invoca la tutela provare una situazione di fatto, protrattasi per un periodo di tempo apprezzabile, con la conseguenza che, per l&#8217;esperimento dell&#8217;azione di reintegrazione, e&#8217; tutelabile un possesso qualsiasi, anche se illegittimo ed abusivo, purche&#8217; abbia i caratteri esteriori di un diritto reale (Cass. 1 agosto 2007 n. 16974, 7 ottobre 1991 n. 10470), la prova, desunta dalle deposizioni degli informatori, deve essere univoca mentre la sentenza non da conto di una situazione ultrannuale tutelabile ma solo della verosimiglianza ed attendibilita&#8217; degli informatori &#8220;poiche&#8217; una settimana di tempo, accompagnata dall&#8217;installazione di opere stabili come una condotta idrica, e&#8217; comunque sufficiente a consolidare una situazione possessoria tutelabile&#8221;, conclusione generica ed incongrua.</p>
<p>Donde l&#8217;accoglimento del secondo e del terzo motivo e la cassazione con rinvio sul punto.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Lecce, altra sezione, anche per le spese.</p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 20 febbraio 2013, n. 4264</title>
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		<pubDate>Sat, 12 Apr 2014 10:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Usucapione]]></category>
		<category><![CDATA[cooperativa]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[possesso]]></category>
		<category><![CDATA[possesso indisturbato]]></category>
		<category><![CDATA[possesso ultraventennale]]></category>
		<category><![CDATA[requisiti]]></category>
		<category><![CDATA[usucapione]]></category>

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		<description><![CDATA[È sufficiente il mero possesso ultraventennale per acquisire la proprietà di un immobile?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. FELICETTI Francesco &#8211; Presidente<br />
Dott. PARZIALE Ippolisto &#8211; Consigliere<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; Consigliere<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; Consigliere<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso (iscritto al N.R.G. 31150/06) proposto da:</p>
<p>(OMISSIS), rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall&#8217;Avv.to (OMISSIS) del foro di (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) a r.l., in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avv.to (OMISSIS) del foro di (OMISSIS), in virtu&#8217; di procura speciale apposta a margine del controricorso, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza della Corte d&#8217;appello di Roma n. 2275 depositata il 17 maggio 2006;<br />
Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 9 novembre 2012 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;<br />
uditi gli Avv.ti (OMISSIS), per parte ricorrente, e (OMISSIS), per parte resistente;<br />
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso, in subordine per il rigetto.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato in data 30 novembre 1992 la (OMISSIS) a r.l. in liquidazione evocava, dinanzi ai Tribunale di Roma, (OMISSIS) esponendo che il giorno 25.4.1964 (OMISSIS) aveva effettuato la prenotazione dell&#8217;appartamento posto al piano attico dello stabile sito in (OMISSIS), costruito dalla medesima cooperativa e che successivamente aveva occupato abusivamente il piano superattico destinato a locale comune lavatoio e locale da sgombero, trasformandolo in appartamento; aggiungeva che il 20.5.1988 la (OMISSIS) aveva dato le proprie dimissioni in relazione alla quota dell&#8217;appartamento posto ai piani attico e superattico, recedendo da ogni rapporto con la cooperativa e che deceduta la ex socia l&#8217;8.2.1992 nei rapporti gli era subentrato per successione il figlio, (OMISSIS), al quale, con lettera del 10.1.1992, era stato comunicato l&#8217;invito a restituire l&#8217;immobile, mai assegnato ad alcuno, ma questi non vi aveva provveduto; tanto premesso, chiedeva la condanna del convenuto all&#8217;immediato rilascio dell&#8217;immobile ed al pagamento dell&#8217;indennita&#8217; di occupazione da determinarsi in corso di causa.</p>
<p>Instaurato il contraddittorio, nella resistenza del (OMISSIS), il quale eccepiva l&#8217;intervenuta usucapione ventennale dell&#8217;appartamento per avere la madre posseduto l&#8217;appartamento interno 14 ininterrottamente dal 25.4.1964 alla data del decesso, avvenuto l&#8217;8.2.1989, e per avere egli, quale unico erede, continuato nel possesso, per cui spiegava riconvenzionale in tal senso, il giudice adito, espletata istruttoria, accoglieva la domanda attorea &#8211; e per l&#8217;effetto respingeva quella riconvenzionale &#8211; condannando il convenuto all&#8217;immediato rilascio dell&#8217;immobile. In virtu&#8217; di rituale appello interposto dal (OMISSIS), con il quale lamentava l&#8217;erroneita&#8217; della decisione del giudice di primo grado per non avere ritenuto provata l&#8217;interversione del possesso, riconducendo la fattispecie nell&#8217;ambito dell&#8217;articolo 1141 c.c., comma 2, anziche&#8217; nel comma 1, la Corte di appello di Roma, nella resistenza della cooperativa appellata, respingeva il gravame. A sostegno della decisione adottata la corte distrettuale evidenziava la correttezza della valutazione dei fatti e della normativa applicata dal giudice di prime cure, stante la prova offerta a fondamento delle ragioni attoree dalla copia del libro soci della cooperativa ove risultavano la prenotazione alla data del 25.4.1964 &#8220;di appartamento attico e superattivo&#8221; e dalla data del 20.5.1986 le dimissioni della (OMISSIS) quale socia.</p>
<p>Aggiungeva che seppure il (OMISSIS) aveva precisato che la (OMISSIS) non avrebbe potuto prenotare i locali adibiti a servizi, non spiegava pero&#8217; la prenotazione del superattico a quale consistenza immobiliare potesse riferirsi, atteso che il piano attico si identificava negli interni 12 e 13, il superattico costituiva l&#8217;interno 14; del resto la lettura delle ripartizioni delle spese condominiali inerenti all&#8217;anno 1986 confermavano l&#8217;identificazione del piano superattico con l&#8217;appartamento interno 14, immobile che nella scheda della visura catastale del 30.6.1987 risultava, nella attuale consistenza, essere intestato alla cooperativa. Da quanto sopra la corte di merito traeva il convincimento che la (OMISSIS) nel dimettersi dalla qualita&#8217; di socia prenotata ria di appartamento posto al piano attico e superattico rinunciava alle quote prenotate, in ordine alle quale si era instaurato un rapporto di mera detenzione e non di possesso, per cui il (OMISSIS) per dare prova dell&#8217;intervenuta usucapione dell&#8217;appartamento avrebbe dovuto dimostrare l&#8217;interversio possessionis, non deponendo in tal senso la concessione in locazione del bene a terzi, temporalmente inidonea perche&#8217; manifestazione recettizia solo nel 1986, ne&#8217; la presentazione di istanza di sanatoria ai fini edilizi che poteva essere prodotta da chiunque.</p>
<p>Concludeva affermando che l&#8217;atto di recesso della (OMISSIS) alle quote dell&#8217;attico e del superattico costituivano prova dell&#8217;inequivoca volonta&#8217; della stessa di rinunciare tacitamente all&#8217;usucapione, per cui solo successivamente avrebbe potuto essere computato un nuovo periodo ai fini della maturazione del tempo occorrente per l&#8217;acquisizione del bene a titolo originario. Avverso la indicata sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione il (OMISSIS), articolato su un unico motivo, al quale ha resistito la cooperativa con controricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Va preliminarmente esaminata l&#8217;eccezione di tardivita&#8217; dei ricorso dedotta da parte controricorrente.</p>
<p>Essa destituito di fondamento posto che la richiesta di notifica a mezzo posta del ricorso venne depositata presso l&#8217;Ufficio Unico U.G. della Corte di Roma e da questo inviato ex articolo 149 c.p.c. il 20.11.2006 e quindi certamente in tempo utile rispetto al decorso dei sessanta giorni dalla notifica della sentenza di appello del 21.9.2006 (ex multis, Cass. n. 21409 del 2004 e n. 13216 del 2009); che, poi, la consegna al destinatario sia stata eseguita solo il giorno successivo e&#8217; dato imputabile alla organizzazione dell&#8217;Ufficio postale, organizzazione che e&#8217; del tutto indifferente ai fini della tempestivita&#8217; della consegna per la notifica.</p>
