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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; normativa antisismica</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 26 aprile 2013, n. 10082</title>
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		<pubDate>Sun, 25 May 2014 22:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sopraelevazione]]></category>
		<category><![CDATA[collaudo]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
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		<category><![CDATA[statica]]></category>

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		<description><![CDATA[Se il proprietario dell'ultimo piano costruisce in sopraelevazione ed ottiene in secondo tempo una sanatoria, ma non i certificati previsti dalle normative antisismiche può mantenere la costruzione?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. BUCCIANTE Ettore &#8211; Consigliere<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 26423/2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO di VIA (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 743/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/03/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/2012 dal<br />
Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>1. &#8211; Il Condominio di Via (OMISSIS) convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli (OMISSIS), deducendo che la stessa, proprietaria dell&#8217;appartamento con annesso terrazzo all&#8217;ottavo e ultimo piano del fabbricato condominiale, aveva costruito nuovi corpi di fabbrica in muratura sul predetto terrazzo aprendo balconi sul prospetto dell&#8217;edificio e realizzando altre trasformazioni strutturali della preesistente unita&#8217; abitativa a danno delle parti comuni dell&#8217;edificio, e che la nuova costruzione era causa di pericolo imminente alla statica del fabbricato a causa del peso esercitato sulle strutture portanti, sicche&#8217;, denunciata la nuova opera al Pretore, questi aveva disposto la sospensione dei lavori assegnando il termine per la riassunzione del giudizio di merito. Cio&#8217; posto, il Condominio attore chiese la condanna della (OMISSIS) alla demolizione delle opere realizzate sul terrazzo ed al risarcimento del danno.</p>
<p>2. &#8211; Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 5 marzo 2002, accolse la domanda quanto alla dichiarazione di illegittimita&#8217; della costruzione e alla condanna della convenuta all&#8217;abbattimento della stessa, respingendo, invece, la domanda di risarcimento del danno.</p>
<p>La (OMISSIS) propose gravame avverso tale sentenza.</p>
<p>3. &#8211; La Corte d&#8217;appello di Napoli, con sentenza depositata il 9 marzo 2006, respinse il gravame. Osservo&#8217; il giudice di secondo grado che la disposizione dell&#8217;articolo 1127 cod. civ. introduce un limite assoluto all&#8217;esercizio del diritto di sopraelevazione per l&#8217;ipotesi in cui le condizioni statiche dell&#8217;edificio non la consentano, sia perche&#8217; le strutture dell&#8217;edificio non sopportino il peso, sia perche&#8217;, una volta elevata la nuova fabbrica, esse non consentano di sopportare l&#8217;urto di forze in movimento quali le sollecitazioni di origine sismica. Pertanto, se le leggi speciali antisismiche prescrivono particolari cautele tecniche da adottare nella sopraelevazione di edifici, esse sono da considerarsi integrative dell&#8217;articolo 1127, comma 2. Acquista, dunque, rilievo la disposizione di cui al punto C.1.1. del Decreto Ministeriale 16 gennaio 1996, che impone a chi sopraeleva l&#8217;adeguamento dell&#8217;intero edificio, in modo che sia in grado di resistere alle azioni sismiche proprie della zona di classificazione, e che richiede il consenso unanime dei condomini. Nella specie, la (OMISSIS) aveva realizzato sul terrazzo a livello dell&#8217;unita&#8217; abitativa di sua proprieta&#8217;, all&#8217;ultimo piano del condominio di Via (OMISSIS), quindi in un&#8217;area sismica, opere in sopraelevazione senza effettuare interventi di adeguamento di cui alle norme tecniche del richiamato Decreto Ministeriale 16 gennaio 1996. Il c.t.u. aveva accertato, indipendentemente dai calcoli statici, non effettuati in mancanza degli elementi tecnici, il mancato rispetto delle prescrizioni dettate dalla Legge 2 febbraio 1974, n. 64, integrata dai successivi decreti ministeriali, riguardante le costruzioni in zone sismiche, concludendo nel senso che in caso di evento sismico la struttura avrebbe potuto arrecare danni, a nulla rilevando che la (OMISSIS) avesse ottenuto la concessione in sanatoria.</p>
