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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; mediatore</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 21 gennaio 2013, n. 1373</title>
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		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 13:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Compravendita]]></category>
		<category><![CDATA[abitabilità]]></category>
		<category><![CDATA[agibilità]]></category>
		<category><![CDATA[aliud pro alio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[danni]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[mediatore]]></category>
		<category><![CDATA[recesso]]></category>
		<category><![CDATA[risoluzione]]></category>

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		<description><![CDATA[Il compratore può chiedere la risoluzione per inadempimento se il venditore vende un immobile privo di agibilità e non abitabile, ed al mediatore i danni?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. GOLDONI Umberto &#8211; Presidente<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Consigliere<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere<br />
Dott. CORRENTI Vincenzo &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 24329/2010 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) SAS (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS) SAS;</p>
<p style="text-align: right;">- intimata -</p>
<p>avverso la sentenza n. 341/2010 della CORTE D&#8217;APPELLO di TORINO, depositata il 11/03/2010;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/2012 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente che ha chiesto il rigetto dell&#8217;opposizione presentata dal resistente ed insiste nell&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente che si riporta alla memoria ed insiste nel rigetto del ricorso;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con citazione del 18 e 22.3.2004 (OMISSIS) conveniva le s.a.s. (OMISSIS) davanti al tribunale di Torino esponendo di aver stipulato, per effetto dell&#8217;attivita&#8217; mediatoria della prima, preliminare di vendita (OMISSIS) relativo a due mansarde in (OMISSIS) per il corrispettivo di euro 36.000,000 di cui 12.800,000 a titolo di caparra confirmatoria, versando alla mediatrice provvigione di euro 1188.</p>
<p>Lamentava l&#8217;inadempienza della s.a.s. (OMISSIS) per la mancata consegna del certificato di abitabilita&#8217; ed il difetto dei requisiti promessi e chiedeva la risoluzione per inadempimento della promittente venditrice, il doppio della caparra, interessi rivalutazione e la restituzione della provvigione.</p>
<p>Le due societa&#8217; chiedevano il rigetto delle domande e la (OMISSIS) l&#8217;accertamento dell&#8217;inadempimento del (OMISSIS) ed il diritto a trattenere la caparra.</p>
<p>Con sentenza 2955/07 il Tribunale rigettava le domande del (OMISSIS), decisione riformata dalla Corte di appello di Torino, con sentenza n. 341/2010, che risolveva il preliminare per inadempimento della (OMISSIS) e condannava quest&#8217;ultima ex articolo 1385 c.c., comma 2, al pagamento di euro 25.600.000 oltre interessi, la (OMISSIS) alla restituzione di euro 1188, oltre interessi e spese.</p>
<p>La Corte territoriale rilevava che il (OMISSIS) aveva dedotto non solo la mancanza di abitabilita&#8217; ma anche dei relativi requisiti e secondo il piu&#8217; rigoroso orientamento della Suprema Corte il rifiuto del promissario acquirente alla stipula della compravendita definitiva di un immobile privo dei certificati di abitabilita&#8217; od agibilita&#8217; e&#8217; giustificato mentre incombeva, in ogni caso, sulla (OMISSIS) la prova di aver consegnato detto certificato ovvero (anche seguendosi l&#8217;orientamento giurisprudenziale meno rigoroso) che gli immobili presentavano tutte le caratteristiche per essere considerati abitabili.</p>
<p>Ricorre (OMISSIS) con tre motivi, illustrati da memoria, resiste (OMISSIS).</p>
<p>All&#8217;udienza dell&#8217;8.3.2012 e&#8217; stata disposta integrazione del contraddittorio nei confronti della (OMISSIS) sas.</p>
