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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; reati edilizi</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 Penale, Sentenza 9 aprile 2013, n. 16182</title>
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		<pubDate>Sat, 17 May 2014 11:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Abusivismo]]></category>
		<category><![CDATA[competenze]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[normativa antisismica]]></category>
		<category><![CDATA[permesso di costruire]]></category>
		<category><![CDATA[reati edilizi]]></category>
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		<category><![CDATA[Stato]]></category>

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		<description><![CDATA[La competenza in materia di edilizia spetta alle regioni, ma la competenza sulla sicurezza statica degli edifici a chi compete? Quali le conseguenze?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TERESI Alfredo &#8211; Presidente<br />
Dott. FIALE Aldo &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. RAMACCI Luca &#8211; Consigliere<br />
Dott. GRAZIOSI Chiara &#8211; Consigliere<br />
Dott. ANDREAZZA Gastone &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);<br />
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);</p>
<p>avverso la sentenza n. 615/2012 TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, del 20/09/2011;<br />
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;<br />
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;<br />
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Sante Spinaci, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con sentenza del 20.9.2011, ha affermato la responsabilita&#8217; penale di (OMISSIS) e (OMISSIS) in ordine ai reati di cui:</p>
<p>- al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articoli 93, 94 e 95 (per avere realizzato sul terrazzo di un immobile di loro proprieta&#8217; una veranda chiusa precaria rimovibile in legno, delle dimensioni di mt. 7,00 x 7,77, con solaio di copertura in perlinato e tegole, senza dare avviso al Genio Civile, senza la preventiva presentazione dei calcoli di stabilita&#8217; e senza l&#8217;autorizzazione scritta richiesta in zona sismica &#8211; acc. in (OMISSIS));</p>
<p>e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, unificati i reati nel vincolo della continuazione ex articolo 81 cpv. cod. pen., ha condannato ciascuno alla pena di euro 2.000,00 di ammenda.</p>
<p>Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati ed atto di appello gli imputati medesimi e, con tali mezzi di gravame, hanno eccepito sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione:</p>
<p>- la erronea applicazione della disciplina antisismica posta dal Testo Unico, Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, non essendosi tenuto conto della divergente e derogatoria normativa posta dalla Legge Regionale siciliana 16 aprile 2003, n. 4, articolo 20 che, in forza della competenza legislativa esclusiva che appartiene alla Regione Siciliana secondo il suo Statuto speciale, deroga ad ogni altra disposizione di legge, sicche&#8217; per le opere aventi struttura precaria previste dalla norma stessa non sarebbero richiesti alcun progetto esecutivo e alcuna denuncia o autorizzazione preventiva, ossia non sarebbe applicabile alcuna di quelle prescrizioni sancite dalla norme contestate di cui al cit. Testo Unico.</p>
<p>A norma della Legge Regionale n. 4 del 2003, articolo 20, comma 2, l&#8217;opera precaria deve essere soltanto preceduta da una relazione di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri il rispetto delle norme di sicurezza e la mancanza di pregiudizio alla statica dell&#8217;immobile e tale relazione asseverativa sostituisce ed ingloba tutte le ulteriori prescrizioni previste dalla legge nazionale per le opere da realizzarsi in zona sismica;</p>
<p>- la mancata valutazione di una evidente situazione di buona fede per errore incolpevole, a fronte di un quadro normativo equivoco, tanto che lo stesso ufficio del Genio Civile di Messina, verosimilmente a causa dell&#8217;incertezza derivante dal contrasto tra la normativa regionale e quella statale in materia, solo a distanza di cinque anni dall&#8217;entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 aveva emanato la disposizione di servizio n. 235 del 26.8.2008, indirizzata ai Comuni, con cui aveva chiarito che per le strutture precarie superiori a 20 mq. era comunque necessario depositare i calcoli di stabilita&#8217;;</p>
