

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; opposizione</title>
	<atom:link href="http://www.federproprietaabruzzo.it/tag/opposizione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.federproprietaabruzzo.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Apr 2023 21:49:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 8 febbraio 2013, n. 3142</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-8-febbraio-2013-n-3142/</link>
		<comments>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-8-febbraio-2013-n-3142/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2014 22:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sanzioni Amministrative]]></category>
		<category><![CDATA[auo]]></category>
		<category><![CDATA[consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[multa]]></category>
		<category><![CDATA[notifica]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo proprietario]]></category>
		<category><![CDATA[opposizione]]></category>
		<category><![CDATA[sanzione amministrativa]]></category>
		<category><![CDATA[vecchio proprietario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.federproprietaabruzzo.it/?p=8803</guid>
		<description><![CDATA[Italiano attenione! Hai venduto l'auto? La multa arriva a te? Guai a non fare subito opposizione.....]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. PETITTI Stefano &#8211; Consigliere<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; Consigliere<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 10398-2007 proposto da:</p>
<p>COMUNE DI META in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS) SPA;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 2475/2006 del GIUDICE DI PACE di SORRENTO, depositata il 25/11/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/2013 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>(OMISSIS), con ricorso in data 28.9.05 al GdP di Sorrento, proponeva opposizione Legge n. 689 del 1981, ex articolo 22, avverso la cartella esattoriale emessa dal comune di Meta in relazione ad un&#8217;infrazione al C.d.S. elevata in data (OMISSIS) a carico della stessa (OMISSIS), lamentando che il relativo verbale non le era stato mai notificato cio&#8217; che non le aveva consentito di precisare che l&#8217;autovettura a cui l&#8217;infrazione si riferiva,non era piu&#8217; di sua proprieta&#8217; essendo stata venduta fin dai 1991. Si costituiva il Comune di Meta chiedendo il rigetto dell&#8217;opposizione avverso la cartella esattoriale in quanto inammissibile, rilevando che l&#8217;originario P.V. riguardante l&#8217;infrazione al C.d.S. di cui trattasi era stato notif. a mani proprie della (OMISSIS), che non aveva fatto alcuna impugnazione.</p>
<p>L&#8217;adito Gdp con sentenza n. 143/06 rigettava l&#8217;opposizione alla cartella esattoriale in quanto inammissibile, atteso che ti verbale di contravvenzione a cui la stessa si riferiva era stato ritualmente notificato all&#8217;interessata che non lo aveva mai impugnato.</p>
<p>La predetta sentenza veniva impugnata dalla (OMISSIS) per revocazione ai sensi dell&#8217;articolo 395 c.p.c., n. 3. Sosteneva che solo dopo tale pronuncia aveva appreso che il nuovo proprietario dell&#8217;autovettura in parola, su richiesta di essa (OMISSIS) aveva comunicato al sindaco del Comune di Meta, con propria dichiarazione protocollata in data 17.04.03 di esserne il legittimo proprietario per cui l&#8217;infrazione andava notificata a costui; che tale dichiarazione dopo la pronuncia della sentenza, era venuta in suo possesso e che il sindaco del comune, nel costituirsi in giudizio, aveva subdolamente taciuto di tale dichiarazione benche&#8217; fosse a lui ben nota.</p>
<p>Il GdP di Sorrento con sentenza n. 2475/06 accoglieva la tesi dell&#8217;attrice e revocava la decisione impugnata, ritenendo che la stessa era stata emessa &#8220;sulla base di elementi di prova risultati non veri e taciuti dal Comune di Meta&#8221;.</p>
<p>Avverso la suddetta pronuncia il Comune di Meta, ricorre per cassazione sulla base di 5 mezzi; l&#8217;intimata non ha svolto difese. Con ordinanza pronunciata alla pubbl. udienza del 6/6/12 il collegio disponeva l&#8217;acquisizione del fascicolo d&#8217;ufficio del procedimento celebrato davanti ai GdP definito con l&#8217;impugnata sentenza n. 2475/2006.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Con il 1 motivo del ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della Legge n. 689 del 1981, articoli 22 e 23 ed Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articoli 203, 204 bis e 205. Assume che l&#8217;accertamento della sanzione era stato regolarmente notificato e non opposto e che la definitivita&#8217; di esso escludeva che nel giudizio di opposizione alla cartella esattoriale potessero essere fatte valere questioni riguardanti lo stesso accertamento.</p>
<p>Con il 2 motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 395 c.p.c., n. 3 e articolo 398 c.p.c., comma 2: lamenta l&#8217;esponente la ritenuta ammissibilita&#8217; della domanda di revocazione da parte del G.d.P., in assenza delle indicazioni richieste dall&#8217;articolo 398 c.p.c., comma 2; nel ricorso per revocazione non sono indicate le prove attraverso cui la (OMISSIS) intendeva dimostrare la data in cui avrebbe avuto notizia del documento ritenuto decisivo, ne&#8217; la data della scoperta o del recupero o conoscenza della dichiarazione attestante il cambio della proprieta&#8217; della autovettura.</p>
<p>Con il 3 motivo si deduce la violazione dell&#8217;articolo 395 c.p.c., n. 3; ulteriore motivo d&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso per revocazione: a) la ricorrente in quella sede non aveva dimostrato che la mancata produzione del documento non era attribuibile a causa di forza maggiore, ma solo a sua colpa o negligenza, atteso che la (OMISSIS) avrebbe potuto facilmente procurarsi tale dichiarazione; b) il documento in questione non era decisivo ai fini della decisione.</p>
<p>Con il 4 motivo: si eccepisce il vizio di motivazione; fatto controverso: non corrisponde al vero che il Gdp avesse deciso sui presupposto &#8220;che la ricorrente non avesse informato la PA dell&#8217;avvenuto trasferimento, della proprieta&#8217; dell&#8217;autovettura&#8221;&#8230;</p>
<p>Con il 5 motivo di denunzia la violazione della Legge n. 689 del 1981, articolo 23: dal dispositivo emerge che la decisione e&#8217; stata presa con criterio equitativo&#8230;(&#8220;&#8230;nel maggior interesse della verita&#8217;&#8230;.&#8221;).</p>
