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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; manufatto</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 18 febbraio 2013, n. 3979</title>
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		<pubDate>Sat, 12 Apr 2014 08:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Distanze e Confini]]></category>
		<category><![CDATA[abusivismo]]></category>
		<category><![CDATA[confini]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
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		<category><![CDATA[usucapione]]></category>

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		<description><![CDATA[L'usucapione può applicarsi al diritto di mantere un manufatto inferiori ai limiti previsti dalla legge? Ese il manufatto è abusivo? Perché?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. GOLDONI Umberto &#8211; Presidente<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCALISI Antonino &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 2658/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), QUALI EREDI DI (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato STUDIO (OMISSIS), rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1871/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di TORINO, depositata il 21/11/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/2013 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), con delega depositata in udienza dell&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente che si riporta agli atti depositati;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato il 23.7.1987 (OMISSIS) conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Alba, (OMISSIS) e (OMISSIS) ed esponeva di essere proprietario di un immobile in (OMISSIS), sito a lato del fondo di proprieta&#8217; dei convenuti; lamentava che gli stessi, nel ristrutturare il loro edificio in difformita&#8217; della concessione edilizia,avessero eseguito opere senza osservare le distanze legali dal fondo di proprieta&#8217; (OMISSIS) ed eccedenti l&#8217;altezza, la volumetria e le superfici consentite dalla normativa urbanistica. Chiedeva, pertanto, la demolizione delle opere abusive ed il risarcimento dei danni.</p>
<p>I convenuti si costituivano ed, in via riconvenzionale, chiedevano la condanna del (OMISSIS) alla eliminazione dei manufatti costruiti sulla corte comune o a distanza irregolare dai beni di loro proprieta&#8217; oltre al risarcimento dei danni, avendo l&#8217;attore costruito sul cortile comune un porticato-capannone abusivo a distanza irregolare, oltre ad un&#8217;aiuola, un battuto di cemento ed un balcone con chiusura.</p>
<p>Replicava l&#8217;attore eccependo l&#8217;intervenuto acquisto per usucapione dell&#8217;intero cortile. A seguito del decesso di (OMISSIS), si costituivano, quali eredi, (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS); espletata C.T.U., con sentenza 28.6.2003, il Tribunale condannava i convenuti alla eliminazione della finestra aperta verso il cortile comune; dichiarava che l&#8217;attore aveva acquistato per usucapione la proprieta&#8217; esclusiva del capannone- porticato costruito sul cortile comune e rigettava le ulteriori domande compensando fra le parti le spese di lite. Avverso tale sentenza (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) proponevano appello cui resisteva il (OMISSIS) avanzando, altresi&#8217;, appello incidentale.</p>
<p>Con sentenza depositata il 21.11.2005 la Corte di Appello di Torino respingeva l&#8217;appello principale e quello incidentale compensando fra le parti le spese del grado. Osservava la Corte territoriale che &#8220;l&#8217;obbligo di rispettare le distanze stabilite dall&#8217;articolo 905 c.c. per l&#8217;apertura di vedute dirette sussiste anche ne caso in cui lo spazio tra edifici vicini sia costituito da un cortile comune&#8221;; che l&#8217;assenza di concessione edilizia, contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti principali, non poteva costituire impedimento all&#8217;acquisto per usucapione, da parte del (OMISSIS), del porticato costruito su parte del cortile comune; che &#8220;il battuto piastrellato&#8221;, realizzato dall&#8217;attore su parte del cortile comune, era conforme al disposto dell&#8217;articolo 1102 c.c. in quanto finalizzato al migliore godimento del cortile stesso da parte del (OMISSIS) ne&#8217; era incompatibile con analogo uso da parte dei comproprietari;</p>
