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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; prove</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 19 marzo 2013, n. 6825</title>
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		<pubDate>Thu, 24 Apr 2014 11:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio di Destinazione d'Uso]]></category>
		<category><![CDATA[cambio di destinazione d'uso]]></category>
		<category><![CDATA[circolo privato]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[decoro]]></category>
		<category><![CDATA[decoro architettonico]]></category>
		<category><![CDATA[magazzino]]></category>
		<category><![CDATA[prove]]></category>
		<category><![CDATA[regolamento]]></category>

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		<description><![CDATA[Se il cambio di destinazione d'uso non è proibito dal regolamento condominiale, si può invocare la lesione del decoro architettonico? Come?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere<br />
Dott. CORRENTI Vincenzo &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. SCALISI Antonino &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 13125/2006 proposto da:</p>
<p>COND (OMISSIS) P.I. (OMISSIS) IN PERSONA DEL SUO AMM.RE P.T., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 11/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di CAGLIARI, depositata il 30/01/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) con delega depositata in udienza dell&#8217;Avv. (OMISSIS) difensore del ricorrente che si riporta agli atti depositati;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con citazione del 6.6.1998 il Condominio (OMISSIS) convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Cagliari (OMISSIS) deducendo che questi era proprietario di un locale al piano seminterrato del fabbricato in (OMISSIS), privo di accesso diretto dalla pubblica via, con ingresso dal cortile interno, cui si accedeva dalla via (OMISSIS), destinato, in conformita&#8217; al regolamento condominiale ad uso magazzino.</p>
<p>Dalla fine del dicembre 1997 era stata realizzata una diversa destinazione rappresentata da un circolo privato che gestiva vari giochi ed un servizio di ristoro, incompatibile col decoro, la tranquillita&#8217; e col regolamento condominiale anche per spiacevoli esalazioni di cucina derivanti da un sistema di circolazione forzata dell&#8217;aria priva di aperture ed in violazione delle norme urbanistiche. Il condominio lamento&#8217; anche la costituzione di una abusiva servitu&#8217; e chiese la rimozione di una antenna parabolica ed i danni, domande contestate dal convenuto che chiese ed ottenne la chiamata in causa del proprio conduttore, (OMISSIS), che contesto&#8217; le domande e svolse riconvenzionale per ottenere la risoluzione del contratto di locazione ed i danni nell&#8217;ipotesi in cui si fosse accertata l&#8217;inidoneita&#8217; all&#8217;uso e/o alla destinazione pattuita del locale di proprieta&#8217; (OMISSIS). Il Tribunale, con sentenza 2.9.2003, per quanto qui interessa, inibi&#8217; la destinazione del locale del (OMISSIS) a circolo privato, lo condanno&#8217; a risarcire al condominio i danni da liquidarsi in separato giudizio, dichiaro&#8217; risolto il contratto di locazione per inadempimento del (OMISSIS) e rigetto&#8217; la domanda di danni del (OMISSIS), mentre la Corte di appello, con sentenza 11/2006, accolse il gravame del (OMISSIS), rigettando le domande del Condominio e la riconvenzionale del (OMISSIS) e condannando il condominio alle spese.</p>
<p>La Corte territoriale richiamo&#8217; il regolamento condominiale ed in particolare gli articoli 1 e 17.</p>
<p>Quest&#8217;ultima norma prevedeva la destinazione degli appartamenti ad uso abitazione, studio professionale o uffici in genere e che in nessun caso poteva essere autorizzata la destinazione ad uso albergo, locanda o pensione, negozio, laboratorio artigianale o industriale, scuola di ballo o di canto, clinica, gabinetto per la cura di malattie contagiose od altro uso incompatibile col decoro e la tranquillita&#8217; etc., nulla prevedendo per i magazzini e le autorimesse di cui all&#8217;articolo 1 per i quali il condominio si era limitato a generiche allegazioni di attivita&#8217; che implicherebbero disturbo senza provare in concreto che il circolo privato alterasse il decoro e la tranquillita&#8217; dei condomini.</p>
<p>Ricorre il condominio con due motivi, resiste (OMISSIS).</p>
<p>All&#8217;udienza del 9.5.2012 la Corte ha concesso termine per la produzione della Delib. Condominiale in riferimento alla sentenza delle S.U. 18131/2010, adempimento effettuato.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Col primo motivo si lamentano motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria, violazione dell&#8217;articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, articoli 1138, 1362, 1363, 1365 e 1366 c.c. in ordine all&#8217;interpretazione del regolamento condominiale.</p>
<p>Col secondo motivo si denunziano violazione e falsa applicazione di norme di diritto e vizi di motivazione in ordine alle spese del doppio grado di giudizio sia a favore del (OMISSIS) che del (OMISSIS). Le censure, come proposte, non sono meritevoli di accoglimento.</p>
<p>A prescindere dalla contestuale deduzione di vizi di motivazione e di violazione di norme di diritto in contrasto con la necessaria specificita&#8217; del motivo, in ordine alla prima va rilevato che l&#8217;opera dell&#8217;interprete, mirando a determinare una realta&#8217; storica ed obiettiva, qual e&#8217; la volonta&#8217; delle parti, e&#8217; tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimita&#8217; soltanto per violazione dei canoni legali d&#8217;ermeneutica contrattuale posti dagli articoli 1362 ss. c.c., oltre che per vizi di motivazione nell&#8217;applicazione di essi; pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili, il ricorrente per cassazione deve, non solo, come gia&#8217; visto, fare esplicito riferimento alle regole legali d&#8217;interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma e&#8217; tenuto, altresi&#8217;, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti.</p>
