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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; onere della prova</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 18 gennaio 2013, n. 1266</title>
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		<pubDate>Sat, 17 May 2014 11:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilità]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza tecnicna d'ufficio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[ctu]]></category>
		<category><![CDATA[irregolarità]]></category>
		<category><![CDATA[onere della prova]]></category>
		<category><![CDATA[produzione di documenti]]></category>

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		<description><![CDATA[Qual è la ratio della CTU? Può il giudice fruirne per altre finalità (nella specie per la produzione di documenti che la parte non ha prodotto)?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere<br />
Dott. VINCENTI Enzo &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 30533/2006 proposto da:</p>
<p>COND (OMISSIS) P.I. (OMISSIS) IN PERSONA DELL&#8217;AMM.RE E LEGALE RAPP.TE P.T., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimata -</p>
<p>avverso la sentenza n. 106/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO DI TRENTO SEZ.DIST. DI di BOLZANO, depositata il 27/5/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/2012 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>1. &#8211; Il Condominio &#8220;(OMISSIS)&#8221;, corrente in (OMISSIS), conveniva in giudizio l&#8217;amministratore rimasto in carica sino al 5 luglio 2001, formalmente (OMISSIS), ma sostanzialmente (OMISSIS), per sentirli condannare al pagamento della complessiva somma di euro 11.505,55 a titolo di importi incassati dagli stessi e non dovuti e per importi in uscita privi di giustificazione e della relativa documentazione.</p>
<p>Si costituiva in giudizio soltanto il (OMISSIS) adducendo che, al fine di potersi difendere, occorreva l&#8217;acquisizione della documentazione condominiale contabile relativa agli anni 2000 e 2001, da esibirsi da parte del Condominio stesso; quanto poi al contestato prelievo assumeva trattarsi di compenso per lavori di amministrazione straordinaria fatturati in base alle tabelle Anci. Concludeva, pertanto, per la reiezione della domanda attorea, invocando in ogni caso la produzione della documentazione contabile completa.</p>
<p>L&#8217;adito Tribunale di Bolzano rigettava la domanda proposta dal condominio, negando l&#8217;ammissione di consulenza tecnica, ritenuta esplorativa, e ritenendo precluso l&#8217;esame sulla fondatezza della pretesa spiegata in mancanza della produzione in giudizio della documentazione contabile da parte del Condominio attore.</p>
<p>2. &#8211; Avverso tale sentenza interponeva gravame lo stesso Condominio &#8220;(OMISSIS)&#8221;, dolendosi della mancata ammissione della c.t.u. contabile, tramite la quale soltanto avrebbe potuto essere dimostrata la fondatezza della domanda, sostenendo che i documenti ben potevano essere acquisiti dal consulente in sede indagini tecniche.</p>
<p>Si costituiva nel giudizio di gravame soltanto il (OMISSIS), chiedendo la reiezione dell&#8217;appello.</p>
<p>Con sentenza resa pubblica il 27 maggio 2006, la Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, rigettava l&#8217;impugnazione, condannando l&#8217;appellante al pagamento delle spese del grado.</p>
<p>La Corte territoriale escludeva di poter ascrivere la consulenza contabile tra quelle c.d. percipienti e riteneva giuridicamente corretta la decisione di primo grado nell&#8217;aver impedito l&#8217;espletamento della auspicata c.t.u. in ragione della &#8220;mancata preventiva dimissione di tutta la documentazione bancaria ed amministrativo contabile (delibere dell&#8217;assemblea e conti preventivi e consuntivi)&#8221;.</p>
<p>3. &#8211; Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Condominio &#8220;(OMISSIS)&#8221; affidando le sorti dell&#8217;impugnazione a tre motivi di censura.</p>
<p>Resiste con controricorso (OMISSIS), mentre non ha svolto difese (OMISSIS), ritualmente intimata.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>1. &#8211; Con il primo mezzo e&#8217; denunciata omessa e/o insufficiente motivazione, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in ordine a fatti decisivi della controversia, &#8220;con particolare riferimento alla denegata ammissione della richiesta c.t.u. contabile&#8221;.</p>
<p>Il ricorrente premette che la &#8220;prova della regolarita&#8217; sotto il profilo contabile della gestione amministrativa (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) non poteva che essere fornita attraverso una consulenza tecnica e di cio&#8217; prendeva atto lo stesso (OMISSIS)&#8221;, nonche&#8217; la stessa sentenza impugnata, la quale pero&#8217; non avrebbe tenuto conto del &#8220;preventivo generalizzato consenso di entrambe le parti in causa all&#8217;esame contabile, nonche&#8217; conseguentemente all&#8217;analisi in sede di consulenza della documentazione amministrativo-contabile del Condominio non prodotta in giudizio, ma facilmente rintracciabile e data per pacifica da entrambe le parti&#8221;.</p>
<p>Cio&#8217; posto, si assume che la consulenza c.d. percipiente e&#8217; pacificamente ammessa dalla giurisprudenza, trovando autorevole avallo nella sentenza delle Sezioni Unite n. 9522 del 1996, che ne indica i requisiti di ammissione, nella specie tutti riscontrabili, giacche&#8217; si trattava di verificare un &#8220;fatto&#8230; possibile, rilevante e tale da lasciare tracce accertabili&#8221;, cio&#8217; evincendosi dalle deduzioni degli atti di causa, dalla mancata contestazione degli importi quanto al loro prelevamento, dalla documentazione prodotta, segnatamente bancaria, restando agevole per il consulente individuare la documentazione relativa alla pregressa gestione condominiale, che, seppur non depositata agli atti, era stata &#8220;indicata nel verbale di consegna redatto e sottoscritto dal precedente amministratore e, inoltre, ritualmente prodotto in giudizio&#8221;. Di tutto cio&#8217; la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto.</p>
<p>Il ricorrente soggiunge che non sarebbe poi condivisibile l&#8217;affermazione della Corte territoriale sulla mancanza di ragioni relative al fatto che la documentazione &#8220;non era stata potuta produrre&#8221;, posto che era proprio la &#8220;complessita&#8217; tecnica dell&#8217;accertamento e della ricerca degli elementi di fatto da sottoporre all&#8217;esame del perito a consigliare che l&#8217;acquisizione della documentazione avvenisse direttamente in sede di operazione peritale&#8221;, la&#8217; dove inoltre il convenuto appellato non aveva mai invocato la produzione di delibere assembleari, conti preventivi e presuntivi (documenti ad esso noti), &#8220;bensi&#8217; unicamente di copia degli estratti conto bancari per gli anni 2000 e 2001, nonche&#8217; copia degli assegni emessi dall&#8217;amministrazione nel medesimo periodo&#8221;. Di siffatta documentazione il giudice di primo grado non ha richiesto l&#8217;ordine di esibizione e di cio&#8217; il giudice di appello non altresi&#8217; tenuto conto.</p>
