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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; passaggio</title>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 28 ottobre 2009 n. 22834</title>
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		<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 14:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Servitù]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[costituaizone]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
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		<category><![CDATA[servitù]]></category>

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		<description><![CDATA[Quali sono le ragioni perché le richiesta di costituzione della servitù di passaggio possa essere giustificata?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. SCHETTINO Olindo &#8211; Presidente -<br />
Dott. GOLDONI Umberto &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SCHERILLO Giovanna &#8211; Consigliere -<br />
Dott. BURSESE Gaetano A. &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 22943-2005 proposto da:</p>
<p>Z.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONFALONIERI 5, presso io studio dell&#8217;avvocato MANZI ANDREA, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato MAZZETTO GIANCARLO;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>B.L., B.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DARDANELLI 37, presso lo studio dell&#8217;avvocato SALBERINI FABRIZIO, rappresentati e difesi dagli avvocati vITUCCI ROBERTO, DANIELETTO ALBERTO;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>avverso la sentenza n. 784/2004 della CORTE D&#8217;APPELLO di VENEZIA, depositata il 20/05/2004;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/2009 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;<br />
udito l&#8217;Avvocato ALBINI Carlo, con delega depositata in udienza dell&#8217;Avvocato MAZZETTA Giancarlo, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;<br />
udito l&#8217;Avvocato BETTONI Alessandra con delega depositata in udienza dell&#8217;Avvocato VITUCCI Roberto, difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA AURELIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato il 31.1.1994 B.L. e B.R. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia Z.G. chiedendo condannarsi il convenuto all&#8217;abbattimento del manufatto abusivo adibito a ricovero attrezzi illegittimamente costruito dallo Z. in violazione delle norme di cui agli artt. 282 e 283 Reg. Edilizio del Comune di Campolongo Maggiore, dichiarandosi la insussistenza della servitù di passaggio sul fondo attoreo per raggiunge con automezzi la porzione di fondo retrostante l&#8217;abitazione del convenuto sulla quale insisteva il manufatto e condannarsi lo Z. al risarcimento dei danni subiti da liquidarsi in separato giudizio.</p>
<p>Si costituiva in giudizio il convenuto contestando il fondamento delle domande attrici; deduceva in particolare che gli attori avevano omesso di specificare che il passaggio sul loro fondo (mappale (OMISSIS)) per accedere al fondo dell&#8217;esponente (mappale (OMISSIS)) avveniva in base ad un diritto di servitù costituito ex art. 1062 c.c. da Z. G., padre del convenuto e di Z.S., dante causa delle controparti, all&#8217;epoca di cessione del fondo ora in proprietà dell&#8217;istante (anno 1983), al fine di consentire al mappale (OMISSIS), altrimenti intercluso, l&#8217;accesso alla via pubblica; chiedeva quindi il rigetto delle domande attrici, e, in via riconvenzionale, l&#8217;accertamento della servitù di passaggio pedonale e carraio costituita per volontà e destinazione del padre di famiglia sul fondo di proprietà degli attori distinto al mappale (OMISSIS) a vantaggio del fondo dell&#8217;esponente distinto al mappale (OMISSIS) lungo il passaggio esistente tra la casa di abitazione degli attori ed il locale magazzino ed annessi rustici di loro proprietà, e quindi su un tratto posto sul retro della loro abitazione sino alla linea di confine del mappale (OMISSIS) in corrispondenza dello spigolo nord ovest dell&#8217;abitazione del convenuto; in via subordinata riconvenzionale, nell&#8217;ipotesi di mancato accoglimento della precedente domanda, lo Z. chiedeva accertarsi che il mappale (OMISSIS) era intercluso, e costituirsi ex 1051 c.c. una servitù di passaggio pedonale e carraio in corrispondenza del tracciato attualmente esistente per garantire l&#8217;accesso alla pubblica via.</p>
<p>Con sentenza del 24.8.2000 il Tribunale di Venezia condannava il convenuto ad arretrare il manufatto costruito sul fondo mappale (OMISSIS) adibito a ripostiglio e, accertata l&#8217;interclusione di tale fondo, costituiva una servitù di passaggio pedonale e carraio in suo favore e gravante sul mappale (OMISSIS) in corrispondenza del passaggio esistente.</p>
<p>Proposta impugnazione da parte del B. e della Bo. cui resisteva lo Z. proponendo altresì appello incidentale, la Corte di Appello di Venezia con sentenza del 20.5.2.004, in parziale riforma della decisione di 1^ grado, ha respinto la domanda di costituzione di servitù coattiva di passaggio pedonale e carraio per interclusione del fondo di cui al foglio (OMISSIS) mappale (OMISSIS) del Comune di Campolongo Maggiore, ha condannato lo Z. al risarcimento dei danni in favore della controparte, da liquidarsi in separato giudizio, conseguenti al passaggio sul fondo di loro proprietà ed ha respinto l&#8217;appello incidentale.</p>
