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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; litisconsorzio necessario</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 11 marzo 2013, n. 6027</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 10:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunione]]></category>
		<category><![CDATA[comunione]]></category>
		<category><![CDATA[comunione legale]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<category><![CDATA[litisconsorzio necessario]]></category>
		<category><![CDATA[servitù]]></category>

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		<description><![CDATA[Il consorte, nei giudizi sugli immobili, è litisconsorte necessario?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SESTA CIVILE<br />
SOTTOSEZIONE 2</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. GOLDONI Umberto &#8211; Presidente<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; Consigliere<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>sul ricorso 15621/2011 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in</p>
<p>(OMISSIS)&#8221;Lotto&#8221; A/7&#8243; alla via Muro n. 26 in Maglie(OMISSIS)92007500751(OMISSIS)Roma, via Nemorense n.18+ presso lo studio dell&#8217;avv. (OMISSIS); rappresentato e difeso dall&#8217;avv. (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 259/2011 della Corte di Appello di LECCE del 28.12.2010, depositata il 28/03/2011;<br />
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2012 dal Consigliere Relatore Dott. Bruno Bianchini;<br />
udito per il controricorrente l&#8217;Avvocato (OMISSIS) (per delega avv. (OMISSIS)) che si riporta agli scritti;<br />
E&#8217; presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RUSSO Libertino Alberto che si riporta alla relazione scritta e conclude per il rigetto del ricorso;<br />
Il consigliere designato ha depositato relazione ex articolo 380 bis C.P.C. del seguente tenore.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>OSSERVA IN FATTO</strong></p>
<p>Il Condominio (OMISSIS), cito&#8217; (OMISSIS), proprietario di un locale commerciale posto al piano terreno dello stabile condominiale, innanzi al Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie, affinche&#8217; fosse accertata e dichiarata l&#8217;inesistenza di qualunque servitu&#8217; di passaggio in favore di detto locale &#8211; condotto in locazione da terzi sotto la denominazione di (OMISSIS).</p>
<p>Nella resistenza dello (OMISSIS) l&#8217;adito Tribunale accolse la domanda; la Corte di Appello di Lecce, pronunziando sentenza n. 259/2011, respinse il gravame del predetto, compensando le spese del grado.</p>
<p>La Corte del merito argomento&#8217; la propria decisione osservando &#8211; per i punti che avranno ancora un rilievo in sede di legittimita&#8217;: a &#8211; che non era fondata la censura di nullita&#8217; della sentenza per omessa citazione della consorte dell&#8217;appellante, comproprietaria dei locali, in quanto la domanda &#8211; da qualificarsi come negatoria servitutis &#8211; non era idonea a determinare un mutamento dello stato di fatto dei luoghi (tale dunque da incidere sul diritto dominicale della predetta) e quindi costei non poteva dirsi litisconsorte necessaria; b &#8211; che la sentenza di primo grado, nell&#8217;accertare l&#8217;inesistenza della servitu&#8217; di passaggio, sul cortile condominiale, non aveva anche statuito un divieto dell&#8217;uso del medesimo &#8211; da parte dell&#8217;appellante &#8211; a condizione che fosse conforme alla sua destinazione; per mera chiarificazione del dictum giudiziale, tale legittimo utilizzo andava riaffermato, ferma dunque restando la portata precettiva del dispositivo della sentenza del primo giudice.</p>
<p>Per la cassazione di tale decisione lo (OMISSIS) ha proposto ricorso, affidandolo a quattro motivi; il Condominio ha risposto con controricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RILEVA IN DIRITTO</strong></p>
<p>1 &#8211; Con il primo motivo parte ricorrente denunzia la violazione o la falsa applicazione dell&#8217;articolo 102 c.p.c. per la omessa chiamata in giudizio della consorte, (OMISSIS), ritenendola litisconsorte necessaria, siccome comproprietaria del locale commerciale costituente, secondo l&#8217;originaria prospettazione, il fondo dominante in favore del quale si sarebbe esercitata la servitu&#8217; di passaggio sul cortile condominiale: contesta parte ricorrente l&#8217;argomentazione &#8211; riportata nella descrizione del fatto che precede &#8211; adottata dalla Corte del merito per respingere l&#8217;analogo motivo di appello, prendendo spunto, da un lato, dalla precisazione &#8211; che formera&#8217; oggetto del terzo motivo di ricorso &#8211; contenuta nella gravata decisione, in merito alla ribadita persistenza di un diritto all&#8217;utilizzo del cortile comune, dall&#8217;altro dalla constatazione che di fatto il Condominio aveva precluso, con l&#8217;apposizione di paletti, lo stesso uso che la Corte aveva inteso ribadire, cosi&#8217; nei fatti incidendo proprio sul presupposto che, accedendo alla interpretazione di legittimita&#8217; fatta propria dalla Corte di Appello, avrebbe consentito di rinvenire la necessita&#8217; della presenza in causa del comproprietario.</p>
