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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; legittimato passivo</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 20 febbraio 2013, n. 4238</title>
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		<pubDate>Sat, 12 Apr 2014 10:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Natura delle Obbgligazioni Condominiali]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[esecuzione]]></category>
		<category><![CDATA[legittimato passivo]]></category>
		<category><![CDATA[natura delle obbligazioni condominiali]]></category>
		<category><![CDATA[parziarietà]]></category>

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		<description><![CDATA[Contro chi può agire il creditore del condominio? C'è un criterio predeterminato?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. SALME&#8217; Giuseppe &#8211; Presidente<br />
Dott. VIVALDI Roberta &#8211; Consigliere<br />
Dott. DE STEFANO Franco &#8211; Consigliere<br />
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. CARLUCCIO Giuseppa &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 14927/2009 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>Nonche&#8217; da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente all&#8217;incidentale -</p>
<p>avverso la sentenza n. 22778/2008 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 19/11/2008, R.G.N. 69066/2007;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/2012 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS);<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso previa riunione, per il rigetto di entrambi i ricorsi.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>1.- Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 19 novembre 2008, il Tribunale di Roma ha accolto l&#8217;opposizione all&#8217;esecuzione proposta da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) nell&#8217;ambito della procedura esecutiva per pignoramento presso terzi promossa da quest&#8217;ultimo sulla scorta della sentenza del Tribunale di Roma n. 13478/06.</p>
<p>L&#8217;opponente aveva dedotto che con quest&#8217;ultima sentenza il Condominio di via (OMISSIS), era stato condannato a pagare al condomino (OMISSIS) la somma di euro 100.000,00, oltre interessi quantificati in euro 70.938,76 (per danni provocati da infiltrazioni nel locale ad uso magazzino in comproprieta&#8217; tra lo (OMISSIS) ed il (OMISSIS)) e che il precetto era stato intimato nei suoi confronti, quale condomino coobbligato, per euro 115.936,69, stante il mancato integrale pagamento da parte del Condominio; che del giudizio concluso con detta sentenza era stato parte anche l&#8217;esponente (OMISSIS), ma aveva definito transattivamente la controversia; che, a seguito dell&#8217;emissione dell&#8217;azionata sentenza, l&#8217;assemblea condominiale aveva deliberato di ripartire la spesa tra tutti i condomini, compresi gli attori, con addebito allo (OMISSIS) della somma di euro 30.964,48; che il Condominio aveva pagato la somma di euro 55.000,00; che, al massimo, egli avrebbe potuto rispondere per la somma corrispondente alla propria quota, pari ad euro 7.067,69. Aveva dedotto altresi&#8217; la mancata notificazione del titolo esecutivo ed invalidita&#8217; concernenti l&#8217;atto di pignoramento.</p>
<p>Nel giudizio si era costituito (OMISSIS) ed aveva resistito all&#8217;opposizione all&#8217;esecuzione, deducendo, in particolare, che, essendo il (OMISSIS) un condomino a tutti gli effetti, sarebbe stato tenuto in solido col Condominio al pagamento integrale del dovuto; aveva altresi&#8217; dedotto che la delibera condominiale di ripartizione della spesa era stata impugnata.</p>
<p>Aveva contestato i motivi concernenti l&#8217;opposizione agli atti esecutivi.</p>
<p>Il Tribunale ha, come detto, accolto l&#8217;opposizione all&#8217;esecuzione e, per l&#8217;effetto ha dichiarato che (OMISSIS) aveva diritto di procedere ad esecuzione nei confronti di (OMISSIS) per la sola somma di euro 2.985,23 anziche&#8217; di euro 115.936,69; ha dichiarato inammissibile l&#8217;opposizione agli atti esecutivi; ha respinto la domanda al risarcimento dei danni ex articolo 96 c.p.c., avanzata dall&#8217;opponente; ha condannato l&#8217;opposto, (OMISSIS), al pagamento delle spese di lite, liquidate complessivamente in euro 6.000,00, oltre accessori.</p>
<p>2.- Avverso la sentenza (OMISSIS) propone ricorso affidato a due motivi.</p>
<p>(OMISSIS) resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a due motivi.</p>
<p>(OMISSIS) resiste con controricorso al ricorso incidentale; deposita, inoltre, memoria ex articolo 378 c.p.c..</p>
