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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; privacy</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 5 Penale, Sentenza 29 gennaio 2013, n. 4364</title>
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		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 20:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diffamazione]]></category>
		<category><![CDATA[preclusione utilizzo beni comuni]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[verbale d'assemblea]]></category>

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		<description><![CDATA[Affiggere in un luogo frequentato un proclama che indichi alcuni condomini sno morosi e pertanto esclusi dall'utilizzo di alcuni beni comuni, implica un reato? Quale? Perché?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE QUINTA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. GRASSI Aldo &#8211; Presidente<br />
Dott. VESSICHELLI Maria &#8211; Consigliere<br />
Dott. LAPALORCIA Grazia &#8211; Consigliere<br />
Dott. GUARDIANO Alfredo &#8211; Consigliere<br />
Dott. DE MARZO Giusepp &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:<br />
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);</p>
<p>avverso la sentenza del 21/01/2011 del Tribunale di Messina R.G. 18/2010;<br />
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;<br />
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Dr. Giuseppe De Marzo;<br />
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dr. Fodaroni Giuseppina, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>1. Con sentenza del 21/01/2011, il Tribunale di Messina ha confermato la decisione del Giudice di pace di Messina, il quale aveva affermato la responsabilita&#8217; di (OMISSIS) in ordine al reato di cui all&#8217;articolo 595 c.p., perche&#8217; aveva offeso la reputazione di (OMISSIS), affiggendo in data (OMISSIS) nell&#8217;atrio del condominio &#8220;(OMISSIS)&#8221; un avviso di imminente distacco della fornitura idrica ad opera dell&#8217;(OMISSIS), a seguito della presunta &#8220;persistenza del debito&#8221; di alcuni condomini espressamente indicati, tra i quali lo stesso (OMISSIS).</p>
<p>1.1. Il Tribunale, per un verso, ha sottolineato che era persino dubbia la fondatezza della totale richiesta del saldo nei confronti del (OMISSIS), il quale aveva preso in locazione l&#8217;appartamento, quando gia&#8217; era maturata una parte del debito; per altro verso, ha rilevato, richiamando la sentenza n. 716 del 2008 di questa Corte, che la condotta dell&#8217;amministratore non poteva ritenersi scriminata ai sensi dell&#8217;articolo 51 c.p. dal momento che egli aveva affisso l&#8217;avviso sulla porta dell&#8217;ascensore del palazzo, in tal modo operando una comunicazione percepibile da chiunque avesse frequentato l&#8217;immobile e che andava percio&#8217; al di la&#8217; dell&#8217;ambito di potenziale interesse della notizia.</p>
<p>Il Tribunale ha escluso che l&#8217; (OMISSIS) sarebbe stato costretto a tale comportamento, per la stringente necessita&#8217; di informare i condomini del rischio di imminente distacco dell&#8217;erogazione idrica, nell&#8217;impossibilita&#8217; di convocare l&#8217;assemblea o di inviare delle missive, dal momento che era emerso dall&#8217;istruttoria espletata in primo grado che non veniva convocata l&#8217;assemblea da almeno tre anni e che l&#8217; (OMISSIS) era a conoscenza da tempo di una situazione debitoria nei confronti dell&#8217;(OMISSIS).</p>
<p>Quanto al profilo legato all&#8217;elemento psicologico, il Tribunale, dopo avere ricordato che nel reato di diffamazione il dolo dell&#8217;agente e&#8217; generico, ha rilevato che, alla stregua dell&#8217;oggettivo significato delle espressioni adoperate e del silenzio serbato per lungo tempo dall&#8217;amministratore sulla richiesta del (OMISSIS) di addebitargli solo i consumi a lui effettivamente riconducici, era evidente l&#8217;intento di sottoporre ad una &#8220;pubblica gogna&#8221; coloro che non avevano pagato le quote. 2. Nell&#8217;interesse dell&#8217; (OMISSIS) viene proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi.</p>
<p>2.1. Con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell&#8217;articolo 606 c.p.p., violazione degli articolo 595 e 51 c.p., dal momento che nel condominio non esisteva una sala riunioni e che comunque non era quella la sede piu&#8217; adatta per poter diffondere tra i condomini interessati una comunicazione urgente. In definitiva, l&#8217;amministratore, avendo appreso a seguito della comunicazione del 04/09/2007 ad opera dell&#8217;(OMISSIS), che il fornitore del servizio idrico intendeva procedere entro quarantotto ore all&#8217;interruzione dello stesso, aveva perseguito non lo scopo di diffamare, ma quello di scongiurare un evento altrimenti non evitabile.</p>
<p>2.2. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell&#8217;articolo 606 c.p.p., violazione dell&#8217;articolo 42 c.p., per assenza di dolo, dal momento che l&#8217;amministratore non era animato dalla volonta&#8217; di utilizzare frasi offensive, ma solo dalla necessita&#8217; di informare tempestivamente i condomini dell&#8217;imminente interruzione del servizio idrico.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>1. Il primo motivo di ricorso e&#8217; infondato.</p>
<p>Va premesso che, secondo quanto gia&#8217; affermato da questa Corte (Sez. 5, n. 35543 del 18/09/2007, Donato, Rv. 237728), integra il delitto di diffamazione il comunicato, redatto all&#8217;esito di un&#8217;assemblea condominiale, con il quale alcuni condomini siano indicati come morosi nel pagamento delle quote condominiali e vengano conseguentemente esclusi dalla fruizione di alcuni servizi, qualora esso sia affisso in un luogo accessibile &#8211; non gia&#8217; ai soli condomini dell&#8217;edificio per i quali puo&#8217; sussistere un interesse giuridicamente apprezzabile alla conoscenza di tali fatti &#8211; ma ad un numero indeterminato di altri soggetti.</p>
<p>Nella specie, il ricorso reitera le difese gia&#8217; disattese con puntuale motivazione da giudice di merito, non contestando il fondamento obiettivo della conclusioni raggiunta dalla sentenza impugnata, secondo cui l&#8217;amministratore era da tempo a conoscenza della situazione di morosita&#8217; verso l&#8217;(OMISSIS), con la conseguenza che ben avrebbe potuto assumere tempestive iniziative di recupero e di risoluzione del contenzioso con il (OMISSIS).</p>
<p>L&#8217;esattezza del percorso argomentativi e&#8217; confermata dal rilievo che, se davvero la prospettiva dell&#8217;amministratore fosse stata quella dell&#8217;informazione celere rispetto all&#8217;imminente interruzione del servizio, attraverso modalita&#8217; comunicative potenzialmente percepibili da terzi estranei al condominio, egli avrebbe dovuto calibrare il contenuto dell&#8217;informazione a tale esigenza, evitando di menzionare anche l&#8217;identita&#8217; dei condomini morosi.</p>
<p>2. Infondato e&#8217; anche il secondo motivo di ricorso.</p>
<p>Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (V. ad. Es. Sez. 5, n. 7597 del 11.5.1999, Beri Riboli, rv. 213631), in tema di delitti contro l&#8217;onore, non e&#8217; richiesta la presenza di un animus iniuriandi vel diffamandi, ma appare sufficiente il dolo generico, che puo&#8217; anche assumere la forma del dolo eventuale, in quanto basta che l&#8217;agente, consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell&#8217;agente.</p>
<p>3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 23 gennaio 2013, n. 1593</title>
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		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 20:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Verbale]]></category>
