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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; proprietario</title>
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		<title>SFRATTI BLOCCATI PER ALTRI SEI MESI: LA PROTESTA DI FEDERPROPRIETÀ</title>
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		<pubDate>Tue, 05 Jan 2021 19:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Elena Alberta Anzolin]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Il Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale, prevede un’ulteriore proroga dell’esecuzione degli sfratti anche ad uso non abitativo.

La proroga verrà disposta per  i provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone di locazione alle scadenze (sfratti per morosità) e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione, ai sensi dell’articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati che siano abitati dal debitore e dai suoi familiari. Esclusi quindi solo gli sfratti per finita locazione.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p align="justify"><span style="color: #3d3d3d;"><span style="font-family: SourceSansPro;">Sfratti bloccati per altri sei mesi, fino al giugno 2021. Sale così a 16 mesi da inizio pandemia la sospensione degli atti esecutivi con i quali i proprietari di immobili chiedono ai locatori di restituire la disponibilità a causa di morosità. La proroga degli sfratti avrà la durata di sei mesi ma ha già scatenato la veemente protesta da parte delle opposizioni e delle associazioni di settore, con in testa Federproprietà, la quale ha chiesto che l’esecutivo ci ripensi e ritiri la norma: questa misura danneggerà soprattutto le famiglie, già messe a dura prova dalla crisi, che sono solite dare in affitto gli immobili i cui canoni rappresentano una fonte di sostentamento economico indispensabile. La proroga del blocco degli sfratti, anche se con dei limiti, è contenuta del  Dl Milleproroghe. Prevede la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili anche ad uso non abitativo fino al 30 giugno 2021. Questo “limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze. Nonché ai provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari”. Nel decreto si fa riferimento alla proroga fino al 30 giugno 2021 della sospensione dell’esecuzione dei cosiddetti sfratti per morosità. Cioè quei provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze. Ma anche degli sfratti relativi a immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari e degli sfratti aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore. Questa agevolazione scatta in caso di mancato pagamento dell’affitto da parte del conduttore. Oppure nei decreti di trasferimento di immobili che sono stati pignorati al debitori o a suoi familiari.</span></span></p>
<p><span style="font-family: SourceSansPro;">In virtù di un emendamento inserito in sede di conversione in legge, il Decreto “Rilancio” (D.l. n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020) ha già disposto all’articolo 17-bis la proroga della sospensione degli sfratti fino al 31 dicembre 2020.Il termine inizialmente previsto dal Decreto Cura Italia (articolo 103 comma 6 del D.l. n. 18/2020 convertito in Legge n. 27/2020) era fissato al 31 agosto 2020.</span></p>
<p><strong><span style="font-family: SourceSansPro;"><b>Il Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183</b></span></strong><span style="font-family: SourceSansPro;">, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale, prevede un’ulteriore proroga dell’esecuzione degli sfratti anche ad uso non abitativo.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: SourceSansPro;">La proroga verrà disposta per  i provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone di locazione alle scadenze (sfratti per morosità) e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione, ai sensi dell’articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati che siano abitati dal debitore e dai suoi familiari. </span><strong><span style="font-family: SourceSansPro;"><b>Esclusi quindi solo gli sfratti per finita locazione.</b></span></strong><span style="font-family: SourceSansPro;"> Il decreto dispone: «la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall’articolo 103, comma 6, del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione, ai sensi dell’articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari».</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: SourceSansPro;">Gli Uffici U.N.E.P. presso i vari Tribunali si prefigurano problemi gestionali dell’arretrato delle esecuzioni degli sfratti, così maldestramente realizzato.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Il rinnovo biennale alla fine del primo triennio del contratto di locazione concordato non è scontato!</title>
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		<pubDate>Wed, 05 Jun 2019 10:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Vi è sempre un tacito rinnovo dei contratti di locazione cosiddetti concordati alla scadenza del primo triennio?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vi è sempre un tacito rinnovo dei contratti di locazione cosiddetti concordati alla scadenza del primo triennio?<br />
La Cassazione con  la sentenza n.<a title="Cassazione  16279 del 2016" href="http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-16279-del-2016-il-rinnovo-biennale-alla-fine-del-primo-triennio-del-contratto-di-locazione-cd-concordato-non-e-scontato/">16279 del 2016</a> ha formulato il seguente principio di diritto: &#8220;il secondo inciso della L. n. 431 del 1998, art. 2, comma 5, deve interpretarsi nel senso che la locazione si intende prorogata di un biennio alla scadenza del triennio di durata previsto dalla legge, sempre che il locatore non abbia in relazione ad essa dato la prevista disdetta motivata, soltanto qualora il conduttore abbia anteriormente manifestato l’intenzione di rimanere nell’immobile e, quindi, se egli abbia proposto la conclusione di un rinnovo ed essa sia stata rifiutata dal locatore oppure se una simile proposta l’abbia fatta il locatore al conduttore sempre anteriormente e questi l’abbia rifiutata (ritenendola non conveniente). In mancanza di una di tali eventualità, cioè sostanzialmente se non sia intervenuta una trattativa per il rinnovo non perfezionatasi, la locazione si deve, invece, intendere automaticamente cessata alla scadenza del triennio senza necessità di disdetta da parte dello stesso conduttore, trovando applicazione la disciplina dell’art. 1596 c.c., comma 1.<br />
Naturalmente, qualora si sia verificato l’operare della fattispecie dell’art. 1596 c.c. ne deriverà anche l’eventuale operare dell’art. 1597 c.c., commi 1 e 2 e correlativamente dell’art. 1574 c.c., nn. 1 e 2.<br />
Resta da rilevare che la manifestazione della volontà di procedere al rinnovo ad iniziativa di una delle parti e l’esito negativo della trattativa rimangono disancorate da una indicazioni di termini.<br />
E’ palese, tuttavia, che, dovendo la mancanza di una trattativa poi sfociata nella conclusione del rinnovo dare certezza alla situazione contrattuale nel senso del non verificarsi della sua scadenza al decorso del triennio e quindi della proroga biennale, si deve ritenere pensare (naturalmente nel silenzio dell’autonomia negoziale sulla questione) che l’iniziativa della proposta del rinnovo contrattuale si debba collocare necessariamente prima della scadenza del triennio.&#8221;</p>
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		<title>Cassazione  16279 del 2016</title>
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		<pubDate>Wed, 05 Jun 2019 10:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Elena Alberta Anzolin]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Cassazione civile sez. III, 04/08/2016, (ud. 17/02/2016, dep. 04/08/2016), n.16279 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIVALDI Roberta – Presidente – Dott. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2 class="western" style="font-weight: normal;"><span style="color: #4c6a95;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: x-large;">Cassazione civile sez. III, 04/08/2016, (ud. 17/02/2016, dep. 04/08/2016), n.16279</span></span></span></h2>
<p style="font-weight: normal;" align="center"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</span></span></span></p>
<p style="font-weight: normal;" align="center"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;">SEZIONE TERZA CIVILE</span></span></span></p>
<p style="font-weight: normal;"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;">Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:</span></span></span></p>
<p style="font-weight: normal;"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;">Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –</span></span></span></p>
<p style="font-weight: normal;"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;">Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –</span></span></span></p>
<p style="font-weight: normal;"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;">Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –</span></span></span></p>
<p style="font-weight: normal;"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;">ha pronunciato la seguente:</span></span></span></p>
<p style="font-weight: normal;" align="center"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;">SENTENZA</span></span></span></p>
<p style="font-weight: normal;"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;">sul ricorso 9887-2013 proposto da:</span></span></span></p>
<p style="font-weight: normal;"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;">P.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA</span></span></span></p>
<p style="font-weight: normal;"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;">DEL TRITONE 169, presso lo STUDIO LEGALE D’AVACK, rappresentato e</span></span></span></p>
<p style="font-weight: normal;"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;">difeso dagli avvocati RENATA SULLI, BRUNO SULLI giusta procura</span></span></span></p>
<p style="font-weight: normal;"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;">speciale a margine del ricorso;</span></span></span></p>
<p align="right"><span style="color: #333333;">– <span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;"><span style="font-weight: normal;">ricorrente –</span></span></span></span></p>
<p align="justify"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;"><span style="font-weight: normal;">contro D.C.A., V.E., domiciliati ex lege in ROMA,presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato SILVIO DI DOMIZIO con studio in CHIETI, VIALE ABRUZZO 35 giusta procura in calce al controricorso;</span></span></span></span></p>
<p align="right"><span style="color: #333333;">– <span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;"><span style="font-weight: normal;">controricorrenti –</span></span></span></span></p>
<p style="font-weight: normal;" align="justify"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;">avverso la sentenza n. 1075/2012 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,</span></span></span></p>
<p style="font-weight: normal;" align="justify"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;">depositata il 20/10/2012, R.G.N. 369/2012;</span></span></span></p>
<p style="font-weight: normal;" align="justify"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;">udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;</span></span></span></p>
<p style="font-weight: normal;" align="justify"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;">udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per il rigetto del ricorso.</span></span></span></p>
<p style="font-weight: normal;" align="center"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;">Fatto</span></span></span></p>
<p style="font-weight: normal;" align="center"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;">SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</span></span></span></p>
<p align="justify"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;"><span style="font-weight: normal;">1. P.R. ha proposto ricorso per cassazione contro D.C.A. ed V.E. avverso la sentenza del 20 ottobre 2012 con cui la Corte d’Appello di L’Aquila, in accoglimento dell’appello proposto dagli intimati contro la sentenza resa in primo grado inter partes dal Tribunale di Chieti nel novembre del 2011, in riforma di essa che l’aveva rigetta, ha accolto la domanda proposta con ricorso del gennaio 2010 dagli intimati per ottenere l’accertamento della cessazione alla scadenza del 30 aprile 2010 della locazione ad uso abitativo di un appartamento in (OMISSIS), concesso loro in locazione ai sensi della L. n. 431 del 1998 dal P. per la durata di tre anni prorogabili di altri due ai sensi dell’art. 2, comma 5 detta legge.I conduttori, a sostegno della domanda avevano addotto che alla proroga biennale alla prima scadenza essi avrebbero potuto rinunciare, cosa che avevano fatto inviando una comunicazione in tal senso con lettera raccomandata con a.r. il 18 maggio 2009. Il locatore, invece, resistendo alla domanda, aveva, come già fatto stragiudizialmente, sostenuto che della scadenza invocata i conduttori avrebbero potuto avvalersi solo in presenza di gravi motivi.</span></span></span></span></p>
<p style="font-weight: normal;" align="justify"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;">2. Il Tribunale di Chieti rigettava la domanda accogliendo la prospettazione difensiva del locatore, mentre la Corte aquilana ha accolto quella degli attori.</span></span></span></p>
<p style="font-weight: normal;" align="justify"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;">3. Al ricorso, che prospetta due motivi, hanno resistito con controricorso gli intimati.</span></span></span></p>
<p style="font-weight: normal;" align="justify"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;">Parte resistente ha depositato memoria.</span></span></span></p>
<p style="font-weight: normal;" align="center"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;">Diritto</span></span></span></p>
<p style="font-weight: normal;" align="center"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;">MOTIVI DELLA DECISIONE</span></span></span></p>
<p style="font-weight: normal;" align="justify"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;">1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia “violazione della L. n. 431 del 1998 in relazione all’art. 360 c.p.c. commarectius: n. 3”.Vi si sostiene: a) che nel caso di specie i conduttori avevano con lettera raccomandata del 18 maggio 2009 comunicato che non intendevano avvalersi “della proroga legale della prima scadenza contrattuale fissata al 30/4/2010” e che alla stessa data avrebbero provveduto al rilascio dell’immobile; b) che, tuttavia, a detta comunicazione non era possibile attribuire altro significato che quello di rinuncia a concordare le condizioni per il rinnovo del contratto, ai sensi della L. n. 431 del 1998, art. 2, comma 5, con la conseguenza che, sempre secondo tale disposizione sarebbe scattata la proroga di diritto per due anni.</span></span></span></p>
<p style="font-weight: normal;" align="justify"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;">La tesi è sostenuta evocando considerazioni della relazione alla legge svolta presso la Camera di Deputati circa l’obiettivo con essa perseguito e desumendone che il fine perseguito dal legislatore sarebbe stato di assicurare il prolungamento del contratto alla prima scadenza in mancanza di accordo per un rinnovo e con salvezza della sola facoltà di disdetta motivata nei casi indicati.</span></span></span></p>
<p style="font-weight: normal;" align="justify"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;">Si aggiunge che la L. n. 431 del 1998, art. 14 aveva abrogato della L. n. 392 del 1978, l’art. 3 circa la facoltà di far cessare il contratto per disdetta immotivata e che invece la legge non aveva abrogato della L. n. 392 del 1978, l’art. 4, comma 2, di previsione del recesso del conduttore per gravi motivi. Essi nella specie non potevano, del resto, identificarsi nella deduzione dei conduttori di avere acquistato una nuova abitazione nel comune, onde nemmeno sotto tale profilo avrebbe potuto essere paralizzato il diritto del locatore al prolungamento biennale del contratto.</span></span></span></p>
<p style="font-weight: normal;" align="justify"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;">1.1. Il motivo non è inammissibile come invece sostengono i resistenti, giacchè dalla considerazione complessiva della sua illustrazione e dell’esposizione si comprende quale sia la quaestio iuris proposta con riferimento al decisum della sentenza impugnata.</span></span></span></p>
<p style="font-weight: normal;" align="justify"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;">La sua comprensione, peraltro, prescinde dalla valutazione del contenuto del regolamento contrattuale, atteso che il motivo propone una questione di esegesi del disposto astratto della norma della L. n. 431 del 1998, art. 2, comma 5.</span></span></span></p>
<p style="font-weight: normal;" align="justify"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;">Il risultato raggiunto dalla sentenza impugnata quanto a questa esegesi è corretto, anche se la motivazione con cui bisogna pervenirvi deve certamente seguire un iter che quella della sentenza stessa non rispetta, di modo che il risultato va in questa sede di legittimità giustificato con una correzione sostanziale della motivazione.</span></span></span></p>
<p style="font-weight: normal;" align="justify"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;">1.2. Occorre procedere dall’analisi del contenuto della norma citata, che certamente è tutt’altro che un modello di chiarezza.</span></span></span></p>
