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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; possesso</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 26 aprile 2013, n. 10084</title>
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		<pubDate>Mon, 02 Jun 2014 09:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Usucapione]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia residenziale popolare]]></category>
		<category><![CDATA[ente pubblico non territoriale]]></category>
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		<category><![CDATA[usucapione]]></category>

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		<description><![CDATA[Sono usucapibili le case di un ente pubblico non territoriale? Perché?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. PARZIALE Ippolisto &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; Consigliere<br />
Dott. BERTUZZI Mario &#8211; Consigliere<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 3194/2007 proposto da:</p>
<p>IACP PROVINCIA di (OMISSIS), in persona del Presidente pro tempore e del Direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS), come da procura speciale a margine del ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato (OMISSIS), come da procura speciale a margine del controricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>avverso la sentenza n. 648/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di SALERNO, depositata il 12/09/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/2013 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), che si riporta agli atti e insiste sulle conclusioni gia&#8217; assunte;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che conclude per l&#8217;accoglimento del primo motivo ed assorbimento degli altri.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>1. &#8211; Lo IACP della provincia di (OMISSIS) impugna la sentenza n. 648 del 2006 (pubblicata il 12 settembre 2006) con la quale veniva accolta la domanda di usucapione avanzata dal dante causa degli odierni intimati quanto all&#8217;immobile di proprieta&#8217; dell&#8217;ente, sito in (OMISSIS).</p>
<p>Al riguardo il primo giudice, il GOA del Tribunale di Salerno, aveva rigettato la domanda di usucapione, ritenendo l&#8217;immobile in questione non usucapibile.</p>
<p>2. &#8211; La Corte di appello di Salerno, adita dagli odierni intimati, accoglieva la domanda di usucapione, ritenendo fondato il relativo motivo di gravame quanto all&#8217;erronea declaratoria di non usucapibilita&#8217; del bene. Al riguardo, la Corte territoriale, nella contumacia dello IACP, rilevava come accertato in fatto quanto segue: a) la famiglia degli istanti era stata sistemata nell&#8217;abitazione in questione a seguito della frana del 1947; b) l&#8217;immobile era stato accatastato nel 1987 in capo allo IACP; c) non era mai stato pagato alcun canone. Rilevava la Corte territoriale che nel caso in questione &#8220;non vi e&#8217; traccia ne&#8217; di un atto di destinazione o di un contratto di locazione, ne&#8217; vi e&#8217; prova di atti di manutenzione posti in essere dall&#8217;ente nel corso dei trascorsi cinquantanni, ne&#8217; di interventi di qualsiasi genere&#8221;. Era risultato, invece, che il bene in questione era stato goduto uti dominus prima dal (OMISSIS) e poi dalla vedova e dai figli con conseguente dichiarazione di intervenuta usucapione.</p>
<p>3. &#8211; Il ricorrente IACP formula tre motivi. Resistono con controricorso gli intimati. Parte ricorrente ha depositato memoria.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1. I motivi del ricorso.</p>
<p>1.1 &#8211; Con il primo motivo di ricorso si deduce la &#8220;violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;articolo 826 c.c., comma 3, articolo 828 c.c., comma 2 e articolo 830 c.c., commi 1 e 2, in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 3. &#8211; Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia&#8221;.</p>
<p>Il bene in questione apparteneva al patrimonio indisponibile di un Ente pubblico non territoriale ed era, quindi, non usucapibile ai sensi degli articoli 830-828 c.c.. L&#8217;immobile, infatti, fu costruito tra il 1941 al 1947 per conto del Partito nazionale fascista, cui era succeduto lo IACP. Gli alloggi erano stati costruiti per fronteggiare i bisogni abitativi delle famiglie del Comune di Aquara rimaste senza tetto a causa di una frana del 1941. L&#8217;atto di destinazione al pubblico servizio (atto a torto ritenuto mancante dalla Corte territoriale) doveva invece essere individuato nel &#8220;verbale di consegna del 25 settembre 1947&#8243;, dal quale risultavano chiaramente le ragioni di detta assegnazione (provvedere alle esigenze abitative delle famiglie rimaste senza casa all&#8217;esito della frana). Tale destinazione escludeva la possibilita&#8217; di usucapione e rendeva comunque gli odierni intimati solo meri detentori e non possessori dell&#8217;immobile. Sussisteva anche il dedotto vizio di motivazione, sotto il profilo della contraddittorieta&#8217;, per aver la Corte territoriale, da un lato, riconosciuto che nel caso in questione si verteva in ipotesi di concessione-contratto e, dall&#8217;altro, ritenuto poi l&#8217;usucapibilita&#8217; del bene. Al riguardo il ricorrente formula il seguente quesito: &#8220;sulla scorta delle deduzioni di fatto e di diritto sopra formulate la Corte di cassazione accerti e dichiari che il capo della sentenza della Corte d&#8217;appello di Salerno n. 148/06 (&#8230;) e relativo alla qualificazione del bene immobile oggetto della presente controversia quale non appartenente al patrimonio indisponibile dello IACP e&#8217; stata resa in violazione dell&#8217;articolo 826 c.c., comma 3, articolo 828 c.c., comma 2 e articolo 830 c.c., commi 1 e 2&#8230;&#8221;.</p>
<p>1.2 &#8211; Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, il ricorrente lamenta la &#8220;violazione e falsa applicazione degli articoli 1140, 1141 e 1144 c.c., articolo 1145 c.c., comma 1, articoli 1158 e 1164 c.c. nonche&#8217; articolo 2697 c.c. e articoli 115 e 116 c.p.c., in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 3. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 5&#8243;. Gli odierni intimati mai avevano posseduto il bene immobile in questione uti domini, avendone ricevuto la mera detenzione. Ne&#8217; era stato da loro provato &#8211; pur essendone onerati &#8211; un idoneo atto di interversione del possesso, non essendo sufficiente la mera permanenza nell&#8217;immobile. Al riguardo il ricorrente formula il seguente quesito: &#8220;&#8230; La Corte di cassazione accerti e dichiari che il capo della sentenza della Corte d&#8217;appello di Salerno&#8230; relativo alla dichiarazione di acquisto della proprieta&#8217; per usucapione, in capo agli attori di primo grado, del bene immobile oggetto del presente controversia, e&#8217; stata resa in violazione degli articoli 1140, 1141 e 1144 c.c., articolo 1145 c.c., comma 1 e articoli 1158 e 1164 c.c., nonche&#8217; dell&#8217;articolo 2697 c.c. e articoli 115 e 116 c.p.c. in relazione all&#8217;articolo 360, n. 3, conseguentemente cassi la sentenza impugnata&#8230;&#8221;.</p>
<p>1.3 &#8211; Con il terzo motivo, pure avanzato in via subordinata, il ricorrente deduce &#8220;violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;articolo 11 disp. gen. di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, in relazione all&#8217;abrogazione dell&#8217;articolo 38 del D.Lgs.Lgt. 27 luglio 1944, n. 159 da parte della Legge 13 maggio 1978, n. 208, nonche&#8217; dell&#8217;articolo 826 c.c., comma 3, articolo 828 c.c., comma 2 e articolo 830 c.c., commi 1 e 2, articolo 1145 c.c., comma 1 e articolo 1158 c.c. in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 3. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 5&#8243;. Sostiene il ricorrente che l&#8217;immobile in questione solo dall&#8217;entrata in vigore Legge n. 208 del 1978 poteva essere considerato come usucapibile, per effetto dell&#8217;abrogazione, operata da tale legge, dell&#8217;articolo 38 del D.Lgs.Lgt. n. 159 del 1944, che aveva previsto che i beni in questione (passati dal disciolto Partito fascista allo Stato italiano) entrassero a far parte ope legis del patrimonio indisponibile dello Stato. Conseguentemente, non essendo neanche trascorsi 20 anni dal 1978 al momento della introduzione della domanda di usucapione (del 1994), tale domanda doveva essere rigettata. Al riguardo, il ricorrente formula il seguente quesito: &#8220;&#8230; La Corte di cassazione accerti e dichiari che il capo della sentenza della Corte d&#8217;appello di Salerno n. 648/06&#8230; relativo alla qualificazione del bene oggetto della presente controversia quale non appartenente al patrimonio indisponibile dello IACP della provincia di (OMISSIS), e&#8217; stata resa in violazione dell&#8217;articolo 11 disp. gen. di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, in relazione all&#8217;abrogazione dell&#8217;articolo 38 del D.Lgs.Lgt. 27 luglio 1944, n. 159 da parte della Legge 13 maggio 1978, n. 208, e per tale via in violazione dell&#8217;articolo 826 c.c., comma 3, articolo 828 c.c., comma 2, articolo 830 c.c., commi 1 e 2, articolo 1145 c.c., comma 1 e articolo 1158 c.c. e, conseguentemente cassi la sentenza impugnata&#8230;e per l&#8217;effetto dichiari non usucapibile o comunque non usucapito per mancato decorso del termine ventennale l&#8217;appartamento de quo&#8221;.</p>
<p>2. Il ricorso e&#8217; fondato e va accolto quanto al primo assorbente motivo. Risulta dalla complessiva vicenda processuale che l&#8217;immobile in questione era di proprieta&#8217; dell&#8217;Istituto e da questo destinato ad alcune famiglie, che avevano necessita&#8217; abitative del comune di Aquara, a seguito della frana verificatesi nell&#8217;abitato nel 1947 e, tra queste, anche quella del dante causa degli odierni intimati. Si tratta, quindi, di un bene appartenente al patrimonio disponibile dell&#8217;Istituto, perche&#8217; destinato fin dall&#8217;origine al fine di pubblico servizio, nel caso in questione, appunto, per fronteggiare l&#8217;emergenza abitativa conseguente alla frana. Si tratta, quindi, di immobile non usucabile, secondo l&#8217;orientamento costante di questa Corte (Cass. 1998 n. 3667, Cass. 2002 n. 12608; Cass. 2012 n. 2962). Un&#8217;eventuale diversa destinazione attribuita al bene successivamente doveva essere oggetto di specifica prova che e&#8217; del tutto mancata.</p>
<p>3. L&#8217;accoglimento del primo motivo determina l&#8217;assorbimento degli altri, avanzati in via subordinata.</p>
<p>4. La sentenza impugnata va, quindi, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto &#8211; in quanto dall&#8217;accoglimento del ricorso deriva logicamente il giudizio d&#8217;infondatezza della domanda di usucapione avanzata dal dante causa degli odierni controricorrenti &#8211; e&#8217; consentito in questa sede pronunciare nel merito ai sensi dell&#8217;articolo 384 c.p.c., comma 1, e rigettare la domanda.</p>
<p>5. In relazione all&#8217;esito del giudizio nei due gradi del merito, appare equo disporre la integrale compensazione delle spese, ponendosi quelle del giudizio di cassazione a carico dei controricorrenti.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di usucapione rivolta contro il ricorrente. Compensa interamente le spese di giudizio per il primo e il secondo grado e condanna i controricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 2000 (duemila) per compensi e 200 (duecento) per spese, oltre accessori di legge.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 19 aprile 2013, n. 9629</title>
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		<pubDate>Sat, 24 May 2014 17:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Appalti]]></category>
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		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
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		<description><![CDATA[Cosa succede se il condominio tarda a reintegrare nel possesso i proprietari degli immobili sottoposti a ristrutturazione?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. FELICETTI Francesco &#8211; Presidente<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. PARZIALE Ippolisto &#8211; Consigliere<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. CARRATO Aldo &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 29920/2006 proposto da:</p>
<p>COND VIA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS);<br />
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), quali eredi del sig. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato (OMISSIS);<br />
(OMISSIS) RL in persona del legale rappresentante pro tempore sig. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1731/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/05/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/2012 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che produce verbale di assemblea e chiede l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Nel 1994 il condominio di Via (OMISSIS), il cui fabbricato era stato danneggiato e sgomberato a seguito degli eventi sismici del 1980, appaltava alla coop. edile (OMISSIS) s.r.l. i lavori di ripristino per un ammontare di lire 1.416.885.166, successivamente elevato, in base ad una relazione del direttore dei lavori, l&#8217;ing. (OMISSIS), a lire 2.163.521.516. Ultimate le opciv, sorse questione tra i condomini (OMISSIS) ed (OMISSIS), da un lato, ed il condominio, dall&#8217;altro, per il mancato pagamento da parte dei primi delle quote di partecipazione alle spese, e per l&#8217;omessa consegna, da parte del secondo, degli alloggi e della documentazione inerente ai lavori. Pertanto, (OMISSIS) ed (OMISSIS) convenivano in giudizio innanzi al Pretore di Napoli il predetto condominio, l&#8217;ing. (OMISSIS), quale direttore dei lavori, e la cooperativa (OMISSIS) chiedendo la consegna della documentazione relativa al contratto d&#8217;appalto e la reintegrazione nel possesso delle unita&#8217; immobiliari di loro proprieta&#8217; esclusiva. A sostegno della domanda deducevano che i lavori erano stati ultimati e che alcune unita&#8217; immobiliari, per l&#8217;esattezza quelle della moglie dell&#8217;ing. (OMISSIS), (OMISSIS), e i locali a destinazione commerciale siti al piano terra, erano gia&#8217; tornate in possesso dei proprietari.</p>
<p>Nel resistere in giudizio il condominio eccepiva l&#8217;incompetenza per valore del giudice adito e, nel merito, deduceva che la riconsegna delle unita&#8217; immobiliari di proprieta&#8217; individuale era subordinata alla chiusura del cantiere e alla definizione del contratto d&#8217;appalto, l&#8217;una e l&#8217;altra ritardate proprio dall&#8217;inadempimento degli attori. La cooperativa (OMISSIS) protestava la propria estraneita&#8217; alla vertenza, avendo portato a termine l&#8217;appalto e riconsegnato il cantiere al direttore dei lavori. (OMISSIS) deduceva che solo dopo l&#8217;emissione del certificato di regolare esecuzione delle opere sarebbe stato possibile riconsegnare gli alloggi ai proprietari.</p>
<p>Intervenivano in causa le condomine (OMISSIS) e (OMISSIS), che aderivano alla domanda degli attori, e (OMISSIS), moglie di (OMISSIS), che con il marito proponeva una domanda di accertamento del loro diritto di subconduttori degli appartamenti di proprieta&#8217; (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), che avevano liberato dai precedenti conduttori per consentire l&#8217;esecuzione dei lavori.</p>
<p>Il Tribunale di Napoli, divenuto competente ai sensi del Decreto Legislativo n. 51/98, con sentenza 23.7.2002 dichiarava il difetto di legittimazione passiva della soc. (OMISSIS) e cessata la materia del contendere quanto alla consegna della documentazione relativa all&#8217;appalto. Quindi, condannava il condominio e il direttore dei lavori a reintegrare sia gli attori che le intervenute nel possesso degli appartamenti di rispettiva proprieta&#8217;.</p>
<p>Sull&#8217;appello del condominio, di (OMISSIS) e di (OMISSIS) e, quanto al solo regolamento delle spese, della cooperativa (OMISSIS), la Corte d&#8217;appello di Napoli, con sentenza del 26.5.2006 pronunciata anche nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS), in parziale riforma della sentenza impugnata dichiarava cessata la materia del contendere fra il condominio, (OMISSIS) e (OMISSIS), da una parte, e (OMISSIS) e (OMISSIS), dall&#8217;altra, e rigettava per il resto gli appelli principali e quello incidentale.</p>
<p>La Corte partenopea, per quanto ancora rileva in questa sede di legittimita&#8217;, riteneva che, a parte la circostanza che l&#8217;articolo 5 c.p.c., non era applicabile perche&#8217; non era sopravvenuta una diversa ripartizione della competenza tra diversi uffici giudiziali, ma era stato soppresso l&#8217;ufficio del pretore, il Decreto Legislativo n. 51 del 1998, articolo 132, prevedeva espressamente che, fuori dei casi previsti dall&#8217;articolo 133 stesso decreto, i procedimenti pendenti davanti al pretore alla data di efficacia del decreto sarebbero stati definiti dal Tribunale sulla base delle disposizioni introdotte dal medesimo decreto. E poiche&#8217;, nella specie, alla data di efficacia del decreto le parti non avevano ancora precisato le conclusioni (rassegnate solo il 25 gennaio 2002), non si versava nella situazione processuale di cui all&#8217;articolo 133 del ridetto decreto, per cui il giudice di primo grado non poteva che proseguire nella trattazione della causa e deciderla nel merito in funzione di giudice unico di primo grado.</p>
<p>Nel merito, osservava che al di la&#8217; di ogni questione circa l&#8217;ultimazione dei lavori appaltati, assumeva rilievo decisivo la circostanza che da anni l&#8217;edificio condominiale era parzialmente abitato e comunque occupato. Il silenzio serbato su tale dato di fatto dalla difesa tanto del condominio, quanto dei (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) lasciava intendere che l&#8217;assunto per cui non tutti i lavori fossero stati eseguiti o eseguiti a regola d&#8217;arte, altro non era che un pretesto per giustificare la mancata riconsegna degli alloggi agli attori, pretesto che verosimilmente trovava la propria spiegazione nel fatto che questi ultimi non avessero onorato il pagamento dei ratei degli oneri condominiali destinati a remunerare l&#8217;impresa appaltatrice.</p>
