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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; maggioranze</title>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 21 maggio 2012 n. 8010</title>
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		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 18:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Riparto delle Spese]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[maggioranze]]></category>
		<category><![CDATA[modifiche riparto]]></category>
		<category><![CDATA[riparto spese]]></category>

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		<description><![CDATA[Come si possono suddividere le spese condominiali con criteri diversi da quelli previsti dallì'art. 1123 del codice civile?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente -<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. BUCCIANTE Ettore &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 25291/2010 proposto da:</p>
<p>V.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GAETANO DONISZETTI 1, presso lo studio dell&#8217;avvocato GIUSEPPE FIORDALISI, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato MANCINI PAOLO;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: left;">CONDOMINIO (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>Nonché da:</p>
<p>CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI SAN BASILIO 61 C/O STUDIO FICOZZA, presso lo studio dell&#8217;avvocato ANNALISA DI GIOVANNI, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato DI GIOVANNI PIETRO MARIA;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>V.L. (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimata -</p>
<p>avverso la sentenza n. 511/2010 della CORTE D&#8217;APPELLO di L&#8217;AQUILA, depositata il 08/07/2010;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/03/2012 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;<br />
udito l&#8217;Avvocato MANCINI Paolo, difensore del ricorrente, che ha chiesto accoglimento del ricorso;<br />
udito l&#8217;Avvocato DI GIOVANNI Pietro Maria, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</p>
<p>Con sentenza del 16-1-2007 il Tribunale di Pescara dichiarava inammissibile per intervenuta decadenza l&#8217;impugnativa della delibera condominiale del 3-10-1997, e rigettava le altre impugnative proposte avverso le delibere condominiali del 4-12-1997 e del 17-2-2000 da V.L. nei confronti del Condominio (OMISSIS), condannando l&#8217;attrice alla rifusione delle spese di lite.</p>
<p>La V. proponeva appello avverso la predetta decisione, insistendo per l&#8217;accoglimento della domanda. Essa chiariva, in particolare, che l&#8217;impugnazione delle delibere condominiali del 4-12- 1997 e del 17-2-2000 riguardava l&#8217;aggravio ingiustificato dei costi che essa condomina avrebbe sostenuto in relazione alla nomina, non necessaria, di un tecnico ed alla sostituzione di tutti i pannelli dei balconi, compresi quelli in buono stato conservativo; spese da ritenersi voluttuarie e non necessitate da alcuna imminente situazione di pericolo.</p>
<p>Con sentenza depositata in data 8-7-2010 la Corte di Appello di L&#8217;Aquila, in parziale riforma della sentenza impugnata, riduceva le spese del giudizio di primo grado, rigettando per il resto l&#8217;appello.</p>
<p>Per la cassazione di tale sentenza ricorre la V., sulla base di sette motivi.</p>
<p>Il Condominio resiste con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale, affidato a un unico motivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>1) Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia la violazione dell&#8217;art. 112 c.p.c.. Sostiene che oggetto delle delibere impugnate del 4-12-1997 e del 17-2-2000 era esclusivamente la nomina di un consulente da parte del Condominio per la redazione di un computo metrico, ritenuto non necessario anche dal C.T.U. Rileva che il giudice del gravame, statuendo invece sulla necessità dei lavori, ha omesso di pronunciare sul punto decisivo della domanda, con conseguente violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.</p>
<p>Il motivo è infondato.</p>
<p>La Corte di Appello si è pronunciata sulle censure mosse dall&#8217;appellante con il primo motivo di gravame, evidenziando (v. pag. 5 della sentenza impugnata) che &#8220;i lavori inerenti la eliminazione della situazione di pericolo conseguente alle lesioni presenti sui parapetti dei balconi&#8221; erano &#8220;urgenti e non più differibili&#8221;, e che, pertanto, per l&#8217;assemblea condominiale appariva indispensabile &#8220;la nomina di un tecnico per la verifica e la quantificazione dei lavori da eseguirsi sui balconi in ragione della situazione di pericolo in atto&#8221;.</p>
<p>Non sussiste, pertanto, il vizio di omessa pronuncia denunciato dalla ricorrente.</p>
<p>2) Con il secondo motivo la V. lamenta la violazione degli artt. 1130, 1135 e 1137 c.c., e l&#8217;illogicità della motivazione.</p>
<p>Deduce che il giudice di appello è incorso nel vizio di eccesso di potere, in quanto non si è limitato ad esercitare il sindacato di legittimità sulle delibere assembleari impugnate, ma ne ha valutato il contenuto nel merito, senza considerare, peraltro, che l&#8217;impugnativa proposta riguardava esclusivamente la nomina di un tecnico per la redazione di un computo metrico per la sostituzione dei pannelli.</p>
<p>Il motivo è privo di fondamento, in quanto la Corte di Appello, nel dare atto che le delibere impugnate costituivano espressione del legittimo esercizio dei poteri discrezionali attribuiti all&#8217;assemblea condominiale, e nell&#8217;escludere che la spesa deliberata avesse carattere voluttuario, ha esercitato un sindacato di mera legittimità.</p>
<p>3) Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione degli artt. 2729 e 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c.. Sostiene che sia il giudice di primo grado che il giudice del gravame hanno travisato le risultanze della prova testimoniale ed hanno omesso di valutare le prove documentali. Rileva che i condomini, incapaci di testimoniare, in quanto parti in causa, hanno riferito che l&#8217;incarico dato al perito per la redazione del computo metrico serviva per la trasformazione del balcone, mai deliberata, e non certamente per la sostituzione dei pannelli; e che dal computo metrico redatto dall&#8217;architetto F.G. si evince che la deliberazione di sostituzione dei pannelli implicava l&#8217;intervento su parti di proprietà esclusiva del singolo condomino.</p>
<p>Il motivo, nella parte in cui denuncia l&#8217;erronea valutazione della prova testimoniale, è inammissibile, non avendo alcuna correlazione con le ragioni poste a base della decisione, nella quale non si fa alcun riferimento alle deposizioni testimoniali rese dai condomini.</p>
<p>Anche le deduzioni svolte riguardo al contenuto del computo metrico redatto dall&#8217;architetto F. sono inammissibili, non risultando che con i motivi di gravame l&#8217;appellante abbia posto in dubbio la natura comune dei beni oggetto di intervento, e non potendo la relativa questione essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità.</p>
<p>4) Con il quarto motivo la V. lamenta la violazione dell&#8217;art. 1135 c.c., nn. 2 e 3, in relazione alla ritenuta inammissibilità per intervenuta decadenza della delibera assembleare del 3-10-1997.</p>
<p>Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Appello, la delibera assembleare che modifica i criteri di ripartizione delle spese condominiali è affetta da nullità radicale deducibile senza limiti di tempo, e non meramente annullabile mediante impugnativa da proporsi entro il termine di trenta giorni.</p>
<p>Il motivo è infondato.</p>
<p>Secondo il costante orientamento di questa Corte, riguardo alle delibere dell&#8217;assemblea di condominio aventi ad oggetto la ripartizione delle spese comuni, occorre distinguere quelle con le quali sono stabiliti i criteri di ripartizione ai sensi dell&#8217;art. 1123 c.c., ovvero sono modificati i criteri fissati in precedenza, per le quali è necessario, a pena di radicale nullità, il consenso unanime dei condomini, da quelle con le quali, nell&#8217;esercizio della attribuzioni assembleari previste dall&#8217;art. 1135 c.c., nn. 2 e 3, vengono in concreto ripartite le spese medesime, atteso che queste ultime, ove adottate in violazione dei criteri già stabiliti, devono considerarsi annullabili, e la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza di trenta giorni previsto dall&#8217;art. 1137 c.c., u.c., (Cass. S.U. 7-3-2005 n. 4806; Cass. 9-2-1995 n. 1455; Cass. 8-6- 1993, n. 6403).</p>
<p>Nel caso di specie, la Corte di Appello ha dato atto che la delibera assembleare del 3-10-1997 non ha riguardato la modifica dei criteri legali o convenzionali di ripartizione delle spese, ma la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese, nell&#8217;ambito dei criteri già stabiliti. Correttamente, pertanto, essa ha ritenuto che ricorresse una ipotesi di mera annullabilità della delibera in esame, soggetta al termine di decadenza di trenta giorni dalla data di comunicazione ai condomini assenti.</p>
<p>5) Con il quinto motivo viene denunciata la violazione dell&#8217;art. 112 c.p.c., per avere il giudice di appello omesso di pronunciare sulla invocata cessazione della materia del contendere, dovuta al fatto che con successiva delibera del 7-1-2002 l&#8217;assemblea ha optato per la sostituzione dei pannelli.</p>
<p>Il motivo è infondato, essendosi la Corte di Appello pronunciata sull&#8217;eccezione sollevata dall&#8217;appellante con il quarto motivo di gravame, escludendo che la nuova delibera abbia prodotto un effetto sostitutivo delle delibere impugnate.</p>
<p>6) Con il sesto motivo, attinente alle spese, la ricorrente sostiene che, avendo la V. impugnato le delibere assembleari con cui veniva deliberata la nomina di un consulente per la redazione del computo metrico, il valore della causa non poteva essere considerato indeterminabile, ma doveva essere correlato al compenso spettante al tecnico.</p>
<p>Il motivo è inammissibile per la sua genericità, non muovendo specifiche censure avverso le argomentazioni svolte dalla Corte di Appello, la quale, nel procedere alla liquidazione delle spese, ha ritenuto la causa di valore indeterminabile, sul rilievo che la stessa aveva ad oggetto l&#8217;impugnazione, per motivi diversi, di una serie di delibere assemblea e, quindi, non concernenti il solo incarico al consulente.</p>
<p>7) Con il settimo motivo, infine, la ricorrente lamenta che i giudici di primo e secondo grado hanno considerato i lastroni di cemento armato di proprietà condominiale, laddove gli stessi, costituendo parte strutturale dei balconi aggettanti e svolgendo una funzione protettiva delle singole unità abitative, sono di proprietà esclusiva dei condomini.</p>
<p>Il motivo è inammissibile, prospettando una questione che, come si desume dalla lettura della sentenza impugnata, non è stata dedotta in appello e che, pertanto, non può essere fatta valere nel presente giudizio di legittimità.</p>
<p>8) Con l&#8217;unico motivo di ricorso incidentale il Condominio si duole della violazione degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c., nonchè della contraddittorietà, illogicità e carenza della motivazione. Sostiene che il quinto motivo di appello proposto dalla V. non si fondava sulla eccessiva liquidazione delle spese, bensì sull&#8217;erronea individuazione dello scaglione tariffario di riferimento; e che, pertanto, la Corte di Appello, avendo confermato che la causa era di valore indeterminabile, non avrebbe potuto ridurre le spese liquidate dai giudice di primo grado.</p>
<p>Il motivo è inammissibile, in quanto la Corte di Appello, nel ridurre, in parziale accoglimento dell&#8217;ultimo motivo di gravame, le spese di primo grado in ragione della non complessità della materia, ha implicitamente ritenuto che le censure dell&#8217;appellante investissero non solo l&#8217;individuazione dello scaglione tariffario di riferimento, ma la liquidazione delle spese nel suo complesso, e sul punto sono mancate specifiche censure da parte del ricorrente incidentale, attraverso il preciso riferimento a dati testuali idonei a palesare l&#8217;erroneità della valutazione espressa dal giudice di merito.</p>
<p>9) Per le ragioni esposte devono essere rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale. In ragione delle reciproca soccombenza delle parti, va disposta l&#8217;integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta sia il ricorso principale che quello incidentale e compensa le spese del presente grado di giudizio.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 marzo 2012<br />
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2012.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 27 ottobre 2011 n. 22435</title>
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		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 10:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Locazione]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[locazione]]></category>
		<category><![CDATA[maggioranze]]></category>
		<category><![CDATA[uso della cosa comune]]></category>

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		<description><![CDATA[È solo all'unanimità che l'Assemblea di condominio può decidere di dare in locazione un bene condominiale? Esistono eccezioni? Se sì quali?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:</p>
<p>Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente -<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Consigliere -<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere -<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. SCALISI Antonino &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>D.M.E., D.M.M. e D.M.D., in proprio e quali eredi di DE.MA.Ma., D.M.R. e F.E., rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall&#8217;Avv. Montemurro Roberto, elettivamente domiciliati nello studio dell&#8217;Avv. Arnaldo Coscino in Roma, via Antonelli, n. 29;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>R.A., R.M.C., R.M.S., R.F. E R.V., rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv. De Tilla Maurizio e Clemente Bocchini, elettivamente domiciliati nello studio dell&#8217;Avv. Salvatore Patti in Roma, via Tacito, n. 41;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>e sul ricorso proposto da:</p>
<p>R.A., R.M.C., R.M.S., R.F. E R.V., rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv. de Tilla Maurizio e Clemente Bocchini, elettivamente domiciliati nello studio dell&#8217;Avv. Salvatore Patti in Roma, via Tacito, n. 41;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti in via incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>D.M.E., D.M.M. e D.M.D., in proprio e quali eredi di D.M.M., D.M.R. e F.E., rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall&#8217;Avv. Roberto Montemurro, elettivamente domiciliati nello studio dell&#8217;Avv. Arnaldo Coscino in Roma, via Antonelli, n. 29;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti al ricorso in via incidentale -</p>
<p>avverso la sentenza della Corte d&#8217;appello di Napoli n. 2510 del 28 luglio 2004.<br />
Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 13 ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;<br />
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>1. &#8211; R.A., R.M.C., R.M. S., R.F. e R.V., proprietari di unità negli edifici del comprensorio immobiliare in (OMISSIS), con accesso dalla (OMISSIS), e munito di viale comune, in comproprietà, per il secondo ed il terzo tratto, con D.M. M., D.M.R. ed F.E., convennero in giudizio queste ultime, con due distinti atti di citazione, notificato il 6 novembre 1996 ed il 19 maggio 2000, per sentire dichiarare nulle o annullare le delibere adottate nelle sedute del 10 e 17 ottobre 1996 e del 14 aprile 2000.</p>
<p>Gli attori lamentavano che con le predette delibere le convenute avevano deciso di disciplinare la sosta auto sul viale comune, individuando i posti per la sosta delle auto e prevedendo di imporre canoni di locazione ai comproprietari ed ai terzi che già godevano della sosta. E chiedevano che venisse dichiarato il loro diritto di comproprietà sul viale condominiale con il diritto alla sosta gratuita delle auto sullo stesso bene, di sentire dichiarare il vincolo pertinenziale esistente tra le loro proprietà ed il viale comune oggetto di causa e, in via subordinata, che venisse dichiarato, in favore delle loro unità immobiliari, l&#8217;intervenuto acquisto per usucapione del diritto alla sosta sul viale comune .</p>
