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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; manutenzione</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 3 gennaio 2013, n. 64</title>
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		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 12:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Riparto delle Spese]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[manutenzione]]></category>
		<category><![CDATA[mura perimetrali]]></category>
		<category><![CDATA[parti comuni]]></category>
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		<category><![CDATA[tetto]]></category>

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		<description><![CDATA[A chi spetta la manutenzione delle parti comuni come tetto e mura che servono a preservare il condominio dagli agenti atmosferici?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. PETITTI Stefano &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. BERTUZZI Mario &#8211; Consigliere<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>CONDOMINIO DI (OMISSIS), ((OMISSIS)), in persona dell&#8217;amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dall&#8217;Avvocato (OMISSIS), domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte suprema di cassazione;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi, per procura speciale in calce al controricorso, dall&#8217;Avvocato (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>avverso la sentenza della Corte d&#8217;appello di Napoli n. 2569 del 2008, depositata il 2 6 giugno 2008.<br />
Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica dell&#8217;11 giugno 2012 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;<br />
sentiti gli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);<br />
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha chiesto il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con citazione notificata il 5 luglio 2000, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Napoli, il Condominio di (OMISSIS), chiedendo l&#8217;annullamento della deliberazione assunta dall&#8217;assemblea condominiale il (OMISSIS), ovvero la dichiarazione di inefficacia della stessa. Con tale delibera, assunta con la partecipazione di dieci condomini su tredici &#8211; e segnatamente con la presenza di (OMISSIS), quale rappresentante degli attori, che si era opposto all&#8217;approvazione -, si era deliberato che &#8220;le spese di riparazione e manutenzione dei tratti di condutture pluviali poste nei giardini &#8230; essendo poste a servizio esclusivo dei due appartamenti al piano terra, devono essere a carico dei rispettivi proprietari dei giardini&#8221;.</p>
<p>Gli attori sostenevano che erroneamente l&#8217;assemblea aveva ritenuto che essi avessero l&#8217;uso esclusivo delle condutture pluviali interrate nel loro giardino e aveva attribuito ad essi la spesa sostenuta per la riparazione. Ai sensi degli articoli 1 e 3 del regolamento condominiale, invece, le condutture pluviali e cloacali con rispettivi fognoli di smaltimento dovevano ritenersi comuni, sia perche&#8217; nelle terrazze e nei giardini dei terranei nn. 1 e 2 passavano le fognature e gli scoli dell&#8217;intero fabbricato, ivi comprese le acque piovane provenienti dalle ampie balconate degli appartamenti sovrastanti, sia perche&#8217; avevano la funzione di preservare l&#8217;edificio condominiale dalle infiltrazioni di acque pluviali.</p>
<p>Si costituiva il Condominio contestando la domanda.</p>
<p>Espletata una consulenza tecnica d&#8217;ufficio, l&#8217;adito Tribunale accoglieva la domanda, ritenendo che il regolamento condominiale includesse tira le cose comuni le condutture fognarie convoglianti gli scarichi di tutto il fabbricato e rilevando che la consulenza tecnica d&#8217;ufficio aveva altresi&#8217; accertato la funzione di intercettazione e smaltimento delle acque meteoriche provenienti anche dalle balconate dei cinque piani, si&#8217; da assicurare l&#8217;equilibrio necessario per evitare il collasso del terrazzamento e del relativo muraglione di contenimento; si trattava dunque di opera infrastrutturale a servizio dell&#8217;intero fabbricato, le cui spese di manutenzione andavano ripartite ai sensi della prima parte dell&#8217;articolo 1123 cod. civ..</p>
<p>Proponeva appello il Condominio e la Corte d&#8217;appello di Napoli, nella resistenza degli appellati, con sentenza depositata il 26 giugno 2008, rigettava il gravame.</p>
<p>La Corte d&#8217;appello, premesso che la domanda aveva ad oggetto esclusivamente la verifica della legittimita&#8217; o no del criterio di ripartizione delle spese relative alla manutenzione dei tratti di tubazione orizzontali facenti parte delle condotte pluviali, adottato dall&#8217;assemblea del (OMISSIS) con la delibera impugnata, rilevava che effettivamente il consulente tecnico aveva riportato in modo impreciso il regolamento condominiale, nel quale non compariva nella elencazione delle parti comuni, e in particolare tra le condutture pluviali e cloacali con i rispettivi fognoli di smaltimento, l&#8217;inciso &#8220;anche per le parti sub orizzontali dei giardini&#8221;; riteneva, tuttavia, che tale imprecisione non comportasse significative conseguenze. E cio&#8217; sulla base del rilievo che l&#8217;articolo 1 del regolamento ricalcava sostanzialmente le previsioni dell&#8217;articolo 1117 cod. civ., e che operava comunque il principio legislativo secondo cui sono comuni tutte le parti dell&#8217;edifico volte alla soddisfazione di esigenze collettive condominiali. E la destinazione funzionale, concernente l&#8217;intero edificio, costituiva il presupposto per l&#8217;attribuzione della proprieta&#8217; comune, non risultando altrimenti dal titolo. Anzi l&#8217;articolo 3 del regolamento condominiale prevedeva a carico dei giardini di proprieta&#8217; esclusiva dei proprietari delle due unita&#8217; al piano terra una servitu&#8217; avente ad oggetto il passaggio delle fognature e delle tubazioni destinate a convogliare gli scarichi dell&#8217;intero fabbricato.</p>
<p>Dalla espletata consulenza tecnica d&#8217;ufficio, poi, la Corte d&#8217;appello desumeva che titolare della servitu&#8217;, dal lato attivo, fosse il condominio, atteso che i tratti fognari cui si riferivano le spese di manutenzione, oggetto della deliberazione impugnata, convogliavano oltre alle acque meteoriche direttamente ricadenti sul giardino anche quelle grondanti dagli aggetti (balconi) dell&#8217;edificio condominiale. Peraltro, pur volendosi considerare che i balconi non rientravano tra le cose di proprieta&#8217; comune, non poteva obliterarsi che l&#8217;articolo 3 del regolamento, nel prevedere il passaggio nei giardini di fognature e tubazioni convoglianti gli scoli dell&#8217;intero fabbricato, consentiva di argomentare l&#8217;esistenza di una servitu&#8217; anche a favore dei proprietari dei balconi; il che era sufficiente per affermare la erroneita&#8217; del criterio di ripartizione delle spese adottato dall&#8217;assemblea del (OMISSIS).</p>