<p>Per la cassazione di detta sentenza ricorre il condominio di via (OMISSIS).</p>
<p>Resistono con controricorso la societa&#8217; coop. (OMISSIS) a r.l., (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS).</p>
<p>(OMISSIS) e (OMISSIS) sono rimasti intimati.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1. &#8211; Col primo motivo e&#8217; dedotta la nullita&#8217; della sentenza in quanto emessa in violazione delle norme sulla competenza per valore e del Decreto Legislativo n. 51 del 1998, articoli 132 e 133, in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 4.</p>
<p>Parte ricorrente formula, al riguardo, il seguente quesito: &#8220;La norma transitoria di cui al Decreto Legislativo n. 51 del 1998, articolo 133, deve interpretarsi nel senso che il Pretore, poi divenuto Giudice unico del Tribunale, deve declinare la propria incompetenza e non puo&#8217; decidere, allorche&#8217; la stessa causa non sia stata trattenuta in decisione e le parti non abbiano ancora precisato le conclusioni, qualora una delle parti abbia eccepito ritualmente e tempestivamente l&#8217;incompetenza per valore del Pretore medesimo ex articolo 38 c.p.c., talche&#8217; la violazione di tale principio determina la nullita&#8217; della sentenza della Corte d&#8217;appello che abbia confermato quella del Giudice di prime cure emessa in contrasto con il cennato Decreto Legislativo n. 51 del 1998, articolo 133&#8243;.</p>
<p>2. &#8211; Col secondo motivo e&#8217; dedotta la violazione delle norme sulla competenza, in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., nn. 2 e 3.</p>
<p>Segue il quesito: &#8220;Devono reputarsi violate le norme sulle competenza, ovvero le norme di diritto di cui agli articoli 5, 8, 9, 38 e 44 c.p.c., nonche&#8217; il Decreto Legislativo n. 51 del 1998, articolo 133, qualora, sulla eccezione di incompetenza ex articolo 38 c.p.c., cristallizzatasi con il primo atto difensivo del giudizio, depositato prima dell&#8217;entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 51 del 1998 (2.6.99), la Corte d&#8217;appello, confermando il dictum del primo giudice (Pretore poi divenuto Giudice Unico di Tribunale), abbia dichiarato comunque la propria competenza e deciso nel merito, cosi&#8217; violando le norme dinanzi riferite, ed in base alle quali, invece, consumatosi il vizio di incompetenza di valore del Pretore, ex articolo 5 c.p.c., e non essendo state ancora rassegnate le conclusioni, ovvero ritenuta in decisione la causa, il Giudice-Pretore (incompetente) avrebbe dovuto declinare la propria competenza ex articoli 5 e 44 c.p.c. e rimettere la causa al Giudice (Tribunale) competente, giusta la norma transitoria di cui al Decreto Legislativo n. 51 del 1999, articolo 133&#8243;.</p>
<p>3. &#8211; Il terzo motivo denuncia l&#8217;omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, concernente la mancata ultimazione dei lavori di ristrutturazione dell&#8217;edificio condominiale, che a giudizio del condominio di via (OMISSIS) non consentiva la riconsegna degli immobili agli attori.</p>
<p>Sostiene parte ricorrente che la Corte territoriale non ha valutato la copiosa documentazione prodotta, che dimostrava come i lavori di ristrutturazione non erano stati completati, impedendo cosi&#8217; la riconsegna degli immobili, ne&#8217; ha considerato che le contrastanti conclusioni cui sono pervenuti i tecnici avrebbe imposto l&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza di rinnovo della c.t.u.. Nella relazione dell&#8217;ausiliario del giudice e&#8217; assente un computo metrico dettagliato sui lavori ancora da eseguire, a differenza della meticolosa e precisa documentazione prodotta a corredo della relazione del c.t. del condominio, che dimostra come fosse ancora necessaria una spesa di lire 248 milioni, a fronte dei 7-8 milioni indicati, invece, dal c.t.u..</p>
<p>Formula, infine, la seguente sintesi: &#8220;Deve considerarsi omessa o insufficiente la motivazione della sentenza della Corte d&#8217;appello che, non ammettendo il rinnovo della consulenza tecnica d&#8217;ufficio, pur ritualmente richiesta dalle parti ed in presenza di copiosa documentazione e di prove allegate alla consulenza tecnica diparte, su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, introdotto anche con la richiesta di riconsegna degli immobili sottoposti a lavori di ristrutturazione, non abbia in alcun modo tenuto conto ne&#8217; delle risultanze della consulenza tecnica d&#8217;ufficio ne&#8217; delle macroscopiche, differenti conclusioni &#8211; comprovate da documentazione &#8211; cui e&#8217; pervenuta la consulenza tecnica diparte&#8221;.</p>
<p>4. &#8211; I primi due motivi, da esaminare congiuntamente perche&#8217; inerenti alla medesima questione di competenza, sono manifestamente infondati.</p>
<p>Le norme sopravvenute in corso di giudizio che modifichino la giurisdizione e la competenza trovano applicazione anche nei giudizi pendenti se tale giurisdizione o competenza venga, per l&#8217;effetto, attribuita ai giudici dinanzi ai quali la causa pende, ovvero dinanzi ai quali la causa stessa dovrebbe essere ripresa o riassunta se fosse dichiarato che, al momento della domanda, essi mancavano della giurisdizione o della competenza che hanno esercitato. (Principio affermato con riferimento a controversia nella quale si disputava originariamente se le domande rientrassero nella competenza per valore del tribunale ovvero del pretore, essendo entrate in vigore, nelle more, le norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) (Cass. nn. 13882/10,6393/03 e 5279/01).</p>
<p>5. &#8211; Anche il terzo motivo non ha pregio.</p>
<p>In disparte l&#8217;osservazione per cui, in tema di consulenza tecnica d&#8217;ufficio, il principio secondo il quale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito valutare l&#8217;opportunita&#8217; di rinnovare le indagini peritali va coordinato con il principio dell&#8217;effetto devolutivo dell&#8217;appello, sicche&#8217;, qualora l&#8217;appellante non abbia censurato la consulenza tecnica d&#8217;ufficio svolta in primo grado e anzi ne abbia posto le risultanze a fondamento del gravame, incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice di appello che disponga la rinnovazione delle operazioni peritali, derivandone la nullita&#8217; della nuova consulenza e della sentenza che vi aderisca (Cass. n. 14338/12); e che, nella specie, ne&#8217; dalla sentenza impugnata, ne&#8217; dal ricorso emerge che l&#8217;odierna parte ricorrente abbia censurato in appello, mediante apposito e specifico motivo di gravame ai sensi dell&#8217;articolo 342 c.p.c., il mancato rinnovo degli accertamenti tecnici svolti in primo grado; tutto cio&#8217; in disparte, e&#8217; preliminare ed assorbente il fatto che la censura non coglie la ratio decidendi della pronuncia impugnata.</p>
<p>Quest&#8217;ultima e&#8217; basata non gia&#8217; sulla valutazione del completamento secondo contratto delle opere appaltate dal condominio, ma sulla circostanza che, al di la&#8217; di ogni questione al riguardo, &#8220;un dato assume rilievo decisivo a giudizio del collegio: da anni, l&#8217;edificio condominiale e&#8217; parzialmente abitato e comunque occupato&#8221;, e che sulle circostanze (tutte debitamente enumerate) da cui si evinceva tale realta&#8217;, (tanto) il condominio (quanto i coniugi (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS)) avevano mantenuto sorprendentemente il silenzio. Nei loro atti difensivi, ha osservato la Corte territoriale, &#8220;non una sola parola e&#8217; stata spesa per spiegare o tentare di spiegare i motivi per i quali come mai una certa quantita&#8217; di unita&#8217; immobiliari, tra l&#8217;altro dislocate in zone diverse del fabbricato, era stata riconsegnata ai rispettivi proprietari e da questi concretamente utilizzate e specificamente come mai gli unici appartamenti restituiti erano proprio quelli in proprieta&#8217; o comunque nella disponibilita&#8217; dei coniugi (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS)&#8221;. Pertanto, ha concluso la Corte d&#8217;appello, la scelta di non dare risposta al perche&#8217; l&#8217;amministratore e il direttore dei lavori avessero consentito e ancora consentissero solo ad alcuni proprietari (tra cui proprio il (OMISSIS) e la moglie di lui) di lavorare e di vivere stabilmente nell&#8217;edificio, induceva a ipotizzare che la circostanza che non tutti i lavori fossero stati eseguiti o eseguiti a regola d&#8217;arte, costituiva &#8220;in realta&#8217; soltanto un pretesto fatto valere dagli appellanti per giustificare la loro condotta omissiva&#8221;, verosimilmente dovuta al mancato pagamento da parte del (OMISSIS) e del (OMISSIS) delle rate condominiali destinate a saldare il credito dell&#8217;impresa appaltatrice.</p>
<p>6. &#8211; In conclusione il ricorso va respinto.</p>
<p>7. &#8211; Le spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente nel rapporto processuale con (OMISSIS) e con gli eredi di (OMISSIS), mentre vanno interamente compensate nel rapporto con la cooperativa (OMISSIS), nei cui riguardi la cassazione richiesta non avrebbe prodotto esiti di sorta.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in favore di (OMISSIS) e degli eredi di (OMISSIS) in euro 6.200,00, di cui 200,00 per esborsi, per ciascuna delle due suddette parti controricorrenti, il tutto oltre IVA e CPA come per legge, e compensa integralmente le spese tra il ricorrente e la cooperativa (OMISSIS) s.r.l..</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 11 aprile 2013, n. 8900</title>
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		<pubDate>Sat, 17 May 2014 13:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Usucapione]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[interversione del possesso]]></category>
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		<description><![CDATA[Come si può provare l'interversione dle possesso?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; Consigliere<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. SCALISI Antonino &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 33803/2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) SRL (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>sul ricorso 21142/2008 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti incidentali -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) SRL (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p>avverso la sentenza n. 342/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di PERUGIA, depositata il 14/09/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2012 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) con delega depositata in udienza dell&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore dei ricorrenti che si riporta agli atti;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), con delega depositata in udienza dell&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente che si riporta agli atti;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, previa riunione rigetto 1 motivo del primo ricorso (avverso sent.za non definitiva; rigetto 1 &#8211; 2 motivo, accoglimento 4 motivo, assorbito 3 motivo del 2 ricorso (avverso sent. definitiva).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Nell&#8217;aprile del 1998 la (OMISSIS) s.r.l. conveniva in giudizio innanzi alla Pretura di Perugia (OMISSIS) e (OMISSIS), eredi di (OMISSIS), da poco deceduta all&#8217;eta&#8217; di centocinque anni, per sentirli condannare alla restituzione di una porzione di un immobile di maggior consistenza sito in (OMISSIS), che la loro dante causa aveva occupato a titolo gratuito dal (OMISSIS) fino a la sua morte, e al risarcimento dei danni. Precisavano, al riguardo, che i proprietari dell&#8217;epoca, i conti (OMISSIS), avevano concesso il godimento di tale parte dell&#8217;immobile ad (OMISSIS), che lavorava presso di loro come cameriera, perche&#8217; rimasta vedova in giovane eta&#8217; e con due figli. Cessato tale rapporto di lavoro, i successivi proprietari dell&#8217;immobile avevano lasciato, per ragioni di cortesia, che la donna continuasse a vivere nell&#8217;alloggio, senza che a cio&#8217; tacessero seguito atti d&#8217;interversione del possesso da parte di lei.</p>
<p>I convenuti resistevano alla domanda e, in via riconvenzionale, chiedevano che fosse accertata l&#8217;usucapione della proprieta&#8217; dell&#8217;alloggio, assumendone il perfezionamento vivente la loro dante causa.</p>
<p>Il Tribunale di Perugia (la cui competenza era sopravvenuta per effetto del Decreto Legislativo n. 1 del 1998) rigettava la domanda principale ed accoglieva quella riconvenzionale.</p>
<p>Decisione, questa, ribaltata dalla Corte d&#8217;appello di Perugia, che con sentenza non definitiva n. 342/06 condannava (OMISSIS) e (OMISSIS) a rilasciare l&#8217;immobile in favore della societa&#8217; attrice, regolando, poi, il risarcimento del danno con sentenza definitiva n. 203/08.</p>
<p>Riteneva la Corte territoriale che gli stessi convenuti avevano sostanzialmente ammesso che il godimento dell&#8217;immobile da parte della loro dante causa era iniziato per concessione gratuita dei proprietari, e quindi a titolo di detenzione quale comodataria, il che escludeva che l&#8217;articolo 1141 c.c., fosse applicabile alla fattispecie. La tesi difensiva dei (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS), a giudizio dei quali (OMISSIS), indipendentemente dal motivo per cui le era stato concesso il godimento del bene, l&#8217;aveva sin dall&#8217;inizio posseduto come proprietaria, non considerava che la qualificazione come possesso o come detenzione non puo&#8217; prescindere dal modo in cui ha avuto inizio il potere di farlo sulla cosa, e che un godimento iniziato come detenzione non puo&#8217; convertirsi in possesso al di fuori dei modi di cui all&#8217;articolo 1141 c.c., comma 2, ossia mediante un atto d&#8217;interversione, da escludersi nella specie, non essendone stata fornita la prova. Ne&#8217; era rilevante il fatto che (OMISSIS) considerasse come sua la casa, e la circostanza che ella avesse continuato ad abitarla anche quando, nel 1950, cesso&#8217; il suo rapporto di lavoro con il proprietario di allora, poiche&#8217; nell&#8217;un caso come nell&#8217;altro non si trattava di atti qualificabili come opposizione al potere dei proprietari. Del pari irrilevanti a tal fine, sia la prolungata mancanza di una richiesta di restituzione del bene, compatibile con un atteggiamento caritatevole verso la (OMISSIS), sia il fatto che quest&#8217;ultima avesse eseguito sull&#8217;immobile taluni interventi di manutenzione, peraltro modesti stando alle stesse allegazioni dei convenuti. Infine, la Corte perugina riteneva che il danno dovesse essere liquidato avendo riguardo non al valore locativo del bene, ma alla rendita che se ne sarebbe potuta ricavare adibendolo, previa ristrutturazione, a casa per le vacanze, considerata l&#8217;attivita&#8217; ricettiva svolta dalla societa&#8217; attrice e le potenzialita&#8217; dell&#8217;immobile, posto nelle vicinanze della prestigiosa (OMISSIS).</p>
<p>Per la cassazione di entrambe le sentenze d&#8217;appello (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto separati ricorsi, cui l&#8217; (OMISSIS) resiste con altrettanti controricorsi, illustrati da memoria.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1 &#8211; I due ricorsi vanno riuniti. Infatti, i ricorsi per cassazione proposti contro sentenze che, integrandosi reciprocamente, definiscono un unico giudizio (come, nella specie, la sentenza non definitiva e quella definitiva) vanno preliminarmente riuniti, trattandosi di un caso assimilabile a quello &#8211; previsto dall&#8217;articolo 335 c.p.c. &#8211; della proposizione di piu&#8217; impugnazioni contro una medesima sentenza (Cass. n. 9377/01; conforme, Cass. n. 6391/04).</p>
<p>2. Il primo motivo d&#8217;impugnazione del primo dei due ricorsi, proposto contro la sentenza non definitiva, n. 342/06, denuncia l&#8217;omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, e la violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 1140 c.c., comma 1, articoli 1144 e 1158 c.c., in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5.</p>
<p>Parte ricorrente deduce che il fatto controverso e decisivo e&#8217; costituito dallo stabilire se (OMISSIS) abbia avuto la detenzione o il possesso dell&#8217;immobile in contestazione durante gli ottant&#8217;anni circa in cui lo ha abitato. Il motivo prosegue riportando: le dichiarazioni rese da (OMISSIS) in sede d&#8217;interrogatorio libero, da cui risulterebbe che sin dall&#8217;inizio (OMISSIS) si sarebbe comportata come unica e vera proprietaria dell&#8217;immobile; una lettera datata 14.1.1998 inviata dalla (OMISSIS) all&#8217; (OMISSIS) che (contrariamente a quanto osservato dalla Corte d&#8217;appello, che l&#8217;ha ritenuta una conferma del riconoscimento da parte della convenuta del diritto di proprieta&#8217; della societa&#8217; attrice) dimostrerebbe, invece, l&#8217;opposta pretesa della (OMISSIS) stessa; nonche&#8217; la trascrizione delle rispettive memorie istruttorie delle parti e delle deposizioni dei testi escussi. Ribadisce, quindi, che la societa&#8217; attrice non ha provato che (OMISSIS) avesse cominciato ad esercitare il potere di fatto sull&#8217;immobile a titolo di detenzione, ma solo che il motivo per cui le era stato concesso il godimento dell&#8217;immobile era riconducibile alla morte del marito e al fatto che ella lavorava alle dipendenze dei (OMISSIS), per cui, atteso che l&#8217;articolo 1140 c.c. e articolo 1141 c.c., comma 1, parlano del potere di fatto corrispondente all&#8217;esercizio della proprieta&#8217; e non del titolo attributivo di tale potere, cio&#8217; che e&#8217; decisivo e&#8217; che: a) l&#8217;esercizio effettivo del potere esercitato da (OMISSIS) era stato corrispondente al diritto di proprieta&#8217;, indipendentemente dal motivo sottostante alla concessione del godimento dell&#8217;immobile; b) la societa&#8217; (OMISSIS) non ha fornito alcuna prova che alcuno dei proprietari formali dell&#8217;immobile abbia mai esercitato il diritto di proprieta&#8217; su di esso.</p>
