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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; penale</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 4 Penale, Sentenza 28 gennaio 2013, n. 4215</title>
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		<pubDate>Sat, 24 May 2014 17:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Penale]]></category>
		<category><![CDATA[aree comuni]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[furto]]></category>
		<category><![CDATA[furto in abitazione]]></category>
		<category><![CDATA[penale]]></category>
		<category><![CDATA[sottrazione di mobili]]></category>

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		<description><![CDATA[Chi sottragga cose mobili all'interno di aree condominiali, di che reato è imputaile?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE QUARTA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ROMIS Vincenzo &#8211; Presidente<br />
Dott. FOTI Giacomo &#8211; Consigliere<br />
Dott. D&#8217;ISA Claudio &#8211; Consigliere<br />
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco &#8211; Consigliere<br />
Dott. DOVERE Salvatore &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>1) (OMISSIS), alias (OMISSIS), N. IL (OMISSIS);</p>
<p>avverso la sentenza n. 22/2010 pronunciata dalla Corte di Appello di Milano, sezione per i Minorenni, del 27/3/2012;<br />
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;<br />
udite le conclusioni del P.G. Dott. Vincenzo Geraci, che ha chiesto il rigetto del ricorso;<br />
udito il difensore dell&#8217;imputato, avv. (OMISSIS), il quale ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>1. La Corte di Appello di Milano, sezione per i minorenni, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza del Tribunale per i minorenni di Milano del 20.10.2009, che ha condannato (OMISSIS) alias (OMISSIS) alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 180,00 di multa per il delitto di furto in abitazione. In punto di fatto va ricordato che secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito l&#8217;imputato si era impossessato di due navigatori satellitari, sottratti da due autovetture parcheggiate nel cortile di un condominio.</p>
<p>2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l&#8217;imputato, a mezzo del proprio difensore, censurando l&#8217;affermata qualificazione del fatto quale furto in abitazione, sotto il profilo della erronea applicazione della legge nonche&#8217; della manifesta illogicita&#8217; e della carenza della motivazione, ai sensi dell&#8217;articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e). L&#8217;ipotesi descritta dall&#8217;articolo 624 bis c.p. richiede, secondo il ricorrente, un uso esclusivo da parte del proprietario del luogo ove il fatto illecito viene commesso, esclusivita&#8217; che non ricorre nel caso di specie, perche&#8217; il furto e&#8217; stato eseguito su veicoli parcheggiati in un&#8217;area privata gravata da servitu&#8217; pubblica di passaggio pedonale.</p>
<p>Si lamenta altresi&#8217; che sia stata esclusa l&#8217;integrazione della fattispecie del tentativo di furto e che sia stata ritenuta la continuazione tra piu&#8217; reati, essendo stato commesso &#8211; ad avviso dell&#8217;esponente &#8211; un unico reato.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>2. Il ricorso e&#8217; infondato per i motivi di seguito precisati.</p>
<p>2.1. In primo luogo, nel ricorso avanti questa Corte si prospettano le medesime questioni che hanno formato oggetto del giudizio di appello e sulle quali e&#8217; stata data concreta risposta.</p>
<p>In secondo luogo, quanto alla pretesa errata qualificazione del reato ascritto all&#8217;imputato, giova osservare, in diritto, come l&#8217;articolo 624 bis c.p., innovando rispetto alla precedente formulazione dell&#8217;articolo 625 c.p. che puniva piu&#8217; gravemente la condotta di furto realizzatasi attraverso l&#8217;introduzione o l&#8217;intrattenersi in un edificio destinato ad altrui &#8220;abitazione&#8221;, preveda nella nuova formulazione, vigente dal 2001, la condotta dell&#8217;impossessamento mediante introduzione in un luogo destinato &#8220;a privata dimora&#8221; ovvero nelle sue pertinenze.</p>
<p>Come e&#8217; stato gia&#8217; affermato da questa Corte, l&#8217;innovazione ha recepito i risultati della precedente elaborazione giurisprudenziale sulla nozione di &#8220;abitazione&#8221; presente nella vecchia formulazione atteso che gia&#8217; nel vigore della previgente previsione, la nozione di abitazione, evocando quella del luogo finalizzato a soddisfare esigenze della vita domestica e familiare, aveva consentito di includervi ad esempio il locale autorimessa, staccato dalla abitazione principale ovvero la stanza dell&#8217;ospedale. La nuova norma, che ha operato un mutamento di tipo anche semantico, punisce il comportamento di chi si impossessi della cosa altrui mediante introduzione in uno dei luoghi nei quali la persona compia, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata: tale essendo il luogo di &#8220;privata dimora&#8221; che e&#8217; nozione piu&#8217; ampia e comprensiva di quella di &#8220;abitazione&#8221;, come e&#8217; dimostrato anche dalla formulazione dell&#8217;articolo 614 c.p., ove sono entrambi presenti.</p>
<p>Il concetto di privata dimora e&#8217; piu&#8217; ampio di quello di abitazione e vi rientra qualsiasi luogo, esclusa la casa di abitazione, dove ci si soffermi ad esercitare, anche transitoriamente, manifestazioni della attivita&#8217; individuale per motivi leciti e i piu&#8217; diversi: studio, cultura, lavoro, svago, commercio (Cass. Sez. 5, n. 4569 del 22/12/2010, Bifara, Rv. 249268).</p>
<p>2.2. Nel caso di specie si contesta che l&#8217;area sulla quale erano parcheggiate le autovetture costituisca pertinenza di abitazione e cio&#8217; in quanto sulla stessa graverebbe una servitu&#8217; pubblica di passaggio pedonale ed il concetto di pertinenza richiederebbe il carattere di esclusivita&#8217; della funzione accessoria del bene a quello principale.</p>
<p>L&#8217;assunto non e&#8217; fondato.</p>
<p>E&#8217; vero che una risalente decisione ha ritenuto che sia coessenziale al concetto di pertinenza l&#8217;esclusivita&#8217; della relazione accessoria: &#8220;la nozione di appartenenza dell&#8217;abitazione &#8211; rilevante ai fini del porto senza licenza di armi &#8211; deve ricavarsi avendo presente il concetto civilistico di pertinenza, che implica un rapporto di strumentalita&#8217; e complementarita&#8217; funzionale tra i due beni inteso come rapporto durevole di pertinenza ed accessorieta&#8217;, tale da far ritenere appartenenza cio&#8217; che concorre a soddisfare le esigenze concrete delle persone cui l&#8217;abitazione serve da alloggio. E&#8217; insito, pero&#8217;, nella natura stessa del rapporto pertinenziale il carattere di esclusivita&#8217; della funzione accessoria; sicche&#8217; non puo&#8217; ritenersi appartenenza di abitazione, ai fini predetti, uno spiazzo comune o un cortile comune a piu&#8217; edifici, in quanto, per il fatto stesso di essere destinati al loro complessivo servizio, non sono subordinati, con carattere di esclusivita&#8217;, ad alcuno di essi e tanto meno alle singole parti di ciascuno&#8221; (Cass. Sez. 1, n. 3589 del 15/12/1982, Fossati, Rv. 158618).</p>
<p>Gia&#8217; una successiva pronuncia, tuttavia, riteneva integrato il furto aggravato dall&#8217;introduzione in edificio abitativo, in un caso in cui si trattava di edificio condominiale (Cass. Sez. 2, n. 8790 del 15/05/1987, Noris, Rv. 176473).</p>
<p>La introduzione dell&#8217;articolo 624 bis c.p. ha in ogni caso modificato i dati normativi di riferimento, considerato che il legislatore ha innovato le locuzioni utilizzate negli articoli 624 e 625 c.p., utilizzando l&#8217;espressione &#8220;privata dimora&#8221; e dando autonomo risalto alle pertinenze. Secondo la diffusa opinione, gia&#8217; sopra ricordata, cio&#8217; ha significato il recepimento dell&#8217;opinione maggioritaria gia&#8217; rinvenibile in passato, secondo la quale la nozione di pertinenza valevole ai fini dell&#8217;articolo 624 bis c.p. (in passato il riferimento era all&#8217;articolo 625 c.p.) non coincide con quella civilistica, non richiedendo essa l&#8217;uso esclusivo del bene da parte di un solo proprietario. Piuttosto essa viene accostata alla nozione di appartenenza, di cui all&#8217;articolo 615 c.p.. Elemento caratterizzante e&#8217; quindi quello della strumentalita&#8217;, anche non continuativa e non esclusiva, del bene alle esigenze di vita domestica del proprietario.</p>
<p>La giurisprudenza ha quindi ritenuto integrato il nuovo reato anche nel caso in cui il fatto sia stato commesso in una portineria condominiale: &#8220;integra il delitto di cui all&#8217;articolo 624 bis c.p. (furto in abitazione), la condotta di colui che commetta il furto nella portineria di un condominio, in quanto la portineria di uno stabile condominiale rientra nell&#8217;ambito della tutela dei beni predisposta dall&#8217;articolo 624 bis c.p., in ragione della sua destinazione a privata dimora ed essendo, in ogni caso, incontrovertibile la sua natura pertinenziale sia in riferimento all&#8217;unita&#8217; immobiliare occupata dallo stesso portiere nello stesso stabile condominiale sia, pro quota, in riferimento a tutti gli altri appartamenti dell&#8217;anzidetto complesso&#8221; (Cass. Sez. 5, n. 28192 del 25/03/2008, Tagliartela, Rv. 240442).</p>
<p>Pertanto, il fatto che sull&#8217;area ove si trovavano parcheggiate le autovetture dalle quali furono sottratte le apparecchiature gravasse una servitu&#8217; pubblica di passaggio pedonale non sottrae le stesse al novero delle pertinenze del condominio (o dei condomini) al cui servizio sono poste per l&#8217;assicurazione di un bisogno di natura domestica, qual e&#8217; il ricovero e la tenuta a disposizione di un&#8217;autovettura.</p>
<p>3. Quanti agli ulteriori rilievi difensivi, va osservato che se e&#8217; vero che la Corte di Appello non ha dato riscontro alla critica concernente l&#8217;omessa affermazione del tentativo di delitto e l&#8217;affermata sussistenza di una pluralita&#8217; di reati, avvinti tra loro dal nesso di continuazione, e&#8217; altrettanto vero che i motivi di appello formulati al riguardo risultano inammissibili perche&#8217; manifestamente infondati. Infatti, l&#8217;ipotesi del tentativo e&#8217; palesemente esclusa dal fatto che l&#8217;imputato si era impossessato delle apparecchiature, tanto da sbarazzarsene quando accortosi dell&#8217;intervento delle forze dell&#8217;ordine. Sia sufficiente ricordare, al riguardo, come la giurisprudenza di legittimita&#8217; affermi che risponde di furto consumato e non semplicemente tentato chi, dopo essersi impossessato della refurtiva, non si sia ancora allontanato dal luogo della sottrazione e abbia esercitato sulla cosa un potere del tutto momentaneo, essendo stato costretto ad abbandonarla subito dopo il fatto per il pronto intervento dell&#8217;avente diritto o della polizia (Cass. Sez. 5, sent. N. 7704 del 5/5/1993, Gallo ed altri, rv. 194483).</p>
<p>Per quanto attiene al secondo rilievo, l&#8217;unicita&#8217; dell&#8217;azione nel caso di specie e&#8217; esclusa dal fatto che i due navigatori erano su autovetture distinte, in proprieta&#8217; di soggetti diversi, sottratte attraverso distinte azioni, pur susseguentesi in un ridotto arco temporale e in una medesima area di parcheggio. In conclusione, il ricorso non merita accoglimento e deve essere rigettato.</p>
