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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; reati</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione Tributaria Civile, Sentenza 4 agosto 2010, n. 18081</title>
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		<pubDate>Wed, 12 Mar 2014 16:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazioni]]></category>
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		<description><![CDATA[In che reati incorre chi menta ad ente pubblico per ottenere dei prestiti?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TRIBUTARIA</p>
<p style="text-align: left;">Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. PLENTEDA Donato &#8211; Presidente<br />
Dott. SOTGIU Simonetta &#8211; Consigliere<br />
Dott. CARLEO Giovanni &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. PERSICO Mariaida &#8211; Consigliere<br />
Dott. DIDOMENICO Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p style="text-align: left;">sul ricorso proposto da:</p>
<p>Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici e&#8217; domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: left;">De. Ma. Fe. , elettivamente domiciliato in Arma di Taggia (IM) via Nino Pesce 2 presso lo studio del Dott. Panizzi Romeo;</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 66.33.05, depositata in data 14.7.05, della Commissione tributaria regionale della Lombardia;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9.6.10 dal Consigliere Dott. Giovanni Carleo;<br />
sentita la difesa svolta per conto di parte ricorrente, che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso con vittoria di spese;<br />
Udito il P.G. in persona del Dott. De Nunzio Wladimiro che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso con le pronunce consequenziali.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>In data 2.8.2000 l&#8217;Ufficio II.DD. di Milano notificava a De. Ma. Fe. l&#8217;avviso di accertamento ai fini Irpef e CSNN per l&#8217;anno di imposta 1995. L&#8217;avviso in questione si fondava su un controllo effettuato sulle somme accreditate nei conti correnti bancari intestati al contribuente, i quale invitato dall&#8217;Ufficio non forniva adeguata giustificazione in ordine a tali somme in relazione all&#8217;omessa dichiarazione del reddito per l&#8217;anno di imposta controllato. Il De. Ma. , premesso che l&#8217;avviso era illegittimo in quanto fondato su presunzioni di secondo grado, presentava ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano, la quale lo accoglieva. Proponeva appello l&#8217;ufficio e la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava il gravame. Avverso la detta sentenza l&#8217;Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>La doglianza, svolta dalla ricorrente, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 32, comma 1, n. 7 e dell&#8217;articolo 2728 c.c. e dell&#8217;articolo 112 c.p.c. nonche&#8217; della motivazione insufficiente e contraddittoria, si fonda sulla considerazione che l&#8217;articolo 32 citato individua a favore dell&#8217;Amministrazione una presunzione legale iuris tantum superabile dalla prova contraria da parte del contribuente, prova che nella specie non e&#8217; stata assolutamente fornita. Da cio&#8217; l&#8217;erroneita&#8217; della sentenza impugnata, la quale ha accolto il ricorso del contribuente sulla base dell&#8217;ipotesi secondo cui, svolgendo il De. Ma. attivita&#8217; di amministratore di 18 condomini, era &#8220;presumibile che nei conti correnti esaminati dall&#8217;Ufficio II.DD. di Milano venissero versate somme attinenti alla sua attivita&#8217; di amministratore &#8220;La censura appare fondata. A riguardo, giova sottolineare che questa Corte con indirizzo ormai consolidato ha avuto modo di affermare il principio secondo cui, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, in caso di versamenti operati sul conto corrente bancario, il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 32 pone a carico del contribuente una presunzione, ancorche&#8217; semplice, in virtu&#8217; della quale i versamenti sono presumi come rappresentativi di corrispettivi imponibili in forza di una vincolante valutazione legislativa. Invero, &#8220;nel caso in cui l&#8217;accertamento effettuato dall&#8217;ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, e&#8217; onere del contribuente, a carico del quale si determina una inversione dell&#8217;onere della prova, dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili, mentre l&#8217;onere probatorio dell&#8217;Amministrazione e&#8217; soddisfatto, per legge, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti (Cass. 4589/09. conf. Cass. n. 1739/07). Ai fini di cui trattasi, la prova liberatoria non puo&#8217; essere generica ma deve essere analitica con indicazione specifica della riferibilita&#8217; di ogni versamento bancario in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili. Con la conseguenza che nel caso di specie competeva al contribuente provare analiticamente che le somme presenti sui suoi conti bancari fossero dovute ai versamenti da parte dei condomini per le spese di gestione condominiale, prova liberatoria che invece non e&#8217; stata fornita ne&#8217; in sede amministrativa quando gli fu rivolto dall&#8217;Amministrazione l&#8217;invito a fornire dati, notizie e chiarimenti in ordine alle operazioni annotate nei conti bancari, ne&#8217; in sede contenziosa.</p>