<p>Di conseguenza, ai fini dell&#8217;ammissibilita&#8217; del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non puo&#8217; essere considerata idonea &#8211; anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente &#8211; la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d&#8217;una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d&#8217;argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non e&#8217; consentito in sede di legittimita&#8217; (e pluribus, da ultimo, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579,16.3.04 n. 5359,19.1.04 n. 753).</p>
<p>Quanto, poi, al vizio di motivazione devesi considerare come la censura con la quale alla sentenza impugnata s&#8217;imputino i vizi di cui all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 5 debba essere intesa a far valere, a pena d&#8217;inammissibilita&#8217; comminata dall&#8217;articolo 366 c.p.c., n. 4 in difetto di loro puntuale indicazione, carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicita&#8217; nell&#8217;attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilita&#8217; razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi; non puo&#8217;, per contro, essere intesa a far valere la non rispondenza della valutazione degli elementi di giudizio operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte ed, in particolare, non si puo&#8217; con essa proporre un preteso migliore e piu&#8217; appagante coordinamento degli elementi stessi, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all&#8217;ambito della discrezionalita&#8217; di valutazione degli elementi di prova e dell&#8217;apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell&#8217;iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma stessa; diversamente, il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe &#8211; com&#8217;e&#8217;, appunto, per quello in esame &#8211; in un&#8217;inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalita&#8217; del giudizio di legittimita&#8217;.</p>
<p>In ogni caso le parti riportate del regolamento condominiale confermano l&#8217;esattezza della decisione impugnata e non risulta adeguatamente censurata la motivazione circa l&#8217;assenza di prova sulla circostanza che in concreto il circolo privato alteri il decoro e la tranquillita&#8217; dei condomini, in presenza, peraltro, di un ingresso autonomo rispetto al restante corpo di fabbrica.</p>
<p>Ne&#8217; l&#8217;attore aveva riproposto in sede di precisazione delle conclusioni la deduzione di prova, non ammessa in istruttoria.</p>
<p>Col secondo motivo si censura la condanna alle spese, correttamente poste a carico del Condominio totalmente soccombente nei confronti di entrambe le parti. In definitiva, il ricorso va rigettato con condanna alle spese.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in euro 2200 di cui euro 2000 per onorari, oltre accessori.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 18 febbraio 2013, n. 3980</title>
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		<pubDate>Sat, 12 Apr 2014 08:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Confini]]></category>
		<category><![CDATA[catasto]]></category>
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		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<category><![CDATA[prove]]></category>

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		<description><![CDATA[Quali sono le prove che si possono addurre in un giudizio per l'apposizione di confini? Bastano i dati catastali?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. GOLDONI Umberto &#8211; Presidente<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCALISI Antonino &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 188/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1730/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di TORINO, depositata il 02/11/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/2013 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), con delega depositata in udienza dell&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrenti che si riporta agli atti depositati e ne chiede l&#8217;accoglimento;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato il 15.6.98 (OMISSIS) e (OMISSIS), quali comproprietari del fondo sito nel Comune di (OMISSIS), distinto in catasto al foglio 9, mappali 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 56 e 57,convenivano in giudizio, innanzi al Pretore di Ivrea, sez dist. di Strambino, (OMISSIS) e (OMISSIS) chiedendo che fossero dichiarate di loro proprieta&#8217; le parti di terreno confinanti con la proprieta&#8217; dei convenuti e da essi abusivamente occupate, con condanna dei convenuti medesimi alla rimozione delle opere ivi realizzate.</p>
<p>Si costituivano in giudizio (OMISSIS) e (OMISSIS) negando di aver occupato porzioni di terreno appartenenti agli attori ed eccependo di aver comunque usucapito i beni rivendicati. In via riconvenzionale chiedevano la condanna degli attori alla rimozione di un cancello che dava accesso alla loro abitazione.</p>
<p>Assunte le prove testimoniali ed espletata C.T.U., con sentenza 4.6.2003, il Tribunale di Ivrea rigettava la domanda degli attori per difetto di prova sulla domanda di rivendica e dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale perche&#8217; proposta tardivamente.</p>
<p>Avverso tale sentenza il (OMISSIS) e la (OMISSIS) proponevano appello cui resistevano (OMISSIS) e (OMISSIS). Con sentenza depositata il 2.11.2005 la Corte di Appello di Torino rigettava l&#8217;appello condannando gli appellanti al pagamento delle spese del grado.</p>