<p>Successivamente le parti hanno presentato memorie.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Sono preliminari la delibazione della regolarita&#8217; dell&#8217;atto di integrazione del contraddittorio notificato alla (OMISSIS) sas, che risulta contumace nella sentenza di appello, presso il difensore di primo grado, mentre e&#8217; risultata negativa la notifica presso la sede della societa&#8217;, e dell&#8217;eccezione di tardivita&#8217; del controricorso, sollevata in memoria, perche&#8217; consegnato per la notifica il 22.11.2010 mentre il termine era quello del 20.11.2010.</p>
<p>Su quest&#8217;ultimo punto va rilevato che il 20.11.2010 era sabato per cui tempestiva e&#8217; la consegna del 22.11.2010.</p>
<p>Anche il sabato, ai sensi dell&#8217;articolo 155 c.p.c., novellato nel 2005, applicabile ai processi pendenti al 1.3.2006, e&#8217; festivo per cui il termine si proroga al lunedi&#8217;, principio definitivamente e piu&#8217; ampiamente sancito in virtu&#8217; della Legge 18 luglio 2009, n. 69 e confermato da S.U. 1418/2012.</p>
<p>Sulla prima questione va rilevato che l&#8217;incombente e&#8217; stato curato nei termini presso il procuratore costituito in primo grado, cui a norma dell&#8217;articolo 170 c.p.c., vanno fatte le notificazioni, salvo che la legge disponga altrimenti.</p>
<p>Questa Corte, sia pure in relazione al giudizio di appello, ha ritenuto che l&#8217;atto di integrazione del contraddittorio dopo l&#8217;anno dalla pubblicazione della sentenza debba essere effettuato alla parte e non nel domicilio eletto e che tale nullita&#8217; e&#8217; sanata dalla costituzione o dalla rinnovazione degli atti disposta dal giudice a norma dell&#8217;articolo 291 c.p.c. (S.U. 15.11.1997 n. 1018) e che sia valida la notifica al procuratore di primo grado ancorche&#8217; decorso l&#8217;anno (Cass. 26.7.2002 n. 11076).</p>
<p>Va, anche, rilevato che con la propria memoria (OMISSIS) segnala un accordo transattivo con la (OMISSIS), che rileva solo tra i sottoscrittori, mentre non si ravvisa la necessita&#8217; di rinotifica dell&#8217;atto di integrazione del contraddittorio stante la scindibilita&#8217; delle posizioni.</p>
<p>Ne&#8217; (OMISSIS) ha interesse a contestare la dichiarata contumacia in appello di (OMISSIS), sollevata con la seconda memoria.</p>
<p>Col primo motivo si deduce violazione degli articoli 1453 &#8211; 1495 c.c., aliud pro alio, in ordine alla mancata consegna del certificato di abitabilita&#8217; e la mancanza dei relativi requisiti, inadempimento ritenuto di gravita&#8217; tale da giustificare il recesso.</p>
<p>Col secondo motivo si lamentano violazione dell&#8217;articolo 1385 c.c. e vizi di motivazione per essere stato giudicato grave l&#8217;inadempimento ed, anche ad ammettere, che l&#8217;intero immobile fosse privo di abitabilita&#8217;, comunque il venditore avrebbe dovuto provare il possesso dei requisiti di abitabilita&#8217; delle unita&#8217; oggetto di contratto.</p>
<p>Col terzo motivo si denunzia omessa, insufficiente motivazione sull&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 2697 c.c., in relazione a quanto dedotto.</p>
<p>Le censure meritano accoglimento per quanto in motivazione.</p>
<p>Vi e&#8217; aliud pro alio se il bene e&#8217; incommerciabile od assolutamente privo delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell&#8217;acquirente o abbia difetti che lo rendano inservibile (Cass. 23.1.2009 n. 1701, Cass. 11.11.2008 n. 26953, Cass. 10.7.2008 n. 18859) o non e&#8217; idoneo ad assolvere alla funzione naturale od a quella assunta come essenziale dalle parti (Cass. 1 luglio 2008 n. 17995, Cass. 6 maggio 1998 n. 4657, Cass. 25 marzo 1995 n. 3550, etc.).</p>
<p>Il giudizio sulla gravita&#8217; dell&#8217;inadempimento e&#8217; prerogativa insindacabile del giudice di merito se adeguatamente motivato e corretto.</p>
<p>L&#8217;opera dell&#8217;interprete, mirando a determinare una realta&#8217; storica ed obiettiva, qual e&#8217; la volonta&#8217; delle parti espressa nel contratto, e&#8217; tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimita&#8217; soltanto per violazione dei canoni legali d&#8217;ermeneutica contrattuale posti dall&#8217;articolo 1362 c.c., e segg., oltre che per vizi di motivazione nell&#8217;applicazione di essi; pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili, il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d&#8217;interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma e&#8217; tenuto, altresi&#8217;, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti.</p>
