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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; ordinanza</title>
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		<title>Il Sindaco puo&#8217; intervenire nei condominii  degradati</title>
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		<pubDate>Wed, 26 Jun 2019 11:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore giudiziario]]></category>
		<category><![CDATA[comune]]></category>
		<category><![CDATA[condizioni di degrado]]></category>
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		<category><![CDATA[sindaco]]></category>

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		<description><![CDATA[Il Sindaco può far nominare un Amministratore Giudiziario con pieni poteri in caso il Condominio non decida per la messa in sicurezza dell'edificio]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il Legislatore, con la legge n.55 del 14 Giugno 2019 (Conversione in legge con modifiche del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32 recante disposizioni urgenti per il settore dei contratti pubblici, per l&#8217;accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici) ha previsto che qualora il Sindaco indichi un edificio condominiale come degradato con apposita ordinanza, e che questo non sia dotato di una maggioranza tale da permettere l&#8217;esecuzione delle opere di messa in sicurezza, lo stesso Sindaco possa far nominare un Amministratore Giudiziario, dotato dei pieni poteri per prendere le decisioni indifferibili al posto dell&#8217;Assemblea.</p>
<p><a title="legge14 giugno 2019 n. 55, estratto" href="http://www.federproprietaabruzzo.it/legge14-giugno-2019-n-55-estratto/">Qui</a> l&#8217;estratto di legge.</p>
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		<title>legge14 giugno 2019 n. 55, estratto</title>
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		<pubDate>Wed, 26 Jun 2019 11:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[legislazione nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore giudiziario]]></category>
		<category><![CDATA[comune]]></category>
		<category><![CDATA[condizioni di degrado]]></category>
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		<category><![CDATA[sindaco]]></category>

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		<description><![CDATA[LEGGE 14 giugno 2019, n. 55 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: center;">LEGGE 14 giugno 2019, n. 55</h1>
<h3 class="consultazione" style="border: none;">Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l&#8217;accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. (19G00062) <span class="riferimento"> <span class="link_gazzetta"> <a style="color: #4a970b; text-decoration: none;" href="http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/06/17/140/sg/pdf" target="_blank">(GU Serie Generale n.140 del 17-06-2019)</a> </span> </span></h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;</p>
<p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:</p>
<p style="text-align: center;">[OMISSIS]</p>
<p style="text-align: right;">Allegat</p>
<p>MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 APRILE 2019, N. 32</p>
<p style="text-align: center;">[...]</p>
<p>Nel capo I, dopo l&#8217;articolo 5 sono aggiunti i seguenti:</p>
<p style="text-align: center;">[...]</p>
<p>Art. 5-sexies (Disposizioni urgenti per gli edifici condominiali degradati o ubicati in aree degradate).-</p>
<p>1. Negli edifici condominiali dichiarati degradati dal comune nel cui territorio sono ubicati gli edifici medesimi, quando ricorrono le condizioni di cui all&#8217;articolo 1105, quarto comma, del codice civile, la nomina di un amministratore giudiziario puo&#8217; essere richiesta anche dal sindaco del comune ove l&#8217;immobile e&#8217; ubicato. L&#8217;amministratore giudiziario assume le decisioni indifferibili e necessarie in funzione sostitutiva dell&#8217;assemblea.</p>
<p>2. Le dichiarazioni di degrado degli edifici condominiali di cui al comma 1 sono effettuate dal sindaco del comune con ordinanza ai sensi dell&#8217;articolo 50, comma 5, del testo unico delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel quadro della disciplina in materia di sicurezza delle citta&#8217; di cui al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48. 3. Dall&#8217;attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 12 aprile 2013, n. 9031</title>
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		<pubDate>Sat, 17 May 2014 17:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilità del Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[comune]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[muro]]></category>
		<category><![CDATA[ordinanza]]></category>

