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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; proprietà esclusiva</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 16 novembre 2012, n. 20218</title>
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		<pubDate>Sat, 15 Mar 2014 10:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Servitù]]></category>
		<category><![CDATA[beni comuni]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[costituzione]]></category>
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		<category><![CDATA[proprietà esclusiva]]></category>
		<category><![CDATA[servitù]]></category>

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		<description><![CDATA[In caso di fraionamento di un edificio, se gli impianti comuni si trovano in locali di proprietà esclusiva, si costituisce una servitù? E come?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. FELICETTI Francesco &#8211; Presidente<br />
Dott. BUCCIANTE Ettore &#8211; Consigliere<br />
Dott. PETITTI Stefano &#8211; Consigliere<br />
Dott. PARZIALE Ippolisto &#8211; Consigliere<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>(OMISSIS), rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall&#8217;Avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliato nello studio dell&#8217;Avv. (OMISSIS) in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO DI VIA (OMISSIS), in persona dell&#8217;amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliato nello studio di quest&#8217;ultimo in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza della Corte d&#8217;appello di Firenze n. 1162 del 29 agosto 2005;<br />
Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 26 ottobre 2012 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;<br />
udito l&#8217;Avv. (OMISSIS);<br />
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>1. &#8211; (OMISSIS), proprietario &#8211; per acquisto fattone da (OMISSIS) &#8211; di un locale ad uso magazzino e deposito posto al piano sottosuolo di un fabbricato condominiale posto a (OMISSIS), con annessi piazzale e rampa di accesso munita di cancello al civico (OMISSIS) della stessa via, accessibile anche dai due vani scale dello stesso edificio, convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze il Condominio per sentire dichiarare l&#8217;inesistenza del diritto della collettivita&#8217; condominiale di accedere al locale di sua proprieta&#8217;, ove si trovavano la centrale termica, l&#8217;autoclave e l&#8217;impianto di sollevamento di acque luride, anche dal piazzale, attraverso la rampa di accesso.</p>
<p>Si costitui&#8217; il Condominio, resistendo ed in via riconvenzionale domandando che venisse dichiarata l&#8217;esistenza di servitu&#8217; di passo carraio dal cancello posto al civico n. (OMISSIS), con condanna dello (OMISSIS) al risarcimento dei danni.</p>
<p>Il Tribunale di Firenze respinse la domanda dello (OMISSIS) e, in accoglimento della riconvenzionale, dichiaro&#8217; l&#8217;esistenza, in favore del Condominio, della servitu&#8217; di passo carraio attraverso la rampa di accesso, condannando lo (OMISSIS) al risarcimento del danno.</p>
<p>2. &#8211; La Corte di Firenze, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 29 agosto 2005, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta dal Condominio, confermando nel resto la sentenza impugnata.</p>
<p>2.1. &#8211; Per quanto qui ancora rileva, la Corte distrettuale ha affermato che la servitu&#8217; di passaggio si e&#8217; costituita per destinazione del padre di famiglia, giacche&#8217; la rampa di accesso costituisce opera visibile e permanente destinata stabilmente all&#8217;esercizio dell&#8217;accesso carrabile ai locali di proprieta&#8217; dello (OMISSIS), dove sono ubicati gli impianti condominiali (la centrale termica, l&#8217;autoclave e l&#8217;impianto di sollevamento di acque luride).</p>
<p>Anche dalla lettura dell&#8217;atto di compravendita &#8211; ha sottolineato la Corte d&#8217;appello &#8211; risulta che la venditrice (OMISSIS) avverti&#8217; l&#8217;acquirente che nel locale da lui acquistato erano ubicati tali beni condominiali e che il locale con relativo piazzale e rampa di accesso veniva trasferito con le servitu&#8217; passive nascenti per destinazione del padre di famiglia a seguito della vendita frazionata dell&#8217;edificio.</p>
<p>La Corte di Firenze ha quindi dato rilievo al comportamento delle parti successivo alla stipulazione dell&#8217;atto di compravendita, risultando che lo (OMISSIS), pur dopo avere acquistato il deposito magazzino, ha continuato per almeno dieci anni a consentire agli automezzi dell&#8217;impresa che aveva la gestione degli impianti la possibilita&#8217; di raggiungerli con i propri mezzi, utilizzando la sola possibilita&#8217; d&#8217;ingresso costituita dalla rampa di accesso, e che il condominio ha sempre fatto pacifico uso di tale passaggio, mediante l&#8217;impresa incaricata.</p>
<p>3. &#8211; Per la cassazione della sentenza della Corte d&#8217;appello lo (OMISSIS) ha proposto ricorso, con atto notificato il 20 ottobre 2006, sulla base di tre motivi.</p>
<p>L&#8217;intimato Condominio ha resistito con controricorso.</p>
<p>In prossimita&#8217; dell&#8217;udienza il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>1. &#8211; Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli articoli 1061 e 843 cod. civ.) il ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia inteso collegare direttamente il requisito dell&#8217;apparenza non tanto ai mezzi o alle opere attraverso i quali si esercita la servitu&#8217; di passo, ma all&#8217;esistenza di alcuni beni o impianti condominiali che, oltretutto, non sarebbero direttamente visibili, non si troverebbero sul fondo gravato dalla servitu&#8217; e non costituirebbero l&#8217;oggetto del diritto di servitu&#8217;, al quale si ricollegherebbero in via meramente eventuale. La Corte d&#8217;appello non avrebbe inoltre considerato che, per i tre o al massimo quattro rifornimenti annui di gasolio (che, oltretutto, adesso non servirebbero piu&#8217;), non era assolutamente necessario che l&#8217;autobotte entrasse nella proprieta&#8217; privata, obbligando a rimuovere i macchinari e gli automezzi ivi depositati, giacche&#8217; lo scarico del gasolio poteva benissimo effettuarsi, come piu&#8217; volte avvenuto, con l&#8217;autobotte parcheggiata sulla pubblica strada e il tubo del combustibile allacciato alla bocca della cisterna. La sentenza impugnata avrebbe potuto riconoscere esclusivamente il diritto del Condominio, ai sensi dell&#8217;articolo 843 cod. civ., di accedere, attraverso il fondo di proprieta&#8217; del ricorrente, alla centrale termica di proprieta&#8217; condominiale per ogni necessita&#8217; straordinaria e contingente e di esercitare tale eventuale accesso attraverso il vano scale del numero civico (OMISSIS), cioe&#8217; attraverso il percorso piu&#8217; facile e piu&#8217; breve.</p>
<p>Il secondo mezzo denuncia contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, giacche&#8217; la sentenza riconosce il requisito dell&#8217;apparenza della servitu&#8217; di passo in base all&#8217;errata ubicazione di alcuni beni ed impianti condominiali nella proprieta&#8217; dello (OMISSIS). Deduce il ricorrente, per un verso, che al locale dell&#8217;autoclave e all&#8217;impianto di sollevamento non si accederebbe dalla rampa e dal cortile di proprieta&#8217; (OMISSIS), bensi&#8217; soltanto attraverso il vano scala del civico n. (OMISSIS); per l&#8217;altro verso, che alla cisterna (interrata nel piazzale retrostante il locale di proprieta&#8217; (OMISSIS)) &#8211; che conteneva il gasolio che allora alimentava l&#8217;impianto di riscaldamento centrale dell&#8217;edificio &#8211; si poteva accedere non solo attraverso la rampa, ma anche dai due vani scala del fabbricato.</p>
<p>Il terzo mezzo (contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia) censura che la Corte territoriale non abbia considerato un mero atto di tolleranza in favore dei condomini la protrazione decennale dell&#8217;accesso attraverso la rampa, consentito, per ragioni di cortesia, per un piu&#8217; agevole rifornimento della centrale termica.</p>
<p>2. &#8211; I tre motivi &#8211; i quali, stante la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente -sono infondati.</p>
<p>Con logico e motivato apprezzamento delle risultanze di causa, la Corte distrettuale &#8211; nel confermare la decisione del primo giudice &#8211; ha accertato:</p>
<p>- che il fabbricato di via (OMISSIS) (appartenente alla sola (OMISSIS), che poi lo fraziono&#8217; in piu&#8217; unita&#8217; immobiliari, vendute separatamente, cosi&#8217; dando origine al condominio) era dotato di una serie di impianti comuni a tutte le porzioni dell&#8217;edificio (centrale termica, impianto di autoclave e di sollevamento delle acque luride), posti nel piano sottosuolo;</p>