<p>In relazione alla denunciata violazione o falsa applicazione di legge, parte ricorrente formula, infine, il seguente quesito di diritto ex articolo 366 ter c.p.c. (applicabile ratione temporis alla fattispecie): &#8220;per la qualificazione di un comportamento come possesso o come detenzione ai fini dell&#8217;applicazione o meno dell&#8217;usucapione del diritto di proprieta&#8217; su di un immobile, deve farsi riferimento solo al titolo e/o al motivo per il quale il bene e&#8217; stato consegnato, oppure deve aversi necessariamente riguardo all&#8217;utilizzo ultraventennale del bene ed alle concrete modalita&#8217; attraverso le quali il soggetto ha attuato il godimento dell&#8217;immobile stesso per tutto il tempo in cui ne avuto la disponibilita&#8217; senza interferenze da parte del dante causa&#8221;; ed ancora: &#8220;ai fini dell&#8217;usucapione, se da quando l&#8217;immobile e&#8217; consegnato al soggetto da parte del proprietario formale si verificano tutte le seguenti circostanze: il soggetto consegnatario dice a tutti che la casa e&#8217; sua, il proprietario formale gli dice che la casa e&#8217; sua, alcun proprietario formale di quelli che si sono succeduti nel tempo richiede la restituzione del bene per un arco di tempo protrattosi per oltre 80 anni, il soggetto consegnatario ha effettuato senza chiedere al proprietario tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria amministrazione che si sono resi necessari nel corso degli ottanta anni, il soggetto consegnatario dapprima legato ad un rapporto lavorativo con il proprietario formale del bene dopo 34 anni cessa ogni tipo di attivita&#8217; lavorativa e continua a godere dell&#8217;immobile con tutte le predette caratteristiche per altri 37 anni, possa ritenersi maturato il diritto ad usucapire la proprieta&#8217; del predetto immobile o non potendosi ritenere le predette circostanze in fatto da qualificarsi come possesso del bene ad usucapionem o meno&#8221;.</p>
<p>3. &#8211; Col secondo motivo e&#8217; dedotta, ancora, l&#8217;omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e la violazione dell&#8217;articolo 1141 c.c., comma 2.</p>
<p>Quale fatto controverso e decisivo parte ricorrente individua la circostanza che con il pensionamento la (OMISSIS) abbia mutato il suo comportamento nei confronti del bene e cioe&#8217; che abbia cominciato a possedere il bene, comportandosi nei confronti del bene da proprietaria, con l&#8217;intenzione di comportarsi da proprietaria e non riconoscendo alcun potere sul bene preminente rispetto al proprio, abbia cioe&#8217; mutato la detenzione in possesso.</p>
<p>Fatto decisivo e controverso per il giudizio e&#8217; pertanto stabilire se il pensionamento sia da considerarsi fatto volitivo interno al soggetto che reclama l&#8217;usucapione o se debba considerarsi fatto esteriore che si manifesta nei confronti del proprietario, in guisa da rendere conoscibile al medesimo che il detentore ha cessato di possedere nomine alieno e che possiede nomine proprio e che intende sostituire alla preesistente intenzione di subordinare il proprio potere a quello altrui l&#8217;animus di vantare per se&#8217; il diritto esercitato, convertendo cosi in possesso la detenzione precedentemente esercitata&#8221; (cosi&#8217;, testua niente, si legge a pagg. 54 e 55 del ricorso).</p>
<p>Il motivo termina in relazione alla denunciata violazione di legge, col seguente quesito: &#8220;qualora un soggetto abbia iniziato a detenere l&#8217;immobile di proprieta&#8217; del datore di lavoro in virtu&#8217; del rapporto di dipendenza lavorativa insorto tra le parti, il pensionamento della lavoratrice e quindi la cessazione totale dell&#8217;attivita&#8217; lavorativa unitamente alla permanenza nell&#8217;immobile per un periodo ultraventennale con tutti gli oneri di manutenzione a carico costituisce mutamento del godimento del bene da detenzione in possesso?&#8221;.</p>
<p>4. &#8211; I predetti due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro sostanziale ripetitivita&#8217;, sono in parte inammissibili e in parte infondati.</p>
<p>4.1. &#8211; Inammissibili quanto alla censura di vizio motivazionale, ai sensi dell&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 5, per difetto del momento di sintesi &#8211; recante la specificazione dei rilievi attraverso cui cogliere senso, portata e fondatezza della censura &#8211; che, giova precisare, non si identifica ne&#8217; si esaurisce con la mera indicazione del fatto controverso e decisivo, ma si aggiunge ad essa come elemento funzionale alla stessa comprensione della censura. Infatti, in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l&#8217;entrata in vigore del Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poiche&#8217; secondo l&#8217;articolo 366-bis c.p.c., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 5, l&#8217;illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita&#8217;, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita&#8217;&#8221; (Cass. S.U. n. 20603/07; conformi, Cass. nn. 4309/08, 8897/08,27680/09 e 11019/11).</p>
<p>4.2. &#8211; I due motivi sono, poi, infondati nella parte in cui denunciano, in relazione al n. 3 dell&#8217;articolo 360 c.p.c., la violazione dell&#8217;articolo 1140 c.c., comma 1, articoli 1144 e 1158 c.c..</p>
<p>La giurisprudenza di questa Corte e&#8217; assolutamente costante nell&#8217;affermare che l&#8217;interversione idonea a trasformare la detenzione in possesso non puo&#8217; avvenire mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in un uno o piu&#8217; atti esterni, sebbene non riconducibili a tipi determinati, dai quali sia consentito desumere la modificata relazione di fatto con la cosa detenuta, in opposizione al possessore. L&#8217;interversione del possesso, quindi, pur potendo realizzarsi mediante il compimento di attivita&#8217; materiali in grado di manifestare inequivocabilmente l&#8217;intenzione di esercitare il possesso esclusivamente nomine proprio, richiede sempre, ove il mutamento del titolo in base al quale il soggetto detiene non derivi da causa proveniente da un terzo, che l&#8217;opposizione risulti inconfondibilmente rivolta contro il possessore e cioe&#8217; contro colui per conto del quale la cosa era detenuta, in guisa da rendere esteriormente riconoscibile all&#8217;avente diritto che il detentore ha cessata di possedere nomine alieno e che intende sostituire al preesistente proposito di subordinare il proprio potere a quello altrui, l&#8217;animus di vantare per se&#8217; il diritto esercitato, convertendo cosi&#8217; in possesso la detenzione, anche soltanto precaria, precedentemente esercitata. L&#8217;accertamento, in concreto, degli estremi dell&#8217;interversione del possesso integra un&#8217;indagine di fatto, rimessa al giudice di merito, sicche&#8217; nel giudizio di legittimita&#8217; non puo&#8217; chiedersi alla Corte di Cassazione di prendere direttamente in esame la condotta della parte, per trarne elementi di convincimento, ma si puo&#8217; solo censurare, per omissione o difetto di motivazione, la decisione di merito che abbia del tutto trascurato o insufficientemente esaminato la questione di fatto della interversione (Cass. n. 4404/06).</p>
<p>Pertanto, ove la relazione con la res abbia avuto inizio a titolo di detenzione, il protrarsi, anche a lungo, del godimento del bene nonostante la scadenza del termine di durata del rapporto contrattuale attributivo della detenzione stessa, l&#8217;inerzia dei proprietari nel richiedere la restituzione della cosa, la mera esternazione &#8211; fatta a persone diverse dal possessore &#8211; del considerarsi proprietario del bene, sono circostanze inidonee tanto ad escludere l&#8217;operativita&#8217; della norma dell&#8217;articolo 1141 c.c., comma 2 (in base alla quale chi ha cominciato ad avere la detenzione, non puo&#8217; acquistare il possesso finche&#8217; il titolo non sia mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore), quanto a configurare un&#8217;opposizione al possessore.</p>
<p>5. &#8211; Il primo motivo del secondo ricorso, proposto contro la sentenza definitiva, la n. 203/08, deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 99, 112, 113, 115, 116, 132, 187, 188, 189, 191, 194, 277 e 278 c.p.c., nonche&#8217; dell&#8217;articolo 2697 c.c., nonche&#8217; l&#8217;omessa e comunque insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, per avere la Corte d&#8217;appello scisso il giudizio sull&#8217;an da quello sul quantum in difetto di richiesta ed accolto la domanda risarcitoria pur in mancanza di istanza di prova in ordine al quantum.</p>
<p>Segue il quesito: &#8220;dica la Corte di Cassazione se, nel caso in cui la parte che formula domanda di risarcimento dei danni non chieda espressamente la scissione del giudizio relativo all&#8217;an da quello sul quantum, il Giudice puo&#8217; o non puo&#8217; operare d&#8217;ufficio la predetta scissione emettendo due distinte sentenze, l&#8217;una definitiva e l&#8217;altra non definitiva ed ancora il Giudice puo&#8217; accogliere o deve respingere la domanda di risarcimento danni in difetto di prova in ordine al quantum da parte del richiedente&#8221;. Ed ancora: &#8220;la Corte d appello non ha dato alcuna motivazione del perche&#8217; la stessa abbia provveduto adoperare la scissione del giudizio per la parte relativa all&#8217;an, da quella relativa al quantum, in difetto di alcuna istanza in proposito da parte della parte richiedente il risarcimento del danno, ne&#8217; ha fornito alcuna motivazione del perche&#8217; in difetto di prova relativa al quantum la stessa abbia comunque provveduto alla quantificazione del danno da occupazione illegittima&#8221;.</p>
<p>5.1. &#8211; Il motivo e&#8217; manifestamente infondato.</p>
<p>La Corte d&#8217;appello perugina con la sentenza non definitiva, la n. 342/06, non pronuncio&#8217; affatto la condanna generica degli appellati (OMISSIS) e (OMISSIS) al risarcimento del danno. Al contrario, correttamente avvalendosi di una facolta&#8217; che e&#8217; prevista dall&#8217;articolo 279, n. 4 c.p.c. (e dunque non dall&#8217;articolo 278 c.p.c.), condanno&#8217; questi ultimi al rilascio del fondo e rimise la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione dell&#8217;istruzione probatoria relativamente alla domanda di risarcimento del danno. Ne&#8217; l&#8217;asserita scissione dell&#8217;ai rispetto al quantum debeatur e&#8217; enucleabile in via logica dalla nomina di un c.t.u. per determinare l&#8217;ammontare dovuto, per la fin troppo ovvia considerazione che i provvedimenti di carattere ordinatorio (che non cessano di essere tali sol perche&#8217; la loro emissione con separata ordinanza sia stata &#8211; secondo una tecnica di redazione dell&#8217;atto indiscutibilmente corretta &#8211; preannunciata nella sentenza non definitiva), come non possono pregiudicare mai la decisione della causa (come recita l&#8217;articolo 177 c.c., comma 1), cosi&#8217; non possono neppure implicarla.</p>
<p>6. &#8211; Il secondo motivo del secondo ricorso denuncia la violazione e la falsa applicazione degli articoli 99, 112, 113, 115, 116 e 132 del c.p.c., nonche&#8217; degli articoli 752 e 1295 c.c., per aver condannato (OMISSIS) e (OMISSIS), nella loro qualita&#8217; di eredi di (OMISSIS) al risarcimento del danno in via solidale, essendo invece l&#8217;obbligazione risarcitoria in oggetto di natura parziaria.</p>
<p>Parte ricorrente sostiene che la condanna di (OMISSIS) e (OMISSIS) in solido fra loro viola il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, atteso che la societa&#8217; attrice non aveva chiesto la condanna in solido dei convenuti, tant&#8217;e&#8217; che li aveva citati nella loro qualita&#8217; di eredi di (OMISSIS).</p>
<p>Segue il quesito: &#8220;dica la Corte di Cassazione se l&#8217;obbligazione dei coeredi al risarcimento dei danni nei confronti dei terzi e&#8217; di natura solidale o parziaria nel senso che ciascun erede risponde per l&#8217;intero o esclusivamente in relazione alla sua quota ereditaria&#8221;.</p>
<p>6.1. &#8211; In disparte la dubbia idoneita&#8217; del quesito (in cui e&#8217; omesso proprio il dato fondamentale della fattispecie ipotetica su cui parte ricorrente interroga questa Corte, dando ingiustificatamente per scontata la qualificazione ereditaria del debito in questione), la censura non ha fondamento.</p>
<p>L&#8217;articolo 752 c.c., per cui i debiti e i pesi ereditari gravano sui coeredi in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia disposto diversamente, riguarda i debiti e i pesi esistenti nel patrimonio del de cuius al momento della morte e quelli sorti in conseguenza della successione ereditaria (come ad esempio le spese funerarie, quelle notarili di pubblicazione del testamento ecc.), non anche i debiti venuti ad esistenza a causa della libera condotta degli eredi, i quali non adempiano obbligazioni che, sebbene derivino i propri presupposti remoti da atti o fatti riconducibili alla sfera patrimoniale del de cuius, siano sorte successivamente alla morte di lui, conseguendone, in senso non giuridico, ma soltanto occasionale. In quest&#8217;ultima categoria rientra l&#8217;obbligazione di risarcimento del danno, succedanea a quella inadempiuta avente ad oggetto il rilascio di un bene immobile gia&#8217; concesso in comodato al de cuius, sorta dopo la morte di quest&#8217;ultimo allorche&#8217; il comodante abbia per la prima volta chiesto la restituzione del bene agli eredi.</p>
<p>E&#8217; quanto la Corte territoriale ha accertato nel caso di specie (v. pag. 4 della sentenza n. 203/08), e che in parte qua non forma oggetto d&#8217;impugnazione sotto il profilo della congruita&#8217; del percorso motivazionale sotteso.</p>
<p>Quanto, poi, alla dedotta violazione dell&#8217;articolo 112 c.p.c., e&#8217; sufficiente rilevare l&#8217;assenza di un quesito ad hoc, con la conseguente inammissibilita&#8217; della censura.</p>
<p>6. Col terzo motivo e&#8217; dedotta la violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. e il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.</p>
<p>La Corte d&#8217;appello, sostiene parte ricorrente, ha immotivatamente, e quindi illegittimamente, raddoppiato le somme dovute a titolo di spese di giudizio da (OMISSIS) e (OMISSIS), rispetto a quelle che il Tribunale aveva liquidato a carico della (OMISSIS) s.r.l., soccombente in primo grado.</p>
<p>Formula al riguardo il seguente quesito: &#8220;dica la Corte di Cassazione se la Corte d&#8217;appello, nel caso di riforma della sentenza di primo grado puo&#8217; o non puo&#8217; condannare la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio provvedendo a liquidarle sia per cio&#8217; che attiene al primo grado di giudizio, ed in particolare a riliquidare quelle del primo grado di giudizio gia&#8217; liquidate dal Primo Giudice, aumentandole, in difetto di alcuna motivazione sul punto, in difetto della nota spese della parte vittoriosa ed in difetto di alcuna indicazione circa i parametri di riferimento della tariffa professionale forense usati per la relativa liquidazione e se sussistono giusti motivi di compensazione delle spese di giudizio nel caso in cui la parte totalmente vittoriosa nel giudizio di primo grado veda riformata totalmente la sentenza di primo grado in appello&#8221;.</p>
<p>6.1. &#8211; Il motivo e&#8217; manifestamente infondato, perche&#8217; collide, senza alcuna argomentazione di contrasto, con giurisprudenza nota e consolidata di questa Corte, da cui non v&#8217;e&#8217; ragione di deviare.</p>
<p>Ed infatti: a) il giudice di appello allorche&#8217; riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d&#8217;ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l&#8217;onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l&#8217;esito complessivo della lite (Cass. nn. 18837/10, 7846/06,13485/00, 6155/00 e 12551/92); va da se&#8217; che, caducato per l&#8217;effetto espansivo interno di cui all&#8217;articolo 336 c.p.c., comma 1, il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese di giudizio, non vi e&#8217; alcuna limitazione all&#8217;esercizio del potere del giudice d&#8217;appello di stabilirne il nuovo ammontare; b) qualora si lamenti che la liquidazione degli onorari e dei diritti di procuratore sia stata effettuata in misura superiore al massimo o inferiore al minimo stabilito dalla tariffa, la parte interessata deve indicare le singole voci della relativa tabella professionale dalle quali risulti il vizio per consentire il conseguente controllo in sede giudiziale, senza che siano necessarie ulteriori indagini (Cass. nn. 270/06, 11583/04, 7527/02, 8721/99 e 3267/99); c) non e&#8217; censurabile il mancato ricorso &#8211; da parte del giudice di merito &#8211; all&#8217;istituto della compensazione delle spese del giudizio (Cass. n. 11770/98; conforme, n. 6365/00).</p>
<p>7. &#8211; Col quarto motivo e&#8217; dedotta l&#8217;omessa e comunque insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo in connessione alla violazione dell&#8217;articolo 191 c.p.c. e degli articoli 2727 e 2729 c.c..</p>
<p>Sostiene la parte ricorrente che l&#8217;appellante aveva chiesto il risarcimento dei danni da occupazione illegittima dell&#8217;immobile in ragione di euro 258,23 per ogni mensilita&#8217; dal 1.2.1998 fino alla data di consegna dell&#8217;immobile, senza tuttavia fornire od offrire prova alcuna in merito. Per contro, la Corte territoriale ha nominato un c.t.u. per accertare il valore locativo dell&#8217;immobile, per poi disattendere, contraddittoriamente, le conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. in maniera conforme al quesito affidatogli, e ritenere, senza che la relativa circostanza di fatto risultasse allegata e provata, che l&#8217;alloggio avesse-una destinazione turistica.</p>
