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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; rapporti di vicinato</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 5 Penale, Sentenza 20 febbraio 2013, n. 8348</title>
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		<pubDate>Sun, 13 Apr 2014 15:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Buon Vicinato]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diffamazione]]></category>
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		<category><![CDATA[vicinato]]></category>

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		<description><![CDATA[Se la vicina ha l'amante, si può divulgare tale informazione?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE QUINTA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ZECCA Gaetanino &#8211; Presidente<br />
Dott. OLDI Paolo &#8211; Consigliere<br />
Dott. SETTEMBRE Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. MICHELI Paolo &#8211; Consigliere<br />
Dott. DE MARZO Giuseppe &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>(OMISSIS), nato a (OMISSIS);</p>
<p>avverso la sentenza del 16/05/2011 del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Piedimonte Matese R.G. n. 7/2008;<br />
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;<br />
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe De Marzo;<br />
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dr. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>1. Con sentenza del 16/05/2011, Tribunale di S. Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Piedimonte Matese ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Piedimonte Matese del 19/05/2008, che aveva condannato (OMISSIS) alla pena di euro 300,00 di multa e al risarcimento del danno sofferto dalla parte civile, in relazione al reato di cui all&#8217;articolo 595 cod. pen., per avere offeso la reputazione di (OMISSIS), riferendo a piu&#8217; persone che la stessa aveva una relazione extraconiugale.</p>
<p>2. Il Tribunale, dopo avere rilevato che la prova delle affermazioni diffamatorie dell&#8217;imputato emergeva dalle dichiarazioni dei coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS), ha sottolineato che gli elementi di contraddizione tra le deposizioni dei testi erano marginali e spiegabili con il fatto che la (OMISSIS) avesse un ricordo meno preciso dei particolari, a differenza del marito, maggiormente interessato alla vicenda, visto che l&#8217;assunta infedelta&#8217; riguardava la sorella. Significativo riscontro alla veridicita&#8217; delle dichiarazioni testimoniali il Tribunale ha tratto dall&#8217;esistenza di voci nel vicinato, a proposito della relazione tra la donna e (OMISSIS). Proprio la moglie di quest&#8217;ultimo, (OMISSIS), aveva confermato l&#8217;esistenza di tali dicerie.</p>
<p>3. L&#8217;imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando mancanza, contraddittorieta&#8217; e manifesta illogicita&#8217; della motivazione, nonche&#8217; violazione di legge.</p>
<p>3.1. Sotto il primo profilo, il (OMISSIS) censura la sentenza: a) per avere ritenuto maggiormente attendibile la deposizione del (OMISSIS), anziche&#8217; quella della moglie, nonostante che il primo fosse, come la stessa decisione aveva riconosciuto, maggiormente interessato alla vicenda; b) per non avere proceduto alla rinnovazione dell&#8217;istruttoria, necessaria a chiarire le contraddizioni in cui i testi erano incorsi; c) perche&#8217;, in ogni caso, le dichiarazioni del (OMISSIS) e della moglie non erano obiettive, visto che entrambi erano parenti della (OMISSIS) e comunque erano contrastanti tra di loro; d) per avere utilizzato, ai fini della condanna, il contenuto di &#8220;voci del vicinato&#8221;; e) per avere posto a fondamento della decisione le dichiarazioni della (OMISSIS), sebbene quest&#8217;ultima fosse stata smentita dalla teste (OMISSIS), che aveva negato di avere accusato la (OMISSIS) di intrattenere una relazione col marito.</p>
<p>3.2. Sotto il secondo profilo, il ricorrente lamenta che sia stata ritenuta esistente un&#8217;offesa della reputazione della (OMISSIS), nonostante che la notizia di una sua relazione fosse diffusa nel vicinato e che nessuno l&#8217;avesse mai contestata.</p>