<p style="font-weight: normal;" align="justify"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;">Essa stabilisce innanzitutto che il potere convenzionale delle parti riguardo ai contratti che disciplina, che sono quelli di cui allo stesso art. 2, comma 3 incontra un limite nello stabilire la durata minima del contratto, che deve essere necessariamente di tre anni, salvo che si tratti di contratti stipulati nelle ipotesi di cui all’art. 5 della legge. Questa previsione si sostanzia nel dato che la durata del rapporto deve essere almeno di tre anni oppure, per accordo delle parti, necessariamente maggiore.</span></span></span></p>
<p style="font-weight: normal;" align="justify"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;">Il secondo inciso della norma si riferisce, però, a tale durata come durata che si esaurisce alla “prima scadenza” e prevede che, “ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto per due anni salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l’immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all’art. 3, ovvero vendere l’immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo art. 3”.</span></span></span></p>
<p style="font-weight: normal;" align="justify"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;">1.3. La norma si presta ad una prima interpretazione nel senso che essa preveda in via normale che in relazione alla prima scadenza la posizione delle parti non sia affatto tale da attribuire ad alcuna di loro la possibilità di far cessare il rapporto, bensì, salva l’eccezione prevista per il locatore, tale che quella possibilità sia in realtà esclusa.</span></span></span></p>
<p style="font-weight: normal;" align="justify"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;">Ciascuna delle parti avrebbe invece la possibilità di offrire la stipulazione di un nuovo contratto e, in mancanza di accettazione da parte dell’altra di tale offerta oppure di una controproposta da parte sua che sia accettata dal primo offerente, la conseguenza che ne deriverebbe sarebbe prevista in via automatica e si identificherebbe nella proroga del contratto per altri due anni.</span></span></span></p>
<p style="font-weight: normal;" align="justify"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;">In relazione a tale modalità di svolgimento normale del rapporto l’esegesi della norma parrebbe far emergere che esso è disciplinato in modo tale che sostanzialmente alla sua stipula le parti convengono che esso duri almeno tre anni o per una durata maggiore e nel contempo che alla relativa scadenza, in mancanza di conclusione di un contratto nuovo a diverse condizioni, esso abbia un’ulteriore durata di due anni.</span></span></span></p>
<p style="font-weight: normal;" align="justify"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;">1.3.1. Le parti, dunque, si impegnerebbero ad una durata del rapporto che in via necessaria sarebbe la risultante della somma del primo periodo triennale oppure di durata maggiore e di un secondo periodo di due anni per il caso che alla scadenza del primo periodo esse non addivengano alla stipula di un nuovo contratto. In pratica la locazione sarebbe stipulata per un periodo di prima durata e per un periodo di seconda durata condizionata alla mancata conclusione di un rinnovo del contratto a nuove condizioni.</span></span></span></p>
<p style="font-weight: normal;" align="justify"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;">1.3.2. In relazione a tale complessiva durata, risultante dalla somma di due periodi, si dovrebbe rilevare che la legge non prevede alla prima scadenza il diritto di far cessare la locazione immotivatamente e ciò per entrambe le parti, ma prevede soltanto la possibilità che la cessazione alla prima scadenza possa provocarsi da parte del solo locatore e, peraltro, non con una disdetta immotivata, bensì con una disdetta motivata da particolari motivi indicati dalla legge. In mancanza di tale eventualità la locazione continuerebbe per il periodo di due anni successivo alla prima scadenza e ciò tanto se le parti abbiano avviato una trattativa per il rinnovo non andata a buon fine, quanto in caso di inerzia di entrambe nell’offrire le condizioni di un rinnovo. Solo se la trattativa per il rinnovo vi fosse e si concludesse positivamente, dando luogo ad un rinnovo, la proroga, quale periodo di durata ulteriore condizionato previsto ab origine, sarebbe scongiurata.</span></span></span></p>
<p style="font-weight: normal;" align="justify"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;">1.3.3. Il potere di disdetta immotivata del conduttore non sarebbe in alcun modo previsto con riferimento alla scadenza del primo periodo di durata triennale o convenuto per un numero di anni maggiore e tale mancata previsione ben si comprenderebbe: invero, in forza della previsione di una proroga di due anni per il sol fatto che le parti non raggiungano l’accordo per una rinnovazione, il conduttore, allorquando stipula la locazione abitativa per soddisfare il diritto primario all’abitazione, ha la prospettiva di rimanere insediato nell’immobile per un periodo almeno di cinque anni, salva la limitata evenienza della disdetta motivata del locatore.</span></span></span></p>
<p style="font-weight: normal;" align="justify"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;">1.3.4. D’altro canto, la possibilità che dal punto di vista del conduttore (non del locatore, che, essendogli attribuita solo la facoltà di disdetta motivata, vede regolata la provocazione da parte sua della cessazione alla prima scadenza solo da tale possibilità), in mancanza di previsione di una facoltà di disdetta, possa evincersi da altre fonti e segnatamente dal Codice Civile e, particolarmente, dall’art. 1596 c.c., comma 1, dovrebbe escludersi per un’ipotetica incompatibilità di tale previsione normativa con il disposto dell’art. 2, comma 5, di cui si discorre. Infatti, la regola dettata dal codice civile in detta norma, se è vero che potrebbe apparire astrattamente idonea a comprendere la fattispecie della legge speciale quale locazione stipulata per un tempo determinato, non lo sarebbe per la prima scadenza, bensì per la scadenza del periodo di proroga biennale verificatasi in caso di mancato accordo per la rinnovazione del contratto (oppure per il caso che venga ritenuto inidonea o infondata la disdetta motivata del locatore). Invero, si potrebbe sostenere che nella prima scadenza non si può individuare la cessazione della durata della locazione convenzionalmente determinata e ciò perchè con riferimento ad essa la posizione delle parti è di soggetti investiti dell’onere di ricercare la conclusione del rinnovo del contratto a nuove condizioni e la mancanza di tale conclusione rende irrilevante quella scadenza e determina una proroga della durata contrattuale per il biennio che, come s’è veduto, rientra anch’essa nella durata originaria della locazione.</span></span></span></p>
<p style="font-weight: normal;" align="justify"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;">Inoltre, la particolare posizione di parte titolare di un bisogno abitativo propria del conduttore in relazione alla sopravvenienza di esigenze che lo inducano a non rispettare la scadenza del primo periodo di durata maggiorata della proroga per il caso di mancato accordo sul rinnovo, sarebbe tutelata dalla previsione soltanto a suo favore della facoltà di recesso, riconosciuta dalla L. n. 431 del 1998, art. 3, comma 6 per gravi motivi.</span></span></span></p>
<p style="font-weight: normal;" align="justify"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;">Viceversa, bisogni abitativi che giustifichino una minor durata sarebbero oggetto di contemplazione nell’art. 5 della legge.</span></span></span></p>
<p style="font-weight: normal;" align="justify"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;">1.3.5. Può seminai rilevarsi che l’art. 2, comma 5, non dice alcunchè sul modo in cui le parti alla prima scadenza debbono procedere per verificare se raggiungono oppure non raggiungono l’accordo sul rinnovo del contratto e ciò a differenza di quanto fa, nell’inciso successivo, per l’ipotesi di scadenza del contratto prorogatosi per un biennio alla prima scadenza in ragione del mancato accordo sul rinnovo.</span></span></span></p>
<p style="font-weight: normal;" align="justify"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;">In particolare la norma non dice alcunchè sul momento temporale in cui il raggiungimento o il non raggiungimento dell’accordo si debbono verificare e, quindi, nemmeno dice alcunchè su come tale momento si situi rispetto al momento della prima scadenza.</span></span></span></p>
<p style="font-weight: normal;" align="justify"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;">1.3.6. Peraltro, l’individuazione di tale momento deve avvenire tenendo conto del significato della previsione del potere di disdetta motivata conferito al locatore e del suo assoggettamento ad un termine e di una modalità che sono fissati per relationem, cioè con un rinvio all’art. 3, comma 1 cit. legge. Da tale rinvio si evince che il legislatore, con norma imperativa e non derogabile in sede di stipula dell’accordo contrattuale ai sensi dell’art. 2, comma 3, ha previsto che il locatore debba comunicare la sua intenzione adibitoria ed impeditiva del rinnovo con un atto motivato che osservi un preavviso di almeno sei mesi. Dell’atto non è regolata la forma, ma il richiamo nel successivo comma 4 ala procedura di diniego di rinnovo della L. n. 392 del 1978, art. 30 sottende che essa debba essere quella scritta prevista dall’art. 29, comma 3 cit. legge, giacchè l’art. 30, comma 1 si intende richiamato là dove allude alla comunicazione di cui a detto comma.</span></span></span></p>
<p style="font-weight: normal;" align="justify"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;">Ne segue che il locatore si trova in posizione di onere riguardo alla possibilità di denegare il rinnovo alla prima scadenza (almeno triennale), cioè di esercitare il relativo diritto potestativo di far cessare il rapporto alla sua prima scadenza (sebbene con una verifica giudiziale), nel senso che, se egli non invia la comunicazione di diniego motivato sei mesi prima della scadenza, detto diritto è perduto.</span></span></span></p>
<p style="font-weight: normal;" align="justify"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;">1.3.7. Peraltro, mentre l’esercizio del diritto potestativo di denegare il rinnovo implica, per incompatibilità, il rifiuto di rinnovare il contratto con un nuovo accordo, il mancato esercizio del diritto potestativo di denegare il rinnovo sei mesi prima della scadenza realizza di per sè una situazione che, se consuma tale diritto, risulta del tutto ininfluente ed assolutamente non rivelatrice e significativa ai fini dell’apprezzamento della sussistenza dell’intenzione del locatore di procedere alla proposta di un rinnovo del contratto sulla base dell’accordo con il conduttore oppure di consentirne solo la proroga biennale e non il rinnovo convenzionale.</span></span></span></p>
<p style="font-weight: normal;" align="justify"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;">1.3.8. Poichè la legge riferisce l’accordo che le parti possono raggiungere per il rinnovo del contratto a nuove condizioni al momento della scadenza, si può ragionevolmente ritenere che l’ipotesi del rinnovo, fermo che le parti possono verificarla ed escluderla prima, si debba verificare appunto una volta sopravenuta la prima scadenza e nell’immediatezza di essa, in modo che si sappia in che termini il rapporto è destinato ad evolversi.</span></span></span></p>
<p style="font-weight: normal;" align="justify"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;">2. La ricostruzione proposta, ritiene il Collegio, non è, tuttavia condivisibile.</span></span></span></p>
<p style="font-weight: normal;" align="justify"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;">2.1. Essa si basa su una premessa che non è corretta ed è quella che la durata biennale del contratto a seguito della proroga determinata dalla mancanza di rinnovo convenzionale del contratto possa considerarsi un periodo di durata che si deve riportare in definitiva alla stessa conclusione del contratto in non diverso modo del periodo di tre anni o di quello maggiore convenuto ed in relazione al quale l’art. 2, comma 5, parla di prima scadenza.</span></span></span></p>
<p style="font-weight: normal;" align="justify"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;">Viceversa, la proroga sottende il prolungamento di una durata pregressa e, dunque, implica una durata ulteriore che non si può far risalire direttamente alla conclusione del contratto.</span></span></span></p>
<p style="font-weight: normal;" align="justify"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;">Essa, infatti, dipende innanzitutto dalla condizione negativa del mancato rinnovo del contratto alla prima scadenza.</span></span></span></p>
<p style="font-weight: normal;" align="justify"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;">Poichè la verificazione della possibilità del rinnovo suppone una trattativa fra le parti e, quindi, una intenzione del locatore di mantenere il conduttore nel godimento e di quest’ultimo di conservarlo e, dunque la verifica della loro esistenza, si potrebbe pensare che il legislatore abbia previsto la conseguenza della proroga ponendo sullo stesso piano le due intenzioni considerate in negativo, di modo che rileverebbe sia un’intenzione del conduttore di non voler rinnovare) sia un’intenzione del locatore di non voler rinnovare, in quanto ognuna di esse impedirebbe la rinnovazione e, pertanto la conclusione potrebbe essere che l’una e l’altra giustificherebbero la proroga biennale.</span></span></span></p>
<p style="font-weight: normal;" align="justify"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;">2.2. Senonchè, la previsione della proroga è stabilita con un contenuto che fa espressamente salva la facoltà di disdetta motivata del locatore.</span></span></span></p>
<p style="font-weight: normal;" align="justify"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;">La previsione di tale salvezza di una volontà contraria al rinnovo del locatore palesa, al contrario, che, quando il legislatore allude alla conclusione di un procedimento di rinnovo, suppone che la trattativa abbia luogo perchè il conduttore vuole rimanere nell’immobile.</span></span></span></p>
<p style="font-weight: normal;" align="justify"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;">La salvezza della sola facoltà di disdetta motivata del locatore ed il silenzio del legislatore sulla posizione del conduttore, al contrario di quanto suppone la ricostruzione sopra prospettata, implicano allora che la situazione di mancata conclusione del rinnovo giustificativa della proroga biennale sia solo quella in cui il conduttore avrebbe voluto rinnovare ed il locatore invece non lo ha voluto e non anche quella in cui sia lo stesso conduttore a non essere interessato a rinnovare e lo sia al contrario il locatore oppure non lo sia anche lui.</span></span></span></p>
<p style="font-weight: normal;" align="justify"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;">2.3. Quest’ultimo caso, una volta considerato che la proroga non ha affatto la sua fonte nella convenzione come la prima durata e che in relazione ad essa è contemplata come fatto impeditivo solo la disdetta motivata del locatore, non sembra affatto regolato dalla norma in via diretta, sicchè può dirsi che essa si è dunque disinteressata dell’ipotesi in cui il conduttore non intenda rimanere nell’immobile dopo la prima scadenza.</span></span></span></p>
<p style="font-weight: normal;" align="justify"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;">Di tale ipotesi è necessario rinvenire allora la disciplina.</span></span></span></p>
<p style="font-weight: normal;" align="justify"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;">2.4. Essa può rinvenirsi nell’art. 1596 c.c., comma 1 nel senso che, se il conduttore non ha intenzione di rimanere nell’immobile e, quindi, non proponga la conclusione di un rinnovo, così come se una simile proposta la faccia il locatore ed il conduttore la rifiuti, la locazione si intende automaticamente cessata alla prima scadenza senza necessità di disdetta da parte dello stesso conduttore.</span></span></span></p>
<p style="font-weight: normal;" align="justify"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;">Sulla base di tali motivazioni la sentenza impugnata appare corretta, là dove la Corte aquilana, al contrario di quanto aveva fatto il primo giudice, ha riconosciuto ai conduttori il potere immotivato di avvalersi della prima scadenza e di impedire la proroga.</span></span></span></p>
<p style="font-weight: normal;" align="justify"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;">Ne segue che il dispositivo della sentenza dev’essere ritenuto corretto là dove ha ritenuto che la locazione era venuta a scadere il 30 aprile 2010, cioè alla scadenza del primo triennio di durata.</span></span></span></p>
<p style="font-weight: normal;" align="justify"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;">Ciò, sulla base del seguente principio di diritto: il secondo inciso della L. n. 431 del 1998, art. 2, comma 5, deve interpretarsi nel senso che la locazione si intende prorogata di un biennio alla scadenza del triennio di durata previsto dalla legge, sempre che il locatore non abbia in relazione ad essa dato la prevista disdetta motivata, soltanto qualora il conduttore abbia anteriormente manifestato l’intenzione di rimanere nell’immobile e, quindi, se egli abbia proposto la conclusione di un rinnovo ed essa sia stata rifiutata dal locatore oppure se una simile proposta l’abbia fatta il locatore al conduttore sempre anteriormente e questi l’abbia rifiutata (ritenendola non conveniente). In mancanza di una di tali eventualità, cioè sostanzialmente se non sia intervenuta una trattativa per il rinnovo non perfezionatasi, la locazione si deve, invece, intendere automaticamente cessata alla scadenza del triennio senza necessità di disdetta da parte dello stesso conduttore, trovando applicazione la disciplina dell’art. 1596 c.c., comma 1.</span></span></span></p>
