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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; razionalizzazione</title>
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		<title>Legge 9 gennaio 1991, n. 10</title>
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		<comments>http://www.federproprietaabruzzo.it/legge-9-gennaio-1991-n-10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2013 22:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione Nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione neergetica]]></category>
		<category><![CDATA[legge 10 1191]]></category>
		<category><![CDATA[razionalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo fonti rinnovabili energia]]></category>

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		<description><![CDATA[TITOLO I &#8211; Norme in materia di uso razionale dell&#8217;energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia   Articolo 1 &#8211; Finalità ed ambito di applicazione [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-family: Arial;"> TITOLO I &#8211; Norme in materia di uso razionale dell&#8217;energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-family: Arial;"> Articolo 1 &#8211; Finalità ed ambito di applicazione<br />
</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 1. Al fine di migliorare i processi di trasformazione dell&#8217;energia, di ridurre i consumi di energia e di migliorare le condizioni di compatibilità ambientale dell&#8217;utilizzo dell&#8217;energia a parità di servizio reso e di qualità della vita, le norme del presente titolo favoriscono ed incentivano, in accordo con la politica energetica della Comunità economica europea, l&#8217;uso razionale dell&#8217;energia, il contenimento dei consumi di energia nella produzione e nell&#8217;utilizzo di manufatti, l&#8217;utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, la riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi, una più rapida sostituzione degli impianti in particolare nei settori a più elevata intensità energetica, anche attraverso il coordinamento tra le fasi di ricerca applicata, di sviluppo dimostrativo e di produzione industriale.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 2. La politica di uso razionale dell&#8217;energia e di uso razionale delle materie prime energetiche definisce un complesso di azioni organiche dirette alla promozione del risparmio energetico, all&#8217;uso appropriato delle fonti di energia, anche convenzionali, al miglioramento dei processi tecnologici che utilizzano o trasformano energia, allo sviluppo delle fonti rinnovabili d energia, alla sostituzione delle materie prime energetiche di importazione.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 3. Ai fini della presente legge sono considerate <span style="text-decoration: underline;">fonti rinnovabili di energia o assimilate</span>: -il sole, il vento, l&#8217;energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> Sono considerate altresì fonti di energia assimilate alle fonti rinnovabili di energia: -la cogenerazione, intesa come produzione combinata di energia elettrica o meccanica e di calore, il calore recuperabile nei fumi di scarico e da impianti termici, da impianti elettrici e da processi industriali, nonché le altre forme di energia recuperabile in processi, in impianti e in prodotti ivi compresi i risparmi di energia conseguibili nella climatizzazione e nell&#8217;illuminazione degli edifici con interventi sull&#8217;involucro edilizio e sugli impianti. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> Per i rifiuti organici ed inorganici resta ferma la vigente disciplina ed in particolare la normativa di cui al decreto del  Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni, al decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e al decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  4. L&#8217;utilizzazione delle fonti di energia di cui al comma 3 è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell&#8217;applicazione delle leggi sulle opere pubbliche.</span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-family: Arial;">Articolo 2 &#8211; Coordinamento degli intervent</span></strong><span style="font-family: Arial;"><b><br />
</b></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  1. Per la coordinata attuazione del piano energetico nazionale e al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all&#8217;articolo 1, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) su proposta del Ministro dell&#8217;industria, del commercio e dell&#8217;artigianato, sentiti il Ministro dell&#8217;agricoltura e delle foreste, il Ministro dell&#8217;università e della ricerca scientifica e tecnologica, il sinistro dei lavori pubblici, il Ministro dei trasporti, il Ministro dell&#8217;ambiente, il Ministro delle partecipazioni statali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza almeno triennale, direttive per il coordinato impiego degli</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> strumenti pubblici di intervento e di incentivazione della promozione, della ricerca, dello sviluppo tecnologico, nei settori della produzione, del recupero e dell&#8217;utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e del contenimento dei consumi energetici.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-family: Arial;"> Articolo 3 &#8211; Accordo di programma</span></strong><span style="font-family: Arial;"><b><br />
</b></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 1. Per lo sviluppo di attività aventi le finalità di cui all&#8217;articolo 1, il Ministro dell&#8217;industria, del commercio e dell&#8217;artigianato provvede a stipulare con l&#8217;ENEA un accordo di programma, con validità triennale, ove sono stabiliti gli obiettivi, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa dei progetti relativi al programma medesimo per un ammontare complessivo non superiore al 10 per cento degli stanziamenti previsti dalla presente legge.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-family: Arial;"> Articolo 4 &#8211; Norme attuative e sulle tipologie tecnico-costruttive</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><b>  </b>1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell&#8217;industria, del commercio e dell&#8217;artigianato, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l&#8217;ENEA, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono emanate norme che, anche nel quadro delle indicazioni e delle priorità della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni, definiscono i criteri generali tecnico-costruttivi e le tipologie per l&#8217;edilizia sovvenzionata e convenzionata nonché per l&#8217;edilizia pubblica e privata,  anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti, che facilitino il raggiungimento degli obiettivi di cui all&#8217;articolo 1 e al titolo II. Tali norme sono aggiornate, secondo la medesima procedura, ogni due anni.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> Abrogato dall&#8217;articolo 16 comma 1 lettera a) del DLgs 192/05</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 2. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell&#8217;industria, del commercio e dell&#8217;artigianato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione agli obiettivi di cui all&#8217;articolo 1, emana con decreto la normativa tecnica al cui rispetto è condizionato il rilascio delle autorizzazioni e la concessione e l&#8217;erogazione di finanziamenti e contributi per la realizzazione di opere pubbliche.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> Abrogato dall&#8217;articolo 16 comma 1 lettera a) del DLgs 192/05</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell&#8217;agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell&#8217;industria, del commercio e dell&#8217;artigianato, sentiti il CNR, l&#8217;ENEA, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono emanate norme per definire i criteri generali per la costruzione o la ristrutturazione degli impianti di interesse agricolo, zootecnico e forestale che facilitino il raggiungimento degli obiettivi di cui all&#8217;articolo 1.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell&#8217;industria, del commercio e dell&#8217;artigianato, sentiti il CNR, gli enti energetici, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le associazioni di categoria interessate e le associazioni di istituti nazionali operanti per l&#8217;uso razionale dell&#8217;energia, sono emanate norme per il contenimento dei consumi di energia, riguardanti in particolare progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici, e i seguenti aspetti: </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> &#8211; determinazione delle zone climatiche; durata giornaliera di attivazione nonché periodi di accensione degli impianti termici;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> &#8211; temperatura massima dell&#8217;aria negli ambienti degli edifici durante il funzionamento degli impianti termici; rete di distribuzione e adeguamento delle infrastrutture di trasporto, di ricezione e di stoccaggio delle fonti di energia al fine di favorirne l&#8217;utilizzazione da parte degli operatori pubblici e privati per le finalità di cui all&#8217;articolo 1.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 5. Per le finalità di cui all&#8217;articolo 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell&#8217;industria, del commercio e dell&#8217;artigianato, d&#8217;intesa con il Ministro dei trasporti, sono emanate norme per il contenimento dei consumi energetici in materia di reti e di infrastrutture relative ai trasporti nonché ai mezzi di trasporto terrestre ed aereo pubblico e privato.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 6. Il Ministro dell&#8217;industria, del commercio dell&#8217;artigianato, sentiti i Ministri interessati, può emanare norme specifiche, efficaci anche solo per periodi limitati, dirette ad assicurare il contenimento dei consumi energetici.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate norme idonee a rendere apprezzabile il conseguimento dell&#8217;obiettivo dell&#8217;uso razionale dell&#8217;energia e dell&#8217;utilizzo di fonti rinnovabili di energia nei criteri di aggiudicazione delle gare di appalto economicamente rilevanti per la fornitura di beni o servizi per conto della pubblica amministrazione, degli enti territoriali e delle relative aziende, degli istituti di previdenza e di assicurazione. Tale normativa è inserita di diritto nella normativa che disciplina le gare d&#8217;appalto e nei capitolati relativi.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-family: Arial;"> Articolo 5 &#8211; Piani regionali</span></strong><span style="font-family: Arial;"><b><br />
