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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; litisconsorzio</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 11 marzo 2013, n. 6027</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 10:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunione]]></category>
		<category><![CDATA[comunione]]></category>
		<category><![CDATA[comunione legale]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[litisconsorzio]]></category>
		<category><![CDATA[litisconsorzio necessario]]></category>
		<category><![CDATA[servitù]]></category>

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		<description><![CDATA[Il consorte, nei giudizi sugli immobili, è litisconsorte necessario?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SESTA CIVILE<br />
SOTTOSEZIONE 2</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. GOLDONI Umberto &#8211; Presidente<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; Consigliere<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>sul ricorso 15621/2011 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in</p>
<p>(OMISSIS)&#8221;Lotto&#8221; A/7&#8243; alla via Muro n. 26 in Maglie(OMISSIS)92007500751(OMISSIS)Roma, via Nemorense n.18+ presso lo studio dell&#8217;avv. (OMISSIS); rappresentato e difeso dall&#8217;avv. (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 259/2011 della Corte di Appello di LECCE del 28.12.2010, depositata il 28/03/2011;<br />
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2012 dal Consigliere Relatore Dott. Bruno Bianchini;<br />
udito per il controricorrente l&#8217;Avvocato (OMISSIS) (per delega avv. (OMISSIS)) che si riporta agli scritti;<br />
E&#8217; presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RUSSO Libertino Alberto che si riporta alla relazione scritta e conclude per il rigetto del ricorso;<br />
Il consigliere designato ha depositato relazione ex articolo 380 bis C.P.C. del seguente tenore.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>OSSERVA IN FATTO</strong></p>
<p>Il Condominio (OMISSIS), cito&#8217; (OMISSIS), proprietario di un locale commerciale posto al piano terreno dello stabile condominiale, innanzi al Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie, affinche&#8217; fosse accertata e dichiarata l&#8217;inesistenza di qualunque servitu&#8217; di passaggio in favore di detto locale &#8211; condotto in locazione da terzi sotto la denominazione di (OMISSIS).</p>
<p>Nella resistenza dello (OMISSIS) l&#8217;adito Tribunale accolse la domanda; la Corte di Appello di Lecce, pronunziando sentenza n. 259/2011, respinse il gravame del predetto, compensando le spese del grado.</p>
<p>La Corte del merito argomento&#8217; la propria decisione osservando &#8211; per i punti che avranno ancora un rilievo in sede di legittimita&#8217;: a &#8211; che non era fondata la censura di nullita&#8217; della sentenza per omessa citazione della consorte dell&#8217;appellante, comproprietaria dei locali, in quanto la domanda &#8211; da qualificarsi come negatoria servitutis &#8211; non era idonea a determinare un mutamento dello stato di fatto dei luoghi (tale dunque da incidere sul diritto dominicale della predetta) e quindi costei non poteva dirsi litisconsorte necessaria; b &#8211; che la sentenza di primo grado, nell&#8217;accertare l&#8217;inesistenza della servitu&#8217; di passaggio, sul cortile condominiale, non aveva anche statuito un divieto dell&#8217;uso del medesimo &#8211; da parte dell&#8217;appellante &#8211; a condizione che fosse conforme alla sua destinazione; per mera chiarificazione del dictum giudiziale, tale legittimo utilizzo andava riaffermato, ferma dunque restando la portata precettiva del dispositivo della sentenza del primo giudice.</p>
<p>Per la cassazione di tale decisione lo (OMISSIS) ha proposto ricorso, affidandolo a quattro motivi; il Condominio ha risposto con controricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RILEVA IN DIRITTO</strong></p>
<p>1 &#8211; Con il primo motivo parte ricorrente denunzia la violazione o la falsa applicazione dell&#8217;articolo 102 c.p.c. per la omessa chiamata in giudizio della consorte, (OMISSIS), ritenendola litisconsorte necessaria, siccome comproprietaria del locale commerciale costituente, secondo l&#8217;originaria prospettazione, il fondo dominante in favore del quale si sarebbe esercitata la servitu&#8217; di passaggio sul cortile condominiale: contesta parte ricorrente l&#8217;argomentazione &#8211; riportata nella descrizione del fatto che precede &#8211; adottata dalla Corte del merito per respingere l&#8217;analogo motivo di appello, prendendo spunto, da un lato, dalla precisazione &#8211; che formera&#8217; oggetto del terzo motivo di ricorso &#8211; contenuta nella gravata decisione, in merito alla ribadita persistenza di un diritto all&#8217;utilizzo del cortile comune, dall&#8217;altro dalla constatazione che di fatto il Condominio aveva precluso, con l&#8217;apposizione di paletti, lo stesso uso che la Corte aveva inteso ribadire, cosi&#8217; nei fatti incidendo proprio sul presupposto che, accedendo alla interpretazione di legittimita&#8217; fatta propria dalla Corte di Appello, avrebbe consentito di rinvenire la necessita&#8217; della presenza in causa del comproprietario.</p>
<p>1/a &#8211; E&#8217; convincimento del relatore che sia il primo che il terzo motivo &#8211; in parte qua &#8211; siano infondati dal momento che il giudice di primo grado accolse una negatoria servitutis ma non adotto&#8217; alcun provvedimento che avrebbe inciso &#8211; in senso ripristinatorio o demolitivo &#8211; su una preesistente realta&#8217; di fatto; la &#8220;precisazione&#8221; dunque che la Corte distrettuale ritenne di aggiungere alle proprie argomentazioni &#8211; in merito alla persistenza del diritto all&#8217;uso della cosa comune (che all&#8217;evidenza parte ricorrente accomuna, logicamente quanto indebitamente, al contenuto della servitu&#8217;) non costituiva puntello logico essenziale alla gia&#8217; di per se&#8217; condivisibile decisione;</p>
<p>2 &#8211; Con il secondo motivo parte ricorrente assume la violazione o falsa applicazione degli articoli 1062 e 1117 cod. civ. nonche&#8217; degli articoli 817 e 1158 cod. civ. nonche&#8217; il vizio di omessa e contraddittoria motivazione, in cui la Corte di Appello sarebbe incorsa non considerando che dall&#8217;analisi del titolo di provenienza sarebbe emersa la costituzione dell&#8217;indicata servitu&#8217; per destinazione del padre di famiglia e che comunque a tale approdo si sarebbe dovuti giungere anche solo in considerazione del nesso pertinenziale tra cortile e locale commerciale (con esclusione degli appartamenti sovrastanti, pur ricompresi nel condominio).</p>
