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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; insulti</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 5 Penale, Sentenza 15 marzo 2013, n. 12308</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 12:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vicinato]]></category>
		<category><![CDATA[buon vicinato]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<description><![CDATA[Se il vicino provoca, lo si può ingiuriare senza incorrere in reato?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE QUINTA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ZECCA Gaetanin &#8211; Presidente<br />
Dott. OLDI Pao &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. DE BERARDINIS Silvana &#8211; Consigliere<br />
Dott. GUARDIANO Alfredo &#8211; Consigliere<br />
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>(OMISSIS), nata a (OMISSIS);</p>
<p>avverso la sentenza del 18/10/2011 del Tribunale di Napoli, sez. dist. di Casoria;<br />
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;<br />
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Oidi;<br />
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilita&#8217; del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>1. Con sentenza in data 18 ottobre 2011 il Tribunale di Napoli &#8211; sezione distaccata di Casoria, confermando la decisione assunta dal locale giudice di pace, ha riconosciuto (OMISSIS) responsabile del delitto di ingiuria ai danni di (OMISSIS); ha quindi tenuto ferma la sua condanna alla pena di legge, nonche&#8217; al risarcimento dei danni in favore della parte civile.</p>
<p>1.1. Ha ritenuto il giudicante che la penale responsabilita&#8217; dell&#8217;imputata fosse provata dalle convergenti e dettagliate deposizioni dei tre testi presenti al fatto; e che non fosse applicabile l&#8217;esimente della provocazione, in quanto il fatto ingiusto lamentato dall&#8217;imputata era stato posto in essere da soggetto diverso dalla persona offesa.</p>
<p>2. Ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS), per il tramite del difensore, affidandolo a quattro motivi.</p>
<p>2.1. Col primo motivo la ricorrente rinnova l&#8217;eccezione di improcedibilita&#8217; dell&#8217;azione penale per mancata identificazione del querelante.</p>
<p>2.2. Col secondo motivo lamenta l&#8217;inosservanza del disposto dell&#8217;articolo 599 c.p., comma 2, osservando che la giurisprudenza di legittimita&#8217; ha riconosciuto l&#8217;applicabilita&#8217; dell&#8217;esimente della provocazione anche nel caso in cui la reazione dell&#8217;agente sia diretta contro persona diversa dal provocatore, quando quest&#8217;ultimo sia legato all&#8217;offeso da rapporti tali da giustificare lo stato d&#8217;ira, alla stregua delle comuni regole di esperienza. Nel caso di specie, osserva, il fatto ingiusto, consistito nell&#8217;aver violato le regole dell&#8217;igiene, lasciando in stato di abbandono un grosso cane sul terrazzo confinante con l&#8217;abitazione dell&#8217;imputata, era stato commesso da (OMISSIS), fratello della persona offesa.</p>
<p>2.3. Col terzo motivo la ricorrente denuncia l&#8217;omessa acquisizione di una prova decisiva, che indica nella documentazione diretta a dimostrare la pendenza di un procedimento penale a carico dei fratelli del (OMISSIS).</p>
<p>2.4. Col quarto motivo ripropone l&#8217;eccezione di nullita&#8217; del giudizio di primo grado, per essersi proceduto in assenza del difensore d&#8217;ufficio, disattendendo l&#8217;istanza di rinvio motivata in base a un impedimento determinato da impegni professionali e dall&#8217;impossibilita&#8217; di avvalersi di un sostituto.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>1. Esaminando nel corretto ordine logico le diverse questioni sollevate nel ricorso, viene per prima in considerazione l&#8217;eccezione di nullita&#8217; del giudizio di primo grado, che informa il quarto motivo. Con essa il ricorrente, prospettando la sussistenza del vizio di ordine generale di cui all&#8217;articolo 179 c.p.p., comma 1, lettera c), lamenta che sia stata ingiustificatamente disattesa l&#8217;istanza di rinvio dell&#8217;udienza tenutasi il 15 aprile 2010, sebbene fosse stato segnalato al giudice il legittimo impedimento del difensore dell&#8217;imputato, impegnato in un procedimento cautelare con imputati detenuti. A confutare la motivazione addotta nell&#8217;ordinanza di rigetto, osserva che l&#8217;istanza di rinvio era stata presentata tre giorni prima dell&#8217;udienza, cioe&#8217; appena avuta cognizione dell&#8217;impegno concomitante; che l&#8217;impossibilita&#8217; di avvalersi di un sostituto in udienza doveva essere soltanto allegata (come in effetti e&#8217; stato), e non anche provata; che la distanza temporale dai fatti non era un valido motivo di rigetto dell&#8217;istanza, stante la sospensione dei termini di prescrizione.</p>
