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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; muro</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 12 aprile 2013, n. 9031</title>
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		<pubDate>Sat, 17 May 2014 17:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilità del Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[comune]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[muro]]></category>
		<category><![CDATA[ordinanza]]></category>

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		<description><![CDATA[Se il condominio non ottempera l'ordine del comune di rinforzare un muro e l'ente pubblico provvede, chi paga?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SESTA CIVILE<br />
SOTTOSEZIONE 2</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. GOLDONI Umberto &#8211; Presidente<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Consigliere<br />
Dott. BUCCIANTE Ettore &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; Consigliere<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>sul ricorso 16891/2011 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS) eredi legittimi di (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>COMUNE DI CALASCIBETTA;</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 129/2010 della CORTE D&#8217;APPELLO di CALTANISSETTA del 4.6.2010, depositata il 25/06/2010;<br />
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE BUCCIANTE;<br />
E&#8217; presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>FATTO E DIRITTO</strong></p>
<p>La Corte:</p>
<p>ritenuto che:</p>
<p>- si e&#8217; proceduto nelle forme di cui all&#8217;articolo 380 bis c.p.c.;</p>
<p>- la relazione depositata in cancelleria e&#8217; del seguente tenore:</p>
<p>&#8220;Con sentenza del 11 ottobre 2000 il Tribunale di Enna condanno&#8217; (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), in solido, a pagare al Comune di Calascibetta la somma di lire 33.629.395, oltre agli interessi, a rimborso di un pari importo che l&#8217;ente aveva speso per il consolidamento di un muro pericolante, essendo rimasta ineseguita il provvedimento con cui era stata ordinata ai proprietari del manufatto l&#8217;esecuzione di tali lavori.</p>
<p>Adita dai soccombenti, la Corte d&#8217;appello di Caltanissetta, con sentenza del 25 giugno 2010 ha parzialmente riformato la decisione, rigettando la domanda del Comune nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche&#8217; riducendo al 55% della somma suddetta la condanna di (OMISSIS), e per lei dei suoi eredi (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).</p>
<p>Questi ultimi hanno proposto ricorso per cassazione, in base a un motivo. Le altre parti non hanno svolto attivita&#8217; difensive nel giudizio di legittimita&#8217;.</p>
<p>Con il motivo addotto a sostegno dell&#8217;impugnazione i ricorrenti lamentano che la Corte d&#8217;appello ha erroneamente e ingiustificatamente ritenuto che la loro dante causa fosse comproprietaria del muro in questione e fosse tenuta quindi alla sua riparazione. Si sostiene che la motivazione della decisione e&#8217; omessa, insufficiente e contraddittoria, in quanto il giudice di secondo grado: &#8211; ha trascurato di considerare che la condominialita&#8217; del manufatto doveva essere esclusa, stante la sua funzione di sorreggere un sovrastante giardino di proprieta&#8217; altrui; e&#8217; incorso in una incoerenza logica, riconoscendo che non vi era prova della qualita&#8217; di comproprietari degli altri destinatari dell&#8217;ordinanza di ripristino emessa dal Comune, non potendosi tale prova ricavare da una scrittura di impegno all&#8217;esecuzione dei lavori, firmata (anche) da (OMISSIS).</p>
<p>La doglianza appare priva del requisito della pertinenza alla ratio decidendi posta a base della sentenza impugnata, con la quale il primo motivo dell&#8217;appello di (OMISSIS) (con il quale si prospettava la tesi ora riproposta in sede di legittimita&#8217;) e&#8217; stato dichiarato inammissibile perche&#8217; concretante una eccezione &#8220;nuova&#8221;, come tale preclusa nel giudizio di secondo grado. A questo proposito, nessuna concreta e specifica censura e&#8217; stata formulata dai ricorrenti.</p>
