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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; luci</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 10 gennaio 2013, n. 512</title>
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		<pubDate>Mon, 24 Mar 2014 22:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Distanze e Confini]]></category>
		<category><![CDATA[confini]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[distanze]]></category>
		<category><![CDATA[impianti]]></category>
		<category><![CDATA[luci]]></category>
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		<category><![CDATA[vedute]]></category>

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		<description><![CDATA[Si può sempre chiedere che il confinante partecipi alle spese di erezione del muro? uando un'apertura nel muro può essere definita luce?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCALISI Antonino &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 33789/2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 2914/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/10/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/2012 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso per quanto di ragione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>(OMISSIS), con atto di citazione del 25 novembre 1997, conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Napoli, (OMISSIS) per sentirla condannare all&#8217;eliminazione di tutte le opere lesive del suo diritto di proprieta&#8217; e al ripristino dello stato dei luoghi. Chiariva l&#8217;attore che la (OMISSIS) confinante con il proprio fondo, aveva edificato sul terreno di sua proprieta&#8217; alcuni corpi di fabbrica e aveva costruito un muro dallo spessore di 50 cm per meta&#8217; del suo terreno e per l&#8217;altra meta&#8217; sul terreno di esso (OMISSIS).</p>
<p>Detto muro di altezza variabile non solo divideva le due proprieta&#8217; ma fungeva anche da parapetto al solaio di copertura dei nuovi fabbricati creando vedute illegittime. Lamentava, altresi&#8217;, che nell&#8217;edificio principale si aprivano altre vedute poste a distanza dal confine inferiore a quella prescritta.</p>
<p>Si costituiva (OMISSIS) opponendosi alla domanda e rilevando che l&#8217;attore non aveva partecipato alle spese della costruzione del muro di confine, aveva realizzato alcune opere illegittime ed aveva ancorato al muro di confine tubazioni di alcuni servizi e arbitrariamente chiuso le luce da lei poste sul muro di confine, pertanto, chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna del (OMISSIS) al pagamento del 50% delle spese da lei sostenute per la costruzione del muro di confine, alle eliminazioni delle tubazioni e al ripristino dello stati dei luoghi.</p>
<p>Il Tribunale di Napoli, dopo aver espletato CTU, con sentenza del 20 giugno 2003, condannava la convenuta a chiudere le luci aperte sul muro di confine, condannava l&#8217;attore a rimuovere le tubazioni idriche ed elettriche collocate sul muro comune. Rigettava tutte le altre domande proposte dalle parti e compensava le spese giudiziali.</p>
<p>Avverso questa sentenza proponeva appello (OMISSIS) deducendone l&#8217;erroneita&#8217; per due motivi.</p>
<p>Si costituiva (OMISSIS) resistendo all&#8217;appello e chiedendone il rigetto, nella sola eventualita&#8217; di accoglimento dell&#8217;appello proponeva domanda riconvenzionale per la condanna del (OMISSIS) al pagamento del 50% delle spese sostenute per la costruzione del muro divisorio.</p>