<p>In entrambe i giudizi si costituirono le convenute, resistendo.</p>
<p>Il Tribunale di Napoli, con sentenza in data 27 novembre 2002, riuniti i giudizi, dichiarò cessata la materia del contendere in ordine alla prima causa, rigettò le domande azionate con la seconda causa e compensò tra le parti le spese processuali.</p>
<p>Alla suddetta decisione il primo giudice pervenne, quanto alla prima causa, per sopravvenuta delibera sostitutiva delle precedenti (benchè virtualmente, ai soli fini delle spese, le convenute fossero da intendere soccombenti), e, quanto alla seconda, attesa, sulla base dell&#8217;espletata c.t.u., la legittimità della regolamentazione adottata, stante l&#8217;impossibilità di garantire il pari uso e l&#8217;uso turnario.</p>
<p>2. &#8211; La Corte d&#8217;appello di Napoli, con sentenza in data 28 luglio 2004, ha accolto il gravame di R.A. ed altri e, in riforma della decisione di primo grado, accogliendo per quanto di ragione l&#8217;impugnativa proposta avverso la delibera dei comunisti del viale nella seduta del 14 aprile 2010, ha annullato, per violazione dell&#8217;art. 1108 c.c., comma 1 e 2, la delibera di regolamentazione della sosta delle auto sul viale comune; ha confermato nel resto la sentenza del Tribunale ed ha regolato le spese del giudizio.</p>
<p>La Corte territoriale &#8211; esclusa la sussistenza del vizio di mancata previa informazione dell&#8217;oggetto della deliberazione &#8211; ha in particolare rilevato:</p>
<p>- che non risulta manifestamente dalla c.t.u. che l&#8217;innovazione della destinazione del viale a sosta delle auto rispetto alla sua funzione naturale di transito risponda all&#8217;impossibilità di garantire a tutti i comunisti l&#8217;uso del viale;</p>
<p>- che l&#8217;innovazione sembra più dettata dall&#8217;esigenza di sfruttare economicamente l&#8217;utilizzo del viale a parcheggio, mediante lo strumento della concessione in locazione, che dalla problematica inerente alla capienza dei posti-auto;</p>
<p>- che l&#8217;assemblea non poteva introdurre il criterio della locazione agli stessi comunisti, trattandosi di negozio a titolo oneroso il quale subordina il godimento assoluto del comproprietario ad un peso economico al quale un condomino potrebbe non essere in grado di sobbarcarsi;</p>
<p>- che la deliberazione adottata si traduce in una limitazione del diritto singolare del contitolare, in contrasto con l&#8217;art. 1108 c.c., commi 1 e 2, e quindi integra la causa di annullamento prevista dall&#8217;art. 1109 c.c., comma 1, n. 3.</p>
<p>3. &#8211; Per la cassazione della sentenza della Corte d&#8217;appello hanno proposto ricorso, sulla base di un motivo, D.M.E., M. e D., in proprio e quali eredi di D.M. M., D.M.R. ed F.E..</p>
<p>Hanno resistito, con controricorso, gli intimati A., M. C., M.S., F. e R.V., i quali, a loro volta, hanno proposto ricorso incidentale, affidato a tre motivi.<br />
Il ricorso incidentale è resistito, con controricorso, da E., M. e D.M.D., in proprio e quali eredi di D.M.M., nonchè da D.M.R. ed E. F..<br />
I R. hanno depositato una memoria illustrativa in prossimità dell&#8217;udienza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>1. &#8211; Preliminarmente, il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono essere riuniti, ai sensi dell&#8217;art. 335 cod. proc. civ., essendo entrambe le impugnazioni riferite alla stessa sentenza.</p>
<p>2. &#8211; Con l&#8217;unico motivo, i ricorrenti in via principale denunciano violazione e falsa applicazione di norme di legge, in particolare degli artt. 1102 e 1108 cod. civ., in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.</p>
<p>I ricorrenti rilevano che il Tribunale aveva recepito correttamente l&#8217;elaborato peritale, ritenendo legittima la delibera giacchè nel viale in questione le auto in sosta determinavano un restringimento della carreggiata, tale da comportare non solo la viabilità a senso unico, ma anche disagi sia nella circolazione ordinaria che in quella di emergenza. Il pari uso &#8211; in altri termini &#8211; creava l&#8217;impossibilità di consentire la libera circolazione. Di qui la decisione, appunto, dell&#8217;assemblea di regolamentare la sosta individuando i relativi posti e stabilendo di assegnarli ai comunisti, o ai conduttori degli stessi, a fronte del pagamento del canone.</p>
<p>La Corte d&#8217;appello avrebbe travisato &#8220;i concetti esposti dal Tribunale&#8221;, erroneamente considerando che la regolamentazione assembleare sarebbe stata dettata dalle problematiche inerenti alla capienza dei posti auto.</p>
<p>La Corte di Napoli non avrebbe considerato che qualora non sia possibile l&#8217;uso diretto da parte di tutti i partecipanti alla comunione, proporzionalmente alla quota di ciascuno, ovvero promiscuamente oppure con sistemi di turni temporali o frazionamento degli spazi, l&#8217;uso indiretto della cosa comune può essere deliberato dall&#8217;assemblea dei condomini a maggioranza, costituendo l&#8217;indivisibilità del godimento o l&#8217;impossibilità dell&#8217;uso diretto il presupposto per l&#8217;insorgenza del potere assembleare circa l&#8217;uso indiretto.</p>
<p>2.1. &#8211; Il motivo è privo di fondamento.</p>
<p>La Corte d&#8217;appello ha evidenziato &#8211; con logico e motivato apprezzamento delle risultanze di causa, ed in particolare della c.t.u. &#8211; che l&#8217;ampiezza del viale comune ha sempre garantito a tutti i comunisti la possibilità sia di transitarvi, sia di usufruire dei posti auto, in numero sufficiente da soddisfare le esigenze di ciascuno.</p>
<p>La Corte territoriale ha in particolare escluso che la deliberazione di destinare il viale a parcheggio mediante lo strumento della locazione sia derivato dall&#8217;impossibilità di garantire a tutti i contitolari il pari uso del viale in proporzione delle quote di proprietà.</p>
<p>I ricorrenti oppongono una propria, diversa lettura degli atti di causa, ed in particolare della c.t.u., ritenendo invece che la collocazione ovunque delle autovetture era tale da rendere impossibile sia il normale traffico veicolare che quello di eventuali mezzi di soccorso in ipotesi di emergenza.</p>
<p>E tuttavia ciò non è sufficiente a evidenziare il lamentato vizio di motivazione.</p>
<p>Invero, il vizio di motivazione che giustifica la cassazione della sentenza sussiste solo qualora il tessuto argomentativo presenti lacune, incoerenze ed incongruenze tali da impedire l&#8217;individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione impugnata, restando escluso che la parte possa far valere il contrasto della ricostruzione con quella operata dal giudice del merito e l&#8217;attribuzione agli elementi valutati di un valore e di un significato difformi rispetto alle proprie aspettative e deduzioni.</p>
<p>Nè sussiste la denunciata violazione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge.</p>
<p>La Corte di merito si è infatti attenuta al principio secondo cui l&#8217;uso indiretto della cosa mediante locazione può essere disposto con deliberazione a maggioranza solo quando non sia possibile l&#8217;uso diretto dello stesso bene per tutti i partecipanti alla comunione, proporzionalmente alla loro quota, promiscuamente ovvero con sistema di frazionamento degli spazi o di turni temporali (Cass., Sez. 2, 22 marzo 2001, n. 4131; Cass., Sez. 2, 27 giugno 2003, n. 10248; Cass., Sez. 2, 22 luglio 2004, n. 13763).</p>
<p>Correttamente, pertanto, i giudici del gravame hanno ravvisato nella deliberazione impugnata &#8211; con cui si consente, anche ai contitolari, il parcheggio dell&#8217;auto sul viale in comune soltanto dietro pagamento di un canone, pur non essendo preclusa, in fatto, la possibilità di un pari uso da parte dei comunisti sia in termini di parcheggio che di circolazione &#8211; una innovazione che pregiudica il godimento di qualcuno dei compartecipi.</p>
<p>3. &#8211; Con il primo mezzo del ricorso incidentale si deduce violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 1105 c.c., comma 3, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, lamentandosi che la Corte territoriale abbia ritenuto infondato il motivo di gravame con il quale era stato dedotto il vizio della procedura di informazione e comunicazione ai condomini, essendosi optato per la locazione tra i comunisti laddove l&#8217;ordine del giorno degli avvisi di comunicazione per le assemblee dell&#8217;ottobre 1996 e dell&#8217;aprile 2000 contemplava la semplice regolamentazione della sosta auto.</p>
<p>3.1. &#8211; Il motivo è privo di fondamento.</p>
<p>Per la partecipazione informata dei contitolari ad un&#8217;assemblea della comunione ordinaria, al fine della conseguente validità della delibera adottata, è sufficiente che nell&#8217;avviso di convocazione gli argomenti da trattare siano indicati nell&#8217;ordine del giorno nei termini essenziali per essere comprensibili.</p>
<p>Ed il giudice del merito &#8211; con un apprezzamento insindacabile in questa sede, perchè congruamente motivato &#8211; ha argomentatamente osservato che il punto posto all&#8217;ordine del giorno, relativo alla regolamentazione dei posti auto, era sufficiente a fissare, a tutti gli effetti, l&#8217;ambito delle possibili scelte in materia, salva, ovviamente, la legittimità della soluzione adottata.</p>
<p>4. &#8211; Il secondo motivo del ricorso incidentale (violazione e falsa applicazione degli artt. 817 e 818 cod. civ. e dell&#8217;art. 342 cod. proc. civ., nonchè motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria circa un punto decisivo della controversia, in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) censura che la Corte d&#8217;appello abbia ritenuto inammissibile, per difetto di specificità ai sensi dell&#8217;art. 342 cod. proc. civ., il motivo di impugnazione con il quale era stato lamentato il mancato accoglimento in primo grado del motivo di opposizione diretto a far valere l&#8217;illegittimità delle delibere impugnate per essere il viale in questione una pertinenza, pro quota, delle unità immobiliari in proprietà degli opponenti R., i quali godono sia del passaggio veicolare che del parcheggio.</p>
<p>Con il terzo mezzo del ricorso incidentale (violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 1158 cod. civ. e dell&#8217;art. 342 cod. proc. civ., nonchè motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria circa un punto decisivo della controversia, in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) ci si duole che la Corte di Napoli abbia dichiarato inammissibile, ancora per difetto di specificità, il motivo di appello con il quale era stato censurato il mancato accoglimento in primo grado della domanda volta a sentire dichiarare l&#8217;intervenuto acquisto per usucapione del diritto alla sosta sul viale comune in favore delle unità immobiliari di proprietà delle opponenti.</p>
<p>4.1. &#8211; L&#8217;uno e l&#8217;altro motivo sono inammissibili.</p>
<p>L&#8217;esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l&#8217;ammissibilità della censura, onde il ricorrente non è dispensato dall&#8217;onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell&#8217;errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza dello stesso (Cass., Sez. 10, 20 settembre 2006, n. 20405).</p>
<p>Tale onere non è stato osservato nel caso di specie.</p>
<p>I ricorrenti in via incidentale, infatti, censurano la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di alcuni motivi di appello, ma non riportano, trascrivendo le pertinenti parti dell&#8217;atto di gravame, il contenuto di esso, nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità.</p>
<p>5. &#8211; Il ricorso principale ed il ricorso incidentale sono, entrambi, rigettati.</p>
<p>L&#8217;esito del giudizio di cassazione giustifica l&#8217;integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta entrambi e dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 ottobre 2011.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011.</p>
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		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 27 marzo 2003 n. 4531</title>
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		<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 15:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Può una decisione assembleare essere presa in maniera non ortodossa? Se sì ci sono dei limiti?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA &#8211; Presidente -<br />
Dott. Alfredo MENSITIERI &#8211; Consigliere -<br />
Dott. Giandonato NAPOLETANO &#8211; Rel. Consigliere -<br />
Dott. Rosario DE JULIO &#8211; Consigliere -<br />
Dott. Carlo CIOFFI &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>BLA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE SANTO 10, presso lo studio dell&#8217;avvocato CLAUDIO BLA, che lo difende, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO, in persona Amm.re p.t. MB, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 357, presso lo studio dell&#8217;avvocato LUCIANO MENNELLA, che lo difende, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 160-99 della Corte d&#8217;Appello di ROMA, depositata il 20-01-99;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13-11-02 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;<br />
udito l&#8217;Avvocato Claudio BLA, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>La Corte d&#8217;Appello di Roma, con sentenza resa in data 20 gennaio 1999, ha rigettato l&#8217;appello proposto da BLA avverso la sentenza del tribunale del luogo, che aveva rigettata l&#8217;impugnazione, proposta dal BLA, con atto di citazione notificato il 3 luglio 1996, delle seguenti deliberazioni adottato in data 27 maggio 1996 dall&#8217;assemblea del Condominio di Via Vicenza, nn. cc. 30-32, in Roma: nomina dell&#8217;amministratore del Condominio; approvazione del bilancio consuntivo relativo all&#8217;anno 1995; autorizzazione al nuovo amministratore ad emettere &#8220;bollettini provvisori&#8221; di pagamento per l&#8217;anno 1996, in attesa della formazione e dell&#8217;approvazione del relativo preventivo.</p>
<p>Il giudice d&#8217;appello ha osservato che: a) correttamente l&#8217;assemblea era stata convocata dagli amministratori dei due preesistenti condomini dell&#8217;unico fabbricato, nonostante che il tribunale di Roma avesse, in esito a precedente giudizio, ritenuta illegittima la costituzione di un condominio per ciascuna delle due scale del fabbricato, sia perché tale decisione non aveva comportato la revoca, la sospensione o la cessazione dalla carica degli amministratori dei due preesistenti condomini, sia perché, comunque, in virtù del principio della prorogatio imperii, detti amministratori avevano conservato i loro poteri sino alla nomina del nuovo, unico amministratore; b) le deleghe conferite dai condomini DN, M e Convento di S. Benedetto dovevano considerarsi valide, non essendo richiesta la forma scritta per il loro conferimento e l&#8217;eventuale loro invalidità potendo essere fatta valere solo dai condomini rappresentanti; c) ugualmente, solo il condomino interessato poteva far valere la tardività della comunicazione dell&#8217;avviso di convocazione, che, peraltro, nelle specie non risultava provata; d) il disposto dell&#8217;art. 1123, ult. co., cod. civ. legittimava l&#8217;approvazione separata di spese riguardanti ciascuna scala, non potendosi ritenere legittimati all&#8217;approvazione, per assoluta mancanza di interesse, i condomini che non ne traggano alcuna utilità; e) quando il preventivo non sia stato ancora approvato, l&#8217;Amministratore può essere autorizzato dall&#8217;assemblea, ai sensi dell&#8217;art. 1135, n. 2 , cod. civ., a riscuotere i contributi in via provvisoria, in acconto e salvo conguaglio; f) inammissibile per estrema genericità doveva ritenersi la censura relativa a &#8220;spese non dovute, non documentate ed erroneamente ripartite&#8221;.</p>
<p>Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il BLA sulla base di un unico motivo, articolato in sei punti.</p>
<p>Resiste con controricorso illustrato da successiva memoria, il Condominio di Via Vicenza 30-32, in Roma.</p>
