

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; prima casa</title>
	<atom:link href="http://www.federproprietaabruzzo.it/tag/prima-casa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.federproprietaabruzzo.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Apr 2023 21:49:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione TRI Civile, Sentenza 13 marzo 2013, n. 6259</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-tri-civile-sentenza-13-marzo-2013-n-6259/</link>
		<comments>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-tri-civile-sentenza-13-marzo-2013-n-6259/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 18:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lastrico Solare]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[imposte]]></category>
		<category><![CDATA[lastrico solare]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[regime agevolato]]></category>
		<category><![CDATA[Tributi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.federproprietaabruzzo.it/?p=8962</guid>
		<description><![CDATA[Ai fini delle agevolazioni previste per la p"prima cassa", può esservi ricompreso il lastrico solare di proprietà esclusiva?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TRIBUTARIA</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. MERONE Antonio &#8211; Presidente<br />
Dott. CHINDEMI Domenico &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta &#8211; Consigliere<br />
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi &#8211; Consigliere<br />
Dott. TERRUSI Francesco &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 30062-2007 proposto da:</p>
<p>AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l&#8217;AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 138/2006 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 12/10/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/2013 dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;<br />
udito per il ricorrente l&#8217;Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l&#8217;accoglimento;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></p>
<p>Con sentenza n. 138/2/2006, depositata il 12.10.2006, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava l&#8217;appello proposto dall&#8217;Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, n. 287/30/2004 che aveva annullato gli avvisi di liquidazione con cui veniva contestata la indebita applicazione dell&#8217;aliquota agevolata per la prima casa con riferimento al lastrico solare, ritenuta dall&#8217;ufficio unita&#8217; immobiliare a se&#8217; stante, non rientrante nelle pertinenze messe ai fini della predetta agevolazione.</p>
<p>Rilevava al riguardo la Commissione Tributaria Regionale, confermando quanto affermato gia&#8217; nella sentenza di primo grado, che il lastrico solare sia da considerarsi pertinenza dell&#8217;immobile sul quale insiste, trattandosi di porzione di terrazzo scoperto, destinata a servizio e ornamento dell&#8217;immobile stesso.</p>
<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo i seguenti motivi:</p>
<p>a) Nullita&#8217; della sentenza per mancanza di motivazione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 36, n. 4, in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 4, con riferimento all&#8217;esclusione del lastrico solare dall&#8217;agevolazione prima casa;</p>
<p>b) violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 1; articolo 1, nota 2 bis, comma 3 della tariffa allegata al TUIR, articolo 1117 c.c., n. 1, in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 3, avendo omesso i giudici di appello di tener conto che il lastrico solare e&#8217; disciplinato dall&#8217;articolo 1117 c.c., n. 1 che ne stabilisce la proprieta&#8217; comune in capo ai condomini, rilevando anche la mancanza, con riferimento al lastrico solare, del nesso pertinenziale rilevante ai fini fiscali per usufruire dei benefici prima casa, non rientrante nelle categorie catastali previste espressamente e tassativamente nel TUIR e perche&#8217; censito autonomamente rispetto all&#8217;unita&#8217; immobiliare principale.</p>
<p>Gli intimati si sono costituiti con controricorso nel giudizio di legittimita&#8217;.</p>