<p>Si puo&#8217; quindi venire all&#8217;esame dell&#8217;unico motivo del ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la violazione o errata interpretazione degli articoli 1140, 1141 e 1158 c.c., oltre a insufficiente o contraddittoria motivazione, per avere la corte di merito ritenuto risolutiva ai fini della decisione l&#8217;annotazione sul libro soci della cooperativa della prenotazione in cui veniva indicato &#8220;di appartamento attico e superattivo&#8221;, affermazione in contraddizione con la lettura delle ripartizioni delle spese condominiali inerenti l&#8217;anno 1986, dove risultano per l&#8217;int. 14 sia il nome della (OMISSIS) sia quello del conduttore, in virtu&#8217; delle quali la stessa non poteva considerarsi mera detentrice dell&#8217;int. 14 al superattico, appartamento abusivamente occupato, per cui nessuna conseguenza doveva farsi discendere dalle dimissioni della socia relativamente all&#8217;int. 14. Il motivo culmina nel seguente quesito: &#8220;Dica la Suprema corte se l&#8217;occupazione abusiva di locali servizi comuni da parte del socio di una cooperativa edilizia costituisca possesso o mera detenzione, in conseguenza delle dimissioni relativamente ad appartamenti prenotati&#8221;. Il ricorso, poiche&#8217; attiene a sentenza depositata il 17 maggio 2006, deve essere strutturato in conformita&#8217; all&#8217;articolo 366 bis c.p.c., secondo periodo (introdotto dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, articolo 27, comma 2; in tal senso, Cass. 22 giugno 2007 n. 14682; Cass. 19 dicembre 2006 n. 27130; Cass. 28 febbraio 2007 n. 4640; Cass. 1 ottobre 2007 n. 20603). Cio&#8217; posto, con l&#8217;unico motivo il (OMISSIS) denuncia, nel medesimo contesto, la violazione di legge ed il vizio di motivazione della sentenza impugnata.</p>
<p>Al riguardo si ricorda che le Sezioni unite civili di questa Corte hanno affermato (sentenza 1 ottobre 2007 n. 20603) che il quesito dell&#8217;impugnazione di legittimita&#8217;, conclusivo di qualsiasi motivo addotto nel ricorso per cassazione, e&#8217; da concepire quale istituto di genere, di cui si danno le due specie del quesito di diritto, previsto dall&#8217;articolo 366 bis c.p.c., primo periodo, e del quesito motivazionale, previsto dall&#8217;articolo 366 bis c.p.c., comma 1, secondo periodo. La formulazione del primo e&#8217; richiesta espressamente dal legislatore, mentre l&#8217;altrettanto necessaria formulazione del secondo e&#8217; desunta implicitamente dal fondamento dell&#8217;istituto del quesito dell&#8217;impugnazione di legittimita&#8217;. Tale fondamento risiede nel bilanciamento o coniugazione dell&#8217;interesse personale e specifico del ricorrente ad una decisione della lite diversa (e piu&#8217; favorevole)&#8221; con &#8220;quello generale all&#8217;esatta osservanza ed all&#8217;uniforme interpretazione della legge&#8221;, onde alle parti e&#8217; &#8220;imposto l&#8217;onere della sintetica ed esplicita enunciazione del nodo essenziale della questione giuridica di cui egli auspica una soluzione piu&#8217; favorevole da quella adotta dalla sentenza impugnata&#8221;. Detta interpretazione esige che il ricorrente formuli i motivi di ricorso secondo il metodo della spiegazione dei fatti attraverso l&#8217;analisi dei loro elementi. Cio&#8217; significa, alla stregua della giurisprudenza di questa corte che si e&#8217; venuta formando nelle prime applicazioni del nuovo regime processuale, che non possono piu&#8217; proporsi, come accadeva nel regime precedente, motivi cumulativi per violazione di legge e per vizi di motivazione e che devono essere tenuti distinti i motivi per le diverse illegittimita&#8217; previste nell&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 1-4; in particolare, il motivo per violazione di legge ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve evidenziare l&#8217;elemento strutturale della norma che si assume violato e deve essere tenuto distinto rispetto al proposto differente vizio di motivazione della sentenza impugnata (cosi&#8217;, Cass. 19 ottobre 2006 n. 22499; Cass. 19 dicembre 2006 n. 27130; Cass. 5 gennaio 2007 n. 36; Cass. 21 febbraio 2007 n. 4071; Cass. 28 febbraio 2007 n. 4640; Cass. 16 marzo 2007 n. 6278; Cass. 26 marzo 2007 n. 7258; Cass. 7 giugno 2007 n. 13229; Cass. 21 giugno 2007 n. 14385; Cass. 22 giugno 2007 n. 14682; Cass. 11 luglio 2007 n. 15584; Cass. 17 luglio 2007 n. 15949; Cass. 18 luglio 2007 n. 16002; Cass. 27 luglio 2007 n. 16615; Cass. 3 agosto 2007 n. 17108; Cass. 25 settembre 2007 n. 19892; Cass. 1 ottobre 2007 n. 20603; Cass. 22 ottobre 2007 n. 22059; Cass. 29 gennaio 2008 n. 1906).</p>
<p>Nel caso di specie si deve osservare, anzitutto, che la censura e&#8217; plurima, perche&#8217; con essa si denunciano indistintamente la violazione di legge ed il vizio di motivazione della sentenza impugnata, quest&#8217;ultima critica, peraltro, sotto il duplice profilo della insufficienza e della contraddittorieta&#8217;. Ora, mentre, in base al precetto dell&#8217;articolo 366 bis c.p.c., comma 1, n. 2, ci si dovrebbero attendere tanti diversi corpi argomentativi quante sono le doglianze denunciate nell&#8217;epigrafe del motivo di impugnazione, le argomentazioni del ricorrente, di cui si e&#8217; qui tentata una sintesi, si sviluppano unitariamente e si succedono indistintamente.</p>
<p>Questa sola constatazione potrebbe considerarsi sufficiente per comportare l&#8217;inammissibilita&#8217; del motivo di impugnazione. Tuttavia, volendo effettuare una minuziosa verifica del discostamento del ricorrente dal principio che ispira l&#8217;articolo 366 bis, comma 1, n. 2, si osserva che dall&#8217;argomentare del ricorrente si desume, anzitutto, che il quesito non e&#8217; pertinente o comunque esaustivo nell&#8217;argomentare l&#8217;usucapione della madre.</p>
<p>Inoltre, nessuna specifica doglianza e&#8217; rivolta a censurare la motivazione della sentenza impugnata sotto il profilo relativo alla rinuncia della sua dante causa all&#8217;usucapione dell&#8217;immobile di cui era socia prenotataria. Al riguardo, infatti, si sarebbero dovute illustrare &#8220;le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione&#8221; (articolo 366 bis c.p.c., comma 1, n. 2).</p>
<p>In mancanza di tali specificazioni, si deve ritenere che la denuncia sia inammissibile per genericita&#8217;.</p>
<p>In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e le spese del giudizio di cassazione regolate sulla soccombenza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi euro 6.300,00, di cui euro. 200,00 per esborsi, oltre accessori, come per legge.</p>
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		<title>Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75</title>
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		<pubDate>Mon, 24 Mar 2014 21:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione Nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[attestazione di prestazione energetica]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione energetica]]></category>
		<category><![CDATA[criteri]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[requisiti]]></category>

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		<description><![CDATA[Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici,]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<style type="text/css"><!--
p { margin-bottom: 0.21cm; }
--></style>
<h3 style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: medium;">Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 27 giugno 2013, n. 149</span></strong></h3>
<p><span style="font-size: medium;">Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l&#8217;indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a Norma dell&#8217;articolo 4, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3 align="center"><strong><span style="font-size: medium;">PREAMBOLO</span></strong></h3>
<h3 align="center"><strong><span style="font-size: medium;">IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</span></strong></h3>