<p>4. &#8211; Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Signora (OMISSIS) affidandosi a quattro motivi. Il Condominio intimato non si e&#8217; costituito.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1. &#8211; Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;articolo 1127 c.c., comma 2; del Decreto Ministeriale Ministro dei Lavori Pubblici 16 gennaio 1996 di concerto con quello dell&#8217;Interno, contenente Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, e segnatamente degli articoli C.9.1.1., C.9.5.3., C.9.6.3. e C.9.7.3., e delle allegate norme tecniche; del Decreto Ministeriale Ministro dei Lavori Pubblici 24 gennaio 1986, contenente Norme tecniche relative alle costruzioni antisismiche, e segnatamente degli articoli C.9.1.1., C.9.2.1., C.9.5.3., C.9.6.3., C.9.7.3.; della Legge 2 febbraio 1974, n. 64, articoli 1, 3 e 14. La Corte di merito avrebbe confuso l&#8217;ambito operativo del secondo comma dell&#8217;articolo 1127 cod. civ. con quello delle norme antisismiche, non riferibili alla statica dell&#8217;edificio, ma ai materiali da utilizzare, all&#8217;assemblaggio degli stessi, alle dimensioni delle opere. Secondo la Corte partenopea, il manufatto in questione sarebbe stato da demolire perche&#8217;, indipendentemente dai calcoli statici, non effettuati, e prescindendosi dalla verifica relativa alla capacita&#8217; delle strutture dell&#8217;edificio di sopportare l&#8217;urto di forze in movimento quali le sollecitazioni di origine sismica, esso, non essendo stato realizzato secondo le tecniche di costruzione prescritte per le zone antisismiche, costituirebbe una struttura potenzialmente idonea a cagionare danni a terzi. Inoltre, essendo stata la sopraelevazione realizzata nel 1993, la Corte di merito avrebbe errato nel richiamare la normativa tecnica di cui al Decreto Ministeriale 16 gennaio 1996, entrata in vigore il 6 marzo 1996, anziche&#8217; quelle di cui al precedente Decreto Ministeriale 24 gennaio 1986, contenente prescrizioni diverse da quelle di cui al decreto successivo. In ogni caso la ricorrente precisa che l&#8217;interpretazione corretta dell&#8217;articolo 1127 cod. civ., comma 2, con riferimento alla normativa tecnica che prevede interventi di adeguamento in caso di sopraelevazioni ed ampliamenti al fine di rendere l&#8217;edificio atto a resistere alle azioni sismiche definite ai punti C.9.5.3, C.9.6.3. e C.9.6.4. di entrambi i citati decreti, deve essere intesa nel seguente modo, ed in tal senso formula il quesito di diritto a norma dell&#8217;articolo 366 bis cod. proc. civ., applicabile nella specie ratione temporis: &#8220;L&#8217;articolo 1127 c.c., comma 2, va interpretato estensivamente nel senso che la sopraelevazione (o l&#8217;ampliamento) e&#8217; vietata nel caso in cui si accerti, una volta elevata la nuova fabbrica, ed esaminate le caratteristiche strutturali dell&#8217;edificio, la necessita&#8217; concreta e non teorica di dover effettuare l&#8217;intervento di adeguamento previsto dalla normativa antisismica (ed in particolare dai DD.MM. del 1986 e del 1996) al fine di consentire alle strutture dell&#8217;edificio di sopportare l&#8217;urto di forze sismiche in movimento quali le sollecitazioni di origine sismica definite ai punti C.9.5.3., C.9.6.3 e C.9.7.3 dei DD.MM. in parola, e si sia altresi&#8217; accertato che tale adeguamento non e&#8217; stato realizzate.</p>
<p>2. &#8211; La censura e&#8217; immeritevole di accoglimento.</p>
<p>2.1. &#8211; La sopraelevazione realizzata dal proprietario dell&#8217;ultimo piano di edificio condominiale, in violazione delle prescrizioni e cautele tecniche fissate dalle norme speciali antisismiche, e&#8217; riconducibile &#8211; come chiarito da questa Corte a sezioni unite con la sentenza n. 1552 del 1986 &#8211; nell&#8217;ambito della previsione dell&#8217;articolo 1127 c.c., comma 2, in tema di sopraelevazioni non consentite dalle condizioni statiche del fabbricato. A fronte di tale opera, pertanto, deve riconoscersi la facolta&#8217; del condominio di ottenere una condanna alla demolizione del manufatto.</p>