<p>1.1. La censura non puo&#8217; trovare accoglimento. Innanzi tutto il ricorrente omette di specificare in quale data il proprio difensore abbia avuto notizia della fissazione dell&#8217;udienza nel procedimento cautelare davanti al Tribunale di Nola: il che era necessario a fronte del rilievo, mossogli nell&#8217;ordinanza del giudice di pace in data 15 aprile 2010, secondo cui la conoscenza del concomitante impegno professionale risaliva al giorno 11 marzo 2010 ed era, percio&#8217;, di gran lunga anteriore al deposito dell&#8217;istanza di rinvio, avvenuto il 12 aprile 2010. Secondariamente, perche&#8217; possa farsi luogo al rinvio dell&#8217;udienza e&#8217; necessario che sia giustificata l&#8217;impossibilita&#8217; per il difensore di avvalersi di un sostituto processuale, secondo l&#8217;interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimita&#8217; al disposto dell&#8217;articolo 420 ter c.p.p., comma 5, (Sez. 2, n. 48771 del 01/12/2003, Tortora, Rv. 227693; Sez. 5, n. 44299 del 04/07/2008, Buscemi, Rv. 241571; Sez. 5, n. 41148 del 28/10/2010, Cutrale, Rv. 248905); ed e&#8217; rilevante osservare, a tale proposito, che l&#8217;impossibilita&#8217; deve riguardare la designazione di un qualsiasi sostituto &#8211; e non di una persona specifica &#8211; sia nel processo in cui l&#8217;istanza di rinvio e&#8217; presentata, sia in quello addotto come legittimo impedimento: onde non e&#8217; risolutivo affermare, come fa il ricorrente, che fosse impedito a presenziare l&#8217;Avv. (OMISSIS), abituale sostituto del difensore, non essendo dedotta l&#8217;impossibilita&#8217; di ricorrere ad altri, per la partecipazione all&#8217;una o all&#8217;altra delle due udienze concomitanti.</p>
<p>2. Altra eccezione da esaminare con priorita&#8217; e&#8217; quella con cui viene dedotta (primo motivo) l&#8217;improcedibilita&#8217; dell&#8217;azione penale per nullita&#8217; della querela, in dipendenza della mancata identificazione del querelante.</p>
<p>2.1. Anche di questa va rilevata l&#8217;infondatezza, alla stregua delle risultanze cartolari (esaminabili in questa sede per la natura della questione sollevata). Si constata, invero, che in calce alla querela e&#8217; riportata un&#8217;annotazione del seguente tenore: &#8220;Visto presentato alle ore 10.19 del 31/3/05. Il Comandante Mar. a..s. UPS (OMISSIS)&#8221;. Da cio&#8217; appare con chiarezza che l&#8217;atto e&#8217; stato depositato personalmente a mani di un&#8217;autorita&#8217; legittimata a riceverlo; e, mancando una diversa indicazione, deve presumersi che la presentazione sia stata effettuata direttamente dall&#8217;interessato, rendendo cosi&#8217; superflua l&#8217;autentica della firma. Rimane il fatto che sia mancata l&#8217;identificazione del querelante da parte del pubblico ufficiale; ma la giurisprudenza piu&#8217; recente, nell&#8217;ormai irreversibile superamento dei piu&#8217; risalenti arresti citati dal ricorrente, ha statuito</p>
<p>che l&#8217;inosservanza del relativo precetto &#8211; il quale, giova rimarcarlo, e&#8217; rivolto all&#8217;autorita&#8217; ricevente e non al privato che intende querelarsi &#8211; non comporta invalidita&#8217; della querela, quando risulti altrimenti certo che il proponente e&#8217; il soggetto legittimato a proporla (Sez. 5, n. 9106 del 19/01/2012, Spagnol, Rv. 252956; Sez. 5, n. 10137 del 01/12/2010 &#8211; dep. 14/03/2011, Manetti, Rv. 249943; Sez. 2, n. 43712 del 11/11/2010, Tagliatela, Rv. 248683): il che puo&#8217; ben dirsi nel caso di specie, il cui il querelante e&#8217; poi personalmente comparso davanti al giudice e si e&#8217; costituito parte civile.</p>
<p>3. E&#8217; invece fondato il secondo motivo di ricorso, con efficacia assorbente nei confronti del terzo.</p>