<p><span style="font-size: medium;">Visto l’articolo 87 della Costituzione;</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell’edilizia ed, in particolare, l’articolo 10;</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia;</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Visto il Titolo I del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ed in particolare l’articolo 4, comma 1, lettera c) , che prevede l’emanazione di uno o più decreti del Presidente della Repubblica al fine di definire i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti di climatizzazione;</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Visto l’articolo 9, comma 1, del citato decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 che, fermo restando il rispetto dell’articolo 17, assegna alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano l’attuazione delle disposizioni per l’efficienza energetica contenute nel medesimo decreto legislativo;</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, concernente attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b) , del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Vista la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio;</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, di attuazione della predetta direttiva 2006/32/CE ed in particolare il comma 6 dell’articolo 18;</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Acquisito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dell’Ente per le nuove tecnologie l’energia e l’ambiente (ENEA);</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Acquisito il parere del Consiglio nazionale consumatori e utenti (CNCU), reso nella seduta del 12 dicembre 2007;</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Considerato che l’emanazione del presente decreto è funzionale alla piena attuazione della direttiva 2002/91/ CE, ed in particolare dell’articolo 7, e che, in proposito, la Commissione europea già il 18 ottobre 2006 ha avviato la procedura di messa in mora nei confronti della Repubblica italiana, ai sensi dell’articolo 226 del Trattato CE (procedura di infrazione 2006/2378);</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Acquisita l’intesa espressa dalla Conferenza Unificata nella seduta del 20 marzo 2008;</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 9 novembre 2009;</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 febbraio 2013;</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3 align="center"><strong><span style="font-size: medium;">EMANA</span></strong></h3>
<h3 align="center"><strong><span style="font-size: medium;">il seguente regolamento:</span></strong></h3>
<p align="center"><strong><span style="font-size: medium;">Articolo 1</span></strong><span style="font-size: medium;"><br />
</span><strong><span style="font-size: medium;">Finalità e ambito di intervento</span></strong></p>
<p><span style="font-size: medium;">1. Il presente regolamento definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c) , del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo», per le finalità di cui all’articolo 1 del medesimo decreto e per una applicazione omogenea, coordinata e immediatamente operativa delle norme per la certificazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale. 2. I requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare l’ispezione degli impianti di climatizzazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c) , del decreto legislativo, sono individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici e sanitari, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.</span></p>
<p align="center"><strong><span style="font-size: medium;">Articolo 2</span></strong><span style="font-size: medium;"><br />
</span><strong><span style="font-size: medium;">Riconoscimento e disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici</span></strong></p>
<p><span style="font-size: medium;">1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c) , del decreto legislativo, sono abilitati ai fini dell’attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori:<br />
a) i tecnici abilitati, la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b) ;<br />
b) gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia, che esplicano l’attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b) ;<br />
c) gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l’organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, o altro soggetto equivalente in ambito europeo, sulla base delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione, sempre che svolgano l’attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b) ;<br />
d) le società di servizi energetici (ESCO) di cui al comma 2, lettera a) , che operano conformemente alle disposizioni di recepimento e attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici sempre che svolgano l’attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b) .</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">2. Ai fini del presente decreto sono disciplinati i seguenti requisiti: a) società di servizi energetici (ESCO), persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell’utente e, ciò facendo, accetta un margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sui risparmi di spesa derivanti dal miglioramento dell’efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti; b) tecnico abilitato, un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti e organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private, comprese le società di ingegneria, che di professionista libero od associato. I tecnici abilitati devono rispondere almeno a uno dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">3. Il tecnico abilitato di cui alla lettera b) del comma 2, deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) ad e) del presente comma, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e abilitato all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all’interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza. I titoli richiesti sono:<br />
a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-48, LM-53, LM-69, LM-71, LM-73, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 54/S, 61/S, 74/S, 77/S, 81/S, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004;<br />
b) laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L9, L17, L23, L25, di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 4, 8, 10, 20, di cui al decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000;<br />
c) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, in uno dei seguenti indirizzi e articolazioni: indirizzo C1 ‘meccanica, meccatronica ed energia’ articolazione ‘energia’, indirizzo C3 ‘elettronica ed elettrotecnica’ articolazione ‘elettrotecnica’, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero, diploma di perito industriale in uno dei seguenti indirizzi specializzati: edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica, aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni;<br />
d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C9 ‘costruzioni, ambiente e territorio’, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero diploma di geometra; e) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C8 ‘agraria, agroalimentare e agroindustria’ articolazione &#8216;gestione dell’ambiente e del territorio’, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero diploma di perito agrario o agrotecnico. 4. Il tecnico abilitato di cui alla lettera b) del comma 2, deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, e di un attestato di frequenza, con superamento dell’esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, di cui al comma.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">5)Il soggetto in possesso di detti requisiti è tecnico abilitato esclusivamente in materia di certificazione energetica degli edifici. I titoli richiesti sono:<br />
a) titoli di cui al comma 3, ove non corredati della abilitazione professionale in tutti i campi concernenti la progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi;<br />
b) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-17, LM-40, LM-44, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75, LM-79, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 20/S, 45/S, 50/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del Ministro dell’università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004;<br />
c) laurea conseguita nelle seguenti classi: L8, L30, L21, L27, L32, L34, L35, di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 7, 9, 16, 21, 25, 27, 32, di cui al decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000;<br />