<p>La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 2914 del 2005, accoglieva l&#8217;appello principale e in riforma della sentenza del Tribunale condannava (OMISSIS) ad installare nel tratto B-C del terrazzo A della costruzione D, sino all&#8217;attuale altezza della cancellata metallica, una grata fissa in metallo dotata di maglie non maggiore di tre centimetri quadrati. Dichiarava inammissibile l&#8217;appello incidentale, compensava le spese. A sostegno di questa decisione, la Corte napoletana osservava che in corrispondenza della copertura calpestabile della fabbrica D, il muro posto al confine tra le due proprieta&#8217; costituiva il parapetto dell&#8217;anzidetto terrazzo con un&#8217;altezza di un metro dal piano di calpestio del terrazzo, al di sopra del parapetto vi era una cancellata in ferro di m. 1,50. Ora l&#8217;apertura posta dall&#8217;appellata verso il fondo del vicino non integrava gli estremi di una veduta, eppero&#8217;, essendo, pur sempre, un&#8217;apertura verso il fondo del vicino era necessario che fosse resa conforme alle prescrizioni di cui all&#8217;articolo 901 come prevede il successivo articolo 902 cod. civ..</p>
<p>Considerato che l&#8217;appellante non si era lamentato per la condanna a rimuovere le tubazioni di alimentazione idrica ed elettrica poste sul muro divisorio ma che non fosse stata condannata anche la (OMISSIS) alla rimozione di tubazione ivi collocate dalla stessa sul muro divisorio, il relativo motivo d&#8217;appello e&#8217; inammissibile.</p>
<p>La cassazione di questa sentenza e&#8217; stata chiesta da (OMISSIS) per un motivo. (OMISSIS) ha resistito con controricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1.- Con l&#8217;unico motivo di ricorso (OMISSIS) lamenta la violazione e/o falsa applicazione della norma di legge di cui all&#8217;articolo 901 c.c. in correlazione con gli articoli 905 e 902 c.c. con riferimento alla qualificazione della veduta illegittima. Avrebbe errato, la Corte napoletana, secondo il ricorrente, nell&#8217;aver affermato che la veduta presente a ridosso del confine (OMISSIS) (OMISSIS) non sarebbe soggetta alla distanza di m. 1,5 dal fondo del vicino come prescrive la norma dell&#8217;articolo 905 cod. civ., poiche&#8217; dalla terrazza in questione si puo&#8217; soltanto guardare sul fondo del vicino senza possibilita&#8217; di affaccio a causa della presenza delle sbarre verticali di una cancellata in ferro sovrastante il parapetto ed incorporata ad essa, considerato che l&#8217;obbligo di rispettare le distanze per l&#8217;apertura di vedute sul fondo del vicino non viene meno se la presenza di muri divisori o altre barriere impediscono in concreto l&#8217;affaccio sul medesimo. La Corte napoletana avendo disposto la condanna della (OMISSIS) alla chiusura del lato del terrazzo prospiciente il fondo (OMISSIS) (quello quindi sul confine) mediante la collocazione sulla cancellata metallica di una grata fissa dotata di maniglie non maggiori di tre centimetri ed avere stabilito che non occorreva innalzare ulteriormente l&#8217;altezza complessiva della chiusura verso il fondo (OMISSIS), attualmente di metri 2,50, dal piano di calpestio del terrazzo, non ha tenuto conto che il n. 2 dell&#8217;articolo 901 stabilisce che le luci che si aprono sul fondo del vicino devono avere il lato inferiore ad un&#8217;altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo al quale si&#8217; vuol dare luce e area e non minore di due metri se sono ai piani superiori.</p>
<p>La Corte napoletana, secondo il ricorrente, avrebbe commesso un ulteriore errore laddove limita il suo provvedimento esclusivamente al tratto B-C omettendo completamente la pronuncia rispetto al tratta C-D, considerato che, come ha rilevato il tecnico, l&#8217;apertura sul fondo (OMISSIS) priva dei requisiti imposti dall&#8217;articolo 901 c.c. non era solo quella relativa al tratta C-D del terrazzo A, della costruzione D bensi&#8217; anche quella relativa a tutto il tratto B-D dei terrazzi A e B entrambi costituenti il solaio calpestabile del corpo di fabbrica D.</p>
<p>1. &#8211; Il motivo e&#8217; in parte fondato, in parte inammissibile.</p>
<p>Secondo la Giurisprudenza consolidata, l&#8217;apertura non avente i caratteri di veduta o di prospetto, in quanto non consenta di affacciarsi e guardare sul fondo vicino, e&#8217; considerata come luce, anche se non conforme alle prescrizioni di cui all&#8217;articolo 901 cod. civ., ed e&#8217; soggetta al relativo regime.</p>
