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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; nuove costruzione</title>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 27 febbraio 2012 n. 2973</title>
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		<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 16:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Servitù]]></category>
		<category><![CDATA[altius non tollendi]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[distanze legali]]></category>
		<category><![CDATA[distanze minime]]></category>
		<category><![CDATA[nuove costruzione]]></category>
		<category><![CDATA[servitù di panorama]]></category>
		<category><![CDATA[veduta]]></category>

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		<description><![CDATA[La servitù ùdi panorama esiste? Si configura come altius non tollendi? Come si acquisisce?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente -<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; Consigliere -<br />
Dott. PROTO Cesare Antonio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; Consigliere -<br />
Dott. CORRENTI Vincenzo &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>C.M. (OMISSIS), S.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA APPENNINI 60, presso lo studio dell&#8217;avvocato DI ZENZO CARMINE, che li rappresenta e difende;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>M.L. (OMISSIS), F.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 43, presso lo studio dell&#8217;avvocato CELLA STEFANO, che li rappresenta</p>
<p>e difende;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>MA.SA.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimata -</p>
<p>avverso la sentenza n. 576/2010 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 13/01/2010;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/01/2012 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;<br />
udito l&#8217;Avvocato DI ZENZO Carmine, difensore dei ricorrenti che si riporta;<br />
udito l&#8217;Avvocato CELLA Stefano, difensore dei resistente che si riporta anch&#8217;egli e deposita avvisi di ricevimento della memoria ex art. 372 c.p.c. già depositata;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con citazione 9.10.2000 dinanzi al tribunale di Roma e successiva riassunzione del 19.2.2002 davanti al giudice di pace competente per materia F.S. e M.L., lamentando che due alberi, un cedro ed una betulla, di proprietà dei vicini C. M., Ma.Sa. e S.C. (recte C.) avevano, crescendo, raggiunto il loro terrazzo in via (OMISSIS), recando pregiudizio al diritto di veduta ed alla salubrità per caduta di fogliame e spore, convenivano in giudizio detti proprietari per la condanna alla potatura o cimatura od in subordine all&#8217;abbattimento.</p>
<p>I convenuti si opponevano e, previa ctu, il giudice li condannava alla cimatura periodica, decisione confermata dal Tribunale di Roma con sentenza 576/2010, che accertato che i due alberi si erano avvicinati a metri 1,10 e 1,80 il cedro ed a metri quattro la betulla rispetto all&#8217;interno del parapetto del terrazzo, nei limiti &#8220;i regolamentari, mentre la chioma si era innalzata a livelli da impedire totalmente la visuale e determinare un abbassamento del valore commerciale dell&#8217;immobile, confermava la soluzione della cimatura, peraltro già eseguita, rispetto all&#8217;abbattimento.</p>
<p>Ricorrono C. e S. con tre motivi, resistono le controparti. La causa era stata rimessa alla camera di consiglio a seguito di relazione ma alla udienza del 10.6.2011, per la quale le parti hanno presentato memoria, è stata rimessa alla pubblica udienza.</p>
<p>I resistenti hanno presentato nuova memoria e documenti.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Col primo motivo si lamenta violazione degli artt. 892 e 896 c.c., 1027, 1028,1031, 1058, 1061 c.c. non essendo tutelabile la fruizione di un piacevole panorama e l&#8217;obbligo di non collocare o mantenere alberi che impediscano la visuale può scaturire solo dalla costituzione di una servitù.</p>