<p>Correttamente, al riguardo, la Corte di merito ha richiamato l&#8217;orientamento di questa Corte secondo il quale il divieto di sopraelevazione per inidoneita&#8217; delle condizioni statiche dell&#8217;edificio, previsto dall&#8217;articolo 1127 c.c., comma 2, va interpretato non nel senso che la sopraelevazione e&#8217; vietata soltanto se le strutture dell&#8217;edificio non consentono di sopportarne il peso, ma nel senso che il divieto sussiste anche nel caso in cui le strutture siano tali che, una volta elevata la nuova fabbrica, non consentano di sopportare l&#8217;urto di forze in movimento quali le sollecitazioni di origine sismica. Pertanto, qualora le leggi antisismiche prescrivano particolari cautele tecniche da adottarsi, in ragione delle caratteristiche del territorio, nella sopraelevazione degli edifici, esse sono da considerarsi integrative dell&#8217;articolo 1127 c.c., comma 2, e la loro inosservanza determina una presunzione di pericolosita&#8217; della sopraelevazione che puo&#8217; essere vinta esclusivamente mediante la prova, incombente sull&#8217;autore della nuova fabbrica, che non solo la sopraelevazione, ma anche la struttura sottostante sia idonea a fronteggiare il rischio sismico (v. Cass., sent. n. 3196 del 2008).</p>
<p>Dunque, l&#8217;articolo 1127 cod.civ., che vieta al proprietario dell&#8217;ultimo piano dell&#8217;edificio condominiale sopraelevazioni precluse dalle condizioni statiche del fabbricato medesimo, e, quindi, consente all&#8217;altro condomino di agire per la demolizione delle opere realizzate in violazione di detto divieto trova applicazione pure nel caso di sopraelevazioni che non osservino le specifiche disposizioni dettate dalle leggi antisismiche.</p>
<p>Ne consegue che la necessita&#8217; di adeguamento alla normativa tecnica antisismica prescinde dall&#8217;accertamento della necessita&#8217; concreta dello stesso, attesa la richiamata presunzione di pericolosita&#8217;.</p>
<p>2.2. &#8211; Ne&#8217; assume rilievo, nella specie, a sostegno della tesi della ricorrente, il denunciato errore della Corte di merito nella individuazione del decreto ministeriale applicabile ratione temporis, posto che essa ha preso atto dei rilievi contenuti nella c.t.u. in ordine alla inosservanza delle disposizioni vigenti in materia.</p>
<p>In particolare, poi, quanto alla norma tecnica invocata dalla ricorrente, la quale dispone che &#8220;si definisce intervento di adeguamento l&#8217;esecuzione di un complesso di opere che risultino necessarie per rendere l&#8217;edificio atto a resistere alle azioni sismiche&#8230;.&#8221;, e della quale si sostiene da parte della ricorrente medesima una interpretazione che richieda l&#8217;accertamento in concreto di tale necessita&#8217;, essa, al contrario, corrobora la tesi qui ribadita, richiedendo la realizzazione di quelle opere che, ex ante, escludano ogni possibile pregiudizio per la stabilita&#8217; dell&#8217;edificio.</p>
<p>3. &#8211; La richiamata interpretazione dell&#8217;articolo 1127 c.c., comma 2, esclude anche la fondatezza della seconda censura, con la quale si denuncia la violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 101 cod.proc.civ., e il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ex articolo 112 cod.proc.civ., ritenendosi, ed in tal senso formulando il quesito di diritto, che &#8220;il giudice non puo&#8217; porre a fondamento della decisione quei fatti accertati dal ctu oltre i limiti del mandato conferitogli, non dedotti negli atti di causa e non oggetto di contraddittorio tra le parti&#8221;, quale era, secondo la doglianza, la eventuale inosservanza della normativa antisismica.</p>
<p>Infatti, posto che il giudizio promosso dal Condominio di Via (OMISSIS) ex articolo 1171 cod. civ. aveva ad oggetto la realizzazione da parte dell&#8217;attuale ricorrente di nuovi corpi di fabbrica sul terrazzo del fabbricato condominiale, asseritamente causa di pericolo per la statica dell&#8217;edificio, la Corte di merito ha inquadrato le questioni poste al suo esame come rientranti nella disciplina normativa di cui all&#8217;articolo 1127 cod. civ..</p>