<p>Con il 6 motivo si denunzia la violazione dell&#8217;articolo 112 c.p.c.: per avere il G.d.P. pronunciato la revocazione con riferimento al vizio di cui all&#8217;articolo 395 c.p.c., n. 2, non invocato a fondamento della revocazione (la sentenza viene revocata &#8220;&#8230;in base ad elementi di prova risultati non veri e taciuti da comune di Meta&#8230;&#8221;.).</p>
<p>Tanto premesso, dev&#8217;essere accolto, ad avviso del Collegio, il primo motivo del ricorso.</p>
<p>Invero era chiaramente inammissibile la domanda di revocazione proposta con riferimento alla decisivita&#8217; dei documenti, atteso che, come rilevato dal GdP nella prima sentenza, non era ammissibile nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale alcuna questione attinente alla cartella stessa, ad un titolo, cioe&#8217;, divenuto definitivo proprio a seguito di mancata tempestiva opposizione del soggetto al quale la violazione era stata contestata.</p>
<p>In conclusione il motivo dev&#8217;essere accolto (assorbiti gli altri); la sentenza dev&#8217;essere cassata; la causa puo&#8217; essere decisa nel merito per cui va dichiarata inammissibile l&#8217;istanza di revocazione de qua.</p>
<p>Le spese del giudizio di legittimita&#8217; seguono la soccombenza. Nulla per le spese del giudizio di merito.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo la causa nel merito, dichiara inammissibile l&#8217;istanza di revocazione; condanna l&#8217;intimata al pagamento delle spese di legittimita&#8217; che liquida in euro 1250,00 di cui euro 1.050,00 per compensi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-8-febbraio-2013-n-3142/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 12 novembre 2012, n. 19605</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-12-novembre-2012-n-19605/</link>
		<comments>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-12-novembre-2012-n-19605/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2014 17:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Decreto Ingiuntivo]]></category>
		<category><![CDATA[annullabilità]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[decreto ingiuntivo]]></category>
		<category><![CDATA[delibera]]></category>
		<category><![CDATA[impugnazione]]></category>
		<category><![CDATA[nullità]]></category>
		<category><![CDATA[opposizione]]></category>
		<category><![CDATA[validità della delibera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.federproprietaabruzzo.it/?p=8608</guid>
		<description><![CDATA[Con quali motivazioni il condomino moroso può impugnare il decreto ingiuntivo per il pagamento delle somme condominiali?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:</p>
<p>Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. PROTO Cesare Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. PETITTI Stefano &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 19633-2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>COND VIA (OMISSIS) in persona dell&#8217;Amministratore pro tempore (OMISSIS) elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>avverso la sentenza n. 53/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di PERUGIA, depositata il 24/02/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/07/2012 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), con delega depositata in udienza dell&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore dei ricorrenti che si riporta agli atti depositati;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente che si riporta agli atti;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per rinvio per regolarizzare posizione del condominio in subordine rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>1.- Il Condominio sito in (OMISSIS) chiedeva e otteneva decreto ingiuntivo nei confronti dei condomini (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), comproprietari di un appartamento sito nel condominio, per il pagamento di quote condominiali scadute per lire 6.945.332, come da verbale d&#8217;assemblea 30 settembre 1993 che aveva approvato il rendiconto 92/93 e il preventivo 93/94.</p>
<p>Avverso tale decreto gli ingiunti proponevano opposizione, deducendo: che l&#8217;avviso di convocazione dell&#8217;assemblea del 30 settembre 1993 non era mai stato loro comunicato; che non era stato mai inviato loro un conteggio particolare di quanto dovuto; che i 2/3 della spesa del lastrico solare, di uso esclusivo del proprietario dell&#8217;ultimo piano, era stato ripartito tra tutti i condomini; che la spesa per il portone d&#8217;ingresso non era stata mai approvata dall&#8217;assemblea; che la spesa per la pulizia delle scale era stata deliberata senza che l&#8217;argomento fosse all&#8217;ordine del giorno; che la spesa relativa all&#8217;ascensore doveva essere ripartita esclusivamente tra i condomini che l&#8217;avevano installato senza preventiva deliberazione assembleare; che all&#8217;amministratore, peraltro non iscritto nell&#8217;albo di categoria, era stato riconosciuto un compenso eccessivo; che erano stati addebitati interessi con decorrenza anteriore a quella dovuta; che erano state richieste con decreto ingiuntivo anche le rate non scadute dell&#8217;esercizio 1993/94.</p>
<p>Il Condominio chiedeva il rigetto dell&#8217;opposizione.</p>
<p>Con sentenza del 30 settembre 2001 il Tribunale di Perugia accoglieva l&#8217;opposizione, ritenendo che il Condominio non avesse dato la prova della regolare convocazione degli opponenti all&#8217;assemblea del 30 settembre 1993, sicche&#8217; le deliberazioni assunte da quel consesso dovevano ritenersi nulle, e conseguentemente infondata l&#8217;ingiunzione che sulla base di quei deliberati era stata emessa.</p>
<p>Con sentenza dep. il 24 febbraio 2006 la Corte di appello di Perugia, in riforma della decisione impugnata dal Condominio, rigettava l&#8217;opposizione al decreto che confermava.</p>
<p>Dopo avere rilevato che non era chiaro se gli opponenti fossero stati o meno convocati all&#8217;assemblea del 30 settembre 19993 anche se la spedizione delle raccomandate da parte dell&#8217;amministratore lo avrebbe lasciato supporre, i Giudici osservavano che la questione non era decisiva posto che si il difetto di convocazione del condomino all&#8217;assemblea condominiale e&#8217; causa di annullabilita&#8217; e non di nullita&#8217; della relativa delibera: posto che i predetti erano a conoscenza del verbale di assemblea gia&#8217; in epoca prossima all&#8217;ottobre 1993 il termine per impugnare era scaduto.</p>
<p>Ritenevano che potevano prendersi in considerazione soltanto i motivi eventuali di nullita&#8217; della delibera ed escludevano che quelli con l&#8217;opposizione invocati potessero integrare alcuna nullita&#8217;.</p>