<p style="font-weight: normal;" align="justify"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;">Naturalmente, qualora si sia verificato l’operare della fattispecie dell’art. 1596 c.c. ne deriverà anche l’eventuale operare dell’art. 1597 c.c., commi 1 e 2 e correlativamente dell’art. 1574 c.c., nn. 1 e 2.</span></span></span></p>
<p style="font-weight: normal;" align="justify"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;">Resta da rilevare che la manifestazione della volontà di procedere al rinnovo ad iniziativa di una delle parti e l’esito negativo della trattativa rimangono disancorate da una indicazioni di termini.</span></span></span></p>
<p style="font-weight: normal;" align="justify"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;">E’ palese, tuttavia, che, dovendo la mancanza di una trattativa poi sfociata nella conclusione del rinnovo dare certezza alla situazione contrattuale nel senso del non verificarsi della sua scadenza al decorso del triennio e quindi della proroga biennale, si deve ritenere pensare (naturalmente nel silenzio dell’autonomia negoziale sulla questione) che l’iniziativa della proposta del rinnovo contrattuale si debba collocare necessariamente prima della scadenza del triennio.</span></span></span></p>
<p style="font-weight: normal;" align="justify"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;">2. Con un secondo motivo si prospetta “falsa applicazione della L. n. 431 del 1998, art. 2, comma 6 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma rectius: n. 3”.</span></span></span></p>
<p style="font-weight: normal;" align="justify"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;">Nell’illustrazione del motivo non si svolge alcuna considerazione che spieghi come e perchè sarebbe stata violata la norma di cui alla sua intestazione, ma si insiste nella tesi del prolungamento automatico. Del resto la stessa pertinenza astratta della L. n. 431 del 1998, art. 2, comma 6, alla locazione di cui è causa non appare in alcun modo configurabile, dato che la locazione venne stipulata nella vigenza della legge.</span></span></span></p>
<p style="font-weight: normal;" align="justify"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;">Il motivo, peraltro, resta assorbito.</span></span></span></p>
<p style="font-weight: normal;" align="justify"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;">6. Il ricorso è rigettato.</span></span></span></p>
<p style="font-weight: normal;" align="justify"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;">La novità della questione esaminata, mai venuta, a quel che consta, all’attenzione della Corte, costituisce ragione per la compensazione delle spese secondo il regime dell’art. 92 c.p.c., comma 2, applicabile al giudizio in relazione alla sua introduzione in primo grado.</span></span></span></p>
<p style="font-weight: normal;" align="justify"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;">Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.</span></span></span></p>
<p style="font-weight: normal;" align="center"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;">PQM</span></span></span></p>
<p style="font-weight: normal;" align="justify"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;">La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro duemila, di cui duecento per esborsi, oltre accessori e spese generali come per legge come per legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.</span></span></span></p>
<p style="font-weight: normal;" align="justify"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;">Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 17 febbraio 2016.</span></span></span></p>
<p style="font-weight: normal;" align="justify"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: large;">Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2016</span></span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 17 aprile 2013, n. 9370</title>
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		<pubDate>Tue, 20 May 2014 13:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Se l'immobile è sito su di un terreno particolarmente instabile, responsabile delle crepe nei muri degli immobili, può risponderne anche il committente/venditore oltre che il costruttore?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; Consigliere<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. PARZIALE Ippolisto &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 12326/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) SAS IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimata -</p>
<p>sul ricorso 15783/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) SAS IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T. P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1215/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di VENEZIA, depositata il 09/08/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) difensore dei ricorrenti che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso principale e l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso incidentale;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta, che ha concluso per l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso principale, in subordine il rigetto e l&#8217;assorbimento del ricorso incidentale, in quanto condizionato.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato il 7-7-1997 i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Treviso la s.a.s. (OMISSIS) e, premesso di aver acquistato da quest&#8217;ultima per il prezzo di lire 280.000.000 un immobile ad uso abitazione sito nel Comune di (OMISSIS), assumevano che detto immobile era stato costruito su terreni fortemente instabili e su falde acquifere, tanto da provocare crepe tali da comprometterne la stabilita&#8217; e determinare il deprezzamento del suo valore; essi chiedevano pertanto la risoluzione della compravendita e la condanna della convenuta alla restituzione del prezzo.</p>
<p>Il Tribunale adito con sentenza n. 2126/2002 rigettava sia la domanda ex articolo 1669 c.c., in quanto la convenuta non aveva costruito l&#8217;immobile, ma ne era stata solo la venditrice, sia quella ex articolo 1495 c.c., perche&#8217; prescritta.</p>
<p>Proposto gravame da parte del (OMISSIS) e della (OMISSIS) cui resisteva la (OMISSIS) la Corte di Appello di Venezia con sentenza del 9-8-2006 ha rigettato l&#8217;impugnazione.</p>
<p>Per la cassazione di tale sentenza il (OMISSIS) e la (OMISSIS) hanno proposto un ricorso articolato in un unico motivo cui la societa&#8217; (OMISSIS) ha resistito con controricorso introducendo altresi&#8217; un ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi; i ricorrenti principali hanno successivamente depositato una memoria oltre il termine di cui all&#8217;articolo 378 c.p.c..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza.</p>
<p>Venendo quindi all&#8217;esame del ricorso principale, deve anzitutto rilevarsi che, contrariamente a quanto eccepito dalla (OMISSIS), esso contiene una esposizione dei fatti di causa e dello svolgimento delle vicende processuali che, seppure piuttosto stringata, e&#8217; sufficiente per intendere la natura delle censure sollevate nei confronti della sentenza impugnata.</p>
<p>Cio&#8217; premesso, si rileva che con l&#8217;unico motivo formulato il (OMISSIS) e la (OMISSIS), deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto e vizio di motivazione, censurano la sentenza impugnata per aver dichiarato infondata l&#8217;azione ex articolo 1669 c.c., promossa dall&#8217;esponente nei confronti della controparte per la supposta mancanza della prova della rovina quanto meno parziale dell&#8217;edificio, considerato che la stessa perizia di parte attrice redatta dall&#8217;ingegner (OMISSIS) aveva escluso un pregiudizio per la statica dell&#8217;immobile.</p>
<p>I ricorrenti principali sotto un primo profilo affermano che l&#8217;articolo 1669 c.c., non riguarda soltanto la rovina dell&#8217;edificio, ma anche i gravi difetti che possono non consistere nella rovina dell&#8217;edificio stesso, e che avrebbero potuto essere provati con una CTU cosi&#8217; come era stato richiesto.</p>
<p>Il (OMISSIS) e la (OMISSIS) aggiungono che la Corte territoriale ha messo in rilievo soltanto uno dei vizi che legittimavano l&#8217;azione giudiziaria proposta, che inoltre gli esponenti avevano prodotto, oltre la perizia dell&#8217;ingegner (OMISSIS), anche un&#8217;altra perizia giurata dell&#8217;ingegner professore (OMISSIS) del tutto ignorata dal giudice di appello.</p>
<p>La censura e&#8217; fondata.</p>
<p>La Corte territoriale ha ritenuto infondata la domanda proposta dal (OMISSIS) e dalla (OMISSIS) ex articolo 1669 c.c., per la mancanza totale della prova della rovina quantomeno parziale dell&#8217;edificio, come pure dell&#8217;esistenza di un pericolo certo ed attuale che, in un futuro piu&#8217; o meno prossimo, potesse verificarsi una rovina almeno parziale.</p>
<p>In tal modo il giudice di appello, pur avendo ricondotto la domanda proposta dal (OMISSIS) e dalla (OMISSIS) nell&#8217;ambito dell&#8217;articolo 1669 c.c., non ha considerato che detta norma disciplina, oltre la rovina o il pericolo di rovina dell&#8217;opera per vizio del suolo o per difetto della costruzione, anche la distinta ipotesi che l&#8217;opera stessa presenti gravi difetti, consistenti in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalita&#8217;, pregiudicandone la normale utilizzazione in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura; pertanto la sentenza impugnata ha del tutto omesso una indagine volta ad accertare la sussistenza o meno nella specie di tali gravi difetti.</p>
<p>Esaminando ora il ricorso incidentale, si osserva che la societa&#8217; (OMISSIS), deducendo violazione o falsa applicazione dei norme di diritto, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto l&#8217;esponente astrattamente legittimata passiva rispetto all&#8217;azione ex articolo 1669 c.c., proposta dalla controparte ancorche&#8217; mera venditrice e non costruttrice dell&#8217;immobile in questione per non avere la (OMISSIS) fornito la prova di non avere mantenuto il potere di direttiva ovvero di controllo sull&#8217;operato della impresa appaltatrice, il tutto in palese violazione dell&#8217;articolo 2697 c.c., posto che spetta all&#8217;acquirente che agisce nei confronti del venditore non costruttore dell&#8217;immobile fornire la prova positiva di tale circostanza.</p>
<p>La censura e&#8217; infondata.</p>
<p>La Corte territoriale ha rilevato che dal rogito 19-11-1993 per notaio (OMISSIS) di (OMISSIS) risultava che la (OMISSIS) si era qualificata quale impresa costruttrice degli immobili di cui trattasi; pertanto sulla suddetta societa&#8217; gravava l&#8217;onere di provare di non aver avuto alcun potere di direttiva o controllo sull&#8217;impresa (OMISSIS) (cui la (OMISSIS) aveva pacificamente commissionato la costruzione), e non sugli acquirenti; d&#8217;altra parte la (OMISSIS) commissionava per vendere, ed aveva come oggetto sociale proprio il tipo di attivita&#8217; commissionata, cosicche&#8217; aveva la competenza tecnica per dare direttamente, o attraverso il proprio direttore dei lavori, indicazioni specifiche all&#8217;impresa individuale che concretamente aveva poi eseguito la costruzione.</p>
<p>Orbene la sentenza impugnata non ha invertito l&#8217;onere della prova in ordine alle condizioni dell&#8217;azione risarcitoria gravante sul danneggiato in caso di responsabilita&#8217; extracontrattuale, ma, riconoscendo alla (OMISSIS) la competenza tecnica di dare direttamente o tramite il direttore dei lavori da lei commessi indicazioni mirate all&#8217;appaltatore, ha presunto l&#8217;addebitabilita&#8217; dell&#8217;evento dannoso ad un&#8217;attivita&#8217; (anche eventualmente omissiva) colposa del venditore committente per fatto proprio o del suo ausiliare direttore dei lavori; invero l&#8217;azione ex articolo 1669 c.c., puo&#8217; essere esercitata non solo dal committente contro l&#8217;appaltatore, ma anche dall&#8217;acquirente contro il venditore che abbia costruito l&#8217;immobile sotto la propria responsabilita&#8217;, allorche&#8217; lo stesso venditore abbia assunto, nei confronti dei terzi e degli stessi acquirenti, una posizione di diretta responsabilita&#8217; nella costruzione dell&#8217;opera (Cass. 29-3-2002 n. 4622; Cass. 16-2-2012 n. 2238), come appunto nella fattispecie; pertanto correttamente il giudice di appello ha affermato che per il superamento di tale presunzione la venditrice era onerata dalla prova contraria di non aver avuto alcun potere di direttiva o controllo sull&#8217;appaltatrice.</p>
<p>Con il secondo motivo la ricorrente incidentale, deducendo vizio di motivazione, assume che comunque l&#8217;esponente aveva ampiamente documentato di non aver mantenuto il potere di direttiva o di controllo sulla costruzione dell&#8217;immobile e di essersi avvalsa per la sua realizzazione dell&#8217;opera di soggetti professionalmente qualificati, quali l&#8217;appaltatrice (OMISSIS) di (OMISSIS), il progettista geometra (OMISSIS) ed il direttore dei lavori ingegner (OMISSIS).</p>
<p>La censura e&#8217; infondata.</p>
<p>Il riferimento alla qualificazione professionale dei soggetti che avevano realizzato l&#8217;opera e&#8217; irrilevante rispetto alle argomentazioni espresse al riguardo dalla sentenza impugnata e gia&#8217; richiamate in occasione dell&#8217;esame del precedente motivo di ricorso, atteso che la qualificazione dell&#8217;impresa, del progettista e del direttore dei lavori non escludevano la responsabilita&#8217; della committente per il fatto colpevole dei suoi ausiliari e, in particolare, del direttore dei lavori.</p>
<p>Il ricorso incidentale deve quindi essere rigettato.</p>
<p>In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al ricorso accolto, e la causa deve essere rinviata per un nuovo esame della controversia riguardante la sussistenza o meno dei gravi difetti dell&#8217;opera di cui all&#8217;articolo 1669 c.c. e per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altro giudice di appello che si designa nella Corte di Appello di Brescia.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>LA CORTE<br />
Riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio alla Corte di Appello di Brescia.</p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile Sentenza 11 giugno 2013, n. 14650</title>
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		<pubDate>Sat, 08 Mar 2014 18:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vizi di Costruzione]]></category>
		<category><![CDATA[appaltatore]]></category>
		<category><![CDATA[appalto]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[costruttore]]></category>
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		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>
		<category><![CDATA[vizi di costruzione]]></category>

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		<description><![CDATA[Quali sono i difetti che configurano la responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 codice civile?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p style="text-align: left;">Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. FELICETTI Francesco &#8211; Presidente<br />
Dott. PROTO Cesare Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. CARRATO Aldo &#8211; Consigliere<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p style="text-align: left;">sul ricorso 3582/2007 proposto da:</p>
<p style="text-align: left;">(OMISSIS), nella qualita&#8217; di Amm.re p.t. del Condominio (OMISSIS) (OMISSIS) elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;</p>
<p>- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: left;">(OMISSIS) SCARL (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore;</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 225/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/01/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/2013 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Il condominio (OMISSIS), posto in (OMISSIS), conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Caserta, il (OMISSIS) soc. coop. a r.l., costruttore dell&#8217;edificio condominiale, per sentirlo condannare all&#8217;eliminazione di difetti dell&#8217;opera, consistenti in effetti di condensa e in infiltrazioni di umidita&#8217;, ovvero al pagamento della somma necessaria allo scopo, oltre al risarcimento dei danni.</p>
<p>Il (OMISSIS) nel resistere in giudizio eccepiva la decadenza del condominio dall&#8217;azione, essendo decorso il termine entro cui denunciare i vizi dell&#8217;opera ai sensi dell&#8217;art. 1667 c.c..</p>
<p>Il Tribunale accoglieva la domanda, riqualificandola ai sensi dell&#8217;art. 1669 c.c., e condannava il Consorzio al pagamento della somma di Euro 71.287,90.</p>
<p>Tale decisione era ribaltata dalla Corte d&#8217;appello di Napoli, con sentenza n. 225 del 26.1.2006. Riteneva la Corte territoriale che l&#8217;azione proposta ai sensi dell&#8217;art. 1667 c.c., poteva essere riqualificata sub art. 1669 c.c., solo ove fondata su difetti costruttivi cosi&#8217; gravi da incidere sulle componenti essenziali dell&#8217;opera, tali, cioe&#8217;, da influire su tutti quegli elementi che devono essere presenti affinche&#8217; l&#8217;opera stessa possa fornire la normale sua utilita&#8217; in rapporto alla sua funzione pratico-economica.</p>
<p>Nello specifico, osservava la Corte partenopea, erano emerse infiltrazioni in corrispondenza degli infissi, a causa di una non perfetta loro sigillatura, con distacco dell&#8217;intonaco circostante, nonche&#8217;, ma solo in taluni appartamenti, fenomeni di condensazione dovuti a ponti termici e generati dalla composizione non omogenea della parete esterna, che lasciava passare piu&#8217; o meno calore a seconda che vi fosse del cemento o del semplice laterizio, con la conseguente formazione di vistose macchie di umidita&#8217; lungo le pareti degli appartamenti e in corrispondenza degli elementi strutturali verticali (pilastri) e orizzontali (travi) in cemento armato. Riteneva, quindi, che tali fenomeni di condensa non fossero, pero&#8217;, riconducibili solo ed esclusivamente ad un inadeguato isolamento termico, dovendosi ricollegare anche all&#8217;uso improprio degli alloggi, visto che il problema in questione non si era verificato con pari intensita&#8217; in tutte le unita&#8217; abitative aventi la medesima esposizione e verticalita&#8217;. Tale circostanza escludeva la configurabilita&#8217; di un grave difetto dell&#8217;edificio ai sensi dell&#8217;art. 1669 c.c., configurabile solo nel caso di difetti decisivi, o almeno molto rilevanti, nel determinare l&#8217;inidoneita&#8217; del bene all&#8217;uso suo proprio, in modo da escludere con assoluta certezza l&#8217;ipotesi che tale inidoneita&#8217; non si sarebbe verificata in mancanza di cause concorrenti, quali l&#8217;uso non corretto del bene.</p>