<p>Col secondo motivo si deduce contraddittorietà della motivazione con riferimento all&#8217;accoglimento della domanda nonostante la ritenuta regolarità delle distanze.</p>
<p>Col terzo motivo si lamenta violazione delle norme sulla competenza e segnatamente dell&#8217;art. 7 c.p.c. e dell&#8217;art. 38 c.p.c., comma 2.</p>
<p>Osserva questa Corte Suprema:</p>
<p>La relazione in atti aveva concluso per valutare l&#8217;infondatezza del ricorso attesa la novità della prima censura non dedotta nel giudizio di appello, con conseguente assorbimento delle altre.</p>
<p>La sentenza impugnata ha statuito la correttezza della prima decisione avendo identificato le domande proposte dagli attori come dirette ad accertare la violazione delle regole sulle distanze delle piante dal confine e dell&#8217;eccessivo sviluppo delle stesse in altezza e nella frondosità della chioma e, pur acclarando il mantenimento dei limiti regolamentari, ha rilevato che la chioma si è innalzata a livelli da impedire totalmente la visuale ai confinanti tanto da pregiudicare questo diritto preesistente e determinare un abbassamento del valore commerciale.</p>
<p>Ciò premesso la prima censura va accolta per quanto infra.</p>
<p>Questa Corte Suprema ha statuito che le prescrizioni relative alle distanze legali degli alberi e delle piante dal confine, stabilite nei primi tre commi dell&#8217;art. 892 c.c., non devono essere osservate quando sul confine esista un muro divisorio e le piante non lo superino in altezza, in quanto in questo caso il vicino non subisce diminuzione di aria, luce e veduta (Cass. 1.8.2008 n. 21010) e che il diritto di pretendere la potatura dei rami degli alberi del vicino che si protendono sulla proprietà altrui, così come disciplinata dall&#8217;art. 896 c.c., non è limitato dalle norme pubblicistiche a tutela del paesaggio ed, in particolare dal vincolo posto dal D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 146 in quanto tra i due ordini di norme non sussiste un nesso di specialità, essendo la disciplina codicistica rivolta alla tutela della proprietà privata e quella pubblicistica alla protezione del patrimonio paesaggistico nel suo complesso (Cass. 10.7.2008 n. 19035).</p>
<p>Un albero, sia pure posto a distanza legale, non può per l&#8217;eccessivo sviluppo e la frondosità della chioma invadere la sfera di altri soggetti.</p>
<p>Nella fattispecie la sentenza ha riconosciuto un diritto di veduta che, siccome dalla stessa inteso come diritto a non vedere pregiudicata la visuale all&#8217;infinito dal terrazzo dalla chioma di un albero piantato a distanza legale, integra una servitù altius non tollendi, indicando la fonte del diritto nella preesistenza della visuale all&#8217;acquisto dell&#8217;immobile; orbene il riconoscimento del diritto in ragione della preesistenza della visuale all&#8217;acquisto dell&#8217;immobile viola il principio della tipicità dei modi di acquisto dei diritti reali, giacchè è vero che una servitù altius non tollendi può essere costituita oltre che negozialmente anche per destinazione del padre di famiglia od usucapione, ma tali modi di costituzione necessitano, non solo, a seconda dei casi, della destinazione conferita dall&#8217;originario unico proprietario o dell&#8217;esercizio ultraventennale di attività corrispondenti alla servitù, ma anche di opere visibili e permanenti, ulteriori rispetto a quelle che consentono la veduta&#8221; (cfr. Cass. sez. 2 n. 10.250 del 20.10.1997 a termini della quale &#8220;la cosiddetta servitù di panorama, consistente nella particolare amenità del fondo dominante per la visuale di cui gode, è una servitus altius non tollendi (sia costruzioni, sia alberi) che, per potersi acquistare per destinazione del padre di famiglia o per usucapione, necessita di opere visibili e permanenti, ulteriori rispetto a quelle che consentono la servitù di veduta, altrimenti questa comporterebbe sempre quella, e speficatamente destinate all&#8217;esercizio della servitù invocata&#8221;.</p>
