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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; pavimentazione</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 18 gennaio 2013, n. 1253</title>
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		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 13:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vizi di Costruzione]]></category>
		<category><![CDATA[appalto]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[pavimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>
		<category><![CDATA[ripristino]]></category>
		<category><![CDATA[vizi]]></category>
		<category><![CDATA[vizi di lieve entità]]></category>

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		<description><![CDATA[I vizi di lieve entità possono rientrare nella responsabilità dlel'appaltatore? Nel caso specifico quando un danno alla pavimentazione configura vizio di costruzione?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. FELICETTI Francesco &#8211; Presidente<br />
Dott. GOLDONI Umberto &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere<br />
Dott. PARZIALE Ippolisto &#8211; Consigliere<br />
Dott. VINCENTI Enzo &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 2512-2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>IMPRESA EDILE (OMISSIS) SRL (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 522/2003 della CORTE D&#8217;APPELLO DI TRIESTE, depositata il 2/8/05;<br />
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 17/09/2012 dal consigliere dott. UMBERTO GOLDONI;<br />
udito l&#8217;avvocato (OMISSIS), difensore dei ricorrenti che deposita in udienza procura di nomina non notarile;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con citazione del 1996, i nominati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nella loro qualita&#8217; di proprietari di altrettanti appartamenti siti in (OMISSIS), convenivano di fronte al tribunale di quella citta&#8217; la (OMISSIS) srl, la quale aveva provveduto alla costruzione dell&#8217;immobile, assumendo che alcuni anni dopo l&#8217;acquisto si erano verificati gravi vizi alla pavimentazione di alcune stanze e che, a seguito di denuncia dei vizi stessi, si era provveduto ad un sopralluogo e che la ditta si era impegnata a risolvere la questione, ma a tanto non si era provveduto; in ragione di tanto, chiedevano la condanna della convenuta all&#8217;esecuzione dei lavori necessari per l&#8217;eliminazione dei detti inconvenienti, ovvero al pagamento di lire 47.000.000, somma necessaria per ovviare agli inconvenienti suddetti.</p>
<p>Si costituiva la (OMISSIS) srl, la quale contestava la ricostruzione dei fatti quale descritta nella citazione e chiedeva il rigetto della domanda.</p>
<p>Con sentenza del 2002, l&#8217;adito Tribunale accoglieva la domanda attorea e condannava la convenuta al pagamento di euro 11.155, 47, oltre accessori e regolava le spese.</p>
<p>Avverso tale sentenza proponeva appello la (OMISSIS) srl cui resistevano gli originari attori oltre a (OMISSIS), consorte di (OMISSIS), del quale era stato dichiarato il difetto di legittimazione attiva, chiedendo il rigetto dell&#8217;impugnazione e, con appello incidentale la rivalutazione delle somme liquidate.</p>
<p>Con sentenza in data 6.7/2.8.2005, la Corte di appello di Trieste accoglieva l&#8217;impugnazione principale e rigettava la domanda attorea, regolando le spese. Riteneva la Corte giuliana che nella specie, attese le caratteristiche del danno, non poteva trovare applicazione l&#8217;articolo 1669 c.c., rilevando che il difetto aveva riguardato in tutto una superficie che incideva dal 3% al 9% del totale, mentre l&#8217;eventuale superficie totale interessata al rifacimento ammontava a complessivi mq. 135 nei quattro appartamenti. Tanto comportava che non sussistesse grave menomazione o compromissione nel godimento, funzionalita&#8217; ed abitabilita&#8217; degli immobili.</p>
<p>Non sussistevano neppure gli estremi per l&#8217;applicazione dei rimedi di cui agli articoli 1495 e 1667 c.c., atteso che solo dopo alcuni anni si erano verificati i vizi lamentati, da ritenersi non gravi, mentre l&#8217;addotto riconoscimento dei vizi stessi non vi era stato, in base agli elementi probatori raccolti.</p>
<p>L&#8217;appello doveva dunque essere respinto con conseguente condanna nelle spese, relativamente ad entrambi i gradi di giudizio, fermo il gia&#8217; dichiarato difetto di legittimazione attiva del (OMISSIS).</p>