<p>In definitiva, ci si duole che la Corte di appello, acriticamente adagiandosi sulla motivazione resa dal primo giudice, non abbia considerato numerose e decisive circostanze che avrebbero avvalorato l&#8217;ammissione di c.t.u. contabile e, segnatamente, la &#8220;presenza di un comune accordo in ordine alla necessita&#8217; di dare ingresso&#8221; a detta c.t.u., &#8220;in assenza di alcuna contestazione del (OMISSIS) in ordine alla mancata dimissione della documentazione amministrativo-contabile del condominio&#8221;.</p>
<p>2. &#8211; Con il secondo mezzo si prospetta la violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all&#8217;articolo 198 cod. proc. civ..</p>
<p>Il ricorrente deduce che la controversia sulla precedente amministrazione condominiale &#8220;veniva instaurata in una logica di chiarezza&#8221;, cui corrispondeva lo stesso comportamento processuale del (OMISSIS), che aderiva alla richiesta di c.t.u. contabile, del resto imprescindibile per la verifica dell&#8217;operato dell&#8217;amministratore; elementi, questi, che avrebbero dovuto indurre il giudice del merito &#8220;a non indulgere, solo per un opinabile proprio convincimento, ad un atteggiamento di contestazione in ordine a presunte carenze procedurali&#8221;, cosi da sostituirsi &#8220;ad una delle parti del giudizio, senza corrispondente presa di posizione di quest&#8217;ultima, che, anzi,&#8230; era perfettamente d&#8217;accordo con la richiesta di parte attrice&#8221;.</p>
<p>Il motivo si chiude con la formulazione del seguente quesito ai sensi dell&#8217;articolo 366-bis cod. proc. civ.: &#8220;che il Giudice del merito non possa, come in realta&#8217; ha fatto, disattendere l&#8217;istanza di ammissione della consulenza medesima sic et simpliciter ritenendo non provati i fatti che questa avrebbe, invece, verosimilmente accertato, e che non possa, quindi, in presenza di una richiesta congiunta delle parti di ammissione dell&#8217;esame contabile con il medesimo o analogo quesito, nonche&#8217; in presenza di un preventivo, anche implicito, consequenziale consenso alla esibizione differita, direttamente in sede di indagine peritale, dei documenti da far analizzare al consulente, rigettare, pena la violazione di legge processuale, l&#8217;istanza di ammissione di consulenza tecnica, limitandosi a dedurre il mancato assolvimento dell&#8217;onus probandi per la mancata previa produzione della documentazione da sottoporre al vaglio del perito (cfr. Cass., sez. 2, 14 gennaio 1999, n. 321; ex multis Cass., sez. 2, 15 gennaio 1997, n. 342; Cass., sez. lav., 5 luglio 1996, n. 6166, Cass., sez. lav., 16 marzo 1996, n. 2205)&#8221;.</p>
<p>3. &#8211; I primi due motivi, che vanno congiuntamente esaminati per la loro stretta connessione, sono infondati.</p>
<p>La Corte territoriale si e&#8217;, infatti, attenuta ai principi enunciati da questa Corte in materia di ammissione di c.t.u. contabile e di produzione documentale ad essa correlata, la&#8217; dove, peraltro, le doglianze del ricorrente non indugiano con la dovuta specificita&#8217; sulla questione da ultima richiamata, che invece assume centralita&#8217; nella decisione impugnata.</p>
<p>Difatti, il giudice di appello ha messo in rilievo che la denegata ammissione della richiesta c.t.u. (gia&#8217; in primo grado) e&#8217; dipesa dalla &#8220;mancata preventiva dimissione di tutta la documentazione bancaria ed amministrativo contabile (delibere dell&#8217;assemblea e conti preventivi e consuntivi)&#8221; da parte del Condominio attore, con cio&#8217; facendo mostra, in definitiva, di prestare adesione al principio secondo cui non e&#8217; dato addivenire ad una esibizione officiosa della documentazione stessa, ai sensi dell&#8217;articolo 210 cod. proc. civ., per sopperire all&#8217;inerzia della parte nel dedurre mezzi di prova, potendo tale potere discrezionale del giudice essere esercitato solo se la prova del fatto che si intende dimostrare non sia acquisibile aliunde, non anche per fini meramente esplorativi (Cass., 24 marzo 2004, n. 5908).</p>
<p>In siffatta ottica, pertanto, rinviene ancor piu&#8217; forza l&#8217;affermata esclusione della ricorrenza, nella specie, di un&#8217;ipotesi di c.t.u. c.d. &#8220;percipiente&#8221;, che si armonizza al dictum secondo il quale, &#8220;la consulenza tecnica d&#8217;ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla piu&#8217; approfondita conoscenza dei fatti gia&#8217; provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all&#8217;inerzia delle parti; la stessa, tuttavia puo&#8217; eccezionalmente costituire fonte oggettiva di prova, per accertare quei fatti rilevabili unicamente con l&#8217;ausilio di un perito. Ne consegue che, qualora la consulenza d&#8217;ufficio sia richiesta per acquisire documentazione che la parte avrebbe potuto produrre, l&#8217;ammissione da parte del giudice comporterebbe lo snaturamento della funzione assegnata dal codice a tale istituto e la violazione del giusto processo, presidiato dall&#8217;articolo 111 Cost., sotto il profilo della posizione paritaria delle parti e della ragionevole durata&#8221; (Cass., 19 aprile 2011, n. 8989; ancora per la non ammissibilita&#8217; di c.t.u. c.d. &#8220;esplorative&#8221;, cfr. Cass., 5 luglio 2007, n. 15219; Cass., 19 ottobre 2009, n. 22115; Cass., 8 febbraio 2011, n. 3130).</p>
<p>Del resto, proprio in tema di consulenza contabile in materia condominiale, questa Corte aveva gia&#8217; in precedenza ritenuto che legittima la mancata ammissione c.t.u. da parte il giudice di merito &#8220;richiesta non per evidenziare le singole poste contabili sulla scorta delle acquisizioni fatte ad iniziativa delle parti bensi&#8217; per ricercare ed indicare i documenti ad esse astrattamente idonei&#8221; (Cass., 2 febbraio 2000, n. 1132).</p>
<p>Ne&#8217;, in siffatto contesto, puo&#8217; aver rilievo il presunto consenso (posto che, in base a quanto si evince dalle conclusioni di parte appellata riportate nella sentenza impugnata, esso non risulta tale, per esservi opposizione all&#8217;ammissione di c.t.u. a &#8220;carattere esplorativo&#8221;) della controparte all&#8217;acquisizione documentale in sede di c.t.u., dovendosi rammentare (a tacer d&#8217;altro) che detto consenso, per un verso, non avrebbe potuto comunque surrogare la valutazione propria del giudice del merito in ordine all&#8217;ammissibilita&#8217; o meno della consulenza d&#8217;ufficio e, dall&#8217;altro, che, ai sensi dell&#8217;articolo 198 cod. proc. civ., esso avrebbe potuto essere espresso solo con riferimento all&#8217;esame di documenti accessori, cioe&#8217; utili a consentire una risposta piu&#8217; esauriente ed approfondita al quesito posto dal giudice (una volta ammessa la c.t.u.), ma non gia&#8217; a consentire la produzione di prove documentali concernenti fatti e situazioni poste direttamente a fondamento della domanda e delle eccezioni di merito, essendo al riguardo irrilevante (Cass., 2 dicembre 2010, n. 24549).</p>