<p>La Corte di merito rilevava la inammissibilita&#8217; della domanda, proposta per la prima volta in appello, relativa all&#8217;accertamento della proprieta&#8217; nella parte riguardante il tratto di confine fra i mappali 57 e 56 a nord ed il mappale 58 a sud; dichiarava, inoltre, inammissibile l&#8217;ulteriore domanda con cui gli appellanti chiedevano la condanna di controparte alla rimozione di ogni manufatto sito a distanza illegale dalla proprieta&#8217; dei coniugi (OMISSIS) in quanto formulata tardivamente in primo grado e non sorretta da specifico motivo di appello quanto alla mancata pronuncia del primo giudice; per il resto, osservava la Corte di merito che gli appellanti non avevano censurato la qualificazione dell&#8217;azione da loro proposta come rivendicazione sicche&#8217;, stante il giudicato formatosi su detta qualificazione, la questione devoluta al giudice di appello doveva ritenevi limitata alla sussistenza o meno della prova necessaria per l&#8217;accoglimento della domanda di rivendicazione riguardanti le porzioni di terreno nel tratto di confine fra i mappali 56 e 54 a nord ed il mappale 48 a sud, il muro di confine a secco, ubicato tra lo spigolo nord-est dell&#8217;edificio dei (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) e il confine est della proprieta&#8217; degli stessi, nonche&#8217; la striscia di terreno soprastante il muro a secco nel tratto di confine tra il mappale 48 a nord ovest ed il mappale 58 a sud est. Al riguardo riteneva il giudice di appello che gli appellanti non avessero fornito una prova adeguata del loro diritto di proprieta&#8217; posto che le risultanze catastali avevano natura meramente indiziaria.</p>
<p>Per la cassazione di detta sentenza hanno proposto ricorso (OMISSIS) e (OMISSIS) sulla base di tre motivi. Gli intimati non hanno svolto attivita&#8217; difensiva.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>I ricorrenti deducono:</p>
<p>errata valutazione delle risultanze istruttorie; violazione e falsa applicazione delle norme sulla prova della proprieta&#8217; ex articolo 948 c.c. nonche&#8217; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, considerato che &#8220;la C.T.U., tramite accertamenti di altra natura, aveva confermato quanto gia&#8217; era deducibile dalle mappe catastali i cui dati erano comunque attendibili in quanto concordanti con tutte le risultanze istruttorie dei due gradi di giudizio; contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, doveva inoltre escludersi che i convenuti avessero contestato il diritto di proprieta&#8217; dei coniugi (OMISSIS) sulle porzioni di terreno in questione al di la&#8217; di una mera contestazione &#8220;di stile&#8221;.</p>
<p>Dette censure sono prive del requisito di specificita&#8217; in quanto non colgono le complessive ragioni della decisione impugnata e si limitano ad un generico richiamo alle risultanze istruttorie dei due gradi del giudizio di merito senza una loro individuazione specifica con la conseguenza che e&#8217; precluso alla Corte di legittimita&#8217; ogni controllo sulla fondatezza delle doglianze.</p>
<p>Deve, peraltro, evidenziasi che la Corte di merito ha ritenuto, in aderenza alla giurisprudenza di questa Corte, che i dati catastali, per la loro natura meramente indiziaria, non hanno rilievo decisivo in materia di rivendica( Cfr. Cass. n. 1044/95; n. 3398/84), considerata la prova rigorosa richiesta ex articolo 948 c.c..</p>
<p>E&#8217; pur vero che la prova, in tema di revindica, puo&#8217; essere data con qualsiasi mezzo, non necessariamente documentale, ma nel caso di specie, il giudice di appello ha ritenuto, a tal fine, insufficiente la C.T.U. perche&#8217; fondata solo sui dati catastali non convalidati da altri elementi probatori (V. Cass. n 1650/94).</p>
<p>A fronte di detta valutazione probatoria, riservata al giudice di merito, e&#8217; precluso, in sede di legittimita&#8217;, ogni ulteriore apprezzamento sul punto.</p>
<p>Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Nulla per le spese del presente giudizio di legittimita&#8217; in difetto di attivita&#8217; difensiva da parte degli intimati.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 20 febbraio 2012 n. 2412</title>
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		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 16:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Beni Comuni]]></category>
		<category><![CDATA[beni comuni]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[presunzione]]></category>
		<category><![CDATA[prove]]></category>
		<category><![CDATA[rogito]]></category>
		<category><![CDATA[servitù]]></category>

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		<description><![CDATA[Quale valenza ha la presunzione di comunione di cui all'art. 1117 del codice civile?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele -<br />
Presidente -Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Consigliere -<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; Consigliere -<br />
Dott. PETITTI Stefano &#8211; Consigliere -<br />
Dott. CORRENTI Vincenzo &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 11830/2010 proposto da:</p>
<p>B.S.M.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 80, presso lo studio dell&#8217;avvocato SANTAMARIA Maurizio Daniele, che la rappresenta e difende;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO (OMISSIS) IN PERSONA DELL&#8217;AMM.RE I.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VAL PUSTERIA 22/15, presso la Dott.ssa MERCEDES CORREALE, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato CORREALE Eugenio Antonio;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 3276/2009 della CORTE D&#8217;APPELLO di MILANO, depositata il 28/12/2009;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/2012 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;<br />
udito l&#8217;Avvocato Correale Eugenio Antonio difensore del controricorrente che ha chiesto il rigetto del ricorso;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con citazione del 23.5.2000 B.S.M.L. conveniva davanti al tribunale di Milano il condominio di (OMISSIS), chiedendo, in qualità di proprietaria del seminterrato in NCEU partita 80051 f. 135 mappale n. 257 sub 45 di dichiarare l&#8217;inesistenza della servitù di fatto sull&#8217;atrio posto nel sottoscala di sua esclusiva proprietà, ordinando la cessazione della turbativa e dello spoglio parziale mediante il deposito di biciclette, oltre i danni.</p>