<p>All&#8217;odierna udienza il difensore del ricorrente ha replicato con osservazioni scritte alla richiesta di rigetto del ricorso avanzata dal P.M..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Con l&#8217;unico motivo formulato il ricorrente censura la sentenza impugnata per: violazione e falsa applicazione degli artt. 1123, 1135, 1136, 1137 cod. civ. e 66 disp. att. stesso codice; violazione e falsa applicazione delle norme vigenti in tema di conflitto d&#8217;interessi ed onere della prova (artt. 2373 e 2697 cod. civ.); insufficienza e contraddittorietà della motivazione.</p>
<p>All&#8217;uopo, adduce che: 1 ) erroneamente la Corte d&#8217;Appello ha ritenuto legittima la convocazione dell&#8217;assemblea da parte degli amministratori dei due preesistenti condomini, poiché la dichiarata inesistenza ed illegittimità di una pluralità di condomini per un unico fabbricato comportava l&#8217;inesistenza ed illegittimità della nomina di amministratori separati per ciascun condominio, con la conseguenza che essi, non essendo condomini, non avrebbero potuto disporre la convocazione dell&#8217;assemblea, che, ai sensi dell&#8217;art. 66, co. 2 , disp. att. cod. civ., in caso di mancanza dell&#8217;amministratore, può essere disposta ad iniziativa di ciascun condomino; l&#8217;illegittimità della nomina non consentiva, peraltro, il ricorso al principio della prorogatio dei poteri;</p>
<p>2 ) poiché l&#8217;art. 7 del regolamento condominiale prescrive la forma scritta per il rilascio delle deleghe a rappresentare i condomini in sede di assemblea ed esso ricorrente non denunciava un eccesso di potere da parte dei delegati, bensì l&#8217;esistenza stessa delle deleghe, il giudice d&#8217;appello non poteva negargli il diritto di controllare l&#8217;esistenza o regolarità delle deleghe, anche all&#8217;effetto di poter sicuramente opporre ai delegati le risultanze dell&#8217;assemblea e le sue deliberazioni; inoltre, con riferimento alle deleghe rilasciata a MB, che poi sarebbe risultato eletto nuovo amministratore, si era verificato un caso di conflitto di interessi, avendo, il MB, interesse alla sua nomina come amministratore;</p>
<p>3 ) la corte di merito, equivocando tra omessa e tardiva convocazione ed omettendo di esaminare la dichiarazione dell&#8217;ufficio postale attestante che ad esso ricorrente l&#8217;avviso di convocazione era stato comunicato addirittura dopo che l&#8217;assemblea si era tenuta, ha disatteso il costante insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui l&#8217;interesse a far valere la nullità assoluta delle deliberazioni condominiali per difetto di convocazione va riconosciuto a ciascun condomino, anche quando egli sia stato regolarmente convocato ed abbia partecipato all&#8217;assemblea;</p>
<p>4 ) facendo falsa applicazione dell&#8217;art. 1123, Ult. co., cod. civ., la sentenza impugnata ha ritenuto legittima l&#8217;approvazione di due distinti consuntivi, trascurando di considerare che essi non riguardavano le spese relative alla manutenzione delle scale A e B, bensì tutte le spese condominiali;</p>
<p>5 ) non può essere legittimamente ricompresa tra le attribuzioni dell&#8217;assemblea l&#8217;emissione di bollettini provvisori di pagamento da parte dell&#8217;amministratore, senza esonero dei condomini assenti e senza l&#8217;indicazione dei criteri di ripartizione, della misura e delle modalità di pagamento, tale autorizzazione risolvendosi nel conferimento di un non consentito arbitrio all&#8217;amministratore; peraltro, l&#8217;argomento non era indicato nell&#8217;ordine del giorno dell&#8217;assemblea, che prevedeva, invece, l&#8217;approvazione del preventivo e del piano di riparto;</p>
<p>6 ) erroneamente la corte territoriale ha ritenuto viziato da genericità il motivo col quale si denunciava l&#8217;illegittimità del rendiconto perché indicava spese non dovute, erroneamente ripartite e non documentate; tale censura, invero, ribadiva gli specifici rilievi critici svolti con le note scritte depositate in data 20 dicembre 1996, in primo grado.</p>
<p>Il ricorso è infondato.</p>
<p>1 ) Anche se, contrariamente a quel che ritiene la Corte d&#8217;Appello, la dichiarata illegittimità della costituzione di separati condomini per ciascuna delle due scale del fabbricato condominiale comportava automaticamente l&#8217;illegittimità della nomina di due distinti amministratori, dovendosi procedere alla nomina dell&#8217;amministratore dell&#8217;unico condominio, si deve ritenere che, comunque, in virtù dell&#8217;istituto della prorogatio imperii, applicabile in ogni caso in cui il condominio venga privato dell&#8217;opera del suo amministratore e siasi in attesa della nomina del nuovo amministratore, correttamente l&#8217;assemblea sia stata convocata dagli amministratori dei preesistenti due condomini, la cui costituzione era stata dichiarata illegittima.</p>
<p>Per vero, l&#8217;istituto della prorogatio imperii, essendo fondato, oltre che sulla presunzione di una conformità della prorogatio alla volontà dei condomini, anche sull&#8217;interesse del condominio alla continuità dell&#8217;amministratore, rileva la sua utilità, non solo nei casi di scadenza del termine di cui al secondo comma dell&#8217;art. 1129 cod. civ. o di dimissioni dell&#8217;amministratore, ma anche nei casi di revoca dell&#8217;amministratore o di annullamento per illegittimità della delibera di nomina.</p>
<p>A diversa conclusione non può indurre la norma di cui all&#8217;art. 66, co. 2 cod. civ., poiché il potere di convocare l&#8217;assemblea attribuito a ciascun condomino da tale norma presuppone la mancanza dell&#8217;amministratore, che è ipotesi diversa da quella che si verifica nei casi di cessazione per qualsivoglia causa del mandato dell&#8217;amministratore o di illegittimità della sua nomina.</p>
<p>2 ) Come ritenuto dalla condivisa giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr. sent. n. 4601-1983; sent. n. 3952-1994), in difetto di norme particolari, i rapporti tra il rappresentante ed il condomino rappresentato sono disciplinati dalle regole del mandato, con la conseguenza che, come si ritiene per l&#8217;ipotesi del negozio concluso dal falsus procurator, l&#8217;operato del delegato nel corso dell&#8217;assemblea è inefficace nei confronti del delegante fino alla ratifica da parte di quest&#8217;ultimo. L&#8217;inefficacia, tuttavia, non è rilevabile d&#8217;ufficio ma solo su eccezione di parte e la legittimazione a proporre l&#8217;eccezione spetta esclusivamente al condomino pseudo &#8211; rappresentato.</p>
<p>Inammissibile, poi, perché per la prima volta posta in questa sede, è la questione del conflitto di interessi in cui si sarebbe venuto a trovare il MB, delegato dai condomini P.</p>
<p>3 ) Vero è che la nullità della deliberazione per omessa comunicazione dell&#8217;avviso di convocazione dell&#8217;assemblea può esser fatta valere da ciascun condomino, trattandosi di nullità assoluta, ma quando, come nel caso in esame, i condomini nei cui confronti la comunicazione sarebbe stata omessa, siano stati presenti all&#8217;assemblea, deve presumersi che essi abbiano avuto comunque notizia della convocazione dell&#8217;assemblea, sicché la loro partecipazione all&#8217;assemblea è, per costante e condivisa giurisprudenza (cfr. Cass., sent. n. 4846-1988; Cass., sent. n. 1033-1995; Cass., sent. n. 875-1999), idonea a sanare l&#8217;eventuale irregolarità della convocazione.</p>
<p>4 ) È ben vero che, come osserva il ricorrente, l&#8217;accertata illegittimità della costituzione di un duplice condominio imponeva una sola votazione dell&#8217;unica assemblea condominiale per l&#8217;unico bilancio consuntivo, senza che a tale conclusione si potesse derogare, come, invece, ha fatto il giudice d&#8217;appello, in forza della norma posta dall&#8217;art. 1123, ult. co., cod. civ., poiché si votò, non già per le sole spese di manutenzione e pulizia delle due scale, bensì per il bilancio consuntivo complessivo.</p>
<p>Sennonché, sebbene la votazione si sia svolta in maniera irregolare e certamente atipica, non risulta che siano state violate le norme che fissano il quorum costitutivo dell&#8217;assemblea ed il quorum deliberativo; il ricorrente nulla deduce al riguardo. Sicché, deve ritenersi che, sommati i millesimi rappresentati da tutti i condomini presenti o rappresentati e da tutti i condomini che approvarono le delibere impugnate, i due quorum siano stati rappresentati.</p>
<p>Inammissibili, perché per la prima volta fatte in sede di legittimità (comunque, il ricorrente non si duole di omesso esame) e, peraltro, perché non esposte in ricorso, nonostante la loro autonoma valenza, risultano le deduzioni fatte dal ricorrente con le note scritte di replica al P.M. in ordine ad un presunto pregiudizio scaturito a suo carico dall&#8217;irregolare votazione in tema di ripartizione delle spese condominiali.</p>
<p>5 ) Nessuna norma vieta che, ai fini di una sollecita e puntuale gestione dell&#8217;amministrazione condominiale, in attesa dell&#8217;approvazione del bilancio preventivo, l&#8217;assemblea deliberi di autorizzare l&#8217;amministratore a chiedere ai condomini pagamenti provvisori, con riserva di conguaglio sulla base del bilancio approvato e tenuto conto dei valori millesimali attribuiti a ciascuna proprietà individuale.</p>
<p>Trattasi di materia affidata al potere discrezionale dell&#8217;assemblea.</p>
<p>Quanto, poi, al rilievo che l&#8217;argomento non sarebbe stato inserito nell&#8217;O.d.G. dell&#8217;assemblea, si osserva che, per quel che risulta dalla sentenza impugnata, la questione viene posta per la prima volta in sede di legittimità e, pertanto, dev&#8217;essere ritenuta inammissibile. Nè, comunque, la sentenza viene impugnata per omesso esame della questione.</p>
<p>6 ) L&#8217;ultima censura è infondata, sia perché, come risulta dalla stessa prospettazione fattane in ricorso, il motivo d&#8217;appello si limitava a riportarsi alle doglianze espresse in primo grado sia perché le stesse note esplicative depositate in primo grado non indicavano le ragioni per cui le spese ivi elencate non erano, ad avviso del ricorrente, dovute oppure erano erroneamente ripartite oppure non erano documentate.</p>
<p>Conclusivamente, il ricorso va respinto e, pertanto, secondo l&#8217;ordinario criterio, il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 2656,50, di cui euro 2500,00 per onorari.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 13 novembre 2002, nella camera di consiglio della 2a Sezione Civile.</p>
<p>Cassazione Civile Sez. II 27 marzo 2003 n. 4531</p>
<p>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</p>
<p>SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:</p>
<p>Dott. Vincenzo CALFAPIETRA &#8211; Presidente -</p>
<p>Dott. Alfredo MENSITIERI &#8211; Consigliere -</p>
<p>Dott. Giandonato NAPOLETANO &#8211; Rel. Consigliere -</p>
<p>Dott. Rosario DE JULIO &#8211; Consigliere -</p>
<p>Dott. Carlo CIOFFI &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p>SENTENZA</p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>BLA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE SANTO 10, presso lo studio dell&#8217;avvocato CLAUDIO BLA, che lo difende, giusta delega in atti;</p>
<p>- ricorrente -</p>
<p>contro</p>
<p>CONDOMINIO, in persona Amm.re p.t. MB, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 357, presso lo studio dell&#8217;avvocato LUCIANO MENNELLA, che lo difende, giusta delega in atti;</p>
<p>- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 160-99 della Corte d&#8217;Appello di ROMA, depositata il 20-01-99;</p>
<p>udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13-11-02 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;</p>
<p>udito l&#8217;Avvocato Claudio BLA, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;</p>
<p>udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per rigetto del ricorso.</p>
<p>Fatto</p>
<p>La Corte d&#8217;Appello di Roma, con sentenza resa in data 20 gennaio 1999, ha rigettato l&#8217;appello proposto da BLA avverso la sentenza del tribunale del luogo, che aveva rigettata l&#8217;impugnazione, proposta dal BLA, con atto di citazione notificato il 3 luglio 1996, delle seguenti deliberazioni adottato in data 27 maggio 1996 dall&#8217;assemblea del Condominio di Via Vicenza, nn. cc. 30-32, in Roma: nomina dell&#8217;amministratore del Condominio; approvazione del bilancio consuntivo relativo all&#8217;anno 1995; autorizzazione al nuovo amministratore ad emettere &#8220;bollettini provvisori&#8221; di pagamento per l&#8217;anno 1996, in attesa della formazione e dell&#8217;approvazione del relativo preventivo.</p>
<p>Il giudice d&#8217;appello ha osservato che: a) correttamente l&#8217;assemblea era stata convocata dagli amministratori dei due preesistenti condomini dell&#8217;unico fabbricato, nonostante che il tribunale di Roma avesse, in esito a precedente giudizio, ritenuta illegittima la costituzione di un condominio per ciascuna delle due scale del fabbricato, sia perché tale decisione non aveva comportato la revoca, la sospensione o la cessazione dalla carica degli amministratori dei due preesistenti condomini, sia perché, comunque, in virtù del principio della prorogatio imperii, detti amministratori avevano conservato i loro poteri sino alla nomina del nuovo, unico amministratore; b) le deleghe conferite dai condomini DN, M e Convento di S. Benedetto dovevano considerarsi valide, non essendo richiesta la forma scritta per il loro conferimento e l&#8217;eventuale loro invalidità potendo essere fatta valere solo dai condomini rappresentanti; c) ugualmente, solo il condomino interessato poteva far valere la tardività della comunicazione dell&#8217;avviso di convocazione, che, peraltro, nelle specie non risultava provata; d) il disposto dell&#8217;art. 1123, ult. co., cod. civ. legittimava l&#8217;approvazione separata di spese riguardanti ciascuna scala, non potendosi ritenere legittimati all&#8217;approvazione, per assoluta mancanza di interesse, i condomini che non ne traggano alcuna utilità; e) quando il preventivo non sia stato ancora approvato, l&#8217;Amministratore può essere autorizzato dall&#8217;assemblea, ai sensi dell&#8217;art. 1135, n. 2 , cod. civ., a riscuotere i contributi in via provvisoria, in acconto e salvo conguaglio; f) inammissibile per estrema genericità doveva ritenersi la censura relativa a &#8220;spese non dovute, non documentate ed erroneamente ripartite&#8221;.</p>
<p>Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il BLA sulla base di un unico motivo, articolato in sei punti.</p>
<p>Resiste con controricorso illustrato da successiva memoria, il Condominio di Via Vicenza 30-32, in Roma.</p>
<p>All&#8217;odierna udienza il difensore del ricorrente ha replicato con osservazioni scritte alla richiesta di rigetto del ricorso avanzata dal P.M..</p>
<p>Diritto</p>
<p>Con l&#8217;unico motivo formulato il ricorrente censura la sentenza impugnata per: violazione e falsa applicazione degli artt. 1123, 1135, 1136, 1137 cod. civ. e 66 disp. att. stesso codice; violazione e falsa applicazione delle norme vigenti in tema di conflitto d&#8217;interessi ed onere della prova (artt. 2373 e 2697 cod. civ.); insufficienza e contraddittorietà della motivazione.</p>
<p>All&#8217;uopo, adduce che: 1 ) erroneamente la Corte d&#8217;Appello ha ritenuto legittima la convocazione dell&#8217;assemblea da parte degli amministratori dei due preesistenti condomini, poiché la dichiarata inesistenza ed illegittimità di una pluralità di condomini per un unico fabbricato comportava l&#8217;inesistenza ed illegittimità della nomina di amministratori separati per ciascun condominio, con la conseguenza che essi, non essendo condomini, non avrebbero potuto disporre la convocazione dell&#8217;assemblea, che, ai sensi dell&#8217;art. 66, co. 2 , disp. att. cod. civ., in caso di mancanza dell&#8217;amministratore, può essere disposta ad iniziativa di ciascun condomino; l&#8217;illegittimità della nomina non consentiva, peraltro, il ricorso al principio della prorogatio dei poteri;</p>
<p>2 ) poiché l&#8217;art. 7 del regolamento condominiale prescrive la forma scritta per il rilascio delle deleghe a rappresentare i condomini in sede di assemblea ed esso ricorrente non denunciava un eccesso di potere da parte dei delegati, bensì l&#8217;esistenza stessa delle deleghe, il giudice d&#8217;appello non poteva negargli il diritto di controllare l&#8217;esistenza o regolarità delle deleghe, anche all&#8217;effetto di poter sicuramente opporre ai delegati le risultanze dell&#8217;assemblea e le sue deliberazioni; inoltre, con riferimento alle deleghe rilasciata a MB, che poi sarebbe risultato eletto nuovo amministratore, si era verificato un caso di conflitto di interessi, avendo, il MB, interesse alla sua nomina come amministratore;</p>