<p>4. &#8211; Con il terzo mezzo denuncia la violazione dell&#8217;articolo 112 cod. proc. civ. e, in particolare, la &#8220;omessa pronuncia su uno dei capi della domanda autonomamente apprezzabile&#8221;.</p>
<p>Il ricorrente assume che nell&#8217;atto introduttivo del giudizio venivano imputati alla precedente amministrazione anche &#8220;indebite uscite dal conto condominiale di cui ad assegni o prelevamenti per contanti per complessive lire 5.258.775, privi di causale, come risultante dall&#8217;allegato estratto conto bancario dd. 31.05.2001&#8243;, cio&#8217; costituendo &#8220;un capo autonomo della domanda di restituzione dell&#8217;importo complessivo di lire 22.277.843 (pari ad euro 11.505,55)&#8221;. Siffatta circostanza, soggiunge il Condominio, non costituiva oggetto di alcuna censura o contestazione specifica&#8221; da parte del (OMISSIS), sicche&#8217; il giudice del merito, in ossequio al principio di c.d. non contestazione, avrebbe dovuto addivenire ad &#8220;una pronuncia quantomeno di parziale accoglimento della pretesa attorea&#8221;.</p>
<p>A conclusione del motivo viene formulato il seguente quesito di diritto: &#8220;la mancata contestazione di uno dei fatti costitutivi dell&#8217;unica domanda di pagamento, integrante un autonomo capo di essa autonomamente apprezzabile, deve dare luogo ad una pronuncia di parziale accoglimento della domanda medesima, non potendo il mancato assolvimento dell&#8217;onus probandi eventualmente dichiarato dal giudice, investire anche quell&#8217;unico fatto incontestato e percio&#8217; solo escluso in modo vincolante per il giudice, quale riflesso del principio dispositivo (sostanziale) e della previsione a carico del convenuto di un onere di contestazione, dalla massa dei fatti suscettibili di prova&#8221;.</p>
<p>4.1. &#8211; Il motivo e&#8217; infondato.</p>
<p>E&#8217; sufficiente rilevare che la Corte di appello si e&#8217; pronunciata su tutta l&#8217;&#8221;unica domanda di pagamento&#8221; (unicita&#8217; predicata dallo stesso ricorrente) per complessivi euro 11.505,55, ritenendola infondata per mancato assolvimento dell&#8217;onere di prova incombente sull&#8217;attore, sicche&#8217; non e&#8217; in alcun modo apprezzabile l&#8217;omessa pronuncia dedotta con il motivo in esame, il quale &#8211; imperniandosi esclusivamente su tale error in procedendo &#8211; non investe, del resto, la correttezza, o meno, della soluzione giuridica adottata dalla Corte territoriale.</p>
<p>6. &#8211; Il ricorso va, dunque, rigettato e il ricorrente Condominio condannato, in quanto soccombente, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimita&#8217;, come liquidate in dispositivo. Non vi e&#8217; luogo a provvedere sulle spese del grado in relazione ad (OMISSIS), per non aver l&#8217;intimata svolto attivita&#8217; difensiva.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>LA CORTE<br />
rigetta il ricorso; condanna il Condominio &#8220;(OMISSIS)&#8221;, corrente in (OMISSIS), al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita&#8217; in favore di (OMISSIS), che liquida in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 9 aprile 2013, n. 8590</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-3-civile-sentenza-9-aprile-2013-n-8590/</link>
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		<pubDate>Sat, 17 May 2014 11:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comodato d'uso]]></category>
		<category><![CDATA[azione contrattuale]]></category>
		<category><![CDATA[azione di rivendica]]></category>
		<category><![CDATA[azioni]]></category>
		<category><![CDATA[comodante]]></category>
		<category><![CDATA[comodato]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[onere della prova]]></category>

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		<description><![CDATA[Con quali azioni giudiziarie può il comodante rientrare in possesso della cosa concessa in comodato? Con quali controindicazioni?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIFONE Francesco &#8211; Presidente<br />
Dott. MASSERA Maurizio &#8211; Consigliere<br />
Dott. CARLEO Giovanni &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. VIVALDI Roberta &#8211; Consigliere<br />
Dott. VINCENTI Enzo &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 4777/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), considerato domiciliato &#8220;ex lege&#8221; in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) con studio in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale del Dott. Notaio (OMISSIS) in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>avverso la sentenza n. 943/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di BRESCIA, depositata il 16/10/2006, R.G.N. 182/06;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) per delega;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso, in subordine per il rigetto.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con citazione ritualmente notificata (OMISSIS), premesso di essere proprietario di un&#8217;autorimessa posta al piano interrato del fabbricato sito in (OMISSIS), data in prestito a (OMISSIS) e (OMISSIS) perche&#8217; l&#8217;utilizzassero come deposito in occasione di un trasloco, esponeva che, terminate le operazioni di trasloco, l&#8217;autorimessa non gli era stata piu&#8217; rilasciata. Cio&#8217; premesso, conveniva in giudizio il (OMISSIS) e la (OMISSIS) perche&#8217; fossero condannati all&#8217;immediato rilascio del bene. In esito al giudizio, in cui si costituivano i convenuti deducendo di aver stipulato con l&#8217;attore un preliminare di compravendita di una villetta a schiera e di due autorimesse e chiedendo in via riconvenzionale la pronuncia di sentenza costitutiva ex articolo 2932 c.c., il Tribunale adito condannava i convenuti a rilasciare l&#8217;autorimessa, dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale ex articolo 2932 c.c., condannava i convenuti alla rifusione delle spese.</p>