<p>Nell&#8217;ipotesi di luce irregolare, il vicino ha il diritto, previsto dall&#8217;articolo 902 cod. civ., comma 2, di esigere che tale apertura sia resa conforme alle prescrizioni di cui all&#8217;articolo 901 cod. civ., ovvero di chiuderla acquistando la comunione del muro ed appoggiarvi la propria fabbrica, o costruendo in aderenza. In particolare, la regolarizzazione dell&#8217;apertura irregolare comportarla necessita&#8217; di dotarla dei tre requisiti strutturali previsti dall&#8217;articolo 901 cod. civ. e cioe&#8217;: l&#8217;inferriata, la grata in metallo e l&#8217;altezza. L&#8217;inferriata serve a garantire la sicurezza del vicino (si ritiene infatti sicura un&#8217;inferriata di dimensioni tali da impedire il passaggio di una persona); la grata serve ad impedire l&#8217;immissione nel fondo del vicino di cose gettate dalla finestra; l&#8217;altezza minima, sia interna che esterna, serve ad impedire l&#8217;esercizio della veduta sul fondo vicino. Con l&#8217;ulteriore precisazione che tutti gli elementi sono essenziali e che nessun elemento componente dell&#8217;apertura, come davanzale o grata metallica, deve fuoriuscire dal profilo esterno del muro, nel quale la luce e&#8217; realizzata.</p>
<p>1.1.a). &#8211; Ora nel caso in esame la Corte napoletana pur avendo riconosciuto che il muro posto a confine tra le proprieta&#8217; (OMISSIS) e (OMISSIS) costituiva il parapetto del terrazzo della fabbrica D realizzata dalla (OMISSIS), ed essendo sovrastato da una cancellata in ferro alta m. 1,50, realizzava una luce irregolare, e pero&#8217;, nel disporre la regolarizzazione di tale apertura non teneva conto della normativa di cui al n. 2 dell&#8217;articolo 901 cod. civ., e cioe&#8217; ometteva di disporre la sopraelevazione del muro ad un&#8217;altezza non inferiore a metri 2,50 da suolo calpestabile del terrazzo della (OMISSIS), considerato che il terrazzo di cui si dice e&#8217; collocato ad un piano superiore rispetto al piano terreno. Il calcolo aritmetico tra la misura del basso parapetto in muratura e la misura della cancellata che lo sovrastava, prospettato dalla Corte di Appello di Napoli, non e&#8217; in grado di modificare lo stato di irregolarita&#8217; della luce di cui si dice perche&#8217; la cancellata in ferro sovrastante il parapetto alto un metro identifica in tutta la sua grandezza lo spazio dell&#8217;apertura che andava regolarizzata. Insomma, lo spazio identificato dalla cancellata esistente andava considerato quale apertura sul fondo del vicino il cui lato inferiore esterno ed interno non doveva essere posto ad una altezza inferiore di m. 2,50 dal suolo di calpestio ovvero dal suolo del terrazzo della (OMISSIS).</p>
<p>1.b). &#8211; Inammissibile e&#8217; il profilo del motivo con il quale il ricorrente lamenta l&#8217;omessa pronuncia rispetto al tratta C-D, considerato che l&#8217;apertura sul fondo (OMISSIS) priva dei requisiti imposti dall&#8217;articolo 901 c.c. non era solo quella relativa al tratto C-D del terrazzo A, della costruzione D bensi&#8217; anche quella relativa a tutto il tratto C-D del terrazzo A, della costruzione D bensi&#8217; anche quella relativa a tutto il tratto B-D dei terrazzi A e B entrambi costituenti il solaio calpestabile del corpo di fabbrica D. Intanto tale censura non identifica una violazione o falsa applicazione della normativa di cui agli articoli 901 &#8211; 905 cod. civ., ma un&#8217;omissione di motivazione o una lesione dell&#8217;articolo 112 c.p.c., non corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Tuttavia, vi e&#8217; ragione di ritenere che la censura introduca una questione nuova non proponibile in cassazione, considerato che nella descrizione dei luoghi cui si riferisce la controversia e&#8217; stato detto che il fondo della (OMISSIS) presentava un corpo di fabbrica seminterrato (denominato D) posto a confine con il fondo (OMISSIS) e piu&#8217; precisamente in appoggio al muro comune di confine e che il solaio di copertura di quest&#8217;ultimo corpo di fabbrica D si presentava piano ed adibito a terrazzo praticabile.</p>
