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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; legittimità</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Sentenza 29 ottobre 2012, n. 18574</title>
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		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 10:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[legittimità]]></category>
		<category><![CDATA[titolarità]]></category>

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		<description><![CDATA[Può la Corte di Cassazione decidere sulla questione relativa alla titolarità del rapporto oggetto di causa se è stata dedotta per la prima volta in sede di legittimità?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Presidente Vitrone<br />
Relatore Forte</p>
<p>[OMISSIS]</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Svolgimento del processo</strong></p>
<p>Con atto notificato il 21 maggio 1990, il condominio di Via del (OMISSIS) , qualificatosi locatore di un&#8217;abitazione sita nello stabile comune in base a contratto del 31 luglio 1984, intimava, ai sensi dell&#8217;art. 658 c.p.c., sfratto per morosità al conduttore G..D.C. , per non avere pagato i canoni e gli accessori dovuti dal 1987 al 1990. Il D.C. compariva all&#8217;udienza del 12 giugno 1990 e dichiarava di avere corrisposto i canoni all&#8217;I.A.C.P., con i bollettini di pagamento da questo forniti; l&#8217;Istituto interveniva in causa e deduceva la illegittimità della locazione, rivendicando la proprietà dell&#8217;immobile. Il Pretore, con sentenza del 1993, dichiarava la propria incompetenza per valore sulla causa, avente ad oggetto pure la rivendica dell&#8217;appartamento, e rimetteva le parti dinanzi al Tribunale di Roma che, dopo la riassunzione, con sentenza del 30 settembre 2002, &#8220;rigettava la domanda del condominio per mancanza di legittimazione attiva, non essendo&#8221; esso &#8220;proprietario dell&#8217;immobile locato&#8221;. Avverso tale pronuncia gli odierni controricorrenti e ricorrenti incidentali, con atto depositato il 12 novembre 2003 e notificato il 22 &#8211; 28 gennaio e 13 febbraio 2004, all&#8217;I.A.C.P. della Provincia di Roma presso il difensore domiciliatario e nella sede e all&#8217;A.T.E.R. della medesima Provincia in proprio, proponevano appello, insistendo nella domanda di sfratto per morosità e per la condanna del D.C. al rilascio dell&#8217;immobile e al pagamento dei canoni scaduti, con vittoria di spese.<br />
Nella contumacia degli appellati, la Corte d&#8217;appello di Roma, con sentenza del 31 maggio 2005, accoglieva il gravame e, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarati gli appellanti proprietari dell&#8217;immobile locato e legittimati, in sanatoria della mancanza della legittimazione dell&#8217;attore in primo grado, cioè dell&#8217;amministratore del condominio, ha pronunciato la risoluzione del rapporto di locazione per morosità del conduttore e condannato quest&#8217;ultimo al pagamento dei canoni scaduti fino al rilascio dell&#8217;immobile in favore degli appellanti e alle spese di causa, fissando la data di esecuzione dello sfratto.<br />
La sentenza della corte di merito, trattando unitariamente i motivi di gravame di coloro che si erano qualificati comproprietari dell&#8217;appartamento e locatori dello stesso, ha negato che l&#8217;amministratore del condominio, che aveva agito in primo grado per conto di questo, fosse legittimato ad agire per lo sfratto del D.C. , mancando la prova che egli avesse in precedenza stipulato la locazione per conto del condominio e che poi fosse stato autorizzato ad agire per risolvere il rapporto dall&#8217;assemblea condominiale. L&#8217;adita Corte ha riconosciuto la legittimazione dei singoli condomini ad agire, affermando che questi avevano con il gravame sanato la mancanza di legittimazione attiva dell&#8217;amministratore del condominio, che aveva agito in primo grado senza essere legittimato alla causa, come già rilevato dai tribunale con la sentenza appellata. Poiché il D.C. aveva ammesso di non avere corrisposto i canoni di cui alla domanda al condominio, pagandoli invece all&#8217;I.A.C.P., e, come emergeva anche dalla relazione del c.t.u. nominato in primo grado, nei contratti di compravendita degli immobili degli appellanti, questi risultavano acquirenti non solo dei loro appartamenti, ma anche delle &#8220;quote di comproprietà di tutti gli impianti, spazi, servizi e locali comuni&#8221;, tra i quali era compreso l&#8217;appartamento locato, la Corte di merito ha ritenuto gli appellanti legittimati a domandare lo sfratto e li ha dichiarati proprietari, pronunciando la risoluzione per morosità della locazione, con condanna del D.C. al rilascio e al pagamento dei canoni e degli accessori a lui chiesti, oltre che delle spese di causa.<br />
Per la cassazione di tale sentenza del 31 maggio 2005, propone ricorso principale di unico articolato motivo notificato il 17 luglio 2006 e illustrato da memoria ai sensi dell&#8217;art. 378 c.p.c., l&#8217;A.T.E.R. della Provincia di Roma, cui replicano, con controricorso e ricorso incidentale, i controricorrenti indicati in epigrafe, non difendendosi in questa sede il D.C. .</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Motivi della decisione</strong></p>