<p>Di conseguenza, ai fini dell&#8217;ammissibilita&#8217; del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non puo&#8217; essere considerata idonea &#8211; anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente &#8211; la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata mediante la mera ed apodittica contrapposizione d&#8217;una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d&#8217;argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non e&#8217; consentito in sede di legittimita&#8217; (e pluribus, da ultimo, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579, 16.3.04 n. 5359, 19.1.04 n. 753).</p>
<p>Tuttavia le considerazioni svolte dalla sentenza, pur corrette in astratto a fronte di situazioni concretamente prospettabili, richiedevano un piu&#8217; puntuale approfondimento in relazione alla natura del bene, trattandosi di immobile ricadente in antica costruzione, al prezzo pattuito, alla buona fede ed allo stato di fatto come visto e gradito dalla parte acquirente.</p>
<p>La motivazione adottata non da pieno conto delle caratteristiche dell&#8217;immobile, della esiguita&#8217; (relativa) del prezzo, dell&#8217;avvenuta presa visione dei luoghi e della dislocazione topografica, configurando apoditticamente una ipotesi di aliud pro alio, in contrasto con i principi sopra richiamati e giudicando irrilevante la previsione che l&#8217;acquisto veniva effettuato &#8220;nello stato di fatto e di diritto&#8230;.come visto e gradito dalla parte acquirente&#8221;.</p>
<p>Tale ultimo profilo viene assiomaticamente definito clausola di stile mentre la conoscenza da parte dell&#8217;acquirente della mancanza di abitabilita&#8217;, non accompagnata da espressa rinunzia, giudicata inidonea ad escludere l&#8217;inadempimento del venditore, nonostante l&#8217;accatastamento.</p>
<p>Tali conclusioni non possono considerarsi sufficienti per riformare una sentenza di primo grado che aveva valorizzato le seguenti circostanze: essere emerso dall&#8217;istruttoria che il (OMISSIS) aveva avuto modo di visionare piu&#8217; volte le unita&#8217; immobiliari, acquisendo dalla promittente venditrice tutte le informazioni, per cui questa ultima non poteva essere considerata inadempiente; nessun rilievo assumeva il mancato reperimento della dichiarazione di abitabilita&#8217;, trattandosi, secondo quanto era stato chiarito dal notaio incaricato dal (OMISSIS) di redigere il contratto definitivo, di uno stabile d&#8217;epoca ed essendo in tali casi usuale la mancanza del suddetto documento (pagine cinque e sei della sentenza di appello che richiama la prima decisione).</p>
<p>In particolare, poiche&#8217; oggetto del preliminare erano pacificamente due mansarde in palazzo d&#8217;epoca nello stato di fatto e di diritto come visto e gradito dalla parte acquirente, anche la relativa esiguita&#8217; del prezzo andava valutata in relazione al prospettato aliud pro alio ed alla affermata inadempienza della parte venditrice, tenendo conto delle dichiarazioni del notaio di fiducia del (OMISSIS).</p>
<p>Donde l&#8217;accoglimento del ricorso per quanto in motivazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso per quanto in motivazione, cassa la sentenza e rinvia, anche per spese, alla corte di appello di Torino, altra sezione.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Corte di Cassazione, Sez. II Civile , sentenza 6 novembre 2012 n. 19075</title>
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		<pubDate>Sun, 07 Jul 2013 16:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritti Reali]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Mediazione]]></category>
		<category><![CDATA[compromesso]]></category>
		<category><![CDATA[ipoteca]]></category>
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		<description><![CDATA[[omissis] Presidente Schettino; Estensore San Giorgio [omissis] Svolgimento del processo 1. &#8211; Con atto di citazione notificato in data 4 aprile 2004, T.D.D. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;" align="justify">[omissis]</div>
<div style="text-align: left;" align="justify"><b>Presidente Schettino;</b></div>