<p>3.1. Il Tribunale ha ritenuto inapplicabile l&#8217;esimente della provocazione, sul rilievo per cui i motivi di contrasto &#8211; inerenti, secondo la difesa dell&#8217;imputata, alle condizioni antiigieniche in cui veniva tenuto il terrazzo antistante l&#8217;abitazione della (OMISSIS), per la costante presenza di un cane ivi lasciato in stato di abbandono &#8211; non riguardavano la persona di (OMISSIS), ma i di lui fratelli. La motivazione cosi&#8217; adottata non tiene conto del principio, ripetutamente enunciato da questa Corte Suprema, a tenore del quale l&#8217;esimente di cui all&#8217;articolo 599 c.p., comma 2, si rende applicabile anche quando la reazione dell&#8217;agente sia diretta nei confronti di persona diversa dal provocatore, ogni volta in cui quest&#8217;ultimo sia legato all&#8217;offeso da rapporti tali da rendere plausibile la reazione nei suoi confronti (Sez. 5, n. 43087 del 24/10/2007, Militello, Rv. 238502; Sez. 1, n. 35607 del 09/10/2002, Corno, Rv. 222322; Sez. 5, n. 13162 del 04/02/2002, Pagliani, Rv. 221253).</p>
<p>3.2. La decisione assunta dal Tribunale di Napoli sarebbe, dunque, giuridicamente corretta soltanto se quel giudice avesse ritenuto infondato, in linea di fatto, l&#8217;assunto difensivo secondo cui (OMISSIS) era stato coinvolto, per il pregresso suo intervento quale intermediario, nella discussione in atto fra la (OMISSIS) e (OMISSIS); ma l&#8217;argomento risulta pretermesso nella sentenza, che risulta percio&#8217; affetta da carenza motivazionale su un punto di decisivo rilievo.</p>
<p>4. S&#8217;impone, pertanto, l&#8217;annullamento con rinvio allo stesso Tribunale di Napoli affinche&#8217;, in diversa composizione, sottoponga a rinnovato esame la questione inerente alla dedotta applicabilita&#8217; dell&#8217;invocata esimente.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Annulla la impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Napoli, quale giudice di appello, per nuovo esame.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 1 Penale, Sentenza 30 gennaio 2013, n. 4691</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-1-penale-sentenza-30-gennaio-2013-n-4691/</link>
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		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 21:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingiurie]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[ingiurie]]></category>
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		<description><![CDATA[Quali conseguenze può recare una macchina parcheggiata in malo modo?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE PRIMA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. GIORDANO Umberto &#8211; Presidente<br />
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro &#8211; Consigliere<br />
Dott. ROMBOLA&#8217; Marcello &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. BONITO Francesco M. S. &#8211; Consigliere<br />
Dott. ROCCHI Giacomo &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>1) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS);</p>
<p>2) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS) C/;</p>
<p>avverso la sentenza n. 5144/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del 14/10/2011;<br />
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;<br />
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/12/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO ROMBOLA&#8217;;<br />
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mazzotta Gabriele che ha concluso per l&#8217;annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Roma.<br />
Udito per la parte civile l&#8217;avv.to (OMISSIS) che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
Udito il difensore avv.to (OMISSIS), che ha concluso per il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>Con sentenza 14/10/11, pronunciata su rinvio della Corte di Cassazione (che il 4/3/11 aveva annullato precedente sentenza di assoluzione in appello del 25/1/10 dopo una pronuncia di condanna in primo grado del Tribunale di Roma del 17/5/06) la Corte di Appello di Roma assolveva (OMISSIS) dal reato di minaccia aggravata in danno di (OMISSIS) perche&#8217; il fatto non sussiste e da quello di ingiuria nei confronti della stessa (OMISSIS) per reciprocita&#8217; (fatti avvenuti a (OMISSIS)).</p>