<p>La Corte territoriale manifestava analoghe perplessita&#8217; in merito alle infiltrazioni in corrispondenza degli infissi, poiche&#8217; una banalissima applicazione di silicone sui controtelai ben avrebbe potuto impedire il distacco dell&#8217;intonaco circostante.</p>
<p>Esclusa, dunque, la riconducibilita&#8217; della fattispecie alla previsione dell&#8217;art. 1669 c.c., rilevava la tardiva denuncia dei vizi, oltre il termine di 60 gg. previsto dall&#8217;art. 1667 c.c., comma 2, e con essa la fondatezza dell&#8217;eccezione di decadenza dall&#8217;azione, sollevata dal Consorzio.</p>
<p>Per la cassazione di tale sentenza ricorre il condominio (OMISSIS), formulando tre mezzi d&#8217;annullamento.</p>
<p>Il (OMISSIS) soc coop. a r.l. e&#8217; rimasto intimato.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1. &#8211; Con i tre motivi d&#8217;impugnazione (corredati da quesiti di diritto sovrabbondanti, non applicandosi ratione temporis l&#8217;art. 366 bis c.p.c.) e&#8217; dedotta la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 1669 c.c., in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 3.</p>
<p>Sostiene parte ricorrente che il difetto di costruzione che a norma dell&#8217;art. 1669 c.c., legittima l&#8217;esercizio dell&#8217;azione extracontrattuale nei confronti dell&#8217;appaltatore, puo&#8217; consistere in qualsiasi alterazione conseguente ad un&#8217;insufficiente realizzazione dell&#8217;opera che, pur non riguardando parti essenziali di essa, ma elementi accessori o secondari, incida negativamente e in modo considerevole sul godimento dell&#8217;immobile. Fra tali alterazioni devono ritenersi incluse quelle che riguardano le infiltrazioni di acqua e di umidita&#8217;, i fenomeni di condensa e il difetto di coibentazione termica delle strutture perimetrali dell&#8217;edificio e la non sigillatura degli infissi.</p>
<p>2. &#8211; I tre motivi, da esaminare congiuntamente, appaiono fondati.</p>
<p>2.1. &#8211; Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte che i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall&#8217;art. 1669 c.c. non si identificano necessariamente con vizi influenti sulla staticita&#8217; dell&#8217;edificio, ma possono consistere in qualsiasi alterazione incidente sulla struttura e sulla funzionalita&#8217; dell&#8217;edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile (cfr. tra le piu&#8217; recenti, Cass. nn. 84/13, 2238/12 e 3752/07).</p>
<p>L&#8217;incidenza negativa dei difetti costruttivi inclusi nell&#8217;art. 1669 c.c., puo&#8217; consistere, in particolare, in una qualsiasi alterazione, conseguente ad un&#8217;insoddisfacente realizzazione dell&#8217;opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa (e percio&#8217; non determinandone la &#8220;rovina&#8221; od il &#8220;pericolo di rovina&#8221;), bensi&#8217; quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l&#8217;impiego duraturo cui e&#8217; destinata (quali, ad esempio, le condutture di adduzione idrica, i rivestimenti, l&#8217;impianto di riscaldamento, la canna fumaria), incida negativamente ed in modo considerevole sul godimento dell&#8217;immobile medesimo (cosi&#8217;, Cass. n. 11740/03, pronunciata in un caso di difettosa impermeabilizzazione del manto di copertura dell&#8217;edificio con relativi problemi di infiltrazione).</p>
<p>Infine, l&#8217;interpretazione di detta norma si e&#8217; spinta fino a considerare rientranti nella nozione di gravi difetti anche le infiltrazioni d&#8217;acqua determinate da carenze d&#8217;impermeabilizzazione (Cass. nn. 11740/03, 117/00 e 2260/98) e da inidonea realizzazione degli infissi (Cass. nn. 8140/04 e 1164/95), difetti che, senza richiedere opere di manutenzione straordinaria, possono essere eliminati solo con gli interventi di manutenzione ordinaria indicati dalla L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 31, lett. a, e cioe&#8217; con &#8220;opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici&#8221; o con &#8220;opere necessarie per integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti&#8221; (cosi&#8217;, Cass. n. 1164/95).</p>
<p>2.2. &#8211; Nell&#8217;escludere la rilevanza ex art. 1669 c.c., dei difetti in questione, la sentenza impugnata non ha correttamente applicato la norma. E cio&#8217; per almeno tre ragioni.</p>
<p>La Corte territoriale, infatti, a) ha ritenuto che la fattispecie ipotetica dell&#8217;art. 1669 c.c., fosse integrata solo in presenza di difetti decisivi, o almeno molto rilevanti, tali da rendere l&#8217;immobile inidoneo all&#8217;uso suo proprio, mentre, in base all&#8217;elaborazione giurisprudenziale sopra premessa e&#8217; sufficiente un apprezzabile pregiudizio al normale godimento del bene; b) accertati dei fenomeni di condensazione dovuti a ponti termici e generati dalla composizione non omogenea della parete esterna, non ha tratto da cio&#8217; la dovuta conseguenza, ossia che le alterazioni del giusto tasso di umidita&#8217; interna incidono in maniera immediata e diretta sulla salubrita&#8217; degli ambienti, la quale, a sua volta, costituisce un parametro primario per valutare l&#8217;idoneita&#8217; del bene alla destinazione abitativa; e c) ha banalizzato le infiltrazioni d&#8217;acqua dovute alla carente realizzazione degli infissi, imponendo all&#8217;utilizzatore del bene l&#8217;onere di porvi rimedio sigillando le fessure con del silicone, senza considerare che la riscontrata carenza e l&#8217;ipotizzata soluzione posticcia confermano, e non gia&#8217; escludono, il vizio costruttivo.</p>
<p>2.2.1. &#8211; Ne&#8217; ha rilievo il fatto che i giudici d&#8217;appello abbiano depotenziato l&#8217;incidenza dei fenomeni di condensazione ascrivendoli ad un concorrente difetto di aerazione dei locali. In disparte il fatto che dalla sentenza impugnata non risulta quale dato istruttorio autorizzi siffatta conclusione, che pertanto appare frutto di una congettura arbitraria, deve rimarcarsi che nel vigente sistema di equivalenza causale ciascuna condizione adeguata alla produzione di un evento ne e&#8217; causa. Di riflesso l&#8217;ipotizzata causa concorrente non esclude il nesso eziologico fra il grave difetto e l&#8217;attivita&#8217; del costruttore, il quale e&#8217; chiamato a risponderne.</p>
<p>3. &#8211; In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Napoli, che nel decidere il merito si atterra&#8217; ai principi di diritto sopra esposti e provvedera&#8217;, ai sensi dell&#8217;art. 385 c.p.c., comma 3, anche sulle spese del giudizio di cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Napoli, che provvedera&#8217; anche sulle spese di cassazione.</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 01 giugno 2006 n. 13131</title>
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		<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 13:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vizi di Costruzione]]></category>
		<category><![CDATA[appaltatore]]></category>
		<category><![CDATA[appalto]]></category>
		<category><![CDATA[committente]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[controllo]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<category><![CDATA[resposnsabilità del committente]]></category>
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		<description><![CDATA[Esiste un dovere di controllo del committente sull'operato dell'appaltatore? Se sì di che estensione è?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. FIDUCCIA Gaetano &#8211; Presidente -<br />
Dott. PREDEN Roberto &#8211; Consigliere -<br />
Dott. FILADORO Camillo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SEGRETO Antonio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. BISOGNI Giacinto &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>BETA 2 S.R.L., in persona dell&#8217;Amministratore pro tempore ing. T.G. domiciliato in ROMA VIA MARIANNA DIONIGI 43, presso lo studio dell&#8217;avvocato LUCIANA CANONACO, difeso dall&#8217;avvocato FERRARI Vincenzo, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>COOPERATIVA RENDE 85, G.E., EDILSTA S.R.L.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>e sul 2^ ricorso n. 23734/2003 proposto da:</p>
<p>G.E., elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE 4, presso lo studio dell&#8217;avvocato ALFREDO MIRABELLI CENTURIONE, difeso dall&#8217;avvocato CARRATELLI Laura, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>BETA 2 S.R.L., COOP RENDE 85, EDILSTA S.R.L.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>e sul 3^ ricorso n. 19861/2003 proposto da:</p>
<p>EDILSTA S.R.L., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Ing. C.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIA SEBINO 11, presso lo studio dell&#8217;avvocato FRANCESCO A CAPUTO, difeso dall&#8217;avvocato BARBA GREGORIO, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>G.E., elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE 4, presso lo studio dell&#8217;avvocato ALFREDO MIRABELLI, difeso dall&#8217;avvocato LAURA CARRATELLI, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente al ricorso incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>COOPERATIVA RENDE 85 IN LIQ. BETA 2 S.R.L.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 549/2002 della Corte d&#8217;Appello di CATANZARO, emessa il 02/08/2002, depositata il 04/12/002, RG. 560/2000;<br />
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 17/01/2006 dal Consigliere Dott. Giacinto BISOGNI;<br />
udito l&#8217;Avvocato GREGORIO BARBA;<br />
udito l&#8217;Avvocato LAURA CARRATELLI;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso &#8220;BETA&#8221; e del ricorso &#8220;EDILSTA&#8221; ed assorbimento ricorso &#8220;GALATI&#8221;;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Il signor G.E. conveniva, in data 30 novembre 1992, davanti al Tribunale di Cosenza la Cooperativa Rende 85 per ottenere il ripristino dei luoghi e il risarcimento dei danni derivati dall&#8217;occupazione illegittima del terreno di sua proprietà, effettuata dalla Cooperativa, con deposito di materiali e scavi, al fine di realizzare una strada ma occupando una parte di terreno non prevista nel provvedimento di autorizzazione della Provincia di Cosenza.</p>
<p>Si costituiva la Cooperativa che contestava la sussistenza dei fatti e chiamava comunque in causa le società appaltatrici Beta 2 ed Edilsta s.r.l. che avrebbero dovuto procedere alla rimozione del materiale di risulta.</p>
<p>Il Tribunale di Cosenza così pronunciava con la sentenza n. 840/2000: a)dichiarava il difetto di legittimazione delle due società e le estrometteva dal giudizio; b) dopo aver accertato la fondatezza della domanda del G., condannava la Cooperativa Rende 85 al risarcimento dei danni liquidati in L. 115.000.000, oltre rivalutazione e interessi, e al pagamento delle spese processuali anche nei confronti delle società chiamate in causa.</p>
<p>Sull&#8217;appello della Cooperativa la Corte di Appello di Catanzaro con sentenza n. 549/2002 condannava le società Edilsta e Beta 2 al pagamento in favore del G. della somma di 59.532,50 Euro, oltre rivalutazione dal 1 marzo 1998, interessi al tasso del 4%, su base annua, sulla somma rivalutata e spese processuali dei due gradi; e assolveva la Cooperativa Rende 85 dalla domanda del G.;</p>
<p>compensava le spese processuali fra il G. e la Cooperativa Rende 85 e fra la Cooperativa e le due società chiamate in causa.</p>
<p>Contro la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro ricorre con tre motivi di ricorso la società Beta 2. Si difende con controricorso il G. e propone ricorso incidentale condizionato.</p>
<p>Entrambe le parti depositano memoria ex art. 378 c.p.c..</p>
<p>Propone inoltre ricorso per cassazione la società Edilsta deducendo cinque motivi di ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Con il primo motivo di ricorso la società Beta 2 deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., anche in relazione all&#8217;art. 346 per inosservanza dei principi della domanda e della corrispondenza fra chiesto e pronunciato, rilevando che nessuna domanda era stata proposta dal G. contro di essa.</p>
<p>Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 2043 c.c., in relazione all&#8217;art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c. nonchè la falsa applicazione dell&#8217;art. 2055 c.c. e il vizio di motivazione per evidente illogicità e imprudenza nella valutazione delle prove. Sostanzialmente la ricorrente rileva che dall&#8217;istruttoria emerge la circostanza per cui sul terreno avevano scaricato molti soggetti (inclusa la Cooperativa Rende) con la conseguenza dell&#8217;inapplicabilità della presunzione di cui all&#8217;art. 2055 c.c..</p>
<p>Infine con il terzo motivo di ricorso la società Beta 2 deduce la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 2055 c.c., nonchè il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia. Lamenta la società ricorrente l&#8217;equiparazione compiuta dalla Corte di appello delle responsabilità a suo carico e di quelle della società Edilsta, mentre nella realtà le due società avevano eseguito lavori diversi. La Corte avrebbe dovuto inoltre, secondo la ricorrente, graduare in modo diverso le responsabilità applicando l&#8217;art. 2055 c.c., comma 2, in considerazione della minore entità degli scavi effettuati dalla Beta (in una proporzione pari a circa un quarto dei lavori di scavo eseguiti dalla Edilsta).</p>
<p>Con il suo primo motivo di ricorso la società Edilsta deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., per ultrapetizione, riproducendo sul punto le stesse argomentazioni della società Beta 2.</p>
<p>Con il secondo motivo di ricorso la società Edilsta deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2056 c.c., degli articoli 115 e 116 c.p.c., in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 3, e il vizio di omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione, riferendosi alla circostanza della pluralità dei soggetti che avevano eseguito scavi sul terreno del G., circostanza non presa in considerazione dalla Corte di appello di Catanzaro.</p>
<p>Con il terzo motivo la società Edilsta deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2056 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 3, e il vizio di omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione, riferendosi, da un lato, alla mancata considerazione della circostanza per cui il terreno aveva, in realtà, subito miglioramenti a seguito dei lavori in contestazione e, d&#8217;altro lato, alla mancata valutazione della responsabilità dell&#8217;attore nella verificazione dei danni.</p>
<p>Con il quarto motivo di ricorso la società Edilsta deduce la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 2055 c.c., in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 3, e il vizio di omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione. Rileva la società ricorrente che la sentenza impugnata non ha tenuto conto della diversità della posizione delle due società derivante dalla diversità dei lavori da esse eseguiti, circostanza che avrebbe dovuto escludere il vincolo di solidarietà passiva.</p>
<p>Infine con il quinto motivo di ricorso la ricorrente Edilsta deduce la violazione dell&#8217;art. 91 c.p.c..</p>
<p>Il signor G.E. ricorre in via incidentale condizionata affinchè la Corte, in caso di accoglimento del ricorso delle società Beta 2 e Rende 85, cassi la sentenza impugnata per non aver il Giudice di appello condannato la Cooperativa Rende 85 con ciò incorrendo in violazione degli artt. 2043, 2049 e 2051 c.c., oltre che in difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia. Secondo il G. La Corte di merito al fine di escludere la responsabilità della Cooperativa Rende 85, avrebbe dovuto indagare, cosa che non ha fatto, sulla natura e sull&#8217;oggetto del contratto di appalto, stipulato dalla Cooperativa con le società Beta 2 e Edilsta, sull&#8217;ampiezza dell&#8217;autonomia concessa dalla committente alle imprese appaltatrici, sulla presenza o meno di un direttore dei lavori. Inoltre, secondo il G., la motivazione della sentenza impugnata si dimostra insufficiente nella parte relativa alla capacità imprenditoriale delle società appaltatrici e alla esclusione di qualsiasi possibilità di controllo e di qualsiasi ipotesi di culpa in eligendo da parte della Cooperativa.</p>
<p>I ricorsi vanno riuniti sussistendone i presupposti di legge.</p>
<p>Il primo motivo del ricorso della società Beta 2 va trattato unitamente al primo motivo del ricorso della società Edilsta essendo i due motivi coincidenti quanto alla indicazione delle norme violate e fondati sulle stesse deduzioni e argomentazioni difensive.</p>
<p>Tali motivi di ricorso devono ritenersi fondati alla luce del principio della non estensione della domanda dell&#8217;attore nei confronti del terzo chiamato in garanzia (propria o impropria) (cfr.</p>
<p>ex pluribus Cassazione civile sezione 2^ n. 7273 del 12 maggio 2003 e anche Cassazione civile sezione 1^ n. 6716 del 30 marzo 2005 e Cassazione sezione 3^ n. 254 dell&#8217;11 gennaio 2006). Come è stato ancora di recente chiarito da questa Corte (cfr. Cassazione civile 3^ sezione n. 1748 del 28 gennaio 2005) &#8220;il principio dell&#8217;estensione automatica della domanda dell&#8217;attore al chiamato in causa trova applicazione allorquando la chiamata del terzo sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell&#8217;attore, in ragione del fatto che il terzo s&#8217;individui come unico obbligato nei confronti dell&#8217;attore ed in vece dello stesso convenuto, realizzandosi in tal caso un ampliamento della controversia in senso soggettivo (divenendo il chiamato parte del giudizio in posizione alternativa con il convenuto) ed oggettivo (inserendosi l&#8217;obbligazione del terzo dedotta dal convenuto verso l&#8217;attore in alternativa rispetto a quella individuata dall&#8217;attore), ma ferma restando, tuttavia, in ragione di detta duplice alternatività, l&#8217;unicità del complessivo rapporto controverso.</p>