<p>Avverso tale decisione (OMISSIS) e (OMISSIS) proponevano appello ed, in esito al giudizio, la Corte di Appello di Brescia con sentenza depositata in data 16 ottobre 2006, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda dello (OMISSIS) e lo condannava a rifondere in favore degli appellanti le spese del doppio grado. Avverso la detta sentenza il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Resistono con controricorso il (OMISSIS) e la (OMISSIS), i quali hanno depositato altresi&#8217; scrittura privata autenticata contenente la nomina di un nuovo difensore nonche&#8217; memoria illustrativa ex articolo 378 c.p.c..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Con la prima doglianza, deducendo la violazione e la falsa applicazione dell&#8217;articolo 329 c.p.c., comma 2, articolo 542 c.p.c., nonche&#8217; l&#8217;omessa motivazione, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per aver la Corte di Appello trascurato che il giudice di primo grado aveva accolto la domanda di rilascio non solo sotto il profilo della cessazione del comodato ma anche sotto il profilo dell&#8217;occupazione senza titolo mentre gli appellanti avevano impugnato la decisione per vizio di ultrapetizione, per non aver l&#8217;attore esercitato l&#8217;azione reale per la quale il giudice di primo grado aveva accolto la domanda. Il motivo pertanto era privo di specificita&#8217;. Cio&#8217; posto, fondandosi la decisione su piu&#8217; ragioni autonome, non tutte impugnate, l&#8217;appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.</p>
<p>La censura e&#8217; infondata. Al riguardo, al fine di inquadrare con maggiore chiarezza i termini della controversia, torna opportuno premettere che, come risulta dalla sentenza di primo grado, lo (OMISSIS), premesso di essere proprietario di un&#8217;autorimessa, posta al piano interrato del fabbricato sito in (OMISSIS), che gli era stata chiesta in prestito da (OMISSIS) e (OMISSIS) per utilizzarla come deposito in occasione di un trasloco, esponeva in citazione che, terminate le operazioni di trasloco, l&#8217;autorimessa non gli era stata piu&#8217; restituita. Cio&#8217; posto, chiedeva che il (OMISSIS) e la (OMISSIS) fossero condannati all&#8217;immediato rilascio, in suo favore, dell&#8217;autorimessa ricevuta in prestito (vedi pag. 4 della sentenza di primo grado).</p>
<p>Sulla scorta di tale rappresentazione dei fatti, non vi e&#8217; dubbio quindi che l&#8217;azione proposta dallo (OMISSIS) andasse inquadrata nell&#8217;ambito della previsione normativa di cui all&#8217;articolo 1803 c.c., fondandosi la causa petendi su un pregresso contratto di comodato, che sarebbe intercorso tra le parti, ed il petitum sul diritto alla restituzione del bene consegnato, conseguente all&#8217;asserita estinzione di detto contratto.</p>
<p>Fatto sta che il giudice di primo grado, dando credito alla tesi dei convenuti, i quali avevano negato che il bene fosse stato loro dato in comodato dall&#8217;attore (v. pag. 9 della sentenza), ha condannato i convenuti a rilasciare l&#8217;immobile a favore dell&#8217;attore in quanto era pacifico tra le parti che quest&#8217;ultimo fosse proprietario dell&#8217;autorimessa ed in quanto i convenuti, che non avevano contestato il diritto di proprieta&#8217; dell&#8217;attore, non avevano dato prova dell&#8217;esistenza di un titolo tale da giustificare la loro permanenza nella detenzione della cosa (cfr. pag. 8 della sentenza).</p>
<p>Da cio&#8217; la decisione della Corte d&#8217;Appello, la quale, premesso che l&#8217;attore non aveva esercitato l&#8217;azione reale per la quale il primo giudice aveva accolto la domanda, ha ritenuto configurabile il vizio di extrapetizione ed ha concluso per l&#8217;erroneita&#8217; della sentenza impugnata per aver &#8220;accolto la domanda opinando di poter sostituire d&#8217;ufficio la causa petendi affidata al contraddittorio e fondata su di un rapporto obbligatorio, con la situazione dell&#8217;immobile dal punto di vista dei diritti reali&#8221;.</p>
<p>Ora, il ricorrente deduce che la Corte di merito avrebbe trascurato che la decisione appellata aveva accolto la domanda di rilascio del bene non solo sotto il profilo reale (occupazione senza titolo) ma anche sotto il profilo contrattuale (cessazione del comodato) e che gli appellanti non avevano impugnato la decisione anche con riferimento alla seconda ratio decidendi, onde l&#8217;inammissibilita&#8217; dell&#8217;intero appello.</p>
<p>La tesi e&#8217; assolutamente infondata. Ed invero, l&#8217;orientamento giurisprudenziale richiamato dal ricorrente richiede indispensabilmente che la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su due o piu&#8217; &#8220;rationes decidendi&#8221;, le quali siano diverse tra loro ed idonee, ciascuna di esse, a giustificarne autonomamente le statuizioni. In tal caso, la circostanza che l&#8217;impugnazione sia rivolta soltanto contro una di esse determina una situazione nella quale il giudice dell&#8217;impugnazione deve prendere atto che la sentenza, in quanto fondata sulla ragione della decisione non criticata dall&#8217;impugnazione, e&#8217; passata in cosa giudicata e desumere, pertanto, che l&#8217;impugnazione non e&#8217; ammissibile per l&#8217;esistenza del giudicato.</p>
<p>Occorre pertanto che la ratio decidendi, per essere tale e rivestire adeguatamente tale funzione, sia di per se&#8217; sola idonea a sorreggere la decisione, il che postula necessariamente che sia espressa dal giudice in termini di rigorosa certezza, in quanto fondata su concrete e verificate risultanze processuali, e non consista quindi in una argomentazione svolta &#8220;ad abundantiam&#8221; o addirittura resa in forma meramente ipotetica, come e&#8217; invece avvenuto nella specie.</p>
<p>Ed invero, come risulta dalla lettura della sentenza di primo grado, il giudice di prime cure, accenna all&#8217;esistenza del contratto di comodato intercorso tra le parti in termini di mera eventualita&#8217;. E cio&#8217;, dopo aver evidenziato che gli stessi convenuti avevano negato che l&#8217;autorimessa fosse stata data loro in comodato, ed utilizzando l&#8217;ipotesi dell&#8217;eventuale contratto, comunque cessato, come mero argomento dialettico per escludere che i convenuti potessero vantare alcun titolo legittimante l&#8217;occupazione dell&#8217;autorimessa. Ne deriva il rigetto del motivo di impugnazione.</p>
<p>Passando all&#8217;esame dei due successivi motivi di impugnazione, deve osservarsi che con la seconda doglianza, svolta per violazione dell&#8217;articolo 2697 c.c., il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per aver il giudice di appello erroneamente ritenuto che incombesse all&#8217;attore dar prova del comodato.</p>
<p>Inoltre &#8211; il rilievo sostanzia l&#8217;ultima doglianza, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;articolo 115 c.p.c., articoli 1809, 1810 e 2697 c.c., nonche&#8217; sotto il profilo della motivazione insufficiente e contraddittoria &#8211; la Corte di Appello avrebbe omesso di motivare sulle ragioni per cui dalla deposizione del teste (OMISSIS) non si ricaverebbe la prova del comodato. Infine, avrebbe reso una motivazione contraddittoria affermando da un lato la necessita&#8217; che spettava all&#8217;attore dar prova del comodato ed omettendo di esaminare dall&#8217;altro le risultanze della prova orale assunta e la documentazione versata dall&#8217;attore.</p>
