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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; modifiche riparto</title>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 21 maggio 2012 n. 8010</title>
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		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 18:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Riparto delle Spese]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[maggioranze]]></category>
		<category><![CDATA[modifiche riparto]]></category>
		<category><![CDATA[riparto spese]]></category>

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		<description><![CDATA[Come si possono suddividere le spese condominiali con criteri diversi da quelli previsti dallì'art. 1123 del codice civile?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente -<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. BUCCIANTE Ettore &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 25291/2010 proposto da:</p>
<p>V.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GAETANO DONISZETTI 1, presso lo studio dell&#8217;avvocato GIUSEPPE FIORDALISI, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato MANCINI PAOLO;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: left;">CONDOMINIO (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>Nonché da:</p>
<p>CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI SAN BASILIO 61 C/O STUDIO FICOZZA, presso lo studio dell&#8217;avvocato ANNALISA DI GIOVANNI, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato DI GIOVANNI PIETRO MARIA;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>V.L. (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimata -</p>
<p>avverso la sentenza n. 511/2010 della CORTE D&#8217;APPELLO di L&#8217;AQUILA, depositata il 08/07/2010;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/03/2012 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;<br />
udito l&#8217;Avvocato MANCINI Paolo, difensore del ricorrente, che ha chiesto accoglimento del ricorso;<br />
udito l&#8217;Avvocato DI GIOVANNI Pietro Maria, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</p>
<p>Con sentenza del 16-1-2007 il Tribunale di Pescara dichiarava inammissibile per intervenuta decadenza l&#8217;impugnativa della delibera condominiale del 3-10-1997, e rigettava le altre impugnative proposte avverso le delibere condominiali del 4-12-1997 e del 17-2-2000 da V.L. nei confronti del Condominio (OMISSIS), condannando l&#8217;attrice alla rifusione delle spese di lite.</p>
<p>La V. proponeva appello avverso la predetta decisione, insistendo per l&#8217;accoglimento della domanda. Essa chiariva, in particolare, che l&#8217;impugnazione delle delibere condominiali del 4-12- 1997 e del 17-2-2000 riguardava l&#8217;aggravio ingiustificato dei costi che essa condomina avrebbe sostenuto in relazione alla nomina, non necessaria, di un tecnico ed alla sostituzione di tutti i pannelli dei balconi, compresi quelli in buono stato conservativo; spese da ritenersi voluttuarie e non necessitate da alcuna imminente situazione di pericolo.</p>
<p>Con sentenza depositata in data 8-7-2010 la Corte di Appello di L&#8217;Aquila, in parziale riforma della sentenza impugnata, riduceva le spese del giudizio di primo grado, rigettando per il resto l&#8217;appello.</p>
<p>Per la cassazione di tale sentenza ricorre la V., sulla base di sette motivi.</p>
<p>Il Condominio resiste con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale, affidato a un unico motivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>1) Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia la violazione dell&#8217;art. 112 c.p.c.. Sostiene che oggetto delle delibere impugnate del 4-12-1997 e del 17-2-2000 era esclusivamente la nomina di un consulente da parte del Condominio per la redazione di un computo metrico, ritenuto non necessario anche dal C.T.U. Rileva che il giudice del gravame, statuendo invece sulla necessità dei lavori, ha omesso di pronunciare sul punto decisivo della domanda, con conseguente violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.</p>
<p>Il motivo è infondato.</p>
<p>La Corte di Appello si è pronunciata sulle censure mosse dall&#8217;appellante con il primo motivo di gravame, evidenziando (v. pag. 5 della sentenza impugnata) che &#8220;i lavori inerenti la eliminazione della situazione di pericolo conseguente alle lesioni presenti sui parapetti dei balconi&#8221; erano &#8220;urgenti e non più differibili&#8221;, e che, pertanto, per l&#8217;assemblea condominiale appariva indispensabile &#8220;la nomina di un tecnico per la verifica e la quantificazione dei lavori da eseguirsi sui balconi in ragione della situazione di pericolo in atto&#8221;.</p>
<p>Non sussiste, pertanto, il vizio di omessa pronuncia denunciato dalla ricorrente.</p>
<p>2) Con il secondo motivo la V. lamenta la violazione degli artt. 1130, 1135 e 1137 c.c., e l&#8217;illogicità della motivazione.</p>
