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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; presupposti</title>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 28 ottobre 2009 n. 22834</title>
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		<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 14:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Servitù]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[costituaizone]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
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		<category><![CDATA[servitù]]></category>

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		<description><![CDATA[Quali sono le ragioni perché le richiesta di costituzione della servitù di passaggio possa essere giustificata?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. SCHETTINO Olindo &#8211; Presidente -<br />
Dott. GOLDONI Umberto &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SCHERILLO Giovanna &#8211; Consigliere -<br />
Dott. BURSESE Gaetano A. &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 22943-2005 proposto da:</p>
<p>Z.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONFALONIERI 5, presso io studio dell&#8217;avvocato MANZI ANDREA, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato MAZZETTO GIANCARLO;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>B.L., B.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DARDANELLI 37, presso lo studio dell&#8217;avvocato SALBERINI FABRIZIO, rappresentati e difesi dagli avvocati vITUCCI ROBERTO, DANIELETTO ALBERTO;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>avverso la sentenza n. 784/2004 della CORTE D&#8217;APPELLO di VENEZIA, depositata il 20/05/2004;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/2009 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;<br />
udito l&#8217;Avvocato ALBINI Carlo, con delega depositata in udienza dell&#8217;Avvocato MAZZETTA Giancarlo, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;<br />
udito l&#8217;Avvocato BETTONI Alessandra con delega depositata in udienza dell&#8217;Avvocato VITUCCI Roberto, difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA AURELIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato il 31.1.1994 B.L. e B.R. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia Z.G. chiedendo condannarsi il convenuto all&#8217;abbattimento del manufatto abusivo adibito a ricovero attrezzi illegittimamente costruito dallo Z. in violazione delle norme di cui agli artt. 282 e 283 Reg. Edilizio del Comune di Campolongo Maggiore, dichiarandosi la insussistenza della servitù di passaggio sul fondo attoreo per raggiunge con automezzi la porzione di fondo retrostante l&#8217;abitazione del convenuto sulla quale insisteva il manufatto e condannarsi lo Z. al risarcimento dei danni subiti da liquidarsi in separato giudizio.</p>
<p>Si costituiva in giudizio il convenuto contestando il fondamento delle domande attrici; deduceva in particolare che gli attori avevano omesso di specificare che il passaggio sul loro fondo (mappale (OMISSIS)) per accedere al fondo dell&#8217;esponente (mappale (OMISSIS)) avveniva in base ad un diritto di servitù costituito ex art. 1062 c.c. da Z. G., padre del convenuto e di Z.S., dante causa delle controparti, all&#8217;epoca di cessione del fondo ora in proprietà dell&#8217;istante (anno 1983), al fine di consentire al mappale (OMISSIS), altrimenti intercluso, l&#8217;accesso alla via pubblica; chiedeva quindi il rigetto delle domande attrici, e, in via riconvenzionale, l&#8217;accertamento della servitù di passaggio pedonale e carraio costituita per volontà e destinazione del padre di famiglia sul fondo di proprietà degli attori distinto al mappale (OMISSIS) a vantaggio del fondo dell&#8217;esponente distinto al mappale (OMISSIS) lungo il passaggio esistente tra la casa di abitazione degli attori ed il locale magazzino ed annessi rustici di loro proprietà, e quindi su un tratto posto sul retro della loro abitazione sino alla linea di confine del mappale (OMISSIS) in corrispondenza dello spigolo nord ovest dell&#8217;abitazione del convenuto; in via subordinata riconvenzionale, nell&#8217;ipotesi di mancato accoglimento della precedente domanda, lo Z. chiedeva accertarsi che il mappale (OMISSIS) era intercluso, e costituirsi ex 1051 c.c. una servitù di passaggio pedonale e carraio in corrispondenza del tracciato attualmente esistente per garantire l&#8217;accesso alla pubblica via.</p>
<p>Con sentenza del 24.8.2000 il Tribunale di Venezia condannava il convenuto ad arretrare il manufatto costruito sul fondo mappale (OMISSIS) adibito a ripostiglio e, accertata l&#8217;interclusione di tale fondo, costituiva una servitù di passaggio pedonale e carraio in suo favore e gravante sul mappale (OMISSIS) in corrispondenza del passaggio esistente.</p>
<p>Proposta impugnazione da parte del B. e della Bo. cui resisteva lo Z. proponendo altresì appello incidentale, la Corte di Appello di Venezia con sentenza del 20.5.2.004, in parziale riforma della decisione di 1^ grado, ha respinto la domanda di costituzione di servitù coattiva di passaggio pedonale e carraio per interclusione del fondo di cui al foglio (OMISSIS) mappale (OMISSIS) del Comune di Campolongo Maggiore, ha condannato lo Z. al risarcimento dei danni in favore della controparte, da liquidarsi in separato giudizio, conseguenti al passaggio sul fondo di loro proprietà ed ha respinto l&#8217;appello incidentale.</p>
<p>Per la Cassazione di tale sentenza lo Z. ha proposto un ricorso articolato in 4 motivi cui il B. e la Bo. hanno resistito con controricorso; le parti hanno successivamente depositato delle memorie; la memoria del ricorrente è stata depositata fuori termine il 25.5.2009.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione degli artt. 1062 e 2697 c.c. e art. 115 c.p.c. nonchè errata, insufficiente e contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata per aver escluso la ricorrenza nella fattispecie della costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia difettando le opere visibili e permanenti che consentissero di rendere evidente la sussistenza del passaggio attraverso la proprietà degli appellanti per l&#8217;accesso alla pubblica via.</p>