<p>Nel contesto del ricorso (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) si dolgono anche della mancata rideterminazione, da parte della Corte d&#8217;appello, del quantum sia del credito vantato dal Comune sia dei relativi interessi.</p>
<p>La deduzione risulta affetta da genericita&#8217;, non essendo state rivolte critiche di sorta a quanto e&#8217; stato esposto nella sentenza impugnata circa la dimostrazione dell&#8217;importo dovuto, data dal Comune mediante la produzione della nota spese dei lavori, della deliberazione di approvazione della contabilita&#8217; finale, della fattura dell&#8217;impresa esecutrice; ne&#8217; i ricorrenti hanno chiarito alcunche&#8217; in ordine al loro accenno agli interessi.</p>
<p>Si ritiene quindi possibile definire il giudizio ai sensi dell&#8217;articolo 375 c.p.c., n. 5, seconda ipotesi&#8221;.</p>
<p>- le parti non si sono avvalse delle facolta&#8217; di cui al secondo comma dell&#8217;articolo 380 bis c.p.c.;</p>
<p>- il collegio concorda con le argomentazioni svolte nella relazione e le fa proprie;</p>
<p>- il ricorso viene pertanto rigettato;</p>
<p>- non vi e&#8217; da provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale l&#8217;intimato non ha svolto attivita&#8217; difensive.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>rigetta il ricorso.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 10 gennaio 2013, n. 512</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-10-gennaio-2013-n-512/</link>
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		<pubDate>Mon, 24 Mar 2014 22:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Distanze e Confini]]></category>
		<category><![CDATA[confini]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[distanze]]></category>
		<category><![CDATA[impianti]]></category>
		<category><![CDATA[luci]]></category>
		<category><![CDATA[muro]]></category>
		<category><![CDATA[vedute]]></category>

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		<description><![CDATA[Si può sempre chiedere che il confinante partecipi alle spese di erezione del muro? uando un'apertura nel muro può essere definita luce?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCALISI Antonino &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 33789/2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 2914/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/10/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/2012 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso per quanto di ragione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>(OMISSIS), con atto di citazione del 25 novembre 1997, conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Napoli, (OMISSIS) per sentirla condannare all&#8217;eliminazione di tutte le opere lesive del suo diritto di proprieta&#8217; e al ripristino dello stato dei luoghi. Chiariva l&#8217;attore che la (OMISSIS) confinante con il proprio fondo, aveva edificato sul terreno di sua proprieta&#8217; alcuni corpi di fabbrica e aveva costruito un muro dallo spessore di 50 cm per meta&#8217; del suo terreno e per l&#8217;altra meta&#8217; sul terreno di esso (OMISSIS).</p>
<p>Detto muro di altezza variabile non solo divideva le due proprieta&#8217; ma fungeva anche da parapetto al solaio di copertura dei nuovi fabbricati creando vedute illegittime. Lamentava, altresi&#8217;, che nell&#8217;edificio principale si aprivano altre vedute poste a distanza dal confine inferiore a quella prescritta.</p>
<p>Si costituiva (OMISSIS) opponendosi alla domanda e rilevando che l&#8217;attore non aveva partecipato alle spese della costruzione del muro di confine, aveva realizzato alcune opere illegittime ed aveva ancorato al muro di confine tubazioni di alcuni servizi e arbitrariamente chiuso le luce da lei poste sul muro di confine, pertanto, chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna del (OMISSIS) al pagamento del 50% delle spese da lei sostenute per la costruzione del muro di confine, alle eliminazioni delle tubazioni e al ripristino dello stati dei luoghi.</p>
<p>Il Tribunale di Napoli, dopo aver espletato CTU, con sentenza del 20 giugno 2003, condannava la convenuta a chiudere le luci aperte sul muro di confine, condannava l&#8217;attore a rimuovere le tubazioni idriche ed elettriche collocate sul muro comune. Rigettava tutte le altre domande proposte dalle parti e compensava le spese giudiziali.</p>