<p>4. Va anche disposto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vadano omesse le generalita&#8217; o gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Rigetta il ricorso.</p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 1 Penale, Sentenza 17 aprile 2013, n. 17614</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-1-penale-sentenza-17-aprile-2013-n-17614/</link>
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		<pubDate>Sat, 24 May 2014 17:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Immissioni]]></category>
		<category><![CDATA[contravvenzione]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<category><![CDATA[rumori molesti]]></category>
		<category><![CDATA[schiamazzi]]></category>

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		<description><![CDATA[Quando è configurabile il reato di disturbo della quiete pubblica?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE PRIMA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. CHIEFFI Severo &#8211; Presidente<br />
Dott. CAIAZZO Luigi Piet &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. ROMBOLA&#8217; Marcello &#8211; Consigliere<br />
Dott. BONITO Francesco M.S. &#8211; Consigliere<br />
Dott. MAZZEI Antonella P. &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>1) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS);</p>
<p>avverso la sentenza n. 297/2008 TRIB.SEZ.DIST. di ALGHERO, del 13/07/2010;<br />
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;<br />
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott.  LUIGI PIETRO CAVAZZO;<br />
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per l&#8217;annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RILEVATO IN FATTO</strong></p>
<p>Con sentenza in data 13.7.2010 il Tribunale di Sassari, sezione distaccata di Alghero, condannava (OMISSIS) per il reato di cui all&#8217;articolo 659 c.p. perche&#8217;, mediante rumori provenienti dal pubblico esercizio denominato (OMISSIS), disturbava il riposo di (OMISSIS) e (OMISSIS), reato commesso fino al (OMISSIS), e condannava l&#8217;imputata alla pena di euro 250,00 di ammenda nonche&#8217; a risarcire i danni a favore dei predetti (OMISSIS) e (OMISSIS), costituiti parti civili.</p>
<p>Il giudice accertava che l&#8217;imputata gestiva una paninoteca nel piano sottostante all&#8217;appartamento abitato dai coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS); dai locali provenivano forti e incessanti rumori che disturbavano i suddetti coniugi; nella palazzina vi erano altri appartamenti, ma gli stessi erano occupati solo nel periodo estivo, mentre il (OMISSIS) e la (OMISSIS) risiedevano tutto l&#8217;anno nel suddetto appartamento.</p>
<p>Da rilievi fonometrici, effettuati in periodo di scarsa affluenza di avventori, fuori dalla stagione estiva, era risultato che nell&#8217;appartamento suddetto il rumore era di sei decibel, il doppio di quello consentito.</p>
<p>Secondo il Tribunale, il disturbo delle occupazioni e del riposo e&#8217; configurabile non solo quando la condotta sia tale da disturbare un indeterminato numero di persone, anche se la lamentela proviene da una sola, ma anche quando sia leso l&#8217;interesse di una singola persona, dal momento che la violazione della sua tranquillita&#8217; puo&#8217; avere riflessi negativi sulla tranquillita&#8217; pubblica.</p>
<p>Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell&#8217;imputata, chiedendone l&#8217;annullamento per erronea applicazione dell&#8217;articolo 659 c.p., in quanto detta norma sarebbe applicabile solo quando i presunti rumori molesti disturbano le occupazioni o il riposo della generalita&#8217; dei consociati, mentre il fatto in oggetto disturbava solo i coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS) e non era stato in alcun modo provata la potenzialita&#8217; a disturbare anche il riposo di altre persone.</p>
<p>Secondo il ricorrente, non era neppure applicabile il secondo comma dell&#8217;articolo 659 c.p., essendo il superamento dei limiti derivanti da mestieri rumorosi un illecito amministrativo previsto dalla Legge n. 447 del 1995, articolo 10, comma 2 e non essendo stata contestata alla ricorrente la violazione di disposizioni di legge o prescrizioni dell&#8217;Autorita&#8217; per l&#8217;esercizio della propria attivita&#8217; commerciale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>Il ricorso e&#8217; fondato.</p>
<p>All&#8217;imputata e&#8217; stata addebitata l&#8217;ipotesi di cui al primo comma dell&#8217;articolo 659 c.p., poiche&#8217; nel capo di imputazione si contestano rumori provenienti dal pubblico esercizio gestito dalla (OMISSIS) che disturbavano il riposo di (OMISSIS) e (OMISSIS), senza alcun riferimento a un mestiere rumoroso contro le disposizioni di legge o le prescrizioni dell&#8217;autorita&#8217;.</p>
<p>Il Tribunale ha ritenuto che, nonostante i rumori provenienti dal predetto esercizio disturbassero solo i coniugi indicati nel capo di imputazione e non potessero disturbare altre persone, sussisteva il reato contestato dal momento che la violazione della tranquillita&#8217; anche di una sola persona puo&#8217; avere riflessi negativi sulla tranquillita&#8217; pubblica.</p>
<p>E&#8217; stata seguita dal Tribunale, nell&#8217;affermare il suddetto principio, una giurisprudenza (V. Sez. 1 sentenza n. 2486 del 24.5.1993, Rv. 196915) ormai superata, avendo questa Corte da tempo affermato nella materia de qua che per la configurabilita&#8217; della contravvenzione di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone (articolo 659 cod. pen.) e&#8217; necessario che i rumori, gli schiamazzi e le altre fonti sonore indicate nella norma superino la normale tollerabilita&#8217; ed abbiano, anche in relazione allo loro intensita&#8217;, l&#8217;attitudine a propagarsi ed a disturbare un numero indeterminato di persone, e cio&#8217; a prescindere dal fatto che, in concreto, alcune persone siano state effettivamente disturbate; invero, trattandosi di reato di pericolo, e&#8217; sufficiente che la condotta dell&#8217;agente abbia l&#8217;attitudine a ledere il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, ed e&#8217; indifferente che la lesione del bene si sia in concreto verificata. Ne consegue che la contravvenzione non e&#8217; configurabile nei casi in cui le emissioni rumorose non superino la normale tollerabilita&#8217; ed in quelli in cui sia oggetti va mente impossibile il disturbo di un numero indeterminato di persone, ma siano offesi solamente i soggetti che si trovano in un luogo contiguo a quello da cui provengono i rumori: in tale ultima ipotesi il fatto non assume invero rilievo penale, ma deve essere inquadrato nell&#8217;ambito dei rapporti di vicinato tra immobili confinanti, disciplinato dal codice civile (V. Sez. 1 sentenza n. 5714 del 24.4.1996, Rv. 205274; Sez. 1 sentenza n. 40393 dell&#8217;8.10.2004, Rv. 230643; Sez. 1 sentenza n. 7748 del 24.1.2012, Rv. 252075).</p>
<p>Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perche&#8217;, mancando uno degli elementi costitutivi del reato, il fatto non sussiste.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche&#8217; il fatto non sussiste.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 Penale, Sentenza 11 aprile 2013, n. 16459</title>
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		<pubDate>Sat, 17 May 2014 12:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Buon Vicinato]]></category>
		<category><![CDATA[candeggina]]></category>
		<category><![CDATA[cenere]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[emulazione]]></category>
		<category><![CDATA[getto di rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[getto pericoloso]]></category>
		<category><![CDATA[immissione]]></category>
		<category><![CDATA[penale]]></category>
		<category><![CDATA[sigarette]]></category>
		<category><![CDATA[vicinato]]></category>

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		<description><![CDATA[A cosa va incontro chi butta le cicche, sversa candeggina, ed altri saponi corrosivi sul balcone sottostante il proprio?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. SQUASSONI Claudia &#8211; Presidente<br />
Dott. LOMBARDI Alfredo M. &#8211; Consigliere<br />
Dott. AMORESANO Silvio &#8211; Consigliere<br />
Dott. ORILIA Lorenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. GAZZARA Santi &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) N. il (OMISSIS);</p>
<p>avverso la sentenza n. 1032/2011 TRIBUNALE di PALERMO, del 02/12/2011;<br />
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;<br />
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;<br />
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Policastro Aldo, che ha concluso per la inammissibilita&#8217;.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 2/12/2011, ha dichiarato (OMISSIS) colpevole dei reato di cui agli articoli 31 cpv. e 674 cod. pen. per avere arrecato molestie a (OMISSIS), in quanto abitante nello stesso stabile, aveva gettato, nel piano sottostante ove si trovava l&#8217;appartamento di quest&#8217;ultima, rifiuti, quali cenere e cicche di sigarette, nonche&#8217; detersivi corrosivi, quale candeggina, e la ha condannata alla pena di euro 120,00 di ammenda.</p>
<p>Propone ricorso per cassazione la prevenuta personalmente, con i seguenti motivi:</p>
<p>- inosservanza dell&#8217;articolo 163 bis disp. att. c.p.p., visto che competente a decidere avrebbe dovuto essere il Tribunale di Carini, sezione distaccata del Tribunale centrale di Palermo;</p>
<p>- vizio di motivazione ed errata lettura delle emergenze istruttorie che, se correttamente valutate, avrebbero indotto il decidente a ritenere la insussistenza di prova in ordine alla concretizzazione del reato contestato ed alla ascrivibilita&#8217; di esso in capo alla prevenuta.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>Il ricorso e&#8217; inammissibile.</p>
<p>La argomentazione motivazionale, adottata dal decidente in relazione alla concretizzazione del reato in contestazione e alla ascrivibilita&#8217; di esso in capo alla prevenuta, si palesa logica e corretta.</p>
<p>Preliminarmente, va rilevato come dal vaglio di legittimita&#8217; a cui e&#8217; stata sottoposta la impugnata pronuncia, emerga in maniera del tutto evidente, che il giudice e&#8217; pervenuto alla affermazione di colpevolezza della prevenuta a seguito di una esaustiva valutazione della piattaforma probatoria, i cui elementi, confermativi della tesi accusatoria, sono stati puntualmente richiamati dal decidente (deposizioni (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)).</p>
<p>Con il primo motivo di annullamento si eccepisce la inosservanza dell&#8217;articolo 163 bis disp. att. c.p.p., in quanto competente a decidere avrebbe dovuto essere il Tribunale di Carini, sezione distaccata del Tribunale di Palermo e non il Tribunale centrale.</p>
<p>La censura e&#8217; totalmente priva di pregio, perche&#8217;, come piu&#8217; volte affermato dalla giurisprudenza di legittimita&#8217;, le sezioni distaccate, sia del Tribunale, che della Corte d&#8217;Appello, non possono essere considerati uffici autonomi, ma costituiscono semplici articolazioni dall&#8217;unico ufficio da cui dipendono; di tal che la violazione dei criteri di attribuzione degli affari tra sede principale e sede distaccata non da luogo a nullita&#8217;, ne&#8217; e&#8217; ipotizzabile alcun conflitto di competenza tra di esse (ex multis Cass. 12/12/06, n. 42172).</p>