<p>Premesso di non aver mai chiesto la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia, bensì soltanto l&#8217;accertamento dell&#8217;esistenza del diritto già in precedenza costituito, lo Z. sostiene che, contrariamente all&#8217;assunto del giudice di appello, lo stato dei luoghi era caratterizzato da una situazione di soggezione tra due fondi di rispettiva proprietà delle parti &#8211; appartenenti &#8220;ab origine&#8221; al medesimo proprietario &#8211; caratterizzata da opere ben visibili quali un vero e proprio sedime inghiaiato, una recinzione che delimitava il tratto finale del passaggio e lo separava dalle residue proprietà delle controparti, e due cancelli collocati rispettivamente all&#8217;inizio e alla fine del passaggio stesso realizzati dall&#8217;esponente (circostanza quest&#8217;ultima oggetto di specifica prova testimoniale di cui lo Z. aveva chiesto inutilmente l&#8217;ammissione); tale situazione di subordinazione tra i due fondi aveva caratteristiche oggettive, consentendo l&#8217;accesso pedonale e carraio al mappale (OMISSIS) dalla pubblica via, come era avvenuto ininterrottamente per almeno cinque anni dopo l&#8217;acquisto del fondo da parte dell&#8217;istante e come non era stato contestato dalle controparti. La censura è infondata.</p>
<p>La Corte territoriale, dopo aver premesso che i fondi attualmente di rispettiva proprietà delle parti erano originariamente di proprietà di Ze.Gi., il quale poi aveva venduto nel (OMISSIS) al figlio Z.G. i mappali (OMISSIS) e nel (OMISSIS) aveva ceduto la nuda proprietà dei mappali (OMISSIS) alla figlia Z.S. dante causa degli appellanti, ha escluso la sussistenza di opere stabili idonee ad evidenziare, all&#8217;epoca della separazione dei fondi, l&#8217;asservimento di un fondo all&#8217;altro; in particolare la Corte territoriale ha rilevato che le uniche opere visibili e permanenti idonee a supportare l&#8217;assunto della sussistenza del passaggio attraverso la proprietà degli appellanti per l&#8217;accesso alla pubblica via dal fondo dell&#8217;appellato erano costituite da un cancello carraio realizzato dallo stesso Z. sulla recinzione della sua proprietà che si apriva sul fondo del B. e della Bo.; inoltre la sentenza impugnata ha negato rilievo alla presenza di tracce di passaggio, considerato altresì il pacifico esercizio del passaggio stesso da parte degli appellanti che accedevano al cortile dalla via pubblica attraverso il loro cancello carraio; infine la Corte territoriale ha ritenuto irrilevanti le dichiarazioni rese dalla difesa del B. e della Bo.</p>
<p>all&#8217;udienza del 28/10/1994, posto che con esse si era dedotto che il passaggio attraverso il mappale (OMISSIS) da parte dello Z. con l&#8217;autovettura era avvenuto per mera tolleranza della sorella S. (e quindi dopo la vendita del fondo da parte dell&#8217;originario proprietario), e che Ze.Gi. utilizzava il mappale (OMISSIS) al più per seminare frumento e non per deposito di auto.</p>
<p>Pertanto il convincimento espresso dalla sentenza impugnata è frutto di un accertamento di un fatto sorretto da congrua e logica motivazione &#8211; come tale insindacabile in questa sede &#8211; in ordine alla insussistenza, all&#8217;epoca della separazione dei fondi, di opere e segni manifesti ed univoci che evidenziassero una situazione di subordinazione o di servizio che integrasse il contenuto proprio della servitù invocata dal ricorrente. I profili di censura sollevati dallo Z., quindi, tendono inammissibilmente a progettare una diversa ricostruzione in fatto della vicenda che ha dato luogo alla presente controversia; in particolare poi è appena il caso di osservare, rispetto al rilievo secondo cui lo stesso ricorrente avrebbe realizzato &#8220;in loco&#8221; entrambi i cancelli posti rispettivamente all&#8217;inizio ed alla fine del passaggio che caratterizzerebbe l&#8217;oggetto della servitù in questione, che tale circostanza, se evidentemente avvenuta dopo che l&#8217;esponente aveva acquistato il fondo di cui ai mappali (OMISSIS), sarebbe irrilevante anche se provata, posto che il presupposto dell&#8217;effettiva situazione di asservimento di un fondo all&#8217;altro, richiesto dall&#8217;art. 1062 c.c. per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, deve essere accertato attraverso la ricostruzione dello stato dei luoghi esistenti nel momento in cui, per effetto dell&#8217;alienazione di uno di essi o di entrambi, i due fondi hanno cessato di appartenere al medesimo proprietario (Cass. 14/10/93 n. 10165; cass. 16/02/2007 n. 3634). Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione dell&#8217;art. 2697 c.c. e artt. 112, 278 e 346 c.p.c. e vizio di motivazione, assume anzitutto che l&#8217;affermazione della sentenza impugnata, che ha negato l&#8217;esistenza di un qualsiasi diritto dell&#8217;esponente al passaggio sul mappale (OMISSIS), si pone in contrasto con la lettura delle difese di controparte, da cui emergeva l&#8217;assenza di qualsiasi contestazione in merito all&#8217;esistenza ed all&#8217;utilizzo da parte dell&#8217;esponente del passaggio per usi agricoli o per l&#8217;approvvigionamento di combustibili.</p>
<p>Il ricorrente inoltre censura la statuizione della Corte territoriale in ordine alla condanna generica dell&#8217;esponente al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio, posto che nel giudizio d&#8217;appello gli appellanti avevano chiesto in realtà la condanna dello Z. al risarcimento dei danni conseguenti al passaggio di quest&#8217;ultimo sul fondo di proprietà degli stessi per il ricovero delle autovetture nel manufatto esistente sul mappale (OMISSIS) per il periodo anteriore alla pronuncia di primo grado.</p>
<p>La censura è infondata.</p>
<p>Sotto un primo profilo si rileva l&#8217;insussistenza della invocata violazione dell&#8217;art. 112 c.p.c., considerato che l&#8217;eventuale non contestazione da parte del B. e della Bo. del passaggio pedonale e carraio da parte dello Z. sul loro fondo è irrilevante ai fini del riconoscimento della sussistenza di una servitù per destinazione del padre di famiglia, considerato che, come già affermato in sede di esame del motivo precedente, occorre a tal fine avere riguardo alla situazione dei luoghi al momento in cui i due fondi hanno cessato di appartenere al medesimo proprietario.</p>
<p>Correttamente poi la sentenza impugnata ha accolto la domanda di condanna al risarcimento dei danni proposta dagli appellanti in conseguenza del passaggio da parte dello Z. sul fondo di proprietà degli stessi per il ricovero delle autovetture nel manufatto inesistente sul mappale (OMISSIS) per il periodo anteriore alla pronuncia di 1^ grado; infatti tale domanda, priva di qualsiasi indicazione del &#8220;quantum&#8221; della pretesa risarcitoria, è stata logicamente considerata dalla Corte territoriale come tendente ad una condanna generica al risarcimento dei danni nei confronti dello Z. da liquidarsi quindi in separato giudizio.</p>