<p>Per la cassazione di tale sentenza ricorrono, sulla base di due motivi, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS); resiste con controricorso l&#8217;Impresa edile (OMISSIS) srl.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Con il primo motivo, si lamenta violazione dell&#8217;articolo 1669 c.c. e vizio di motivazione nella parte in cui e&#8217; stata esclusa l&#8217;applicabilita&#8217; di tale norma alla fattispecie in esame: la Corte giuliana, sulla base del numero delle piastrelle incrinate e della superficie complessivamente interessata ha ritenuto che l&#8217;ipotesi in esame non rientrasse nel caso regolato dal succitato articolo.</p>
<p>Si oppone a tali argomentazioni che la CTU aveva rilevato che sussistevano vere e proprie deficienze costruttive, tali da compromettere la funzionalita&#8217; globale dell&#8217;opera.</p>
<p>Il motivo non ha pregio, in ragione della congruita&#8217; degli elementi che nella sentenza impugnata sono stati posti a base della decisione assunta; se infatti, come non e&#8217; contestato, nelle singole unita&#8217; immobiliari sono stati riscontrati difetti rispettivamente su 19, 15, 21 e 57 piastrelle, per una superficie che nel complesso incideva dal 3 al 9% rispetto a quella dei singoli locali interessati, a fronte di una superficie di 135 mq. da computarsi in ordine ai vani interessati, deve concludersi nel senso che la valutazione di ridotta entita&#8217; del vizio in relazione ai singoli vani corrisponde a fattori obiettivi e costituisce ostacolo all&#8217;applicazione della norma invocata; sia quindi sotto il profilo della insussistente violazione di legge, che sotto quello della congruita&#8217; della motivazione, il motivo non puo&#8217; trovare accoglimento.</p>
<p>Con il secondo motivo, si lamenta violazione dell&#8217;articolo 2946 c.c. e vizio di motivazione in relazione all&#8217;addotto formale riconoscimento della sussistenza del vizio.</p>
<p>Con una valutazione completa e congrua degli elementi di prova raccolti ed esaminati, la Corte distrettuale ha ritenuto che la ditta edile, preso atto dell&#8217;inconveniente lamentato, si sarebbe limitata a dichiararsi disponibile a sostituire le piastrelle lesionate, senza peraltro provvedervi a causa della indisponibilita&#8217; di piastrelle di &#8220;riserva&#8221; di uguale colore e dimensioni.</p>
<p>Su questa base, non puo&#8217; assolutamente concludersi nel senso, voluto dai ricorrenti, secondo cui tanto costituirebbe formale riconoscimento del vizio lamentato che, come prospettato, attingeva alla funzionalita&#8217; globale dell&#8217;opera.</p>
<p>In ragione di tanto e ricordato come la scelta degli elementi probatori ritenuti utili alla decisione della controversia compete istituzionalmente al giudice del merito, che nella specie di tale facolta&#8217; si e&#8217; avvalso con argomentazione congrua e del tutto condivisibile, anche tale motivo essere respinto e, con esso, il ricorso.</p>
<p>Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese, che liquida in euro 2.200,00, di cui euro 200,00, per esborsi, oltre agli accessori di legge.</p>
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		<item>
		<title>Cassazione Penale, Sezione IV, Sentenza 12 gennaio 2012 n. 34147</title>
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		<pubDate>Sat, 08 Mar 2014 17:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilità]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[danni]]></category>
		<category><![CDATA[pavimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[tombino]]></category>

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		<description><![CDATA[Quanto si estende la responsabilità per danni a cose e persone dell'aministratore di condominio?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE QUARTA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. SIRENA Pietro A. &#8211; Presidente -<br />
Dott. ROMIS Vincenzo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. FOTI Giacomo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MARINELLI Felicetta &#8211; Consigliere -<br />
Dott. VITELLI CASELLA Luca &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>1)T.S. N. IL (OMISSIS);</p>
<p>avverso la sentenza n. 12/2010 TRIBUNALE di FIRENZE, del 19/10/2010;<br />
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;<br />
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/01/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI CASELLA;<br />
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.ssa Cesqui Elisabetta, che ha concluso per l&#8217;annullamento con rinvio;<br />