<p>La vicenda trovava origine in un diverbio inizialmente insorto tra l&#8217; (OMISSIS), vicino di casa della (OMISSIS) che aveva suonato alla porta del suo alloggio per chiedere di spostare un&#8217;autovettura mal parcheggiata che impediva il transito in prossimita&#8217; del garage, e il compagno della donna, (OMISSIS). Il diverbio era proseguito con la stessa (OMISSIS), cui l&#8217; (OMISSIS) secondo l&#8217;accusa rivolgeva minacce gravi (&#8220;ti sparo&#8221;) e ingiurie non giustificate (&#8220;sei una stronza&#8221;). Seguiva una colluttazione tra il (OMISSIS) e l&#8217; (OMISSIS), che finiva per cadere dalle scale riportando lesioni. Per questa parte pendeva altro procedimento a carico del (OMISSIS), mentre l&#8217; (OMISSIS) era gia&#8217; stato assolto, per insussistenza del fatto, dall&#8217;ulteriore reato ascrittogli di violazione di domicilio.</p>
<p>Avverso la rinnovata assoluzione (da minacce e ingiurie) ricorreva per cassazione a mezzo del suo difensore (ai soli effetti civili) la parte civile (OMISSIS). Premesso il proprio interesse ad impugnare nonostante l&#8217;intervenuta prescrizione dei reati e riepilogato lo sviluppo della vicenda processuale, deduceva: 1) vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento in capo all&#8217;imputato della responsabilita&#8217; dei reati contestati di minaccia grave e di ingiuria (quanto al primo reato era stata ritenuta decisiva la teste (OMISSIS), domestica della (OMISSIS) che non aveva udito minacce, a preferenza delle concordi testimonianze in senso opposto della (OMISSIS) stessa e del (OMISSIS); quanto al secondo reato la Corte di Appello, affermando che l&#8217; (OMISSIS) si era visto prima chiudere la porta in faccia dal (OMISSIS) ed era stato poi offeso dalla (OMISSIS), aveva letteralmente &#8220;inventato&#8221; un comportamento offensivo mai posto in essere dalla detta (OMISSIS); sotto altro profilo lamentava che il giudice del rinvio avesse esorbitato dall&#8217;effetto devolutivo dell&#8217;appello dopo l&#8217;annullamento della cassazione, per il quale avrebbe dovuto limitarsi alla verifica dell&#8217;attendibilita&#8217; della parte lesa e dei testi (OMISSIS) e (OMISSIS); in ogni caso, in assenza di evidenze favorevoli all&#8217;imputato, il giudice avrebbe dovuto pronunciare la prescrizione dei reati contestati; 2) violazione di legge in ordine alla ritenuta causa di non punibilita&#8217; derivante dalla presunta reciprocita&#8217; delle offese. Chiedeva l&#8217;annullamento della sentenza (assolutoria) impugnata.</p>
<p>Con missiva 26/11/12 l&#8217; (OMISSIS) negava di avere mai offeso, ingiuriato e minacciato la (OMISSIS) (che in altro procedimento era stata condannata insieme col (OMISSIS) con sentenza 8/7/10 del Tribunale di Roma per violenza privata e lesioni volontarie in suo danno) e allegava la lettera di scuse inviatagli il 19/11/12 dalla stessa (OMISSIS) dopo la ritirata denuncia per un fatto analogo.</p>
<p>Alla pubblica udienza fissata per la discussione il PG chiedeva l&#8217;annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Roma; la difesa della ricorrente parte civile chiedeva l&#8217;accoglimento del ricorso (depositava conclusioni scritte e nota spese); la difesa dell&#8217;imputato chiedeva il rigetto del ricorso con la conferma dell&#8217;impugnata sentenza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>Il ricorso, manifestamente infondato, e&#8217; inammissibile (articolo 606 c.p.p., comma 3).</p>
<p>Esso non individua errori di diritto, ma, con rilievi sostanzialmente di fatto (come tali estranei al giudizio in sede di legittimita&#8217;), tende a sovrapporre le proprie valutazioni a quelle espresse, con congrua e corretta motivazione, dal giudice di merito.</p>
<p>La posizione in tema della giurisprudenza di legittimita&#8217; e&#8217; tradizionale e consolidata: &#8220;Alla luce della nuova formulazione dell&#8217;articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), dettata dalla Legge 20 febbraio 2006, n. 46, il sindacato del giudice di legittimita&#8217; sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: a) &#8220;effettiva&#8221;, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non &#8220;manifestamente illogica&#8221;, ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell&#8217;applicazione delle regole della logica; c) non internamente &#8220;contraddittoria&#8221;, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilita&#8217; logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non logicamente &#8220;incompatibile&#8221; con altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l&#8217;intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilita&#8217;, cosi&#8217; da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione&#8221; (cosi&#8217; Cass., sez. 6, sent. n. 10951 del 15/3/06, rv. 233708, imp. Casula).</p>