<p>Di poi, inammissibile e&#8217; da ritenere la censura formulata con il secondo motivo di impugnazione, in quanto con essa si tende ad una analisi rivalutativa delle emergenze istruttorie, sulle quali al giudice di legittimita&#8217; e&#8217; precluso procedere a nuovo esame estimativo: in tema di controllo sulla motivazione a questa Corte e&#8217; normativamente inibita la possibilita&#8217;, non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione, mediante un raffronto tra l&#8217;appartato argomentativo, che la sorregge, ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall&#8217;esterno.</p>
<p>Va richiamato sul punto il principio secondo il quale esula dai poteri di questa Corte quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione e&#8217; riservata, in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimita&#8217; la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piu&#8217; adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 2/7/1997, 6402).</p>
<p>Tenuto conto della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la (OMISSIS) abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita&#8217;, la stessa, a norma dell&#8217;articolo 616 c.p.p., deve, altresi&#8217;, essere condannata al versamento di una somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 6 Penale, Sentenza 18 febbraio 2013, n. 7780</title>
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		<pubDate>Thu, 01 May 2014 16:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Secondo la Corte di Cassazione le aree condominiali possono essere considerate come pertinenze dell'appartamento?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SESTA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. AGRO&#8217; Antonio &#8211; Presidente<br />
Dott. SERPICO Francesco &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. IPPOLITO Francesco &#8211; Consigliere<br />
Dott. CONTI Giovanni &#8211; Consigliere<br />
Dott. DI SALVO Emanuele &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);<br />
avverso la sentenza n. 10388/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del 05/03/2012;<br />
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;<br />
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO SERPIGO;<br />
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. E. CESQUI che ha concluso per l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso;<br />
Udito il difensore che insiste.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>Sull&#8217;appello proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale monocratico di Roma in data 19-10-2011 che, all&#8217;esito di giudizio abbreviato.</p>
<p>Lo aveva dichiarato colpevole del reato di evasione dagli arresti domiciliari ex articolo 385 c.p. e lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione, la Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 5-03-2012, in riforma del giudizio di 1 grado, concesse le attenuanti generiche giudicate equivalenti alla recidiva, riduceva la pena a mesi quattro e giorni venti di reclusione, confermando nel resto.</p>
<p>Avverso tale sentenza il (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame, tramite il proprio difensore, l&#8217;omessa motivazione in ordine all&#8217;invocata assoluzione perche&#8217; il fatto non sussiste, posto che, all&#8217;atto dell&#8217;intervento dei verbalizzanti, egli si trovava all&#8217;interno del condominio ove era sita la sua abitazione in cui era agli arresti domiciliari, di guisa che egli si trovava in un luogo, comunque, di pertinenza della detta sua abitazione, ovvero a questa assimilabile.</p>
<p>Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in euro MILLE/00= in favore della cassa delle ammende.</p>
<p>Ed invero, come esattamente ha ribadito la Corte capitolina,la condotta dell&#8217;imputato vale ad integrare oggettivamente e soggettivamente il reato di evasione di cui all&#8217;articolo 385 c.p., comma 3.</p>
<p>Al riguardo, giova ribadire il principio di diritto, affermato anche di recente da questo giudice di legittimita&#8217;, secondo cui, in punto di elemento oggettivo, in caso di evasione cd. &#8220;impropria&#8221;, la condotta e&#8217; individuata nell&#8217;allontanamento dal luogo in cui si ha l&#8217;obbligo di rimanere secondo la decisione ed il relativo provvedimento dell&#8217;AG, la cui osservanza integra l&#8217;oggetto dell&#8217;interesse tutelato dalla norma in esame.</p>
<p>Del pari va ribadito il concetto di abitazione, individuata come luogo dove rimanere agli arresti che deve correttamente intendersi come il luogo in cui la persona conduce la vita domestica e privata, con esclusione di ogni altra appartenenza, quali cortili, giardini, terrazze che non rappresentino sostanziali e formali pertinenze in senso civilistico dell&#8217;immobile in cui si e&#8217; agli arresti domiciliari, ossia elementi integranti non solo caratteri di essenziale funzionalita&#8217; dell&#8217;immobile ma di questo costituente staticamente elemento imprescindibilmente collegato in detto carattere di funzionalita&#8217; alla cosa principale. Di qui ne deriva che le aree condominiali in genere (ivi compresi androni del palazzo in cui e&#8217; sito l&#8217; abitazione in cui e&#8217; agli arresti il soggetto attivo) non possono essere considerate pertinenze della predetta abitazione non costituendo ne&#8217; parte integrante ne&#8217; pertinenza esclusiva di essa.</p>
<p>Di qui la conseguenza giuridicamente corretta, ai fini della rilevanza penale della condotta in subiecta materia, secondo cui ogni allontanamento abusivo, ancorche&#8217; limitato nello spazio e nel tempo, integra il reato (cfr. in termini Cass. pen. Sez. 6 , 30-7-2007, n. 30983, PG in proc. Dilernia). Conclusivamente, integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione da parte dell&#8217;Autorita&#8217; competente, al controllo e vigilanza della misura, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, ne&#8217; la sua durata, ne&#8217; la distanza dello spostamento, ne&#8217; i motivi che abbiano indotto il soggetto a tale condotta ad eccezione di comprovato stato di necessita&#8217; ex articolo 54 c.p. (cfr. da ultimo Cass. pen. Sez. 6 , 27-02-2012, n. 1179, PG in proc.Fedele).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro MILLE/00= in favore della cassa delle ammende.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 5 Penale, Sentenza 15 marzo 2013, n. 12308</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 12:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vicinato]]></category>
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		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<category><![CDATA[provocazione]]></category>
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		<category><![CDATA[vicinato]]></category>

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		<description><![CDATA[Se il vicino provoca, lo si può ingiuriare senza incorrere in reato?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE QUINTA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ZECCA Gaetanin &#8211; Presidente<br />
Dott. OLDI Pao &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. DE BERARDINIS Silvana &#8211; Consigliere<br />
Dott. GUARDIANO Alfredo &#8211; Consigliere<br />
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>(OMISSIS), nata a (OMISSIS);</p>
<p>avverso la sentenza del 18/10/2011 del Tribunale di Napoli, sez. dist. di Casoria;<br />
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;<br />
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Oidi;<br />
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilita&#8217; del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>1. Con sentenza in data 18 ottobre 2011 il Tribunale di Napoli &#8211; sezione distaccata di Casoria, confermando la decisione assunta dal locale giudice di pace, ha riconosciuto (OMISSIS) responsabile del delitto di ingiuria ai danni di (OMISSIS); ha quindi tenuto ferma la sua condanna alla pena di legge, nonche&#8217; al risarcimento dei danni in favore della parte civile.</p>
<p>1.1. Ha ritenuto il giudicante che la penale responsabilita&#8217; dell&#8217;imputata fosse provata dalle convergenti e dettagliate deposizioni dei tre testi presenti al fatto; e che non fosse applicabile l&#8217;esimente della provocazione, in quanto il fatto ingiusto lamentato dall&#8217;imputata era stato posto in essere da soggetto diverso dalla persona offesa.</p>
<p>2. Ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS), per il tramite del difensore, affidandolo a quattro motivi.</p>
<p>2.1. Col primo motivo la ricorrente rinnova l&#8217;eccezione di improcedibilita&#8217; dell&#8217;azione penale per mancata identificazione del querelante.</p>
<p>2.2. Col secondo motivo lamenta l&#8217;inosservanza del disposto dell&#8217;articolo 599 c.p., comma 2, osservando che la giurisprudenza di legittimita&#8217; ha riconosciuto l&#8217;applicabilita&#8217; dell&#8217;esimente della provocazione anche nel caso in cui la reazione dell&#8217;agente sia diretta contro persona diversa dal provocatore, quando quest&#8217;ultimo sia legato all&#8217;offeso da rapporti tali da giustificare lo stato d&#8217;ira, alla stregua delle comuni regole di esperienza. Nel caso di specie, osserva, il fatto ingiusto, consistito nell&#8217;aver violato le regole dell&#8217;igiene, lasciando in stato di abbandono un grosso cane sul terrazzo confinante con l&#8217;abitazione dell&#8217;imputata, era stato commesso da (OMISSIS), fratello della persona offesa.</p>
<p>2.3. Col terzo motivo la ricorrente denuncia l&#8217;omessa acquisizione di una prova decisiva, che indica nella documentazione diretta a dimostrare la pendenza di un procedimento penale a carico dei fratelli del (OMISSIS).</p>
<p>2.4. Col quarto motivo ripropone l&#8217;eccezione di nullita&#8217; del giudizio di primo grado, per essersi proceduto in assenza del difensore d&#8217;ufficio, disattendendo l&#8217;istanza di rinvio motivata in base a un impedimento determinato da impegni professionali e dall&#8217;impossibilita&#8217; di avvalersi di un sostituto.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>1. Esaminando nel corretto ordine logico le diverse questioni sollevate nel ricorso, viene per prima in considerazione l&#8217;eccezione di nullita&#8217; del giudizio di primo grado, che informa il quarto motivo. Con essa il ricorrente, prospettando la sussistenza del vizio di ordine generale di cui all&#8217;articolo 179 c.p.p., comma 1, lettera c), lamenta che sia stata ingiustificatamente disattesa l&#8217;istanza di rinvio dell&#8217;udienza tenutasi il 15 aprile 2010, sebbene fosse stato segnalato al giudice il legittimo impedimento del difensore dell&#8217;imputato, impegnato in un procedimento cautelare con imputati detenuti. A confutare la motivazione addotta nell&#8217;ordinanza di rigetto, osserva che l&#8217;istanza di rinvio era stata presentata tre giorni prima dell&#8217;udienza, cioe&#8217; appena avuta cognizione dell&#8217;impegno concomitante; che l&#8217;impossibilita&#8217; di avvalersi di un sostituto in udienza doveva essere soltanto allegata (come in effetti e&#8217; stato), e non anche provata; che la distanza temporale dai fatti non era un valido motivo di rigetto dell&#8217;istanza, stante la sospensione dei termini di prescrizione.</p>