		<category><![CDATA[appropriazione indebita]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<category><![CDATA[sottrazione]]></category>
		<category><![CDATA[verbale d'assemblea]]></category>

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		<description><![CDATA[Sul Verbale d'Assemblea si riportano le dichiarazioni di un condomino che accusa l'amministratore uscente di aver sottratto diecine di migliaia di euro alle casse condomminiali.... è lesione della privacy? Perché?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. FINOCCHIARO Mario &#8211; Presidente<br />
Dott. CARLEO Giovanni &#8211; Consigliere<br />
Dott. ARMANO Uliana &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCARANO Luigi A. &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. LANZILLO Raffaella &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 5084/2010 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;<br />
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>avverso la sentenza n. 539/2009 del TRIBUNALE di MILANO, SEZIONE DISTACCATA DI RHO, depositata il 11/11/2009 R.G.N. 223/2009;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/2012 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS);<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) per delega;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS);<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per la manifesta infondatezza del ricorso e condanna aggravata alle spese ex articolo 385 c.p.c., comma 4.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con sentenza dell&#8217;11/11/2009 il Tribunale di Milano respingeva la domanda, proposta Decreto Legislativo n. 196 del 2003, ex articolo 152 dalle sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS) nei confronti dei sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS) nonche&#8217; del Garante per la protezione dei dati personali, di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di &#8220;condotte lesive della loro privacy&#8221;, consistite nella dichiarazione resa durante l&#8217;assemblea condominiale del (OMISSIS) dal condomino (OMISSIS) secondo cui &#8220;bisogna capire dove sono andati a finire questi soldi, il perche&#8217; sono usciti, visto che la descrizione dei bonifici sono generiche &#8211; ad esempio vorremmo sapere cos&#8217;e&#8217;, anche perche&#8217; in generale sono stati sottratti circa cinquantaseimila euro al condominio&#8221;, e nel successivo invio ai condomini del verbale assembleare ove la stessa risultava raccolta da parte del suddetto (OMISSIS), amministratore subentrato nella carica e funzione allo Studio (OMISSIS) delle suindicate sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS).</p>
<p>Avverso la suindicata pronunzia le (OMISSIS) propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.</p>
<p>Resistono con separati controricorsi il (OMISSIS) e lo (OMISSIS), il quale ultimo ha presentato anche memoria.</p>
<p>L&#8217;intimato Garante per la protezione dei dati personali non ha svolto attivita&#8217; difensiva.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Con il 1 motivo le ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 20, 21, 22, in riferimento all&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.</p>
<p>Si dolgono che il giudice abbia erroneamente affermato che &#8220;i fatti ed i comportamenti denunciati da parte ricorrente sfuggano alla disciplina istituita dal codice della Privacy, letto come volto semplicemente a disciplinare la raccolta ed il trattamento dei dati personali&#8221;, laddove &#8220;la formazione di un documento in centinaia di esemplari e la sua distribuzione fra centinaia di persone non sfugge affatto alla normativa sulla Privacy&#8221;, e &#8220;il verbale di assemblea nel quale si afferma che vi sia una sottrazione di fondi per decine di migliaia di euro e altrettanto palesemente si indica il preteso responsabile, e&#8217; strumento: &#8211; di formazione del dato personale, oltretutto oltraggioso ed ingiusto; &#8211; di diffusione dello stesso; &#8211; di conservazione e di impossibilita&#8217; di eliminazione dello stesso dato, che va a colpire la dignita&#8217; ed il decoro&#8221;.</p>
<p>Con il 2 motivo denunziano violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 599 c.p., articolo 2043 c.c., in riferimento all&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.</p>
<p>Si dolgono che il giudice abbia erroneamente ritenuto che l&#8217;amministratore (OMISSIS) &#8220;vada esente da critiche perche&#8217; avrebbe agito disciplinatamente e essendovi obbligato dal proprio ufficio, mentre il Signor (OMISSIS) si sarebbe limitato a porre dei dubbi&#8221;, laddove &#8220;sul dovere dell&#8217;amministratore di condominio di non eseguire delibere nulle o contrarie alla legge si sono formate intere biblioteche giuridiche&#8221;, e, &#8220;venendo alla posizione del Signor (OMISSIS), si deve rilevare che il Tribunale ha travisato il preciso contenuto del documento, allorche&#8217; ha asserito che tale convenuto si sia limitato a porre una domanda&#8221;.</p>
<p>I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.</p>
<p>Va anzitutto osservato che, come questa Corte ha gia&#8217; avuto piu&#8217; volte modo di affermare, i motivi posti a fondamento dell&#8217;invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificita&#8217;, della completezza, e della riferibilita&#8217; alla decisione stessa, con &#8211; fra l&#8217;altro &#8211; l&#8217;esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, essendo inammissibile il motivo nel quale non venga precisato in qual modo e sotto quale profilo (se per contrasto con la norma indicata, o con l&#8217;interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimita&#8217; o dalla prevalente dottrina) abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito.</p>
<p>Sebbene l&#8217;esposizione sommaria dei fatti di causa non deve necessariamente costituire una premessa a se&#8217; stante ed autonoma rispetto ai motivi di impugnazione, e&#8217; tuttavia indispensabile, per soddisfare la prescrizione di cui all&#8217;articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che il ricorso, almeno nella parte destinata alla esposizione dei motivi, offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonche&#8217; delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere conosciuti soltanto mediante il ricorso, senza necessita&#8217; di attingere ad altre fonti, ivi compresi i propri scritti difensivi del giudizio di merito, la sentenza impugnata ed il ricorso per cassazione (v. Cass., 23/7/2004, n. 13830; Cass., 17/4/2000, n. 4937; Cass., 22/5/1999, n. 4998).</p>
<p>E&#8217; cioe&#8217; indispensabile che dal solo contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del &#8220;fatto&#8221;, sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (v. Cass., 4/6/1999, n. 5492).</p>
<p>Orbene, i suindicati principi risultano invero non osservati dalle odierne ricorrenti.</p>
<p>Gia&#8217; sotto l&#8217;assorbente profilo dei requisiti ex articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (cfr., da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), va posto in rilievo come esse facciano richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito es., al &#8220;verbale di assemblea nel quale sono state esposte valutazioni inaccettabili in odio all&#8217;ex amministratore&#8221;, al risultare &#8220;per tabulas che alcune frasi sono state soppresse e non riportate nel verbale (sostituendole con i punti di sospensione), a dimostrazione di lucida limatura del contenuto della discussione&#8221;, di cui lamentano la mancata o erronea valutazione, limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente &#8211; per la parte d&#8217;interesse in questa sede &#8211; riprodurli nel ricorso, ovvero, laddove riportati, senza puntualmente ed esaustivamente indicare i dati necessari al reperimento in atti degli stessi (v. Cass., Sez. Un., 3/11/2011, n. 22726; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass. 19/9/2011, n. 19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279).</p>