Udito, per la parte civile, l&#8217;avv. Corsani Carlotta del foro di Firenze in sost. dell&#8217;avv. Bettini chiede l&#8217;inammissibilità o rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Il Tribunale di Firenze,con sentenza 19 ottobre 2010, in accoglimento degli motivi d&#8217;appello proposti dal Procuratore Generale presso la Corte d&#8217;appello e dalla parte civile, in riforma della sentenza emessa il 17 marzo 2009 dal Giudice di Pace di Firenze, dichiarava T.S. responsabile del delitto di cui all&#8217;art. 590 c.p., commi 1 e 2, perchè, in qualità di amministratore del condominio di via (OMISSIS), avendo omesso, per imprudenza, imperizia e negligenza, di eseguire i lavori di ripristino dell&#8217;avvallamento esistente tra il pavimento ed il tombino di raccolta delle acque reflue condominiali posto sul marciapiedi che da accesso alla farmacia sita al piano terra dello stesso fabbricato condominiale, consentiva o comunque non impediva che D.J., nell&#8217;accedere alla farmacia, il (OMISSIS), vi inciampasse sì da procurarsi lesioni personali gravi (frattura omerale) giudicate guaribili in tempo superiore ai quaranta giorni. Seguiva, per l&#8217;effetto, la condanna dell&#8217;imputato alla pena della multa ritenuta di giustizia oltrechè al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita quale erede di D.J., liquidati in complessivi Euro 5.000,00, restando subordinata la sospensione condizionale della pena, all&#8217;integrale risarcimento del danno.</p>
<p>In punto di fatto si era pacificamente acclarato, per quanto in questa sede rileva, che nell&#8217;area in cui la persona offesa era caduta a terra, la pavimentazione di proprietà di S.A. ed An. confluiva verso un tombino oggetto di una servitù di scarico di acque meteoriche, della cui manutenzione era gravato il condominio ex art. 1069 c.c., art. 1130 c.c., n. 3, art. 1135 c.c., u.c., e art. 2051 c.c..</p>
<p>L&#8217;imputato, per tramite del difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza ed avverso le ordinanze dibattimentali, articolando un unico motivo per inosservanza od erronea applicazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 36, nonchè per violazione di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità e per il vizio di mancanza od illogicità della motivazione, che così può sintetizzarsi.</p>
<p>In primo luogo denunzia il ricorrente l&#8217;inammissibilità dell&#8217;appello proposto dal Procuratore Generale di Firenze avverso la sentenza di assoluzione emessa dal Giudice di prime cure, siccome unicamente impugnabile con ricorso per cassazione à sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 36. Nè comunque il gravame proposto avrebbe potuto convertirsi in ricorso per cassazione, avendo esso ad oggetto la deduzione di questioni di fatto e di merito intese a conseguire, in sede di legittimità, la inammissibile rilettura del materiale probatorio acquisito, giudicato favorevole all&#8217;imputato.</p>
<p>Con un secondo ordine di censure, assume il ricorrente l&#8217;insussistenza di un comportamento penalmente rilevante attribuibile all&#8217;amministratore del condominio, attesa l&#8217;inesigibilità di una condotta positiva dallo stesso reclamabile. Ad avviso del difensore, il Tribunale avrebbe erroneamente applicato gli artt. 1130, 1135, 2043 e 2051 c.c., posto che l&#8217;imputato, in veste di amministratore del condominio mai aveva avuto incarico dai condomini, riunitisi in assemblea, di provvedere ad eliminare una potenziale situazione di pericolo causata dalla sopravvenuta sconnessione della pavimentazione nè aveva ricevuto dagli stessi o da terzi segnalazioni di una siffatta situazione interessante la proprietà condominiale tale da imporre un tempestivo intervento; donde l&#8217;insussistenza di un obbligo positivo cui adempiere. Nè avrebbe potuto l&#8217;amministratore disporre lavori di manutenzione straordinaria se non connotati dal requisito dell&#8217;assoluta urgenza tantopiù che il dislivello era assolutamente visibile di guisa che, difettando l&#8217;invisibilità e l&#8217;imprevedibilità, esulava il caso dell&#8217;insidia e/o trabocchetto:</p>
<p>circostanza peraltro rimasta priva di motivazione.</p>
<p>Nè comunque, secondo il ricorrente, si era acquisita prova certa del punto esatto ove la parte offesa avrebbe inciampato: se in particolare nel dislivello formatosi tra l&#8217;esigua superficie del tombino condominiale e la superficie di proprietà privata ovvero nel dislivello esistente all&#8217;interno di quest&#8217;ultima.</p>
<p>Si duole da ultimo il ricorrente che sia stata richiesta l&#8217;esecuzione di statuizioni civili rese dal giudice monocratico d&#8217;appello sul presupposto della riforma della sentenza di assoluzione di primo grado, nei confronti dell&#8217;imputato chiamato ad adempiere un&#8217;obbligazione della quale il condominio amministrato avrebbe dovuto successivamente rispondere; donde il danno grave ed irreparabile, evitabile solamente grazie alla sospensione di detto capo della sentenza impugnata, invocata in via preliminare.</p>