<p>1.1. La censura non puo&#8217; trovare accoglimento. Innanzi tutto il ricorrente omette di specificare in quale data il proprio difensore abbia avuto notizia della fissazione dell&#8217;udienza nel procedimento cautelare davanti al Tribunale di Nola: il che era necessario a fronte del rilievo, mossogli nell&#8217;ordinanza del giudice di pace in data 15 aprile 2010, secondo cui la conoscenza del concomitante impegno professionale risaliva al giorno 11 marzo 2010 ed era, percio&#8217;, di gran lunga anteriore al deposito dell&#8217;istanza di rinvio, avvenuto il 12 aprile 2010. Secondariamente, perche&#8217; possa farsi luogo al rinvio dell&#8217;udienza e&#8217; necessario che sia giustificata l&#8217;impossibilita&#8217; per il difensore di avvalersi di un sostituto processuale, secondo l&#8217;interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimita&#8217; al disposto dell&#8217;articolo 420 ter c.p.p., comma 5, (Sez. 2, n. 48771 del 01/12/2003, Tortora, Rv. 227693; Sez. 5, n. 44299 del 04/07/2008, Buscemi, Rv. 241571; Sez. 5, n. 41148 del 28/10/2010, Cutrale, Rv. 248905); ed e&#8217; rilevante osservare, a tale proposito, che l&#8217;impossibilita&#8217; deve riguardare la designazione di un qualsiasi sostituto &#8211; e non di una persona specifica &#8211; sia nel processo in cui l&#8217;istanza di rinvio e&#8217; presentata, sia in quello addotto come legittimo impedimento: onde non e&#8217; risolutivo affermare, come fa il ricorrente, che fosse impedito a presenziare l&#8217;Avv. (OMISSIS), abituale sostituto del difensore, non essendo dedotta l&#8217;impossibilita&#8217; di ricorrere ad altri, per la partecipazione all&#8217;una o all&#8217;altra delle due udienze concomitanti.</p>
<p>2. Altra eccezione da esaminare con priorita&#8217; e&#8217; quella con cui viene dedotta (primo motivo) l&#8217;improcedibilita&#8217; dell&#8217;azione penale per nullita&#8217; della querela, in dipendenza della mancata identificazione del querelante.</p>
<p>2.1. Anche di questa va rilevata l&#8217;infondatezza, alla stregua delle risultanze cartolari (esaminabili in questa sede per la natura della questione sollevata). Si constata, invero, che in calce alla querela e&#8217; riportata un&#8217;annotazione del seguente tenore: &#8220;Visto presentato alle ore 10.19 del 31/3/05. Il Comandante Mar. a..s. UPS (OMISSIS)&#8221;. Da cio&#8217; appare con chiarezza che l&#8217;atto e&#8217; stato depositato personalmente a mani di un&#8217;autorita&#8217; legittimata a riceverlo; e, mancando una diversa indicazione, deve presumersi che la presentazione sia stata effettuata direttamente dall&#8217;interessato, rendendo cosi&#8217; superflua l&#8217;autentica della firma. Rimane il fatto che sia mancata l&#8217;identificazione del querelante da parte del pubblico ufficiale; ma la giurisprudenza piu&#8217; recente, nell&#8217;ormai irreversibile superamento dei piu&#8217; risalenti arresti citati dal ricorrente, ha statuito</p>
<p>che l&#8217;inosservanza del relativo precetto &#8211; il quale, giova rimarcarlo, e&#8217; rivolto all&#8217;autorita&#8217; ricevente e non al privato che intende querelarsi &#8211; non comporta invalidita&#8217; della querela, quando risulti altrimenti certo che il proponente e&#8217; il soggetto legittimato a proporla (Sez. 5, n. 9106 del 19/01/2012, Spagnol, Rv. 252956; Sez. 5, n. 10137 del 01/12/2010 &#8211; dep. 14/03/2011, Manetti, Rv. 249943; Sez. 2, n. 43712 del 11/11/2010, Tagliatela, Rv. 248683): il che puo&#8217; ben dirsi nel caso di specie, il cui il querelante e&#8217; poi personalmente comparso davanti al giudice e si e&#8217; costituito parte civile.</p>
<p>3. E&#8217; invece fondato il secondo motivo di ricorso, con efficacia assorbente nei confronti del terzo.</p>
<p>3.1. Il Tribunale ha ritenuto inapplicabile l&#8217;esimente della provocazione, sul rilievo per cui i motivi di contrasto &#8211; inerenti, secondo la difesa dell&#8217;imputata, alle condizioni antiigieniche in cui veniva tenuto il terrazzo antistante l&#8217;abitazione della (OMISSIS), per la costante presenza di un cane ivi lasciato in stato di abbandono &#8211; non riguardavano la persona di (OMISSIS), ma i di lui fratelli. La motivazione cosi&#8217; adottata non tiene conto del principio, ripetutamente enunciato da questa Corte Suprema, a tenore del quale l&#8217;esimente di cui all&#8217;articolo 599 c.p., comma 2, si rende applicabile anche quando la reazione dell&#8217;agente sia diretta nei confronti di persona diversa dal provocatore, ogni volta in cui quest&#8217;ultimo sia legato all&#8217;offeso da rapporti tali da rendere plausibile la reazione nei suoi confronti (Sez. 5, n. 43087 del 24/10/2007, Militello, Rv. 238502; Sez. 1, n. 35607 del 09/10/2002, Corno, Rv. 222322; Sez. 5, n. 13162 del 04/02/2002, Pagliani, Rv. 221253).</p>
<p>3.2. La decisione assunta dal Tribunale di Napoli sarebbe, dunque, giuridicamente corretta soltanto se quel giudice avesse ritenuto infondato, in linea di fatto, l&#8217;assunto difensivo secondo cui (OMISSIS) era stato coinvolto, per il pregresso suo intervento quale intermediario, nella discussione in atto fra la (OMISSIS) e (OMISSIS); ma l&#8217;argomento risulta pretermesso nella sentenza, che risulta percio&#8217; affetta da carenza motivazionale su un punto di decisivo rilievo.</p>
<p>4. S&#8217;impone, pertanto, l&#8217;annullamento con rinvio allo stesso Tribunale di Napoli affinche&#8217;, in diversa composizione, sottoponga a rinnovato esame la questione inerente alla dedotta applicabilita&#8217; dell&#8217;invocata esimente.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Annulla la impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Napoli, quale giudice di appello, per nuovo esame.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 Penale, Sentenza 5 marzo 2013, n. 10245</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 09:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Abusivismo]]></category>
		<category><![CDATA[abusivismo]]></category>
		<category><![CDATA[contravvenzione paesaggistica]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[penale]]></category>
		<category><![CDATA[permanenza del reato]]></category>
		<category><![CDATA[reato]]></category>
		<category><![CDATA[veranda]]></category>

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		<description><![CDATA[La veranda abusiva sarà pure sparita, ma il reato edilizio no...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. FIALE Aldo &#8211; Presidente<br />
Dott. GRILLO Renato &#8211; Consigliere<br />
Dott. AMORESANO Silvio &#8211; Consigliere<br />
Dott. GAZZARA Santi &#8211; Consigliere<br />
Dott. ANDREAZZA Gastone &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>(OMISSIS), n. a (OMISSIS);</p>
<p>avverso la sentenza della Corte d&#8217;Appello di Catanzaro in data 12/01/2012;<br />
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;<br />
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;<br />
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GAETA Pietro, che ha concluso per l&#8217;inammissibilita&#8217;;<br />
udite le conclusioni dell&#8217;Avv. (OMISSIS), in sostituzione dell&#8217;Avv. (OMISSIS), che si e&#8217; riportato ai motivi.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>1. Con sentenza del 12/01/2012 la Corte d&#8217;Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Tropea di condanna di (OMISSIS) per i reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articoli 94 e 95, e Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articoli 71 e 72, in relazione alla realizzazione di una veranda antistante un esistente fabbricato ricadente nel centro storico.</p>
<p>2. Ha proposto ricorso per cassazione l&#8217;imputata lamentando con un unico motivo la violazione di legge per mancata dichiarazione di estinzione &#8220;del reato&#8221; per effetto, Legge n. 308 del 2004, ex articolo 181, comma 1 quinquies, dell&#8217;intervenuta demolizione delle opere abusive, effettuate dall&#8217;imputata stessa; censura in proposito l&#8217;affermazione della Corte territoriale circa l&#8217;inapplicabilita&#8217; di tale previsione alle violazioni urbanistiche ed edilizie.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>3. Il ricorso e&#8217; manifestamente infondato. Anche a prescindere dal fatto che dalla sentenza di primo grado non risulta accertata l&#8217;effettuata demolizione da parte dell&#8217;imputata, da questa solo comunicata ma mai verificata, e&#8217; comunque pregiudiziale il fatto, gia&#8217; correttamente posto in evidenza dalla Corte territoriale, che la rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, pur se accompagnata dalla successiva demolizione del manufatto abusivo, non estingue il reato edilizio ma, esclusivamente, la contravvenzione paesaggistica prevista dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 181, comma 1, (tra le altre, Sez. 3, n. 25026 del 12/05/2011, Stefano, Rv. 250675; Sez. 3, n. 19317 del 27/04/2011, P,G. in proc. Medici e altro, Rv. 250341; sez. 3 n. 17535 del 07/05/2010, Medina, Rv. 247167; sez. 3, n. 17078 del 18/05/2006, n. 17078, Vigo, Rv. 234323).</p>
<p>La chiara formulazione dell&#8217;articolo 181, comma 1 quinquies, Decreto Legislativo cit., riferito al &#8220;reato di cui al comma 1&#8243; (ovvero al reato paesaggistico), porta infatti ad escludere che la spontanea riduzione in pristino possa produrre effetti anche con riferimento alle violazioni urbanistiche eventualmente concorrenti; e del resto, la irrilevanza della demolizione dell&#8217;immobile abusivo, spontanea o indotta da specifico provvedimento ai fini della estinzione del reato urbanistico e&#8217; stata sempre esclusa dalla giurisprudenza di questa Corte. L&#8217;efficacia estintiva della demolizione e&#8217; stata infatti invocata in piu&#8217; occasioni richiamando il disposto della Legge 21 giugno 1985, n. 298, articolo 8 quater, (di conversione del Decreto Legge 13 aprile 1985, n. 146) che, testualmente, prevede che &#8220;non sono perseguibili in qualunque sede coloro che abbiano demolito o eliminato le opere abusive entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto&#8221;, essendosi tuttavia precisato, a tal proposito, che detta disposizione e&#8217; testualmente riferita e limitata sotto il profilo temporale, alle demolizioni di opere abusive eseguite entro la data di entrata in vigore (7 luglio 1985) della stessa legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 22.6.1985 (vedasi anche Corte Cost. n. 167 del 29/03/1989). Cio&#8217; non toglie, peraltro, che la demolizione spontanea, pur non producendo effetti estintivi, possa essere comunque valutata ai fini della determinazione della pena, della mancanza di un danno penalmente rilevante e della buona fede dell&#8217;imputato (sez. 3 n. 35008, 18 settembre 2007).</p>
<p>4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso preclude il rilievo delle cause di non punibilita&#8217;, ivi compresa l&#8217;estinzione del reato per prescrizione, maturata successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, essendo detto ricorso inidoneo ad instaurare validamente il rapporto di impugnazione (per tutte, Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca).</p>
<p>5. All&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del grado, e della somma indicata in dispositivo, ritenuta equa, in favore della cassa delle ammende, in applicazione dell&#8217;articolo 616 c.p.p..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 5 Penale, Sentenza 20 febbraio 2013, n. 8348</title>