<p>- che a tali impianti si accedeva, sia attraverso il vano scala, sia (allorquando si trattava di permettere il transito degli automezzi per portare il gasolio e le pesanti attrezzature necessarie alla manutenzione e alla riparazione degli impianti) mediante l&#8217;apposita rampa di accesso;</p>
<p>che il proprietario dell&#8217;intero edificio ha posto e lasciato i luoghi nello stato di fatto dal quale risulta la servitu&#8217; di passaggio carraio dalla rampa di accesso, questa costituendo opera visibile e permanente destinata all&#8217;esercizio dell&#8217;accesso ai locali dove sono situati gli impianti comuni;</p>
<p>che, costituitosi il condominio a seguito della vendita separata dei piani e delle porzioni di piano, e avendo lo (OMISSIS) acquistato dall&#8217;originaria proprietaria dell&#8217;intero edificio i locali con relativo piazzale dove si trovano i piu&#8217; importanti impianti condominiali e la rampa di accesso, si e&#8217; costituita una servitu&#8217; per destinazione del padre di famiglia a vantaggio del condominio attraverso la rampa;</p>
<p>che dell&#8217;esistenza della servitu&#8217; per destinazione del padre di famiglia, insistente sul locale con relativo piazzale e rampa di accesso, si da atto nello stesso atto di compravendita del 10 maggio 1983, con il quale lo (OMISSIS) ha acquistato dalla (OMISSIS) la proprieta&#8217; del locale ad uso magazzino e deposito posto al piano sottosuolo, con il piazzale e la rampa di accesso;</p>
<p>che tale situazione di fatto &#8211; utilizzo della rampa di accesso con automezzi per provvedere alle necessita&#8217; degli impianti condominiali &#8211; e&#8217; continuata, per almeno un decennio, anche dopo l&#8217;acquisto fattone dallo (OMISSIS).</p>
<p>Tale essendo la base di fatto, che le censure del ricorrente sono inidonee a scalfire, correttamente la Corte di Firenze ha ritenuto acquistata, in favore del condominio, una servitu&#8217; per destinazione del padre di famiglia, ricognitivamente contemplata nello stesso titolo di acquisto del proprietario del fondo servente.</p>
<p>Invero, nel caso in cui, in un edificio condominiale, alcuni impianti comuni (la centrale termica, l&#8217;autoclave e l&#8217;impianto di sollevamento delle acque luride) si trovino installati nel piazzale e nei locali di proprieta&#8217; esclusiva del singolo condomino, proprietario esclusivo anche della rampa, utilizzata per l&#8217;accesso con automezzi per le necessarie verifiche periodiche degli impianti e per la manutenzione e riparazione degli stessi, si ha una servitu&#8217; con i caratteri della apparenza, suscettibile di costituzione per destinazione del padre di famiglia, ai sensi dell&#8217;articolo 1062 cod. civ., se tale era la situazione di fatto posta o lasciata dall&#8217;unico proprietario dell&#8217;edificio allorche&#8217;, con la vendita frazionata dei piani o delle porzioni di piano, e&#8217; sorto il condominio.</p>
<p>Del tutto fuori luogo appare il richiamo del ricorrente all&#8217;articolo 843 cod. civ., atteso che qui non si e&#8217; di fronte ad una limitazione legale del diritto del titolare del fondo per una utilita&#8217; occasionale e transeunte del vicino che ha per contenuto la prestazione del consenso all&#8217;accesso e al passaggio, ma ad una servitu&#8217; di accesso carraio attraverso la rampa, costituita a titolo originario, a carico della proprieta&#8217; esclusiva del singolo condomino ed a vantaggio del condominio per il compimento, con la necessaria regolarita&#8217; e frequenza, di tutte le operazioni di rifornimento, regolazione, controllo e manutenzione degli impianti comuni.</p>
<p>Del pari non conducente e&#8217; il richiamo all&#8217;articolo 1144 cod. civ., avendo la Corte di merito, con valutazione immune da vizi logici e giuridici, valutato nella permanente e strutturale destinazione della rampa al servizio dell&#8217;accesso agli impianti comuni all&#8217;intero edificio le caratteristiche necessarie e sufficienti, in mancanza di diversa disposizione contenuta nel titolo, ai fini della costituzione ope legis della servitu&#8217; ai sensi dell&#8217;articolo 1062 cod. civ..</p>
<p>3. &#8211; Il ricorso e&#8217; rigettato.</p>
<p>Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal Condominio controricorrente, che liquida in complessivi euro 2.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compensi, oltre ad accessori di legge.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 civile 14 novembre 2012, n. 19941</title>
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		<pubDate>Fri, 07 Mar 2014 14:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Canne fumarie]]></category>
		<category><![CDATA[canna fumaria]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[criteri]]></category>
		<category><![CDATA[proprietà esclusiva]]></category>

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		<description><![CDATA[Esistono criteri per apporre canne fumarie?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. BUCCIANTE Ettore &#8211; Consigliere<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso iscritto al n.r.g, 22395/06 proposto da:</p>
<p>- (OMISSIS) &#8211; (c.f. (OMISSIS)) rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso in cassazione, dall&#8217;avv. (OMISSIS) e dall&#8217;avv. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest&#8217;ultimo in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)) rappresentato e difeso dall&#8217;avv. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;</p>
<p style="text-align: right;">-controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 215/2005 della Corte di Appello di Trento, pubblicata il 15 giugno 2005;<br />
Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 12/10/2012 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;<br />
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p><strong></strong>(OMISSIS) convenne innanzi al Tribunale di Trento, sezione distaccata di Borgo Valsugana, il cognato (OMISSIS), chiedendo &#8211; per quello che ancora conserva interesse nella presente sede di legittimita&#8217;- che questi fosse condannato a rimuovere la canna fumaria che, partendo da locali allibrati al convenuto &#8211; facenti parte dello stesso fabbricato, diviso per linee verticali, in cui in una porzione erano posti quelli dell&#8217;esponente &#8211; traversava il vano sottotetto che assumeva essere di proprieta&#8217; esclusiva nella intera porzione, corrispondente alla meta&#8217; della copertura, secondo quanto originariamente disposto in sede divisionale dagli originali comproprietari dell&#8217;intero stabile &#8211; i fratelli (OMISSIS) ed (OMISSIS) (quest&#8217;ultimo padre dell&#8217;attrice e donante alla medesima della porzione poi assegnatagli in sede di divisione).</p>
<p>Il convenuto si costitui&#8217;, contestando la fondatezza degli assunti dell&#8217;attrice, osservando tra l&#8217;altro che il vano sottotetto ove passava la canna fumaria non poteva dirsi estensione della proprieta&#8217; di costei perche&#8217; posto sulla colonna d&#8217;aria sovrastante il proprio appartamento e quindi doveva presumersi di proprieta&#8217; di esso deducente. Concluse chiedendo l&#8217;accertamento della proprieta&#8217; del sottotetto sovrastante i propri locali.</p>
<p>L&#8217;adito giudice accolse la domanda della (OMISSIS), ordinando al (OMISSIS) la rimozione del contestato manufatto, sulla base della considerazione che dall&#8217;estratto tavolare l&#8217;attrice doveva considerarsi proprietaria del vano sottotetto posto a settentrione &#8211; che aveva sempre costituito vano unico &#8211; dunque anche di quella parte sovrastante una porzione dei locali del (OMISSIS) entro la linea mediana del tetto.</p>
<p>La Corte di Appello di Trento, decidendo sul gravame di quest&#8217;ultimo soccombente e su quello incidentale della (OMISSIS), riformo&#8217; la prima decisione e respinse il gravame incidentale, ordinando altresi&#8217; all&#8217;appellata di sgomberare dalle proprie masserizie quella porzione di sottotetto sovrastante i locali del (OMISSIS), che accerto&#8217; essere di proprieta&#8217; dell&#8217;appellante.</p>
<p>La Corte distrettuale pervenne a tale decisione ritenendo che l&#8217;esistenza, sopra l&#8217;appartamento della (OMISSIS), di un vano sottotetto unico, pur se indicato nel rogito di donazione da parte del padre, originario comproprietario dell&#8217;intero edificio, non apportasse alcun decisivo argomento per considerare esteso il diritto dominicale di costei anche su una porzione di sottotetto sovrastante i locali del (OMISSIS) oltre la mezzeria della copertura, dovendosi attribuire a tale menzione una funzione meramente enunciativa di una situazione di fatto e non attributiva di per se di un diritto dominicale diverso ed ulteriore rispetto a quello emergente da altri elementi; a questo proposito, richiamando la descrizione tavolare dei vani in contestazione, decise che dalla stessa emergesse la intavolazione in favore della (OMISSIS) della sola porzione di sottotetto posta sulla colonna d&#8217;aria sovrastante i vani della medesima, dando atto, di converso, che la canna fumaria era posta immediatamente sopra il vano cucina del (OMISSIS), in corrispondenza del salto di quota del sottotetto, conseguente ad una ristrutturazione che in tempi diversi le parti avevano apportato al fabbricato e che non era stata del tutto oggetto di intavolazione. Ritenne infine non raggiunta la prova dell&#8217;usucapione, da parte della appellata, della porzione di sottotetto controversa.</p>