<p>Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell&#8217;art. 1051 c.c, e vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver affermato &#8211; quanto alla domanda di costituzione di servitù coattiva di passaggio sul fondo delle controparti &#8211; che ai fini della determinazione della interclusione di un fondo l&#8217;indagine deve essere condotta con riferimento al fondo nella sua unitarietà e non in relazione alle singole parti di esso, e che quindi nella fattispecie, poichè il fondo dello Z. confinava, con il lato sud di uno dei tre mappali, con la pubblica via, esso non poteva essere ritenuto intercluso.</p>
<p>Il ricorrente rileva l&#8217;errore interpretativo compiuto dalla Corte territoriale, che ha considerato applicabile l&#8217;art. 1051 c.c. solo in situazione di interclusione assoluta e non anche relativa, posto che la considerazione del fondo nella sua unitarietà non faceva venir meno la necessità di accertare se la comunicazione tra le varie parti di cui si componeva il fondo stesso avrebbe comportato l&#8217;esecuzione di opere eccessivamente dispendiose e disagevoli; nella fattispecie, infatti, la pretesa di costituire un collegamento pedonale e carraio attraverso il mappale (OMISSIS), ovvero attraverso quella parte del fondo dello Z. interamente occupata nell&#8217;immobile ove egli risiedeva, avrebbe reso inevitabile la distruzione dell&#8217;intero edificio che su questo insisteva, pregiudicando oltretutto la sua possibile riedificazione.</p>
<p>La censura è infondata.</p>
<p>Il Giudice di Appello, nell&#8217;enunciare il principio di diritto sopra riportato circa la necessità di valutare unitariamente un fondo ai fini di accertare l&#8217;interclusione, ha escluso tale caratteristica nel fondo di proprietà dello Z. in quanto confinante con il suo lato sud con la pubblica via, e quindi munito di accesso pedonale carraio; ha poi aggiunto che la circostanza che tra le due aree scoperte di tale fondo, l&#8217;una prospiciente la via pubblica e l&#8217;altra retrostante, si interponesse il fabbricato dello Z., non poteva condurre a diverse conclusioni, dovendosi escludere che in virtù di tale costruzione la parte retrostante scoperta potesse essere ritenuta fondo autonomo e distinto dalla residua proprietà;</p>
<p>infine la Corte territoriale ha concluso che la presenza sul lato prospiciente l&#8217;area scoperta retrostante il fabbricato di apertura al piano terra evidenziava la possibilità per lo Z. di procurarsi senza l&#8217;esecuzione di lavori particolarmente onerosi l&#8217;accesso pedonale a tale area.</p>
<p>Orbene sulla base dell&#8217;accertamento dello stato dei luoghi compiuto dalla Corte territoriale deve ritenersi che il convincimento espresso in ordine alla ritenuta non interclusione del fondo di proprietà dello Z. sia corretto sul piano logico &#8211; giuridico.</p>
<p>Ed invero, allorchè, come nella fattispecie, una parte del fondo sia priva di accesso alla pubblica via, mentre la residua parte del fondo mantiene il collegamento con la pubblica via, non si è in presenza di una situazione di interclusione, suscettibile di dar luogo alla costituzione di una servitù coattiva di passaggio, poichè all&#8217;interclusione di fatto può porre fine l&#8217;unico proprietario del fondo, ripristinando il collegamento alla pubblica via in favore della parte interclusa attraverso la parte che gode di un accesso all&#8217;esterno (Cass. 10.01.2003 n. 177). In proposito è rilevante il richiamato accertamento da parte del Giudice di Appello sulla possibilità per lo Z. di realizzare senza la necessità di lavori particolarmente onerosi un accesso pedonale all&#8217;area scoperta retrostante del suo fondo; infatti il principio secondo il quale il fondo intercluso deve essere preso in considerazione unitariamente al fine di verificare l&#8217;esistenza della interclusione è applicabile nel caso in cui esso presenti una conformazione tale da far ritenere che le singole parti del fondo siano facilmente accessibili l&#8217;una dall&#8217;altra, poichè, in tal caso, ove il fondo non fosse considerato unitariamente ma per parti separate, in presenza di un accesso alla via pubblica, la richiesta di costituzione di un passaggio coattivo si risolverebbe nel reclamare l&#8217;imposizione di un peso a carico del fondo altrui dettato da prevalenti ragioni di comodità, atteso che il passaggio dall&#8217;una all&#8217;altra parte del terreno non sarebbe ostacolato da alcunchè (Cass. 13.9.2004 n. 18372).</p>
<p>Con il quarto motivo il ricorrente deducendo violazione dell&#8217;art. 91 c.p.c. e art. 92 c.p.c., comma 2, ed omessa motivazione, censura la sentenza impugnata per aver condannato l&#8217;esponente al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio, avendolo ritenuto erroneamente soccombente su tutte le questioni dedotte in giudizio.</p>
<p>La censura è infondata.</p>
<p>Il Giudice di Appello ha condannato lo Z. al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio essendo quest&#8217;ultimo rimasto soccombente all&#8217;esito del giudizio di appello in ordine a tutte le domande oggetto della controversia; pertanto nella fattispecie la Corte territoriale ha operato una corretta applicazione del principio della soccombenza.</p>
<p>Il ricorso deve quindi essere rigettato;</p>
<p>Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 2.500,00 per onorari di avvocato.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 29 maggio 2009.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2009.</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 15 marzo 2012 n. 4147</title>
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		<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 14:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Servitù]]></category>
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		<description><![CDATA[Esistono sempre i presupposti per richiedere una servitù di passaggio?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. SCHETTINO Olindo &#8211; Presidente -<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. BUCCIANTE Ettore &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 12370/2006 proposto da:</p>
<p>S.P.G., R.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 111, presso lo studio dell&#8217;avvocato D&#8217;AMATO DOMENICO, che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato BUCCI ENNIO;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>G.E. (OMISSIS), E.L.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 34/B, presso lo studio dell&#8217;avvocato CECCONI MAURIZIO, che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato OFFREDI GEDDO NICOLA;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>avverso la sentenza n. 656/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di BRESCIA, depositata il 13/07/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/2012 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;<br />