<p>Il secondo motivo è assorbito.</p>
<p>Il terzo motivo è inammissibile.</p>
<p>Il tribunale aveva dichiarato con sentenza la propria incompetenza e la competenza del giudice di pace e la sentenza (o l&#8217;ordinanza di natura decisoria) dichiarativa di incompetenza (anche per materia) del giudice adito va impugnata con istanza di regolamento necessario di competenza (ove il giudice indicato come competente non sollevi conflitto di ufficio ex art. 45 c.p.c.), acquistando, in caso contrario efficacia di giudicato tanto la statuizione di incompetenza del giudice che l&#8217;ha pronunciata quanto quella sulla (asserita) competenza dell&#8217;autorità dinanzi alla quale la causa sia stata tempestivamente riassunta. Ne consegue che, nei successivi gradi del procedimento, nè le parti nè il giudice procedente hanno la facoltà di rimettere in discussione quanto stabilito in tema di competenza dall&#8217;autorità giudiziaria originariamente adita (Cass. Ord. n. 14559 dell&#8217;11.10.2002).</p>
<p>Donde l&#8217;accoglimento del primo motivo e la cassazione con rinvio per l&#8217;applicazione dei principi indicati.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo ed inammissibile il terzo.</p>
<p>Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione del Tribunale di Roma.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2012.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2012.</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 22 febbraio 2011 n. 4277</title>
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		<pubDate>Fri, 20 Dec 2013 21:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Distanze e Confini]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
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		<description><![CDATA[Cosa si intende per nuova costruzione? Quale valenza hanno i regolamenti comunali in materia di distanze tra edifici? Che valore ha il diritto di veduta? Possono derogare alle norme nazionali? Ed in tale contesto come si collocano le finalità antisismiche?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ELEFANTE Antonino &#8211; Presidente -<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. CORRENTI Vincenzo &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 13336/2005 proposto da:</p>
<p>P.M.C. (OMISSIS), P.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LIMA 18, presso lo studio dell&#8217;avvocato DELLI COLLI Giacomo, che li rappresenta e difende;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>D.C.M.A., S.T., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARONCINI 19, presso lo studio dell&#8217;avvocato TAVIANO Antonio, che li rappresenta e difende;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>avverso la sentenza. n. 4816/2004 della CORTE D&#8217;APPELLO di ROMA, depositata il 10/11/2004;<br />
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 02/12/2010 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;<br />
udito l&#8217;Avvocato GIACOMO DELLI COLLI difensore del ricorrente che ha chiesto di riportarsi alle difese scritte;<br />
udito l&#8217;Avvocato ANTONIO TAVIANO difensore del resistente che ha chiesto di riportarsi anch&#8217;egli;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con ricorso 11.3.1987 P.M.C. ed E., proprietarie di un fondo in (OMISSIS), proponevano innanzi al Pretore di Cassino azione nunciatoria nei confronti di S.T. e di D.C.M.A., domandando in via cautelare la sospensione dei lavori di costruzione di un vicino fabbricato, non a distanza legale e lesivo di &#8220;diritti di veduta&#8221;. I convenuti resistevano alla domanda, sostenendone l&#8217;improponibilità in quanto l&#8217;opera era già stata ultimata, e il Tribunale con sentenza n. 95/02, dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla domanda cautelare, accertava che l&#8217;opera non rispettava le distanze legali, ma &#8220;rigettava&#8221; le domande di riduzione in pristino e di risarcimento del danno perchè tardive.</p>