<p>Come da questa Corte &#8211; anche a Sezioni Unite &#8211; ripetutamente affermato, l&#8217;indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto, tale prescrizione ritenendosi soddisfatta qualora a) il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purche&#8217; nel ricorso si specifichi che il fascicolo e&#8217; stato prodotto e la sede in cui il documento e&#8217; rinvenibile; b) il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l&#8217;indicazione che il documento e&#8217; prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell&#8217;articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimita&#8217; o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento; c) si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullita&#8217; della sentenza od all&#8217;ammissibilita&#8217; del ricorso (articolo 372 p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l&#8217;esaurimento della possibilita&#8217; di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell&#8217;ambito del ricorso (v. Cass., Sez. Un., 25/3/2010, n. 7161; Cass., Sez. Un., 2/12/2008, n. 28547. Da ultimo v. Cass., Sez. Un., 3/11/2011, n. 22726; Cass., 6/11/2012, n. 19157).</p>
<p>Ne consegue che la ricorrente non pone invero questa Corte nella condizione di effettuare il richiesto controllo (anche in ordine alla tempestivita&#8217; e decisi vita dei denunziati vizi), da condursi sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non e&#8217; possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimita&#8217; accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).</p>
<p>Va ulteriormente sottolineato che il requisito &#8211; del pari a pena di inammissibilita&#8217; richiesto all&#8217;articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3, &#8211; della sommaria esposizione dei fatti di causa non risulta invero soddisfatto (neanche) allorquando come nella specie vengano nel ricorso pedissequamente riprodotti (in tutto o in parte) gli atti e i documenti del giudizio di merito (nel caso, in particolare, il ricorso Decreto Legislativo n. 196 del 2003, ex articolo 152; l&#8217;impugnata sentenza dei giudice di merito), in contrasto con lo scopo della disposizione di agevolare la comprensione dell&#8217;oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, in immediato coordinamento con i motivi di censura (v. Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628), essendo necessario che vengano riportati nel ricorso gli specifici punti di interesse nel giudizio di legittimita&#8217; (cfr. Cass., 8/5/2012, n. 6909), con eliminazione del &#8220;troppo e del vano&#8221;, non potendo gravarsi questa Corte del compito, che non le appartiene, di ricercare negli atti del giudizio di merito cio&#8217; che possa servire al fine di utilizzarlo per pervenire alla decisione da adottare (v. Cass., 16/2/2012, n. 2223; Cass., 12/9/2011, n. 18646; Cass., 22/10/2010, n. 21779; Cass., 23/6/2010, n. 15180; Cass., 18/9/2009, n. 20093; Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628), sicche&#8217; il ricorrente e&#8217; al riguardo tenuto a rappresentare e interpretare i fatti giuridici in ordine ai quali richiede l&#8217;intervento di nomofilachia o di critica logica da parte della Corte Suprema (v. Cass., Sez. Un., 11/4/2012, n. 5698), il che distingue il ricorso di legittimita&#8217; dalle impugnazioni di merito (v. Cass., 23/6/2010, n. 15180).</p>
<p>A tale stregua difetta invero nel caso un&#8217;esposizione in termini comprensibili e stringenti delle ragioni di censura, dalle quali, cosi&#8217; come formulate nella indistinzione dei profili di merito e di diritto, altro non e&#8217; dato pertanto evincere se non che gli elementi valutati dal giudice sono asseritamente suscettibili di una diversa lettura, conforme alle attese e deduzioni dell&#8217;odierna ricorrente (v. Cass., 1/12/1999, n. 13359; Cass., 29/11/1999, n. 13342).</p>
<p>Va per altro verso osservato che, come questa Corte argomentando dal rilievo che ai sensi dell&#8217;articolo 4, comma 1 lettera b), &#8220;dato personale&#8221; oggetto della tutela apprestata dal Decreto Legislativo n. 196 del 2003 (c.d. Codice della privacy, e gia&#8217; dalla Legge n. 675 del 1996) e&#8217; &#8220;qualunque informazione&#8221; relativa a &#8220;persona fisica, persona giuridica, ente o associazione&#8221;, che siano &#8220;identificati o identificabili&#8221;, anche &#8220;indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione&#8221; ha gia&#8217; avuto modo di affermare, i dati dei singoli partecipanti al condominio raccolti ed utilizzati per le finalita&#8217; di cui agli articoli 1117 ss. c.c. sono senz&#8217;altro da ricondurre a tale nozione, e conseguentemente assoggettati alla disciplina posta dalla suindicata fonte.</p>
<p>Si e&#8217; al riguardo precisato che, in ambito condominiale, le informazioni relative al riparto delle spese, all&#8217;entita&#8217; del contributo dovuto da ciascuno e alla mora nel pagamento degli oneri pregressi possono essere peraltro oggetto di trattamento anche senza il consenso dell&#8217;interessato.</p>
<p>Argomentando dal Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 24, si e&#8217; in proposito sottolineato che le attivita&#8217; di gestione ed amministrazione delle parti comuni implicano la possibilita&#8217; di raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione e selezione da parte dell&#8217;amministratore delle informazioni concernenti le posizioni di dare ed avere dei singoli partecipanti al condominio.</p>
<p>Ancora, si e&#8217; affermato che ragioni di buon andamento e di trasparenza giustificano una comunicazione di questi dati a tutti i condomini, non solo su iniziativa dell&#8217;amministratore in sede di rendiconto annuale o di assemblea ovvero nell&#8217;ambito delle informazioni periodiche trasmesse nell&#8217;assolvimento degli obblighi scaturenti dal mandato ricevuto, ma anche su richiesta di ciascun condomino, il quale e&#8217; investito di un potere di vigilanza e di controllo sull&#8217;attivita&#8217; di gestione delle cose, dei servizi e degli impianti comuni che lo facoltizza a richiedere in ogni tempo all&#8217;amministratore informazioni sulla situazione contabile del condominio, comprese quelle che riguardano eventuali posizioni debitorie degli altri partecipanti (v. Cass., 4/1/2011, n. 186).</p>
<p>Si e&#8217; al riguardo per altro verso posto in rilievo che i dati personali oggetto di trattamento debbono essere: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita&#8217; per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta l&#8217;identificazione dell&#8217;interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.</p>
<p>Ancora, che la liceita&#8217; del trattamento trova fondamento anche nella finalita&#8217; del medesimo, quest&#8217;ultima costituendo un vero e proprio limite intrinseco del trattamento lecito dei dati personali, che fonda l&#8217;attribuzione all&#8217;interessato del potere di relativo controllo (tanto con riferimento alle finalita&#8217; originarie che ai successivi impieghi), con facolta&#8217; di orientarne la selezione, la conservazione e l&#8217;utilizzazione; che l&#8217;interessato ha diritto a che l&#8217;informazione oggetto di trattamento risponda ai criteri di proporzionalita&#8217;, necessita&#8217;, pertinenza allo scopo, esattezza e coerenza con la sua attuale ed effettiva identita&#8217; personale o morale (c.d. principi di proporzionalita&#8217;, pertinenza e non eccedenza) (Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 11).</p>