udito l&#8217;Avvocato D&#8217;AMATO Domenico, difensore dei ricorrenti che ha chiesto di riportarsi agli scritti già presentati;<br />
udito l&#8217;Avvocato CECCONI Maurizio, difensore dei resistenti che ha chiesto di riportarsi anch&#8217;egli e deposita istanza di trattazione;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato nel giugno 1988 G. E. ed E.L.S. convenivano dinanzi al Tribunale di Bergamo R.L. e S.P.G., per sentir dichiarare l&#8217;inesistenza del diritto dei convenuti al passaggio pedonale e carrabile attraverso la via privata posta nella particella 2708 di loro proprietà e sentir conseguentemente interdire tale passaggio.</p>
<p>Nel costituirsi, i convenuti contestavano la fondatezza della domanda e chiedevano, in via riconvenzionale, la costituzione del diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile sul tratto di strada in questione, stante l&#8217;interclusione del loro fondo. Essi facevano presente, in particolare, che l&#8217;accesso alla pubblica via menzionato dagli attori conduceva solo ad un&#8217;autorimessa privata di proprietà dei convenuti, mentre al sovrastante fabbricato di proprietà degli stessi, situato in cima ad un&#8217;altura, non era possibile accedere se non attraverso un ripido prato.</p>
<p>Con sentenza n. 753 del 2003 il Tribunale adito accoglieva la domanda attrice, rigettando invece la riconvenzionale. In motivazione, il giudice rilevava che il fondo dei resistenti non era intercluso, e che non era possibile sacrificare la proprietà degli attori per la sola maggiore comodità dei convenuti, i quali non avevano nemmeno allegato e provato gli elementi richiesti dall&#8217;art. 1052 c.c., comma 2.</p>
<p>Con sentenza depositata il 13-7-2005 la Corte di Appello di Brescia rigettava il gravame proposto avverso la predetta decisione dal R. e dalla S.. La Corte territoriale, dopo avere inquadrato la fattispecie nella previsione dell&#8217;art. 1051 c.c., comma 1, seconda parte (interclusione relativa), rilevava che, pur essendo stata sollevata dagli appellati la questione, gli appellanti non avevano dedotto e provato la necessità di costruire il laboratorio di falegnameria nella parte alta e non nella parte bassa del loro fondo, ove esisteva un comodo passaggio. Essa, pertanto, confermava la sentenza impugnata di rigetto della riconvenzionale, sia pure sulla base di una diversa motivazione.</p>
<p>Per la cassazione di tale sentenza ricorrono R.L. e S.P.G., sulla base di due motivi.</p>
<p>G.E. ed E.L.S. resistono con controricorso.</p>
<p>I ricorrenti hanno depositato una memoria ex art. 378 c.p.c. ed hanno presentato istanza di trattazione del procedimento, ai sensi della L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 26.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1051 c.c.. Nel premettere che è pacifica l&#8217;interclusione della parte superiore del fondo di loro proprietà, ovvero l&#8217;impossibilità di accedere con mezzi meccanici all&#8217;edificio in cui sono situati sia l&#8217;abitazione che il laboratorio di falegnameria, sostengono che, in base ai principi enunciati dalla giurisprudenza, in presenza di distinte parti di un fondo non facilmente accessibili l&#8217;una all&#8217;altra per il dislivello, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni per la costituzione di una servitù carrabile sul fondo altrui, ai sensi dell&#8217;art. 1051 c.c., comma 1, seconda parte, occorre verificare: a) se il collegamento della parte separata del fondo con la parte munita di accesso alla strada pubblica possa conseguirsi &#8220;senza eccessivo dispendio o disagio&#8221;; b) se la costituzione della richiesta servitù trovi giustificazione nella coltivazione e nel &#8220;conveniente uso del fondo&#8221;. Rileva che, al contrario, la sentenza impugnata ha posto a carico dei convenuti un onere probatorio non previsto, relativo alla necessità di costruire il laboratorio di falegnameria nella parte alta del fondo. Fa altresì presente che, così disponendo, il giudice di appello ha indebitamente riferito la nozione di &#8220;conveniente uso del fondo&#8221; al solo laboratorio e non anche alla casa di civile abitazione.</p>
<p>Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano l&#8217;omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la necessità dell&#8217;accesso veicolare anche in relazione all&#8217;abitazione, oltre che al laboratorio, nonchè circa l&#8217;impossibilità di costruire l&#8217;edificio relativo nella parte non interclusa.</p>
<p>I due motivi, che per ragioni di connessione possono essere trattati congiuntamente, sono fondati.</p>
<p>Corte di Appello ha dato atto, in punto di fatto, che tra la parte alta del fondo dei convenuti (nella quale è stato costruito un edificio adibito in parte ad abitazione e in parte a falegnameria) e quella bassa (nella quale è stata costruita un&#8217;autorimessa) esiste un dislivello di 15 metri; che la parte bassa è collegata alla parte alta attraverso una scala in muratura che, però, non consente il carico e lo scarico del materiale che serve alla falegnameria; che la parte bassa ha un comodo accesso sulla pubblica via; che sul lato opposto il fondo ha un altro accesso alla strada comunale, costituito da una mulattiera larga non più di due metri che, secondo quanto accertato dal C.T.U., non consente un comodo e indipendente accesso alla proprietà R.- S..</p>
<p>Ciò posto, il giudice del gravame, dopo aver correttamente inquadrato giuridicamente la fattispecie nella previsione della seconda parte dell&#8217;art. 1051 c.c., comma 1, ha rigettato la domanda riconvenzionale di costituzione di servitù di passaggio coattivo sulla strada privata esistente, in prosecuzione della strada pubblica, sul fondo degli attori posto a confine della parte alta del loro immobile, sul rilievo che gli appellanti non avevano dedotto e provato la necessità di costruire il laboratorio di falegnameria nella parte alta e non nella parte bassa del loro fondo, ove esisteva un comodo passaggio.</p>
<p>Così statuendo, la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione dei principi affermati in materia dalla giurisprudenza.</p>