<p>In relazione agli altri motivi, i Giudici osservavano che era legittima la ripartizione delle spese relative al lastrico solare ex articolo 1126; la spesa per il portone di ingresso era stata ratificata con l&#8217;approvazione del rendiconto; l&#8217;installazione dell&#8217;ascensore non poteva considerarsi innovazione gravosa o voluttuaria; la nomina dell&#8217;amministratore puo&#8217; avvenire anche fra professionisti non inscritti al relativo albo e la determinazione del compenso e&#8217; rimessa alla libera contrattazione.</p>
<p>Per quel che riguardava la decorrenza degli interessi e delle rate scadute, la sentenza rilevava la genericita&#8217; della doglianza e comunque la esattezza della decorrenza degli interessi dal 30-9-1993, posto che il l&#8217;esercizio 1993 era terminato e quello 93-94 era iniziato da tre mesi, senza che gli opponenti avessero pagato alcunche&#8217; ed erano stati oggetto di due esecuzioni, mentre per le rate non ancora scadute era ritenuta, ai sensi dell&#8217;articolo 1186 cod. civ., la decadenza dal beneficio del termine.</p>
<p>2.- Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sulla base di cinque motivi illustrati da memoria.</p>
<p>Resiste con controricorso l&#8217;intimato.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Preliminarmente va rilevato che la presente controversia, avendo a oggetto il pagamento dei contributi condominali richiesti con l&#8217;opposto decreto ingiuntivo, rientra, ai sensi dell&#8217;articolo 1130 c.c., n. 3 e dell&#8217;articolo 63 disp. att. cod. civ., nelle attribuzioni dell&#8217;amministratore il quale in tale ipotesi e&#8217; legittimato ad agire (articolo 1131 c.c., comma 1) senza che sia necessaria l&#8217;autorizzazione dell&#8217;assemblea che invece e&#8217; richiesta quando la controversia esorbita dalle sue attribuzioni (S.U. 18331/2010): pertanto, va disattesa la richiesta del Procuratore Generale di assegnazione di un termine per la regolarizzazione della costituzione del Condominio nel giudizio di cassazione.</p>
<p>1.1. &#8211; Il primo motivo, lamentando violazione degli articoli 1136, 1137, 2697, 2121 e 2729 cod. civ. nonche&#8217;, articoli 115, 116 cod. proc. civ., deduce che la sentenza, discostandosi da quanto aveva ritenuto il tribunale e ritenendo annullabile e non nulla la delibera del 30 settembre 1993, aveva da un lato considerato non perfezionato il procedimento di comunicazione della convocazione di cui non era stata provata la ricezione della relativa raccomandata e poi aveva invece ritenuto il medesimo procedimento perfezionato quando erroneamente aveva affermato che gli opponenti avevano avuto conoscenza del verbale di assemblea senza che il Condominio avesse offerto la prova, al medesimo incombente, dell&#8217;avvenuta ricezione della raccomandata relativa alla comunicazione del predetto verbale: la delibera era stata tempestivamente impugnata con l&#8217;atto di opposizione.</p>
<p>1.2. &#8211; Il secondo motivo, lamentando violazione degli articoli 1120, 1121, 1136, 1105, 1126, 1123, 1185, 1186, 2697, 2727 e 2729 cod. civ. nonche&#8217; articoli 112, 115, 116, 342, 346 c.p.c., articolo 132 c.p.c., n. 4, censura la sentenza che era andata oltre il devolutimi, posto che con il gravame il Condominio si era limitato al solo fatto della nullita&#8217; e/o annullabilita&#8217; della Delib. 30 settembre 1993 e alla relativa convocazione senza richiamare specificamente le altre questioni.</p>
<p>Anche nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo per oneri condominiali il Condominio, essendo attore, deve fornire la prova del suo diritto che nella specie non era stato dimostrato, posto che: a) non vi era stata la previa deliberazione dell&#8217;assemblea in ordine alla spesa relativa al portone di ingresso dello stabile e, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello, non poteva ritenersi la ratifica con la delibera del 30-9-1993, non essendovi in essa alcuna traccia; b) ugualmente doveva dirsi a proposito delle spese relative al lastrico solare di uso esclusivo, i cui 2/3 non potevano essere ripartiti anche a carico del proprietario del lastrico solare sul quale la spesa gia&#8217; gravava per un terzo; c) ugualmente doveva dirsi per la installazione dell&#8217;ascensore che non era stata mai deliberata dai condomini e, trattandosi di innovazione, doveva essere approvata con la maggioranza qualificata di cui all&#8217;articolo 1120 cod. civ.; d) analogamente era avvenuto per la nomina dell&#8217;amministratore non iscritto alla relativa associazione e alla determinazione in misura eccessiva del suo compenso. Per quel che riguardava gli interessi, infondata era la ritenuta genericita&#8217; della doglianza, essendo stato dedotto dagli opponenti che la quantificazione dei pretesi interessi era erronea, poiche&#8217; si richiedevano interessi dalla data dell&#8217;assemblea 30/9/93, quando era evidente che tali interessi potevano essere dovuti solo per le rate scadute e approvate in quella sede e non per il preventivo 94 e per i pagamenti la cui scadenza era fissata per il 30/11/1993: risultava dallo stesso preventivo 94 prodotto dal Condominio che i pagamenti per le spese straordinarie dovevano essere eseguiti entro il 30/10/93 ed entro il 30/11/93, per cui non poteva il Condominio pretendere gli interessi dal 30/9/1993, mentre quanto alle spese ordinarie, queste erano suddivise in dodici mensilita&#8217; a partire dal 30/10/1993 di lire 195.400, delle quali, ovviamente, erano scadute solo le prime quattro mensilita&#8217;. Censura ancora l&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 1186 cod. civ. che di ufficio e senza che ne ricorressero i presupposti era stata compiuta dai Giudici.</p>
<p>Il Giudice aveva omesso ogni pronuncia sulla questione relativa alla pulizia delle scale.</p>
<p>1.3. &#8211; I motivi, involgendo questioni che appaiono strettamente connesse, vanno esaminati congiuntamente.</p>
<p>In primo luogo, deve escludersi il denunciato vizio di ultrapetizione, posto che, nel censurare la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato la nullita&#8217; della delibera sulla quale si era fondata l&#8217;ingiunzione opposta, il Condominio non si era limitato a impugnare la declaratoria di nullita&#8217; della delibera de qua ma aveva chiesto il rigetto dell&#8217;opposizione e la conferma del decreto, cosi&#8217; instando per l&#8217;accoglimento della domanda proposta con la richiesta del decreto, che costituiva l&#8217;oggetto del giudizio, mentre l&#8217;efficacia della delibera su cui il decreto si fondava ne rappresentava la necessaria premessa. Ed invero, il decreto ingiuntivo si basava sulla delibera con la quale erano stati approvati il rendiconto delle spese dell&#8217;esercizio 92-193 e il preventivo 93-94 che peraltro era limitato ai primi quattro mesi: tale delibera e&#8217; stata ritenuta annullabile e non nulla, tenuto conto che il denunciato difetto di convocazione dell&#8217;assemblea non puo&#8217; comportare nullita&#8217;, cosi&#8217; come sarebbero affetti da ragioni di annullabilita&#8217; e non da nullita&#8217; i vizi lamentati e riproposti con il ricorso per cassazione.</p>