</b></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presene legge, d&#8217;intesa con l&#8217;ENEA, individuano i bacini che in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni, alle esigenze di utenza, alla disponibilità di fonti rinnovabili di energia, al risparmio energetico realizzabile e alla preesistenza di altri vettori energetici, costituiscono le aree più idonee ai fini della fattibilità degli interventi di uso razionale dell&#8217;energia e di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 2. D&#8217;intesa con gli enti locali e le loro aziende inseriti nei bacini di cui al comma 1 ed in coordinamento con l&#8217;ENEA, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono rispettivamente un piano regionale o provinciale relativo all&#8217;uso delle fonti rinnovabili di energia.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 3. I piani di cui al comma 2 contengono in particolare:</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> a) il bilancio energetico regionale o provinciale;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> b) l&#8217;individuazione dei bacini energetici territoriali;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> c) la localizzazione e la realizzazione egli impianti di teleriscaldamento;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> d) l&#8217;individuazione delle risorse finanziarie da destinare alla realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> e) la destinazione delle risorse finanziarie, secondo un ordine di priorità relativo alla quantità percentuale</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> e assoluta di energia risparmiata, per gli interventi, di risparmio energetico;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> f) la formulazione di obiettivi secondo priorità di intervento;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> g) le procedure per l&#8217;individuazione e la localizzazione di impianti per la produzione di energia fino a dieci megawatt elettrici per impianti installati al servizio dei settori industriale, agricolo, terziario, civile e residenziale, nonché per gli impianti  idroelettrici.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 4. In caso di inadempimento delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano a quanto previsto nei commi 1, 2 e 3 nei termini individuati, ad esse si sostituisce il Ministro dell&#8217;industria, del commercio e dell&#8217;artigianato, che provvede con proprio decreto su proposta dell&#8217;ENEA, sentiti gli enti locali interessati.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 5. I piani regolatori generali di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni, dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, devono prevedere uno specifico piano a livello comunale relativo all&#8217;uso delle fonti rinnovabili di energia.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-family: Arial;"> Articolo 6 – Teleriscaldamento</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><b>  </b>1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano le aree che risultano idonee alla realizzazione di impianti e di reti di teleriscaldamento nonché i limiti ed i criteri nel cui ambito le amministrazioni dello Stato, le aziende autonome, gli enti pubblici nazionali o locali, gli istituti di previdenza e di assicurazione, devono privilegiare il ricorso all&#8217;allaccio a reti di teleriscaldamento qualora propri immobili rientrino in tali aree.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-family: Arial;"> Articolo 7 &#8211; Norme per le imprese elettriche minori</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 1. Il limite stabilito dall&#8217;articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 ,modificato dall&#8217;articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, non si applica alle imprese produttrici e distributrici a condizione che l&#8217;energia elettrica prodotta venga distribuita entro i confini territoriali dei comuni già serviti dalle medesime imprese produttrici e distributrici alla data di entrata in vigore della presente legge.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 2. La produzione di energia elettrica delle medesime imprese produttrici e distributrici mediante le fonti rinnovabili di energia di cui all&#8217;articolo 1, comma 3, resta disciplinata dalle disposizioni legislative vigenti per i relativi impianti.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 3. Il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta della Cassa conguaglio per il settore elettrico, stabilisce entro ogni anno, sulla base del bilancio dell&#8217;anno precedente delle imprese produttrici e distributrici di cui al comma 1, l&#8217;acconto per l&#8217;anno in corso ed il conguaglio per l&#8217;anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle medesime imprese produttrici e distributrici.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 4. Il CIP può modificare l&#8217;acconto per l&#8217;anno in corso rispetto al bilancio dell&#8217;anno precedente delle imprese produttrici e distributrici di cui al comma 1 qualora intervengano variazioni nei costi dei combustibili e/o del personale che modifichino in modo significativo i costi di esercizio per l&#8217;anno in corso delle medesime imprese produttrici e distributrici.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-family: Arial;"> Articolo 8 &#8211; Contributi in conto capitale a sostegno dell&#8217;utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell&#8217;edilizia</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  1. Al fine di incentivare la realizzazione di iniziative volte a rid urre il consumo specifico di energia, il miglioramento dell&#8217;efficienza energetica, l&#8217;utilizzo delle fonti di energia di cui all&#8217;articolo 1, nella climatizzazione e nella illuminazione degli ambienti, anche adibiti ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico, sportivo ed agricolo, nell&#8217;illuminazione stradale, nonché nella produzione di energia elettrica e di acqua calda sanitaria nelle abitazioni adibite ad uso civile e ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico, sportivo ed agricolo, possono essere concessi contributi in conto capitale nella</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> misura minima del 20 per cento e nella misura massima del 40 per cento della spesa di investimento ammissibile documentata per ciascuno dei seguenti interventi:</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> a) coibentazione negli edifici esistenti che consenta un risparmio di energia non inferiore al 20 per cento ed effettuata secondo le regole tecniche di cui all&#8217;allegata tabella A;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> b) installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento, che in condizioni di regime presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90 per cento, sia negli edifici di nuova costruzione sia in quelli esistenti;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> c) installazione di pompe di calore per riscaldamento ambiente o acqua sanitaria o di impianti per l&#8217;utilizzo di fonti rinnovabili di energia che consentano la copertura almeno del 30 per cento del fabbisogno termico dell&#8217;impianto in cui è attuato l&#8217;intervento nell&#8217;ambito delle disposizioni del titolo II;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> d) installazione di apparecchiature perla produzione combinata di energia elettrica e di calore;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> e) installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica; per tali interventi il contributo può essere elevato fino all&#8217;80 per cento;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> f) installazione di sistemi di controllo integrati e di contabilizzazione differenziata dei consumi di calore nonché di calore e acqua sanitaria di ogni singola unità immobiliare, di sistemi telematici per il controllo e la conduzione degli impianti di climatizzazione nonché trasformazione di impianti centralizzati o autonomi per conseguire gli obiettivi di cui all&#8217;articolo 1;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> g) trasformazione di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria dotati di sistema automatico di regolazione della temperatura, inseriti in edifici composti da più unità immobiliari, con determinazione dei consumi per le singole unità immobiliari, escluse quelle situate nelle aree individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell&#8217;articolo 6 ove siano presenti reti di teleriscaldamento;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> h) installazione di sistemi di illuminazione ad alto rendimento anche nelle aree esterne.