<p>La parte civile con memoria pervenuta in data 27 dicembre 2011, dopo aver contestato che la pretesa inammissibilità dell&#8217;appello proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d&#8217;appello di Firenze avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, in luogo del ricorso per cassazione, potesse riverberarsi anche sull&#8217;appello, dalla stessa parte civile proposto agli effetti del riconoscimento della responsabilità civile, ha richiesto farsi luogo alla declaratoria di inammissibilità del ricorso dell&#8217;imputato, confutando le singole doglianze introdotte dal difensore in quanto prevalentemente attenenti a questioni di merito, non deducibili in sede di legittimità.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>CONSIDERATO IN DIRITTO</p>
<p>Il primo motivo di ricorso è fondato.</p>
<p>Come già statuito da questa stessa Sezione con la sentenza n.47995 del 2009 (il cui decisum il Collegio condivide e fa proprio), l&#8217;appello proposto dal P.M. avverso la sentenza di assoluzione pronunziata dal Giudice di pace è inammissibile,essendo previsto, quale unico mezzo di impugnazione,il ricorso per cassazione D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 36. I pretesi dubbi di incostituzionalità di detta disposizione limitativa della facoltà di proporre appello sono stati in radice esclusi dal Giudice delle leggi, che ha ritenuto manifestamente infondata la relativa eccezione (cfr. ord. n. 298 del 2008; n. 42 del 2009). E&#8217; peraltro, nel caso concreto, in configurabile la qualificazione dell&#8217;impugnazione della Pubblica Accusa come ricorso per cassazione onde potersi far luogo alla conversione in appello ex art. 580 c.p.p., a seguito dell&#8217;appello proposto dalla parte civile. Di tanto non v&#8217;è in atti il minimo accenno e peraltro, con il proposto gravame, si deducono questioni di mero fatto. Ne discende quindi che la sentenza impugnata deve esser annullata, limitatamente agli effetti penali.</p>
<p>Quanto al secondo ordine di doglianze dedotte, il ricorso dell&#8217;imputato va giudicato invece infondato.</p>
<p>Come sostenuto dalla parte civile nella memoria depositata in vista dell&#8217;odierna udienza,deve preliminarmente ribadirsi la incontestabile ammissibilità dell&#8217;appello proposto dalla stessa parte avverso la sentenza di assoluzione del Giudice di pace agli effetti del riconoscimento della responsabilità civile dell&#8217;imputato, in ossequio alle disposizioni di ordine generale di cui all&#8217;art. 576 c.p.p., (ancorchè modificato dalla L. n. 46 del 2006, art. 6) giusta quanto statuito, circa le sentenze di proscioglimento emesse dal Giudice di pace, dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 302 del 2008 ed in via generale, circa le sentenze di assoluzione emesse in primo grado, dalle S.U. di questa Corte con sentenza n. 27614 del 2007, ferma restando D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 38, la limitazione per la parte civile, alla proponibilità del solo ricorso per cassazione qualora il procedimento risulti instaurato a seguito di ricorso immediato al Giudice di pace ex art. 21, del citato D.Lgs. (cfr. Sez. 5 n.4695 del 2008). Ipotesi esclusa, nel caso di specie, in cui il procedimento fu promosso con decreto di citazione a giudizio emesso dal P.M..</p>
<p>Contrariamente alla dedotta insussistenza della responsabilità dell&#8217;imputato, osserva il Collegio che il Giudice d&#8217;appello, ha proceduto a ricostruire in fatto l&#8217;incidente con apprezzamento delle risultanze processuali &#8211; ovviamente non più rivisitabile in sede di legittimità &#8211; dandone poi conto con motivazione congrua ed esaustiva. Ha in sintesi in particolare rilevato il Tribunale che l&#8217;accesso alla farmacia (OMISSIS), usufruendo dello scivolo a lieve pendenza predisposto al fine di superare l&#8217;ostacolo costituito dal gradino tra il piano stradale ed il marciapiedi antistante la farmacia stessa, presentava, alla stregua della documentazione fotografica dei luoghi acquisita agli atti, &#8220;evidenti elementi di rischio&#8221;, tenuto conto delle condizioni soggettive della persona offesa (di anni 75) ed avuto riguardo &#8220;alle diverse intersezioni dei piani inclinati del tombino e delle diverse porzioni di marciapiede nonchè dell&#8217;ulteriore pericolo insito nella manovra di aggiramento delle sconnessioni&#8221;. Costituiva peraltro dato certo che le rilevate sconnessioni del marciapiede e del tombino avevano ab origine una precisa funzione servente ai fini del deflusso delle acque piovane a beneficio del condominio e che i dislivelli in tal modo creati non erano mai stati oggetto di interventi atti ad eliminare l&#8217;avvallamento volontariamente creato, come peraltro ammesso dall&#8217;imputato in sede di esame nel dibattimento di primo grado.</p>