<p>2/a &#8211; Anche il mezzo in esame appare manifestamente infondato, da un lato, perche&#8217;, censurandosi l&#8217;interpretazione del titolo di acquisto al fine di rinvenire la costituzione di una servitu&#8217; in re aliena, non si e&#8217; addotta la violazione delle norme di ermeneutica negoziale, unico strumento per contestare in sede di legittimita&#8217; la ricostruzione della volonta&#8217; contrattuale; dall&#8217;altro perche&#8217; non e&#8217; specificato, nel motivo, in qual modo il giudice dell&#8217;impugnazione avrebbe mal delineato i confini applicativi del concetto di pertinenza &#8211; da cui il vizio di violazione di legge &#8211; come neppure perche&#8217; lo stesso giudicante avrebbe falsamente ricondotto la fattispecie concreta in quella astratta &#8211; da cui il vizio di sussunzione o falsa applicazione, limitandosi parte ricorrente a sovrapporre una propria ed acritica ricostruzione della realta&#8217; processuale a quella correttamente adottata dal giudice dell&#8217;appello; la censura infine e&#8217; carente di sviluppo argomentativo in merito al pur dedotto vizio di motivazione;</p>
<p>2/b &#8211; Del tutto nuovo &#8211; eppertanto inammissibile &#8211; e&#8217; il prospettato acquisto per usucapione dell&#8217;indicata servitu&#8217; &#8211; cfr. fol 21 del ricorso.</p>
<p>3 &#8211; Con la seconda parte del terzo motivo viene denunziata la violazione dell&#8217;articolo 91 c.p.c., assumendosi l&#8217;esorbitanza della condanna al pagamento delle spese di primo grado e propugnandosi la estensione alle stesse della compensazione operata in grado di appello: tale censura e&#8217; inammissibile essendo mancato un motivo di gravame sul punto.</p>
<p>4 &#8211; Se le suesposte argomentazioni verranno ritenute condivisibili, sussistono i presupposti a che il ricorso venga trattato in camera di consiglio per quivi esser dichiarato manifestamente infondato&#8221;.</p>
<p>Il Collegio condivide le conclusioni descritte nella relazione, contro le quali parte ricorrente non ha formulato rilievi critici.</p>
<p>Il ricorso va dunque rigettato con vittoria di spese in favore del Condominio contro ricorrente, liquidate come indicato in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>LA CORTE<br />
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 2.200,00 di cui euro 200/00 per esborsi, oltre IVA e CAP.</p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 16 gennaio 2013, n. 1009</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 10:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
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		<category><![CDATA[comunione]]></category>
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		<description><![CDATA[Se vi è comunione legale dei beni, nelle controversie sugli immobili, sussiste il litisconsorzio necessario?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SESTA CIVILE<br />
SOTTOSEZIONE 3</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. FINOCCHIARO Mario &#8211; Presidente<br />
Dott. AMENDOLA Adelaide &#8211; Consigliere<br />
Dott. AMBROSIO Annamaria &#8211; Consigliere<br />
Dott. GIACALONE Giovanni &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. DE STAFANO Franco &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>sul ricorso 18003/2011 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS) (Studio (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avv. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avv. (OMISSIS), giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p>avverso la sentenza n. 2137/2010 del TRIBUNALE di CATANZARO del 25.6.2010, depositata il 09/09/2010;<br />
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 05/12/2012 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;<br />
E&#8217; presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>IN FATTO E IN DIRITTO</strong></p>
<p>Nella causa indicata in premessa, e&#8217; stata depositata la seguente relazione:</p>
<p>&#8220;1 &#8211; Nella causa promossa dal (OMISSIS) per il risarcimento dei danni arrecati all&#8217;appartamento da lui condotto in locazione a seguito d&#8217;infiltrazioni provenienti dal giardino dell&#8217;appartamento del (OMISSIS), la sentenza impugnata (Trib. Catanzaro, 9 settembre 2010) ha annullato quella di primo grado, rimettendo le parti al primo giudice, ritenendo la sussistenza di un&#8217;ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti della moglie del (OMISSIS), (OMISSIS), in regime di comunione legale con lo stesso, vertendosi rispetto ad un rapporto plurilaterale in giudizio promosso da terzi e riguardante la comunione ed i beni che vi ricadono.</p>
<p>2 &#8211; Ricorre per Cassazione il (OMISSIS), deducendo:</p>
<p>2.1. &#8211; Violazione articolo 101 c.p.c., non sussistendo un&#8217;ipotesi di litisconsorzio necessario;</p>
<p>2.2. &#8211; Violazione articoli 342, 353 e 354 c.p.c., perche&#8217; l&#8217;appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, in quanto incentrato solo su censure di ordine processuale, non essendo stata proposta dall&#8217;appellante alcun censura di merito.</p>
<p>3. &#8211; Il (OMISSIS) resiste con controricorso e propone ricorso incidentale per i seguenti motivi:</p>
<p>3.1. &#8211; Violazione ed errata applicazione dell&#8217;articolo 89 c.p.c. relativamente a cancellazione di frase contenuta nella propria comparsa di risposta e sui provvedimenti consequenziali del giudice di primo grado;</p>
<p>3.2. &#8211; Erronea compensazione per mancata liquidita&#8217; dei crediti;</p>
<p>3.3. &#8211; Validita&#8217; ed efficacia dell&#8217;offerta formulata ex articolo 1220 c.c.;</p>
<p>3.4. &#8211; Censura della statuizione sulle spese del giudice di primo grado.</p>
<p>4. &#8211; La decisione riguarda i ricorsi riuniti, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza (articolo 335 c.p.c.).</p>
<p>4.1. Il primo motivo del ricorso principale e&#8217; manifestamente fondato e va accolto, non sussistendo un&#8217;ipotesi di litisconsorzio necessario, dovendosi ribadire che ciascun comproprietario, in quanto titolare di un diritto che, sia pure nei limiti segnati dalla concorrenza dei diritti degli altri partecipanti, investe l&#8217;intera cosa comune (e non una frazione della stessa), e&#8217; legittimato ad agire o resistere in giudizio, anche senza il consenso degli altri, per la tutela della cosa comune, nei confronti dei terzi o di un singolo condomino (Cass. 11199/2000, in motivazione; 4345/2000; 2106/2000; 4354/1999; 4388/1996).</p>
<p>Inoltre, nella particolare ipotesi del regime della comunione dei beni tra i coniugi, l&#8217;agire o il resistere disgiuntamente dei coniugi per gli atti che non eccedono l&#8217;ordinaria amministrazione comprende anche l&#8217;azione giudiziale del tipo di quella da risarcimento del danno introdotta nella presente controversia a svantaggio del bene comune (argomento desumibile da Cass. n. 19167/2005, in motivazione).</p>