<p>Ad avviso della Corte d&#8217;appello non poteva poi essere condiviso l&#8217;assunto dell&#8217;appellante, secondo cui sarebbe stato o-nere dei proprietari delle unita&#8217; terranee di preservare la statica del fabbricato evitando dissesti ai fondi vicini per effetto di infiltrazioni. In proposito, la Corte territoriale osservava che ai proprietari gravati dalla servitu&#8217; di passaggio delle fognature e delle tubazioni, proprio per evitare il rischio di infiltrazioni, era stato fatto divieto di piantare alberi di alto fusto e che, quindi, posto che la intera rete fognaria assolveva alla funzione di preservazione dell&#8217;equilibrio idrogeologico del sito, doveva ritenersi che oggetto della servitu&#8217; di passaggio fosse l&#8217;intera rete degli scarichi dell&#8217;edificio condominiale, i quali dovevano ritenersi a loro volta rientranti, nel loro complesso, e quindi anche nel tratto collocato nei giardini dei proprietari degli appartamenti a piano terra, tra le cose comuni.</p>
<p>La Corte d&#8217;appello respingeva poi il motivo di gravame concernente il regime delle spese di c.t.u., poste interamente a carico del Condominio pur se il Tribunale aveva disposto la compensazione delle spese di lite.</p>
<p>Per la cassazione di questa sentenza il Condominio del fabbricato sito in (OMISSIS), ha proposto ricorso sulla base di due motivi; gli intimati hanno resistito con controricorso.</p>
<p>Entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimita&#8217; dell&#8217;udienza di discussione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1. Con il primo motivo il ricorrente Condominio denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 1123, 1117 e 1058 e ss. cod. civ., nonche&#8217; il vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria. Il Condominio rileva che l&#8217;unico argomento addotto nella sentenza impugnata consiste in cio&#8217; che i tratti di fognatura collocati nei giardini di proprieta&#8217; degli intimati sarebbero utilizzati anche per lo smaltimento delle acque provenienti dai balconi; ma un simile rilievo risulta del tutto inadeguato a sostenere la decisione impugnata, atteso che la stessa Corte territoriale ha condiviso il principio per cui i balconi sono di proprieta&#8217; esclusiva dei singoli condomini. Pertanto , non essendo destinati i tratti di fognatura in questione a convogliare scarichi condominiali, la delibera assembleare impugnata doveva ritenersi del tutto legittima.</p>
<p>A conclusione del motivo il Condominio formula il seguente quesito di diritto: &#8220;Dica la Corte di Cassazione, in tema di condominio, quale sia il criterio di ripartizione delle spese di manutenzione dei tratti delle condutture pluviali interrate nel giardino di proprieta&#8217; esclusiva nell&#8217;ipotesi in cui in tali tratti vengono convogliate le acque piovane ricadenti nel giardino di proprieta&#8217; esclusiva e quelle grondanti dai balconi dell&#8217;edificio condominiale&#8221;.</p>
<p>2. Con il secondo motivo il Condominio lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione e violazione degli articoli 1123, 1117 e 1058 e ss. cod. civ.. La censura si riferisce all&#8217;affermazione della sentenza impugnata secondo cui l&#8217;intera rete fognaria avrebbe assolto alla funzione di preservazione dell&#8217;equilibrio idro-geologico del sito, e non vi sarebbero stati tratti o tronchi di tubazione superflui o quanto meno connotati da una limitata destinazione funzionale. Ad avviso del ricorrente, tali affermazioni contrasterebbero con le risultanze degli accertamenti del consulente tecnico d&#8217;ufficio, secondo cui i tratti fognari in questione erano destinati a convogliare oltre alle acque meteoriche direttamente ricadenti sui giardini anche quelle provenienti dai balconi; ed ancora, la Corte d&#8217;appello avrebbe omesso di valutare la portata delle indagini tecniche, confondendo tra la funzionalita&#8217; dell&#8217;intero impianto fognario e i tratti ubicati sul giardino degli intimati, destinati unicamente a raccogliere le acque meteoriche e quelle provenienti dai balconi.</p>
<p>A conclusione del motivo, il Condominio formula il quesito di diritto volto ad affermare che, nell&#8217;ipotesi in cui tratti di fogna sottostanti ad un giardino di proprieta&#8217; esclusiva svolgano la funzione di intercettazione delle acque meteoriche insistenti liberamente sulla superficie del giardino e provenienti dai balconi dell&#8217;adiacente fabbricato condominiale, le spese di manutenzione devono essere sostenute dal proprietario del giardino.</p>
<p>3. Il ricorso, i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione, e&#8217; infondato.</p>
<p>Occorre premettere che la Corte d&#8217;appello ha ritenuto che i tratti di fognatura ricadenti nei giardini di proprieta&#8217; degli intimati, pur essendo in via prioritaria destinati a raccogliere l&#8217;acqua meteorica e quella proveniente dai balconi dell&#8217;edificio condominiale, costituissero parte della rete fognaria dell&#8217;edificio condominiale e che avessero una funzione di salvaguardia della statica del fabbricato condominiale. La Corte territoriale ha quindi ritenuto che la delibera impugnata fosse illegittima, non solo e non tanto perche&#8217; i tratti di fognatura erano destinati alla ricezione e allo smaltimento anche delle acque provenienti dai balconi dell&#8217;edificio condominiale, con conseguente configurabilita&#8217; di una servitu&#8217; di scolo che rendeva di per se&#8217; invalido il criterio di ripartizione delle spese di manutenzione di quei tratti di fognatura, ma anche e soprattutto perche&#8217; quei tratti di tubazione erano parte di un piu&#8217; complesso reticolo di tubazioni e fognature posto a servizio dell&#8217;intero edificio condominiale, in quanto volto a preservare l&#8217;equilibrio idro-geologico dell&#8217;area e quindi a prevenire il rischio di smottamenti.</p>
<p>La ratio decidendi della sentenza impugnata va quindi ravvisata nella accertata destinazione dei tratti di fogna ubicati nei giardini di proprieta&#8217; degli intimati a servizio dell&#8217;intero edificio condominiale; i detti tratti di fognatura, quindi, al pari dell&#8217;intero reticolo di tubazioni e fognature a servizio dell&#8217;edificio condominiale, rientrano tra le cose comuni, in relazione alle quali vigono le regole generali di ripartizione delle spese di manutenzione. Significativamente, la Corte d&#8217;appello ha affermato che i tratti di tubazione in questione non possono essere modificati o alterati dai proprietari, atteso che e&#8217; il complesso della rete posta a servizio dell&#8217;edificio ad assicurare la sua funzione. E tale affermazione scaturisce dall&#8217; indagine tecnica svolta nel corso del giudizio di primo grado, la quale ha consentito di rilevare che &#8220;il regime delle pendenze, la portata delle tubazioni, la dislocazione delle caditoie nonche&#8217; dei pozzetti di ispezione e raccolta, la geometria delle diramazioni interrate convergono e concorrono nell&#8217;assicurare la funzione di drenaggio protettivo delle strutture fondali del fabbricato, evitando una indiscriminata spinta del terrapieno, conseguente ad una incontrollata imbibizione del terreno, verso il muraglione di contenimento che sostenendo l&#8217;intero terrazzamento, vale a garantire la staticita&#8217; dell&#8217;edificio tutto&#8221;.</p>