<p>1. Preliminarmente vanno riuniti i due ricorsi proposti contro la stessa sentenza, ai sensi dell&#8217;art. 335 c.p.c.. Sempre in via preliminare deve rigettarsi l&#8217;eccezione dei controricorrenti di inammissibilità del ricorso principale per tardività, per essersi lo stesso notificato in data 17 luglio 2006, lunedì, e dovendosi il termine di un anno e quarantasei giorni dalla pubblicazione della pronuncia impugnata mai notificata, di cui alla previgente versione dell&#8217;art. 327 c.p.c., ritenersi non scaduto a tale data. Infatti, ai sensi dell&#8217;art. 155, 5 comma, c.p.c., come modificato dall&#8217;art. 2 della L. 28 dicembre 2005 n. 263 (S.U. 1 febbraio 2012 n. 1418), il termine scadente di sabato o di domenica si proroga al lunedì successivo; anche a volerne anticipare la scadenza a sabato 15 luglio, con la riduzione del periodo feriale a quarantacinque giorni per il mancato computo del primo giorno (Cass. 4 settembre 2004 n. 17886), comunque il ricorso è da considerare tempestivo e per tale profilo ammissibile.<br />
2. L&#8217;Ater della Provincia di Roma premette, nel ricorso principale, che con l&#8217;appello i condomini, che proponevano il gravame in luogo del condominio attore in primo grado, di cui il tribunale aveva negato la legittimazione ad agire, dopo aver dedotto che l&#8217;amministratore era legittimato agli atti conservativi delle cose comuni e quindi anche allo sfratto, affermavano che essi, quali comproprietari e in sanatoria del difetto di legittimazione dell&#8217;attore in primo grado, erano legittimati a chiedere l&#8217;accertamento della proprietà o della posizione di locatori anche non proprietari, posizioni indispensabili per lo sfratto oggetto dell&#8217;azione.<br />
Sulla premessa che precede, la decisione oggetto di ricorso afferma che 1 condomini hanno proposto appello &#8220;sanando in tale guisa, la mancanza di legittimazione attiva dell&#8217;amministratore&#8221; e, dichiarati gli appellanti proprietari e locatori dell&#8217;appartamento al conduttore D.C. , inadempiente nel pagamento dei canoni ai condomini, ha pronunciato lo sfratto per morosità, fissando il termine per l&#8217;esecuzione di esso.<br />
2.1. Il ricorso principale denuncia violazione, dai giudici del merito, degli artt. 2, 17 e 19 della legge della Regione Lazio 3 settembre 2002 n. 30 e degli art. 81, 100, 101, 110, 291, 300 c.p.c., in rapporto all&#8217;art. 360 n. 3 c.p.c., con nullità della sentenza, per disapplicazione delle norme processuali da ultimo citate e per omessa o insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della legittimazione passiva dell&#8217;A.T.E.R. della Provincia di Roma in sede di appello, per effetto dell&#8217;estinzione dell&#8217;I.A.C.P. della stessa provincia. La Corte d&#8217;appello ha erroneamente affermato che lo appellato I.a.c.p. della Provincia di Roma era &#8220;divenuto A.T.E.R. della Provincia di Roma&#8221;, soggetto che, per il ricorso principale, è carente di legittimazione nel presente rapporto in cui è parte sostanziale solo &#8220;l&#8217;A.T.E.R. del Comune di Roma&#8221;, subentrata nella posizione dell&#8217;estinto Istituto, originario interventore nella causa. Deduce la ricorrente che l&#8217;I.A.C.P. della Provincia di Roma, dopo la sentenza di primo grado del 30 settembre 2002, è stata trasformata in tre distinte Aziende territoriali per l&#8217;edilizia residenziale pubblica: l&#8217;A.T.E.R. della Provincia di Roma, quella del Comune di Roma e quella del Comune di Civitavecchia, con competenze di gestione dei rispettivi patrimoni, individuati in rapporto ai diversi ambiti territoriali di cui sopra, come chiarisce l&#8217;art. 2, comma 2, della legge Regione Lazio n. 30/2002.<br />
Da tale norma regionale e dall&#8217;art. 17, comma quarto, della stessa legge n. 30/2002, risulta che, con la costituzione dei consigli di amministrazione delle A.T.E.R. del Comune e della Provincia di Roma, di cui ai decreti 11 novembre 2003 del Presidente della Regione Lazio n.ri 427 e 433 di nomina dei consiglieri e costituzione dei consigli di amministrazione di ciascuna delle dette aziende, l&#8217;Istituto convenuto in primo grado era estinto e allo stesso erano subentrate dette Aziende, ciascuna per la circoscrizione territoriale di competenza.<br />
Alla data della notifica dell&#8217;appello del gennaio febbraio 2004, l&#8217;I.A.C.P. era già estinto e erroneamente il gravame era stato notificato all&#8217;A.T.E.R. della Provincia di Roma, non titolare per legge dell&#8217;immobile dato in locazione, essendo irrilevante la notifica di esso all&#8217;estinto I.A.C.P. della Provincia di Roma, a tale data già venuto meno e al quale l&#8217;appello risultava notificato presso il difensore in Tribunale.<br />
La Corte di appello ha omesso di rilevare il difetto della titolarità del rapporto sostanziale e quello di legittimazione passiva sostanziale dell&#8217;A.T.E.R. della Provincia di Roma, che non era succeduta all&#8217;I.A.C.P. nel rapporto di locazione, con conseguente nullità del procedimento di appello e della sentenza emessa a conclusione di esso (la ricorrente cita, tra l&#8217;altro Cass. 13 maggio 2000 n. 6160, 1 marzo 2004 n. 4121 e 5 luglio 2004 n. 12286).<br />
Dalla notifica dell&#8217;appello all&#8217;I.A.C.P. della Provincia di Roma presso la sede di esso e presso il difensore domiciliatario, emerge l&#8217;avvenuta successione delle A.T.E.R. &#8211; del Comune e della Provincia di Roma e di quella del Comune di Civitavecchia &#8211; all&#8217;Istituto parte del processo in primo grado e incontestatamente legittimato sulla contestazione della proprietà dell&#8217;appartamento.<br />
A tale circostanza nessun rilievo ha dato la sentenza impugnata, che ha omesso ogni motivazione su tale punto decisivo, ritenendo che l&#8217;appello dei condomini sanasse la carenza di legittimazione del condominio dichiarata in primo grado.<br />
La Corte di merito, dopo avere omesso ogni valutazione sulla legittimazione sostanziale passiva ovvero su quella processuale dell&#8217;A.T.E.R. della Provincia di Roma, evocata in causa in appello senza essere titolare dell&#8217;appartamento locato e quindi non essendo legittimata passiva, né in via sostanziale né processuale, ha deciso la causa senza acquisire il fascicolo di ufficio di primo grado e fondando la pronuncia sulle conclusioni della relazione del c.t.u. nominato in primo grado.<br />