<p>In definitiva, il ricorso va accolto per quanto di ragione, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Napoli anche per il regolamento delle spese relative al presente giudizio di cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il secondo motivo per quanto di ragione, cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.</p>
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		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 5 Novembre 2012, n. 18910</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/dirittireali_distanze-e-confini/</link>
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		<pubDate>Sat, 29 Jun 2013 17:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritti Reali]]></category>
		<category><![CDATA[Distanze e Confini]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
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		<description><![CDATA[REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE [omissis] Svolgimento del processo Con sentenza del 14.3.01 il Tribunale di Trani, sez. dist. di Andria, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="center">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p align="center">[omissis]</p>
<p align="center"><strong>Svolgimento del processo</strong></p>
<p>Con sentenza del 14.3.01 il Tribunale di Trani, sez. dist. di Andria, a conclusione del giudizio instaurato con ricorso per denunzia di nuova opera del 15.12.95 dai coniugi G.L. e L.R., cui aveva fatto seguito, con citazione del 27.5.96, la domanda possessoria, di condanna all’arretramento, con risarcimento dei danni, della costruzione realizzata dal vicino Lo.An., alla distanza legale di almeno tre metri rispetto al parapetto perimetrale del lastrico solare del fabbricato degli attori, a tutela dell&#8217;assunto esercizio della veduta verso il fondo del convenuto, ritenuto che nel caso di specie non fossero configurabili i necessari estremi dell’<em>inspectio</em> e della <em>prospectio in alienum</em>, rigettava la suddetta domanda, disattendendo altresì quelle riconvenzionali (che non mette conto menzionare, in quanto non riproposte in appello) proposte dal convenuto.</p>
<p>La suddetta decisione veniva confermata, con condanna degli appellanti G. &#8211; L. alle spese del grado, dalla Corte di Bari, con sentenza del 30/3 &#8211; 28/4/05, ribadendo che, nella specie, le oggettive caratteristiche (risultate dalle espletate consulenze tecniche) del parapetto in questione, in ragione della ridotta altezza (cm. 90) e dell&#8217;esiguo spessore (cm. 20) del muretto perimetrale del lastrico, non fossero idonee a consentire il comodo affaccio, vale dire la possibilità di guardare non solo frontalmente, ma anche obliquamente e lateralmente, verso il fondo dei vicini, in condizioni di sufficiente sicurezza.</p>
<p>Sotto quest&#8217;ultimo profilo, la corte citava l&#8217;art. 26 co. 1 lett. b) del D.P.R. n. 547/1955, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, prescrivente per i parapetti nei cantieri di lavoro l&#8217;altezza minima di mt. 1 ed analoghe disposizioni contenute nel D.M. n. 236/89 ed in una circolare del 1965 del Ministero dei Lavori Pubblici.</p>
<p>Avverso tale sentenza i soccombenti G. &#8211; L. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi illustrati con successiva memoria.<br />
Ha resistito l&#8217;intimato Lo. con controricorso.</p>
<p align="center"><strong>Motivi della decisione</strong></p>
<p>Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 900, 905 e 907 c.c., nonché insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione, censurandosi la <em>ratio decidendi</em> in narrativa riportata, per contrarietà ai principi giurisprudenziali in materia di affaccio ed ai criteri della logica e della comune esperienza, deducendosi in particolare l&#8217;inadeguatezza ed opinabilità del criterio rapportato alla statura delle persone, tenuto conto della variabilità della stessa, e l&#8217;incomprensibilità di quello relativo allo spessore del muretto.<br />
