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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; notifica</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 8 febbraio 2013, n. 3142</title>
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		<pubDate>Thu, 27 Mar 2014 22:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sanzioni Amministrative]]></category>
		<category><![CDATA[auo]]></category>
		<category><![CDATA[consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<category><![CDATA[opposizione]]></category>
		<category><![CDATA[sanzione amministrativa]]></category>
		<category><![CDATA[vecchio proprietario]]></category>

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		<description><![CDATA[Italiano attenione! Hai venduto l'auto? La multa arriva a te? Guai a non fare subito opposizione.....]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. PETITTI Stefano &#8211; Consigliere<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; Consigliere<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 10398-2007 proposto da:</p>
<p>COMUNE DI META in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS) SPA;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 2475/2006 del GIUDICE DI PACE di SORRENTO, depositata il 25/11/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/2013 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>(OMISSIS), con ricorso in data 28.9.05 al GdP di Sorrento, proponeva opposizione Legge n. 689 del 1981, ex articolo 22, avverso la cartella esattoriale emessa dal comune di Meta in relazione ad un&#8217;infrazione al C.d.S. elevata in data (OMISSIS) a carico della stessa (OMISSIS), lamentando che il relativo verbale non le era stato mai notificato cio&#8217; che non le aveva consentito di precisare che l&#8217;autovettura a cui l&#8217;infrazione si riferiva,non era piu&#8217; di sua proprieta&#8217; essendo stata venduta fin dai 1991. Si costituiva il Comune di Meta chiedendo il rigetto dell&#8217;opposizione avverso la cartella esattoriale in quanto inammissibile, rilevando che l&#8217;originario P.V. riguardante l&#8217;infrazione al C.d.S. di cui trattasi era stato notif. a mani proprie della (OMISSIS), che non aveva fatto alcuna impugnazione.</p>
<p>L&#8217;adito Gdp con sentenza n. 143/06 rigettava l&#8217;opposizione alla cartella esattoriale in quanto inammissibile, atteso che ti verbale di contravvenzione a cui la stessa si riferiva era stato ritualmente notificato all&#8217;interessata che non lo aveva mai impugnato.</p>
<p>La predetta sentenza veniva impugnata dalla (OMISSIS) per revocazione ai sensi dell&#8217;articolo 395 c.p.c., n. 3. Sosteneva che solo dopo tale pronuncia aveva appreso che il nuovo proprietario dell&#8217;autovettura in parola, su richiesta di essa (OMISSIS) aveva comunicato al sindaco del Comune di Meta, con propria dichiarazione protocollata in data 17.04.03 di esserne il legittimo proprietario per cui l&#8217;infrazione andava notificata a costui; che tale dichiarazione dopo la pronuncia della sentenza, era venuta in suo possesso e che il sindaco del comune, nel costituirsi in giudizio, aveva subdolamente taciuto di tale dichiarazione benche&#8217; fosse a lui ben nota.</p>
<p>Il GdP di Sorrento con sentenza n. 2475/06 accoglieva la tesi dell&#8217;attrice e revocava la decisione impugnata, ritenendo che la stessa era stata emessa &#8220;sulla base di elementi di prova risultati non veri e taciuti dal Comune di Meta&#8221;.</p>
<p>Avverso la suddetta pronuncia il Comune di Meta, ricorre per cassazione sulla base di 5 mezzi; l&#8217;intimata non ha svolto difese. Con ordinanza pronunciata alla pubbl. udienza del 6/6/12 il collegio disponeva l&#8217;acquisizione del fascicolo d&#8217;ufficio del procedimento celebrato davanti ai GdP definito con l&#8217;impugnata sentenza n. 2475/2006.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Con il 1 motivo del ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della Legge n. 689 del 1981, articoli 22 e 23 ed Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articoli 203, 204 bis e 205. Assume che l&#8217;accertamento della sanzione era stato regolarmente notificato e non opposto e che la definitivita&#8217; di esso escludeva che nel giudizio di opposizione alla cartella esattoriale potessero essere fatte valere questioni riguardanti lo stesso accertamento.</p>