<p>Ebbene, se, come chiarito sub 2.1., la disposizione dell&#8217;articolo 1127 cod. civ., comma 2 trova applicazione pure nel caso di sopraelevazioni che non osservino le specifiche disposizioni dettate dalle leggi antisismiche, risulta evidente come nessuna extrapetizione, ne&#8217; nessuna violazione del principio del contraddittorio si sia verificata, in quanto la verifica del pregiudizio per la stabilita&#8217; dell&#8217;edificio, in una zona a rischio sismico, non poteva prescindere dall&#8217;accertamento del rispetto della normativa antisismica. E dunque correttamente la Corte di merito ha preso atto dei rilievi in tal senso svolti dal c.t.u..</p>
<p>4. &#8211; Con il terzo motivo, si denuncia omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, relativo all&#8217;accertamento del pregiudizio della nuova costruzione realizzata dalla (OMISSIS) rispetto alla statica dell&#8217;intero edificio ed all&#8217;accertamento del rispetto della normativa antisismica. La Corte di merito avrebbe omesso di riferire, o non avrebbe adeguatamente riferito, le ragioni per le quali la costruzione realizzata dalla (OMISSIS) sarebbe stata pregiudizievole alla statica del fabbricato di cui si tratta, nonche&#8217; le ragioni per le quali la stessa (OMISSIS) avrebbe dovuto eseguire le opere di adeguamento e quali opere in particolare. Infine, la Corte partenopea non avrebbe chiarito le prescrizioni antisismiche che sarebbero state violate.</p>
<p>5. &#8211; La censura e&#8217; destituita di fondamento.</p>
<p>Il giudice di secondo grado ha adeguatamente e in modo articolato dato conto delle ragioni del proprio convincimento, richiamando dettagliatamente l&#8217;elaborato peritale (si vedano i rilievi in ordine alla orditura delle travi principali del solaio ed agli incastri e appoggi non eseguiti a regola d&#8217;arte, nonche&#8217; alla incoerenza dei materiali assemblati) e le conclusioni cui il c.t.u. era pervenuto circa la fattura delle opere in questione non conforme ai criteri tecnici di realizzazione ne&#8217; a quelli prescritti dalle norme antisismiche, condividendole.</p>
<p>6. &#8211; Con il quarto motivo si denuncia la violazione della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 39, per avere la Corte di merito ritenuto irrilevante l&#8217;avvenuta concessione in sanatoria in relazione alle realizzazioni edilizie di cui si tratta. Secondo la ricorrente, il rilascio della concessione in sanatoria, avendo comportato la valutazione, da parte dell&#8217;autorita&#8217; amministrativa, della conformita&#8217; delle opere abusive agli strumenti urbanistici in vigore anche con riferimento alle zone sismiche, avrebbe dovuto incidere sulla decisione di secondo grado.</p>
<p>La illustrazione della censura si conclude con la enunciazione del seguente quesito di diritto: &#8220;Si chiede che la Corte avalli il principio secondo cui il rilascio di concessione in sanatoria a termini della Legge n. 724 del 1994, articolo 39 presuppone un giudizio positivo di legittimita&#8217; da parte dell&#8217;Autorita&#8217; pubblica amministrativa alla normativa urbanistica vigente&#8221;.</p>
<p>7. &#8211; Anche tale censura e&#8217; priva di pregio.</p>
<p>L&#8217;articolo 39 della Legge n. 724 del 1994 ha dichiarato applicabili alle opere abusive ultimate entro il 31 dicembre 1993 le disposizioni di cui ai capi 4 e 5 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 (c.d. condono edilizio).</p>
<p>La Corte di merito ha correttamente ritenuto che il conseguimento, da parte dell&#8217;attuale ricorrente, della concessione in sanatoria in relazione ai corpi di fabbrica realizzati sul terrazzo dell&#8217;edificio condominiale di cui si tratta non rileva ai fini della valutazione di illegittimita&#8217; delle costruzioni sotto il profilo del pregiudizio per la statica dell&#8217;edificio, in quanto la concessione in sanatoria non ha riguardo ad un giudizio tecnico di conformita&#8217; alle regole di costruzione. Ne&#8217; nella specie, come rilevato dalla Corte partenopea, l&#8217;atto concessivo faceva alcun riferimento ad un siffatto giudizio.</p>
