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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; perimento del bene</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 8 gennaio 2013, n. 253</title>
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		<pubDate>Mon, 24 Mar 2014 19:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunione]]></category>
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		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<category><![CDATA[ripetizione]]></category>

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		<description><![CDATA[Se un comunista compie lavori sul bene comune, di cui solo alcuni strettamente necessari per la conservazione di questo, può chiedere la ripetizione per intero?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. BUCCIANTE Ettore &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 20662/2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 880/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di TORINO, depositata il 01/06/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/2012 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con sentenza del 4 giugno 2003 il Tribunale di Torino &#8211; adito da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), comproprietari l&#8217;uno e l&#8217;altro, con altre otto persone, di un intero stabile in (OMISSIS) &#8211; condanno&#8217; il convenuto al pagamento della somma di 2.445,17 euro, oltre agli interessi, come rimborso pro quota di spese sostenute dall&#8217;attore per lavori di finitura della facciata del fabbricato, per l&#8217;erogazione del servizio di illuminazione dell&#8217;edificio, per il suo accatastamento.</p>
<p>Impugnata da (OMISSIS), la decisione e&#8217; stata riformata dalla Corte d&#8217;appello di Torino, che con sentenza del 1 giugno 2005 ha rigettato la domanda proposta da (OMISSIS), essenzialmente ritenendo che da costui non era stata data prova di una deliberazione che fosse stata adottata a norma dell&#8217;articolo 1105 c.c., ne&#8217; di una situazione di necessita&#8217; che imponesse gli interventi in questione ai sensi dell&#8217;articolo 1110 c.c..</p>
<p>(OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, in base a due motivi. (OMISSIS) non ha svolto attivita&#8217; difensive nel giudizio di legittimita&#8217;.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Con il primo motivo di ricorso (OMISSIS) sostiene che erroneamente e ingiustificatamente e&#8217; stato disconosciuto il suo diritto a ottenere il rimborso delle spese in questione, le quali erano state da lui affrontate su accordo e per delega di tutti gli altri sette comunisti, compreso (OMISSIS).</p>
<p>La censura e&#8217; infondata.</p>
<p>La Corte d&#8217;appello ha ritenuto, in fatto, che nessuna prova era stata fornita da (OMISSIS) circa un incarico che gli altri comproprietari gli avessero affidato, per provvedere alle opere e alle pratiche amministrative alle quali egli ha dato corso; dal che ha desunto, in diritto, che nessun indennizzo poteva competergli, in mancanza sia di una previa deliberazione dell&#8217;assemblea dei comunisti, sia dei requisiti della necessita&#8217; e della trascuranza, richiesti dall&#8217;articolo 1110 c.c.. A questa corretta argomentazione &#8211; pienamente coerente con la costante giurisprudenza di legittimita&#8217; in materia: v., tra le piu&#8217; recenti, Cass. 19 dicembre 2011 n. 27519 &#8211; il ricorrente null&#8217;altro ha opposto, se non la tanto perentoria quanto assiomatica affermazione di aver agito in base a &#8220;una precedente intesa tra le parti&#8221;: intesa che egli presuppone essere intervenuta, senza dare alcuna indicazione in ordine a prove che lo dimostrino e che nella sentenza impugnata siano state in ipotesi trascurate o travisate.</p>
<p>Con il secondo motivo di ricorso (OMISSIS) lamenta che la Corte d&#8217;appello ha escluso le spese per l&#8217;illuminazione e per l&#8217;accatastamento dal novero di quelle necessarie per la conservazione della cosa comune, le quali comportano, ai sensi dell&#8217;articolo 1110 c.c., il diritto ad esserne rimborsato per chi le ha sostenute, anche se di propria iniziativa.</p>
<p>Anche questa doglianza va disattesa.</p>
<p>A conforto del suo assunto il ricorrente ha richiamato Cass. 27 agosto 2002 n. 12568, con la quale in effetti le spese destinate alla continuita&#8217; dell&#8217;erogazione di servizi come l&#8217;illuminazione sono state considerate comprese tra quelle cui si riferisce la disposizione suddetta. Si tratta pero&#8217; di un precedente rimasto isolato, dal quale si e&#8217; discostata la successiva giurisprudenza di legittimita&#8217; (v. Cass. 1 agosto 2003 n. 11747, 9 settembre 2003 n. 13139, n. 13141, n. 13144), in base al rilievo che l&#8217;illuminazione serve per il godimento e non per la conservazione del bene. A questo indirizzo il collegio ritiene di doversi attenere, stante la sua coerenza con la lettera e la ratio della norma in considerazione, la quale eccezionalmente consente la ripetibilita&#8217; delle spese sostenute dal singolo partecipante alla comunione, in caso di trascuranza degli altri, limitatamente a quelle necessarie alla conservazione della cosa, ossia al mantenimento della sua integrita&#8217;, in modo che duri a lungo senza deteriorarsi. Ne restano quindi esclusi gli oneri occorrenti soltanto per la sua migliore fruizione, come l&#8217;illuminazione di un immobile, o per l&#8217;adempimento di obblighi fiscali, come l&#8217;accatastamento.</p>
<p>Nel contesto del secondo motivo di ricorso (OMISSIS) ha altresi&#8217; dedotto che il diritto al rimborso avrebbe dovuto essergli riconosciuto sotto il profilo dell&#8217;indebito arricchimento di cui (OMISSIS) ha beneficiato.</p>
<p>Neppure questa censura puo&#8217; essere accolta, per l&#8217;assorbente ragione che attiene a una questione che non e&#8217; stata affrontata nella sentenza impugnata e che il ricorrente non deduce di aver prospettato nel giudizio a quo, sicche&#8217; non puo&#8217; avere ingresso in questa sede, a causa della sua novita&#8217;.</p>
<p>Il ricorso viene pertanto rigettato. Non vi e&#8217; da provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale l&#8217;intimato non ha svolto attivita&#8217; difensive.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso.</p>
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