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 2. Nel caso di effettuazione da parte del locatore di immobili urbani di interventi compresi tra quelli di cui al comma 1 si applica l&#8217;articolo 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-family: Arial;"> Articolo 9 &#8211; Competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><b>  </b>1. La concessione e la erogazione dei contributi previsti dagli articoli 8, 10 e 13 è delegata alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 2. Il Ministro dell&#8217;industria, del commercio e dell&#8217;artigianato, sentito il Ministro del tesoro, emana, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le direttive per uniformare i criteri di valutazione delle domande, le procedure e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tengono conto nell&#8217;istruttoria di propria competenza dei tempi di realizzazione delle singole iniziative, dei consumi di energia preesistenti, dei benefici</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> energetici attesi, della quantità di energia primaria risparmiata per unità di capitale investito, nonché: per gli interventi di cui all&#8217;articolo 8, della tipologia degli edifici e dei soggetti beneficiari dei contributi con priorità per gli interventi integrati; per gli interventi di cui all&#8217;articolo 10, dell&#8217;obsolescenza degli impianti e dell&#8217;utilizzo energetico dei rifiuti; per gli interventi di cui all&#8217;articolo 13, della tipologia delle unità produttive e delle potenziali risorse energetiche del territorio.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 3. Entro il 31 marzo di ciascun anno le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano inoltrano al Ministero dell&#8217;industria, del commercio e dell&#8217;artigianato apposita richiesta di fondi documentata sulla base delle domande effettivamente pervenute e favorevolmente istruite.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 4. Tenuto conto delle richieste delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano pervenute entro il termine di cui al comma 3, il Ministero dell&#8217;industria, del commercio e dell&#8217;artigianato propone entro trenta giorni al CIPE, che provvede entro i successivi trenta giorni, la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei fondi in relazione a ciascuno degli interventi di cui agli articoli 8, 10 e 13.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 5. I fondi assegnati alle singole regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono improrogabilmente impegnati mediante appositi atti di concessione dei contributi entro centoventi giorni dalla ripartizione dei fondi. I fondi residui, per i quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non hanno fornito la documentazione relativa agli atti di impegno entro i trenta giorni successivi, vengono destinati dal Ministro dell&#8217;industria, del commercio e dell&#8217;artigianato con proprio provvedimento ad iniziative inevase dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base delle percentuali di ripartizione già adottate dal CIPE ai sensi del comma 4.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 6. Per il primo anno di applicazione della presente legge il termine di cui al comma 3 è fissato al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della stessa e la nuova ripartizione dei fondi residui di cui al comma 5 riguarda anche eventuali fondi residui trasferiti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per le medesime finalità sulla base della normativa previgente la presente legge e non impegnati entro il termine di centoventi giorni di cui al medesimo comma 5.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi anche dell&#8217;ENEA ai sensi dell&#8217;articolo 16, comma 3, provvedono ad accertare l&#8217;effettivo conseguimento del risparmio energetico, attraverso  idonei strumenti di verifica con metodo a campione e/o secondo criteri di priorità. In caso di esito negativo delle verifiche le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ne danno informazione immediata al Ministero dell&#8217;industria, del commercio e dell&#8217;artigianato e provvedono all&#8217;immediata revoca totale o parziale dei contributi concessi ed al recupero degli importi già erogati, maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell&#8217;ordinativo di pagamento, con le modalità di cui all&#8217;articolo 2 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Le somme recuperate sono annualmente ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le modalità di cui al comma 4.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 8. Per i pareri delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dalla presente legge, decorso il termine per l&#8217;emanazione dell&#8217;atto cui il parere è preordinato, l&#8217;autorità competente può provvedere anche in assenza dello stesso.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-family: Arial;"> Articolo 10 &#8211; Contributi per il contenimento dei consumi energetici nei settori industriale, artigianale e terziario</span></strong><span style="font-family: Arial;"><b><br />
</b></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all&#8217;articolo 1 nei settori industriale, artigianale e terziario e nella movimentazione dei prodotti possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 30 per cento della spesa ammissibile preventivata, per realizzare o modificare impianti fissi, sistemi o componenti, nonché mezzi per il trasporto fluviale di merci.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 2. Possono essere ammessi a contributo interventi riguardanti impianti con potenza fino a dieci megawatt termici o fino a tre megawatt elettrici relativi ai servizi generali e/o al ciclo produttivo che conseguano risparmio di energia attraverso l&#8217;utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o un migliore rendimento di macchine e apparecchiature e/o la sostituzione di idrocarburi con altri combustibili. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-family: Arial;"> Articolo 11 &#8211; Norme per il risparmio di energia e l&#8217;utilizzazione di fonti rinnovabili di energia o assimilate</span></strong><span style="font-family: Arial;"><b><br />
</b></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 1. Alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle province ed ai comuni e loro consorzi e associazioni, sia direttamente sia tramite loro aziende e società, nonché alle imprese di cui all&#8217;articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall&#8217;articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, ad imprese e a consorzi tra imprese costituiti ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile, a consorzi costituiti tra imprese ed Ente nazionale per l&#8217;energia elettrica (ENEL) e/o altri enti pubblici, possono essere concessi contributi in conto capitale per studi di fattibilità tecnico-economica per progetti esecutivi di impianti civili, industriali o misti di produzione, di recupero, di trasporto e di distribuzione dell&#8217;energia derivante dalla cogenerazione, nonché per iniziative aventi le finalità di cui all&#8217;articolo 1 e le caratteristiche di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo, escluse le iniziative di cui agli articoli 12 e 14. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso con decreto del Ministro dell&#8217;industria, del commercio e dell&#8217;artigianato, sentiti i Ministri dell&#8217;ambiente, per le aree urbane e dei trasporti, nel limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile prevista sino ad un massimo di lire cinquanta milioni per gli studi di fattibilità tecnico-economica e di lire trecento milioni per i progetti esecutivi purché lo studio sia effettuato secondo le prescrizioni del Ministro dell&#8217;industria, del commercio e dell&#8217;artigianato e l&#8217;impianto abbia le seguenti caratteristiche minime:</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> a) potenza superiore a dieci megawatt termici o a tre megawatt elettrici;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> b) potenza elettrica installata per la cogenerazione pari ad almeno il 10 per cento della potenza termica erogata all&#8217;utenza. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 3. Ai soggetti di cui al comma 1 possono altresì essere concessi contributi in conto capitale per la realizzazione o la modifica di impianti con potenza uguale o superiore a dieci megawatt termici o a tre megawatt elettrici relativi a servizi generali e/ al ciclo produttivo che conseguano risparmio di energia attraverso l&#8217;utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o un migliore rendimento di macchine e apparecchiature e/o la sostituzione di idrocarburi con altri combustibili. Il limite suddetto non si applica nel caso di realizzazione di nuovi impianti, quando ciò deriva da progetti di intervento unitari e coordinati a livello di polo industriale, di consorzi e forme associative di impresa.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 4. Il contributo di cui al comma 3 è concesso e liquidato con decreto del Ministro dell&#8217;industria, del commercio e dell&#8217;artigianato nel limite massimo del 30 per cento della spesa totale ammessa al contributo preventivata e documentata, elevabile al 40 per cento nel caso di impianti di cogenerazione e per gli impianti di cui all&#8217;articolo 6.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 5. La domanda di contributo di cui al comma 3 deve essere corredata del progetto esecutivo.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 6. L&#8217;ENEL, salvo documentate ragioni di carattere tecnico ed economico che ostino, deve includere nei progetti per la costruzione di nuove centrali elettriche e nelle centrali esistenti sistemi per la cessione, il trasporto e la vendita del calore prodotto anche al di fuori dell&#8217;area dell&#8217;impianto fino al punto di collegamento con la rete di distribuzione del calore.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 7. La realizzazione degli impianti di teleriscaldamento, ammissibili ai sensi dell&#8217;articolo 6, da parte di aziende municipalizzate, di enti pubblici, di consorzi tra enti pubblici, tra enti pubblici ed imprese private ovvero tra imprese private che utilizzano il calore dei cicli di produzione di energia delle centrali termoelettriche nonché il calore recuperabile da processi industriali possono usufruire di contributi in conto capitale fino al 50 per cento del relativo costo. L&#8217;ENEL è tenuto a fornire la necessaria assistenza per la realizzazione degli impianti ammessi ai contributi con diritto di rimborso degli oneri sostenuti.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 8. I contributi di cui al comma 7 sono erogati dal Ministero dell&#8217;industria, del commercio e dell&#8217;artigianato. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><b>  </b></span></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-family: Arial;"> Articolo 12 &#8211; Progetti dimostrativi  </span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 1. Alle aziende pubbliche e private e loro consorzi, ed a consorzi di imprese ed enti pubblici possono essere concessi contributi in conto capitale per la progettazione e la realizzazione di impianti con caratteristiche innovative per aspetti tecnici e/o gestionali e/o organizzativi, che utilizzino fonti rinnovabili di energia e/o combustibili non tradizionali ovvero sviluppino prototipi a basso consumo specifico ovvero nuove tecnologie di combustione, di gassificazione, di liquefazione del carbone e di smaltimento delle ceneri, nonché iniziative utilizzanti combustibili non fossili la cui tecnologia non abbia raggiunto la maturità commerciale e di esercizio. Sono ammessi altresì ai contributi sistemi utilizzanti le fonti rinnovabili di energia di origine solare finalizzati a migliorare la qualità dell&#8217;ambiente e, in particolare, la potabilizzazione dell&#8217;acqua.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso, nel limite del 50 per cento della spesa ammissibile preventivata, con decreto del Ministro dell&#8217;industria, del commercio e dell&#8217;artigianato, su delibera del CIPE. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-family: Arial;"> Articolo 13 &#8211; Incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><b>  </b>1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all&#8217;articolo 1 nel settore agricolo, possono essere concessi alle imprese agricole singole o associate, a consorzi di imprese agricole, ovvero a società che offrono e gestiscono il servizio-calore, che prevedano la partecipazione dell&#8217;ENEL e/o di aziende municipalizzate e/o di altri enti pubblici, contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti con potenza fino a dieci megawatt termici o fino a tre megawatt elettrici per la produzione o il recupero di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili di energia, nella misura massima del 55 per cento della spesa ammessa, elevabile al 65 per cento per le cooperative.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono con le associazioni di categoria degli imprenditori agricoli e dei coltivatori accordi tesi all&#8217;individuazione di soggetti e strumenti per la realizzazione di interventi di uso razionale dell&#8217;energia nel settore agricolo. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-family: Arial;"> Articolo 14 &#8211; Derivazioni di acqua &#8211; Contributi per la riattivazione e per la costruzione di nuovi impianti </span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><b>  </b></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 1. Ai soggetti che producono energia elettrica per destinarla ad usi propri o per cederla in tutto o in parte all&#8217;ENEL e/o alle imprese produttrici e distributrici di cui all&#8217;articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall&#8217;articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, alle condizioni previste dalla vigente normativa, nonché alle predette imprese produttrici e distributrici, possono essere concessi contributi in conto capitale per iniziative:</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> a) di riattivazione di impianti idroelettrici che utilizzino concessioni rinunciate o il cui esercizio sia stato dismesso prima della data di entrata in vigore della presente legge;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> b) di costruzione di nuovi impianti nonché di potenziamento di impianti esistenti, che utilizzino connessioni di derivazioni di acqua.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 2. L&#8217;articolo 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, non si applica quando l&#8217;energia elettrica acquistata proviene dalle fonti rinnovabili di energia di cui all&#8217;articolo 1, comma 3.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 3. La domanda di ammissione al contributo di cui al comma 1, corredata dagli elementi tecnico-economici, dal piano finanziario, dal piano di manutenzione e di esercizio, nonché da ogni elemento relativo agli eventuali atti di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ivi comprese le valutazioni ambientali, è presentata al Ministero dell&#8217;industria, del commercio e dell&#8217;artigianato, alla regione o alla provincia autonoma di Trento o di Bolzano a seconda della competenza dell&#8217;impianto.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 4. I contributi di cui al comma 1, per gli impianti di propria competenza, previa istruttoria tecnico-economica espletata dall&#8217;ENEL, sono concessi ed erogati con decreto del Ministro dell&#8217;industria, del commercio e dell&#8217;artigianato, nella misura massima del 30 per cento della spesa ammissibile documentata.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> </span></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-family: Arial;"> Articolo 15 &#8211; Locazione finanziaria</span></strong><span style="font-family: Arial;"><b><br />
</b></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 1. I contributi di cui agli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14 sono concessi anche per iniziative oggetto di locazione finanziaria, effettuate da società iscritte nell&#8217;albo istituito presso il Ministero dell&#8217;industria, del commercio e dell&#8217;artigianato, ai sensi dell&#8217;articolo 1 del decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 12 novembre 1986, in attuazione dell&#8217;articolo 9, comma 13, della legge 1° marzo 1986, n. 64.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 2. Le procedure e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1, nonché le modalità di controllo del regolare esercizio degli impianti incentivati, saranno determinate in apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero dell&#8217;industria, del commercio e dell&#8217;artigianato e le società di cui al comma 1.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-family: Arial;"> Articolo 16 &#8211; Attuazione della legge. Competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><b> </b>1. Le regioni emanano, ai sensi dell&#8217;articolo 117, terzo comma, della Costituzione, norme per l&#8217;attuazione della presente legge.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 2. Resta ferma la potestà delle province autonome di Trento e di Bolzano di emanare norme legislative sul contenimento dei consumi energetici e sullo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia nell&#8217;ambito delle materie di loro competenza, escluse le prescrizioni tecniche rispondenti ad esigenze di carattere nazionale contenute nella presente legge e nelle direttive del CIPE.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 3. Su richiesta delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano l&#8217;ENEL, l&#8217;Ente nazionale idrocarburi (ENI), l&#8217;ENEA, il CNR e le università degli studi, in base ad apposite convenzioni e nell&#8217;ambito dei rispettivi compiti istituzionali, assistono le regioni e le provi nce autonome di Trento e di Bolzano nell&#8217;attuazione della presente legge. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni, singoli o associati, possono dotarsi di appositi servizi per l&#8217;attuazione degli adempimenti di loro competenza previsti dalla presente legge.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-family: Arial;"> Articolo 17 &#8211; Cumulo di contributi e casi di revoca</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><b> </b>1. I contributi di cui agli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14, sono cumulabili con altre incentivazioni eventualmente previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato, fino al 75 per cento dell&#8217;investimento complessivo.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 2. Il Ministro dell&#8217;industria, del commercio e dell&#8217;artigianato, di intesa con il Ministro del tesoro può promuovere, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, apposite convenzioni con istituti di credito, istituti e società finanziari al fine di facilitare l&#8217;accesso al credito per la realizzazione delle iniziative agevolate ai sensi della presente legge.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 3. Nell&#8217;ambito delle proprie competenze e su richiesta del Ministero dell&#8217;industria, del commercio e dell&#8217;artigianato, l&#8217;ENEA, effettua verifiche a campione e/o secondo criteri di priorità circa l&#8217;effettiva e completa realizzazione delle iniziative di risparmio energetico agevolate ai sensi degli articoli 11, 12 e 14. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> In caso di esito negativo delle verifiche l&#8217;ENEA dà immediata comunicazione al Ministro dell&#8217;industria, del commercio e dell&#8217;artigianato che provvede alla revoca parziale o totale dei contributi ed al recupero degli importi già erogati, maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell&#8217;ordinativo di pagamento, con le modalità di cui all&#8217;articolo 2 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, approvato dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-family: Arial;"> Articolo 18 &#8211; Modalità di concessione ed erogazione dei contributi</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><b> </b>1. Per i contributi di cui agli articoli 11, 12 e 14 le modalità di concessione ed erogazione, le prescrizioni tecniche richieste per la stesura degli studi di fattibilità e dei progetti esecutivi, le prescrizioni circa le garanzie di regolare esercizio e di corretta manutenzione degli impianti incentivati, nonché i criteri i valutazione delle domande di finanziamento sono fissati con apposito decreto del Ministro dell&#8217;industria, del commercio e dell&#8217;artigianato, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 2. Ai fini dell&#8217;acquisizione dei contributi di cui al comma 1, le spese sostenute possono essere documentate nelle forme previste dall&#8217;articolo 18, quinto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130. Agli adempimenti necessari per consentire l&#8217;utilizzo di tali facoltà, si provvede in conformità a quanto disposto dall&#8217;articolo 18, sesto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, a cura del Ministero dell&#8217;industria, del commercio e dell&#8217;artigianato.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 3. Su tutti i contributi previsti dalla presente legge possono essere concesse anticipazioni in corso d&#8217;opera garantite da polizze fidejussorie bancarie ed assicurative emesse da istituti all&#8217;uopo autorizzati, con le modalità ed entro i limiti, fissati con decreto del Ministro dell&#8217;industria, del commercio e dell&#8217;artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-family: Arial;"> Articolo 19 &#8211; Responsabile per la conservazione e l&#8217;uso razionale dell&#8217;energia</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><b> </b>1. Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell&#8217;anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al Ministero dell&#8217;industria, del commercio e dell&#8217;artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l&#8217;uso razionale dell&#8217;energia. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 2. La mancanza della comunicazione di cui al comma 1 esclude i soggetti dagli incentivi di cui alla presente legge. Su richiesta del Ministero dell&#8217;industria, del commercio e dell&#8217;artigianato i soggetti beneficiari dei contributi della presente legge sono tenuti a comunicare i dati energetici relativi alle proprie strutture e imprese.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 3. I responsabili per la conservazione e l&#8217;uso razionale dell&#8217;energia individuano le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere l&#8217;uso razionale dell&#8217;energia, assicurano la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali, predispongono i dati energetici di cui al comma 2.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l&#8217;ENEA provvede a definire apposite schede informative di diagnosi energetica e di uso delle risorse, diversamente articolate in relazione ai tipi d&#8217;impresa e di soggetti e ai settori di appartenenza. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 5. Nell&#8217;ambito delle proprie competenze l&#8217;ENEA provvede sulla base di apposite convenzioni con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano a realizzare idonee campagne promozionali sulle finalità della presente legge,  all&#8217;aggiornamento dei tecnici di cui al comma 1 e a realizzare direttamente ed indirettamente programmi di diagnosi energetica.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-family: Arial;"> Articolo 20 &#8211; Relazione annuale al Parlamento</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 1. Il Ministro dell&#8217;industria, del commercio e dell&#8217;artigianato, entro il 30 aprile di ogni anno, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, tenendo conto delle relazioni che le regioni e le  province autonome di Trento e di Bolzano debbono inviare al Ministero dell&#8217;industria, del commercio e dell&#8217;artigianato entro il mese di febbraio del medesimo anno, sugli adempimenti di rispettiva competenza, in modo particolare con riferimento agli obiettivi e ai programmi contenuti nei rispettivi piani energetici.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 2. Un apposito capitolo della relazione di cui al comma 1 illustra i risultati conseguiti e i programmi predisposti dall&#8217;ENEA per l&#8217;attuazione dell&#8217;articolo 3.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-family: Arial;"> Articolo 21 &#8211; Disposizioni transitorie</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 1. Alla possibilità di fruire delle agevolazioni previste dalla presente legge sono ammesse anche le istanze presentate ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 308, e successive modificazioni, e del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, per iniziative rientranti fra quelle previste dagli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14 che non siano ancora state oggetto di apposito provvedimento di accoglimento o di rigetto.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 2. Per le istanze di finanziamento di cui al comma 1 la concessione delle agevolazioni resta di competenza dell&#8217;amministrazione cui sono state presentate ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 308, e successive modificazioni, e del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-family: Arial;"> Articolo 22 &#8211; Riorganizzazione della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 1. Con decreto del Presidente della repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, su proposta del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica , si provvede alla ristrutturazione ed al potenziamento della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Si applicano, salvo quanto espressamente previsto dalla presente disposizione, le norme di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche per le successive modifiche dell’ordinamento della medesima Direzione generale. A tal fine le relative dotazioni organiche sono aumentate, per quanto riguarda le qualifiche dirigenziali di non più di undici unità con specifica professionalità tecnica nel settore energetico, e per il restante personale di non più di novanta unità, secondo la seguente articolazione:</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> a) n. 1 posto di dirigente superiore di cui alla tabelle XIV, quadro C, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> b) n. 10 posti di primo dirigente di cui alla tabella XIV, quadro C, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748:</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> c) n. 10 posti di VIII livello;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> d) n. 20 posti di VII livello;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> e) n. 20 posti di VI livello;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> f) n. 10 posti di V livello;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> g) n. 10 posti di IV livello;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> h) n. 10 posti di III livello;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> i) n. 10 posti di II livello.