<p>quanto alle doglianze degli appellanti principali riguardanti altri manufatti, la Corte torinese ribadiva quanto gia&#8217; affermato dal primo giudice, in ordine alla mancata indicazione di elementi sufficienti per la loro identificazione e rilevava che, comunque, il C.T.U. non aveva accertato la sussistenza di distanze illegali tra la costruzione del (OMISSIS) e la proprieta&#8217; degli appellanti.</p>
<p>Per la cassazione di detta sentenza propongono ricorso (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) formulando tre motivi illustrati da memoria.</p>
<p>Resiste con controricorso (OMISSIS).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>I ricorrenti deducono:</p>
<p>1) violazione e/o falsa applicazione degli articoli 900-905 c.c. e 1102 c.c.; omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, posto che l&#8217;apertura di una finestra sul muro esterno della propria abitazione verso il cortile comune al proprietario di altra casa, rientrava nelle facolta&#8217; di ogni condomino di servirsi della cosa comune nei limiti di cui all&#8217;articolo 1102 c.c., potendosi configurare un asservimento del bene comune all&#8217;immobile di esclusiva proprieta&#8217; con applicazione del disposto dell&#8217;articolo 905 c.c. solo ove l&#8217;area comune sia del tutto avulsa dalle singole unita&#8217; immobiliari e non si inserisca in una situazione condominiale; la sentenza impugnata non aveva, peraltro, preso in esame che nell&#8217;edificio degli attuali ricorrenti gia&#8217; esisteva una porta finestra; che tra il bordo esterno del muro di apertura della finestra in questione ed il confine con la proprieta&#8217; esclusiva con quella comune (cortile) vi era una distanza superiore a m. 1,50 e cioe&#8217; a quella minima richiesta dall&#8217;articolo 905 c.c.; in assenza di adeguata motivazione erano state disattese la richiesta di prove testimoniali e di C.T.U. necessarie per superare eventuali dubbi su dette circostanze;</p>
<p>2) violazione, e/o falsa applicazione degli articoli 871, 872 e 873 c.c.; articoli 1140, 1158 e 1163 c.c.; Legge n. 1150 del 1942 e Legge n. 10 del 1977; omessa,insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia;</p>
<p>contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, il possesso di un immobile costruito in difetto di concessione edilizia era da ritenersi violento e precario e inidoneo, quindi, all&#8217;usucapione in quanto contrastante con le norme poste a tutela di interessi di carattere generale e suscettibile di rimozione da parte della P.A.; nella specie, peraltro, la costruzione abusiva violava le distanze legali previste dal codice civile e dallo strumento urbanistico in relazione alla distanza dai confini della proprieta&#8217; esclusiva dei ricorrenti ed alla distanza dal cortile comune;</p>
<p>3) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia; omessa e/o falsa applicazione degli articoli 891 e 2043 c.c.;</p>
<p>la Corte torinese aveva confermato la statuizione di primo grado quanto alla costruzione, da parte del (OMISSIS), di un battuto in cemento sul cortile comune senza dar conto del fatto che la presenza di piante e vasi da fiori, posti &#8220;a presidio&#8221; dell&#8217;opera stessa, potesse essere significativa dell&#8217;intento di trasformare una proprieta&#8217; condominiale in proprieta&#8217; privata; aveva,inoltre, ritenuto non individuabili i manufatti realizzati dal (OMISSIS), oggetto di doglianza in appello, omettendo di esaminare le fotografie allegate alla C.T.U. 6.4.92 e nei documenti prodotti in prime cure,documenti che evidenziavano sia il balcone dei (OMISSIS) con la nuova veranda e sia la caditoia con rinzaffo di cemento;dovevano,comunque,essere ammesse le prove per testi e la C.T.U. richieste nelle fasi di merito.</p>
<p>La prima censura e&#8217; infondata.</p>