<p>4.2. &#8211; Il secondo motivo del ricorso principale e&#8217; manifestamente infondato, perche&#8217;, diversamente da quanto sostenuto dal (OMISSIS), l&#8217;appellante aveva proposto, sia pure subordinatamente alla richiesta di annullamento della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio, puntuali richieste di merito che dovranno formare oggetto di nuovo motivato esame da parte del giudice di rinvio.</p>
<p>4.3. &#8211; Il ricorso incidentale e&#8217; manifestamente inammissibile in quanto tutti i suoi motivi mancano di attinenza e di riferibilita&#8217; alla sentenza impugnata, avendo dichiaratamente ad oggetto affermazioni contenute nella sentenza in primo grado e questioni non aventi formato oggetto della decisione di appello, esclusivamente incentrata sul tema processuale della sussistenza di un&#8217;ipotesi di litisconsorzio necessario.</p>
<p>5. &#8211; Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli articoli 375, 376, 380 bis c.p.c. e l&#8217;accoglimento del primo motivo del ricorso principale, rigettato il secondo e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, con cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e rinvio, anche per le spese, al medesimo Tribunale in diversa composizione&#8221;.</p>
<p>La relazione e&#8217; stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.</p>
<p>Non sono state presentate memorie ne&#8217; conclusioni scritte.</p>
<p>Ritenuto che:</p>
<p>a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;</p>
<p>che pertanto, pronunciando sui ricorsi riuniti, deve accogliersi il primo motivo del ricorso principale, essendo manifestamente fondato, va rigettato il secondo e va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale; va, di conseguenza, cassata la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e la causa rinviata, anche per le spese, al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione.</p>
<p>visti gli articoli 380-bis e 385 cod. proc. civ..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Pronunciando sui ricorsi riuniti, accoglie il primo motivo del ricorso principale, rigettato il secondo e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 29 novembre 1995 n. 12342</title>
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		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 11:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Litisconsorzio]]></category>
		<category><![CDATA[Regolamento]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[contrattuale]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[litisconsorzio]]></category>
		<category><![CDATA[negoziale]]></category>
		<category><![CDATA[nullità]]></category>
		<category><![CDATA[regolamento]]></category>

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		<description><![CDATA[Quale è lanatura dle regolamento di condominio? Contro chi si agisce per farne dichiarare la nullità totale o parziale?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE II CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:<br />
Dott. Filippo VERDE Presidente<br />
Dott. Aldo MARCONI Consigliere<br />
Dott. Franco PAOLELLA Consigliere<br />
Dott. Giovanni PAOLINI Rel. Consigliere<br />
Dott. Sergio CARDILLO Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da</p>
<p>MARCONI BENITO, elettivamente domiciliato in Roma Via Barbara Tosatti 26, difeso dall&#8217;avv.to Giuseppe Ramicone per delega a margine del ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- Ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>RAGONE VINCENZO, elettivamente domiciliato in Roma Via Oderisi Da Gubbio 91, difeso dall&#8217;avv.to Lopardi Antonello c/o Dario Ammassari per delega in calce alla copia del controricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- Controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>COND. PAL. RAGONE L&#8217;AQUILA;</p>
<p style="text-align: right;">- Intimato per Integrazione del Contraddittorio -</p>
<p>avverso la sentenza della Corte d&#8217;Appello di L&#8217;Aquila dep. Il 17.06.92 n. 230-92;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3.07.1995 dal Consigliere Rel. Dott. Giovanni Paolini;<br />
è comparso l&#8217;avv.to Giuseppe Ramicone difensore del ricorrente che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito il P.M. nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Di Salvo che ha concluso per la cassazione della sentenza ricorsa.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Il condominio &#8220;PALAZZO RAGONE&#8221;, costituito nell&#8217;edificio al n. 37 della via Colle Pretara di L&#8217;Aquila, con atto del 7 dicembre 1981, citò dinanzi al tribunale del capoluogo abruzzese Vincenzo Ragone, componente della collettività condominiale, stato, a suo tempo, costruttore ed unico proprietario del fabbricato anzidetto, chiedendo annullarsi l&#8217;ultimo comma della clausola 2 del regolamento, contrattuale, del condominio, recante riconoscimento del diritto della controparte &#8220;di apportare modifiche &#8211; a suo insindacabile giudizio &#8211; ai locali e agli appartamenti non ancora venduti, sia internamente che esternamente, nonché condannarsi il convenuto a chiudere una porta aperta sulla facciata principale dell&#8217;edificio per dare accesso ad uno scantinato di sua proprietà e nei danni, ed interdirsi, altresì, al medesimo di dar corso a modifiche dell&#8217;originaria destinazione dell&#8217;unità immobiliare da ultimo menzionata.</p>
<p>Il tribunale, con sentenza del 23 settembre 1987, resa nel contraddittorio e nella resistenza di Vincenzo Ragone, rigettò le domande.</p>
<p>Sul gravame del condominio &#8220;PALAZZO RAGONE&#8221;, la Corte d&#8217;appello di L&#8217;Aquila, con sentenza del 27 giugno 1992, pronunciata nel contraddittorio, oltre che del sunnominato convenuto originario, appellato, anche di Benito Marconi, componente della comunità appellante, disattesa l&#8217;impugnazione, confermò la decisione del primo giudice.</p>
<p>La corte territoriale motivò la pronuncia rilevando, per quanto può interessare ai fini del presente giudizio di legittimità, non essere riscontrabili nella contestata clausola n. 2 del regolamento del condominio appellante le denunciate violazioni dell&#8217;art. 1120 cod. civ., e dover essere, al contrario, la clausola stessa ravvisata legittima espressione di un accordo negozialmente raggiunto dall&#8217;appellato e dagli altri componenti della collettività condominiale; doversi escludere che l&#8217;appellato, dando corso all&#8217;apertura della porta di cui è causa, avesse messo in pericolo la sicurezza del fabbricato in condominio o menomato il relativo decoro architettonico.</p>
<p>Benito Marconi, come detto, partecipe del condominio &#8220;PALAZZO RAGONE&#8221;, ricorre, con due motivi, per la cassazione della considerata sentenza di secondo grado, per quanto consta, non notificata.</p>