2.2. I controricorrenti deducono che il problema posto dall&#8217;A.T.E.R. della Provincia di Roma non attiene alla legittimazione dell&#8217;azienda, quale successore dell&#8217;I.A.C.P. dello stesso ambito provinciale, ma alia titolarità del rapporto controverso, e prospetta quindi una questione di merito, che si sarebbe dovuta sollevare dinanzi alla Corte d&#8217;appello, cioè nella fase nella quale l&#8217;attuale ricorrente principale era rimasta contumace e nulla aveva dedotto su tale questione.<br />
Non risulta esibito dalla ricorrente alcun atto che abbia trasferito all&#8217;A.T.E.R. del Comune di Roma l&#8217;appartamento in controversia e quindi la mancata produzione di tale atto in appello preclude, secondo i controricorrenti, la questione della proprietà o della titolarità del rapporto locativo, come proposta per la prima volta in cassazione. In via incidentale, i controricorrenti denunciano violazione, dalla decisione impugnata, degli artt. 101, 111, 300, 328, 331, 332 e 434 c.p.c., 2, 17 e 19 della Legge regione Lazio n. 30 del 2002, 117 e 121 Cost., anche in riferimento alla legge n. 346 del 1971 e all&#8217;art. 360, 1 comma, n.ri 3 e 4, c.p.c. e l&#8217;omessa e contraddittoria motivazione, su tale punto decisivo della estinzione dell&#8217;I.A.C.P. della Provincia di Roma, convenuto sin dal primo grado di causa.<br />
Ai sensi della legge n. 346 del 22 maggio 1971, che ha approvato lo statuto della Regione Lazio all&#8217;epoca vigente e dello statuto della stessa Regione di cui alla legge regionale del Lazio 11 novembre 2004 n. 1, i decreti del Presidente della Regione assumono vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione nel B.U.R. che, nel caso, si ebbe sui bollettino n. 35 del 20 dicembre 2003, con conseguente efficacia dal 4 gennaio 2004 e quindi successiva alla proposizione dell&#8217;appello.<br />
Correttamente il gravame di merito fu notificato all&#8217;I.A.C.P. della provincia di Roma il 20 gennaio 2004, presso il procuratore costituito in primo grado, con conseguente necessità del difensore di costituirsi in appello per dichiarare la estinzione dell&#8217;istituto da lui difeso e determinare, ai sensi dell&#8217;art. 300 c.p.c., la interruzione del processo.<br />
Per i controricorrenti o si nega che la questione qui proposta dall&#8217;A.T.E.R. della Provincia di Roma sulla sua posizione di successore dell&#8217;I.A.C.P., nel rapporto oggetto di causa, riguarda la titolarità del diritto controverso ed è quindi non deducibile in cassazione per la prima volta, ovvero deve riconoscersi, in accoglimento del subordinato loro ricorso incidentale, che il gravame è stato ritualmente proposto con la notifica di esso all&#8217;I.A.C.P. già estinto, modificando la decisione impugnata con la sostituzione di quest&#8217;ultimo all&#8217;A.T.E.R. della Provincia di Roma, quale unica parte evocata in causa, nel secondo grado di questa.<br />
In ogni caso, si deduce dai ricorrenti incidentali che il deposito del ricorso in appello, ai sensi dell&#8217;art. 441 bis c.p.c., nei termini di legge, comporta la validità dell&#8217;impugnazione di merito (si cita in tal senso Cass. 17 luglio 2003 n. 11211), anche se successivamente notificata a soggetti non titolari del rapporto controverso.<br />
2. Dei ricorsi riuniti deve dichiararsi inammissibile quello principale, con assorbimento di quello incidentale.<br />
Invero il difetto di legittimazione passiva dell&#8217;A.T.E.R. della Provincia di Roma, da questa dedotto in ricorso, in rapporto allo sfratto di un appartamento sito nel comune della stessa città, del quale era divenuta titolare e competente sul piano amministrativo a gestirlo, l&#8217;A.T.E.R. del comune capoluogo alla data dell&#8217;appello e non la ricorrente, comporta con chiarezza che la questione sollevata attiene alla titolarità del rapporto controverso e non alla legittimazione e che quindi non poteva proporsi per la prima volta in cassazione (Cass. 14 febbraio 2012 n. 2091, 25 giugno 2010 n. 15352, 3 giugno 2009 n. 12832, 6 marzo 2008 n. 6132, tra molte altre).<br />
Esattamente si è affermato, in conformità alle sentenze ora richiamate che &#8220;la successione nel diritto controverso non determina una questione di legittimazione attiva o di legitimatio ad processum, ma una questione di merito, attinente alla titolarità del diritto, da esaminare con la decisione sulla fondatezza della domanda&#8221; esclusivamente dai tribunali e dalle Corti d&#8217;appello (in tal senso: Cass. 16 marzo 2012 n. 4208).<br />
Lo stesso decreto del presidente della Regione Lazio 11 novembre 2003 n. 427, all&#8217;art. 3, afferma che &#8220;ai sensi dell&#8217;art. 17, comma 4, della legge regionale n. 30/2002&#8243;, i consigli d:i amministrazione e il collegio dei revisori dell&#8217;A.T.E.R. del Comune di Roma, entrano &#8220;in carica con decorrenza dalla data del presente decreto e dalla stessa data l&#8217;A.T.E.R.&#8221; subentra &#8220;nella titolarità di tutti i beni e dei rapporti attivi e passivi del corrispondente I.A.C.P., secondo l&#8217;ambito territoriale di competenza di cui all&#8217;art. 2, comma 2, della citata legge regionale&#8221;. A questa ultima titolarità occorre far riferimento per accertare la avvenuta successione nel rapporto e la titolarità del diritto controverso ed è allora palese che in sede di legittimità, la Corte di cassazione non può per la prima volta affrontare la questione attinente al merito della titolarità del rapporto oggetto di causa e che il ricorso che chiede di risolvere tale questione attinente al merito, è inammissibile in sede di legittimità (con le sentenze citate cfr. Cass. 15 settembre 2008 n. 23670). S&#8217;è osservato esattamente che l&#8217;effettivo titolare del rapporto controverso, ove si ritenga danneggiato, potrà agire comunque a tutela colle sue posizioni sulle quali si è deciso senza contraddittorio con lui, con la opposizione di terzo ai sensi dell&#8217;art. 404 c.p.c., a tutela di propri diritti (Cass. 14 novembre 2008 n. 27239). In sostanza, della titolarità dei diritti controversi che può presumersi correttamente e approfonditamente valutata dai giudici del merito, non può discutersi per la prima volta in sede di legittimità, mancando alla Corte di Cassazione i poteri di accertamento di cui dispongono i giudici di primo e secondo grado.<br />
