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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; reato</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 Penale, Sentenza 5 marzo 2013, n. 10245</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 09:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Abusivismo]]></category>
		<category><![CDATA[abusivismo]]></category>
		<category><![CDATA[contravvenzione paesaggistica]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[penale]]></category>
		<category><![CDATA[permanenza del reato]]></category>
		<category><![CDATA[reato]]></category>
		<category><![CDATA[veranda]]></category>

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		<description><![CDATA[La veranda abusiva sarà pure sparita, ma il reato edilizio no...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. FIALE Aldo &#8211; Presidente<br />
Dott. GRILLO Renato &#8211; Consigliere<br />
Dott. AMORESANO Silvio &#8211; Consigliere<br />
Dott. GAZZARA Santi &#8211; Consigliere<br />
Dott. ANDREAZZA Gastone &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>(OMISSIS), n. a (OMISSIS);</p>
<p>avverso la sentenza della Corte d&#8217;Appello di Catanzaro in data 12/01/2012;<br />
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;<br />
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;<br />
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GAETA Pietro, che ha concluso per l&#8217;inammissibilita&#8217;;<br />
udite le conclusioni dell&#8217;Avv. (OMISSIS), in sostituzione dell&#8217;Avv. (OMISSIS), che si e&#8217; riportato ai motivi.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>1. Con sentenza del 12/01/2012 la Corte d&#8217;Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Tropea di condanna di (OMISSIS) per i reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articoli 94 e 95, e Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articoli 71 e 72, in relazione alla realizzazione di una veranda antistante un esistente fabbricato ricadente nel centro storico.</p>
<p>2. Ha proposto ricorso per cassazione l&#8217;imputata lamentando con un unico motivo la violazione di legge per mancata dichiarazione di estinzione &#8220;del reato&#8221; per effetto, Legge n. 308 del 2004, ex articolo 181, comma 1 quinquies, dell&#8217;intervenuta demolizione delle opere abusive, effettuate dall&#8217;imputata stessa; censura in proposito l&#8217;affermazione della Corte territoriale circa l&#8217;inapplicabilita&#8217; di tale previsione alle violazioni urbanistiche ed edilizie.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>3. Il ricorso e&#8217; manifestamente infondato. Anche a prescindere dal fatto che dalla sentenza di primo grado non risulta accertata l&#8217;effettuata demolizione da parte dell&#8217;imputata, da questa solo comunicata ma mai verificata, e&#8217; comunque pregiudiziale il fatto, gia&#8217; correttamente posto in evidenza dalla Corte territoriale, che la rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, pur se accompagnata dalla successiva demolizione del manufatto abusivo, non estingue il reato edilizio ma, esclusivamente, la contravvenzione paesaggistica prevista dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 181, comma 1, (tra le altre, Sez. 3, n. 25026 del 12/05/2011, Stefano, Rv. 250675; Sez. 3, n. 19317 del 27/04/2011, P,G. in proc. Medici e altro, Rv. 250341; sez. 3 n. 17535 del 07/05/2010, Medina, Rv. 247167; sez. 3, n. 17078 del 18/05/2006, n. 17078, Vigo, Rv. 234323).</p>
<p>La chiara formulazione dell&#8217;articolo 181, comma 1 quinquies, Decreto Legislativo cit., riferito al &#8220;reato di cui al comma 1&#8243; (ovvero al reato paesaggistico), porta infatti ad escludere che la spontanea riduzione in pristino possa produrre effetti anche con riferimento alle violazioni urbanistiche eventualmente concorrenti; e del resto, la irrilevanza della demolizione dell&#8217;immobile abusivo, spontanea o indotta da specifico provvedimento ai fini della estinzione del reato urbanistico e&#8217; stata sempre esclusa dalla giurisprudenza di questa Corte. L&#8217;efficacia estintiva della demolizione e&#8217; stata infatti invocata in piu&#8217; occasioni richiamando il disposto della Legge 21 giugno 1985, n. 298, articolo 8 quater, (di conversione del Decreto Legge 13 aprile 1985, n. 146) che, testualmente, prevede che &#8220;non sono perseguibili in qualunque sede coloro che abbiano demolito o eliminato le opere abusive entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto&#8221;, essendosi tuttavia precisato, a tal proposito, che detta disposizione e&#8217; testualmente riferita e limitata sotto il profilo temporale, alle demolizioni di opere abusive eseguite entro la data di entrata in vigore (7 luglio 1985) della stessa legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 22.6.1985 (vedasi anche Corte Cost. n. 167 del 29/03/1989). Cio&#8217; non toglie, peraltro, che la demolizione spontanea, pur non producendo effetti estintivi, possa essere comunque valutata ai fini della determinazione della pena, della mancanza di un danno penalmente rilevante e della buona fede dell&#8217;imputato (sez. 3 n. 35008, 18 settembre 2007).</p>