<p>All&#8217;interessato e&#8217; pertanto attribuito il diritto di conoscere in ogni momento chi possiede i suoi dati personali e come li adopera, nonche&#8217; di opporsi al trattamento dei medesimi, ancorche&#8217; pertinenti allo scopo della raccolta, ovvero di ingerirsi al riguardo, chiedendone la cancellazione, la trasformazione, il blocco, ovvero la rettificazione, l&#8217;aggiornamento, l&#8217;integrazione (Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 7).</p>
<p>Al di la&#8217; delle specifiche fonti normative, e&#8217; in ogni caso il principio di correttezza (quale generale principio di solidarieta&#8217; sociale &#8211; che trova applicazione anche in tema di responsabilita&#8217; extracontrattuale &#8211; in base al quale il soggetto e&#8217; tenuto a mantenere nei rapporti della vita di relazione un comportamento leale, specificantesi in obblighi di informazione e di avviso, nonche&#8217; volto alla salvaguardia dell&#8217;utilita&#8217; altrui &#8211; nei limiti dell&#8217;apprezzabile sacrificio -, dalla cui violazione conseguono profili di responsabilita&#8217; in ordine ai fai si affidamenti anche solo colposamente ingenerati nei terzi: cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651; Cass., 27/10/2006, n. 23273; Cass., 15/2/2007, n. 3462; Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 24/7/2007, n. 16315; Cass., 30/10/2007, n. 22860; Cass., Sez. Un., 25/11/2008, n. 28056. Da ultimo cfr. Cass., 27/4/2011, n. 9404; Cass., 19/8/2011, n. 17685) a fondare in termini generali l&#8217;esigenza del bilanciamento in concreto degli interessi, e, conseguentemente, il diritto dell&#8217;interessato ad opporsi al trattamento, quand&#8217;anche lecito, dei propri dati (v. Cass., 5/4/2012, n. 5524).</p>
<p>Imprescindibile rilievo assume a tale stregua il bilanciamento tra contrapposti diritti e liberta&#8217; fondamentali, dovendo al riguardo tenersi conto del rango di diritto fondamentale assunto dal diritto alla protezione dei dati personali, tutelato agli articoli 21 e 2 Cost., nonche&#8217; all&#8217;articolo 8 Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;U.E., quale diritto a mantenere il controllo sulle proprie informazioni che, spettando a &#8220;chiunque&#8221; (Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 1) e ad &#8220;ogni persona&#8221; (articolo 8 Carta), nei diversi contesti ed ambienti di vita, &#8220;concorre a delineare l&#8217;assetto di una societa&#8217; rispettosa dell&#8217;altro e della sua dignita&#8217; in condizioni di eguaglianza&#8221; (cosi&#8217; Cass., 4/1/2011, n. 186).</p>
<p>Ne consegue, da un canto, che Le esigenze di funzionalita&#8217; e di efficienza del condominio non possono considerarsi prevalenti sai diritto alla riservatezza e alla tutela dei dati (del condominio e) dei condomini (v. Cass., 4/1/2011, n. 186). E per altro verso, che fondamentale rilievo assume al riguardo il rispetto dei c.d. principi di proporzionalita&#8217;, pertinenza e non eccedenza (Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 11).</p>
<p>A tale stregua le informazioni riportate nei prospetti contabili o come nella specie nei verbali assembleari debbono essere comunicati solamente agli aventi diritto alla relativa conoscenza, e cioe&#8217; ai condomini (a prescindere ovviamente dal relativo numero).</p>
<p>Non anche, a chi non vi abbia viceversa interesse (arg. Decreto Legislativo n. 196 del 2003, ex articolo 25).</p>
<p>Deve pertanto evitarsi una relativa diffusione generalizzata, rivolta a soggetti indeterminati.</p>
<p>Incombe al riguardo all&#8217;amministratore del condominio adottare le opportune cautele per evitare l&#8217;accesso a quei dati da parte di persone estranee al condominio (v. Cass., 4/1/2011, n. 186).</p>
<p>Orbene, diversamente da quanto sostenuto dalle odierne ricorrenti, dei suindicati principi il giudice del merito ha nell&#8217;impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione.</p>
<p>Da un canto, ha correttamente escluso che la piu&#8217; sopra riportata affermazione del condomino (OMISSIS) possa invero ricondursi alla nozione di &#8220;dato personale&#8221; di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 2003, suindicato articolo 4, comma 1, lettera b), correttamente evidenziando che &#8220;con l&#8217;espressione contestata&#8230; non si attribuisce o si fa richiamo ad alcuna informazione riguardante una persona, e nella specie, le due ricorrenti, ma ci si chiede dove siano finite delle somme di denaro facenti capo al condominio e per quale motivo sono stati effettuati dei bonifici a favore dello Studio (OMISSIS)&#8221;, salva la eventuale relativa rilevanza sotto altri e differenti profili, diversamente tutelabili (&#8220;a prescindere dal carattere diffamatorio o meno della dichiarazione in esame&#8221;).</p>
<p>Per altro verso ha accertato e dato atto che nella specie &#8220;lo (OMISSIS),&#8230; nel rispetto dei suoi compiti istituzionali, si e&#8217; limitato a trasmettere copia della delibera assembleare ai singoli condomini, senza divulgare o elaborare differentemente il verbale e quanto ivi riportato&#8221;.</p>
<p>Con il 3 motivo le ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione degli articoli 156 e 162 c.p.c., in riferimento all&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.</p>
<p>Si dolgono che il giudice, in caso di mancanza dei &#8220;presupposti per il ricorso ex articolo 152 codice&#8221;, non abbia disposto &#8220;la conversione del rito e di procedere quindi all&#8217;esame del merito della pretesa attorea secondo le forme dell&#8217;ordinario giudizio di cognizione&#8221;.</p>
<p>Il motivo e&#8217; in parte inammissibile e in parte infondato.</p>
<p>A parte il rilievo che (anch&#8217;esso) risulta formulato in violazione dell&#8217;articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (cfr., da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), va osservato che la richiesta applicazione delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con ricorso al procedimento speciale ivi previsto all&#8217;articolo 152, non consente al giudice di disporre, in caso di rigetto come della specie della domanda per relativa infondatezza, alcuna &#8220;conversione del rito&#8221;, non rimanendo in tal caso integrata alcuna ipotesi legittimante l&#8217;esercizio dei poteri officiosi del giudice, neanche ai sensi dei pure invocati articoli 156 e 162 c.p.c..</p>
<p>Non si tratta infatti di nullita&#8217; dell&#8217;atto introduttivo non conformato al modello legale (ricorso anziche&#8217; citazione), sanabile col raggiungimento dello scopo e di eventuali inosservanze di regole del procedimento ordinario; ne&#8217; di disporsi la rinnovazione dell&#8217;atto, essendosi la parte convenuta nella specie invero costituita (cfr. Cass., 18/8/2006, n. 18201); e neppure di trattazione della controversia, da parte del giudice adito, con un rito diverso da quello previsto dalla legge, non determinante alcuna nullita&#8217; del procedimento e della sentenza successivamente emessa laddove la parte non deduca e dimostri che dall&#8217;erronea adozione del rito le sia derivata una lesione del diritto di difesa (cfr. Cass., 27/1/2012, n. 1201).</p>
<p>Nel caso trovano invero applicazione il principio della domanda (articolo 99 c.p.c.), la cui interpretazione rientra nella valutazione del giudice di merito e non e&#8217; censurabile in sede di legittimita&#8217; ove come nella specie congruamente motivata (cfr, da ultimo, Cass. 24/7/2012, n. 12944), nonche&#8217; il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunziato (articolo 112 c.p.c.) (v. Cass., 22/3/2007, n. 694S; Cass., 19/4/2006, n. 9087), alla cui stregua va coordinata anche l&#8217;applicazione de principio iura novit curia di cui all&#8217;articolo 113 c.p.c., comma 1, (che fa salva la possibilita&#8217; per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite nonche&#8217; all&#8217;azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili. alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti: cfr., da ultimo, Cass., 24/7/2012, n. 12943).</p>