<p>Orbene, alla luce di tale accertamento di fatto, deve rilevarsi, da un lato, che entrambi i quesiti di diritto formulati dal Condominio ricorrente non appaiono correttamente impostati, atteso che essi postulano la proprieta&#8217; eslcusiva delle tubazioni collocate nei giardini degli intimati, laddove la Corte d&#8217;appello ha invece accertato la natura comune, per la destinazione funzionale, anche di quei tratti di tubazione; dall&#8217;atro, che la Corte d&#8217;appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto per cui &#8220;in tema di condominio negli edifici le parti dell&#8217;edificio &#8211; muri e tetti (articolo 1117 c.c., n. 1) &#8211; ovvero le opere ed i manufatti &#8211; fognature, canali di scarico e simili (articolo 1117 c.c., n. 3) &#8211; deputati a preservare l&#8217;edificio condominiale dagli agenti atmosferici e dalle infiltrazioni d&#8217;acqua, piovana o sotterranea, rientrano, per la loro funzione, fra le cose comuni, le spese per la cui conservazione sono assoggettate alla ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole proprieta&#8217; esclusive ai sensi della prima parte dell&#8217;articolo 1123 cod. civ., e non rientrano, per contro, fra quelle parti suscettibili di destinazione al servizio dei condomini in misura diversa ovvero al godimento di alcuni condomini e non di altri (articolo 1123 c.c., commi 1 e 2)&#8221; (Cass. n. 11423 del 1990; Cass. n. 4403 del 1999).</p>
<p>4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.</p>
<p>In applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente Condominio deve essere condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimita&#8217;.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita&#8217;, che liquida in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 2.000,00 per onorar, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione VI, Ordinanza 23 novembre 2011 n. 24712</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-vi-ordinanza-23-novembre-2011-n-24712/</link>
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		<pubDate>Thu, 19 Dec 2013 14:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Condominio Minimo]]></category>
		<category><![CDATA[condominio minimo]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[encesstà]]></category>
		<category><![CDATA[manutenzione]]></category>
		<category><![CDATA[spese]]></category>
		<category><![CDATA[spese rimborsabili]]></category>
		<category><![CDATA[urgenza]]></category>

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		<description><![CDATA[Nel cd condominio minimo le spese sostenute dai partecipanti sono rimborsabili? Se sì con quale criterio?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SESTA CIVILE<br />
SOTTOSEZIONE 2</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. GOLDONI Umberto &#8211; Presidente -<br />
Dott. BUCCIANTE Ettore &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere -<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>sul ricorso 20544/2010 proposto da:</p>
<p>G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato MAZZILLI Pasquale giusta mandato speciale a margine del ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>M.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE, 98/A, presso lo studio dell&#8217;avvocato GIOVANNI FERRARA, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato CALABRESE Vito giusta procura speciale a margine del controricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 121/2009 del TRIBUNALE di BARI, SEZIONE DISTACCATA di RUTIGLIANO del 4/04/09, depositata il 06/07/2009;<br />
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE BUCCIANTE;<br />
udito l&#8217;Avvocato Calabrese Vito, difensore del controricorrente che si riporta agli scritti;<br />
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che condivide la relazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>La Corte ritenuto che:</p>
<p>- si è proceduto nelle forme di cui all&#8217;art. 380 bis c.p.c.;</p>
<p>- la relazione depositata in cancelleria è del seguente tenore:</p>
<p>&#8220;Con sentenza del 7 luglio 2003 il Giudice di pace di Casamassima &#8211; adito da M.G. nei confronti di G.G., proprietari l&#8217;uno e l&#8217;altro delle uniche due unità immobiliari di un fabbricato in (OMISSIS) &#8211; respinse la domanda dell&#8217;attore, intesa ad ottenere la condanna del convenuto al rimborso di una quota delle spese che il primo aveva sostenuto per il rifacimento del lastrico solare dell&#8217;edificio.</p>
<p>Impugnata dal soccombente, la sentenza è stata riformata dal Tribunale di Bari &#8211; sezione distaccata di Rutigliano, che con sentenza del 6 luglio 2009 ha condannato G.G. a pagare a M.G. 1.394,43 Euro, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria.</p>
<p>Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione G. G., in base a cinque motivi. M.G. si è costituito con controricorso.</p>
<p>Con i primi tre motivi di ricorso G.G. sostiene che erroneamente il Tribunale ha disatteso l&#8217;eccezione di inammissibilità dell&#8217;appello, basata sul rilievo che nell&#8217;atto di impugnazione mancavano motivi specifici di gravame, non era inoltre contenuta la riproposizione della domanda formulata in primo grado, era altresì avanzata la richiesta di ammissione di una prova nuova, quale la consulenza tecnica di ufficio poi effettivamente ammessa dall&#8217;istruttore.</p>
<p>Si tratta di censure che appaiono manifestamente infondate, poichè dagli atti di causa &#8211; che in questa sede possono essere presi direttamente in esame, stante la natura dei vizi denunciati &#8211; emerge che in realtà M.G. aveva rivolto alla sentenza del Giudice di pace critiche sufficientemente puntuali, precise e pertinenti al contenuto della decisione, dalle quali si ricavava la chiara, anche se implicita, richiesta di accoglimento dell&#8217;originaria domanda; quanto poi alla consulenza tecnica di ufficio, va osservato che si tratta di un mezzo istnittorio che può essere disposto, anche in appello, senza necessità di sollecitazione di parte.</p>
<p>Con gli altri due motivi di ricorso G.G. lamenta che a M.G. è stata accordata la somma da costui reclamata, pur in mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 1110 e 1134 c.c..</p>
