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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; minacce</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 1 Penale, Sentenza 30 gennaio 2013, n. 4691</title>
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		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 21:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingiurie]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<description><![CDATA[Quali conseguenze può recare una macchina parcheggiata in malo modo?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE PRIMA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. GIORDANO Umberto &#8211; Presidente<br />
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro &#8211; Consigliere<br />
Dott. ROMBOLA&#8217; Marcello &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. BONITO Francesco M. S. &#8211; Consigliere<br />
Dott. ROCCHI Giacomo &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>1) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS);</p>
<p>2) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS) C/;</p>
<p>avverso la sentenza n. 5144/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del 14/10/2011;<br />
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;<br />
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/12/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO ROMBOLA&#8217;;<br />
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mazzotta Gabriele che ha concluso per l&#8217;annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Roma.<br />
Udito per la parte civile l&#8217;avv.to (OMISSIS) che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
Udito il difensore avv.to (OMISSIS), che ha concluso per il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>Con sentenza 14/10/11, pronunciata su rinvio della Corte di Cassazione (che il 4/3/11 aveva annullato precedente sentenza di assoluzione in appello del 25/1/10 dopo una pronuncia di condanna in primo grado del Tribunale di Roma del 17/5/06) la Corte di Appello di Roma assolveva (OMISSIS) dal reato di minaccia aggravata in danno di (OMISSIS) perche&#8217; il fatto non sussiste e da quello di ingiuria nei confronti della stessa (OMISSIS) per reciprocita&#8217; (fatti avvenuti a (OMISSIS)).</p>
<p>La vicenda trovava origine in un diverbio inizialmente insorto tra l&#8217; (OMISSIS), vicino di casa della (OMISSIS) che aveva suonato alla porta del suo alloggio per chiedere di spostare un&#8217;autovettura mal parcheggiata che impediva il transito in prossimita&#8217; del garage, e il compagno della donna, (OMISSIS). Il diverbio era proseguito con la stessa (OMISSIS), cui l&#8217; (OMISSIS) secondo l&#8217;accusa rivolgeva minacce gravi (&#8220;ti sparo&#8221;) e ingiurie non giustificate (&#8220;sei una stronza&#8221;). Seguiva una colluttazione tra il (OMISSIS) e l&#8217; (OMISSIS), che finiva per cadere dalle scale riportando lesioni. Per questa parte pendeva altro procedimento a carico del (OMISSIS), mentre l&#8217; (OMISSIS) era gia&#8217; stato assolto, per insussistenza del fatto, dall&#8217;ulteriore reato ascrittogli di violazione di domicilio.</p>
<p>Avverso la rinnovata assoluzione (da minacce e ingiurie) ricorreva per cassazione a mezzo del suo difensore (ai soli effetti civili) la parte civile (OMISSIS). Premesso il proprio interesse ad impugnare nonostante l&#8217;intervenuta prescrizione dei reati e riepilogato lo sviluppo della vicenda processuale, deduceva: 1) vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento in capo all&#8217;imputato della responsabilita&#8217; dei reati contestati di minaccia grave e di ingiuria (quanto al primo reato era stata ritenuta decisiva la teste (OMISSIS), domestica della (OMISSIS) che non aveva udito minacce, a preferenza delle concordi testimonianze in senso opposto della (OMISSIS) stessa e del (OMISSIS); quanto al secondo reato la Corte di Appello, affermando che l&#8217; (OMISSIS) si era visto prima chiudere la porta in faccia dal (OMISSIS) ed era stato poi offeso dalla (OMISSIS), aveva letteralmente &#8220;inventato&#8221; un comportamento offensivo mai posto in essere dalla detta (OMISSIS); sotto altro profilo lamentava che il giudice del rinvio avesse esorbitato dall&#8217;effetto devolutivo dell&#8217;appello dopo l&#8217;annullamento della cassazione, per il quale avrebbe dovuto limitarsi alla verifica dell&#8217;attendibilita&#8217; della parte lesa e dei testi (OMISSIS) e (OMISSIS); in ogni caso, in assenza di evidenze favorevoli all&#8217;imputato, il giudice avrebbe dovuto pronunciare la prescrizione dei reati contestati; 2) violazione di legge in ordine alla ritenuta causa di non punibilita&#8217; derivante dalla presunta reciprocita&#8217; delle offese. Chiedeva l&#8217;annullamento della sentenza (assolutoria) impugnata.</p>