<p>Vincenzo Ragone, resiste al ricorso, notificatogli il 9 novembre 1992, con controricorso del 7 dicembre 1992.</p>
<p>Questa Corte Suprema, con ordinanza del 27 febbraio 1995, ha disposto, à sensi dell&#8217;art. 331 cod. proc. civ., l&#8217;integrazione del contraddittorio nei confronti del condominio &#8220;PALAZZO RAGONE&#8221;, ritenuto litisconsorte necessario in relazione alla situazione controversa.</p>
<p>Benito Marconi ha provveduto al considerato incombente notificando a detta controparte il 4 marzo 1985 atto di chiamata nel processo.</p>
<p>Il condominio &#8220;PALAZZO RAGONE&#8221; non ha svolto attività difensiva nella presente sede.</p>
<p>Così il ricorrente, come il controricorrente hanno depositato memoria.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>1) &#8211; Il controricorso, sottoscritto da avvocato munito di procura apposta, non su tale atto ma, in calce alla copia notificata del ricorso, deve essere dichiarato inammissibile per la carenza nella fattispecie delle condizioni suscettibili di documentare l&#8217;anteriorità del rilascio della procura rispetto alla notifica del controricorso (cfr., in tal senso fra le più recenti, Cass. Sez.</p>
<p>Lav., sent. n. 3727 dell&#8217;1.6.1988, id. Sez. II civ., sent. n. 6263 del 21.11.1988, id. Sez. I civ., sent. n. 3540 del 28.7.1989, id. Sez. Lav., sent. n. 9011 del 21.8.1991).</p>
<p>2) &#8211; La legittimazione di Benito Marconi a proporre ricorso per cassazione avverso la dianzi menzionata sentenza della Corte d&#8217;appello di L&#8217;Aquila del 21 giugno 1992 deve essere ravvisata in correlazione con il fatto che detto ricorrente è stato partecipe, a seguito di intervento litisconsortile dispiegato in secondo grado, dello stadio del giudizio conclusosi con la pronuncia della decisione contestata (nel quale, appunto, l&#8217;attuale ricorrente intervenne volontariamente per far valere nei confronti di Vincenzo Ragone, ed in appoggio alle ragioni azionate dal condominio nell&#8217;edificio al n. 36 della via Colle Pretara del capoluogo abruzzese, il diritto, assunto personalmente spettantegli nella veste di partecipe di tale collettività comunistica, a far dichiarare l&#8217;invalidità di una clausola del regolamento condominiale, ed a far, conseguentemente, sanzionare l&#8217;illegittimità di innovazioni realizzate dall&#8217;attuale controricorrente su parti comuni dell&#8217;edificio suddetto.</p>
<p>Sul tema, giova puntualizzare che, invece, non può operare nella fattispecie, concernente impugnazione proposta da un condominio avverso sentenza recante reiezione di domanda azionata dal condominio, il principio, altre volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema (cfr., in merito, Cass. Sez. II civ., sent. n. 5084 del 29.4.1993), secondo cui, configurandosi il condominio come ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quelle dei singoli condomini, l&#8217; esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l&#8217;amministratore, non priva i singoli partecipanti alla collettività condominiale della facoltà di agire a difesa dei diritti comuni inerenti all&#8217;edificio in condominio, nè, di conseguenza, di intervenire nei giudizi in cui tale difesa sia stata assunta dall&#8217;amministratore, nonché di avvalersi dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli delle sentenze pronunciate nei confronti del condominio rappresentato dall&#8217;amministratore: nel caso in questione, di fatti, giusta quanto sarà meglio evidenziato nel paragrafo successivo, si verte in materia di giudizio avente ad oggetto azione proposta dal condominio a tutela, non già di interessi comuni dei partecipanti alla collettività condominiale ma, di diritti spettanti individualmente ai singoli comunisti, che la collettività condominiale, in quanto tale, non è legittimata a far valere.</p>
<p>3) &#8211; Il condominio &#8220;PALAZZO RAGONE&#8221;, costituito nell&#8217;edificio al n. 37 della via Cole Pretara di L&#8217;Aquila, ha introdotto nei confronti di uno dei condomini, e precisamente di Vincenzo Ragone, costruttore e, in origine, proprietario unico dell&#8217;edificio in seguito divenuto condominiale, una domanda intesa ad ottenere l&#8217;invalidazione di una clausola del regolamento di condominio &#8211; quella contenuta nel secondo comma del relativo art. 2, contemplante attribuzione al Ragone della facoltà, asserita indiscriminata, di disporre innovazioni, di ogni genere, interessanti lo stabile comune &#8211; assunta inammissibilmente contrastante con il dettato degli artt. 1120 e 1138, comma 4, cod. civ..</p>
<p>L&#8217;istanza in discorso, in appello fatta propria, nei termini come sopra precisati, da Benito Marconi, partecipe del condominio, volontariamente intervenuto in secondo grado per far valere contro il Ragone una sua pretesa oggettivamente identica a quella coltivata dall&#8217;ente attore originario, è stata disattesa dalla qui impugnata sentenza della Corte d&#8217;appello di L&#8217;Aquila in base al rilievo, per la verità abbastanza confusamente motivato, che la clausola regolamentare contestata Costituirebbe la risultante di un legittimo accordo, di natura contrattuale, concluso fra Vincenzo Ragone, da un lato, e gli altri condomini, dall&#8217;altro, nel momento in cui questi ultimi acquistarono dall&#8217;attuale controricorrente le unità immobiliari comprese nello stabile condominiale in atto di loro proprietà ed entrarono, quindi, a far parte del condominio, e che, comunque, le prescrizioni in detta clausola contenute si rivelerebbero &#8220;ben compatibili con l&#8217;obbligo del rispetto dei principi di diritto sostanziale desumibili dall&#8217;art. 1120 cod. civ. e, in particolare, dal relativo ultimo comma&#8221;.</p>
<p>Benito Marconi, con censure articolate nei due mezzi di ricorso che devono essere esaminate insieme perché inestricabilmente connesse, deduce rivelarsi la decisione della corte territoriale inficiata da &#8220;violazione e falsa applicazione degli artt. 1102, 1120, 1136 C.C. in relazione all&#8217;art. 2 del regolamento di condominio, depositato a rogito del notaio Roberto Cioccarelli in data 27.5.1978, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. de L&#8217;Aquila; ed ancora in relazione all&#8217;art. 14 lett. D del regolamento detto&#8221;, nonché da &#8220;nullità e-o inefficacia dell&#8217;art. 2 u.c. del regolamento de quo.</p>