<p>Avverso questa sentenza proponeva appello (OMISSIS) deducendone l&#8217;erroneita&#8217; per due motivi.</p>
<p>Si costituiva (OMISSIS) resistendo all&#8217;appello e chiedendone il rigetto, nella sola eventualita&#8217; di accoglimento dell&#8217;appello proponeva domanda riconvenzionale per la condanna del (OMISSIS) al pagamento del 50% delle spese sostenute per la costruzione del muro divisorio.</p>
<p>La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 2914 del 2005, accoglieva l&#8217;appello principale e in riforma della sentenza del Tribunale condannava (OMISSIS) ad installare nel tratto B-C del terrazzo A della costruzione D, sino all&#8217;attuale altezza della cancellata metallica, una grata fissa in metallo dotata di maglie non maggiore di tre centimetri quadrati. Dichiarava inammissibile l&#8217;appello incidentale, compensava le spese. A sostegno di questa decisione, la Corte napoletana osservava che in corrispondenza della copertura calpestabile della fabbrica D, il muro posto al confine tra le due proprieta&#8217; costituiva il parapetto dell&#8217;anzidetto terrazzo con un&#8217;altezza di un metro dal piano di calpestio del terrazzo, al di sopra del parapetto vi era una cancellata in ferro di m. 1,50. Ora l&#8217;apertura posta dall&#8217;appellata verso il fondo del vicino non integrava gli estremi di una veduta, eppero&#8217;, essendo, pur sempre, un&#8217;apertura verso il fondo del vicino era necessario che fosse resa conforme alle prescrizioni di cui all&#8217;articolo 901 come prevede il successivo articolo 902 cod. civ..</p>
<p>Considerato che l&#8217;appellante non si era lamentato per la condanna a rimuovere le tubazioni di alimentazione idrica ed elettrica poste sul muro divisorio ma che non fosse stata condannata anche la (OMISSIS) alla rimozione di tubazione ivi collocate dalla stessa sul muro divisorio, il relativo motivo d&#8217;appello e&#8217; inammissibile.</p>
<p>La cassazione di questa sentenza e&#8217; stata chiesta da (OMISSIS) per un motivo. (OMISSIS) ha resistito con controricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1.- Con l&#8217;unico motivo di ricorso (OMISSIS) lamenta la violazione e/o falsa applicazione della norma di legge di cui all&#8217;articolo 901 c.c. in correlazione con gli articoli 905 e 902 c.c. con riferimento alla qualificazione della veduta illegittima. Avrebbe errato, la Corte napoletana, secondo il ricorrente, nell&#8217;aver affermato che la veduta presente a ridosso del confine (OMISSIS) (OMISSIS) non sarebbe soggetta alla distanza di m. 1,5 dal fondo del vicino come prescrive la norma dell&#8217;articolo 905 cod. civ., poiche&#8217; dalla terrazza in questione si puo&#8217; soltanto guardare sul fondo del vicino senza possibilita&#8217; di affaccio a causa della presenza delle sbarre verticali di una cancellata in ferro sovrastante il parapetto ed incorporata ad essa, considerato che l&#8217;obbligo di rispettare le distanze per l&#8217;apertura di vedute sul fondo del vicino non viene meno se la presenza di muri divisori o altre barriere impediscono in concreto l&#8217;affaccio sul medesimo. La Corte napoletana avendo disposto la condanna della (OMISSIS) alla chiusura del lato del terrazzo prospiciente il fondo (OMISSIS) (quello quindi sul confine) mediante la collocazione sulla cancellata metallica di una grata fissa dotata di maniglie non maggiori di tre centimetri ed avere stabilito che non occorreva innalzare ulteriormente l&#8217;altezza complessiva della chiusura verso il fondo (OMISSIS), attualmente di metri 2,50, dal piano di calpestio del terrazzo, non ha tenuto conto che il n. 2 dell&#8217;articolo 901 stabilisce che le luci che si aprono sul fondo del vicino devono avere il lato inferiore ad un&#8217;altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo al quale si&#8217; vuol dare luce e area e non minore di due metri se sono ai piani superiori.</p>