<p>1/a &#8211; E&#8217; convincimento del relatore che sia il primo che il terzo motivo &#8211; in parte qua &#8211; siano infondati dal momento che il giudice di primo grado accolse una negatoria servitutis ma non adotto&#8217; alcun provvedimento che avrebbe inciso &#8211; in senso ripristinatorio o demolitivo &#8211; su una preesistente realta&#8217; di fatto; la &#8220;precisazione&#8221; dunque che la Corte distrettuale ritenne di aggiungere alle proprie argomentazioni &#8211; in merito alla persistenza del diritto all&#8217;uso della cosa comune (che all&#8217;evidenza parte ricorrente accomuna, logicamente quanto indebitamente, al contenuto della servitu&#8217;) non costituiva puntello logico essenziale alla gia&#8217; di per se&#8217; condivisibile decisione;</p>
<p>2 &#8211; Con il secondo motivo parte ricorrente assume la violazione o falsa applicazione degli articoli 1062 e 1117 cod. civ. nonche&#8217; degli articoli 817 e 1158 cod. civ. nonche&#8217; il vizio di omessa e contraddittoria motivazione, in cui la Corte di Appello sarebbe incorsa non considerando che dall&#8217;analisi del titolo di provenienza sarebbe emersa la costituzione dell&#8217;indicata servitu&#8217; per destinazione del padre di famiglia e che comunque a tale approdo si sarebbe dovuti giungere anche solo in considerazione del nesso pertinenziale tra cortile e locale commerciale (con esclusione degli appartamenti sovrastanti, pur ricompresi nel condominio).</p>
<p>2/a &#8211; Anche il mezzo in esame appare manifestamente infondato, da un lato, perche&#8217;, censurandosi l&#8217;interpretazione del titolo di acquisto al fine di rinvenire la costituzione di una servitu&#8217; in re aliena, non si e&#8217; addotta la violazione delle norme di ermeneutica negoziale, unico strumento per contestare in sede di legittimita&#8217; la ricostruzione della volonta&#8217; contrattuale; dall&#8217;altro perche&#8217; non e&#8217; specificato, nel motivo, in qual modo il giudice dell&#8217;impugnazione avrebbe mal delineato i confini applicativi del concetto di pertinenza &#8211; da cui il vizio di violazione di legge &#8211; come neppure perche&#8217; lo stesso giudicante avrebbe falsamente ricondotto la fattispecie concreta in quella astratta &#8211; da cui il vizio di sussunzione o falsa applicazione, limitandosi parte ricorrente a sovrapporre una propria ed acritica ricostruzione della realta&#8217; processuale a quella correttamente adottata dal giudice dell&#8217;appello; la censura infine e&#8217; carente di sviluppo argomentativo in merito al pur dedotto vizio di motivazione;</p>
<p>2/b &#8211; Del tutto nuovo &#8211; eppertanto inammissibile &#8211; e&#8217; il prospettato acquisto per usucapione dell&#8217;indicata servitu&#8217; &#8211; cfr. fol 21 del ricorso.</p>
<p>3 &#8211; Con la seconda parte del terzo motivo viene denunziata la violazione dell&#8217;articolo 91 c.p.c., assumendosi l&#8217;esorbitanza della condanna al pagamento delle spese di primo grado e propugnandosi la estensione alle stesse della compensazione operata in grado di appello: tale censura e&#8217; inammissibile essendo mancato un motivo di gravame sul punto.</p>
<p>4 &#8211; Se le suesposte argomentazioni verranno ritenute condivisibili, sussistono i presupposti a che il ricorso venga trattato in camera di consiglio per quivi esser dichiarato manifestamente infondato&#8221;.</p>
<p>Il Collegio condivide le conclusioni descritte nella relazione, contro le quali parte ricorrente non ha formulato rilievi critici.</p>
<p>Il ricorso va dunque rigettato con vittoria di spese in favore del Condominio contro ricorrente, liquidate come indicato in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>LA CORTE<br />
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 2.200,00 di cui euro 200/00 per esborsi, oltre IVA e CAP.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 16 gennaio 2013, n. 1009</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 10:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Se vi è comunione legale dei beni, nelle controversie sugli immobili, sussiste il litisconsorzio necessario?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SESTA CIVILE<br />
SOTTOSEZIONE 3</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. FINOCCHIARO Mario &#8211; Presidente<br />
Dott. AMENDOLA Adelaide &#8211; Consigliere<br />
Dott. AMBROSIO Annamaria &#8211; Consigliere<br />
Dott. GIACALONE Giovanni &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. DE STAFANO Franco &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>sul ricorso 18003/2011 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS) (Studio (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avv. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avv. (OMISSIS), giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p>avverso la sentenza n. 2137/2010 del TRIBUNALE di CATANZARO del 25.6.2010, depositata il 09/09/2010;<br />
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 05/12/2012 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;<br />
E&#8217; presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>IN FATTO E IN DIRITTO</strong></p>
<p>Nella causa indicata in premessa, e&#8217; stata depositata la seguente relazione:</p>