<p>4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso preclude il rilievo delle cause di non punibilita&#8217;, ivi compresa l&#8217;estinzione del reato per prescrizione, maturata successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, essendo detto ricorso inidoneo ad instaurare validamente il rapporto di impugnazione (per tutte, Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca).</p>
<p>5. All&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del grado, e della somma indicata in dispositivo, ritenuta equa, in favore della cassa delle ammende, in applicazione dell&#8217;articolo 616 c.p.p..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.</p>
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		<item>
		<title>Cassazione Penale, Sezione V, Sntenza 31 maggio 2012 n. 33221</title>
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		<pubDate>Fri, 07 Mar 2014 11:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Assemblea]]></category>
		<category><![CDATA[assemblea]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<category><![CDATA[reato]]></category>

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		<description><![CDATA[Insultare l'architetto che rappresenta un condomino in assemblea risulta in un reato?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE QUINTA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo &#8211; Presidente -<br />
Dott. BRUNO Paolo Antoni &#8211; Consigliere -<br />
Dott. VESSICHELLI Maria &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. SABEONE Gerardo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SETTEMBRE Antonio &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>1)D.V. N. IL (OMISSIS);</p>
<p>avverso la sentenza n. 1/2011 TRIB.SEZ.DIST. di BARLETTA, del 27/09/2011;<br />
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;<br />
udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/05/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;<br />
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SPINACI S., che ha concluso per il rigetto;<br />
Udito, per la parte civile, l&#8217;avv. A. Florio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Propone ricorso per cassazione D.V. avverso la sentenza del Tribunale di Trani &#8211; sezione distaccata di Barletta &#8211; in data 27 settembre 2011 con la quale è stata confermata quella di primo grado, di condanna alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno, in ordine al reato di ingiurie commesso nel settembre e nel dicembre 2002 in danno di S.M..</p>
<p>Il reato non è ancora prescritto a causa della interruzione ed anche della sospensione del relativo termine, per giorni 738, con la conseguenza che ne è prevista la scadenza l&#8217;8 giugno 2012.</p>
<p>Deduce:</p>
<p>1) la nullità del processo di primo grado e degli atti successivi avendo la difesa prodotto, per le udienze del 18 giugno 2009 e 25 febbraio 2010, certificazioni attestanti l&#8217;assoluto impedimento a comparire dell&#8217;imputato il quale nel primo caso, era stato ricoverato presso il reparto di cardiologia dell&#8217;ospedale di Andria e, nel secondo caso, presso il centro riabilitativo (OMISSIS) di Pescara.</p>
<p>Il giudice aveva ingiustamente rifiutato il rinvio sulla base dell&#8217;erronea motivazione secondo cui si trattava di malattia cronica, da sottoporre a un programma riabilitativo pianificabile nel tempo;</p>
<p>2) il vizio di motivazione sul mancato proscioglimento.</p>
<p>L&#8217;affermazione di responsabilità in ordine al primo episodio era stata basata sulle dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, la quale, secondo l&#8217;assunto del ricorrente, non deve neppure prestare giuramento.</p>
<p>L&#8217;espressione proferita dell&#8217;imputato in quell&#8217;occasione, peraltro, atteneva alla circostanza che la persona offesa lavorasse senza emettere fattura e quindi a un&#8217;evenienza che, riportata nel contesto della discussione, trovava ampia giustificazione.</p>
<p>Il secondo episodio offensivo contestato non aveva invece trovato riscontro probatorio con riferimento all&#8217;espressione &#8220;mafioso&#8221;. Era rimasto comprovato soltanto il ricorso all&#8217;espressione &#8220;che cazzo&#8221; la quale è entrata nell&#8217;uso comune e non ha rilevanza penale, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, quando è proferita in posizione di parità rispetto all&#8217;interlocutore;</p>
<p>3) la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all&#8217;art. 599 c.p..</p>
<p>Nel comportamento dell&#8217;imputato si sarebbe dovuto riconoscere lo stato d&#8217;ira di chi reagisce al fatto ingiusto altrui avendo l&#8217;imputato, anche nella forma putativa, ritenuto di reagire a intromissioni ingiustificate della persona offesa in lavori di pertinenza del condominio nel quale quella non abitava.</p>
<p>Il difensore di parte civile ha denunciato la inammissibilità dell&#8217;appello sotto il profilo della mancata espressa aggressione al capo della sentenza di primo grado contenente le tradizioni civili.</p>
<p>Il ricorso è inammissibile.</p>
<p>Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell&#8217;art. 420 ter c.p.p., per non avere il giudice di primo grado riconosciuto l&#8217;assoluto impedimento dell&#8217;imputato a comparire in due udienze del 2009 del 2010.</p>