<p>La Corte d&#8217;appello di Roma con sentenza n. 481 del 10.11.2004 accoglieva parzialmente l&#8217;appello dei convenuti, e in riforma della pronuncia di primo grado dichiarava il legittime le sole vedute realizzate dagli appellanti mediante la costruzione di balconi al primo e al secondo piano dell&#8217;edificio, rigettando, nel resto la domanda.</p>
<p>Considerato quale strumento urbanistico vigente all&#8217;epoca dei fatti il Piano di Ricostruzione (P.d.R.) e non il Regolamento Edilizio Comunale (R.E.C.), poichè quest&#8217;ultimo non risultava ancora approvato, e rilevato che il primo prevedeva una distanza minima di mt. 5 tra pareti opposte, la Corte romana quanto ai cortili interni, aderendo alle conclusioni del c.t.u. nominato in primo grado, rilevava che l&#8217;edificio di proprietà P. era stato costruito sul confine, il che consentiva ai S. &#8211; D.C. di costruire in aderenza, mentre in ordine al cortile interno era stata rispettata la distanza anzi detta. Infetti, osservava il giudice d&#8217;appello, correttamente il c.t.u. aveva considerato, in riferimento alle distanze, le due pareli principali dei fabbricati, cioè quelle perimetrali, e non il corpo accessorio al piano terra della proprietà P., costituito da servizi igienici, sicchè la distanza variava da mt. 5,65 a mt. 6,20.</p>
<p>Quanto alla distanza esistente tra il fabbricato di nuova costruzione degli appellanti e l&#8217;edificio di proprietà P., rilevava la Corte che la variazione era compresa tra un minimo di mt. 4,71 e un massimo di mt. 5,65, contrastante con il regolamento comunale, che imponeva una distanza minima di mt. 6 come larghezza degli intervalli di isolamento, ma nella specie tale spazio non poteva considerarsi quale intervallo d&#8217;isolamento, atteso che la L. n. 684 del 1962, art. 6, vietava in esso qualsiasi tipo di costruzione, anche a carattere provvisorio, mentre lo spazio tra i due edifici risultava già edificato per la presenza del locale terraneo delle P., per cui poteva applicarsi solo la norma del Piano di Ricostruzione che imponeva una distanza di mt. 5 tra le facciate di edifici prospicienti i cortili.</p>
<p>Relativamente al diritto di veduta, vantato dalle attrici, la Corte d&#8217;appello osservava, poi, che nel nuovo fabbricato degli appellanti erano stati realizzati due balconi, al primo e al secondo piano, in violazione dell&#8217;art. 906 c.c., che dovevano, pertanto, essere dichiarati illegittimi.</p>
<p>Per la cassazione di detta sentenza ricorrono M.C. ed P.E., formulando due motivi d&#8217;impugnazione.</p>
<p>Resistono con controricorso gli intimati.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>1. &#8211; Con il primo motivo d&#8217;impugnazione parte ricorrente denuncia l&#8217;omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia, ai sensi dell&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La Corte d&#8217;appello, si sostiene, benchè investito con il gravame proposto dagli appellanti della questione relativa all&#8217;insussistenza, eccepita da questi ultimi, del diritto di veduta vantato dalle P., ha omesso di svolgere qualsiasi accertamento e valutazione dei fatti rilevanti ai fini della controversia in ordine all&#8217;esistenza del diritto delle attrici. Tale accertamento sarebbe stato di per sè sufficiente a determinare l&#8217;illegittimità della costruzione S. &#8211; D. C. almeno per tutta la parte costruita in aderenza e a chiusura della terrazza. Il giudice del gravame, invece, ha ignorato del tutto il motivo, senza farsi carico nè di confutare le censure, nè di farle proprie.</p>
<p>1.1. &#8211; Il motivo è inammissibile per due ragioni concorrenti.</p>
<p>1.1.1. &#8211; La prima consiste in ciò, che solo la parte impugnante ha interesse alla pronuncia su tutti i motivi d&#8217;appello, mentre per il divieto della reformatio in peius (operante anche nel processo civile: v. per tutte e da ultimo, Cass. n. 14063/06) la parte appellata, che non abbia proposto impugnazione incidentale, non ha un interesse pari e contrario alla decisione su ciascun motivo.</p>