<p>Per la Cassazione di tale sentenza lo Z. ha proposto un ricorso articolato in 4 motivi cui il B. e la Bo. hanno resistito con controricorso; le parti hanno successivamente depositato delle memorie; la memoria del ricorrente è stata depositata fuori termine il 25.5.2009.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione degli artt. 1062 e 2697 c.c. e art. 115 c.p.c. nonchè errata, insufficiente e contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata per aver escluso la ricorrenza nella fattispecie della costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia difettando le opere visibili e permanenti che consentissero di rendere evidente la sussistenza del passaggio attraverso la proprietà degli appellanti per l&#8217;accesso alla pubblica via.</p>
<p>Premesso di non aver mai chiesto la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia, bensì soltanto l&#8217;accertamento dell&#8217;esistenza del diritto già in precedenza costituito, lo Z. sostiene che, contrariamente all&#8217;assunto del giudice di appello, lo stato dei luoghi era caratterizzato da una situazione di soggezione tra due fondi di rispettiva proprietà delle parti &#8211; appartenenti &#8220;ab origine&#8221; al medesimo proprietario &#8211; caratterizzata da opere ben visibili quali un vero e proprio sedime inghiaiato, una recinzione che delimitava il tratto finale del passaggio e lo separava dalle residue proprietà delle controparti, e due cancelli collocati rispettivamente all&#8217;inizio e alla fine del passaggio stesso realizzati dall&#8217;esponente (circostanza quest&#8217;ultima oggetto di specifica prova testimoniale di cui lo Z. aveva chiesto inutilmente l&#8217;ammissione); tale situazione di subordinazione tra i due fondi aveva caratteristiche oggettive, consentendo l&#8217;accesso pedonale e carraio al mappale (OMISSIS) dalla pubblica via, come era avvenuto ininterrottamente per almeno cinque anni dopo l&#8217;acquisto del fondo da parte dell&#8217;istante e come non era stato contestato dalle controparti. La censura è infondata.</p>
<p>La Corte territoriale, dopo aver premesso che i fondi attualmente di rispettiva proprietà delle parti erano originariamente di proprietà di Ze.Gi., il quale poi aveva venduto nel (OMISSIS) al figlio Z.G. i mappali (OMISSIS) e nel (OMISSIS) aveva ceduto la nuda proprietà dei mappali (OMISSIS) alla figlia Z.S. dante causa degli appellanti, ha escluso la sussistenza di opere stabili idonee ad evidenziare, all&#8217;epoca della separazione dei fondi, l&#8217;asservimento di un fondo all&#8217;altro; in particolare la Corte territoriale ha rilevato che le uniche opere visibili e permanenti idonee a supportare l&#8217;assunto della sussistenza del passaggio attraverso la proprietà degli appellanti per l&#8217;accesso alla pubblica via dal fondo dell&#8217;appellato erano costituite da un cancello carraio realizzato dallo stesso Z. sulla recinzione della sua proprietà che si apriva sul fondo del B. e della Bo.; inoltre la sentenza impugnata ha negato rilievo alla presenza di tracce di passaggio, considerato altresì il pacifico esercizio del passaggio stesso da parte degli appellanti che accedevano al cortile dalla via pubblica attraverso il loro cancello carraio; infine la Corte territoriale ha ritenuto irrilevanti le dichiarazioni rese dalla difesa del B. e della Bo.</p>
<p>all&#8217;udienza del 28/10/1994, posto che con esse si era dedotto che il passaggio attraverso il mappale (OMISSIS) da parte dello Z. con l&#8217;autovettura era avvenuto per mera tolleranza della sorella S. (e quindi dopo la vendita del fondo da parte dell&#8217;originario proprietario), e che Ze.Gi. utilizzava il mappale (OMISSIS) al più per seminare frumento e non per deposito di auto.</p>
<p>Pertanto il convincimento espresso dalla sentenza impugnata è frutto di un accertamento di un fatto sorretto da congrua e logica motivazione &#8211; come tale insindacabile in questa sede &#8211; in ordine alla insussistenza, all&#8217;epoca della separazione dei fondi, di opere e segni manifesti ed univoci che evidenziassero una situazione di subordinazione o di servizio che integrasse il contenuto proprio della servitù invocata dal ricorrente. I profili di censura sollevati dallo Z., quindi, tendono inammissibilmente a progettare una diversa ricostruzione in fatto della vicenda che ha dato luogo alla presente controversia; in particolare poi è appena il caso di osservare, rispetto al rilievo secondo cui lo stesso ricorrente avrebbe realizzato &#8220;in loco&#8221; entrambi i cancelli posti rispettivamente all&#8217;inizio ed alla fine del passaggio che caratterizzerebbe l&#8217;oggetto della servitù in questione, che tale circostanza, se evidentemente avvenuta dopo che l&#8217;esponente aveva acquistato il fondo di cui ai mappali (OMISSIS), sarebbe irrilevante anche se provata, posto che il presupposto dell&#8217;effettiva situazione di asservimento di un fondo all&#8217;altro, richiesto dall&#8217;art. 1062 c.c. per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, deve essere accertato attraverso la ricostruzione dello stato dei luoghi esistenti nel momento in cui, per effetto dell&#8217;alienazione di uno di essi o di entrambi, i due fondi hanno cessato di appartenere al medesimo proprietario (Cass. 14/10/93 n. 10165; cass. 16/02/2007 n. 3634). Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione dell&#8217;art. 2697 c.c. e artt. 112, 278 e 346 c.p.c. e vizio di motivazione, assume anzitutto che l&#8217;affermazione della sentenza impugnata, che ha negato l&#8217;esistenza di un qualsiasi diritto dell&#8217;esponente al passaggio sul mappale (OMISSIS), si pone in contrasto con la lettura delle difese di controparte, da cui emergeva l&#8217;assenza di qualsiasi contestazione in merito all&#8217;esistenza ed all&#8217;utilizzo da parte dell&#8217;esponente del passaggio per usi agricoli o per l&#8217;approvvigionamento di combustibili.</p>
<p>Il ricorrente inoltre censura la statuizione della Corte territoriale in ordine alla condanna generica dell&#8217;esponente al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio, posto che nel giudizio d&#8217;appello gli appellanti avevano chiesto in realtà la condanna dello Z. al risarcimento dei danni conseguenti al passaggio di quest&#8217;ultimo sul fondo di proprietà degli stessi per il ricovero delle autovetture nel manufatto esistente sul mappale (OMISSIS) per il periodo anteriore alla pronuncia di primo grado.</p>
<p>La censura è infondata.</p>
<p>Sotto un primo profilo si rileva l&#8217;insussistenza della invocata violazione dell&#8217;art. 112 c.p.c., considerato che l&#8217;eventuale non contestazione da parte del B. e della Bo. del passaggio pedonale e carraio da parte dello Z. sul loro fondo è irrilevante ai fini del riconoscimento della sussistenza di una servitù per destinazione del padre di famiglia, considerato che, come già affermato in sede di esame del motivo precedente, occorre a tal fine avere riguardo alla situazione dei luoghi al momento in cui i due fondi hanno cessato di appartenere al medesimo proprietario.</p>
<p>Correttamente poi la sentenza impugnata ha accolto la domanda di condanna al risarcimento dei danni proposta dagli appellanti in conseguenza del passaggio da parte dello Z. sul fondo di proprietà degli stessi per il ricovero delle autovetture nel manufatto inesistente sul mappale (OMISSIS) per il periodo anteriore alla pronuncia di 1^ grado; infatti tale domanda, priva di qualsiasi indicazione del &#8220;quantum&#8221; della pretesa risarcitoria, è stata logicamente considerata dalla Corte territoriale come tendente ad una condanna generica al risarcimento dei danni nei confronti dello Z. da liquidarsi quindi in separato giudizio.</p>
<p>Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell&#8217;art. 1051 c.c, e vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver affermato &#8211; quanto alla domanda di costituzione di servitù coattiva di passaggio sul fondo delle controparti &#8211; che ai fini della determinazione della interclusione di un fondo l&#8217;indagine deve essere condotta con riferimento al fondo nella sua unitarietà e non in relazione alle singole parti di esso, e che quindi nella fattispecie, poichè il fondo dello Z. confinava, con il lato sud di uno dei tre mappali, con la pubblica via, esso non poteva essere ritenuto intercluso.</p>
<p>Il ricorrente rileva l&#8217;errore interpretativo compiuto dalla Corte territoriale, che ha considerato applicabile l&#8217;art. 1051 c.c. solo in situazione di interclusione assoluta e non anche relativa, posto che la considerazione del fondo nella sua unitarietà non faceva venir meno la necessità di accertare se la comunicazione tra le varie parti di cui si componeva il fondo stesso avrebbe comportato l&#8217;esecuzione di opere eccessivamente dispendiose e disagevoli; nella fattispecie, infatti, la pretesa di costituire un collegamento pedonale e carraio attraverso il mappale (OMISSIS), ovvero attraverso quella parte del fondo dello Z. interamente occupata nell&#8217;immobile ove egli risiedeva, avrebbe reso inevitabile la distruzione dell&#8217;intero edificio che su questo insisteva, pregiudicando oltretutto la sua possibile riedificazione.</p>
<p>La censura è infondata.</p>
<p>Il Giudice di Appello, nell&#8217;enunciare il principio di diritto sopra riportato circa la necessità di valutare unitariamente un fondo ai fini di accertare l&#8217;interclusione, ha escluso tale caratteristica nel fondo di proprietà dello Z. in quanto confinante con il suo lato sud con la pubblica via, e quindi munito di accesso pedonale carraio; ha poi aggiunto che la circostanza che tra le due aree scoperte di tale fondo, l&#8217;una prospiciente la via pubblica e l&#8217;altra retrostante, si interponesse il fabbricato dello Z., non poteva condurre a diverse conclusioni, dovendosi escludere che in virtù di tale costruzione la parte retrostante scoperta potesse essere ritenuta fondo autonomo e distinto dalla residua proprietà;</p>
<p>infine la Corte territoriale ha concluso che la presenza sul lato prospiciente l&#8217;area scoperta retrostante il fabbricato di apertura al piano terra evidenziava la possibilità per lo Z. di procurarsi senza l&#8217;esecuzione di lavori particolarmente onerosi l&#8217;accesso pedonale a tale area.</p>