<p>Omesso esame&#8221;, lamentando, in buona sostanza, che il giudice del merito non abbia rilevato che la clausola regolamentare in discussione comporterebbe un inammissibile esautoramento dell&#8217;assemblea con riguardo al potere di deliberare sulle innovazioni, da approvarsi con maggioranza qualificata, e l&#8217;attribuzione di un siffatto potere ad un solo condominio, Vincenzo Ragone, posto in condizione di privilegio rispetto agli altri partecipanti al condominio, e non abbia, quindi, dichiarato senz&#8217;altro invalida la contestata prescrizione regolamentare per la sua contrarietà alle norme del codice civile; accampa, ancora, in termini scoordinati e farraginosi, dover essere ravvisata l&#8217;invalidità della disposizione regolamentare in argomento in ragione della sua correlabilità a comportamento, asserito, penalmente illecito di Vincenzo Ragone, nonché alla violazione da parte di costui di obblighi aventi la fonte in un mandato, oltre che con riferimento alla circostanza della mancata riproduzione della stessa nella copia del regolamento &#8220;in possesso dei condomini&#8221;.</p>
<p>Orbene, a prescindere dalla considerazione che, per quanto è dato desumere dal testo della sentenza impugnata e da quello del ricorso (e, per il principio della c.d. autosufficienza di tale atto, nella non esperibilità di indagini integrative al riguardo), il secondo dei surrichiamati ordini di doglianze afferisce a problematiche che non hanno costituito oggetto del dibattito processuale in sede di appello, ed è, perciò, da tenersi per inammissibilmente dedotto in discussione nella presente fase alla stregua del postulato, pacifico, per il quale in cassazione non possono essere sollevate questioni, implicanti, come quelle di cui trattasi, anche risvolti di fatto, rimaste estranee al dibattito processuale nel pregresso stadio del giudizio, in ordine al qui delibato profilo del ricorso, si impongono le seguenti, assorbenti, osservazioni.</p>
<p>Il regolamento di condominio, quali che ne siano l&#8217;origine ed il procedimento di formazione, e, quindi, anche quando, come quello qui in contestazione, abbia natura contrattuale, si configura, in relazione alla sua specifica funzione di costituire una sorta di statuto della collettività condominiale, come atto volto ad incidere con un complesso di norme giuridicamente vincolanti per tutti i componenti di detta collettività, su un rapporto plurisoggettivo concettualmente unico, ed a porsi come fonte di obblighi e di diritti, non tanto per la collettività condominiale come tale quanto, soprattutto, per i singoli condomini: consegue da ciò che l&#8217;azione promossa per ottenere declaratoria della nullità, totale o parziale, del regolamento medesimo è esperibile, non da e nei confronti del condominio, carente di legittimazione in ordine a una siffatta domanda, ma da uno o più condomini e nei confronti di tutti gli altri, in situazione di litisconsorzio necessario, non potendo, altrimenti, l&#8217;eventuale sentenza di accoglimento risultare &#8220;utiliter data&#8221; (cfr., in proposito, Cass. Sez. II civ., sent. n. 2590 del 20.3.1990).</p>
<p>Nella fattispecie, la domanda di invalidazione, parziale, del regolamento condominiale di cui trattasi appare essere stata prodotta dal condominio attuale intimato in quanto tale (nella constatata non rintracciabilità nell&#8217;incarto processuale di un qualche atto che abbia autorizzato l&#8217;amministratore ad agire in giudizio in veste di rappresentante, volontario, di tutti i condomini diversi dal convenuto originario), cioè, per quanto detto, da un soggetto non legittimato a proporla, e, per di più, non nei confronti della totalità dei soggetti legittimati a contraddirla.</p>
<p>In una tale situazione, essendo da escludere la correlabilità di qualsiasi effetto sanante dell&#8217;anomalia come sopra verificatasi all&#8217;intervento spiegato solo in appello da Benito Marconi, deve ritenersi che la causa in esame non poteva essere proposta e, percià, à sensi dell&#8217;art. 382, comma 3, cod. proc. civ., va fatto luogo a cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.</p>
<p>4) &#8211; La declaratoria di cui al paragrafo precedente, a mente dell&#8217;art. 336, comma 1, del codice di rito, travolge la statuizione della sentenza anzidetta, manifestamente dipendente da quella cassata, recante reiezione della domanda con la quale il condominio intimato, ed in seguito, Benito Marconi, interventore, attuale ricorrente hanno chiesto dichiararsi l&#8217;illegittimità e disporsi l&#8217;eliminazione di una innovazione realizzata da Vincenzo Ragone su parti comuni dello stabile condominiale oggetto della vertenza anche nell&#8217;esercizio di diritti scaturenti dalla clausola del regolamento di condominio di cui sub 3).</p>
<p>5) &#8211; Le spese dei pregressi stadi del giudizio, nella ravvisata ricorrenza di giusti motivi, vengono compensate per intero fra i contendenti.</p>
<p>Vincenzo Ragone, in ragione della come sub 1) riscontrata inammissibilità, per difetto di valida procura, del controricorso, risulta non aver svolto attività processuale rilevante in questa sede, e, perciò, non deve provvedersi su sue spese.</p>
<p>Il condominio intimato si è astenuto da ogni attività difensiva nella presente sede e, quindi non va parimenti provveduto su sue spese.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa fra le parti le spese di tutte le pregresse fasi processuali.<br />
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda Sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 3 luglio 1995.</p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, Sentenza del 06.10.2011 n. 20492</title>
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		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 10:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Litisconsorzio]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[delibera]]></category>
		<category><![CDATA[impugnazione]]></category>
		<category><![CDATA[litisconsorzio]]></category>
		<category><![CDATA[parti comuni]]></category>

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		<description><![CDATA[Se una delibera vincola il condominio, il condomino dissenziente chi deve citare?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">[OMISSIS]</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Svolgimento del processo</strong></p>
<p>P. M.L., M.E.L. e D.R. citarono innanzi il Tribunale di Bologna il condominio sito in quella città alla via (…) &#8211; del quale facevano parte &#8211; esponendo di non aver ricevuto &#8211; i L. &#8211; o che sarebbe recapitata in ritardo &#8211; il R.- la convocazione per partecipare all’assemblea del 19 ( in prima convocazione) e 22 (in seconda) dicembre 1997; che neppure la condomina A.A. avrebbe ricevuto tale convocazione; che il 22/12 si era creato un disaccordo tra i condomini presenti che rappresentavano, di persona o per delega, la totalità dei millesimi, in merito a chi avrebbe dovuto presiedere l’assemblea; che in conseguenza di ciò si erano formati due gruppi che, nominato il rispettivo presidente e il segretario (il gruppo del quale facevano parte i ricorrenti, aveva indicato come presidente il condomino M; l’altro il condomino G.); che il gruppo avverso aveva approvato alcuni argomenti all’ordine del giorno.</p>