<p>Per la cassazione di tale decisione la (OMISSIS) ha proposto ricorso sulla base di sette motivi, illustrati da memoria, cui ha resistito con controricorso il (OMISSIS).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1- Con il primo motivo viene denunziata la violazione o falsa applicazione dell&#8217;articolo 1117 cod. civ. sostenendosi che la Corte trentina avrebbe violato il principio secondo il quale la proprieta&#8217; del sottotetto si desume dal titolo di acquisto, non rientrando tale parte di edificio in quelle delle quali la norma in scrutinio istituisce una presunzione di condominialita&#8217; e, in mancanza, dalla funzione in concreto attribuita a tale vano, cosi&#8217; che se esso abbia il solo scopo di isolare gli appartamenti sottostanti dagli sbalzi termici, allora ne andra&#8217; predicata la natura comune, mentre se tale funzione rivesta solo per l&#8217;appartamento posto all&#8217;ultimo piano, ne andra&#8217; presunta la proprieta&#8217; in capo al proprietario di quest&#8217;ultimo.</p>
<p>1.a &#8211; Desume la ricorrente che anche il semplice esame della consulenza tecnica di ufficio avrebbe consentito di appurare che vi era un unico accesso, dal proprio appartamento, al locale sottotetto, segno evidente del rapporto pertinenziale tra i due immobili.</p>
<p>1.b. Va innanzi tutto esclusa la carente considerazione &#8211; ai fini della identificabilita&#8217; di un nesso pertinenziale in favore dei locali della (OMISSIS), esteso alla parte di sottotetto comprendente l&#8217;area su cui insiste la canna fumaria del (OMISSIS) &#8211; dell&#8217;esistenza di una scala retrattile conducente dal piano sottostante della ricorrente al sottotetto, dal momento che adeguatamente la Corte trentina ne ha escluso la valutabilita&#8217; in quanto la sua costruzione risultava successiva non solo all&#8217;acquisto da parte di entrambe le parti dei rispettivi immobili &#8211; 1983 e 1991 &#8211; ma anche e soprattutto alla ristrutturazione completa anche del manto di copertura ad opera di ciascuna parte, con la creazione di differenti pendenze.</p>
<p>1.b.a. Va altresi&#8217; negata la sussistenza di una violazione, da parte del giudice dell&#8217;appello, dei principi in forza dei quali la proprieta&#8217; del sottotetto deve essere attribuita al proprietario dei locali sottostanti sulla base di un nesso pertinenziale di fatto le volte in cui il titolo di acquisto non sia chiaro in merito: invero la Corte distrettuale ha esaurientemente affrontato la questione sia dal punto di vista della descrizione tavolare sia delle conclusioni del CTU.</p>
<p>2 &#8211; Con il secondo motivo si assume che la Corte di Appello sarebbe caduta in contraddizione, dapprima assumendo che l&#8217;attribuibilita&#8217; del sottotetto al (OMISSIS) sarebbe derivata dall&#8217;analisi dell&#8217;estratto tavolare, per poi sottolineare il valore sintomatico da attribuire al posizionamento della canna fumaria nella colonna d&#8217;aria sovrastante l&#8217;appartamento di costui, in mancanza di diversa indicazione del titolo di acquisto e della descrizione tavolare.</p>
<p>2.a &#8211; Non sussiste la lamentata contraddizione in quanto la Corte distrettuale ha dapprima messo in evidenza gli elementi testuali (&#8220;meta&#8217; a settentrione&#8221;) dai quali aveva inferito l&#8217;attribuibilita&#8217; alla (OMISSIS) della meta&#8217; della copertura e del sottostante vano per poi concludere che, comunque, non vi sarebbe stata una indicazione esplicita in tale senso, di carattere negoziale, anche tenuto conto della mancata intavolazione dei vani conseguenti alla reciproca opera di pro fonda ristrutturazione operata dalle parti stesse.</p>
<p>3 &#8211; Con il terzo motivo si denunzia un complessivo vizio di motivazione &#8211; adducendo la presenza di tutti e tre i profili illustrati nell&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 &#8211; laddove, in contrasto con l&#8217;orientamento costante di legittimita&#8217;, il giudice del gravame non avrebbe esaminato la volonta&#8217; negoziale &#8211; di trasferire alla deducente la proprieta&#8217; dell&#8217;intera parte del sottotetto corrispondente alla meta&#8217; del manto di copertura &#8211; desumibile dal titolo di acquisto; con connessa articolazione del medesimo mezzo &#8211; separatamente indicato come terzo in ordine progressivo &#8211; la (OMISSIS) denunzia la violazione o falsa applicazione delle norme di ermeneutica negoziale &#8211; articoli 1362- 1363 cod. civ. &#8211; non essendosi interpretate nel loro complesso le clausole descrittive dell&#8217;oggetto della vendita a se e quindi tradendo la volonta&#8217; degli originari comproprietari del fabbricato &#8211; i germani (OMISSIS) ed (OMISSIS) (quest&#8217;ultimo padre della ricorrente) &#8211; che, in sede di divisione nel 1947, avevano inteso attribuirsi una meta&#8217; verticale del fabbricato, in modo tale da suddividerlo in due porzioni, meta&#8217; a settentrione e meta&#8217; a mezzodi&#8217;, &#8220;con relativo sottotetto e coperto&#8221;: cosi&#8217; attribuendosi le quote, ne sarebbe altresi&#8217; risultato integrato in via interpretativa l&#8217;oggetto dell&#8217;atto di cessione che ciascuno di essi aveva poi separatamente compiuto in favore delle parti in causa.</p>
<p>4 &#8211; Con il connesso quinto motivo viene dedotto nuovamente un vizio di motivazione &#8211; attinta da insufficienza argomentativa o da contraddizione tra premesse e conclusioni-laddove, sostenendo la corrispondenza della colonna d&#8217;aria al piano sottostante e quindi la proprieta&#8217; di entrambe al (OMISSIS), la Corte territoriale avrebbe disatteso la volonta&#8217; contrattuale trasfusa nell&#8217;atto di acquisto, attribuendo al contro ricorrente ben oltre la meta&#8217; del sottotetto; si duole in particolare la ricorrente della non corrispondenza alla realta&#8217; processuale dell&#8217;affermazione della inesistenza di un atto divisionale tra i danti causa originali delle parti, mentre dall&#8217;esame dell&#8217;incarto processuale detto atto esisteva, era stato allegato e dal medesimo emergeva appunto la volonta&#8217; di attribuire la meta&#8217; del sottotetto a ciascuno.</p>
<p>5 &#8211; Con il settimo motivo ( anch&#8217;esso logicamente connesso ai due che precedono) viene dedotto un cattivo governo delle emergenze istruttorie &#8211; con conseguente vizio di violazione o falsa applicazione delle norme a cio&#8217; preposte : articoli 115 e 116 c.p.c. &#8211; assumendo la completa pretermissione dell&#8217;atto divisionale in precedenza accennato, dalla considerazione del quale sarebbe emerso il senso complessivo dei successivi rogiti di vendita in parte qua.</p>
<p>6 &#8211; Esaminati congiuntamente i tre motivi ritiene la Corte che non rivesta alcun rilievo l&#8217;errore di fatto in cui e&#8217; incorsa la Corte nell&#8217;affermare &#8211; fol. 21 della sentenza &#8211; che non vi sarebbe stata prova scritta della divisione tra i fratelli (OMISSIS), laddove il giudice dell&#8217;appello esamino&#8217; le risultanze tavolari &#8211; queste si&#8217; riportate in sentenza &#8211; le quali riproducevano, in parte qua, il contenuto degli accordi divisionali del 1947 dei fratelli (OMISSIS); comunque di esse ne venne tenuto conto. Va aggiunto che, se pure cio&#8217; non fosse avvenuto, ai fini interpretativi risultava determinante il contenuto dei singoli atti di acquisto &#8211; quello per donazione nel 1983 della (OMISSIS) e quello di vendita del 1991 del (OMISSIS) &#8211; piuttosto che quello degli atti che li avevano preceduti e che in quello del (OMISSIS) vi era l&#8217;esatta descrizione del trasferimento riportata negli estratti tavolari.</p>
<p>6.a &#8211; Deve altresi&#8217; affermarsi che non sussiste alcuna violazione delle norme di ermeneutica in quanto la comune intenzione delle parti riguardava semmai gli originali condividenti e non gia&#8217; i loro aventi causa; del pari l&#8217;interpretazione complessiva delle clausole &#8211; articolo 1363 cod. civ. &#8211; non e&#8217; efficacemente invocata perche&#8217; furono differenti e distanti nel tempo (1983- 1991) i due negozi in forza dei quali le parti acquisirono la proprieta&#8217; delle parti immobiliari; del tutto ragionevole, in termini di consequenzialita&#8217; logica risulta quindi la soluzione interpretativa scelta dalla Corte trentina atteso che essa ha valorizzato sostanzialmente la circostanza che la menzione fatta &#8211; nel rogito attributivo &#8211; alla meta&#8217; della copertura, non necessariamente determinava l&#8217;attribuzione anche dell&#8217;esatta meta&#8217; del sottostante sottotetto, dovendo essere messa in rapporto all&#8217;aggettivo &#8220;corrispondente&#8221; e che tale corrispondenza, sulla base delle incontestate emergenze di CTU, coincideva con il muro portante che , ad un tempo, stabiliva la differente pendenza del manto di copertura &#8211; frutto delle successive reciproche ristrutturazioni e limite della proprieta&#8217; delle parti &#8211; e dall&#8217;altro costituiva l&#8217;appoggio &#8211; o l&#8217;ammorsamento &#8211; del camino in contestazione.</p>