<p>Nè ha pregio alcuno il ragionamento di tipo eventuale svolto dalle ricorrenti, secondo cui una diversa impostazione del percorso motivazionale, incentrato sull&#8217;esistenza del diritto di venduta esistente a vantaggio del fondo di loro proprietà, avrebbe potuto far emergere l&#8217;illegittimità dell&#8217;intera opera realizzata dai S. &#8211; D.C., atteso che le sentenze si impugnano per quanto hanno deciso, non per quello che avrebbero potuto statuire.</p>
<p>1.1.2. &#8211; In secondo luogo, l&#8217;omessa pronuncia integra una violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all&#8217;art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (cfr. Cass. nn. 26598/09, 12952/07, 1701/06, 27387/05 e 12475/04), lì dove, nella specie, le ricorrenti hanno invece censurato la sentenza in parte qua ai sensi del n. 5 art. ult. Cit..</p>
<p>2. &#8211; Con il secondo motivo, articolato in più punti, parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di &#8220;norme di diritto&#8221;, nonchè contraddittorietà e illogicità della motivazione.</p>
<p>2.1. &#8211; In particolare, si sostiene che il giudice di merito non solo abbia apoditticamente affermato che le strumento urbanistico vigente all&#8217;epoca di realizzazione del fabbricato di proprietà degli appellanti fosse il Piano di Ricostruzione, nonostante l&#8217;emanazione in epoca successiva della L. n. 1684 del 1962 e della L. n. 64 del 1974, ma abbia, altresì, omesso di considerare che, anche applicando le norme del P.d.R., la costruzione contestata dovesse parimenti considerarsi illegittima, data la presenza, nel cortile interno, di un edificio addossato ad una parete del fabbricato P., ma costituente senz&#8217;altro un manufatto idoneo a determinare l&#8217;obbligo di osservare le distanze, poichè ai fini dell&#8217;applicazione delle norme codicistiche la nozione di costruzione non si esaurisce in quella di edificio, ma si estende a qualsiasi opera non completamente interrata avente i requisiti di solidità e immobilizzazione rispetto al suolo.</p>
<p>Oltre a ciò non è del tutto chiaro il passaggio argomentativo in base al quale il giudice dì secondo grado abbia potuto ritenere legittima una costruzione che in ogni caso si trova, anche sulla terrazza, a distanza di mt. 4,71 dalla proprietà P., con evidente violazione delle N.T. A. dei P.d.R..</p>
<p>2.1.1. &#8211; Prosegue parte ricorrente che risulta confusa e illogica anche la teoria della Corte di merito sugli intervalli di isolamento, esclusi perchè, secondo il ragionamento del giudice d&#8217;appello, lo spazio tra i due fabbricati risulta già edificato per la presenza del locale terraneo delle P.. In senso contrario deve osservarsi che se è vero che per intervallo d&#8217;isolamento deve intendersi la distanza minima tra i muri frontali di due edifici (secondo il punto C.4.1. del D.M. 16 gennaio 1996), non si comprende perchè esso non possa configurarsi quando una tele situazione venga a verificarsi all&#8217;altezza del solaio del primo piano e non al piano terra, poichè l&#8217;intento di scongiurare danni alle persone in caso di crolli deve essere perseguito anche ai piani superiori. In secondo luogo, conclude, parte ricorrente, anche a voler tutto concedere, non può non essere stigmatizzato come sia stata la stessa Corte d&#8217;appello ad affermare che la distanza minima di mt. 5 doveva comunque essere rispettata, ed essa sicuramente non esisteva tra i fabbricati &#8220;divisi&#8221; dalla terrazza di proprietà P..</p>
<p>2.2. &#8211; Il motivo è fondato in ordine a entrambe le violazioni prospettate.</p>
<p>2.3. &#8211; E&#8217; senz&#8217;altro erroneo, in primo luogo, che ai fini del computo della distanza tra costruzioni debba aversi riguardo, come afferma il giudice d&#8217;appello, al distacco intercorrente tra le due pareti &#8220;principali&#8221; dei fabbricati (cioè, si legge nella sentenza impugnata, &#8220;i muri maestri che partono dal suolo e si sviluppano verticalmente sino a raggiungere la linea di gronda&#8221;), senza considerare il corpo accessorio della proprietà P. posto al piano terra.</p>