<p>Il condominio si costituiva svolgendo varie eccezioni e riconvenzionale.</p>
<p>Con sentenza 13978/2005, in parziale accoglimento della domanda, veniva ordinata la cessazione delle turbativa consistente nel deposito delle biciclette mentre si ordinava all&#8217;attrice la rimozione di manufatti nel cortile giardinetto, con compensazione delle spese, decisione appellata dalla B. ma confermata dalla Corte di appello di Milano con sentenza 3276/09, che condannava l&#8217;appellante alle spese del grado, richiamando il rogito 30.6.1988 e ribadendo che l&#8217;assenza di qualsiasi espresso riferimento all&#8217;atrio ed al sottoscala delle rampe di accesso al seminterrato non consentiva di superare la presunzione di cui all&#8217;art. 1117 c.c., n. 1, anche in relazione alla planimetria ed al regolamento condominiale.</p>
<p>Ricorre con unico motivo la B., resiste il condominio svolgendo ricorso incidentale, solo titolato come tale.</p>
<p>Il condominio ha depositato memoria e verbale di assemblea del 10.1.2012 di autorizzazione all&#8217;amministratore a stare in giudizio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Si lamentano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione lamentando la decisione delle questioni di diritto in modo difforme dai consolidati orientamenti della Suprema Corte ed omettendo di considerare il valore determinante del contenuto descrittivo del titolo che consente di superare la presunzione di cui all&#8217;art. 1117 c.c..</p>
<p>Anche l&#8217;interpretazione del regolamento doveva condurre a diverse conclusioni.</p>
<p>La censura come proposta è infondata.</p>
<p>L&#8217;opera dell&#8217;interprete, infatti, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva, qual è la volontà delle parti espressa nel contratto, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d&#8217;ermeneutica contrattuale posti dall&#8217;art. 1362 c.c., e segg., oltre che per vizi di motivazione nell&#8217;applicazione di essi; pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili, il ricorrente per cassazione deve, non solo, come già visto, fare esplicito riferimento alle regole legali d&#8217;interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti.</p>
<p>Di conseguenza, ai fini dell&#8217;ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere considerata idonea &#8211; anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente &#8211; la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d&#8217;una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d&#8217;argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (e pluribus, da ultimo, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839,21.7.04 n. 13579, 16.3.04 n. 5359, 19.1.04 n. 753).</p>
<p>Quanto, poi, al vizio di motivazione, devesi considerare come la censura con la quale alla sentenza impugnata s&#8217;imputino i vizi di cui all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 5, debba essere intesa a far valere, a pena d&#8217;inammissibilità comminata dall&#8217;art. 366 c.p.c., n. 4, in difetto di loro puntuale indicazione, carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell&#8217;attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi; non può, per contro, essere intesa a far valere la non rispondenza della valutazione degli elementi di giudizio operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte ed, in particolare, non si può con essa proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento degli elementi stessi, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all&#8217;ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell&#8217;apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell&#8217;iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma stessa; diversamente, il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe &#8211; com&#8217;è, appunto, per quello in esame &#8211; in un&#8217;inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità.</p>
<p>Nè può imputarsi al detto giudice d&#8217;aver omesse l&#8217;esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacchè nè l&#8217;una nè l&#8217;altra gli sono richieste, mentre soddisfa all&#8217;esigenza d&#8217;adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti &#8211; come è dato, appunto, rilevare nel caso di specie &#8211; da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, perchè sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell&#8217;art. 132, n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell&#8217;esito dell&#8217;avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell&#8217;adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse.</p>
<p>Nella specie, per converso, le esaminate argomentazioni non risultano intese, nè nel loro complesso nè nelle singole considerazioni, a censurare le rationes decidendi dell&#8217;impugnata sentenza sulle questioni de quibus, bensì a supportare una generica contestazione con una valutazione degli elementi di giudizio in fatto difforme da quella effettuata dal giudice a quo e più rispondente agli scopi perseguiti dalla parte, ciò che non soddisfa affatto alla prescrizione dell&#8217;art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto si traduce nella prospettazione d&#8217;un&#8217;istanza di revisione il cui oggetto è estraneo all&#8217;ambito dei poteri di sindacato sulle sentenze di merito attribuiti al giudice della legittimità, onde le argomentazioni stesse sono inammissibili, secondo quanto esposto nella prima parte delle svolte considerazioni.</p>
<p>La sentenza impugnata ha riportato il contenuto del rogito deducendo che l&#8217;assenza di qualsivoglia espresso riferimento all&#8217;atrio e al sottoscala delle rampe di accesso al seminterrato non consentiva di superare la presunzione di cui all&#8217;art. 1117 c.c., n. 1, nè in contrario poteva invocarsi il regolamento del condominio che, all&#8217;art. 4, lett. b), indicava di proprietà comune la scala, gli anditi, i pianerottoli, i vani ed i corridoi d&#8217;accesso dei locali sotterranei, il vano guardiola, i vani d&#8217;uso comune e, ulteriormente, alla lett. e), tutto quanto previsto dall&#8217;art. 1117 c.c..</p>