<p>8. &#8211; Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Non v&#8217;e&#8217; luogo a provvedimenti sulle spese del presente giudizio, non essendo stata svolta dal condominio intimato alcuna attivita&#8217; difensiva.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 Penale, Sentenza 9 aprile 2013, n. 16182</title>
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		<pubDate>Sat, 17 May 2014 11:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Abusivismo]]></category>
		<category><![CDATA[competenze]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<category><![CDATA[Stato]]></category>

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		<description><![CDATA[La competenza in materia di edilizia spetta alle regioni, ma la competenza sulla sicurezza statica degli edifici a chi compete? Quali le conseguenze?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TERESI Alfredo &#8211; Presidente<br />
Dott. FIALE Aldo &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. RAMACCI Luca &#8211; Consigliere<br />
Dott. GRAZIOSI Chiara &#8211; Consigliere<br />
Dott. ANDREAZZA Gastone &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);<br />
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);</p>
<p>avverso la sentenza n. 615/2012 TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, del 20/09/2011;<br />
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;<br />
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;<br />
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Sante Spinaci, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con sentenza del 20.9.2011, ha affermato la responsabilita&#8217; penale di (OMISSIS) e (OMISSIS) in ordine ai reati di cui:</p>
<p>- al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articoli 93, 94 e 95 (per avere realizzato sul terrazzo di un immobile di loro proprieta&#8217; una veranda chiusa precaria rimovibile in legno, delle dimensioni di mt. 7,00 x 7,77, con solaio di copertura in perlinato e tegole, senza dare avviso al Genio Civile, senza la preventiva presentazione dei calcoli di stabilita&#8217; e senza l&#8217;autorizzazione scritta richiesta in zona sismica &#8211; acc. in (OMISSIS));</p>
<p>e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, unificati i reati nel vincolo della continuazione ex articolo 81 cpv. cod. pen., ha condannato ciascuno alla pena di euro 2.000,00 di ammenda.</p>
<p>Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati ed atto di appello gli imputati medesimi e, con tali mezzi di gravame, hanno eccepito sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione:</p>
<p>- la erronea applicazione della disciplina antisismica posta dal Testo Unico, Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, non essendosi tenuto conto della divergente e derogatoria normativa posta dalla Legge Regionale siciliana 16 aprile 2003, n. 4, articolo 20 che, in forza della competenza legislativa esclusiva che appartiene alla Regione Siciliana secondo il suo Statuto speciale, deroga ad ogni altra disposizione di legge, sicche&#8217; per le opere aventi struttura precaria previste dalla norma stessa non sarebbero richiesti alcun progetto esecutivo e alcuna denuncia o autorizzazione preventiva, ossia non sarebbe applicabile alcuna di quelle prescrizioni sancite dalla norme contestate di cui al cit. Testo Unico.</p>
<p>A norma della Legge Regionale n. 4 del 2003, articolo 20, comma 2, l&#8217;opera precaria deve essere soltanto preceduta da una relazione di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri il rispetto delle norme di sicurezza e la mancanza di pregiudizio alla statica dell&#8217;immobile e tale relazione asseverativa sostituisce ed ingloba tutte le ulteriori prescrizioni previste dalla legge nazionale per le opere da realizzarsi in zona sismica;</p>
<p>- la mancata valutazione di una evidente situazione di buona fede per errore incolpevole, a fronte di un quadro normativo equivoco, tanto che lo stesso ufficio del Genio Civile di Messina, verosimilmente a causa dell&#8217;incertezza derivante dal contrasto tra la normativa regionale e quella statale in materia, solo a distanza di cinque anni dall&#8217;entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 aveva emanato la disposizione di servizio n. 235 del 26.8.2008, indirizzata ai Comuni, con cui aveva chiarito che per le strutture precarie superiori a 20 mq. era comunque necessario depositare i calcoli di stabilita&#8217;;</p>