3. Il ricorso principale deve quindi dichiararsi inammissibile con assorbimento conseguente dell&#8217;incidentale, subordinato all&#8217;accoglimento eventuale dell&#8217;altra impugnazione.<br />
Appare equo, in rapporto alla soluzione della controversia che lascia aperto il problema della titolarità del diritto controverso, compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte, sui ricorsi riuniti, dichiara inammissibile il principale dell&#8217;A.T.E.R. della Provincia di Roma nei confronti dei controricorrenti indicati in epigrafe e assorbito l&#8217;incidentale di questi ultimi; compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.</p>
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		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 20 giugno 2012 n. 10199</title>
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		<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 13:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Poteri]]></category>
		<category><![CDATA[assemblea]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[legittimità]]></category>
		<category><![CDATA[merito]]></category>
		<category><![CDATA[poteri dell'assemblea]]></category>
		<category><![CDATA[sindacato dell'autorità giudiziaria]]></category>

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		<description><![CDATA[Fin dove può spingersi il sindacato dell'autorità giudiziaria nel decidere sulle decisioni dell'assemblea?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. SCHETTINO Olindo &#8211; Presidente -<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. PROTO Vincenzo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; Consigliere -<br />
Dott. VINCENTI Enzo &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>C.M. (OMISSIS), domiciliata in ROMA ex lege, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato CIVALLERO DAVIDE;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO VIA (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIO LOCCHI 6, presso lo studio dell&#8217;avvocato PIZZI GIANCARLO, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato GISMONDI MARIO;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1012/2004 della CORTE D&#8217;APPELLO di TORINO, depositata il 28/06/2004;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/2012 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>1.- Il Tribunale di Torino rigettava l&#8217;impugnativa proposta da C.M. avverso la delibera con cui il Condominio di via (OMISSIS) di quella città aveva respinto la proposta della medesima attrice che fosse aperto un conto corrente intestato al Condominio per il deposito da parte dell&#8217; amministratore delle somme richieste per fare fonte alle spese condominiali.</p>
<p>Con sentenza dep. il 28 giugno 2004 la Corte di appello di Torino rigettava l&#8217;impugnazione proposta da C.M..</p>
<p>Secondo i Giudici di appello non esiste un diritto del condomino all&#8217;apertura di un conto corrente intestato al Condominio, non essendo imposta da alcuna norma, mentre del tutto inconferenti si erano rivelati i richiami alle norme sul mandato e alla diligenza del buon padre di famiglia che deve informare l&#8217;azione del mandatario;</p>
<p>d&#8217;altra parte, l&#8217;attrice non era stata in grado di allegare quale sarebbe stata la lesione del diritto determinata dalla gestione condominiale.</p>
<p>2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la C. sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso l&#8217;intimato.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Preliminarmente va rilevato che il Condominio non ha depositato l&#8217;autorizzazione o la ratifica a resistere in giudizio nel termine assegnato dal Collegio, per cui il predetto &#8211; che ha depositato una comparsa conclusionale &#8211; deve ritenersi non costituito nel presente giudizio di legittimità.</p>
<p>1.1- Con l&#8217;unico motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1135, 1138 e 1710 cod. civ., deduce la nullità della delibera impugnata che a maggioranza aveva deciso una questione che, concernendo il diritto della ricorrente alla conservazione del patrimonio, doveva essere decisa all&#8217;unanimità:</p>
<p>deduce che la mancata intestazione di del conto corrente al Condominio da luogo a una gestione dell&#8217;amministrazione non prudente nè trasparente, evidenziando i vari rischi derivanti ai condomini dalla intestazione del conto alla persona dell&#8217; amministratore.</p>
<p>1.2.- Il motivo va disatteso.</p>