<p>Orbene, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso ai sensi dell&#8217;articolo 63 disp. att. cod. civ. per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall&#8217;assemblea, il condomino opponente non puo&#8217; far valere questioni attinenti alla validita&#8217; della delibera condominiale ma solo questioni riguardanti l&#8217;efficacia della medesima. Tale delibera infatti costituisce titolo di credito del condominio e, di per se&#8217;, prova l&#8217;esistenza di tale credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest&#8217;ultimo proponga contro tale decreto, ed il cui ambito e&#8217; dunque ristretto alla sola verifica della esistenza e della efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. 2387/2003; 7261/2002; 11515/1999; 3302/1993). D&#8217;altra parte, debbono qualificarsi nulle le delibere dell&#8217;assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all&#8217;ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell&#8217;assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprieta&#8217; esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all&#8217;oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell&#8217;assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell&#8217;assemblea, quelle genericamente affette da irregolarita&#8217; nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all&#8217;oggetto (S.U. 4806/2005).</p>
<p>Pertanto, una volta accertata la immediata esecutivita&#8217; della delibera, in base alla quale era stato legittimamente emesso il decreto, non potevano essere invocati nel giudizio di opposizione eventuali vizi invalidanti la predetta delibera che avrebbero dovuti essere fatti valere nel giudizi di impugnazione, atteso che il Giudice dell&#8217;opposizione al decreto non avrebbe potuto, neppure incidenter tantum, rilevare l&#8217;invalidita&#8217; delle delibere impugnate.</p>
<p>Va ancora considerato che l&#8217;assemblea, che nell&#8217;ambito dei poteri di gestione del condominio, approva il rendiconto ai sensi dell&#8217;articolo 1135 cod. civ., in tal modo ratifica con efficacia ex tunc le spese per lavori anche se non siano stati deliberati, salvo evidentemente i vizi invalidanti tale delibera da fare valere nei modi di legge.</p>
<p>Cio&#8217; posto, va osservato che: a) la tempestivita&#8217; o meno dell&#8217;impugnativa prevista dall&#8217;articolo 1137 cod. civ. in tema di delibere annullabili ovvero la conoscenza del verbale di assemblea (oggetto del primo motivo di ricorso) sono del tutto ininfluenti nella presente sede, che non ha a oggetto la impugnazione principale della delibera; b) la denuncia circa la ripartizione della spesa relativa al lastrico solare o la maggioranza con la quale era stata approvata l&#8217;installazione dell&#8217;ascensore sono ragioni di annullabilita&#8217; della delibera, cosi come non sono comunque ragioni che possono configurare invalidita&#8217; la scelta della persona dell&#8217;amministratore o la determinazione del suo compenso. Per quel che concerne la spesa relativa al portone di ingresso che secondo i ricorrenti &#8211; a differenza di quanto affermato dai Giudici non sarebbero state neppure menzionate nel verbale di assemblea, la censura si risolve nella denuncia di un travisamento o di un errore revocatorio che non puo&#8217; essere denunciato in sede di legittimita&#8217;. Per quel che concerne la pulizia delle scale &#8211; contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti &#8211; i Giudici hanno esaminato la questione, affermando che la relativa spesa era stata comunque ratificata con l&#8217;approvazione del rendiconto.</p>
<p>Il motivo merita invece accoglimento per quel che concerne la censura relativa alla decorrenza degli interessi e alle rate non ancora scadute del preventivo, laddove i Giudici &#8211; dopo avere considerato generica la censura sollevata dagli opponenti &#8211; l&#8217;hanno comunque esaminata nel merito e, nel ritenere dovute le somme di cui al decreto, hanno applicato, d&#8217;ufficio, l&#8217;articolo 1186 cod. civ., considerando immediatamente esigibili le rate non scadute del preventivo e, di conseguenza, dovuti gli interessi con decorrenza dal 30-9-1993 su tali somme.</p>
<p>In primo luogo, deve ritenersi che con l&#8217;opposizione &#8211; che peraltro non e&#8217; un mezzo di gravame &#8211; erano state formulate contestazioni in merito alla debenza degli interessi e delle rate non ancora scadute del preventivo 93-94 (ai quali soltanto si fa riferimento con le censure sollevate con il ricorso per cassazione), per cui l&#8217;affermata genericita&#8217; era da considerarsi del tutto fuori luogo. Cio&#8217; posto, va osservato che la richiesta di decadenza dal beneficio del termine previsto dalla norma citata e&#8217; evidentemente riservata al potere dispositivo della parte che, da un lato, e&#8217; il soggetto interessato a fare valere l&#8217;immediata esigibilita&#8217; della prestazione e, dall&#8217;altro, deve invocare (e dimostrare) i presupposti al riguardo previsti dalla norma citata (insolvenza o diminuzione o mancata prestazione delle garanzie). Ed invero, con il ricorso per decreto ingiuntivo non era stata chiesta la decadenza dal beneficio del termine e non erano state neppure allegate le circostanze al riguardo previste l&#8217;articolo 1186 cod. civ..</p>
<p>Pertanto, il primo motivo va rigettato, il secondo motivo va accolto nei limiti in cui si e&#8217; detto (cioe&#8217; per quel che concerne gli interessi e le rate non ancora scadute con riferimento al preventivo 93-94); la sentenza va cassata relativamente e limitatamente a quanto si e&#8217; detto a proposito del secondo motivo con rinvio, anche per le spese della presente fase, alla Corte di appello di Roma.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Accoglie il secondo motivo del ricorso nei limiti di quanto in motivazione rigetta il primo motivo cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese della presente fase, alla Corte di appello di Roma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-12-novembre-2012-n-19605/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 Penale Sentenza 23 novembre 2012, n. 45831</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-3-penale-sentenza-23-novembre-2012-n-45831/</link>