<p>3 ) la corte di merito, equivocando tra omessa e tardiva convocazione ed omettendo di esaminare la dichiarazione dell&#8217;ufficio postale attestante che ad esso ricorrente l&#8217;avviso di convocazione era stato comunicato addirittura dopo che l&#8217;assemblea si era tenuta, ha disatteso il costante insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui l&#8217;interesse a far valere la nullità assoluta delle deliberazioni condominiali per difetto di convocazione va riconosciuto a ciascun condomino, anche quando egli sia stato regolarmente convocato ed abbia partecipato all&#8217;assemblea;</p>
<p>4 ) facendo falsa applicazione dell&#8217;art. 1123, Ult. co., cod. civ., la sentenza impugnata ha ritenuto legittima l&#8217;approvazione di due distinti consuntivi, trascurando di considerare che essi non riguardavano le spese relative alla manutenzione delle scale A e B, bensì tutte le spese condominiali;</p>
<p>5 ) non può essere legittimamente ricompresa tra le attribuzioni dell&#8217;assemblea l&#8217;emissione di bollettini provvisori di pagamento da parte dell&#8217;amministratore, senza esonero dei condomini assenti e senza l&#8217;indicazione dei criteri di ripartizione, della misura e delle modalità di pagamento, tale autorizzazione risolvendosi nel conferimento di un non consentito arbitrio all&#8217;amministratore; peraltro, l&#8217;argomento non era indicato nell&#8217;ordine del giorno dell&#8217;assemblea, che prevedeva, invece, l&#8217;approvazione del preventivo e del piano di riparto;</p>
<p>6 ) erroneamente la corte territoriale ha ritenuto viziato da genericità il motivo col quale si denunciava l&#8217;illegittimità del rendiconto perché indicava spese non dovute, erroneamente ripartite e non documentate; tale censura, invero, ribadiva gli specifici rilievi critici svolti con le note scritte depositate in data 20 dicembre 1996, in primo grado.</p>
<p>Il ricorso è infondato.</p>
<p>1 ) Anche se, contrariamente a quel che ritiene la Corte d&#8217;Appello, la dichiarata illegittimità della costituzione di separati condomini per ciascuna delle due scale del fabbricato condominiale comportava automaticamente l&#8217;illegittimità della nomina di due distinti amministratori, dovendosi procedere alla nomina dell&#8217;amministratore dell&#8217;unico condominio, si deve ritenere che, comunque, in virtù dell&#8217;istituto della prorogatio imperii, applicabile in ogni caso in cui il condominio venga privato dell&#8217;opera del suo amministratore e siasi in attesa della nomina del nuovo amministratore, correttamente l&#8217;assemblea sia stata convocata dagli amministratori dei preesistenti due condomini, la cui costituzione era stata dichiarata illegittima.</p>
<p>Per vero, l&#8217;istituto della prorogatio imperii, essendo fondato, oltre che sulla presunzione di una conformità della prorogatio alla volontà dei condomini, anche sull&#8217;interesse del condominio alla continuità dell&#8217;amministratore, rileva la sua utilità, non solo nei casi di scadenza del termine di cui al secondo comma dell&#8217;art. 1129 cod. civ. o di dimissioni dell&#8217;amministratore, ma anche nei casi di revoca dell&#8217;amministratore o di annullamento per illegittimità della delibera di nomina.</p>
<p>A diversa conclusione non può indurre la norma di cui all&#8217;art. 66, co. 2 cod. civ., poiché il potere di convocare l&#8217;assemblea attribuito a ciascun condomino da tale norma presuppone la mancanza dell&#8217;amministratore, che è ipotesi diversa da quella che si verifica nei casi di cessazione per qualsivoglia causa del mandato dell&#8217;amministratore o di illegittimità della sua nomina.</p>
<p>2 ) Come ritenuto dalla condivisa giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr. sent. n. 4601-1983; sent. n. 3952-1994), in difetto di norme particolari, i rapporti tra il rappresentante ed il condomino rappresentato sono disciplinati dalle regole del mandato, con la conseguenza che, come si ritiene per l&#8217;ipotesi del negozio concluso dal falsus procurator, l&#8217;operato del delegato nel corso dell&#8217;assemblea è inefficace nei confronti del delegante fino alla ratifica da parte di quest&#8217;ultimo. L&#8217;inefficacia, tuttavia, non è rilevabile d&#8217;ufficio ma solo su eccezione di parte e la legittimazione a proporre l&#8217;eccezione spetta esclusivamente al condomino pseudo &#8211; rappresentato.</p>
<p>Inammissibile, poi, perché per la prima volta posta in questa sede, è la questione del conflitto di interessi in cui si sarebbe venuto a trovare il MB, delegato dai condomini P.</p>
<p>3 ) Vero è che la nullità della deliberazione per omessa comunicazione dell&#8217;avviso di convocazione dell&#8217;assemblea può esser fatta valere da ciascun condomino, trattandosi di nullità assoluta, ma quando, come nel caso in esame, i condomini nei cui confronti la comunicazione sarebbe stata omessa, siano stati presenti all&#8217;assemblea, deve presumersi che essi abbiano avuto comunque notizia della convocazione dell&#8217;assemblea, sicché la loro partecipazione all&#8217;assemblea è, per costante e condivisa giurisprudenza (cfr. Cass., sent. n. 4846-1988; Cass., sent. n. 1033-1995; Cass., sent. n. 875-1999), idonea a sanare l&#8217;eventuale irregolarità della convocazione.</p>
<p>4 ) È ben vero che, come osserva il ricorrente, l&#8217;accertata illegittimità della costituzione di un duplice condominio imponeva una sola votazione dell&#8217;unica assemblea condominiale per l&#8217;unico bilancio consuntivo, senza che a tale conclusione si potesse derogare, come, invece, ha fatto il giudice d&#8217;appello, in forza della norma posta dall&#8217;art. 1123, ult. co., cod. civ., poiché si votò, non già per le sole spese di manutenzione e pulizia delle due scale, bensì per il bilancio consuntivo complessivo.</p>
<p>Sennonché, sebbene la votazione si sia svolta in maniera irregolare e certamente atipica, non risulta che siano state violate le norme che fissano il quorum costitutivo dell&#8217;assemblea ed il quorum deliberativo; il ricorrente nulla deduce al riguardo. Sicché, deve ritenersi che, sommati i millesimi rappresentati da tutti i condomini presenti o rappresentati e da tutti i condomini che approvarono le delibere impugnate, i due quorum siano stati rappresentati.</p>
<p>Inammissibili, perché per la prima volta fatte in sede di legittimità (comunque, il ricorrente non si duole di omesso esame) e, peraltro, perché non esposte in ricorso, nonostante la loro autonoma valenza, risultano le deduzioni fatte dal ricorrente con le note scritte di replica al P.M. in ordine ad un presunto pregiudizio scaturito a suo carico dall&#8217;irregolare votazione in tema di ripartizione delle spese condominiali.</p>
<p>5 ) Nessuna norma vieta che, ai fini di una sollecita e puntuale gestione dell&#8217;amministrazione condominiale, in attesa dell&#8217;approvazione del bilancio preventivo, l&#8217;assemblea deliberi di autorizzare l&#8217;amministratore a chiedere ai condomini pagamenti provvisori, con riserva di conguaglio sulla base del bilancio approvato e tenuto conto dei valori millesimali attribuiti a ciascuna proprietà individuale.</p>
<p>Trattasi di materia affidata al potere discrezionale dell&#8217;assemblea.</p>
<p>Quanto, poi, al rilievo che l&#8217;argomento non sarebbe stato inserito nell&#8217;O.d.G. dell&#8217;assemblea, si osserva che, per quel che risulta dalla sentenza impugnata, la questione viene posta per la prima volta in sede di legittimità e, pertanto, dev&#8217;essere ritenuta inammissibile. Nè, comunque, la sentenza viene impugnata per omesso esame della questione.</p>
<p>6 ) L&#8217;ultima censura è infondata, sia perché, come risulta dalla stessa prospettazione fattane in ricorso, il motivo d&#8217;appello si limitava a riportarsi alle doglianze espresse in primo grado sia perché le stesse note esplicative depositate in primo grado non indicavano le ragioni per cui le spese ivi elencate non erano, ad avviso del ricorrente, dovute oppure erano erroneamente ripartite oppure non erano documentate.</p>
<p>Conclusivamente, il ricorso va respinto e, pertanto, secondo l&#8217;ordinario criterio, il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 2656,50, di cui euro 2500,00 per onorari.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 13 novembre 2002, nella camera di consiglio della 2a Sezione Civile.</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 30 maggio 2012 n. 8643</title>
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		<pubDate>Mon, 03 Mar 2014 13:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Beni Comuni]]></category>
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		<description><![CDATA[Può il condomino aprire un varco sul muro condominiale per mettere in comunicazione il proprio immobile con un immobile ultroneo? Quando non si può azionare il diritto di sopraelevazione?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente -<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 27502/2010 proposto da:</p>
<p>U.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIPRO 77, presso lo studio dell&#8217;avvocato SPERANZA CRISTINA, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato NERI Claudio;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>T.U., P.A., S.R.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 90/2010 della CORTE D&#8217;APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 08/06/2010;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/04/2012 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con atto notificato il 21.4.1999 U.D., premettendo di essere proprietario della casa di abitazione sita ai piani primo e terra del fabbricato posto al civico n. (OMISSIS), e che nello stesso fabbricato era presente altra unità immobiliare, posta su più piani (dal 2 al 4) di proprietà di P.A., da lei acquistata dai precedenti proprietari i coniugi T.U. e S.R., unitamente ad altra distinta unità immobiliare, sita nelle stessa via, al primo ed al 2 piano di una contiguo fabbricato con ingresso al civico n. (OMISSIS);</p>
<p>tanto premesso, evocava in giudizio P.A. deducendo che quest&#8217;ultima aveva eseguito opere di ristrutturazione delle due unità immobiliari da lei acquistate, eliminando la già esistente scala interna di collegamento tra il 1 ed il 2 piano; mettendo in comunicazione i due appartamenti preesistenti, posti nei due diversi e contigui fabbricati; sopraelevando e rendendo abitabile il preesistente sottotetto; eliminando parte del preesistente tetto comune per realizzare un terrazzo di uso esclusivo. Sosteneva l&#8217;attore che le opere indicate violavano i propri diritti, compromettendo la staticità dell&#8217;intero edificio per l&#8217;evidente violazione di norme antisismiche; per cui chiedeva che l&#8217;adito Tribunale di Campobasso accertasse e dichiarasse l&#8217;abusività delle opere descritte, con la condanna della P. al ripristino della precedente situazione; in via subordinata, ove fosse ritenuta legittima la sopraelevazione eseguita, instava per la condanna della convenuta al pagamento dell&#8217;indennità di sopraelevazione, ed in ogni caso al risarcimento di tutti i danni causati all&#8217;immobile di sua proprietà esclusiva ed alle parti comuni del fabbricato a seguito dei denunciati abusi.</p>
<p>Si costituiva la convenuta contestando la domanda attrice, eccependo di avere acquistato gli immobili dai coniugi T. &#8211; S. quando questi avevano già realizzato gli interventi edilizi in questione, per cui chiedeva ed otteneva la loro chiamata in giudizio per essere manlevata dall&#8217;eventuale accoglimento delle istanze dell&#8217; U..</p>
<p>I coniugi T. &#8211; S. nel costituirsi, contestavano la chiamata in garanzia. Vi quanto i lavori, al contrario, erano stati eseguiti dopo la vendita degli immobili in favore della convenuta, eccependo la prescrizione dei diritti dell&#8217;attore e l&#8217;inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem stante una precedente sentenza emessa dallo stesso tribunale tra le stesse parti.</p>
<p>Espletata l&#8217;istruttoria mediante prove orali e CTU, il tribunale di Campobasso con sentenza n. 598/2007 condannava in solido i coniugi T. &#8211; S. al pagamento in favore dell&#8217;attore della somma di Euro 4.100.000 oltre interessi, rigettando nel resto le domande attrici e regolando variamente le spese processuali. Il tribunale riteneva non provato alcun pregiudizio alla statica dell&#8217;immobile;</p>
<p>estendeva la domanda attrice ai terzi chiamati, ponendo a loro carico anche l&#8217;indennità per la sopraelevazione ex art. 1127 c.p.c., comma 4.</p>
<p>La sentenza veniva appellata dall&#8217; U. che la riteneva viziata da extrapetizione ed insisteva in particolar modo per l&#8217;accertamento della violazione delle normativa antisismica. Si costituivano i coniugi T. &#8211; S. chiedendo il rigetto dell&#8217;appello ed in via incidentale chiedevano di essere estromessi dal giudizio per essere del tutto estranei alle vicende in parola, atteso che gli interventi lamentati erano stati eseguiti in epoca successiva alla vendita dell&#8217;immobile alla P.. Quest&#8217;ultima, a sua volta costituitasi, resisteva all&#8217;impugnazione di cui chiedeva il rigetto unitamente all&#8217;appello incidentale.</p>
<p>L&#8217;adita Corte d&#8217;Appello di Campobasso, con sentenza n. 90/2010 depositato in data 8.6.2010, in parziale riforma della sentenza impugnata condannava P.A. al pagamento in favore di A.D. della somma di Euro 4.100,00, nonchè al rimborso delle spese del doppio grado sia in favore dell&#8217; U. che dei coniugi T. &#8211; S..</p>
<p>La corte non riteneva fondata la domanda di garanzia formulata dalla P. contro i T. &#8211; S. perchè questi avevano alienato l&#8217;immobile nello stato di fatto in cui si trovava al momento delle compravendita. Ribadiva, in relazione alla normativa antisismica, che la presunzione di pericolosità della sopralevazione era stata vinta dalle due relazioni del CTU; che non era stata creata alcuna nuova servitù di passaggio a seguito dell&#8217;accorpamento dei due corpi di fabbrica; che la soprelevazione del fabbricato non era preclusa dall&#8217;eventuale proprietà condominiale del lastrico solare.</p>
<p>Ricorre per la cassazione delle sentenza U.D. articolando n. (OMISSIS) censure. La P. non ha svolto difese.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Con il 1 motivo l&#8217;esponente denunciando la violazione e falsa applicazione art. 1127 c.c., comma 2, e norme di cui al D.M. 14 gennaio 1986, nonchè il vizio di motivazione; deduce che la P. non poteva aver vinto la presunzione di pericolosità connessa con la sopraelevazione dell&#8217;ultimo piano ai sensi art. 1127 c.c., comma 2, postulando la stessa la necessità dell&#8217;obbligo di adeguamento alla normativa antisismica. Sostiene la corte territoriale che la presunzione di pericolosità della sopraelevazione poteva essere vinta mediante la prova, incombente sull&#8217;autore della nuova fabbrica, che non solo la soprelevazione ma anche la struttura sottostante fosse idonea a fronteggiare il rischio sismico; che nella fattispecie &#8220;detta prova (in grado di ribaltare la presunzione di pericolosità) si sarebbe potuto ricavare dalle due relazioni del CTU, secondo cui nel caso in esame non si configurano ampliamenti e sopraelevazioni che rendano necessario l&#8217;adeguamento sismico&#8221;. Evidenzia però il ricorrente che la Corte molisana aveva fatto proprie in modo del tutto acritico le immotivate e contrastanti conclusioni cui era giunto il CTU, senza però prendere in esame nè le risultanze processuali di segno opposto nè i puntuali rilevi formulati dal CTP. Peraltro lo stesso CTU, proseguendo nelle proprie elaborazioni, aveva osservato che si rendeva necessario il rilascio del certificato previsto dalla L. n. 64, art. 28, attestante la perfetta rispondenza dell&#8217;opera eseguita alle norme antisismiche, ritenendolo &#8220;propedeutico&#8221; al rilascio del certificato di agibilità da parte del comune.</p>
<p>La doglianza è fondata.</p>
<p>La Corte infatti non si è adeguata, come doveva, alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, circa la modalità e possibilità di vincere quella particolare presunzione di pericolosità in caso di sopraelevazione, attraverso la prova positiva (e non meramente ipotetica) di avere eseguito le opere necessarie per scongiurare il rischio sismico.</p>