<p>Deduce che il giudice di appello è incorso nel vizio di eccesso di potere, in quanto non si è limitato ad esercitare il sindacato di legittimità sulle delibere assembleari impugnate, ma ne ha valutato il contenuto nel merito, senza considerare, peraltro, che l&#8217;impugnativa proposta riguardava esclusivamente la nomina di un tecnico per la redazione di un computo metrico per la sostituzione dei pannelli.</p>
<p>Il motivo è privo di fondamento, in quanto la Corte di Appello, nel dare atto che le delibere impugnate costituivano espressione del legittimo esercizio dei poteri discrezionali attribuiti all&#8217;assemblea condominiale, e nell&#8217;escludere che la spesa deliberata avesse carattere voluttuario, ha esercitato un sindacato di mera legittimità.</p>
<p>3) Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione degli artt. 2729 e 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c.. Sostiene che sia il giudice di primo grado che il giudice del gravame hanno travisato le risultanze della prova testimoniale ed hanno omesso di valutare le prove documentali. Rileva che i condomini, incapaci di testimoniare, in quanto parti in causa, hanno riferito che l&#8217;incarico dato al perito per la redazione del computo metrico serviva per la trasformazione del balcone, mai deliberata, e non certamente per la sostituzione dei pannelli; e che dal computo metrico redatto dall&#8217;architetto F.G. si evince che la deliberazione di sostituzione dei pannelli implicava l&#8217;intervento su parti di proprietà esclusiva del singolo condomino.</p>
<p>Il motivo, nella parte in cui denuncia l&#8217;erronea valutazione della prova testimoniale, è inammissibile, non avendo alcuna correlazione con le ragioni poste a base della decisione, nella quale non si fa alcun riferimento alle deposizioni testimoniali rese dai condomini.</p>
<p>Anche le deduzioni svolte riguardo al contenuto del computo metrico redatto dall&#8217;architetto F. sono inammissibili, non risultando che con i motivi di gravame l&#8217;appellante abbia posto in dubbio la natura comune dei beni oggetto di intervento, e non potendo la relativa questione essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità.</p>
<p>4) Con il quarto motivo la V. lamenta la violazione dell&#8217;art. 1135 c.c., nn. 2 e 3, in relazione alla ritenuta inammissibilità per intervenuta decadenza della delibera assembleare del 3-10-1997.</p>
<p>Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Appello, la delibera assembleare che modifica i criteri di ripartizione delle spese condominiali è affetta da nullità radicale deducibile senza limiti di tempo, e non meramente annullabile mediante impugnativa da proporsi entro il termine di trenta giorni.</p>
<p>Il motivo è infondato.</p>
<p>Secondo il costante orientamento di questa Corte, riguardo alle delibere dell&#8217;assemblea di condominio aventi ad oggetto la ripartizione delle spese comuni, occorre distinguere quelle con le quali sono stabiliti i criteri di ripartizione ai sensi dell&#8217;art. 1123 c.c., ovvero sono modificati i criteri fissati in precedenza, per le quali è necessario, a pena di radicale nullità, il consenso unanime dei condomini, da quelle con le quali, nell&#8217;esercizio della attribuzioni assembleari previste dall&#8217;art. 1135 c.c., nn. 2 e 3, vengono in concreto ripartite le spese medesime, atteso che queste ultime, ove adottate in violazione dei criteri già stabiliti, devono considerarsi annullabili, e la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza di trenta giorni previsto dall&#8217;art. 1137 c.c., u.c., (Cass. S.U. 7-3-2005 n. 4806; Cass. 9-2-1995 n. 1455; Cass. 8-6- 1993, n. 6403).</p>
<p>Nel caso di specie, la Corte di Appello ha dato atto che la delibera assembleare del 3-10-1997 non ha riguardato la modifica dei criteri legali o convenzionali di ripartizione delle spese, ma la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese, nell&#8217;ambito dei criteri già stabiliti. Correttamente, pertanto, essa ha ritenuto che ricorresse una ipotesi di mera annullabilità della delibera in esame, soggetta al termine di decadenza di trenta giorni dalla data di comunicazione ai condomini assenti.</p>
<p>5) Con il quinto motivo viene denunciata la violazione dell&#8217;art. 112 c.p.c., per avere il giudice di appello omesso di pronunciare sulla invocata cessazione della materia del contendere, dovuta al fatto che con successiva delibera del 7-1-2002 l&#8217;assemblea ha optato per la sostituzione dei pannelli.</p>
<p>Il motivo è infondato, essendosi la Corte di Appello pronunciata sull&#8217;eccezione sollevata dall&#8217;appellante con il quarto motivo di gravame, escludendo che la nuova delibera abbia prodotto un effetto sostitutivo delle delibere impugnate.</p>
<p>6) Con il sesto motivo, attinente alle spese, la ricorrente sostiene che, avendo la V. impugnato le delibere assembleari con cui veniva deliberata la nomina di un consulente per la redazione del computo metrico, il valore della causa non poteva essere considerato indeterminabile, ma doveva essere correlato al compenso spettante al tecnico.</p>