<p>La doglianza risulta manifestamente fondata, sotto il profilo del dedotto vizio di motivazione. Il Tribunale infatti si è limitato a constatare che i lavori in questione erano stati effettivamente eseguiti a cura di M.G. e ha del tutto omesso di verificare se realmente sussistesse nella specie il requisito dell&#8217;urgenza, che è richiesto nel caso in cui le spese sostenute da un comproprietario per la conservazione della cosa riguardi le parti comuni di un edificio condominiale (v. Cass. s.u. 31 gennaio 2006 n. 2046: &#8220;La diversa disciplina dettata dagli art. 1110 e 1134 c.c. in materia di rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comune, rispettivamente, nella comunione e nel condominio di edifici, che condiziona il relativo diritto, in un caso, a mera trascuranza degli altri partecipanti e, nell&#8217;altro caso, al diverso e più stringente presupposto dell&#8217;urgenza, trova fondamento nella considerazione che, nella comunione, i beni comuni costituiscono l&#8217;utilità finale del diritto dei partecipanti, i quali, se non vogliono chiedere lo scioglimento, possono decidere di provvedere personalmente alla loro conservazione, mentre nel condominio i beni predetti rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicchè la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministrazione; ne discende che, istaurandosi il condominio sul fondamento della relazione di accessorietà tra i beni comuni e le proprietà individuali, poichè tale situazione si riscontra anche nel caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, la spesa autonomamente sostenuta da uno di essi è rimborsabile solo nel caso in cui abbia i requisiti dell&#8217;urgenza, ai sensi dell&#8217;art. 1134 c.c.&#8221;.</p>
<p>Si ritiene quindi possibile definire il giudizio ai sensi dell&#8217;art. 315 c.p.c., n. 5, prima e seconda ipotesi&#8221;;</p>
<p>- la parte resistente ha presentato una memoria; il suo difensore e il pubblico ministero sono comparsi e sono stati sentiti in camera di consiglio;</p>
<p>- il collegio concorda con le argomentazioni-svolte nella relazione e le fa proprie, osservando che non sono efficacemente contrastate dalle argomentazioni svolte nella memoria del controricorrente, basate su deduzioni in fatto che non possono avere ingresso in questa sede;</p>
<p>- rigettati pertanto i primi tre motivi di ricorso e accolti gli altri due, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Bari in persona di diverso magistrato, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>rigetta i primi tre motivi di ricorso e accoglie gli altri due; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa al Tribunale di Bari in persona di diverso magistrato, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2011.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011.</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 28 giugno 2012 n. 10860</title>
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		<pubDate>Mon, 28 Oct 2013 14:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilità del Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[custodia]]></category>
		<category><![CDATA[manutenzione]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento]]></category>

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		<description><![CDATA[LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. UCCELLA Fulvio &#8211; Presidente - Dott. SPIRITO Angelo &#8211; Consigliere - Dott. AMENDOLA Adelaide &#8211; rel. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. UCCELLA Fulvio &#8211; Presidente -<br />
Dott. SPIRITO Angelo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. AMENDOLA Adelaide &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. FRASCA Raffaele &#8211; Consigliere -<br />
Dott. CARLUCCIO Giuseppa &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 8018/2010 proposto da:</p>
<p>P.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell&#8217;avvocato NARDONE ANTONIO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>CONDOMINIO (OMISSIS), ALLIANZ SPA (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 13/2010 del TRIBUNALE SEDE DISTACCATA di PIEDIMONTE MATESE, depositata il 25/01/2010; R.G.N. 250/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/2012 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;<br />
udito l&#8217;Avvocato MICHELA REGGIO D&#8217;ACI per delega;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l&#8217;accoglimento.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>G.S. e P.M., nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio P.D., convennero in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Piedimonte Matese il Condominio (OMISSIS), per ivi sentirlo condannare a risarcire al minore i danni da questi patiti in data (OMISSIS) a causa della chiusura improvvisa e accidentale del portone d&#8217;ingresso.</p>
<p>Costituitosi in giudizio, il convenuto contestò l&#8217;avversa pretesa.</p>
<p>Chiese, ed ottenne, di chiamare in causa RAS Assicurazioni s.p.a., per esserne manlevato in caso di soccombenza.</p>
<p>Con sentenza del 14 ottobre 2005 il Giudice di Pace rigettò la domanda.</p>
<p>Proposto dai soccombenti gravame, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 25 gennaio 2010, lo ha respinto.</p>
<p>Per la cassazione di detta pronuncia ricorre a questa Corte P. D., divenuto nelle more maggiorenne, formulando un unico motivo e notificando l&#8217;atto al Condominio (OMISSIS) e ad Allianz s.p.a. (già RAS Assicurazioni s.p.a.).</p>
<p>Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>1. Nel motivare il suo convincimento il giudice di merito, ricordati i principi che governano la responsabilità da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., ha ritenuto inattendibile la deposizione del teste escusso, avendo questi affermato che il ragazzo si era infortunato dopo essere uscito dal portone di ingresso, laddove nell&#8217;atto di citazione si assumeva che il minore si trovava all&#8217;interno del condominio. In ogni caso, ha aggiunto, l&#8217;incidente si era verificato perchè il P. era rimasto nel raggio di chiusura dell&#8217;anta, con conseguente responsabilità esclusiva dello stesso nella causazione del sinistro, posto che il meccanismo era tale che chiunque fosse rimasto nella lunetta disegnata dal rientro del battente era destinato a essere investito.</p>
<p>2. Nell&#8217;unico motivo di ricorso, denunciando violazione degli artt. 2051, 2043, 2697 e 1227 c.c., nonchè vizi motivazionali, il ricorrente sostiene che il giudice di merito avrebbe fatto malgoverno del disposto dell&#8217;art. 2051 c.c., avendo escluso la responsabilità del condominio benchè questi non avesse fornito alcuna prova in ordine alla ricorrenza di un caso fortuito idoneo a interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia &#8211; nella fattispecie, il portone di ingresso del palazzo &#8211; e il danno subito dall&#8217;attore.</p>
<p>Aggiunge che nessuna contraddizione era ravvisabile tra la versione dei fatti fornita dall&#8217;unico teste escusso e quella esposta in citazione, assumendosi in entrambe che il sinistro si era verificato nel momento in cui l&#8217;attore era transitato attraverso il portone d&#8217;ingresso per uscire dal condominio, e ciò tanto più che il teste aveva confermato che il battente si era chiuso immediatamente. Nè il convenuto aveva mai dimostrato che la condotta del minore era stata causa esclusiva dell&#8217;evento dannoso.</p>