<p>Orbene sulla base dell&#8217;accertamento dello stato dei luoghi compiuto dalla Corte territoriale deve ritenersi che il convincimento espresso in ordine alla ritenuta non interclusione del fondo di proprietà dello Z. sia corretto sul piano logico &#8211; giuridico.</p>
<p>Ed invero, allorchè, come nella fattispecie, una parte del fondo sia priva di accesso alla pubblica via, mentre la residua parte del fondo mantiene il collegamento con la pubblica via, non si è in presenza di una situazione di interclusione, suscettibile di dar luogo alla costituzione di una servitù coattiva di passaggio, poichè all&#8217;interclusione di fatto può porre fine l&#8217;unico proprietario del fondo, ripristinando il collegamento alla pubblica via in favore della parte interclusa attraverso la parte che gode di un accesso all&#8217;esterno (Cass. 10.01.2003 n. 177). In proposito è rilevante il richiamato accertamento da parte del Giudice di Appello sulla possibilità per lo Z. di realizzare senza la necessità di lavori particolarmente onerosi un accesso pedonale all&#8217;area scoperta retrostante del suo fondo; infatti il principio secondo il quale il fondo intercluso deve essere preso in considerazione unitariamente al fine di verificare l&#8217;esistenza della interclusione è applicabile nel caso in cui esso presenti una conformazione tale da far ritenere che le singole parti del fondo siano facilmente accessibili l&#8217;una dall&#8217;altra, poichè, in tal caso, ove il fondo non fosse considerato unitariamente ma per parti separate, in presenza di un accesso alla via pubblica, la richiesta di costituzione di un passaggio coattivo si risolverebbe nel reclamare l&#8217;imposizione di un peso a carico del fondo altrui dettato da prevalenti ragioni di comodità, atteso che il passaggio dall&#8217;una all&#8217;altra parte del terreno non sarebbe ostacolato da alcunchè (Cass. 13.9.2004 n. 18372).</p>
<p>Con il quarto motivo il ricorrente deducendo violazione dell&#8217;art. 91 c.p.c. e art. 92 c.p.c., comma 2, ed omessa motivazione, censura la sentenza impugnata per aver condannato l&#8217;esponente al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio, avendolo ritenuto erroneamente soccombente su tutte le questioni dedotte in giudizio.</p>
<p>La censura è infondata.</p>
<p>Il Giudice di Appello ha condannato lo Z. al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio essendo quest&#8217;ultimo rimasto soccombente all&#8217;esito del giudizio di appello in ordine a tutte le domande oggetto della controversia; pertanto nella fattispecie la Corte territoriale ha operato una corretta applicazione del principio della soccombenza.</p>
<p>Il ricorso deve quindi essere rigettato;</p>
<p>Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 2.500,00 per onorari di avvocato.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 29 maggio 2009.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2009.</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 15 marzo 2012 n. 4147</title>
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		<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 14:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Servitù]]></category>
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		<description><![CDATA[Esistono sempre i presupposti per richiedere una servitù di passaggio?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. SCHETTINO Olindo &#8211; Presidente -<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. BUCCIANTE Ettore &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 12370/2006 proposto da:</p>
<p>S.P.G., R.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 111, presso lo studio dell&#8217;avvocato D&#8217;AMATO DOMENICO, che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato BUCCI ENNIO;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>G.E. (OMISSIS), E.L.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 34/B, presso lo studio dell&#8217;avvocato CECCONI MAURIZIO, che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato OFFREDI GEDDO NICOLA;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>avverso la sentenza n. 656/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di BRESCIA, depositata il 13/07/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/2012 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;<br />
udito l&#8217;Avvocato D&#8217;AMATO Domenico, difensore dei ricorrenti che ha chiesto di riportarsi agli scritti già presentati;<br />
udito l&#8217;Avvocato CECCONI Maurizio, difensore dei resistenti che ha chiesto di riportarsi anch&#8217;egli e deposita istanza di trattazione;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato nel giugno 1988 G. E. ed E.L.S. convenivano dinanzi al Tribunale di Bergamo R.L. e S.P.G., per sentir dichiarare l&#8217;inesistenza del diritto dei convenuti al passaggio pedonale e carrabile attraverso la via privata posta nella particella 2708 di loro proprietà e sentir conseguentemente interdire tale passaggio.</p>