<p>&#8220;1 &#8211; Nella causa promossa dal (OMISSIS) per il risarcimento dei danni arrecati all&#8217;appartamento da lui condotto in locazione a seguito d&#8217;infiltrazioni provenienti dal giardino dell&#8217;appartamento del (OMISSIS), la sentenza impugnata (Trib. Catanzaro, 9 settembre 2010) ha annullato quella di primo grado, rimettendo le parti al primo giudice, ritenendo la sussistenza di un&#8217;ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti della moglie del (OMISSIS), (OMISSIS), in regime di comunione legale con lo stesso, vertendosi rispetto ad un rapporto plurilaterale in giudizio promosso da terzi e riguardante la comunione ed i beni che vi ricadono.</p>
<p>2 &#8211; Ricorre per Cassazione il (OMISSIS), deducendo:</p>
<p>2.1. &#8211; Violazione articolo 101 c.p.c., non sussistendo un&#8217;ipotesi di litisconsorzio necessario;</p>
<p>2.2. &#8211; Violazione articoli 342, 353 e 354 c.p.c., perche&#8217; l&#8217;appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, in quanto incentrato solo su censure di ordine processuale, non essendo stata proposta dall&#8217;appellante alcun censura di merito.</p>
<p>3. &#8211; Il (OMISSIS) resiste con controricorso e propone ricorso incidentale per i seguenti motivi:</p>
<p>3.1. &#8211; Violazione ed errata applicazione dell&#8217;articolo 89 c.p.c. relativamente a cancellazione di frase contenuta nella propria comparsa di risposta e sui provvedimenti consequenziali del giudice di primo grado;</p>
<p>3.2. &#8211; Erronea compensazione per mancata liquidita&#8217; dei crediti;</p>
<p>3.3. &#8211; Validita&#8217; ed efficacia dell&#8217;offerta formulata ex articolo 1220 c.c.;</p>
<p>3.4. &#8211; Censura della statuizione sulle spese del giudice di primo grado.</p>
<p>4. &#8211; La decisione riguarda i ricorsi riuniti, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza (articolo 335 c.p.c.).</p>
<p>4.1. Il primo motivo del ricorso principale e&#8217; manifestamente fondato e va accolto, non sussistendo un&#8217;ipotesi di litisconsorzio necessario, dovendosi ribadire che ciascun comproprietario, in quanto titolare di un diritto che, sia pure nei limiti segnati dalla concorrenza dei diritti degli altri partecipanti, investe l&#8217;intera cosa comune (e non una frazione della stessa), e&#8217; legittimato ad agire o resistere in giudizio, anche senza il consenso degli altri, per la tutela della cosa comune, nei confronti dei terzi o di un singolo condomino (Cass. 11199/2000, in motivazione; 4345/2000; 2106/2000; 4354/1999; 4388/1996).</p>
<p>Inoltre, nella particolare ipotesi del regime della comunione dei beni tra i coniugi, l&#8217;agire o il resistere disgiuntamente dei coniugi per gli atti che non eccedono l&#8217;ordinaria amministrazione comprende anche l&#8217;azione giudiziale del tipo di quella da risarcimento del danno introdotta nella presente controversia a svantaggio del bene comune (argomento desumibile da Cass. n. 19167/2005, in motivazione).</p>
<p>4.2. &#8211; Il secondo motivo del ricorso principale e&#8217; manifestamente infondato, perche&#8217;, diversamente da quanto sostenuto dal (OMISSIS), l&#8217;appellante aveva proposto, sia pure subordinatamente alla richiesta di annullamento della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio, puntuali richieste di merito che dovranno formare oggetto di nuovo motivato esame da parte del giudice di rinvio.</p>
<p>4.3. &#8211; Il ricorso incidentale e&#8217; manifestamente inammissibile in quanto tutti i suoi motivi mancano di attinenza e di riferibilita&#8217; alla sentenza impugnata, avendo dichiaratamente ad oggetto affermazioni contenute nella sentenza in primo grado e questioni non aventi formato oggetto della decisione di appello, esclusivamente incentrata sul tema processuale della sussistenza di un&#8217;ipotesi di litisconsorzio necessario.</p>
<p>5. &#8211; Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli articoli 375, 376, 380 bis c.p.c. e l&#8217;accoglimento del primo motivo del ricorso principale, rigettato il secondo e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, con cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e rinvio, anche per le spese, al medesimo Tribunale in diversa composizione&#8221;.</p>
<p>La relazione e&#8217; stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.</p>
<p>Non sono state presentate memorie ne&#8217; conclusioni scritte.</p>
<p>Ritenuto che:</p>
<p>a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;</p>
<p>che pertanto, pronunciando sui ricorsi riuniti, deve accogliersi il primo motivo del ricorso principale, essendo manifestamente fondato, va rigettato il secondo e va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale; va, di conseguenza, cassata la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e la causa rinviata, anche per le spese, al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione.</p>
<p>visti gli articoli 380-bis e 385 cod. proc. civ..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Pronunciando sui ricorsi riuniti, accoglie il primo motivo del ricorso principale, rigettato il secondo e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione.</p>
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