<p>La Corte di appello, in conformita&#8217; alla giurisprudenza di questa Corte, ha affermato che le distanze legali devono essere osservate anche nei rapporti tra il fondo comune e quello di proprieta&#8217; esclusiva di uno dei condomini, e cio&#8217; anche nel caso in cui lo spazio tra edifici vicini sia costituito, come nel caso di specie, da un cortile in comune( Cfr. Cass. n. 8397/2000; n. n. 15787/2002), ne&#8217; il partecipante alla comunione puo&#8217;, senza il consenso degli altri,servirsi della cosa comune a beneficio di un altro immobile di sua proprieta&#8217; esclusiva, derivando da tale utilizzazione una vera e propria servitu&#8217; a carico della cosa comune. La Corte di merito ha applicato correttamente tali principi alla fattispecie in esame essendo pacifico che la finestra in questione era stata costruita &#8220;ex novo&#8221; nell&#8217;edificio di proprieta&#8217; esclusiva degli (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) e godeva dell&#8217;affaccio diretto sul cortile antistante di proprieta&#8217; comune. L&#8217;assunto sulla trasformazione in finestra di una preesistente porta finestra non risulta, peraltro, essere stato oggetto di specifico motivo di appello e il riferimento alla prove che non sarebbero state ammesse e&#8217; del tutto generico, risultando dallo &#8220;svolgimento del processo&#8221; della sentenza impugnata che, in primo grado, era stata espletata C.T.U. ed erano state assunte le prove (V. pag. 10 sent. imp.). In ordine al secondo motivo va ribadito che la mancanza di concessione edilizia non puo&#8217; costituire impedimento all&#8217;acquisto per usucapione, in presenza dei presupposti di cui all&#8217;articolo 1158 c.c. e, cioe&#8217;, del possesso ultraventennale della costruzione, con opere, quindi, visibili e permanenti, in presenza, inoltre, di un possesso continuo, non interrotto, non viziato da violenza o clandestinita&#8217;.</p>
<p>Il difetto di concessione edilizia della costruzione esula dal giudizio che attiene al rispetto della disciplina delle distanze la cui disposizioni attengono alla tutela del diritto soggettivo del privato e, d&#8217;altra parte, tale diritto non subisce alcuna compressione per il rilascio della concessione stessa, trattandosi di provvedimento amministrativo che esaurisce la sua rilevanza nell&#8217;ambito del rapporto pubblicistico tra l&#8217;amministrazione ed il privato che ha realizzato la costruzione. Consegue che la mancanza di detto provvedimento autorizzativo non puo&#8217; neppure incidere sui requisiti del possesso &#8220;ad usucapionem&#8221;, in linea, fra l&#8217;altro, con la sentenza di questa Corte n. 594/1990 (citata dal giudice di appello), laddove si afferma che l&#8217;esecuzione di una costruzione in violazione delle norme edilizie da luogo ad un illecito permanente e la cessazione della permanenza e&#8217; determinata, fra le altre cause, dal decorso del termine ventennale utile per l&#8217;usucapione del diritto di mantenere la costruzione nelle condizioni in cui si trova.</p>
<p>Conformemente a tale precedente giurisprudenziale, in piu&#8217; recenti pronunce di questa sezione e&#8217; stato affermato il principio che, in materia di violazione delle distanze legali tra proprieta&#8217; confinanti, deve ritenersi ammissibile l&#8217;acquisto per usucapione di una servitu&#8217; avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dalle norme del codice civile o da quelle de regolamenti e degli strumenti urbanistici (Cass. n. 4240/2010; n. 22824/2012).</p>
<p>Del tutto condivisibili dal Collegio sono le argomentazioni poste a base di dette decisioni, sottese al superamento del precedente difforme (Cass. n. 20769/2007), considerato, essenzialmente, che anche per il diritto di proprieta&#8217;, benche&#8217; imprescrittibile, opera la distinzione tra effetto estintivo ed effetto acquisitivo in relazione al decorso del tempo sicche&#8217;, coerentemente con la disciplina di tale diritto,comprensivo di quello al rispetto delle distanze legali, non vi e&#8217; ragione per escludere, nell&#8217;ambito del rapporto privatistico, l&#8217;usucapione da parte del confinante del diritto a mantenere l&#8217;immobile a distanza inferiore a quella legale, ferma restando, nel rapporto tra privati e P.A., la disciplina pubblicistica dettata per la tutela delle prescrizioni urbanistiche di pubblico interesse. In tal modo viene contemperato l&#8217;interesse del privato a non sottostare alla possibilita&#8217; che il vicino possa agire in ogni tempo per il rispetto delle distanze legali, con la salvaguardia dei poteri riservati in materia alla P.A. che, in quanto autorita&#8217; deputata al controllo del territorio, puo&#8217; incidere esclusivamente sul rapporto pubblicistico con il proprietario e responsabile dell&#8217;abuso, reprimendo l&#8217;illecito edilizio anche attraverso l&#8217;ordine di demolizione della costruzione eseguita in assenza o totale difformita&#8217; o variazione essenziale della concessione edilizia.</p>