<p>E invero, come è stato puntualizzato da questa Corte, in tema di servitù di passaggio coattivo, il principio secondo il quale il terreno intercluso deve essere preso in considerazione unitariamente al fine di verificare l&#8217;esistenza dell&#8217;interclusione è applicabile nel caso in cui, dal punto di vista morfologico, esso presenti una conformazione tale da far ritenere che le singole parti del fondo siano facilmente accessibili l&#8217;una dall&#8217;altra (e ciò, qualunque sia la destinazione economica di ogni parte), poichè, in tal caso, ove il fondo non fosse considerato unitariamente ma per parti separate, in presenza di un accesso esistente alla via pubblica, la richiesta di costituzione di un passaggio coattivo, anche se connessa ad una diversa destinazione economica delle distinte parti di fondo, si risolverebbe nel reclamare l&#8217;imposizione di un peso a carico del fondo altrui dettato da prevalenti ragioni di comodità, atteso che il passaggio dall&#8217;una all&#8217;altra parte del terreno non sarebbe ostacolata da alcunchè (Cass. 13-9-2004 n. 18372; Cass. 28-10-2009 n. 22834).</p>
<p>Quando, viceversa, tale accessibilità non risulti praticabile perchè il dislivello tra la parte superiore del fondo attraversata dalla strada rotabile comunale e la parte sottostante, posta a livello inferiore, rende oggettivamente tale parte non facilmente accessibile all&#8217;altra, la considerazione unitaria del fondo deve venir meno, perchè l&#8217;ostacolo naturale, in realtà, separa quella parte del fondo dall&#8217;altra, cioè divide il suddetto fondo idealmente in due parti distinte. Ne consegue, in tale ipotesi, che, al fine di consentire o meno la costituzione di una servitù coattiva di passaggio carrabile sul fondo altrui, l&#8217;esame deve necessariamente spostarsi sulla verifica della possibilità di collegare la parte separata del fondo all&#8217;altra (nella specie a quella servita dalla strada rotabile comunale), accertando se tale collegamento può conseguirsi senza eccessivo dispendio o disagio; e solo ove tale verifica ed accertamento abbiano esito negativo, la costituzione della servitù coattiva di passaggio può ritenersi consentita (Cass. 13-9-2004 n. 18372). Nella sentenza da ultimo citata è stato ulteriormente precisato che la fattispecie considerata rientra nella previsione della seconda parte dell&#8217;art. 1051 c.c., comma 1, che impone, a carico del richiedente, anche la dimostrazione della necessità della costituzione della servitù per le esigenze della coltivazione e del conveniente uso del fondo, ove l&#8217;uso va determinato in concreto, con riferimento alle condizioni di vita dell&#8217;uomo medio, nell&#8217;epoca in cui il diritto viene esercitato; e che tali condizioni di vita, attualmente, non possono prescindere dal soddisfare l&#8217;esigenza di raggiungere in macchina la propria abitazione, come indirettamente confermato dalla pronuncia di incostituzionalità (v. C. Cost. 167/99) dell&#8217;art. 1052 c.c., comma 2, nella parte in cui non prevede che il passaggio coattivo di cui al primo comma della stessa norma possa essere concesso dall&#8217;autorità giudiziaria quando venga riconosciuto che la domanda risponde ad esigenze di accessibilità degli edifici destinati ad uso abitativo.</p>
<p>Nella specie, pertanto, una volta accertata l&#8217;esistenza di un notevole dislivello che viene, di fatto, a separare in due distinte ed autonome porzioni il fondo dei convenuti, ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti richiesti per la costituzione dell&#8217;invocata servitù di passaggio coattivo assume rilevanza fondamentale accertare se sussista, in concreto, la possibilità di realizzare, senza un eccessivo dispendio o disagio, un collegamento (carrabile) tra la parte alta e quella bassa del fondo R.- S., dotata, a differenza dell&#8217;altra, di un comodo accesso carrabile alla via pubblica; e, in caso di esito negativo di tale indagine, se la costituzione della servitù trovi giustificazione nelle esigenze della coltivazione e nel &#8220;conveniente uso&#8221; del fondo dei ricorrenti, tenuto conto della destinazione (a falegnameria e ad abitazione) del fabbricato realizzato nella parte superiore dell&#8217;immobile.</p>
<p>Il giudice del gravame, al contrario, omettendo ogni verifica 9 riguardo agli indicati temi d&#8217;indagine, ha rigettato la domanda riconvenzionale sul rilievo della mancanza di prova della necessità di realizzare la falegnameria sulla parte alta del fondo; ed ha quindi posto a base della decisione una circostanza irrilevante in rapporto alla natura ed alle finalità dell&#8217;azione proposta.</p>
<p>Per le ragioni esposte la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Brescia, la quale dovrà attenersi agli enunciati principi di diritto, effettuando i necessari accertamenti.</p>
<p>Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente grado di giudizio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità ad altra Sezione della Corte di Appello di Brescia.<br />
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 gennaio 2012.<br />
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2012.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 26 marzo 2012 n. 4847</title>
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		<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 16:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vedute]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[presupposti]]></category>
		<category><![CDATA[veduta]]></category>

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		<description><![CDATA[Quali sonoi presupposti per l'esistenzza di una cd "veduta"?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente -<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; Consigliere -<br />
Dott. PETITTI Stefano &#8211; Consigliere -<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>R.A. (OMISSIS), M.E(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZA G.MAZZINI 27, presso lo studio dell&#8217;avvocato TAGLIAFERRO CHIARA, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato BERARDI RUGGERO;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>C.B.M.C.(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, V PIEMONTE 26 ST BARZANO&#8217; &amp; ZANARDO, presso l&#8217;avvocato BUCARELLI MONICA, rappresentata e difesa dagli avvocati DE FERRARI STEFANO, DE FERRARI CARLO;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1308/2009 della CORTE D&#8217;APPELLO di GENOVA, depositata il 23/12/2009;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/2012 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;<br />