<p>3. Le censure sono fondate per le ragioni che seguono.</p>
<p>La tormentata elaborazione dei principi giuridici che governano la materia della responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., è approdata, nella giurisprudenza di legittimità, alle seguenti affermazioni:</p>
<p>- la responsabilità prescinde dall&#8217;accertamento del carattere colposo dell&#8217;attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento; la responsabilità prescinde, altresì, dall&#8217;accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l&#8217;insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato &#8211; con effetto liberatorio totale o parziale &#8211; anche dal fatto del danneggiato, avente un&#8217;efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del pregiudizio (Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 3229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 5 dicembre 2003, n. 28811);</p>
<p>- la radicale oggettivazione dell&#8217;ipotesi normativa, insita nella prospettiva adottata, che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta), comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un&#8217;attività o una condotta colposa del custode, di talchè, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi (Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279);</p>
<p>- posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi, traendo profitto dalla cosa, si trova nelle condizioni e di doverne sopportare gli incommoda e di controllarne i rischi, deve considerarsi custode chi di fatto ne governa le modalità d&#8217;uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario;</p>
<p>- ove vi sia rapporto di custodia, la responsabilità ex art. 2051 c.c., è esclusa, come si diceva innanzi, solamente dal caso fortuito, che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull&#8217;elemento psicologico dell&#8217;illecito, e che individua un fattore riconducibile a un elemento esterno, avente ì caratteri dell&#8217;imprevedibilità e dell&#8217;inevitabilità (confr. Cass. civ. 7 luglio 2010, n. 16029; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 6 luglio 2006, n. 15384);</p>
<p>- al danneggiato compete provare l&#8217;esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l&#8217;evento lesivo: più nello specifico, ricordato che la responsabilità presunta per danni da cose in custodia è configurabile anche con riferimento ad elementi accessori, pertinenze inerti e qualsivoglia altro fattore che, a prescindere dalla sua intrinseca dannosità o pericolosità, venga a interferire nella fruizione del bene da parte dell&#8217;utente, la prova che il danneggiato deve dare, anche a mezzo di presunzioni, consiste nella dimostrazione del verificarsi dell&#8217;evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia; spetta invece al custode provare l&#8217;esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere quel nesso causale (confr. Cass. civ. 19 maggio 2011, n. 11016; Cass. civ. 2 febbraio 2007, n. 2308).</p>
<p>4. Venendo al caso di specie, l&#8217;insufficienza dell&#8217;approccio del giudice di merito emerge già dalle ragioni addotte a sostegno della ritenuta, scarsa attendibilità della deposizione del Venditti. Non si vede, infatti, dove sia il rilevato contrasto tra la ricostruzione dei fatti dallo stesso fornita e quella posta a fondamento della domanda, posto che il teste, affermando che il sinistro ebbe a verificarsi mentre il ragazzo usciva fuori, ha in sostanza confermato che l&#8217;anta del portone d&#8217;ingresso, notoriamente pesante, ebbe ad attingere l&#8217;infortunato nel momento in cui lo stesso si accingeva ad abbandonare l&#8217;interno del condominio, portandosi, attraverso l&#8217;uscio, all&#8217;esterno.</p>
<p>A ciò aggiungasi che, in disparte ogni rilievo in ordine alla sostanziale apoditticità della svalutazione delle informazioni fornite dal teste Venditti sul funzionamento del portone, informazioni riportate sia in sentenza che nel ricorso, il giudice di merito ha in sostanza addossato all&#8217;attore l&#8217;onere di provare l&#8217;immediatezza e in definitiva l&#8217;irregolarità della chiusura dell&#8217;anta, così in sostanza violando il disposto dell&#8217;art. 2051 c.c., nella portata assunta per consolidato diritto vivente.</p>
<p>L&#8217;errore giuridico in cui è caduto il Tribunale ha avuto una plastica ricaduta nell&#8217;affermazione che il ragazzo era rimasto nel raggio di chiusura dell&#8217;anta, affermazione che, non suffragata da alcun elemento oggettivo, è evidentemente frutto di una presunzione che contra ius addossa al danneggiato, piuttosto che al custode, l&#8217;onere di provare l&#8217;insussistenza del caso fortuito, costituito, nella fattispecie, dal comportamento della stessa vittima.</p>
<p>Non par dubbio infatti che, sotto il profilo dell&#8217;art. 2051 c.c., spettasse al P. dimostrare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, e cioè la dipendenza eziologica dei pregiudizi da lui riportati per effetto della chiusura del portone d&#8217;ingresso;</p>
<p>mentre incombeva sulla controparte dare la prova del fortuito, in sostanza deducendo, e dimostrando, il buon funzionamento del dispositivo MAB e la correlativa addebitabilità dell&#8217;evento all&#8217;utente che, contro le più elementari regole di prudenza si era attardato nel raggio di chiusura, rimanendo investito dal rientro del battente.</p>
<p>4. Deriva da quanto sin qui detto che, in accoglimento del proposto ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in diversa composizione, che, nel decidere, si atterrà al seguente principio di diritto:</p>
<p>la responsabilità ex art. 2051 c.c., per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo; perchè essa possa, in concreto, configurarsi è sufficiente che l&#8217;attore dimostri il verificarsi dell&#8217;evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene, salvo la prova del fortuito, incombente sul custode.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in diversa composizione.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 23 aprile 2012.</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 29 aprile 1993 n. 5064</title>
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		<pubDate>Mon, 07 Oct 2013 18:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Riparto delle Spese]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[manutenzione]]></category>
		<category><![CDATA[ripartizione delle spese]]></category>
		<category><![CDATA[tetto]]></category>

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		<description><![CDATA[LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: Dott. Filippo ANGLANI Presidente &#8221; Vincenzo DI CIÒ Consigliere &#8221; &#8221; Antonio PATIERNO &#8221; &#8221; Mario SPADONE [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE II CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:</p>