<p>All&#8217;inammissibilita&#8217; ed infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.</p>
<p>Le spese, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuno dei controricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS), seguono la soccombenza.</p>
<p>Non e&#8217; viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell&#8217;intimato Garante per la protezione dei dati personali, non avendo il medesimo svolto attivita&#8217; difensiva.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 10.000,00 per onorari, oltre ad accessori come per legge, in favore di ciascuno dei controricorrenti, sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS).</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 3 gennaio 2013, n. 71</title>
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		<pubDate>Mon, 24 Mar 2014 21:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[parcheggio]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[videosorveglianza]]></category>

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		<description><![CDATA[Il condominio incappa in una violazione della privacy se installa una videocamera nel parcheggio condominiale?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere<br />
Dott. CORRENTI Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCRIMA Antonietta &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 31242/2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), rappresentato e difeso da se&#8217; medesimo ex articolo 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1536/2005 del GIUDICE DI PACE di CATANZARO, depositata il 06/10/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2012 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>L&#8217; (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, basato su due articolati motivi, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro del 6 ottobre 2005, con la quale, in accoglimento della domanda proposta dall&#8217;avv. (OMISSIS), la ricorrente era stata condannata al pagamento, in favore dell&#8217;attore, della somma di euro 241,11, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonche&#8217; alle spese di lite, a titolo di quota di rimborso di spese anticipate dal (OMISSIS) quale condomino, per l&#8217;installazione, in via d&#8217;urgenza, di una telecamera a circuito chiuso con video-registratore semestrale, al fine di scoraggiare azioni di danneggiamento, ulteriori rispetto a quelle denunciate al Questore di Catanzaro da alcuni condomini in data 3 giugno 2004. (OMISSIS) ha resistito con controricorso.</p>
<p>Il controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell&#8217;articolo 378 c.p.c..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1. Al ricorso in esame non si applica il disposto di cui all&#8217;articolo 366 bis c.p.c. &#8211; inserito nel codice di rito dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, articolo 6, ed abrogato dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 47, comma 1, lettera d), in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata (6 ottobre 2005), pur se la parte ricorrente ha, comunque, formulato, quattro quesiti di diritto.</p>
<p>2. Con il primo motivo, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;articolo 1134 c.c., la ricorrente assume che, alla luce della disposizione di cui all&#8217;articolo 1134 c.c., nel nostro ordinamento vige il principio che, in tema di condominio, le spese relative alle parti comuni devono essere autorizzate dall&#8217;assemblea o dall&#8217;amministratore e, in mancanza di dette autorizzazioni, la spesa sostenuta dal singolo condomino non puo&#8217; essere rimborsata, salvo si tratti di spesa urgente; affinche&#8217; la spesa abbia i caratteri dell&#8217;urgenza ex articolo 1134 c.c., e affinche&#8217;, quindi, ne possa essere richiesto il rimborso e necessario che non vi sia il tempo necessario per far deliberare l&#8217;assemblea; nella specie il (OMISSIS) avrebbe sostenuto la spesa in parola, non necessaria, non urgente ne pertinente, senza aver dimostrato l&#8217;impossibilita&#8217; che sulla stessa decidesse l&#8217;assemblea, essendovi, peraltro, il tempo a cio&#8217; necessario ne&#8217; ostandovi la mancanza di un amministratore del condominio, in quanto ben avrebbe potuto il (OMISSIS) convocare l&#8217;assemblea ex articolo 66 disp. att. c.c.; il (OMISSIS) autonomamente avrebbe deciso di sostenere la spesa de qua installando una illecita e illegittima telecamera, in tal modo esautorando l&#8217;assemblea e impedendo alla stessa di discutere e valutare la questione; la spesa affrontata non avrebbe alcuna pertinenza logica e diretta con i presunti danneggiamenti; con la installazione della telecamera il (OMISSIS) procederebbe, senza alcuna preventiva autorizzazione del Garante e senza il consenso dei soggetti, le cui immagini e i cui dati vengono O trattati, alla raccolta, alla visione e al controllo delle persone &#8211; tra cui il presidente, i dipendenti e gli associati dell&#8217;associazione ricorrente, avente sede nello stabile condominiale di cui si discute -, dei loro dati e delle loro abitudini; l&#8217;installazione della telecamera violerebbe l&#8217;articolo 615 bis c.p.; la decisione di installare la telecamera in questione non sarebbe stata neppure ex posi confermata o ratificata dall&#8217;assemblea.</p>
<p>3. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Assume l&#8217; (OMISSIS) &#8211; che la sentenza impugnata va cassata perche&#8217; priva di motivazione in relazione alle ragioni in fatto e in diritto che hanno condotto il Giudice di pace ad adottare la decisione, essendosi questi limitato ad aderire supinamente alla domanda attorca; in particolare, mancherebbe ogni motivazione in relazione all&#8217;illegittima omessa convocazione dell&#8217;assemblea, alla congruita&#8217; e pertinenza logica tra la presunta urgenza e la spesa sostenuta per l&#8217;installazione della telecamera nonche&#8217; alla prospettata violazione della riservatezza e della privacy dell&#8217;associazione ricorrente dei suoi dipendenti e associati e comunque delle altre persone ignare della telecamere e non consenzienti alle riprese; neppure vi sarebbe motivazione in relazione alla mancata preventiva autorizzazione dell&#8217;assemblea condominiale alla spesa ne&#8217; alla sua convalida o ratifica o conferma ex posi da parte della medesima assemblea.</p>
<p>4. Entrambi i motivi vanno disattesi.</p>
<p>4.1. Ed invero, le sentenze del giudice di pace, pronunciate secondo equita&#8217; in controversie di valore non eccedente i millecento euro e soggette &#8220;ratione temporis&#8221; al regime impugnatorio antecedente a quello di cui al Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 &#8211; come quella all&#8217;esame &#8211; sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme processuali, delle norme della Costituzione e di quelle comunitarie, nonche&#8217; per violazione dei principi informatori della materia e per nullita&#8217; attinente alla motivazione, che sia assolutamente mancante o apparente, o fondata su affermazioni in radicale ed insanabile contrasto.</p>
<p>4.2. In particolare le predette sentenze sono impugnabili con ricorso per cassazione per violazione di norme di diritto, ai sensi dell&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 3, &#8211; alla luce della sentenza n. 206 del 2004 della Corte costituzionale &#8211; soltanto in relazione ai principi informatori della materia, e cioe&#8217; di principi ai quali si e&#8217; ispirato il legislatore nel dettare una determinata disciplina della materia (v., in motivazione, Cass. 14 luglio 2011, n. 15460; Cass. 18 giugno 2008, n. 16545), restando, invece, preclusa la denunzia di violazione di specifiche norme di diritto sostanziale (v. Cass. sez. un. 14 gennaio 2009, n. 564); ne consegue che costituisce onere del ricorrente (Cass. 22 febbraio 2011, n, 4282; Cass. 23 maggio 2006, n. 12147 e Cass. 10 gennaio 2007, n. 284) indicare chiaramente quali siano i principi informatori che si assumono disattesi, a pena di inammissibilita&#8217; del ricorso.</p>