d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, con indirizzi e articolazioni diversi da quelli indicati al comma 3, lettere c) , d) ed e) , ovvero diploma di perito industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni, con indirizzi specializzati diversi da quelli indicati al comma 3, lettera c).</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">5. I corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici e i relativi esami sono svolti, a livello nazionale, da università, da organismi ed enti di ricerca, e da consigli, ordini e collegi professionali, autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; a livello regionale, i medesimi corsi sono svolti direttamente da regioni e province autonome, e da altri soggetti di ambito regionale con competenza in materia di certificazione energetica autorizzati dalle predette regioni e province autonome. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, i corsi sono svolti in base ai contenuti minimi definiti nell’Allegato 1. L’attestato di frequenza con superamento di esame finale è rilasciato dai soggetti erogatori dei corsi e degli esami. 6. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo.</span></p>
<p align="center"><strong><span style="font-size: medium;">Articolo 3</span></strong><span style="font-size: medium;"><br />
</span><strong><span style="font-size: medium;">Requisiti di indipendenza e imparzialità dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici</span></strong></p>
<p><span style="font-size: medium;">1. Ai fini di assicurare indipendenza e imparzialità di giudizio dei soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 2, i tecnici abilitati, all’atto di sottoscrizione dell’attestato di certificazione energetica, dichiarano:<br />
a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l’assenza di conflitto di interessi, tra l’altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell’edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né il coniuge né un parente fino al quarto grado;<br />
b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l’assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né coniuge né parente fino al quarto grado.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">1-bis. Qualora il tecnico abilitato sia dipendente e operi per conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia, il requisito di indipendenza di cui al comma 1 si intende superato dalle finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti e organismi. </span></p>
<p align="center"><strong><span style="font-size: medium;">Articolo 4 </span></strong></p>
<p align="center"><strong><span style="font-size: medium;">Funzioni delle Regioni e Province autonome</span></strong></p>
<p><span style="font-size: medium;">1. Ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo, fermo restando quanto disposto dal comma 3, le disposizioni del presente decreto si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti regionali.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">2. Ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo, per promuovere la tutela degli interessi degli utenti attraverso una applicazione omogenea della predetta norma sull’intero territorio nazionale, nel disciplinare la materia le regioni e le province autonome nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario nonché dei principi fondamentali della direttiva 2002/91/CE e desumibili dal decreto legislativo, possono:<br />
a) adottare un sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati di cui all’articolo 2 a svolgere le attività di certificazione energetica degli edifici, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi;<br />
a-bis) riconoscere, quali soggetti certificatori, i soggetti che dimostrino di essere in possesso di un attestato di frequenza, con superamento dell’esame finale, di specifico corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici, attivato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque conforme ai contenuti minimi definiti nell’allegato 1;<br />
b) promuovere iniziative di informazione e orientamento dei soggetti certificatori e degli utenti finali;<br />
c) promuovere attività di formazione e aggiornamento dei soggetti certificatori;<br />
d) monitorare l’impatto del sistema di certificazione degli edifici in termini di adempimenti burocratici, oneri e benefici per i cittadini;<br />
e) predisporre, nell’ambito delle funzioni delle regioni e degli enti locali di cui all’articolo 9 del decreto legislativo, un sistema di accertamento della correttezza e qualità dei servizi di certificazione di cui all’articolo 5, direttamente o attraverso enti pubblici ovvero organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e indipendenza, e assicurare che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti interessati al servizio;<br />
f) promuovere la conclusione di accordi volontari ovvero di altri strumenti al fine di assicurare agli utenti prezzi equi di accesso a qualificati servizi di certificazione energetica degli edifici.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">3. Ai fini del comma 2, le regioni e le province autonome che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, adottano misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti anche nell’ambito delle azioni di coordinamento tra lo Stato le regioni e le province autonome, di cui al decreto ai sensi dell’articolo 6, comma 9, del decreto legislativo. Le regioni e le province autonome provvedono affinché sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del presente decreto.</span></p>
<p align="center"><strong><span style="font-size: medium;">Articolo 5 </span></strong></p>
<p align="center"><strong><span style="font-size: medium;">Criteri di controllo della qualità del servizio di certificazione energetica</span></strong></p>
<p><span style="font-size: medium;">1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica reso dai Soggetti certificatori attraverso l’attuazione di una procedura di controllo congruente con gli obiettivi del decreto legislativo e le finalità della certificazione energetica, coerentemente agli indirizzi di cui all’articolo 4, comma 2, lettera e) . Ove non diversamente disposto da norme regionali i predetti controlli sono svolti dalle stesse autorità competenti a cui sono demandati gli accertamenti e le ispezioni necessari all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">2. Ai fini del comma 1, i controlli sono prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti e comprendono tipicamente: a) l’accertamento documentale degli attestati di certificazione includendo in esso anche la verifica del rispetto delle procedure; b) le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo e i risultati espressi; c) le ispezioni delle opere o dell’edificio.</span></p>
<p align="center"><strong><span style="font-size: medium;">Articolo 6 </span></strong></p>
<p align="center"><strong><span style="font-size: medium;">Disposizioni finali</span></strong></p>
<p><span style="font-size: medium;">1. Per gli edifici già dotati di attestato di certificazione energetica, sottoposti ad adeguamenti impiantistici, compresa la sostituzione del generatore di calore, l’eventuale aggiornamento dell’attestato di certificazione, di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo, può essere predisposto anche da un tecnico abilitato, la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b) , dell’articolo 2, dell’impresa di costruzione ovvero installatrice incaricata dei predetti adeguamenti.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">2. Le disposizioni di cui al presente decreto sono modificate e integrate con la medesima procedura.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">2-bis . Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai fini della redazione dell’attestazione di prestazione energetica di cui alla direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010.</span></p>
<p align="center"><strong><span style="font-size: medium;">Articolo 7 </span></strong></p>
<p align="center"><strong><span style="font-size: medium;">Copertura finanziaria</span></strong></p>
<p><span style="font-size: medium;">1. All’attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</span></p>
<p align="center"><strong><span style="font-size: medium;">Allegato 1</span></strong></p>
<p align="center"><strong><span style="font-size: medium;">Contenuti minimi del corso di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici</span></strong></p>
<p><span style="font-size: medium;">Durata minima 80 ore</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">I MODULO</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">La legislazione per l’efficienza energetica degli edifici.<br />