<p>Si riporta, nell&#8217;atto di impugnazione, la condivisibile giurisprudenza di legittimità in tema di malattia cronica e della sua attitudine a integrare il detto impedimento assoluto, evitando però &#8211; ed in violazione dei principio di autosufficienza del ricorso nonchè di quello della necessaria specificità dei motivi &#8211; di indicare e di allegare la reale natura ed i termini della concreta rilevazione della patologia riconosciuta come cronica dello stesso giudice procedente.</p>
<p>Una simile omissione impedisce a questo giudice di legittimità di apprezzare la rilevanza della questione e l&#8217;eventuale fondamento della denunciata violazione di legge, dovendo trovare applicazione, in materia, anche l&#8217;orientamento secondo cui l&#8217;assoluto impedimento a comparire dell&#8217;imputato, indicato dall&#8217;art. 420 quater c.p.p., comma 1, configurabile anche in relazione ad una malattia a carattere cronico, sussiste purchè determini un impedimento effettivo, legittimo e di carattere assoluto, riferibile ad una situazione non dominabile dall&#8217;imputato e a lui non ascrivibile (Rv. 220247).</p>
<p>Ed infatti, la stessa giurisprudenza osserva pure che la presenza di una situazione patologica cronica e legata all&#8217;età dell&#8217;imputato, ove non sia tale da impedirne la presenza in udienza o la sua partecipazione cosciente al procedimento, non costituisce legittima causa nè della sospensione del procedimento per incapacità dell&#8217;imputato, nè di rinvio del dibattimento per legittimo impedimento a comparire di quest&#8217;ultimo (Rv. 251901).</p>
<p>Uguale rilievo rende inammissibile la censura riguardante il mancato rinvio per l&#8217;impedimento dedotto con riferimento al ricovero in centro abilitativo.</p>
<p>Il secondo motivo è ugualmente inammissibile, anche per genericità.</p>
<p>In primo luogo è manifestamente infondata l&#8217;osservazione sulla inidoneità delle dichiarazioni della persona offesa a costituire prova di responsabilità. La persona offesa anche costituita parte civile, partecipa al processo, di regola, in qualità di testimone e, in tale veste, è tenuta a prestare giuramento sicche le sue dichiarazioni sono idonee ad essere valutate come elemento di prova anche a prescindere dalla ricerca e dalla sussistenza di elementi di riscontro.</p>
<p>Quanto, poi, al principio evocato in ricorso, secondo cui l&#8217;espressione offensiva deve essere valutata non prima di essere calata nel contesto nel quale essa è stata pronunciata, se ne ribadisce la condivisibilità ma se ne rileva anche la menzione del tutto generica nel ricorso che ci occupa.</p>
<p>Il ricorrente, violando il disposto dell&#8217;art. 581 c.p.p., non indica le ragioni in punto di fatto, sulle quali poggia la censura, con la conseguenza che la denuncia circa la mancata contestualizzazione dell&#8217;espressione offensiva in esame, risulta del tutto non apprezzabile.</p>
<p>Se mai il principio di diritto risulta evocato in maniera del tutto eccentrica rispetto la ricostruzione dell&#8217;accaduto come effettuata nella sentenza di primo grado e fatta propria anche dal giudice d&#8217;appello.</p>
<p>Risulta infatti da tali sentenze di merito che l&#8217;espressione ingiuriosa con la quale l&#8217;imputato ha attribuito alla persona offesa di lavorare evadendo gli obblighi fiscali, è stata pronunciata nel corso di una seduta condominiale nella quale il comportamento della persona offesa risulta essere stato soltanto quello di avere insistito per effettuare i lavori condominiali invece non graditi all&#8217;imputato.</p>
<p>In ordine al secondo episodio, fermo che la sentenza di primo grado al pari di quella di appello non risulta addebitata l&#8217;espressione &#8220;mafioso&#8221;, deve osservarsi che il principio di diritto evocato dal ricorrente non appare decisivo fini di risolvere il processo in senso favorevole al medesimo. L&#8217;espressione di volgarità ingiuriosa è riconosciuta dalla giurisprudenza come idonea ad integrare gli estremi del reato qui in esame.</p>
<p>E d&#8217;altra parte, costituisce un ragionamento logico e plausibile quello del giudice del merito il quale ha posto in evidenza come l&#8217;espressione &#8220;architetto del cazzo&#8221; fosse stata pronunciata all&#8217;indirizzo della persona offesa, da parte dell&#8217;imputato, in un atteggiamento gratuitamente astioso e senza che vi fosse stato alcun previo tentativo di relazionarsi con la controparte in modo da preservarne la dignità.</p>
<p>Inammissibile è l&#8217;ultimo motivo di ricorso, formulato ancora in maniera assertiva e tutta versata in fatto, essendo da escludere che la partecipazione alla decisione sui lavori condominiali da parte della persona offesa quale sostituto del padre, potesse costituire oggettivamente o anche soltanto soggettivamente per l&#8217;imputato un fatto ingiusto al quale reagire per effetto di un giustificato stato d&#8217;ira.</p>
<p>Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 1000,00.</p>