<p>Con il 2 motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 395 c.p.c., n. 3 e articolo 398 c.p.c., comma 2: lamenta l&#8217;esponente la ritenuta ammissibilita&#8217; della domanda di revocazione da parte del G.d.P., in assenza delle indicazioni richieste dall&#8217;articolo 398 c.p.c., comma 2; nel ricorso per revocazione non sono indicate le prove attraverso cui la (OMISSIS) intendeva dimostrare la data in cui avrebbe avuto notizia del documento ritenuto decisivo, ne&#8217; la data della scoperta o del recupero o conoscenza della dichiarazione attestante il cambio della proprieta&#8217; della autovettura.</p>
<p>Con il 3 motivo si deduce la violazione dell&#8217;articolo 395 c.p.c., n. 3; ulteriore motivo d&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso per revocazione: a) la ricorrente in quella sede non aveva dimostrato che la mancata produzione del documento non era attribuibile a causa di forza maggiore, ma solo a sua colpa o negligenza, atteso che la (OMISSIS) avrebbe potuto facilmente procurarsi tale dichiarazione; b) il documento in questione non era decisivo ai fini della decisione.</p>
<p>Con il 4 motivo: si eccepisce il vizio di motivazione; fatto controverso: non corrisponde al vero che il Gdp avesse deciso sui presupposto &#8220;che la ricorrente non avesse informato la PA dell&#8217;avvenuto trasferimento, della proprieta&#8217; dell&#8217;autovettura&#8221;&#8230;</p>
<p>Con il 5 motivo di denunzia la violazione della Legge n. 689 del 1981, articolo 23: dal dispositivo emerge che la decisione e&#8217; stata presa con criterio equitativo&#8230;(&#8220;&#8230;nel maggior interesse della verita&#8217;&#8230;.&#8221;).</p>
<p>Con il 6 motivo si denunzia la violazione dell&#8217;articolo 112 c.p.c.: per avere il G.d.P. pronunciato la revocazione con riferimento al vizio di cui all&#8217;articolo 395 c.p.c., n. 2, non invocato a fondamento della revocazione (la sentenza viene revocata &#8220;&#8230;in base ad elementi di prova risultati non veri e taciuti da comune di Meta&#8230;&#8221;.).</p>
<p>Tanto premesso, dev&#8217;essere accolto, ad avviso del Collegio, il primo motivo del ricorso.</p>
<p>Invero era chiaramente inammissibile la domanda di revocazione proposta con riferimento alla decisivita&#8217; dei documenti, atteso che, come rilevato dal GdP nella prima sentenza, non era ammissibile nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale alcuna questione attinente alla cartella stessa, ad un titolo, cioe&#8217;, divenuto definitivo proprio a seguito di mancata tempestiva opposizione del soggetto al quale la violazione era stata contestata.</p>
<p>In conclusione il motivo dev&#8217;essere accolto (assorbiti gli altri); la sentenza dev&#8217;essere cassata; la causa puo&#8217; essere decisa nel merito per cui va dichiarata inammissibile l&#8217;istanza di revocazione de qua.</p>
<p>Le spese del giudizio di legittimita&#8217; seguono la soccombenza. Nulla per le spese del giudizio di merito.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo la causa nel merito, dichiara inammissibile l&#8217;istanza di revocazione; condanna l&#8217;intimata al pagamento delle spese di legittimita&#8217; che liquida in euro 1250,00 di cui euro 1.050,00 per compensi.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 civile. Sentenza 26 novembre 2004, n. 22294</title>
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		<pubDate>Sun, 13 Oct 2013 22:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Legittimazione Processuale]]></category>
		<category><![CDATA[1131 cc]]></category>
		<category><![CDATA[attore]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
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		<description><![CDATA[LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE &#8211; Presidente Dott. Salvatore BOGNANNI &#8211; Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA &#8211; Rel. Consigliere [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. Mario SPADONE &#8211; Presidente<br />
