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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; mediazione</title>
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		<title>LA PARTE  DEVE PARTECIPARE PERSONALMENTE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE EX D.LGS. 28/2010 ALTRIMENTI DEVE  DELEGARE ALTRO SOGGETTO IN SUA SOSTITUZIONE  CONFERENDO UNA PROCURA SPECIALE SOSTANZIALE CON ATTO PUBBLICO.</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/la-parte-deve-partecipare-personalmente-al-procedimento-di-mediazione-ex-d-lgs-282010-altrimenti-deve-delegare-altro-soggetto-in-sua-sostituzione-conferendo-una-procura-speciale-sostanziale-con-a/</link>
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		<pubDate>Mon, 10 Feb 2020 21:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Elena Alberta Anzolin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[mediazione]]></category>
		<category><![CDATA[partecipazione]]></category>
		<category><![CDATA[partecipazione personale]]></category>

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		<description><![CDATA[Il d.lgs. 28/2010 dispone, per la mediazione obbligatoria e demandata, la partecipazione della parte personalmente, assistita dall’avvocato (art. 8, comma 1). La parte può farsi rappresentare anche da un altro soggetto e quindi anche dall'avvocato a condizioni che rilasci una procura speciale notarile  con contenuto sostanziale per la risoluzione della controversia. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify">La parte deve partecipare personalmente al procedimento di mediazione ex d.lgs. 28/2010 altrimenti deve delegare altro soggetto in sua sostituzione conferendo una procura speciale sostanziale con atto pubblico.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify">La sanzione di improcedibilità non viene infatti comminata solo nell’ipotesi in cui la parte deleghi il proprio avvocato a partecipare in sua vece agli incontri della procedura di mediazione.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify">La giurisprudenza di merito sostiene che “supporre che la mediazione si possa correttamente svolgere con il solo incontro tra gli avvocati ed il mediatore significherebbe svuotare di significato l’istituto, che così non potrebbe raggiungere le sue finalità, sia sotto il profilo della pacificazione sociale sottesa alla facilitazione di accordi amichevoli, sia sotto il profilo della deflazione del contenzioso giudiziario.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify">In ragione di ciò, va anche escluso che il conferimento, della parte interessata, di una procura speciale notarile al proprio avvocato, possa sanare il vizio di illegittimità nello svolgimento della procedura di mediazione ed il rischio di improcedibilità della domanda giudiziale, atteso che l’osservanza di particolari forme della procura non è sufficiente a superare le ragioni sostanziali della non delegabilità all’avvocato della partecipazione in mediazione.” ( cfr Tribunale, Vasto, sentenza 17/12/2018)</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify">La giurisprudenza di merito ha infatti messo in risalto che il d.lgs. 28/2010 dispone, per la mediazione obbligatoria e demandata, la partecipazione della parte, assistita dall’avvocato (art. 8, comma 1);</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify">Ne discende che, non potendosi attribuire alla legge “altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore” (art. 12 preleggi), è esclusa dalla legge alla radice la presenza del solo avvocato, sia pure munito di delega del cliente. (ex multis Trib. Firenze 26.11.2014, Trib. Firenze, 19.3.2014, Trib. Palermo, 16.7.2014, Trib. Vasto 9.3.2015, Trib. Roma 19.2.2015, Trib. Roma 14.2.2015, Trib. Bologna 11.11.2014, Trib. Bologna 5.6.2014 e Trib. Pavia 9.3.2015; )</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify">La condizione di procedibilità di cui all’art. 5 D.Lgs. n. 28/10 non può considerarsi soddisfatta se non con la partecipazione della parte personalmente o in sua vece altro soggetto che sia a conoscenza degli interessi sostanziali della parte e che sia stato incaricato con procura speciale notarile, non potendo l’avvocato autenticare la firma in calce alla predetta procura.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify">Di recente la Corte di Cassazione con la sentenza del 27 Marzo 2019 n.8473 ha dato risposta al quesito : “Qualora si ammetta che la parte possa farsi sostituire, ovvero che sia un atto delegabile ad altri, occorre individuare i modi e le forme di tale sostituzione, ovvero se possa essere sostituita da chiunque, ed in particolare se possa farsi sostituire anche dal suo avvocato e, qualora si ammetta che possa essere sostituita dal suo avvocato, con quale atto tali poteri possano essere conferiti. “</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify">Al quesito il Supremo giudice di legittimità ha dato la seguente soluzione:</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify">“Deve quindi ritenersi che la parte (in particolare, la parte che intende iniziare l&#8217;azione, ma identico discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche ma non solo &#8211; dal suo difensore. “</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify">Ma la sottoscrizione della procura deve essere effettuata da soggetto abilitato e quindi dal notaio.