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		<pubDate>Sun, 13 Apr 2014 15:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Buon Vicinato]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diffamazione]]></category>
		<category><![CDATA[penale]]></category>
		<category><![CDATA[rapporti di vicinato]]></category>
		<category><![CDATA[vicinato]]></category>

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		<description><![CDATA[Se la vicina ha l'amante, si può divulgare tale informazione?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE QUINTA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ZECCA Gaetanino &#8211; Presidente<br />
Dott. OLDI Paolo &#8211; Consigliere<br />
Dott. SETTEMBRE Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. MICHELI Paolo &#8211; Consigliere<br />
Dott. DE MARZO Giuseppe &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>(OMISSIS), nato a (OMISSIS);</p>
<p>avverso la sentenza del 16/05/2011 del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Piedimonte Matese R.G. n. 7/2008;<br />
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;<br />
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe De Marzo;<br />
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dr. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>1. Con sentenza del 16/05/2011, Tribunale di S. Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Piedimonte Matese ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Piedimonte Matese del 19/05/2008, che aveva condannato (OMISSIS) alla pena di euro 300,00 di multa e al risarcimento del danno sofferto dalla parte civile, in relazione al reato di cui all&#8217;articolo 595 cod. pen., per avere offeso la reputazione di (OMISSIS), riferendo a piu&#8217; persone che la stessa aveva una relazione extraconiugale.</p>
<p>2. Il Tribunale, dopo avere rilevato che la prova delle affermazioni diffamatorie dell&#8217;imputato emergeva dalle dichiarazioni dei coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS), ha sottolineato che gli elementi di contraddizione tra le deposizioni dei testi erano marginali e spiegabili con il fatto che la (OMISSIS) avesse un ricordo meno preciso dei particolari, a differenza del marito, maggiormente interessato alla vicenda, visto che l&#8217;assunta infedelta&#8217; riguardava la sorella. Significativo riscontro alla veridicita&#8217; delle dichiarazioni testimoniali il Tribunale ha tratto dall&#8217;esistenza di voci nel vicinato, a proposito della relazione tra la donna e (OMISSIS). Proprio la moglie di quest&#8217;ultimo, (OMISSIS), aveva confermato l&#8217;esistenza di tali dicerie.</p>
<p>3. L&#8217;imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando mancanza, contraddittorieta&#8217; e manifesta illogicita&#8217; della motivazione, nonche&#8217; violazione di legge.</p>
<p>3.1. Sotto il primo profilo, il (OMISSIS) censura la sentenza: a) per avere ritenuto maggiormente attendibile la deposizione del (OMISSIS), anziche&#8217; quella della moglie, nonostante che il primo fosse, come la stessa decisione aveva riconosciuto, maggiormente interessato alla vicenda; b) per non avere proceduto alla rinnovazione dell&#8217;istruttoria, necessaria a chiarire le contraddizioni in cui i testi erano incorsi; c) perche&#8217;, in ogni caso, le dichiarazioni del (OMISSIS) e della moglie non erano obiettive, visto che entrambi erano parenti della (OMISSIS) e comunque erano contrastanti tra di loro; d) per avere utilizzato, ai fini della condanna, il contenuto di &#8220;voci del vicinato&#8221;; e) per avere posto a fondamento della decisione le dichiarazioni della (OMISSIS), sebbene quest&#8217;ultima fosse stata smentita dalla teste (OMISSIS), che aveva negato di avere accusato la (OMISSIS) di intrattenere una relazione col marito.</p>
<p>3.2. Sotto il secondo profilo, il ricorrente lamenta che sia stata ritenuta esistente un&#8217;offesa della reputazione della (OMISSIS), nonostante che la notizia di una sua relazione fosse diffusa nel vicinato e che nessuno l&#8217;avesse mai contestata.</p>
<p>3.3 Nelle conclusioni, l&#8217;imputato ha altresi&#8217; chiesto di rilevare l&#8217;esistenza eventuale della prescrizione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>1. Il ricorso e&#8217; inammissibile.</p>
<p>2. Va rilevato che la sentenza di secondo grado, con motivazione congrua, ha posto a fondamento della decisione le deposizioni dei testi (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali hanno riferito di avere appreso proprio dal ricorrente la notizia della relazione extraconiugale della (OMISSIS). L&#8217;affermazione, secondo cui i contrasti tra i due testimoni, peraltro concernenti il successivo momento in cui la circostanza sarebbe stata contestata alla (OMISSIS) dal fratello, si spiegherebbero con la maggiore precisione del ricordo di quest&#8217;ultimo, perche&#8217; piu&#8217; interessato dalla vicenda, non significa affatto che sia stato dato credito ad un teste portatore di uno specifico interesse alla risoluzione del procedimento in senso sfavorevole all&#8217;imputato. Essa sottolinea che, secondo la Corte territoriale, il teste (OMISSIS) ha serbato un ricordo piu&#8217; preciso dei fatti, perche&#8217; piu&#8217; coinvolto della propria moglie, in quanto sarebbe stata la sorella a rendersi responsabile della relazione con un terzo.</p>
<p>Peraltro, proprio il ricorrente inizialmente assume (pag. 2 del ricorso) che si dovrebbe, per questa ragione, attribuire maggiore attendibilita&#8217; alla (OMISSIS), la quale ha, tuttavia, confermato che fu proprio il (OMISSIS) a comunicare la notizia.</p>
<p>Cosi&#8217; come il ricorrente fraintende il significato del riferimento del Tribunale alle voci del vicinato in ordine alla relazione della (OMISSIS) (e non in ordine al fatto che il (OMISSIS) ne parlasse in giro), le quali, nel percorso motivazionale rappresentano solo un argomento per sostenere che l&#8217;imputato, al pari di altri, fosse a conoscenza della notizia. Anche il fatto che la moglie del presunto amante abbia negato di aver mai contestato alla (OMISSIS) la relazione, a differenza di quanto riferito da quest&#8217;ultima, non assume rilievo, poiche&#8217; si tratta di elemento marginale non idoneo a scalfire la logicita&#8217; della motivazione, quanto alla diffusione della notizia da parte del (OMISSIS) nei confronti del (OMISSIS) e della (OMISSIS). Emerge, quindi, una lettura coordinata delle risultanze della prova testimoniale che rappresenta l&#8217;implicito, ma non equivoco presupposto della decisione di non procedere ad ulteriori approfondimenti istruttori.</p>
<p>Al riguardo, va osservato che il provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria in appello puo&#8217; essere motivato anche implicitamente in presenza di un quadro probatorio definito, certo, che non richieda approfondimenti indispensabili (Sez. 4, n. 47095 del 02/12/2009, Sergio, Rv. 245996).</p>
<p>3. In definitiva, in assenza di vizi che rendano la motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, deve concludersi nel senso che il primo motivo aspira ad una rivalutazione del materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimita&#8217;.</p>
<p>4. Con riguardo al secondo motivo, va ricordato che, secondo l&#8217;orientamento di questa Corte (Sez. 5, n. 40539 del 23/09/2008, Cibelli, Rv. 241739), in tema di diffamazione, integra la lesione della reputazione altrui non solo l&#8217;attribuzione di un fatto illecito, perche&#8217; posto in essere contro il divieto imposto da norme giuridiche, assistite o meno da sanzione, ma anche la divulgazione di comportamenti che, alla luce dei canoni etici condivisi dalla generalita&#8217; dei consociati, siano suscettibili di incontrare la riprovazione della communis opinio.</p>
<p>Al riguardo, si e&#8217; rilevato che, se la tutela dell&#8217;onore trova radice nella dignita&#8217; sociale che la Costituzione riconosce a ciascuno (articolo 2 Cost.) con pari forza (articolo 3 Cost.) tanto da costituire limite alla stessa iniziativa economica (articolo 41 Cost., comma 2), non v&#8217;e&#8217; dubbio che la riservatezza come limite alla curiosita&#8217; sociale e&#8217; tutta scritta in controluce, nell&#8217;articolo 15 Cost., nonche&#8217; negli articoli 2, 3, 13, 14, 29 Cost.; in definitiva, la necessita&#8217; d&#8217;una interpretazione del sistema interno di garanzia dei diritti fondamentali fin dove e&#8217; possibile conforme alle norme Convenzione Europea imponendo, per altro, di privilegiare anche con riferimento ai precetti costituzionali una lettura che ne faccia emergere i valori in quella considerati, e cosi&#8217;, per quanto qui interessa, il diritto di ogni persona &#8220;al rispetto della sua vita privata e familiare&#8221; (articolo 8 Convenzione EDU, cui deve adeguarsi, ex articolo 117 Cost. la normativa interna). La riservatezza, come la dignita&#8217;, puo&#8217; cedere dinanzi al pubblico interesse della notizia, ma non puo&#8217;, in linea di principio, ammettersi che cio&#8217; avvenga oltre la soglia imposta dalla destinazione della notizia a soddisfare un bisogno sociale (Sez. 5, n. 46295 del 04/10/2007, Gambescia, Rv. 238290).</p>
<p>Anche sotto questo profilo, il ricorso appare, pertanto, inammissibile, dal momento che se, anche in ipotesi la notizia della relazione extraconiugale fosse stata corrispondente al vero, non per questo poteva essere divulgata dal (OMISSIS).</p>
<p>5. il presente ricorso, in conclusione, va dichiarato inammissibile e tale situazione, implicando il mancato perfezionamento del rapporto processuale, cristallizza in via definitiva la sentenza impugnata, precludendo in radice la possibilita&#8217; di rilevare di ufficio l&#8217;estinzione del reato per prescrizione intervenuta successivamente alla pronuncia in grado di appello (Cfr., tra le altre, Sez. U, n. 21 dell&#8217;11/11/1994, Cresci, Rv. 199903; Sez. 3, n. 18046 del 09/02/2011, Morra&#8217;, Rv. 250328, in motivazione).</p>
<p>5. Alla declaratoria di inammissibilita&#8217; del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, valutata l&#8217;entita&#8217; della vicenda processuale, appare equo determinare in euro 1.000,00.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 Penale Sentenza 23 novembre 2012, n. 45831</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-3-penale-sentenza-23-novembre-2012-n-45831/</link>
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		<pubDate>Sat, 22 Mar 2014 08:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicurezza nel cantiere]]></category>
		<category><![CDATA[accertamento]]></category>
		<category><![CDATA[committente]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[direttore dei lavori]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[opposizione]]></category>
		<category><![CDATA[penale]]></category>
		<category><![CDATA[pos]]></category>
		<category><![CDATA[sanzioni]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza nei cantieri]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza sul lavoro]]></category>

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		<description><![CDATA[Il destinatario dell'accertamento sulla sicurezza sui cantieri (cioè il controllo su i ponteggi, il piano di sicurezza, gli obblighi di formazione dei lavoratori..) può legittimamente opporsi alla sanzione perché non era presente il proprio difensore? Perchè?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. SQUASSONI Claudia &#8211; Presidente<br />
Dott. LOMBARDI Alfredo M. &#8211; Consigliere<br />
Dott. MARINI Luigi &#8211; Consigliere<br />
Dott. ROSI Elisabetta &#8211; Consigliere<br />