Dott. Salvatore BOGNANNI &#8211; Consigliere<br />
Dott. Roberto Michele TRIOLA &#8211; Rel. Consigliere<br />
Dott. Massimo ODDO &#8211; Consigliere<br />
Dott. Francesca TROMBETTA &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>Vi. Del Go. Srl in Liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore Sig. Ni. Ne., elettivamente domiciliato in Ro. Via At. Re. 12/D, presso lo studio dell&#8217;avvocato Ri. Za., che lo difende unitamente all&#8217;avvocato Vi. Af., giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>Ad. Gu., Po. Est Ge. s.a.s. di Ro. Me. &amp; C. in liquidazione, in persona del Sig. Gi. D&#8217;Al., Cond. Multiproprietà Po. Est, in persona dell&#8217;amm.re pro tempore;</p>
<p style="text-align: center;">- intimati -</p>
<p>e sul 2° ricorso n° 31880/01 proposto da:</p>
<p>Cond Multiproprietà Po. Est Ra., in persona del suo legale rappresentante pro tempore Avv. Gi. Po., che si difende da se stesso, elettivamente domiciliato in Ro. Via c. 61/A, presso il suo studio, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>Vi. del Go. Srl in liquidazione, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Ad. Gu., Po. Est Ge. Di Ro. Me. sas in liquidazione, in persona del liquidatore Sig. Gi. D&#8217;Al.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 666/00 della Corte d&#8217;Appello di GENOVA, depositata il 29/09/00;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/04 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;<br />
udito l&#8217;Avvocato Da. Sc., con delega dell&#8217;Avvocato Gi. Fo., difensore del resistente che ha chiesto rigetto ricorso principale, accoglimento del ricorso incidentale;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per integrazione del contraddittorio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con atto notificato il 6 ottobre 1995 Ad. Gu. conveniva davanti al Tribunale di Chiavari il Cond. Multiproprietà Po. Est, chiedendo che venissero dichiarate nulle o annullate le deliberazioni assunte a maggioranza dall&#8217;assemblea condominiale il 3 agosto 1995 e relative, tra l&#8217;altro, alla &#8220;formalizzazione&#8221; della comunione e conseguente approvazione di un nuovo regolamento.</p>
<p>Il condominio, costituitosi, resisteva alle domande.</p>
<p>Nel giudizio interveniva volontariamente la s.r.l. Vi. del Go., la quale, a quanto è dato comprendere, era la società alla quale era stata affidata la gestione della multiproprietà.</p>
<p>Con sentenza in data 12 febbraio 1998 il Tribunale di Chiavari annullava le delibere impugnate.</p>
<p>Contro tale decisione proponeva appello il Cond. Multiproprietà Po. Est.</p>
<p>Con sentenza in data 29 settembre 2000 la Corte di appello di Genova rigettava il gravame.</p>
<p>I giudici di secondo grado, premessa l&#8217;adesione alla tesi secondo la quale il diritto spettante al singolo partecipante alla multiproprietà è un diritto reale atipico, ritenevano che la multiproprietà può essere rappresentata giudizialmente (come nella comunione normale e nel condominio) da un amministratore, per cui non era necessaria l&#8217;integrazione del contraddittorio nei confronti dei singoli multiproprietari.</p>
<p>Nella specie, essendo intervenuta nel giudizio la s.r.l. Vi. del Go., che aveva accettato il contraddittorio, ponendosi sostanzialmente come vera controparte, ogni questione in ordine alla correttezza della vocativo in ius doveva considerarsi superata.</p>
<p>Nel merito i giudici di secondo grado ritenevano che il problema dell&#8217;intervento di tutti i multiproprietari si pone, invece, in tema di adozione di delibere assembleari che implichino modifiche basilari della struttura e del funzionamento dell&#8217;entità collettiva e nella specie l&#8217;assemblea aveva assunto a semplice maggioranza decisioni di tale importanza da costituire una sorta di &#8220;rifondazione&#8221; della multiproprietà.</p>
<p>Aggiungeva, poi, la Corte di appello di Genova che comunque, come ritenuto dai giudici di primo grado, vi era stata irregolare costituzione dell&#8217;assemblea con conseguente mancato raggiungimento del quorum, anche volendo ritenere che le delibere impugnate potessero essere adottate con la maggioranza di cui all&#8217;art. 1108 cod. civ.</p>