<p>In base al principio della soccombenza l&#8217;imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile e liquidate come in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a versare alla Cassa delle Ammende la somma di Euro 1000,00, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che liquida in Euro 1800,00 oltre accessori come per legge.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 31 maggio 2012.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2012.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Penale, Sezione II, Sentenza 03 febbraio 2012 n. 18864</title>
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		<pubDate>Mon, 03 Mar 2014 13:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilità]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[appropriazione indebita]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[penale]]></category>
		<category><![CDATA[perfezionamento]]></category>
		<category><![CDATA[reato]]></category>

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		<description><![CDATA[Quando si perfeziona la fattispecie dell'appropriazione indebita per l'Amministratore di Condominio?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ESPOSITO Antonio &#8211; Presidente -<br />
Dott. PRESTIPINO Antonio &#8211; Consigliere -</p>
<p>Dott. DAVIGO Piercamillo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. CERVADORO Mirella &#8211; Consigliere -<br />
Dott. RAGO Geppino &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>avv. Sergio Bernocchi, difensore di: S.G. nato (OMISSIS);</p>
<p>avverso la sentenza n. 6723/2010 della Corte d&#8217;appello di Milano, sezione penale, in data 26.5.2011;<br />
Sentita la relazione fatta, in pubblica udienza, dal consigliere Mirella Cervadoro;<br />
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr. Vito D&#8217;Ambrosio, il quale ha concluso chiedendo l&#8217;annullamento senza rinvio della sentenza, per essere i reati estinti per prescrizione e conferma delle statuizioni civili;<br />
Udito il difensore delle parti civili Condominio (OMISSIS), e F.L. avv. Fausto Moscatelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>In data 4.1.2005, F.L., comproprietaria di un appartamento sito nel condominio di via (OMISSIS), presentò denuncia querela nei confronti di S.G., che aveva ricoperto la carica di amministratore del predetto Condominio dall&#8217;aprile 1999 sino al marzo 2004, rilevando che l&#8217;amministratore nominato a seguito delle dimissioni del S. non era riuscito a ricostruire compiutamente i movimenti contabili della precedente gestione, essendo emersi a prima vista irregolarità ed ammanchi; a seguito di una verifica contabile era stato così accertato che nei rendiconti di esercizio erano stati esposti costi superiori a quelli sostenuti, e che all&#8217;amministratore erano state consegnate somme poi versate su libretti, di cui uno mai restituito. Gli esiti di tali accertamenti erano stati oggetto di contestazione nei confronti del S., tramite lettera raccomandata datata 5.10.2004, ma lo stesso non aveva fornito alcun tipo di spiegazione a riguardo.</p>
<p>S.G. veniva quindi rinviato a giudizio per rispondere del reato di cui all&#8217;art. 81 cpv c.p. e art. 61 c.p., nn. 7 e 11, art. 646 c.p., perchè, nella sua qualità di amministratore del condominio (OMISSIS), in esecuzione del medesimo disegno criminoso e in diverse occasioni al fine di procurarsi un profitto si appropriava della somma di Euro 96884,41 nel periodo compreso tra il 1.4.1999 ed il 31.3.2003 e dal 1.4.2003 al 31.3.2004; somma derivante dall&#8217;esposizione nella contabilità condominiale di costi superiori a quelli sostenuti dai proprietari del Condominio (OMISSIS); trattenendo la somma distratta nonostante le richieste della persona offesa. Con l&#8217;aggravante di cui all&#8217;art. 61 c.p., n. 7 di aver causato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità. Con l&#8217;aggravante di cui all&#8217;art. 61 c.p., n. 11 di aver commesso il fatto con abuso del rapporto di prestazione d&#8217;opera. (OMISSIS).</p>
<p>Con sentenza del 21.12.2009, il Tribunale di Busto Arsizio, sezione distaccata di Gallarate, all&#8217;esito del giudizio celebrato con rito abbreviato, dichiarò S.G. responsabile del reato di appropriazione indebita aggravata della somma di Euro 96884,41, e lo condannò alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 400,00 di multa, nonchè al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite F.L. e V.E., quest&#8217;ultimo nella sua qualità di amministratore del Condominio (OMISSIS), danni da liquidarsi in separato giudizio.</p>
<p>Avverso tale pronunzia propose gravame l&#8217;imputato, e la Corte d&#8217;Appello di Milano con sentenza del 26.5.2011, dopo aver acquisito agli arti tutti i documenti allegati all&#8217;atto d&#8217;appello, rideterminava l&#8217;ammontare della distrazione in complessivi Euro 13.374,28 (9.402,48 + Euro 3.971,80 somma depositata sul libretto n.106.490/80 non restituito), e &#8211; in parziale riforma della decisione di primo grado &#8211; esclusa la circostanza aggravante di cui all&#8217;art. 61 c.p., n. 7, riduceva la pena a mesi sei giorni venti di reclusione ed Euro 340,00 di multa, e confermava le statuizioni civili.</p>