<p>- la compieta estraneita&#8217; della (OMISSIS) alla vicenda, perche&#8217; i lavori erano stati commissionati e seguiti soltanto dal (OMISSIS);</p>
<p>- la incongrua determinazione della pena, priva della specificazione della misura base e dell&#8217;aumento inflitto per la continuazione.</p>
<p>La Corte di appello di Messina &#8211; con ordinanza del 4.6.2012 &#8211; ha convertito l&#8217;atto di appello sottoscritto personalmente dagli imputati in ricorso per cassazione, ex articolo 568 c.p.p., u.c..</p>
<p>Il difensore ha depositato memoria aggiuntiva.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>I ricorsi devono essere rigettati, perche&#8217; infondati.</p>
<p>1. L&#8217;articolo 14, lettera f), dello Statuto speciale della Regione Siciliana, approvato con R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455 prevede che il legislatore siciliano ha competenza esclusiva In materia urbanistica.</p>
<p>Il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, ha riconosciuto questa competenza primaria delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, sempre &#8220;nel rispetto e nei limiti&#8221; dei rispettivi statuti (articolo 2, comma 2).</p>
<p>La Legge Regionale siciliana 16 aprile 2003, n. 4, articolo 20 assoggetta ad un particolare regime di asseveramento (ove la legislazione nazionale prescrive invece la necessita&#8217; del permesso di costruire):</p>
<p>a) &#8220;la chiusura di terrazze di collegamento e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie&#8221;;</p>
<p>b) la realizzazione di verande, definite come &#8220;chiusure o strutture precarie relative a qualunque superficie esistente su balconi, terrazze e anche tra fabbricati&#8221;;</p>
<p>c) la realizzazione di altre strutture, comunque denominate (a titolo esemplificativo si fa riferimento a tettoie, pensiline e gazebo), che vengono assimilate alle verande, a condizione che ricadano su aree private, siano realizzate con strutture precarie e siano aperte almeno da un lato.</p>
<p>La norma in esame dispone altresi&#8217; che:</p>
<p>aa) gli interventi dianzi descritti non sono considerati aumento di superficie utile o di volume ne&#8217; modifica della sagoma della costruzione;</p>
<p>bb) &#8220;sono da considerare strutture precarie tutte quelle realizzate in modo tale da essere suscettibili di facile rimozione&#8221;.</p>
<p>Prima di realizzare questi interventi minori, il proprietario deve soltanto presentare al Comune una relazione asseverata di un professionista abilitato, che assicuri il rispetto delle norme vigenti sotto il profilo urbanistico, igienico-sanitario e di sicurezza.</p>
<p>Le disposizioni regionali anzidette, procedendo alla identificazione in via di eccezione di determinate opere precarie non soggette a permesso di costruire, privilegiano il &#8220;criterio strutturale&#8221; (la circostanza che le parti di cui la costruzione si compone siano facilmente rimovibili) a discapito di quello &#8220;funzionale&#8221; (l&#8217;uso realmente precario e temporaneo cui la costruzione e&#8217; destinata). Tali disposizioni, pertanto, non possono essere applicate al di fuori dei casi espressamente previsti vedi Cass., Sez. 3: 26.4.2007, Camarda; 15.6.2006, Moltlsanti.</p>
<p>Secondo una interpretazione costituzionalmente corretta della competenza primaria riconosciuta alla Regione Siciliana, inoltre, la deroga alla disciplina nazionale deve essere limitata alla materia dell&#8217;urbanistica e non puo&#8217; essere estesa alle materie della disciplina edilizia antisismica e delle costruzioni in conglomerato cementizio armato. Infatti, la norma &#8211; di rango costituzionale &#8211; che in via di eccezione riconosce la competenza primaria della Regione Siciliana fa riferimento soltanto alla materia &#8220;urbanistica&#8221;, che attiene all&#8217;assetto e al governo del territorio, mentre la legislazione antisismica e quella sulle costruzioni in cemento armato si riferisce a materie diverse, che attengono alla sicurezza statica degli edifici e &#8211; come tali &#8211; appartengono alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell&#8217;articolo 117 Cost., comma 2. Questa differenza di interessi tutelati si riflette anche nella differenza, almeno parziale, delle autorita&#8217; competenti, essendo l&#8217;urbanistica riservata tradizionalmente all&#8217;autorita&#8217; comunale e le altre materie predette assegnate invece agli uffici del Genio Civile ed attualmente agli uffici tecnici regionali (vedi Cass., Sez. 3, 9.7.2008, n. 38405, Di Benedetto).</p>