<p>In ragione di ciò chiesero che venisse dichiarata nulla, annullabile o comunque inefficace la deliberazione adottata sotto la presidenza del G. e che fosse accertata la validità di quella adottata dal proprio gruppo.</p>
<p>Il Condominio convenuto si costituì, osservando che in seconda convocazione erano comunque stati presenti tutti i condomini &#8211; di persona o per delega &#8211; concluse per il rigetto dell’impugnativa.</p>
<p>L’adito Tribunale accolse le domande ed annullò tutte le deliberazioni adottate dal gruppo di condomini presieduto dal G., sulla base della considerazione che la violazione dell’irregolare convocazione di cui all’art. 66, ultimo comma, disp.att. cod. civ., interessante i condomini D. e C. R. non poteva dirsi sanata dalla partecipazione degli stessi all’assemblea, avendo gli stessi sollevato in quella sede la relativa eccezione, mentre il vizio attinente la R. era stato formulato tardivamente solo in sede di comparsa conclusionale. Le altre questioni rimasero dichiaratamente assorbite e venne ritenuta inammissibile la richiesta di pronunzia della validità della assemblea tenuta dal gruppo presieduto dal M.</p>
<p>La Corte di Appello di Bologna, con sentenza n. 914/2005, accolse il gravame dei condomini C.A., G.N. E.B. A.G. e M.G., respingendo la domanda di annullamento in precedenza formulata e dichiarando che l’assemblea tenutasi sotto la presidenza del G. non era qualificabile come assemblea condominiale.</p>
<p>La Corte territoriale pervenne a tale conclusione innanzitutto ritenendo che la mancata citazione nel giudizio di appello del Condominio &#8211; e di tutti i condomini non evocati in giudizio in primo grado &#8211; non ledesse il principio di integrità del contraddittorio; osservò nel merito del gravame, che l’asserito vizio di convocazione relativo a C.R. ed a F.C. non avrebbe potuto essere fatto valere al fine di invalidare l’assemblea in quanto deducibile solo dalle parti interessate che però non avevano sollevato eccezioni in sede di assemblea né avevano impugnato la delibera; quanto poi alla tardività della comunicazione della seconda convocazione a D. R. giudicò che l’amministratore avesse svolto con la dovuta diligenza le indagini relative alla ricerca del nuovo recapito dell’indicato condomino, dapprima trasferitosi in Spagna e poi a Modena, ove era stato raggiunto dalla comunicazione della convocazione il giorno stesso dell’assemblea in prima convocazione, non rispettando quindi lo spatium deliberandi stabilito dall’art. 66 disp att. cod. civ. &#8211; ed osservò che comunque lo stesso R. non aveva sollevato eccezioni in sede di assemblea, limitandosi ad abbandonare la riunione per costituire un separato gruppo con altri condomini e solo in tale sede facendo questione della ritualità degli avvisi.</p>
<p>Ritenne infine la Corte bolognese fondato anche il motivo avverso il capo di decisione con cui il Tribunale aveva declinato la propria potestas iudicandi sull’accertamento della validità dell’assemblea parziale a presidenza M. , giudicando in contrario sussistente un interesse all’accertamento della validità ed efficacia di tale deliberazione.</p>
<p>Per la cassazione di tale pronunzia hanno proposto ricorso i L. ed il R. sulla base di vari motivi; hanno resistito con controricorso i condomini A., B. G. G. e N.</p>
<p>Motivi della decisione</p>
<p>1 &#8211; Le parti ricorrenti fanno innanzi tutto valere il difetto originario della legittimazione dell’amministratore del Condominio, P.L. &#8211; da cui sarebbe discesa l’invalidità di tutta l’attività negoziale e processuale successiva posta in essere dal predetto- richiamando la pronunzia di annullamento della nomina del predetto, sancita con sentenza 15988/ 1994 del Tribunale di Bologna, gravata di appello, tale eccezione è inammissibile sia perché, come si vedrà, non è stato citato il Condominio (né in appello né nel presente giudizio di legittimità), sia perché la questione non risulta esser stata sollevata nel giudizio di secondo grado ( v. conclusioni trascritte a foglio 5 della sentenza di appello) &#8211; non potendo formare oggetto di rilievo di ufficio in mancanza della prova della formazione di un giudicato esterno- sia infine perché nel ricorso non è stato neppure riportato il contenuto dell’indicata decisione, in violazione del principio dell’autosufficienza del ricorso, stesso stabilito dall’art. 366 n. 6 c.p.c.</p>
<p>II &#8211; Con ulteriore articolazione dell’unico motivo le parti deducono la violazione dell’integrità del contraddittorio nel processo di secondo grado, contestando l’erroneità della decisione della Corte bolognese che, investita della relativa questione in relazione alla mancata citazione di tutti i condomini e del Condominio, avrebbe posto a base del diniego di ordinare l’integrazione del contraddittorio, la riconosciuta legittimazione di ogni condomino , pur non parte nel precedente grado di giudizio, di impugnare, in caso di inerzia del Condominio, le statuizioni della sentenza a sé sfavorevoli.</p>
<p>Il/a La censura da ultimo descritta è fondata in quanto la motivazione adottata dalla Corte distrettuale, non aveva attinenza con la questione che le era stata sottoposta, dal momento che non era in contestazione la legittimazione attiva di chi già aveva proposto appello, quanto piuttosto la qualità di litisconsorte necessario delle parti del giudizio di primo grado &#8211; nella fattispecie, il Condominio &#8211; o dei condomini che non erano stati citati in giudizio innanzi al Tribunale.</p>
<p>II/b &#8211; Nel merito, sussiste la lamentata causa di nullità della sentenza di secondo grado, dal momento che, essendosi impugnata una delibera che, secondo prospettazione, vincolava il Condominio e quindi tutti i condomini, doveva comunque essere garantita la presenza in giudizio anche dell’ente di gestione, al fine di permettere che la sentenza non fosse inutiliter data nei confronti dei condomini non evocati in causa ( cfr. Cass. 13716/1999., alla quale adde, più di recente. Cass. 3900/2010).</p>
<p>III &#8211; Gli altri motivi ne risultano assorbiti.</p>
<p>La sentenza di appello, pronunziata in assenza di un legittimo contraddittore, il Condominio., è dunque nulla ; cassata tale decisione, la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna per nuovo giudizio e per la ripartizione delle spese anche del procedimento di legittimità.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>PQM</strong></p>
<p>La Corte di Cassazione</p>
<p>Pronunziando su ricorso, dichiara la nullità della gravata decisione Corte di Appello di Bologna; cassa e rinvia ad altra sezione di detta Corte di merito, anche per le spese.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 06.10.2011</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 06 ottobre 2005 n. 19460</title>