<p>La Corte napoletana, secondo il ricorrente, avrebbe commesso un ulteriore errore laddove limita il suo provvedimento esclusivamente al tratto B-C omettendo completamente la pronuncia rispetto al tratta C-D, considerato che, come ha rilevato il tecnico, l&#8217;apertura sul fondo (OMISSIS) priva dei requisiti imposti dall&#8217;articolo 901 c.c. non era solo quella relativa al tratta C-D del terrazzo A, della costruzione D bensi&#8217; anche quella relativa a tutto il tratto B-D dei terrazzi A e B entrambi costituenti il solaio calpestabile del corpo di fabbrica D.</p>
<p>1. &#8211; Il motivo e&#8217; in parte fondato, in parte inammissibile.</p>
<p>Secondo la Giurisprudenza consolidata, l&#8217;apertura non avente i caratteri di veduta o di prospetto, in quanto non consenta di affacciarsi e guardare sul fondo vicino, e&#8217; considerata come luce, anche se non conforme alle prescrizioni di cui all&#8217;articolo 901 cod. civ., ed e&#8217; soggetta al relativo regime.</p>
<p>Nell&#8217;ipotesi di luce irregolare, il vicino ha il diritto, previsto dall&#8217;articolo 902 cod. civ., comma 2, di esigere che tale apertura sia resa conforme alle prescrizioni di cui all&#8217;articolo 901 cod. civ., ovvero di chiuderla acquistando la comunione del muro ed appoggiarvi la propria fabbrica, o costruendo in aderenza. In particolare, la regolarizzazione dell&#8217;apertura irregolare comportarla necessita&#8217; di dotarla dei tre requisiti strutturali previsti dall&#8217;articolo 901 cod. civ. e cioe&#8217;: l&#8217;inferriata, la grata in metallo e l&#8217;altezza. L&#8217;inferriata serve a garantire la sicurezza del vicino (si ritiene infatti sicura un&#8217;inferriata di dimensioni tali da impedire il passaggio di una persona); la grata serve ad impedire l&#8217;immissione nel fondo del vicino di cose gettate dalla finestra; l&#8217;altezza minima, sia interna che esterna, serve ad impedire l&#8217;esercizio della veduta sul fondo vicino. Con l&#8217;ulteriore precisazione che tutti gli elementi sono essenziali e che nessun elemento componente dell&#8217;apertura, come davanzale o grata metallica, deve fuoriuscire dal profilo esterno del muro, nel quale la luce e&#8217; realizzata.</p>
<p>1.1.a). &#8211; Ora nel caso in esame la Corte napoletana pur avendo riconosciuto che il muro posto a confine tra le proprieta&#8217; (OMISSIS) e (OMISSIS) costituiva il parapetto del terrazzo della fabbrica D realizzata dalla (OMISSIS), ed essendo sovrastato da una cancellata in ferro alta m. 1,50, realizzava una luce irregolare, e pero&#8217;, nel disporre la regolarizzazione di tale apertura non teneva conto della normativa di cui al n. 2 dell&#8217;articolo 901 cod. civ., e cioe&#8217; ometteva di disporre la sopraelevazione del muro ad un&#8217;altezza non inferiore a metri 2,50 da suolo calpestabile del terrazzo della (OMISSIS), considerato che il terrazzo di cui si dice e&#8217; collocato ad un piano superiore rispetto al piano terreno. Il calcolo aritmetico tra la misura del basso parapetto in muratura e la misura della cancellata che lo sovrastava, prospettato dalla Corte di Appello di Napoli, non e&#8217; in grado di modificare lo stato di irregolarita&#8217; della luce di cui si dice perche&#8217; la cancellata in ferro sovrastante il parapetto alto un metro identifica in tutta la sua grandezza lo spazio dell&#8217;apertura che andava regolarizzata. Insomma, lo spazio identificato dalla cancellata esistente andava considerato quale apertura sul fondo del vicino il cui lato inferiore esterno ed interno non doveva essere posto ad una altezza inferiore di m. 2,50 dal suolo di calpestio ovvero dal suolo del terrazzo della (OMISSIS).</p>
<p>1.b). &#8211; Inammissibile e&#8217; il profilo del motivo con il quale il ricorrente lamenta l&#8217;omessa pronuncia rispetto al tratta C-D, considerato che l&#8217;apertura sul fondo (OMISSIS) priva dei requisiti imposti dall&#8217;articolo 901 c.c. non era solo quella relativa al tratto C-D del terrazzo A, della costruzione D bensi&#8217; anche quella relativa a tutto il tratto C-D del terrazzo A, della costruzione D bensi&#8217; anche quella relativa a tutto il tratto B-D dei terrazzi A e B entrambi costituenti il solaio calpestabile del corpo di fabbrica D. Intanto tale censura non identifica una violazione o falsa applicazione della normativa di cui agli articoli 901 &#8211; 905 cod. civ., ma un&#8217;omissione di motivazione o una lesione dell&#8217;articolo 112 c.p.c., non corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Tuttavia, vi e&#8217; ragione di ritenere che la censura introduca una questione nuova non proponibile in cassazione, considerato che nella descrizione dei luoghi cui si riferisce la controversia e&#8217; stato detto che il fondo della (OMISSIS) presentava un corpo di fabbrica seminterrato (denominato D) posto a confine con il fondo (OMISSIS) e piu&#8217; precisamente in appoggio al muro comune di confine e che il solaio di copertura di quest&#8217;ultimo corpo di fabbrica D si presentava piano ed adibito a terrazzo praticabile.</p>