<p>Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese mentre il ricorso incidentale è solo titolato come tale e si riporta agli scritti precedenti.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2200,00 di cui Euro 2000,00 per compensi, oltre accessori.<br />
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2012.<br />
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2012.</p>
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		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Ordinanza 08 febbraio 2011 n. 3075</title>
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		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 14:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Confini]]></category>
		<category><![CDATA[catasto]]></category>
		<category><![CDATA[confini]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<description><![CDATA[In base a quali prove si appone il confine tra due fondi?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. SETTIMJ Giovanni &#8211; Presidente -<br />
Dott. PETITTI Stefano &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; Consigliere -<br />
Dott. DE CHIARA Carlo &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>L.S., rappresentata e difesa dagli Avvocati Fortunato Giuseppe e Agostino Fortunato per procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via Francesco Coletti n. 39, presso lo studio del primo;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>A.G. E D.R., rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocato Di Bisceglie Eugenio per procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliati in Roma, via Ciro Menotti n. 1, presso lo studio dell&#8217;Avvocato Luca Nicita;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza della Corte d&#8217;appello di Potenza n. 361/07, depositata in data 27 dicembre 2007.<br />
Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 novembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;<br />
sentito, per i resistenti, l&#8217;Avvocato Eugenio Di Bisceglie;<br />
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto il quale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Ritenuto che il consigliere delegato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell&#8217;art. 380-bis cod. proc. civ.:</p>
<p>&#8221; L.S. impugna per cassazione la sentenza della Corte d&#8217;appello di Potenza n. 361 del 2007, depositata il 27 dicembre 2007, con la quale è stato dichiarato inammissibile l&#8217;appello da essa proposto avverso la sentenza del Pretore di Lagonegro in data 4 marzo 1996, che aveva rigettato la domanda di regolamento di confini dalla medesima ricorrente proposta nei confronti di A.G., in un giudizio nel quale era altresì intervenuta D.R., e volta ad ottenere che il confine tra i fondi di rispettiva proprietà delle parti in causa venisse identificato con quello catastale.</p>
<p>La Corte territoriale, dopo aver delimitato l&#8217;ambito della controversia devoluta alla sua cognizione, ha rilevato che l&#8217;appellante aveva dedotto che il giudice di primo grado sarebbe incorso in grave vizio di motivazione, avendo ritenuta superflua la prova testimoniale offerta e raccolta dalla L. ed avendo considerato ininfluente il confine catastale accertato dal consulente tecnico d&#8217;ufficio, per dare invece risalto decisivo, ai fini della esclusione dei fatti posti a fondamento del ricorso, ad elementi di semplice carattere indiziario; per di più contravvenendo alla norma dell&#8217;art. 950 c.c.&#8221;, secondo cui, in mancanza di altri elementi, o quando gli stessi non sono sufficienti, il giudice deve attenersi al confine delineato nelle mappe catastali. Quindi, richiamati i principi affermati nella giurisprudenza di legittimità in tema di specificità dei motivi di appello, la Corte d&#8217;appello ha ritenuto che il motivo di appello dedotto dalla L. non potesse essere considerato specifico, in quanto lo stesso non prende affatto in considerazione il punto fondamentale posto dal primo giudice a base della sua decisione, costituito (&#8230;) dall&#8217;accertamento dell&#8217;avvenuta usucapione reciproca, ad opera delle parti o dei loro danti causa, delle porzioni di fondo in relazione alle quali vi è stato sconfinamento: il che, ovviamente, rende del tutto irrilevante l&#8217;accertamento del confine catastale. Le argomentazioni svolte dall&#8217;appellante non appaiono quindi volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico della sentenza impugnata; la censura, cioè, non è congruente con la ratio decidendi criticata, per cui non può ritenersi specifica, per tale dovendosi intendere (&#8230;) quella doglianza che, se accolta, è tale da determinare il mutamento della conclusione fondata sul capo di sentenza considerato. La ricorrente propone due motivi di ricorso. Con il primo, la ricorrente deduce violazione dell&#8217;art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa motivazione circa punti decisivi della controversia prospettati dall&#8217;appellante L. e comunque rilevabili d&#8217;ufficio in relazione all&#8217;art. 112 c.p.c. che fa carico al Giudice di pronunziarsi su tutta la domanda e le richieste istruttorie formulate quale manifestazione del principio dispositivo. Travisamento dei fatti e della realtà dei luoghi oggetto della controversia.</p>
<p>La ricorrente sostiene che la Corte d&#8217;appello avrebbe deciso seguendo il ragionamento del Tribunale (recte: del Pretore) e sulla base delle conclusioni della consulenza tecnica d&#8217;ufficio ignorando e disattendendo del tutto le serie e documentate critiche mosse alla stessa nelle note difensive e nella relazione del tecnico di parte.</p>