<p>7 &#8211; Con il quarto motivo si fa valere un vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione laddove la Corte territoriale avrebbe desunto la proprieta&#8217; dei vani sottotetto in corrispondenza del sottostante primo piano del (OMISSIS) e non gia&#8217;, come sarebbe stato logico, del piano immediatamente sottostante detti locali, vale a dire il secondo piano.</p>
<p>7.a &#8211; Il motivo non e&#8217; fondato in quanto appare evidente, da tutto lo svolgimento argomentativo della sentenza di appello che il riferimento fattuale per la attribuibilita&#8217; della proprieta&#8217; del sottotetto fosse la insistenza della porzione di tale vano sull&#8217;area occupata dai locali immediatamente sottostanti.</p>
<p>8 &#8211; Con il sesto motivo si denunzia la violazione o falsa applicazione dell&#8217;articolo 880 cod civ. in quanto la canna fumaria, sulla base della non contestata descrizione del consulente tecnico nominato d&#8217;ufficio, non insisterebbe per intero su locali di proprieta&#8217; esclusiva del controricorrente bensi&#8217; correrebbe al centro del muro portante centrale &#8211; che divide altresi&#8217; le due proprieta&#8217; &#8211; cosi&#8217; che la sua posizione irregolare, anche a non voler accedere alle argomentazioni sopraesposte, dovrebbe essere comunque affermata per la violazione della suindicata norma.</p>
<p>8.a &#8211; Il motivo attiene ad una linea difensiva che non appare esser stata proposta nei pregressi gradi di merito &#8211; o, quanto meno, non risulta l&#8217;allegazione della sua precedente formulazione &#8211; rendendo per questa ragione non specifica la censura in oggetto e quindi inammissibile il mezzo in esame.</p>
<p>9 &#8211; Le spese vanno ripartite secondo la soccombenza e nella liquidazione conseguente all&#8217;applicazione del Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, nella misura indicata nel dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>LA CORTE<br />
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese che liquida in euro 2.700,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile Sez. III 21 settembre 2012 n. 16068</title>
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		<pubDate>Sun, 01 Sep 2013 15:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Adeguamento del Canone]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Locazione]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[aggiornamento canone]]></category>
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		<description><![CDATA[LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIFONE Francesco &#8211; Presidente - Dott. UCCELLA Fulvio &#8211; Consigliere - Dott. CARLEO Giovanni &#8211; rel. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIFONE Francesco &#8211; Presidente -<br />
Dott. UCCELLA Fulvio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. CARLEO Giovanni &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. CHIARINI Maria Margherita &#8211; Consigliere -<br />
Dott. D&#8217;AMICO Paolo &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 26417-2008 proposto da:</p>
<p>REALE IMMOBILI S.P.A. (OMISSIS), in persona del suo procuratore speciale nonchè direttore operativo geom. Z.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AZUNI 9, presso lo studio dell&#8217;avvocato DE CAMELIS PAOLO, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato LISERRE ANTONIO giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>MINISTERO ECONOMIA FINANZE, in persona dei Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l&#8217;AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende per legge;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1564/2008 della CORTE D&#8217;APPELLO di MILANO, depositata il 04/06/2008 R.G.N. 2941/07;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/07/2012 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;<br />
udito l&#8217;Avvocato ANTONIO LISERRE;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco che ha concluso per l&#8217;inammissibilità del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. Reale Immobili Spa, premesso di aver acquistato da Corsale 90 srl un immobile in (OMISSIS), che era stato locato a far data dall&#8217;1.2.93 al Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze e destinato a sede della Direzione Provinciale, al canone iniziale di L. 2.900.000.000 oltre aggiornamento Istat dal secondo anno, chiedeva che, previa determinazione del canone aggiornato a partire dall&#8217;1.2.2002, il Ministero fosse condannato a corrispondere per arretrati sino al 31.5.2006 la somma di Euro 1.857.408,48 oltre interessi e rivalutazione monetaria. Si costituiva il Ministero deducendo di non aver ricevuto nessuna richiesta specifica di aggiornamento, se non nel 2003 e nel 2004, e chiedendo la reiezione della domanda ed in via di ulteriore subordine la reiezione della richiesta di rivalutazione ed interessi. In esito al giudizio il Tribunale di Milano accertava che l&#8217;eventuale residuo debito del Ministero nei confronti di &#8220;Beni Immobili Italia Spa&#8221; doveva determinarsi con riferimento ad un canone di Euro 1.621.108 oltre Iva per il bimestre 1.12.2003/31.1.2004 e con riferimento a un canone di Euro 1.645.425,62 oltre Iva per il periodo 1.2.2004/31.5.2006. Avverso tale decisione proponeva appello la Reale Immobili Spa ed in esito al giudizio, in cui si costituiva il Ministero la Corte di Appello di Milano con sentenza depositata in data 4 giugno 2008, dato atto dell&#8217;eseguito pagamento da parte del conduttore dell&#8217;importo per canoni, condannava il Ministero a corrispondere gli interessi di mora con decorrenza dalle scadenze contrattuali relative ai ratei di canone tardivamente pagati, confermando nel resto l&#8217;impugnata sentenza e dichiarando compensate le spese del grado. Avverso la detta sentenza la Reale Immobili Spa ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo, illustrato da memoria. Resiste con controricorso il Ministero.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>In via preliminare va rilevata la fondatezza dell&#8217;eccezione formulata dalla ricorrente, la quale ha dedotto l&#8217;omessa notifica del controricorso presentato proposto dal Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze. A riguardo, è utile evidenziare che, in base al dettato dell&#8217;art. 370 c.p.c., la parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente nel domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso.</p>
<p>Nella specie, come risulta dalla relata apposta in calce all&#8217;atto in data 10 dicembre 2008, il controricorso non è stato affatto notificato perchè da informazioni assunte sul posto il procuratore domiciliatario era sconosciuto. Ne deriva che, in mancanza della prescritta notificazione, il controricorso de quo non può essere preso in considerazione. Esaurita tale questione preliminare, passando all&#8217;esame della doglianza, svolta dalla ricorrente, va osservato che la stessa, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, art. 32, si fonda sulla premessa che la norma citata non pone alcun vincolo di forma ai fini della richiesta di aggiornamento del canone su base Istat, con la conseguenza che deve escludersi la necessità della forma scritta e deve ritenersi sufficiente un comportamento concludente. Pertanto la Corte di Appello avrebbe sbagliato quando ha ritenuto che la richiesta debba formularsi in modo chiaro ed univoco, specialmente se rivolta ad una P.A., e che non sia sufficiente a tal fine l&#8217;invio di una fattura nella quale sia indicato un canone superiore all&#8217;ultimo pagato. La censura merita attenzione. A riguardo, giova premettere che i primi due commi della L. n. 392 del 1978, art. 32, nel testo risultante dopo la sostituzione ad opera della D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, art. 1, comma 9 sexies, conv. in L. 5 aprile 1985, n. 118, dispongono testualmente: &#8220;Le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore per eventuali variazioni del potere di acquisto della lira.</p>
<p>Le variazioni in aumento del canone non possono essere superiori al 75% di quelle, accertate dall&#8217;Istat, dell&#8217;indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati&#8221;.</p>
<p>Ora, se è vero che la richiesta si configura come un onere del locatore, al cui adempimento è legato il suo diritto ad ottenere l&#8217;aggiornamento del canone, ponendosi come condizione per il sorgere del relativo diritto, è altrettanto vero che la legge non prevede però che tale richiesta debba essere rivestita di una forma particolare.</p>