<p>Alla stregua di tali principi, appare evidente l&#8217;infondatezza del primo motivo dei ricorsi, giacche&#8217; l&#8217;intervento edilizio in oggetto poteva considerarsi, secondo la normativa della Regione Siciliana, sottratto al permesso di costruire previsto a tutela degli interessi urbanistici, ma continuava ad essere soggetto ai controlli preventivi previsti a tutela della sicurezza delle costruzioni.</p>
<p>2. Per completezza espositiva &#8211; tenuto conto delle peculiarita&#8217; costruttive del manufatto oggetto della vicenda in esame &#8211; appare opportuno evidenziare che le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articoli 93 e 94 si applicano a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumita&#8217;, a nulla rilevando la natura dei materiali usati e delle strutture realizzate, stante l&#8217;esigenza di massimo rigore nelle zone dichiarate sismiche, che rende necessari i controlli e le cautele prescritte anche quando si impiegano elementi strutturali meno solidi e duraturi rispetto alla muratura ed al cemento armato (vedi Cass., Sez. 3: 17.2.2012, n. 6591; 25.1.2011, n. 15412; 3.9.2007, n. 33767; 24.10.2001, n. 38142).</p>
<p>3. In ordine alla eccepita estraneita&#8217; di (OMISSIS) agli illeciti contestati, deve rilevarsi che, a norma del cit. Testo Unico, articolo 93 &#8220;chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni&#8221;, in zona sismica, deve farne denuncia all&#8217;organo competente con comunicazione alla quale deve essere allegato il progetto firmato da un tecnico autorizzato e dal direttore dei lavori.</p>
<p>Le relative opere edilizie, poi, a norma del successivo articolo 94, non possono essere iniziate senza preventiva autorizzazione.</p>
<p>Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 95, Testo Unico infine, commina la sanzione penale della sola ammenda, da infliggersi a &#8220;chiunque&#8221; violi le prescrizioni gia&#8217; contenute nella legge antisismica ed ora nel CAPO 4 del citato Testo Unico (Procedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche) e nei decreti interministeriali di attuazione.</p>
<p>Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, la responsabilita&#8217; penale per 4 costruzione abusiva puo&#8217; essere affermata quando sussistano elementi in base ai quali possa ragionevolmente presumersi che l&#8217;agente abbia in qualche modo concorso, anche solo moralmente, con il committente o l&#8217;esecutore dei lavori abusivi.</p>
<p>Occorre considerare, in sostanza, la situazione concreta in cui si e&#8217; svolta l&#8217;attivita&#8217; incriminata, tenendo conto non soltanto della piena disponibilita&#8217;, giuridica e di fatto, della superficie edificata e dell&#8217;interesse specifico ad effettuare la nuova costruzione (principio del &#8220;cui prodest&#8221;) bensi&#8217; pure: dei rapporti di parentela o di affinita&#8217; tra l&#8217;esecutore dell&#8217;opera abusiva ed il proprietario; dell&#8217;eventuale presenza &#8220;in loco&#8221; durante l&#8217;effettuazione dei lavori; dello svolgimento di attivita&#8217; di materiale vigilanza sull&#8217;esecuzione dei lavori; della richiesta di provvedimenti abilitativi anche in sanatoria; del regime patrimoniale fra coniugi o comproprietari e, in definitiva, di tutte quelle situazioni e quei comportamenti, positivi o negativi, da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove circa la compartecipazione, anche morale, all&#8217;esecuzione delle opere, tenendo presente pure la destinazione finale della stessa vedi Cass., Sez. 3: 27.9.2000, n. 10284, Cutaia; 3.5.2001, n. 17752, Zorzi; 10.8.2001, n. 31130, Gagliardi; 18.4.2003, n. 18756, Capasso; 2.3.2004, n. 9536, Mancuso; 28.5.2004, n. 24319, Rizzuto; 12.1.2005, n. 216, Fucciolo; 15.7.2005, n. 26121, Rosato; 2.9.2005, n. 32856, Farzone.</p>