<p>Con missiva 26/11/12 l&#8217; (OMISSIS) negava di avere mai offeso, ingiuriato e minacciato la (OMISSIS) (che in altro procedimento era stata condannata insieme col (OMISSIS) con sentenza 8/7/10 del Tribunale di Roma per violenza privata e lesioni volontarie in suo danno) e allegava la lettera di scuse inviatagli il 19/11/12 dalla stessa (OMISSIS) dopo la ritirata denuncia per un fatto analogo.</p>
<p>Alla pubblica udienza fissata per la discussione il PG chiedeva l&#8217;annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Roma; la difesa della ricorrente parte civile chiedeva l&#8217;accoglimento del ricorso (depositava conclusioni scritte e nota spese); la difesa dell&#8217;imputato chiedeva il rigetto del ricorso con la conferma dell&#8217;impugnata sentenza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>Il ricorso, manifestamente infondato, e&#8217; inammissibile (articolo 606 c.p.p., comma 3).</p>
<p>Esso non individua errori di diritto, ma, con rilievi sostanzialmente di fatto (come tali estranei al giudizio in sede di legittimita&#8217;), tende a sovrapporre le proprie valutazioni a quelle espresse, con congrua e corretta motivazione, dal giudice di merito.</p>
<p>La posizione in tema della giurisprudenza di legittimita&#8217; e&#8217; tradizionale e consolidata: &#8220;Alla luce della nuova formulazione dell&#8217;articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), dettata dalla Legge 20 febbraio 2006, n. 46, il sindacato del giudice di legittimita&#8217; sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: a) &#8220;effettiva&#8221;, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non &#8220;manifestamente illogica&#8221;, ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell&#8217;applicazione delle regole della logica; c) non internamente &#8220;contraddittoria&#8221;, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilita&#8217; logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non logicamente &#8220;incompatibile&#8221; con altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l&#8217;intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilita&#8217;, cosi&#8217; da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione&#8221; (cosi&#8217; Cass., sez. 6, sent. n. 10951 del 15/3/06, rv. 233708, imp. Casula).</p>
<p>Il giudice di appello che in sede di rinvio ha motivato l&#8217;assoluzione non e&#8217; incorso in alcuno dei suddetti vizi. La sua motivazione e&#8217; stata effettiva, logica, non internamente ne&#8217; esternamente contraddittoria: precise e convincenti le dichiarazioni della teste (disinteressata) (OMISSIS), che in dibattimento ha escluso di aver sentito l&#8217;imputato proferire minacce; confermate invece le ingiurie alla (OMISSIS) (&#8220;brutta stronza vaffanculo&#8221;), ma proferite da soggetto, portatore di una giusta richiesta (di spostare l&#8217;auto che gli impediva l&#8217;accesso al garage), cui due volte era stata chiusa la porta in faccia (la prima dal (OMISSIS), la seconda dalla donna che, dopo aver riaperto, aveva cercato ancora di richiudere; poi il definitivo intervento del (OMISSIS) e la colluttazione tra i due uomini). L&#8217;offesa (non verbale) della (OMISSIS) si esprime nel suo atteggiamento offensivo. Le censure della ricorrente sono dunque di fatto, tendendo a sovrapporre le proprie valutazioni a quelle debitamente espresse dal giudice del rinvio, che, posto dopo l&#8217;annullamento della S.C. negli stessi poteri del giudice della sentenza annullata, ha compiutamente esaminato (sia pur sinteticamente) la fattispecie, valutando in particolare gli apporti testimoniali (tanto e&#8217; vero che sulla base delle dichiarazioni della medesima teste (OMISSIS) ha ritenuto sussistenti, anche se non punibili, le ingiurie addebitate all&#8217; (OMISSIS)). Sono proprio le evidenze come sopra ritenute dal giudice che hanno escluso ai sensi dell&#8217;articolo 129 c.p.p. una declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione (diversamente maturata il 13/3/11). Le considerazioni che precedono esauriscono entrambi i motivi di ricorso.</p>
<p>Alla dichiarazione di inammissibilita&#8217; segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di un&#8217;adeguata sanzione pecuniaria (articolo 616 c.p.p.).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del processo e della somma di euro 1.000 alla cassa delle ammende.</p>
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