<p>Del tutto infondata e&#8217;, infine, le terza doglianza.</p>
<p>La Corte distrettuale, sulla base di una valutazione di merito, ha affermato,con adeguata motivazione esente da vizi logici e giuridici, che &#8220;il battuto piastrellato&#8221; costituiva, ai sensi dell&#8217;articolo 1102 c.c., un miglioramento della consistenza del cortile comune, inidoneo ad alterarne la destinazione e ad impedire l&#8217;utilizzo di esso anche da parte degli altri comproprietari.</p>
<p>Quanto agli altri manufatti di cui era stata chiesta la eliminazione con domanda riconvenzionale, la sentenza impugnata ha dato conto della impossibilita&#8217; della loro individuazione anche da parte del C.T.U., ribadendo le motivazioni sul punto del primo giudice, non specificatamente contestate.</p>
<p>La censura sul mancato espletamento di un&#8217;ulteriore istruttoria e&#8217; del tutto generica a fronte della motivazione con cui la Corte di merito ha ritenuto non giustificata la richiesta di un&#8217;ulteriore approfondimento istruttorio rispetto alle prove gia&#8217; acquisite.</p>
<p>Il ricorso deve, pertanto, essere respinto. Consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 2.000,00 di cui euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.</p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 3 gennaio 2013, n. 72</title>
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		<pubDate>Fri, 28 Mar 2014 13:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Distanze e Confini]]></category>
		<category><![CDATA[confini]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[costruzioni]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[distanze]]></category>
		<category><![CDATA[manufatto]]></category>
		<category><![CDATA[suolo]]></category>

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		<description><![CDATA[Cosa deve intendersi per "costruzione" ai fini della normativa codicistica sulle distanze e della normativa integrativa?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; Consigliere<br />
Dott. CORRENTI Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. CARRATO Aldo &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 29328/2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>sul ricorso 33894/2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti e ricorrenti incidentali -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 795/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di CATANIA, depositata il 26/07/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/2012 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) con delega depositata in udienza dell&#8217;Avv. (OMISSIS) difensore del ricorrente che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso, previa riunione, per manifesta infondatezza del ricorso principale, e l&#8217;accoglimento del ricorso incidentale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con atto di citazione del 16.2.1995 (OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Catania, (OMISSIS), lamentando che lo stesso, proprietario in (OMISSIS) di un villino sito nel complesso edilizio denominato &#8220;(OMISSIS)&#8221;, confinante con il loro villino, facente parte del medesimo complesso, avesse realizzato a confine con la porzione del loro immobile, adito a vialetto di accesso, un vano di circa m. 5 x 3 di lato e m. 3 di altezza, in violazione delle norme sulle distanze previste del Reg. Ed. di detto Comune ed, in particolare dell&#8217;articolo 90, n. 3, che stabiliva per la zona estensiva, ove ricadevano gli immobili, una distanza dal confine di almeno mt. 5.</p>
<p>Chiedevano, pertanto, la demolizione del manufatto ed il risarcimento dei danni per la &#8220;diminuita amenita&#8217; dei luoghi, l&#8217;emissione di odori e fumi insalubri e la riduzione dell&#8217;esposizione al sole del loro vialetto&#8221;.</p>