<p>Grava sull&#8217;interessato, inoltre, l&#8217;onere di allegare circostanze utili a convalidare la tesi che, nella specie, si tratti di opere realizzate da terzi a sua insaputa e senza la sua volonta&#8217; (vedi Cass., Sez. feriale, 16.9.2003, n. 35537, Vitale).</p>
<p>Alla stregua di tali principi, nella fattispecie in esame, il giudice del merito &#8211; con motivazione adeguata ed immune da vizi logico-giuridici &#8211; ha ricondotto anche all&#8217;imputata (OMISSIS) l&#8217;attivita&#8217; di edificazione in oggetto sui rilievi che essa: era comproprietaria dell&#8217;edificio sul cui terrazzo e&#8217; stata realizzata la nuova struttura; ne aveva la disponibilita&#8217; giuridica e di fatto; aveva sicuro interesse all&#8217;esecuzione delle opere.</p>
<p>Trattasi di elementi indiziari univoci e gravi &#8211; non smentiti da elementi di segno diverso &#8211; sulla base dei quali correttamente e&#8217; stato ritenuto il concorso nei reati quanto meno sotto il profilo del rafforzamento morale del disegno criminoso del marito.</p>
<p>4. Con riferimento alle doglianze riferite alla pretesa carenza dell&#8217;elemento soggettivo delle contravvenzioni va rilevato che la colpa dei committenti si sostanzia, nella specie, nella inosservanza di obblighi imposti dalla legge dei quali essi erano destinatari diretti, attraverso comportamenti negligenti ed Imprudenti concretatisi nell&#8217;avere omesso di acquisire &#8211; assumendo le dovute informazioni presso le autorita&#8217; amministrative competenti &#8211; doverosa cognizione di tutti gli adempimenti necessari per la legittima esecuzione dei lavori edilizi che avevano deciso di realizzare.</p>
<p>Ai fini della configurabilita&#8217; dell&#8217;ignoranza inevitabile e quindi scusabile della legge penale (ex articolo 5 cod. pen., a seguito della sentenza n. 364/1988 della Corte Costituzionale), la scriminante della buona fede puo&#8217; trovare applicazione &#8211; invece &#8211; solo nell&#8217;ipotesi in cui l&#8217;agente abbia fatto tutto il possibile per adeguarsi al dettato della norma e questa sia stata violata per cause indipendenti dalla volonta&#8217; dell&#8217;agente medesimo, al quale, quindi, non puo&#8217; essere mosso alcun rimprovero, neppure di semplice leggerezza.</p>
<p>5. La pena, infine, e&#8217; stata determinata con corretto riferimento ai criteri direttivi di cui all&#8217;articolo 133 cod. pen. e va ribadita, al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte Suprema secondo la quale, in tema di applicazione della pena nel reato continuato, la distinta applicazione dei singoli aumenti di pena per i diversi reati satelliti, sebbene non sia vietata ed anzi sia utile perche&#8217; rende meglio evidenti le ragioni che concorrono a formare l&#8217;aumento complessivo e rende piu&#8217; speditamente applicabili vari istituti penali, quali eventuali cause estintive dei reati o delle pene, tuttavia non e&#8217; prevista ne&#8217; richiesta dalla legge; sicche&#8217; l&#8217;indicazione, in materia unitaria e complessiva, dell&#8217;aumento di pena per i reati satellite non provoca nullita&#8217; od irregolarita&#8217; di alcun genere (vedi Cass., Sez. 3: 7.12.2004, n. 47420, Cutarelli; 30.11.1998, n. 12540, Riccio).</p>
<p>Questa Corte ha altresi&#8217; affermato che la possibilita&#8217;, per il giudice di merito, di calcolare gli aumenti di pena, per i reati ritenuti in continuazione di quello piu&#8217; grave, anziche&#8217; in modo unitario, in quantita&#8217; correlative a ciascuno di tal reati entro il limite massimo complessivamente previsto dalla legge, costituisce una semplice facolta&#8217; e non un obbligo, dato che la legge, coerentemente alla teoria del cumulo giuridico cui essa si ispira, si riferisce ad un aumento unitario, quale che sia il numero dei reati ritenuti in continuazione e senza pregiudicare l&#8217;autonoma loro individualita&#8217; a tutti gli altri effetti (Cass., Sez. 6, 16.1.1991, n. 403, Marin).</p>
<p>6. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 Penale, Sentenza 27 marzo 2013, n. 14417</title>
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		<pubDate>Thu, 24 Apr 2014 20:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Abusivismo]]></category>