<p>Afferma quindi che una rivalutazione completa dei fatti di causa avrebbe certamente indotto la Corte d&#8217;appello a ritenere che le richieste e le censure formulate nell&#8217;atto di appello del 23 ottobre 1996, tutte dirette a dimostrare il possesso in testa alla L. della porzione di terreno occupata con la costruzione dall&#8217; A. e moglie, costituiscono specifico e preciso appunto alla decisione del Pretore, condivisa dalla Corte d&#8217;appello, sulla ritenuta usucapione a favore dell&#8217; A. medesimo, ventilata dalla Corte d&#8217;appello. La Corte d&#8217;appello avrebbe cioè acriticamente respinto la tesi difensiva della L., non considerando che la domanda della stessa era fondata sull&#8217;atto pubblico di acquisto del 18 dicembre 1977; sulla certificazione catastale; sulla perizia di parte del geom. F.P.; sul verbale di sopralluogo dell&#8217;ufficio eseguito il (OMISSIS); sulla consulenza tecnica d&#8217;ufficio dell&#8217;ing. M.A.; sulle dichiarazioni dei testi D. M., C. e Ch..</p>
<p>Con il secondo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 950 c.c. &#8211; Omessa motivazione in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 3. In presenza di una situazione di fatto contrastata e non suffragata da validi elementi, la Corte d&#8217;appello avrebbe dovuto adottare il criterio della prevalenza delle risultanze catastali. Formula in proposito, il seguente quesito di diritto: Dica la Suprema Corte adita che, ex art. 950 c.c., il ricorso alle mappe catastali si ha non solo quando vi è carenza assoluta di altri elementi obiettivi idonei ma anche quando gli altri elementi sono incerti e contrastanti come nella fattispecie in esame.</p>
<p>Resistono, con controricorso, A.G. e D.R., i quali eccepiscono l&#8217;inammissibilità del ricorso.</p>
<p>Sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, essendo il ricorso inammissibile.</p>
<p>Quanto al primo motivo, si deve rilevare che lo stesso non attinge la ratio decidendi della sentenza impugnata, consistente nella ritenuta mancanza di uno specifico motivo di appello idoneo a censurare la sentenza di primo grado laddove aveva ritenuto maturata l&#8217;usucapione reciproca ad opera delle parti o dei loro danti causa. La ricorrente, invero, da un lato non appare affermare con la necessaria univocità quale fosse la specifica censura proposta avverso la sentenza di primo grado; dall&#8217;altro, deduce una serie di circostanze di fatto che assume la Corte non abbia valutato, ma in tal modo non considera che la Corte d&#8217;appello non ha affatto espresso una propria valutazione in ordine al merito della controversia, ma si è unicamente limitata a rilevare la mancanza di uno specifico motivo di gravame, con conseguente inammissibilità dell&#8217;appello. Difetta poi il requisito di cui all&#8217;art. 366-bis c.p.c., comma 2. Infatti, come si è chiarito, nella norma dell&#8217;art. 366-bis cod. proc. civ. nonostante la mancanza di riferimento alla conclusività (presente, invece, per il quesito di diritto), il requisito concernente il motivo di cui al precedente art. 360, n. 5 &#8211; cioè la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione della sentenza impugnata la rende inidonea a giustificare la decisione &#8211; deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all&#8217;esito di un&#8217;attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all&#8217;osservanza del requisito del citato art. 366-bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione. (Cass., n. 16002 del 2007; Cass., S.U., n. 20603 del 2007; Cass., n. 8897 del 2008).</p>
<p>Ove poi si volesse ritenere che la ricorrente abbia tenuto conto dell&#8217;art. 366-bis c.p.c., comma 2 nella parte finale del motivo, laddove ha evidenziato gli elementi dai quali si sarebbe dovuta desumere la fondatezza della domanda, tale sintesi non sarebbe idonea a contrastare la sentenza impugnata, sia perchè, come rilevato, la Corte d&#8217;appello non ha espresso alcuna valutazione sul punto, sia perchè le indicazioni stesse difettano del requisito di autosufficienza e postulano accertamenti e valutazioni di fatto che esulano dall&#8217;ambito del giudizio di legittimità.</p>
<p>Quanto al secondo motivo, deve rilevarsi che non coglie la ratio decidendi, dal momento che la Corte d&#8217;appello ha rilevato che la sentenza di primo grado aveva accertato l&#8217;usucapione reciproca ad opera delle parti o dei loro danti causa e che l&#8217;accertamento del confine catastale era del tutto irrilevante&#8221;.</p>
<p>Considerato che il Collegio condivide la proposta di decisione ora richiamata;</p>
<p>che, invero, non possono indurre a diverse conclusioni le argomentazioni svolte dalla ricorrente nella memoria ex art. 380-bis, c.p.c., comma 2;</p>
<p>che, in proposito, appare opportuno evidenziare come dalla lettura del ricorso, e della parte dell&#8217;atto di appello in esso trascritta, non emerge in alcun modo la proposizione di uno specifico motivo di gravame in ordine alla ratio decidendi della sentenza di primo grado, con particolare riferimento agli elementi costituitivi dell&#8217;usucapione reciproca, che il primo giudice aveva ritenuto provata e in ragione della quale aveva individuato il confine tra le proprietà delle parti;</p>
<p>che, in effetti, le critiche alla sentenza di primo grado, anche dalla lettura dell&#8217;atto di appello, consentita in considerazione della natura della censura proposta con il primo motivo, non appaiono chiaramente e specificamente indirizzate a contrastare quanto accertato dal primo giudice, con riferimento agli elementi costitutivi dell&#8217;istituto del quale è stata fatta applicazione, non rinvenendosi alcuno specifico riferimento alle ragioni in base alle quali quel giudice ha ritenuto superflui ulteriori accertamenti, in considerazione della intervenuta usucapione;</p>
<p>che, per altro verso, il ricorso si presenta privo del requisito di autosufficienza, atteso che le risultanze istruttorie e le prove documentali che, nella prospettazione della ricorrente, avrebbero dovuto attribuire concretezza alle critiche svolte alla sentenza di primo grado, non sono integralmente riportate in ricorso, mentre la denuncia di travisamento dei fatti risulta inammissibile, dal momento che con essa si introduce la denuncia di un vizio di natura revocatoria;</p>
