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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; preclusione utilizzo beni comuni</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 5 Penale, Sentenza 29 gennaio 2013, n. 4364</title>
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		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 20:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diffamazione]]></category>
		<category><![CDATA[preclusione utilizzo beni comuni]]></category>
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		<category><![CDATA[verbale d'assemblea]]></category>

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		<description><![CDATA[Affiggere in un luogo frequentato un proclama che indichi alcuni condomini sno morosi e pertanto esclusi dall'utilizzo di alcuni beni comuni, implica un reato? Quale? Perché?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE QUINTA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. GRASSI Aldo &#8211; Presidente<br />
Dott. VESSICHELLI Maria &#8211; Consigliere<br />
Dott. LAPALORCIA Grazia &#8211; Consigliere<br />
Dott. GUARDIANO Alfredo &#8211; Consigliere<br />
Dott. DE MARZO Giusepp &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:<br />
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);</p>
<p>avverso la sentenza del 21/01/2011 del Tribunale di Messina R.G. 18/2010;<br />
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;<br />
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Dr. Giuseppe De Marzo;<br />
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dr. Fodaroni Giuseppina, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>1. Con sentenza del 21/01/2011, il Tribunale di Messina ha confermato la decisione del Giudice di pace di Messina, il quale aveva affermato la responsabilita&#8217; di (OMISSIS) in ordine al reato di cui all&#8217;articolo 595 c.p., perche&#8217; aveva offeso la reputazione di (OMISSIS), affiggendo in data (OMISSIS) nell&#8217;atrio del condominio &#8220;(OMISSIS)&#8221; un avviso di imminente distacco della fornitura idrica ad opera dell&#8217;(OMISSIS), a seguito della presunta &#8220;persistenza del debito&#8221; di alcuni condomini espressamente indicati, tra i quali lo stesso (OMISSIS).</p>
<p>1.1. Il Tribunale, per un verso, ha sottolineato che era persino dubbia la fondatezza della totale richiesta del saldo nei confronti del (OMISSIS), il quale aveva preso in locazione l&#8217;appartamento, quando gia&#8217; era maturata una parte del debito; per altro verso, ha rilevato, richiamando la sentenza n. 716 del 2008 di questa Corte, che la condotta dell&#8217;amministratore non poteva ritenersi scriminata ai sensi dell&#8217;articolo 51 c.p. dal momento che egli aveva affisso l&#8217;avviso sulla porta dell&#8217;ascensore del palazzo, in tal modo operando una comunicazione percepibile da chiunque avesse frequentato l&#8217;immobile e che andava percio&#8217; al di la&#8217; dell&#8217;ambito di potenziale interesse della notizia.</p>
<p>Il Tribunale ha escluso che l&#8217; (OMISSIS) sarebbe stato costretto a tale comportamento, per la stringente necessita&#8217; di informare i condomini del rischio di imminente distacco dell&#8217;erogazione idrica, nell&#8217;impossibilita&#8217; di convocare l&#8217;assemblea o di inviare delle missive, dal momento che era emerso dall&#8217;istruttoria espletata in primo grado che non veniva convocata l&#8217;assemblea da almeno tre anni e che l&#8217; (OMISSIS) era a conoscenza da tempo di una situazione debitoria nei confronti dell&#8217;(OMISSIS).</p>
<p>Quanto al profilo legato all&#8217;elemento psicologico, il Tribunale, dopo avere ricordato che nel reato di diffamazione il dolo dell&#8217;agente e&#8217; generico, ha rilevato che, alla stregua dell&#8217;oggettivo significato delle espressioni adoperate e del silenzio serbato per lungo tempo dall&#8217;amministratore sulla richiesta del (OMISSIS) di addebitargli solo i consumi a lui effettivamente riconducici, era evidente l&#8217;intento di sottoporre ad una &#8220;pubblica gogna&#8221; coloro che non avevano pagato le quote. 2. Nell&#8217;interesse dell&#8217; (OMISSIS) viene proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi.</p>
<p>2.1. Con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell&#8217;articolo 606 c.p.p., violazione degli articolo 595 e 51 c.p., dal momento che nel condominio non esisteva una sala riunioni e che comunque non era quella la sede piu&#8217; adatta per poter diffondere tra i condomini interessati una comunicazione urgente. In definitiva, l&#8217;amministratore, avendo appreso a seguito della comunicazione del 04/09/2007 ad opera dell&#8217;(OMISSIS), che il fornitore del servizio idrico intendeva procedere entro quarantotto ore all&#8217;interruzione dello stesso, aveva perseguito non lo scopo di diffamare, ma quello di scongiurare un evento altrimenti non evitabile.</p>
<p>2.2. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell&#8217;articolo 606 c.p.p., violazione dell&#8217;articolo 42 c.p., per assenza di dolo, dal momento che l&#8217;amministratore non era animato dalla volonta&#8217; di utilizzare frasi offensive, ma solo dalla necessita&#8217; di informare tempestivamente i condomini dell&#8217;imminente interruzione del servizio idrico.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>1. Il primo motivo di ricorso e&#8217; infondato.</p>
<p>Va premesso che, secondo quanto gia&#8217; affermato da questa Corte (Sez. 5, n. 35543 del 18/09/2007, Donato, Rv. 237728), integra il delitto di diffamazione il comunicato, redatto all&#8217;esito di un&#8217;assemblea condominiale, con il quale alcuni condomini siano indicati come morosi nel pagamento delle quote condominiali e vengano conseguentemente esclusi dalla fruizione di alcuni servizi, qualora esso sia affisso in un luogo accessibile &#8211; non gia&#8217; ai soli condomini dell&#8217;edificio per i quali puo&#8217; sussistere un interesse giuridicamente apprezzabile alla conoscenza di tali fatti &#8211; ma ad un numero indeterminato di altri soggetti.</p>
<p>Nella specie, il ricorso reitera le difese gia&#8217; disattese con puntuale motivazione da giudice di merito, non contestando il fondamento obiettivo della conclusioni raggiunta dalla sentenza impugnata, secondo cui l&#8217;amministratore era da tempo a conoscenza della situazione di morosita&#8217; verso l&#8217;(OMISSIS), con la conseguenza che ben avrebbe potuto assumere tempestive iniziative di recupero e di risoluzione del contenzioso con il (OMISSIS).</p>
<p>L&#8217;esattezza del percorso argomentativi e&#8217; confermata dal rilievo che, se davvero la prospettiva dell&#8217;amministratore fosse stata quella dell&#8217;informazione celere rispetto all&#8217;imminente interruzione del servizio, attraverso modalita&#8217; comunicative potenzialmente percepibili da terzi estranei al condominio, egli avrebbe dovuto calibrare il contenuto dell&#8217;informazione a tale esigenza, evitando di menzionare anche l&#8217;identita&#8217; dei condomini morosi.</p>
<p>2. Infondato e&#8217; anche il secondo motivo di ricorso.</p>
<p>Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (V. ad. Es. Sez. 5, n. 7597 del 11.5.1999, Beri Riboli, rv. 213631), in tema di delitti contro l&#8217;onore, non e&#8217; richiesta la presenza di un animus iniuriandi vel diffamandi, ma appare sufficiente il dolo generico, che puo&#8217; anche assumere la forma del dolo eventuale, in quanto basta che l&#8217;agente, consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell&#8217;agente.</p>
<p>3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.</p>
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