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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; legge pinto</title>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza 15 dicembre 2011 n. 27074</title>
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		<pubDate>Fri, 20 Dec 2013 14:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Legittimazione Processuale]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[indennizo]]></category>
		<category><![CDATA[legge pinto]]></category>
		<category><![CDATA[legittimazione]]></category>

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		<description><![CDATA[Può l'amministratore agire in nome e per conto del condominio ai fini dell'indennizzo ex lege Pinto ?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE PRIMA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. VITRONE Ugo &#8211; Presidente -<br />
Dott. DOGLIOTTI Massimo &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. RAGONESI Vittorio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. BISOGNI Giacinto &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SCALDAFERRI Andrea &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 8505/2009 proposto da:</p>
<p>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l&#8217;AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>nonchè da:</p>
<p>CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell&#8217;Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 20, presso l&#8217;avvocato ANGELA SAULLE, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato ROSITA MORTATI, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso il decreto della CORTE D&#8217;APPELLO di PERUGIA, depositato il 15/02/2008;<br />
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 27/09/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;<br />
udito, per il ricorrente, l&#8217;Avvocato D&#8217;AVANZO GABRIELLA (Avvocatura) che aderisce alla rinuncia al ricorso incidentale, non al proprio ricorso;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con ricorso ritualmente depositato, il Ministero della Giustizia impugnava il decreto della Corte d&#8217;Appello di Perugia del 12 novembre 2007, che lo aveva condannato al pagamento di somma in favore di Condominio (OMISSIS), in persona dell&#8217;amministratore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento.</p>
<p>Resiste con controricorso il Condominio, che pure propone ricorso incidentale.</p>
<p>IL Ministero ha depositato memoria per l&#8217;udienza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Vanno riuniti i ricorsi ex art. 335 c.p.c..</p>
<p>Va dato atto che il Condominio presenta rituale rinuncia al ricorso incidentale, che pertanto va dichiarato estinto.</p>
<p>Il ricorso principale va accolto.</p>
<p>Di per sè il Condominio, quale ente di gestione, sarebbe legittimato a richiedere risarcimento del danno per durata irragionevole di procedimento. Questa Corte ha peraltro precisato (Cass., n. 25981/09) che la legittimazione ad agire dell&#8217;amministratore non sussiste, in mancanza, come nella specie, di apposita delibera assembleare di autorizzazione rispetto ad un&#8217;azione che esula dall&#8217;ambito delle prerogative direttamente riconosciute all&#8217;amministratore stesso, dall&#8217;art. c.c.. Va cassato senza rinvio il provvedimento impugnato.</p>
<p>Le spese seguono la soccombenza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte riunisce i ricorsi; dichiara estinto per rinuncia il ricorso incidentale; accoglie il ricorso principale; cassa senza rinvio il provvedimento impugnato; condanna il resistente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 900,00 (novecento) per onorari, oltre le spese prenotate a debito.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 27 settembre 2011.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011.</p>
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		</item>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza 17 ottobre 2011 n. 21461</title>
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		<pubDate>Fri, 20 Dec 2013 13:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Legittimazione Processuale]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[indennizo]]></category>
		<category><![CDATA[legge pinto]]></category>
		<category><![CDATA[legittimazione]]></category>

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		<description><![CDATA[Interessante sentenza della Corte di Cassazione, quando la Legge Pinto deve appliucarsi ai casi di liti condominiali: chi è il legittimato ad agire per ottenere l'indennizzo previsto dalla legge n. 89 del 2001?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE PRIMA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. SALME&#8217; Giuseppe &#8211; Presidente -<br />
Dott. DI PALMA Salvatore &#8211; Consigliere -<br />
Dott. ZANICHELLI Vittorio &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. SCHIRO&#8217; Stefano &#8211; Consigliere -<br />
Dott. DIDONE Antonio &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell&#8217;amministratore pro tempore;</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>per la cassazione del decreto della Corte d&#8217;appello di Perugia n. E.R. 297/09 depositato il 6 maggio 2009.<br />
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 30 settembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio Zanichelli;<br />
sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>L&#8217;Amministrazione ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della corte d&#8217;appello che ha accolto il ricorso dell&#8217;amministratore del Condominio di Via (OMISSIS) con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell&#8217;equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi avanti al Tribunale e alla Corte d&#8217;appello di Roma.</p>
<p>L&#8217;intimato non ha proposto difese.</p>
<p>Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Con l&#8217;unico motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 75, 77, 101 c.p.c. e artt. 1130, 1131 c.c., per avere la Corte d&#8217;appello riconosciuto la legittimazione dell&#8217;amministratore del condominio ad esperire l&#8217;azione ex lege n. 89 del 2001 in assenza di valida procura da parte dei condomini.</p>
<p>La censura è fondata, avendo già la Corte stabilito che &#8220;il condominio è privo di personalità giuridica in quanto unicamente ente di gestione delle cose comuni e che l&#8217;amministratore può agire in virtù della sola delibera assembleare anche non totalitaria a tutela della gestione delle stesse mentre per quanto concerne i diritti che i condomini vantano unicamente uti singuli è necessario lo specifico mandato da parte di tutti i condomini (giurisprudenza pacifica: ex multis Cassazione civile, sez. 2^, 26 aprile 2005, n. 8570), nella fattispecie insussistente, e che il difetto di legittimazione può essere eccepito anche per la prima volta in sede di legittimità (Cassazione civile, sez. 2^, 13 marzo 2007, n. 5862), non vi è dubbio che il diritto all&#8217;equo indennizzo per la irragionevole durata di un processo non spetti all&#8217;ente condominiale che è preposto unicamente alla gestione della cosa comune in quanto l&#8217;eventuale patema d&#8217;animo conseguente alla pendenza del processo incide unicamente sui condomini che quindi sono titolari uti singuli del diritto al risarcimento.</p>
<p>L&#8217;accoglimento del ricorso comporta la cassazione senza rinvio dell&#8217;impugnato decreto in quanto il processo non poteva essere iniziato per essere inammissibile l&#8217;atto introduttivo&#8221; (così, in motivazione, Cassazione civile, sez. 1^, 11/12/2009, n. 25981).</p>
<p>Il ricorso deve dunque essere accolto e cassato senza rinvio il decreto impugnato.</p>
<p>Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>la Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il decreto impugnato in quanto il processo non poteva essere iniziato e condanna l&#8217;intimato alla rifusione delle spese che liquida, quanto alla fase di merito, in Euro 800,00 oltre spese prenotate a debito, e, quanto a quella di legittimità, in Euro 1.000,00 oltre spese prenotate a debito.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 30 settembre 2011.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2011.</p>
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