<p>3.3 Nelle conclusioni, l&#8217;imputato ha altresi&#8217; chiesto di rilevare l&#8217;esistenza eventuale della prescrizione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>1. Il ricorso e&#8217; inammissibile.</p>
<p>2. Va rilevato che la sentenza di secondo grado, con motivazione congrua, ha posto a fondamento della decisione le deposizioni dei testi (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali hanno riferito di avere appreso proprio dal ricorrente la notizia della relazione extraconiugale della (OMISSIS). L&#8217;affermazione, secondo cui i contrasti tra i due testimoni, peraltro concernenti il successivo momento in cui la circostanza sarebbe stata contestata alla (OMISSIS) dal fratello, si spiegherebbero con la maggiore precisione del ricordo di quest&#8217;ultimo, perche&#8217; piu&#8217; interessato dalla vicenda, non significa affatto che sia stato dato credito ad un teste portatore di uno specifico interesse alla risoluzione del procedimento in senso sfavorevole all&#8217;imputato. Essa sottolinea che, secondo la Corte territoriale, il teste (OMISSIS) ha serbato un ricordo piu&#8217; preciso dei fatti, perche&#8217; piu&#8217; coinvolto della propria moglie, in quanto sarebbe stata la sorella a rendersi responsabile della relazione con un terzo.</p>
<p>Peraltro, proprio il ricorrente inizialmente assume (pag. 2 del ricorso) che si dovrebbe, per questa ragione, attribuire maggiore attendibilita&#8217; alla (OMISSIS), la quale ha, tuttavia, confermato che fu proprio il (OMISSIS) a comunicare la notizia.</p>
<p>Cosi&#8217; come il ricorrente fraintende il significato del riferimento del Tribunale alle voci del vicinato in ordine alla relazione della (OMISSIS) (e non in ordine al fatto che il (OMISSIS) ne parlasse in giro), le quali, nel percorso motivazionale rappresentano solo un argomento per sostenere che l&#8217;imputato, al pari di altri, fosse a conoscenza della notizia. Anche il fatto che la moglie del presunto amante abbia negato di aver mai contestato alla (OMISSIS) la relazione, a differenza di quanto riferito da quest&#8217;ultima, non assume rilievo, poiche&#8217; si tratta di elemento marginale non idoneo a scalfire la logicita&#8217; della motivazione, quanto alla diffusione della notizia da parte del (OMISSIS) nei confronti del (OMISSIS) e della (OMISSIS). Emerge, quindi, una lettura coordinata delle risultanze della prova testimoniale che rappresenta l&#8217;implicito, ma non equivoco presupposto della decisione di non procedere ad ulteriori approfondimenti istruttori.</p>
<p>Al riguardo, va osservato che il provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria in appello puo&#8217; essere motivato anche implicitamente in presenza di un quadro probatorio definito, certo, che non richieda approfondimenti indispensabili (Sez. 4, n. 47095 del 02/12/2009, Sergio, Rv. 245996).</p>
<p>3. In definitiva, in assenza di vizi che rendano la motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, deve concludersi nel senso che il primo motivo aspira ad una rivalutazione del materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimita&#8217;.</p>
<p>4. Con riguardo al secondo motivo, va ricordato che, secondo l&#8217;orientamento di questa Corte (Sez. 5, n. 40539 del 23/09/2008, Cibelli, Rv. 241739), in tema di diffamazione, integra la lesione della reputazione altrui non solo l&#8217;attribuzione di un fatto illecito, perche&#8217; posto in essere contro il divieto imposto da norme giuridiche, assistite o meno da sanzione, ma anche la divulgazione di comportamenti che, alla luce dei canoni etici condivisi dalla generalita&#8217; dei consociati, siano suscettibili di incontrare la riprovazione della communis opinio.</p>
<p>Al riguardo, si e&#8217; rilevato che, se la tutela dell&#8217;onore trova radice nella dignita&#8217; sociale che la Costituzione riconosce a ciascuno (articolo 2 Cost.) con pari forza (articolo 3 Cost.) tanto da costituire limite alla stessa iniziativa economica (articolo 41 Cost., comma 2), non v&#8217;e&#8217; dubbio che la riservatezza come limite alla curiosita&#8217; sociale e&#8217; tutta scritta in controluce, nell&#8217;articolo 15 Cost., nonche&#8217; negli articoli 2, 3, 13, 14, 29 Cost.; in definitiva, la necessita&#8217; d&#8217;una interpretazione del sistema interno di garanzia dei diritti fondamentali fin dove e&#8217; possibile conforme alle norme Convenzione