<p>La questione circa l&#8217; apertura o meno di un conto corrente intestato al condominio attiene all&#8217;opportunità o alla convenienza dell&#8217;adozione delle modalità della gestione delle spese relative alle cose e ai servizi comuni ed esula quindi dal profilo di legittimità dell&#8217;operato dell&#8217;assemblea condominiale, che è suscettibile del sindacato del giudice attraverso l&#8217;impugnativa di cui all&#8217;art. 1137 cod. civ.. Al riguardo, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il sindacato dell&#8217;Autorità giudiziaria sulle delibere delle assemblee condominiali non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo del potere discrezionale che l&#8217;assemblea esercita quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità (Cass. 1165/1999; 5889/2001; 19457/2005). Ed invero, l&#8217;attrice non è in grado di allegare il diritto che la mancata apertura del conto le avrebbe in concreto leso; nè, d&#8217;altra parte, potrebbe configurarsi un&#8217; astratta potenziale menomazione del diritto dei condomini relativamente al controllo della gestione delle somme erogate dai medesimi posto che, secondo le regole del mandato, l&#8217;amministratore deve dare il rendiconto.</p>
<p>Il ricorso va rigettato.</p>
<p>Nessuna statuizione va adottata circa il regolamento delle spese relative alla presente fase a stregua di quanto sopra si è detto a proposito della costituzione del Condominio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Rigetta il ricorso.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 maggio 2012.<br />
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2012.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 06 dicembre 2011 n. 26243</title>
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		<pubDate>Fri, 20 Dec 2013 14:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[legittimità]]></category>
		<category><![CDATA[revisione bilanci]]></category>

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		<description><![CDATA[Possono i condomini chiedere la revisione di bilanci ormai chiusi ed approvati?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente -<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; Consigliere -<br />
Dott. CARRATO Aldo &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>Condominio &#8211; Impugnazione di delibera assembleare sul ricorso (iscritto al N.R.G. 16750/05) proposto da:</p>
<p>V.M. (OMISSIS), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv.ti ZANNINI FERRUCCIO e Marcello Zannini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, viale Gorizia n. 51 b;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO DI (OMISSIS), in persona dell&#8217;amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti MORALES GABRIELE e Marcello Corradi, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, ed selettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Roma, v. Cola di Rienzo, n. 243;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 1214/2005, depositata il 16 marzo 2005;<br />
Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica dell&#8217;8 novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;<br />
udito l&#8217;Avv. Gabriele Morales per il controricorrente condominio;<br />
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato il 25 gennaio 1998, la signora V.M., quale proprietaria di un&#8217;unità immobiliare sita nel condominio di (OMISSIS), di Roma, conveniva quest&#8217;ultimo dinanzi al Tribunale di Roma per sentir dichiarare la nullità della delibera adottata, in data 22 ottobre 1998, dall&#8217;assemblea dei condomini relativamente al punto n. 1 dell&#8217;ordine del giorno, denunciando la violazione dell&#8217;art. 1135 c.c., nn. 2 e 3, poichè l&#8217;assemblea non aveva alcun potere e/o legittimazione di revisionare i bilanci condominiali di dieci anni prima già regolarmente approvati. Nella costituzione del convenuto condominio, il tribunale adito, con sentenza del 1 luglio 2001, rigettava la domanda.</p>
<p>A seguito di rituale appello interposto dalla suddetta V. M., la Corte di appello di Roma, nella resistenza dell&#8217;appellato condominio, con sentenza n. 1214 del 2005 (depositata il 16 marzo 2005), rigettava il gravame e condannava l&#8217;appellante alla rifusione delle spese del grado.</p>
<p>A sostegno dell&#8217;adottata sentenza, la Corte territoriale confermava la correttezza della declaratoria di inammissibilità della domanda nuova, siccome proposta tardivamente, relativa al mancato inoltro dei documenti giustificativi delle spese effettuate negli anni per i quali si era ridiscussa l&#8217;approvazione, e, inoltre, rilevava che l&#8217;assemblea condominiale era pienamente legittimata ad adottare la delibera impugnata, non essendo ravvisabile, nella specie, alcuna contrarietà alla legge o al regolamento.</p>
<p>Avverso la suddetta sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la V.M., articolato in due motivi, al quale ha resistito con controricorso l&#8217;intimato Condominio, il quale, a seguito di ordinanza interlocutoria depositata il 25 febbraio 2011, ha prodotto la delibera assembleare (del 9 maggio 2011) autorizzativa a resistere nel presente giudizio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>1. Con il primo motivo la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 35 reg.</p>
<p>cond., art. 1105 c.c., e art. 1135 c.c., nn. 2 e 3, art. 183 c.p.c., nonchè per contraddittorietà della motivazione (in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5). In particolare, con tale doglianza la ricorrente ha contestato la sentenza della Corte territoriale nella parte in cui aveva ritenuto inammissibile, in quanto ritenuta domanda nuova, l&#8217;eccezione dalla stessa formulata ex art. 35 reg. cond., art. 1105 c.c., e art. 1135 c.c., nn. 2 e 3, in ordine al mancato inoltro da parte dell&#8217;amministratore dei documenti giustificativi delle spese degli ascensori (risalenti al 1988) come da ella espressamente richiesto con racc. del 10 novembre 1997 e dei documenti giustificativi delle spese effettuate negli anni per i quali si era ridiscussa l&#8217;approvazione.</p>