<p>Secondo questa S.C. &#8220;Il divieto di sopraelevazione, per inidoneità delle condizioni statiche dell&#8217;edificio, previsto dall&#8217;art. 1127 c.c., comma 2, va interpretato non nel senso che la sopraelevazione è vietata soltanto se le strutture dell&#8217;edificio non consentono di sopportarne il peso, ma nel senso che il divieto sussiste anche nel caso in cui le strutture son tali che, una elevata la nuova fabbrica, non consentano di sopportare l&#8217;urto di forze in movimento quali le sollecitazioni di origine sismica. Pertanto, qualora le leggi antisismiche prescrivano particolari cautele tecniche da adottarsi, in ragione delle caratteristiche del territorio, nella sopraelevazione degli edifici, esse sono da considerarsi integrative dell&#8217;art. 1127 c.c., comma 2, e la loro inosservanza determina una presunzione di pericolosità della sopraelevazione che può essere vinta esclusivamente mediante la prova, incombente sull&#8217;autore della nuova fabbrica, che non solo la sopraelevazione, ma anche la struttura sottostante sia idonea a fronteggiare il rischio sismico.</p>
<p>(Fattispecie relativa ad una sopraelevazione sul lastrico solare eseguita a Napoli, senza il rispetto delle cautele imposte dalla L. n. 64 del 1974) (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3196 del 11/02/2008).</p>
<p>Passando all&#8217;esame del 2 motivo, con esso l&#8217;esponente denunzia la violazione e falsa applicazione degli art. 1102 e 1122 c.c. e dell&#8217;art. 113 c.p.c., comma 1, nonchè vizio di motivazione. Censura la sentenza nel punto in cui ritiene legittima l&#8217;apertura di un varco da parte della sig.ra P. nel muro perimetrale, portante al fabbricato (civico n. (OMISSIS)) di cui è parte l&#8217;unità immobiliare di proprietà del ricorrente, allo scopo di mettere in comunicazione i due diversi appartamenti della stessa sig.ra P., posti l&#8217;uno al civ. (OMISSIS) e l&#8217;altro al n. (OMISSIS) di via (OMISSIS). In tal modo la Corte molisana ha ignorato la pur numerosa e costante giurisprudenza secondo cui nella fattispecie si configurerebbe un uso indebito del bene condominiale come tale illegittimo in quanto non consentito dall&#8217;art. 1102 c.c..</p>
<p>La doglianza è fondata.</p>
<p>La soluzione adottata dalla corte che ha ritenuto regolare l&#8217;apertura del varco tra le due costruzioni non è soddisfacente e si pone invero in chiaro contrasto con la giurisprudenza formatasi in subiecta materia che ha ritenuto l&#8217;ipotesi come quella in esame in chiaro contrasto con l&#8217;uso del muro comune e dunque non consentita a norma dell&#8217;art. 1102 cod. civ..</p>
<p>Invero, secondo questa S.C., &#8220;qualora l&#8217;apertura nei muro perimetrale comune di un edificio condominiale sia eseguita dal singolo condomino per mettere in comunicazione una unità immobiliare di sua esclusiva proprietà con un&#8217;altra unità compresa in un diverso fabbricato, l&#8217;uso del muro comune non può ritenersi consentito a norma dell&#8217;art. 1102 c.c., in quanto non si risolve in un semplice maggiore suo godimento, ma integra una anormale e diversa utilizzazione diretta a sopperire ai bisogni di un bene al quale non è legato da alcun rapporto&#8221;. (Cass. n. 2773 del 07/03/1992; Cass. Sez. 2, n. 3867 del 11/06/1986; Cass. n. 5780 del 25/10/1988; Cass. n. 360 del 13/01/1995; Cass. n. 8915 del 09/09/1998).</p>
<p>La riconosciuta fondatezza delle superiori censure consentono raccogl&#8217;mento del ricorso, previo assorbimento degli altri motivi (motivo n. 3: violazione e falsa applicazione degli artt. 1117, 1102 e 1120 e 1127 c.c., nonchè vizio di motivazione; lastrico solare ed occupazione di parte del tetto originario trasformato in terrazzo esclusivo; 4 motivo: violazione e falsa applicazione degli art. 1127 c.c., comma 4, nonchè vizio di motivazione; indennità di sopraelevazione &#8211; congruità).</p>
<p>In conclusione il ricorso dev&#8217;essere accolto; dev&#8217;essere cassata la sentenza impugnata in ragione dei motivi accolti e rinviata la causa anche per le spese alla Corte d&#8217;Appello di Napoli.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>la Corte accoglie il 1 ed il 2 motivo del ricorso assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in ragione dei motivi accolti e rinvia la causa anche per le spese, alla Corte d&#8217;Appello di Napoli.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 24 aprile 2012.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2012.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 19 dicembre 2011 n. 27507</title>
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		<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 15:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Scioglimento]]></category>
		<category><![CDATA[assemblea]]></category>
		<category><![CDATA[autorità giudiziaria]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[maggioranze]]></category>
		<category><![CDATA[presupposti]]></category>
		<category><![CDATA[requisiti]]></category>
		<category><![CDATA[scioglimento]]></category>

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		<description><![CDATA[Quali sono i presupposti perché l'autorità giudiziaria sciogla il condominio negli edifici?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente -<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SCALISI Antonino &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 30290/2005 proposto da:</p>
<p>B.M. (OMISSIS), S.M. (OMISSIS), S.A. (OMISSIS), S.G.M. (OMISSIS) quale avente causa di C.I. in S. giusto contratto di compravendita, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 13, presso lo studio dell&#8217;avvocato BARTOLI STEFANO, rappresentati e difesi dagli avvocati MICELI Calogero, BERGAMASCHI GIUSEPPE;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO VIALE (OMISSIS) in persona dell&#8217;Amministratore G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 97, presso lo studio dell&#8217;avvocato GIANNI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato ROCCHINI MARIO;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 271/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di FIRENZE, depositata il 01/02/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/05/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;<br />
udito l&#8217;Avvocato ATTILIO CAROSELLI con delega dell&#8217;Avvocato GIUSEPPE BERGAMASCHI difensore dei ricorrenti che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito l&#8217;Avvocato GIANNI FIORA con delega dell&#8217;Avvocato MARIO RONCHINI difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>1. &#8211; Con atto di citazione notificato in data 12 febbraio 2003, S.A. e M., B.M. e C. F.I. proposero appello avverso la sentenza del Tribunale di Firenze con la quale era stata rigettata la loro domanda intesa al riconoscimento che il condominio di Viale (OMISSIS), convenuto, era costituito da due edifici autonomi, ovvero, allo scioglimento parziale del condominio ai sensi degli artt. 61 e 62 disp. att. cod. civ., nella considerazione che i due edifici avevano caratteristiche ed elementi comuni.</p>
<p>2. &#8211; Con sentenza depositata il 24 febbraio 2005, la Corte d&#8217;appello di Firenze rigettò il gravame, osservando che il c.t.u. aveva accertato, con argomentazioni condivisibili, che i due corpi di fabbrica che componevano l&#8217;edificio in questione non erano totalmente autonomi, presentando parti comuni quali il suolo su cui sorgeva l&#8217;edificio, le pareti esterne, porzioni di tetto e di gronda, e parti autonome, quali gli ingressi agli appartamenti, ai fondi, ai vani scala e agli impianti; ed inoltre che l&#8217;immobile era stato costruito in maniera unitaria nello stesso momento, ed introdotto in un&#8217;unica particella catastale, da ciò derivando la circostanza che il suolo sul quale poggiava il fabbricato era da considerare comune, sicchè non era possibile procedere alla divisione dell&#8217;edificio in questione in parti che avessero la caratteristica di edifici autonomi, poichè le parti comuni erano parti strutturali, e non era, quindi, invocabile l&#8217;applicazione della norma di cui all&#8217;art. 61 disp. att. cod. civ., comma 2, secondo il quale, in mancanza di deliberazione assembleare con la maggioranza di cui all&#8217;art. 1136 cod. civ., comma 2, la divisione può essere disposta dall&#8217;autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell&#8217;edificio della quale si chiede la separazione.</p>
<p>Quanto alla domanda di cui all&#8217;art. 62 disp. att. cod. civ., il cui primo comma prevede l&#8217;applicabilità della norma di cui al precedente art. 61 anche nella ipotesi in cui restino in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall&#8217;art. 1117 cod. civ., osservò la Corte di merito che tale norma non richiama anche il secondo comma del precedente art. 61, facendone derivare che la facoltà di deliberare lo scioglimento è attribuita all&#8217;autorità giudiziaria per il caso in cui restino in comune fra i partecipanti alcune delle cose indicate dall&#8217;art. 1117 cod. civ., solo se non sia necessario procedere a modificazioni di sorta, e non anche se la divisione non possa attuarsi senza dette modificazioni. Nella specie, la divisione dell&#8217;edificio in questione comportava opere per la sistemazione, quanto meno, della gronda se non anche delle facciate esterne, con la conseguenza che, rientrando la situazione di fatto dedotta in giudizio nella previsione normativa di cui all&#8217;art. 62 disp. att. cod. civ., comma 2, era inibito al giudice adito di disporre la divisione dell&#8217;edificio, rimanendo tale facoltà di esclusiva competenza dell&#8217;assemblea con la maggioranza ivi prevista.</p>
<p>3. &#8211; Per la cassazione di tale sentenza ricorrono B.M., S.A. e M., e S.G.M., quale avente causa da C.I. in S. sulla base di due motivi. Resiste con controricorso il Condominio di Viale (OMISSIS).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>1. &#8211; Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1117 cod. civ., artt. 61 e 62 disp. att. cod. civ. e norme consequenziali. Avrebbe errato la Corte di merito nel non consentire, nella specie, la creazione di due condomini autonomi relativamente alle parti separate, funzionalmente divise, come individuate dallo stesso c.t.u., e per le quali esistono anche tabelle millesimali diverse, sussistendo la indivisibilità solo in relazione ad alcune parti strumentali e necessarie per l&#8217;uso in comune. Si osserva nel ricorso, quanto alla interpretazione che dell&#8217;art. 62 disp. att. cod. civ., ha fornito il giudice di secondo grado, che tale norma prevede proprio la possibilità che si abbiano due condomini separati ed un&#8217;amministrazione condominiale per alcuni degli elementi individuati dall&#8217;art. 1117 cod. civ., e che, nella specie, non vi era alcun intervento strutturale da operare sull&#8217;edificio in questione ai fini della divisione, tale da rendere necessaria, ai fini dello scioglimento del condominio, a norma dell&#8217;art. 62 disp. att. cod. civ., comma 2, la delibera assembleare con la maggioranza prevista dall&#8217;art. 1136 cod. civ., comma 5.</p>
<p>2. &#8211; Con il secondo motivo si deduce la erronea applicazione degli artt. 62 e 194 cod. proc. civ., e norme consequenziali. Avrebbero errato il primo ed il secondo giudice nell&#8217;incentrare il giudizio sulla unitarietà di costruzione e sulla impossibilità di divisione degli immobili, e nell&#8217;aver posto in tal senso i propri quesiti al c.t.u., laddove la questione da affrontare nella specie era quella relativa alla possibilità di due condomini autonomi per una parte della edificazione. La domanda degli attuali ricorrenti doveva essere accolta, non essendo necessaria alcuna maggioranza assembleare allorchè non si tratti di decidere di intervenire sulle opere murarie o sulle strutture del condominio: l&#8217;art. 62 disp. att. cod. civ., prevede espressamente che si possano avere due condomini separati per le parti non in comune ed un condominio unico per le parti in comune di una costruzione.</p>
<p>3.1. &#8211; I due motivi &#8211; da esaminare congiuntamente in quanto volti a ottenere la modifica della decisione nella parte relativa al mancato riconoscimento della possibilità di configurare un supercondominio in relazione alle parti comuni di un edificio, e, nel contempo, due amministrazioni condominiali distinte per le parti separate della medesima costruzione &#8211; sono fondati nei termini che seguono.</p>
<p>3.2. &#8211; Deve, anzitutto, chiarirsi che, alla stregua di una corretta applicazione degli artt. 61 e 62 disp. att. cod. civ., l&#8217;autorità giudiziaria può disporre lo scioglimento del condominio solo quando un complesso immobiliare sia suscettibile di divisione, senza che si debba attuare una diversa ristrutturazione, in parti distinte, aventi ciascuna una propria autonomia strutturale, pur potendo rimanere in comune tra gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall&#8217;art. 1117 cod. civ., mentre, ove la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle cose e siano necessarie opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del condominio, e la costituzione di più condomini separati, possono essere approvati solo dall&#8217;assemblea condominiale con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell&#8217;edificio.</p>
<p>3.3. &#8211; E&#8217;, dunque, esatto che, come opinato dalla Corte di merito, l&#8217;assenza di ogni riferimento, nell&#8217;art. 62 disp. att. cod. civ., comma 2, alla facoltà di divisione attribuita all&#8217;autorità giudiziaria, ed il mancato richiamo, nel comma 1 del citato art. 62, del comma 2, dell&#8217;art. 61, escludono il riconoscimento di tale facoltà nella ipotesi di cui al comma 2, dell&#8217;art. 62 &#8211; divisione non attuabile senza modificazione dello stato delle cose -, anche perchè non vi sarebbe stato motivo di richiedere una maggioranza speciale per la deliberazione dell&#8217;assemblea, se la minoranza interessata allo scioglimento potesse rivolgersi direttamente al magistrato, prescindendo dalla volontà della maggioranza dell&#8217;assemblea.</p>
<p>3.4. &#8211; Tuttavia, nella specie, le opere indicate nella sentenza di appello quali necessarie ai fini della divisione dell&#8217;edificio di cui si tratta &#8211; opere per la sistemazione della gronda e del discente pluviale, ovvero delle facciate esterne &#8211; non sono assimilabili a quella &#8220;modifica dello stato delle cose&#8221; e a quelle &#8220;opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze dei condomini&#8221; che escludono l&#8217;intervento dell&#8217;autorità giudiziaria per lo scioglimento del condominio a norma dell&#8217;art. 62 disp. att. cod. civ., comma 2.</p>
<p>Solo in tal senso la sentenza impugnata è effettivamente meritevole di censura.</p>
<p>4. &#8211; Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto nei termini dianzi specificati. La sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad un diverso giudice &#8211; che viene individuato in altra sezione della Corte d&#8217;appello di Firenze, cui viene demandato altresì il regolamento delle spese del presente giudizio &#8211; che riesaminerà la controversia alla stregua dei principi enunciati sub 3.2. e 3.3. e dei rilievi di cui sub 3.4.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Firenze.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 17 maggio 2011.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione VI, Ordinanza 15 dicembre 2011 n. 27016</title>
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		<pubDate>Sun, 17 Nov 2013 11:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Riparto delle Spese]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[maggioranze]]></category>
		<category><![CDATA[modifiche riparto]]></category>
		<category><![CDATA[riparto spese]]></category>

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		<description><![CDATA[Si può approvare un bilancio con il riparto delle spese difforme dalle prescizioni del regolamento condominiale? Se sì con che maggioranze?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SESTA CIVILE<br />
SOTTOSEZIONE 2</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Presidente -<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere -<br />
Dott. BERTUZZI Mario &#8211; Consigliere -<br />