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 2. Con il decreto di cui al comma 1 può essere altresì prevista presso la Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base la costituzione di un’apposita segreteria tecnico-operativa, costituita da non più di dieci esperti con incarico quinquennale rinnovabile per non più di una volta scelti fra docenti universitari, ricercatori e tecnici di società di capitale &#8211; con esclusione delle imprese private &#8211; specificamente operanti nel settore energetico, di enti pubblici e di pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Il trattamento economico degli esperti di cui al presente comma è determinato con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato di intesa con il Ministro del tesoro, in misura non inferiore a quello spettante presso l’ente o l’amministrazione o l’impresa di appartenenza. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo per l’intera durata dell’incarico o nell’analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 3. Limitatamente al personale delle qualifiche non dirigenziali, alle assunzioni conseguenti all’aumento delle  dotazioni organiche di cui al comma 1 può procedersi a decorrere dal 1° gennaio 1991, e solo dopo aver attuato le procedure di mobilità di cui al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive modificazioni, ed alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, e successive modificazioni e integrazioni, o comunque dopo novanta giorni dall’avvio di dette procedure. Nel biennio 1991-1992 può procedersi a tali assunzioni esclusivamente nel limite annuo del 25 per cento e complessivo del 33 per cento dei relativi posti, restando comunque i posti residui riservati per l’intero biennio alla copertura mediante le predette procedure di mobilità.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in lire 200 milioni per l’anno 1990, in lire 1.000 milioni per l’anno 1991 e in lire 1.800 milioni per l’anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1990, all’uopo parzialmente utilizzando quanto a lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 le proiezioni dell’accantonamento “Riordinamento del Ministero ed incentivazioni al personale” e, quanto a lire 200 milioni per l’anno 1990, a lire 600 milioni per l’anno 1991 e a lire 1.400 milioni per l’anno 1992, l’accantonamento “Automazione del Ministero<br />
dell’industria”.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-family: Arial;"> Articolo 23 &#8211; Abrogazione espressa di norme e utilizzazione di fondi residui</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><b>  </b></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 1. Gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 24 e 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308, sono abrogati.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 2. Le somme destinate ad incentivare gli interventi di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, nonché quelle di cui all&#8217;articolo 15, comma 37, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, che alla data di entrata in vigore della presente legge non sono state ancora trasferite alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano o non sono state ancora formalmente impegnate dal Ministero dell&#8217;industria, del commercio e dell&#8217;artigianato per gli interventi di propria competenza, possono essere utilizzate rispettivamente per le finalità di cui agli articoli 8, 10 e 13 e per quelle di cui agli articoli 11, 12 e 14. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 3. Alla ripartizione delle somme di cui al comma 2 spettanti alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano si provvede con le procedure e le modalità di cui all&#8217;articolo 9. Alla ripartizione delle restanti somme fra i vari interventi si provvede, tenendo conto delle proporzioni fissate al comma 2 dell&#8217;articolo 38, con le modalità di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo 38. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-family: Arial;"> Articolo 24 &#8211; Disposizioni concernenti la metanizzazione</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 1. Il contributo previsto a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per la realizzazione dei progetti indicati nel programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno approvato dal CIPE con deliberazione dell&#8217;11 febbraio 1988 è sostituito o integrato per la percentuale soppressa o ridotta per effetto dei regolamenti del Consiglio delle Comunità europee n. 2052 del 24 giugno 1988, n. 4253 del 19 dicembre 1988 e n. 4254 del 19 dicembre 1988 con un contributo dello Stato a carico degli stanziamenti di cui al comma 3 pari alla differenza tra il 50 per cento della spesa ammessa per ogni singola iniziativa alle agevolazioni di cui all&#8217;articolo 11 della legge 28 novembre 1980, . 784, e successive modificazioni e integrazioni, e il contributo concesso a carico del FESR.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 2. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d&#8217;intesa con il Ministro del tesoro, nonché con la Cassa depositi e prestiti per la concessione ed erogazione dei finanziamenti, provvede a disciplinare con decreto la procedura per l&#8217;applicazione delle agevolazioni nazionali e comunitarie agli interventi di cui al comma 1.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 3. All&#8217;avvio del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno relativo al primo triennio approvato dal CIPE con deliberazione dell&#8217;11 febbraio 1988, si fa fronte con lo stanziamento di lire 50 miliardi autorizzato dall&#8217;articolo 19 della legge 26 aprile 1983, n. 130, e con lo stanziamento di lire 730 miliardi autorizzato dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, integrato di lire 300 miliardi con l&#8217;articolo 15, comma 36, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 4. Il programma di cui al comma 3 si intende ridotto nella misura corrispondente al maggior onere a carico del bilancio dello Stato derivante dal contributo di cui al comma 1. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 5. A parziale modifica dell&#8217;articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, il CIPE, definendo il programma per la metanizzazione del territorio della Sardegna, provvede ad individuare anche il sistema di approvvigionamento del gas metano.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 6. Previa deliberazione del programma per la metanizzazione del territorio della Sardegna di cui all&#8217;articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, nonché del sistema di approvvigionamento del gas metano di cui al comma 5, il CIPE stabilisce una prima fase stralcio in conformità al programma deliberato, per la realizzazione di reti di distribuzione che potranno essere provvisoriamente esercitate mediante gas diversi dal metano, nelle more della esecuzione delle opere necessarie per l&#8217;approvvigionamento del gas metano.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><br />
</span></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-family: Arial;"> TITOLO II &#8211; Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici</span></strong></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial;">  </span><strong><span style="font-family: Arial;">Articolo 25 &#8211; Ambito di applicazione</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><b>  </b>1. Sono regolati dalle norme del presente titolo i consumi di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d&#8217;uso, nonché, mediante il disposto dell&#8217;articolo 31, l&#8217;esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 2. Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, l&#8217;applicazione del presente titolo è graduata in relazione al tipo di intervento, secondo la tipologia individuata dall&#8217;articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-family: Arial;"> Articolo 26 &#8211; Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all&#8217;uso razionale dell&#8217;energia, si applicano le disposizioni di cui all&#8217;articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale. Gli interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all&#8217;articolo 1 in edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui agli articoli 31 e 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457. L&#8217;installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell&#8217;impianto idrico-sanitario già in opera.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 2. Per gli interventi in parti comuni di edifici, volti al contenimento del consumo energetico degli edifici stessi ed all&#8217;utilizzazione delle fonti di energia di cui all&#8217;articolo 1, ivi compresi quelli di cui all&#8217;articolo 8, sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d&#8217;uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 4. Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal comma 1 dell&#8217;articolo 4, sono regolate, con riguardo ai momenti della progettazione, della messa in opera e dell&#8217;esercizio, le caratteristiche energetiche degli edifici e degli impianti non di processo ad essi associati, nonché dei componenti degli edifici e degli impianti.