Europea imponendo, per altro, di privilegiare anche con riferimento ai precetti costituzionali una lettura che ne faccia emergere i valori in quella considerati, e cosi&#8217;, per quanto qui interessa, il diritto di ogni persona &#8220;al rispetto della sua vita privata e familiare&#8221; (articolo 8 Convenzione EDU, cui deve adeguarsi, ex articolo 117 Cost. la normativa interna). La riservatezza, come la dignita&#8217;, puo&#8217; cedere dinanzi al pubblico interesse della notizia, ma non puo&#8217;, in linea di principio, ammettersi che cio&#8217; avvenga oltre la soglia imposta dalla destinazione della notizia a soddisfare un bisogno sociale (Sez. 5, n. 46295 del 04/10/2007, Gambescia, Rv. 238290).</p>
<p>Anche sotto questo profilo, il ricorso appare, pertanto, inammissibile, dal momento che se, anche in ipotesi la notizia della relazione extraconiugale fosse stata corrispondente al vero, non per questo poteva essere divulgata dal (OMISSIS).</p>
<p>5. il presente ricorso, in conclusione, va dichiarato inammissibile e tale situazione, implicando il mancato perfezionamento del rapporto processuale, cristallizza in via definitiva la sentenza impugnata, precludendo in radice la possibilita&#8217; di rilevare di ufficio l&#8217;estinzione del reato per prescrizione intervenuta successivamente alla pronuncia in grado di appello (Cfr., tra le altre, Sez. U, n. 21 dell&#8217;11/11/1994, Cresci, Rv. 199903; Sez. 3, n. 18046 del 09/02/2011, Morra&#8217;, Rv. 250328, in motivazione).</p>
<p>5. Alla declaratoria di inammissibilita&#8217; del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, valutata l&#8217;entita&#8217; della vicenda processuale, appare equo determinare in euro 1.000,00.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.</p>
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		<title>Corte di Cassazione Penale, Sezione V Sentenza 9 novembre 2012, n. 43732</title>
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		<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 11:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Le ingiurie, sebbene non contenenti epiteti volgari, rivolte nei confronti del proprio vicino costituiscono reato?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>[omissis]</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Ritenuto in fatto</strong></p>
<p>Con sentenza pronunciata il primo dicembre 2011, la corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Cremona, in data 30.11.2010 aveva condannato L.A. alla pena di mesi otto di reclusione per i reati di cui agli artt. 610, c.p. (capo a); 582, c.p. (capo b) e 594, c.p. (capo c), commessi in (…) in danno di Le.Li. , oltre al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, assolveva l’imputata, ai sensi dell’art. 530, co. 2, c.p.p., dai reati di cui ai capi a) e b), con la formula perché il fatto non sussiste e riduceva la pena inflitta per il reato sub c) ad Euro 300,00 di multa, confermando nel resto l’impugnata sentenza, con riferimento alle statuizioni civili.<br />
Ha proposto ricorso personalmente l’imputata, articolando due motivi di ricorso.<br />
Con il primo deduce la contraddittorietà ovvero la manifesta illogicità della motivazione in quanto la corte territoriale avrebbe ritenuto inattendibile la narrazione della persona offesa in ordine ai fatti di violenza privata e di lesioni e, contraddittoriamente, attendibile con riferimento all’ingiuria. Con il secondo motivo deduce l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale in relazione al delitto di cui all’art. 594, c.p., non potendosi attribuire alcun carattere offensivo alle parole che si assumono pronunciate dall’imputata all’indirizzo della persona offesa.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Considerato in diritto</strong></p>
<p>Il ricorso va rigettato, essendo infondati i motivi che ne sono posti a fondamento.<br />