<p>Il giudice di appello che in sede di rinvio ha motivato l&#8217;assoluzione non e&#8217; incorso in alcuno dei suddetti vizi. La sua motivazione e&#8217; stata effettiva, logica, non internamente ne&#8217; esternamente contraddittoria: precise e convincenti le dichiarazioni della teste (disinteressata) (OMISSIS), che in dibattimento ha escluso di aver sentito l&#8217;imputato proferire minacce; confermate invece le ingiurie alla (OMISSIS) (&#8220;brutta stronza vaffanculo&#8221;), ma proferite da soggetto, portatore di una giusta richiesta (di spostare l&#8217;auto che gli impediva l&#8217;accesso al garage), cui due volte era stata chiusa la porta in faccia (la prima dal (OMISSIS), la seconda dalla donna che, dopo aver riaperto, aveva cercato ancora di richiudere; poi il definitivo intervento del (OMISSIS) e la colluttazione tra i due uomini). L&#8217;offesa (non verbale) della (OMISSIS) si esprime nel suo atteggiamento offensivo. Le censure della ricorrente sono dunque di fatto, tendendo a sovrapporre le proprie valutazioni a quelle debitamente espresse dal giudice del rinvio, che, posto dopo l&#8217;annullamento della S.C. negli stessi poteri del giudice della sentenza annullata, ha compiutamente esaminato (sia pur sinteticamente) la fattispecie, valutando in particolare gli apporti testimoniali (tanto e&#8217; vero che sulla base delle dichiarazioni della medesima teste (OMISSIS) ha ritenuto sussistenti, anche se non punibili, le ingiurie addebitate all&#8217; (OMISSIS)). Sono proprio le evidenze come sopra ritenute dal giudice che hanno escluso ai sensi dell&#8217;articolo 129 c.p.p. una declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione (diversamente maturata il 13/3/11). Le considerazioni che precedono esauriscono entrambi i motivi di ricorso.</p>
<p>Alla dichiarazione di inammissibilita&#8217; segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di un&#8217;adeguata sanzione pecuniaria (articolo 616 c.p.p.).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del processo e della somma di euro 1.000 alla cassa delle ammende.</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Cassazione Penale, Sezione V, Sentenza 07 febbraio 2012 n. 23598</title>
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		<pubDate>Thu, 06 Mar 2014 14:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilità]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[ingiurie]]></category>
		<category><![CDATA[insulti]]></category>
		<category><![CDATA[penale]]></category>
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		<description><![CDATA[Come può difendersi l'amministratore accusato di lanciare epiteti ingiuriosi?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE QUINTA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. MARASCA Gennaro &#8211; Presidente -<br />
Dott. DE BERARDINIS Silvana &#8211; Consigliere -<br />
Dott. BRUNO Paolo A. &#8211; Consigliere -<br />
Dott. LAPALORCIA Grazi &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. SABEONE Gerardo &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:<br />
1) T.A. N. IL (OMISSIS);</p>
<p>avverso la sentenza n. 35/2010 TRIBUNALE di TORINO, del 13/12/2010;<br />
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;<br />
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/02/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA;<br />
udito il P.G. in persona del Dott. D&#8217;ANGELO Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con sentenza del 13-12-2010 il Tribunale di Torino, confermando quella del Giudice di pace di Moncalieri in data 2-10-200, affermava la responsabilità di T.A. per più episodi di ingiuria (10 e 24-3-2005, capo a; 31-5-2005, capo b) nei confronti di B.P.C..</p>
<p>I fatti si inserivano nel contesto di rapporti assai tesi tra i due, dovuti al fatto che B. si era in più occasioni rivolto all&#8217;autorità giudiziaria affinché l&#8217;imputato, amministratore dei suo condominio, fosse condannato a mettergli a disposizione la documentazione attinente alla gestione condominiale.</p>