<p>Ricorre per cassazione il difensore dell&#8217;imputato, deducendo: 1) la violazione dell&#8217;art. 606 c.p.p., lett. c), per violazione di norma processuale stabilita a pena di nullità ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 180 c.p.p. in relazione all&#8217;art. 487 c.p.p., in quanto a seguito della costituzione delle parti, all&#8217;udienza del 26.5.2011, la Corte territoriale non ha provveduto alla declaratoria di contumacia nei confronti dell&#8217;imputato non presente; 2) la violazione dell&#8217;art. 606 c.p.p., lett. b ed e), per errata interpretazione della legge penale, e mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla specifica doglianza di cui all&#8217;atto d&#8217;appello relativa all&#8217;accertamento dei singoli fatti di appropriazione indebita, da considerare già prescritti alla data di pubblicazione della sentenza impugnata. La Corte ha infatti omesso di motivare sullo specifico motivo di impugnazione e, ancor più erroneamente, ha indicato nel giorno 15.1.2004 il tempo della consumazione dell&#8217;&#8221;indebita appropriazione&#8221;, nonostante la contestazione ex art. 81 cpv c.p., che sottende la plurima violazione della legge penale, e non una singola violazione costituita dalla sommatoria di più condotte illecite. E quanto al &#8220;dies a quo&#8221;, coincidente con la decorrenza del termine necessario a prescrivere le singole fattispecie, è indiscutibile che tutte le appropriazioni consumate nel periodo 1999-2003 fossero già estinte per intervenuta prescrizione alla data della sentenza impugnata.</p>
<p>Chiede pertanto l&#8217;annullamento della sentenza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.</p>
<p>E&#8217; principio costantemente affermato da questa Corte con giurisprudenza assolutamente prevalente, condivisa da questo Collegio, che l&#8217;omissione della declaratoria formale di contumacia, in presenza dei presupposti del giudizio contumaciale (assenza di un legittimo impedimento dell&#8217;imputato), non è causa di nullità della sentenza, in quanto non prevista specificamente dall&#8217;ordinamento e non riconducibile al novero delle nullità di ordine generale, considerato che essa non importa alcun effetto pregiudizievole ai fini dell&#8217;intervento e dell&#8217;assistenza dell&#8217;imputato, cui competono comunque i diritti processuali connessi alla situazione di contumacia (v. Cass. Sez. 5^, sent. n. 36651/2008 Rv. 241634 Sez. 6^, sent. n. 19273/2006 Rv. 233973; Sez. 5^ n. 46857/2005 Rv. 233045).</p>
<p>A ciò aggiungasi che, anche volendo seguire l&#8217;indirizzo giurisprudenziale meno recente e minoritario, secondo il quale l&#8217;omissione di formale pronuncia dell&#8217;ordinanza dichiarativa della contumacia costituisce nullità a regime intermedio sanabile ex art. 182 c.p.p., comma 2 (v. Cass. Sez. 1, sent. n. 2859/2004 Rv. 230650), il motivo risulterebbe comunque inammissibile, in quanto nessun concreto pregiudizio, derivante dall&#8217;omessa pronuncia della contumacia, è stato prospettato dal ricorrente, e secondo quanto prevede l&#8217;art. 182 c.p.p., le nullità a regime intermedio possono essere dedotte solo dalla parte che vi abbia interesse, e si sanano se non rilevate d&#8217;ufficio entro i termini indicati dall&#8217;art. 180 c.p.p..</p>
<p>2. Il secondo motivo non solo è manifestamente infondato, ma è anche privo della specificità, prescritta dall&#8217;art. 581, lett. c), in relazione all&#8217;art. 591 c.p.p., lett. c) per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell&#8217;impugnazione.</p>
<p>2.1 La Corte d&#8217;Appello, ritenuta l&#8217;assoluta necessità di acquisire agli atti tutta la documentazione allegata all&#8217;arto di appello del S., (copia integrale dei rendiconti, dei piani di riparto, delle fatture emesse dalla OTIS nei confronti del condominio, dei verbali delle assemblee ed in particolare di quella in data 27.11.2003 avente ad oggetto, tra l&#8217;altro, le dimissioni del S., dei libretti bancari, della fattura n. (OMISSIS) emessa dal geometra R., e del modello F24 attestante il pagamento della ritenuta d&#8217;acconto), in quanto documenti pertinenti alle specifiche allegazioni della parte civile ed al periodo incriminato, e &#8211; precisato che nell&#8217;imputazione era stato indicato in complessivi Euro 96884,41 l&#8217;oggetto delle condotte appropriative, ma che, espunti dall&#8217;elenco in denuncia le voci 6) ed 8), per le quali era ancora ignoto l&#8217;esito degli accertamenti effettuati dalla parte offesa, i pretesi ammanchi di cui alla contestazione dovevano in realtà essere quantificati nella minor somma di Euro 59427,71 &#8211; nella sentenza impugnata (v. pagg.5-20) ha ricostruito, con estrema precisione, tutta la contabilità del condominio negli anni in contestazione, sulla base non solo delle contestazioni, ma anche di tutti i documenti prodotti dalla difesa del S. e dalle dichiarazioni rese dal medesimo. Tenuto conto delle dichiarazioni dell&#8217;imputato, che &#8211; in ordine alle varie voci in contestazione &#8211; ha ammesso di aver talvolta rendicontato, e quindi richiesto e ottenuto dai condomini, il pagamento di somme mai spese (ma ha negato di essersene appropriato, essendo comunque gli importi versati in eccedenza rimasti sul conto bancario del condominio, e