<p>4.3. Nella specie il ricorrente, con il primo motivo, pur facendo genericamente riferimento ad un principio del nostro ordinamento in rema di spese condominiali, ha, in concreto, lamentato a tale riguardo la sola violazione della norma di cui all&#8217;articolo 1134 c.c., dolendosi della non ricorrenza, nella specie, dei presupposti per l&#8217;anticipazione e la rimborsabilita&#8217; di spese condominiali, senza peraltro neppure dedurre come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con il predetto principio; ne&#8217; peraltro allega &#8211; come era suo onere &#8211; che il supposto principio desunto dall&#8217;articolo 1134 c.c., sia anche un principio informatore della materia ne&#8217; tanto e&#8217; allegato in relazione al pur invocato principio di tutela di riservatezza e della privacy (v. Cass. 29 aprile 2010, n. 10371 Cass. 22 giugno 2005, n. 13377; Cass., ord. 15 aprile 2005, n. 7872).</p>
<p>A quanto precede deva aggiungersi che, secondo il costante orientamento di questa Corte, non sussistono gli estremi atti ad integrare il delitto di interferenze illecite nella vita privata (articolo 615 bis c.p.) nel caso in cui un soggetto effettui riprese dell&#8217;area condominiale destinata a parcheggio e del relativo ingresso, trattandosi di luoghi destinati all&#8217;uso di un numero indeterminato di persone e, pertanto, esclusi dalla tutela di cui all&#8217;articolo 615 bis c.p., la quale concerne, sia che si tratti di &#8220;domicilio&#8221;, di &#8220;privata dimora&#8221; o &#8220;appartenenze di essi&#8221;, una particolare relazione del soggetto con l&#8217;ambiente in cui egli vive la sua vita privata, in modo da sottrarla ad ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza (v. Cass., pen., 29 ottobre 2008, n. 44701).</p>
<p>4.4. Il primo motivo va, pertanto, dichiarato inammissibile.</p>
<p>4.5. Quanto ai lamentati vizi motivazionali, va anzitutto precisato che, pur avendo indicato nella rubrica del secondo motivo &#8220;omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio&#8221;, il ricorrente nell&#8217;illustrazione del motivo all&#8217;esame ha censurato la sentenza impugnata solo per omessa motivazione in ordine ai fatti controversi. In realta&#8217;, la sentenza di merito risulta motivata e all&#8217;evidenza non trattasi di motivazione apparente, in relazione ai profili evidenziati, risultando gli stessi comunque esaminati dal primo giudice, avendo il predetto giudice ritenuto sussistente la necessita&#8217; e l&#8217;urgenza di procedere all&#8217;installazione della telecamera ed evidenziato che tutti i condomini hanno provveduto al pagamento di quanto dovuto per tale installazione, ad eccezione della ricorrente, e che l&#8217;apparecchiatura in parola e&#8217; stata installata con angolazione ristretta all&#8217;apparecchiatura di apertura del cancello, con cio&#8217; implicitamente escludendo la lamentata violazione di privacy.</p>
<p>4.6. Il secondo motivo va, pertanto, disatteso.</p>
<p>5. Il ricorso deve essere, quindi, rigettato.</p>
<p>Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo,</p>
<p>seguono la soccombenza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio di legittitnita&#8217;, che liquida in complessivi euro 800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza 09 agosto 2012 n. 14346</title>
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		<pubDate>Fri, 07 Mar 2014 11:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto alla Riservatezza]]></category>
		<category><![CDATA[autorizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[riservatezza]]></category>
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		<description><![CDATA[Il proprietario di un immobile può installare un apparato di videosorveglianza se terzi vantano diritto d'uso su parte dell'immobile?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE PRIMA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. FIORETTI Francesco Maria &#8211; Presidente -<br />
Dott. SALVAGO Salvatore &#8211; Consigliere -<br />
Dott. RORDORF Renato &#8211; Consigliere -<br />
Dott. RAGONESI Vittorio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. CAMPANILE Pietro &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>R.S. Elettivamente domiciliato in Roma, viale Libia, n. 167, nello studio dell&#8217;avv. Giovanni Borrelli; rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Pustorino Franco, giusta procura speciale in calce al ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>RI.MA. Elettivamente domiciliata in Roma, via Baiamonti n. 4 (studio Internullo), nello studio dell&#8217;avv. Gemelli Antonio, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al controricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza del Tribunale di Messina, n. 24, depositata in data 2 dicembre 2009;<br />
sentita la relazione all&#8217;udienza del 24 aprile 2012 del consigliere Dott. Pietro Campanile;<br />
Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto dott. CAPASSO Lucio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>1 &#8211; Con ricorso presentato in data 30 aprile 2009 ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152 al Tribunale di Messina Ri.Ma., premesso di essere assegnataria di un immobile di proprietà del suocero R.S., esponeva che costui aveva installato, sia sul cancello, sia sul portone d&#8217;ingresso del fabbricato, dei dispositivi di video-controllo, da lei ritenuti lesivi del proprio diritto alla riservatezza; chiedeva, pertanto, che fosse ordinata la rimozione di tale impianto, con condanna del R. al risarcimento dei danni.</p>
<p>1.1 &#8211; Si costituiva l&#8217;intimato, il quale chiedeva il rigetto del ricorso, deducendo che il fabbricato in questione non costituiva un condominio, essendone egli proprietario in via esclusiva, ed essendo ricorso ai sistemi di videosorveglianza per aver subito intimidazioni e minacce.</p>
<p>1.2 &#8211; Il Giudice adito, con la decisione indicata in epigrafe, rilevato che la proprietà esclusiva del fabbricato non era ostativa alla qualificazione come &#8220;comuni&#8221;, in quanto utilizzate anche dalla ricorrente, delle aree controllate dalle telecamere fatte installare dal R., impegnate dalla Ri. per il transito, riteneva pretestuose le affermazioni dell&#8217;intimato, in quanto l&#8217;episodio di maggiore gravità da lui denunciato, vale a dire l&#8217;esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco in direzione di un balcone dell&#8217;abitazione, era avvenuto circa due anni prima rispetto alla predisposizione del sistema di video-controllo, mentre alcuni furti, pure indicati per giustificare l&#8217;adozione di tale rimedio, erano parimenti giudicati irrilevanti sotto il profilo causale, in quanto avvenuti in epoca successiva.</p>
<p>Veniva pertanto affermato che, il controllo della zona antistante l&#8217;abitazione della ricorrente non fosse giustificato da esigenze di tutela tali da consentire una violazione della riservatezza della Ri., consistente nella possibilità di controllare, essendo prevista la conservazione dei dati registrati, ogni suo movimento in entrata o in uscita. Veniva, quindi, disposta la rimozione dell&#8217;impianto, mentre veniva rigettata, in quanto ritenuta sfornita di prova, la pretesa di contenuto risarcitorio.</p>
<p>1.3 &#8211; Per la cassazione di tale decisione il R. propone ricorso, affidato ad unico e complesso motivo, illustrato da memoria, cui la Ri. resiste con controricorso e con successiva memoria.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>2 &#8211; Deve preliminarmente rilevarsi che il presente ricorso è ammissibile ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152, comma 13.</p>