<p>Sicchè, diversamente dagli assunti del Giudice di prime cure, non era elemento decisivo individuare il punto esatto in cui l&#8217;anziana donna, nell&#8217;accedere alla farmacia, inciampò, rovinando a terra, così procurandosi le gravi lesioni.</p>
<p>L&#8217;unico responsabile del fatto doveva ritenersi l&#8217;imputato in veste di amministratore del condominio per aver colposamente omesso di &#8220;sistemare il passaggio pedonale in corrispondenza dell&#8217;accesso ai marciapiedi antistante il tombino,mediante apposito scivolo &#8220;al fine di eliminare le sconnessioni del piano di calpestio o quantomeno di contenerne la pericolosità con idonee delimitazioni atte ad evitare che esse costituissero una vera e propria insidia; ciò sul rilievo decisivo che in ogni caso anche le sconnessioni esistenti &#8220;nella parte di pavimentazione in proprietà esclusiva dei S. (ovvero nell&#8217;area diversa da quella occupata dal tombino) sono del tutto funzionali allo scolo delle acque piovane convogliate dalle strutture condominiali&#8221;. Non può quindi mettersi in discussione che l&#8217;amministratore del condominio rivesta una specifica posizione di garanzia, su di lui gravando l&#8217;obbligo ex art. 40 cpv. c.p., di attivarsi al fine di rimuovere, nel caso di specie, la situazione di pericolo per l&#8217;incolumità del terzi, integrata dagli accertati avvallamenti / sconnessioni della pavimentazione in prossimità del tombino predisposto ai fini dell&#8217;esercizio di fatto detta servitù di scolo delle acque meteoriche a vantaggio del condominio, ciò costituendo una vera e propria insidia o trabocchetto, fonte di pericolo per i passanti ed inevitabile con l&#8217;impiego della normale diligenza; massime per una persona anziana di 75 anni di età ( cfr. Sez. 3 n.4676 del 1975 rv. 133249).</p>
<p>Nè l&#8217;obbligo di attivarsi onde eliminare la riferita situazione di pericolo doveva ritenersi subordinato, come erroneamente sostenuto dal ricorrente, alla preventiva deliberazione dell&#8217;assemblea condominiale ovvero ad apposita segnalazione di pericolo tale da indurre un intervento di urgenza. Il disposto dell&#8217;art. 1130 c.c., n. 4, viene invero interpretato dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che sull&#8217;amministratore grava il dovere di attivarsi a tutela dei diritti inerenti le parti comuni dell&#8217;edificio, a prescindere da specifica autorizzazione dei condomini ed a prescindere che si versi nel caso di atti cautelativi ed urgenti (cfr. Sez. 4 n.3959 del 2009; Sez. 4 n.6757 del 1983).</p>
<p>Dalla lettera dell&#8217;art. 1135 c.c., u.c., si evince peraltro a contrario che l&#8217;amministratore ha facoltà di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria, in cado rivestano carattere di urgenza, dovendo in seguito informare l&#8217;assemblea. E&#8217; indubitabile che l&#8217;eliminazione di un&#8217;insidia o trabocchetto derivante dall&#8217;omesso livellamento della pavimentazione in corrispondenza di un tombino deputato all&#8217;esercizio di una servitù di scolo a vantaggio &#8211; ovviamente &#8211; dell&#8217;edificio condominiale rappresenti intervento sia conservativo del diritto sia manutentivo di ordine urgente anche a tutela della incolumità dei passanti e quindi determinante dell&#8217;obbligo di agire ex art. 40 c.p., comma 2.</p>
<p>Quanto infine all&#8217;ultima censura dedotta, deve ritenersi ormai assorbita e superata ogni questione attinente alla sospensione della condanna al risarcimento del danno, attesa l&#8217;ormai sopravvenuta definitività della stessa.</p>
<p>Alla riaffermata soccombenza dell&#8217;imputato nei confronti della parte civile, consegue la condanna del predetto alla rifusione delle spese da questa sostenuta nel presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente agli effetti penali; rigetta nel resto e condanna il T. alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile F.F., liquidate in complessivi Euro 1.800,00, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2012.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2012.</p>
<p>Cassazione Penale Sez. IV 12 gennaio 2012 n. 34147</p>
<p>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</p>
<p>SEZIONE QUARTA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:</p>
<p>Dott. SIRENA Pietro A. &#8211; Presidente -</p>
<p>Dott. ROMIS Vincenzo &#8211; Consigliere -</p>
<p>Dott. FOTI Giacomo &#8211; Consigliere -</p>
<p>Dott. MARINELLI Felicetta &#8211; Consigliere -</p>
<p>Dott. VITELLI CASELLA Luca &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p>SENTENZA</p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>1)T.S. N. IL (OMISSIS);</p>
<p>avverso la sentenza n. 12/2010 TRIBUNALE di FIRENZE, del 19/10/2010;</p>
<p>visti gli atti, la sentenza e il ricorso;</p>
