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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; notificazione</title>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 30 gennaio 2012 n. 1289</title>
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		<pubDate>Sat, 26 Oct 2013 17:36:17 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Legittimazione Processuale]]></category>
		<category><![CDATA[assemblea condominiale]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[condominio giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[decreto ingiuntivo]]></category>
		<category><![CDATA[notificazione]]></category>

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		<description><![CDATA[Si può aazionare il decreto ingiuntivo, emesso nei confronti del condominio, contro un condomino?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIFONE Francesco &#8211; Presidente -<br />
Dott. MASSERA Maurizio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno &#8211; Consigliere -<br />
Dott. LANZILLO Raffaella &#8211; Consigliere -<br />
Dott. D&#8217;AMICO Paolo &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 1302/2009 proposto da:</p>
<p>F.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 95, presso lo studio dell&#8217;avvocato BRUNO RITA, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato RIZZO ANTONIO giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p>G.S.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 195/2008 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il 14/01/2008, R.G.N. 12412/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D&#8217;AMICO;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del 1° motivo; accoglimento del 2 e 3 motivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>F.C. convenne in giudizio G.S. proponendo opposizione avverso l&#8217;atto di precetto, notificatole in data 25 ottobre 2006, con il quale il G. le aveva intimato il pagamento della somma complessiva di Euro 2.193,90.</p>
<p>A sostegno dell&#8217;opposizione, la F. deduceva che l&#8217;atto di precetto in questione doveva considerarsi nullo non essendole mai stato notificato il relativo titolo esecutivo. Deduceva altresì che tale titolo, ottenuto contro un condominio in persona dell&#8217;amministratore, può essere fatto valere nei confronti del singolo condomino purchè l&#8217;esecuzione forzata venga preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto nei confronti del condomino contro il quale viene intrapresa l&#8217;esecuzione stessa.</p>
<p>Costituitosi in giudizio, il G. eccepiva preliminarmente l&#8217;avvenuta cessazione della materia del contendere essendo stata notificata a controparte, in data 12 dicembre 2006, copia conforme del titolo esecutivo de quo unitamente ad un nuovo atto di precetto.</p>
<p>Nel merito il medesimo G. sosteneva che la notificazione non era necessaria giacchè il decreto ingiuntivo era stato dichiarato esecutivo ai sensi dell&#8217;art. 654 c.p.c., comma 2, e che comunque nel precetto c&#8217;era pure l&#8217;indicazione dell&#8217;avvenuta apposizione della formula esecutiva.</p>
<p>Il Tribunale stabiliva che la notificazione del successivo precetto non aveva determinato la cessazione della materia del contendere.</p>
<p>Ribadiva inoltre che non era necessario notificare il titolo esecutivo (ossia il decreto divenuto definitivo) in virtù dell&#8217;art. 654 c.p.c., comma 2, e che il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio era titolo esecutivo per le obbligazioni in solido.</p>
<p>Per tali motivi rigettava l&#8217;opposizione proposta da F..</p>
<p>Propone ricorso per cassazione F.C. con tre motivi.</p>
<p>Non ha svolto attività difensiva G.S..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Con il primo motivo del ricorso parte ricorrente denuncia &#8220;Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 479 c.p.c., e art. 654 c.p.c., comma 2, &#8211; omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5&#8243;.</p>
<p>Secondo parte ricorrente il giudice di merito non ha considerato che il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio, se azionabile esecutivamente in danno all&#8217;ente di gestione pur senza nuova notificazione, non lo è in danno al condomino, al quale sarebbe occorsa una nuova notificazione, prima o contestualmente al precetto.</p>
<p>Il motivo è fondato.</p>
<p>Posto che nel caso in esame l&#8217;opponente non pone in questa sede la questione se il titolo esecutivo giudiziale, intervenuto nei confronti dell&#8217;ente di gestione condominiale in persona dell&#8217;amministratore prò tempore, possa essere validamente azionato nei confronti del singolo condomino quale obbligato solidale (questione che, secondo Cass. Sez. Un., n. 9148/2008, è ormai definitivamente risolta nel senso che, esclusa la solidarietà, la responsabilità del condomino è solo parziale in proporzione alla sua quota, anche nel rapporti esterni), osserva, tuttavia, questa Corte che, anche sotto l&#8217;erroneo presupposto che il titolo esecutivo ottenuto contro il condominio possa essere fatto valere in executivìs contro il singolo condomino quale preteso obbligato in solido, il precetto, intimato a tal fine allo stesso condomino, non avrebbe comunque potuto prescindere dalla notificazione, preventiva o contestuale, del decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell&#8217;ente di gestione, ancorchè detta ingiunzione fosse risultata del tipo ex art. 654 c.p.c., comma 2.</p>
<p>E&#8217; di tutta evidenza, infatti, che, se una nuova notificazione del titolo esecutivo non occorre per il destinatario diretto del decreto monitorio nell&#8217;ipotesi di cui all&#8217;art. 654 c.p.c., comma 2, detta notificazione, invece, è necessaria qualora si intenda agire contro soggetto, non indicato nell&#8217;ingiunzione, per la pretesa sua qualità di obbligato solidale.</p>
<p>Costui, invero, deve essere messo in grado non solo di conoscere qual è il titolo ex art. 474 c.p.c., in base al quale viene minacciata in suo danno l&#8217;esecuzione, ma anche di adempiere l&#8217;obbligazione da esso risultante entro il termine previsto dall&#8217;art. 480 c.p.c..</p>
<p>Con il secondo e terzo motivo si denuncia rispettivamente: 2) &#8220;omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)&#8221;;</p>
<p>3) &#8220;Violazione e falsa applicazione degli artt. 1123, 1292, 1294 e 1314 c.c. &#8211; Omessa e insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)&#8221;.</p>
<p>L&#8217;accoglimento del primo motivo comporta l&#8217;assorbimento del secondo e del terzo mentre, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito ai sensi dell&#8217;art. 384 c.p.c., comma 2, dichiarando la nullità del precetto. Non v&#8217;è luogo a decidere sulle spese per la presente fase e sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del merito.</p>
<p>In conclusione, il ricorso deve essere accolto con conseguente cassazione dell&#8217;impugnata sentenza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, e decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., dichiara la nullità del precetto.</p>
<p>Non v&#8217;è luogo a decidere per le spese del giudizio di cassazione; si compensano le spese del merito.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2011.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2012.</p>
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