<div style="text-align: left;" align="justify"><b>Estensore San Giorgio</b></div>
<div style="text-align: left;" align="justify"></div>
<div style="text-align: center;" align="justify">[omissis]</div>
<div align="justify">
<p align="center"><strong>Svolgimento del processo</strong></p>
<p>1. &#8211; Con atto di citazione notificato in data 4 aprile 2004, T.D.D. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Novara &#8211; Sez. distaccata di Borgomanero, la Immobiliare Marini s.a.s. di Ginobile Patrizia, esponendo che, insieme al defunto marito, aveva stipulato un contratto preliminare di compravendita immobiliare relativo ad una villetta con relativo terreno pertinenziale in (omissis) , di proprietà di V..M. , versando a titolo di caparra confirmatoria la somma di lire 10.000.000, contestualmente alla sottoscrizione del preliminare, in data 5 agosto 2000, la somma di lire 40.000.000 l&#8217;8 agosto 2000, la somma di lire 100.000.000 il 24 agosto 2000, e che a detta stipulazione le parti erano giunte per effetto della mediazione della convenuta, cui avevano versato lire 9.000.000 a titolo di compenso; che il contratto preliminare dava atto dell&#8217;esistenza di una ipoteca a favore del Mediocredito s.p.a., prevedendo che l&#8217;immobile, al momento della stipulazione del contratto definitivo, avrebbe dovuto essere libero da pesi; che successivamente al pagamento degli indicati acconti, i promissari acquirenti avevano scoperto che l&#8217;immobile era gravato da ulteriori ipoteche giudiziali, che successivamente all&#8217;incontro dinanzi al notaio essi avevano versato ulteriori acconti sino alla complessiva somma di lire 290.000.000 senza che i venditori estinguessero i debiti di cui alle iscrizioni ipotecarie, sicché il contratto definitivo non si era potuto stipulare.</p>
<p>Pertanto l&#8217;attrice, ritenendo che sussistesse una responsabilità contrattuale dell&#8217;agenzia per omessa informazione su dati essenziali ai fini della fattibilità dell&#8217;affare, chiese la condanna della convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di quanto versato in esecuzione del preliminare.</p>
<p>2. &#8211; Il Tribunale adito limitò la pretesa risarcitoria di parte attrice al danno emergente conseguito al versamento degli acconti effettuati alla promittente venditrice sino all&#8217;incontro del 23 gennaio 2001 presso il notaio, e, quindi, alla somma di lire 150.000.000, con rivalutazione monetaria ed interessi legali, considerando innegabile un difetto di diligenza del mediatore per non aver fornito al cliente le informazioni conoscibili con l&#8217;ordinaria diligenza, ed accogliendo altresì la domanda di manleva nei confronti dei terzi chiamati, i venditori, sulla base del rilievo che il soggetto interessato a proporre la vendita di un proprio immobile non può tacere circostanze di estremo rilievo quale la presenza di ipoteche.</p>
<p>3. &#8211; La Immobiliare Marini propose appello nei confronti di tale sentenza.</p>
<p>La Corte d&#8217;appello di Torino, con sentenza depositata il 14 aprile 2010, rigettò il gravame.</p>
<p>Rilevò la Corte di merito che il mediatore, secondo il principio di buona fede e diligenza in concreto esigibile da un professionista, ha l&#8217;obbligo di acquisire concretamente le informazioni ordinariamente accessibili con la diligenza propria del professionista che dispone di strumenti adeguati, e soprattutto di verificare la fondatezza delle informazioni in suo possesso, fra cui la informazione circa la iscrizione ipotecaria dal venditore data alla mediatrice.</p>
<p>4. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Immobiliare Marini s.a.s. di Ginobile Patrizia affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso D.D..T. , che ha anche depositato memoria.</p>
<p align="center"><strong>Motivi della decisione</strong></p>