quindi in cassa), e di aver quindi redatto i rendiconti, facendo largo uso al criterio di competenza, anzichè al criterio di cassa, con conseguente esistenza di spese rendicontate, ma non ancora pagate, la Corte ha ritenuto che l&#8217;unico metodo possibile per verificare, se e quando si fosse verificata da parte dell&#8217;imputato la denunciata appropriazione delle somme in questione, fosse proprio quello di calcolare l&#8217;importo complessivo delle somme pagate dai condomini e l&#8217;importo complessivo delle spese effettuate per conto del condominio alla luce degli esiti della riconciliazione bancaria intervenuta il 15.1.2004, al momento della consegna della cassa dal S. al nuovo amministratore V.. Considerato che, a seguito dell&#8217;operata ricostruzione della contabilità, era emerso che, alla data del 15.1.2004, sul conto del condominio si sarebbe dovuta trovare depositata la somma di Euro 32.273,17, mentre al momento delle consegne l&#8217;imputato aveva versato all&#8217;amministratore subentrante quale residuo di cassa la minor somma di Euro 22.870,69, la Corte ha quindi ritenuto che, proprio in quel momento, l&#8217;imputato &#8211; trattenendo le somme di Euro 9402,48, pari alla differenza di cassa rilevata, e di Euro 3971,80, di cui al libretto di deposito n. 106490/80 ricevuto e non restituito &#8211; ebbe a manifestare la volontà di farle proprie; il reato (unico e non continuato) si era pertanto consumato al momento della consegna della cassa, ovvero in data 15.1.2004. Ridimensionata la distrazione totale delle somme in Euro 13.374,28, la Corte ha poi escluso l&#8217;aggravante di cui all&#8217;art. 61 c.p., n. 7, e ridotto la pena.</p>
<p>Le precise argomentazioni della sentenza d&#8217;appello che, nonostante la genericità del motivo di ricorso, si è ritenuto di dover sia pur sinteticamente riportare nel loro integrale sviluppo ai fini dell&#8217;esatta individuazione del momento consumativo del reato, non sono suscettibili di censura alcuna in questa sede, in quanto ampiamente e logicamente motivate.</p>
<p>2.2 Sulla base di norme espressamente dichiarate inderogabili dall&#8217;art. 1138 c.c., comma 4, l&#8217;amministratore del condominio dura in carica un anno (art. 1129 c.c., comma 2) e sottopone alla approvazione dell&#8217;assemblea il preventivo ed il consuntivo delle spese afferenti all&#8217;anno (art. 1135 c.c., nn. 2 e 3), ragion per cui la gestione viene rapportata alla competenza (annuale). Poichè l&#8217;amministratore è tenuto anno per anno a predisporre il bilancio preventivo ed a far approvare dall&#8217;assemblea il bilancio consuntivo, astrattamente, anno per anno, alla scadenza dell&#8217;anno sociale corrispondente alla durata in carica, egli deve rispondere della gestione; in ogni caso alla scadenza, sia che essa avvenga alla fine dell&#8217;anno, sia che venga anticipata da un provvedimento di revoca, l&#8217;amministratore deve dare conto della gestione e restituire tutte le somme che detiene per conto del condominio.</p>
<p>Secondo la giurisprudenza delle sezioni civili di questa Corte, l&#8217;amministratore del condominio configura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilità, nei rapporti tra l&#8217;amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato (Cass. Civ., Sez. 2, 12 febbraio 1997, n. 1286; Cass. Civ., Sez. 2, 14 dicembre 1993, n. 12304), e considerato che, ai sensi dell&#8217;art. 1713 cod. civ., il mandatario deve rendere al mandante il conto e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato, l&#8217;obbligo di restituzione sorge a seguito della conclusione dell&#8217;attività gestoria, salvo che l&#8217;estinzione avvenga prima di tale conclusione, e deve essere adempiuta non appena tale attività si è realizzata.</p>
<p>Di norma, la restituzione avviene in seguito al rendiconto annuale ma, ove ciò non avvenga (anche per meri errori di contabilità o perchè devono essere ancora recuperate somme dovute da condomini morosi e riguardanti la precedente gestione o per altre cause), una volta che la gestione si conclude, e in difetto di contrarie disposizioni pattizie, l&#8217;amministratore del condominio è tenuto alla restituzione, in riferimento a tutto quanto ha ricevuto nell&#8217;esercizio del mandato per conto del condominio, vale a dire tutto ciò che ha in cassa, e ciò indipendentemente dalla gestione alla quale le somme si riferiscono (v. Cass. Civ. Sez. 2, sent. n. 10815/2000 Rv. 539589).</p>
<p>2.3 Un indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, con riferimento alla fattispecie di spendita di titoli avuti in garanzia (v. Cass. Sez. 2 sent. n. 1119/99, rv. 212976; Sez. 2 sent. n. 12096/86, rv.</p>
<p>174174), e a quella di detenzione a titolo di custodia di un libretto al portatore bancario intestato a persona deceduta (e di cui il detentore aveva rifiutato la restituzione agli eredi), ha ritenuto che non sempre vi è necessaria coincidenza tra il momento in cui viene posta in essere la condotta di appropriazione e di interversione del possesso, e quello in cui si verifica l&#8217;evento di appropriazione, evento che è costituito dalla manifestazione della volontà dell&#8217;agente di fare propria la cosa, e ha quindi statuito che il reato di cui all&#8217;art. 646 c.p. si consuma nel momento dell&#8217;azione, cioè dell&#8217;interversione del titolo del possesso, e si perfeziona con il verificarsi dell&#8217;evento costituito dal momento in cui la parte offesa viene posta a conoscenza dell&#8217;avvenuta appropriazione in suo danno. L&#8217;evento appropriazione, in questi casi, si realizza allorchè la parte offesa subisce il danno della mancata restituzione (v. Cass. Sez. 2, sent. n. 48438/2004 rv. 230354).</p>