<p>udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/01/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI CASELLA;</p>
<p>Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.ssa Cesqui Elisabetta, che ha concluso per l&#8217;annullamento con rinvio;</p>
<p>Udito, per la parte civile, l&#8217;avv. Corsani Carlotta del foro di Firenze in sost. dell&#8217;avv. Bettini chiede l&#8217;inammissibilità o rigetto del ricorso.</p>
<p>Fatto</p>
<p>Il Tribunale di Firenze,con sentenza 19 ottobre 2010, in accoglimento degli motivi d&#8217;appello proposti dal Procuratore Generale presso la Corte d&#8217;appello e dalla parte civile, in riforma della sentenza emessa il 17 marzo 2009 dal Giudice di Pace di Firenze, dichiarava T.S. responsabile del delitto di cui all&#8217;art. 590 c.p., commi 1 e 2, perchè, in qualità di amministratore del condominio di via (OMISSIS), avendo omesso, per imprudenza, imperizia e negligenza, di eseguire i lavori di ripristino dell&#8217;avvallamento esistente tra il pavimento ed il tombino di raccolta delle acque reflue condominiali posto sul marciapiedi che da accesso alla farmacia sita al piano terra dello stesso fabbricato condominiale, consentiva o comunque non impediva che D.J., nell&#8217;accedere alla farmacia, il (OMISSIS), vi inciampasse sì da procurarsi lesioni personali gravi (frattura omerale) giudicate guaribili in tempo superiore ai quaranta giorni. Seguiva, per l&#8217;effetto, la condanna dell&#8217;imputato alla pena della multa ritenuta di giustizia oltrechè al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita quale erede di D.J., liquidati in complessivi Euro 5.000,00, restando subordinata la sospensione condizionale della pena, all&#8217;integrale risarcimento del danno.</p>
<p>In punto di fatto si era pacificamente acclarato, per quanto in questa sede rileva, che nell&#8217;area in cui la persona offesa era caduta a terra, la pavimentazione di proprietà di S.A. ed An. confluiva verso un tombino oggetto di una servitù di scarico di acque meteoriche, della cui manutenzione era gravato il condominio ex art. 1069 c.c., art. 1130 c.c., n. 3, art. 1135 c.c., u.c., e art. 2051 c.c..</p>
<p>L&#8217;imputato, per tramite del difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza ed avverso le ordinanze dibattimentali, articolando un unico motivo per inosservanza od erronea applicazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 36, nonchè per violazione di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità e per il vizio di mancanza od illogicità della motivazione, che così può sintetizzarsi.</p>
<p>In primo luogo denunzia il ricorrente l&#8217;inammissibilità dell&#8217;appello proposto dal Procuratore Generale di Firenze avverso la sentenza di assoluzione emessa dal Giudice di prime cure, siccome unicamente impugnabile con ricorso per cassazione à sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 36. Nè comunque il gravame proposto avrebbe potuto convertirsi in ricorso per cassazione, avendo esso ad oggetto la deduzione di questioni di fatto e di merito intese a conseguire, in sede di legittimità, la inammissibile rilettura del materiale probatorio acquisito, giudicato favorevole all&#8217;imputato.</p>
<p>Con un secondo ordine di censure, assume il ricorrente l&#8217;insussistenza di un comportamento penalmente rilevante attribuibile all&#8217;amministratore del condominio, attesa l&#8217;inesigibilità di una condotta positiva dallo stesso reclamabile. Ad avviso del difensore, il Tribunale avrebbe erroneamente applicato gli artt. 1130, 1135, 2043 e 2051 c.c., posto che l&#8217;imputato, in veste di amministratore del condominio mai aveva avuto incarico dai condomini, riunitisi in assemblea, di provvedere ad eliminare una potenziale situazione di pericolo causata dalla sopravvenuta sconnessione della pavimentazione nè aveva ricevuto dagli stessi o da terzi segnalazioni di una siffatta situazione interessante la proprietà condominiale tale da imporre un tempestivo intervento; donde l&#8217;insussistenza di un obbligo positivo cui adempiere. Nè avrebbe potuto l&#8217;amministratore disporre lavori di manutenzione straordinaria se non connotati dal requisito dell&#8217;assoluta urgenza tantopiù che il dislivello era assolutamente visibile di guisa che, difettando l&#8217;invisibilità e l&#8217;imprevedibilità, esulava il caso dell&#8217;insidia e/o trabocchetto:</p>
<p>circostanza peraltro rimasta priva di motivazione.</p>
<p>Nè comunque, secondo il ricorrente, si era acquisita prova certa del punto esatto ove la parte offesa avrebbe inciampato: se in particolare nel dislivello formatosi tra l&#8217;esigua superficie del tombino condominiale e la superficie di proprietà privata ovvero nel dislivello esistente all&#8217;interno di quest&#8217;ultima.</p>