Il motivo va disatteso risolvendosi nella confutazione di una valutazione che i giudici di merito, in primo ed in secondo grado, hanno adeguatamente motivato, partendo dalla corretta premessa, secondo cui per configurarsi gli estremi di una veduta ai sensi dell&#8217;art. 900 u.p. c.c, conseguentemente, soggetta alla regole di cui ai successivi artt. 905 e 907, è necessario che le c.d. <em>inspectio et prospectio in alienum</em>, vale a dire le possibilità di &#8220;affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente o lateralmente&#8221;, siano esercitagli in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza (al riguardo v., tra le altre, Cass. nn. 5904/81, 3265/87, 7267/03), ed escludendo in concreto, sulla scorta di ragionevoli considerazioni basate, ex art. 115 co. 2 c.p.c., su nozioni di comune esperienza, che tali condizioni ricorressero nel caso di specie, in cui il muretto perimetrale del terrazzo è risultato essere alto soltanto cm. 90.<br />
La sola considerazione, basata su un dato di oggettiva inconfutabilità, che tale altezza corrisponda, più o meno, a quella del &#8220;basso ventre&#8221; di una persona di ordinaria statura (da intendersi, come già è stato precisato da questa Corte, compresa tra i limiti minimi e massimi che normalmente si registrano nell&#8217;ambito della popolazione, e non necessariamente coincidente con la media di tali valori: v. sent. nn. 76267/93, 3285/87) così da non consentire l&#8217;adeguata protezione del &#8220;petto&#8221; della stessa nell&#8217;eventuale affaccio (che comporterebbe intuibili e pericolosi sbilanciamenti in avanti dell&#8217;osservatore), risulta di per sé sola sufficiente ad escludere il requisito della sicurezza, a prescindere dalla rilevanza o meno dell&#8217;esiguità dello spessore del muretto in questione, manufatto che per la sua ridotta elevazione rispetto al pavimento neppure può definirsi un &#8220;parapetto&#8221;.</p>
<p>Con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 8.1.8 D.M. 14.6.89 n. 236, 54 Circ. 27.6.65 n.86 ter Min. L.L.P.P., 26 co.1 D.P.R. 547/55 e connessi vizi della motivazione, si censura, sotto vari profili (indebita applicazione, anche retroattiva, ai rapporti civilistici, di disposizioni rispondenti alle diverse esigenze della sicurezza nel lavoro, assenza di contenuto normativo esterno della circolare, mancata considerazione di norme di segno diverso contenute nel citato D.P.R.), il richiamo alle suddette fonti.<br />
Il motivo va disatteso, per difetto di rilevanza, non avendo la Corte d&#8217;Appello affermato la diretta applicabilità alla controversia delle disposizioni in questione ma soltanto indicato le stesse quali elementi comparativi e di indiretto riscontro della valutazione, già di per sé adeguatamente motivata sulla base della comune esperienza, basata sull&#8217;insufficiente altezza del muretto di recinzione del terrazzo, inidoneo a consentire l&#8217;affaccio, in particolare la prospectio, in condizioni di sicurezza.<br />
Pertanto la censura, attenendo ad un argomento aggiuntivo esposto in funzione meramente rafforzativa di quello principale, di per sé solo decisivo, non risultando essenziale ai fini della motivazione della decisione, è inammissibile. Il ricorso va conclusivamente respinto. Le spese, infine, seguono la soccombenza.</p>
<p align="center"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, in misura di complessivi Euro 2.500,00, di cui 200 per esborsi.<br />
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2012</p>
<hr />
<p>Corte di Cassazione Civile, Sezione II, 5 ottobre 2012 n. 18904</p>
<p style="text-align: center;">[omissis]</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Svolgimento del processo</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato il 29.5.1997 L.S., proprietario di un appartamento in (omissis), lamentava che P.A., proprietaria di un appartamento confinante, aveva realizzato illegittimamente una scala a chiocciola di collegamento col sovrastante lastrico, violando le distanze ed aggravando la preesistente veduta, chiedendo anche i danni.<br />