<p>I motivi in questione, che vanno esaminati congiuntamente in quanto sia pure sotto diversi ed articolati profili, prospettano ragioni di censura intimamente connesse tra loro, sono entrambi inammissibili.</p>
<p>Cio&#8217;, per difetto di correlazione con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata &#8211; ripetesi &#8211; sul seguente duplice rilievo: 1) che &#8220;l&#8217;attore aveva esplicitamente titolato la pretesa con riferimento all&#8217;obbligo, contrattualmente pattuito e per contratto assunto, di rilasciare l&#8217;immobile al venir meno delle esigenze temporanee per il cui soddisfacimento il comodato era stato stipulato&#8221;. 2) che il giudice di primo grado aveva accolto la domanda &#8220;opinando di poter sostituire d&#8217;ufficio la causa petendi affidata al contraddittorio e fondata su di un rapporto obbligatorio con la situazione dell&#8217;immobile dal punto di vista dei diritti reali&#8221;.</p>
<p>La ragione della decisione di secondo grado si basa pertanto sulla ritenuta sussistenza della violazione, da parte del primo giudice, del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non avendo l&#8217;attore in prime cure esercitato l&#8217;azione reale per la quale invece il Tribunale di Bergamo aveva accolto la domanda.</p>
<p>Tutto cio&#8217; considerato, appare evidente come le censure proposte eludano il punto nodale della pronunzia e non siano correlate con la ratio decidendi della decisione impugnata, contrapponendosi a mere argomentazioni rese per incidens dalla Corte di merito e difettando della necessaria specificita&#8217;, attesa la non riferibilita&#8217; delle censure alle ragioni fondamentali della sentenza d&#8217;appello, tentando in tal modo di riaprire il dibattito su un tema, l&#8217;esistenza del contratto di comodato, escluso dal giudice di prime cure, non riproposto ritualmente nel tema decisionale d&#8217;appello e trattato dalla Corte di merito solo ad abundantiam.</p>
<p>Ed e&#8217; appena il caso di osservare che le ragioni di gravame, per risultare idonee a contrastare la sentenza impugnata, devono correlarsi con la stessa, in modo che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata risultino contrapposte quelle dell&#8217;impugnante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.</p>
<p>Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle censure dedotte, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato.</p>
<p>Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimita&#8217;, liquidate come in dispositivo, alla stregua dei soli parametri di cui al Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita&#8217; che liquida in complessivi euro 2.200,00 di cui euro 2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, ed euro 200,00 per esborsi.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 7 febbraio 2013, n. 2970</title>
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		<pubDate>Thu, 27 Mar 2014 22:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Esecuzione]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
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		<description><![CDATA[Qual è la forza del fondo famigliare nei confronti delle esecuzioni immobiliari? Cosa deve dimostrare chi si oppone all'esecuzione?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria &#8211; Presidente<br />
Dott. AMATUCCI Alfonso &#8211; Consigliere<br />
Dott. TRAVAGLINO Giacomo &#8211; Consigliere<br />
Dott. DE STEFANO Franco &#8211; Consigliere<br />
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 17825/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) S.R.L. (OMISSIS), in persona di (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS) S.R.L. IN LIQ., (OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS) S.P.A.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>INPS SEDE PROVINCIALE FROSINONE, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- resistente con procura -</p>
<p>avverso la sentenza n. 632/2006 del TRIBUNALE di FROSINONE, depositata il 15/09/2006 R.G.N. 3361/2004;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS);<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) per delega;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>1.- Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 15 settembre 2006, il Tribunale di Frosinone ha rigettato l&#8217;opposizione all&#8217;esecuzione proposta, con ricorso del 7 novembre 2003, dagli esecutati, (OMISSIS) e (OMISSIS), nella procedura esecutiva immobiliare intrapresa nei loro confronti da (OMISSIS) s.p.a., nella quale erano intervenuti (OMISSIS) S.p.A., (OMISSIS) S.p.A. (poi (OMISSIS) S.p.A.), (OMISSIS) S.p.A., (OMISSIS) S.p.A., (OMISSIS) s.r.l. e l&#8217;INPS.</p>
<p>Gli opponenti avevano dedotto che con scrittura privata del (OMISSIS) era stata convenuta con il creditore procedente l&#8217;estinzione dell&#8217;intera loro posizione debitoria mediante il pagamento di una somma di denaro ed il trasferimento di un immobile, che non si era perfezionato per causa imputabile alla controparte, pur essendo stata corrisposta a quest&#8217;ultima la somma pattuita; che conseguentemente era venuto meno il diritto di (OMISSIS) S.p.A. di procedere esecutivamente nei loro confronti; che comunque ne&#8217; il creditore procedente ne&#8217; i creditori intervenuti si sarebbero potuti soddisfare sui beni pignorati, poiche&#8217; costituiti in fondo patrimoniale, trascritto ed annotato prima della trascrizione del pignoramento. Rigettata dal giudice dell&#8217;esecuzione l&#8217;istanza di sospensione del processo esecutivo ed iniziato il giudizio di merito, si era costituita (OMISSIS) S.r.l., quale mandataria di (OMISSIS) S.p.A., chiedendo il rigetto dell&#8217;opposizione e deducendo che non era stato provato l&#8217;adempimento del credito azionato dal procedente e che il fondo patrimoniale non sarebbe stato opponibile ai creditori intervenuti non essendo stato dimostrato che i crediti contratti fossero estranei ai bisogni della famiglia.</p>
<p>1.1.- Il Tribunale, come detto, ha rigettato l&#8217;opposizione, ritenendo che non fosse stato provato che il credito vantato dal procedente si fosse estinto a seguito della transazione stipulata tra le parti e che non fosse stata dedotta, quindi nemmeno provata, l&#8217;estraneita&#8217; ai bisogni della famiglia dei debiti contratti con i creditori procedente ed intervenuti; ha condannato gli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore dell&#8217;opposta costituita.</p>