<p>2.1 &#8211; Va altresì dato atto dell&#8217;assenza di censure, da parte della Ri., in merito al rigetto della domanda risarcitoria, ragion per cui il giudizio rimane incentrato unicamente sulla liceità o meno, ai sensi del citato D.Lgs. n. 196 del 2003, dell&#8217;installazione dell&#8217;impianto di videosorveglianza.</p>
<p>2.2 &#8211; Con unico e articolato motivo il R. deduce violazione del D.Lgs. n. 196 del 2003 e delle norme di attuazione emanate dal garante per la protezione dei dati personali il 20 maggio 2005, nonchè vizio di motivazione, sostenendosi: a) che nel caso di specie non vi sarebbe alcuna lesione della riservatezza, riguardando l&#8217;impianto di videosorveglianza (nel quale le immagini, per altro non registrate su bobine, venivano conservate per tre giorni, ed erano visionabili solo dall&#8217;A.G.) soltanto l&#8217;area cortilizia (si richiama, in proposito, la giurisprudenza formatasi, in relazione alla fattispecie di cui all&#8217;art. 615 bis c.p. in tema di aree condominiali); b) il consenso della Ri. non era comunque richiesto essendo il R. unico proprietario del fabbricato, e sussistendo fondate ragioni, ai fini della tutela dei propri beni e della propria incolumità, del ricorso al videocontrollo.</p>
<p>3- I diversi profili di censura, che, per la loro intima connessione, possono esaminarsi congiuntamente, sono fondati.</p>
<p>Il Tribunale di Messina ha proceduto a una disamina delle questioni relative al c.d. bilanciamento degli interessi, allo scopo di verificare se le deduzioni del resistente circa le esigenze di sicurezza posta alla base dell&#8217;istallazione del sistema di videosorveglianza fossero o meno fondate, senza tuttavia procedere a una doverosa ed accurata indagine preliminare circa la ricorrenza dei presupposti per l&#8217;applicabilità del D.Lgs. n. 196 del 2003,, invocato in via esclusiva dalla Ri.. Tale imprescindibile esame, consentito in questa sede dalla deduzione della violazione del D.Lgs. n. 196 del 2003, e delle norme di attuazione del Garante del 20 maggio 2005, induce a ritenere che la fattispecie considerata esuli, per le seguenti ragioni, dalla disciplina di riferimento.</p>
<p>4 &#8211; Non può dubitarsi, nonostante in dottrina sia stato sollevato qualche dubbio al riguardo, che anche l&#8217;immagine di una persona, in sè considerata, quando in qualche modo venga visualizzata o impressa, possa costituire &#8220;dato personale&#8221; ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 4, lett. b), noto anche come &#8220;codice privacy&#8221;. In tal senso, invero, depongono specifiche decisioni del Garante per la protezione di dati personali (21 ottobre 1999; 4 ottobre 2007, 18 giugno 2009, n. 1623306), nonchè la decisiva circostanza della previsione, nell&#8217;ambito del codice privacy, di una specifica norma (art. 134) in materia di videosorveglianza.</p>
<p>Mette conto di richiamare, inoltre, la Convenzione n. 108/1981 del Consiglio d&#8217;Europa; la direttiva n. 95/46 CE, art. 2, lett. a), nonchè il documento di lavoro sulla videosorveglianza WP67/2002, adottato il 25 novembre 2002 dal Gruppo dei Garanti europei costituito ai sensi dell&#8217;art. 29 della citata direttiva.</p>
<p>5 &#8211; Non ricorrono, tuttavia, gli ulteriori aspetti di natura oggettiva previsti dal complesso delle disposizioni che regolano la materia. Con riferimento all&#8217;ambito di applicazione del richiamato D.Lgs. n. 196 del 2003, deve infatti richiamarsi la norma (art. 5, comma 3), secondo cui &#8220;il trattamento dei dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all&#8217;applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione&#8221;.</p>
<p>5.1 &#8211; In relazione a tale disposizione, nel provvedimento generale in materia di videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali del 29 aprile 2004, al par. 6.2.5., dedicato alle , &#8220;riprese nelle aree comuni&#8221;, applicabile &#8220;ratione temporis&#8221; (ma nella successiva deliberazione in data 8 aprile 2010 &#8211; par. 6.1 &#8211; non si rinvengono significative differenze), si afferma che &#8220;l&#8217;installazione degli strumenti descritti nel paragrafo precedente, se effettuata nei pressi di immobili privati e all&#8217;interno di condominii e loro pertinenze (es. posti auto, box), benchè non sia soggetta al Codice quando i dati non sono comunicati sistematicamente o diffusi, richiede comunque l&#8217;adozione di cautele a tutela dei terzi (art. 5, comma 3, del Codice). Al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l&#8217;angolo visuale delle riprese deve essere limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, ad esempio antistanti l&#8217;accesso alla propria abitazione, escludendo ogni forma di ripresa anche senza registrazione di immagini relative ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) o antistanti l&#8217;abitazione di altri condomini. Il Codice trova invece applicazione in caso di utilizzazione di un sistema di ripresa di aree condominiali da parte di più proprietari o condomini, oppure da un condominio, dalla relativa amministrazione (comprese le amministrazioni di residence o multiproprieta), da studi professionali, società o da enti no profit. L&#8217;installazione di questi impianti è ammissibile esclusivamente in relazione all&#8217;esigenza di preservare la sicurezza di persone e la tutela di beni da concrete situazioni di pericolo, di regola costituite da illeciti già verificatisi, oppure nel caso di attività che comportano, ad esempio, la custodia di denaro, valori o altri beni (recupero crediti, commercio di preziosi o di monete aventi valore numismatico). La valutazione di proporzionalità va effettuata anche nei casi di utilizzazione di sistemi di videosorveglianza che non prevedano la registrazione dei dati, in rapporto ad altre misure già adottate o da adottare (es. sistemi comuni di allarme, blindatura o protezione rinforzata di porte e portoni, cancelli automatici, abilitazione degli accessi)&#8221;.</p>
<p>5.2 &#8211; Onde verificare quale delle ipotesi sopra descritte ricorre nel caso in esame, debbono richiamarsi i dati fattuali emergenti dalla decisione impugnata:</p>
<p>a &#8211; l&#8217;intero fabbricato nel cui cortile è stato installato l&#8217;impianto di videosorveglianza è di proprietà di R. S.. La nuora Ri. occupa una porzione di detto immobile quale assegnataria, essendole stati affidati i figli minori nell&#8217;ambito di giudizio di separazione personale.</p>
<p>b &#8211; l&#8217;impianto è costituito da telecamere collocate sul cancello che consente l&#8217;accesso al giardinetto e sul portoncino d&#8217;ingresso.</p>
<p>c &#8211; secondo le informazioni rese dalla ditta Demotica S.r.l., acquisite agli atti e trascritte nel ricorso, il sistema non è dotato di bobine a nastro per la registrazione, ma di un hard disc, che registra e salva, per soli tre giorni, le immagini, le quali potranno essere esaminate non dal R., ma dall&#8217;A. G. a seguito della denuncia di un fatto illecito penalmente rilevante.</p>
<p>5.3 &#8211; La questione più delicata che la presente vicenda pone consiste nella qualificazione giuridica, per i fini che qui interessano, della figura dell&#8217;unico proprietario di un immobile, allo scopo di stabilire se ricorrano i presupposti, così come indicati anche dal Garante per la protezione dei dati personali, per il superamento di quell&#8217;ambito di esclusione dell&#8217;applicazione del &#8220;codice privacy&#8221;, come delineato dallo stesso D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 5, comma 3, sopra richiamato.</p>