<p>1. &#8211; Con l&#8217;unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 1759 cod.civ., relativo agli obblighi gravanti sul mediatore. Avrebbe errato la Corte di merito nell&#8217;affermare la responsabilità per difetto di informazione del mediatore che non abbia acquisito e, comunque, comunicato, circostanze che egli avrebbe dovuto e potuto conoscere con l&#8217;ordinaria diligenza, quali le iscrizioni ipotecarie. Si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che assegna un contenuto meno gravoso al dovere di diligenza posto a carico del mediatore, escludendo che nello stesso rientri, in mancanza di conferimento di uno specifico incarico in tal senso, rientri anche l&#8217;obbligo di provvedere allo svolgimento di specifiche indagini di carattere tecnico-giuridico, quali sono quelle volte all&#8217;accertamento di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sull&#8217;immobile oggetto di compravendita.</p>
<p>2.1. &#8211; La censura merita accoglimento.</p>
<p>2.2. &#8211; Secondo l&#8217;orientamento dominante nella giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio intende ribadire, poiché la legge n. 39 del 1989 subordina l&#8217;esercizio dell&#8217;attività di mediazione al possesso di specifici requisiti di capacità professionale, configurandola come attività professionale, l&#8217;obbligo di informazione gravante sul mediatore a norma dell&#8217;art. 1759 cod. civ., va commisurato alla normale diligenza alla quale è tenuto a conformarsi nell&#8217;adempimento della sua prestazione il mediatore di media capacità, e pertanto deve ritenersi che il suddetto obbligo deve riguardare non solo le circostanze note, ma tutte le circostanze la cui conoscenza, in relazione all&#8217;ambito territoriale in cui opera il mediatore, al settore in cui svolge la sua attività ed ad ogni altro ulteriore utile parametro sia acquisibile da parte di un mediatore dotato di media capacità professionale con l&#8217;uso della normale diligenza.</p>
<p>Tuttavia, secondo il richiamato orientamento giurisprudenziale, non rientra nella comune ordinaria diligenza, alla quale il mediatore deve conformarsi nell&#8217;adempimento della prestazione ai sensi dell&#8217;art. 1176 cod. civ., lo svolgimento, in difetto di particolare incarico, di specifiche indagini di tipo tecnico giuridico, quale, con riguardo al caso di intermediazione in compravendita immobiliare, quella relativa all&#8217;accertamento, previo esame dei registri immobiliari, della libertà dell&#8217;immobile oggetto della trattativa, le trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli (v., tra le altre, Cass., sentt. n. 15926 del 2009, 15274 e n. 822 del 2006, n. 16009 del 2003, n. 6389 del 2001, n. 4791 del 1999. Per un caso in cui si è ritenuto che l&#8217;obbligo del mediatore di riferire alle parti le circostanze dell&#8217;affare a sua conoscenza, ovvero che avrebbe dovuto conoscere con l&#8217;uso della diligenza da lui esigibile, ricomprenda, nel caso di mediazione immobiliare, le informazioni sulla esistenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli, v. Cass., sent. n. 16382 del 2009). 2.3. &#8211; Nella specie, dunque, la Immobiliare Marini correttamente, sulla base del riportato orientamento giurisprudenziale, ritenne che l&#8217;incarico ricevuto non comportasse, in assenza di una previsione diversa, l&#8217;obbligo di svolgere approfondite indagini in ordine alla sussistenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sull&#8217;immobile di cui si tratta.</p>
<p>3. &#8211; Il ricorso de quo va, quindi, accolto. La sentenza impugnata va, di conseguenza, cassata e la causa rinviata ad un diverso giudice &#8211; che viene designato in altra sezione della Corte d&#8217;appello di Palermo, cui è demandato altresì il regolamento delle spese del presente giudizio &#8211; che riesaminerà la controversia attenendosi al seguente principio di diritto: “In tema di responsabilità del mediatore, non rientra nella comune ordinaria diligenza, alla quale il mediatore deve conformarsi nell&#8217;adempimento della prestazione ai sensi dell&#8217;art. 1176 cod. civ., lo svolgimento, in difetto di particolare incarico, di specifiche indagini di tipo tecnico giuridico, dovendosi ritenere pertanto che in caso di intermediazione in compravendita immobiliare, non può considerarsi compreso nella prestazione professionale del mediatore l&#8217;obbligo di accertare, previo esame dei registri immobiliari, la libertà dell&#8217;immobile oggetto della trattativa da trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli”.</p>
<p align="center"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Torino.</p>
</div>
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