<p>2.3.1. &#8211; Ed infatti, queste Corte ha avuto modo di rilevare che ai fini dell&#8217;osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dall&#8217;art. 873 c.c., e segg., e delle norme dei regolamenti locali integrativi della disciplina codicistica, deve ritenersi &#8220;costruzione&#8221; qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell&#8217;opera stessa, dai caratteri del suo sviluppo aereo dall&#8217;uniformità e continuità della massa, dal materiale impiegato per la sua realizzazione, dalla sua destinazione; e che, salvo l&#8217;ipotesi di sporti o aggetti in funzione meramente complementare o decorativa, gli accessori e le pertinenze che abbiano dimensioni consistenti e siano stabilmente incorporati al resto dell&#8217;immobile, in guisa da ampliarne la superficie o la funzionalità, assumono il carattere di costruzione, sicchè se ne deve tener conto ai fini dell&#8217;accertamento del rispetto della normativa sulle distanze, a maggior ragione qualora le distanze tra costruzioni siano stabilite in un regolamento edilizio comunale che non preveda espressamente un diverso regime giuridico per le costruzioni accessorie (Cass. n. 2228/01; in senso analogo, cfr. Cass. n. 1509/98, secondo cui ove l&#8217;opera da valutare sia costituita da più parti tra loro strutturalmente collegate in maniera stabile ed in misura tale da costituire un entità unica e inscindibile sul piano economico-funzionale, i caratteri propri della costruzione devono essere verificati dal giudice di merito riguardando l&#8217;opera nel suo insieme e non nelle singole sue parti, e rapportando quindi alla stessa, unitariamente considerata, il giudizio sulla idoneità alla creazione di intercapedini pregiudizievoli alla sicurezza e alla salubrità del godimento della proprietà immobiliare).</p>
<p>2.3.1.1. &#8211; Nello specifico, il giudice d&#8217;appello ha rilevato (con accertamento di fatto non censurato sotto il profilo della logicità e congruità motivazionale) che il corpo accessorio dell&#8217;edificio di proprietà P., ubicato al piano terra e interposto tra questa e la proprietà S. &#8211; D.C., è costituito da servizi igienici, e dunque &#8211; è da ritenere &#8211; da una struttura, potenzialmente, di consistenza apprezzabile e in relazione di stretta funzionalità pratico-economica con il fabbricato principale, di cui amplia, altresì, la superficie complessiva utilizzabile. Ne consegue, in base alle superiori premesse, che i suddetti immobili di proprietà P., principale ed accessorio, devono essere valutati unitariamente ai fini della distanza tra costruzioni, e che, in particolare, la distanza stessa debba essere calcolata non dalla linea esterna del corpo di fabbrica principale, ma dalla parete più prossima dell&#8217;edificio accessorio che si interpone tra questo e l&#8217;immobile di proprietà S. &#8211; D.C..</p>
<p>2.4. &#8211; La decisione impugnata risulta, poi, illogica nella parte in cui pur partendo dalla premessa che la distanza &#8211; compresa tra un minimo di mt. 4,71 e un massimo di mt. 5,65 &#8211; tra il fabbricato di nuova costruzione di proprietà degli appellanti e i fabbricati P., distanza misurata dalla terrazza sita al primo piano che funge da copertura dei locali terranei di proprietà di queste ultime parti, contrasterebbe con le prescrizioni del regolamento comunale che impongono un intervallo d&#8217;isolamento minimo di mt. 6, trae l&#8217;incomprensibile conclusione per cui la L. n. 1684 del 1962, art. 6, che nelle zone sismiche vieta qualsiasi costruzione, anche a carattere provvisorio, negli intervalli di isolamento, non sarebbe applicabile nella specie perchè lo spazio tra i due edifici è già edificato per la presenza in esso del locale terraneo delle P., con l&#8217;altrettanto illogica deduzione per cui dovrebbe, pertanto, ritenersi applicabile solo la norma del P.d.R. che impone il rispetto della distanza di mt. 5 tra le facciate di edifici prospicienti.</p>
