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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; recinsioni</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 3 gennaio 2013, n. 67</title>
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		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 13:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Riparto delle Spese]]></category>
		<category><![CDATA[annullabilità]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<category><![CDATA[ripartizione delle spese]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento]]></category>

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		<description><![CDATA[Il condominio che recinta l'area antistante un negozio è tenuto a risarcire il danno subito? Quando la ripartizione delle spese è nulla? Quando annullabile?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere<br />
Dott. CORRENTI Vincenzo &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. SCRIMA Antonietta &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 30925-2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>COND. (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 522/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di ROMA, depositata il 31/01/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2012 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), con delega depositata in udienza dell&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore della ricorrente che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con citazione del 20.10.1994 (OMISSIS) conveniva davanti al Tribunale di Latina il condominio (OMISSIS) per sentirlo condannare ai danni a seguito di esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione, approvati con delibera assembleare ed appaltati all&#8217;impresa (OMISSIS) per lire 110.372.500, lavori consistenti nel rifacimento della facciata, dei parapetti esterni e dei balconi.</p>
<p>Asseriva anche che nessun obbligo di contribuzione poteva essere imputato all&#8217;attrice in quanto era stato costituito un condominio separato e la stessa avrebbe dovuto pagare solo le spese indicate nell&#8217;articolo 11 del regolamento. Chiedeva la restituzione di somme pagate per lire 17.347.036, la condanna al pagamento di lire 10.000.000 per indennizzo e risarcimento per l&#8217;occupazione della sua proprieta&#8217;. Resisteva il condominio.</p>
<p>Con sentenza 2403/01 il Tribunale di Latina accoglieva la domanda, liquidando lire 17.646.736 e lire 4.000.000 per indennizzo, sentenza riformata dalla Corte di appello di Roma, con sentenza 522/06, che rigettava la domanda osservando, in ordine alle deliberazioni concernenti la ripartizione delle spese, che le S.U., con sentenza 4806/05 hanno ritenuto nulle quelle prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito o non rientrante nelle competenze dell&#8217;assemblea o incidenti sui diritti individuali e sulla proprieta&#8217; esclusiva; viceversa annullabili quelle adottate con maggioranze inferiori, affette da vizi formali attinenti al procedimento di convocazione.</p>
<p>Il concorso del condomino nelle spese attiene ad aspetti secondari donde l&#8217;annullabilita&#8217;, da far valere nel termine di decadenza ex articolo 137 c.c..</p>
<p>In ordine all&#8217;indennizzo non era stato allegato alcun danno ma dedotta solo l&#8217;occupazione in se&#8217;.</p>
<p>Ricorre (OMISSIS) con tre motivi, non svolge difese il Condominio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Col primo motivo si denunzia nullita&#8217; della sentenza per omessa pronuncia in ordine all&#8217;inesistenza di una domanda di annullamento delle Delib. 9 maggio 1993, Delib. 7 marzo 1994, Delib. 21 marzo 1994.</p>
<p>La ricorrente in primo grado ed in appello ha dedotto che oggetto dell&#8217;impugnativa non erano le delibere indicate che hanno disposto la ripartizione bensi&#8217; l&#8217;accertamento circa la corresponsione di somme in eccesso rispetto al dovuto. Non era necessario giudicare della validita&#8217; ed efficacia delle delibere ma dell&#8217;operato dell&#8217;amministratore pro tempore che di fatto non tenne conto di quanto stabilito dall&#8217;assemblea.</p>
<p>Col secondo motivo si deduce violazione degli articoli 1123 e 1135 c.c. perche&#8217; la richiamata pronunzia delle S.U. non si attaglia al caso concreto avendo solo risolto un contrasto circa l&#8217;omessa comunicazione dell&#8217;avviso di convocazione, anzi confermato il criterio per la ripartizione delle spese.</p>
<p>Col terzo motivo si deducono vizi di motivazione rispetto all&#8217;insussistenza del danno da occupazione.</p>
<p>Osserva questa Corte Suprema: La prima censura e&#8217; fondata.</p>
<p>La questione della validita&#8217; o meno della delibera e&#8217; irrilevante. Sia il condominio, costituendosi in giudizio, che la ricorrente riconoscono che era stato deliberato l&#8217;accollo ai singoli proprietari della quota relativa ai balconi. Il problema riguardava l&#8217;esecuzione di tale delibera da parte dell&#8217;amministratore.</p>
<p>Il secondo motivo e&#8217; assorbito dall&#8217;accoglimento del precedente e, comunque, una delibera che pone a carico di un condomino spese dallo stesso non dovute e&#8217; nulla e non semplicemente annullabile. Il terzo motivo merita accoglimento.</p>
<p>A parte il dubbio nel riferimento all&#8217;articolo 843 c.c., comma 2 rispetto ad una domanda indicata in sentenza come di risarcimento danni per lavori deliberati dall&#8217;assemblea, la mera affermazione che non era stato allegato alcun danno, non tiene conto che l&#8217;occupazione di un viale antistante un&#8217;attivita&#8217; commerciale comporta di per se&#8217; un danno e nella specie, a pagina quattro, la decisione impugnata si limita a dedurre che il condominio contesto&#8217; la richiesta di danni in quanto l&#8217;impresa a suo tempo aveva avuto autorizzazione dall&#8217;attrice e dal figlio a posizionare il camion nella stradina, circostanza irrilevante. In definitiva il ricorso va accolto in ordine ai motivi indicati, con la conseguente cassazione con rinvio, anche per le spese.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma.</p>
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