Dott. CARRATO Aldo &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell&#8217;amministratore pro tempore (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. BALDUCCI Ottavio Antonio in virtù di procura speciale a margine del ricorso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, alla via Giuseppe Gioacchino Belli, n. 39;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>C.P. E S.A., rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv.ti SCIULLO Roberto e Michele Loi ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, in Roma, piazza della Libertà, n. 20;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>per la cassazione della sentenza n. 221 del 2010 del Tribunale di Sulmona, depositata il 7 maggio 2010 (e non notificata).<br />
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18 novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;<br />
letta la memoria depositata nell&#8217;interesse del ricorrente ai sensi dell&#8217;art. 380 bis c.pc.., comma 2;<br />
sentito l&#8217;Avv. Ottavio Antonio Balducci per il ricorrente;<br />
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore<br />
Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 13 luglio 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell&#8217;art. 380 bis c.p.c.: &#8220;Con citazione notificata nel 2006 C.P. e S.M.A. proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 42/2006 reso dal Giudice di pace di Castel di Sangro su ricorso del Condominio (OMISSIS), assumendo di non dovere la somma oggetto dell&#8217;ingiunzione poichè fondata su Delib. nulla dell&#8217;assemblea condominiale del 25 agosto 2004, siccome inerente la modifica della ripartizione delle spese comuni e del regolamento condominiale senza che fosse stata approvata con il voto unanime dei condomini, instando, quindi, per la revoca del provvedimento monitorio impugnato, con vittoria di spese e compensi.</p>
<p>Nella costituzione del Condominio opposto, il suddetto Giudice di pace, con sentenza n. 318/2006, rigettava la proposta opposizione e condannava gli opponenti al pagamento delle spese della controversia.</p>
<p>Interposto appello da parte di C.P. e S.M. A. e nella resistenza del menzionato Condominio, il Tribunale di Sulmona, con sentenza n. 221 del 2010 (depositata il 7 maggio 2010), ritenuta la fondatezza del gravame, accoglieva l&#8217;opposizione formulata avverso il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione in primo grado e, per l&#8217;effetto, lo revocava e condannava l&#8217;appellato al pagamento delle spese del doppio grado.</p>
<p>Nei confronti della richiamata sentenza di appello (non notificata) ha proposto ricorso per cassazione (notificato il 28 ottobre 2010 e depositato l&#8217;8 novembre 2010) il Condominio (OMISSIS), basato su un unico complesso motivo.</p>
<p>Si sono costituiti in questa fase con unico controricorso ambedue gli intimati C.P. e S.M.A..</p>
<p>Con l&#8217;articolato motivo formulato il Condominio (OMISSIS) ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 63 disp. att. c.p.c. e art. 1137 c.c., in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e all&#8217;art. 366 c.p.c., n. 4. A sostegno di tale doglianza ha chiesto a questa Corte di risolvere le seguenti questioni di diritto:</p>
<p>- &#8220;se al giudice di cognizione in grado di appello del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo per il pagamento di quote condominiali derivanti da consuntivo, sia precluso il potere di verificare, in via incidentale, la legittimità della relativa delibera condominiale azionata in via monitoria e non oggetto di specifica autonoma impugnazione e di dichiararne la nullità&#8221;;</p>
<p>- &#8220;se la deliberazione assembleare approvante il conto consuntivo e che determina la concreta nuova ripartizione delle spese, può essere utilizzata dall&#8217;amministratore per chiedere il decreto ingiuntivo in danno del condomino moroso&#8221;;</p>
<p>- &#8220;se il condomino opponente a decreto ingiuntivo ex art. 63 disp. att. c.c., per il pagamento di contributi condominiali sulla base di una deliberazione non impugnata nel termine di cui all&#8217;art. 1137 c.c., possa contestare il titolo dell&#8217;avversa pretesa con la conseguenza che, in mancanza di impugnazione, l&#8217;efficacia della deliberazione diviene incontestabile&#8221;.</p>
<p>Ritiene il relatore che il motivo come complessivamente svolto dal ricorrente possa qualificarsi manifestamente infondato, con la conseguente definibilità del ricorso nelle forme di cui all&#8217;art. 380 bis c.p.c., in relazione anche all&#8217;art. 360 bis c.p.c., n. 1.</p>
<p>Va osservato al riguardo che il giudice di appello, con motivazione logica ed adeguata e non specificamente censurata dal ricorrente, ha accertato in fatto, avendo riferimento anche alle specifiche previsioni del regolamento condominiale, che la delibera assembleare posta a fondamento del ricorso monitorio aveva comportato (per come evincibile dal diretto confronto tra le inerenti emergenze documentali) la violazione dei criteri già fissati in via convenzionale nello stesso regolamento per la ripartizione delle spese relative al servizio riscaldamento, con la conseguenza che la stessa si sarebbe dovuta ritenere radicalmente nulla in quanto relativa all&#8217;approvazione di una diversa regolamentazione delle spese medesime, che avrebbe richiesto il consenso unanime dei condomini, non risultando sufficienti le semplici maggioranze di legge (v., per riferimenti, Cass. n. 2301/2001).</p>
<p>Pertanto, sulla scorta di tale accertato presupposto, il Tribunale di Sulmona ha correttamente fatto applicazione della costante giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 3042/1995 e Cass. n. 17101/2006), alla stregua della quale &#8220;è affetta da nullità (la quale può essere fatta valere dallo stesso condomino che abbia partecipato all&#8217;assemblea ed ancorchè abbia espresso voto favorevole, e risulta sottratta al termine di impugnazione previsto dall&#8217;art. 1137 c.c.) la delibera dell&#8217;assemblea condominiale con la quale, senza il consenso di tutti i condomini, si modifichino i criteri legali (art. 1123 c.c.) o di regolamento contrattuale di riparto delle spese necessarie per la prestazione di servizi nell&#8217;interesse comune, dal momento che eventuali deroghe, venendo a incidere sui diritti individuali del singolo condomino attraverso un mutamento del valore della parte di edificio di sua esclusiva proprietà, possono conseguire soltanto da una convenzione cui egli aderisca&#8221;. Anche più recentemente questa Corte ha ribadito tale principio affermando (cfr. Cass. n. 6714/2010) che &#8220;in tema di condominio, sono affette da nullità, che può essere fatta valere anche da parte del condomino che le abbia votate, le delibere condominiali attraverso le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i criteri di ripartizione delle spese comuni in difformità da quanto previsto dall&#8217;art. 1123 c.c. o dal regolamento condominiale contrattuale, essendo necessario per esse il consenso unanime dei condomini, mentre sono annullabili e, come tali, impugnabili nel termine di cui all&#8217;art. 1137 c.c., u.c., le delibere con cui l&#8217;assemblea, nell&#8217;esercizio delle attribuzioni previste dall&#8217;art. 1135 c.c., nn. 2 e 3, determina in concreto la ripartizione delle spese medesime in difformità dai criteri di cui all&#8217;art. 1123 c.c.&#8221;.</p>
<p>Di conseguenza, il ricorso proposto nell&#8217;interesse del Condominio (OMISSIS) si profila verosimilmente destituito di fondamento, avendo la sentenza impugnata statuito legittimamente in diritto che la decisione di prima istanza era erronea poichè, pur avendo riconosciuto la sussistenza della nullità della delibera assembleare sulla cui base era stato concesso il decreto ingiuntivo per l&#8217;assenza del requisito dell&#8217;unanimità dei consensi necessari per l&#8217;approvazione della modifica del regolamento condominiale, aveva ravvisato l&#8217;infondatezza dell&#8217;opposizione sullo scorretto presupposto che la delibera non fosse stata preventivamente impugnata nel termine di cui all&#8217;art. 1137 c.c.. Diversamente, il giudice di appello, sulla scorta dell&#8217;insegnamento di questa Corte e dell&#8217;avvenuto accertamento della nullità della delibera presupposta dalla richiesta avanzata in via monitoria (v. Cass. S.U., n. 4806/2005), ha esattamente rilevato che la radicale nullità di detta delibera, ancorchè non impugnata nel richiamato termine, non poteva precludere al giudice della cognizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, di verificare &#8220;incidenter tantum&#8221; la sussistenza del predetto vizio (sganciato dal termine decadenziale previsto dal citato art. 1137 c.c.) in relazione al quale, perciò, non poteva ritenersi precluso, nel percorso logico che avrebbe dovuto condurre alla valutazione del titolo in base al quale era stato concesso il provvedimento monitorio impugnato, di accertare l&#8217;esistenza di vizi patologici genetici del titolo stesso tali da inficiarlo e determinare la caducazione della ragione di credito da esso dipendente, da poter far valere in ogni stato e grado del giudizio di merito.</p>
<p>In virtù delle esposte argomentazioni, avendo la sentenza impugnata deciso le questioni di diritto dedotte con il ricorso in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte senza che siano stati offerti elementi per mutare il pregresso orientamento (cfr. Cass., S.U., ord., n. 19051/2010), si deve ritenere, in definitiva, che sembrano emergere le condizioni, in relazione al disposto dell&#8217;art. 380 bis c.p.c., comma 1, per poter pervenire al possibile rigetto del proposto ricorso per sua manifesta infondatezza&#8221;.</p>
<p>Rilevato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, non cogliendo nel segno le argomentazioni dedotte nella memoria depositata nell&#8217;interesse del ricorrente Condominio, poichè, come già evidenziato nella richiamata relazione, nel caso di specie, non veniva in rilievo la circostanza della necessaria impugnazione in via autonoma e preventiva della deliberazione assembleare sulla quale era stato fondato il ricorso monitorio, dal momento che, non avendo posto in discussione che detta delibera fosse nulla (e non meramente annullabile), il ricorrente non ha idoneamente confutato la &#8220;ratio decidendi&#8221; del giudice di appello che, invece, sulla scorta della riportata giurisprudenza, si è avvalso, legittimamente (in relazione al disposto dell&#8217;art. 1421 c.c.), del potere di rilevazione in via incidentale della nullità stessa, pervenendo, consequenzialmente, all&#8217;accoglimento del gravame;</p>
<p>ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere respinto, con la conseguente condanna del soccombente ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento, che si liquidano come in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 novembre 2011.<br />
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011.</p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 25 ottobre 2012, n. 18334</title>
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		<pubDate>Sun, 27 Oct 2013 11:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesione del Decoro Architettonico]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[decoro architettonico]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[inservibilità]]></category>
		<category><![CDATA[lesione del decoro]]></category>
		<category><![CDATA[maggioranze]]></category>

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		<description><![CDATA[REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente Dott. NUZZO Laurenza &#8211; Consigliere [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p dir="ltr">Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; Consigliere<br />
Dott. PROTO Cesare Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. CORRENTI Vincenzo &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p dir="ltr" style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p dir="ltr">sul ricorso proposto da:</p>
<p dir="ltr">CONDOMINIO VIA (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p dir="ltr" style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p dir="ltr" style="text-align: center;">contro</p>
<p dir="ltr">(OMISSIS) (OMISSIS);</p>
<p dir="ltr" style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p dir="ltr">Nonche&#8217; da:</p>
<p dir="ltr">(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;</p>
<p dir="ltr" style="text-align: right;">- ricorrente incidentale -</p>
<p dir="ltr" style="text-align: center;">contro</p>
<p dir="ltr">CONDOMINIO VIA (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p dir="ltr" style="text-align: right;">- controricorrente all&#8217;incidentale -</p>
<p dir="ltr">avverso la sentenza n. 1084/2009 della CORTE D&#8217;APPELLO di GENOVA, depositata il 03/11/2009;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/01/2012 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente che ha chiesto di riportarsi agli scritti depositati;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l&#8217;accoglimento per quanto di ragione del 2 &#8211; 4 &#8211; 5 e 6 motivo del ricorso principale, rigetto del 1 MOTIVO del ricorso principale, assorbiti il 7 e l&#8217;8 motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p dir="ltr">1. &#8211; (OMISSIS) convenne in giudizio il Condominio di Via (OMISSIS) deducendo la nullita&#8217; della delibera che aveva approvato la installazione di un ascensore, in quanto adottata con maggioranza inferiore a quella prescritta dall&#8217;articolo 1120 cod. civ., e sostenendo, inoltre, che l&#8217;opera realizzata era lesiva dei diritti dei condomini, in quanto aveva ristretto la luce del passaggio sulla prima rampa di scale, impedendo anche il passaggio di eventuali mezzi di soccorso, oltre a risultare lesiva del decoro architettonico e della normativa antincendio ed a comportare un deprezzamento dell&#8217;immobile.</p>
<p>2. &#8211; Il Tribunale adito, all&#8217;esito della istruttoria, condanno&#8217; il Condominio a rimuovere l&#8217;impianto di ascensore.</p>
<p>La sentenza fu impugnata dallo stesso Condominio, che dedusse l&#8217;errata applicazione al caso di specie dell&#8217;articolo 2933 cod. civ., con specifico riferimento a quanto previsto dall&#8217;articolo 1120 c.c., comma 2, ed alla normativa in materia di barriere architettoniche, sul rilievo che la installazione di un ascensore a tutela dei condomini anziani e disabili&#8217; non puo&#8217; considerarsi innovazione vietata; ed inoltre rilevo&#8217; la insussistenza dei requisiti di cui al citato articolo 1120 c.c., comma 2, per non essersi creata alcuna alterazione del decoro architettonico dell&#8217;immobile, ne&#8217; alcun pregiudizio alle parti comuni, lamentando, altresi&#8217;, la omessa pronuncia risarcitoria per equivalente.</p>
<p>3. &#8211; La Corte d&#8217;appello di Genova, con sentenza depositata il 3 novembre 2009, respinse il gravame sul rilievo che l&#8217;assemblea del 25 luglio 1994 non risultava aver avuto ad oggetto alcuna delibera attinente al superamento delle barriere architettoniche, bensi&#8217; la realizzazione dell&#8217;impianto ascensore; che il condominio non aveva fornito la prova che nello stabile vivessero portatori di handicap; e che comunque la citata normativa fa salva la previsione di cui all&#8217;articolo 1120 c.c., comma 2, la quale, in assenza di unanimita&#8217; dei condomini, vieta le innovazioni che rendano alcune parti comuni dell&#8217;edificio inservibili all&#8217;uso e al godimento anche di un solo condomino.</p>
<p>Rilevo&#8217; ancora la Corte di merito che il decoro architettonico del fabbricato, in stile liberty, risultava compromesso dalla installazione dell&#8217;ascensore, non conforme alle disposizioni antincendio, e che, tra l&#8217;altro, aveva diminuito la fruibilita&#8217; di talune parti dell&#8217;edificio all&#8217;uso o al godimento quanto meno dell&#8217;appellato, essendo stata ridotta la rampa originale della scala, ed aveva creato pregiudizio alla sicurezza del fabbricato ed alla incolumita&#8217; degli abitanti, rendendo particolarmente difficoltoso l&#8217;accesso di mezzi di soccorso, ed infine determinando una svalutazione dell&#8217;alloggio dell&#8217;appellato.</p>
<p>4. &#8211; Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Condominio di Via (OMISSIS) sulla base di otto motivi, illustrati anche da successiva memoria, uno dei quali attinente al dedotto difetto di giurisdizione del giudice ordinario nella specie, relativa alla violazione di norme antincendio, che non darebbe luogo alla lesione di un diritto soggettivo, ma solo di interessi legittimi.</p>