Le procedure di certificazione.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">La normativa tecnica.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Obblighi e responsabilità del certificatore.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">II MODULO</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Il bilancio energetico del sistema edificio impianto.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Il calcolo della prestazione energetica degli edifici.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Analisi di sensibilità per le principali variabili che ne influenzano la determinazione.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">III MODULO</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Analisi tecnico economica degli investimenti.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Esercitazioni pratiche con particolare attenzione agli edifici esistenti.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">IV MODULO</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Involucro edilizio:</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">le tipologie e le prestazione energetiche dei componenti; soluzioni progettuali e costruttive per l’ottimizzazione: dei nuovi edifici; del miglioramento degli edifici esistenti.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">V MODULO</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Impianti termici:</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">fondamenti e prestazione energetiche delle tecnologie tradizionali e innovative;</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">soluzioni progettuali e costruttive per l’ottimizzazione: dei nuovi impianti;</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">della ristrutturazione degli impianti esistentiò.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">VI MODULO</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">L’utilizzo e l’integrazione delle fonti rinnovabili.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">VII MODULO</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Comfort abitativo.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">La ventilazione naturale e meccanica controllata.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">L’innovazione tecnologica per la gestione dell’edificio e degli impianti.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">VIII MODULO</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">La diagnosi energetica degli edifici.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Esempi applicativi.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Esercitazioni all’utilizzo degli strumenti informatici posti a riferimento dalla normativa nazionale e predisposti dal CTI.</span></p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 19 dicembre 2011 n. 27507</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-ii-sentenza-19-dicembre-2011-n-27507/</link>
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		<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 15:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Scioglimento]]></category>
		<category><![CDATA[assemblea]]></category>
		<category><![CDATA[autorità giudiziaria]]></category>
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		<description><![CDATA[Quali sono i presupposti perché l'autorità giudiziaria sciogla il condominio negli edifici?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente -<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SCALISI Antonino &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 30290/2005 proposto da:</p>
<p>B.M. (OMISSIS), S.M. (OMISSIS), S.A. (OMISSIS), S.G.M. (OMISSIS) quale avente causa di C.I. in S. giusto contratto di compravendita, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 13, presso lo studio dell&#8217;avvocato BARTOLI STEFANO, rappresentati e difesi dagli avvocati MICELI Calogero, BERGAMASCHI GIUSEPPE;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO VIALE (OMISSIS) in persona dell&#8217;Amministratore G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 97, presso lo studio dell&#8217;avvocato GIANNI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato ROCCHINI MARIO;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 271/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di FIRENZE, depositata il 01/02/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/05/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;<br />
udito l&#8217;Avvocato ATTILIO CAROSELLI con delega dell&#8217;Avvocato GIUSEPPE BERGAMASCHI difensore dei ricorrenti che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito l&#8217;Avvocato GIANNI FIORA con delega dell&#8217;Avvocato MARIO RONCHINI difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>1. &#8211; Con atto di citazione notificato in data 12 febbraio 2003, S.A. e M., B.M. e C. F.I. proposero appello avverso la sentenza del Tribunale di Firenze con la quale era stata rigettata la loro domanda intesa al riconoscimento che il condominio di Viale (OMISSIS), convenuto, era costituito da due edifici autonomi, ovvero, allo scioglimento parziale del condominio ai sensi degli artt. 61 e 62 disp. att. cod. civ., nella considerazione che i due edifici avevano caratteristiche ed elementi comuni.</p>
<p>2. &#8211; Con sentenza depositata il 24 febbraio 2005, la Corte d&#8217;appello di Firenze rigettò il gravame, osservando che il c.t.u. aveva accertato, con argomentazioni condivisibili, che i due corpi di fabbrica che componevano l&#8217;edificio in questione non erano totalmente autonomi, presentando parti comuni quali il suolo su cui sorgeva l&#8217;edificio, le pareti esterne, porzioni di tetto e di gronda, e parti autonome, quali gli ingressi agli appartamenti, ai fondi, ai vani scala e agli impianti; ed inoltre che l&#8217;immobile era stato costruito in maniera unitaria nello stesso momento, ed introdotto in un&#8217;unica particella catastale, da ciò derivando la circostanza che il suolo sul quale poggiava il fabbricato era da considerare comune, sicchè non era possibile procedere alla divisione dell&#8217;edificio in questione in parti che avessero la caratteristica di edifici autonomi, poichè le parti comuni erano parti strutturali, e non era, quindi, invocabile l&#8217;applicazione della norma di cui all&#8217;art. 61 disp. att. cod. civ., comma 2, secondo il quale, in mancanza di deliberazione assembleare con la maggioranza di cui all&#8217;art. 1136 cod. civ., comma 2, la divisione può essere disposta dall&#8217;autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell&#8217;edificio della quale si chiede la separazione.</p>
<p>Quanto alla domanda di cui all&#8217;art. 62 disp. att. cod. civ., il cui primo comma prevede l&#8217;applicabilità della norma di cui al precedente art. 61 anche nella ipotesi in cui restino in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall&#8217;art. 1117 cod. civ., osservò la Corte di merito che tale norma non richiama anche il secondo comma del precedente art. 61, facendone derivare che la facoltà di deliberare lo scioglimento è attribuita all&#8217;autorità giudiziaria per il caso in cui restino in comune fra i partecipanti alcune delle cose indicate dall&#8217;art. 1117 cod. civ., solo se non sia necessario procedere a modificazioni di sorta, e non anche se la divisione non possa attuarsi senza dette modificazioni. Nella specie, la divisione dell&#8217;edificio in questione comportava opere per la sistemazione, quanto meno, della gronda se non anche delle facciate esterne, con la conseguenza che, rientrando la situazione di fatto dedotta in giudizio nella previsione normativa di cui all&#8217;art. 62 disp. att. cod. civ., comma 2, era inibito al giudice adito di disporre la divisione dell&#8217;edificio, rimanendo tale facoltà di esclusiva competenza dell&#8217;assemblea con la maggioranza ivi prevista.</p>
<p>3. &#8211; Per la cassazione di tale sentenza ricorrono B.M., S.A. e M., e S.G.M., quale avente causa da C.I. in S. sulla base di due motivi. Resiste con controricorso il Condominio di Viale (OMISSIS).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>1. &#8211; Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1117 cod. civ., artt. 61 e 62 disp. att. cod. civ. e norme consequenziali. Avrebbe errato la Corte di merito nel non consentire, nella specie, la creazione di due condomini autonomi relativamente alle parti separate, funzionalmente divise, come individuate dallo stesso c.t.u., e per le quali esistono anche tabelle millesimali diverse, sussistendo la indivisibilità solo in relazione ad alcune parti strumentali e necessarie per l&#8217;uso in comune. Si osserva nel ricorso, quanto alla interpretazione che dell&#8217;art. 62 disp. att. cod. civ., ha fornito il giudice di secondo grado, che tale norma prevede proprio la possibilità che si abbiano due condomini separati ed un&#8217;amministrazione condominiale per alcuni degli elementi individuati dall&#8217;art. 1117 cod. civ., e che, nella specie, non vi era alcun intervento strutturale da operare sull&#8217;edificio in questione ai fini della divisione, tale da rendere necessaria, ai fini dello scioglimento del condominio, a norma dell&#8217;art. 62 disp. att. cod. civ., comma 2, la delibera assembleare con la maggioranza prevista dall&#8217;art. 1136 cod. civ., comma 5.</p>