<p>1.1. Il motivo è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.</p>
<p>Con motivazione logica ed adeguata, fondata sul riscontro degli atti processuali e sulla corretta interpretazione della domanda introduttiva del giudizio di primo grado in relazione all&#8217;oggetto dedotto, la Corte capitolina ha rilevato che, con la memoria ex art. 183 c.p.c., comma 5, (nella versione &#8220;ratione temporis&#8221; applicabile anteriormente alla modifiche intervenute con le novelle processuali del 2005 e del 2006), la ricorrente aveva introdotto in giudizio un&#8217;ulteriore ragione di supposta nullità (relativa al mancato inoltro dei predetti documenti giustificativi) da ricondurre all&#8217;impugnativa della deliberazione assembleare oggetto della controversia, che, in quanto tale, esulava dall&#8217;ambito del contendere e, quindi, era da qualificarsi nuova e, perciò, inammissibile.</p>
<p>Peraltro, la Corte territoriale ha ritenuto che, nella fattispecie, non ricorressero i presupposti per ravvisare l&#8217;accettazione del contraddittorio, quanto meno in forma implicita, sulla proposta domanda nuova, ma, a tal riguardo, si rileva che, con riferimento alla controversia in questione, introdotta successivamente all&#8217;entrata in vigore della L. n. 353 del 1990 (l&#8217;atto di citazione in primo grado risulta, infatti, notificato nel 1998), non era nemmeno necessario valutare l&#8217;eventuale sussistenza di tale circostanza (invero valorizzabile solo nel regime processuale anteriore), poichè l&#8217;inammissibilità della domanda nuova era, in ogni caso, rilevabile d&#8217;ufficio (correggendosi, pertanto, per questa parte, la motivazione della sentenza impugnata).</p>
<p>2. Con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 2377 c.c., artt. 324 e 329 c.p.c., nonchè il vizio motivazionale della sentenza impugnata, avuto riguardo all&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.</p>
<p>Con questa doglianza la V. allega l&#8217;inesattezza e la carenza di motivazione della sentenza oggetto di ricorso nella parte in cui era stato confermato, ancorchè implicitamente, il collegamento operato dal Tribunale in primo grado all&#8217;art. 2377 c.c..</p>
<p>2.1. Il motivo, ancor prima che infondato, appare inammissibile. Con una doglianza complessivamente confusa la ricorrente ha posto riferimento ad una serie di delibere assembleari (e segnatamente a quelle del 28 aprile 1989 e del 18 maggio 1989) per asseverare l&#8217;assunta fondatezza del motivo, senza riportare il contenuto delle stesse in osservanza del principio della necessaria autosufficienza del motivo stesso, onde poter desumere le eventuali violazioni prospettate. Nè la ricorrente, richiamando l&#8217;improprio riferimento al richiamo operato da Tribunale in primo grado all&#8217;art. 2377 c.c., ha svolto il motivo in modo tale da rendere intellegibile l&#8217;eventuale violazione di legge o il difetto di motivazione riconducibili alla sentenza del giudice di appello. Invero, quest&#8217;ultimo, nel riportare il contenuto del secondo motivo dedotto con il formulato gravame, ha congruamente evidenziato che, con lo stesso, era stato richiesto che la sentenza di primo grado avrebbe dovuto essere riformata in relazione alla mancata valutazione della sussistenza della manifesta violazione del disposto dell&#8217;art. 1135 c.c., nn. 1 e 2. Al riguardo va evidenziato che la Corte territoriale, con motivazione altrettanto sufficiente e pertinente, ha compiutamente argomentato sulla insussistenza dei supposti vizi di legittimità della delibera impugnata, evidenziando come il condominio avesse agito nell&#8217;ambito dei propri poteri senza ravvisare alcuna contrarietà alla legge o al regolamento e avesse legittimamente provveduto sulla revisione dei bilanci pregressi in forza della sentenza, emessa &#8220;inter partes&#8221;, n. 3693/1992 del Tribunale di Roma con la quale era stata accolta parzialmente la domanda proposta dalla stessa V. con riferimento all&#8217;impugnativa della delibera de 28 aprile 1989 (a seguito della quale era stata respinta la dichiarazione di illegittimità della ripartizione riguardante le spese per la sostituzione degli ascensori).</p>
<p>3. In definitiva, alla stregua delle esposte ragioni, il ricorso della V. deve essere integralmente rigettato, con la sua conseguente condanna, in quanto soccombente, al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 8 novembre 2011.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011.</p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 6 ottobre 2005, n. 19457</title>
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		<pubDate>Sat, 23 Nov 2013 16:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Impugnazione delle Delibere]]></category>
		<category><![CDATA[assemblea]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[delibere]]></category>
		<category><![CDATA[impugnazione]]></category>
		<category><![CDATA[legittimità]]></category>
		<category><![CDATA[sindacato]]></category>

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		<description><![CDATA[Quanto può estendersi il sindacato dell'autorità giudiziaria nel valutare la legittimità delle delibere assembleari?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. Vincenzo Calfapietra &#8211; Presidente<br />
Dott. Rosario De Julio &#8211; Consigliere<br />
Dott. Olindo Schettino &#8211; Consigliere Relatore<br />
Dott. Lucio Mazziotti Di Celso &#8211; Consigliere<br />