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify">Infatti la Corte ha stabilito che “ la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione, può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell&#8217;avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista.”</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify">Ed anzi nel caso in cui la procura sia rilasciata in favore del proprio difensore deve avere un contenuto sostanziale di sostituzione della parte nelle sue decisioni e non una ampia procura alle liti, nel caso affrontato la Suprema Corte censura anche il contenuto della procura notarile : “..l&#8217;atto di conferimento di potere pur avendo la forma della procura notarile fosse in realtà una semplice, benchè ampia, procura alle liti, comprensiva di ogni potere giudiziale e stragiudiziale ed anche del potere di conciliare la controversia (da qui il richiamo corretto all&#8217;art. 185 c.p.c.), ma comunque una procura dal valore meramente processuale, che non attribuiva all&#8217;avvocato la rappresentanza sostanziale della parte.”</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sez. II Civile , sentenza 6 novembre 2012 n. 19075</title>
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		<pubDate>Sun, 07 Jul 2013 16:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritti Reali]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Mediazione]]></category>
		<category><![CDATA[compromesso]]></category>
		<category><![CDATA[ipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[mediatore]]></category>
		<category><![CDATA[mediazione]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>

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		<description><![CDATA[[omissis] Presidente Schettino; Estensore San Giorgio [omissis] Svolgimento del processo 1. &#8211; Con atto di citazione notificato in data 4 aprile 2004, T.D.D. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;" align="justify">[omissis]</div>
<div style="text-align: left;" align="justify"><b>Presidente Schettino;</b></div>
<div style="text-align: left;" align="justify"><b>Estensore San Giorgio</b></div>
<div style="text-align: left;" align="justify"></div>
<div style="text-align: center;" align="justify">[omissis]</div>
<div align="justify">
<p align="center"><strong>Svolgimento del processo</strong></p>
<p>1. &#8211; Con atto di citazione notificato in data 4 aprile 2004, T.D.D. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Novara &#8211; Sez. distaccata di Borgomanero, la Immobiliare Marini s.a.s. di Ginobile Patrizia, esponendo che, insieme al defunto marito, aveva stipulato un contratto preliminare di compravendita immobiliare relativo ad una villetta con relativo terreno pertinenziale in (omissis) , di proprietà di V..M. , versando a titolo di caparra confirmatoria la somma di lire 10.000.000, contestualmente alla sottoscrizione del preliminare, in data 5 agosto 2000, la somma di lire 40.000.000 l&#8217;8 agosto 2000, la somma di lire 100.000.000 il 24 agosto 2000, e che a detta stipulazione le parti erano giunte per effetto della mediazione della convenuta, cui avevano versato lire 9.000.000 a titolo di compenso; che il contratto preliminare dava atto dell&#8217;esistenza di una ipoteca a favore del Mediocredito s.p.a., prevedendo che l&#8217;immobile, al momento della stipulazione del contratto definitivo, avrebbe dovuto essere libero da pesi; che successivamente al pagamento degli indicati acconti, i promissari acquirenti avevano scoperto che l&#8217;immobile era gravato da ulteriori ipoteche giudiziali, che successivamente all&#8217;incontro dinanzi al notaio essi avevano versato ulteriori acconti sino alla complessiva somma di lire 290.000.000 senza che i venditori estinguessero i debiti di cui alle iscrizioni ipotecarie, sicché il contratto definitivo non si era potuto stipulare.</p>
<p>Pertanto l&#8217;attrice, ritenendo che sussistesse una responsabilità contrattuale dell&#8217;agenzia per omessa informazione su dati essenziali ai fini della fattibilità dell&#8217;affare, chiese la condanna della convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di quanto versato in esecuzione del preliminare.</p>
<p>2. &#8211; Il Tribunale adito limitò la pretesa risarcitoria di parte attrice al danno emergente conseguito al versamento degli acconti effettuati alla promittente venditrice sino all&#8217;incontro del 23 gennaio 2001 presso il notaio, e, quindi, alla somma di lire 150.000.000, con rivalutazione monetaria ed interessi legali, considerando innegabile un difetto di diligenza del mediatore per non aver fornito al cliente le informazioni conoscibili con l&#8217;ordinaria diligenza, ed accogliendo altresì la domanda di manleva nei confronti dei terzi chiamati, i venditori, sulla base del rilievo che il soggetto interessato a proporre la vendita di un proprio immobile non può tacere circostanze di estremo rilievo quale la presenza di ipoteche.</p>
<p>3. &#8211; La Immobiliare Marini propose appello nei confronti di tale sentenza.</p>
<p>La Corte d&#8217;appello di Torino, con sentenza depositata il 14 aprile 2010, rigettò il gravame.</p>