<p>Il suddetto principio, invece, non opera, allorquando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall&#8217;attore come &#8220;causa petendi&#8221; ed in particolare, ove l&#8217;azione dell&#8217;attore sia di natura risarcitoria&#8221;.</p>
<p>Nel caso in esame non può realizzarsi l&#8217;ipotesi dell&#8217;estensione della domanda ai terzi chiamati in causa in quanto la Cooperativa Rende 85 ha espressamente chiesto di essere autorizzata a chiamare in garanzia le due società Beta 2 e Edilsta e tale causa petendi è stata confermata anche nel corso del giudizio di appello, come risulta dalle conclusioni della Cooperativa appellante, subordinate alla richiesta principale di rigetto della domanda del G.. Tali conclusioni sono così riportate nella sentenza della Corte di appello di Catanzaro: &#8220;condannare la società Beta 2 s.r.l. e Edilsta s.r.l., in solido tra loro, ovvero ciascuna per la propria parte di responsabilità, a rivalere l&#8217;appellante di tutto quanto sarà eventualmente costretta a pagare per i danni lamentati dall&#8217;attore&#8221;.</p>
<p>L&#8217;accoglimento del primo motivo dei ricorsi delle società Beta 2 e Rende 85 comporta necessariamente l&#8217;assorbimento degli altri motivi.</p>
<p>Per quanto riguarda il ricorso incidentale condizionato va rilevato in primo luogo che il riferimento agli artt. 2043, 2049 e 2051 c.c. non si accompagna ad alcuna indicazione delle ragioni per le quali il ricorrente incidentale ritiene che la sentenza della Corte calabrese abbia violato tali norme.</p>
<p>A tale proposito occorre rilevare che l&#8217;indicazione delle norme che si assumono violate non si pone come requisito autonomo ed imprescindibile ai fini dell&#8217;ammissibilità del ricorso per Cassazione, ma come elemento richiesto al fine di chiarire il contenuto delle censure formulate e di identificare i limiti dell&#8217;impugnazione. Pertanto come la mancata indicazione delle disposizioni di legge non comporta di per sè l&#8217;inammissibilità del gravame così la mera indicazione di norme che si assumono violate non determina di per sè l&#8217;ammissibilità dello stesso, qualora tale indicazione non renda comunque possibile la identificazione e delimitazione delle questioni sollevate (cfr. Cassazione civile 3^ sezione n. 26091 del 30 novembre 2005).</p>
<p>Più circostanziata o almeno corredata da riferimenti ai punti non condivisi o carenti è la deduzione del difetto di motivazione.</p>
<p>Occorre rilevare però che tali riferimenti non riescono a evidenziare una contraddittorietà o carenza della motivazione nel suo complesso, per ciò che concerne l&#8217;esame della fondatezza della domanda proposta dal G. nei confronti della Cooperativa committente. Per altro verso, essi si risolvono in contestazioni attinenti al merito della decisione che, come tali, sono insindacabili in questa sede. Invero la motivazione della decisione impugnata è, se pure concisa, estremamente chiara e conseguente sul punto della assenza di responsabilità della Cooperativa. La Corte di Appello richiama infatti la giurisprudenza di legittimità (fra le altre Cassazione civile 2^ sezione n. 8686 del 26 giugno 2000) secondo cui di regola, l&#8217;appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall&#8217;esecuzione dell&#8217;opera.</p>
<p>Secondo tale giurisprudenza una corresponsabilità del committente può configurarsi in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti dall&#8217;art. 2043 c.c., ovvero in caso di riferibilità dell&#8217;evento al committente stesso per &#8220;culpa in eligendo&#8221;, per essere stata affidata l&#8217;opera ad un&#8217;impresa assolutamente inidonea, ovvero quando l&#8217;appaltatore, in base a patti contrattuali, sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale &#8220;nudus minister&#8221; attuandone specifiche direttive. A questo esatto inquadramento giuridico cui sottoporre l&#8217;esame della domanda di risarcimento la Corte di Appello fa seguire una sintetica ricognizione negativa sulla ricorrenza delle ipotesi derogatorie. Il ricorrente incidentale censura l&#8217;apoditticità di tale ricognizione e la mancanza di una più ampia disamina da parte della Corte di Appello sul contenuto del contratto di appalto e sulla sua concreta esecuzione al fine di una più esauriente indagine finalizzata a escludere o affermare la responsabilità della Cooperativa committente.</p>
<p>Tali censure sono infondate in quanto presuppongono un potere di ricerca della prova da parte del Giudice che è del tutto estranea al tipo di controversia in esame. Per altro verso prescindono da un assunto non contestabile e strettamente conseguente all&#8217;applicazione del principio giurisprudenziale citato. Se infatti l&#8217;ipotesi normale in caso di danni a terzi, provocati dall&#8217;esecuzione di un contratto di appalto, è quella della responsabilità esclusiva dell&#8217;appaltatore, sarà il terzo, che voglia agire direttamente nei confronti del committente, o l&#8217;appaltatore, che abbia operato in assenza di qualsiasi autonomia, a dover dimostrare la sussistenza di circostanze che comportino la deroga al principio della responsabilità del solo appaltatore. La Corte di Appello quindi non ha fatto altro che rilevare l&#8217;assenza di elementi di prova che potessero far affermare la responsabilità della committente. Da parte del ricorrente incidentale non sono stati indicati elementi probatori che imponessero una valutazione più approfondita da parte del Giudice di merito. Specificamente, sulla idoneità delle imprese appaltatrici a realizzare le opere commissionate non si riscontrano affermazioni incoerenti o illogiche nella motivazione della sentenza impugnata. Per quanto riguarda la facile conoscibilità da parte della Cooperativa del comportamento lesivo posto in essere dalle appaltatrici occorre rilevare che si tratta comunque di una valutazione di fatto affidata al Giudice di merito e preclusa in questo giudizio (cfr. Cassazione civile 3^ sezione n. 1478 del 21 giugno 2004). Anche sul punto non si rinvengono comunque profili di illogicità della motivazione se si tiene conto dell&#8217;argomento citato dalla Corte di Appello secondo cui, sul riscontro delle risultanze istruttorie, l&#8217;attività di deposito del terreno di risulta sfuggiva ad ogni attività di controllo per le sue caratteristiche e modalità di esecuzione. Per altro verso ancora la possibilità di un&#8217;attività di controllo da parte del committente, nella tipologia dell&#8217;appalto, non può considerarsi come un onere cui il committente è sempre tenuto ma semmai come un potere che può essere riconosciuto nei rapporti interni fra il committente e l&#8217;appaltatore, ed eccezionalmente può assumere rilevanza nei confronti del terzo, se il contratto la prevede in collegamento con la riduzione o eliminazione della sfera di autonomia decisionale dell&#8217;appaltatore.</p>
<p>Un dovere di controllo di origine non contrattuale gravante sul committente al fine di evitare che dall&#8217;opera derivino lesioni del principio del neminem laedere di cui alla norma generale contenuta nell&#8217;art. 2043 c.c. può essere configurato, come è costantemente affermato in giurisprudenza, al fine di evitare specifiche violazioni di regole di cautela (cfr. Cassazione civile sezione 2^ n. 7273 del 12 maggio 2003 e Cassazione civile sezione 3^ n. 11478 del 21 giugno 2004) e non anche al fine di realizzare una generale supervisione da parte del committente sulla conformità del comportamento dell&#8217;appaltatore al principio base della responsabilità civile.</p>
<p>La previsione di un tale tipo di controllo vanificherebbe infatti completamente il principio giurisprudenziale cui correttamente si è ispirata la Corte di Appello di Catanzaro.</p>
<p>L&#8217;accoglimento dei motivi di ricorso principali sopra descritti e il rigetto del ricorso incidentale condizionato comportano la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata nella parte relativa.</p>
<p>Sussistono giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese processuali del giudizio di Cassazione e di appello.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il primo motivo dei ricorsi delle società Beta 2 s.r.l. e Edilsta s.r.l., assorbiti gli altri motivi. Rigetta il ricorso incidentale del G.. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata in parte de qua. Compensa anche per l&#8217;appello le spese processuali.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2006.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2006.</p>
]]></content:encoded>
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		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 16 maggio 2006 n. 11371</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-iii-sentenza-16-maggio-2006-n-11371/</link>
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		<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 13:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vizi di Costruzione]]></category>
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		<description><![CDATA[Fino a quanto si estendono le responsabilità dell'appaltatore?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. VARRONE Michele &#8211; Presidente -<br />
Dott. MAZZA Fabio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. FILADORO Camillo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. FINOCCHIARO Mario &#8211; Consigliere -<br />
Dott. VIVALDI Roberta &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>D.G.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA CAVA AURELIA 193, presso lo studio dell&#8217;avvocato IACOPINO GIUSEPPE, che lo difende, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>Z.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GREGORIO VII 500, presso lo studio dell&#8217;avvocato PAVONE GIUSEPPE, che lo difende, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>P.M.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>e sul 2° ricorso n. 00936/03 proposto da:</p>
<p>P.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 250, presso lo studio dell&#8217;avvocato CORRADI MARCELLO, che lo difende, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>D.G.S., Z.L.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 2298/02 della Corte d&#8217;Appello di ROMA, sezione quarta civile, emessa il 29/03/02, depositata il 12/06/02, R.G. 86+898/00;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/06 dal Consigliere Dott. Roberta VIVALDI;<br />
udito l&#8217;Avvocato Giuseppe IACOPINO;<br />
udito l&#8217;Avvocato Marcello CORRADI;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con sentenza in data 18.3.1999 il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda proposta da D.G.S. &#8211; quale proprietario di un appartamento sito in Roma, via (OMISSIS) &#8211; condannava Z.L. &#8211; quale proprietario di quello sovrastante &#8211; al risarcimento del danno quantificato in L. 33.240.000, causato da infiltrazione d&#8217;acqua, provocata dal distacco di uno dei tubi di allaccio dell&#8217;impianto termico del convenuto, i cui radiatori erano stati smontati nel corso dei lavori di ristrutturazione dell&#8217;appartamento di sua proprietà.</p>
<p>Con la stessa sentenza il Tribunale rigettava la domanda proposta dal convenuto nei confronti di P.M. &#8211; terzo chiamato in causa &#8211; per difetto di prova circa il preteso trasferimento della custodia dell&#8217;appartamento al P. e circa l&#8217;asserita sua qualità di appaltatore dei lavori.</p>
<p>Avverso la sentenza proponeva appello il D.G. chiedendone la riforma.</p>
<p>Resisteva lo Z. che proponeva, a sua volta, appello incidentale in ordine all&#8217;affermazione della propria responsabilità, in assenza di ogni sua colpa rispetto ad un evento addebitabile all&#8217;appaltatore dei lavori.</p>
<p>Si costituiva anche il P. che contestava gli assunti avversari e sosteneva, in via incidentale, di non avere assunto la qualifica di appaltatore, essendosi limitato a fungere da intermediario tra lo Z., suo zio, e gli artigiani.</p>
<p>Sosteneva, pertanto, di essere estraneo alla vicenda; che l&#8217;obbligo di custodia e di vigilanza ex art. 2051 c.c. incombeva al proprietario dell&#8217;appartamento e che, in ogni caso, l&#8217;evento era da addebitare alla moglie dell&#8217;attore per avere riattivato l&#8217;impianto termico omettendo di avvisare l&#8217;amministratore del condominio.</p>
<p>La Corte d&#8217;Appello di Roma, con sentenza in data 12.6.2002, accoglieva, per quanto di ragione, l&#8217;appello proposto da Z. L., dichiarava assorbiti gli altri, ed, in riforma dell&#8217;impugnata sentenza, rigettava la domanda proposta da D.G. S. contro Z.L., compensando fra le parti le spese processuali.</p>
<p>Avverso la sentenza hanno proposto ricorso principale D.G. S. affidandosi a cinque motivi; ricorso incidentale Z. L. e P.M., affidandosi, il primo ad un motivo ed il secondo a due motivi.</p>
<p>Il D.G. ha anche presentato memoria.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi principale ed incidentale ai sensi dell&#8217;art. 335 c.p.c..</p>
<p>Ricorso principale.</p>
<p>Deve rilevarsi in primo luogo che il controricorrente e ricorrente incidentale Z.L. ha sollevato eccezione di nullità della procura conferita dal D.G. in quanto &#8220;il mandato alle liti conferito dal D.G. al proprio difensore non appare conferito specificatamente per il ricorso dinnanzi alla Suprema Corte&#8221;.</p>
<p>Il vizio, benchè sollevato nel controricorso e ricorso incidentale inammissibile perchè tardivo &#8211; per le ragioni che sono più oltre indicate &#8211; va esaminato d&#8217;ufficio dalla Corte.</p>
<p>Ai fini dell&#8217;ammissibilità del ricorso per cassazione, la procura speciale non può essere rilasciata in calce o a margine di atti diversi dal ricorso, stante il disposto tassativo dell&#8217;art. 83 c.p.c., comma 3, che implica la necessaria esclusione dell&#8217;utilizzabilità di atti diversi da quelli indicati, con la conseguente invalidità della procura medesima ove non sia apposta in uno degli atti richiamati nella suddetta norma.</p>
<p>Tale vizio, incidendo sulla validità del rapporto processuale, va rilevato d&#8217;ufficio, con consequenziale declaratoria di inammissibilità del ricorso, indipendentemente dall&#8217;eccezione della parte interessata (Cass. 18.1.2006 n. 823).</p>
<p>Il vizio, nel caso di specie, non sussiste.</p>
<p>Infatti, il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione è per sua natura mandato speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale l&#8217;impugnazione si rivolge, sempre che dal relativo testo sia dato evincere una positiva volontà del conferente di adire il giudice di legittimità, il che si verifica certamente quando la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa inerisce, risultando, in tal caso, irrilevante l&#8217;eventuale errore materiale, facilmente riconoscibile, circa gli estremi della sentenza impugnata (Cass. 20.12.2005 n. 28227).</p>
<p>Nella fattispecie concreta, il mandato al difensore risulta proprio apposto a margine del ricorso per cassazione proposto da D.G. S., con conseguente insussistenza del vizio lamentato.</p>
<p>Con il primo motivo il ricorrente denuncia la &#8220;Violazione del combinato disposto degli artt. 343 e 331 c.p.c. &#8211; giudicato sostanziale &#8211; Nullità assoluta&#8221;.</p>
<p>Rileva che il D.G. ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado, con atto di citazione notificato al solo Z..</p>
<p>Lo Z. non ai è costituito in questo giudizio, proponendo appello incidentale e chiedendo l&#8217;autorizzazione alla chiamata del terzo P., &#8211; ciò che secondo il ricorrente avrebbe dovuto fare ai sensi degli artt. 331 e 343 c.p.c.- ma, con atto di citazione notificato in data 18.2.2000, ha dichiarato di volere appellare la sentenza del tribunale di Roma e, nel contempo, ha citato il P..</p>
<p>La Corte di merito, &#8220;ignorando l&#8217;eccezione ritualmente proposta dal P., ha pronunciato esclusivamente sull&#8217;appello (principale) proposto dallo Z. nei confronti del P. ma poi ha rigettato la domanda proposta dal D.G. nei confronti di esso Z. senza esaminare e decidere l&#8217;appello promosso dal primo&#8221;.</p>
<p>L&#8217;omessa costituzione nel giudizio di appello proposto dal D. G., con la contestuale formulazione dell&#8217;appello incidentale ed istanza di chiamata del terzo, costituisce nullità assoluta ed insanabile dell&#8217;appello proposto dallo Z., con conseguente formazione del giudicato in punto di responsabilità dello stesso Z..</p>
<p>Il motivo è infondato.</p>
<p>In primo luogo va rilevato che, qualora in sede di legittimità si assuma l&#8217;esistenza di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, mentre in sostanza venga lamentata l&#8217;omessa rilevazione di un giudicato interno e quindi la sussistenza di un error in procedendo, la Corte di Cassazione è giudice anche del fatto ed ha, quindi, il potere &#8211; dovere di procedere direttamente all&#8217;esame ed all&#8217;interpretazione degli atti processuali (Cass. 27.1.2005 n. 1655) Ora, nel caso di specie, dall&#8217;esame degli atti, risulta che lo Z. si è costituito nel giudizio di appello proposto dal D. G. con atto completo di mandato; ed in quel processo è stato proposto l&#8217;appello incidentale avverso la sentenza di primo grado, nella parte in cui lo Z. è risultato soccombente nei confronti del D.G., con la richiesta di accoglimento dell&#8217;appello incidentale, &#8220;dichiarando estraneo alla vicenda lo Z., ed infondata in fatto ed in diritto la domanda del D. G., di cui alla sentenza impugnata&#8221;.</p>
<p>Correttamente quindi il giudice di appello si è pronunciato sulle censure proposte.</p>