<p>- la compieta estraneita&#8217; della (OMISSIS) alla vicenda, perche&#8217; i lavori erano stati commissionati e seguiti soltanto dal (OMISSIS);</p>
<p>- la incongrua determinazione della pena, priva della specificazione della misura base e dell&#8217;aumento inflitto per la continuazione.</p>
<p>La Corte di appello di Messina &#8211; con ordinanza del 4.6.2012 &#8211; ha convertito l&#8217;atto di appello sottoscritto personalmente dagli imputati in ricorso per cassazione, ex articolo 568 c.p.p., u.c..</p>
<p>Il difensore ha depositato memoria aggiuntiva.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>I ricorsi devono essere rigettati, perche&#8217; infondati.</p>
<p>1. L&#8217;articolo 14, lettera f), dello Statuto speciale della Regione Siciliana, approvato con R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455 prevede che il legislatore siciliano ha competenza esclusiva In materia urbanistica.</p>
<p>Il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, ha riconosciuto questa competenza primaria delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, sempre &#8220;nel rispetto e nei limiti&#8221; dei rispettivi statuti (articolo 2, comma 2).</p>
<p>La Legge Regionale siciliana 16 aprile 2003, n. 4, articolo 20 assoggetta ad un particolare regime di asseveramento (ove la legislazione nazionale prescrive invece la necessita&#8217; del permesso di costruire):</p>
<p>a) &#8220;la chiusura di terrazze di collegamento e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie&#8221;;</p>
<p>b) la realizzazione di verande, definite come &#8220;chiusure o strutture precarie relative a qualunque superficie esistente su balconi, terrazze e anche tra fabbricati&#8221;;</p>
<p>c) la realizzazione di altre strutture, comunque denominate (a titolo esemplificativo si fa riferimento a tettoie, pensiline e gazebo), che vengono assimilate alle verande, a condizione che ricadano su aree private, siano realizzate con strutture precarie e siano aperte almeno da un lato.</p>
<p>La norma in esame dispone altresi&#8217; che:</p>
<p>aa) gli interventi dianzi descritti non sono considerati aumento di superficie utile o di volume ne&#8217; modifica della sagoma della costruzione;</p>
<p>bb) &#8220;sono da considerare strutture precarie tutte quelle realizzate in modo tale da essere suscettibili di facile rimozione&#8221;.</p>
<p>Prima di realizzare questi interventi minori, il proprietario deve soltanto presentare al Comune una relazione asseverata di un professionista abilitato, che assicuri il rispetto delle norme vigenti sotto il profilo urbanistico, igienico-sanitario e di sicurezza.</p>
<p>Le disposizioni regionali anzidette, procedendo alla identificazione in via di eccezione di determinate opere precarie non soggette a permesso di costruire, privilegiano il &#8220;criterio strutturale&#8221; (la circostanza che le parti di cui la costruzione si compone siano facilmente rimovibili) a discapito di quello &#8220;funzionale&#8221; (l&#8217;uso realmente precario e temporaneo cui la costruzione e&#8217; destinata). Tali disposizioni, pertanto, non possono essere applicate al di fuori dei casi espressamente previsti vedi Cass., Sez. 3: 26.4.2007, Camarda; 15.6.2006, Moltlsanti.</p>
<p>Secondo una interpretazione costituzionalmente corretta della competenza primaria riconosciuta alla Regione Siciliana, inoltre, la deroga alla disciplina nazionale deve essere limitata alla materia dell&#8217;urbanistica e non puo&#8217; essere estesa alle materie della disciplina edilizia antisismica e delle costruzioni in conglomerato cementizio armato. Infatti, la norma &#8211; di rango costituzionale &#8211; che in via di eccezione riconosce la competenza primaria della Regione Siciliana fa riferimento soltanto alla materia &#8220;urbanistica&#8221;, che attiene all&#8217;assetto e al governo del territorio, mentre la legislazione antisismica e quella sulle costruzioni in cemento armato si riferisce a materie diverse, che attengono alla sicurezza statica degli edifici e &#8211; come tali &#8211; appartengono alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell&#8217;articolo 117 Cost., comma 2. Questa differenza di interessi tutelati si riflette anche nella differenza, almeno parziale, delle autorita&#8217; competenti, essendo l&#8217;urbanistica riservata tradizionalmente all&#8217;autorita&#8217; comunale e le altre materie predette assegnate invece agli uffici del Genio Civile ed attualmente agli uffici tecnici regionali (vedi Cass., Sez. 3, 9.7.2008, n. 38405, Di Benedetto).</p>