<p>Rilevò la Corte di merito che il mediatore, secondo il principio di buona fede e diligenza in concreto esigibile da un professionista, ha l&#8217;obbligo di acquisire concretamente le informazioni ordinariamente accessibili con la diligenza propria del professionista che dispone di strumenti adeguati, e soprattutto di verificare la fondatezza delle informazioni in suo possesso, fra cui la informazione circa la iscrizione ipotecaria dal venditore data alla mediatrice.</p>
<p>4. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Immobiliare Marini s.a.s. di Ginobile Patrizia affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso D.D..T. , che ha anche depositato memoria.</p>
<p align="center"><strong>Motivi della decisione</strong></p>
<p>1. &#8211; Con l&#8217;unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 1759 cod.civ., relativo agli obblighi gravanti sul mediatore. Avrebbe errato la Corte di merito nell&#8217;affermare la responsabilità per difetto di informazione del mediatore che non abbia acquisito e, comunque, comunicato, circostanze che egli avrebbe dovuto e potuto conoscere con l&#8217;ordinaria diligenza, quali le iscrizioni ipotecarie. Si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che assegna un contenuto meno gravoso al dovere di diligenza posto a carico del mediatore, escludendo che nello stesso rientri, in mancanza di conferimento di uno specifico incarico in tal senso, rientri anche l&#8217;obbligo di provvedere allo svolgimento di specifiche indagini di carattere tecnico-giuridico, quali sono quelle volte all&#8217;accertamento di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sull&#8217;immobile oggetto di compravendita.</p>
<p>2.1. &#8211; La censura merita accoglimento.</p>
<p>2.2. &#8211; Secondo l&#8217;orientamento dominante nella giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio intende ribadire, poiché la legge n. 39 del 1989 subordina l&#8217;esercizio dell&#8217;attività di mediazione al possesso di specifici requisiti di capacità professionale, configurandola come attività professionale, l&#8217;obbligo di informazione gravante sul mediatore a norma dell&#8217;art. 1759 cod. civ., va commisurato alla normale diligenza alla quale è tenuto a conformarsi nell&#8217;adempimento della sua prestazione il mediatore di media capacità, e pertanto deve ritenersi che il suddetto obbligo deve riguardare non solo le circostanze note, ma tutte le circostanze la cui conoscenza, in relazione all&#8217;ambito territoriale in cui opera il mediatore, al settore in cui svolge la sua attività ed ad ogni altro ulteriore utile parametro sia acquisibile da parte di un mediatore dotato di media capacità professionale con l&#8217;uso della normale diligenza.</p>
<p>Tuttavia, secondo il richiamato orientamento giurisprudenziale, non rientra nella comune ordinaria diligenza, alla quale il mediatore deve conformarsi nell&#8217;adempimento della prestazione ai sensi dell&#8217;art. 1176 cod. civ., lo svolgimento, in difetto di particolare incarico, di specifiche indagini di tipo tecnico giuridico, quale, con riguardo al caso di intermediazione in compravendita immobiliare, quella relativa all&#8217;accertamento, previo esame dei registri immobiliari, della libertà dell&#8217;immobile oggetto della trattativa, le trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli (v., tra le altre, Cass., sentt. n. 15926 del 2009, 15274 e n. 822 del 2006, n. 16009 del 2003, n. 6389 del 2001, n. 4791 del 1999. Per un caso in cui si è ritenuto che l&#8217;obbligo del mediatore di riferire alle parti le circostanze dell&#8217;affare a sua conoscenza, ovvero che avrebbe dovuto conoscere con l&#8217;uso della diligenza da lui esigibile, ricomprenda, nel caso di mediazione immobiliare, le informazioni sulla esistenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli, v. Cass., sent. n. 16382 del 2009). 2.3. &#8211; Nella specie, dunque, la Immobiliare Marini correttamente, sulla base del riportato orientamento giurisprudenziale, ritenne che l&#8217;incarico ricevuto non comportasse, in assenza di una previsione diversa, l&#8217;obbligo di svolgere approfondite indagini in ordine alla sussistenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sull&#8217;immobile di cui si tratta.</p>
<p>3. &#8211; Il ricorso de quo va, quindi, accolto. La sentenza impugnata va, di conseguenza, cassata e la causa rinviata ad un diverso giudice &#8211; che viene designato in altra sezione della Corte d&#8217;appello di Palermo, cui è demandato altresì il regolamento delle spese del presente giudizio &#8211; che riesaminerà la controversia attenendosi al seguente principio di diritto: “In tema di responsabilità del mediatore, non rientra nella comune ordinaria diligenza, alla quale il mediatore deve conformarsi nell&#8217;adempimento della prestazione ai sensi dell&#8217;art. 1176 cod. civ., lo svolgimento, in difetto di particolare incarico, di specifiche indagini di tipo tecnico giuridico, dovendosi ritenere pertanto che in caso di intermediazione in compravendita immobiliare, non può considerarsi compreso nella prestazione professionale del mediatore l&#8217;obbligo di accertare, previo esame dei registri immobiliari, la libertà dell&#8217;immobile oggetto della trattativa da trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli”.</p>
<p align="center"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Torino.</p>
</div>
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