		<comments>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-3-penale-sentenza-23-novembre-2012-n-45831/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2014 08:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicurezza nel cantiere]]></category>
		<category><![CDATA[accertamento]]></category>
		<category><![CDATA[committente]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[direttore dei lavori]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[opposizione]]></category>
		<category><![CDATA[penale]]></category>
		<category><![CDATA[pos]]></category>
		<category><![CDATA[sanzioni]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza nei cantieri]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza sul lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.federproprietaabruzzo.it/?p=8539</guid>
		<description><![CDATA[Il destinatario dell'accertamento sulla sicurezza sui cantieri (cioè il controllo su i ponteggi, il piano di sicurezza, gli obblighi di formazione dei lavoratori..) può legittimamente opporsi alla sanzione perché non era presente il proprio difensore? Perchè?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. SQUASSONI Claudia &#8211; Presidente<br />
Dott. LOMBARDI Alfredo M. &#8211; Consigliere<br />
Dott. MARINI Luigi &#8211; Consigliere<br />
Dott. ROSI Elisabetta &#8211; Consigliere<br />
Dott. GAZZARA Santi &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>1) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS);</p>
<p>avverso la sentenza n. 523/2011 TRIBUNALE di PISA, del 22/09/2011;<br />
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;<br />
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;<br />
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Spinaci Sante, che ha concluso per il rigetto.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>Il Tribunale di Pisa, con sentenza del 22/9/2011, ha dichiarato (OMISSIS) responsabile dei reati di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articoli 111 e 134, articolo 136, comma 6, e articolo 96, comma 1, perche&#8217;, quale titolare della ditta omonima, ometteva di adottare dispositivi di protezione collettiva o individuali a protezione del perimetro del manto di copertura, in particolare, consentiva ad un dipendente di effettuare la posa della guaina liquida sul colmo dell&#8217;edificio in ristrutturazione, con esposizione a rischio di caduta da altezza superiore a 2 metri dal piano di campagna; ometteva di provvedere ai fini della redazione del PIMUS (piano montaggio utilizzo e smontaggio) del ponteggio; affidava le operazioni di montaggio e di smontaggio del ponteggio presente in cantiere ai propri dipendenti, i quali non avevano proceduto alla formazione prevista dalla legge; ometteva di provvedere ai fini della redazione del POS (piano operativo sicurezza) della impresa esecutrice i lavori; conseguentemente ha condannato l&#8217;imputato alla pena di euro 3.700,00 di ammenda.</p>
<p>Propone ricorso per cassazione la difesa dell&#8217; (OMISSIS), con i seguenti motivi:</p>
<p>- omessa motivazione in ordine alla sussistenza di prova della responsabilita&#8217; del prevenuto, in difetto del dovuto riscontro ai rilievi mossi dalla difesa;</p>
<p>- violazione degli articoli 356 e 180 c.p.p., articolo 182 c.p.p., comma 2, u.c., e articolo 114 disp. att. c.p.p., rilevato che gli operatori del Dipartimento di Prevenzione della Azienda Usl (OMISSIS) hanno effettuato il sopralluogo senza riconoscere all&#8217;indagato la facolta&#8217; di nominare un difensore che potesse assistervi;</p>
<p>- violazione dell&#8217;articolo 552 c.p.p., determinata dalla genericita&#8217; ed erroneita&#8217; del capo di imputazione, per mancata indicazione della fattispecie che attribuisce penale rilevanza alle condotte contestate e, conseguentemente, della cornice edittale, nonche&#8217; difetto di specificazione del comma dell&#8217;articolo 111 contestato ed inesistenza del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 136, comma 6, lettera g);</p>
<p>- omessa motivazione sulla dosimetria della pena, peraltro inflitta in misura illegale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>Il ricorso e&#8217; infondato e va rigettato.</p>
<p>La pronuncia di colpevolezza e&#8217; fondata su un discorso giustificativo logico e corretto, attraverso cui il giudice di merito da ampia ed esaustiva contezza delle ragioni ritenute concretizzanti i reati contestati e della ascrivibilita&#8217; degli stessi in capo all&#8217;imputato.</p>
<p>Con il primo motivo di impugnazione la difesa dell&#8217; (OMISSIS) eccepisce la mancanza di una compiuta argomentazione in ordine alla ritenuta provata responsabilita&#8217; del proprio assistito.</p>
<p>Orbene, dal vaglio di legittimita&#8217; a cui e&#8217; stata sottoposta la sentenza in esame e&#8217; emerso che il decidente e&#8217; pervenuto alla condanna dell&#8217;imputato a seguito di una corretta analisi valutativa delle emergenze istruttorie.</p>
<p>Ad avviso del Tribunale, infatti, il quadro probatorio ha consentito di dare idoneo supporto agli elementi posti a sostegno dell&#8217;accusa: il verbalizzante (OMISSIS), ingegnere in servizio presso USL (OMISSIS), dipartimento di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro, ha riferito della attivita&#8217; di vigilanza, svolta il (OMISSIS), presso il cantiere edile di cui risultava committente (OMISSIS) ed impresa esecutrice quella di (OMISSIS), allorche&#8217; fu trovato un lavoratore bulgaro, sul tetto dell&#8217;edificio senza nessuna protezione, intento alla posa della guaina liquida sul manto di copertura dell&#8217;edificio stesso, ad una altezza dal suolo di circa 4 metri.</p>
<p>Di poi, quanto al cantiere, lo stesso testimone ha riferito che nessun tipo di documento era stato redatto, ne&#8217; il piano operativo di sicurezza, ne&#8217; il piano di montaggio del ponteggio: in particolare, non erano predisposti dispositivi di protezione dalla caduta dall&#8217;alto, in violazione del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 111; con riferimento ad un piccolo ponteggio perimetrale al fabbricato, montato dalla ditta del prevenuto non risultava essere stato redatto il piano di montaggio utilizzo e smontaggio del ponteggio, prescritto dal cit. decreto, articolo 134; quel ponteggio risultava essere stato montato da dipendenti che non avevano seguito il corso di formazione di cui all&#8217;articolo 136; non risultava redatto il piano operativo di sicurezza, necessario a definire le misure preventive e protettive per i lavoratori, ex Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 96.</p>