udito l&#8217;Avvocato Berardi Ruggero difensore dei ricorrenti che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito l&#8217;Avv. De Ferrari Stefano difensore della controricorrente che ha chiesto il rigetto del ricorso;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con atto notificato in data 27.5.96 R.A. ed M. E. convenivano in giudizio avanti al Tribunale di La Spezia, C.B.M.C., e, premesso di essere comproprietari di un appartamento sito in (OMISSIS) nel condominio di via (OMISSIS), lamentavano che la convenuta, proprietaria dell&#8217;appartamento sottostante, dotato di terrazza a livello, aveva realizzato una veranda con tetto a in tegole ed in appoggio al muro perimetrale dell&#8217;edificio. Precisavano che il tetto della veranda giungeva a circa 1 metro da una finestra condominiale ed a soli 90 cm dalla soglia del davanzale della loro finestra della camera da letto, da cui esercitavano il diritto di veduta sul sottostante terrazzo, di talchè la costruzione era stata realizzata in violazione del loro diritto di veduta; tanto premesso chiedevano gli attori che il giudice adito, previo accertamento dell&#8217;illegittimità della suddetta costruzione ex art. 907 c.c., ne ordinasse la demolizione, con la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti.</p>
<p>Si costituiva C.B.M.C. deducendo che la costruzione della veranda doveva ritenersi legittima in quanto autorizzata dal comune dante causa di entrambe le parti e con il rilascio di regolare concessione edilizia.</p>
<p>Il Tribunale di La Spezia con sentenza del 19.5.2003 rigettava la domanda, compensando le spese. Osservava il primo giudice che l&#8217;attrice, per la costruzione della veranda, si era munita del consenso preventivo da parte di tutti gli aventi diritto ed aveva perciò legittimamente esercitato il proprio diritto di usare la cosa comune senza mutarne la destinazione o comprometterne la stabilità.</p>
<p>Nella fattispecie inoltre non era applicabile la violazione di cui all&#8217;art. 907 c.c. in tema di distanze, nel caso in cui non risultasse compatibile con la disposizione in tema d&#8217;uso della cosa comune ex art. 1102 c.c. Proponevano appello gli attori censurando in specie tale ultima tesi della prevalenza delle norma d&#8217;uso della cosa comune rispetto al diritto del condomino ex art. 907 c.c..</p>
<p>L&#8217;adita Corte d&#8217;Appello di Genova con sentenza n. 1308/2009 depos. in data 32.12.2009, rigettava l&#8217;appello e confermava la sentenza di primo grado per quanto di ragione, condannando gli appellanti a rifondere le spese del grado. La Corte, nel confermare la legittimità della vicenda autorizzatoria relativa alla costruzione del manufatto in questione, riteneva però che la veranda non era idonea a ledere il diritto di veduta esercitabile dagli attori dalla loro finestra sul sottostante terrazzo, considerando del tutto estranea alla natura e funzione della stessa finestra, quella di &#8220;inspicere e prospicere in alienum&#8221; in avanti e a piombo, che caratterizzano invece le vedute da terrazze, lastrici solari, ballatoi, pianerottoli, porte di accesso, scale. Non poteva trovare tutela dunque la pretesa degli attori di esercitare la veduta con &#8220;modalità abnormi e puramente intrusive&#8221;; l&#8217;inspicere di cui si assumeva la violazione doveva perciò ritenersi dei tutto privo di rilevanza giuridica.</p>
<p>R.A. ed M.E. ricorrono per la cassazione della sentenza sulla base di 4 mezzi; l&#8217;intimata resiste con controricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Con il 1 motivo del ricorso denunciano gli esponenti la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113 c.p.c. e artt. 900, 905, 907, 115 e 116 c.c.; nonchè il vizio di motivazione; deducono che l&#8217;intimata non ha mai contestato la qualifica di veduta alle finestre in questione, ma ha fondato la propria linea difensiva sul fatto di avere ricevuto da parte dei suoi danti causa esplicito consenso scritto per la costruzione della veranda, &#8220;con ciò riconoscendo ovviamente nelle finestre in oggetto, la loro qualificazione di vedute con la conseguente prospectio in alienum&#8221;. La Corte genovese &#8220;chiamata dagli attori a pronunciarsi sul gravame da essi proposto,&#8230;. e cioè violazione da parte della convenuta del disposto di cui all&#8217;art. 907 c.c. (causa petendi) e riduzione in pristino della costruzione (tettoia fissa) eseguita dalla stessa convenuta sul suo terrazzo sottostante le finestre degli attori (petitum), pur richiamando la sussistenza delle vedute in oggetto ha negato però, alle stesse la funzione necessaria oltre che di veduta, luce ed aria, anche quella di inspicere e prospicere in alienum, così come si legge nella sentenza, che caratterizzano invece le vedute da terrazze, lastrici solari, ballatoi, pianerottoli, porte di accesso, scale&#8221;.</p>
<p>Per i ricorrenti, in altre parole, la corte &#8220;ha deciso la causa invertendo i termini normativi applicabili alla domanda degli attori, quasi che il petitum dovesse riguardare la legittimità della finestra R. + 1 e non invece la illegittimità dell&#8217;opera costruita dalla convenuta C.&#8221;.</p>
<p>La doglianza è fondata, sia in termine, di violazione di legge che di vizio motivazionale.</p>
<p>Posto in fatto che è pacifico che la finestra degli attori fosse una veduta, non v&#8217;è ragione alcuna per limitare l&#8217;inspectio e la prospectio in alienum in avanti ed a piombo, come ha invece ritenuto il giudice d&#8217;appello, secondo il quale &#8220;l&#8217;inspicere di cui si assume nel caso la violazione deve .. ritenersi del tutto privo di rilevanza giuridica&#8221;, atteso che non sussisterebbe &#8220;&#8230;alcun diritto di natura reale, oggettivamente tutelabile e riconducibile alla semplice sussistenza di una finestra, che integri un diritto di veduta e di osservazione nella sottostante proprietà altrui&#8221;. A conforto della propria tesi lo stesso giudice richiama una decisione di questa Corte Suprema (Cass. n. 17341/2003) che però si riferisce ad un&#8217;ipotesi del tutto diversa che non si attaglia affatto al caso di specie (sopraelevazioni realizzate in un terrazzo che impedivano la veduta esercitata da un altro terrazzo limitrofo).</p>
<p>D&#8217;altra parte è pur vero che nella fattispecie la veduta a piombo, esercitabile sul fondo del vicino dalla finestra dei ricorrenti è un normale esercizio della servitù di veduta con modalità assolutamente normali, non certamente &#8220;abnormi e puramente intrusive&#8221; a cui talvolta fa riferimento la giurisprudenza (ad esempio:</p>