<p>Con il secondo motivo denuncia la &#8220;Violazione, falsa ed erronea applicazione dell&#8217;art. 2051 c.c. &#8211; Erronea ed insufficiente motivazione &#8211; Ingiustizia manifesta e grave&#8221;.</p>
<p>Rileva a tal fine che erroneamente il giudice del merito ha &#8220;apoditticamente affermato che la custodia dell&#8217;appartamento di proprietà dello Z. è tout court passata al P. perchè: a) dal 1991 al 1993 lo Z. non ha abitato l&#8217;appartamento; b) perchè P.M. assunse la qualifica di &#8220;assuntore&#8221; dei lavori e ne percepì il corrispettivo&#8221;.</p>
<p>L&#8217;obbligo di custodia in capo al terzo &#8211; invece &#8211; nasce esclusivamente nel caso di totale trasferimento del potere di fatto;</p>
<p>viceversa, per il detentore che continua ad esercitare siffatto potere, non viene meno il dovere di custodia e, quindi, la correlativa responsabilità.</p>
<p>Nel caso di specie, da una parte l&#8217;assenza e/o la non permanenza nell&#8217;immobile non importa la perdita della custodia, dall&#8217;altra il conferimento di appalto per l&#8217;esecuzione dei lavori non comporta automaticamente il trasferimento della custodia.</p>
<p>Il motivo è infondato.</p>
<p>I giudici del merito non hanno violato il disposto dell&#8217;art. 2051 c.c., ritenendo la responsabilità dell&#8217;appaltatore dei lavori in quanto allo stesso era stata trasferita la custodia dell&#8217;appartamento, e hanno dato, della loro valutazione, congrua ed adeguata motivazione, incensurabile in questa sede.</p>
<p>Hanno, infatti, rilevato che &#8220;Dalla compiuta istruttoria orale e documentale emergono, con assoluta certezza, le seguenti circostanze di fatto: Z.L., ancorchè proprietario dell&#8217;appartamento in questione, non lo ha abitato dal 1991 al 1993.</p>
<p>Nell&#8217;ordine del giorno dell&#8217;assemblea condominiale del 26.2.93 si da atto che la proprietà Z. non era ancora abitata, come non lo era nella precedente stagione 1991-92. Il che peraltro è stato spiegato, non solo con la necessità di dar corso gli imponenti lavori di ristrutturazione &#8211; protrattisi dal giugno 1991 al gennaio 1993 &#8211; ma perchè lo Z. era frequentemente impegnato all&#8217;estero.</p>
<p>E&#8217; altresì certo ed incontrovertibile che P.M. assunse la qualifica di &#8220;assuntore&#8221; dei lavori, dichiarò la sua qualifica professionale, predispose il computo metrico dei lavori, ne precisò la durata, la consegna del cantiere e ne percepì il corrispettivo rilasciando le relative ricevute al committente Z.&#8221;.</p>
<p>Ed i giudici di merito hanno concluso che &#8220;In questa situazione oggettiva e probatoria, considerata altresì la natura ed entità dei lavori appaltati, è indiscutibile che la custodia del bene fu trasferita dal committente all&#8217;appaltatore dei lavori che, conseguentemente, quale soggetto titolare dell&#8217;effettivo potere di signoria e di ingerenza sulla res, era obbligato &#8211; secondo la chiara dizione dell&#8217;art. 2051 c.c. &#8211; ad impedire che il bene stesso, per effetto di intrinseco dinamismo proprio ovvero per la insorgenza di prevedibili agenti causali esterni, potesse arrecare danno a terzi&#8221;.</p>
<p>E sul punto è principio consolidato che l&#8217;autonomia dell&#8217;appaltatore il quale esplica la sua attività nell&#8217;esecuzione dell&#8217;opera assunta con propria organizzazione apprestandone i mezzi, nonchè curandone le modalità ed obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera, comporta che, di regola, l&#8217;appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall&#8217;esecuzione dell&#8217;opera (Cass. 21.6.2004 n. 11478).</p>
<p>Con il terzo motivo denuncia la &#8220;Violazione dell&#8217;art. 360 c.p.c., n. 5 &#8211; Omessa motivazione su un punto essenziale della controversia &#8211; Ingiustizia grave&#8221;.</p>
<p>Rileva che erroneamente la Corte di merito ha dichiarato assorbito l&#8217;esame dell&#8217;appello proposto dal D.G..</p>
<p>La domanda proposta dall&#8217;attore D.G., infatti, &#8211; secondo la tesi del ricorrente &#8211; deve ritenersi implicitamente estesa al terzo dichiarato effettivo responsabile, non sussistendo la manifestazione di una diversa volontà da parte dello stesso D.G.. Nè a ciò può derogare il fatto che l&#8217;attore nel giudizio di merito abbia precisato le conclusioni esclusivamente nei confronti del proprietario dell&#8217;appartamento che ha provocato il danno.</p>
<p>Il motivo è infondato.</p>
<p>Correttamente la Corte di merito ha ritenuto assorbite le doglianze proposte dal D.G., una volta respinta la domanda proposta nei confronti dello Z..</p>
<p>L&#8217;attore D.G., infatti, ha proposto la sua domanda esclusivamente nei confronti dello Z., e &#8211; come correttamente rileva il giudice di merito &#8211; non ha proposto la relativa domanda nei confronti dell&#8217;appaltatore P., nè in via diretta, nè estendendo la domanda principale proposta nei confronti dello Z., anche nei confronti del P. dopo la sua chiamata in causa da parte dello Z.; anzi, anche nel giudizio di appello ha concluso nei soli confronti dello Z..</p>
<p>Nè può ritenersi una supposta diversa manifestazione di volontà del D.G., che non è supportata da alcun elemento in tal senso, ma, viceversa, esclusa proprio dalla sua condotta processuale.</p>
<p>Con il quarto motivo denuncia la &#8220;Violazione ed erronea applicazione dell&#8217;art. 2697 c.c. &#8211; Omessa ed erronea motivazione&#8221;.</p>
<p>Rileva a tal fine che la prova dell&#8217;entità del danno subito è stata fornita nel giudizio di primo grado e che erroneamente il primo giudice dopo avere assunto che &#8220;la fattura prodotta dal danneggiato dimostra l&#8217;esecuzione dei lavori di ripristino di cui al preventivo &#8220;ha, poi, concluso che ciò &#8220;nulla prova circa l&#8217;effettività dell&#8217;esborso da parte del D.G. della somma in esso riportata&#8221;.</p>
<p>Sul punto,- nonostante la censura del D.G. &#8211; il giudice di appello non si è pronunciato, &#8220;sull&#8217;erronea dichiarazione dell&#8217;assorbimento operato dal rigetto della domanda nei confronti dello Z.&#8221;.</p>
<p>Anche in questo caso il motivo è infondato.</p>
<p>Infatti, una volta esclusa la responsabilità dello Z., solo nei confronti del quale era stata proposta la domanda , nessun onere incombeva al giudice di appello di esaminare tale motivo, correttamente ritenuto superfluo ed assorbito dalle conclusioni adottate in ordine alla domanda principale.</p>
<p>Con il quinto motivo denuncia la &#8220;Violazione ed erronea applicazione dell&#8217;art. 1226 c.c. &#8211; Difetto di motivazione&#8221;.</p>
<p>Rileva che la Corte di merito ha omesso di valutare la censura proposta con l&#8217;appello relativa alla quantificazione del danno come operata dal primo giudice, il quale ha ritenuto di procedere alla liquidazione equitativa &#8211; pur in presenza di una puntuale prova in ordine all&#8217;ammontare del danno.</p>
<p>La censura è inammissibile.</p>
<p>L&#8217;omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360 c.p.c., n. 3 &#8211; come nel caso di specie &#8211; o del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, giacchè siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l&#8217;abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo &#8220;error in procedendo&#8221; e della violazione dell&#8217;art. 112 cod. proc. civ. (Cass. 13.12.2005 n. 27387).</p>
<p>Ciò che, nel caso di specie, non è avvenuto.</p>
<p>Conclusivamente il ricorso principale va rigettato.</p>
<p>Ricorsi incidentali.</p>
<p>Entrambi vanno dichiarati inammissibili.</p>
<p>Il ricorso proposto da Z.L. è inammissibile perchè tardivo.</p>
<p>Infatti, il ricorso principale risulta notificato allo Z. in data 22.11.2002, mentre il controricorso con il ricorso incidentale proposto dallo Z. è stato notificato al D.G. in data 20.1.2003, quindi oltre i quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale, termine che scadeva il 2.1.2003.</p>
<p>Sul punto lo stesso Z. riconosce la tardività della sua notificazione, ma adduce, a sua giustificazione, il fatto che il suo difensore nei gradi di merito, nel 2003 aveva trasferito il proprio studio da via (OMISSIS).</p>
<p>Il rilievo non è conferente.</p>
<p>Infatti, deve sottolinearsi che &#8211; come risulta dagli atti &#8211; l&#8217;ufficiale giudiziario ha effettuato regolarmente la notifica del ricorso principale allo Z. nel domicilio eletto, consegnandone copia al portiere dello stabile di via (OMISSIS), che si è incaricato di curarne la consegna al domiciliatario.</p>
<p>Ora, vero è che la notificazione presso il domicilio dichiarato nel giudizio &#8220;a quo&#8221; della sentenza di primo grado ai fini della decorrenza del termine breve per l&#8217;impugnazione &#8211; che abbia avuto esito negativo perchè il procuratore si sia successivamente trasferito altrove &#8211; non ha alcun effetto giuridico, dovendo essere effettuata al domicilio reale del procuratore (quale risulta dall&#8217;albo, ovvero dagli atti processuali, come nel caso di timbro apposto su comparsa conclusionale di primo grado) anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte (Cass. 1.7.2005 n. 14033).</p>
<p>Nel caso di specie, però, la notificazione risulta effettuata proprio nel domicilio reale del procuratore &#8211; quale risultava dagli atti di causa &#8211; mediante consegna al portiere dello stabile.</p>
<p>In caso di notificazione ai sensi dell&#8217;art. 139 c.p.c., comma 3, la qualità di portiere di chi ha ricevuto l&#8217;atto si presume &#8220;iuris tantum&#8221; dalle dichiarazioni recepite dall&#8217;ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell&#8217;atto, che contesti la validità della notificazione, l&#8217;onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di allegare e provare l&#8217;inesistenza della succitata qualità (Cass. 15.4.2005 n. 7827).</p>
<p>Nel caso di specie la notificazione è avvenuta correttamente a mani del portiere che ne ha curato la consegna &#8220;in sua precaria assenza&#8221;, cioè del destinatario.</p>
<p>Ciò dimostra che il portiere dello stabile, non solo ha ricevuto la notifica, ma si è sostanzialmente dichiarato addetto alla ricezione, con la conseguenza che per l&#8217;eventuale, mancata consegna nessuna responsabilità può essere imputata al notificante.</p>
<p>Il ricorso incidentale proposto da P.M. è inammissibile per difetto di interesse.</p>
<p>Infatti, è inammissibile per difetto di interesse.</p>
<p>Il ricorso con il quale si denunci l&#8217;omesso esame di questione che il giudice di merito non ha esaminato perchè assorbita.</p>
<p>In tal caso, in merito a detta questione, manca la soccombenza, che costituisce il presupposto dell&#8217;impugnazione (Cass. 27.3.2001 n. 4424).</p>
<p>Nel caso di specie la domanda risarcitoria è stata proposta dall&#8217;odierno ricorrente nei confronti del solo convenuto Z. che, a sua volta, aveva chiamato in causa il P..</p>
<p>Tale domanda non è stata proposta dall&#8217;attore nei confronti dell&#8217;appaltatore P., nè in via diretta, nè estendendo la domanda principale contro lo stesso, dopo la chiamata in causa da parte dello Z..</p>
<p>Anche in appello il D.G. ha concluso nei confronti del solo Z., ritenuto dal giudice di merito &#8220;del tutto estraneo all&#8217;evento di danno, a lui in nessun modo imputabile&#8221;.</p>
<p>Conseguentemente il giudice di merito ha rilevato che &#8220;La reiezione della domanda principale rende superfluo (ed assorbe) l&#8217;esame di tutte le altre argomentazioni e doglianze&#8221;.</p>
<p>In questo caso, quindi, il P. non aveva alcun interesse all&#8217;impugnazione, perchè difettava la soccombenza, non essendo stata la domanda principale estesa nei suoi confronti.</p>
<p>La soccombenza reciproca, poi, giustifica la compensazione delle spese del giudizio di cassazione fra tutte le parti.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale. Dichiara inammissibili i ricorsi incidentali. Compensa fra tutte le parti le spese del giudizio di Cassazione.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 4 aprile 2006.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2006.</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 21 giugno 2004 n. 11478</title>
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		<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 13:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vizi di Costruzione]]></category>
		<category><![CDATA[appaltatore]]></category>
		<category><![CDATA[appalto]]></category>
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		<description><![CDATA[A chi spetta stabilire se il committente abbia colpe per aver affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea, ovvero quando l'appaltatore in base a patti contrattuali sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale nudus minister attuandone specifiche direttive?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. Gaetano NICASTRO Presidente<br />
Dott. Roberto PREDEN Consigliere<br />
Dott. Francesco SABATINI Cons. Rel.<br />
Dott. Giovanni B. PETTI Consigliere<br />
Dott. Alberto TALEVI Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto dal CONSORZIO ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE DI USCIO, DAVAGNA e BARGAGLI, trasformato in Associazione tra i Comuni predetti, in persona del legale rappresentante p.t. dr. Alberto Bini, elettivamente domiciliato in Roma, piazza del Paradiso n. 55, presso l&#8217;avv. Francesca Luisa Revelli, e rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Carlo Bertini giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>M.C., in proprio e quale legale rappresentante del figlio minore C.C., e L.V., elettivamente domiciliati in Roma, via Mario Fani n. 106, presso l&#8217;avv. Luigi Arnaboldi, e rappresentati e difesi dagli avv. Giuseppe e Giovanni Anania giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">nonché</p>
<p>G.s.r.l., COMUNE DI USCIO, MILANO ASSICURAZIONI s.p.a.</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza della Corte d&#8217;appello di Genova n.530 del 23 maggio 2002.<br />
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 aprile 2004 dal Relatore Cons. Francesco Sabatini;<br />
Uditi l&#8217;avv. Bertini per il ricorrente e l&#8217;avv. Arnaboldi per delega della parte controricorrente;<br />
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario Russo, che ha concluso per l&#8217;accoglimento dei primi due motivi e l&#8217;inammissibilità del terzo motivo del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Il 29 marzo 1991 il minore C.C. , di due anni, precipitò da un&#8217;altezza di circa dieci metri mentre attraversava una piazza del Comune di Uscio in compagnia della madre L.V. e di un fratellino.</p>
<p>Con atto di citazione del 29 ottobre 1994 M.C., padre del minore, in proprio e quale legale rappresentante di questi, convenne in giudizio il Consorzio Acquedotto Intercomunale di Uscio, Davagna e Bargaglia , il Comune di Uscio e la società G. s.r.l. e ne chiese la condanna al risarcimento del danno conseguente all&#8217;evento di cui sopra; a sostegno della domanda dedusse che il minore era incespicato su un avvallamento prodotto dai lavori di scavo, effettuati dalla G. s.r.l. su incarico del predetto Consorzio e non segnalati, ed in presenza di una ringhiera di protezione laterale della strada inidonea ad evitare il precipitare del bambino nella sottostante scarpata a causa del notevole spazio intercorrente tra il terreno e la prima sbarra orizzontale.</p>
<p>Resistendo i convenuti, furono chiamati in causa la società M. Assicurazioni assicuratrice del Comune) e la L.V. .</p>
<p>Con sentenza del 16 ottobre 2000 l&#8217;adito Tribunale di Genova &#8211; dichiarata cessata la materia del contendere tra l&#8217;attore, il Comune, la società di assicurazione e la L.V. per intervenuta transazione &#8211; ritenne responsabili del fatto per un terzo quest&#8217;ultima, per un terzo il Comune e per un sesto ciascuno la G. s.r.l. e il Consorzio , e condannò gli ultimi due, in solido, al pagamento in favore dell&#8217;attore della quota di due sesti del danno, pari a lire 162.623.000, oltre accessori.</p>
<p>In parziale riforma di tale decisione, impugnata in via principale dal Consorzio ed in via incidentale dalla L.V. e dalla G. s.r.l. , con la pronuncia, ora gravata, la Corte di appello ha stabilito che il sinistro fu cagionato per responsabilità al 50% del Comune ed al 25% ciascuno della G. s.r.l. e del Consorzio .</p>
<p>La Corte ha qualificato come insidioso il luogo in cui il piccolo C.C. incespicò e cadde; essendo infatti la strada aperta al traffico pedonale e veicolare, il semplice avvistamento di una zona priva di asfalto e ricoperta di terra e pietrisco &#8211; riempimento degli scavi eseguiti nei giorni precedenti dalla G. s.r.l.- non poteva far supporre l&#8217;impraticabilità della strada sia pure per passanti di difficile equilibrio come un minore, e del resto mancava ogni segnalazione di pericolo o di divieto di passaggio; la madre del bambino non poteva perciò immaginare che questi, lasciato a se stesso anche se per pochi istanti, sarebbe potuto incespicare e cadere; la caduta si verificò sul ciglio della strada e quindi, in rapidissima successione, al di sotto della più bassa delle due sbarre della ringhiera di protezione verso la sottostante scarpata; l&#8217;imprevedibile pericolosità della strada escludeva ogni colpa della madre, che lasciò per un attimo la presa del bambino per prendere in braccio il fratellino più grande; la colpa del Comune era stata prevalente ma non esclusiva; la mancata segnalazione del pericolo e l&#8217;omessa apposizione di nastri che impedissero il passaggio nella zona dei lavori dovevano infatti attribuirsi alla appaltatrice G. s.r.l. , che aveva eseguito gli scavi senza terminare i lavori, temporaneamente sospesi la concorrente responsabilità del committente Consorzio era invece conseguente alla omessa vigilanza sulla esecuzione delle opere.</p>