<p>Dott. Filippo ANGLANI Presidente<br />
&#8221; Vincenzo DI CIÒ Consigliere &#8221;<br />
&#8221; Antonio PATIERNO &#8221;<br />
&#8221; Mario SPADONE &#8221;<br />
&#8221; Vincenzo CALFAPIETRA Rel. &#8221;</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da</p>
<p>DG&#8230;; elettivamente domiciliato in Roma Via Faleria 20 c/o l&#8217;avvocato Agenore Schina che lo rappresenta e difende per delega a margine del ricorso.</p>
<p style="text-align: right;">Ricorrente</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CR e MA</p>
<p style="text-align: right;">Intimati</p>
<p>per la cassazione della sentenza n. 128 della Corte d&#8217;Appello di Roma del 2.12.1987-10.1.1988.<br />
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5.6.1992 dal Cons. Rel. Dott. Calfapietra.<br />
È comparso l&#8217;Avvocato Agenore Schina difensore del ricorrente che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso.<br />
Udito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Di Salvo che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato il 23 dicembre 1976, DG convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, i coniugi CR e MA, ed affermò di essere proprietario di un appartamento e di due locali a piano terreno, con grotta ed annessa corte, nello stabile sito in Palestrina, alla via S. Pietro, 34, 36, e 37, nel quale trovavasi un appartamento di proprietà dei convenuti, sovrastante i due locali e la grotta ora menzionati; aggiunse che i predetti coniugi avevano abusivamente demolito alcuni muri perimetrali comuni, modificato l&#8217;aspetto architettonico dell&#8217;edificio ed eseguito manufatti in violazione delle distanze legali; per cui col predetto atto, chiede la loro condanna alla riduzione in pristino ed al risarcimento dei danni.</p>
<p>Nel costituirsi in giudizio, i coniugi CR e MA contestarono la domanda e ne chiesero il rigetto; spiegarono nel contempo domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna del DG alla demolizione di una pensilina abusivamente costruita e al pagamento di una parte delle spese da loro sostenute per rifare una parte comune dello stabile.</p>
<p>Ammessa ed espletata una consulenza tecnica d&#8217;ufficio, il Tribunale, a conclusione del giudizio, con sentenza depositata il 2 aprile 1979, accolse la domanda attrice, condannò i convenuti ad arretrare il manufatto ad una distanza non inferiore a tre metri rispetto alla cucina e al ripostiglio del DG, a risarcirgli il danno da liquidare in separata sede; rigettò la domanda riconvenzionale.</p>
<p>CR e MA proposero impugnazione ed il contraddittorio si instaurò nuovamente davanti alla Corte d&#8217;appello di Roma, la quale dispose un supplemento della consulenza tecnica d&#8217;ufficio già espletata in primo grado. Dopo di ciò, a conclusione del giudizio, la Corte, con sentenza depositata il 20 gennaio 1988, accolse l&#8217;impugnazione, e, in totale riforma della sentenza del Tribunale, rigettò la domanda del DG per difetto di legittimazione attiva, accolse la domanda riconvenzionale dei coniugi CR e MA e condannò il DG a demolire la pensilina ed il pilastro costruiti in violazione delle distanze legali, nonché a pagare la somma di 1.650.000.lire a titolo di spese per il rifacimento di parte del tetto comune dell&#8217;edificio.</p>
<p>Contro la sentenza DG propone ricorso per cassazione a formula tre motivi d&#8217;impugnazione.</p>
<p>CR e MA non si sono costituiti in giudizio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>1. Col primo motivo a sostegno dell&#8217;impugnazione il ricorrente denunzia violazione dell&#8217;art. 100 c.p.c. in relazione all&#8217;art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., per insufficienza e contraddittorietà della motivazione sul punto decisivo della controversia costituito dalla sua legittimazione attiva, assumendo che la Corte di appello ha omesso di considerare che il vano cucina; riguardo al quale egli aveva chiesto il rispetto della distanza legale, non ricadeva su terreno di proprietà comunale, e che l&#8217;appartenenza delle varie particelle catastali interessate all&#8217;ampliamento del fabbricato era circondata da dubbi e non aveva formato oggetto di approfondita indagine.</p>
<p>La censura è fondata.</p>
<p>Come risulta dalla sentenza impugnata, la Corte di merito ha rilevato dalla relazione del consulente tecnico d&#8217;ufficio, che DG, nell&#8217;ampliare la propria casa creando, in aggiunta al preesistente edificio, altri vani, aveva occupato con la nuova costruzione, e precisamente con un ambiente di passaggio, un bagno, parte di un vano cucina ed un ripostiglio, una parte di un confinante terreno di proprietà comunale, contraddistinto in catasto con la particella 322; una parte della predetta nuova cucina risultava invece costruita sul terreno contraddistinto con la particella 644, di proprietà del DGi.</p>
<p>Dopo aver ciò rilevato, la Corte ha ritenuto che mancava, in capo al DG, la legittimazione attiva a proporre la domanda di demolizione delle opere effettuate dai coniugi CR e MA e quella di risarcimento del danno per il mancato rispetto delle distanze legali, affermando che, per il principio dell&#8217;accessione, enunciato dall&#8217;art. 934 c.c., &#8220;la costruzione anzidetta&#8221;, senza distinguere tra le sue parti, &#8220;appartiene al Comune di Palestrina, quale proprietario del terreno sul quale la costruzione è stata eseguita&#8221;. Da ciò la necessità del rigetto delle domande proposte dal DG.</p>
<p>La violazione di legge e la contraddittorietà della motivazione in cui è incorsa la decisione impugnata appaiono evidenti se si considera l&#8217;avvenuto accertamento della titolarità del diritto posto a fondamento dell&#8217;azione esercitata dal DG quanto meno relativamente ad una parte del vano cucina costruito ex novo, cioè proprio di quel vano rispetto al quale era stata accertata dal Tribunale, per mezzo del consulente tecnico d&#8217;ufficio, l&#8217;avvenuta costruzione, ad opera dei coniugi CR e MA, di un muro a distanza inferiore a quella legale.</p>
<p>La sentenza di secondo grado va, pertanto, su questo punto cassata, con rinvio ad altro giudice.</p>
<p>2. Col secondo motivo il ricorrente denunzia violazione dell&#8217;art. 907 c.c. in relazione all&#8217;art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, costituito dall&#8217;esistenza o meno del diritto dei coniugi CR e MA a tenere aperta la veduta rispetto alla quale era stata ritenuta l&#8217;illegalità della sua pensilina.</p>
<p>La censura è infondata.</p>