<p>Resiste con controricorso (OMISSIS), che propone altresi&#8217; ricorso incidentale, resistito con controricorso dal condominio ricorrente. La questione di giurisdizione e&#8217; stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 12722 del 2011. Restano, dunque, da esaminare gli altri motivi del ricorso principale ed il ricorso incidentale.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p dir="ltr">1. &#8211; Con il primo motivo del ricorso principale, si lamenta la violazione dell&#8217;articolo 102 cod. proc. civ. in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 4. La domanda avanzata dall&#8217;attuale resistente con la citazione introduttiva del giudizio di primo grado, volta all&#8217;annullamento della delibera condominiale del 25 luglio 2004, con la quale era stata decisa la installazione dell&#8217;ascensore, e la conseguente rimozione dell&#8217;impianto realizzato, avrebbe richiesto, ad avviso del condominio ricorrente, la integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini, o, quanto meno, di quelli che erano proprietari dell&#8217;ascensore realizzato (non avendo partecipato tutti i condomini alla costruzione dell&#8217;ascensore, e, dunque, appartenendo lo stesso a coloro che lo avevano installato a proprie spese). Infatti, le azioni dirette ad ottenere una pronuncia di condanna all&#8217;esecuzione di opere comportanti la trasformazione fisica di un bene in comunione, e quindi anche la distruzione dello stesso, devono essere esercitate nei confronti di tutti i comproprietari.</p>
<p>2.1. &#8211; La censura risulta in parte inammissibile, in parte infondata.</p>
<p>2.2. &#8211; Essa non puo&#8217; trovare ingresso nel presente giudizio di legittimita&#8217; nella parte in cui deduce a fondamento del motivo la proprieta&#8217; non condominiale dell&#8217;ascensore, in quanto l&#8217;eccezione della non partecipazione di tutti i condomini alla sua installazione, sollevata in primo grado per legittimare il quorum della delibera assembleare, era stata condivisa dal giudice sulla base del solo rilievo che allo stato non vi era la prova che l&#8217;ascensore fosse stato installato a spese di tutti i condomini, senza alcuna verifica degli eventuali comproprietari dello stesso.</p>
<p>2.3. &#8211; La doglianza e&#8217;, invece, infondata nella parte residua, poiche&#8217;, a differenza che nella comunione, secondo l&#8217;orientamento espresso da questa Corte, che il Collegio intende ribadire, l&#8217;articolo 1131 cod. civ., comma 2 nel prevedere la legittimazione passiva dell&#8217;amministratore in ordine ad ogni lite avente ad oggetto interessi comuni dei condomini (senza distinguere tra azioni di accertamento ed azioni costitutive o di condanna), deroga alla disciplina valida per le altre ipotesi di pluralita&#8217; di soggetti passivi, soccorrendo, cosi&#8217;, all&#8217;esigenza di rendere piu&#8217; agevole ai terzi la chiamata in giudizio del condominio, senza la necessita&#8217; di promuovere il litisconsorzio passivo nei confronti dei condomini (v., tra le altre, Cass., sentt. n. 7474 del 1997, n. 1485 del 1996).</p>
<p>3. &#8211; Con la seconda doglianza, che si articola in molteplici profili, si lamenta anzitutto la violazione dell&#8217;articolo 2909 cod. civ., in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4, nonche&#8217; la violazione dell&#8217;articolo 112 cod. proc. civ. e dell&#8217;articolo 346 cod. proc. civ. in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 4. La Corte territoriale, nel ritenere che, sia per il mancato riferimento, nella delibera condominale, alla Legge n. 13 del 1989, sia per la ritenuta mancanza di disabili nel condominio, la stessa legge non fosse applicabile nella specie, e che, conseguentemente, non fosse applicabile la maggioranza ridotta di cui a detta legge, donde la invalidita&#8217; della delibera in questione per mancanza della maggioranza prevista dal codice civile, avrebbe violato il giudicato interno, pronunciando, per di piu&#8217;, ultra petita. Infatti, nel giudizio di primo grado il (OMISSIS) aveva chiesto che venisse dichiarata nulla la deliberazione assembleare del 25 luglio 1994 per il mancato raggiungimento delle maggioranze previste dall&#8217;articolo 1136 c.c., comma 5, e, in via subordinata, che venisse dichiarata la illegittimita&#8217; dell&#8217;innovazione, in quanto vietata dall&#8217;articolo 1120 c.c., comma 2. Il Tribunale aveva accolto la domanda subordinata e respinto la domanda principale sul rilievo, da un lato, che si sarebbe dovuta proporre una domanda di annullamento, e, dall&#8217;altro, che, essendo state le spese per l&#8217;installazione dell&#8217;ascensore sostenute solo da una parte dei condomini, era applicabile l&#8217;articolo 1102, e non era, percio&#8217;, richiesta la maggioranza di cui all&#8217;articolo 1136 c.c., comma 5. Il relativo capo della sentenza non era stato oggetto di appello principale ne&#8217; incidentale, sicche&#8217; era passato in giudicato.</p>
<p>4.1. &#8211; Tale profilo della censura risulta inammissibile.</p>
<p>4.2. &#8211; Infatti, la effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata e&#8217; ravvisabile essenzialmente nella considerazione che l&#8217;assemblea aveva deliberato innovazioni vietate, e non nel rilievo della assunzione della delibera in assenza delle previste maggioranze.</p>
<p>4.3. &#8211; E tuttavia, la censura trova ingresso nel presente giudizio con riferimento agli ulteriori profili, sollevati in via subordinata, e concernenti: 1) la violazione della Legge n. 13 del 1989, articolo 2 per il rilievo attribuito alla circostanza che l&#8217;assemblea del 25 luglio 1994 non avesse avuto ad oggetto alcuna delibera attinente al superamento delle barriere architettoniche, bensi&#8217; la realizzazione dell&#8217;impianto ascensore, laddove, ai fini del quorum per la validita&#8217; della delibera, non sarebbe stato necessario che in essa fosse esplicitato lo scopo di abbattere le barriere architettoniche; 2) la violazione della stessa disposizione sotto il profilo che la presenza di invalidi nell&#8217;edificio non condizionerebbe il quorum della delibera diretta alla rimozione delle barriere architettonica; 3) la omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia, attinente alla affermazione della mancata prova che nello stabile vivessero portatori di handicap, pur in presenza di documentazione attestante lo stato di invalidita&#8217; di due condomini.</p>
<p>4.4. &#8211; Tali profili non possono, infatti, ritenersi assorbiti dalla inammissibilita&#8217; del primo, perche&#8217;, se e&#8217; vero che la decisione della Corte territoriale si e&#8217; fondata, come chiarito sub 4.2, sul carattere di innovazione vietata attribuito dal giudice di secondo grado alla installazione dell&#8217;ascensore, e non sulla individuazione di una o piuttosto di un&#8217;altra maggioranza ai fini della delibera relativa alla realizzazione di tale opera, non puo&#8217; negarsi che la decisione sull&#8217;applicabilita&#8217; o meno, nella specie, della Legge n. 13 del 1989 non sarebbe stata priva di rilievo proprio ai fini del giudizio sulla configurabilita&#8217; di una innovazione vietata, per le ragioni che saranno meglio chiarite in sede di esame della quarta, della quinta e della sesta censura, attinenti appunto a tale tema.</p>
<p>4.5.1. &#8211; E dunque, dovendosi procedere all&#8217;esame nel merito dei sopra specificati profili di censura, non puo&#8217; che convenirsi con il ricorrente, sulla irrilevanza, ai fini della valutazione operata dal giudice di secondo grado di inapplicabilita&#8217;, nella specie, della citata Legge n. 13 del 1989, della circostanza che l&#8217;assemblea del 25 luglio 1994 non avesse avuto ad oggetto una delibera attinente alla eliminazione delle barriere architettoniche, posto che la delibera di installazione di un ascensore si muove sostanzialmente all&#8217;evidenza in tale direzione.</p>
<p>4.5.2. &#8211; Del pari condivisibili sono le argomentazioni del ricorrente in ordine alla irrilevanza, ai fini dell&#8217;applicabilita&#8217; della Legge n. 13 del 1989, della presenza di invalidi nell&#8217;edificio. In realta&#8217;, le disposizioni della legge di cui si tratta sono volte a consentire ai disabili di accedere senza difficolta&#8217; in tutti gli edifici, e non solo presso la propria abitazione.</p>
<p>In proposito, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 167 del 1999 -con la quale fu dichiarata la illegittimita&#8217; costituzionale dell&#8217;articolo 1052 c.c., comma 2, nella parte in cui non prevedeva che il passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso potesse essere concesso dall&#8217;autorita&#8217; giudiziaria quando questa riconoscesse la rispondenza della relativa domanda alle esigenze di accessibilita&#8217; degli edifici destinati ad uso abitativo &#8211; , osservo&#8217; che la legislazione in tema di eliminazione delle barriere architettoniche aveva configurato la possibilita&#8217; di agevole accesso agli immobili anche da parte di persone con ridotta capacita&#8217; motoria, come requisito oggettivo quanto essenziale degli edifici privati di nuova costruzione a prescindere dalla concreta appartenenza degli stessi a soggetti portatori di handicap. E, nel solco di tale orientamento, piu&#8217; di recente questa Corte, con la sent. n. 14786 del 2009, ha chiarito che la Legge n. 13 del 1989, articolo 2, comma 1, prevede un abbassamento del quorum richiesto per l&#8217;innovazione, indipendentemente dalla presenza di disabili, in relazione ai quali e&#8217; invece dettata la disposizione del comma 2, che consente loro, in caso di rifiuto del condominio di assumere le deliberazioni aventi ad oggetto le innovazioni atte ad eliminare negli edifici privati le barriere architettoniche, di installare a proprie spese servo scala o strutture mobili e modificare l&#8217;ampiezza delle porte d&#8217;accesso al fine di rendere piu&#8217; agevole l&#8217;accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.</p>
<p>4.5.3. &#8211; Resta assorbito dalle considerazioni appena esposte l&#8217;ulteriore profilo di censura, relativo all&#8217;affermazione della Corte di merito della mancata dimostrazione che nello stabile vivessero portatori di handicap, pur in presenza di documentazione attestante l&#8217;asserito stato di invalidita&#8217; di due condomini.</p>
<p>5. &#8211; Con il terzo motivo del ricorso principale, oltre al difetto di giurisdizione del giudice ordinario &#8211; sul quale si sono gia&#8217; pronunciate le Sezioni Unite, escludendolo, con la sentenza n. 12722 del 2011 &#8211; , si lamenta la violazione del principio desumibile dall&#8217;articolo 2907 cod. civ. e dall&#8217;articolo 99 cod. proc. civ., secondo il quale non si puo&#8217; adire il giudice ordinario se non per far valere un diritto, laddove il (OMISSIS) avrebbe vantato solo un interesse legittimo all&#8217;osservanza delle norme antincendio.</p>
<p>6. &#8211; Il motivo e&#8217; infondato, sol che si consideri che il riferimento alla normativa antincendio e&#8217; stato operato al solo scopo di valutare il pregiudizio cagionato dalla installazione dell&#8217;ascensore alla sicurezza del fabbricato, e non per affermare un diritto del condomino alla demolizione di un&#8217;opera non conforme a tali norme o alle prescrizioni dettate dall&#8217;autorita&#8217;.</p>
<p>7. &#8211; Con il quarto motivo si denuncia la insufficienza della motivazione in ordine al pregiudizio al decoro architettonico ed agli argomenti addotti dal condominio per escluderlo. Si assume che l&#8217;ascensore non era visibile dall&#8217;esterno e che, secondo la c.t.u., non aveva cagionato un pregiudizio economicamente valutabile, tenuto anche conto che l&#8217;atrio dell&#8217;edificio non aveva pregi particolari; che il pregiudizio estetico incideva solo minimamente sul deprezzamento subito dall&#8217;alloggio del (OMISSIS). Si aggiunge che al danno cagionato dall&#8217;ingombro e dall&#8217;opera in alluminio anodizzato similoro si sarebbe potuto ovviare con la sostituzione dell&#8217;alluminio con prodotti verniciati bruniti.</p>
<p>8. &#8211; Con il quinto motivo si lamenta la insufficienza e contraddittorieta&#8217; della motivazione su di un punto decisivo, relativo al peggioramento delle condizioni di sicurezza per i condomini e sugli argomenti addotti in relazione ad esse. Si assume che la sentenza non avrebbe confrontato le condizioni di sicurezza anteriori al restringimento delle scale con quelle conseguenti alla realizzazione dell&#8217;ascensore, aderendo alle equivoche conclusioni del c.t.u. sulla possibilita&#8217; di transito di barelle attraverso le scale.</p>
<p>9. &#8211; Con il sesto motivo, si deduce ancora difetto di motivazione su di un punto decisivo in relazione all&#8217;articolo 132 c.p.c., n. 4, in ordine alla ponderazione degli interessi dei condomini in relazione al principio di solidarieta&#8217; che deve informare i rapporti tra i condomini.</p>
<p>10.1. &#8211; I motivi che, stante la intima connessione logico-giuridica che li avvince, vanno esaminati congiuntamente, sono infondati nei termini che seguono.</p>
<p>10.2. &#8211; Questa Corte, con la sentenza n. 4474 del 1987, ha affermato che la tutela del decoro architettonico e&#8217; stata apprestata dal legislatore in considerazione della diminuzione del valore che la sua alterazione arreca all&#8217;intero edificio e, quindi, anche alle singole unita&#8217; immobiliari che lo compongono. Pertanto, il giudice del merito, per stabilire se in concreto vi sia stata lesione di tale decoro, oltre ad accertare se esso risulti leso o turbato, deve anche valutare se tale lesione o turbativa determini o meno un deprezzamento dell&#8217;intero fabbricato, essendo lecito il mutamento estetico che non cagioni un pregiudizio economicamente valutabile o che, pur arrecandolo, si accompagni a un&#8217;utilita&#8217; la quale compensi l&#8217;alterazione architettonica che non sia di grave e appariscente entita&#8217;.</p>
<p>In tale ottica, andavano verificati il pregiudizio al decoro architettonico di un ascensore collocato nell&#8217;atrio dell&#8217;edificio, e non all&#8217;esterno di esso, ed il pregiudizio all&#8217;uso o godimento delle parti comuni.</p>
<p>10.3.1. &#8211; Si sarebbe, inoltre, dovuto tenere conto del principio di solidarieta&#8217; condominiale. A tale riguardo, questa Corte, con la sentenza n. 12520 del 2010, ha affermato che, in materia condominiale, le norme relative ai rapporti di vicinato, tra cui quella dell&#8217;articolo 889 cod. civ., trovano applicazione rispetto alle singole unita&#8217; immobiliari soltanto in quanto compatibili con la concreta struttura dell&#8217;edificio e con la particolare natura dei diritti e delle facolta&#8217; dei singoli proprietari. Pertanto, qualora esse siano invocate in un giudizio tra condomini, il giudice di merito e&#8217; tenuto ad accertare se la loro rigorosa osservanza non sia nel caso irragionevole, considerando che la coesistenza di piu&#8217; appartamenti in un unico edificio implica di per se&#8217; il contemperamento dei vari interessi al fine dell&#8217;ordinato svolgersi di quella convivenza che e&#8217; propria dei rapporti condominiali.</p>
<p>10.3.2.- A piu&#8217; forte ragione si sarebbe dovuto tener presente il richiamato principio ai fini di una decisione che, come quella censurata, coinvolgeva i diritti fondamentali dei disabili. Va, in proposito, ricordato che, come sottolineato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 167 del 1999, richiamata sub 4.5.2., la legislazione relativa ai portatori di handicap (ed in particolare la Legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante &#8220;Disposizioni per favorire il superamento e l&#8217;eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati&#8221; e la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, &#8220;Legge-quadro per l&#8217;assistenza, l&#8217;integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate&#8221;, cui si sarebbero aggiunti successivamente il Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante &#8220;Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita&#8217; di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro&#8221; e la Legge 1 marzo 2006, n. 67, recante &#8220;Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilita&#8217; vittime di discriminazioni&#8221;) non si e&#8217; limitata ad innalzare il livello di tutela in favore di tali soggetti, ma ha segnato, come la dottrina non ha mancato di rilevare, un radicale mutamento di prospettiva rispetto al modo stesso di affrontare i problemi delle persone affette da invalidita&#8217;, considerati ora quali problemi non solo individuali, ma tali da dover essere assunti dall&#8217;intera collettivita&#8217;.</p>