<p>Pertanto, questa Corte con indirizzo ormai consolidato ha avuto modo di affermare il principio secondo cui, in assenza di qualsiasi prescrizione normativa che richieda una forma particolare, le parti, nell&#8217;esplicazione della loro autonomia contrattuale, sono libere di stabilire, a loro scelta, le modalità attuative della richiesta, prescritta dalla L. n. 392 del 1978, art. 32 &#8211; nel testo modificato dalla L. n. 118 del 1985, art. 1, comma 9 sexies &#8211; per ottenere l&#8217;aumento del canone in dipendenza delle variazioni dell&#8217;indice ISTAT. Pertanto tale richiesta può essere validamente formulata non solo verbalmente, ma anche implicitamente o per facta concludentia (cfr Cass. n. 9351/92, Cass. 7982/1994, Cass. n. 14655/02, Cass. n. 15034/2004, Cass. n. 25645/2010). Ciò premesso, giova ora richiamare l&#8217;attenzione sulla circostanza che, assai recentemente, con sentenza n. 10720 dell&#8217;11 giugno 2012, questa stessa terza sezione della Corte, in diversa composizione, in una controversia di contenuto analogo tra le stesse parti, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Reale Immobili sia per inosservanza dell&#8217;art. 366 c.p.c., n. 6 sia perchè, in buona sostanza, la ricorrente aveva sollecitato una revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, diretta all&#8217;ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, non consentita in sede di legittimità. E ciò, malgrado che i giudici di secondo grado avessero escluso che gli atti trasmessi dalla locatrice al Ministero presentassero &#8220;i requisiti minimi di certezza per fare almeno presumere una richiesta di adeguamento e far comprendere il suo contenuto&#8221; (cfr pag. 5).</p>
<p>Ciò posto, risulta di ovvia evidenza come nella decisione in commento la Corte di legittimità non ha affatto esaminato la fondatezza o meno delle doglianze formulate dalla Reale Immobili in punto di diritto. Ciò, in quanto le censure non potevano essere esaminate essendo volte in realtà a sollecitare un inammissibile intervento in sovrapposizione del giudice di legittimità rispetto ad una decisione del giudice di secondo grado essenzialmente fondata su una valutazione di stretto merito.</p>
<p>I termini della controversia sottoposti all&#8217;esame di questo Collegio sono invece ben diversi ove si consideri che la Corte di merito ha fondato la sua decisione sull&#8217;affermazione di principio, secondo cui la mancata indicazione del titolo della maggiorazione nonchè della percentuale di aggiornamento applicato, nelle fatture inviate dalla locatrice, indicanti un importo dei ratei di canone variato in aumento, non consentirebbero di integrare una valida richiesta ai fini dell&#8217;ottenimento dell&#8217;aggiornamento del canone.</p>
<p>Ed invero, non vi è chi non veda come in tal modo, i giudici di secondo grado hanno finito con il postulare uno specifico requisito formale non previsto dalla legge, formulando un principio di diritto che non merita di essere condiviso. A riguardo, mette conto di sottolineare che la richiesta di aggiornamento contemplata dall&#8217;art. 32 più volte citato mira ad assolvere una duplice funzione, quella di rendere manifesta la volontà del locatore di conseguire l&#8217;aggiornamento annuale del canone e quella dì indicare l&#8217;ammontare della prestazione richiesta dal locatore e dovuta dal conduttore.</p>
<p>Ora, poichè tale richiesta può essere validamente formulata non solo verbalmente, ma anche implicitamente o per facta concludentia, l&#8217;invio di una fattura, in cui sia indicato un canone maggiore rispetto all&#8217;ultimo pagato, inglobante un aumento corrispondente al 75% delle variazioni, accertate dall&#8217;Istat, dell&#8217;indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati o comunque corrispondente a quello minore, eventualmente convenuto, non solo consente al conduttore di comprendere in maniera chiara ed univoca la volontà del locatore di ricevere il maggior canone comprensivo dell&#8217;aggiornamento Istat, nel frattempo maturato, ma gli permette, altresì, di desumere previa comparazione con il minor canone precedentemente pagato la misura della percentuale di aggiornamento applicato, così da compiere la necessaria verifica in merito alla legittimità della richiesta medesima. Con la conseguenza che, ferma restando la facoltà del conduttore di richiedere al locatore i necessari chiarimenti, formulando ove del caso le opportune contestazioni, la richiesta, diretta a conseguire l&#8217;aggiornamento Istat, contenuta nella fattura inviata al conduttore, può ritenersi idonea e funzionale al raggiungimento dello scopo propostosi.</p>
<p>Considerato che la sentenza impugnata non si è uniformata al suddetto principio,il ricorso per cassazione in esame deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata, che ha fatto riferimento, in modo non corretto, ad una regula iuris diversa, deve essere cassata.</p>
<p>Con l&#8217;ulteriore conseguenza che, occorrendo un rinnovato esame della controversia, la causa va rinviata alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, che provvedere anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità, al fine di verificare in concreto la sussistenza o meno, nelle fatture inviate dalla locatrice, dei requisiti minimi necessari idonei al fine di assolvere alla funzione sopra illustrata.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio della causa alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, che provvedere anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 luglio 2012.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2012.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 16 novembre 2012, n. 20215</title>
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		<pubDate>Tue, 16 Jul 2013 21:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Condominio]]></category>
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		<description><![CDATA[REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente Dott. NUZZO Laurenza &#8211; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</div>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. PETITTI Stefano &#8211; Consigliere<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p style="text-align: left;">sul ricorso iscritto al n.r.g. 24580/09 proposto da:</p>
<p>- Condominio (OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)) in persona dell&#8217;amministratore rag. (OMISSIS); rappresentato e difeso dall&#8217;avv. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in (OMISSIS), in forza di procura a margine del ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- Ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: left;">- s.r.l. (OMISSIS) &#8211; in persona degli amministratori e legali rappresentanti pro tempore sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS); rappresentata e difesa dagli avv.ti proff. (OMISSIS) e (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso, contenente ricorso incidentale;</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p style="text-align: left;">contro la sentenza n. 413/2009 della Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, depositata il 15 luglio 2009 e notificata il 29/09/2009;<br />
Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 12/10/2012 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;<br />
Udito l&#8217;avv. (OMISSIS) per il ricorrente, che ha concluso per l&#8217;accoglimento del proprio ricorso ed il rigetto di quello incidentale;<br />
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p style="text-align: left;">La srl (OMISSIS), con citazione notificata il 4 aprile 2001, convenne innanzi al Tribunale di Tempio Pausania, sezione distaccata di Olbia, il Condominio (OMISSIS), affinche&#8217; fosse accertato e dichiarato che era proprietaria, giusta acquisto fattone, con rogito del (OMISSIS) dalla srl (OMISSIS) &#8211; che a sua volta le aveva acquistate il (OMISSIS) dalla spa (OMISSIS) &#8211; di numerose porzioni immobiliari all&#8217;interno della lottizzazione omonima; l&#8217;azione si sarebbe resa necessaria a seguito delle iniziative (consistite nell&#8217;instaurazione di un giudizio possessorio vittoriosamente esperito contro essa attrice e nell&#8217;occupazione di fatto degli spazi in questione con contestazione del diritto dominicale dell&#8217;esponente) con le quali il Condominio aveva dimostrato la propria volonta&#8217; di acquisire le aree stesse, adibendole a parcheggio delle vetture dei condomini e dei visitatori dei medesimi; chiese inoltre che fossero inibite all&#8217;ente di gestione siffatte condotte e che lo stesso fosse condannato al risarcimento dei danni cagionati,</p>