<p>Nel costituirsi, i convenuti contestavano la fondatezza della domanda e chiedevano, in via riconvenzionale, la costituzione del diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile sul tratto di strada in questione, stante l&#8217;interclusione del loro fondo. Essi facevano presente, in particolare, che l&#8217;accesso alla pubblica via menzionato dagli attori conduceva solo ad un&#8217;autorimessa privata di proprietà dei convenuti, mentre al sovrastante fabbricato di proprietà degli stessi, situato in cima ad un&#8217;altura, non era possibile accedere se non attraverso un ripido prato.</p>
<p>Con sentenza n. 753 del 2003 il Tribunale adito accoglieva la domanda attrice, rigettando invece la riconvenzionale. In motivazione, il giudice rilevava che il fondo dei resistenti non era intercluso, e che non era possibile sacrificare la proprietà degli attori per la sola maggiore comodità dei convenuti, i quali non avevano nemmeno allegato e provato gli elementi richiesti dall&#8217;art. 1052 c.c., comma 2.</p>
<p>Con sentenza depositata il 13-7-2005 la Corte di Appello di Brescia rigettava il gravame proposto avverso la predetta decisione dal R. e dalla S.. La Corte territoriale, dopo avere inquadrato la fattispecie nella previsione dell&#8217;art. 1051 c.c., comma 1, seconda parte (interclusione relativa), rilevava che, pur essendo stata sollevata dagli appellati la questione, gli appellanti non avevano dedotto e provato la necessità di costruire il laboratorio di falegnameria nella parte alta e non nella parte bassa del loro fondo, ove esisteva un comodo passaggio. Essa, pertanto, confermava la sentenza impugnata di rigetto della riconvenzionale, sia pure sulla base di una diversa motivazione.</p>
<p>Per la cassazione di tale sentenza ricorrono R.L. e S.P.G., sulla base di due motivi.</p>
<p>G.E. ed E.L.S. resistono con controricorso.</p>
<p>I ricorrenti hanno depositato una memoria ex art. 378 c.p.c. ed hanno presentato istanza di trattazione del procedimento, ai sensi della L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 26.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1051 c.c.. Nel premettere che è pacifica l&#8217;interclusione della parte superiore del fondo di loro proprietà, ovvero l&#8217;impossibilità di accedere con mezzi meccanici all&#8217;edificio in cui sono situati sia l&#8217;abitazione che il laboratorio di falegnameria, sostengono che, in base ai principi enunciati dalla giurisprudenza, in presenza di distinte parti di un fondo non facilmente accessibili l&#8217;una all&#8217;altra per il dislivello, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni per la costituzione di una servitù carrabile sul fondo altrui, ai sensi dell&#8217;art. 1051 c.c., comma 1, seconda parte, occorre verificare: a) se il collegamento della parte separata del fondo con la parte munita di accesso alla strada pubblica possa conseguirsi &#8220;senza eccessivo dispendio o disagio&#8221;; b) se la costituzione della richiesta servitù trovi giustificazione nella coltivazione e nel &#8220;conveniente uso del fondo&#8221;. Rileva che, al contrario, la sentenza impugnata ha posto a carico dei convenuti un onere probatorio non previsto, relativo alla necessità di costruire il laboratorio di falegnameria nella parte alta del fondo. Fa altresì presente che, così disponendo, il giudice di appello ha indebitamente riferito la nozione di &#8220;conveniente uso del fondo&#8221; al solo laboratorio e non anche alla casa di civile abitazione.</p>
<p>Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano l&#8217;omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la necessità dell&#8217;accesso veicolare anche in relazione all&#8217;abitazione, oltre che al laboratorio, nonchè circa l&#8217;impossibilità di costruire l&#8217;edificio relativo nella parte non interclusa.</p>
<p>I due motivi, che per ragioni di connessione possono essere trattati congiuntamente, sono fondati.</p>
<p>Corte di Appello ha dato atto, in punto di fatto, che tra la parte alta del fondo dei convenuti (nella quale è stato costruito un edificio adibito in parte ad abitazione e in parte a falegnameria) e quella bassa (nella quale è stata costruita un&#8217;autorimessa) esiste un dislivello di 15 metri; che la parte bassa è collegata alla parte alta attraverso una scala in muratura che, però, non consente il carico e lo scarico del materiale che serve alla falegnameria; che la parte bassa ha un comodo accesso sulla pubblica via; che sul lato opposto il fondo ha un altro accesso alla strada comunale, costituito da una mulattiera larga non più di due metri che, secondo quanto accertato dal C.T.U., non consente un comodo e indipendente accesso alla proprietà R.- S..</p>
<p>Ciò posto, il giudice del gravame, dopo aver correttamente inquadrato giuridicamente la fattispecie nella previsione della seconda parte dell&#8217;art. 1051 c.c., comma 1, ha rigettato la domanda riconvenzionale di costituzione di servitù di passaggio coattivo sulla strada privata esistente, in prosecuzione della strada pubblica, sul fondo degli attori posto a confine della parte alta del loro immobile, sul rilievo che gli appellanti non avevano dedotto e provato la necessità di costruire il laboratorio di falegnameria nella parte alta e non nella parte bassa del loro fondo, ove esisteva un comodo passaggio.</p>