Dott. GAZZARA Santi &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>1) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS);</p>
<p>avverso la sentenza n. 523/2011 TRIBUNALE di PISA, del 22/09/2011;<br />
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;<br />
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;<br />
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Spinaci Sante, che ha concluso per il rigetto.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>Il Tribunale di Pisa, con sentenza del 22/9/2011, ha dichiarato (OMISSIS) responsabile dei reati di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articoli 111 e 134, articolo 136, comma 6, e articolo 96, comma 1, perche&#8217;, quale titolare della ditta omonima, ometteva di adottare dispositivi di protezione collettiva o individuali a protezione del perimetro del manto di copertura, in particolare, consentiva ad un dipendente di effettuare la posa della guaina liquida sul colmo dell&#8217;edificio in ristrutturazione, con esposizione a rischio di caduta da altezza superiore a 2 metri dal piano di campagna; ometteva di provvedere ai fini della redazione del PIMUS (piano montaggio utilizzo e smontaggio) del ponteggio; affidava le operazioni di montaggio e di smontaggio del ponteggio presente in cantiere ai propri dipendenti, i quali non avevano proceduto alla formazione prevista dalla legge; ometteva di provvedere ai fini della redazione del POS (piano operativo sicurezza) della impresa esecutrice i lavori; conseguentemente ha condannato l&#8217;imputato alla pena di euro 3.700,00 di ammenda.</p>
<p>Propone ricorso per cassazione la difesa dell&#8217; (OMISSIS), con i seguenti motivi:</p>
<p>- omessa motivazione in ordine alla sussistenza di prova della responsabilita&#8217; del prevenuto, in difetto del dovuto riscontro ai rilievi mossi dalla difesa;</p>
<p>- violazione degli articoli 356 e 180 c.p.p., articolo 182 c.p.p., comma 2, u.c., e articolo 114 disp. att. c.p.p., rilevato che gli operatori del Dipartimento di Prevenzione della Azienda Usl (OMISSIS) hanno effettuato il sopralluogo senza riconoscere all&#8217;indagato la facolta&#8217; di nominare un difensore che potesse assistervi;</p>
<p>- violazione dell&#8217;articolo 552 c.p.p., determinata dalla genericita&#8217; ed erroneita&#8217; del capo di imputazione, per mancata indicazione della fattispecie che attribuisce penale rilevanza alle condotte contestate e, conseguentemente, della cornice edittale, nonche&#8217; difetto di specificazione del comma dell&#8217;articolo 111 contestato ed inesistenza del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 136, comma 6, lettera g);</p>
<p>- omessa motivazione sulla dosimetria della pena, peraltro inflitta in misura illegale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>Il ricorso e&#8217; infondato e va rigettato.</p>
<p>La pronuncia di colpevolezza e&#8217; fondata su un discorso giustificativo logico e corretto, attraverso cui il giudice di merito da ampia ed esaustiva contezza delle ragioni ritenute concretizzanti i reati contestati e della ascrivibilita&#8217; degli stessi in capo all&#8217;imputato.</p>
<p>Con il primo motivo di impugnazione la difesa dell&#8217; (OMISSIS) eccepisce la mancanza di una compiuta argomentazione in ordine alla ritenuta provata responsabilita&#8217; del proprio assistito.</p>
<p>Orbene, dal vaglio di legittimita&#8217; a cui e&#8217; stata sottoposta la sentenza in esame e&#8217; emerso che il decidente e&#8217; pervenuto alla condanna dell&#8217;imputato a seguito di una corretta analisi valutativa delle emergenze istruttorie.</p>
<p>Ad avviso del Tribunale, infatti, il quadro probatorio ha consentito di dare idoneo supporto agli elementi posti a sostegno dell&#8217;accusa: il verbalizzante (OMISSIS), ingegnere in servizio presso USL (OMISSIS), dipartimento di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro, ha riferito della attivita&#8217; di vigilanza, svolta il (OMISSIS), presso il cantiere edile di cui risultava committente (OMISSIS) ed impresa esecutrice quella di (OMISSIS), allorche&#8217; fu trovato un lavoratore bulgaro, sul tetto dell&#8217;edificio senza nessuna protezione, intento alla posa della guaina liquida sul manto di copertura dell&#8217;edificio stesso, ad una altezza dal suolo di circa 4 metri.</p>
<p>Di poi, quanto al cantiere, lo stesso testimone ha riferito che nessun tipo di documento era stato redatto, ne&#8217; il piano operativo di sicurezza, ne&#8217; il piano di montaggio del ponteggio: in particolare, non erano predisposti dispositivi di protezione dalla caduta dall&#8217;alto, in violazione del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 111; con riferimento ad un piccolo ponteggio perimetrale al fabbricato, montato dalla ditta del prevenuto non risultava essere stato redatto il piano di montaggio utilizzo e smontaggio del ponteggio, prescritto dal cit. decreto, articolo 134; quel ponteggio risultava essere stato montato da dipendenti che non avevano seguito il corso di formazione di cui all&#8217;articolo 136; non risultava redatto il piano operativo di sicurezza, necessario a definire le misure preventive e protettive per i lavoratori, ex Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 96.</p>
<p>Quanto evidenziato permette di ritenere del tutto infondata la censura mossa, visto che il giudice di merito ha ampiamente dato contezza degli elementi che lo hanno determinato ad affermare la colpevolezza dell&#8217;imputato.</p>
<p>Del pari manifestamente infondata si palesa la eccepita violazione delle garanzie difensive, di cui agli articoli 356 e 180 c.p.p., articolo 182 c.p.p., comma 2 cpv., e articolo 114 disp. att. c.p.p., da parte della polizia giudiziaria in sede di sopralluogo ispettivo.</p>
<p>Osservasi, sul punto che gli ispettori del lavoro hanno facolta&#8217; di visitare, in qualsiasi momento ed in ogni parte, i luoghi di lavoro e le relative dipendenze, di sottoporre a visita medica il personale occupato, di prelevare campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi, e, altresi&#8217;, di chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti e ai lavoratori le informazioni che ritengano necessarie per l&#8217;adempimento del loro compito, in esse comprese quelle sui processi di lavorazione.</p>
<p>Va rilevato che nel caso in cui gli ispettori procedono ad accertamenti amministrativi (cioe&#8217;, se non e&#8217; accaduto un infortunio o non si e&#8217; verificata una malattia professionale o un incendio, o non c&#8217;e&#8217; stata una segnalazione di probabile reato, nel qual caso trattasi di indagine preliminare nell&#8217;ambito del procedimento penale, e, dunque, di un accertamento giudiziario), non vengono applicate le norme garantiste dettate dal codice di procedura penale in merito alla presenza del difensore.</p>
<p>Di contro, qualora l&#8217;ispettore agisca nella sua veste di ufficiale di polizia giudiziaria e&#8217; obbligato ad avvisare il destinatario dell&#8217;accertamento della facolta&#8217; di nominare un difensore di fiducia, che deve assistere all&#8217;interrogatorio.</p>
<p>Nel caso di specie, e&#8217; fuor di dubbio che il funzionario del dipartimento di prevenzione e sicurezza dell&#8217;USL stesse svolgendo una attivita&#8217; di vigilanza, a carattere amministrativo, con la conseguenza che non era tenuto, in sede di accertamento delle rilevate violazioni, ad ottemperare al disposto di cui all&#8217;articolo 356 c.p.p..</p>
<p>Del pari, priva di pregio e&#8217; da considerata la eccepita violazione dell&#8217;articolo 552 c.p.p. per genericita&#8217; ed erroneita&#8217; del capo di imputazione: il capo di imputazione non e&#8217; ne&#8217; generico, ne&#8217; errato, in quanto la chiara contestazione delle condotte illecite, addebitate al prevenuto, non permette di ritenere che lo stesso sia stato posto nella impossibilita&#8217; difendersi adeguatamente e frapporre le idonee contestazioni.</p>
<p>Sul punto va rilevato che non si ha insufficiente indicazione della enunciazione del fatto, qualora si abbia la individuazione dei tratti essenziali del fatto-reato attribuito, dotati di adeguata specificita&#8217;, sicche&#8217; il prevenuto possa apprestare la propria difesa (Cass. 23/4/2008, n. 16817; Cass. 14/1/2000, n. 382); ne&#8217;, peraltro, la mancata corretta individuazione degli articoli di legge violati e&#8217; da ritenere rilevante e non determina nullita&#8217; (Cass. 7/12/2005, n. 44707).</p>
<p>Orbene, nella specie, la formulazione della imputazione non si palesa generica, bensi&#8217;, del tutto compiuta ed esaustiva, ne&#8217; vale ad inficiarne il contenuto l&#8217;errata indicazione dell&#8217;articolo o del comma del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, in quanto le condotte ascritte al prevenuto non lasciano adito a dubbi sulle violazioni ad esso addebitate, per i motivi ut supra evidenziati.</p>
<p>Anche la doglianza sulla quantificazione del trattamento sanzionatorio e&#8217; da rigettare, rilevato che la violazione ascritta all&#8217;imputato e&#8217; quella prevista dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 111, lettera a), e non dal comma 5, stesso articolo, per la quale l&#8217;articolo 159, comma 2, lettera a), prevede la pena alternativa dell&#8217;arresto fino a 6 mesi o dell&#8217;ammenda da euro 2.500,00 a euro 6.400,00, e non da euro 500,00 a euro 2.000,00, come sostenuto erroneamente in ricorso, di talche&#8217;, il giudice, nel quantificare il trattamento sanzionatorio ha preso le mosse da una pena base di euro 2.500,00 del tutto vicina al minimo edittale; come, parimenti, per l&#8217;ulteriore violazione di cui all&#8217;articolo 134, in relazione alla quale il decidente ha indicato una pena base di euro 750,00, di poi ridotta a euro 500,00, che viene sanzionata dal comma 2, del predetto articolo 159, con l&#8217;arresto fino a due mesi o con l&#8217;ammenda da euro 500,00 a euro 2.000,00.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 1 Penale,  Sentenza 19 novembre 2012, n. 45033</title>
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		<pubDate>Sun, 16 Mar 2014 16:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilità del Proprietario o dell'Amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[abusivismo]]></category>
		<category><![CDATA[conduttori irregolari]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[locazione]]></category>
		<category><![CDATA[ospiti non dichiarati]]></category>
		<category><![CDATA[penale]]></category>
		<category><![CDATA[sequestro preventivo]]></category>

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		<description><![CDATA[Quali sono le condizioni che giustificano il sequestro preventivo dell'immobile locato?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE PRIMA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. BARDOVAGNI Paolo &#8211; Presidente<br />
Dott. ROMBOLA&#8217; Marcello &#8211; Consigliere<br />
Dott. CAVALLO Aldo &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. LOCATELLI Giuseppe &#8211; Consigliere<br />
Dott. BONI Monica &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>1) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS);</p>
<p>avverso l&#8217;ordinanza n. 161/2011 TRIB. LIBERTA&#8217; di FIRENZE, del 30/09/2011;<br />
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;<br />
sentite le conclusioni del PG Dott. Iacoviello Francesco Mauro, il quale ha chiesto di dichiarare l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso;<br />