<p>Il Condominio, costituendosi, evidenzio&#8217; di essere da oltre 20 anni nel possesso esclusivo degli spazi adibiti anche a parcheggio; sottolineo&#8217; che l&#8217;originaria proprietaria-venditrice del complesso immobiliare, la spa (OMISSIS), aveva stilato un regolamento condominiale, richiamato nei singoli rogiti di acquisto , in cui gli spazi in esame, nonche&#8217; la prospiciente sede stradale, facevano parte della proprieta&#8217; condominiale; contesto&#8217; altresi&#8217; che la societa&#8217; attrice potesse vantare diritti su tali aree, a cio&#8217; ostando il disposto della Legge n. 765 del 1967, articolo 18 che aveva determinato una presunzione di pertinenzialita&#8217; tra le stesse e gli immobili adibiti ad abitazione In via di riconvenzione eccepi&#8217; la comproprieta&#8217; in capo ai condomini delle aree oggetto di contenzioso, destinate a parcheggio, nonche&#8217; l&#8217;acquisto per usucapione in proprio favore della proprieta&#8217; o della servitu&#8217; prediale di uso o del diritto reale d&#8217;uso delle medesime aree; in via subordinata eccepi&#8217; l&#8217;avvenuta costituzione ex lege del diritto reale d&#8217;uso come limite del diritto di proprieta&#8217; della societa&#8217; attrice.</p>
<p>L&#8217;adito Tribunale accolse l&#8217;eccezione di usucapione &#8211; cosi&#8217; qualificando la difesa svolta dal Condominio e respingendo di conseguenza l&#8217;eccezione di inammissibilita&#8217; proposta dalla societa&#8217; attrice che aveva ritenuto che la richiesta del Condominio integrasse una domanda, tardivamente proposta &#8211; e respinse la domanda della societa&#8217; attrice.</p>
<p>La Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, pronunziando sentenza n. 413/2009, accolse invece la domanda di rivendica dell&#8217;appellante (OMISSIS) e condanno&#8217; il Condominio al rilascio delle aree in contestazione, respingendo altresi&#8217; le domande di risarcimento dei danni; la Corte distrettuale pervenne a tale risultato interpretativo ritenendo: che doveva dirsi coperta da giudicato &#8211; per mancata proposizione di appello sul punto &#8211; la qualificazione come eccezione della richiesta di accertamento dell&#8217;intervenuta usucapione; che l&#8217;eccezione di usucapione sarebbe stata proposta dal Condominio, soggetto non legittimato attivamente, in quanto si verteva in materia di pertinenze di beni dei singoli condomini e non gia&#8217; delle parti comuni; che comunque l&#8217;eccezione stessa , ove mai si fosse ritenuto legittimato il Condominio, sarebbe stata comunque infondata perche&#8217; l&#8217;ente di gestione non avrebbe dato prova del possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto delle aree rivendicate, essendo a cio&#8217; inidonea la stessa articolazione istruttoria contenuta negli atti difensivi del predetto; che del pari sarebbero state infondate le, pur riprodotte, eccezioni dirette a far valere l&#8217;asserito nesso pertinenziale ex lege tra le aree scoperte e i singoli appartamenti, in quanto non sarebbe stata provata la violazione del rapporto tra cubatura residenziale e superficie destinata a parcheggio previsto dalla Legge n. 765 del 1967, articolo 18 (venti metri quadrati &#8211; poi divenuti dieci per effetto della Legge n. 122 del 1989, articolo 2 &#8211; per metro cubo); che dall&#8217;esame degli atti di vendita dei singoli appartamenti e dalla lettura delle previsioni del regolamento contrattuale non sarebbe emersa la natura condominiale delle aree in questione e che le dedotte circostanze sarebbero state compatibili con la perdurante proprieta&#8217; in capo all&#8217;appellante dell&#8217;area in questione &#8211; oggetto di riserva di proprieta&#8217; in sede di predisposizione del regolamento condominiale- , separata dalla proprieta&#8217; delle unita&#8217; immobiliari; che altresi&#8217; infondata sarebbe stata l&#8217;&#8221;eccezione&#8221; di accertamento del diritto reale d&#8217;uso in capo ai singoli condomini, a cagione della ricordata carenza di legittimazione attiva del Condominio; che fondata invece sarebbe stata la domanda di rivendica della (OMISSIS) in forza delle emergenze documentali e della riscontrata infondatezza delle eccezioni del Condominio.</p>
<p>Per la cassazione di tale sentenza il Condominio ha proposto ricorso sulla base di tre motivi, illustrati da memoria; la srl (OMISSIS) ha resistito con controricorso, proponendo altresi&#8217; ricorso incidentale avverso la reiezione della propria domanda risarcitoria; e&#8217; stata disposta l&#8217;acquisizione della delibera di autorizzazione assembleare a che l&#8217;amministratore del Condominio promuovesse il ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p style="text-align: left;">1 Sono infondate le eccezioni di inammissibilita&#8217; del ricorso sollevate dalla (OMISSIS):</p>
<p>1a &#8211; Quella relativa alla pretesa mancata indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali si fonda l&#8217;impugnazione non coglie nel segno, se con essa si fosse inteso sindacare la mancata indicazione in calce al ricorso dei documenti offerti in comunicazione, in quanto il requisito di cui all&#8217;articolo 366 c.p.c., n. 6 e&#8217; soddisfatto mediante il deposito dei fascicoli di parte &#8211; ove detti documenti erano stati inseriti &#8211; consentendo cosi&#8217; alla Corte, mediante lo specifico rinvio al contenuto di detti atti, la verifica del presupposto fattuale dei motivi; la diversa questione della sufficienza del rinvio, in sede di esposizione dei motivi, al contenuto di detti documenti, al fine di ritenere le censure dotate di quel minimo di specificita&#8217; che le renda ammissibili, riguarda non gia&#8217; la corrispondenza del ricorso allo schema legale delineato dall&#8217;articolo 366 c.p.c. quanto piuttosto l&#8217;ammissibilita&#8217; dei singoli motivi.</p>
<p>2 &#8211; Con il primo motivo la parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione: a &#8211; dell&#8217;articolo 1117 cod. civ. nonche&#8217; della Legge n. 765 del 1967 laddove e&#8217; stato ritenuto carente di legittimazione attiva l&#8217;amministratore del Condominio a proporre la domanda &#8211; non correttamente assunta come tardivamente avanzata &#8211; o comunque di sollevare l&#8217;eccezione di usucapione delle aree destinate a parcheggio, in forza del vincolo pertinenziale costituito ex lege in virtu&#8217; della c.d. legge ponte, escludendo erroneamente tali aree dal novero delle cose comuni; b &#8211; della Legge n. 1150 del 1942, articolo 41 sexies in relazione all&#8217;articolo 1117 cod. civ., laddove la Corte di Appello non ha ritenuto provata la natura comune delle superfici in esame dall&#8217;analisi della documentazione prodotta &#8211; il regolamento (contrattuale) predisposto dalla venditrice spa (OMISSIS), in cui si sarebbe indicata la &#8220;sede stradale&#8221; come oggetto di proprieta&#8217; comune indivisibile di tutti i proprie tari delle unita&#8217; immobiliari per la destinazione funzionale impressa dall&#8217;articolo 18 della c.d. Legge Ponte; il progetto presentato al Comune di (OMISSIS) per ottenere la concessione a costruire; c &#8211; degli articoli 1117, 817 e 818 cod. civ., per non aver considerato, il giudice dell&#8217;appello, che, in mancanza di specificazione, nei singoli atti di acquisto, gli spazi destinati a parcheggio dovevano considerarsi ceduti in comproprieta&#8217; pro quota, come pertinenze delle singole unita&#8217; immobiliari.</p>
<p>2.a A sostegno di tale censure sottolinea parte ricorrente la non applicabilita&#8217; della giurisprudenza richiamata nella gravata decisione &#8211; al fine di escludere la legittimazione attiva dell&#8217;amministratore del Condominio &#8211; in quanto, a differenza della fattispecie cola&#8217; presa in esame, le aree stradali in oggetto sarebbero nate sin dall&#8217;origine con la specifica destinazione a parcheggio.</p>
<p>2/b &#8211; Il primo motivo non e fondato: 1 &#8211; perche&#8217; non vi e&#8217; alcuna censura circa la qualificazione come eccezione della richiesta di accertamento dell&#8217;intervenuta usucapione, proposta dal Condominio nella comparsa di risposta datata 20 giugno 2001 e depositata il successivo 4 luglio, dunque dopo l&#8217;udienza di prima comparizione indicata in citazione il 28 giugno 2001 e quindi, come osservato dal Tribunale e dalla Corte di Appello, tardivamente rispetto al termine di 20 giorni di cui all&#8217;articolo 166 c.p.c.; del pari non vi e&#8217; doglianza specifica circa la ritenuta preclusione pro judicato che sarebbe intervenuta sul punto; 2 &#8211; perche&#8217; la valutazione di pertinenzialita&#8217; delle aree rispetto ad una serie di edifici, asseritamente costituiti in condominio, avrebbe comunque necessitato, come messo in evidenza dalla Corte di Appello, che fosse fornita la dimostrazione che di quel vincolo di accessorieta&#8217; necessaria sussistessero i presupposti di legge, vale a dire, non solo la specifica proporzione rispetto alla cubatura degli edifici oggetto di disciplina condominiale &#8211; mentre nello stesso ricorso si fa riferimento all&#8217;intera rete stradale, interna ed esterna, del &#8220;Condominio&#8221; come oggetto di tale pertinenza, sottolineandone l&#8217;utilizzo parziale come parcheggio per autovetture &#8211; ma anche la sussistenza di un rapporto pertinenziale che, identificate che fossero le aree in contestazione, si riferisse a tutti gli edifici facenti parte del &#8220;Condominio&#8221;; c &#8211; perche&#8217; non si possono mettere sullo stesso piano logico &#8211; come fa il ricorrente &#8211; l&#8217;eccezione di accertamento di un vincolo pertinenziale nascente ex lege (che dunque presuppone l&#8217;accertamento, sia pure solo in via di eccezione, della proprieta&#8217; comune ex articolo 1117 cod. civ.) e l&#8217;eccezione diretta all&#8217;usucapione del diverso diritto reale d&#8217;uso sulle medesime aree (che invece presuppone l&#8217;alienita&#8217;, rispetto al patrimonio del bene di gestione, dell&#8217;area contesa).</p>