<p>Come si rileva dalla sentenza impugnata e dalle conclusioni, ivi riportate, formulate dall&#8217;odierno ricorrente, è rimasto estraneo al &#8220;thema decidendum&#8221; il titolo giuridico attinente alla veduta aperta dai coniugi CR e MA, per la quale i coniugi stessi avevano richiesto, in via riconvenzionale, la verifica dell&#8217;osservanza delle distanze legali rispetto alla pensilina costruita dal DG; motivo per cui non può condividersi l&#8217;assunto del ricorrente in ordine alla necessità di un tale accertamento, considerato che, per costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, l&#8217;obbligo del proprietario=costruttore di fabbricare a distanza non minore di tre metri dalle vedute esistenti nell&#8217;edificio vicino riguarda sia la situazione di chi eserciti il diritto di veduta &#8220;iure proprietatis &#8221; sia quella di chi lo eserciti &#8220;iure servitutis&#8221;.</p>
<p>La censura va pertanto disattesa.</p>
<p>3. Col terzo motivo il ricorrente denunzia violazione dell&#8217;art. 1101 c.c. in relazione all&#8217;art. 1123 c.c., ai sensi dell&#8217;art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., assumendo che la Corte d&#8217;appello, nel condannarlo al pagamento della metà delle spese occorse per il rifacimento del tetto comune, non ha tenuto in alcun conto il fatto che il suo rifacimento era la conseguenza dell&#8217;ampliamento operato dai coniugi CR e MA, e che comunque la ripartizione delle spese non era avvenuta in relazione al valore delle singole proprietà coperte dal tetto comune.</p>
<p>La prima parte della censura relativa alla natura necessaria o meno delle spese affrontate dai coniugi CR e MA per il rifacimento del tetto, in relazione alla loro connessione o meno con l&#8217;ampliamento del proprio fabbricato da loro operato, è motivo nuovo, prospettato per la prima volta in sede di legittimità, ed è pertanto inammissibile.</p>
<p>La censura è invece fondata nel resto.</p>
<p>La Corte di merito, infatti, ha accertato che il DG era proprietario esclusivo di un locale sottostante all&#8217;appartamento dei coniugi CR e MA, per cui il tetto che copre quest&#8217;ultimo era comune ad entrambe le parti in causa; per tale ragione la spesa occorsa per il suo rifacimento doveva gravare su entrambi i comproprietari in eguale misura, in base alla norma di cui all&#8217;art. 1101 c.c., non risultando una diversa entità delle due quote.</p>
<p>Il caso di specie andava invece risolto con l&#8217;applicazione della disciplina dettata in materia di ripartizione di spese dalle norme che regolano più specificamente il condominio negli edifici, con particolare riferimento a quelle parti, come il tetto, che sono destinate a servire in maniera eguale ed indifferenziata i vari piani dell&#8217;immobile. Posto, infatti, che in base all&#8217;art. 1104 c.c. ciascun partecipante deve contribuire alle spese necessarie per la conservazione della cosa comune, dette spese, quando riguardano una delle parti comuni suddette, tra quelle indicate nell&#8217;art. 1117 c.c., sono sostenute, in base all&#8217;art. 1123 c.c., in ragione della quota di ciascun condomino su di essa, quota che è proporzionata al valore del piano o porzione di piano appartenente a ciascuno in via esclusiva (salva diversa convenzione che nel caso di specie non ricorre): la deroga legislativa al principio di eguaglianza enunciato dall&#8217;art. 1101 c.c., attuata con l&#8217;adozione del principio di proporzionalità, si spiega e giustifica considerando la funzione strumentale delle parti comuni dell&#8217;edificio in condominio rispetto alle parti in proprietà esclusiva dei singoli condomini, delle quali esse sono al servizio, consentendone l&#8217;esistenza e l&#8217;uso.</p>
<p>Il terzo motivo di ricorso va pertanto accolto per quanto di ragione.</p>
<p>In conclusione, la sentenza impugnata va cassata, in relazione ai motivi accolti, e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Roma</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso (quest&#8217;ultimo per quanto di ragione), rigetta il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Roma.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 5 giugno 1992.</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione VI, Ordinanza 07 maggio 2012 n. 6850</title>
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		<pubDate>Sun, 22 Sep 2013 10:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Canoni non percepiti]]></category>
		<category><![CDATA[canoni]]></category>
		<category><![CDATA[conduttore]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[locatore]]></category>
		<category><![CDATA[locazione]]></category>
		<category><![CDATA[mancato pagamento canoni]]></category>
		<category><![CDATA[manutenzione]]></category>
		<category><![CDATA[riparazioni]]></category>
		<category><![CDATA[solve et repete]]></category>

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		<description><![CDATA[LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PREDEN Roberto &#8211; Presidente - Dott. AMENDOLA Adelaide &#8211; Consigliere - Dott. GIACALONE Giovanni [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SESTA CIVILE<br />
SOTTOSEZIONE 3</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. PREDEN Roberto &#8211; Presidente -<br />
Dott. AMENDOLA Adelaide &#8211; Consigliere -<br />
Dott. GIACALONE Giovanni &#8211; Consigliere -<br />
Dott. DE STEFANO Franco &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>sul ricorso 5046/2011 proposto da:</p>
<p>R.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell&#8217;avvocato PALERMO GIANFRANCO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>S.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MANFREDI 17, presso lo studio dell&#8217;avvocato CONTI CLAUDIO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 3906/2010 della CORTE D&#8217;APPELLO di ROMA dell&#8217;1.10.2010, depositata il 07/12/2010;<br />
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2012 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;<br />
E&#8217; presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO SGROI.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>1. E stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell&#8217;art. 380 bis c.p.c., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, n. 3906 del 7.12.10:</p>
<p>&#8220;1. &#8211; R.A. ricorre, affidandosi a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui, per quel che qui ancora interessa, è stato tra l&#8217;altro rigettato il suo appello avverso la sentenza del tribunale capitolino, con cui era stato dichiarato risolto il contratto di locazione intercorso con S. E. per mora di lei, avente ad oggetto un immobile sito in (OMISSIS).</p>
<p>Resiste con controricorso l&#8217;intimato.</p>
<p>2. &#8211; Il ricorso va trattato in camera di consiglio &#8211; ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 ter c.p.c., ed essendo esso oltretutto soggetto alla disciplina dell&#8217;art. 360 bis c.p.c. &#8211; per essere ivi rigettato per manifesta infondatezza, per quanto appresso indicato.</p>