<p>Alla stregua di tali principi, appare evidente l&#8217;infondatezza del primo motivo dei ricorsi, giacche&#8217; l&#8217;intervento edilizio in oggetto poteva considerarsi, secondo la normativa della Regione Siciliana, sottratto al permesso di costruire previsto a tutela degli interessi urbanistici, ma continuava ad essere soggetto ai controlli preventivi previsti a tutela della sicurezza delle costruzioni.</p>
<p>2. Per completezza espositiva &#8211; tenuto conto delle peculiarita&#8217; costruttive del manufatto oggetto della vicenda in esame &#8211; appare opportuno evidenziare che le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articoli 93 e 94 si applicano a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumita&#8217;, a nulla rilevando la natura dei materiali usati e delle strutture realizzate, stante l&#8217;esigenza di massimo rigore nelle zone dichiarate sismiche, che rende necessari i controlli e le cautele prescritte anche quando si impiegano elementi strutturali meno solidi e duraturi rispetto alla muratura ed al cemento armato (vedi Cass., Sez. 3: 17.2.2012, n. 6591; 25.1.2011, n. 15412; 3.9.2007, n. 33767; 24.10.2001, n. 38142).</p>
<p>3. In ordine alla eccepita estraneita&#8217; di (OMISSIS) agli illeciti contestati, deve rilevarsi che, a norma del cit. Testo Unico, articolo 93 &#8220;chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni&#8221;, in zona sismica, deve farne denuncia all&#8217;organo competente con comunicazione alla quale deve essere allegato il progetto firmato da un tecnico autorizzato e dal direttore dei lavori.</p>
<p>Le relative opere edilizie, poi, a norma del successivo articolo 94, non possono essere iniziate senza preventiva autorizzazione.</p>
<p>Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 95, Testo Unico infine, commina la sanzione penale della sola ammenda, da infliggersi a &#8220;chiunque&#8221; violi le prescrizioni gia&#8217; contenute nella legge antisismica ed ora nel CAPO 4 del citato Testo Unico (Procedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche) e nei decreti interministeriali di attuazione.</p>
<p>Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, la responsabilita&#8217; penale per 4 costruzione abusiva puo&#8217; essere affermata quando sussistano elementi in base ai quali possa ragionevolmente presumersi che l&#8217;agente abbia in qualche modo concorso, anche solo moralmente, con il committente o l&#8217;esecutore dei lavori abusivi.</p>
<p>Occorre considerare, in sostanza, la situazione concreta in cui si e&#8217; svolta l&#8217;attivita&#8217; incriminata, tenendo conto non soltanto della piena disponibilita&#8217;, giuridica e di fatto, della superficie edificata e dell&#8217;interesse specifico ad effettuare la nuova costruzione (principio del &#8220;cui prodest&#8221;) bensi&#8217; pure: dei rapporti di parentela o di affinita&#8217; tra l&#8217;esecutore dell&#8217;opera abusiva ed il proprietario; dell&#8217;eventuale presenza &#8220;in loco&#8221; durante l&#8217;effettuazione dei lavori; dello svolgimento di attivita&#8217; di materiale vigilanza sull&#8217;esecuzione dei lavori; della richiesta di provvedimenti abilitativi anche in sanatoria; del regime patrimoniale fra coniugi o comproprietari e, in definitiva, di tutte quelle situazioni e quei comportamenti, positivi o negativi, da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove circa la compartecipazione, anche morale, all&#8217;esecuzione delle opere, tenendo presente pure la destinazione finale della stessa vedi Cass., Sez. 3: 27.9.2000, n. 10284, Cutaia; 3.5.2001, n. 17752, Zorzi; 10.8.2001, n. 31130, Gagliardi; 18.4.2003, n. 18756, Capasso; 2.3.2004, n. 9536, Mancuso; 28.5.2004, n. 24319, Rizzuto; 12.1.2005, n. 216, Fucciolo; 15.7.2005, n. 26121, Rosato; 2.9.2005, n. 32856, Farzone.</p>