		<category><![CDATA[coperture]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[direttore dei lavori]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[reati edilizi]]></category>
		<category><![CDATA[sagoma]]></category>

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		<description><![CDATA[Realizare la copertura di un vano semi-aperto preesistente importa sempre un reato edilizio? Cosa deve valutare il giudice?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. MANNINO Saverio F. &#8211; Presidente<br />
Dott. FIALE Aldo &#8211; Consigliere<br />
Dott. FRANCO Amedeo &#8211; est. Consigliere<br />
Dott. MARINI Luigi &#8211; Consigliere<br />
Dott. ANDRONIO Alessandro &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>(OMISSIS), nato a (OMISSIS);</p>
<p>avverso la sentenza emessa il 14 ottobre 2011 dal Gip del tribunale di Cuneo;<br />
udita nella pubblica udienza del 26 febbraio 2013 la relazione fatta dal Consigliere dR. Amedeo Franco;<br />
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mazzotta Gabriele, che ha concluso per il rigetto del ricorso;<br />
udito il difensore avv. (OMISSIS).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con la sentenza in epigrafe il Gip del tribunale di Cuneo dichiaro&#8217; (OMISSIS) colpevole del reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera a), per avere, quale direttore dei lavori, realizzato, in parziale difformita&#8217; dalla DIA, una tettoia a copertura della scala di accesso al piano seminterrato, condannandolo alla pena dell&#8217;ammenda ritenuta di giustizia.</p>
<p>Osservo&#8217; il giudice che la tettoia in questione era stata poi demolita; che essa aveva alterato la sagoma dell&#8217;edificio, e comunque che violava le NTA del PRG perche&#8217; non poteva equipararsi ad una pensilina e quindi avrebbe dovuto rispettare la distanza di m. 10 dalla strada vicinale.</p>
<p>L&#8217;imputato propone ricorso per cassazione deducendo erronea applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera a), e dell&#8217;articolo 87 delle NTA. Osserva che la scala di accesso dall&#8217;esterno al piano interrato era gia&#8217; esistente e che la stessa era contornata da tre muri perimetrali. L&#8217;intervento era consistito unicamente nella copertura di questa struttura. Pertanto non era stata modificata la sagoma e non erano state violate le distanze dalla strada vicinale, perche&#8217; il preesistente filo di fabbricazione non e&#8217; stato variato.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Il ricorso e&#8217; fondato.</p>
<p>Dalla sentenza impugnata risulta: &#8211; che esisteva gia&#8217; una scala di accesso al piano interrato situata all&#8217;esterno dell&#8217;edificio principale sul lato sud; &#8211; che la scala era contornata da tre muri perimetrali, ma priva di copertura; &#8211; che l&#8217;intervento in questione e&#8217; consistito nell&#8217;apporre un tetto a copertura di questa struttura muraria gia&#8217; esistente; &#8211; che la sua situazione anteriore corrisponde a quella attuale conseguente alla demolizione della struttura di copertura.</p>
<p>Il giudice ha giustamente ritenuto erronea la tesi del responsabile dell&#8217;ufficio tecnico comunale, secondo cui l&#8217;intervento andrebbe qualificato come &#8220;ampliamento&#8221; sicche&#8217; mancherebbe la distanza di 10 metri dalla strada vicinale, come prescritto dall&#8217;articolo 87, comma 1, lettera J, delle NTA del comune di (OMISSIS).</p>
<p>Il giudice, peraltro, ha ritenuto ugualmente configurabile il reato innanzitutto perche&#8217; sarebbe mutata la sagoma dell&#8217;edificio, come risulterebbe anche da due sentenze di questa Corte. Sennonche&#8217;, va in primo luogo rilevato che con il capo di imputazione non risulta contestato il cambiamento di sagoma, ma unicamente la violazione delle distanze dalla strada vicinale. In secondo luogo, una delle due massime citate (Sez. 3, 9.2.1998, n. 3849, Maffullo, m. 210647) &#8211; dopo aver affermato il principio che &#8220;La sagoma di una costruzione concerne il contorno che viene ad assumere l&#8217;edificio ivi comprese le strutture perimetrali con gli aggetti e gli sporti, sicche&#8217; solo le aperture che non prevedano superfici