<p>L&#8217;imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, avv. G. Gribaudi, con tre motivi.</p>
<p>1) Vizio di motivazione per essere stati trascurati atti del processo (al ricorso sono allegati i verbali del dibattimento dinanzi al giudice di pace) che avrebbero dovuto portare all&#8217;assoluzione perchè il fatto sussiste quanto al capo a), ai sensi dell&#8217;art. 599 c.p., comma 1 o comma 2, quanto al capo b). Infatti, quanto al capo a), non si era tenuto conto delle dichiarazioni della figlia, e soda, dell&#8217;imputato, la quale aveva escluso che questi avesse pronunciato espressioni ingiuriose nei confronti del B., dichiarazioni credibili in quanto la teste aveva invece ammesso che il padre aveva ingiuriato la p.o. &#8211; indicando le ingiurie come reciproche &#8211; in occasione del fatto sub b). Quanto al capo b), il tribunale aveva trascurato che dalle deposizioni dei presenti emergeva che le offese erano state reciproche e che comunque T. aveva agito nello stato d&#8217;ira determinato dal fatto ingiusto della p.o., la quale aveva tenuto un comportamento contrario alle norme del vivere civile.</p>
<p>Infatti B. da anni chiedeva ai vari amministratori condominiali di consultare la documentazione, salvo poi non ritirare la corrispondenza contenente la stessa. Per questo l&#8217;imputato aveva organizzato l&#8217;incontro del 31 maggio alla presenza di testimoni, nel quale B. si era comportato in modo provocatorio, avendo riconosciuto in dibattimento di non aver neppure aperto le cartelline esposte sulla scrivania, contenenti i documenti originali, e che, per questo motivo, l&#8217;imputato, indispettito, lo aveva offeso. Intento provocatorio confermato dalla stessa ammissione della persona offesa di non essere stato lui, dopo la conclusione del giudizio civile, a chiedere l&#8217;esibizione, ma T. ad offrirgliela. Secondo il ricorrente, ricorreva quindi la provocazione, in quanto B., come risultava dalle deposizioni dei presenti, aveva preteso di controllare parola per parola che le copie corrispondessero agli originali, per di più accusando T. di falsificare i documenti.</p>
<p>2) Inosservanza della legge penale in relazione agli artt. 59 e 599 cod. pen. e contraddittorietà della motivazione in quanto il tribunale, dopo aver affermato che le ingiurie erano intervenute perchè l&#8217;imputato, come da lui ammesso, irritato per la scrupolosità con la quale la p.o. controllava parola per parola i documenti, aveva interpretato tale atteggiamento come un&#8217;offesa, aveva poi contraddittoriamente escluso la ricorrenza dell&#8217;esimente.</p>
<p>3) Mancanza di motivazione sull&#8217;ultimo motivo di appello, inerente all&#8217;esimente putativa. La richiesta era quindi di annullamento della sentenza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Il ricorso è infondato e va disatteso.</p>
<p>1. La prima doglianza, dietro l&#8217;apparente denuncia di vizio della motivazione, si traduce nella sollecitazione di un riesame del merito attraverso la rinnovata valutazione degli elementi probatori acquisiti. Riesame che esula dal controllo di legittimità, deputato e limitato alla verifica della tenuta della motivazione, esclusa la rivisitazione del materiale probatorio, spettante al giudice di merito.</p>
<p>L&#8217;allegazione al ricorso dei verbali del dibattimento di primo grado, non fa poi che confermare tale conclusione, dimostrando che il tribunale di Torino, preso atto del complessivo quadro probatorio (ivi comprese le dichiarazioni della figlia e soda del T.), aveva fornito ragionata contezza delle scelte eseguite e del privilegio accordato a taluni elementi probatori rispetto ad altri, ritenendo di valorizzare le deposizioni dei presenti agli incontri maggiormente in linea con la versione della p.o., la cui attendibilità discendeva dal rilievo della forte tensione che contrassegnava i rapporti tra le parti.</p>