<p>Considerato che la sentenza impugnata non si e&#8217; uniformata ai suddetti principi, pienamente condivisi dal Collegio ed applicabili nella fattispecie, il ricorso per cassazione in esame deve essere accolto e la sentenza impugnata, che ha fatto riferimento, in modo non corretto, ad una eregula iuris diversa, deve essere cassata. Con l&#8217;ulteriore conseguenza che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della lite proposto dal contribuente. All&#8217;accoglimento del ricorso consegue la condanna del De. Ma. alla rifusione delle spese dell&#8217;intero giudizio liquidate come in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong> P.Q.M.</strong></p>
<p>LA CORTE</p>
<p>accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell&#8217;articolo 384 c.p.c., comma 1, rigetta il ricorso introduttivo della lite proposto da De. Ma. Fe. , che condanna alla rifusione delle spese dell&#8217;intero giudizio che si liquidano in euro 3.000,00 di cui euro 2.000,00 per onorario, euro 800,00 per diritti, euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge per ciascuno dei giudizi di merito ed euro 3.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge per il giudizio di legittimita&#8217;.</p>
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		<title>Sentenze Cassazione Penale, Sezione Quinta, 18 novembre 2011 n. 603</title>
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		<pubDate>Thu, 27 Feb 2014 21:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Posto auto]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<description><![CDATA[Può un parcheggio costituire reato? Se sì, quale fattispecie?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE QUINTA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:</p>
<p>Dott. GRASSI Aldo Presidente del 18/11/2 &#8211; -<br />
Dott. SAVANI Piero Consigliere SENTE &#8211; -<br />
Dott. BRUNO Paolo A. Consigliere N. 2 &#8211; -<br />
Dott. VESSICHELLI Maria rel. Consigliere REGISTRO GENER &#8211; -<br />
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Consigliere N. 30869/2 &#8211; -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>1)L.G.N.IL (OMISSIS); avverso la sentenza n. 258/2007 CORTE APPELLO di CATANIA, del 10/11/2010;</p>
<p>visti gli atti, la sentenza e il ricorso;<br />
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/11/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;<br />
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fodaroni, che ha concluso per il rigetto.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Propone ricorso per cassazione L.G. avverso la sentenza della Corte di appello di Catania in data 10 novembre 2010 con la quale è stata confermata quella di primo grado di condanna per il reato di violenza privata. Al prevenuto è stato addebitato il suddetto reato per essersi rifiutato di rimuovere il proprio autoveicolo, parcheggiato in modo tale da impedire ad un condomino di entrare nel garage con la propria autovettura (fatto del (OMISSIS)). La Corte osservava che il comportamento commissivo capace di integrare il reato in esame era quello consistito nell&#8217;avere parcheggiato in modo tale da ostruire l&#8217;ingresso al garage e che il dolo era insorto quando l&#8217;imputato aveva perseverato nel detto comportamento, una volta che era stato richiesto di rimuovere l&#8217;auto.</p>
<p>Deduce il ricorrente che nella specie non poteva trovare applicazione la fattispecie di violenza privata.</p>
<p>All&#8217;imputato era stato infatti contestato soltanto un comportamento omissivo, quello consistito nel rifiutarsi di spostare l&#8217;auto per far passare quella del condomino. Invece tutta la vicenda anteatta e cioè la fase del parcheggio irregolare dell&#8217;auto era fuori dal capo di imputazione. Con la conseguenza che non potevano essere ravvisati, nel fatto descritto nella imputazione, un atto di violenza o di costrizione capaci di incidere sulla libertà di autodeterminazione della persona offesa. Si era trattato infatti di mera &#8220;non adesione&#8221; ad una richiesta altrui.</p>
<p>La Corte d&#8217;appello, invero, nel respingere tale rilievo, aveva evidenziato che a carico del prevenuto era ravvisabile un vero e proprio comportamento commissivo che era quello integrato dal parcheggiare l&#8217;auto in modo da ostruire il passaggio al garage:</p>
<p>soltanto il dolo era insorto in un momento successivo, quando l&#8217;imputato aveva perseverato nel detto comportamento rifiutando di spostare l&#8217;auto.</p>
<p>Ma &#8211; prosegue la difesa &#8211; la cronistoria dei fatti accertati evidenziava che al momento in cui si sarebbe verificato il comportamento commissivo capace, ad avviso della Corte di merito, di sostanziare l&#8217;elemento oggettivo del reato, in realtà l&#8217;imputato non aveva alcuna intenzione di coartare la persona offesa (peraltro assente) ed anzi aveva dato prova, subito dopo, di volere rimuovere l&#8217;autovettura quando era stato sollecitato a farlo.</p>
<p>La mancanza di dolo nel momento appena descritto rende evidente che il comportamento di rilievo penale, in base al capo di imputazione, non fu l&#8217;originario atto del parcheggio irregolare (infatti non contestato) ma quello successivo della mancata rimozione.</p>
<p>Quindi i giudici del merito avrebbero errato nel valorizzare il comportamento commissivo consistito nel parcheggio ostruttivo.</p>