<p>Così statuendo, la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione dei principi affermati in materia dalla giurisprudenza.</p>
<p>E invero, come è stato puntualizzato da questa Corte, in tema di servitù di passaggio coattivo, il principio secondo il quale il terreno intercluso deve essere preso in considerazione unitariamente al fine di verificare l&#8217;esistenza dell&#8217;interclusione è applicabile nel caso in cui, dal punto di vista morfologico, esso presenti una conformazione tale da far ritenere che le singole parti del fondo siano facilmente accessibili l&#8217;una dall&#8217;altra (e ciò, qualunque sia la destinazione economica di ogni parte), poichè, in tal caso, ove il fondo non fosse considerato unitariamente ma per parti separate, in presenza di un accesso esistente alla via pubblica, la richiesta di costituzione di un passaggio coattivo, anche se connessa ad una diversa destinazione economica delle distinte parti di fondo, si risolverebbe nel reclamare l&#8217;imposizione di un peso a carico del fondo altrui dettato da prevalenti ragioni di comodità, atteso che il passaggio dall&#8217;una all&#8217;altra parte del terreno non sarebbe ostacolata da alcunchè (Cass. 13-9-2004 n. 18372; Cass. 28-10-2009 n. 22834).</p>
<p>Quando, viceversa, tale accessibilità non risulti praticabile perchè il dislivello tra la parte superiore del fondo attraversata dalla strada rotabile comunale e la parte sottostante, posta a livello inferiore, rende oggettivamente tale parte non facilmente accessibile all&#8217;altra, la considerazione unitaria del fondo deve venir meno, perchè l&#8217;ostacolo naturale, in realtà, separa quella parte del fondo dall&#8217;altra, cioè divide il suddetto fondo idealmente in due parti distinte. Ne consegue, in tale ipotesi, che, al fine di consentire o meno la costituzione di una servitù coattiva di passaggio carrabile sul fondo altrui, l&#8217;esame deve necessariamente spostarsi sulla verifica della possibilità di collegare la parte separata del fondo all&#8217;altra (nella specie a quella servita dalla strada rotabile comunale), accertando se tale collegamento può conseguirsi senza eccessivo dispendio o disagio; e solo ove tale verifica ed accertamento abbiano esito negativo, la costituzione della servitù coattiva di passaggio può ritenersi consentita (Cass. 13-9-2004 n. 18372). Nella sentenza da ultimo citata è stato ulteriormente precisato che la fattispecie considerata rientra nella previsione della seconda parte dell&#8217;art. 1051 c.c., comma 1, che impone, a carico del richiedente, anche la dimostrazione della necessità della costituzione della servitù per le esigenze della coltivazione e del conveniente uso del fondo, ove l&#8217;uso va determinato in concreto, con riferimento alle condizioni di vita dell&#8217;uomo medio, nell&#8217;epoca in cui il diritto viene esercitato; e che tali condizioni di vita, attualmente, non possono prescindere dal soddisfare l&#8217;esigenza di raggiungere in macchina la propria abitazione, come indirettamente confermato dalla pronuncia di incostituzionalità (v. C. Cost. 167/99) dell&#8217;art. 1052 c.c., comma 2, nella parte in cui non prevede che il passaggio coattivo di cui al primo comma della stessa norma possa essere concesso dall&#8217;autorità giudiziaria quando venga riconosciuto che la domanda risponde ad esigenze di accessibilità degli edifici destinati ad uso abitativo.</p>
<p>Nella specie, pertanto, una volta accertata l&#8217;esistenza di un notevole dislivello che viene, di fatto, a separare in due distinte ed autonome porzioni il fondo dei convenuti, ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti richiesti per la costituzione dell&#8217;invocata servitù di passaggio coattivo assume rilevanza fondamentale accertare se sussista, in concreto, la possibilità di realizzare, senza un eccessivo dispendio o disagio, un collegamento (carrabile) tra la parte alta e quella bassa del fondo R.- S., dotata, a differenza dell&#8217;altra, di un comodo accesso carrabile alla via pubblica; e, in caso di esito negativo di tale indagine, se la costituzione della servitù trovi giustificazione nelle esigenze della coltivazione e nel &#8220;conveniente uso&#8221; del fondo dei ricorrenti, tenuto conto della destinazione (a falegnameria e ad abitazione) del fabbricato realizzato nella parte superiore dell&#8217;immobile.</p>
<p>Il giudice del gravame, al contrario, omettendo ogni verifica 9 riguardo agli indicati temi d&#8217;indagine, ha rigettato la domanda riconvenzionale sul rilievo della mancanza di prova della necessità di realizzare la falegnameria sulla parte alta del fondo; ed ha quindi posto a base della decisione una circostanza irrilevante in rapporto alla natura ed alle finalità dell&#8217;azione proposta.</p>
<p>Per le ragioni esposte la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Brescia, la quale dovrà attenersi agli enunciati principi di diritto, effettuando i necessari accertamenti.</p>
<p>Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente grado di giudizio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità ad altra Sezione della Corte di Appello di Brescia.<br />
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 gennaio 2012.<br />
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2012.</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 27 febbraio 2012 n. 2978</title>