<p>che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, perchè manifestamente infondato;</p>
<p>che la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo, in favore del controricorrente.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 5 novembre 2010.<br />
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011.</p>
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		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione VI, Sentenza 16 agosto 2012 n. 14547</title>
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		<pubDate>Fri, 07 Mar 2014 11:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Stillicidio]]></category>
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		<description><![CDATA[Esiste una servitù di stillicidio? Quali sono i suoi requisiti? Come vi si può opporsi?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SESTA CIVILE<br />
SOTTOSEZIONE 2</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. GOLDONI Umberto &#8211; Presidente -<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere -<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 6760/2011 proposto da:</p>
<p>C.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell&#8217;avvocato PETRETTI Alessio, che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato MOTTOLA RENATO giusta delega a margine del ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>S.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOCCIONI 4, presso lo studio dell&#8217;avvocato SMIROLDO Antonino, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato LOCANDRO GIUSEPPE giusta procura speciale a margine del controricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 923/2010 della CORTE D&#8217;APPELLO di BRESCIA del 16/06/10, depositata il 05/11/2010;<br />
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/07/2012 dal Consigliere Relatore Dott. LINA MATERA;<br />
è presente il P.G. in persona del Dott GIANFRANCO SERVELLO.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Il relatore della Sezione ha depositato in Cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell&#8217;art. 380 bis c.p.c.:</p>
<p>&#8220;1) Con atto di citazione del 13-11-2002 S.L., proprietaria di un appartamento in (OMISSIS), al piano rialzato con antistante terrazzo perimetrale, conveniva in giudizio C.L., proprietaria del piano superiore, per sentirla condannare alla eliminazione di due stenditoi installati sulle due finestre prospicienti il cortile interno, sui quali la convenuta stendeva la biancheria bagnata che sgocciolava sul terrazzo dell&#8217;attrice, costituendo illegittimamente una servitù di stillicidio.</p>
<p>Nel costituirsi, la convenuta contestava la fondatezza della domanda, sostenendo che i due stenditoi erano stati infissi dall&#8217;originario unico proprietario dei due immobili e che, comunque, il regolamento condominiale prevedeva la possibilità dei condomini di servirsi di tali stenditoi. Aggiungeva che l&#8217;attrice avrebbe potuto eventualmente chiedere non l&#8217;eliminazione degli stenditoi, ma la cessazione dello sgocciolamento.</p>
<p>Con sentenza del 21-3-2006 il Tribunale di Brescia rigettava la domanda. In motivazione, esso rilevava che, risultando dagli atti che gli stenditoi erano stati apposti dall&#8217;originario unico proprietario dell&#8217;immobile, nel rapporto tra i successivi acquirenti dei due appartamenti doveva ritenersi costituita una servitù di stillicidio per destinazione del padre di famiglia, ai sensi dell&#8217;art. 1062 c.c..</p>
<p>Avverso la predetta decisione proponevano appello principale la S. e appello incidentale condizionato la C..</p>
<p>Con sentenza depositata il 5-11-2010 la Corte di Appello di Brescia, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava l&#8217;insussistenza della servitù di stillicidio sul terrazzo pertenineziale dell&#8217;appartamento della S..</p>
<p>Per la cassazione di tale sentenza ricorre la C., sulla base di quattro motivi.</p>
<p>La S. resiste con controricorso.</p>
<p>2) Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di legge, sostenendo che la Corte di Appello ha fatto erronea applicazione della disposizione dettata dall&#8217;art. 908 c.c., che vieta ai proprietari degli edifici di assoggettare il fondo inferiore allo scolo delle acque, laddove la fattispecie avrebbe dovuto essere inquadrata nell&#8217;ambito dell&#8217;art. 844 c.c., relativo alle asserite ma non provate immissioni.</p>
<p>Il motivo è manifestamente infondato, avendo i giudici di merito correttamente qualificato come actio negatoria servitutis la domanda attrice, con la quale, come si evince dalla esposizione in fatto della vicenda processuale contenuta nella sentenza impugnata (v. pag. 2), la S. aveva chiesto la condanna della convenuta alla eliminazione dei due stenditoi installati sulle finestre dell&#8217;appartamento sovrastante, &#8220;costituenti servitù di stillicidio a carico del proprio immobile&#8221;.</p>
<p>E invero, come è stato evidenziato da questa Corte, l&#8217;azione con la quale il proprietario di una terrazza chiede la rimozione di uno stenditoio, collocato nel confinante edificio ed aggettante sulla terrazza stessa con conseguenti immissioni (nella specie, &#8220;gocciolio di panni e creazione di ombra&#8221;), deve essere qualificata come negatoria servitutis, ai sensi dell&#8217;art. 949 c.c., implicando i fatti posti in essere dal vicino l&#8217;affermazione di un diritto di natura reale sulla terrazza, il cui esercizio per il tempo prescritto dalla legge potrebbe comportare l&#8217;acquisto per usucapione della servitù (Cass. 30-3-1989 n. 1561). Qualora, pertanto, la parte agisca in giudizio per ottenere la rimozione degli stenditoi abusivamente apposti dai proprietari degli appartamenti sovrastanti al suo alle proprie balconate e la conseguente cessazione dello sgocciolio sul terrazzo antistante al proprio appartamento, la disciplina applicabile è quella della actio negatoria servitutis e il giudice, nell&#8217;esercizio del suo potere di qualificazione della domanda, non può inquadrare la fattispecie nella disciplina delle immissioni, la quale è fondata su presupposti di fatto diversi da quelli dedotti dall&#8217;attore (Cass. 6-12-1978 n. 5772).</p>