<p>2.- Avverso la sentenza (OMISSIS) e (OMISSIS) propongono ricorso affidato a tre motivi.</p>
<p>(OMISSIS), quale mandataria di (OMISSIS) S.p.A., resiste con controricorso, illustrato da memoria.</p>
<p>L&#8217;Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha partecipato alla discussione orale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1.- Col primo motivo del ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 295 c.p.c., perche&#8217;, secondo i ricorrenti, vi sarebbe stata pregiudizialite&#8217; rispetto all&#8217;opposizione all&#8217;esecuzione, di cui al presente ricorso, del giudizio pendente tra i coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS) ed (OMISSIS) S.p.a. relativo alla domanda ex articolo 2932 cod. civ. proposta dai primi nei confronti della seconda per ottenere l&#8217;adempimento dei patti contenuti nella transazione stipulata per estinguere il debito oggetto dell&#8217;azione esecutiva. Pertanto, il giudice dell&#8217;opposizione all&#8217;esecuzione avrebbe dovuto sospendere tale giudizio in attesa della definizione dell&#8217;altro, pendente tra le stesse parti.</p>
<p>1.1.- Il motivo e&#8217; inammissibile.</p>
<p>A prescindere dal mancato richiamo dell&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 4, e dalla mancata denuncia del vizio della sentenza come error in procedendo (quale e&#8217; l&#8217;omessa sospensione del giudizio nei casi in cui se ne assume l&#8217;obbligatorieta&#8217;: cfr. Cass. n. 16992/07), non emerge dall&#8217;illustrazione del motivo l&#8217;interesse attuale dei ricorrenti all&#8217;impugnazione della sentenza che abbia deciso malgrado la pendenza di giudizio che si assume pregiudiziale. Infatti, la sospensione del processo presuppone che il rapporto di pregiudizialita&#8217; tra le due cause di cui si tratta sia non solo concreto, ma anche attuale, nel senso che la causa ritenuta pregiudiziale sia tuttora pendente, non avendo altrimenti il provvedimento alcuna ragion d&#8217;essere, e traducendosi anzi in un inutile intralcio all&#8217;esercizio della giurisdizione. Ne consegue che, ove una sentenza venga censurata in cassazione per non essere stato il giudizio di merito sospeso in presenza di altra causa pregiudiziale, incombe al ricorrente l&#8217;onere di dimostrare che quest&#8217;altra causa e&#8217; tuttora pendente, e che presumibilmente lo sara&#8217; anche nel momento in cui il ricorso verra&#8217; accolto, dovendosi ritenere, in difetto, che manchi la prova dell&#8217;interesse concreto ed attuale che deve sorreggere il ricorso, non potendo ne&#8217; la Corte di cassazione, ne&#8217; un eventuale giudice di rinvio disporre la sospensione del giudizio, in attesa della definizione di un&#8217;altra causa che non risulti piu&#8217; effettivamente in corso (Cass. n. 18026/12, n. 16992/07).</p>
<p>Mancando delle indicazioni di cui sopra, il primo motivo di ricorso e&#8217; inammissibile.</p>
<p>2.- Col secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 2697 cod. civ., per avere il giudice di merito errato nel ritenere che i ricorrenti non abbiano assolto all&#8217;onere della prova circa l&#8217;adempimento delle obbligazioni assunte con la scrittura privata del (OMISSIS). I ricorrenti espongono di avere prodotto in giudizio la documentazione attestante l&#8217;avvenuto pagamento della somma pattuita, le diffide rivolte alla controparte e la citazione in giudizio della societa&#8217; (OMISSIS) S.p.A. per ottenere, ai sensi dell&#8217;articolo 2932 c.c., la sentenza di trasferimento della proprieta&#8217; dell&#8217;immobile, in adempimento della transazione che tale trasferimento prevedeva; sostengono, quindi, che i detti elementi avrebbero dovuto indurre il giudice di merito a ritenere provato l&#8217;adempimento, da parte loro, della transazione, con la conseguenza che questa avrebbe determinato l&#8217;estinzione del credito ed il venir meno del diritto di (OMISSIS) S.p.A. a procedere nei loro confronti. Secondo i ricorrenti, il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato dette risultanze documentali.</p>
<p>2.1.- Il motivo, cosi&#8217; come proposto, e&#8217; inammissibile.</p>
<p>Ed invero, pur avendo dedotto il vizio di violazione di legge, specificamente dell&#8217;articolo 2697 c.c., i ricorrenti non lamentano certo la violazione dei principi che regolano l&#8217;onere della prova, ai sensi della norma richiamata, poiche&#8217; non contestano la regola applicata dal Tribunale, corrispondente alla previsione normativa, di far gravare la prova dei fatti posti a fondamento del motivo ci opposizione sugli opponenti, attori nel relativo giudizio.</p>
<p>Piuttosto, lamentano la mancata valutazione da parte del giudice di merito di elementi di prova, a loro dire, presenti in giudizio: si tratta di vizio tutt&#8217;al piu&#8217; prospettabile con riferimento all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 5. Peraltro, risulta dalla sentenza impugnata che il Tribunale abbia proceduto alla valutazione di quegli stessi elementi dei quali i ricorrenti finiscono sostanzialmente per richiedere a questa Corte un nuovo esame, inammissibile in sede di legittimita&#8217;.</p>
<p>3.- Col terzo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 167 e 170 c.c., in relazione all&#8217;articolo 2697 c.c., per avere il Tribunale posto a carico degli opponenti l&#8217;onere di provare l&#8217;estraneita&#8217; dei crediti oggetto dell&#8217;azione esecutiva ai bisogni della famiglia, laddove essi sarebbero stati gravati soltanto dell&#8217;onere della prova della regolare costituzione del fondo patrimoniale e della sua opponibilita&#8217; ai creditori pignorante ed intervenuti.</p>
<p>Aggiungono che il giudice avrebbe omesso di valutare se la fonte e la ragione dei rapporti obbligatori da cui sono sorti i debiti nei confronti degli intervenuti avevano o meno inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia. Considerando la fonte (effetti cambiari), il soggetto obbligato (per alcuni debiti, soltanto il marito (OMISSIS)) e la natura (contributi previdenziali dovuti all&#8217;INPS) dei crediti, il giudice avrebbe dovuto trarre elementi presuntivi da cui desumere l&#8217;estraneita&#8217; degli stessi ai bisogni della famiglia.</p>
<p>3.1.- Il motivo non e&#8217; meritevole di accoglimento.</p>