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 5. Per le innovazioni relative all&#8217;adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l&#8217;assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 6. Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia, sia rilasciata dopo la data di entrata in vigore della presente legge, devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l&#8217;adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate salvo impedimenti di natura tecnica od economica.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 8. La progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere la realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione utili alla conservazione, al risparmio e all&#8217;uso razionale dell&#8217;energia. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-family: Arial;"> Articolo 27 &#8211; Limiti ai consumi di energia</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 1. I consumi di energia termica ed elettrica ammessi per gli edifici sono limitati secondo quanto previsto dai decreti di cui all&#8217;articolo 4, in particolare in relazione alla destinazione d&#8217;uso degli edifici stessi, agli impianti di cui sono dotati e alla zona climatica di appartenenza. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-family: Arial;"> Articolo 28 &#8211; Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><b> </b>1. Il proprietario dell&#8217;edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in comune, in doppia copia insieme alla denuncia dell&#8217;inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26, il progetto delle opere stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della presente legge.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non sono state presentate al comune prima dell&#8217;inizio dei lavori, il sindaco, fatta salva la sanzione amministrativa di cui all&#8217;articolo 34, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto adempimento. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 3. La documentazione di cui al comma 1 deve essere compilata secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro dell&#8217;industria, del commercio e dell&#8217;artigianato.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> Abrogato dall&#8217;articolo 16 comma 1 lettera a) del DLgs 192/05</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 4. Una copia della documentazione di cui al comma 1 è conservata dal comune ai fini dei controlli e delle verifiche di cui all&#8217;articolo 33.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> Abrogato dall&#8217;articolo 16 comma 1 lettera a) del DLgs 192/05</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 5. La seconda copia della documentazione di cui al comma 1, restituita dal comune con l&#8217;attestazione dell&#8217;avvenuto deposito, deve essere consegnata a cura del proprietario dell&#8217;edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori ovvero, nel caso l&#8217;esistenza di questi non sia prevista dalla legislazione vigente, all&#8217;esecutore dei lavori. Il direttore ovvero l&#8217;esecutore dei lavori sono responsabili della conservazione di tale documentazione in cantiere .</span></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-family: Arial;">Articolo 29 &#8211; Certificazione delle opere e collaudo</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 1. Per la certificazione e il collaudo delle opere previste dalla presente legge si applica la legge 5 marzo 1990, n. 46.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> Abrogato dall&#8217;articolo 16 comma 1 lettera a) del DLgs 192/05</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-family: Arial;"> Articolo 30 &#8211; Certificazione energetica degli edifici  </span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> Abrogato dall&#8217;articolo 16 comma 1 lettera a) del DLgs 192/05</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell&#8217;industria, del commercio e dell&#8217;artigianato, sentito il Ministro dei lavori pubblici e l&#8217;ENEA, sono emanate norme per la certificazione energetica degli edifici. Tale decreto individua tra l&#8217;altro i soggetti abilitati alla certificazione.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 2. Nei casi di compravendita o di locazione il certificato di collaudo e la certificazione energetica devono essere portati a conoscenza dell&#8217;acquirente o del locatario dell&#8217;intero immobile o della singola unità immobiliare.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 3. Il proprietario o il locatario possono richiedere al comune ove è ubicato l&#8217;edificio la certificazione energetica dell&#8217;intero immobile o della singola unità immobiliare. Le spese relative di certificazione sono a carico del soggetto che ne fa richiesta.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 4. L&#8217;attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità temporale di cinque anni a partire dal momento del suo rilascio.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-family: Arial;"> Articolo 31 &#8211; Esercizio e manutenzione degli impianti</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><b> </b>1. Durante l&#8217;esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 2. Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, è tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 3. I comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l&#8217;osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 4. I contratti relativi alla fornitura di energia e alla conduzione degli impianti di cui alla presente legge, contenenti clausole in contrasto con essa, sono nulli. Ai contratti che contengono clausole difformi si applica l&#8217;articolo 1339 del codice civile.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-family: Arial;"> Articolo 32 &#8211; Certificazioni e informazioni ai consumatori </span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><b>  </b></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 1. Ai fini della commercializzazione, l caratteristiche e le prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti devono essere certificate secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro dell&#8217;industria, del commercio e dell&#8217;artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 2. Le imprese che producono o commercializzano i componenti di cui al comma 1 sono obbligate a riportare su di essi gli estremi dell&#8217;avvenuta certificazione.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-family: Arial;"> Articolo 33 &#8211; Controlli e verifiche</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><b> </b>1. Il comune procede al controllo dell&#8217;osservanza delle norme della presente legge in relazione al progetto delle opere, in corso d&#8217;opera ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> Abrogato dall&#8217;articolo 16 comma 1 lettera a) del DLgs 192/05</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 2. La verifica può essere effettuata in qualunque momento anche su richiesta e a spese del committente, dell&#8217;acquirente dell&#8217;immobile, del conduttore, ovvero dell&#8217;esercente gli impianti.<br />
Abrogato dall&#8217;articolo 16 comma 1 lettera a) del DLgs 192/05</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 3. In caso di accertamento di difformità in corso d&#8217;opera, i sindaco ordina la sospensione dei lavori. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 4. In caso di accertamento di difformità su opere terminate il sindaco ordina, a carico del proprietario, le modifiche necessarie per adeguare l&#8217;edificio alle caratteristiche previste dalla presente legge.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il sindaco informa il prefetto per la irrogazione delle sanzioni di cui all&#8217;articolo 34.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-family: Arial;"> Articolo 34 – Sanzioni</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 1. L&#8217;inosservanza dell&#8217;obbligo di cui al comma 1 dell&#8217;articolo 28 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e non superiore a lire cinque milioni.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 2. Il proprietario dell&#8217;edificio nel quale sono eseguite opere difformi dalla documentazione depositata ai sensi dell&#8217;articolo 28 e che non osserva le disposizioni degli articoli 26 e 27 è punito con la sanzione amministrativa in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 25 per cento del valore delle opere.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 3. Il costruttore e il direttore dei lavori che omettono la certificazione di cui all&#8217;articolo 29, ovvero che rilascino una certificazione non veritiera nonché il progettista che rilascia la relazione di cui al comma 1 dell&#8217;articolo 28 non veritiera, sono puniti in solido con la sanzione amministrativa non inferiore all&#8217;1 per cento e non superiore al 5 per cento del valore delle opere, fatti salvi i casi di responsabilità penale.<br />