<p>Quanto evidenziato permette di ritenere del tutto infondata la censura mossa, visto che il giudice di merito ha ampiamente dato contezza degli elementi che lo hanno determinato ad affermare la colpevolezza dell&#8217;imputato.</p>
<p>Del pari manifestamente infondata si palesa la eccepita violazione delle garanzie difensive, di cui agli articoli 356 e 180 c.p.p., articolo 182 c.p.p., comma 2 cpv., e articolo 114 disp. att. c.p.p., da parte della polizia giudiziaria in sede di sopralluogo ispettivo.</p>
<p>Osservasi, sul punto che gli ispettori del lavoro hanno facolta&#8217; di visitare, in qualsiasi momento ed in ogni parte, i luoghi di lavoro e le relative dipendenze, di sottoporre a visita medica il personale occupato, di prelevare campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi, e, altresi&#8217;, di chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti e ai lavoratori le informazioni che ritengano necessarie per l&#8217;adempimento del loro compito, in esse comprese quelle sui processi di lavorazione.</p>
<p>Va rilevato che nel caso in cui gli ispettori procedono ad accertamenti amministrativi (cioe&#8217;, se non e&#8217; accaduto un infortunio o non si e&#8217; verificata una malattia professionale o un incendio, o non c&#8217;e&#8217; stata una segnalazione di probabile reato, nel qual caso trattasi di indagine preliminare nell&#8217;ambito del procedimento penale, e, dunque, di un accertamento giudiziario), non vengono applicate le norme garantiste dettate dal codice di procedura penale in merito alla presenza del difensore.</p>
<p>Di contro, qualora l&#8217;ispettore agisca nella sua veste di ufficiale di polizia giudiziaria e&#8217; obbligato ad avvisare il destinatario dell&#8217;accertamento della facolta&#8217; di nominare un difensore di fiducia, che deve assistere all&#8217;interrogatorio.</p>
<p>Nel caso di specie, e&#8217; fuor di dubbio che il funzionario del dipartimento di prevenzione e sicurezza dell&#8217;USL stesse svolgendo una attivita&#8217; di vigilanza, a carattere amministrativo, con la conseguenza che non era tenuto, in sede di accertamento delle rilevate violazioni, ad ottemperare al disposto di cui all&#8217;articolo 356 c.p.p..</p>
<p>Del pari, priva di pregio e&#8217; da considerata la eccepita violazione dell&#8217;articolo 552 c.p.p. per genericita&#8217; ed erroneita&#8217; del capo di imputazione: il capo di imputazione non e&#8217; ne&#8217; generico, ne&#8217; errato, in quanto la chiara contestazione delle condotte illecite, addebitate al prevenuto, non permette di ritenere che lo stesso sia stato posto nella impossibilita&#8217; difendersi adeguatamente e frapporre le idonee contestazioni.</p>
<p>Sul punto va rilevato che non si ha insufficiente indicazione della enunciazione del fatto, qualora si abbia la individuazione dei tratti essenziali del fatto-reato attribuito, dotati di adeguata specificita&#8217;, sicche&#8217; il prevenuto possa apprestare la propria difesa (Cass. 23/4/2008, n. 16817; Cass. 14/1/2000, n. 382); ne&#8217;, peraltro, la mancata corretta individuazione degli articoli di legge violati e&#8217; da ritenere rilevante e non determina nullita&#8217; (Cass. 7/12/2005, n. 44707).</p>
<p>Orbene, nella specie, la formulazione della imputazione non si palesa generica, bensi&#8217;, del tutto compiuta ed esaustiva, ne&#8217; vale ad inficiarne il contenuto l&#8217;errata indicazione dell&#8217;articolo o del comma del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, in quanto le condotte ascritte al prevenuto non lasciano adito a dubbi sulle violazioni ad esso addebitate, per i motivi ut supra evidenziati.</p>
<p>Anche la doglianza sulla quantificazione del trattamento sanzionatorio e&#8217; da rigettare, rilevato che la violazione ascritta all&#8217;imputato e&#8217; quella prevista dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 111, lettera a), e non dal comma 5, stesso articolo, per la quale l&#8217;articolo 159, comma 2, lettera a), prevede la pena alternativa dell&#8217;arresto fino a 6 mesi o dell&#8217;ammenda da euro 2.500,00 a euro 6.400,00, e non da euro 500,00 a euro 2.000,00, come sostenuto erroneamente in ricorso, di talche&#8217;, il giudice, nel quantificare il trattamento sanzionatorio ha preso le mosse da una pena base di euro 2.500,00 del tutto vicina al minimo edittale; come, parimenti, per l&#8217;ulteriore violazione di cui all&#8217;articolo 134, in relazione alla quale il decidente ha indicato una pena base di euro 750,00, di poi ridotta a euro 500,00, che viene sanzionata dal comma 2, del predetto articolo 159, con l&#8217;arresto fino a due mesi o con l&#8217;ammenda da euro 500,00 a euro 2.000,00.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-3-penale-sentenza-23-novembre-2012-n-45831/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 26 luglio 2012 n. 13189</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/cambididestinazioneduso_cassazione-civile-sezione-iii-sentenza-26-luglio-2012-n-13189/</link>
		<comments>http://www.federproprietaabruzzo.it/cambididestinazioneduso_cassazione-civile-sezione-iii-sentenza-26-luglio-2012-n-13189/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 09:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambi di Destinazione d'Uso]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Locazione]]></category>
		<category><![CDATA[cambio destinazione d'uso]]></category>
		<category><![CDATA[conduttore]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[destinazioni uso]]></category>
		<category><![CDATA[eccezione]]></category>
		<category><![CDATA[locazione]]></category>
		<category><![CDATA[locazione giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[opposizione]]></category>
		<category><![CDATA[termini]]></category>
		<category><![CDATA[uso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.federproprietaabruzzo.it//?p=5371</guid>
		<description><![CDATA[LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIFONE Francesco &#8211; Presidente - Dott. PETTI Giovanni Battista &#8211; Consigliere - Dott. UCCELLA Fulvio &#8211; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIFONE Francesco &#8211; Presidente -<br />
Dott. PETTI Giovanni Battista &#8211; Consigliere -<br />
Dott. UCCELLA Fulvio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. AMENDOLA Adelaide &#8211; Consigliere -<br />