<p>2 &#8211; Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell&#8217;articolo 1158 cod. civ. e dell&#8217;articolo 184 c.p.c. per aver, la Corte di Appello, esorbitando dai poteri conferiti dalla legge al giudice del gravame, espresso pareri in merito all&#8217;inammissibilita&#8217; di mezzi di prova in forza dei quali il Tribunale di Tempio Pausania aveva ritenuto raggiunta la prova dell&#8217;usucapione in favore del condominio delle aree de quibus e, per altro verso, per non aver considerato, in senso favorevole alla propria tesi, le emergenze del giudizio possessorio.</p>
<p>2/a &#8211; Il motivo e&#8217; inammissibile perche&#8217; con il vizio illustrato dall&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, vengono denunziati o l&#8217;errore in cui sarebbe incorso il giudice di merito nell&#8217;astratta perimetrazione dell&#8217;ambito applicativo della norma &#8211; qui di carattere sostanziale &#8211; o la fallace riconduzione della fattispecie concreta in quella astratta &#8211; da cui il vizio di falsa applicazione della legge-; quando invece si denunzia la violazione di una norma attinente al procedimento che ha inciso sulla formazione del convincimento del giudice, allora la regula juris che si assume violata ricade nel vizio di cui all&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, qui non fatto valere, cosi&#8217; che la critica si riassumerebbe nella dichiarata non condivisione dei risultati interpretativi delle emergenze istruttorie da parte della Corte territoriale.</p>
<p>3 &#8211; (Con il terzo motivo si assume concretizzata la violazione o falsa applicazione della Legge n. 1150 del 1942, dell&#8217;articolo 41 sexies la&#8217; dove, pur avendo la (Corte di Appello riconosciuto l&#8217;esistenza di un vincolo pubblicistico sulle aree in esame ne ha ordinato lo sgombero da parte del Condominio, nonostante la loro pertinenza ex articolo 1117 cod. civ.: la censura, quasi priva di svolgimento argomentativo, e&#8217; comunque infondata in quanto dalla lettura della sentenza oggetto di ricorso emerge chiaramente la statuizione contraria a quella affermata quale presupposto della censura: la (Corte di appello ha infatti respinto l&#8217;eccezione di esistenza di un vincolo pubblicistico comune anche, e prima di tutto, perche&#8217; ha disconosciuto la legittimazione del (Condominio a sollevare siffatta eccezione.</p>
<p>4 &#8211; Con l&#8217;unico motivo di ricorso incidentale la contro ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 948, 949, 1130, 1131, 1133 e 2043 cod. civ. nonche&#8217; vizio di motivazione &#8211; che sarebbe stata insufficiente e contraddittoria &#8211; non avendo la (Corte di Appello riconosciuto il diritto della deducente al risarcimento del danno per l&#8217;occupazione delle aree di proprieta&#8217;, sulla base dell&#8217;osservazione che di tale uso sarebbero stati partecipi anche tutti i frequentatori del comprensorio e del rilievo che non trattandosi di cosa comune, i rispettivi diritti si sarebbero dovuti far valere nei confronti dei singoli proprietari effettivamente fruenti degli spazi oggetto di revindica.</p>
<p>4 &#8211; Il motivo e&#8217; fondato in quanto appare contraddittorio ordinare &#8211; come ha deciso la Corte distrettuale &#8211; al Condominio il rilascio dei beni &#8211; presupponendo dunque che la disponibilita&#8217; delle aree in questione sarebbe stata sottratta all&#8217;uso della proprietaria (OMISSIS) e sottoposta a contestazioni, quanto alla titolarita&#8217;, con varie iniziative giudiziarie, dal medesimo Condominio &#8211; ed allo stesso tempo negare la tutela risarcitoria che tali condotte dell&#8217;ente di gestione avrebbero comportato.</p>
<p>5 &#8211; La sentenza va dunque cassata in accoglimento del solo ricorso incidentale, con rinvio alla Corte di Appello di Cagliari che provvedera&#8217; anche alle spese del presente giudizio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p style="text-align: left;">LA CORTE<br />
Rigetta il ricorso principale ed accoglie quello incidentale; cassa in ordine al ricorso accolto e rinvia alla Corte di Appello di Cagliari che pronunziera&#8217; anche sulle spese del presente giudizio.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione II Civile, Sentenza 16 novembre 2012 n. 20218</title>
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		<pubDate>Tue, 16 Jul 2013 21:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Limiti alla Proprietà Esclusiva]]></category>
		<category><![CDATA[caldaie]]></category>
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		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<description><![CDATA[REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FELICETTI Francesco &#8211; Presidente Dott. BUCCIANTE Ettore &#8211; Consigliere [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</div>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. FELICETTI Francesco &#8211; Presidente<br />
Dott. BUCCIANTE Ettore &#8211; Consigliere<br />
Dott. PETITTI Stefano &#8211; Consigliere<br />
Dott. PARZIALE Ippolisto &#8211; Consigliere<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>(OMISSIS), rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall&#8217;Avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliato nello studio dell&#8217;Avv. (OMISSIS) in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO DI VIA (OMISSIS), in persona dell&#8217;amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliato nello studio di quest&#8217;ultimo in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza della Corte d&#8217;appello di Firenze n. 1162 del 29 agosto 2005;<br />
Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 26 ottobre 2012 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;<br />
udito l&#8217;Avv. (OMISSIS);<br />
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>1. &#8211; (OMISSIS), proprietario &#8211; per acquisto fattone da (OMISSIS) &#8211; di un locale ad uso magazzino e deposito posto al piano sottosuolo di un fabbricato condominiale posto a (OMISSIS), con annessi piazzale e rampa di accesso munita di cancello al civico (OMISSIS) della stessa via, accessibile anche dai due vani scale dello stesso edificio, convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze il Condominio per sentire dichiarare l&#8217;inesistenza del diritto della collettivita&#8217; condominiale di accedere al locale di sua proprieta&#8217;, ove si trovavano la centrale termica, l&#8217;autoclave e l&#8217;impianto di sollevamento di acque luride, anche dal piazzale, attraverso la rampa di accesso.</p>
<p>Si costitui&#8217; il Condominio, resistendo ed in via riconvenzionale domandando che venisse dichiarata l&#8217;esistenza di servitu&#8217; di passo carraio dal cancello posto al civico n. (OMISSIS), con condanna dello (OMISSIS) al risarcimento dei danni.</p>
<p>Il Tribunale di Firenze respinse la domanda dello (OMISSIS) e, in accoglimento della riconvenzionale, dichiaro&#8217; l&#8217;esistenza, in favore del Condominio, della servitu&#8217; di passo carraio attraverso la rampa di accesso, condannando lo (OMISSIS) al risarcimento del danno.</p>
<p>2. &#8211; La Corte di Firenze, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 29 agosto 2005, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta dal Condominio, confermando nel resto la sentenza impugnata.</p>
<p>2.1. &#8211; Per quanto qui ancora rileva, la Corte distrettuale ha affermato che la servitu&#8217; di passaggio si e&#8217; costituita per destinazione del padre di famiglia, giacche&#8217; la rampa di accesso costituisce opera visibile e permanente destinata stabilmente all&#8217;esercizio dell&#8217;accesso carrabile ai locali di proprieta&#8217; dello (OMISSIS), dove sono ubicati gli impianti condominiali (la centrale termica, l&#8217;autoclave e l&#8217;impianto di sollevamento di acque luride).</p>
<p>Anche dalla lettura dell&#8217;atto di compravendita &#8211; ha sottolineato la Corte d&#8217;appello &#8211; risulta che la venditrice (OMISSIS) avverti&#8217; l&#8217;acquirente che nel locale da lui acquistato erano ubicati tali beni condominiali e che il locale con relativo piazzale e rampa di accesso veniva trasferito con le servitu&#8217; passive nascenti per destinazione del padre di famiglia a seguito della vendita frazionata dell&#8217;edificio.</p>