<p>Per la cassazione di tale decisione quest&#8217;ultimo &#8211; ora Associazione tra gli stessi Comuni già consorziati &#8211; ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, cui il M.C., in proprio e nella qualità e la L.V. resistono con unico controricorso. Gli altri intimati non hanno invece svolto attività difensiva. Il ricorrente ha depositato memoria.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Con i primi due motivi del ricorso &#8211; strettamente connessi e, pertanto, da esaminare congiuntamente &#8211; il ricorrente deduce, con riferimento all&#8217;art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione degli artt. 1655, 2043 2049 e 2051 c.c. nonché, subordinatamente, vizio di motivazione su punto decisivo, impugna la sentenza nella parte in cui ha affermato la propria concorrente responsabilità, afferma che, nel momento in cui ebbe a verificarsi l&#8217;evento dannoso, posto a fondamento della domanda, l&#8217;impresa appaltatrice G. s.r.l. aveva concluso i lavori nel tratto che in questa sede interessa ancorché non fosse stato formalmente eseguito ed approvato il collaudo, e sostiene che per l&#8217;autonomia gestionale dell&#8217;appaltatore, lo stesso doveva essere ritenuto l&#8217;unico responsabile del fatto non era conseguentemente applicabile, nei confronti del committente, l&#8217;art. 2049 c.c., mentre, per tutto il tempo dell&#8217;esecuzione dell&#8217;opera e fino alla consegna dell&#8217;appaltatore, il dovere di custodia e di vigilanza sulla cosa compete a quest&#8217;ultimo; il potere di controllo che, all&#8217;interno del contratto di appalto, il committente può esercitare nel proprio interesse, è irrilevante sul piano della responsabilità extracontrattuale derivante dall&#8217;esecuzione delle opere commissionate l&#8217;appaltatore è pertanto, di regola, l&#8217;unico responsabile dei danni a terzi salva la corresponsabilità del committente in caso di specifiche violazioni di regole di cautela nascenti ex art. 2043 c.c. ovvero per culpa in eligendo o quando l&#8217;appaltatore abbia agito quale nudus minister; la responsabilità dell&#8217;Anas, affermata in fattispecie analoghe di danni derivanti da opere appaltate da detto ente, presenta profili del tutto particolari, attesi i doveri posti a carico dello stesso ente dal codice della strada; la Corte di appello non si è fatta carico di indagare se esso ricorrente avesse la concreta possibilità di interferire sulle modalità di segnalazione del cantiere già chiuso, sulla disciplina della viabilità e sulle caratteristiche della ringhiera da decenni ivi installata a cura del Comune, circostanze che, se doverosamente approfondite, avrebbero dovuto comportare l&#8217;affermazione della esclusiva responsabilità del Comune stesso.</p>
<p>Le censure sono infondate.</p>
<p>La Corte osserva preliminarmente che, in difetto di ricorso, si è formato il giudicato, oltre che sulla responsabilità del Comune e dell&#8217;impresa appaltatrice, altresì sul nesso materiale di causalità &#8211; ravvisato dalla Corte territoriale nella circostanza che il minore incespicò e cadde in corrispondenza di un improvviso avvallamento determinato dagli scavi &#8211; tra l&#8217;esecuzione dei lavori, oggetto dell&#8217;appalto conferito dall&#8217;attuale ricorrente, e l&#8217;evento dannoso.</p>
<p>Sulla base di tale nesso la sentenza impugnata ha affermato la concorrente responsabilità anche dell&#8217;ente committente addebitandogli la colpa di non aver esercitato la necessaria vigilanza sulle opere.</p>
<p>Trattasi, quindi, di responsabilità ex art. 2043 c.c., il che rende inammissibili le censure di violazione degli artt. 2049 e 2051 c.c., trattandosi di norme delle quali la Corte territoriale non ha fatto applicazione: esse, infatti, disciplinano, rispettivamente, ipotesi di responsabilità indiretta ed oggettiva, mentre nella specie è stata affermata una responsabilità per fatto proprio e soggettiva del committente.</p>
<p>Infondata è invece la denunciata violazione degli art. 1655 e 2043 c.c. giacché la sentenza impugnata non ha affatto negato la qualità di committente dell&#8217;odierno ricorrente, ma ha ritenuto che essa, nonostante l&#8217;autonomia e la conseguente responsabilità dell&#8217;appaltatore, non lo esonerasse dalla corresponsabilità per danni a terzi derivanti da specifiche violazioni di regole di cautela a lui imposte dall&#8217;art. 2043 c.c.</p>
<p>In effetti, una corresponsabilità del committente è ravvisabile &#8211; oltre che nei casi di culpa in eligendo e dell&#8217;appaltatore che operi quale nudus minister, non ravvisati però dalla sentenza impugnata -, altresì allorquando egli incorra in specifiche violazioni del precetto di neminem laedere: in tal senso è la giurisprudenza di questa C.S. (da ultimo, sentenze nn. 7273/03 e 8686/00, rese entrambe in fattispecie cui l&#8217;Anas era estranea , che, non senza contraddizioni, lo stesso ricorrente mostra di condividere.</p>
<p>Se, quindi, appare ineccepibile l&#8217;affermazione di principio della Corte territoriale riguardo alla corresponsabilità del committente accertare se essa ricorra o meno è questione di fatto, come tale rimessa al giudice del merito, la cui decisione non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici.</p>
<p>Tali vizi non si riscontrano nella specie.</p>
<p>Dal quadro probatorio complessivo utilizzato dalla Corte territoriale, si rileva infatti che essa ha attribuito un particolare rilievo sia alla circostanza che l&#8217;evento dannoso ebbe a verificarsi non già nel corso dell&#8217;esecuzione dei lavori appaltati, ma allorquando essi erano stati sospesi in attesa della riasfaltatura delle zone interessate dagli scavi, sia alla insidiosità del luogo anche in considerazione della riscontrata inadeguatezza, preesistente ai lavori, della ringhiera di protezione.</p>
<p>Orbene in caso di lavori che interessino strade all&#8217;interno di centri abitati e rimasti sospesi, come ha accertato la Corte territoriale (ed a maggior ragione se essi siano ultimati, come invece deduce il ricorrente), non viola l&#8217;art. 2043 c.c., diversamente da quanto questi pretende, l&#8217;addebito da essa mossogli di aver serbato una condotta meramente passiva, ed in particolare di aver omesso di accertare, anteriormente al collaudo delle opere, se esse, nella anzidetta insidiosa situazione di fatto presentassero pericolo per la pubblica incolumità; né tale violazione può ritenersi giustificata dai doveri parimenti incombenti sull&#8217;ente pubblico proprietario della strada e sulla ditta appaltatrice.</p>
<p>Con il terzo motivo il ricorrente nel denunciare la violazione dell&#8217;art. 91 c.p.c., osserva che l&#8217;auspicato accoglimento del ricorso comporterà le necessità di riformare la sentenza anche in punto di spese: il motivo, in assenza di specifiche censure, è pertanto inammissibile.</p>
<p>Respinto, pertanto, il ricorso, le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in favore della sola parte controricorrente, vittoriosa.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 2100,00 (duemilacento/00), ivi comprese euro 2000,00 di onorari in favore della parte controricorrente, oltre spese generali ed accessorie di legge.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte, il 30 aprile 2004.</p>
<p>DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 21 GIU. 2004.</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 12 maggio 2003 n. 7273</title>
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		<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 11:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vizi di Costruzione]]></category>
		<category><![CDATA[appaltatore]]></category>
		<category><![CDATA[appalto]]></category>
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		<description><![CDATA[L'appaltatore è responsabile per i vizi di costruzione dell'edificio, ma il committente può essere chiamato a rispondere per i suddetti vizi? Se sì, in che casi?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. Franco PONTORIERI &#8211; Presidente -<br />
Dott. Giandonato NAPOLETANO &#8211; Consigliere -<br />
Dott. Vincenzo COLARUSSO &#8211; Rel. Consigliere -<br />
Dott. Carlo CIOFFI &#8211; Consigliere -<br />
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>S SPA, in persona del Direttore Generale Dott. Ing. ROBERTO BARILLI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SCIALOJA 6, presso lo studio dell&#8217;avvocato LUIGI OTTAVI, che lo difende unitamente all&#8217;avvocato GIUSEPPE COLIVA, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>PMa, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI S.MARIA MAGGIORE 112, presso lo studio dell&#8217;avvocato ALDO DI LAURO, che la difende unitamente all&#8217;avvocato SALVATORE DE BONIS, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>nonché contro</p>
<p>CC SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Marco BURIANI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 88, presso lo studio dell&#8217;avvocato GIORGIO SPADAFORA, che lo difende, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>nonché contro</p>
<p>ML, in qualità di curatore dell&#8217;eredità giacente di FA, FR, SC, quali eredi di FG;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 841-99 della Corte d&#8217;Appello di BOLOGNA, depositata il 15-07-99;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09-01-03 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;<br />
udito l&#8217;Avvocato COLIVA Giuseppe, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;<br />
udito l&#8217;Avvocato SPADAFORA Giorgio, (per COSTRUZIONI CC SPA) difensore del resistente che ha chiesto rigetto;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Il giorno 16.5.1988, in Vergato, il muro di sostegno di un terrapieno, nel corso di un violento temporale, crollò investendo la passante PMa che riportò gravi lesioni.</p>
<p>La PMa chiese ed ottenne dal Presidente del Tribunale di Bologna sequestro conservativo sui beni di FG e SC, proprietari del muro unitamente a FA e LG che venivano poi citati in giudizio innanzi allo stesso Tribunale dalla PMa che instava per la loro condanna al risarcimento dei danni.</p>
<p>Non si costituiva il LG. Si costituivano il FR, la SC ed il FA che chiedevano il rigetto della domanda. Costoro facevano presente che tra l&#8217;autunno del 1986 e l&#8217;autunno del 1987 la società AS aveva effettuato, tramite la Cooperativa E e la S.r.l. CC, opere di scavo per la posa in opera di tubazioni di metano ed, in particolare, era stato eseguito uno scavo profondo lungo la Via Serini, più alta rispetto al muro, e sulla strada vicinale ad esso retrostante, scavi che erano stati successivamente ricoperti. Verificatesi delle infiltrazioni di acqua nella parte interrata del loro fabbricato, la AS aveva fatto costruire un lavoro di drenaggio per lo scolo delle acque sotterranee mediante l&#8217;affossamento di tubi di incanalamento delle acque, che attraversavano Via Serini, tutto il terreno ed il muro; lo scavo era stato poi ricoperto con terreno senza asfaltatura, sicché il muro era crollato sotto la spinta del terreno.</p>
<p>All&#8217;uopo utilizzati, chiamavano in causa le predette società che si costituivano in giudizio. La AS sosteneva che il crollo era dovuto a carenze statiche della struttura e alla inidoneità delle opere di drenaggio realizzate dalla proprietà, mentre le opere da essa svolte erano state eseguite a regola d&#8217;arte ed, in ogni caso, il temporale si poneva come evento eccezionale ed imprevedibile.</p>
<p>Analoga tesi era sostenuta dalla S.r.l. CC, mentre la E chiedeva il rigetto della domanda ed, in subordine, esercitava azione di regresso nei confronti della CC.</p>
<p>Il Tribunale riconosceva tutti i convenuti responsabili del sinistro in solido con la AS e la società CC e quantificava la percentuale di responsabilità dei primi nella misura del 20% mentre quella di ciascuno dei secondi nella misura del 40% e li condannava, sempre in solido, al risarcimento dei danni nella complessiva misura di 706.500.000, rigettando la domanda nei confronti delle E.</p>
<p>Avverso la sentenza proponevano separate impugnazioni FR, erede di FG, e SC, in proprio e quale erede del marito FG, PMa, la S.p.A. S già AS) e la CC S.a.s..</p>
<p>Non si costituivano FA e LG mentre la E S.r.l. faceva presente di essere stata dichiarata fallita prima della notifica dell&#8217;atto di appello sì che ne veniva disposta la notifica al Curatore.</p>
<p>La Corte di Appello di Bologna con sentenza del 5.3. &#8211; 15.7.1999 ha dichiarato la S.p.a. S, già AS, e la S.r.l. Costruzioni CC tenuti in solido e condannati con FR, nella qualità, SC, in proprio e nella qualità, e FA, al pagamento in favore della PMa della somma di L. 656.500.000, così riducendo il danno.</p>
<p>La Corte ha ritenuto che tutti costoro fossero a vario titolo responsabili del danno prodotto dalla caduta del muro.</p>
<p>Per i proprietari, esattamente era stata applicata la presunzione di cui all&#8217;art. 2053 c.c. non vinta dalla prova contraria dell&#8217;esistenza del caso fortuito o della forza maggiore, essendo, peraltro, il muro di sostegno costruito in maniera del tutto precaria.</p>
<p>La S (già AS) aveva fatto eseguire i lavori di scavo per il metanodotto che avevano comportato problemi di infiltrazioni ai quali si era ovviato col drenaggio eseguito dalla Soc. Comuli, lavori che, soprattutto per la mancata asfaltatura, la permeabilità dello scavo e la interruzione del compattamento del muro, avevano perturbato la coesione fisica del contesto ed avevano contribuito al crollo.</p>
<p>In particolare la CC era responsabile per le scelte tecniche adottate di comune accordo con la committente AS &#8211; S La Corte, in accoglimento dell&#8217;appello incidentale della PMa, ha ancora ritenuto che la domanda attrice si era, per la parte di loro responsabilità, estesa automaticamente ai chiamati in causa senza necessità di espressa istanza.</p>
<p>Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la S.p.a. S (ex AS) con due motivi illustrati da memoria.</p>
<p>Resistono con controricorso PMa e la CC S.r.l. che presentano memorie.</p>
<p>Le parti hanno presentato memorie.</p>
<p>All&#8217;udienza del 18.6.2002 questa Corte disponeva la integrazione del contraddittorio nei confronti del FA ed a tanto ha provveduto la ricorrente nel termine stabilito notificando l&#8217;atto di integrazione del contraddittorio al curatore della eredità giacente del Fraschi, che non svolge attività difensiva.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Nel primo motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2049 c.c. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, sostiene che quella che i consulenti avevano chiamato cause esterne (diverse dalle caratteristiche costruttive del muro) erano da attribuirsi alla società appaltatrice CC che, dotata delle necessarie capacità tecniche, aveva effettuato i lavori in piena autonomia tecnica ed organizzativa e che altrettanto era a dirsi dei tempi di realizzazione che la stessa Corte bolognese aveva ritenuto concausa del crollo ed aveva attribuito alla sola CC, così contraddicendosi nel momento in cui aveva attratto anche la committente nella responsabilità.</p>
<p>Il motivo non è fondato.</p>
<p>Deve premettersi, in materia di appalto, l&#8217;appaltatore esplica l&#8217;attività che conduce al compimento dell&#8217;opus perfectum o alla prestazione del servizio, in piena autonomia, con propria organizzazione ed a proprio rischio, apprestando i mezzi adatti e curando le modalità esecutive per il raggiungimento del risultato.</p>
<p>Ciò esclude, in linea di principio, non solo ogni rapporto institorio tra committente ed appaltatore (Cass. SS.UU. n. 800-73; Cass. 10652-97) ma implica anche che solo l&#8217;appaltatore debba, di regola, ritenersi responsabile dei danni derivati e terzi nella (o dalla) esecuzione dell&#8217;opera.</p>
<p>Questo principio connesso alla struttura del contratto di appalto soffre, tuttavia, eccezioni sia quando si ravvisino a carico del committente specifiche violazioni del principio del neminem laedere riconducibili all&#8217;art. 2043 c.c. (e tale potrebbe essere il tralasciare del tutto ogni sorveglianza nella fase esecutiva nell&#8217;esercizio del potere di cui all&#8217;art. 1662 c.c.), sia quando l&#8217;evento dannoso gli sia addebitabile a titolo di culpa in eligendo per essere stata affidata l&#8217;opera ad impresa che palesemente difettava delle necessarie capacità tecniche ed organizzative per eseguirla correttamente, sia quando l&#8217;appaltatore, in base ai patti contrattuali o nel concreto svolgimento del contratto, sia stato un semplice esecutore di ordini del committente e privato della sua autonomia a tal punto da aver agito come nudus minister di questi, sia, infine, quando il committente si sia, di fatto, ingerito con singole e specifiche direttive nelle modalità di esecuzione del contratto o abbia concordato con l&#8217;appaltatore singole fasi o modalità esecutive dell&#8217;appalto (Cass. 8086-2000; Cass. 1284-97; Cass. 10632-97; Cass. 11566-97). In tutti questi casi il committente potrà essere tenuto come responsabile, in via diretta, con l&#8217;appaltatore per i danni cagionati al terzo.</p>
<p>Ciò premesso, la ricorrente S, nel primo motivo, dapprima riduce le cause del crollo ai soli vizi di costruzione del muro, staticamente inidoneo, e, poi, limita l&#8217;individuazione di quelle esterne alle sole &#8220;lungaggini ed indugi ed alla mancata asfaltatura&#8221; che sarebbero addebitabili alla CC e che immotivatamente sarebbero state poste a base della responsabilità di essa committente.</p>
<p>Sennonché la Corte di merito, al contrario, ha: a) innanzitutto affermato che dalla prova testimoniale era emerso che le scelte tecniche erano state adottate di comune accordo tra la S e la CC (sent. pag. 30 &#8211; 31); b) che le cause del crollo &#8211; ribaltamento del muro non erano limitate ai ritardi ed alla mancata asfaltatura &#8220;in sè per sè considerata&#8221; bensì si estendevano alla &#8220;interruzione del compattamento a seguito degli eseguiti interventi, stravolgimento che ha permesso di rendere lo scavo più permeabile e, quindi, attaccabile dagli agenti esterni&#8221; (sent. pag. 32) e che le cause del crollo potevano essere, riassuntivamente, connesse al &#8220;perturbamento artificiale trasmesso (al muro n.d.e.) dalle manovre per l&#8217;impianto del metanodotto&#8230;&#8221;, &#8220;le sconnessioni prodotte nel terrapieno&#8221;; c) che la committente S era obbligata &#8220;a controllare la corretta esecuzione dei lavori anche dal punto di vista delle tempestività delle opere commissionate&#8221;: ebbene, gli indugi e le lungaggini avevano lasciato &#8220;aperte ed indifese le trincee&#8221; permettendone &#8220;prima la permeazione e poi l&#8217;irruenza della corrente devastatrice&#8221;.</p>