<p>Il Collegio ha raccomandato la motivazione semplificata.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1.- Col primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione del combinato disposto degli articoli 1132, 1253 e 2909 c.c., in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perche&#8217;, secondo il ricorrente, il Tribunale, ai fini della valutazione di proponibilita&#8217; dell&#8217;opposizione all&#8217;esecuzione nei suoi confronti, non avrebbe considerato che egli, nell&#8217;epigrafe della sentenza costituente il titolo esecutivo, vi figurava come parte del giudizio, soggetto autonomo e distinto dal Condominio, e che dalla motivazione e dal dispositivo risultava che egli aveva definito il giudizio con transazione, determinando la cessazione della materia del contendere. Tale situazione avrebbe comportato, a detta del ricorrente, che egli non avrebbe potuto essere destinatario degli effetti della sentenza, in quanto dovrebbe prevalere il principio &#8220;delle parti in senso formale&#8221;.</p>
<p>1.1.- Ritiene il Collegio che il motivo sia infondato. Premesso il principio, riconosciuto pure dal ricorrente, per il quale il titolo esecutivo formatosi nei confronti del Condominio e&#8217; azionabile anche contro i singoli condomini (Cass. n. 20304/04; cfr. anche, da ultimo, Cass. n. 12911/12), sia pure in proporzione delle rispettive quote (a seguito del principio di diritto fissato da Cass. S.U. n. 9148/08), esso va applicato anche al caso di specie.</p>
<p>Ed invero, la sentenza del Tribunale di Roma n. 13478/06, posta a fondamento dell&#8217;azione esecutiva da parte di (OMISSIS), contiene una condanna a favore soltanto di quest&#8217;ultimo ed a carico soltanto del Condominio; pur essendo stato (OMISSIS) parte del giudizio concluso con la detta sentenza, e&#8217; incontestato che le domande fossero state originariamente proposte, in cumulo tra loro, quindi separatamente, dai predetti (OMISSIS) e (OMISSIS), ciascuno proquota (oltre che da (OMISSIS), con riguardo ad altro locale) e che (OMISSIS) aveva transatto la lite prima della pronuncia della sentenza predetta, tanto e&#8217; vero che questa dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda da lui avanzata.</p>
<p>Ne segue che il titolo esecutivo costituito dalla sentenza di condanna individua come unici soggetti legittimati, attivamente e passivamente, riguardo al pagamento della somma liquidata in sentenza a titolo di risarcimento danni, (OMISSIS) (e (OMISSIS), con posizione qui irrilevante), da un lato, ed il Condominio, dall&#8217;altro.</p>
<p>Ed invero, cio&#8217; che rileva ai fini dell&#8217;azione esecutiva e&#8217; l&#8217;individuazione dei soggetti, legittimati rispettivamente ad agire in executivis ed a subire l&#8217;esecuzione; questa individuazione va fatta esclusivamente in base al titolo esecutivo, a nulla rilevando &#8211; contrariamente a quanto sembra sostenere il ricorrente &#8211; che nel giudizio concluso con la sentenza costituente titolo esecutivo fossero parti altri soggetti. Nel caso di specie, peraltro, la ragione per la quale la pronuncia di condanna non e&#8217; stata emessa (anche) in favore di (OMISSIS) e&#8217; indicata nel titolo stesso, trattandosi di parte che, avendo definito transattivamente il giudizio, si e&#8217; sentita dichiarare cessata la materia del contendere rispetto alla propria originaria domanda di condanna.</p>
<p>E&#8217; corretta quindi la statuizione del giudice di merito che, in applicazione del principio di diritto sopra richiamato, ha ritenuto validi, nei confronti di (OMISSIS), quale condomino del Condominio destinatario della condanna, il precetto ed il pignoramento posti in essere da parte di (OMISSIS), essendo questi il soggetto in favore del quale la condanna e&#8217; stata pronunciata.</p>
<p>2.- Col secondo motivo del ricorso principale si denuncia violazione dell&#8217;articolo 96 c.p.c., in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 5, al fine di sostenere che la motivazione della sentenza sarebbe insufficiente relativamente al rigetto della domanda di condanna dell&#8217;opposto (OMISSIS) al risarcimento dei danni per responsabilita&#8217; aggravata avanzata dall&#8217;opponente (OMISSIS). Secondo il ricorrente, e&#8217; lacunosa la motivazione che ha giustificato l&#8217;azione esecutiva iniziata dallo (OMISSIS) per l&#8217;intero, in ragione del fatto che, all&#8217;epoca, non era ancora intervenuta la sentenza a Sezioni Unite n. 9148/08 (che ha affermato la responsabilita&#8217; parziale dei condomini anche nei rapporti dei terzi). Si tratterebbe infatti di motivazione inidonea ad escludere la mancanza di normale prudenza, perche&#8217; non avrebbe considerato che, agendo esecutivamente per la somma di euro 115.936,69, lo (OMISSIS) non detrasse le somme corrisposte dal Condominio nelle more tra il precetto ed il pignoramento ne&#8217; quella che il medesimo (OMISSIS) avrebbe dovuto imputare proquota a se&#8217; medesimo.</p>
<p>2.1.- Il motivo non e&#8217; meritevole di accoglimento.</p>