<p>Il motivo è inammissibile per la sua genericità, non muovendo specifiche censure avverso le argomentazioni svolte dalla Corte di Appello, la quale, nel procedere alla liquidazione delle spese, ha ritenuto la causa di valore indeterminabile, sul rilievo che la stessa aveva ad oggetto l&#8217;impugnazione, per motivi diversi, di una serie di delibere assemblea e, quindi, non concernenti il solo incarico al consulente.</p>
<p>7) Con il settimo motivo, infine, la ricorrente lamenta che i giudici di primo e secondo grado hanno considerato i lastroni di cemento armato di proprietà condominiale, laddove gli stessi, costituendo parte strutturale dei balconi aggettanti e svolgendo una funzione protettiva delle singole unità abitative, sono di proprietà esclusiva dei condomini.</p>
<p>Il motivo è inammissibile, prospettando una questione che, come si desume dalla lettura della sentenza impugnata, non è stata dedotta in appello e che, pertanto, non può essere fatta valere nel presente giudizio di legittimità.</p>
<p>8) Con l&#8217;unico motivo di ricorso incidentale il Condominio si duole della violazione degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c., nonchè della contraddittorietà, illogicità e carenza della motivazione. Sostiene che il quinto motivo di appello proposto dalla V. non si fondava sulla eccessiva liquidazione delle spese, bensì sull&#8217;erronea individuazione dello scaglione tariffario di riferimento; e che, pertanto, la Corte di Appello, avendo confermato che la causa era di valore indeterminabile, non avrebbe potuto ridurre le spese liquidate dai giudice di primo grado.</p>
<p>Il motivo è inammissibile, in quanto la Corte di Appello, nel ridurre, in parziale accoglimento dell&#8217;ultimo motivo di gravame, le spese di primo grado in ragione della non complessità della materia, ha implicitamente ritenuto che le censure dell&#8217;appellante investissero non solo l&#8217;individuazione dello scaglione tariffario di riferimento, ma la liquidazione delle spese nel suo complesso, e sul punto sono mancate specifiche censure da parte del ricorrente incidentale, attraverso il preciso riferimento a dati testuali idonei a palesare l&#8217;erroneità della valutazione espressa dal giudice di merito.</p>
<p>9) Per le ragioni esposte devono essere rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale. In ragione delle reciproca soccombenza delle parti, va disposta l&#8217;integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta sia il ricorso principale che quello incidentale e compensa le spese del presente grado di giudizio.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 marzo 2012<br />
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2012.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione VI, Ordinanza 15 dicembre 2011 n. 27016</title>
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		<pubDate>Sun, 17 Nov 2013 11:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Riparto delle Spese]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<category><![CDATA[modifiche riparto]]></category>
		<category><![CDATA[riparto spese]]></category>

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		<description><![CDATA[Si può approvare un bilancio con il riparto delle spese difforme dalle prescizioni del regolamento condominiale? Se sì con che maggioranze?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SESTA CIVILE<br />
SOTTOSEZIONE 2</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Presidente -<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere -<br />
Dott. BERTUZZI Mario &#8211; Consigliere -<br />
Dott. CARRATO Aldo &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell&#8217;amministratore pro tempore (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. BALDUCCI Ottavio Antonio in virtù di procura speciale a margine del ricorso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, alla via Giuseppe Gioacchino Belli, n. 39;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>C.P. E S.A., rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv.ti SCIULLO Roberto e Michele Loi ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, in Roma, piazza della Libertà, n. 20;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>per la cassazione della sentenza n. 221 del 2010 del Tribunale di Sulmona, depositata il 7 maggio 2010 (e non notificata).<br />
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18 novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;<br />
letta la memoria depositata nell&#8217;interesse del ricorrente ai sensi dell&#8217;art. 380 bis c.pc.., comma 2;<br />
sentito l&#8217;Avv. Ottavio Antonio Balducci per il ricorrente;<br />
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore<br />
Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 13 luglio 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell&#8217;art. 380 bis c.p.c.: &#8220;Con citazione notificata nel 2006 C.P. e S.M.A. proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 42/2006 reso dal Giudice di pace di Castel di Sangro su ricorso del Condominio (OMISSIS), assumendo di non dovere la somma oggetto dell&#8217;ingiunzione poichè fondata su Delib. nulla dell&#8217;assemblea condominiale del 25 agosto 2004, siccome inerente la modifica della ripartizione delle spese comuni e del regolamento condominiale senza che fosse stata approvata con il voto unanime dei condomini, instando, quindi, per la revoca del provvedimento monitorio impugnato, con vittoria di spese e compensi.</p>
<p>Nella costituzione del Condominio opposto, il suddetto Giudice di pace, con sentenza n. 318/2006, rigettava la proposta opposizione e condannava gli opponenti al pagamento delle spese della controversia.</p>
<p>Interposto appello da parte di C.P. e S.M. A. e nella resistenza del menzionato Condominio, il Tribunale di Sulmona, con sentenza n. 221 del 2010 (depositata il 7 maggio 2010), ritenuta la fondatezza del gravame, accoglieva l&#8217;opposizione formulata avverso il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione in primo grado e, per l&#8217;effetto, lo revocava e condannava l&#8217;appellato al pagamento delle spese del doppio grado.</p>
<p>Nei confronti della richiamata sentenza di appello (non notificata) ha proposto ricorso per cassazione (notificato il 28 ottobre 2010 e depositato l&#8217;8 novembre 2010) il Condominio (OMISSIS), basato su un unico complesso motivo.</p>
<p>Si sono costituiti in questa fase con unico controricorso ambedue gli intimati C.P. e S.M.A..</p>
<p>Con l&#8217;articolato motivo formulato il Condominio (OMISSIS) ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 63 disp. att. c.p.c. e art. 1137 c.c., in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e all&#8217;art. 366 c.p.c., n. 4. A sostegno di tale doglianza ha chiesto a questa Corte di risolvere le seguenti questioni di diritto:</p>
<p>- &#8220;se al giudice di cognizione in grado di appello del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo per il pagamento di quote condominiali derivanti da consuntivo, sia precluso il potere di verificare, in via incidentale, la legittimità della relativa delibera condominiale azionata in via monitoria e non oggetto di specifica autonoma impugnazione e di dichiararne la nullità&#8221;;</p>
<p>- &#8220;se la deliberazione assembleare approvante il conto consuntivo e che determina la concreta nuova ripartizione delle spese, può essere utilizzata dall&#8217;amministratore per chiedere il decreto ingiuntivo in danno del condomino moroso&#8221;;</p>
<p>- &#8220;se il condomino opponente a decreto ingiuntivo ex art. 63 disp. att. c.c., per il pagamento di contributi condominiali sulla base di una deliberazione non impugnata nel termine di cui all&#8217;art. 1137 c.c., possa contestare il titolo dell&#8217;avversa pretesa con la conseguenza che, in mancanza di impugnazione, l&#8217;efficacia della deliberazione diviene incontestabile&#8221;.</p>
<p>Ritiene il relatore che il motivo come complessivamente svolto dal ricorrente possa qualificarsi manifestamente infondato, con la conseguente definibilità del ricorso nelle forme di cui all&#8217;art. 380 bis c.p.c., in relazione anche all&#8217;art. 360 bis c.p.c., n. 1.</p>
<p>Va osservato al riguardo che il giudice di appello, con motivazione logica ed adeguata e non specificamente censurata dal ricorrente, ha accertato in fatto, avendo riferimento anche alle specifiche previsioni del regolamento condominiale, che la delibera assembleare posta a fondamento del ricorso monitorio aveva comportato (per come evincibile dal diretto confronto tra le inerenti emergenze documentali) la violazione dei criteri già fissati in via convenzionale nello stesso regolamento per la ripartizione delle spese relative al servizio riscaldamento, con la conseguenza che la stessa si sarebbe dovuta ritenere radicalmente nulla in quanto relativa all&#8217;approvazione di una diversa regolamentazione delle spese medesime, che avrebbe richiesto il consenso unanime dei condomini, non risultando sufficienti le semplici maggioranze di legge (v., per riferimenti, Cass. n. 2301/2001).</p>