<p>2.4.1. &#8211; A tacere del carattere implicitamente ipotetico del ragionamento, che sconta la pregressa negazione dell&#8217;applicabilità del R.E.C. in quanto non ancora approvato all&#8217;epoca della costruzione degli appellanti, siffatto argomentare è incoerente, poichè negando che la distanza tra gli edifici delle parti possa qualificarsi come intervallo di isolamento (non per difetto dei suoi presupposti, ma) per il solo fatto che esso, nella specie, sarebbe già occupato da una costruzione, in contrasto con quanto prescritto ai riguardo dalla stessa (normativa antisismica, contraddica: la propria premessa logico-giuridica, per l tornare ad affermare che la sola regola applicabile nel caso in esame sarebbe quella del Piano di Ricostruzione che fissa in mt. 5 la distanza tra le facciate di edifici prospicienti i cortili, attuando in tal modo per la seconda volta la rimozione mentale del rilievo che nella controversia assume la presenza del locale terraneo di proprietà P..</p>
<p>2.4.1.1. &#8211; Per contro, come questa Corte ha avuto modo di affermare (v. Cass. n. 1695/04), le norme legislative antisismiche sugli intervalli di isolamento fra edifici sono integrative delle disposizioni dell&#8217;art. 873 c.c., e segg., in materia di distanze fra le costruzioni, essendo dirette a salvaguardare non soltanto l&#8217;incolumità pubblica e privata ma anche ad impedire la creazione di intercapedini dannose e pericolose tra fabbricati. Pertanto, esse prevalgono sugli strumenti urbanistici che prevedano distanze inferiori.</p>
<p>2.4.2. &#8211; Di riflesso, nella fattispecie, occorre riscontrare il rispetto (non di 5, ma di) 6 mt. tra il fabbricato di proprietà S. &#8211; D.C. e quello di proprietà P., considerando quest&#8217;ultimo nella maniera unitaria di cui s&#8217;è detto innanzi, comprensivo, cioè, anche del corpo di fabbrica accessorio posto al piano terra e adibito a servizi igienici.</p>
<p>3. &#8211; In conclusione, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Roma, che si atterrà ai seguenti principi di diritto: a) &#8220;le norme legislative antisismiche sugli intervalli di isolamento fra edifici sono integrative delle disposizioni dell&#8217;art. 873 c.c., e segg., in materia di distanze fra le costruzioni, essendo dirette a salvaguardare non soltanto l&#8217;incolumità pubblica e privata ma anche ad impedire la creazione di intercapedini dannose e pericolose tra fabbricati. Pertanto, esse prevalgono sugli strumenti urbanistici che prevedano distanze inferiori&#8221;; b) ai fini dell&#8217;osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dall&#8217;art. 873 c.c., e segg., e delle disposizioni legislative e regolamentari aventi carattere integrativo, gli accessori e le pertinenze che abbiano dimensioni consistenti e siano stabilmente incorporati al resto dell&#8217;immobile, in guisa da ampliarne la superficie o la funzionalità pratico- economica, costituiscono con l&#8217;immobile principale una costruzione unitaria, che va considerata nel suo insieme indipendentemente dallo sviluppo orizzontale o verticale dei singoli corpi di fabbrica di cui si compone, e senza distinguere tra immobile principale e accessori o pertinenze aventi le ridette caratteristiche, di guisa che le distanze devono essere calcolate non dalla parete dell&#8217;edificio maggiore, ma da quella che risulti più prossima alla proprietà antagonista&#8221;.</p>
<p>4. &#8211; Conclusivamente, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Roma, la quale provvederà al regolamento anche delle spese del presente giudizio di legittimità.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Roma.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 dicembre 2010.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2011.</p>
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