<p>In primo luogo, va ribadito il principio affermato da questa Corte per il quale l&#8217;onere della prova dei presupposti di applicabilita&#8217; dell&#8217;articolo 170 c.c., grava sulla parte che intende avvalersi del regime di impignorabilita&#8217; dei beni costituiti in fondo patrimoniale. Nel caso dell&#8217;opposizione proposta dal debitore avverso l&#8217;esecuzione avente ad oggetto tali beni, al fine di contestare il diritto del creditore di agire esecutivamente ex articolo 615 c.p.c., l&#8217;onere della prova grava sul debitore opponente; questi non deve provare soltanto, come sostenuto dai ricorrenti, la regolare costituzione del fondo patrimoniale e la sua opponibilita&#8217; nei confronti del creditore pignorante, ma anche che il debito per cui si procede venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia (cfr. Cass. n. 5684/06, n. 12730/07; contra, Cass. n. 12998/06, ma con particolare riguardo all&#8217;ulteriore presupposto della conoscenza di tale estraneita&#8217; in capo al creditore, di cui non e&#8217; necessario occuparsi in questa sede).</p>
<p>Trattasi di prova che, alla stregua dei principi generali, ben puo&#8217; essere fornita anche avvalendosi di presunzioni ai sensi dell&#8217;articolo 2729 c.c., gravando comunque sull&#8217;opponente l&#8217;onere di allegare e dimostrare i fatti noti, da cui desumere, in via presuntiva, i fatti oggetto di prova.</p>
<p>In proposito, si e&#8217; affermato e va ribadito che l&#8217;indagine del giudice deve essere rivolta specificamente al fatto generatore dell&#8217;obbligazione, a prescindere; dalla natura di questa (cfr. Cass. n. 11230/03, nonche&#8217;, da ultimo, Cass. n. 15862/09): i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all&#8217;azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell&#8217;obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia. Infatti, il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento puo&#8217; essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti in fondo va ricercato nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza che l&#8217;esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di esso puo&#8217; avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia (Cass. n. 12998/06).</p>
<p>Orbene, in caso di opposizione all&#8217;esecuzione fondata sull&#8217;impignorabilita&#8217; dei beni immobili costituiti in fondo patrimoniale, spetta agli opponenti allegare, prima, e, quindi, provare quali siano i titoli dai quali le singole obbligazioni siano sorte ed il contesto nell&#8217;ambito del quale vennero contratte, al fine di consentire al giudice di pervenire all&#8217;esclusione, anche per via presuntiva, della loro riconducibilita&#8217; ai bisogni della famiglia, nel senso che (possa anche presumersi che) vennero contratte per scopi a questi del tutto estranei; e fatta sempre salva la necessita&#8217; che ricorra l&#8217;ulteriore elemento della consapevolezza da parte del creditore di siffatta estraneita&#8217; (del quale, come detto, non e&#8217; dato discutere in questa sede, per essere mancata la prova dell&#8217;elemento oggettivo, secondo quanto appresso).</p>
<p>3.2.- Il Tribunale di Frosinone non si e&#8217; affatto discostato dai principi sopra richiamati.</p>
<p>Ed invero, dopo aver affermato che, in applicazione dell&#8217;articolo 2697 c.c., gli opponenti sono gravati dell&#8217;onere della prova dei fatti costitutivi di cui all&#8217;articolo 170 c.c., ha specificato che quest&#8217;onere riguarda sia la prova della costituzione regolare e dell&#8217;opponibilita&#8217; a terzi del fondo patrimoniale, sia la prova dell&#8217;estraneita&#8217; dei crediti di che trattasi ai bisogni della famiglia (oltre che della consapevolezza di tale estraneita&#8217; in capo ai creditori).</p>
<p>Il motivo e&#8217; percio&#8217; infondato per la parte in cui denuncia la violazione degli articoli 167 e 170 c.c., in relazione all&#8217;articolo 2697 c.c..</p>
<p>3.3.- Quanto al caso di specie, il Tribunale ha motivato nel senso che gli opponenti &#8220;non hanno&#8230;richiesto alcun mezzo istruttorio idoneo a provare i&#8230; fatti costitutivi del diritto al legato&#8221; ed ha aggiunto che non vi sarebbero state, non solo prove, ma nemmeno allegazioni da parte degli opponenti &#8220;in ordine alla tipologia dei crediti azionati esecutivamente&#8221;. Questo, perche&#8217; gli opponenti si sarebbero limitati &#8220;a sostenere che il solo fatto della costituzione del fondo con atto trascritto ed annotato anteriormente al pignoramento e&#8217; sufficiente a rendere impignorabili i beni oggetto del fondo, con conseguente impossibilita&#8217; per il giudice dell&#8217;esecuzione di valutare ogni altra circostanza che potrebbe essere eccepita, sempre secondo gli opponenti, solo nell&#8217;ambito di un distinto giudizio ex articolo 2901 c.c., avverso l&#8217;atto costitutivo del fondo&#8221;.</p>
<p>L&#8217;assunto dei ricorrenti secondo cui la sentenza sarebbe errata perche&#8217; il giudice di merito non avrebbe tenuto conto delle fonti e delle ragioni dei rapporti obbligatori, che avrebbero dovuto far presumere l&#8217;esclusione dell&#8217;inerenza immediata e diretta dei relativi debiti ai bisogni della famiglia, non coglie nel segno, poiche&#8217; il Tribunale ha evidenziato proprio la mancata allegazione delle fonti e delle ragioni dei diversi rapporti obbligatori intrattenuti dai due esecutati con i creditori intervenuti nel processo esecutivo, sicche&#8217; non e&#8217; dato comprendere come il giudice avrebbe potuto tenere conto di un dato, che ha espressamente detto essere stato non solo non dimostrato, ma nemmeno allegato.</p>
<p>Allora, avrebbero dovuto i ricorrenti impugnare specificamente siffatta statuizione, assumendo in ricorso di aver correttamente assolto all&#8217;onere probatorio, ritenuto come su di loro gravante, anche riguardo alla tipologia dei debiti ed al contesto in cui vennero assunti; avrebbero dovuto, quindi, imputare al giudice di merito il vizio della motivazione per omessa od insufficiente valutazione di fatti controversi e decisivi per il giudizio effettivamente risultanti dagli atti, laddove invece il Tribunale di Frosinone ne ha escluso l&#8217;allegazione e la prova.</p>
<p>In mancanza, il motivo, sotto tale secondo profilo, e&#8217; inammissibile.</p>
<p>In conclusione, il terzo motivo di ricorso va rigettato.</p>
<p>4.- Rigettato, quindi, il ricorso, le spese del giudizio di cassazione vanno regolate secondo il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, a carico dei ricorrenti ed a favore di ciascuno dei resistenti.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore di (OMISSIS), quale mandataria di (OMISSIS) S.p.A., nella somma complessiva di euro 4.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, ed in favore dell&#8217;Istituto Nazionale della Previdenza Sociale &#8211; INPS nella somma complessiva di euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 7 febbraio 2013, n. 2971</title>
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		<pubDate>Thu, 27 Mar 2014 22:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Risoluzione]]></category>
		<category><![CDATA[canoni]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[locazione]]></category>