Abrogato dall&#8217;articolo 16 comma 1 lettera a) del DLgs 192/05</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 4. Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito dall&#8217;articolo 29 è punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 5. Il proprietario o l&#8217;amministratore del condominio, o l&#8217;eventuale terzo che sene è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dall&#8217;articolo 31, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e non superiore a lire cinque milioni. Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 31, le parti sono punite ognuna con la sanzione amministrativa pari a un terzo dell&#8217;importo del contratto sottoscritto, fatta salva la nullità dello stesso.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 6. L&#8217;inosservanza delle prescrizioni di cui all&#8217;articolo 32 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire cinque milioni e non superiore a lire cinquanta milioni, fatti salvi i casi di responsabilità penale.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 7. Qualora soggetto della sanzione amministrativa sia un professionista, l&#8217;autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all&#8217;ordine professionale di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 8. L&#8217;inosservanza, della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell&#8217;articolo 19, del tecnico responsabile per la conservazione e l&#8217;uso razionale dell&#8217;energia, è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire dieci milioni e non superiore a lire cento milioni.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-family: Arial;"> Articolo 35 &#8211; Provvedimenti di sospensione dei lavori</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 1. Il sindaco, con il provvedimento mediante il quale ordina la sospensione dei lavori, ovvero le modifiche necessarie per l&#8217;adeguamento dell&#8217;edificio, deve fissare il termine per la regolarizzazione. L&#8217;inosservanza del termine comporta la comunicazione al prefetto, l&#8217;ulteriore irrogazione della sanzione amministrativa e l&#8217;esecuzione forzata delle opere con spese a carico del proprietario.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-family: Arial;"> Articolo 36 &#8211; Irregolarità rilevate dall&#8217;acquirente o dal conduttore</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><b>  </b>1. Qualora l&#8217;acquirente o il conduttore dell&#8217;immobile riscontra difformità dalle norme della presente legge, anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al comune entro un anno dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-family: Arial;"> Articolo 37 &#8211; Entrata in vigore delle norme del titolo II e dei relativi decreti ministeriali</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 1. Le disposizioni del presente titolo entrano in vigore centottanta giorni dopo la data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in vigore.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 2. I decreti ministeriali di cui al presente titolo entrano in vigore centottanta giorni dopo la data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in vigore.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 3. La legge 30 aprile 1976, n. 373, e la legge 18 novembre 1983, n. 645, sono abrogate. Il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, si applica, in quanto compatibile con la presente legge, fino all&#8217;adozione dei decreti di cui ai commi 1, 2 e 4 dell&#8217;articolo 4, al comma 1 dell&#8217;articolo 30 e al comma 1 dell&#8217;articolo 32.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-family: Arial;"> TITOLO III &#8211; Disposizioni finali</span></strong></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-family: Arial;"><br />
Articolo 38 &#8211; Ripartizione fondi e copertura finanziaria</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><b>  </b>1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 427 miliardi per il 1991, 992 miliardi per il 1992 e 1.192 miliardi per il 1993. Il dieci per cento delle suddette somme è destinato alle finalità di cui all&#8217;articolo 3 della presente legge.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 2. Per le finalità di cui agli articoli 11, 12 e 14 è autorizzata la spesa di lire 267,5 miliardi per il 1991, di lire 621,6 miliardi per il 1992 e di lire 746,4 miliardi per il 1993, secondo la seguente ripartizione: </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> a) per l&#8217;articolo 11, lire 220 miliardi per il 1991, lire 510 miliardi per il 1992 e lire 614 miliardi per il 1993;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> b) per l&#8217;articolo 12, lire 33 miliardi per il 1991, lire 75 miliardi per il 1992 e lire 92 miliardi per il 1993;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> c) per l&#8217;articolo 14, lire 14,5 miliardi per il 1991, lire 36,6 miliardi per il 1992 e lire 40,4 miliardi per il1993. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 3. All&#8217;onere derivante dall&#8217;attuazione dei commi 1, secondo periodo, e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l&#8217;anno 1991, all&#8217;uopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell&#8217;accantonamento &#8220;Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici, nonché dell&#8217;articolo 17, comma 16, della legge n.67 del 1988&#8243;.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 4. Per le finalità di cui agli articoli 8, 10 e 13 è autorizzata la spesa di lire 116,8 miliardi per il 1991, di lire 271,2 miliardi per il 1992 e di lire 326,4 miliardi per il 1993.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 5. All&#8217;onere derivante dall&#8217;attuazione del comma 4, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l&#8217;anno 1991 all&#8217;uopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell&#8217;accantonamento &#8220;Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici, nonché dell&#8217;articolo 17, comma 16, della legge n. 67 del 1988&#8243;.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 6. All&#8217;eventuale modifica della ripartizione tra i vari interventi delle somme di cui al comma 2, si provvede con decreto motivato del Ministro dell&#8217;industria, del commercio e dell&#8217;artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, tenuto conto degli indirizzi governativi in materia di politica energetica. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 7. Alle ripartizioni degli stanziamenti di cui al comma 2 del presente articolo lettera a) tra gli interventi previsti dall&#8217;articolo 1 della presente legge si provvede con decreti del Ministro dell&#8217;industria, del commercio e dell&#8217;artigianato.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-family: Arial;"> Articolo 39 &#8211; Entrata in vigore</span></strong><span style="font-family: Arial;"><b><br />
</b></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> 1. La presente legge entra in vigore, salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 37, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  </span><strong><span style="font-family: Arial;">Tabella A (Articolo 8)</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">Regole tecniche per gli interventi di cui all&#8217;articolo 8 nel caso di edifici esistenti.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">  <strong>Strutture da coibentare </strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">L&#8217;intervento deve comportare un aumento della resistenza termica della superficie trattata almeno pari a R = a;  ▲t (m2 °C  h/kCal), .t è il salto termico di progetto definito dall&#8217;articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1052 del 28 agosto 1977, e &#8220;a&#8221; è il coefficiente indicato di seguito per i diversi interventi</span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-family: Arial;">Sottotetti</span></strong><br />
<span style="font-family: Arial;">a = 0,1</span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-family: Arial;"> Terrazzi e porticati</span></strong><br />
<span style="font-family: Arial;">a = 0,04</span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-family: Arial;"> Pareti d&#8217;ambito isolate all&#8217;esterno<br />
</span></strong><span style="font-family: Arial;">a = 0,04</span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-family: Arial;">Pareti d&#8217;ambito isolate nell&#8217;intercapedine<br />
</span></strong><span style="font-family: Arial;">senza limitazione</span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-family: Arial;"> Pareti d&#8217;ambito isolate all&#8217;interno</span></strong><br />
<span style="font-family: Arial;">a = 0,04</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><strong>Doppi vetri</strong><br />
Ammessi all&#8217;incentivo solo nelle zone climatiche D, E ed F, del territorio nazionale come definite dal decreto del Ministro dell&#8217;industria, del commercio e dell&#8217;artigianato 10 marzo 1977 e purché sia assicurata una tenuta all&#8217;aria dei serramenti corrispondente almeno ad una permeabilità all&#8217;aria inferiore a 6 m cubi/ora per metro lineare di giunto apribile e di 20 m cubi/ora per m quadri di superficie apribile in corrispondenza di un differenziale di pressione di 100 Pascal</span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-family: Arial;"> Tubature di adduzione dell&#8217;acqua calda </span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> Ammessa all&#8217;incentivo solo la spesa di fornitura e posa del materiale isolante (non le eventuali opere murarie).</span></p>
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