<p>In relazione alla dedotta violazione di legge, parte ricorrente formula il seguente quesito: &#8220;dica la Corte di Cassazione, se, nel caso in cui una parte formuli la domanda di risarcimento del danno per occupazione illegittima di immobile, puo&#8217; o non puo&#8217; il Giudice determinare autonomamente il parametro di riferimento per la quantificazione del danno da parte della parte richiedente ed in difetto di prova circa la sussistenza dei fatti posti alla base della scelta del predetto criterio di riferimento avvalendosi di argomentazioni presuntive sfornite del relativo riscontro processuale&#8221;.</p>
<p>7.1. &#8211; Il motivo e&#8217; inammissibile in ciascuna delle censure in cui si articola.</p>
<p>In ordine al vizio motivazionale, in quanto il motivo e&#8217; privo del momento di sintesi che ne circoscriva i limiti (v. paragrafo 4.1. che prece&#8217;de); quanto alla denunciata violazione di legge, perche&#8217; il quesito e&#8217; basato su di un presupposto fattuale &#8211; l&#8217;assenza di prove sul parametro di liquidazione prescelto &#8211; indimostrato e indimostrabile a cagione dell&#8217;inammissibilita&#8217; della censura volta a farlo emergere.</p>
<p>8. &#8211; In conclusione entrambi i ricorsi vanno respinti.</p>
<p>9. &#8211; Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dei ricorrenti.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi e condanna i ricorrenti alle spese che liquida in euro 3.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 20 febbraio 2013, n. 4264</title>
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		<pubDate>Sat, 12 Apr 2014 10:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Usucapione]]></category>
		<category><![CDATA[cooperativa]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<description><![CDATA[È sufficiente il mero possesso ultraventennale per acquisire la proprietà di un immobile?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. FELICETTI Francesco &#8211; Presidente<br />
Dott. PARZIALE Ippolisto &#8211; Consigliere<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; Consigliere<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; Consigliere<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso (iscritto al N.R.G. 31150/06) proposto da:</p>
<p>(OMISSIS), rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall&#8217;Avv.to (OMISSIS) del foro di (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) a r.l., in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avv.to (OMISSIS) del foro di (OMISSIS), in virtu&#8217; di procura speciale apposta a margine del controricorso, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza della Corte d&#8217;appello di Roma n. 2275 depositata il 17 maggio 2006;<br />
Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 9 novembre 2012 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;<br />
uditi gli Avv.ti (OMISSIS), per parte ricorrente, e (OMISSIS), per parte resistente;<br />
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso, in subordine per il rigetto.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato in data 30 novembre 1992 la (OMISSIS) a r.l. in liquidazione evocava, dinanzi ai Tribunale di Roma, (OMISSIS) esponendo che il giorno 25.4.1964 (OMISSIS) aveva effettuato la prenotazione dell&#8217;appartamento posto al piano attico dello stabile sito in (OMISSIS), costruito dalla medesima cooperativa e che successivamente aveva occupato abusivamente il piano superattico destinato a locale comune lavatoio e locale da sgombero, trasformandolo in appartamento; aggiungeva che il 20.5.1988 la (OMISSIS) aveva dato le proprie dimissioni in relazione alla quota dell&#8217;appartamento posto ai piani attico e superattico, recedendo da ogni rapporto con la cooperativa e che deceduta la ex socia l&#8217;8.2.1992 nei rapporti gli era subentrato per successione il figlio, (OMISSIS), al quale, con lettera del 10.1.1992, era stato comunicato l&#8217;invito a restituire l&#8217;immobile, mai assegnato ad alcuno, ma questi non vi aveva provveduto; tanto premesso, chiedeva la condanna del convenuto all&#8217;immediato rilascio dell&#8217;immobile ed al pagamento dell&#8217;indennita&#8217; di occupazione da determinarsi in corso di causa.</p>
<p>Instaurato il contraddittorio, nella resistenza del (OMISSIS), il quale eccepiva l&#8217;intervenuta usucapione ventennale dell&#8217;appartamento per avere la madre posseduto l&#8217;appartamento interno 14 ininterrottamente dal 25.4.1964 alla data del decesso, avvenuto l&#8217;8.2.1989, e per avere egli, quale unico erede, continuato nel possesso, per cui spiegava riconvenzionale in tal senso, il giudice adito, espletata istruttoria, accoglieva la domanda attorea &#8211; e per l&#8217;effetto respingeva quella riconvenzionale &#8211; condannando il convenuto all&#8217;immediato rilascio dell&#8217;immobile. In virtu&#8217; di rituale appello interposto dal (OMISSIS), con il quale lamentava l&#8217;erroneita&#8217; della decisione del giudice di primo grado per non avere ritenuto provata l&#8217;interversione del possesso, riconducendo la fattispecie nell&#8217;ambito dell&#8217;articolo 1141 c.c., comma 2, anziche&#8217; nel comma 1, la Corte di appello di Roma, nella resistenza della cooperativa appellata, respingeva il gravame. A sostegno della decisione adottata la corte distrettuale evidenziava la correttezza della valutazione dei fatti e della normativa applicata dal giudice di prime cure, stante la prova offerta a fondamento delle ragioni attoree dalla copia del libro soci della cooperativa ove risultavano la prenotazione alla data del 25.4.1964 &#8220;di appartamento attico e superattivo&#8221; e dalla data del 20.5.1986 le dimissioni della (OMISSIS) quale socia.</p>
<p>Aggiungeva che seppure il (OMISSIS) aveva precisato che la (OMISSIS) non avrebbe potuto prenotare i locali adibiti a servizi, non spiegava pero&#8217; la prenotazione del superattico a quale consistenza immobiliare potesse riferirsi, atteso che il piano attico si identificava negli interni 12 e 13, il superattico costituiva l&#8217;interno 14; del resto la lettura delle ripartizioni delle spese condominiali inerenti all&#8217;anno 1986 confermavano l&#8217;identificazione del piano superattico con l&#8217;appartamento interno 14, immobile che nella scheda della visura catastale del 30.6.1987 risultava, nella attuale consistenza, essere intestato alla cooperativa. Da quanto sopra la corte di merito traeva il convincimento che la (OMISSIS) nel dimettersi dalla qualita&#8217; di socia prenotata ria di appartamento posto al piano attico e superattico rinunciava alle quote prenotate, in ordine alle quale si era instaurato un rapporto di mera detenzione e non di possesso, per cui il (OMISSIS) per dare prova dell&#8217;intervenuta usucapione dell&#8217;appartamento avrebbe dovuto dimostrare l&#8217;interversio possessionis, non deponendo in tal senso la concessione in locazione del bene a terzi, temporalmente inidonea perche&#8217; manifestazione recettizia solo nel 1986, ne&#8217; la presentazione di istanza di sanatoria ai fini edilizi che poteva essere prodotta da chiunque.</p>
<p>Concludeva affermando che l&#8217;atto di recesso della (OMISSIS) alle quote dell&#8217;attico e del superattico costituivano prova dell&#8217;inequivoca volonta&#8217; della stessa di rinunciare tacitamente all&#8217;usucapione, per cui solo successivamente avrebbe potuto essere computato un nuovo periodo ai fini della maturazione del tempo occorrente per l&#8217;acquisizione del bene a titolo originario. Avverso la indicata sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione il (OMISSIS), articolato su un unico motivo, al quale ha resistito la cooperativa con controricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Va preliminarmente esaminata l&#8217;eccezione di tardivita&#8217; dei ricorso dedotta da parte controricorrente.</p>
<p>Essa destituito di fondamento posto che la richiesta di notifica a mezzo posta del ricorso venne depositata presso l&#8217;Ufficio Unico U.G. della Corte di Roma e da questo inviato ex articolo 149 c.p.c. il 20.11.2006 e quindi certamente in tempo utile rispetto al decorso dei sessanta giorni dalla notifica della sentenza di appello del 21.9.2006 (ex multis, Cass. n. 21409 del 2004 e n. 13216 del 2009); che, poi, la consegna al destinatario sia stata eseguita solo il giorno successivo e&#8217; dato imputabile alla organizzazione dell&#8217;Ufficio postale, organizzazione che e&#8217; del tutto indifferente ai fini della tempestivita&#8217; della consegna per la notifica.</p>
<p>Si puo&#8217; quindi venire all&#8217;esame dell&#8217;unico motivo del ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la violazione o errata interpretazione degli articoli 1140, 1141 e 1158 c.c., oltre a insufficiente o contraddittoria motivazione, per avere la corte di merito ritenuto risolutiva ai fini della decisione l&#8217;annotazione sul libro soci della cooperativa della prenotazione in cui veniva indicato &#8220;di appartamento attico e superattivo&#8221;, affermazione in contraddizione con la lettura delle ripartizioni delle spese condominiali inerenti l&#8217;anno 1986, dove risultano per l&#8217;int. 14 sia il nome della (OMISSIS) sia quello del conduttore, in virtu&#8217; delle quali la stessa non poteva considerarsi mera detentrice dell&#8217;int. 14 al superattico, appartamento abusivamente occupato, per cui nessuna conseguenza doveva farsi discendere dalle dimissioni della socia relativamente all&#8217;int. 14. Il motivo culmina nel seguente quesito: &#8220;Dica la Suprema corte se l&#8217;occupazione abusiva di locali servizi comuni da parte del socio di una cooperativa edilizia costituisca possesso o mera detenzione, in conseguenza delle dimissioni relativamente ad appartamenti prenotati&#8221;. Il ricorso, poiche&#8217; attiene a sentenza depositata il 17 maggio 2006, deve essere strutturato in conformita&#8217; all&#8217;articolo 366 bis c.p.c., secondo periodo (introdotto dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, articolo 27, comma 2; in tal senso, Cass. 22 giugno 2007 n. 14682; Cass. 19 dicembre 2006 n. 27130; Cass. 28 febbraio 2007 n. 4640; Cass. 1 ottobre 2007 n. 20603). Cio&#8217; posto, con l&#8217;unico motivo il (OMISSIS) denuncia, nel medesimo contesto, la violazione di legge ed il vizio di motivazione della sentenza impugnata.</p>
<p>Al riguardo si ricorda che le Sezioni unite civili di questa Corte hanno affermato (sentenza 1 ottobre 2007 n. 20603) che il quesito dell&#8217;impugnazione di legittimita&#8217;, conclusivo di qualsiasi motivo addotto nel ricorso per cassazione, e&#8217; da concepire quale istituto di genere, di cui si danno le due specie del quesito di diritto, previsto dall&#8217;articolo 366 bis c.p.c., primo periodo, e del quesito motivazionale, previsto dall&#8217;articolo 366 bis c.p.c., comma 1, secondo periodo. La formulazione del primo e&#8217; richiesta espressamente dal legislatore, mentre l&#8217;altrettanto necessaria formulazione del secondo e&#8217; desunta implicitamente dal fondamento dell&#8217;istituto del quesito dell&#8217;impugnazione di legittimita&#8217;. Tale fondamento risiede nel bilanciamento o coniugazione dell&#8217;interesse personale e specifico del ricorrente ad una decisione della lite diversa (e piu&#8217; favorevole)&#8221; con &#8220;quello generale all&#8217;esatta osservanza ed all&#8217;uniforme interpretazione della legge&#8221;, onde alle parti e&#8217; &#8220;imposto l&#8217;onere della sintetica ed esplicita enunciazione del nodo essenziale della questione giuridica di cui egli auspica una soluzione piu&#8217; favorevole da quella adotta dalla sentenza impugnata&#8221;. Detta interpretazione esige che il ricorrente formuli i motivi di ricorso secondo il metodo della spiegazione dei fatti attraverso l&#8217;analisi dei loro elementi. Cio&#8217; significa, alla stregua della giurisprudenza di questa corte che si e&#8217; venuta formando nelle prime applicazioni del nuovo regime processuale, che non possono piu&#8217; proporsi, come accadeva nel regime precedente, motivi cumulativi per violazione di legge e per vizi di motivazione e che devono essere tenuti distinti i motivi per le diverse illegittimita&#8217; previste nell&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 1-4; in particolare, il motivo per violazione di legge ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve evidenziare l&#8217;elemento strutturale della norma che si assume violato e deve essere tenuto distinto rispetto al proposto differente vizio di motivazione della sentenza impugnata (cosi&#8217;, Cass. 19 ottobre 2006 n. 22499; Cass. 19 dicembre 2006 n. 27130; Cass. 5 gennaio 2007 n. 36; Cass. 21 febbraio 2007 n. 4071; Cass. 28 febbraio 2007 n. 4640; Cass. 16 marzo 2007 n. 6278; Cass. 26 marzo 2007 n. 7258; Cass. 7 giugno 2007 n. 13229; Cass. 21 giugno 2007 n. 14385; Cass. 22 giugno 2007 n. 14682; Cass. 11 luglio 2007 n. 15584; Cass. 17 luglio 2007 n. 15949; Cass. 18 luglio 2007 n. 16002; Cass. 27 luglio 2007 n. 16615; Cass. 3 agosto 2007 n. 17108; Cass. 25 settembre 2007 n. 19892; Cass. 1 ottobre 2007 n. 20603; Cass. 22 ottobre 2007 n. 22059; Cass. 29 gennaio 2008 n. 1906).</p>
<p>Nel caso di specie si deve osservare, anzitutto, che la censura e&#8217; plurima, perche&#8217; con essa si denunciano indistintamente la violazione di legge ed il vizio di motivazione della sentenza impugnata, quest&#8217;ultima critica, peraltro, sotto il duplice profilo della insufficienza e della contraddittorieta&#8217;. Ora, mentre, in base al precetto dell&#8217;articolo 366 bis c.p.c., comma 1, n. 2, ci si dovrebbero attendere tanti diversi corpi argomentativi quante sono le doglianze denunciate nell&#8217;epigrafe del motivo di impugnazione, le argomentazioni del ricorrente, di cui si e&#8217; qui tentata una sintesi, si sviluppano unitariamente e si succedono indistintamente.</p>
<p>Questa sola constatazione potrebbe considerarsi sufficiente per comportare l&#8217;inammissibilita&#8217; del motivo di impugnazione. Tuttavia, volendo effettuare una minuziosa verifica del discostamento del ricorrente dal principio che ispira l&#8217;articolo 366 bis, comma 1, n. 2, si osserva che dall&#8217;argomentare del ricorrente si desume, anzitutto, che il quesito non e&#8217; pertinente o comunque esaustivo nell&#8217;argomentare l&#8217;usucapione della madre.</p>
<p>Inoltre, nessuna specifica doglianza e&#8217; rivolta a censurare la motivazione della sentenza impugnata sotto il profilo relativo alla rinuncia della sua dante causa all&#8217;usucapione dell&#8217;immobile di cui era socia prenotataria. Al riguardo, infatti, si sarebbero dovute illustrare &#8220;le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione&#8221; (articolo 366 bis c.p.c., comma 1, n. 2).</p>
<p>In mancanza di tali specificazioni, si deve ritenere che la denuncia sia inammissibile per genericita&#8217;.</p>
<p>In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e le spese del giudizio di cassazione regolate sulla soccombenza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi euro 6.300,00, di cui euro. 200,00 per esborsi, oltre accessori, come per legge.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile Sentenza 6 febbraio 2013, n. 2834</title>
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		<pubDate>Thu, 27 Mar 2014 21:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Compravendita]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[possesso]]></category>
		<category><![CDATA[preliminare]]></category>
		<category><![CDATA[rilascio]]></category>

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		<description><![CDATA[Se l'attore ha acquisito il possesso dell'immobile con due preliminari, ma il proprietario vende a terzi, può essergli intimato il rilascio dell'immobile?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ROVELLI Luigi Antonio &#8211; Presidente<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; Consigliere<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 228/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>CURATELA FALL DI (OMISSIS) O (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 606/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di CATANIA, depositata il 03/07/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/2012 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio che ha concluso per l&#8217;inammissibilita&#8217;, in subordine, il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato il 23-11-1990 (OMISSIS) conveniva dinanzi al Tribunale di Siracusa (OMISSIS), esponendo che con atto di compravendita rogato dal notaio (OMISSIS) il (OMISSIS) aveva acquistato due appartamenti siti in (OMISSIS), alla via di (OMISSIS), interni 9 (secondo piano) e 10 (primo piano). L&#8217;attore assumeva che tali appartamenti erano detenuti senza titolo dal convenuto e chiedeva, pertanto, la condanna di quest&#8217;ultimo al loro rilascio, oltre al risarcimento dei danni subiti per il loro mancato godimento.</p>
<p>Il (OMISSIS) di costituiva deducendo che con scrittura privata del (OMISSIS) (OMISSIS), munita di procura speciale di (OMISSIS), legale rappresentante del complesso (OMISSIS), gli aveva promesso in vendita due appartamenti siti al primo e al secondo piano del complesso in via (OMISSIS); che con scrittura privata del (OMISSIS) (OMISSIS) gli aveva promesso in vendita l&#8217;appartamento sito al secondo piano dello stesso complesso, intermo 9; che il possesso degli immobili gli era stato trasferito contestualmente alla stipulazione dei due preliminari; che con scrittura privata del (OMISSIS) il convenuto aveva venduto i suddetti appartamenti a (OMISSIS), il quale successivamente gli aveva concesso in locazione l&#8217;appartamento piu&#8217; grande al secondo piano; che l&#8217;atto di compravendita rogito dal notaio (OMISSIS) era simulato.</p>