<p>Pertanto, sulla scorta di tale accertato presupposto, il Tribunale di Sulmona ha correttamente fatto applicazione della costante giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 3042/1995 e Cass. n. 17101/2006), alla stregua della quale &#8220;è affetta da nullità (la quale può essere fatta valere dallo stesso condomino che abbia partecipato all&#8217;assemblea ed ancorchè abbia espresso voto favorevole, e risulta sottratta al termine di impugnazione previsto dall&#8217;art. 1137 c.c.) la delibera dell&#8217;assemblea condominiale con la quale, senza il consenso di tutti i condomini, si modifichino i criteri legali (art. 1123 c.c.) o di regolamento contrattuale di riparto delle spese necessarie per la prestazione di servizi nell&#8217;interesse comune, dal momento che eventuali deroghe, venendo a incidere sui diritti individuali del singolo condomino attraverso un mutamento del valore della parte di edificio di sua esclusiva proprietà, possono conseguire soltanto da una convenzione cui egli aderisca&#8221;. Anche più recentemente questa Corte ha ribadito tale principio affermando (cfr. Cass. n. 6714/2010) che &#8220;in tema di condominio, sono affette da nullità, che può essere fatta valere anche da parte del condomino che le abbia votate, le delibere condominiali attraverso le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i criteri di ripartizione delle spese comuni in difformità da quanto previsto dall&#8217;art. 1123 c.c. o dal regolamento condominiale contrattuale, essendo necessario per esse il consenso unanime dei condomini, mentre sono annullabili e, come tali, impugnabili nel termine di cui all&#8217;art. 1137 c.c., u.c., le delibere con cui l&#8217;assemblea, nell&#8217;esercizio delle attribuzioni previste dall&#8217;art. 1135 c.c., nn. 2 e 3, determina in concreto la ripartizione delle spese medesime in difformità dai criteri di cui all&#8217;art. 1123 c.c.&#8221;.</p>
<p>Di conseguenza, il ricorso proposto nell&#8217;interesse del Condominio (OMISSIS) si profila verosimilmente destituito di fondamento, avendo la sentenza impugnata statuito legittimamente in diritto che la decisione di prima istanza era erronea poichè, pur avendo riconosciuto la sussistenza della nullità della delibera assembleare sulla cui base era stato concesso il decreto ingiuntivo per l&#8217;assenza del requisito dell&#8217;unanimità dei consensi necessari per l&#8217;approvazione della modifica del regolamento condominiale, aveva ravvisato l&#8217;infondatezza dell&#8217;opposizione sullo scorretto presupposto che la delibera non fosse stata preventivamente impugnata nel termine di cui all&#8217;art. 1137 c.c.. Diversamente, il giudice di appello, sulla scorta dell&#8217;insegnamento di questa Corte e dell&#8217;avvenuto accertamento della nullità della delibera presupposta dalla richiesta avanzata in via monitoria (v. Cass. S.U., n. 4806/2005), ha esattamente rilevato che la radicale nullità di detta delibera, ancorchè non impugnata nel richiamato termine, non poteva precludere al giudice della cognizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, di verificare &#8220;incidenter tantum&#8221; la sussistenza del predetto vizio (sganciato dal termine decadenziale previsto dal citato art. 1137 c.c.) in relazione al quale, perciò, non poteva ritenersi precluso, nel percorso logico che avrebbe dovuto condurre alla valutazione del titolo in base al quale era stato concesso il provvedimento monitorio impugnato, di accertare l&#8217;esistenza di vizi patologici genetici del titolo stesso tali da inficiarlo e determinare la caducazione della ragione di credito da esso dipendente, da poter far valere in ogni stato e grado del giudizio di merito.</p>
<p>In virtù delle esposte argomentazioni, avendo la sentenza impugnata deciso le questioni di diritto dedotte con il ricorso in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte senza che siano stati offerti elementi per mutare il pregresso orientamento (cfr. Cass., S.U., ord., n. 19051/2010), si deve ritenere, in definitiva, che sembrano emergere le condizioni, in relazione al disposto dell&#8217;art. 380 bis c.p.c., comma 1, per poter pervenire al possibile rigetto del proposto ricorso per sua manifesta infondatezza&#8221;.</p>
<p>Rilevato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, non cogliendo nel segno le argomentazioni dedotte nella memoria depositata nell&#8217;interesse del ricorrente Condominio, poichè, come già evidenziato nella richiamata relazione, nel caso di specie, non veniva in rilievo la circostanza della necessaria impugnazione in via autonoma e preventiva della deliberazione assembleare sulla quale era stato fondato il ricorso monitorio, dal momento che, non avendo posto in discussione che detta delibera fosse nulla (e non meramente annullabile), il ricorrente non ha idoneamente confutato la &#8220;ratio decidendi&#8221; del giudice di appello che, invece, sulla scorta della riportata giurisprudenza, si è avvalso, legittimamente (in relazione al disposto dell&#8217;art. 1421 c.c.), del potere di rilevazione in via incidentale della nullità stessa, pervenendo, consequenzialmente, all&#8217;accoglimento del gravame;</p>
<p>ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere respinto, con la conseguente condanna del soccombente ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento, che si liquidano come in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 novembre 2011.<br />
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011.</p>
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