<p>In definitiva, il ricorso va accolto per quanto di ragione, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Napoli anche per il regolamento delle spese relative al presente giudizio di cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il secondo motivo per quanto di ragione, cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 4 gennaio 2013, n. 93</title>
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		<pubDate>Mon, 24 Mar 2014 21:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Distanze e Confini]]></category>
		<category><![CDATA[alberi]]></category>
		<category><![CDATA[alto fusto]]></category>
		<category><![CDATA[confini]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[distanze]]></category>
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		<description><![CDATA[Se tra due fondi esiste un muro di separazione, possono essere piantati albei ad alto fusto in deroga alle distanze minime?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; Consigliere<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; Consigliere<br />
Dott. CORRENTI Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCALISI Antonino &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 33047-2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) C.F. (OMISSIS) N.Q. DI CURATORE DI (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 24/2006 del TRIBUNALE di BARCELLONA P.G. SEDE DISTACCATA DI MILAZZO, depositata il 09/02/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/2012 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso e del controricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>(OMISSIS) con atto di citazione del 16 aprile 1999 conveniva in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Milazzo, (OMISSIS), chiedendo la condanna della convenuta all&#8217;estirpazione di un filare di alloro e di due piante di nespolo posti in prossimita&#8217; del confine tra i due fondi di proprieta&#8217; delle rispettive parti. Chiedeva, altresi&#8217;, il risarcimento dei danni subiti.</p>
<p>Si costituiva (OMISSIS) eccependo l&#8217;incompetenza per materia e per valore del giudice adito e contestava nel merito la fondatezza della domanda, formulando domanda riconvenzionale al fine di accertare il diritto di mantenimento delle piante in questione, anche se poste a distanza inferiore a quella prevista dalla legge, atteso che le stesse erano state piantate piu&#8217; di venti anni addietro.</p>
<p>Il Giudice di Pace di Milazzo, con sentenza n. 80 del 2003, respinte le eccezioni d&#8217;incompetenza per materia e per valore, rilevato che dalle risultanze della CTU era emerso che le piante oggetto di causa erano di giovane eta&#8217;, condannava (OMISSIS) alla rimozione delle piante di nespolo in quanto poste a distanza dal confine inferiore a quella prevista dalla legge, condannava, altresi&#8217;, la convenuta a garantire la periodica cimatura della siepe costituita dal filare di piante di alloro al fine di tenere la stessa sempre al di sotto dell&#8217;altezza di un metro pari all&#8217;altezza del muro di divisione posto al confine tra i due fondi, rigettava la richiesta di risarcimento del danno in quanto infondata, condannava, (OMISSIS) al pagamento della meta&#8217; delle spese di lite in favore di (OMISSIS).</p>