<p>Quindi, la sentenza, quanto alle cause del crollo, rammostra una ratio decidendi ben più complessa ed articolata rispetto a quella semplicisticamente prospettata nel motivo e, quindi, la doglianza in esso formulata, per essere ispirata ad una lettura solo parziale della motivazione, non può, già per questo, trovare accoglimento e va anche respinta poiché tralascia del tutto di censurare specificamente: 1) l&#8217;addebito di colpa per il profilo dell&#8217;omesso controllo dei tempi di realizzazione che ebbero non poca incidenza causale sull&#8217;evento secondo il giudice di merito, il quale ha annoverato tra i doveri del committente, quello di porvi rimedio (supra sub c)); 2) la ravvisata incidenza nell&#8217;evento del crollo di una serie convergente di fattori causali come sono stati evidenziati sub c); 3) l&#8217;accordo tra committente ed appaltatore nelle scelte tecniche ed operative nell&#8217;esecuzione dei lavori di drenaggio, come ravvisato dal giudice di merito, con la conseguente riferibilità delle scelte stesse anche al committente, ragione, questa, da sola sufficiente per attrarre la S nelle responsabilità per la fase esecutiva, in base delle regole sulla ingerenza del committente enunciati in premessa.</p>
<p>Nel secondo motivo si deduce violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. sul rilievo che erroneamente la Corte bolognese avrebbe esteso automaticamente la domanda direttamente nei suoi confronti sul presupposto, errato, che la chiamata in causa formulata dai convenuti fosse rivolta all&#8217;affermazione della esclusiva responsabilità dei terzi chiamati, con esclusione della loro che, invece, era stata dalla Corte espressamente ritenuta in via solidale. Ne conseguiva che la estensione, nell&#8217;atto di appello, della domanda nei confronti dei terzi chiamati che avevano al riguardo rifiutato il contraddittorio, realizzava la violazione delle norme processuali citate in rubrica.</p>
<p>Anche questo motivo è infondato.</p>
<p>La lamentata erroneità della impostazione giuridica della Corte di Appello non può essere denunciata secundum eventum litis per il fatto che &#8211; assunta dai chiamanti la responsabilità esclusiva dei chiamati &#8211; questa tesi non sia stata accolta e sia, invece, stata ritenuta la responsabilità concorrente e solidale anche dei primi.</p>
<p>L&#8217;esito decisorio sulla chiamata in causa, infatti, non esclude che la valutazione circa l&#8217;estensione della domanda debba essere fatta &#8211; come in effetti è stata fatta, (e come ha sostenuto la Corte senza specifica censura al riguardo) &#8211; secondo la prospettazione iniziale.</p>
<p>La Corte, cioè, ha affermato (pag. 28 della sentenza) che la domanda del convenuto si estende direttamente al terzo chiamato senza necessità di apposita istanza quando la chiamata in causa sia rivolta a sentire affermare la esclusiva responsabilità del terzo (ovviamente a prescindere dal fatto che tale responsabilità sia poi riconosciuta o meno in via esclusiva dal giudice). In tal caso, secondo la Corte, si esula dalla c.d. garanzia impropria. Tutto questo ragionamento non solo non ha ricevuto espressa censura ma è anche giuridicamente corretto.</p>
<p>Ed, infatti, le sentenze al riguardo richiamate dalla ricorrente non sono calzanti perché esse si riferiscono a casi di responsabilità solidale &#8220;ab origine&#8221; per i quali, nel caso in cui uno dei debitori solidali evocato in giudizio per l&#8217;adempimento chiami in causa altro(i) condebitore(i), tale chiamata si assimila alla garanzia impropria poiché basata su titolo diverso, costituito dal vincolo derivante dal rapporto interno tra i debitori solidali, mentre nel caso in cui il convenuto in azione risarcitoria chiami in giudizio un terzo indicandolo come l&#8217;unico responsabile tenuto a rispondere della pretesa dell&#8217;attore, la domanda di questi si estende automaticamente al terzo senza bisogno di apposita istanza poiché il giudizio verte sulla individuazione del vero ed unico responsabile sulla base di un rapporto (obbligazione ex illicito) oggettivamente unico (Cass. 1898-84; 3474-99; 11855-98).</p>
<p>Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese nei confronti della controricorrente PMa, liquidate come nel dispositivo.</p>
<p>Soccorrono, invece, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra la ricorrente e la S.r.l. CC.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in favore della PMa, liquidate in complessivi euro 4.119,70 di cui euro 4.000 (quattromila) per onorario; compensa le spese tra la ricorrente e la S.r.l. CC.</p>
<p>Così deciso in Roma addì 9 gennaio 2003 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione.</p>
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		<title>Cassazione Civile ,Sezione II, Sentenza 25 maggio 2012 n. 8353</title>
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		<pubDate>Sat, 01 Mar 2014 21:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Posto auto]]></category>
		<category><![CDATA[comparto]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[convenzione]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[costruttoro]]></category>
		<category><![CDATA[parcheggi]]></category>
		<category><![CDATA[proprietario]]></category>

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		<description><![CDATA[In caso di convenzione tra proprietario del terreno edificabile e comune, se gli appartamenti non dispongono di parcheggi sufficienti, chi possono convenire in giudizio?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:</p>
<p>Dott. SCHETTINO Olindo &#8211; Presidente -<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. BUCCIANTE Ettore &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere -<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>CONDOMINIO (OMISSIS), G.G.(OMISSIS), P.P.(OMISSIS), gli ultimi due eredi di P.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A. PAPA 21, presso lo studio dell&#8217;avvocato BERNARDINI BETTI VALERIO, che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato LARDONI PATRIZIA;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>D.A. (OMISSIS), DA.AD. (OMISSIS), RIVIERA MOTORS SRL (OMISSIS), D.R. DECEDUTO E PER ESSO D.N. &amp; AD. (OMISSIS), D.N. (OMISSIS), D.V. (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>Nonché da:</p>
<p>RIVIERA MOTORS SRL (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA (FAX (OMISSIS)) LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso lo studio dell&#8217;avvocato MACARIO FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato MORINI ALESSANDRO;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>D.A. (OMISSIS), D.V. (OMISSIS), eredi di D.L., DA.AD. (OMISSIS), D.R. DECEDUTO E PER ESSO D.N. &amp; AD. (OMISSIS), D.N. (OMISSIS) erede di D.R., P.P. (OMISSIS), G.G. (OMISSIS), CONDOMINIO VIA (OMISSIS) (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>Nonché da:</p>
<p>D.A. (OMISSIS), D.N.(OMISSIS), D.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell&#8217;avvocato PAFUNDI GABRIELE, che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato MAUCERI CORRADO;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti e ricorrenti incidentali -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>DA.AD. (OMISSIS), RIVIERA MOTORS SRL (OMISSIS), D.R. DECEDUTO E PER ESSO D.N. &amp; AD. (OMISSIS), P.P. (OMISSIS), G.G. (OMISSIS), CONDOMINIO VIA (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1020/2009 della CORTE D&#8217;APPELLO di GENOVA, depositata il 17/10/2009;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/2012 dal Consigliere Dott. PASQUALE D&#8217;ASCOLA;<br />
udito l&#8217;Avvocato GAMBERINI MONGENET Rodolfo, con delega depositata in udienza dell&#8217;Avvocato BERNARDINI BETTI Valerio, difensore dei ricorrenti che ha chiesto accoglimento delle conclusioni di cui agli scritti depositati e deposita cartoline di notifica del ricorso;<br />
uditi gli Avvocati MACARIO Francesco, PAFUNDI Gabriele difensori dei rispettivi resistenti che hanno chiesto di riportarsi agli scritti depositati;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>La lite concerne il diritto all&#8217;uso di un&#8217;area da destinare a parcheggio adiacente a un fabbricato sito in via (OMISSIS).</p>
<p>La sentenza resa dalla Corte d&#8217;appello di Genova il 17 ottobre 2009 ha respinto le domande in tal senso proposte dal Condominio e da uno degli acquirenti degli appartamenti dello stabile, P.L..</p>
<p>A tal fine ha ritenuto che il Condominio sia carente di legittimazione attiva e che i soggetti evocati in giudizio con citazione del 1999, inizialmente D.R. e L., ai quali sono ora subentrati gli eredi, siano tutti privi di legittimazione passiva.</p>
<p>Quanto al primo punto, ha rilevato che le aree di cui all&#8217;art. 18 della &#8220;Legge Ponte&#8221; non rientrano tra le parti comuni dell&#8217;edificio a norma dell&#8217;art. 1117 c.c. e che non risultava rilasciato all&#8217;amministratore del condominio uno specifico mandato di natura sostanziale da parte di ciascuno dei singoli condomini. Quanto al secondo punto, la sentenza ha narrato che i signori D. nel 1972 avevano asservito alla costruenda casa, poi divenuta il condominio di via (OMISSIS), un&#8217;area della superficie di circa 3400 m2 con vincolo di inedificabilità e una minor superficie di essa, di circa trecento metri quadrati, con vincolo a parcheggio per la casa da costruire;</p>
<p>che successivamente, nel gennaio 1973, essi avevano alienato l&#8217;area edificabile soprastante al piano terreno, rimasto di loro proprietà, a tali C.U. e B.L., i quali avevano sopraelevato il fabbricato e avevano alienato i singoli appartamenti ai condomini, tra i quali P.L.; infine che il piazzale rimasto in proprietà D. era stato locato a una concessionaria di autovetture, la Riviera motor Srl, convenuta in giudizio insieme ai signori D..</p>
<p>Il condominio di via (OMISSIS) e le eredi di P.L. &#8211; signore P.P. e G.G. &#8211; hanno proposto ricorso per cassazione, notificato il 24 novembre 2010.</p>
<p>D.V. e A. (erede di L.) D.N. (erede di R.) hanno resistito con controricorso e hanno svolto ricorso incidentale.</p>
<p>Altrettanto ha fatto Riviera Motors srl.</p>
<p>I ricorrenti e i D. hanno depositato memoria.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>2) I primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 1117 c.c. e segg., degli artt. 1131, 1132, 872, 817, 818, 819, 1418, 1419, 1339 c.c., della L. n. 1150 del 1942, art. 41, comma 6L. n. 765 del 1967, art. 18; in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Vi si sviluppa la tesi della sussistenza della legittimazione attiva del Condominio rappresentato dell&#8217;amministratore. Si afferma che il vincolo di destinazione d&#8217;uso intercorre tra l&#8217;area di parcheggio e l&#8217;edificio, con la conseguenza che sussisterebbe la legittimazione dell&#8217;amministratore come rappresentante dei condomini ad agire a tutela di un diritto comune a tutti i singoli.</p>
<p>La tesi è infondata.</p>
<p>Da ultimo (ma v. utilmente in precedenza Cass. 6696/94; 2036/97) questa Sezione ha affermato (Cass. 3393/09) che &#8220;la legittimazione ad agire per l&#8217;accertamento del vincolo di destinazione a parcheggio di appositi spazi in edificio di nuova costruzione ai sensi della L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-sexies spetta non già all&#8217;amministratore del condominio, ma ai singoli compratori delle varie unità immobiliari dello stabile, in base ai rispettivi titoli di acquisto, trattandosi di diritti spettanti non alla collettività condominiale, ma separatamente a ciascuno dei predetti compratori.</p>
<p>(Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito con cui era stata ritenuta sussistente la legittimazione dell&#8217;amministratore ad agire &#8220;a favore del condominio e, quindi, indistintamente dei condomini dell&#8217;edificio&#8221;, per il riconoscimento in via giudiziale del c.d. posto auto, sulla base di deliberazioni non adottate con la partecipazione di tutti gli interessati)&#8221;.</p>
<p>A questo insegnamento occorre tener fede.</p>
<p>2.1) Sussiste tuttavia la legittimazione attiva degli eredi P., ditalchè va esaminato il secondo motivo.</p>
<p>3) Con esso parte ricorrente lamenta, oltre a vizi di motivazione, violazione e falsa applicazione della L. n. 765 del 1967, art. 18; L. n. 1150 del 1942, art. 41, comma 6; degli artt. 872, 817, 818, 819 c.c., artt. 11171418, 1419, 1339 c.c.; in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.</p>
<p>Parte ricorrente sostiene la sussistenza della legittimazione passiva dei convenuti D.. Afferma che la sentenza ha trascurato che i primi costruttori e utilizzatori della concessione edilizia sono stati costoro, costruttori del piano terreno (sentenza appello pag 10, ricorso p. 16-17). Giova ribadire che successivamente i D. cedettero ai signori C. e B. l&#8217;area edificabile soprastante a tutto il piano già costruito, trattenendo lo spazio circostante il fabbricato, già sottoposto a vincolo a favore di quest&#8217;ultimo.</p>
<p>I C. &#8211; B., costruttori dell&#8217;edificio condominiale, procedettero alla vendita dei singoli appartamenti.</p>
<p>E&#8217; questo il nucleo motivazionale della sentenza genovese, che ha rilevato come P. abbia errato nel rivolgersi contro i D. e non contro la parte sua dante causa, C. e B.; ha aggiunto che eventualmente sarebbero stati questi ultimi a poter evocare in giudizio i D., per conseguire nei loro confronti, quali originari proprietari dell&#8217;area edificabile e di quella asservita, i diritti da trasmettere ai neoproprietari dell&#8217;edificio costruito da C. e B. stessi.</p>
<p>A tal fine l&#8217;ineccepibile sentenza della Corte territoriale ha ripreso l&#8217;insegnamento delle Sezioni Unite, le quali (Cass. 12793/05) hanno rilevato che anche l&#8217;atto d&#8217;obbligo eventualmente assunto dal costruttore &#8220;non può essere inquadrato nel paradigma del contratto a favore di terzi previsto dall&#8217;art. 1411 c.c., poichè la convenzione (o atto d&#8217;obbligo) tra un comune e un privato costruttore, con la quale quest&#8217;ultimo, al fine di ottenere il rilascio di una concessione edilizia, si obbliga ad un facere o a determinati adempimenti nei confronti dell&#8217;ente pubblico non solo non costituisce un contratto di diritto privato, ma non ha neppure specifica autonomia e natura di fonte negoziale del regolamento dei contrapposti interessi delle parti stipulanti, configurandosi semplicemente come atto intermedio del procedimento amministrativo volto al conseguimento del provvedimento concessorio finale, dal quale promanano soltanto poteri autoritativi della pubblica amministrazione, senza alcuna possibilità per i terzi privati di accampare diritti sulla base di esso&#8221;.</p>
<p>Ne consegue che gli acquirenti finali delle porzioni condominiali, ehm hanno stipulato il contratto con il venditore, devono rivolgersi a quest&#8217;ultimo, non potendo porre a fondamento della pretesa relativa ai parcheggi alcun contratto (o altro titolo idoneo) intercorso con i proprietari &#8211; originari e attuali dell&#8217;area asservita, ancorchè questi ultimi siano stati costruttori del piano terra dell&#8217;edificio.</p>
<p>3.1) Il ricorso (pag. 18-19) cerca di superare questo impedimento, esponendo che l&#8217;azione era stata promossa in relazione all&#8217;avvenuta sottrazione dell&#8217;uso dell&#8217;area e non al fatto che i D. avessero trattenuto per sè la proprietà dell&#8217;area vincolata a parcheggio.</p>
<p>Si tratta di vano tentativo, che suppone implicitamente che vi sarebbe stato un travisamento completo della materia del contendere, tuttavia non denunciato quale violazione dell&#8217;art. 112 c.p.c..</p>
<p>In realtà consta inequivocabilmente dalle conclusioni assunte in appello (cfr. epigrafe sentenza) da parte Condominio &#8211; P., che essa chiese nei confronti dei D. l&#8217;accertamento dell&#8217;avvenuto vincolo dell&#8217;area; la declaratoria di nullità dei contratti di disposizione e o utilizzazione dell&#8217;area vincolata e, per conseguenza, (le conclusioni recano inequivocabilmente la formula &#8220;previe opportune declaratorie&#8221;) la condanna dei D. &#8220;a risarcire nella sua interezza tale area di posteggio&#8221;.</p>
<p>Dunque l&#8217;azione svolta non mirava a reprimere una sottrazione di fatto, alla stregua di azione volta al recupero del possesso o comunque di situazione di fatto corrispondente a un diritto già acquisito, ma all&#8217;accertamento della titolarità dei diritti sul bene controverso, pretesa che doveva essere azionata contro i danti causa C. &#8211; B., come stabilito dalla Corte d&#8217;appello, con motivazione avverso la quale le critiche svolte non hanno addotto appropriati argomenti.</p>
<p>Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso.</p>
<p>4) Restano assorbiti i ricorsi incidentali, espressamente condizionati all&#8217;accoglimento di quello principale (cfr. ricorso D. pag. 51 e ricorso Riviera Motors pag. 1).</p>
<p>Va disposta la compensazione delle spese di lite, giustificata dalla complessità normativa e giurisprudenziale delle questioni in tema di aree di parcheggio qui trattate e dalla singolarità della vicenda relativa alla costruzione dell&#8217;edificio condominiale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso. Assorbiti i ricorsi incidentali.<br />
Spese compensate.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile, il 18 gennaio 2012.<br />
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2012.</p>
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