Dott. Vincenzo Correnti &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>Fe. Do., elettivamente domiciliata in Ro. Via Va. Pu. 22/15, presso lo studio dell&#8217;Avvocato Me. Co., difesa dall&#8217;Avvocato Eu. An. Co., giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>Condominio (OMISSIS) in persona dell&#8217;Amministratore pro tempore En. Ga., elettivamente domiciliato in Ro. Via St. di Sa. Pi. 45, presso lo studio dell&#8217;Avvocato Ma. Pa., che lo difende unitamente all&#8217;Avvocato An. Ma., giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1725/01 della Corte d&#8217;Appello di Milano, depositata il 26/06/01;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/06/05 dal Consigliere Relatore Dott. Olindo Schettino;<br />
udito l&#8217;Avvocato Ma. Pi., difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ignazio Patrone che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con sentenza dei 25.12.1999 il Tribunale di Milano rigettava l&#8217;impugnazione proposta da Fe. Do. avverso le delibere assunte il 27.10.1997 dall&#8217;assemblea del condominio di Corso Lo. 100 di Mi., nonché avverso la riunione medesima, a motivo che non era ravvisabile alcun profilo di nullità dell&#8217;assemblea, in quanto regolarmente convocata e tenutasi nella sede indicata nell&#8217;avviso, e perché, inoltre, la stessa aveva deliberato con le prescritte maggioranze.</p>
<p>Quanto, poi, ai motivi delle singole doglianze, il Tribunale li riteneva tutti infondati.</p>
<p>Proposto appello da Fe. Do., e costituitosi il condominio di Corso Lo. 100 di Mi. per resistervi, la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 26 giugno 2001, lo ha rigettato, confermando la sentenza impugnata e condannando l&#8217;appellante alle spese del grado, con la motivazione che qui di seguito si riassume.</p>
<p>La Corte distrettuale ha premesso e precisato che i motivi dell&#8217;impugnazione proposta dall&#8217;appellante hanno investito i seguenti punti:</p>
<p>a) illegittime imputazioni, da parte, dell&#8217;amministrazione condominiale, delle spese legali, di manutenzione, per il cancello carraio e per la TOSAP;</p>
<p>b) addebiti di conto corrente, malamente utilizzato dall&#8217;amministratore;</p>
<p>c) spese per interventi straordinari eseguiti senza discussione sull&#8217;argomento, senza autorizzazione assembleare, senza disamina dei preventivi e capitolati e senza possibilità di controllo di pezze giustificative, ed interessanti, inoltre, lavori non pertinenti al condominio.</p>
<p>Rilevato, quindi, che il Tribunale ha puntualmente risposto alle doglianze riproposte con l&#8217;atto di appello e relative a spese legali, manutenzione del cancello automatico e sbarra, spese per manutenzione straordinaria e TOSAP, la Corte ha evidenziato che l&#8217;impugnazione non contiene, per quanto riguarda tali punti, alcuna confutazione dell&#8217;iter logico motivazionale che ha portato quel Giudice a disattendere la domanda riguardante le predette questioni, le quali del resto risultano &#8220;smentite per tabulas dal dettaglio del rendiconto&#8221; (così, testualmente, in sentenza), cosicché in relazione alle stesse le ragioni di gravame sono inammissibili, prima ancora che infondate.</p>
<p>Quanto, poi, agli addebiti, alle &#8220;partite&#8221; di conto corrente ed ai movimenti di danaro effettuati sullo stesso ed alla doglianza, peraltro estremamente generica, dell&#8217;appellante di non essere stata posta in grado di verificare e controllare, attraverso l&#8217;esame della documentazione, la legittimità delle spese e la gestione dell&#8217;amministratore, la Corte ha osservato che alla stessa non è stato mai impedito di esercitare tale controllo né è stato leso il suo diritto, in quanto condomina, all&#8217;informazione; altri essendo, comunque, i mezzi di tutela apprestati dalla legge al condomino che intenda denunciare, in genere, come sembra abbia inteso fare l&#8217;appellante, la mala gestio dell&#8217;amministratore (ved. art. 1129 c.c.) o un &#8220;eccesso di potere&#8221; dell&#8217;assemblea, che, comunque, nella fattispecie non si riscontra.</p>
<p>In definitiva, non ha trovato riscontro nelle risultanze processuali ed è, pertanto, infondata, secondo la Corte, l&#8217;accusa di difetto di trasparenza della gestione e di omissioni dell&#8217;amministratore, convalidate dall&#8217;assemblea dei condomini, che l&#8217;appellante ha formulato con il proposto gravame.</p>
<p>Ricorre per la cassazione della sentenza Fe. Do., in forza di quattro motivi.</p>
<p>Resiste con controricorso il condominio di Corso Lo. 100, in Mi., in persona dell&#8217;Amministratore pro tempore Geom. En. Ga..</p>
<p>La ricorrente ha depositato memoria.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Denuncia la ricorrente:</p>
<p>1) Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 342 c.p.c. e vizi di motivazione, sotto tutti i profili di cui all&#8217;art. 360 n. 5 c.p.c., in relazione alla statuizione sull&#8217;inammissibilità dell&#8217;appello.</p>
<p>Il motivo è infondato.</p>
<p>La Corte di Appello ha evidenziato, invero, che, in relazione ad alcune delle questioni dedotte dall&#8217;attrice con la impugnazione della delibera dell&#8217;assemblea condominiale del 27.10.1997, le doglianze con cui la stessa aveva poi investito le relative statuizioni del Tribunale erano tutt&#8217;altro che specifiche; nel senso che con esse non erano state specificamente contestate le rationes decidendi poste dal primo Giudice a base della pronuncia di rigetto della domanda con cui Fe. Do. aveva chiesto l&#8217;annullamento della delibera (o delle delibere) dell&#8217;assemblea condominiale del 27.10.1999.</p>
<p>E&#8217; pervenuta, quindi, la Corte alla conclusione che &#8220;le ragioni di gravame alla sentenza si presentano inammissibili prima ancora che infondate&#8221;.</p>