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		<pubDate>Sun, 01 Dec 2013 15:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Servitù]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[passaggio]]></category>
		<category><![CDATA[prg]]></category>
		<category><![CDATA[servitù]]></category>

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		<description><![CDATA[Interessante sentenza sul diritto alla servitù di passaggio: cosa succede quando si intreccia con il Piano Regolatore Generale?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente -<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. PARZIALE Ippolisto &#8211; Consigliere -<br />
Dott. CORRENTI Vincenzo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>G.U. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C.POMA 2, presso lo studio dell&#8217;avvocato TROILO GREGORIO, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato BRICCA LAURA;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENATO FUCINI 238, presso lo studio dell&#8217;avvocato CUTULI GUIDO, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato ZUCCONI GALLI FONSECA ADRIANA;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 530/2009 della CORTE D&#8217;APPELLO di ANCONA, depositata il 08/09/2009;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/2012 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;<br />
udito l&#8217;Avvocato TRIOILO Gregorio, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;<br />
udito l&#8217;Avvocato CUTULI Guido, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con atto notificato il 13.2.96 C.A., proprietaria in (OMISSIS) di un appartamento sito al piano terra di un fabbricato e della metà del sottotetto, comune ed indiviso con G.U., proprietario del sovrastante appartamento, citò quest&#8217;ultimo al giudizio del locale tribunale al fine di sentir costituire ex art. 1051 c.c. una servitù di passaggio, previa determinazione dell&#8217;adeguata indennità, per accedere alla soffitta.</p>
<p>Deduceva l&#8217;attrice l&#8217;assoluta interclusione, in considerazione della situazione dei luoghi, tale da consentire l&#8217;accesso al sottotetto soltanto attraverso le rampe di scale interne, accorpate all&#8217;unità immobiliare del convenuto, ed all&#8217;appartamento del medesimo, tenuto conto che la possibilità, pur prevista nell&#8217;atto dell&#8217;assegnazione dei rispettivi alloggi in cooperativa, di realizzare una scala esternale era stata negata dal Comune, respingendo la relativa domanda di autorizzazione; la C. chiese, inoltre, il risarcimento dei danni, conseguenti al mancato uso del bene comune, in precedenza esercitato fino al 1977 e da tale anno impeditole dalla chiusura della scala interna da parte del convenuto.</p>
<p>Costituitosi quest&#8217;ultimo, contestò sotto vari profili (segnatamente per contrasto con l&#8217;art. 1051 c.c., comma 4, per abuso di diritto, per la prevista possibilità di costruzione di una scala esternarla domanda, chiedendone il conseguente rigetto.</p>
<p>All&#8217;esito della disposta consulenza tecnica, il Tribunale di Pesaro, con sentenza del 9.5.02, accolse la domanda, ad eccezione del capo risarcitorio, prevedendo che la costituita servitù venisse esercitata con cadenze almeno quindicinali, senza diritto al possesso di chiavi, previo CONGRUO preavviso e preventivo accordo sul relativo orario, determinando l&#8217;indennità in Euro 4000,00 e compensando interamente le spese del giudizio.</p>
<p>A seguito dell&#8217;appello del G., resistito dalla C., con sentenza dell&#8217;8.9.09 la Corte di Ancona, accogliendo solo parzialmente il gravame, elevò l&#8217;indennità ad Euro 15.000,00, confermò nel resto la sentenza impugnata e compensò anche le spese del secondo grado. Tali le essenziali ragioni della suddetta decisione:</p>
<p>a) lo stato di interclusione assoluta era risultato provato dalla consulenza tecnica;</p>
<p>b) allo stesso non avrebbe potuto ovviarsi con la costruzione della scala esterna, essendo stato anche provato il relativo diniego di autorizzazione da parte dell&#8217;amministrazione comunale;</p>
<p>c) l&#8217;esenzione di cui all&#8217;art. 1051 c.c., u.c. avendo carattere relativo, non poteva essere nella specie invocata, attese la natura assoluta dell&#8217;accertata interclusione e l&#8217;impossibilità di alternative soluzioni;</p>
<p>d) non erano configurabili gli estremi dell&#8217;abuso del diritto, nè poteva al riguardo rilevare la circostanza che l&#8217;attrice non avesse per anni esercitato lo stesso, essendo il relativo impedimento dipeso dal comportamento del convenuto;</p>
<p>e) il pregiudizio&#8221;enorme&#8221;, in termini di disagi e conseguente deprezzamento dell&#8217;immobile servente, pur non potendosi ritenere incidente nella misura del 60% del valore, comportava tuttavia l&#8217;adeguato aumento dell&#8217;indennità all&#8217;importo di Euro 15.000,00.</p>
<p>Avverso tale sentenza il G. ha proposto ricorso per cassazione contenente otto motivi, ilustrati con successive memorie.</p>