<p>3. &#8211; In particolare, la gravata sentenza, con riferimento alla mora per il pagamento dei canoni relativi ai primi tre mesi del 2006, ha escluso la fondatezza delle tesi difensive circa la necessità di urgenti lavori di manutenzione straordinaria quali giustificazione del mancato pagamento del canone, nonchè circa la sussistenza di un accordo verbale al riguardo: ritenendo inidoneo a suffragare quest&#8217;ultimo le deposizioni testimoniali; rilevando l&#8217;anteriorità della fattura dei lavori rispetto alla data dell&#8217;inizio del rapporto tra la R. ed il S.; escludendo esservi prova sull&#8217;urgenza dei lavori; negando il diritto della conduttrice di trattenere da sè sola le somme eventualmente sborsate ai sensi dell&#8217;art. 1577 c.c., viepiù per gli esborsi futuri a farsi.</p>
<p>4. &#8211; La ricorrente sviluppa cinque motivi ed in particolare: con un primo (paragrafi da 15 a 19 del ricorso), ella si duole &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 360 c.p.c., n. 5 &#8211; dell&#8217;erroneità del rilievo attribuito all&#8217;anteriorità dei lavori rispetto all&#8217;inizio del rapporto, come pure dell&#8217;omessa considerazione del quadro fattuale e comportamentale, venuto a configurarsi prima e durante il corso del processo; con un secondo (paragrafi da 20 a 21), ella si duole di ulteriore vizio motivazionale, per l&#8217;erroneo rilievo attribuito alla carenza di prova sull&#8217;urgenza dei lavori, siccome oramai già eseguiti e comunque dinanzi alla non contestazione del locatore; con un terzo (paragrafi da 22 a 26), ella lamenta la violazione degli artt. 1576, 1243 e 1246 cod. civ., per non avere la Corte territoriale ritenuto operante la compensazione legale tra il canone ed il credito per le riparazioni anticipate da essa locataria; con un quarto (paragrafi da 27 a 31) ella censura la gravata sentenza per la valutazione di gravità dell&#8217;inadempimento, limitato in definitiva ad Euro 3.480,00, la cui rilevanza doveva ritenersi elisa dal controcredito per lavori e dall&#8217;inadempimento del locatore nell&#8217;esecuzione dei lavori indispensabili per la stessa conduzione del bene; con un quinto (paragrafo 32), ella lamenta l&#8217;omessa pronuncia sulla sua domanda riconvenzionale di condanna del locatore all&#8217;esecuzione degli ulteriori lavori necessari a rendere agibile l&#8217;autorimessa.</p>
<p>5. &#8211; Dal canto suo, il contro ricorrente contesta di avere mai riconosciuto alcunchè, precisando di non avere mai autorizzato i lavori &#8211; per i quali riteneva anzi indispensabile il coinvolgimento del Condominio &#8211; e comunque contestando sia l&#8217;effettuazione di quelli, sia la loro urgenza; pure rimarcando che, a termini dell&#8217;art. 14 del contratto intercorso, è preclusa, per il richiamo ivi formulato all&#8217;art. 1456 c.c., l&#8217;operatività della valutazione di gravità ex art. 1455 c.c..</p>
<p>6. &#8211; Il primo motivo è inammissibile per genericità: la doglianza di omessa considerazione di un quadro fattuale e comportamentale si risolve nell&#8217;indistinta pretesa di una rivalutazione di tutti gli elementi di fatto, incentrandosi oltretutto su di una prospettata condotta di non contestazione di controparte sui fatti costitutivi del contrapposto diritto che, da un lato, non risulta dal tenore testuale dei pochi atti ritualmente trascritti nel ricorso (non bastando invero il riferimento alla sola dichiarazione di due righe, isolate dal contesto, riportate a pag. 5 del ricorso) e, dall&#8217;altro, che è manifestamente incompatibile con la condotta processuale di intimazione di sfratto e di negazione di qualsiasi diritto all&#8217;autoriduzione.</p>
<p>7. &#8211; Tale ultima considerazione da conto dell&#8217;inammissibilità del secondo motivo, il quale non si fa carico della ritenuta mancanza di prova sull&#8217;urgenza, certamente non ricavabile, secondo nozioni elementari, dalla mera circostanza dell&#8217;effettuazione degli stessi &#8211; non potendo essere sufficiente il fatto compiuto &#8211; e non ricavandosi dalla condotta complessiva del locatore, quale risulta anche solo dal tenore letterali dei pochi stralci correttamente trascritti nel ricorso.</p>
<p>8. &#8211; Il terzo motivo è infondato: non è mai consentito al conduttore autoridursi il canone per pretesi controcrediti, come da giurisprudenza consolidata di questo Supremo Collegio, costituendo tale sua condotta un&#8217;alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti (per tutte, basti un richiamo a Cass., ord. 23 giugno 2011, n. 13887), E tanto a prescindere dalla carenza di prova sulla sussistenza dei presupposti del vantato contro credito, anche per la non configurabilità, già tratteggiata sopra, di una condotta di non contestazione da parte del locatore.</p>
<p>9. &#8211; Il quarto motivo è infondato: la valutazione di gravità è stata comunque operata, a prescindere dall&#8217;operatività o meno dell&#8217;art. 14 del contratto, invocato dal contro ricorrente con il suo richiamo all&#8217;art. 1456 c.c., dalla gravata sentenza al secondo paragrafo della pagina 5; mentre la condotta complessiva di controparte continua a risolversi nell&#8217;affermazione unilaterale della medesima inadempiente locataria di necessità dei lavori e tacito riconoscimento degli stessi, circostanze che si sono viste non sostenibili; e tanto a prescindere dalla mancata indicazione da parte della ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, delle sedi processuali in cui nel giudizio di primo grado ella avrebbe sollecitato una diversa considerazione degli altri elementi al fine di escludere la valutazione complessiva di gravità del suo eventuale inadempimento.</p>
<p>10. &#8211; Il quinto motivo è manifestamente infondato: la domanda riconvenzionale della R. trovava il suo fondamento sulla persistenza del contratto di locazione col S., la cui risoluzione per inadempimento di essa locataria veniva invece confermata; pertanto, nessun titolo poteva quindi vantare più la conduttrice per conseguire la condanna della sua ex controparte a condotte in forza di un contratto ormai risolto e, sia pur in difetto di una formale dichiarazione di assorbimento o di rigetto, l&#8217;uno o l&#8217;altro possono agevolmente ricavarsi dall&#8217;esame complessivo della decisione.</p>
<p>11. &#8211; In conclusione, si propone il rigetto del ricorso&#8221;.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>2. Non sono state presentate conclusioni scritte, nè le parti hanno depositato memoria o chiesto di essere ascoltate in camera di consiglio.</p>
<p>3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, avverso le quali del resto nessuna delle parti ha mosso alcuna critica osservazione.</p>
<p>IV. Pertanto, ai sensi degli artt. 380 bis e 385 c.p.c., il ricorso va rigettato e la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità consegue alla sua soccombenza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso; condanna R.A. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di S. E., liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile, il 17 aprile 2012.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2012.</p>
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