<p>2.4 Nella concreta fattispecie, comunque, così come accertato dal giudice del fatto, in conformità con i principi di diritto dettati da questa Corte, il momento della interversione del possesso è coincidente con quello dell&#8217;evento del reato, e si è realizzato all&#8217;atto della consegna della cassa al nuovo amministratore, allorchè l&#8217;imputato, non restituendo l&#8217;intero importo delle somme ricevute nel corso della sua gestione, ha manifestato chiaramente la volontà di voler trattenere per sè parte delle somme in questione.</p>
<p>Non è al riguardo illogico ritenere, così come deciso dalla Corte territoriale, che la mancata restituzione di volta in volta in seguito ai rendiconti annuali non è dato certo di interversione del possesso, e non è di per sè incompatibile con la conservazione del denaro, del quale non si potuto comunque accertare la dispersione fino alla consegna della cassa, così come rilevato anche dalla ricostruzione della contabilità, sulla scorta dei documenti prodotti e delle stesse dichiarazioni del S., il quale ha ammesso di aver redatto i rendiconti annuali, facendo largo uso al criterio della competenza, anzichè al criterio di cassa, con la conseguente esistenza di spese rendicontate, ma non ancora pagate.</p>
<p>Esattamente la Corte ha pertanto ritenuto il reato consumato il 15.1.2004, al momento in cui il S., dovendo assolvere a seguito della conclusione dell&#8217;attività gestoria all&#8217;obbligo di restituzione ai sensi dell&#8217;art. 1713 cod. civ., consegnava al nuovo amministratore la cassa del Condominio con un ammanco di Euro 13.374,28.</p>
<p>2.5 Considerato che il reato è stato consumato il (OMISSIS), e il termine massimo di prescrizione a seguito di atti interruttivi ai sensi dell&#8217;art. 160 c.p. è di anni sette e mesi sei, appare evidente che, anche a prescindere da eventuali periodi di sospensione, alla data della pronuncia della sentenza d&#8217;appello (26.5.2011) il reato non era ancora estinto per prescrizione.</p>
<p>Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. L&#8217;inammissibilità originaria del ricorso comporta il passaggio in giudicato della sentenza di merito, con la conseguente impossibilità di dichiarare l&#8217;eventuale, sopravvenuta prescrizione del reato ex art. 129 cod. proc. pen..</p>
<p>Ai sensi dell&#8217;art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l&#8217;imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè &#8211; ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità &#8211; al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende, nonchè alla rifusione in favore delle parti civili Condominio (OMISSIS) e F.L. delle spese sostenute dalle predette parti civili per questo grado di giudizio che si liquidano in complessivi Euro 2400,00 oltre IVA, CPA e spese generali.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2012.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2012.</p>
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		<title>Corte di Cassazione Penale, Sezione V Sentenza 9 novembre 2012, n. 43732</title>
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		<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 11:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Buon Vicinato]]></category>
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		<description><![CDATA[Le ingiurie, sebbene non contenenti epiteti volgari, rivolte nei confronti del proprio vicino costituiscono reato?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>[omissis]</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Ritenuto in fatto</strong></p>
<p>Con sentenza pronunciata il primo dicembre 2011, la corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Cremona, in data 30.11.2010 aveva condannato L.A. alla pena di mesi otto di reclusione per i reati di cui agli artt. 610, c.p. (capo a); 582, c.p. (capo b) e 594, c.p. (capo c), commessi in (…) in danno di Le.Li. , oltre al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, assolveva l’imputata, ai sensi dell’art. 530, co. 2, c.p.p., dai reati di cui ai capi a) e b), con la formula perché il fatto non sussiste e riduceva la pena inflitta per il reato sub c) ad Euro 300,00 di multa, confermando nel resto l’impugnata sentenza, con riferimento alle statuizioni civili.<br />
Ha proposto ricorso personalmente l’imputata, articolando due motivi di ricorso.<br />
Con il primo deduce la contraddittorietà ovvero la manifesta illogicità della motivazione in quanto la corte territoriale avrebbe ritenuto inattendibile la narrazione della persona offesa in ordine ai fatti di violenza privata e di lesioni e, contraddittoriamente, attendibile con riferimento all’ingiuria. Con il secondo motivo deduce l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale in relazione al delitto di cui all’art. 594, c.p., non potendosi attribuire alcun carattere offensivo alle parole che si assumono pronunciate dall’imputata all’indirizzo della persona offesa.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Considerato in diritto</strong></p>