<p>Cio&#8217; posto, il convenuto chiedeva che, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei venditori (OMISSIS) e (OMISSIS), venisse dichiarata la simulazione assoluta del contratto di compravendita per notaio (OMISSIS) del (OMISSIS) e, per l&#8217;effetto, venisse ritenuto il difetto di legittimazione attiva del (OMISSIS), in quanto non proprietario degli immobili di cui aveva chiesto il rilascio.</p>
<p>Con separato atto di citazione notificato il 20-11-1990 (OMISSIS) evocava in giudizio (OMISSIS), chiedendone la condanna al rilascio di altro appartamento sito in via di (OMISSIS), interno 5 (primo piano), da lui acquistato con lo stesso atto per notaio (OMISSIS) del (OMISSIS) e detenuto senza titolo dal convenuto.</p>
<p>Nel costituirsi, (OMISSIS), padre di (OMISSIS), dopo aver dedotto gli stessi fatti esposti dal convenuto nell&#8217;altra causa, assumeva che l&#8217;appartamento di cui all&#8217;interno 5 gli era stato concesso in comodato gratuito dal figlio il (OMISSIS), e proponeva domande ed eccezioni analoghe a quelle svolte nell&#8217;altro giudizio da (OMISSIS).</p>
<p>Con sentenza parziale del 15-11-1995 il Tribunale di Siracusa, disposta la riunione dei due giudizi, condannava i convenuti al rilascio degli appartamenti di cui agli interni 9, 10 e 5, rigettando la domanda riconvenzionale di simulazione proposta dai (OMISSIS).</p>
<p>A seguito di gravame proposto dai due convenuti, con sentenza del 30-1-1999 la Corte di Appello dichiarava la nullita&#8217; della sentenza di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di (OMISSIS) (e per esso del curatore del suo fallimento) e di (OMISSIS), litisconsorzi necessari, rimettendo le parti dinanzi al giudice di primo grado.</p>
<p>Con atto notificato il 25-5-1999 i (OMISSIS) riassumevano il giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa, integrando il contraddittorio nei confronti della Curatela Fallimentare (anche di (OMISSIS), dichiarata nelle more fallita) e riproponendo le originarie difese.</p>
<p>Si costituiva il solo (OMISSIS), il quale insisteva per l&#8217;accoglimento delle domande di rilascio e di risarcimento danni.</p>
<p>Il Tribunale di Siracusa, con sentenza non definitiva in data 8-4-2003, rigettava la domanda riconvenzionale di simulazione e condannava i (OMISSIS) al rilascio degli appartamenti in questione ed al risarcimento dei danni, per la cui quantificazione disponeva procedersi, con separata ordinanza, ad ulteriore istruttoria.</p>
<p>Avverso la predetta decisione proponeva appello (OMISSIS), in proprio e quale erede del padre (OMISSIS).</p>
<p>Con sentenza del 3-7-2006 la Corte di Appello di Catania rigettava l&#8217;appello.</p>
<p>Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS), sulla base di tre motivi.</p>
<p>(OMISSIS) ha resistito con controricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1) Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell&#8217;articolo 102 c.p.c.. Sostiene che al giudizio promosso dall&#8217;attore per il rilascio degli immobili in questione avrebbe dovuto partecipare, quale litisconsorte necessaria, (OMISSIS), acquirente dell&#8217;appartamento trasferitole unitamente a (OMISSIS) da (OMISSIS), e comproprietaria anche degli altri due appartamenti acquistati in regime di comunione legale con il coniuge.</p>
<p>Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell&#8217;articolo 1415 c.c., nonche&#8217; l&#8217;omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla legittimazione di (OMISSIS) ad esperire l&#8217;azione di simulazione del contratto di compravendita per notaio (OMISSIS) il (OMISSIS) tra (OMISSIS) e (OMISSIS) da una parte e (OMISSIS) dall&#8217;altra. Sostiene che tale atto ha arrecato pregiudizio al (OMISSIS), vanificando gli atti di compravendita dal medesimo stipulati nel (OMISSIS) e che, pertanto, sussiste l&#8217;interesse attuale e concreto che legittima il terzo ad impugnare il predetto atto notarile per sentirne dichiarare la simulazione.</p>
<p>Con il terzo motivo il ricorrente si duole dell&#8217;omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla legittimita&#8217; del trasferimento dei beni immobili in forza degli atti del (OMISSIS) e del (OMISSIS), nonche&#8217; violazione dell&#8217;articolo 1417 c.c., articoli 115 e 116 c.p.c.. Sostiene che gli appartamenti in questione furono trasferiti legittimamente a (OMISSIS) da (OMISSIS) con atto del (OMISSIS) e da (OMISSIS) con atto del (OMISSIS); e che una corretta interpretazione della volonta&#8217; delle parti induce a ritenere che tali atti costituiscono atti di compravendita e non preliminari.</p>
<p>2) Il primo motivo deve essere disatteso.</p>
<p>Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, il difetto di integrita&#8217; del contraddicono per omessa citazione di alcuni litisconsorti necessari puo&#8217; essere dedotto per la prima volta anche nel giudizio di cassazione, alla duplice condizione che gli elementi posti a fondamento emergano, con ogni evidenza, dagli atti gia&#8217; ritualmente acquisiti nel giudizio di merito (poiche&#8217; nel giudizio di cassazione sono vietati lo svolgimento di ulteriori attivita&#8217; e l&#8217;acquisizione di nuove prove) e che sulla questione non si sia formato il giudicato (Cass. 9-8-2007 n. 17581; Cass. 3-11-2008 n. 26388; Cass. 19-12-2011 n. 27521; Cass. 28-2-2012 n. 3024).</p>
<p>Nella specie, il ricorrente, venendo meno all&#8217;onere posto a suo carico, a pena d&#8217;inammissibilita&#8217;, dall&#8217;articolo 366 c.p.c., n. 6, non ha nemmeno indicato gli atti e documenti dai quali dovrebbe desumersi la qualita&#8217; di litisconsorte necessaria in capo a (OMISSIS) e la conseguente necessita&#8217; della partecipazione di quest&#8217;ultima al giudizio di rilascio promosso da (OMISSIS). Ne&#8217;, per quanto emerge dalla lettura della sentenza impugnata e dello stesso ricorso, gli scritti difensivi delle parti e le prove assunte nel giudizio di merito offrivano elementi dai quali potesse evincersi il dedotto difetto di integrita&#8217; del contraddittorio.</p>
<p>2) Il secondo motivo e&#8217; inammissibile, per difetto del requisito di specificita&#8217; richiesto dall&#8217;articolo 366 c.p.c., n. 4.</p>
<p>A mente della citata disposizione di legge, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilita&#8217;, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificita&#8217;, completezza e riferibilita&#8217; alla decisione impugnata, il che comporta la necessita&#8217; dell&#8217;esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e dell&#8217;esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione (tra le tante v. Cass. 25-9-2009 n. 20652; Cass. 3-8-2007 n. 17125; Cass. 6-6-2006 n. 13259).</p>
<p>Nella specie, il motivo in esame si sostanzia nella generica ed apodittica affermazione secondo cui il ricorrente e&#8217; legittimato alla proposizione della domanda di simulazione, senza contenere il benche&#8217; minimo riferimento alla statuizione resa al riguardo dalla Corte territoriale ed alle argomentazioni poste a base della decisione. Non e&#8217; dato cogliere, pertanto, dalla sola lettura del ricorso, l&#8217;esatta portata delle critiche rivolte alla soluzione adottata dal giudice di merito in relazione alle questioni sottoposte al suo esame.</p>
<p>Analoghe considerazioni valgono in relazione al terzo motivo.</p>
<p>Anche in tal caso, le censure mosse difettando del requisito di specificita&#8217;, risolvendosi nella generica asserzione secondo cui gli atti del (OMISSIS) e del (OMISSIS) costituiscono contratti definitivi di compravendita e non meri preliminari. Tali affermazioni risultano del tutto teoriche e sganciate da ogni riferimento al contenuto della decisione impugnata, non richiamando in concreto la soluzione adottata dal giudice di merito e le argomentazioni svolte a supporto della stessa, e non indicando in modo puntuale le ragioni degli asseriti vizi.</p>
<p>4) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute dal resistente nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza del 15 Novembre 2012 n. 20011</title>
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		<pubDate>Sun, 16 Mar 2014 16:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Compravendita]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[detenzione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
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		<category><![CDATA[usucapione]]></category>

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		<description><![CDATA[A che titolo detiene l'immobile l'acquirente, se il preliminare prevede che questi sia immesso nel possesso dell'immobile prima della stipula del contratto di vendita?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; rel. Presidente<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; Consigliere<br />
Dott. CORRENTI Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCRIMA Antonietta &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 28412-2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>avverso la sentenza n. 571/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di CATANIA, depositata il 22/06/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/2012 dal Presidente Dott. VINCENZO MAZZACANE;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato il 10-6-1989 (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Catania (OMISSIS) assumendo che con sentenza di questo stesso Tribunale del 30-11-1988 il dante causa degli attori (OMISSIS), nell&#8217;ambito di un giudizio nei confronti del (OMISSIS) avente ad oggetto l&#8217;inefficacia di un preliminare di compravendita stipulato tra le suddette parti con scrittura privata del 24-1/30-6-1983, era stato condannato a restituire al (OMISSIS) la somma di lire 50.000.000 con gli interessi legali, mentre il (OMISSIS) era stato condannato al rilascio del fondo oggetto del preliminare; aggiungeva che le altre richieste del (OMISSIS), riguardanti la restituzione dei frutti, i canoni i tributi ed i danni conseguenti alla mancata restituzione dell&#8217;immobile, erano state dichiarate inammissibili in quanto proposte tardivamente.</p>
<p>Gli attori quindi chiedevano la condanna del convenuto al pagamento della somma complessiva di lire 108.300.467 oltre accessori comprensive di lire 3.231.467 per contributi versati al Consorzio di Bonifica per il fondo in questione per il periodo dal 1983 al 1988, e di lire 105.069.000 per i frutti indebitamente percepiti nello stesso periodo di tempo, oltre al risarcimento dei danni.</p>
<p>Costituendosi in giudizio il (OMISSIS) contestava il fondamento delle domande attrici di cui chiedeva il rigetto, e in via riconvenzionale chiedeva la condanna delle controparti al rimborso delle spese, delle riparazioni, dei miglioramenti e delle addizioni operate fino al tempo della restituzione del fondo oltre al risarcimento dei danni.</p>
<p>Il Tribunale adito con sentenza del 18-4-2001 rigettava le domande proposte dagli eredi (OMISSIS) e li condannava al pagamento in favore del (OMISSIS) della somma di lire 10.830.000 quale indennita&#8217; per i miglioramenti e di lire 8.759.000 per spese straordinarie oltre interessi e, sulla sola indennita&#8217; di miglioramento, la rivalutazione monetaria dalla data della domanda.</p>
<p>Proposto gravame da parte di (OMISSIS), (OMISSIS) e della (OMISSIS) cui resisteva il (OMISSIS) la Corte di Appello di Catania con sentenza del 22-6-2006, in riforma della decisione di primo grado, ha condannato quest&#8217;ultimo a pagamento in favore degli appellanti della somma di euro 17.276,82 oltre rivalutazione monetaria ed interessi, ed ha rigettato le domande proposte dal (OMISSIS) nei confronti delle controparti.</p>
<p>Per la cassazione di tale sentenza il (OMISSIS) ha proposto un ricorso articolato in quattro motivi cui (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito con controricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 1147, 1148 e 1150 c.c., censura la sentenza impugnata per aver ritenuto fondata la domanda di restituzione dei frutti avanzata dagli appellanti sulla base degli effetti restitutori derivanti dal contratto preliminare dichiarato inefficace, non sussistendo, a suo dire, nella fattispecie il possesso in buona o mala fede da parte del promissario acquirente (da considerare piuttosto un detentore), peraltro risultante espressamente dallo stesso preliminare, dove si leggeva &#8220;il materiale possesso e godimento viene trasferito oggi stesso&#8221;; in tal modo non e&#8217; stato considerato l&#8217;orientamento prevalente della giurisprudenza secondo cui nel preliminare di vendita ad effetti anticipati il promissario acquirente acquisisce il possesso del bene.</p>
<p>La censura e&#8217; infondata.</p>
<p>In conformita&#8217; dell&#8217;orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte si ritiene che nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un&#8217;anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilita&#8217; conseguita dal promissario acquirente si fonda sull&#8217;esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori; pertanto la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, e&#8217; qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile &#8220;ad usucapionem&#8221;, salvo la dimostrazione di una intervenuta &#8220;interversio possesionis&#8221; nei modi previsti dall&#8217;articolo 1141 c.c. (sentenza 27-3-2008 n. 7930).</p>
<p>Con il secondo motivo il (OMISSIS), deducendo violazione e falsa applicazione degli articoli 936-1140 e seguenti &#8211; 1150-1477 c.c. e articolo 1479 c.c., u.c., assume che erroneamente il giudice di appello ha escluso il diritto dell&#8217;esponente all&#8217;indennita&#8217; per i miglioramenti apportati al fondo ed alle spese sostenute, ritenendo che il promissario acquirente fosse un mero detentore, dovendo invece riconoscergli la veste di possessore, come gia&#8217; sostenuto nel precedente motivo; in ogni caso, anche a voler ritenere il (OMISSIS) detentore, avrebbe dovuto applicarsi in via analogica l&#8217;articolo 1592 c.c., in quanto sussisteva il consenso seppur implicito del promittente venditore, o l&#8217;articolo 1502 c.c. o, in ultima ipotesi, l&#8217;articolo 936 c.c. e articolo 1479 c.c., comma 2.</p>
<p>Il ricorrente aggiunge che gli attori nel primo grado di giudizio non avevano contestato la domanda riconvenzionale del convenuto, cosi&#8217; riconoscendo il diritto del possessore di invocare l&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 1150 c.c. per i miglioramenti apportati al bene posseduto, e che la relativa eccezione era stata proposta tardivamente per la prima volta in appello.</p>
<p>Il motivo e&#8217; in parte infondato ed in parte inammissibile.</p>
<p>Sotto un primo profilo la pretesa del ricorrente in ordine all&#8217;attribuzione in proprio favore dei miglioramenti apportati all&#8217;immobile ex articolo 1150 c.c. e&#8217; preclusa dal rilievo che la disposizione ora richiamata si applica al possessore, e che tale qualifica nella fattispecie non puo&#8217; essere riconosciuta al (OMISSIS) per le ragioni gia&#8217; espresse in occasione dell&#8217;esame del primo motivo di ricorso.</p>
<p>Il richiamo poi all&#8217;applicazione analogica degli articoli 1502-1592-936 c.c. e articolo 1479 c.c., comma 2 introduce una questione che presuppone anche degli accertamenti di fatto e che non risulta trattata nella sentenza impugnata; pertanto il ricorrente, al fine di evitare una sanzione di inammissibilita&#8217; per novita&#8217; della censura, aveva l&#8217;onere &#8211; in realta&#8217; non assolto &#8211; non solo di allegare l&#8217;avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di appello, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo avesse fatto, per dar modo a questa Corte di controllare &#8220;ex actis&#8221; la veridicita&#8217; di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.</p>
<p>Con il terzo motivo il (OMISSIS), deducendo nullita&#8217; della sentenza e del procedimento e violazione degli articoli 101 e 345 c.p.c. in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 4, assume che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto ammissibile il primo motivo contenuto nell&#8217;atto di appello con il quale si sosteneva l&#8217;insussistenza nel promissario acquirente dell&#8217;&#8221;animus possidendi&#8221;, considerato che con lo stesso non sarebbe stato introdotto un nuovo &#8220;thema decidendum&#8221;, e che d&#8217;altra parte l&#8217;azione di arricchimento senza causa non sarebbe stata un&#8217;azione nuova; invero il richiamato motivo rappresentava una domanda nuova sul quale non si era svolto alcun contraddittorio tra le parti, inoltre l&#8217;azione di indebito arricchimento ha natura sussidiaria e puo&#8217; essere esercitata solo in assenza di un titolo sul quale possa essere fondata la pretesa creditoria, mentre in primo grado gli attori avevano introdotto una domanda di restituzione basata sul contratto del 24-1-1983, domanda che era stata contestata dall&#8217;esponente in base all&#8217;articolo 1148 c.c.; infine solo in appello gli appellanti avevano censurato l&#8217;&#8221;animus possidendi&#8221; in capo al promissario acquirente e, conseguentemente, l&#8217;applicabilita&#8217; delle norme in materia di possesso e dell&#8217;acquisto dei frutti da parte del possessore in buona fede nella fattispecie.</p>
<p>La censura e&#8217; infondata.</p>
<p>La Corte territoriale ha affermato che gli appellanti fin dall&#8217;atto introduttivo del giudizio di primo grado avevano formulato una domanda di restituzione dei frutti in seguito alla declaratoria di inefficacia del preliminare, cosicche&#8217; non si rilevavano le diverse questioni che, secondo l&#8217;appellato, sarebbero state sollevate per la prima volta nel secondo grado di giudizio; orbene, considerato che detta domanda era conseguente alla declaratoria di inefficacia del contratto preliminare per cui e&#8217; causa, e che era stata rigettata dal Tribunale per essere stato ritenuto il (OMISSIS) possessore di buona fede, la domanda stessa e&#8217; stata riproposta in appello ed e&#8217; stata accolta sulla base della diversa qualifica giuridica attribuita all&#8217;attuale ricorrente; ne&#8217; d&#8217;altra parte quest&#8217;ultimo ha meglio specificato sulla base di quali elementi ha ritenuto che le controparti avessero formulato una domanda di indebito arricchimento nel giudizio di secondo grado.</p>