<p>La ricorrente critica, con il motivo in esame, tale conclusione, ma non indica i profili di nullità, ex art. 1137 c.c., della delibera de qua, concernenti le predette questioni, che, riproposti all&#8217;esame della Corte, avrebbero dovuto indurre questa ad assumere una diversa decisione, e, dunque, ad annullare la delibera medesima, come da lei preteso.</p>
<p>Non sussistono, pertanto, la violazione di legge ed i vizi di motivazione denunciati con il primo motivo.</p>
<p>2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1135, 1136 ultimo comma e 1137 c.c. e vizi di motivazione, sotto tutti i profili di cui all&#8217;art. 360 n. 5 c.p.c., &#8220;in relazione alla statuizione sul difetto di trasparenza della gestione del rendiconto approvato&#8221;, a causa della impossibilità di verificare &#8220;i giustificativi di spesa&#8221; e dei prospetti contabili o bancari per il rifiuto opposto dall&#8217;amministratore, nonché della incompletezza del verbale assembleare, che non riporta le puntuali contestazioni mosse, in quella sede, dalla ricorrente sulle varie questioni e prima dell&#8217;approvazione, avvenuta senza discussione, del rendiconto e delle varie spese da parte della maggioranza dei condomini (spese straordinarie terrazzi, messa a terra, adeguamento L. 46/90 sbarre cancello elettrico, tinteggiatura ecc. già esposte nella precedente gestione).</p>
<p>Tutto ciò comporta, secondo la ricorrente, la nullità della delibera assembleare &#8220;che ha calpestato il diritto del condomino a poter conoscere, esaminare, ricostruire la gestione della cosa comune nei suoi riflessi economici&#8221;.</p>
<p>La censura è inammissibile.</p>
<p>Secondo principi enunciati da questa Suprema Corte, sulle delibere dell&#8217;assemblea di condominio il sindacato dell&#8217;autorità giudiziaria non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo della discrezionalità di cui dispone l&#8217;assemblea, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità, che si estende anche al profilo dell&#8217;eccesso di potere, ravvisabile quando la causa della deliberazione sia falsamente deviata dal suo modo d&#8217;essere, in quanto, pure in tale caso, il Giudice non controlla l&#8217;opportunità o convenienza della soluzione adottata dall&#8217;impugnata delibera, ma stabilisce solo se questa sia o meno il risultato del legittimo esercizio dei poteri discrezionali dell&#8217;assemblea. E ciò comporta che egli abbia la possibilità, ed anzi la necessità, di effettuare l&#8217;accertamento della situazione di fatto che è alla base della determinazione assembleare, allorquando tale accertamento costituisca il presupposto indefettibile per controllare la rispondenza della delibera alla legge (sent. n. 5889/01, n. 1165/99, 3938/94, n. 731/88, n. 5905/87).</p>
<p>Nel caso che ne occupa, risulta che il Giudice di Appello ha preso in esame tutte le situazioni prospettate dall&#8217;appellante, dalle quali emergerebbe, a dire di questa, la prova della fondatezza della denuncia di &#8220;mancanza di trasparenza della gestione del rendiconto approvato&#8221;, da lei formulata, e, quindi, di nullità della delibera di approvazione di siffatto rendiconto, e, senza entrare nel merito delle decisioni adottate dall&#8217;assemblea, ha escluso che le dedotte situazioni di fatto integrino altrettante cause di annullamento della delibera medesima; non mancando di osservare e di spiegare che, ove l&#8217;appellante avesse inteso denunciare un eccesso di potere dell&#8217;assemblea, nessun indizio si ricava in tal senso dal verbale assembleare.</p>
<p>La ricorrente prospetta ora, ed ancora una volta, a sostegno del suo assunto, le stesse situazioni di fatto che, a suo dire, inficierebbero verbale e delibera assembleare, sollecitandone, in buona sostanza, un riesame e una nuova valutazione, che non possono essere evidentemente compiuti in questa sede; e ciò rende, come si è detto, la censura di cui al secondo motivo inammissibile.</p>
<p>3) Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 1135 c.c. e vizi di motivazione, sotto tutti i profili di cui all&#8217;art. 360 n. 5 c.p.c., &#8220;in relazione alla statuizione sulla ricorrenza del diritto alla verifica della documentazione ed alla trasparenza della gestione, che la Corte ha asserito sussistere solo in relazione al rendiconto annuale&#8221;.</p>
<p>Anche tale censura è inammissibile, in quanto volta a contestare un&#8217;affermazione della Corte, e non la ratio decidendi o una delle rationes decidendi poste a base della statuizione qui impugnata.</p>
<p>4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1135 e 1137 c.c. e vizi di motivazione, sotto tutti profili di cui all&#8217;art. 360 n. 5 c.p.c., in relazione alle statuizioni sul mancato addebito delle spese legali, delle spese per TOSAP e delle spese per il cancello posto al di fuori del condominio.</p>
<p>La censura non ha pregio.</p>
<p>La Corte ha rilevato che, con riguardo a tali questioni, il Tribunale aveva fornito puntuale risposta e che l&#8217;appellante non aveva mosso specifiche contestazioni al riguardo, non mancando di aggiungere che &#8220;le ridette questioni erano del resto smentite per tabulas dai dettagli dei rendiconti in atti&#8221;; e la critica contenuta nel motivo in esame, avuto riguardo alla domanda proposta dall&#8217;attrice ed al thema decidendum della presente causa, mentre, da un lato, non è idonea ad inficiare le risposte date sulle predette questioni dal Giudice di merito, tende, dall&#8217;altro, a riproporre le stesse questioni sotto profili il cui esame non è consentito nel giudizio di legittimità.</p>
<p>In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alle spese.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in € 2.100,00, di cui € 2.000,00 per onorari, oltre accessori di legge.</p>
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