<p>2) Con il secondo motivo la ricorrente deduce l&#8217;omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Sostiene che il rilievo della Corte di Appello, secondo cui la mera presenza degli stenditoi sarebbe idonea a creare una servitù di stillicidio, si pone in contraddizione con l&#8217;ulteriore affermazione contenuta in sentenza, secondo cui non può essere contestato il diritto della C. a mantenere &#8220;l&#8217;apparecchio stenditoio installato immurato sulla facciata comune, ma solo quello di servirsene per lo stendimento del bucato, della biancheria appena lavata, cioè in condizione di provocare lo stillicidio&#8221;.</p>
<p>Il motivo è manifestamente infondato.</p>
<p>La Corte di Appello, nel disattendere l&#8217;appello incidentale condizionato proposto dalla C., con cui si sosteneva che la negatoria servitutis azionata dalla S. avrebbe dovuto essere comunque rigettata per la mancanza di prova dell&#8217;effettivo sgocciolamento sul terrazzo sottostante, ha rilevato che la servitù di stillicidio, la cui esistenza, negata dall&#8217;attrice, era stata invece affermata dalla convenuta, presuppone almeno potenzialmente lo sgocciolamento sul fondo altrui; e che, pertanto, discutendosi circa l&#8217;esistenza del relativo diritto, non appariva necessaria la prova dell&#8217;effettività dello stillicidio.</p>
<p>Si tratta di argomentazione congrua e logica, atteso che la C., nell&#8217;invocare l&#8217;esistenza di una servitù di stillicidio per destinazione del padre di famiglia, aveva per ciò solo affermato il proprio diritto allo sgocciolamento sul sottostante terrazzo di proprietà della convenuta. In modo non contraddittorio, d&#8217;altro canto, la Corte di Appello, una volta accertata l&#8217;insussistenza della servitù di stillicidio dedotta dalla convenuta, ha affermato che quest&#8217;ultima non poteva servirsi dello stenditoio per stendere il bucato appena lavato, come tale in condizione di provocare lo stillicidio.</p>
<p>3) Con il terzo motivo la ricorrente, dolendosi della violazione degli artt. 908, 844, 1138, 1102 e 1137, sostiene che la presenza degli stenditoi e la facoltà di stendere panni sugli stessi risulta legittimata dall&#8217;art. 2 sub 3 del regolamento di condominio.</p>
<p>Il motivo è inammissibile, non confrontandosi con le argomentazioni svolte dalla Corte di Appello, la quale ha osservato che il regolamento condominiale invocato dall&#8217;appellata avrebbe potuto spiegare efficacia solo se fosse stato espressamente recepito nell&#8217;atto di acquisto dell&#8217;immobile in questione, con ciò implicitamente escludendo che nella fattispecie in esame ricorra una simile ipotesi.</p>
<p>4) Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1061 e 1062 c.c., nonchè l&#8217;omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Deduce che la Corte di Appello ha errato nel ritenere che nella specie non si fosse costituita una servitù di stillicidio per destinazione del padre di famiglia, atteso che, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, le opere realizzate dall&#8217;originario unico proprietario (i supporti metallici sui quali la C. ha poi apposto i fili per stendere i panni) prima della cessione delle due unità immobiliari alle parti in causa, non potevano avere altra funzione che quella di reggere i fili su cui appendere i panni.</p>
<p>Anche tale motivo deve essere disatteso.</p>
<p>E&#8217; noto che, ai fini della sussistenza del requisito dell&#8217;apparenza, necessario per l&#8217;acquisto di una servitù per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si richiede la presenza di segni visibili, cioè di opere di natura permanente, obiettivamente destinate all&#8217;esercizio della servitù medesima, che rivelino, per la loro struttura e funzione, in maniera inequivoca, l&#8217;esistenza del peso gravante sul fondo servente (tra le tante v. Cass. 12-3-2007 n. 5759; Cass. 28-9-2006 n. 21087; Cass. 26-11-2004 n. 22290).</p>
<p>Nel caso in esame, la Corte di Appello, muovendosi nel solco di tale principio, ha ritenuto, con motivazione esente da vizi logici, che la semplice presenza dei supporti metallici (o zanche) infissi dall&#8217;originario unico proprietario nel muro perimetrale, ai lati delle finestre sovrastanti, non lasciava chiaramente intendere che si volesse assoggettare l&#8217;immobile inferiore allo sgocciolamento del bucato bagnato; e che, pertanto, la S., al momento dell&#8217;acquisto del suo appartamento, non aveva alcuna ragione di ritenere che l&#8217;immobile acquistato fosse gravato da servitù di stillicidio.</p>
<p>L&#8217;apprezzamento espresso al riguardo si sottrae al sindacato di questa Corte. L&#8217;accertamento dell&#8217;apparenza della servitù, al fine di stabilire se questa possa essere acquistata per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, infatti, costituisce una &#8220;quaestio facti&#8221; rimessa alla valutazione del giudice del merito e, come tale, è incensurabile in sede di legittimità se sorretta, come nella specie, da una motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (Cass. 17-2-2005 n. 3273; Cass. 25-1-2001 n. 1043 c.c.).</p>
<p>Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380-bis e 375 c.p.c.&#8221;.</p>
<p>La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite.</p>
<p>La ricorrente ha depositato una memoria.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Il Collegio condivide la proposta di decisione di cui sopra, osservando che gli argomenti in fatto e in diritto posti a base della soluzione prospettata dal relatore non risultano superati dai rilievi svolti nella memoria depositata dalla ricorrente.</p>
<p>Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla resistente nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 luglio 2012.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2012.</p>
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