<p>1.1 Ancora più evidente l&#8217;utilizzo del gravame in funzione di sollecitazione ad una non consentita rilettura del materiale probatorio, laddove il ricorrente, con riferimento al reato di cui al capo b), addebita alla sentenza impugnata l&#8217;omessa considerazione di elementi dai quali risulterebbe la reciprocità delle offese, o, in alternativa, la provocazione, a fronte di puntuale percorso argomentativo a sostegno della esclusione della ricorrenza della prima scriminante, sulla base del testimoniale assunto, della seconda, sull&#8217;ineccepibile rilievo che, per quanto B. si fosse comportato in modo pignolo e diffidente, non risultava integrato il fatto ingiusto dal momento che le sue pretese di verifica della gestione condominiale, erano state ritenute legittime in sede giudiziaria.</p>
<p>2. Nè, contrariamente a quanto prospettato con il secondo ed il terzo motivo, sono ravvisabili violazione di legge, oppure mancanza o contraddittorietà della motivazione in ordine alla esclusione della provocazione putativa, risultando dalla combinata lettura della decisione gravata e di quella di primo grado &#8211; in virtù del canone ermeneutico della necessaria congiunta valutazione di esse che, ai fini del vaglio di congruità e completezza della motivazione, si integrano vicendevolmente -, come, ad onta della scrupolosità con la quale la p.o. aveva controllato i documenti, non fosse ragionevole per l&#8217;imputato, esperto amministratore condominiale, ritenere offensivo, e quindi fatto ingiusto, tale atteggiamento. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.<br />
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2012.<br />
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2012.</p>
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		<title>Corte di Cassazione Penale, Sezione V Sentenza 9 novembre 2012, n. 43732</title>
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		<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 11:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Buon Vicinato]]></category>
		<category><![CDATA[condizioni igieniche]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[epiteti]]></category>
		<category><![CDATA[insulti]]></category>
		<category><![CDATA[rapporti di vicinato]]></category>
		<category><![CDATA[reato]]></category>

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		<description><![CDATA[Le ingiurie, sebbene non contenenti epiteti volgari, rivolte nei confronti del proprio vicino costituiscono reato?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>[omissis]</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Ritenuto in fatto</strong></p>
<p>Con sentenza pronunciata il primo dicembre 2011, la corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Cremona, in data 30.11.2010 aveva condannato L.A. alla pena di mesi otto di reclusione per i reati di cui agli artt. 610, c.p. (capo a); 582, c.p. (capo b) e 594, c.p. (capo c), commessi in (…) in danno di Le.Li. , oltre al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, assolveva l’imputata, ai sensi dell’art. 530, co. 2, c.p.p., dai reati di cui ai capi a) e b), con la formula perché il fatto non sussiste e riduceva la pena inflitta per il reato sub c) ad Euro 300,00 di multa, confermando nel resto l’impugnata sentenza, con riferimento alle statuizioni civili.<br />
Ha proposto ricorso personalmente l’imputata, articolando due motivi di ricorso.<br />
Con il primo deduce la contraddittorietà ovvero la manifesta illogicità della motivazione in quanto la corte territoriale avrebbe ritenuto inattendibile la narrazione della persona offesa in ordine ai fatti di violenza privata e di lesioni e, contraddittoriamente, attendibile con riferimento all’ingiuria. Con il secondo motivo deduce l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale in relazione al delitto di cui all’art. 594, c.p., non potendosi attribuire alcun carattere offensivo alle parole che si assumono pronunciate dall’imputata all’indirizzo della persona offesa.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Considerato in diritto</strong></p>
<p>Il ricorso va rigettato, essendo infondati i motivi che ne sono posti a fondamento.<br />