<p>Si costituiva in giudizio il (OMISSIS) chiedendo il rigetto della domanda. Espletata C.T.U. il GOA, con sentenza 21.9.2001, rigettava la domanda e condannava gli attori al pagamento delle spese processuali.</p>
<p>Avverso tale sentenza i coniugi (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) proponevano appello cui resisteva il (OMISSIS).</p>
<p>Con sentenza depositata il 26.7.2005 la Corte di Appello di Catania, in riforma della sentenza impugnata, condannava il (OMISSIS) ad arretrare il vano in questione fino alla distanza di m. 5 dal confine col vialetto di proprieta&#8217; degli appellanti; rigettava la domanda di risarcimento di ulteriori danni e condannava l&#8217;appellante alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.</p>
<p>Osservava la Corte di merito che: a) il vano oggetto di contestazione (adibito a cucina, rifinito in ogni sua parte e delle dimensioni di m. 3,45 x2,200 ed alto m. 2,67), sito in zona estensiva era soggetto al rispetto della distanza legale di m. 5 dal confine, come previsto dal regolamento del Comune di (OMISSIS), a prescindere dalla sua funzione pertinenziale, in quanto costituiva un edificio e non rispettava l&#8217;obbligo della distanza di almeno cinque metri dal confine imposto dal regolamento edilizio locale; b) non erano provati i danni genericamente dedotti dagli attori in quanto l&#8217;immissione di fumi ed odori non era conseguente alla realizzazione della costruzione, ma all&#8217;uso di un barbecue posto all&#8217;esterno del vano, sul lato sud della costruzione; la diminuzione di insolazione e di amenita&#8217; del vialetto degli attori era insussistente o del tutto trascurabile in relazione all&#8217;altezza della costruzione posta a ridosso del muro di confine ed alla conformazione dei luoghi.</p>
<p>Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il (OMISSIS) formulando tre motivi.</p>
<p>Resistono con controricorso i coniugi (OMISSIS) (OMISSIS) proponendo, altresi&#8217;, ricorso incidentale relativamente al rigetto della loro domanda di risarcimento danni. Le parti hanno presentato memoria.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Il ricorrente deduce:</p>
<p>1) violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 873 c.c. e segg., in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; il giudice di appello non aveva tenuto conto che le norme di cui all&#8217;articolo 873 c.c. e segg., sono applicabili nei soli casi in cui venga realizzata un&#8217;opera che determini un aumento della cubatura utile ed abitabile, necessitante di apposita concessione edilizia;nella specie si trattava invece di opera accessoria, pertinenza dell&#8217;edificio principale gia&#8217; esistente e non ricorreva l&#8217;ipotesi di costruzioni frontistanti sicche&#8217; dette norme, nella specie, non trovavano applicazione.</p>
<p>2) falsa applicazione dell&#8217;articolo 90, n. 3, del Regolamento Edilizio del Comune di (OMISSIS), ai sensi dell&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; il giudice di appello aveva considerato l&#8217;opera in questione di natura autonoma anziche&#8217; pertinenza dell&#8217;immobile principale, come ritenuto dall&#8217;Ufficio tecnico del Comune che aveva rilasciato, per la relativa esecuzione, una semplice autorizzazione; il giudicante aveva, quindi, applicato erroneamente la normativa del Reg. Edilizio riguardante la costruzione di nuovi immobili;</p>
<p>3) Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto controverso e decisivo per il giudizio, per avere il giudice di appello qualificato il manufatto in questione come opera principale e non pertinenziale, omettendo di indicare gli elementi a giustificazione della decisione.</p>
<p>Previa riunione dei ricorsi proposti avverso la medesima sentenza, ai sensi dell&#8217;articolo 335 c.p.c., va, innanzitutto, respinta l&#8217;eccezione d&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso principale, sollevata dai resistenti per la mancata formulazione dei quesiti ex articolo 366 bis c.p.c.. E&#8217; sufficiente al riguardo rilevare che tale norma, &#8220;ratione temporis&#8221;, non trova applicazione nella specie, posto che la sentenza impugnata e&#8217; stata pubblicata il 26.7.2005, allorche&#8217; non era ancora entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 40 del 2006.</p>