<p>sporgendosi oltre misura dalla ringhiera o dal parapetto, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13012 del 02/10/2000). Ha precisato al riguardo questa S.C., che per la sussistenza di una veduta è necessario che l&#8217;apertura abbia una normale e permanente destinazione alla vista e all&#8217;affaccio sul fondo altrui, &#8220;veduta che non deve subire limitazioni nemmeno a piombo sicchè la visione, a carico del vicino, sia mobile e globale&#8221;. (Cass. Sez. 2, n. 13751 del 09/12/1999; Cass. n. 1409 del 19.02.1999; Cass. n. 15371 del 1.12.2000; Cass. n. 480 del 17.1.2002; Cass. n. 14693 del 16.10.2002; Cass. n. 22844 del 25.10.2006). Ha inoltre statuito questa Corte che&#8230;., &#8220;se la ratio dell&#8217;art. 907 c.c., il quale fa divieto di fabbricare a distanza minore di tre metri dalla veduta del vicino, è quella di assicurare al titolare del diritto di veduta sufficiente aria e luce consentendogli l&#8217;esercizio dell&#8217;inspectio e della prospectio, l&#8217;accertamento e la valutazione della idoneità della costruzione a non ostacolare la fruizione di tali beni, nonchè a non determinare modifica sostanziale di qualsivoglia altra situazione di godimento in cui si esplica il potere riconosciuto al titolare di veduta, richiedono al giudice una motivazione congrua e adeguata&#8221;, motivazione che nella fattispecie in esame non è certo rinvenibile (v. Cass. Sez. 2, n. 5764 del 23/03/2004).</p>
<p>Deve ancora osservarsi per completezza, che la Corte distrettuale ha ritenuto privo di rilievo l&#8217;asserito consenso prestato dai proprietari Ri. e P. all&#8217;esecuzione di opere da realizzarsi sull&#8217;immobile al primo piano dell&#8217;edificio e che tale punto della decisione non è stato oggetto d&#8217;impugnazione con ogni consequenziale effetto. In conclusione deve ritenersi fondato il primo motivo del ricorso; assorbito il 2 motivo (nullità della sentenza per violazione dell&#8217;art. 2727 c.c.) ed gli altri due motivi, proposti solo in via subordinata.</p>
<p>Ne consegue l&#8217;accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa, anche per le spese del giudizio, ad altra sezione della Corte d&#8217;Appello di Genova.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>la Corte accoglie il primo motivo dei ricorso; assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in ragione del motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d&#8217;Appello di Genova.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2012.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2012.</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 19 dicembre 2011 n. 27507</title>
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		<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 15:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Scioglimento]]></category>
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		<category><![CDATA[autorità giudiziaria]]></category>
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		<description><![CDATA[Quali sono i presupposti perché l'autorità giudiziaria sciogla il condominio negli edifici?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente -<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SCALISI Antonino &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 30290/2005 proposto da:</p>
<p>B.M. (OMISSIS), S.M. (OMISSIS), S.A. (OMISSIS), S.G.M. (OMISSIS) quale avente causa di C.I. in S. giusto contratto di compravendita, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 13, presso lo studio dell&#8217;avvocato BARTOLI STEFANO, rappresentati e difesi dagli avvocati MICELI Calogero, BERGAMASCHI GIUSEPPE;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO VIALE (OMISSIS) in persona dell&#8217;Amministratore G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 97, presso lo studio dell&#8217;avvocato GIANNI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato ROCCHINI MARIO;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 271/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di FIRENZE, depositata il 01/02/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/05/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;<br />
udito l&#8217;Avvocato ATTILIO CAROSELLI con delega dell&#8217;Avvocato GIUSEPPE BERGAMASCHI difensore dei ricorrenti che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito l&#8217;Avvocato GIANNI FIORA con delega dell&#8217;Avvocato MARIO RONCHINI difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>1. &#8211; Con atto di citazione notificato in data 12 febbraio 2003, S.A. e M., B.M. e C. F.I. proposero appello avverso la sentenza del Tribunale di Firenze con la quale era stata rigettata la loro domanda intesa al riconoscimento che il condominio di Viale (OMISSIS), convenuto, era costituito da due edifici autonomi, ovvero, allo scioglimento parziale del condominio ai sensi degli artt. 61 e 62 disp. att. cod. civ., nella considerazione che i due edifici avevano caratteristiche ed elementi comuni.</p>
<p>2. &#8211; Con sentenza depositata il 24 febbraio 2005, la Corte d&#8217;appello di Firenze rigettò il gravame, osservando che il c.t.u. aveva accertato, con argomentazioni condivisibili, che i due corpi di fabbrica che componevano l&#8217;edificio in questione non erano totalmente autonomi, presentando parti comuni quali il suolo su cui sorgeva l&#8217;edificio, le pareti esterne, porzioni di tetto e di gronda, e parti autonome, quali gli ingressi agli appartamenti, ai fondi, ai vani scala e agli impianti; ed inoltre che l&#8217;immobile era stato costruito in maniera unitaria nello stesso momento, ed introdotto in un&#8217;unica particella catastale, da ciò derivando la circostanza che il suolo sul quale poggiava il fabbricato era da considerare comune, sicchè non era possibile procedere alla divisione dell&#8217;edificio in questione in parti che avessero la caratteristica di edifici autonomi, poichè le parti comuni erano parti strutturali, e non era, quindi, invocabile l&#8217;applicazione della norma di cui all&#8217;art. 61 disp. att. cod. civ., comma 2, secondo il quale, in mancanza di deliberazione assembleare con la maggioranza di cui all&#8217;art. 1136 cod. civ., comma 2, la divisione può essere disposta dall&#8217;autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell&#8217;edificio della quale si chiede la separazione.</p>