<p>Si duole da ultimo il ricorrente che sia stata richiesta l&#8217;esecuzione di statuizioni civili rese dal giudice monocratico d&#8217;appello sul presupposto della riforma della sentenza di assoluzione di primo grado, nei confronti dell&#8217;imputato chiamato ad adempiere un&#8217;obbligazione della quale il condominio amministrato avrebbe dovuto successivamente rispondere; donde il danno grave ed irreparabile, evitabile solamente grazie alla sospensione di detto capo della sentenza impugnata, invocata in via preliminare.</p>
<p>La parte civile con memoria pervenuta in data 27 dicembre 2011, dopo aver contestato che la pretesa inammissibilità dell&#8217;appello proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d&#8217;appello di Firenze avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, in luogo del ricorso per cassazione, potesse riverberarsi anche sull&#8217;appello, dalla stessa parte civile proposto agli effetti del riconoscimento della responsabilità civile, ha richiesto farsi luogo alla declaratoria di inammissibilità del ricorso dell&#8217;imputato, confutando le singole doglianze introdotte dal difensore in quanto prevalentemente attenenti a questioni di merito, non deducibili in sede di legittimità.</p>
<p>Diritto</p>
<p>CONSIDERATO IN DIRITTO</p>
<p>Il primo motivo di ricorso è fondato.</p>
<p>Come già statuito da questa stessa Sezione con la sentenza n.47995 del 2009 (il cui decisum il Collegio condivide e fa proprio), l&#8217;appello proposto dal P.M. avverso la sentenza di assoluzione pronunziata dal Giudice di pace è inammissibile,essendo previsto, quale unico mezzo di impugnazione,il ricorso per cassazione D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 36. I pretesi dubbi di incostituzionalità di detta disposizione limitativa della facoltà di proporre appello sono stati in radice esclusi dal Giudice delle leggi, che ha ritenuto manifestamente infondata la relativa eccezione (cfr. ord. n. 298 del 2008; n. 42 del 2009). E&#8217; peraltro, nel caso concreto, in configurabile la qualificazione dell&#8217;impugnazione della Pubblica Accusa come ricorso per cassazione onde potersi far luogo alla conversione in appello ex art. 580 c.p.p., a seguito dell&#8217;appello proposto dalla parte civile. Di tanto non v&#8217;è in atti il minimo accenno e peraltro, con il proposto gravame, si deducono questioni di mero fatto. Ne discende quindi che la sentenza impugnata deve esser annullata, limitatamente agli effetti penali.</p>
<p>Quanto al secondo ordine di doglianze dedotte, il ricorso dell&#8217;imputato va giudicato invece infondato.</p>
<p>Come sostenuto dalla parte civile nella memoria depositata in vista dell&#8217;odierna udienza,deve preliminarmente ribadirsi la incontestabile ammissibilità dell&#8217;appello proposto dalla stessa parte avverso la sentenza di assoluzione del Giudice di pace agli effetti del riconoscimento della responsabilità civile dell&#8217;imputato, in ossequio alle disposizioni di ordine generale di cui all&#8217;art. 576 c.p.p., (ancorchè modificato dalla L. n. 46 del 2006, art. 6) giusta quanto statuito, circa le sentenze di proscioglimento emesse dal Giudice di pace, dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 302 del 2008 ed in via generale, circa le sentenze di assoluzione emesse in primo grado, dalle S.U. di questa Corte con sentenza n. 27614 del 2007, ferma restando D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 38, la limitazione per la parte civile, alla proponibilità del solo ricorso per cassazione qualora il procedimento risulti instaurato a seguito di ricorso immediato al Giudice di pace ex art. 21, del citato D.Lgs. (cfr. Sez. 5 n.4695 del 2008). Ipotesi esclusa, nel caso di specie, in cui il procedimento fu promosso con decreto di citazione a giudizio emesso dal P.M..</p>
<p>Contrariamente alla dedotta insussistenza della responsabilità dell&#8217;imputato, osserva il Collegio che il Giudice d&#8217;appello, ha proceduto a ricostruire in fatto l&#8217;incidente con apprezzamento delle risultanze processuali &#8211; ovviamente non più rivisitabile in sede di legittimità &#8211; dandone poi conto con motivazione congrua ed esaustiva. Ha in sintesi in particolare rilevato il Tribunale che l&#8217;accesso alla farmacia (OMISSIS), usufruendo dello scivolo a lieve pendenza predisposto al fine di superare l&#8217;ostacolo costituito dal gradino tra il piano stradale ed il marciapiedi antistante la farmacia stessa, presentava, alla stregua della documentazione fotografica dei luoghi acquisita agli atti, &#8220;evidenti elementi di rischio&#8221;, tenuto conto delle condizioni soggettive della persona offesa (di anni 75) ed avuto riguardo &#8220;alle diverse intersezioni dei piani inclinati del tombino e delle diverse porzioni di marciapiede nonchè dell&#8217;ulteriore pericolo insito nella manovra di aggiramento delle sconnessioni&#8221;. Costituiva peraltro dato certo che le rilevate sconnessioni del marciapiede e del tombino avevano ab origine una precisa funzione servente ai fini del deflusso delle acque piovane a beneficio del condominio e che i dislivelli in tal modo creati non erano mai stati oggetto di interventi atti ad eliminare l&#8217;avvallamento volontariamente creato, come peraltro ammesso dall&#8217;imputato in sede di esame nel dibattimento di primo grado.</p>