<p>Avverso questa sentenza proponeva appello, davanti al Tribunale di Barcellona, (OMISSIS) chiedendo l&#8217;integrale riforma della sentenza per due motivi: 1) perche&#8217; le piante di nespolo erano piante da frutto e la C.T.U. non aveva accertato un&#8217;altezza superiore a due metri e mezzo per cui le piante rientravano nella previsione dell&#8217;articolo 892 c.c., comma 1, n. 3 che prevede una distanza dal confine di circa 50 cm. e non, invece, quella indicata dal Giudice di Pace di m. 1,50; 2) il ragionamento del C.T.U. fatto proprio dal Giudice di Pace era contraddittorio laddove affermava che le piante di alloro, pur essendo disposte a siepe e pur essendo state qualificate come di natura arbustiva, venivano poi equiparate alle siepi di ontano e castagno o altre piante simili di alto fusto per le quali e&#8217; prevista una distanza minima di un metro e mezzo. Piuttosto, essendo il filare di alloro costituito da arbusti andava applicato l&#8217;articolo 892 c.c. che prevede la distanza minima dal confine di cm. 50.</p>
<p>Si costituiva (OMISSIS) la quale contestava i motivi di appello e, ad un tempo, proponeva appello incidentale per la riforma della sentenza, laddove aveva erroneamente ritenuto il filare di alloro come piante da siepe e non, invece, di alto fusto, e quella parte della sentenza, laddove aveva rigettato la domanda di risarcimento danni.</p>
<p>Il Tribunale di Barcellona, con sentenza n. 24 del 2006, confermava la sentenza di primo grado, compensava tra le parti le spese di lite del secondo grado. Secondo il Tribunale di Barcellona era corretta la valutazione del Giudice di Pace e, cioe&#8217;, aver ritenuto che le piante di nespolo andavano classificate tra le piante di cui all&#8217;articolo 892 c.c., comma 1, n. 2 e andavano poste a distanza di un metro e mezzo dal confine, che la siepe di alloro andava equiparata alle siepi di ontano e castagno per le quali l&#8217;articolo 892 cod. civ. prevede una distanza dal confine di un metro.</p>
<p>La cassazione di questa sentenza e&#8217; stata chiesta da (OMISSIS) con ricorso affidato a due motivi. (OMISSIS) e per essa il suo curatore (OMISSIS), ha resistito con controricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1.- Con il primo motivo (OMISSIS) lamenta la violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 892 cod. civ. in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 ed in applicazione del disposto di cui all&#8217;articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4. Secondo la ricorrente, il Tribunale di Barcellona avrebbe dovuto dichiarare il difetto di motivazione in ordine alla sentenza del Giudice di Pace perche&#8217; il Giudice di Pace non avrebbe esposto le ragioni per le quali aveva ritenuto infondati i rilievi opposti alla CTU solo perche&#8217; erano stati avanzati dopo il deposito della relazione. E, scrive la ricorrente &#8211; ammettendosi in astratto che il Tribunale si sia sostituito al primo giudice per rispondere ai rilievi opposti alla relazione della CTU da parte ricorrente non ci e&#8217; chi non veda che il ragionamento non coglie nel segno, essendo stata evidenziata la pratica colturale irrazionale proprio dal CTU come segnato dai richiamati rilievi critici del CTP. Insomma &#8211; scrive ancora la ricorrente &#8211; l&#8217;assunto del giudice di appello e&#8217; infondato su una interpretazione non corretta delle circostanze di fatto a cui sono stati applicati errati principi di diritto.</p>
<p>1.1.- Il motivo e&#8217; infondato.</p>
<p>Va precisato che il Tribunale di Barcellona ha identificato il filare di piante di alloro di proprieta&#8217; di (OMISSIS), una siepe, in ragione delle indicazioni della C.T.U. e tenuto conto anche di quelle espressioni contenute nella C.T.U. che secondo la ricorrente, indurrebbero ad escludere che quel filare potesse essere inteso siccome siepe. In particolare, come e&#8217; detto nella stessa sentenza impugnata il CTU ha accertato che le piante oggetto di causa sono state poste per la formazione di una siepe. Pertanto l&#8217;identita&#8217; quale siepe di quel filare e&#8217; riscontrata dal Tribunale in ragione della specifica funzione che quel filare di alloro presentava di avere. Ne&#8217; la constatazione del il CTU secondo cui vi era una crescita disarmonica delle piante di alloro, con varie altezze raggiunte, tale che l&#8217;effetto siepe non si manifestava nella sua interezza, consente di escludere l&#8217;identita&#8217; di siepe di quel filare di piante di alloro, perche&#8217; la crescita disarmonica e il fatto che si registrasse per alcune piante un&#8217;altezza diversa avrebbe dovuto comportare (o avrebbe comportato) soltanto la necessita&#8217; di interventi di regolarizzazione e di intereventi di potatura.</p>