<p>Con il quarto motivo il (OMISSIS), deducendo vizio di motivazione, assume che il giudice di appello ha omesso qualsiasi argomentazione in ordine alla clausola contenuta nel richiamato contratto preliminare secondo cui &#8220;il materiale possesso e godimento viene trasferito oggi stesso&#8221;; infatti la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere che nel caso di contratto preliminare cosiddetto complesso a consegna anticipata del bene, come nella specie, la situazione del promissario acquirente si connota, ove non risulti diversamente dalle pattuizioni contrattuali, in termini di possesso, dovendosi escludere che quest&#8217;ultimo trovi ostacolo nella consapevolezza dell&#8217;altruita&#8217; del bene.</p>
<p>La censura e&#8217; infondata.</p>
<p>Il possesso, in quanto costituente un&#8217;attivita&#8217; (articolo 1140 c.c.) necessariamente accompagnata dall&#8217;&#8221;animus possidendi&#8221;, non e&#8217; negozialmente trasferibile, salva l&#8217;eccezione rappresentata dalla prevista continuazione, per effetto di una &#8220;fictio legis&#8221;, del possesso dell&#8217;erede (Cass. 27-9-1996 n. 8528; Cass. S.U. 27-3-2008 n. 7930 in motivazione).</p>
<p>Il ricorso deve quindi essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>LA CORTE<br />
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di euro 2.200,00 (di cui euro 200,00 per spese ed euro 2.000,00 per compensi).</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 04 maggio 2012 n. 6775</title>
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		<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 15:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Usucapione]]></category>
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		<description><![CDATA[Condominio: puà il compossesso mutare in possesso e giustificare la richiesta d'usucapione?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:</p>
<p>Dott. FELICETTI Francesco &#8211; Presidente -<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere -<br />
Dott. BERTUZZI Mario &#8211; Consigliere -<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>C.V.(OMISSIS), C.F.(OMISSIS) elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PANAMA 110, presso lo studio dell&#8217;avvocato MERLA GIOVANNI, rappresentati e difesi Dall&#8217;avvocato PETRELLA MARIO;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p>Nonché da:</p>
<p>D.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell&#8217;avvocato PARIS GIANCARLO, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato DE CESARE ROBERTO;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p>avverso la sentenza n. 372/2009 della CORTE D&#8217;APPELLO di L&#8217;AQUILA, emessa il 04/03/2009;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/04/2012 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;<br />
udito l&#8217;Avvocato Petrella Mario difensore dei ricorrenti che si riporta agli atti;<br />
udito l&#8217;Avv. De Cesare Roberto difensore del controricorrente e ricorrente incidentale che si riporta agli atti;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato l&#8217;11-3-1995 D.F. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Avezzano B. D. e C.F. chiedendo disporsi la cessazione delle turbative sulla porzione immobiliare costituita da un vano ingresso dell&#8217;edificio sito in (OMISSIS), ed individuato in catasto con la particella 161, e dichiararsi il predetto vano comune alle rispettive proprietà delle parti rappresentate per l&#8217;attore dall&#8217;appartamento posto al piano primo dello stabile e per i convenuti da quello al piano terra.</p>
<p>Si costituivano in giudizio i convenuti deducendo l&#8217;infondatezza della domanda attrice e svolgendo domanda riconvenzionale di acquisto della proprietà esclusiva del vano predetto per intervenuta usucapione, salvo il diritto di passaggio dell&#8217;attore.</p>
<p>Il Tribunale adito con sentenza del 21-3-2006 rigettava la domanda del D. e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarava la B. ed il C. unici e legittimi proprietari in comunione indivisa e con pari diritti del locale in contestazione.</p>
<p>Proposta impugnazione da parte del D. cui resistevano il C. e la B. la Corte di Appello dell&#8217;Aquila con sentenza del 16-9-2009 ha accolto la domanda del D. e per l&#8217;effetto ha dichiarato comune alle proprietà di entrambe le parti il vano posto al piano terra ad uso ingresso con accesso da via (OMISSIS) di mq. 19, ha poi ordinato agli appellati la cessazione di ogni turbativa e molestia circa l&#8217;utilizzo del vano in questione, ed ha dichiarato interamente compensati tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.</p>
<p>Per la cassazione di tale sentenza C.F. e C. V. quali eredi di B.D. nel frattempo deceduta nonchè C.F. in proprio hanno proposto un ricorso articolato in quattro motivi cui il D. ha resistito con controricorso introducendo altresì un ricorso incidentale basato su due motivi; le parti hanno successivamente depositato delle memorie.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza.</p>
<p>Venendo quindi all&#8217;esame del ricorso principale, si rileva che con il primo motivo C.V. e C.F., deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 948 e 949 c.c., sostengono che la Corte territoriale, avendo dichiarato di proprietà comune il vano in contestazione, condannando gli appellati a cessare le molestie denunciate dal D., ha evidentemente considerato che esse fossero idonee a menomare il godimento del bene ovvero a comportare il pericolo, nel caso di acquiescenza del titolare e del decorso del tempo, di un futuro asservimento o dell&#8217;acquisto a titolo originario del bene medesimo; in realtà le attività poste in essere dal C. e dalla B. come descritte nell&#8217;atto introduttivo del giudizio di primo grado non potevano essere considerate delle semplici turbative di diritto o di fatto del presunto comunista, in quanto costituivano un vero e proprio spossessamento del vano adibito ad ingresso, anche se limitatamente all&#8217;area che si estendeva dall&#8217;accesso alla scala fino alla parete dell&#8217;appartamento degli attuali ricorrenti principali; ne consegue che l&#8217;azione proposta dalle controparti non si poteva qualificare come negatoria, ma come azione di rivendica in quanto tendente al recupero del possesso del bene.</p>
<p>I ricorrenti principali aggiungono che il giudice di appello, dopo aver contraddittoriamente ricondotto la domanda attrice nell&#8217;alveo dell&#8217;azione di rivendicazione, ha erroneamente sostenuto che il D. aveva dimostrato di aver acquisito la proprietà ed il possesso del vano in questione mediante la produzione dell&#8217;atto di compravendita del 10-5-1974; invero con tale atto l&#8217;attore aveva solo provato di essere divenuto intestatario del bene, ma non di averne acquistato la proprietà, atteso che i suoi danti causa non ne avevano mai avuto il possesso.</p>
<p>La censura è infondata.</p>
<p>La Corte territoriale ha qualificato come negatoria ex art. 949 c.c., comma 2 l&#8217;azione proposta dal D. onde far cessare le turbative da parte della B. e del C. sul vano comune alle parti per cui è causa (come emergeva dall&#8217;atto di acquisto del 10-5-1974 dell&#8217;appartamento sito al primo piano dello stabile prodotto dall&#8217;attore), avendo il D. dedotto che, nell&#8217;utilizzare tale vano nella sua interezza per accedere all&#8217;appartamento di sua proprietà posto al primo piano dell&#8217;edificio sito in (OMISSIS), subiva da tempo molestie da parte dei convenuti che comportavano una diminuzione del suo godimento di detto bene; orbene tale qualificazione dell&#8217;azione è corretta, non avendo i ricorrenti specificato da quali elementi si sarebbe dovuto evincere che in realtà il D. avesse lamentato una privazione del suo possesso su almeno una parte del vano in questione; nè d&#8217;altra parte risulta che le controparti abbiano mai sollevato tale questione, quantomeno in termini specifici, nei precedenti gradi di giudizio.</p>
<p>Con il secondo motivo i ricorrenti principali, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1102 e 1158 c.c., assumono che la sentenza impugnata, riconducendo l&#8217;attività posta in essere dal C. e dalla B. nell&#8217;ambito del normale esercizio del diritto di proprietà o qualificandola come semplice turbativa dei possesso del comproprietario, ha erroneamente ritenuto non provata la domanda riconvenzionale; orbene era innegabile che i proprietari del piano terra avevano da oltre un ventennio unilateralmente modificato la destinazione dell&#8217;ingresso comune trasformandolo in un&#8217;appendice del loro appartamento ed escludendone gli altri dall&#8217;uso, come era dimostrato dal fatto che il dante causa del D. non aveva mai avuto il possesso dell&#8217;ingresso, visto che per lasciarvi il motorino aveva dovuto chiedere il permesso alla signora Ci.Gi. dante causa del C..</p>
<p>La censura è infondata.</p>
<p>Il giudice di appello, premesso che il vano di ingresso al suddetto edificio era oggetto di compossesso da parte del D. da un lato e della B. e del C. dall&#8217;altro lato, ha escluso, sulla base delle deposizioni dei testi escussi, che questi ultimi avessero posseduto tale vano per un periodo non inferiore a venti anni in maniera esclusiva ed incompatibile con il compossesso esercitato su di esso da parte del D., che invero vi era sempre passato per accedere all&#8217;appartamento di sua proprietà, e che nel corso di lavori di ristrutturazione del suo immobile, protrattisi per vari periodi tra il 1974 ed il 1978, lo aveva utilizzato per depositarvi materiale edile ed altro; anzi la sentenza impugnata ha evidenziato che una impossibilità di esercizio da parte del D. di un potere di fatto sul bene per cui è causa non solo non era stata provata, ma neppure era stata allegata dai convenuti, che si erano limitati ad affermare di averlo utilizzato a loro piacimento, ponendolo a servizio della loro retrostante abitazione ed occupandolo con mobili e suppellettili, senza peraltro che si fosse verificata una alterazione della sua destinazione ovvero un impedimento del suo uso da parte del compossessore; orbene alla luce di tale accertamento di fatto sorretto da congrua e logica motivazione, come tale incensurabile in questa sede, devono essere pienamente condivise le conclusioni che la Corte territoriale ne ha tratto in punto di diritto, considerato che in tema di compossesso il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sè, idoneo a far ritenere io stato di fatto così determinatosi funzionale all&#8217;esercizio del possesso &#8220;ad usucapionem&#8221;, risultando necessario, a tali fini, la manifestazione di un dominio esclusivo sulla cosa comune da parte dell&#8217;interessato attraverso una attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui (vedi &#8220;ex multis&#8221; Cass. 20/9/2007 n. 19478), nella specie insussistente.</p>
<p>Con il terzo motivo i ricorrenti principali, deducendo contraddittorietà, illogicità ed insufficienza della motivazione, rilevano sotto un primo profilo che il giudice di appello ha qualificato l&#8217;azione proposta dalla controparte prima come negatoria e poi come rivendicazione, considerando pertanto le attività poste in essere dagli appellati semplici molestie e turbative e nello stesso tempo ritenendole integrare uno spossessamelo del bene comune, senza rendersi conto della differenza esistente tra le due azioni e la diversità dei presupposti e delle conseguenze che ne derivano.</p>
<p>Essi inoltre assumono che la Corte territoriale, pur avendo premesso che l&#8217;attore in rivendicazione è tenuto a dare la prova rigorosa dell&#8217;acquisto a titolo originario della proprietà, incoerentemente ha ritenuto assolto tale onere probatorio dal D. mediante la semplice produzione dell&#8217;atto pubblico di compravendita solo perchè stipulato da oltre venti anni; evidentemente la sentenza impugnata, contrariamente alla giurisprudenza da essa stessa richiamata, ha ritenuto che la produzione dell&#8217;atto pubblico di compravendita renda irrilevante nel giudizio di rivendicazione accertare se l&#8217;attore si sia immesso nel possesso del bene acquistato oppure se il venditore al momento della stipula dell&#8217;atto pubblico ne avesse o meno il possesso.</p>
<p>La censura è infondata.</p>
<p>Premesso che, come già evidenziato in sede di esame del primo motivo del ricorso principale, il giudice di appello ha qualificato come negatoria l&#8217;azione proposta dal D., deve ritenersi che il successivo riferimento al rigore probatorio che caratterizza l&#8217;azione di rivendicazione non è idoneo ad infirmare la precedente statuizione, atteso che subito dopo la sentenza impugnata ha inteso richiamare il menzionato atto di compravendita del 10-5-1974 al fine di ritenere provato il contestuale acquisto, da parte del D., del possesso del vano in questione, nel contesto delle argomentazioni svolte per escludere che l&#8217;utilizzo da parte della B. e del C. del vano stesso si fosse reso incompatibile con il compossesso dell&#8217;altro comproprietario fino ad escluderlo dal relativo godimento.</p>
<p>Conseguentemente, una volta escluda la configurazione dell&#8217;azione proposta dal D. quale rivendicazione, le considerazioni del ricorrente principale in ordine al rigore probatorio richiesto per l&#8217;accoglimento di tale azione, sono irrilevanti.</p>
<p>Con il quarto motivo i ricorrenti principali, denunciando carenza di motivazione e nullità della sentenza, rilevano che la Corte territoriale, nella parte riguardante la condanna degli appellati, non ha indicato quali fossero le turbative e le molestie dalle quali essi si sarebbero dovuti astenere; infatti il giudice di appello, dopo aver escluso che gli atti commessi dal C. e dalla B. fossero idonei a far maturare l&#8217;usucapione, ritenendoli contenuti nell&#8217;ambito dei limiti stabiliti all&#8217;art. 1102 c.c., ha condannato gli appellati a cessare le molestie e le turbative poste in essere contro i presunti diritti di comproprietà del D. senza una specifica e puntuale distinzione tra attività lecite ed illecite.</p>
<p>La censura è infondata.</p>
<p>La sentenza impugnata, nell&#8217;ordinare alla B. ed al C. la cessazione di ogni turbativa e molestia circa l&#8217;utilizzo del vano in questione, ha evidentemente inteso fare riferimento a tutti quei comportamenti che ne avevano impedito, da parte del comproprietario e compossessore D., l&#8217;uso ed il godimento nella sua interezza e secondo la sua oggettiva destinazione, e che avevano determinato l&#8217;insorgenza della presente controversia.</p>
<p>Il ricorso principale deve quindi essere rigettato.</p>
<p>Venendo quindi all&#8217;esame del ricorso incidentale, si osserva che con il primo motivo formulato il D., denunciando violazione dell&#8217;art. 949 c.c., comma 2 e dell&#8217;art. 1226 c.c., censura la sentenza impugnata per aver rigettato la domanda di risarcimento danni proposta dall&#8217;esponente nei confronti delle controparti che, asserendo il loro esclusivo diritto di proprietà sul vano comune oggetto di giudizio, avevano ingiustamente contrastato il normale godimento del bene da parte del D.; sussisteva quindi la prova del danno sofferto, la cui entità lo stesso D. aveva rimesso alla valutazione equitativa del giudice di merito.</p>
<p>La censura è fondata.</p>
<p>La Corte territoriale ha rigettato la sopra enunciata domanda di risarcimento sia in quanto formulata in termini generici, sia perchè rimasta totalmente sprovvista di prova.</p>
<p>Tale convincimento non può essere condiviso.</p>
<p>Premesso che l&#8217;art. 949 c.c., comma 2 prevede che in presenza di turbative o molestie il proprietario può chiedere, unitamente alla cessazione di esse, anche il risarcimento del danno, è indubbio che nella specie il D. abbia subito un apprezzabile pregiudizio alla pienezza dell&#8217;uso e del godimento del suddetto vano comune per effetto delle turbative poste in essere al riguardo dalle controparti nel corso di molti anni sulla base di infondate pretese avanzate in ordine alla loro asserita proprietà esclusiva su tale bene, considerato altresì che esso, per la sua ubicazione, è destinato ad una utilizzazione frequente da parte del proprietario dell&#8217;appartamento sito al primo piano dell&#8217;edificio in questione sia per accedere all&#8217;esterno dello stabile sia per tornare nella propria abitazione; pertanto la pretesa risarcito ria avanzata dal D. non può certamente essere considerata generica.</p>
<p>Quanto poi alla concreta entità del danno subito, nell&#8217;impossibilità oggettiva o comunque nella particolare difficoltà, per il D., di provarlo nel suo preciso ammontare, ricorrono i presupposti di legge ai sensi dell&#8217;art. 1226 c.c. per procedere, secondo la domanda formulata dall&#8217;attuale ricorrente incidentale, ad una valutazione equitativa dello stesso.</p>
<p>Con il secondo motivo il ricorrente incidentale censura fa compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, atteso che il sostanziale accoglimento della domanda avanzata dall&#8217;esponente avrebbe dovuto indurre il giudice di appello a condannare le controparti al pagamento di tali spese.</p>
<p>La censura resta assorbita all&#8217;esito dell&#8217;accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale.</p>
<p>In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione all&#8217;accoglimento del suddetto motivo, e la causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di Perugia anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>LA CORTE Riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio alla Corte di Appello di Perugia.<br />