udito il difensore avv. (OMISSIS), il quale ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>1. Con ordinanza del 30 settembre 2011 il Tribunale di Firenze, deliberando al sensi dell&#8217;articolo 322 bis c.p.p., rigettava l&#8217;appello proposto da (OMISSIS) &#8211; imputata del reato di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, articolo 12, comma 5 bis, per aver ceduto l&#8217;immobile di sua proprieta&#8217; sito in (OMISSIS) a cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno in cambio di un canone di locazione assolutamente sproporzionato (euro 3000,00 mensili) &#8211; avverso l&#8217;ordinanza del GIP del medesimo tribunale in data 7 novembre 2011, che aveva rigettato l&#8217;istanza di revoca del decreto di sequestro preventivo del suddetto immobile emesso il precedente 26 maggio 2011 avente ad oggetto e finalizzato alla confisca obbligatoria in caso di condanna e ad impedire la reiterazione di condotte analoghe.</p>
<p>1.1 A sostegno del provvedimento il Tribunale territoriale osservava:</p>
<p>- che ai fini del legittimo ricorso all&#8217;istituto del sequestro preventivo sussisteva nel caso di specie il fumus commissi delicti, dappoiche&#8217;, in seguito all&#8217;intervento di polizia giudiziaria ed in base delle dichiarazioni delle persone informate dei fatti e della stessa formulazione del contratto di locazione, era stato rilevato: (a) che l&#8217;indagata aveva adibito l&#8217;alloggio non ammobiliato per cui e&#8217; causa, (composto da cinque vani un cucinotto un piccolo bagno ed un WC nel sottotetto) ubicato in zona ritenuta dai giudici di appello lontana dal centro e difficilmente raggiungibile, a dormitorio di almeno dodici extracomunitari (i due conduttori nonche&#8217; cinque ospiti per ognuno di essi, come espressamente stabilito con apposita clausola contrattuale, sostanzialmente diretta ad eludere le norme del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza che regolano l&#8217;attivita&#8217; di affittacamere); (b) che il canone previsto, attese le condizioni complessive dell&#8217;abitazione e di quelle degli occupanti, secondo le dichiarazioni di alcuni abitanti dello stabile, talora in numero di diciotto, era da ritenersi sproporzionato rispetto ai valori di mercato, contrariamente a quanto sostenuto nelle consulenze tecniche prodotte dalla difesa e dalle ricevute allegate all&#8217;istanza di revoca, secondo cui il canone effettivamente riscosso (pari ad euro 1800,00 mensili) era inferiore a quello pattuito e corrispondente a quello di mercato, argomentando sul punto che le valutazioni dei consulenti apparivano palesemente incongrue anche in base a dati notori o di comune esperienza; (c) che ai fini della configurabilita&#8217; del reato doveva farsi riferimento alla congruita&#8217; canone pattuito e non gia&#8217; a quello inferiore, e comunque reputato eccessivo, asseritamente riscosso, in quanto, a prescindere dalla veridicita&#8217; delle ricevute prodotte, la locataria avrebbe comunque potuto recuperare la differenza ovvero esigere dai conduttori il pagamento della maggior somma stabilita;</p>
<p>- che corretta si appalesava, pertanto, la contestazione di reato, unica valutazione possibile da parte dell&#8217;autorita&#8217; giudiziaria adita a mente dell&#8217;articolo 324 bis c.p.p., secondo insegnamento di questo Corte di legittimita&#8217;.</p>
<p>2. Ricorre avverso tale ordinanza (OMISSIS), per il tramite del suo difensore di fiducia, chiedendone l&#8217;annullamento giacche&#8217; viziata, secondo prospettazione difensiva, da violazione di legge (Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, articolo 12, comma 5 bis ed Legge Regionale Toscana n. 96 del 1996, articolo 13) e vizio di motivazione relativamente alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti.</p>
<p>2.1 Denuncia, in particolare, la difesa ricorrente:</p>
<p>- che il requisito dell&#8217;ingiustizia del profitto, necessario per la configurabilita&#8217; del delitto contestato e conseguentemente per il riconoscimento della legittimita&#8217; della confisca immobiliare per cui e&#8217; causa, e&#8217; stato erroneamente e contraddittoriamente desunto dal giudice territoriale, senza sottoporre a congrua e logica valutazione gli elementi addotti con l&#8217;istanza di revoca, che offrivano la prova che il canone effettivamente versato doveva ritenersi equo, censurando al riguardo che i giudici di appello non avevano adeguatamente considerato che nel corso del procedimento, a seguito di perquisizione a sorpresa disposta dal PM risoltasi con esito favorevole alla difesa, erano stati acquisiti gli originali delle ricevute rilasciate ai conduttori, corrispondenti alle copie allegate, e che le valutazioni dei consulenti tecnici circa la congruita&#8217; del corrispettivo versato erano state disattese con motivazione solo apparente;</p>
<p>- che illegittimamente i giudici di merito avevano ritenuto non necessario l&#8217;accertamento della sussistenza di un dolo specifico per stabilire la legittimita&#8217; dei sequestro, facendo riferimento ad un arresto di questa Corte (Sez. 1, n. 15298 del 04/04/2006 &#8211; dep. 03/05/2006, Bonura, Rv. 234212) anteriore all&#8217;entrata in vigore della Legge n. 125 del 2008 che aveva modificato la norma incriminatrlce asseritamente violata dalla (OMISSIS);</p>
<p>- che infondato era l&#8217;argomento svolto dai giudici di appello, secondo cui la (OMISSIS) avrebbe potuto sempre richiedere al conduttori la differenza tra canone pattuito e quello effettivamente versato, richiamando al riguardo principi di diritto enunciati dalle sezioni civili di questa Corte, secondo cui la condotta della (OMISSIS) integrava gli estremi di una rinuncia all&#8217;esercizio di un diritto di credito;</p>
<p>- che i giudici di appello avevano omesso di rispondere alla deduzione difensiva secondo cui in base alla normativa della Regione Toscana un alloggio di circa 180 mq come quello della ricorrente, ben poteva ospitare fino a 12 persone ed oltre;</p>
<p>- che del tutto incongruamente i giudici di appello avevano affermato che il contratto dovesse prevedere l&#8217;obbligo di comunicare alla proprietaria le generalita&#8217; degli ospiti che dimoravano nell&#8217;appartamento, e cio&#8217; anche al fine di poter assolvere all&#8217;obbligatoria denuncia al commissariato di P.S. relativo alla cessione di fabbricato e cio&#8217; In quanto l&#8217;obbligo di comunicazione delle generalita&#8217; degli ospiti grava per legge solo sul conduttore (ex Legge 18 maggio 1978, n. 191);</p>
<p>- che il richiamo alle inattendibili sommarie Informazione rese da uno degli inquilini dello stabile relativamente al numero degli occupanti l&#8217;alloggio, infine, doveva ritenersi solo suggestivo ed irrilevante ai fini dell&#8217;astratta configurabilita&#8217; del reato.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>1. L&#8217;impugnazione proposta nell&#8217;interesse di (OMISSIS) e inammissibile in quanto basata su motivi non consentiti nel giudizio di leggittimita&#8217; e comunque manifestamente Infondati.</p>
<p>1.1 Occorre premettere che anche nel giudizio di appello avverso il diniego di revoca del sequestro (nella specie preventivo) trova applicazione il principio secondo cui spetta al giudice del procedimento principale (di cognizione) valutare la fondatezza dell&#8217;ipotesi accusatoria, che e&#8217; posta a base del provvedimento cautelare. In quello incidentale e&#8217; giustificazione sufficiente il &#8220;fumus&#8221; della sussistenza degli estremi del reato ipotizzato: la verifica della antigiuridicita&#8217; va compiuta sul piano della astrattezza, nel senso che essa non puo&#8217; investire la sussistenza in concreto dell&#8217;ipotesi criminosa, ma deve essere limitata alla configurabilita&#8217; del fatto come reato ed alla non palese difformita&#8217; di questo rispetto al fatto stesso, cosi&#8217; come concretamente accaduto, (in termini, Sez. 3, n. 1439 del 24/06/1993 &#8211; dep. 17/08/1993, Vigi, Rv. 194657).</p>
<p>Il ricorso per cassazione avverso l&#8217;ordinanza in tema di revoca dei provvedimenti di sequestro preventivo, in altri termini, e&#8217; proponibile solo per violazione di legge.</p>
<p>La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge, per altro, e&#8217; da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimita&#8217; e&#8217; esteso, oltre che all&#8217;Inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicita&#8217;, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Cass, Sez. Un. 28 maggio 2003, Pellegrino, rv. 224611; Cass, Sez. 1, 9 novembre 2004, Santapaola, rv. 230203; Cass, Sez. 6, 4.6.2003, n. 21250, P.M. in proc. De Palo, rv. 225578).</p>
<p>2. In tema di revoca del sequestro, l&#8217;accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va allora compiuto sotto il profilo della congruita&#8217; degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati sul piano fattuale, per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma vanno valutati cosi&#8217; come esposti al fine di verificare se essi consentono &#8211; in una prospettiva di ragionevole probabilita&#8217; &#8211; di inquadrare l&#8217;ipotesi formulata dall&#8217;accusa in quella tipica.</p>
<p>In altri termini il controllo del giudice non puo&#8217; investire la concreta fondatezza dell&#8217;accusa, ma deve limitarsi all&#8217;astratta possibilita&#8217; di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata Ipotesi di reato (Cass., Sez. Un. 29 gennaio 1997, n. 00023, Bassi ed altri, rv. 206657; Cass, Sez. 4, 12 dicembre 2001, n. 41388, Andreani, rv. 223196; Cass, Sez. 3, 4 novembre 2002, n. 36538, Pianelli, rv. 223075).</p>
<p>1.2 Sulla base di questi principi giuridici l&#8217;ordinanza impugnata e&#8217; esente dai vizi denunciati.</p>
<p>Il Tribunale di Firenze, con motivazione compiuta ed esente da vizi logici e giuridici, ha illustrato l&#8217;astratta configurabilita&#8217; del reato contestato e la pertinenza ad essi del bene oggetto del sequestro, evidenziando che la cessione in locazione dell&#8217;immobile a cittadini stranieri era dato assolutamente pacifico e come la (OMISSIS) avesse predisposto il relativo contratto prevedendo delle clausole che non consentivano alla parte locatrice di avere contezza sulla effettiva regolarita&#8217; della presenza in Italia dei numerosi occupanti l&#8217;alloggio.</p>
<p>Il provvedimento impugnato argomentava, con valutazioni logicamente coordinate, che tali affermazioni trovavano un oggettivo elemento di riscontro nelle dichiarazioni delle persone informate dei fatti &#8211; evidenzianti che l&#8217;appartamento veniva occupato da un numero di persone mai inferiore alle dodici unita&#8217; &#8211; nonche&#8217; nelle risultanze delle altre attivita&#8217; di indagine svolte, nell&#8217;ambito delle quali particolare rilevanza assumeva lo stesso contenuto del contratto di locazione.</p>