Dott. D&#8217;AMICO Paolo &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>P.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. MONTEVERDI 20, presso lo studio dell&#8217;avvocato CODACCI PISANELLI ALFREDO, che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato IACOPETTI GIOVANNI giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>M.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo studio dell&#8217;avvocato NICOLAIS LUCIO, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato CECCHELLA CLAUDIO giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 805/2009 della CORTE D&#8217;APPELLO di FIRENZE, depositata il 15/07/2009, R.G.N. 172/2009;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/2012 dal Consigliere Dott. PAOLO D&#8217;AMICO;<br />
udito l&#8217;Avvocato ALFREDO CODACCI PISANELLI;<br />
udito l&#8217;Avvocato GIOVANNI IACOPETTI;<br />
udito l&#8217;Avvocato LUCIO NICOLAIS;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>P.E., con atto di citazione per convalida dinanzi al tribunale di Lucca, intimava a M.N., conduttore di locali di sua proprietà, sfratto per morosità, esponendo che non le era stato corrisposto da circa tre mesi il canone mensile di Euro 236,41.</p>
<p>L&#8217;intimato, opponendosi, assumeva di aver già lasciato l&#8217;immobile libero dal 31 maggio 2006 (data di scadenza della locazione), avendone affidato le chiavi al terzo D., perchè le consegnasse alla locatrice.</p>
<p>A seguito del giudizio di merito, conseguente all&#8217;esaurimento del procedimento speciale per convalida, il tribunale di Lucca rigettava la domanda.</p>
<p>Considerava il tribunale che, avendo il teste D. dichiarato che aveva ricevuto la consegna delle chiavi del locale dal conduttore M. il giorno 30 maggio 2006 e che insieme avevano anche visitato l&#8217;immobile per constatarne le condizioni, non era fondata la domanda per la morosità successiva a tale data essendosi la locazione risolta alla scadenza.</p>
<p>Sul gravame della soccombente la Corte d&#8217;appello di Firenze, con la sentenza quivi denunciata, confermava la sentenza del tribunale, ribadendo che la richiesta risoluzione della locazione per morosità non poteva essere accolta perchè alla data del 31 maggio 2006, essendo il contratto già cessato, il conduttore M. non occupava più il fondo, avendone anche rimesso le chiavi nella disponibilità della locatrice.</p>
<p>Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso P.E. con otto motivi.</p>
<p>Ha resistito con controricorso M.N., che ha presentato anche memoria.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Con i primi quattro motivi del ricorso, che per la loro stretta connessione devono essere congiuntamente esaminati, P.E. denuncia:</p>
<p>1) vizio di cui all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 3: violazione e falsa applicazione degli artt. 1587, 1590, 1591, 1216 e 1220 cod. civ. in relazione anche alla L. 27 luglio 1978, n. 392, artt. 27, 79 e 80;</p>
<p>2) vizio di cui all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 3: violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ.;</p>
<p>3) vizio di cui all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 3: violazione e falsa applicazione degli artt. 5 (in relazione anche all&#8217;art. 658 cod. proc. civ.), 27, 79 e 80 della L. 27 luglio 1978, n. 392;</p>
<p>4) vizio di cui all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 5: motivazione insufficiente e contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.</p>
<p>La ricorrente sostiene che, rispetto al contratto di locazione della durata fissata in un anno e per l&#8217;uso previsto di magazzino e ripostiglio, il conduttore avrebbe mutato la originaria destinazione in quella diversa di studio professionale, come da sua missiva in data 21 ottobre 2003, con la conseguenza che, dovendosi applicare al rapporto, ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 80 il diverso regime della locazione ad uso professionale, avente la durata di sei anni a decorrere dall&#8217;intervenuto mutamento dell&#8217;uso pattuito, la unilaterale iniziativa del conduttore di rilasciare l&#8217;immobile prima della suddetta protratta scadenza, neppure tacitamente accettata da essa ricorrente locatrice, non poteva produrre l&#8217;effetto risolutivo del rapporto.</p>
<p>Assume, altresì, che la Corte d&#8217;appello di Firenze avrebbe operato un&#8217;inversione dell&#8217;onere della prova col ritenere che dovesse essere la locatrice a giustificare i motivi per i quali non aveva accettato la consegna delle chiavi, dato che spettava, invece, al conduttore dimostrare che il contratto era cessato prima della scadenza suddetta.</p>
<p>Aggiunge, poi, che il giudice del merito avrebbe motivato in modo insufficiente e contraddittorio sull&#8217;avvenuta risoluzione della locazione prima della scadenza dei sei anni.</p>
<p>I motivi, per i quali ratione temporis non era richiesta la formulazione del quesito di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ., non possono essere accolti.</p>
<p>I giudici dell&#8217;appello hanno ritenuto che, per la locazione intercorsa tra le parti, non era prevista alcuna disdetta nè alcun termine di preavviso e, in tal modo, implicitamente hanno stabilito che la disciplina applicabile al rapporto era quella prevista dalle parti con scrittura privata della locazione di immobili ad uso di magazzino e ripostiglio della durata di un anno e senza obbligo di disdetta alcuna da ambo le parti, affermando, quindi, che, essendo il contratto pervenuto alla sua scadenza in data 31 maggio 2006, il conduttore, che aveva messo a diposizione della P. i locali, non doveva più corrispondere il canone, sicchè l&#8217;azione di risoluzione proposta nei suoi confronti doveva essere rigettata.</p>
<p>In questa sede di legittimità sostiene, tuttavia, la ricorrente locatrice che il giudice del merito avrebbe dovuto, invece, ritenere che, per effetto del mutato d&#8217;uso dei locali all&#8217;esercizio della attività professionale del conduttore, prima della scadenza dei sei anni dall&#8217;avvenuta diversa destinazione, il M., il quale neppure si era avvalso della facoltà di recesso per giustificati motivi, non avrebbe potuto considerare risolta anzitempo la locazione, ma avrebbe dovuto continuare a corrispondere il canone, obbligazione dalla quale non sarebbe valso ad esimerlo l&#8217;eventuale abbandono dei locali nella disponibilità di P.E..</p>
<p>Questo giudice di legittimità &#8211; con riferimento all&#8217;ipotesi in cui sia il conduttore che, nell&#8217;inerzia del locatore, voglia avvalersi del diverso regime giuridico della locazione conforme all&#8217;uso mutato &#8211; ha già stabilito (Cass., n. 14765/2007; Cass., n. 17005/2011) che, in caso di mutamento di destinazione d&#8217;uso della cosa locata, il decorso del termine di decadenza, di cui all&#8217;art. 80 legge 392/78 per mancato esercizio da parte del locatore dell&#8217;azione di risoluzione del contratto entro tre mesi dall&#8217;avvenuta conoscenza, non è rilevabile d&#8217;ufficio dal giudice, dovendo la parte interessata, nel sollevare l&#8217;eccezione, manifestare chiaramente la volontà di avvalersi dell&#8217;effetto estintivo dell&#8217;altrui pretesa, ricollegato dalla legge al decorso di un certo termine.</p>