<p>Il ricorso e&#8217; stato discusso alla pubblica udienza del 7/2/2013, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1. Il primo motivo e&#8217; inammissibile, dovendo essere rappresentate sotto il profilo del difetto di motivazione (articolo 360 c.p.c., n. 5) e non sotto quello dell&#8217; omessa motivazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 4 non risolvendosi nel mancato esame di una domanda, ma semmai nella insufficiente motivazione, avendo, peraltro,la CTR motivato, seppur sinteticamente, sulle ragioni per le quali il lastrico solare debba essere considerato pertinenza dell&#8217;appartamento e soggetto al beneficio prima casa.</p>
<p>2. Il secondo motivo e&#8217; infondato.</p>
<p>Ai sensi del comma tre della nota 2 bis, modificata dalla Legge n. 549 del 1995, articolo 3, comma 131, &#8220;le agevolazioni di cui al comma 1&#8230; spettano per l&#8217;acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell&#8217;immobile&#8230; sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unita&#8217; immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell&#8217;acquisto agevolato&#8221;.</p>
<p>Il tenore letterale della norma consente di ritenere che l&#8217;ultimo inciso serva a ricomprendere tra le varie pertinenze, sulla base della nozione civilistica di pertinenze dell&#8217;immobile, di cui all&#8217;articolo 817 c.c., ai fini fiscali, anche le unita&#8217; immobiliari ivi specificate, senza alcuna esclusione della categoria generale. L&#8217;alinea indicato non ha, quindi, valore esaustivo delle pertinenze a cui puo&#8217; essere estesa l&#8217;agevolazione prima casa, ma solo valenza complementare alla categoria generale di pertinenza di rilievo civilistico, ricomprendente i beni destinati in modo durevole al servizio e ornamento di altro immobile, tra cui va ricompreso anche il lastrico solare di proprieta&#8217; esclusiva dell&#8217;acquirente.</p>
<p>Peraltro per qualificare un lastrico solare come parte comune, ai sensi dell&#8217;articolo 1117 c.c., n. 1, e&#8217; necessaria la sussistenza di connotati strutturali e funzionali, di cui prova manca nel caso di specie, comportanti la materiale destinazione del bene al servizio e godimento di piu&#8217; unita&#8217; immobiliari appartenenti in proprieta&#8217; esclusiva a diversi proprietari (cfr Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22466 del 04/11/2010).</p>
<p>Il mero rilievo della proprieta&#8217; comune in capo ai condomini, ex articolo 1117 c.c., del lastrico solare, non supportato da alcun elemento probatorio, non e&#8217; idoneo a inficiare il presupposto implicito della esclusiva proprieta&#8217; in capo agli intimati, deducibile dall&#8217;atto di acquisto.</p>
<p>Non e&#8217; necessario, inoltre, al fine dell&#8217;agevolazione, che il bene sia censito unitamente all&#8217;immobile principale, non richiedendosi tale presupposto dalla normativa di riferimento, spettando le agevolazioni anche per l&#8217;acquisto delle pertinenze con atto separato.</p>
<p>Va, conseguentemente, rigettato il ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita&#8217;.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita&#8217; che liquida in euro.600 per compensi professionali, euro 200 per spese, oltre accessori di legge.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-tri-civile-sentenza-13-marzo-2013-n-6259/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 8 gennaio 2013, n. 271</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-6-civile-ordinanza-8-gennaio-2013-n-271/</link>
		<comments>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-6-civile-ordinanza-8-gennaio-2013-n-271/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 11:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Imposte]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[imposte di registro]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[residenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.federproprietaabruzzo.it/?p=8683</guid>
		<description><![CDATA[Dove bisogna avere la residenza per essere ammessi ai benefici dell'imposta di registro sulla pirma casa?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SESTA CIVILE<br />
SOTTOSEZIONE T</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. CICALA Mario &#8211; Presidente<br />
Dott. BOGNANNI Salvatore &#8211; Consigliere<br />
Dott. IACOBELLIS Marcello &#8211; Consigliere<br />
Dott. DI BLASI Antonino &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. CARACCIOLO Giuseppe &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in Roma, Via dei Portoghesi, 12 e&#8217; domiciliata;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) e (OMISSIS), residenti a (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>Avverso la sentenza n.13/49/2010 della Commissione Tributaria Regionale di Milano &#8211; Sezione n. 49, in data 14.01.2010, depositata l&#8217;01 febbraio 2010;<br />