<p>Sicchè, diversamente dagli assunti del Giudice di prime cure, non era elemento decisivo individuare il punto esatto in cui l&#8217;anziana donna, nell&#8217;accedere alla farmacia, inciampò, rovinando a terra, così procurandosi le gravi lesioni.</p>
<p>L&#8217;unico responsabile del fatto doveva ritenersi l&#8217;imputato in veste di amministratore del condominio per aver colposamente omesso di &#8220;sistemare il passaggio pedonale in corrispondenza dell&#8217;accesso ai marciapiedi antistante il tombino,mediante apposito scivolo &#8220;al fine di eliminare le sconnessioni del piano di calpestio o quantomeno di contenerne la pericolosità con idonee delimitazioni atte ad evitare che esse costituissero una vera e propria insidia; ciò sul rilievo decisivo che in ogni caso anche le sconnessioni esistenti &#8220;nella parte di pavimentazione in proprietà esclusiva dei S. (ovvero nell&#8217;area diversa da quella occupata dal tombino) sono del tutto funzionali allo scolo delle acque piovane convogliate dalle strutture condominiali&#8221;. Non può quindi mettersi in discussione che l&#8217;amministratore del condominio rivesta una specifica posizione di garanzia, su di lui gravando l&#8217;obbligo ex art. 40 cpv. c.p., di attivarsi al fine di rimuovere, nel caso di specie, la situazione di pericolo per l&#8217;incolumità del terzi, integrata dagli accertati avvallamenti / sconnessioni della pavimentazione in prossimità del tombino predisposto ai fini dell&#8217;esercizio di fatto detta servitù di scolo delle acque meteoriche a vantaggio del condominio, ciò costituendo una vera e propria insidia o trabocchetto, fonte di pericolo per i passanti ed inevitabile con l&#8217;impiego della normale diligenza; massime per una persona anziana di 75 anni di età ( cfr.</p>
<p>Sez. 3 n.4676 del 1975 rv. 133249).</p>
<p>Nè l&#8217;obbligo di attivarsi onde eliminare la riferita situazione di pericolo doveva ritenersi subordinato, come erroneamente sostenuto dal ricorrente, alla preventiva deliberazione dell&#8217;assemblea condominiale ovvero ad apposita segnalazione di pericolo tale da indurre un intervento di urgenza. Il disposto dell&#8217;art. 1130 c.c., n. 4, viene invero interpretato dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che sull&#8217;amministratore grava il dovere di attivarsi a tutela dei diritti inerenti le parti comuni dell&#8217;edificio, a prescindere da specifica autorizzazione dei condomini ed a prescindere che si versi nel caso di atti cautelativi ed urgenti (cfr. Sez. 4 n.3959 del 2009;</p>
<p>Sez. 4 n.6757 del 1983).</p>
<p>Dalla lettera dell&#8217;art. 1135 c.c., u.c., si evince peraltro a contrario che l&#8217;amministratore ha facoltà di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria, in cado rivestano carattere di urgenza, dovendo in seguito informare l&#8217;assemblea. E&#8217; indubitabile che l&#8217;eliminazione di un&#8217;insidia o trabocchetto derivante dall&#8217;omesso livellamento della pavimentazione in corrispondenza di un tombino deputato all&#8217;esercizio di una servitù di scolo a vantaggio &#8211; ovviamente &#8211; dell&#8217;edificio condominiale rappresenti intervento sia conservativo del diritto sia manutentivo di ordine urgente anche a tutela della incolumità dei passanti e quindi determinante dell&#8217;obbligo di agire ex art. 40 c.p., comma 2.</p>
<p>Quanto infine all&#8217;ultima censura dedotta, deve ritenersi ormai assorbita e superata ogni questione attinente alla sospensione della condanna al risarcimento del danno, attesa l&#8217;ormai sopravvenuta definitività della stessa.</p>
<p>Alla riaffermata soccombenza dell&#8217;imputato nei confronti della parte civile, consegue la condanna del predetto alla rifusione delle spese da questa sostenuta nel presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente agli effetti penali; rigetta nel resto e condanna il T. alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile F.F., liquidate in complessivi Euro 1.800,00, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2012.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2012.</p>
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