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		<pubDate>Wed, 11 Dec 2013 14:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Legittimazione Processuale]]></category>
		<category><![CDATA[19460]]></category>
		<category><![CDATA[2005]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[litisconsorzio]]></category>
		<category><![CDATA[parti comuni]]></category>
		<category><![CDATA[proprietà comune]]></category>
		<category><![CDATA[tutela]]></category>

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		<description><![CDATA[Sentenza molto interessante della Corte di Cassazione che spiega sino a che punto il singolo condomino sia proprietario della cosa comune ed i poteri che ha in relazione alla tutela di essa.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA &#8211; Presidente -<br />
Dott. Olindo SCHETTINO &#8211; Rel. Consigliere -<br />
Dott. Massimo ODDO &#8211; Consigliere -<br />
Dott. Salvatore BOGNANNI &#8211; Consigliere -<br />
Dott. Vincenzo CORRENTI &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>O.V., O.R., elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA SALLUSTIO 9,presso lo studio dell&#8217;avvocato BARTOLO SPALLINA, che li difende unitamente all&#8217;avvocato SAVERIO LUPPINO, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>P.F., T.P., T.F., B.A., C.C., N.P., T.A., V.C.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1149/02 della Corte d&#8217;Appello di BOLOGNA, depositata il 18/12/01;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/06/05 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del primo motivo di ricorso, accoglimento del secondo, assorbiti gli altri.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con citazione notificata il 22-1-1998, B.A., P.F., T.P., T.F., C.C., N.P., T.A. e V.C. convenivano in giudizio davanti al tribunale di Bologna O.V. ed O.R. per sentire accertare il diritto di proprietà ad essi spettante, nella loro qualità di comproprietari e condómini, sul sottotetto sovrastante l&#8217;appartamento di proprietà delle convenute e per chiedere la condanna delle stesse alla restituzione del locale.</p>
<p>Le convenute non si costituivano ed erano, pertanto, dichiarate contumaci.</p>
<p>L&#8217;adito tribunale, con sentenza dell&#8217;11-10-1999, accoglieva la domanda e compensava interamente le spese di causa.</p>
<p>Proposto appello da O.V. e R., e costituitisi gli attori per resistervi, la corte di appello di Bologna, con sentenza del 18-12-2001, dichiarata la nullità dell&#8217;atto di citazione notificato il 22-1-1998, ha accertato il diritto di proprietà in capo agli appellati condómini sul sottotetto sovrastante gli appartamenti siti all&#8217;ultimo piano del fabbricato condominiale posto in Bologna, via, ed ha dichiarato tenute e condannate le predette O. alla restituzione a detti condómini del descritto sottotetto; ha dichiarato, inoltre, compensate tra le parti le spese dell&#8217;intero giudizio.</p>
<p>Questa che segue, in sintesi, la motivazione della decisione.</p>
<p>Ritenuta fondata, per mancata indicazione dei nominativi degli attori, l&#8217;eccezione di nullità dell&#8217;atto di citazione introduttivo del giudizio, sollevata dalle appellanti, e dichiarata tale nullità, la corte ha ritenuto, peraltro, che, non vertendosi in alcuna delle ipotesi previste per la rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c., la causa andava decisa nel merito, dovendosi escludere, altresì, la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condómini.</p>
<p>Ha stabilito, quindi, da un lato, che O.R. non ha usucapito il locale di cui trattasi, essendo mancata la prova del possesso continuato ed ininterrotto, da parte sua, dell&#8217;immobile per oltre venti anni a decorrere dal 30-3-1963; e, dall&#8217;altro, che dalla clausola n. 9 del contratto di vendita in data 30-3-1963, intercorso tra il costruttore e gli originari acquirenti, risulta l&#8217;attribuzione ai coniugi O. &#8211; G. soltanto &#8220;del diritto di usare della parte del sottotetto sovrastante agli appartamenti con diritto esclusivo, salvi gli eventuali diritti acquisiti da terzi e salvi i diritti del condominio per gli impianti installati nel sottotetto, sia per gli accessori che per la manutenzione&#8221;.</p>
<p>La corte ha evidenziato, poi, che la natura condominiale del sottotetto si ricava, ai sensi dell&#8217;art. 1117 c.c., oltre che dalla sua struttura, anche dal fatto che è preponderante l&#8217;uso comune cui è destinato, a causa degli impianti ivi collocati, e dall&#8217;ulteriore circostanza che si accede ad esso dal pianerottolo esistente al termine dell&#8217;ultima rampa di scale, che costituisce sicuramente parte comune.</p>
<p>Tutto ciò assodato e stabilito, ne consegue, secondo la corte, che il sottotetto deve essere restituito agli appellati condómini che l&#8217;hanno richiesto, essendosi estinto, con la morte dei titolari O.E. e G.C., in virtù del combinato disposto degli artt. 979 e 1026 c.c, il titolo (diritto d&#8217;uso) costituito in loro favore dal costruttore-venditore con l&#8217;atto di compravendita del 30-3-1963.</p>
<p>Ricorrono per la cassazione della sentenza O.R. e V., deducendo quattro motivi di gravame.</p>
<p>Nessuna attività difensiva hanno svolto gli intimati.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Denunciano le ricorrenti:</p>
<p>1) Violazione o falsa applicazione degli artt. 354, 383 e 384 c.p.c. Con questo motivo le ricorrenti si dolgono del fatto che la corte, pur avendo dichiarato la nullità della citazione per mancata indicazione dei nomi degli attori, non ha rimesso la causa al primo giudice in applicazione dell&#8217;art. 354 c.p.c.; ciò essendo possibile, anche se non previsto da questa norma, nella prospettiva di un&#8217;auspicabile equiparazione dei vizi di nullità della notifica a quelli di nullità della citazione ed avuto riguardo, altresì, all&#8217;affinità dei due vizi, siccome compiuta dagli artt. 294, 1° co., e 327, 2° co., c.p.c., nonché alla loro assimilazione compiuta per effetto della intervenuta riforma del&#8217;90.</p>
<p>Non sussiste la denunciata violazione di legge.</p>
<p>La nullità della citazione per violazione dell&#8217;art. 163, comma 3, n. 2 c.p.c. non è equiparabile a quella della notificazione, essendo fin troppo evidente la differenza delle conseguenze dell&#8217;una o dell&#8217;altra nullità in punto di regolare instaurazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c.; regola, questa, correlata, sul piano costituzionale, sia all&#8217;indefettibile principio dell&#8217;eguaglianza affermata dall&#8217;art. 3 Cost., sia al diritto di difesa, dichiarato dall&#8217;art. 24, secondo comma, Cost., inviolabile in ogni stato e grado del giudizio.</p>