Quanto al primo motivo va rilevato che la corte territoriale, con motivazione adeguata ed esente da vizi, ha fondato la sua decisione su di un’accurata e prudente valutazione delle dichiarazioni della persona offesa Le.Li. , inserendole in un contesto di rapporti di vicinato tra quest’ultima e la ricorrente, contraddistinti da una reciproca avversione, nell’ambito dei quali appariva assolutamente credibile che la L. avesse attribuito alla persona offesa di essere l’autrice dell’abbandono delle feci sulle scale della sua abitazione, episodio scatenante della lite insorta tra le due donne, mentre analogo giudizio non poteva essere effettuato in relazione al denunciato episodio delle lesioni che la persona offesa affermava di avere subito dall’imputata, perché, sul punto le dichiarazioni della Le. venivano contraddette da una serie di elementi oggettivi, tra cui assumeva un ruolo decisivo la tardività, in relazione alla gravità asserita e certificata delle lesioni, dell’accertamento medico cui la persona offesa si sottoponeva solo due giorni dopo il verificarsi della lite (cfr. pagg. 4-5 dell’impugnata sentenza).<br />
Tale modo di procedere della corte territoriale appare assolutamente conforme ai risultati elaborati dalla giurisprudenza di legittimità a proposito del valore che, all’interno del processo penale, assumono le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile, pacificamente considerate valutabili ed utilizzabili ai fini della tesi di accusa, poiché, a differenza di quanto previsto nel processo civile, circa l’incapacità a deporre del teste che abbia la veste di parte, il processo penale risponde all’interesse pubblicistico di accertare la responsabilità dell’imputato, e non può essere condizionato dall’interesse individuale rispetto ai profili privatistici, connessi al risarcimento del danno provocato dal reato, nonché da inconcepibili limiti al libero convincimento del giudice (cfr. Cass., sez. V, 23.11.2011, n. 8558, Ce; Cass., sez. V, 19.9.2011, n. 46542, M.M.; Cass., sez. V, 8.4.2008, n. 16780, C; Cass., sez. V, 27.3.2008, n. 16769 S.).<br />
Tali dichiarazioni, pertanto, possono essere assunte anche da sole come prova della responsabilità dell’imputato, purché siano sottoposte a vaglio positivo circa la loro attendibilità e senza necessità di applicare le regole probatorie di cui all’art. 192, terzo e comma 4, c.p.p., che richiedono la presenza di riscontri esterni, anche se, essendo la parte civile portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi; riscontro, peraltro, non indefettibilmente ed in ogni caso dovuto, fermo restando l’obbligo del giudice di rigorosamente valutare, come ha fatto la corte di appello di Brescia, le dichiarazioni della persona offesa, dovendo la sua eventuale necessità essere ragguagliata alle connotazioni della fattispecie, alle emergenze probatorie e procedimentali che sia dato cogliere nella vicenda esaminata, alle acquisizioni e modalità ricostruttive della stessa (cfr. Cass., sez. IV, 1.2.2011, n. 19668, N.M. ed altri, nonché in senso conforme, Cass., sez. II, 20.9.2011, n. 43307, C.S.; Cass., sez. VI, 23.3.2011, n. 22281, G.F.A.; Cass., sez. VI, 20.12.2010, n. 4443, P.), che, in presenza di una pluralità di dichiarazioni accusatorie della persona offesa, possono condurre, in relazione a ciascuna di esse, ad esiti diversi, che, tuttavia, di per sé, non consentono di ravvisare una motivazione contraddittoria.<br />
Parimente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, apparendo evidente la natura offensiva delle espressioni rivolte dalla L. all’indirizzo della Le. (”zozzona, sporcacciona”).<br />
In esse, invero si ravvisano gli estremi dell’offesa all’onore ed al decoro della persona della Le. , aggredita attraverso espressioni gratuitamente volgari. Pur nel profondo mutamento intervenuto nel linguaggio comune, con l’uso diffuso di espressioni volgari, che in determinato contesti possono ritenersi “depurate” del loro significato oltraggioso, infatti, evidenziare, attraverso le espressioni innanzi indicate, un assoluto disinteresse del destinatario dell’offesa per le regole igieniche vigenti nel consesso civile e, quindi, per il rispetto delle esigenze di vita altrui, è certamente locuzione che, per quanto possa essersi degradato il codice comunicativo, conserva intatta la sua valenza ingiuriosa, in quanto volta a ferire la dignità altrui ed il senso di appartenenza alla comunità in cui si vive.<br />
Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto nell’interesse di L.A. va, dunque, rigettato, ai sensi dell’art. 615, co. 2, c.p.p., con condanna della ricorrente, giusto il disposto dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.<br />
Depositata in Cancelleria il 09.11.2012</p>
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