<p>2. &#8211; Con il secondo motivo si deduce la erronea applicazione degli artt. 62 e 194 cod. proc. civ., e norme consequenziali. Avrebbero errato il primo ed il secondo giudice nell&#8217;incentrare il giudizio sulla unitarietà di costruzione e sulla impossibilità di divisione degli immobili, e nell&#8217;aver posto in tal senso i propri quesiti al c.t.u., laddove la questione da affrontare nella specie era quella relativa alla possibilità di due condomini autonomi per una parte della edificazione. La domanda degli attuali ricorrenti doveva essere accolta, non essendo necessaria alcuna maggioranza assembleare allorchè non si tratti di decidere di intervenire sulle opere murarie o sulle strutture del condominio: l&#8217;art. 62 disp. att. cod. civ., prevede espressamente che si possano avere due condomini separati per le parti non in comune ed un condominio unico per le parti in comune di una costruzione.</p>
<p>3.1. &#8211; I due motivi &#8211; da esaminare congiuntamente in quanto volti a ottenere la modifica della decisione nella parte relativa al mancato riconoscimento della possibilità di configurare un supercondominio in relazione alle parti comuni di un edificio, e, nel contempo, due amministrazioni condominiali distinte per le parti separate della medesima costruzione &#8211; sono fondati nei termini che seguono.</p>
<p>3.2. &#8211; Deve, anzitutto, chiarirsi che, alla stregua di una corretta applicazione degli artt. 61 e 62 disp. att. cod. civ., l&#8217;autorità giudiziaria può disporre lo scioglimento del condominio solo quando un complesso immobiliare sia suscettibile di divisione, senza che si debba attuare una diversa ristrutturazione, in parti distinte, aventi ciascuna una propria autonomia strutturale, pur potendo rimanere in comune tra gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall&#8217;art. 1117 cod. civ., mentre, ove la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle cose e siano necessarie opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del condominio, e la costituzione di più condomini separati, possono essere approvati solo dall&#8217;assemblea condominiale con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell&#8217;edificio.</p>
<p>3.3. &#8211; E&#8217;, dunque, esatto che, come opinato dalla Corte di merito, l&#8217;assenza di ogni riferimento, nell&#8217;art. 62 disp. att. cod. civ., comma 2, alla facoltà di divisione attribuita all&#8217;autorità giudiziaria, ed il mancato richiamo, nel comma 1 del citato art. 62, del comma 2, dell&#8217;art. 61, escludono il riconoscimento di tale facoltà nella ipotesi di cui al comma 2, dell&#8217;art. 62 &#8211; divisione non attuabile senza modificazione dello stato delle cose -, anche perchè non vi sarebbe stato motivo di richiedere una maggioranza speciale per la deliberazione dell&#8217;assemblea, se la minoranza interessata allo scioglimento potesse rivolgersi direttamente al magistrato, prescindendo dalla volontà della maggioranza dell&#8217;assemblea.</p>
<p>3.4. &#8211; Tuttavia, nella specie, le opere indicate nella sentenza di appello quali necessarie ai fini della divisione dell&#8217;edificio di cui si tratta &#8211; opere per la sistemazione della gronda e del discente pluviale, ovvero delle facciate esterne &#8211; non sono assimilabili a quella &#8220;modifica dello stato delle cose&#8221; e a quelle &#8220;opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze dei condomini&#8221; che escludono l&#8217;intervento dell&#8217;autorità giudiziaria per lo scioglimento del condominio a norma dell&#8217;art. 62 disp. att. cod. civ., comma 2.</p>
<p>Solo in tal senso la sentenza impugnata è effettivamente meritevole di censura.</p>
<p>4. &#8211; Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto nei termini dianzi specificati. La sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad un diverso giudice &#8211; che viene individuato in altra sezione della Corte d&#8217;appello di Firenze, cui viene demandato altresì il regolamento delle spese del presente giudizio &#8211; che riesaminerà la controversia alla stregua dei principi enunciati sub 3.2. e 3.3. e dei rilievi di cui sub 3.4.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Firenze.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 17 maggio 2011.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 2 marzo 2007, n. 4973</title>
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		<pubDate>Sun, 27 Oct 2013 14:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Beni Comuni]]></category>
		<category><![CDATA[accessorietà]]></category>
		<category><![CDATA[beni comuni]]></category>
		<category><![CDATA[beni condominiali]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[requisiti]]></category>

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		<description><![CDATA[REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA &#8211; Presidente Dott. Vittorio Glauco EBNER &#8211; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA &#8211; Presidente<br />
Dott. Vittorio Glauco EBNER &#8211; Consigliere<br />
Dott. Giovanna SCHERILLO &#8211; Consigliere<br />
Dott. Luigi PICCIALLI &#8211; Consigliere<br />
Dott. Francesca TROMBETTA &#8211; Consigliere Relatore</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:<br />
Co.Re.Co.Sm., in persona del suo amm.re pro tempore, elettivamente domiciliato in Ro. via Bi.(&#8230;), presso lo studio dell&#8217;avvocato Ro.La., difeso dall&#8217;avvocato Gi.Ca., giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>Ma.Lu., Gu.An.Ma., Ca.Na., Qu.Si., Ma.Sa.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>e sul 2° ricorso n° 07770/03 proposto da:<br />
Ma.Lu., Gu.An.Ma., Ca.Na., Qu.Si., Ma.Sa., elettivamente domiciliati in Ro. P.zza Ac.(&#8230;), presso lo studio dell&#8217;avvocato St.Fu., difesi dall&#8217;avvocato Go.Ga., giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti e ricorrenti incidentali -</p>
<p style="text-align: center;">nonché contro</p>
<p>Co.Re.Co.Es., in persona del legale) rappresentante pro tempore;</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 717 8/01 del Tribunale di Palermo, depositata il 13/12/01;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblicai udienza del 01/03/06 dal Consigliere Dott. Francesca Trombetta;<br />
Preliminarmente la Corte riunisce i ricorsi separatamente proposti avverso la stessa sentenza;<br />
udito il P. M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo Destro che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso principale, rigetto perché inammissibile del ricorso incidentale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con tre separati procedimenti monitori, il condominio &#8220;Re.Co.Es. in persona dell&#8217;amm.re Bo.Ga. (condominio sito in Fi., frazione di Po. costituito da un complesso immobiliare, composto da edifici a destinazione residenziale ed edifici a destinazione paralberghìera, dotato di campi da tennis, da calcetto e piscina, costruito dalla società Ro.Gi. e Mi. s. n. c. dichiarata fallita quando non erano state completate opere, quale l&#8217;allaccio alla rete fognaria, necessarie per ottenere i certificati di agibilità ed abitabilità), chiese ed ottenne, dal G. d. P. di Palermo, tre decreti ingiuntivi, aventi ad oggetto quote condominiali richieste e non corrisposte, uno per £ 2.180.058 nei confronti di Ma.Sa., relative alla realizzazione della fognatura e cisterne d&#8217;acqua; uno per £ 3.535.900 nei confronti di Ma.Lu. e Gu.An.Ma., relative alla gestione condominiale dell&#8217;intero residence per la quota di loro spettanza; uno per £. 3. 535. 900 nei confronti di Ca.Na. e Qu.Si. relative al pagamento del canone di locazione della piscina, del campo da tennis e di quello di calcetto.</p>
<p>Proposta opposizione dagli ingiunti, proprietari di miniappartamenti in un edificio del complesso immobiliare de quo, il GdP con sentenza 23-29/7-99 confermava i decreti ingiuntivi opposti, compensando le spese giudiziali.</p>