<p>In perfetta coerenza con tale principio, il codice di rito stabilisce (art. 354 c.p.c.) che, solo in caso di nullità della notificazione della citazione introduttiva, la causa, dichiarata dal giudice di appello la nullità, deve essere rimessa al primo giudice, evidentemente per intervenuta violazione della regola del contraddittorio; laddove, la nullità della citazione non pregiudica il diritto di difesa del convenuto, il quale è posto in grado di partecipare al giudizio, costituendosi, o di rimanere contumace.</p>
<p>Correttamente, pertanto, la corte di appello, dichiarata la nullità della citazione, ha trattenuto la causa, decidendola nel merito.</p>
<p>2) Violazione ed errata applicazione degli artt. 102 c.p.c. e 948 c.p.c., per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini.</p>
<p>Anche tale censura è priva di pregio.</p>
<p>È stato affermato e ribadito da questa Suprema Corte che l&#8217;azione di rivendicazione, non inerendo ad un rapporto giuridico plurisoggettivo unico ed inscindibile e non tendendo ad una pronuncia con effetti costitutivi, non introduce un&#8217;ipotesi di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che essa può essere esercitata da uno solo o da taluni dei comproprietari (sent. n. 6697/2002). Coerente applicazione di tale principio al condominio è quella per cui, avendo per oggetto, il diritto del condómino, la cosa comune intesa nella sua interezza, pur se entro i limiti dei concorrenti diritti altrui, ciascun condómino può legittimamente proporre le azioni reali a difesa della proprietà comune, senza che si renda necessaria l&#8217;integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condómini (sent. n. 10478/1998, n. 12255/97).</p>
<p>Nella fattispecie, gli attori hanno agito, come è stato precisato in sentenza, al fine di far accertare la proprietà condominiale del sottotetto nei confronti delle convenute, e non già per far dichiarare di avere acquistato essi soli la proprietà esclusiva del predetto locale, e, pertanto, non si versa in ipotesi di litisconsorzio necessario con riguardo agli altri condómini; e, dunque, la corte, nel respingere l&#8217;eccezione sollevata dalle appellanti, ha fatto corretta applicazione della legge.</p>
<p>3) Omessa, insufficiente motivazione su un punto essenziale della controversia &#8211; violazione e falsa applicazione degli artt. 979-1026, 1362 e segg. c.c. e 354 c.p.c., con riferimento alla interpretazione data dalla corte alla clausola n. 9 del contratto di compravendita del 30-3-1963, secondo cui il costruttore-venditore avrebbe attribuito ai coniugi O. &#8211; G. il solo diritto d&#8217;uso del sottotetto; mentre, a ben vedere, da una complessiva valutazione di tutte le circostanze del caso, dallo stato dei luoghi e da una lettura più attenta della predetta clausola, si evince che il venditore aveva inteso, da un lato, escludere il sottotetto dalle parti comuni e non ricollegarne, dall&#8217;altro, e correlativamente, la proprietà al condominio.</p>
<p>Le ricorrenti si dolgono, inoltre, che la corte non ha ritenuto fondata la loro domanda volta a vedersi riconosciute proprietarie del sottotetto per intervenuta usucapione.</p>
<p>Il motivo è infondato.</p>
<p>Per quanto riguarda questo secondo profilo, la censura, prima che infondata, è inammissibile, posto che le ricorrenti propongono, a conforto del loro assunto &#8211; che, per quanto è dato comprendere, interesserebbe, comunque, solo la posizione di O.R. &#8211; una lettura delle risultanze processuali, sulla base di deduzioni e prospettazioni di fatti e di circostanze che chiaramente non possono essere prese in considerazione in questa sede.</p>
<p>Con riguardo, poi, alla criticata interpretazione della clausola n. 9 del contratto del 30-3-1963, premesso che quella fornita dalla corte &#8211; in ordine alla ritenuta attribuzione agli originari acquirenti degli appartamenti del mero uso della cosa ed alla contestuale considerazione dei diritti del condominio, ancorché limitata agli impianti ivi installati &#8211; appare del tutto logica ed aderente al tenore letterale della clausola stessa, va rilevato che, al fine di dare ulteriore conto del proprio convincimento circa la natura condominiale del sottotetto, quel giudice ha svolto pertinenti e significative argomentazioni, anche sulla base di elementi di fatto concernenti le caratteristiche strutturali e funzionali del sottotetto, la possibilità di accedervi solo a mezzo di una scala comune e la collocazione nel locale di impianti condominiali.</p>
<p>4)Violazione degli artt. 156 e 360 n. 4 c.p.c. &#8211; Nullità del provvedimento per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, in relazione alla contraddittorietà tra le affermazioni contenute nella motivazione, le quali &#8220;comporterebbero quantomeno il riconoscimento del diritto di parte comune del sottotetto e l&#8217;accertamento della comproprietà dello stesso in capo a tutti i condomini&#8221;, e le espressioni usate nel dispositivo, con cui la corte afferma che: &#8220;accerta il diritto di proprietà in capo agli appellati condómini sul sottotetto sovrastante gli appartamenti siti&#8230;&#8230;&#8230;&#8221;, e &#8220;dichiara tenute e condanna O.R. e V. alla restituzione ai detti condomini del sottotetto descritto&#8221;.</p>
<p>La censura è fondata.</p>
<p>La corte ha accolto la domanda degli attori in quanto ha ritenuto che il sottotetto è parte comune dell&#8217;edificio, ma, poi, ha così statuito nel dispositivo: &#8220;accerta il diritto di proprietà in capo agli appellati condomini sul sottotetto sovrastante &#8230;&#8230;&#8230;.&#8221;, e &#8220;dichiara tenute e condanna O.R. e O.V. alla restituzione ai detti condomini del sottotetto descritto&#8221;.</p>
<p>Ora, è evidente che la predetta statuizione si pone in contrasto o, quanto meno, non appare perfettamente coerente con le argomentazioni sviluppate nella sentenza e poste a base della corretta decisione adottata dalla corte, circa l&#8217;accertata e ritenuta proprietà comune del sottotetto, non risultando aderente al contenuto di siffatta decisione la declaratoria del diritto di proprietà solo &#8220;in capo agli appellati condómini&#8221; e la condanna delle O. &#8220;alla restituzione (solo) ai detti condomini del sottotetto descritto&#8221;.</p>
<p>Il motivo deve, pertanto, essere accolto, con conseguente rinvio della causa ad altra sezione della corte di appello di Bologna, che, fermo restando quanto già deciso circa &#8220;il carattere di parte comune dell&#8217;edificio riconosciuto al sottotetto&#8221;, emetterà le disposizioni consequenziali ai fini dell&#8217;attuazione della decisione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il primo, il secondo ed il terzo motivo del ricorso, accoglie il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della corte di appello di Bologna.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 22 giugno 2005.</p>
<p>DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 6 OTT. 2005.</p>
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