<p>Allo stesso modo deve ritenersi che, quando ad invocare gli effetti di un mutamento di uso sia il locatore &#8211; che, sul presupposto dell&#8217;avvenuto mutamento e della consapevole sua non opposizione nel termine di tre mesi, ritenga così applicabile al contratto il regime giuridico corrispondente all&#8217;uso diverso da quello originariamente pattuito &#8211; analogamente occorra, essendo egli la parte a ciò interessata, che la domanda sia introdotta secondo la suddetta prospettazione e senza che lo stesso incorra in ipotesi di preclusione o di decadenza.</p>
<p>Orbene, nel caso in esame, nel giudizio di primo grado la locatrice P. non aveva affatto enunciato che ella agiva per la risoluzione del contratto relativo ai locali che sarebbero stati successivamente destinati dal conduttore alla sua attività professionale, ma aveva soltanto dedotto che l&#8217;avvenuta consegna delle chiavi non sarebbe stata mai effettuata con effetto valido nei suoi confronti, per cui la locazione, pur dopo la scadenza del 31 maggio 2006, doveva ritenersi protratta (ai sensi della disciplina generale di cui all&#8217;art. 1597 cod. civ.) alle stesse condizioni e per l&#8217;uguale durata di un anno, essendo il conduttore rimasto nella detenzione dei locali, ivi lasciato dalla locatrice.</p>
<p>Con il gravame la stessa locatrice non aveva devoluto (e, comunque, la ricorrente neppure si fa carico di indicare dove o quando la censura risulta essere proposta) al giudice dell&#8217;appello la questione della diversa qualificazione giuridica della locazione e della rilevanza di essa ai fini dell&#8217;ammissibilità della proposta azione di risoluzione per morosità.</p>
<p>Ne consegue che trattasi, in questa sede, di thema decidendum non prima proposto e, quindi, non esaminabile in questa sede.</p>
<p>La mancata devoluzione della questione con l&#8217;appello, pertanto, esimeva anche la Corte territoriale dal motivare circa la diversa qualificazione della locazione, non potendo il giudice di secondo grado procedere d&#8217;ufficio, allo stesso modo come d&#8217;ufficio il tema non doveva essere affrontato in primo grado.</p>
<p>Resta, quindi, assorbita la censura relativa alla pretesa violazione della disciplina inderogabile prevista per le locazioni ad uso professionale dalle norme di cui alla L. n. 392 del 1978, artt. 27, 70 e 80 ed è corretta l&#8217;impugnata sentenza laddove &#8211; con implicito chiaro riferimento ad eventuali pretese della locatrice ai sensi dell&#8217;art. 1591 cod. civ. &#8211; ha osservato la P. avrebbe dovuto avanzare domanda diversa dalla proposta azione di risoluzione della locazione per la morosità del conduttore.</p>
<p>L&#8217;ulteriore conseguenza dell&#8217;accertata cessazione del contratto alla scadenza del 31 maggio 2006 è che, circa l&#8217;avvenuto rilascio dei locali alla P., era onere della locatrice giustificare i motivi per i quali riteneva di non dovere accettare la consegna delle chiavi.</p>
<p>Con il quinto, sesto, settimo ed ottavo motivo la ricorrente rispettivamente denuncia:</p>
<p>5) vizio di cui all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 3: violazione e falsa applicazione degli artt. 1587, 1590, 1591, 1216 e 1220 cod. civ., sotto altro profilo;</p>
<p>6) vizio di cui all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 3: violazione e falsa applicazione degli artt. 1587, 1590, 1591, 1216 e 1220 cod. civ., sotto primo profilo;</p>
<p>7) vizio di cui all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 3: violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. (anche in relazione agli artt. 1175 e 1375 cod. civ.) sotto altro profilo;</p>
<p>8) vizio di cui all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 5 per motivazione insufficiente e contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.</p>
<p>Sostiene che:</p>
<p>il rilascio dell&#8217;immobile era avvenuto in modo non formale;</p>
<p>il conduttore aveva abbandonato i locali e, quindi, era obbligato a pagare il canone;</p>
<p>il giorno 8 giugno 2006 essa locatrice non aveva ritirato le chiavi, rimaste ancora per due anni presso il D.;</p>
<p>la Corte d&#8217;appello di Firenze, non tenendo conto del fatto che sarebbe stata necessaria per il conduttore un&#8217;offerta ai sensi dell&#8217;art. 1216 cod. civ., aveva erroneamente posto a suo carico l&#8217;onere probatorio di non aver ricevuto una valida consegna del bene, dato che l&#8217;offerta di rilascio dell&#8217;immobile, avvenuta in modo non formale, non poteva essere ritenuta idonea a liberare il conduttore dalla sua obbligazione di pagamento del canone.</p>
<p>Anche dette censure, che vanno esaminate congiuntamente in quanto strettamente connesse, non sono fondate.</p>
<p>La sentenza impugnata ha chiarito che il giorno 8 giugno 2006 P.E. e M.N. si recarono insieme a visitare l&#8217;immobile per constatarne le condizioni e, nell&#8217;occasione, alla proprietaria vennero offerte le chiavi, siccome la locatrice stessa aveva ammesso in sede di interrogatorio formale.</p>
<p>In tale situazione il giudice del merito ha ravvisato una vera e propria offerta non formale, in virtù della quale il conduttore M.N. veniva ad essere esentato da ogni altra sua obbligazione, (restitutoria o risarcitoria), che la legge collega all&#8217;ingiustificato rifiuto di rilasciare la res locata.</p>
<p>Correttamente, pertanto, la Corte di merito ha riconosciuto che il conduttore aveva assolto l&#8217;onere della prova relativo all&#8217;avvenuto rilascio, così uniformandosi anche alla regola di diritto a mente della quale la restituzione del bene locato al termine del rapporto locativo (quale ne sia stata la causa della cessazione) può essere effettuato con modalità aventi valore di offerta non formale (Cass., n. 7776/2004; Cass., n. 6090/2002).</p>
<p>Il ricorso, perciò, è rigettato e la soccombente ricorrente è condannata a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate nella misura di cui al dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), di cui Euro 2.300,00 (duemilatrecento/00) per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.<br />
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2012.<br />
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.federproprietaabruzzo.it/cambididestinazioneduso_cassazione-civile-sezione-iii-sentenza-26-luglio-2012-n-13189/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