<p>Questo articolato contesto indiziario non e&#8217; inficiato dalla documentazione difensiva (ricevute; consulenze tecniche di parte), la quale concerne dei dati di fatto (la corresponsione da parte dei locatari di un canone inferiore a quello pattuito; la congruita&#8217; del canone di locazione che si assume effettivamente corrisposto) che anche a ragione del carattere autoreferenziale di tale documentazione (le ricevute prodotte devono ritenersi essere state predisposte dalla stessa parte locatrice; la consulenza tecnica, al di la&#8217; della sua contestata attendibilita&#8217;, presuppone che il minor canone indicato nelle ricevute sia quello effettivamente versato e non abbia invece carattere simulato) allo stato non risulta dotato di univoco significato, suscettibile di diversi sviluppi procedimentali e, in ogni caso, correlato soltanto ad uno dei molteplici elementi di indagine (l&#8217;elevato importo del canone pattuito) valorizzati per affermare la sussistenza del fumus commissi delicti, cosi&#8217; come del tutto irrilevante si rivela il riferimento all&#8217;avvenuto rispetto dei parametri fissati dalla legge regionale relativamente al numero massimo di occupanti di un alloggio di dimensioni pari a quello assoggettato a sequestro, posto che la norma incriminatrice che si assume violata dalla (OMISSIS) punisce la cessione in locazione di un immobile ad uno straniero irregolare non gia&#8217; il superamento dei parametri di abitabilita&#8217;.</p>
<p>2. Alla dichiarazione di inammissibilita&#8217; del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l&#8217;assenza di colpa nella proposizione dell&#8217;Impugnazione (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di euro 1000,00 (mille) alla cassa delle ammende.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla cassa delle ammende.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Penale, Sezione V, Sntenza 31 maggio 2012 n. 33221</title>
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		<pubDate>Fri, 07 Mar 2014 11:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Assemblea]]></category>
		<category><![CDATA[assemblea]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
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		<category><![CDATA[penale]]></category>
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		<category><![CDATA[reato]]></category>

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		<description><![CDATA[Insultare l'architetto che rappresenta un condomino in assemblea risulta in un reato?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE QUINTA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo &#8211; Presidente -<br />
Dott. BRUNO Paolo Antoni &#8211; Consigliere -<br />
Dott. VESSICHELLI Maria &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. SABEONE Gerardo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SETTEMBRE Antonio &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>1)D.V. N. IL (OMISSIS);</p>
<p>avverso la sentenza n. 1/2011 TRIB.SEZ.DIST. di BARLETTA, del 27/09/2011;<br />
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;<br />
udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/05/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;<br />
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SPINACI S., che ha concluso per il rigetto;<br />
Udito, per la parte civile, l&#8217;avv. A. Florio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Propone ricorso per cassazione D.V. avverso la sentenza del Tribunale di Trani &#8211; sezione distaccata di Barletta &#8211; in data 27 settembre 2011 con la quale è stata confermata quella di primo grado, di condanna alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno, in ordine al reato di ingiurie commesso nel settembre e nel dicembre 2002 in danno di S.M..</p>
<p>Il reato non è ancora prescritto a causa della interruzione ed anche della sospensione del relativo termine, per giorni 738, con la conseguenza che ne è prevista la scadenza l&#8217;8 giugno 2012.</p>
<p>Deduce:</p>
<p>1) la nullità del processo di primo grado e degli atti successivi avendo la difesa prodotto, per le udienze del 18 giugno 2009 e 25 febbraio 2010, certificazioni attestanti l&#8217;assoluto impedimento a comparire dell&#8217;imputato il quale nel primo caso, era stato ricoverato presso il reparto di cardiologia dell&#8217;ospedale di Andria e, nel secondo caso, presso il centro riabilitativo (OMISSIS) di Pescara.</p>
<p>Il giudice aveva ingiustamente rifiutato il rinvio sulla base dell&#8217;erronea motivazione secondo cui si trattava di malattia cronica, da sottoporre a un programma riabilitativo pianificabile nel tempo;</p>
<p>2) il vizio di motivazione sul mancato proscioglimento.</p>
<p>L&#8217;affermazione di responsabilità in ordine al primo episodio era stata basata sulle dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, la quale, secondo l&#8217;assunto del ricorrente, non deve neppure prestare giuramento.</p>
<p>L&#8217;espressione proferita dell&#8217;imputato in quell&#8217;occasione, peraltro, atteneva alla circostanza che la persona offesa lavorasse senza emettere fattura e quindi a un&#8217;evenienza che, riportata nel contesto della discussione, trovava ampia giustificazione.</p>
<p>Il secondo episodio offensivo contestato non aveva invece trovato riscontro probatorio con riferimento all&#8217;espressione &#8220;mafioso&#8221;. Era rimasto comprovato soltanto il ricorso all&#8217;espressione &#8220;che cazzo&#8221; la quale è entrata nell&#8217;uso comune e non ha rilevanza penale, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, quando è proferita in posizione di parità rispetto all&#8217;interlocutore;</p>
<p>3) la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all&#8217;art. 599 c.p..</p>
<p>Nel comportamento dell&#8217;imputato si sarebbe dovuto riconoscere lo stato d&#8217;ira di chi reagisce al fatto ingiusto altrui avendo l&#8217;imputato, anche nella forma putativa, ritenuto di reagire a intromissioni ingiustificate della persona offesa in lavori di pertinenza del condominio nel quale quella non abitava.</p>
<p>Il difensore di parte civile ha denunciato la inammissibilità dell&#8217;appello sotto il profilo della mancata espressa aggressione al capo della sentenza di primo grado contenente le tradizioni civili.</p>
<p>Il ricorso è inammissibile.</p>
<p>Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell&#8217;art. 420 ter c.p.p., per non avere il giudice di primo grado riconosciuto l&#8217;assoluto impedimento dell&#8217;imputato a comparire in due udienze del 2009 del 2010.</p>
<p>Si riporta, nell&#8217;atto di impugnazione, la condivisibile giurisprudenza di legittimità in tema di malattia cronica e della sua attitudine a integrare il detto impedimento assoluto, evitando però &#8211; ed in violazione dei principio di autosufficienza del ricorso nonchè di quello della necessaria specificità dei motivi &#8211; di indicare e di allegare la reale natura ed i termini della concreta rilevazione della patologia riconosciuta come cronica dello stesso giudice procedente.</p>
<p>Una simile omissione impedisce a questo giudice di legittimità di apprezzare la rilevanza della questione e l&#8217;eventuale fondamento della denunciata violazione di legge, dovendo trovare applicazione, in materia, anche l&#8217;orientamento secondo cui l&#8217;assoluto impedimento a comparire dell&#8217;imputato, indicato dall&#8217;art. 420 quater c.p.p., comma 1, configurabile anche in relazione ad una malattia a carattere cronico, sussiste purchè determini un impedimento effettivo, legittimo e di carattere assoluto, riferibile ad una situazione non dominabile dall&#8217;imputato e a lui non ascrivibile (Rv. 220247).</p>
<p>Ed infatti, la stessa giurisprudenza osserva pure che la presenza di una situazione patologica cronica e legata all&#8217;età dell&#8217;imputato, ove non sia tale da impedirne la presenza in udienza o la sua partecipazione cosciente al procedimento, non costituisce legittima causa nè della sospensione del procedimento per incapacità dell&#8217;imputato, nè di rinvio del dibattimento per legittimo impedimento a comparire di quest&#8217;ultimo (Rv. 251901).</p>
<p>Uguale rilievo rende inammissibile la censura riguardante il mancato rinvio per l&#8217;impedimento dedotto con riferimento al ricovero in centro abilitativo.</p>
<p>Il secondo motivo è ugualmente inammissibile, anche per genericità.</p>
<p>In primo luogo è manifestamente infondata l&#8217;osservazione sulla inidoneità delle dichiarazioni della persona offesa a costituire prova di responsabilità. La persona offesa anche costituita parte civile, partecipa al processo, di regola, in qualità di testimone e, in tale veste, è tenuta a prestare giuramento sicche le sue dichiarazioni sono idonee ad essere valutate come elemento di prova anche a prescindere dalla ricerca e dalla sussistenza di elementi di riscontro.</p>
<p>Quanto, poi, al principio evocato in ricorso, secondo cui l&#8217;espressione offensiva deve essere valutata non prima di essere calata nel contesto nel quale essa è stata pronunciata, se ne ribadisce la condivisibilità ma se ne rileva anche la menzione del tutto generica nel ricorso che ci occupa.</p>
<p>Il ricorrente, violando il disposto dell&#8217;art. 581 c.p.p., non indica le ragioni in punto di fatto, sulle quali poggia la censura, con la conseguenza che la denuncia circa la mancata contestualizzazione dell&#8217;espressione offensiva in esame, risulta del tutto non apprezzabile.</p>
<p>Se mai il principio di diritto risulta evocato in maniera del tutto eccentrica rispetto la ricostruzione dell&#8217;accaduto come effettuata nella sentenza di primo grado e fatta propria anche dal giudice d&#8217;appello.</p>
<p>Risulta infatti da tali sentenze di merito che l&#8217;espressione ingiuriosa con la quale l&#8217;imputato ha attribuito alla persona offesa di lavorare evadendo gli obblighi fiscali, è stata pronunciata nel corso di una seduta condominiale nella quale il comportamento della persona offesa risulta essere stato soltanto quello di avere insistito per effettuare i lavori condominiali invece non graditi all&#8217;imputato.</p>
<p>In ordine al secondo episodio, fermo che la sentenza di primo grado al pari di quella di appello non risulta addebitata l&#8217;espressione &#8220;mafioso&#8221;, deve osservarsi che il principio di diritto evocato dal ricorrente non appare decisivo fini di risolvere il processo in senso favorevole al medesimo. L&#8217;espressione di volgarità ingiuriosa è riconosciuta dalla giurisprudenza come idonea ad integrare gli estremi del reato qui in esame.</p>
<p>E d&#8217;altra parte, costituisce un ragionamento logico e plausibile quello del giudice del merito il quale ha posto in evidenza come l&#8217;espressione &#8220;architetto del cazzo&#8221; fosse stata pronunciata all&#8217;indirizzo della persona offesa, da parte dell&#8217;imputato, in un atteggiamento gratuitamente astioso e senza che vi fosse stato alcun previo tentativo di relazionarsi con la controparte in modo da preservarne la dignità.</p>
<p>Inammissibile è l&#8217;ultimo motivo di ricorso, formulato ancora in maniera assertiva e tutta versata in fatto, essendo da escludere che la partecipazione alla decisione sui lavori condominiali da parte della persona offesa quale sostituto del padre, potesse costituire oggettivamente o anche soltanto soggettivamente per l&#8217;imputato un fatto ingiusto al quale reagire per effetto di un giustificato stato d&#8217;ira.</p>
<p>Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 1000,00.</p>
<p>In base al principio della soccombenza l&#8217;imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile e liquidate come in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a versare alla Cassa delle Ammende la somma di Euro 1000,00, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che liquida in Euro 1800,00 oltre accessori come per legge.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 31 maggio 2012.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2012.</p>
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