<p>La Corte di Firenze ha quindi dato rilievo al comportamento delle parti successivo alla stipulazione dell&#8217;atto di compravendita, risultando che lo (OMISSIS), pur dopo avere acquistato il deposito magazzino, ha continuato per almeno dieci anni a consentire agli automezzi dell&#8217;impresa che aveva la gestione degli impianti la possibilita&#8217; di raggiungerli con i propri mezzi, utilizzando la sola possibilita&#8217; d&#8217;ingresso costituita dalla rampa di accesso, e che il condominio ha sempre fatto pacifico uso di tale passaggio, mediante l&#8217;impresa incaricata.</p>
<p>3. &#8211; Per la cassazione della sentenza della Corte d&#8217;appello lo (OMISSIS) ha proposto ricorso, con atto notificato il 20 ottobre 2006, sulla base di tre motivi.</p>
<p>L&#8217;intimato Condominio ha resistito con controricorso.</p>
<p>In prossimita&#8217; dell&#8217;udienza il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>1. &#8211; Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli articoli 1061 e 843 cod. civ.) il ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia inteso collegare direttamente il requisito dell&#8217;apparenza non tanto ai mezzi o alle opere attraverso i quali si esercita la servitu&#8217; di passo, ma all&#8217;esistenza di alcuni beni o impianti condominiali che, oltretutto, non sarebbero direttamente visibili, non si troverebbero sul fondo gravato dalla servitu&#8217; e non costituirebbero l&#8217;oggetto del diritto di servitu&#8217;, al quale si ricollegherebbero in via meramente eventuale. La Corte d&#8217;appello non avrebbe inoltre considerato che, per i tre o al massimo quattro rifornimenti annui di gasolio (che, oltretutto, adesso non servirebbero piu&#8217;), non era assolutamente necessario che l&#8217;autobotte entrasse nella proprieta&#8217; privata, obbligando a rimuovere i macchinari e gli automezzi ivi depositati, giacche&#8217; lo scarico del gasolio poteva benissimo effettuarsi, come piu&#8217; volte avvenuto, con l&#8217;autobotte parcheggiata sulla pubblica strada e il tubo del combustibile allacciato alla bocca della cisterna. La sentenza impugnata avrebbe potuto riconoscere esclusivamente il diritto del Condominio, ai sensi dell&#8217;articolo 843 cod. civ., di accedere, attraverso il fondo di proprieta&#8217; del ricorrente, alla centrale termica di proprieta&#8217; condominiale per ogni necessita&#8217; straordinaria e contingente e di esercitare tale eventuale accesso attraverso il vano scale del numero civico (OMISSIS), cioe&#8217; attraverso il percorso piu&#8217; facile e piu&#8217; breve.</p>
<p>Il secondo mezzo denuncia contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, giacche&#8217; la sentenza riconosce il requisito dell&#8217;apparenza della servitu&#8217; di passo in base all&#8217;errata ubicazione di alcuni beni ed impianti condominiali nella proprieta&#8217; dello (OMISSIS). Deduce il ricorrente, per un verso, che al locale dell&#8217;autoclave e all&#8217;impianto di sollevamento non si accederebbe dalla rampa e dal cortile di proprieta&#8217; (OMISSIS), bensi&#8217; soltanto attraverso il vano scala del civico n. (OMISSIS); per l&#8217;altro verso, che alla cisterna (interrata nel piazzale retrostante il locale di proprieta&#8217; (OMISSIS)) &#8211; che conteneva il gasolio che allora alimentava l&#8217;impianto di riscaldamento centrale dell&#8217;edificio &#8211; si poteva accedere non solo attraverso la rampa, ma anche dai due vani scala del fabbricato.</p>
<p>Il terzo mezzo (contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia) censura che la Corte territoriale non abbia considerato un mero atto di tolleranza in favore dei condomini la protrazione decennale dell&#8217;accesso attraverso la rampa, consentito, per ragioni di cortesia, per un piu&#8217; agevole rifornimento della centrale termica.</p>
<p>2. &#8211; I tre motivi &#8211; i quali, stante la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente -sono infondati.</p>
<p>Con logico e motivato apprezzamento delle risultanze di causa, la Corte distrettuale &#8211; nel confermare la decisione del primo giudice &#8211; ha accertato:</p>
<p>- che il fabbricato di via (OMISSIS) (appartenente alla sola (OMISSIS), che poi lo fraziono&#8217; in piu&#8217; unita&#8217; immobiliari, vendute separatamente, cosi&#8217; dando origine al condominio) era dotato di una serie di impianti comuni a tutte le porzioni dell&#8217;edificio (centrale termica, impianto di autoclave e di sollevamento delle acque luride), posti nel piano sottosuolo;</p>
<p>- che a tali impianti si accedeva, sia attraverso il vano scala, sia (allorquando si trattava di permettere il transito degli automezzi per portare il gasolio e le pesanti attrezzature necessarie alla manutenzione e alla riparazione degli impianti) mediante l&#8217;apposita rampa di accesso;</p>
<p>che il proprietario dell&#8217;intero edificio ha posto e lasciato i luoghi nello stato di fatto dal quale risulta la servitu&#8217; di passaggio carraio dalla rampa di accesso, questa costituendo opera visibile e permanente destinata all&#8217;esercizio dell&#8217;accesso ai locali dove sono situati gli impianti comuni;</p>
<p>che, costituitosi il condominio a seguito della vendita separata dei piani e delle porzioni di piano, e avendo lo (OMISSIS) acquistato dall&#8217;originaria proprietaria dell&#8217;intero edificio i locali con relativo piazzale dove si trovano i piu&#8217; importanti impianti condominiali e la rampa di accesso, si e&#8217; costituita una servitu&#8217; per destinazione del padre di famiglia a vantaggio del condominio attraverso la rampa;</p>
<p>che dell&#8217;esistenza della servitu&#8217; per destinazione del padre di famiglia, insistente sul locale con relativo piazzale e rampa di accesso, si da atto nello stesso atto di compravendita del 10 maggio 1983, con il quale lo (OMISSIS) ha acquistato dalla (OMISSIS) la proprieta&#8217; del locale ad uso magazzino e deposito posto al piano sottosuolo, con il piazzale e la rampa di accesso;</p>
<p>che tale situazione di fatto &#8211; utilizzo della rampa di accesso con automezzi per provvedere alle necessita&#8217; degli impianti condominiali &#8211; e&#8217; continuata, per almeno un decennio, anche dopo l&#8217;acquisto fattone dallo (OMISSIS).</p>
<p>Tale essendo la base di fatto, che le censure del ricorrente sono inidonee a scalfire, correttamente la Corte di Firenze ha ritenuto acquistata, in favore del condominio, una servitu&#8217; per destinazione del padre di famiglia, ricognitivamente contemplata nello stesso titolo di acquisto del proprietario del fondo servente.</p>
<p>Invero, nel caso in cui, in un edificio condominiale, alcuni impianti comuni (la centrale termica, l&#8217;autoclave e l&#8217;impianto di sollevamento delle acque luride) si trovino installati nel piazzale e nei locali di proprieta&#8217; esclusiva del singolo condomino, proprietario esclusivo anche della rampa, utilizzata per l&#8217;accesso con automezzi per le necessarie verifiche periodiche degli impianti e per la manutenzione e riparazione degli stessi, si ha una servitu&#8217; con i caratteri della apparenza, suscettibile di costituzione per destinazione del padre di famiglia, ai sensi dell&#8217;articolo 1062 cod. civ., se tale era la situazione di fatto posta o lasciata dall&#8217;unico proprietario dell&#8217;edificio allorche&#8217;, con la vendita frazionata dei piani o delle porzioni di piano, e&#8217; sorto il condominio.</p>
<p>Del tutto fuori luogo appare il richiamo del ricorrente all&#8217;articolo 843 cod. civ., atteso che qui non si e&#8217; di fronte ad una limitazione legale del diritto del titolare del fondo per una utilita&#8217; occasionale e transeunte del vicino che ha per contenuto la prestazione del consenso all&#8217;accesso e al passaggio, ma ad una servitu&#8217; di accesso carraio attraverso la rampa, costituita a titolo originario, a carico della proprieta&#8217; esclusiva del singolo condomino ed a vantaggio del condominio per il compimento, con la necessaria regolarita&#8217; e frequenza, di tutte le operazioni di rifornimento, regolazione, controllo e manutenzione degli impianti comuni.</p>
<p>Del pari non conducente e&#8217; il richiamo all&#8217;articolo 1144 cod. civ., avendo la Corte di merito, con valutazione immune da vizi logici e giuridici, valutato nella permanente e strutturale destinazione della rampa al servizio dell&#8217;accesso agli impianti comuni all&#8217;intero edificio le caratteristiche necessarie e sufficienti, in mancanza di diversa disposizione contenuta nel titolo, ai fini della costituzione ope legis della servitu&#8217; ai sensi dell&#8217;articolo 1062 cod. civ..</p>
<p>3. &#8211; Il ricorso e&#8217; rigettato.</p>
<p>Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal Condominio controricorrente, che liquida in complessivi euro 2.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compensi, oltre ad accessori di legge.</p>
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