sporgenti rientrano nella nozione di sagoma e sono sottoposte al regime delle c.d. varianti in corso d&#8217;opera&#8221; &#8211; si riferisce alla realizzazione ex novo di una scala esterna di accesso al primo piano, che pertanto aveva alterato la sagoma dell&#8217;edificio ed impedito la sanatoria, integrando l&#8217;ipotesi della parziale difformita&#8217;. Nella specie, invece, la scala gia&#8217; esisteva, compresi i muri perimetrali e l&#8217;opera e&#8217; consistita unicamente nel coprire con un tetto una struttura muraria gia&#8217; esistente. In terzo luogo, la seconda massima citata (Sez. 3, 9.2.2006, n. 8303, Nardini, m. 233563) ribadisce il principio che &#8220;In tema di disciplina edilizia, rientrano nel concetto di sagoma di una costruzione tutte le strutture perimetrali come gli aggetti e gli sporti, restandone escluse le sole aperture che non prevedono superfici sporgenti, soltanto per le quali e&#8217; consentita la procedura della denunzia di inizio attivita&#8217; per varianti in corso d&#8217;opera&#8221;.</p>
<p>Nella specie, pertanto, non si comprende come possa ritenersi alterata la sagoma, dal momento che dalla sentenza impugnata non risultano realizzati, rispetto all&#8217;edificio preesistente, nuovi aggetti o sporti o nuove strutture perimetrali, bensi&#8217; solo la copertura di una preesistente struttura.</p>
<p>Del resto, il giudice non insiste sulla (non contestata) alterazione della sagoma e sembra fondare la sua decisione unicamente sulla violazione dell&#8217;articolo 87, comma 1, lettera j, della NTA del PRG, secondo il quale la distanza rispetto alla strada vicinale di almeno 10 metri, va riferita al filo di fabbricazione, il quale e&#8217; dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non piu&#8217; di m. 1,50, mentre sono inclusi nel perimetro le verande, gli elementi portanti in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale e ascensori. Il giudice ha quindi ritenuto che l&#8217;opera in questione, ai fini del calcolo della distanza della costruzione dal ciglio stradale, andava &#8220;inclusa nel perimetro esterno, non essendo la stessa equiparabile a una semplice &#8220;pensilina&#8221;, posto che poggia su pilastri infissi nel suolo&#8221;.</p>
<p>Sennonche&#8217;, giustamente la difesa osserva che il giudice non ha considerato che tale perimetro esterno gia&#8217; preesisteva, dal momento che i muri esterni della scala non erano stati oggetto d&#8217;intervento, che era consistito unicamente nella posa del tetto. Di conseguenza, proprio sulla base della norma regolamentare richiamata dal giudice, deve concludersi nel senso che il preesistente filo di fabbricazione non fu variato. E del resto, la norma regolamentare citata include espressamente nel perimetro esterno &#8220;i vani semi-aperti di scale e ascensori&#8221;. Nella specie risulta appunto gia&#8217; esistente un vano chiuso su tre lati e privo di copertura, che dunque costituiva vano semiaperto e che pertanto era incluso nel perimetro esterno della costruzione. L&#8217;opera contestata consiste appunto nella realizzazione del tetto di questo vano semiaperto, che non aggetta certamente per piu&#8217; di 1,5 m. e che di conseguenza non e&#8217; computabile ai fini della distanza.</p>
<p>In conclusione, e&#8217; chiaro l&#8217;errore in cui e&#8217; incorso il giudice nel ritenere che l&#8217;intervento sia consistito nella realizzazione di una tettoia, la quale e&#8217; un manufatto composto da una struttura di sostegno (pilastri o muri) e da un tetto di copertura. Nel caso in esame, invece, la struttura di sostegno era gia&#8217; preesistente e costituiva a tutti gli effetti &#8220;perimetro esterno&#8221; ai sensi dell&#8217;articolo 16 della NTA del PRG del comune di (OMISSIS). L&#8217;apposizione di un tetto aggettante per meno di m. 1,50 non ha percio&#8217; variato il perimetro esterno e dunque non ha violato la distanza di m. 10 dalla adiacente strada vicinale.</p>
<p>Risulta quindi evidente che la violazione contestata con il capo di imputazione non sussiste. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perche&#8217; il fatto non sussiste.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche&#8217; il fatto non sussiste.</p>
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