<p>Va qui ribadito che la valutazione sulla sussistenza del presupposto soggettivo della responsabilita&#8217; aggravata ai sensi dell&#8217;articolo 96 c.p.c., comma 2, cioe&#8217; l&#8217;avere il creditore agito senza la normale prudenza, spetta al giudice di merito e che la relativa valutazione non e&#8217; sindacabile in cassazione se congruamente motivata (cfr. Cass. n. 327/10). Nel caso di specie, la congruita&#8217; della motivazione emerge dal richiamo fatto alla sentenza a Sezioni Unite su citata; quanto agli altri elementi menzionati dal ricorrente, il giudice del merito non li ha affatto trascurati, ed anzi, ne ha dato conto dettagliatamente per pervenire all&#8217;accoglimento soltanto parziale dell&#8217;opposizione; si deve percio&#8217; ritenere che li abbia ritenuti irrilevanti ai fini del giudizio di responsabilita&#8217; aggravata, non certo che li abbia obliterati. Si tratta di un apprezzamento di fatto sul quale questa Corte non puo&#8217; ritornare, essendo la relativa motivazione logicamente e giuridicamente corretta e non lacunosa, si da doversi escludere il vizio di cui all&#8217;articolo 360 c.p.c. n. 5, quanto al denunciato profilo dell&#8217;insufficienza (cfr. Cass. n. 2272/07).</p>
<p>3.- Col primo motivo del ricorso incidentale si denuncia violazione ovvero erronea applicazione dell&#8217;articolo 91 cod. proc. civ. in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 3, al fine di censurare la condanna dell&#8217;opposto al pagamento delle spese del giudizio di opposizione, malgrado il rigetto dell&#8217;opposizione agli atti esecutivi (perche&#8217; inammissibile), il rigetto dell&#8217;eccezione di carenza di legittimazione passiva (sostenuta, in via principale, dall&#8217;opponente), il riconoscimento dell&#8217;esistenza del diritto azionabile esecutivamente da parte dello (OMISSIS) ed, infine, la sopravvenienza, soltanto dopo il pignoramento, della sentenza a Sezioni Unite n. 9148/08.</p>
<p>3.1.- Il motivo e&#8217; infondato.</p>
<p>Il Tribunale ha fatto applicazione del principio della soccombenza espresso proprio dall&#8217;articolo 91 c.p.c., di cui e&#8217; malamente invocata la violazione.</p>
<p>L&#8217;opposizione all&#8217;esecuzione e&#8217; stata accolta, per di piu&#8217; per una parte di notevole consistenza (e&#8217; stato riconosciuto, infatti, un credito di euro 2.985,23, a fronte di quello indicato in precetto di euro 115.936,69) e quindi l&#8217;opponente, proprio in ragione di detto principio, non avrebbe potuto essere condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore dell&#8217;opposto, soccombente.</p>
<p>4.- Col secondo motivo del ricorso incidentale si denuncia, in via gradata, violazione ovvero erronea applicazione dell&#8217;articolo 92 c.p.c., u.c., in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 3, al fine di censurare la mancata compensazione delle spese del giudizio di opposizione per reciproca soccombenza, in considerazione di quanto gia&#8217; dedotto col primo motivo del ricorso incidentale.</p>
<p>4.1.- Il motivo non e&#8217; meritevole di accoglimento.</p>
<p>Va ribadito il principio per il quale con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione e&#8217; limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell&#8217;opportunita&#8217; di compensare in tutto o in parte le; spese di lite, e cio&#8217; sia nell&#8217;ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell&#8217;ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. n. 406/08).</p>
<p>5.- In conclusione, entrambi i ricorsi vanno rigettati e le spese del giudizio di cassazione possono essere compensate per la reciproca soccombenza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte, decidendo sui ricorsi, principale ed incidentale, li rigetta; compensa le spese del giudizio di cassazione.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II,  06 luglio 2011 n. 14883</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-ii-06-luglio-2011-n-14883/</link>
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		<pubDate>Sun, 17 Nov 2013 10:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Recupero Crediti]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[legittimato passivo]]></category>
		<category><![CDATA[recupero crediti]]></category>

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		<description><![CDATA[Verso chi deve agire l'amministratore del condominio in caso di recupero crediti? Può essere il condomino apperente il legittimato passivo?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. SETTIMJ Giovanni &#8211; Presidente -<br />
Dott. PETITTI Stefano &#8211; Consigliere -<br />
Dott. PARZIALE Ippolisto &#8211; Consigliere -<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere -<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>C.R., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall&#8217;Avv. Colica Roberto, elettivamente domiciliata nel suo studio in Roma, via Orti della Farnesina, n. 11;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO DI (OMISSIS), in persona dell&#8217;amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv. Pattay Giovanni ed Elisabetta Nardone, elettivamente domiciliato nello studio di quest&#8217;ultima in Roma, piazza Cola di Rienzo, n. 92;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>per la cassazione della sentenza della Corte d&#8217;appello di Genova n. 331 depositata in data 24 marzo 2009.<br />
Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 3 maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;<br />
udito l&#8217;Avv. Roberto Colica;<br />
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></p>
<p>Ritenuto che il Condominio di (OMISSIS) ha agito in giudizio nei confronti di C. R., nuda proprietaria di un appartamento posto nell&#8217;edificio condominiale, chiedendone la condanna al pagamento di spese condominiali deliberate dall&#8217;assemblea;</p>
<p>che la convenuta si è costituita, resistendo alla domanda, sul rilievo che, trattandosi di spese attinenti all&#8217;ordinaria amministrazione, esse dovevano essere poste a carico dell&#8217;usufruttuaria;</p>
<p>che il Tribunale di Chiavari ha condannato la convenuta al pagamento della somma richiesta;</p>
<p>che la Corte di Genova, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 24 marzo 2009, ha rigettato il gravame della C., dando rilievo al fatto che l&#8217;accettazione di quest&#8217;ultima, protrattasi per circa venti anni, aveva reso legittimo il carico delle spese in capo alla sola nuda proprietaria, la quale in precedenza mai aveva eccepito alcunchè in merito, non comunicando all&#8217;amministrazione la situazione relativa alla sua proprietà;</p>
<p>che per la cassazione della sentenza della Corte d&#8217;appello la C. ha proposto ricorso, sulla base di un motivo, con atto notificato il 11 maggio 2010;</p>
<p>che il Condominio ha resistito con controricorso;</p>
<p>che in prossimità dell&#8217;udienza la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.</p>
<p>Considerato che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata nella decisione del ricorso;</p>
<p>che con l&#8217;unico motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1004, 1005 e 1123 cod. civ. e art 67 disp. att. c.p.c., comma 2, in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 nonchè violazione ed errata applicazione dell&#8217;art. 2697 cod. civ., in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5;</p>
<p>che vanno innanzitutto respinte le eccezioni di inammissibilità del motivo sollevate dal Condominio controricorrente;</p>
<p>che, infatti, il motivo, avente il carattere della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione impugnata, è corredato dal conclusivo quesito di diritto &#8211; prescritto dall&#8217;art. 366-bis cod. proc. civ., precisandosi che la sentenza della Corte territoriale si pone in contrasto con la giurisprudenza secondo cui &#8220;se l&#8217;atto da cui risulta l&#8217;usufrutto è debitamente trascritto il Condominio è tenuto all&#8217;addebito delle spese, a seconda che siano ordinarie o straordinarie&#8221;, all&#8217;usufruttuario o al nudo proprietario, e &#8220;per avere ritenuto applicabile alla fattispecie il principio dell&#8217;apparenza del diritto&#8221;;</p>
<p>che, nel merito, il motivo è fondato;</p>
<p>che, in primo luogo, la Corte d&#8217;appello non ha tenuto conto della circostanza che l&#8217;acquisto dell&#8217;usufrutto dell&#8217;appartamento in questione da parte di G.C. è stato debitamente trascritto e che la usufruttuaria, con atto notificato il 14 maggio 1999, e quindi anteriore alla delibera in questione del 27 maggio 2000, ha convenuto in giudizio il Condominio per la pronuncia di invalidità di una precedente delibera condominiale, deducendo la propria qualità di usufruttuaria;</p>
<p>che, d&#8217;altra parte, la Corte del merito ha trascurato di considerare che, in caso di azione giudiziale dell&#8217;amministratore del condominio per il recupero della quota di spese di competenza di una unità immobiliare, difettano, nei rapporti fra condominio, che è un ente di gestione, ed i singoli partecipanti ad esso, le condizioni per l&#8217;operatività del principio dell&#8217;apparenza del diritto, strumentale essenzialmente ad esigenze di tutela dell&#8217;affidamento del terzo in buona fede, ed essendo, inoltre, il collegamento della legittimazione passiva alla effettiva titolarità della situazione giuridica soggettiva funzionale al rafforzamento e al soddisfacimento del credito della gestione condominiale (Cass., Sez. Un., 8 aprile 2002, n. 5035; Cass., Sez. 2, 25 gennaio 2007, n. 1627);</p>
<p>che, pertanto, il ricorso deve essere accolto;</p>
<p>che, cassata la sentenza impugnata, la causa deve essere rinviata ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Genova;</p>
<p>che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Genova.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 3 maggio 2011.<br />
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2011.</p>
<hr />
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