<p>1.1.b).- Tuttavia, la censura non ha ragione di essere anche perche&#8217; non coglie la ratio della decisione la quale risulta fondata piu&#8217; che sulla natura o identita&#8217; del filare di piante di alloro sul dato di fatto dell&#8217;esistenza di un muro di divisione posto sul confine dei fondi di cui si dice. Come ha chiarito il Tribunale di Barcellona nel caso in esame le distanze legali non dovevano essere rispettate perche&#8217; al confine tra i fondi di cui si dice vi era un muro divisorio e pertanto il filare delle piante di alloro (anche se, per ipotesi, quelle piante fossero ritenute alberi di alto fusto) poteva essere mantenuta anche a distanza inferiore rispetto alle distanze legali sempre che le piante poste a distanza inferiore dal confine non superassero l&#8217;altezza del muro di divisione.</p>
<p>2.- Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell&#8217;articolo 360 c.p.c., terza ipotesi in relazione all&#8217;articolo 892 c.c., u.c. per errata e falsa applicazione della norma. Avrebbe errato il Tribunale di Barcellona, secondo la ricorrente, per aver ritenuto che per la siepe di alloro, pianta ritenuta di alto fusto, non dovesse applicarsi la distanza prevista dall&#8217;articolo 892 c.c., comma 2 perche&#8217; esistente sul confine un muro divisorio, perche&#8217; come ha affermato questa Corte con la sentenza n. 12956 del 29/09/2000.</p>
<p>&#8220;Soltanto se il confine tra due fondi e&#8217; costituito da un muro divisorio, proprio o comune, e&#8217; consentito di mantenere una siepe di alberi di alto fusto a meno di tre metri da esso, perche&#8217; in tal caso il vicino non li vede e non subisce la diminuzione di aria, luce soleggiamento e panoramicita&#8217;&#8221;.</p>
<p>2.1.- Anche questo motivo e&#8217; infondato.</p>
<p>A bene vedere il Tribunale di Barcellona ha seguito, mutatis mutandis l&#8217;orientamento espresso da questa Corte e richiamato dalla stessa ricorrente. Questa Corte ha avuto modo di affermare che &#8220;La nozione di muro divisorio, proprio o comune, che, a norma dell&#8217;articolo 892 cod. civ., comma 4, consente di non osservare le distanze stabilite per chi vuole piantare alberi presso il confine, coincide con quella di muro divisorio risultante dall&#8217;articolo 881 cod. civ., muro, a tali effetti, e&#8217; soltanto quel manufatto che impedisce al vicino di vedere le piante altrui, in quanto la ratio della norma e&#8217; appunto quella di nascondere le piante stessa alla vista del vicino&#8221;.</p>
<p>Sicche&#8217; appare del tutto coerente con questo principio l&#8217;affermazione del Tribunale di Barcellona laddove ha chiarito che il filare delle piante di alloro, anche se posto a distanza inferiore a quella prevista dall&#8217;articolo 892 c.c., comma 2, diventava regolare per la presenza del muro di divisione sempre che quelle piante venissero mantenute ad un&#8217;altezza non superiore a quella del suddetto muretto (altezza di un metro) attraverso una costante manutenzione e periodici tagli cesori che favoriscono l&#8217;infittimento del fogliame ed inibiscono alla pianta, non solo di crescere in altezza, ma anche di sviluppare radici che possono svilupparsi e protendersi, fino al fondo del vicino cagionandone dei danni.</p>
<p>2.1.a).- Va qui ulteriormente osservato che, come ha affermato questa Corte in altra occasione, in tema di distanze degli alberi dal confine, ai sensi dell&#8217;articolo 892 cod. civ., e&#8217; legittima e non affetta da ultrapetizione la sentenza del giudice di merito che, nel giudizio instaurato con domanda di sradicamento degli alberi posti a dimora dal confinante proprietario a distanza inferiore a quella legale, ordini al convenuto medesimo di mantenere le piante ad altezza non eccedente la sommita&#8217; del muro di cinta, ai sensi dell&#8217;articolo 892 c.c., u.c..</p>
<p>In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente in ragione del principio di soccombenza ex articolo 91 c.p.c., condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che verranno liquidate con il dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del presente giudizio di cassazione che liquida in euro 2200,00 di cui euro 200,00 per esborsi.</p>
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