<p>Invece la volontà manifestata successivamente, e per reazione a proteste troppo vivaci della condomina, di non rimuovere l&#8217;auto può avere determinato, si, una costrizione della volontà persona offesa ma è privo di rilevanza penale per assenza del connotato della violenza o della minaccia.</p>
<p>Tanto è stato già rilevato dalla Corte di Cassazione nelle sentenze n. 11875 del 1998 e n. 2013 del 2009.</p>
<p>Diversa sarebbe stata la ipotesi in cui il prevenuto avesse parcheggiato l&#8217;auto con la volontà, sin dall&#8217;inizio, di impedire l&#8217;accesso al garage della persona offesa: tale condotta sarebbe stata capace di integrare il reato ma non è stata provata e soprattutto non è stata contestata.</p>
<p>Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.</p>
<p>Occorre prendere le mosse dal rilievo, già formulato dai giudici del merito e non censurato dal ricorrente, secondo cui l&#8217;elemento della violenza nella fattispecie criminosa di violenza privata si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l&#8217;offeso della libertà di determinazione e di azione, potendo consistere anche in una violenza &#8220;impropria&#8221;, che si attua attraverso l&#8217;uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione (Rv. 246551; Massime precedenti Conformi: N. 1195 del 1998 Rv. 211230, N. 3403 del 2004 Rv. 228063).</p>
<p>Si conviene anche sulla osservazione che quando la violenza privata sia configurata con riferimento ad un atto di violenza (in alternativa a quello della minaccia) tale violenza possa essere individuata in un&#8217;energia fisica esercitata, come detto, vuoi sulle persone o, in alternativa, anche sulle cose (Rv. 184195; Rv. 247757) e deve essere idonea ad incidere sulla libertà psichica (di determinazione e azione) del soggetto passivo.</p>
<p>Tale premessa è all&#8217;origine anche dell&#8217;approdo giurisprudenziale citato nel ricorso (del 2009), secondo cui esula dalla fattispecie delittuosa un comportamento meramente omissivo a fronte di una richiesta altrui, quando lo stesso si risolva in una forma passiva di mancata cooperazione al conseguimento del risultato voluto dal richiedente (Rv. 245769).</p>
<p>Senonchè tale decisione non è utilmente evocata con riferimento alla fattispecie in esame posto che, diversamente dal caso esaminato in tale sentenza, in quello che ci occupa non può dirsi che il comportamento dell&#8217;agente sia consistito semplicemente nell&#8217;omettere (senza alcun&#8217;altra iniziativa materiale) di aderire a una richiesta altrui: se così fosse stato, infatti, si sarebbe ben potuto aderire alla conclusione della sentenza citata, raggiunta in una fattispecie nella quale il comportamento omissivo dell&#8217;imputato non era consistito nè in una modificazione della realtà esterna, nè in una modalità di comunicazione, tali, rispettivamente, da creare o prospettare una situazione &#8220;coartante&#8221;, ma si era risolto invece in una mera forma passiva di non cooperazione al conseguimento del risultato voluto dal richiedente. Il fatto è che il caso che ci occupa risulta diverso perchè la comunicazione, da parte del ricorrente, di non volere rimuovere l&#8217;auto parcheggiata in modo da ostruire il passaggio a quella della persona offesa, era stata preceduta da altro comportamento dello stesso imputato, esso si di natura commissiva e costituito dall&#8217;impiego di energia fisica su una cosa, atto a determinare una costrizione della volontà della persona offesa.</p>
<p>E proprio quel pregresso comportamento, per quanto posto in essere in origine senza il dolo della violenza privata e per questo non rifluito nella imputazione, vale a delineare in capo all&#8217;agente la responsabilità per il reato di cui all&#8217;art. 610 c.p. quando, alfine, si è saldato col dolo: il cambiamento dell&#8217;atteggiamento psicologico dell&#8217;agente, ha cioè visto, nel rifiuto di spostare l&#8217;auto, il momento della manifestazione esteriore della azione coartante dell&#8217;imputato materialmente già posta in essere, non essendo, quel rifiuto, un comportamento capace, da solo, di integrare il reato.</p>
<p>In conclusione, se è del tutto condivisibile che costituisca il reato in esame la condotta di chi effettui il parcheggio di un&#8217;autovettura in modo tale da impedire intenzionalmente a un&#8217;altra automobile di spostarsi per accedere alla pubblica via e accompagnato dal rifiuto reiterato alla richiesta della parte offesa di liberare l&#8217;accesso (Rv. 234458; Massime precedenti Conformi: N. 4093 del 1981 Rv. 148695, N. 2545 del 1985 Rv. 168350, N. 10834 del 1988 Rv.</p>
<p>179650, N. 40983 del 2005 Rv. 232459), sarebbe irragionevole non ritenere reato anche soltanto la seconda parte della condotta appena descritta nella quale la costrizione, con violenza, della altrui volontà è determinata dal mantenimento della vettura nella posizione irregolare in cui è stata messa dallo stesso agente:</p>
<p>mantenimento capace di determinare la costrizione psicologica della persona offesa nè più e nè meno dell&#8217;intenzionale parcheggio ostruttivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.<br />
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2011.<br />
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2012.</p>
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