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 9225/2000, rigettava la domanda, decisione confermata dalla Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 1646/2005, che richiamava la decisione del primo giudice in ordine alla inidoneità della scala a chiocciola a consentire ma comoda inspectio e prospectio, escludendo anche la violazione delle distanze, perchè il muro di cinta non aveva altezza superiore a tre metri, circostanza non contestata, e la scala non era fronti stante ad alcun manufatto ma solo al predetto muro.<br />
Ricorre L. con due motivi, resiste P..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Motivi della decisione</strong></p>
<p>Col primo motivo il ricorrente denuncia vizi di motivazione in ordine all&#8217;aggravamento della servitù di veduta violazione dell&#8217;art. 1067 c.c., e dell&#8217;art. 112 c.p.c., e col secondo vizi di motivazione e violazione dell&#8217;art. 873 c.c..<br />
Come dedotto, la sentenza ha escluso l&#8217;idoneità della scala a chiocciola a consentire una comoda prospectio ed inspectio e la violazione delle distanze.<br />
Sul primo motivo va richiamato l&#8217;ormai consolidato orientamento di questa Suprema Corte.<br />
La scala di un edificio, pur avendo una sua peculiare funzionalità, configura una veduta, e soggiace quindi alla relativa disciplina, quando, per le particolari situazioni e caratteristiche di fatto, risulti obiettivamente destinata, in via normale, anche all&#8217;esercizio della &#8220;prospectio&#8221; ed &#8220;inspectio&#8221; su o verso il fondo del vicino (Cass. 16 marzo 1981, n. 1451).<br />
Quando da un pianerottolo sia possibile esercitare una comoda &#8220;inspectio&#8221; e &#8220;prospectio&#8221; e tale esercizio rappresenti un uso normale dell&#8217;opera, considerata alla stregua dei suoi elementi obiettivi di carattere strutturale e funzionale, a nulla rileva che essa serva anche a collegare la rampe di una scala, in quanto tale diversità non vale ad esercitare l&#8217;obiettiva esistenza di una servitù di veduta (Cass. 4 agosto 1977 n. 3502).<br />
Le porte, i ballatoi e le scale di ingresso alle abitazioni, che in genere non costituiscono vedute, in quanto destinate fondamentalmente all&#8217;accesso, e solo occasionalmente od eccezionalmente utilizzabili per l&#8217;affaccio, possono configurare vedute quando, per le particolari situazioni e caratteristiche di fatto, risultino obiettivamente destinate, in via normale, anche all&#8217;esercizio della &#8220;prospectio&#8221; ed &#8220;inspectio&#8221; su o verso il fondo del vicino (Cass. 6 marzo 1976 n. 763, etc.).<br />
In sostanza, il fatto che obbiettivamente sia possibile la &#8220;inspectio&#8221; e la &#8220;prospectio&#8221; comporta la configurabilità di una veduta normale, a prescindere dalla destinazione primaria al manufatto di cui ciò si verifica, se per tale esercizio non bisogna far ricorso all&#8217;ausilio di mezzi artificiali per sporgersi od affacciarsi.<br />
Il Giudice di merito deve accertare l&#8217;oggettiva idoneità all&#8217;inspicere ed inspicere in attunum (Cass. 13.10.2004, n. 20205).<br />
Ciò premesso, poichè la Corte di appello pur richiamando in generale i principi in astratto applicabili, non ha spiegato in concreto la situazione in ordine alla possibilità di inspectio e prospectio, la sentenza va cassata sul punto per un nuovo esame.<br />
Il secondo motivo non merita accoglimento avendo la sentenza dedotto che il muro di cinta non supera i tre metri e che la scala frontistante ad alcun manufatto del L..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p style="text-align: left;">La Corte accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Napoli, altra sezione.</p>
<p>&nbsp;</p>
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