Quanto al primo motivo va rilevato che la corte territoriale, con motivazione adeguata ed esente da vizi, ha fondato la sua decisione su di un’accurata e prudente valutazione delle dichiarazioni della persona offesa Le.Li. , inserendole in un contesto di rapporti di vicinato tra quest’ultima e la ricorrente, contraddistinti da una reciproca avversione, nell’ambito dei quali appariva assolutamente credibile che la L. avesse attribuito alla persona offesa di essere l’autrice dell’abbandono delle feci sulle scale della sua abitazione, episodio scatenante della lite insorta tra le due donne, mentre analogo giudizio non poteva essere effettuato in relazione al denunciato episodio delle lesioni che la persona offesa affermava di avere subito dall’imputata, perché, sul punto le dichiarazioni della Le. venivano contraddette da una serie di elementi oggettivi, tra cui assumeva un ruolo decisivo la tardività, in relazione alla gravità asserita e certificata delle lesioni, dell’accertamento medico cui la persona offesa si sottoponeva solo due giorni dopo il verificarsi della lite (cfr. pagg. 4-5 dell’impugnata sentenza).<br />
Tale modo di procedere della corte territoriale appare assolutamente conforme ai risultati elaborati dalla giurisprudenza di legittimità a proposito del valore che, all’interno del processo penale, assumono le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile, pacificamente considerate valutabili ed utilizzabili ai fini della tesi di accusa, poiché, a differenza di quanto previsto nel processo civile, circa l’incapacità a deporre del teste che abbia la veste di parte, il processo penale risponde all’interesse pubblicistico di accertare la responsabilità dell’imputato, e non può essere condizionato dall’interesse individuale rispetto ai profili privatistici, connessi al risarcimento del danno provocato dal reato, nonché da inconcepibili limiti al libero convincimento del giudice (cfr. Cass., sez. V, 23.11.2011, n. 8558, Ce; Cass., sez. V, 19.9.2011, n. 46542, M.M.; Cass., sez. V, 8.4.2008, n. 16780, C; Cass., sez. V, 27.3.2008, n. 16769 S.).<br />
Tali dichiarazioni, pertanto, possono essere assunte anche da sole come prova della responsabilità dell’imputato, purché siano sottoposte a vaglio positivo circa la loro attendibilità e senza necessità di applicare le regole probatorie di cui all’art. 192, terzo e comma 4, c.p.p., che richiedono la presenza di riscontri esterni, anche se, essendo la parte civile portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi; riscontro, peraltro, non indefettibilmente ed in ogni caso dovuto, fermo restando l’obbligo del giudice di rigorosamente valutare, come ha fatto la corte di appello di Brescia, le dichiarazioni della persona offesa, dovendo la sua eventuale necessità essere ragguagliata alle connotazioni della fattispecie, alle emergenze probatorie e procedimentali che sia dato cogliere nella vicenda esaminata, alle acquisizioni e modalità ricostruttive della stessa (cfr. Cass., sez. IV, 1.2.2011, n. 19668, N.M. ed altri, nonché in senso conforme, Cass., sez. II, 20.9.2011, n. 43307, C.S.; Cass., sez. VI, 23.3.2011, n. 22281, G.F.A.; Cass., sez. VI, 20.12.2010, n. 4443, P.), che, in presenza di una pluralità di dichiarazioni accusatorie della persona offesa, possono condurre, in relazione a ciascuna di esse, ad esiti diversi, che, tuttavia, di per sé, non consentono di ravvisare una motivazione contraddittoria.<br />
Parimente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, apparendo evidente la natura offensiva delle espressioni rivolte dalla L. all’indirizzo della Le. (”zozzona, sporcacciona”).<br />
In esse, invero si ravvisano gli estremi dell’offesa all’onore ed al decoro della persona della Le. , aggredita attraverso espressioni gratuitamente volgari. Pur nel profondo mutamento intervenuto nel linguaggio comune, con l’uso diffuso di espressioni volgari, che in determinato contesti possono ritenersi “depurate” del loro significato oltraggioso, infatti, evidenziare, attraverso le espressioni innanzi indicate, un assoluto disinteresse del destinatario dell’offesa per le regole igieniche vigenti nel consesso civile e, quindi, per il rispetto delle esigenze di vita altrui, è certamente locuzione che, per quanto possa essersi degradato il codice comunicativo, conserva intatta la sua valenza ingiuriosa, in quanto volta a ferire la dignità altrui ed il senso di appartenenza alla comunità in cui si vive.<br />
Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto nell’interesse di L.A. va, dunque, rigettato, ai sensi dell’art. 615, co. 2, c.p.p., con condanna della ricorrente, giusto il disposto dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.<br />
Depositata in Cancelleria il 09.11.2012</p>
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