<p>Su impugnazione principale degli ingiunti &#8211; opponenti, che contestavano l&#8217;esistenza del condominio e la validità delle delibere, stante la diversa natura -residenziale e paralberghiera &#8211; degli edifici che lo costituivano e che non consentiva potessero essere assoggettati alla disciplina del condominio degli edifici; e nella resistenza del condominio che proponendo appello incidentale in ordine alla operata compensazione delle spese giudiziali t deduceva l&#8217;avvenuto riconoscimento da parte degli ingiunti della sua esistenza per facta concludenza e l&#8217;indifferibilità e l&#8217;urgenza delle opere oggetto delle delibere, autorizzate dal Tribunale perché di pertinenza della ditta fallita e per essere la f curatela priva di fondi; il Tribunale di Palermo, con sentenza 13. 12. 2001, respingeva l&#8217;appello proposto da Ma., Ma. e Gu. ed in accoglimento dell&#8217;appello incidentale li condannava, in via solidale, al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio; accoglieva l&#8217;appello proposto dal Ba. e dalla Qu. revocando il decreto ingiuntivo per l&#8217;importo di £ 3.535.900 e condannando il condominio al pagamento in loro favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.</p>
<p>Afferma il Tribunale: che l&#8217;amministrazione condominiale è stata costituita alla consegna degli appartamenti, prima della dichiarazione di fallimento della società costruttrice ed è stata riconosciuta implicitamente dal Ma. e dalla Ma. che parteciparono a diverse assemblee: che la comproprietà delle parti comuni sorge nel momento in cui più soggetti divengono proprietari esclusivi di singole unità immobiliari, principio operante anche nella specie in quanto i complessi, residenziale e par alberghiero hanno parti comuni; che l&#8217;obbligo per tutti i condomini di partecipare alle spese dirette alla conservazione ed al mantenimento della cosa comune nasce ex lege dall&#8217;esistenza del condominio; per cui del tutto legittimi sono gli addebiti (ad esclusione per il Ma.) per il completamento della rete fognaria, trattandosi di opere d&#8217;interesse comune, necessarie a rendere abitabili gli immobili; mentre non altrettanto può dirsi con riferimento alle spese richieste al Ca. ed alla Qu. per la locazione dei campi da tennis, di calcetto e della piscina, non potendo l&#8217;assemblea imporre spese per opere su cui essa non poteva deliberare perché appartenenti alla curatela fallimentare. Ne consegue, per il Tribunale, che essendo illecito l&#8217;oggetto di tali delibere è inapplicabile l&#8217;art. 1137 c.c..</p>
<p>Avverso tale sentenza propone ricorso principale il Condominio Re.Co.Es.Resistono con controricorso e ricorso incidentale Ma., Gu., Ca., Qu., Ma.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Deduce il Condominio, ricorrente principale, a motivi di impugnazione:</p>
<p>1. la violazione dell&#8217;art. 345 c.p.c.; l&#8217;inammissibilità di domande nuove in appello &#8211; per avere il Tribunale, nell&#8217;accogliere l&#8217;appello proposto dal Ca. e dalla Qu. e nel revocare il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti, affermando che la delibera assembleare, sulla base della quale era stato emesso il decreto ingiuntivo, era nulla (e non annullabile), in quanto l&#8217;assemblea non poteva deliberare in ordine a spese per opere che appartenevano alla curatela fallimentare e non riguardavano la gestione e l&#8217;utilizzo delle cose comuni, ERRONEAMENTE esaminato ed accolto un accolto una domanda nuova avendo il Ca. la Qu.miìutato, in appello, la &#8220;causa petendi&#8221; della domanda originariamente proposta, con la quale si era negato di dovere le spese richieste con il D.I., per inidoneità all&#8217;uso e per la mancanza delle condizioni di agibilità delle opere, nonché per il carattere voluttuario delle spese; mentre in appello si era dedotta la nullità della delibera perché adottata fuori dai poteri assembleari; mutamento che configurando una domanda nuova, comportava l&#8217;inammissibilità dell&#8217;appello, rilevabile d&#8217;ufficio anche in sede di legittimità;</p>
<p>2. l&#8217;omessa, insufficiente contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, art. 360 n° 5 c. 1 c.p.c. &#8211; per avere il Tribunale, omettendo di esaminare alcuni punti decisivi prospettati dal condominio, quali: il fatto che trattasi di &#8220;residence&#8221; in cui la società costruttrice è rimasta proprietaria della piscina, del solarium, dei campi di tennis e di calcetto facenti parte integrante della struttura, concessi in locazione al condominio e da questi gestiti direttamente; CONTRADDITTORIAMENTE da un lato affermato la legittima costituzione del condominio e di tutte le delibere adottate (compresa quella di esecuzione del tratto fognario); e dall&#8217;altro ritenuta fuori della competenza assembleare e, quindi, nulla la delibera con la quale si ripartiva tra tutti i condomini il canone di locazione della piscina, del solarium, dei campi da tennis e di calcetto, spese da sempre ricomprese tra le spese generali ordinarie, pagate dalle controparti fin dalla costituzione del condominio, e corrisposte alla società costruttrice (proprietaria) poi fallita; e, quindi Erroneamente A) affermato che l&#8217;assemblea non poteva imporre ai singoli condomini la spesa per opere appartenenti alla curatela fallimentare e che non riguardavano l&#8217;utilizzo e la gestione di cose comuni, Nonostante ove si ritenga affidabile al condominio la gestione dei servizi, ogni gestione di servizi rientri nella sfera delle sue attribuzioni; B) distinto la posizione di Ma., Ma. e Gu., da quella di Ca. e Qu., Nonostante le quote relative alla locazione della piscina, siano state chieste a tutti gli appellanti; C) revocato il decreto ingiuntivo emesso a carico di Ca. e Qu., No. la somma al primo ingiunta (£ 3. 535. 900) fosse notevolmente superiore a quella richiesta per l&#8217;affitto e la gestione della piscina e dei campi e comprendesse perciò tutte le altre voci di spese.</p>
<p>Deducono i ricorrenti incidentali a motivi di impugnazione:</p>
<p>1. l&#8217;omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia: -per avere il Tribunale, in assenza di norme regolamentari disciplinanti il condominio &#8220;complesso&#8221; de quo, costituito da unità immobiliari diverse per destinazione, tipologia, caratteristiche, Erroneamnet ritenuto che l&#8217;esistenza di parti comuni fra i due complessi (che di fatto costituiscono il condominio) siano da sole sufficienti a ritenere l&#8217;esistenza del condominio e l&#8217;applicabilità delle relative norme speciali, diverse da quelle in materia di comunione Nonostante: A) in mancanza di norme regolamentari approvate da tutti, nessuno possa essere obbligato a sopportare spese la cui deliberazione e ripartizione non sia conforme a legge, prescindendo dalla diversità e specificità delle diverse proprietà, e non rispecchiando le reali posizioni dei partecipanti; B) i proprietari dei singoli edifici (residenziali o paralberghieri), come pacificamente emerso agli atti di causa, NON siano proprietari in comune di alcunché essendo le strade, gli spazi e quant&#8217;altro rimasti nella piena proprietà della società venditrice e quindi del curatore fallimentare;</p>
<p>2. vizio di motivazione per avere il Tribunale revocato solo il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di Ca. e Qu. e non anche quello emesso nei confronti di Ma., Gu. e Ma., No. siano identiche le voci di spesa richieste per tutti ed identiche le causali delle deliberazioni contestate.</p>
<p>I ricorsi principale ed incidentale vanno riuniti, ex 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza.</p>
<p>II primo motivo del ricorso principale è fondato e va accolto.</p>
<p>Infatti, come ha ribadito di recente questa corte (v. sent, 13732/2005), poiché alle delibere assembleari si applica il principio dettato in materia di contratti, secondo cui il potere attribuito al giudice, ex art. 1421 c.c., di rilevare d&#8217;ufficio la nullità, deve necessariamente coordinarsi con il principio della domanda ex art. 112 c.p. c,, il giudice non può dichiarare d&#8217;ufficio la nullità della delibera sulla base di ragioni diverse da quelle poste originariamente dalla parte a fondamento della relativa impugnazione; cosicché è inammissibile in appello, perché nuova la domanda con cui si chiede di dichiarare la nullità di una delibera assembleare per un motivo diverso da quello fatto valere in primo grado.</p>