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2012.<br />
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2012.</p>
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		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 01 aprile 2010 n. 8005</title>
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		<pubDate>Sun, 27 Oct 2013 16:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Custodia]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<description><![CDATA[LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIFONE Francesco &#8211; Presidente - Dott. AMATUCCI Alfonso &#8211; Consigliere - Dott. URBAN Giancarlo &#8211; Consigliere [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:</p>
<p>Dott. TRIFONE Francesco &#8211; Presidente -<br />
Dott. AMATUCCI Alfonso &#8211; Consigliere -<br />
Dott. URBAN Giancarlo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. CHIARINI Maria Margherita &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>F.P. (OMISSIS), M.T. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA ADRIANA 15, presso lo studio dell&#8217;avvocato CERQUETTI ROMANO, che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato GENTILCORE ACHILLE giusta delega a margine del ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>C.E. (OMISSIS), considerata domiciliata &#8220;ex lege&#8221; in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ORLANDO GUIDO, FINOCCHIO GIORGIO giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1105/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di GENOVA, SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 2/11/2005, depositata il 10/12/2005, R.G.N. 336/2004;<br />
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 24/02/2010 dal Consigliere Dott. SPAGNA MUSSO Bruno;<br />
udito l&#8217;Avvocato ACHILLE GENTILCORE;<br />
udito l&#8217;Avvocato GUIDO ORLANDO;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per manifesta infondatezza e condanna alle spese.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato il 6.11.1999, F.P. e M.T. convenivano in giudizio C.E., per sentirla condannare a titolo di responsabilità ex art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni, (danno biologico, iure ereditario e iure proprio; danno morale; danno patrimoniale e spese funerarie) subiti a seguito del decesso della congiunta M.L. (rispettivamente cognata e sorella degli istanti), avvenuto nell&#8217;esercizio commerciale della convenuta sito in (OMISSIS).</p>
<p>Esponevano che M.L., recatasi in data (OMISSIS) nel negozio di elettrodomestici della convenuta, per acquistare una lavatrice, a causa della presenza di una scala non segnalata, era caduta riportando gravissime lesioni personali che ne causavano il giorno dopo la morte.</p>
<p>Espletate prove testimoniali e disposte consulenze tecniche d&#8217;Ufficio (anche sullo stato dei luoghi), l&#8217;adito Tribunale di Albenga, in accoglimento della domanda, condannava la convenuta a pagare al F. Euro 90.000,00 ed alla M. Euro 37.000,00 (oltre rivalutazione ed interessi).</p>
<p>Proponevano appello, in via principale, la C., e, in via incidentale gli intimati e la Corte d&#8217;Appello di Genova, con la sentenza in esame n. 1105/2005, in riforma di quanto statuito in primo grado, in accoglimento dell&#8217;appello principale, e rigettando l&#8217;incidentale, rigettava l&#8217;originaria domanda del F. e della M.;</p>
<p>affermava in particolare la Corte Territoriale che &#8220;si deve ritenere che gli attori non abbiano provato il nesso causale tra la morte della congiunta e la scala o la zona di negozio a questa immediatamente antistante e cioè non abbiano provato che l&#8217;evento luttuoso sia stato conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta od assunta dalla cosa&#8230;pertanto non vi sono le condizioni per l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 2051 c.c.&#8221;.</p>
<p>Ricorrono per cassazione, con quattro motivi, illustrati da memoria, F.P. e M.T.; resiste con controricorso C. E..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Con il primo motivo di ricorso si deduce &#8220;violazione o falsa applicazione delle norme di diritto, artt. 116, 112 e 113 c.p.c. e per omessa ed insufficiente o contraddittoria motivazione sulla valutazione delle prove&#8221;.</p>
<p>Con il secondo motivo si deduce violazione dell&#8217;art. 2051 c.c. e relativo difetto di motivazione.</p>
<p>Con il terzo motivo si deduce violazione dell&#8217;art. 2059 c.c. in ordine alla liquidazione dei danni in primo grado.</p>
<p>Con il quarto motivo si deduce violazione degli artt. 2043, 2059 c.c. in quanto la Corte d&#8217;Appello di Genova, stravolge la potenzialità della norma violata con l&#8217;impostazione adottata con la propria discrezione nella sentenza che in questa sede si censura l&#8217;intera motivazione in essa contenuta&#8221;.</p>
<p>Il ricorso non merita accoglimento in relazione a tutte le suesposte doglianze, da trattarsi congiuntamente, avendo le stesse ad oggetto il medesimo thema decidendum della sussistenza di responsabilità della C., ex art. 2051 c.c. (non configurabile secondo la Corte territoriale), e del conseguente diritto al risarcimento dei danni in favore degli odierni ricorrenti.</p>
<p>A fronte, infatti, di un compiuto esame delle risultante processuali, da parte della Corte di merito, con particolare riferimento alle espletate consulenza di ufficio e prove testimoniali, la Corte di merito ha ritenuto non responsabile l&#8217;odierna resistente, valutando inoltre, correttamente, l&#8217;onere probatorio ex art. 2051 c.c. in questione, con affermazione del relativo inadempimento da parte del F. e della M. sulla base della giurisprudenza di legittimità.</p>
<p>Va dunque rilevato, da un lato, che ogni ulteriore esame dei dati di fatto posti a base della decisione dei Giudici di secondo grado non e&#8217; consentito nella presente sede e, dall&#8217;altro, che la responsabilità prevista dall&#8217;art. 2051 c.c., per i danni cagionati da cose in custodia, presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa; detta norma non esonera il danneggiato dall&#8217;onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l&#8217;evento si e&#8217; prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioe&#8217; del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (sul punto, tra le altre e di recente, Cass. n. 858/2008).</p>
<p>Nel caso di specie, non hanno i ricorrenti fornita adeguata prova in proposito mentre, invece, in virtu&#8217; di quanto processualmente emerso, e&#8217; stata superata la presunzione iuris tantum di responsabilità a carico dell&#8217;odierna resistente.</p>
<p>Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali della presente fase che liquida in complessivi Euro 3.700,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.<br />
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.<br />
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2010.</p>
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		<title>Sentenza 736 del 2010</title>
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		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 14:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritti Reali]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza locale]]></category>
		<category><![CDATA[Pescara]]></category>
		<category><![CDATA[decisioni]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[limiti]]></category>
		<category><![CDATA[possesso]]></category>
		<category><![CDATA[proprietà]]></category>
		<category><![CDATA[sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[tribunale di pescara]]></category>
		<category><![CDATA[usucapione]]></category>

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		<description><![CDATA[REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PESCARA in composizione monocratica, in persona del giudice unico, nella causa civile, in primo grado, iscritta al n° 4373/2009 delR.G.A.C.C., [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="CENTER"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE DI PESCARA</span></span></span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">in </span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">composizione monocratica, in persona del giudice unico,</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;"> nella causa civile, in primo grado, iscritta al n° 4373/2009 del</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">R.G.A.C.C., vertente tra:</span></span></span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">RA e RC, rappresentati, e difesi dall&#8217;Avv. D</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">I</span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">V, come da procura a margine dell&#8217;atto </span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">di </span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">citazione, ed</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">elettivamente domiciliati presso il suo studio</span></span></span></span></p>
<p align="RIGHT"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><b><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">Parte attrice</span></span></b></span></span></p>
<p align="CENTER"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;"><b>Contro</b></span></span></span></span></p>
<p> <span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">DPG e RL, rappresentati e difesi dall&#8217;Avv.</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">TM, come da procura a margine dell&#8217;atto di costituzione e</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">risposta, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio</span></span></span></span></p>
<p align="RIGHT"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;"><b>Parte convenuta</b></span></span></span></span></p>
<ul>
<li><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">verificata la regolarità del contraddittorio;</span></span></span></span></li>
<li><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">esaminati l&#8217;atto introduttivo, </span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">gli </span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">scritti difensivi ed i verbali;</span></span></span></span></li>
<li><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">lette le conclusioni istruttorie e di merito;</span></span></span></span></li>
<li><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">sentiti all&#8217;odierna udienza i procuratori delle parti, a seguito di discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente:</span></span></span></span></li>
</ul>
<p align="CENTER"><strong><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">SENTENZA</span></span></span></span></strong></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli attori chiedevano all&#8217;On.le</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">Giudicante, </span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">nelle conclusioni,</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><b><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;"> &#8220;di accertare e dichiarare l&#8217;illegittimità delle</span></span></b></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><b><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">opere realizzate dai convenuti, in quanto lesive del diritto di proprietà</span></span></b></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><b><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">degli istanti, e, per l&#8217;effetto, ordinare agli odierni </span></span></b></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><b><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">convenuti la consegna </span></span></b></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;"><b>delle </b></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;"><b>chiavi relative al </b></span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;"><b>cancello installato, al fine di poter </b></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;"><b>continuare ad </b></span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;"><b>usufruire</b></span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;"><b> della strada realizzata, o, in alternativa, ripristinare a proprie </b></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;"><b>spese lo status quo ante&#8221;</b></span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">.</span></span></span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">I convenuti, nel costituirsi in giudizio, eccepivano, in via preliminare, la </span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">nullità</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;"> dell&#8217;atto di citazione per mancato avvertimento delle decadenze di cui all&#8217;art. 38 c.p.c., e, nel merito, chiedevano il rigetto integrale della domanda !&#8221; attorca, siccome infondata in fatto ed in diritto. I medesimi, infatti, rilevavano che il cancello, del quale gli istanti chiedevano le chiavi, era posto sulla proprietà dei convenuti e non su quella degli attori, come detto nell&#8217;atto introduttivo del giudizio de quo, ovvero sulla particella n. 96, di cui al foglio 13.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">Il terreno degli attori è formato, invece, dalle particelle nn. 116, 117, 118, di s cui al foglio 13, le quali, come si evince, chiaramente, dalla planimetria catastale </span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">in </span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">atti, non sono affatto intercluse, ma servite da una strada pubblica.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">Alla prima udienza, nel giorno 03 Dicembre 2009, il Giudice concedeva i termini di legge, ex art 183 c.p.c.. Parte attrice, quindi, con la prima memoria, rilevava, nel merito, che risultava, totalmente, estranea all&#8217;atto di citazione l&#8217;affermazione secondo la quale il cancello insisterebbe sulla proprietà degli odierni attori, concordando sul fatto che il medesimo insisteva sulla proprietà dei convenuti, evidenziando, comunque, al Giudice il disposto dell&#8217;art. 1051 c.c., per poi, infine, tornare ad insistere affinché “</span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;"><b>l&#8217;On.le </b></span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;"><b>Giudicante voglia condannare gli odierni convenuti alla consegna delle chiavi di apertura del cancello, interclusivo del proprio fondo</b></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">&#8220;.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">Questo Giudice, dopo attenta lettura degli atti difensivi e delle memorie ex art. 183 c.p.c., non può che essere concorde con il rilievo giuridico, sollevato da parte convenuta, in merito alla assoluta incertezza e natura dell&#8217;atto di citazione.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">L&#8217;atto di citazione de quo, infatti, rappresenta una espressa domanda petitoria laddove al punto 4, contiene la seguente frase: &#8220;</span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;"><b>proprio in occasione, omissis, I Sig.ri RA e RC hanno avuto modo di constatare alcuni cambiamenti apportati sulla loro proprietà, ovvero l&#8217;installazione di un cancello</b></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">”</span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">, mentre al successivo punto 5, continuando, si può leggere la frase: </span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">&#8220;</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;"><b>le opere illegittimamente ed illegalmente eseguite dai coniugi DPG e RL</b></span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">&#8220;.</span></span></span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">Tanto premesso, nell&#8217;udienza dell&#8217;08 Giugno 2010, il procuratore di parte</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">convenuta,</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;"> allo stato degli atti, chiedeva che la causa venisse decisa, in quanto</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">di </span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">pronta soluzione, mentre parte attrice chiedeva l&#8217;ammissione dei mezzi</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">istruttori, ed il Giudice rinviava all&#8217;udienza odierna, per la discussione orale.</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">Al fine della </span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">soluzione della presente controversia, è assolutamente necessario</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">richiamare </span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">alla mente alcuni </span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">principi </span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">basilari del diritto processual civilistico</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">italiano.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">L&#8217;art. </span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">2697 c.c. dispone che chi vuol far valere un diritto in giudizio, deve</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><b><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">provare i fatti che ne costituiscono il fondamento</span></span></b></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;"> e, quindi, l&#8217;attore deve</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">fornire la prova dell&#8217;esistenza del diritto di cui chiede la tutela giudiziaria.</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">L&#8217;attore, in altri termini, ha l&#8217;onere di provare i fatti costitutivi del proprio</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">diritto, vale </span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">a </span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">dire quei fatti che ne hanno determinato la nascita.