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio dell&#8217;11 dicembre 2012, dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;<br />
Presente il P.M. Dott. APICE Umberto.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Nel ricorso iscritto a R.G. n.7824/2011 e&#8217; stata depositata in cancelleria la seguente relazione:</p>
<p>- E&#8217; chiesta la cassazione della sentenza n. 13/49/10, pronunziata dalla CTR di Milano Sezione n. 49 il 14.01.2010 e DEPOSITATA l&#8217;01 febbraio 2010.</p>
<p>Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l&#8217;appello dei contribuenti, ritenendo e dichiarando la nullita&#8217; dell&#8217;avviso di liquidazione, sul presupposto che gli stessi avessero fornito prova dei presupposti per il riconoscimento del beneficio.</p>
<p>2 &#8211; Il ricorso, che attiene ad impugnazione dell&#8217;avviso di liquidazione della Imposta di Registro, conseguente alla revoca delle agevolazioni per la prima casa, relativamente ad atto di compravendita di immobile da destinare a prima casa, e&#8217; affidato a censure, con le quali si deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 1 nota 2 bis tariffa allegata parte 1, insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo, nonche&#8217; omessa motivazione su fatto controverso e decisivo.</p>
<p>3 &#8211; Gli intimati, non hanno svolto difese in questa sede.</p>
<p>4 &#8211; I Giudici di secondo grado hanno accolto l&#8217;appello dei contribuenti ritenendo che la prova in atti consentisse di ritenere sussistente il presupposto fattuale del trasferimento di residenza, entro il prescritto termine.</p>
<p>5 &#8211; Cosi&#8217; argomentando, sembra che i Giudici di appello siano incorsi nel vizio denunciato con il terzo mezzo, costituendo ius receptum che la motivazione deve ritenersi omessa e/o insufficiente e/o illogica &#8220;quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logico-giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull&#8217;esattezza e sulla logicita&#8217; del ragionamento (Cass. n. 890/2006, n. 1756/2006, n. 2067/1998).</p>
<p>5 bis &#8211; Nel caso, infatti, la CTR fa riferimento ad una bolletta per la fornitura di energia elettrica e ad una dichiarazione del Maresciallo dei Carabinieri, che la stessa CTR definisce &#8220;oggettivamente resa in termini generici&#8221;. Non viene data contezza dell&#8217;iter logico seguito e dei concreti elementi utilizzati nel percorso decisionale, per giungere ad affermare il trasferimento di residenza, considerato, peraltro, che lo stesso Maresciallo dichiarante aveva riferito di dimora giustificata dalla &#8220;paura di subire furti del materiale edile li&#8217; riposto e custodito&#8221; e non anche di trasferimento di residenza del nucleo familiare e del relativo arredo. Peraltro, e&#8217; omesso l&#8217;esame e la valutazione di circostanze fattuali evidenziate dall&#8217;Agenzia e richiamate in questa sede, quali le risultanze del certificato storico di residenza, nonche&#8217; che la bolletta esibita non afferiva ad utenza per l&#8217;approvvigionamento di energia elettrica di una casa per civile abitazione, bensi&#8217; funzionale alla mera esecuzione dei lavori edili.</p>
<p>6 &#8211; Si propone di procedere alla trattazione del ricorso in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 366 e 380 bis c.p.c., e di accoglierlo per manifesta fondatezza del terzo mezzo, assorbiti gli altri.</p>
<p>Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi&#8221;.</p>
<p>La Corte:</p>
<p>Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;</p>
<p>Considerato che alla stregua delle citate disposizioni di legge e dei richiamati e condivisi principi, il ricorso va accolto, per manifesta fondatezza del terzo motivo, assorbiti gli altri, e che, per l&#8217;effetto ed in relazione, va cassata l&#8217;impugnata decisione;</p>
<p>Considerato che il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR della Lombardia, procedera&#8217; al riesame e, quindi, applicando gli anzi trascritti principi, decidera&#8217; nel merito e sulle spese, offrendo congrua motivazione;</p>
<p>Visti gli articoli 375 e 380 bis c.p.c..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>accoglie il ricorso, cassa l&#8217;impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR della Lombardia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-6-civile-ordinanza-8-gennaio-2013-n-271/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