<p>Ora, nella specie, il primo giudice, sulla base delle deduzioni degli opponenti al decreto ingiuntivo, i quali avevano evidenziato l&#8217;inagibilità degli impianti; il carattere voluttuario delle spese (relative alla piscina, al campo da tennis ed a quello di calcetto) invocando, quali dissenzienti, le disposizioni dell&#8217;art. 1121 c. civ., ha interpretato la domanda proposta come di accertamento della invalidità della delibera ex art. 1337 c. civ., e tale interpretazione, non risulta essere stata censuratavi con l&#8217;atto di appello, con il quale, invece, gli appellanti, contestando la decisione sul punto del G. d. P. che aveva dichiarato ormai vincolante la delibera, perché non impugnata nel termine di trenta giorni ex art. 1137 c.civ., hanno dedotto la nullità della stessa perché estranea ai poteri deliberativi dell&#8217;assemblea condominiale; prospettando in tal modo un campo di indagine nuovo perché involgente l&#8217;accertamento relativo all&#8217;assunzione da parte del condominio o dei condomini dell&#8217;obbligo di condurre in locazione gli impianti sportivi (dal momento che le spese addebitate al Ba. ed alla Qu. riguardavano il canone di locazione degli stessi); e, quindi, se il contratto di locazione fosse stato accettato dagli opponenti nell&#8217;atto di acquisto del miniappartamento o altrimenti.</p>
<p>Quanto al secondo motivo del ricorso in esame, esso va dichiarato assorbito per ciò che riguarda il profilo sub A) della censura, attinente alle spese relative agli impianti sportivi di cui si è detto sopra; mentre non sussiste il vizio di motivazione dedotto con riferimento ai profili sub B) e C) dello stesso motivo perché dalla motivazione della sentenza non risulta che le spese della locazione degli impianti sportivi siano state chieste a tutti gli appellanti; né ai Ca. &#8211; Qu. risultano chieste oneri diversi dai i canoni di locazione.</p>
<p>Passando all&#8217;esame del ricorso incidentale il primo motivo è fondato nei limiti che vengono ad esporsi.</p>
<p>Deve, in primo luogo, precisarsi che la sussistenza del &#8220;condominio&#8221;, di cui parla il giudice di appello, relativamente all&#8217;intero complesso residenziale e paralberghiero, è, in realtà, da esso inteso siccome riferito all&#8217;applicazione delle norme disciplinanti il condominio (anziché di quelle disciplinanti la comunione) alla fattispecie, qual è quella di causa, in cui più fabbricati, costituiti alcuni da miniappartamenti in proprietà esclusiva, ed altri adibiti a residence, hanno tutti in comune la rete fognaria e le cisterne d&#8217;acqua.</p>
<p>Nel ritenere ciò, il Tribunale si è in parte adeguato a quanto la giurisprudenza di questa corte è venuta nel tempo affermando (v, sentt. 2609/94; 1206/96; 14791/03), con l&#8217;individuare il presupposto, perché si instauri un diritto di condominio su un bene comune, in quella &#8220;relazione di accessorietà&#8221; strumentale e funzionale che collega i piani o le porzioni di piano di proprietà esclusiva, agli impianti o ai servizi di uso comune; e che fa sì che il godimento del bene comune sia strumentale al godimento del bene individuale, e non sia, quindi, suscettibile di autonoma utilità; come lo sono, invece, ad esempio, gli impianti sportivi di proprietà comune, regolati, dalle norme sulla comunione proprio &#8220;perché il rapporto di comunione si esaurisce nella contitolarità del bene essendo ciascuno dei contitolari in grado di godere direttamente del bene comune&#8221; (v. sent. 14791/03)</p>
<p>Ora, è ben vero che, nella presente fattispecie configurando il Tribunale un &#8220;supercondominio&#8221; per la rete fognaria e le cisterne d&#8217;acqua, (cui applicare le norme sul condominio), ha ritenuto irrilevante che parte dei fabbricati del complesso fossero adibiti a residence e non fossero condomini; come, invece, la giurisprudenza su citata presuppone. Tuttavia, osserva questo collegio, se l&#8217;elemento fondante del diritto di condominio è la &#8220;relazione di accessorietà&#8221; di cui si è sopra detto; e se tale relazione può esistere, come questa corte ha già affermato (v. sent. 14791/03), sia con riferimento ad un solo edificio, che a più edifici, costituenti autonomi condomini; nulla concettualmente osta a che la suddetta relazione di accessorietà sussista anche se uno degli edifici o, al limite entrambi, non siano condomini; purché si tratti di edifici &#8220;autonomi&#8221;; in quanto è l&#8217;autonomia della costruzione, piuttosto che la &#8220;gestione&#8221; dell&#8217;edificio, che lo stesso art. 61 disp. att. cod. civ. individua come caratteristica rilevante dell&#8217;edificio in base alla quale l&#8217;art. 62 disp. att. e. civ. consente l&#8217;applicazione delle norme sul condominio alle parti, di cui all&#8217;art. 1117, rimaste comuni ai diversi edifici.</p>
<p>Si viene, così, a configurare un tipo di condominio sui generis, allargato, di tipo verticale in cui ogni edificio autonomo, di proprietà esclusiva o costituente condominio, assume la figura di (super) condomino.</p>
<p>Una tale soluzione, derivante da una interpretazione analogica degli artt. 61 e 62 disp., att. e. civ., resa possibile perché ispirata alla loro stessa ratio legis, se rende più laboriosi i criteri di i determinazione del valore della quota di cui sarebbe titolare il (super) condomino, consente di estendere la normativa condominiale (come il divieto di rinuncia sulle cose comuni ex art. 1118 2c c.c., il principio di indivisibilità ex art. 1119 c.c., l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 1121 2c.c.c. per le innovazioni gravose) ai nuovi complessi immobiliari, come da tempo sostiene parte della dottrina.</p>
<p>La decisione del Tribunale, pertanto, così integrata nella motivazione, con riferimento all&#8217;esistenza del &#8220;supercondominio&#8221; relativamente alla rete fognaria ed alle cisterne d&#8217;acqua, deve ritenersi corretta. La motivazione è, invece, del tutto insufficiente nella parte in cui, a fronte della ritenuta (dai ricorrenti incidentali) illegittimità della ripartizione delle spese, perché non rispecchierebbe i rapporti di valore delle diverse proprietà esclusive, nell&#8217;ambito del condominio allargato del quale farebbe parte anche l&#8217;edificio adibito a residence, il Tribunale non spiega affatto come sia stata calcolata la quota di ciascun partecipante, sulla cosa comune (rete fognaria e cisterne dell&#8217;acqua) a più edifici.</p>
<p>Sussiste, quindi, entro i limiti specificati il vizio di motivazione dedotto con riferimento al profilo sub A) della censura in esame; mentre la censura, con riferimento al profilo sub B) è infondata dal momento che non è contestata la comunanza ai vari edifici della rete fognaria e delle cisterne d&#8217;acqua, in ordine ai quali impianti, soltanto, è stata affermata la sussistenza del (super) condominio. Quanto al secondo motivo del ricorso incidentale, non sussiste il vizio di motivazione dedotto, in quanto non risulta dalla sentenza impugnata che, a tutti i ricorrenti incidentali siano state chieste le stesse voci di spesa.</p>
<p>In accoglimento p. q. d. r. dei ricorsi principale ed incidentale, la sentenza impugnata va cassata, limitatamente ai motivi accolti, con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione del Tribunale di Palermo che provvedere ad un nuovo esame della controversia in applicazione dei motivi esposti.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P. Q. M.</strong></p>
<p>La corte riunisce i ricorsi; accoglie p. q. d. r. i ricorsi principale ed incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente. giudizio, ad altra sezione del Tribunale di Palermo.</p>
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		<title>Accordo Stato &#8211; Regioni 22 febbraio 2012</title>
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		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 14:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Pubblicato in GU l'Accordo Stato-Regioni sulla formazione per l'utilizzo delle attrezzature di lavoro]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ai sensi dell&#8217;art. 73, comma 5, del <a title="Decreto Legislativo 81/2008" href="http://www.federproprietaabruzzo.it/decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81/" target="_blank">decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81</a>, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l&#8217;<a title="Accordo Stato-Regioni 22 febraio 2012" href="http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_035259_53%20csr%20punto%2012.pdf" target="_blank">Accordo Stato-Regioni</a> che individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione da parte dei lavoratori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.</p>
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