<p>Quale conseguenza del mutamento di prospettiva, e dell&#8217;affermarsi nella coscienza sociale del dovere collettivo di rimuovere preventivamente ogni possibile ostacolo alla esplicazione dei diritti fondamentali delle persone affette da handicap fisici, sono state introdotte, con le leggi citate, disposizioni generali per la costruzione degli edifici privati e per la ristrutturazione di quelli preesistenti, intese alla eliminazione delle barriere architettoniche, indipendentemente dalla effettiva utilizzazione degli edifici stessi da parte delle persone disabili. Un forte impulso alla tutela dei disabili si e&#8217; successivamente registrato sul piano internazionale: si pensi alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita&#8217; del 13 dicembre 2006, firmata dall&#8217;Italia in data 30 marzo 2007 e ratificata con Legge 3 marzo 2009, n. 18, che sottolinea l&#8217;obbligo degli Stati di rimuovere la condizione di minorita&#8217;, che non nasce solo dalla condizione fisica del disabile, ma anche dalla esistenza delle barriere che ne impediscono la piena partecipazione alla vita sociale, e che pone attenzione specifica alla questione dell&#8217;accessibilita&#8217;. E cio&#8217; nel presupposto che &#8211; come la Corte costituzionale italiana ebbe modo gia&#8217; nella piu&#8217; volte richiamata sent. n. 167 del 1999 &#8211; , ormai superata la concezione di una radicale irrecuperabilita&#8217; dei disabili, la socializzazione deve essere considerata un elemento essenziale per la salute dei soggetti in esame, si&#8217; da assumere una funzione sostanzialmente terapeutica assimilabile alle stesse pratiche di cura e riabilitazione.</p>
<p>10.4. &#8211; In definitiva, nella specie, la Corte ligure avrebbe dovuto valutare la sussistenza della ipotesi, di cui all&#8217;articolo 1120 c.c., comma 2, di innovazioni vietate in quanto idonee a recare pregiudizio alla stabilita&#8217; o alla sicurezza del fabbricato, ovvero tali da alterarne il decoro architettonico o da rendere talune parti comuni dell&#8217;edificio inservibili all&#8217;uso o al godimento anche di un solo condomino, facendo applicazione dei richiamati principi di diritto. Avrebbe dovuto il giudice di secondo grado, nel compiere detta valutazione, altresi&#8217; tenere conto che, secondo l&#8217;orientamento di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuita&#8217;, nell&#8217;identificazione del limite all&#8217;immutazione della cosa comune, disciplinato dall&#8217;articolo 1120 c.c., comma 2, il concetto di inservibilita&#8217; della stessa non puo&#8217; consistere nel semplice disagio subito rispetto alla sua normale utilizzazione &#8211; coessenziale al concetto di innovazione &#8211; ma e&#8217; costituito dalla concreta inutilizzabilita&#8217; della res communis secondo la sua naturale fruibilita&#8217;; si puo&#8217; tener conto di specificita&#8217; &#8211; che possono costituire ulteriore limite alla tollerabilita&#8217; della compressione del diritto del singolo condomino &#8211; solo se queste costituiscano una inevitabile e costante caratteristica di utilizzo (Cass., sent. n. 15308 del 2011).</p>
<p>10.5. &#8211; Con riguardo, poi, alla questione della sicurezza con riferimento alla ipotesi di necessita&#8217; di passaggio di mezzi di soccorso, effettivamente il giudice di secondo grado e&#8217; incorso nella omissione denunciata dal ricorrente, consistita nel mancato confronto delle condizioni di sicurezza anteriori al restringimento delle scale con quelle conseguenti alla realizzazione dell&#8217;ascensore.</p>
<p>11. &#8211; Resta assorbito dall&#8217;accoglimento del quarto, quinto e sesto motivo l&#8217;esame del settimo, sollevato in via subordinata, avente ad oggetto l&#8217;asserito contrasto della Legge n. 13 del 1989, articolo 2, comma 1, in riferimento agli articoli 2 e 42 Cost., nella parte in cui, nel far salve le previsioni dell&#8217;articolo 1120 c.c., comma 2, non prevede che, nella valutazione delle conseguenze della innovazione, ai fini del decidere sulla ammissibilita&#8217; della stessa, si debba dare importanza preminente all&#8217;abbattimento della barriere architettoniche.</p>
<p>12. &#8211; Resta, altresi&#8217;, assorbito l&#8217;esame dell&#8217;ottavo motivo, attinente alla asserita violazione dell&#8217;articolo 1120 c.c., comma 2, in relazione all&#8217;affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale l&#8217;installazione dell&#8217;ascensore avrebbe determinato una svalutazione dell&#8217;alloggio del (OMISSIS), laddove la svalutazione della proprieta&#8217; esclusiva del singolo condomino non sarebbe, di per se&#8217;, motivo sufficiente per ritenere illegittima l&#8217;innovazione stessa.</p>
<p>13. &#8211; Resta, infine, assorbito l&#8217;esame del ricorso incidentale, il cui unico motivo ha ad oggetto la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sul diniego del risarcimento del danno al (OMISSIS) per la presenza dell&#8217;ingombro nel vano scale, che avrebbe comportato riduzione di aria, luce e vista per la sua proprieta&#8217;, danno che era in re ipsa, e del quale era stata richiesta la liquidazione anche in via equitativa.</p>
<p>14. &#8211; In definitiva, vanno rigettati il primo ed terzo motivo del ricorso principale, del quale devono, invece, essere accolti il secondo (nei limiti di cui sub 4.5.1. e 4.5.2.), il quarto, il quinto ed il sesto motivo, assorbiti il settimo e l&#8217;ottavo ed il ricorso incidentale. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata ad un diverso giudice &#8211; che viene designato in altra Sezione della Corte d&#8217;appello di Genova, cui e&#8217; demandato altresi&#8217; il regolamento delle spese del presente giudizio e di quello innanzi alle Sezioni Unite &#8211; , che riesaminera&#8217; la controversia alla stregua dei principi di diritto enunciati sub 4.5.1., 4.5.2., 10.2, 10.3.1., 10.3.2., 10.4., nonche&#8217; dei rilievi svolti sub 10.5 con riguardo alla questione della sicurezza in relazione alla ipotesi di necessita&#8217; di passaggio di mezzi di soccorso.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p dir="ltr">La Corte rigetta il primo ed il terzo motivo del ricorso principale, ne accoglie il secondo per quanto di ragione, il quarto, il quinto ed il sesto, assorbiti il settimo e l&#8217;ottavo ed il ricorso incidentale. Cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese dei giudizi di legittimita&#8217;, ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Genova.</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 11 gennaio 2012 n. 144</title>
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		<pubDate>Sat, 26 Oct 2013 17:32:44 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Antenna Centralizzata]]></category>
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		<description><![CDATA[L'antenna centralizata è unbene comune? Quali sono le maggioranze richieste per la cessazione del servizio connesso e perché?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente -<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. CARRATO Aldo &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 14400/2005 proposto da:</p>
<p>D.T. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CONTE ROSSO 5, presso lo studio dell&#8217;avvocato VITALE SALVATORE, che la rappresenta e difende;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONO VIA (OMISSIS) in persona dell&#8217;Amministratore pro tempore Sig. P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 42, presso lo studio dell&#8217;avvocato PAOLETTI ANNA RITA, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato MONTARSOLO ARMANDO;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>avverso la sentenza n. 11356/2004 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 07/04/2004;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/2011 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>D.T. agiva in giudizio, innanzi al giudice di pace di Roma, contro il condominio di via (OMISSIS), chiedendone la condanna al ripristino di un&#8217;antenna centralizzata, esistente sin dal 1970.</p>
<p>Resisteva il condominio.</p>
<p>Con sentenza del 12.11.2002 il giudice di pace rigettava la domanda in considerazione del fatto che l&#8217;attrice, approvando la delibera dell&#8217;assemblea condominiale 16.3.2000 che aveva deciso di non installare tale antenna, aveva accettato che il relativo servizio comune non fosse ripristinato.</p>
<p>Il Tribunale di Roma, innanzi al quale la D. aveva impugnato la decisione del giudice di prime cure, con sentenza n. 11356 del 7.4.2004 rigettava l&#8217;appello e regolava la spese in base alla soccombenza.</p>
<p>Per quanto ancora rileva in queste sede di legittimità, il giudice di secondo grado rilevava che l&#8217;assemblea condominiale, conformemente ai propri poteri, provvedendo sull&#8217;ordine del giorno dicente:</p>
<p>&#8220;installazione o eventuale adeguamento antenna centralizzata&#8221; aveva deliberato in senso negativo, con statuizione efficace e vincolante, ai sensi dell&#8217;art. 1137 c.c., nei confronti dei condomini.</p>
<p>Inoltre, il Tribunale riteneva superfluo provvedere sulle eccezioni (di giudicato e di nullità dell&#8217;atto introduttivo del giudizio) sollevate in primo grado dal condominio e non esaminate dal giudice di pace, atteso il rigetto dell&#8217;appello e la conferma della sentenza impugnata.</p>
<p>Avverso detta pronuncia ricorre per cassazione D. T..</p>
<p>Resiste il condominio con controricorso, alla cui proposizione l&#8217;amministratore non risulta essere stato autorizzato dall&#8217;assemblea condominiale, nonostante l&#8217;apposita concessione da parte di questa Corte di un termine per sanare il difetto di autorizzazione (in ottemperanza all&#8217;indirizzo espresso dalle S.U. con sentenza n. 18331/10).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>1. &#8211; Con il primo motivo di censura la ricorrente deduce la falsa applicazione dell&#8217;art. 1137 c.c., e la violazione degli artt. 1118, 1120, 1418 e 1421 c.c..</p>
<p>Avendola interpretata come espressiva della volontà di dismettere un servizio comune (come quello di antenna centralizzata), il Tribunale avrebbe dovuto ritenere nulla, e non annullabile, la delibera condominiale 16.3.2000 e dichiarane d&#8217;ufficio, ai sensi dell&#8217;art. 1421 c.c., l&#8217;invalidità anche incidenter tantum.</p>
<p>Richiama al riguardo vari precedenti di questa Corte di legittimità, che ha più volte affermato che i diritti di ciascun condomino sulle parti comuni non possono essere lesi da delibere dell&#8217;assemblea (Cass. n. 5369/97); che sono mille, e come tali impugnabili oltre il termine stabilito dall&#8217;art. 1137 c.c., comma 2, le deliberazioni dell&#8217;assemblea condominiale concernenti innovazioni lesive dei diritti di ciascun condomino su cose o servizi comuni (Cass. n.2288/80); e che è nulla, per illiceità dell&#8217;oggetto, la delibera, approvata a maggioranza, di non eseguire i lavori di manutenzione e di adattamento di un impianto comune, posto che tale rifiuto impedisce l&#8217;uso dell&#8217;impianto comune dei condomini e ne menoma i diritti (Cass. n. 1302/98).</p>
<p>1.1. &#8211; Il motivo è infondato.</p>
<p>In materia di condominio negli edifici, sono (fra le altre cose) comuni, le opere, le installazioni e i manufatti di qualunque genere che servono all&#8217;uso e al godimento comune, come tutte le altre cose che l&#8217;art. 1117 c.c., n. 3, enumera, con elencazione non tassativa. A quest&#8217;ultima categoria vanno ricondotte le antenne c.d. centralizzate (cioè destinate a servire tutte o almeno più unità immobiliari di proprietà esclusiva), le quali, non di meno, per loro stessa natura non sono fruibili in maniera personale e diretta da ciascun condomino, ma richiedono un&#8217;attività d&#8217;impianto e di gestione comune (comprendente la successiva manutenzione), che è compito dell&#8217;assemblea deliberare istituendo il relativo servizio.</p>
<p>In particolare, questa Corte ha avuto occasione di affermare, in fattispecie analoga (modifica del servizio di autoclave con relativa nuova ubicazione ed estinzione della connessa servitù attiva condominiale per mancanza di utilità), che le attribuzioni dell&#8217;assemblea di condominio riguardano l&#8217;intera gestione delle cose, dei servizi e degli impianti comuni, che avviene in modo dinamico e che non potrebbe essere soddisfatta dal modello della autonomia negoziale, in quanto la volontà contraria di un solo partecipante sarebbe sufficiente ad impedire ogni decisione. Rientra dunque nei poteri dell&#8217;assemblea quello di disciplinare beni e servizi comuni, al fine della migliore e più razionale utilizzazione, anche quando la sistemazione più funzionale del servizio comporta la dismissione o il trasferimento dei beni comuni. L&#8217;assemblea con deliberazione a maggioranza ha quindi il potere di modificare sostituire o eventualmente sopprimere un servizio anche laddove esso sia istituito e disciplinato dal regolamento condominiale se rimane nei limiti della disciplina delle modalità di svolgimento e quindi non incida sui diritti dei singoli condomini (Cass. n. 6915/07).</p>
<p>1.2. &#8211; Traslando tali principi al caso in esame, si osserva che l&#8217;antenna centralizzata per la ricezione di canali televisivi pur essendo cosa comune ai sensi dell&#8217;art. 1117 c.c., n. 3, non costituisce ex se bene comune, se non in quanto idonea a soddisfare l&#8217;interesse dei condomini a fruire del relativo servizio condominiale. La volontà collettiva, regolarmente espressa in assemblea, volta ad escludere siffatto uso, non si pone, pertanto, come contraria al diritto dei singoli condomini sul bene comune, perchè quest&#8217;ultimo è tale finchè assolva, a beneficio di tutti i partecipanti, la sua funzione; e questa, a sua volta, rientra nella signoria dell&#8217;assemblea, la quale come può attuarla istituendo il relativo servizio comune, così può sopprimerla con l&#8217;unico limite di non incidere sulle proprietà esclusive, cioè sulle parti dell&#8217;impianto di proprietà individuale.</p>
<p>Nel caso in esame, non si tratta, pertanto, di impedire il godimento individuale di un bene comune, ma di non dar luogo ad un servizio la cui attivazione o prosecuzione non può essere imposta dal singolo partecipante per il solo fatto di essere comproprietario delle cose che ne costituiscono l&#8217;impianto materiale.</p>
<p>2. &#8211; Con il secondo motivo parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 112 c.p.c., e la falsa applicazione dell&#8217;art. 343 c.p.c., deducendo l&#8217;omessa pronuncia sull&#8217;appello incidentale del condominio, che aveva lamentato, a sua volta, che il giudice di pace non aveva motivato in punto di eccezione di nullità della citazione, per incertezza della domanda, ai sensi dell&#8217;art. 163 c.p.c., n. 3, e art. 164 c.p.c., comma 1.</p>
<p>Parte ricorrente precisa, al riguardo, che l&#8217;attuale suo interesse a rilevare tale vizio della sentenza di secondo grado risiederebbe in ciò, che avendo eccepito in allora l&#8217;inammissibilità dell&#8217;appello incidentale, una pronuncia in tal senso, in una con la reiezione della domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., pure proposta da parte appellata, avrebbe condotto ad una diversa statuizione sulle spese, legittimandone la compensazione.</p>
<p>2.1. &#8211; Il motivo è inammissibile perchè supportato soltanto dell&#8217;interesse ad un diverso e più favorevole regolamento delle spese di lite, senza tuttavia che tale capo della decisione d&#8217;appello sia stato direttamente impugnato; ne consegue che non vi è la necessaria corrispondenza tra interesse al (motivo di) ricorso e statuizione aggredita.</p>
<p>3. &#8211; In conclusione, il ricorso va respinto.</p>
<p>4. &#8211; Infine, il controricorso presentato dall&#8217;amministratore del condominio intimato è inammissibile, non essendo stata depositata nell&#8217;apposito termine fissato da questa Corte alcuna delibera condominiale di autorizzazione e ratifica. Pertanto, e in difetto di altra attività difensiva della parte intimata, nulla va disposto sulle spese.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2012.</p>
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