<p>Ha resistito la C. con controricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Con i primi quattro motivi di ricorso, strettamente connessi e pertanto da esaminare congiuntamente, vengono dedotte omessa pronunzia (in violazione dell&#8217;art. 112 in rel. Art. 360 c.p.c., n. 4) su fatto controverso e decisivo, costituito dall&#8217;intervenuta modifica del P.R.G. del Comune di Pesaro, le cui nuove disposizioni avrebbero consentito la realizzazione della scala esterna, in subordine ex art. 360 c.p.c., n. 5, omessa motivazione su tale circostanza dedotta dall&#8217;appellante, omessa valutazione del documento, costituito dalla copia delle &#8220;norme tecniche di attuazione del PRG. 2000, al riguardo depositato ed &#8220;omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione&#8221; in ordine alla richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio, dall&#8217;appellante proposta allo specifico fine di accertare la sopravvenuta possibilità di costruzione.</p>
<p>Le censure, pur infondate nella parte deducente il vizio di omessa pronunzia dacchè una risposta, seppur non appagante, alla richiesta dell&#8217;appellante vi è stata da parte della corte di merito, vanno invece accolte nel resto.</p>
<p>Premesso che la sentenza di primo grado era stata pronunziata nel maggio del 2002, ritenendo che in base alle norme edilizie vigenti non fosse possibile alcun intervento al fine di realizzare la pur prevista scala esterna, per accedere alla soffitta ineterclusa e che le nuove norme tecniche di attuazione invocate dall&#8217;appellante a sostegno del rinnovo dell&#8217;indagine tecnica, pur attenendo ad uno strumento urbanistico approvato nel 2000, erano tuttavia intervenute, secondo tale deduzione, nel 2004, la richiesta era ammissibile ex art. 345 c.p.c., in quanto allegante un fatto nuovo, sopravvenuto alla decisione di primo grado, potenzialmente idoneo a determinare la cessazione dello stato di interclusione che, ai sensi dell&#8217;art. 1051 c.c. esige non solo la sussistenza di uno stato di fatto tale che non consenta al proprietario di un fondo di accedere all&#8217;altro, ma anche l&#8217;impossibilità di procuraselo senza eccessivo dispendio o disagio.</p>
<p>Essendo stato nella specie dedotto che tale impossibilità dipendeva essenzialmente da motivi legali, sarebbe stato compito da parte del giudice di appello, a fronte della precisa deduzione di un sopravvenuto mutamento del quadro normativo, rilevante ai fini dell&#8217;essenziale sopra indicata condizione dell&#8217;azione (che deve sussistere e persistere all&#8217;atto della decisione finale di merito), accertare se ed in quali limiti, alla luce delle nuove norme tecniche di attuazione dei PRG fossero possibili interventi edilizi additivi atti realizzare l&#8217;accesso in questione. Ma a tal riguardo la risposta della corte di merito risulta del tutto insoddisfacente, limitandosi ad una laconica affermazione, secondo cui una &#8220;nota a firma dell&#8217;ing. P.&#8221; (vale a dire del consulente di parte appellata) sarebbe stata &#8220;del tutto coerente con l&#8217;ordinanza del 6.3.07&#8243; e che pertanto non sussistevano &#8220;motivi per disporre l&#8217;espletamento di nuova C.T.U., stanti le chiare risultanze degli accertamenti tecnici svolti e l&#8217;inutilità di ulteriori indagini tecniche&#8221;. Detta motivazione, già di per sè censurabile perchè si limita all&#8217;adesione acritica ad uno scritto defensionale di parte, lo è ancor più perchè non esplicita, in concreto, le specifiche ragioni, di ordine tecnico o normativo, contenute nello scritto richiamato, asseritamente ostative alla richiesta di controparte.</p>
<p>Nè può valere, a colmare l&#8217;evidenziata lacuna argomentativa, il richiamo per relationem alla propria ordinanza interlocutoria citata che, come risulta dalla narrativa esposta dalla stessa corte (v. pag. 7 u.p.), non aveva motivatamente respinto l&#8217;istanza di rinnovo dell&#8217;indagine tecnica, bensì ritenuto di riservarne l&#8217;esame insieme alla &#8220;decisione di merito&#8221;, lasciando così &#8220;impregiudicata la decisione sulla richiesta di C.T.U.&#8221;.</p>
<p>Altrettanto inadeguato a dar conto delle ragioni della reiezione in questione risulta il successivo richiamo alle risultanze degli accertamenti tecnici già in atti, atteso che questi si erano svolti in primo grado, tenendo conto delle norme regolamentari locali all&#8217;epoca in vigore. Il ricorso va pertanto accolto nei termini sopra esposti, con conseguente assorbimento dei rimanenti e subordinati motivi (ribadenti censure connesse alla concreta applicabilità alla fattispecie dell&#8217;art. 1051 c.c., all&#8217;abuso di diritto ed ipotizzanti profili di incostituzionalità della norma, ove ritenuta applicabile).</p>
<p>La sentenza impugnata va conclusivamente cassata con rinvio, per nuova indagine in ordine alla praticabilità, legale e tecnica, dell&#8217;intervento in questione, atto ad eliminare lo stato d&#8217;interclusione, alla luce delle vigenti norme edilizie locali, ad altra Corte d&#8217;Appello, che si designa in quella di Bologna, cui va rimesso anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d&#8217;Appello di Bologna.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2012.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2012.</p>
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