</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">Tale disposizione rappresenta il presupposto logico e giuridico dell&#8217;art. 99</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">c</span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">.p</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">.c., </span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">che sancisce il principio della domanda, al quale </span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">si </span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">collega l&#8217;art. 163</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">c.p.c., </span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">che indica, tassativamente, gli elementi costitutivi dell&#8217;atto di citazione.</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">La </span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">dottrina insegna che l&#8217;atto di citazione ha una duplice funzione, ovvero in</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">primis quella </span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">di convenire in </span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">giudizio il </span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">convenuto, esplicando la cosiddetta</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">funzione </span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">della vocativo </span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">in ius, </span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">successivamente, chiedere, ufficialmente, </span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">al giudice la </span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">tutela di una data situazione </span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">di </span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">diritto, certa e specifica, esplicando,</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">pertanto, la funzione della editio actionis.</span></span></span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">Il </span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">disposto dell&#8217;art. 164 c.p.c. individua le circostanze determinanti </span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">la </span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">nullità</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">dell&#8217;atto di citazione, individuandone due categorie, quelle inerenti la</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">vocativo in ius, previste dai primi tre commi dell&#8217;art. 164 c.p.c., e quelle</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">inerenti la editio actionis, previste negli ultimi tre commi dell&#8217;art. 164 c.p.c.</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">L&#8217;atto di citazione, quindi, per legge, è nullo per omessa o assoluta incertezza</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">circa l&#8217;indicazione del diritto, nonché degli elementi, anche fattuali, costitutivi</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">dello stesso.</span></span></span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">L&#8217;atto di citazione proposto è, chiaramente, inerente alla tutela del diritto di</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">proprietà, di cui si chiede, </span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">nelle </span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">conclusioni, di accertare e dichiarare</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">l&#8217;illegittimità delle opere realizzate dai convenuti, in quanto lesive del diritto</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">di </span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">proprietà degli attori.</span></span></span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">Le azioni petitorie, tra l&#8217;altro tassativamente indicate dal legislatore negli artt.</span></span></span></span><span style="font-family: Georgia,serif;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">948,</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;"> 949, 950, 951</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;"> c.c., tutelano, in maniera assoluta</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;"> e</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;"> definitiva, chi sia il</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">proprietario, accertando in capo allo stesso la titolarità di un diritto reale,</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">quale</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">la </span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">proprietà o di un diritto reale di godimento, quale la servitù.</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">Il </span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">proprietario, comunque, può difendere il proprio diritto anche tramite le</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">cosiddette</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;"> azioni possessorie, di cui agli artt.</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;"> 1168/1170</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;"> c.c., per le quali</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;"> è</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">sufficiente</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;"> accertare una situazione di fatto, indipendentemente dal titolo in</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">base </span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">al quale </span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">si </span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">possiede.</span></span></span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">L&#8217;attore, purtroppo, nel proprio atto introduttivo del giudizio, a fronte delle</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">specifiche conclusioni, non ha affatto provato di essere proprietario della</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">particella su cui è stato posto il cancello, anzi ha dichiarato il contrario, né di</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">essere titolare di un diritto reale di godimento, quale una servitù prediale, ed</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">in specie una servitù di passaggio coattivo, ex art. 1051 c.c., come suggerito</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">da </span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">parte attrice, in quanto alcun atto formale è stato allegato all&#8217;atto di</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">citazione, </span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">quale elemento di diritto, costituente la ragione della domanda</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">proposta, la quale, inoltre, mostra una assoluta incertezza in ordine alla</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">esposizione dei fatti, costituenti le ragioni della domanda.</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">La nullità dell&#8217;atto di citazione, per vizi inerenti l&#8217;editio actionis, per costante</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">giurisprudenza, postula la totale omissione o, come per il </span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">caso </span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">che qui</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">interessa, la assoluta incertezza del petitum, inteso sotto </span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">il </span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">profilo formale del</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">provvedimento giurisdizionale richiesto, </span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">e </span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">nell&#8217;aspetto sostanziale come </span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">bene della </span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">vita di cui si domanda il riconoscimento, oltre la assoluta incertezza </span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">in </span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">ordine ai fatti ed agli elementi di diritto a sostegno della domanda, come</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">proposta (ex plurimis Cass. Civ., sez.III, 21 Novembre 2008, n.27670).</span></span></span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">Questo Giudicante, alla luce di quanto esposto, non può che rilevare che, per</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">altrettanta giurisprudenza costante, in materia di nullità della citazione, i vizi</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">riguardanti la editio actionis, sono rilevabili d&#8217;ufficio dal giudice, né sono</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">sanati dalla </span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">costituzione in giudizio del convenuto, essendo questa inidonea </span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">a </span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">colmare le lacune della citazione stessa; ne consegue che non può farsi</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">applicazione degli art. 156, terzo comma, e 157 c.p.c., essendo la nullità in</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">questione prevista in funzione di interessi, che trascendono quelli del</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">convenuto ( ex plurimis Cass. Civ., </span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">sez. </span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">I, 28 Dicembre 2007 n. 26662).</span></span></span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">Per</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;"> quanto,</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;"> poi,</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;"> in</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;"> merito alla sollevata nullità della citazione, per i vizi della</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">vocativo</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;"> in ius, di cui alle conclusioni di parte convenuta, gli stessi sono stati</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">sanati </span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">dalla costituzione</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;"> in</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;"> giudizio del convenuto.</span></span></span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">La</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;"> nullità</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;"> del presente atto</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;"> di</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;"> citazione, inoltre, coinvolge anche la</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">procedibilità</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;"> della domanda riconvenzionale, proposta da parte convenuta,</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">intesa come mancanza delle condizioni necessarie perché il giudizio, una </span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">volta instaurato, possa proseguire sino alla pronuncia di una sentenza.</span></span></span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">In </span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">materia di nullità </span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">di </span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">un atto processuale, la dottrina insegna che tale nullità</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">si estende anche all&#8217;atto processuale successivo, quando quest&#8217;ultimo sia</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">dipendente dall&#8217;atto nullo, nel senso che il primo atto sia non solo</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">cronologicamente anteriore, ma anche indispensabile per la realizzazione di</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">quello che segue, ex art. 159 c.p.c..</span></span></span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">Nel caso di specie, l&#8217;atto di citazione non è solo cronologicamente precedente</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">alla </span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">domanda riconvenzionale, ma ne costituisce il presupposto indispensabile</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">per la realizzazione della domanda successiva </span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">in </span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">riconvenzionale, la quale,</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">ovviamente, </span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">rappresenta il precipitato giuridico della assoluta incertezza della</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">domanda principale: parte attrice sembra chiedere le chiavi di un cancello</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">posto </span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">sulla sua proprietà, ma non individua, affatto, la particella sulla quale lo stesso insiste, mentre parte convenuta, in riconvenzionale, chiede</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">dichiararsi usucapita una striscia di terreno di circa 2,5 metri, ricadente lungo il confine sud della particella n. 1</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">1</span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">6 del foglio 13, </span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">di </span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">proprietà degli attori, come da specifica indicazione in atti.</span></span></span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">Del resto, procedendo nella disamina della sola domanda riconvenzionale, 1&#8242;attività giuridica espletanda comporterebbe, sicuramente, la violazione del</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">principio fondamentale della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, e</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">ciò </span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">per il fatto che il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti,</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">potrebbe o alterare alcuno degli elementi identificativi dell&#8217;azione,</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">richiesto </span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">e non compreso nella domanda, intesa quale domanda principale,</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">oppure porre, a fondamento della decisione, fatti e situazioni estranei alla</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">materia </span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">da quello enunciato dalla parte, a sostegno della domanda: parte convenuta</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">con la domanda riconvenzionale rivendica la titolarità di un diritto reale di</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">godimento su un bene-particella (n.116) diversa da quella oggetto della </span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">materia </span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">del contendere (n.96), inerente il luogo-particella di apposizione del</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">cancello</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">( Cass.Civ., sez.III, 16 Dicembre 2005</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">,n</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">.27727/ Cass. Civ., sez.III,</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">22</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">Marzo 2007,</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;"> n</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">.6945).</span></span></span></span></p>
<p align="CENTER"> <strong><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">PQM</span></span></span></span></strong></p>
<ul>
<li><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">Dichiara la nullità dell&#8217;atto di citazione, per cui è causa;</span></span></span></span></li>
<li><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">Dichiara improcedibile la domanda riconvenzionale, proposta da parte</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">convenuta;</span></span></span></span></li>
<li><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">Condanna parte attrice alla refusione delle spese del presente giudizio</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">a favore della parte convenuta, liquidando le stesse in complessivi</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">Euro 1.538,94 di cui Euro 600,00 per diritti ed Euro 38,94 per onorari, oltre</span></span></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">gli oneri di legge;</span></span></span></span></li>
<li><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.</span></span></span></span></li>
</ul>
<p><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">Così </span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">deciso in Pescara, 29 Giugno 2010.</span></span></span></span></p>
<p align="RIGHT"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">Il Giudice Unico </span></span></span></span></p>
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