		<category><![CDATA[onere della prova]]></category>
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		<category><![CDATA[risoluzione]]></category>

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		<description><![CDATA[Può il conduttore non pagare il canone se effetta opere di riparazione necessarie ed urgenti? A chi l'onere dela prova?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria &#8211; Presidente<br />
Dott. AMATUCCI Alfonso &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. TRAVAGLINO Giacomo &#8211; Consigliere<br />
Dott. DE STEFANO Franco &#8211; Consigliere<br />
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 17390/2007 proposto da:</p>
<p>CONGREGAZIONE ARMENA MECHITARISTA, in persona dell&#8217;Abate Generale e legale rappresentante pro tempore (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 5464/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di ROMA, depositata il 05/05/2006 R.G.N. 6622/2004;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/2013 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) per delega;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS);<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>1.- Nel 2001 la Congregazione Armena Mechitarista chiese che fosse giudizialmente pronunciata la risoluzione, per inadempimento della conduttrice che aveva apportato al bene locato modifiche non necessarie e non consentite, del contratto di locazione di un immobile gia&#8217; adibito ad educandato e da destinare ad albergo.</p>
<p>La convenuta resistette ed il Tribunale di Roma rigetto&#8217; la domanda con sentenza del 2004.</p>
<p>2.- La Corte d&#8217;appello di Roma ha respinto il gravame della soccombente Congregazione locatrice con sentenza n. 5464/05, pubblicata il 5 maggio 2006, avverso la quale la Congregazione ricorre per cassazione affidandosi a tre motivi.</p>
<p>La conduttrice (OMISSIS) resiste con controricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>1.- La sentenza e&#8217; censurata:</p>
<p>a) col primo motivo, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine alla ravvisata genericita&#8217; dei fatti, integranti inadempimento della conduttrice, prospettati dalla locatrice a fondamento della domanda di risoluzione e risarcimento tramite riduzione in pristino, sostenendosi che essi erano invece ben individuabili gia&#8217; nell&#8217;atto introduttivo (incremento di un terzo della capacita&#8217; ricettiva dell&#8217;edificio e distruzione della cappella consacrata);</p>
<p>b) col secondo, per violazione o falsa applicazione degli articoli 116, 117 c.p.c. e articolo 2730 c.c., nonche&#8217; per gli stessi tipi di vizi della motivazione di cui al primo motivo per avere la Corte di merito omesso di considerare le censure mosse con l&#8217;atto di appello, nonche&#8217; per aver concluso che mancasse la prova dell&#8217;originaria esistenza di una cappella consacrata sulla base delle dichiarazioni rilasciate in sede di libero interrogatorio dalla stessa conduttrice, che pure aveva riconosciuto la presenza di un altare, e delle dichiarazioni di un teste malamente interpretate;</p>
<p>c) col terzo motivo, per violazione o falsa applicazione degli articoli 1322, 1362, 1363, 2697 c.c., nonche&#8217; per i medesimi tipi di vizi della motivazione di cui ai precedenti motivi, per avere la Corte territoriale rigettato l&#8217;appello sulla scorta del rilievo che erano state autorizzate le opere necessarie al cambio d&#8217;uso, ma omettendo di considerare che per le addizioni ed i miglioramenti era contrattualmente prevista la necessita&#8217; dell&#8217;autorizzazione scritta della locatrice.</p>
<p>2.- Tutte le censure relative ai denunciati vizi della motivazione sono inammissibili per assoluto difetto del momento di sintesi prescritto dall&#8217;articolo 366 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis) anche in relazione al caso previsto dall&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.</p>
<p>2.1.- Il secondo motivo e&#8217; corredato dal seguente quesito di diritto: &#8220;se il Giudice, nella valutazione della prova, puo&#8217; attribuire efficacia di piena prova alle dichiarazioni, a se&#8217; favorevoli, rese dall&#8217;interrogato&#8221;.</p>
<p>La relativa censura (di violazione di legge) e&#8217; inammissibile per l&#8217;inconferenza del quesito rispetto al caso di specie, connotato dall&#8217;affermazione della Corte d&#8217;appello (a cavallo delle pagine 2 e 3 della sentenza) che la (OMISSIS) aveva escluso l&#8217;esistenza della cappella anche in sede di interrogatorio, sicche&#8217; infondatamente l&#8217;appellante locatrice aveva invece sostenuto che anche l&#8217;interrogatorio della (OMISSIS) confermasse tale circostanza.</p>
<p>2.2.- In ordine alla censura di violazione di legge di cui al terzo motivo il quesito di diritto e&#8217; il seguente: &#8220;se, a fronte di previsione contrattuale abilitante il conduttore all&#8217;esecuzione delle opere necessarie al cambio d&#8217;uso, l&#8217;onere di dimostrare siffatta necessita&#8217; spetti al conduttore che l&#8217;abbia affermata, ovvero al locatore che l&#8217;abbia negata&#8221;.</p>
<p>Nello scrutinare il terzo motivo d&#8217;appello, la Corte territoriale (nella seconda parte di pagina 3 e nelle prime 9 righe di pag. 4) per un verso nega che la clausola concernente i lavori necessari alla trasformazione in albergo (che non necessariamente integrano addizioni e miglioramenti) prevedesse la necessita&#8217; di un&#8217;autorizzazione scritta e per altro verso afferma che l&#8217;autorizzazione era stata comunque data in quella forma dal legale rappresentante della locatrice. Solo dopo tali, rilievi pone in rilievo che era comunque mancata la prova dell&#8217;eccedenza dei lavori eseguiti rispetto all&#8217;ampia clausola contrattuale contrassegnata dal n. 3, affermando che il relativo onere gravava sulla locatrice.</p>
<p>La questione che si pone non e&#8217; allora quella relativa alla violazione, in buona sostanza prospettata dalla ricorrente, del generale principio secondo il quale il creditore puo&#8217; limitarsi ad allegare l&#8217;inadempimento, spettando poi al debitore l&#8217;onere di provare di avere adempiuto, ma piuttosto quella della dimostrazione dello specifico contenuto dell&#8217;obbligazione che si assume inadempiuta dal debitore e che va appunto delineato dal creditore, costituendo l&#8217;ineludibile presupposto logico della possibilita&#8217; del debitore di provare il proprio adempimento.</p>
<p>3.- Il ricorso va conclusivamente respinto. Le spese seguono la soccombenza.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p>rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in euro 4.200,00, di cui euro 4.000,00 per compensi.</p>
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