<p>Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi, la s.r.l. Vi. del Go.</p>
<p>II Condominio Multiproprietà Po. Est resiste con controricorso ed ha anche proposto ricorso incidentale, con tre motivi.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>II ricorso principale è inammissibile.</p>
<p>La s.r.l. Vi. del Go., infatti, era stata ritenuta legittimata alla partecipazione al giudizio quale rappresentante del Cond. Multiproprietà Po. Est, che attualmente ha un altro legale rappresentante, per cui non può proporre impugnazione nella veste riconosciutale dai giudici di merito, né viene dedotta una legittimazione ad impugnare in proprio.</p>
<p>Anche per quanto riguarda il ricorso incidentale si pone in via preliminare una questione di ammissibilità dello stesso, risultando proposto dall&#8217;amministratore pro-tempore senza riferimento ad una autorizzazione dell&#8217;assemblea, in una controversia che non rientra tra quelle per le quali l&#8217;amministratore sarebbe autonomamente legittimato a proporre ex art. 1131 primo comma, cod. civ., derivando la sua legittimazione passiva dal disposto dell&#8217;art. 1131 secondo comma, cod. civ.</p>
<p>Nella interpretazione di tale ultima disposizione questa S.C., sulla premessa che la legittimazione passiva dell&#8217;amministratore non incontra limiti, ha tratto la conclusione che egli non necessita di alcuna autorizzazione dell&#8217;assemblea per resistere in giudizio e per proporre le impugnazioni che si rendessero necessarie (sent. 15 marzo 2001 n. 3773; 17 maggio 2000 n. 6407; 2 dicembre 1997 n. 12204; 8 luglio 1995 n. 7544; 6 dicembre 1986 n. 7256), compreso il ricorso per cassazione (sent. 15 marzo 2001, cit.; 22 febbraio 1983 n. 1337; 26 agosto 1986 n. 5203), in quanto nella autorizzazione a resistere al giudizio deve ritenersi compresa, per regola generale, anche quella di proporre tutti i gravami che si rendono in seguito necessari (sent. 6 dicembre 1986, cit.).</p>
<p>Il collegio ritiene di non condividere tale orientamento, in quanto basato su una interpretazione dell&#8217;art. 1131 secondo comma, cod. civ. che non tiene conto della ratio ispiratrice di tale norma, la quale è diretta a favorire il terzo il quale voglia iniziare un giudizio nei confronti del condominio, consentendogli, invece di citare tutti i condomini, di notificare la citazione all&#8217;amministratore.</p>
<p>Nulla, invece, nella norma in questione giustifica la conclusione secondo la quale l&#8217;amministratore sarebbe anche autorizzato a resistere in giudizio senza essere a tanto autorizzato dall&#8217;assemblea.</p>
<p>Una volta chiarito tale punto, va rilevato che, in considerazione del fatto che la c. d. autorizzazione della assemblea a resistere in giudizio in sostanza non è che un mandato all&#8217;amministratore a conferire la procura ad litem al difensore che la stessa assemblea ha il potere di nominare, per cui, in definitiva, l&#8217;amministratore non svolge che una funzione di mero nuncius, tale autorizzazione non può valere che per il grado di giudizio in relazione al quale viene rilasciata.</p>
<p>Ciò a prescindere dalla considerazione che sembra logico ritenere che, in linea di principio, il proseguimento del processo, in caso di esito sfavorevole in prima istanza, deve essere oggetto di una valutazione da parte di chi ha il potere deliberativo nell&#8217;ambito del condominio (l&#8217;assemblea) e non da parte di chi svolge compiti di natura essenzialmente esecutivi e gode di limitati poteri decisionali (l&#8217;amministratore).</p>
<p>Ne consegue che nella specie, il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile.</p>
<p>In considerazione della reciproca soccombenza, ritiene il collegio di compensare le spese del giudizio di legittimità.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>la Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili; compensa le spese del giudizio di cassazione.</p>
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