<p>Il ricorso e&#8217; infondato. La prima e la terza doglianza, da esaminarsi congiuntamente per la loro evidente connessione, non sono rapportate alle argomentazioni della sentenza impugnata,laddove si afferma che l&#8217;obbligo del rispetto della distanza di cinque metri dal confine era conseguente alla consistenza della costruzione realizzata dal (OMISSIS) a confine con una porzione del fondo degli appellanti adibita a vialetto, costruzione di m. 3,45 x 2,20, alta mediamente m. 2,67, rifinita in ogni sua parte con intonaco e pavimentazione, come accertato mediante C.T.U., non contestata sul punto; non rilevava, di conseguenza, l&#8217;eventuale funzione pertinenziale della casa o del giardino dell&#8217;appellato. Tale motivazione e&#8217; conforme alla giurisprudenza in materia di questa Corte che, ai fini dell&#8217;osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dall&#8217;articolo 873 c.c. e segg., e delle norme dei regolamenti integrativi della disciplina codicistica, ha affermato che deve ritenersi &#8220;costruzione&#8221; qualsiasi opera non completamente interrata, avente i caratteri della solidita&#8217;, stabilita&#8217; ed immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e cio&#8217; indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell&#8217;opera stessa, dai suoi caratteri e dalla sua destinazione. Conseguentemente gli accessori e le pertinenze che abbiano dimensioni consistenti e siano stabilmente incorporati al resto dell&#8217;immobile, cosi&#8217; da ampliarne la superficie o la funzionalita&#8217; economica, sono soggette al rispetto della normativa sulle distanze (Cfr. Cass. n. 4277/2011; n. 15972/2011; n. 2228/2001).</p>
<p>Il secondo motivo e&#8217; inficiato da genericita&#8217;, posto che non indica la disposizione di edilizia locale che esonererebbe le costruzioni accessorie dal rispetto della distanza prescritta per gli edifici, ma si limita a menzionare l&#8217;avvenuta esecuzione dell&#8217;opera in base ad autorizzazione anziche&#8217; a concessione, circostanza del tutto irrilevante in relazione al diritto del terzo al rispetto delle distanze legali.</p>
<p>Il ricorso principale deve, pertanto, essere rigettato.</p>
<p>Del pari infondato e&#8217; il ricorso incidentale con cui viene dedotta l&#8217;insufficienza e contraddittorieta&#8217; della motivazione e la violazione dell&#8217;articolo 1226 c.c., in ordine al rigetto della domanda di risarcimento danni, assumendosi che: a) i fumi e gli odori non prevenivano da un barbecue posto sul lato sud della cucina, ma nel lato sud all&#8217;interno di tale vano; b) il vano era di maggiore altezza rispetto al muro di confine; c) nelle conclusioni era stata chiesta la liquidazione del danno, in via equitativa, per l&#8217;impossibilita&#8217; di precisarne l&#8217;ammontare.</p>
<p>Orbene, con riferimento al profilo della doglianza sub a), il ricorso non coglie la &#8220;ratio decidendi&#8221; che ha escluso i danni conseguenti ai fumi ed agli odori in quanto non derivanti dalla realizzazione dell&#8217;immobile a distanza inferiore a quella legale,ma costituenti immissioni conseguenti all&#8217;uso del barbecue (ex articolo 844 c.c.) &#8211; Quanto ai danni per la diminuita insolazione del vialetto, la Corte territoriale ha ritenuto la insussistenza o trascurabilita&#8217; di danni conseguenti alla maggiore altezza del locale in questione rispetto al muro di cinta, &#8220;attesa la conformazione dei luoghi ed escluso che l&#8217;altezza del vano superi quella massima imposta dal regolamento edilizio&#8221;; i ricorrenti, sul punto,si limitano a riproporre la circostanza della maggiore altezza del vano senza cogliere tutte le ragioni poste a fondamento della decisione. Ne&#8217; e&#8217; censurato l&#8217;argomento che ha escluso &#8220;in relazione alla reale consistenza dei luoghi, quale ampiamente descritta dal consulente di ufficio,ogni riduzione dell&#8217;amenita&#8217; di essi o della visuale&#8221;. Del tutto sussidiario e&#8217;, peraltro,l&#8217;ulteriore argomento della genericita&#8217; della deduzione dei danni.</p>
<p>Considerato il rigetto di entrambi i ricorsi vanno compensate fra le parti le spese del giudizio di legittimita&#8217;.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi.</p>
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