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		<description><![CDATA[Se il condominio non ottempera l'ordine del comune di rinforzare un muro e l'ente pubblico provvede, chi paga?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SESTA CIVILE<br />
SOTTOSEZIONE 2</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. GOLDONI Umberto &#8211; Presidente<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Consigliere<br />
Dott. BUCCIANTE Ettore &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; Consigliere<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>sul ricorso 16891/2011 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS) eredi legittimi di (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>COMUNE DI CALASCIBETTA;</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 129/2010 della CORTE D&#8217;APPELLO di CALTANISSETTA del 4.6.2010, depositata il 25/06/2010;<br />
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE BUCCIANTE;<br />
E&#8217; presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>FATTO E DIRITTO</strong></p>
<p>La Corte:</p>
<p>ritenuto che:</p>
<p>- si e&#8217; proceduto nelle forme di cui all&#8217;articolo 380 bis c.p.c.;</p>
<p>- la relazione depositata in cancelleria e&#8217; del seguente tenore:</p>
<p>&#8220;Con sentenza del 11 ottobre 2000 il Tribunale di Enna condanno&#8217; (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), in solido, a pagare al Comune di Calascibetta la somma di lire 33.629.395, oltre agli interessi, a rimborso di un pari importo che l&#8217;ente aveva speso per il consolidamento di un muro pericolante, essendo rimasta ineseguita il provvedimento con cui era stata ordinata ai proprietari del manufatto l&#8217;esecuzione di tali lavori.</p>
<p>Adita dai soccombenti, la Corte d&#8217;appello di Caltanissetta, con sentenza del 25 giugno 2010 ha parzialmente riformato la decisione, rigettando la domanda del Comune nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche&#8217; riducendo al 55% della somma suddetta la condanna di (OMISSIS), e per lei dei suoi eredi (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).</p>
<p>Questi ultimi hanno proposto ricorso per cassazione, in base a un motivo. Le altre parti non hanno svolto attivita&#8217; difensive nel giudizio di legittimita&#8217;.</p>
<p>Con il motivo addotto a sostegno dell&#8217;impugnazione i ricorrenti lamentano che la Corte d&#8217;appello ha erroneamente e ingiustificatamente ritenuto che la loro dante causa fosse comproprietaria del muro in questione e fosse tenuta quindi alla sua riparazione. Si sostiene che la motivazione della decisione e&#8217; omessa, insufficiente e contraddittoria, in quanto il giudice di secondo grado: &#8211; ha trascurato di considerare che la condominialita&#8217; del manufatto doveva essere esclusa, stante la sua funzione di sorreggere un sovrastante giardino di proprieta&#8217; altrui; e&#8217; incorso in una incoerenza logica, riconoscendo che non vi era prova della qualita&#8217; di comproprietari degli altri destinatari dell&#8217;ordinanza di ripristino emessa dal Comune, non potendosi tale prova ricavare da una scrittura di impegno all&#8217;esecuzione dei lavori, firmata (anche) da (OMISSIS).</p>
<p>La doglianza appare priva del requisito della pertinenza alla ratio decidendi posta a base della sentenza impugnata, con la quale il primo motivo dell&#8217;appello di (OMISSIS) (con il quale si prospettava la tesi ora riproposta in sede di legittimita&#8217;) e&#8217; stato dichiarato inammissibile perche&#8217; concretante una eccezione &#8220;nuova&#8221;, come tale preclusa nel giudizio di secondo grado. A questo proposito, nessuna concreta e specifica censura e&#8217; stata formulata dai ricorrenti.</p>
<p>Nel contesto del ricorso (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) si dolgono anche della mancata rideterminazione, da parte della Corte d&#8217;appello, del quantum sia del credito vantato dal Comune sia dei relativi interessi.</p>
<p>La deduzione risulta affetta da genericita&#8217;, non essendo state rivolte critiche di sorta a quanto e&#8217; stato esposto nella sentenza impugnata circa la dimostrazione dell&#8217;importo dovuto, data dal Comune mediante la produzione della nota spese dei lavori, della deliberazione di approvazione della contabilita&#8217; finale, della fattura dell&#8217;impresa esecutrice; ne&#8217; i ricorrenti hanno chiarito alcunche&#8217; in ordine al loro accenno agli interessi.</p>
<p>Si ritiene quindi possibile definire il giudizio ai sensi dell&#8217;articolo 375 c.p.c., n. 5, seconda ipotesi&#8221;.</p>
<p>- le parti non si sono avvalse delle facolta&#8217; di cui al secondo comma dell&#8217;articolo 380 bis c.p.c.;</p>
<p>- il collegio concorda con le argomentazioni svolte nella relazione e le fa proprie;</p>
<p>- il ricorso viene pertanto rigettato;</p>
<p>- non vi e&#8217; da provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale l&#8217;intimato non ha svolto attivita&#8217; difensive.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>rigetta il ricorso.</p>
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