<p>Grava sull&#8217;interessato, inoltre, l&#8217;onere di allegare circostanze utili a convalidare la tesi che, nella specie, si tratti di opere realizzate da terzi a sua insaputa e senza la sua volonta&#8217; (vedi Cass., Sez. feriale, 16.9.2003, n. 35537, Vitale).</p>
<p>Alla stregua di tali principi, nella fattispecie in esame, il giudice del merito &#8211; con motivazione adeguata ed immune da vizi logico-giuridici &#8211; ha ricondotto anche all&#8217;imputata (OMISSIS) l&#8217;attivita&#8217; di edificazione in oggetto sui rilievi che essa: era comproprietaria dell&#8217;edificio sul cui terrazzo e&#8217; stata realizzata la nuova struttura; ne aveva la disponibilita&#8217; giuridica e di fatto; aveva sicuro interesse all&#8217;esecuzione delle opere.</p>
<p>Trattasi di elementi indiziari univoci e gravi &#8211; non smentiti da elementi di segno diverso &#8211; sulla base dei quali correttamente e&#8217; stato ritenuto il concorso nei reati quanto meno sotto il profilo del rafforzamento morale del disegno criminoso del marito.</p>
<p>4. Con riferimento alle doglianze riferite alla pretesa carenza dell&#8217;elemento soggettivo delle contravvenzioni va rilevato che la colpa dei committenti si sostanzia, nella specie, nella inosservanza di obblighi imposti dalla legge dei quali essi erano destinatari diretti, attraverso comportamenti negligenti ed Imprudenti concretatisi nell&#8217;avere omesso di acquisire &#8211; assumendo le dovute informazioni presso le autorita&#8217; amministrative competenti &#8211; doverosa cognizione di tutti gli adempimenti necessari per la legittima esecuzione dei lavori edilizi che avevano deciso di realizzare.</p>
<p>Ai fini della configurabilita&#8217; dell&#8217;ignoranza inevitabile e quindi scusabile della legge penale (ex articolo 5 cod. pen., a seguito della sentenza n. 364/1988 della Corte Costituzionale), la scriminante della buona fede puo&#8217; trovare applicazione &#8211; invece &#8211; solo nell&#8217;ipotesi in cui l&#8217;agente abbia fatto tutto il possibile per adeguarsi al dettato della norma e questa sia stata violata per cause indipendenti dalla volonta&#8217; dell&#8217;agente medesimo, al quale, quindi, non puo&#8217; essere mosso alcun rimprovero, neppure di semplice leggerezza.</p>
<p>5. La pena, infine, e&#8217; stata determinata con corretto riferimento ai criteri direttivi di cui all&#8217;articolo 133 cod. pen. e va ribadita, al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte Suprema secondo la quale, in tema di applicazione della pena nel reato continuato, la distinta applicazione dei singoli aumenti di pena per i diversi reati satelliti, sebbene non sia vietata ed anzi sia utile perche&#8217; rende meglio evidenti le ragioni che concorrono a formare l&#8217;aumento complessivo e rende piu&#8217; speditamente applicabili vari istituti penali, quali eventuali cause estintive dei reati o delle pene, tuttavia non e&#8217; prevista ne&#8217; richiesta dalla legge; sicche&#8217; l&#8217;indicazione, in materia unitaria e complessiva, dell&#8217;aumento di pena per i reati satellite non provoca nullita&#8217; od irregolarita&#8217; di alcun genere (vedi Cass., Sez. 3: 7.12.2004, n. 47420, Cutarelli; 30.11.1998, n. 12540, Riccio).</p>
<p>Questa Corte ha altresi&#8217; affermato che la possibilita&#8217;, per il giudice di merito, di calcolare gli aumenti di pena, per i reati ritenuti in continuazione di quello piu&#8217; grave, anziche&#8217; in modo unitario, in quantita&#8217; correlative a ciascuno di tal reati entro il limite massimo complessivamente previsto dalla legge, costituisce una semplice facolta&#8217; e non un obbligo, dato che la legge, coerentemente alla teoria del cumulo giuridico cui essa si ispira, si riferisce ad un aumento unitario, quale che sia il numero dei reati ritenuti in continuazione e senza pregiudicare l&#8217;autonoma loro individualita&#8217; a tutti gli altri effetti (Cass., Sez. 6, 16.1.1991, n. 403, Marin).</p>
<p>6. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.</p>
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