<p>Posto che, come si legge nella seconda proposizione del punto 6.2.5 del provvedimento del Garante in tema di videosorveglianza del 2004, &#8220;il Codice trova invece applicazione in caso di utilizzazione di un sistema di ripresa di aree condominiali da parte di più proprietari o condomini, oppure da un condominio, dalla relativa amministrazione (comprese le amministrazioni di residence o multiproprietà), da studi professionali, società o da enti no-profit&#8221;, si tratta di stabilire se la figura dell&#8217;unico proprietario di un fabbricato comprendente più unità abitative, concesse in locazione o in comodato, sia assimilabile al condominio. Certamente un&#8217;interpretazione letterale dei lemmi &#8220;più proprietari o condomini&#8221; induce a fornire una risposta negativa al quesito, dovendosi per altro ritenere che in una materia come quella in esame, in cui si dispongono restrizioni e sanzioni, non sia consentito il ricorso all&#8217;applicazione analogica.</p>
<p>5.3 &#8211; Deve altresì richiamarsi il contenuto della segnalazione sulla videosorveglianza nei condomini effettuata al Parlamento e al Governo, in data 13 maggio 2008, dal Garante per la protezione dei dati personali, con specifico riferimento alla rappresentazione dell&#8217;inesistenza di una puntuale regolamentazione della materia. In tale documento si precisa che nei provvedimenti di carattere generale già emanati (compreso quello in esame, del 29 aprile 2004), &#8220;il Garante non si è soffermato specificamente sulle condizioni di liceità per il trattamento di dati personali all&#8217;interno dei condomini: non sono stati di conseguenza identificati nè i soggetti la cui manifestazione di volontà è necessaria nel contesto condominiale per svolgere tali trattamenti (i proprietari e i titolari di diritti reali parziari o anche soggetti diversi, primi fra tutti i conduttori), nè le eventuali maggioranze da rispettare&#8221;.</p>
<p>La qualificata denuncia di una lacuna sul piano normativo si traduce anche nell&#8217;interpretazione, in un certo senso autentica, della richiamata delibera del 2004 dello stesso Garante, con la conseguenza che il proprietario unico di un immobile, ancorchè parzialmente concesso in locazione o in comodato, deve considerarsi, ai sensi dell&#8217;art. 5, comma 3, del più volte richiamato codice, persona fisica che agisce per fini esclusivamente personali, come tale non assoggettabile alla disciplina del codice nei casi, come quello oggetto di scrutinio, in cui i dati non sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.</p>
<p>5.4 &#8211; Deve pertanto escludersi, con riferimento alla fattispecie in esame, tanto la ricorrenza, in capo al R., della qualità di &#8220;titolare del trattamento dei dati&#8221;, ai sensi del D.Lgs n. 169 del 2003, art. 28 quanto, la necessità di un bilanciamento degli interessi ai sensi del cit. D.Lgs., art. 24, in quanto nell&#8217;ipotesi prevista dal più volte richiamato art. 5, comma 3, la valutazione dei contrapposti interessi è stata effettuata in via preventiva e generale dal legislatore.</p>
<p>Per completezza di esposizione si rileva che la verifica, sotto il profilo meramente diacronico, del nesso fra l&#8217;installazione dell&#8217;impianto di video-controllo da parte del R. e gli atti di vandalismo subiti e denunciati, per come operata dal giudice del merito, non resiste al vaglio logico-giuridico, non potendosi dubitare della concorrente funzione preventiva del ricorso a un sistema di videosorveglianza. In altri termini, la collocazione cronologica degli episodi di furto e di danneggiamento non rileva rispetto alla necessità di tutela dei proprio beni perseguita dal ricorrente; al contrario, la loro sussistenza conferma la fondatezza del ricorso a un impianto che, oltre a consentire l&#8217;eventuale individuazione dei responsabili di ulteriori atti di vandalismo, è intrinsecamente dotato di efficacia dissuasiva.</p>
<p>6 &#8211; La menzionata delibera del 2003 del Garante per la protezione dei dati personali prevede, al punto 6.2.5, opportunamente richiamando il disposto del codice (art. 5, comma 3), l&#8217;adozione di cautele a tutela dei terzi (art. 5, comma 3, del Codice), al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.). Sotto tale profilo, non può prescindersi dal costante orientamento di questa Corte, secondo cui le aree comuni non rientrano nei concetti di &#8220;domicilio&#8221;, &#8220;privata dimora&#8221; nè &#8220;appartenenze di essi&#8221; ai quali si riferisce l&#8217;art. 614 c.p. (richiamato dall&#8217;art. 615 bis c.p.), nozioni che individuano una particolare relazione del soggetto con l&#8217;ambiente ove egli vive la sua vita privata, in modo da sottrarla ad ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza: i luoghi sopra menzionati sono, in realtà, destinati all&#8217;uso di un numero indeterminato di soggetti e di conseguenza la tutela penalistica di cui all&#8217;art. 615 bis c.p. non si estende alle immagini eventualmente ivi riprese (Cass. pen. 29 ottobre 2008, n. 44701; 10 novembre 2006 n. 5591; 25 ottobre 2006 n. 37530).</p>
<p>Deve altresì rilevarsi come la Corte costituzionale, nella nota decisione n. 149 del 2008, dopo aver premesso che l&#8217;art. 14 Cost.</p>
<p>tutela il domicilio sotto due distinti aspetti: come diritto di ammettere o escludere altre persone da determinati luoghi, in cui si svolge la vita intima di ciascun individuo, e come diritto alla riservatezza su quanto si compie nei medesimi luoghi; ed dopo aver precisato che, nel caso delle riprese visive, il limite costituzionale del rispetto dell&#8217;inviolabilità del domicilio viene in rilievo precipuamente sotto il secondo aspetto, &#8220;come presidio di un&#8217;intangibile sfera di riservatezza, che può essere lesa &#8211; attraverso l&#8217;uso di strumenti tecnici &#8211; anche senza la necessità di un&#8217;intrusione fisica&#8221;, ha osservato che non basta che un certo comportamento venga tenuto in luoghi di privata dimora, ma occorre, altresì, che esso avvenga in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile ai terzi. Se quindi l&#8217;azione &#8211; pur svolgendosi in luoghi di privata dimora &#8211; può essere liberamente osservata dagli estranei, senza ricorrere a particolari accorgimenti (nella specie si tratta dello spazio, esterno al fabbricato, intercorrente fra il cancello e il portone d&#8217;ingresso), il titolare del domicilio non può evidentemente accampare una pretesa alla riservatezza.</p>
<p>Deve pertanto ritenersi che, anche con riferimento al residuale criterio fondato sulla verifica di eventuali interferenze illecite nella vita privata, l&#8217;installazione dell&#8217;impianto di videosorveglianza per cui è processo non sia lesiva del diritto azionato dalla Ri. con la domanda proposta ai sensi del D.Lgs. n. 169 del 2003, art. 152.</p>
<p>7 &#8211; Sulla base delle superiori considerazioni il ricorso deve essere accolto. Alla cassazione della decisione impugnata consegue, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la decisione nel merito della causa, nel senso del rigetto del ricorso proposto dalla Ri..</p>
<p>8 &#8211; La novità e la peculiarità della questione costituiscono giusti motivi per la compensazione integrale fra le parti delle spese processuali.</p>
<p>9 &#8211; Ai sensi dell&#8217;art. 154, comma 6, del codice privacy va disposta la trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia della presente decisione al Garante per la protezione dei dati personali.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da Ri.Ma..</p>
<p>Dichiara compensate fra le parti le spese dell&#8217;intero giudizio.</p>
<p>Dispone la trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia della presente decisione al Garante per la protezione dei dati personali.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 24 aprile 2012.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2012.</p>
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