<p>Il ricorso va rigettato, essendo infondati i motivi che ne sono posti a fondamento.<br />
Quanto al primo motivo va rilevato che la corte territoriale, con motivazione adeguata ed esente da vizi, ha fondato la sua decisione su di un’accurata e prudente valutazione delle dichiarazioni della persona offesa Le.Li. , inserendole in un contesto di rapporti di vicinato tra quest’ultima e la ricorrente, contraddistinti da una reciproca avversione, nell’ambito dei quali appariva assolutamente credibile che la L. avesse attribuito alla persona offesa di essere l’autrice dell’abbandono delle feci sulle scale della sua abitazione, episodio scatenante della lite insorta tra le due donne, mentre analogo giudizio non poteva essere effettuato in relazione al denunciato episodio delle lesioni che la persona offesa affermava di avere subito dall’imputata, perché, sul punto le dichiarazioni della Le. venivano contraddette da una serie di elementi oggettivi, tra cui assumeva un ruolo decisivo la tardività, in relazione alla gravità asserita e certificata delle lesioni, dell’accertamento medico cui la persona offesa si sottoponeva solo due giorni dopo il verificarsi della lite (cfr. pagg. 4-5 dell’impugnata sentenza).<br />
Tale modo di procedere della corte territoriale appare assolutamente conforme ai risultati elaborati dalla giurisprudenza di legittimità a proposito del valore che, all’interno del processo penale, assumono le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile, pacificamente considerate valutabili ed utilizzabili ai fini della tesi di accusa, poiché, a differenza di quanto previsto nel processo civile, circa l’incapacità a deporre del teste che abbia la veste di parte, il processo penale risponde all’interesse pubblicistico di accertare la responsabilità dell’imputato, e non può essere condizionato dall’interesse individuale rispetto ai profili privatistici, connessi al risarcimento del danno provocato dal reato, nonché da inconcepibili limiti al libero convincimento del giudice (cfr. Cass., sez. V, 23.11.2011, n. 8558, Ce; Cass., sez. V, 19.9.2011, n. 46542, M.M.; Cass., sez. V, 8.4.2008, n. 16780, C; Cass., sez. V, 27.3.2008, n. 16769 S.).<br />
Tali dichiarazioni, pertanto, possono essere assunte anche da sole come prova della responsabilità dell’imputato, purché siano sottoposte a vaglio positivo circa la loro attendibilità e senza necessità di applicare le regole probatorie di cui all’art. 192, terzo e comma 4, c.p.p., che richiedono la presenza di riscontri esterni, anche se, essendo la parte civile portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi; riscontro, peraltro, non indefettibilmente ed in ogni caso dovuto, fermo restando l’obbligo del giudice di rigorosamente valutare, come ha fatto la corte di appello di Brescia, le dichiarazioni della persona offesa, dovendo la sua eventuale necessità essere ragguagliata alle connotazioni della fattispecie, alle emergenze probatorie e procedimentali che sia dato cogliere nella vicenda esaminata, alle acquisizioni e modalità ricostruttive della stessa (cfr. Cass., sez. IV, 1.2.2011, n. 19668, N.M. ed altri, nonché in senso conforme, Cass., sez. II, 20.9.2011, n. 43307, C.S.; Cass., sez. VI, 23.3.2011, n. 22281, G.F.A.; Cass., sez. VI, 20.12.2010, n. 4443, P.), che, in presenza di una pluralità di dichiarazioni accusatorie della persona offesa, possono condurre, in relazione a ciascuna di esse, ad esiti diversi, che, tuttavia, di per sé, non consentono di ravvisare una motivazione contraddittoria.<br />
Parimente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, apparendo evidente la natura offensiva delle espressioni rivolte dalla L. all’indirizzo della Le. (”zozzona, sporcacciona”).<br />
In esse, invero si ravvisano gli estremi dell’offesa all’onore ed al decoro della persona della Le. , aggredita attraverso espressioni gratuitamente volgari. Pur nel profondo mutamento intervenuto nel linguaggio comune, con l’uso diffuso di espressioni volgari, che in determinato contesti possono ritenersi “depurate” del loro significato oltraggioso, infatti, evidenziare, attraverso le espressioni innanzi indicate, un assoluto disinteresse del destinatario dell’offesa per le regole igieniche vigenti nel consesso civile e, quindi, per il rispetto delle esigenze di vita altrui, è certamente locuzione che, per quanto possa essersi degradato il codice comunicativo, conserva intatta la sua valenza ingiuriosa, in quanto volta a ferire la dignità altrui ed il senso di appartenenza alla comunità in cui si vive.<br />
Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto nell’interesse di L.A. va, dunque, rigettato, ai sensi dell’art. 615, co. 2, c.p.p., con condanna della ricorrente, giusto il disposto dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.<br />
Depositata in Cancelleria il 09.11.2012</p>
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