<p>Quanto alla domanda di cui all&#8217;art. 62 disp. att. cod. civ., il cui primo comma prevede l&#8217;applicabilità della norma di cui al precedente art. 61 anche nella ipotesi in cui restino in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall&#8217;art. 1117 cod. civ., osservò la Corte di merito che tale norma non richiama anche il secondo comma del precedente art. 61, facendone derivare che la facoltà di deliberare lo scioglimento è attribuita all&#8217;autorità giudiziaria per il caso in cui restino in comune fra i partecipanti alcune delle cose indicate dall&#8217;art. 1117 cod. civ., solo se non sia necessario procedere a modificazioni di sorta, e non anche se la divisione non possa attuarsi senza dette modificazioni. Nella specie, la divisione dell&#8217;edificio in questione comportava opere per la sistemazione, quanto meno, della gronda se non anche delle facciate esterne, con la conseguenza che, rientrando la situazione di fatto dedotta in giudizio nella previsione normativa di cui all&#8217;art. 62 disp. att. cod. civ., comma 2, era inibito al giudice adito di disporre la divisione dell&#8217;edificio, rimanendo tale facoltà di esclusiva competenza dell&#8217;assemblea con la maggioranza ivi prevista.</p>
<p>3. &#8211; Per la cassazione di tale sentenza ricorrono B.M., S.A. e M., e S.G.M., quale avente causa da C.I. in S. sulla base di due motivi. Resiste con controricorso il Condominio di Viale (OMISSIS).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>1. &#8211; Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1117 cod. civ., artt. 61 e 62 disp. att. cod. civ. e norme consequenziali. Avrebbe errato la Corte di merito nel non consentire, nella specie, la creazione di due condomini autonomi relativamente alle parti separate, funzionalmente divise, come individuate dallo stesso c.t.u., e per le quali esistono anche tabelle millesimali diverse, sussistendo la indivisibilità solo in relazione ad alcune parti strumentali e necessarie per l&#8217;uso in comune. Si osserva nel ricorso, quanto alla interpretazione che dell&#8217;art. 62 disp. att. cod. civ., ha fornito il giudice di secondo grado, che tale norma prevede proprio la possibilità che si abbiano due condomini separati ed un&#8217;amministrazione condominiale per alcuni degli elementi individuati dall&#8217;art. 1117 cod. civ., e che, nella specie, non vi era alcun intervento strutturale da operare sull&#8217;edificio in questione ai fini della divisione, tale da rendere necessaria, ai fini dello scioglimento del condominio, a norma dell&#8217;art. 62 disp. att. cod. civ., comma 2, la delibera assembleare con la maggioranza prevista dall&#8217;art. 1136 cod. civ., comma 5.</p>
<p>2. &#8211; Con il secondo motivo si deduce la erronea applicazione degli artt. 62 e 194 cod. proc. civ., e norme consequenziali. Avrebbero errato il primo ed il secondo giudice nell&#8217;incentrare il giudizio sulla unitarietà di costruzione e sulla impossibilità di divisione degli immobili, e nell&#8217;aver posto in tal senso i propri quesiti al c.t.u., laddove la questione da affrontare nella specie era quella relativa alla possibilità di due condomini autonomi per una parte della edificazione. La domanda degli attuali ricorrenti doveva essere accolta, non essendo necessaria alcuna maggioranza assembleare allorchè non si tratti di decidere di intervenire sulle opere murarie o sulle strutture del condominio: l&#8217;art. 62 disp. att. cod. civ., prevede espressamente che si possano avere due condomini separati per le parti non in comune ed un condominio unico per le parti in comune di una costruzione.</p>
<p>3.1. &#8211; I due motivi &#8211; da esaminare congiuntamente in quanto volti a ottenere la modifica della decisione nella parte relativa al mancato riconoscimento della possibilità di configurare un supercondominio in relazione alle parti comuni di un edificio, e, nel contempo, due amministrazioni condominiali distinte per le parti separate della medesima costruzione &#8211; sono fondati nei termini che seguono.</p>
<p>3.2. &#8211; Deve, anzitutto, chiarirsi che, alla stregua di una corretta applicazione degli artt. 61 e 62 disp. att. cod. civ., l&#8217;autorità giudiziaria può disporre lo scioglimento del condominio solo quando un complesso immobiliare sia suscettibile di divisione, senza che si debba attuare una diversa ristrutturazione, in parti distinte, aventi ciascuna una propria autonomia strutturale, pur potendo rimanere in comune tra gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall&#8217;art. 1117 cod. civ., mentre, ove la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle cose e siano necessarie opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del condominio, e la costituzione di più condomini separati, possono essere approvati solo dall&#8217;assemblea condominiale con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell&#8217;edificio.</p>
<p>3.3. &#8211; E&#8217;, dunque, esatto che, come opinato dalla Corte di merito, l&#8217;assenza di ogni riferimento, nell&#8217;art. 62 disp. att. cod. civ., comma 2, alla facoltà di divisione attribuita all&#8217;autorità giudiziaria, ed il mancato richiamo, nel comma 1 del citato art. 62, del comma 2, dell&#8217;art. 61, escludono il riconoscimento di tale facoltà nella ipotesi di cui al comma 2, dell&#8217;art. 62 &#8211; divisione non attuabile senza modificazione dello stato delle cose -, anche perchè non vi sarebbe stato motivo di richiedere una maggioranza speciale per la deliberazione dell&#8217;assemblea, se la minoranza interessata allo scioglimento potesse rivolgersi direttamente al magistrato, prescindendo dalla volontà della maggioranza dell&#8217;assemblea.</p>
<p>3.4. &#8211; Tuttavia, nella specie, le opere indicate nella sentenza di appello quali necessarie ai fini della divisione dell&#8217;edificio di cui si tratta &#8211; opere per la sistemazione della gronda e del discente pluviale, ovvero delle facciate esterne &#8211; non sono assimilabili a quella &#8220;modifica dello stato delle cose&#8221; e a quelle &#8220;opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze dei condomini&#8221; che escludono l&#8217;intervento dell&#8217;autorità giudiziaria per lo scioglimento del condominio a norma dell&#8217;art. 62 disp. att. cod. civ., comma 2.</p>
<p>Solo in tal senso la sentenza impugnata è effettivamente meritevole di censura.</p>
<p>4. &#8211; Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto nei termini dianzi specificati. La sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad un diverso giudice &#8211; che viene individuato in altra sezione della Corte d&#8217;appello di Firenze, cui viene demandato altresì il regolamento delle spese del presente giudizio &#8211; che riesaminerà la controversia alla stregua dei principi enunciati sub 3.2. e 3.3. e dei rilievi di cui sub 3.4.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Firenze.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 17 maggio 2011.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011.</p>
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