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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; ingiurie</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 5 Penale, Sentenza 15 marzo 2013, n. 12318</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 18:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[Buon Vicinato]]></category>
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		<category><![CDATA[termini processuali]]></category>

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		<description><![CDATA[In caso di lettera diffamante, i termini per proporre querela decorrono dalla ricezione di questa o dall'"intepretazione autentica" che ne danno gli autori?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE QUINTA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ZECCA Gaetanino &#8211; Presidente<br />
Dott. BEVERE Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. DE BERARDINIS Silvana &#8211; Consigliere<br />
Dott. VESSICHELLI Maria &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. SETTEMBRE Antonio &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:<br />
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);<br />
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);<br />
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);<br />
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);<br />
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);<br />
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);<br />
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);<br />
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);<br />
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);<br />
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);</p>
<p>avverso la sentenza n. 42/2009 TRIBUNALE di CAGLIARI, del 17/06/2011;</p>
<p>visti gli atti, la sentenza e il ricorso;<br />
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/01/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;<br />
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. G. Cesqui, che ha concluso per l&#8217;annullamento senza rinvio con dichiarazione di improcedibilita&#8217;;<br />
Udito il difensore Avv. F. (OMISSIS) in Sost. avv. (OMISSIS) per (OMISSIS) e in proprio insieme a (OMISSIS), per gli altri imputati da essi difesi.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>FATTO E DIRITTO</strong></p>
<p>Propongono ricorso per cassazione:</p>
<p>- (OMISSIS) F., (OMISSIS) M., (OMISSIS) I., (OMISSIS) L., (OMISSIS) A.M., (OMISSIS) G., (OMISSIS) M., (OMISSIS) G., (OMISSIS) G. e (OMISSIS) G., avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari in data 17 giugno 2011 con la quale e&#8217; stata confermata quella di primo grado, di condanna in ordine al reato di diffamazione, commesso il (OMISSIS), mediante l&#8217;inoltro di una missiva, in danno di (OMISSIS).</p>
<p>Gli imputati, tutti condomini dello stabile di via (OMISSIS), a Cagliari, sono stati ritenuti responsabili di avere leso la reputazione del (OMISSIS) scrivendo ad inoltrando all&#8217;amministratore del condominio una missiva, successivamente divulgata a tutti i condomini dello stabile compreso il (OMISSIS), nella quale chiedevano al primo convocazione di un&#8217;assemblea straordinaria e accusavano il secondo di avere illegittimamente &#8220;soppresso una servitu&#8217;, tenuto comportamento irresponsabile e inaccettabile, causato disagio tutti condomini, arrecato danni al patrimonio comune, calpestato i diritti altrui, violato leggi regolamenti, facendosi propri comodi&#8221;.</p>
<p>Deducono:</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (tutti difesi dall&#8217;avv. F. (OMISSIS)).</p>
<p>1) la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta tempestivita&#8217; della querela.</p>
<p>La lettera contenente le espressioni ritenute diffamatorie era stata spedita il (OMISSIS), ma risulta accertato che la parte offesa ne abbia avuto conoscenza il 4 dicembre successivo, quando l&#8217;amministratore gliel&#8217;aveva trasmessa per fax, in allegato alla lettera di convocazione dell&#8217;assemblea condominiale. La stessa persona offesa non aveva avuto, a quel punto, dubbi sui mittenti, essendo memore anche delle contestazioni gia&#8217; ricevute nel corso delle assemblee condominiali del 2004.</p>
<p>Posto che la querela e&#8217; stata presentata il 22 marzo 2005, non poteva disconoscersene la tardivita&#8217;. A sostegno di tale assunto, la difesa ricorda che sono stati acquisiti in udienza i verbali di tre assemblee condominiali tenute nel 2004, nei quali risulta attestata la contestazione della manomissione della servitu&#8217; di scolo e l&#8217;attribuzione di tale condotta all&#8217;odierna parte offesa. Tali verbali, regolarmente trasmessi in copia ai condomini, erano stati necessariamente conosciuti anche dal querelante;</p>
<p>2) la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all&#8217;elemento psicologico del reato, non essendo stato appurato, tramite l&#8217;acquisizione e la lettera in originale, se le firme dei condomini apparentemente apposte su un foglio separato, fossero riferibili alla sola richiesta di convocazione dell&#8217;assemblea o anche alla lettera contenente espressioni ritenute offensive, e in quale modo fossero state raccolte: era infatti emerso nel corso del dibattimento, che i sottoscrittori della lettera, in buona fede, avevano firmato un foglio in bianco, senza neppure aver preso visione della lettera di convocazione dell&#8217;assemblea;</p>
<p>3) la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento del diritto di critica: il giudice lo aveva escluso in maniera apodittica mentre ne ricorrevano tutti presupposti, essendosi, quello, limitato ad evidenziare la natura offensiva delle espressioni, ma senza analizzare la eventualita&#8217; del ricorrere di una critica legittima all&#8217;operato di un condomino.</p>
<p>In particolare, la difesa censura l&#8217;affermazione del giudice secondo cui sarebbero state utilizzate espressioni soltanto sprezzanti, essendosi invece trattato di una lettera di contestazioni rimasta limitata all&#8217;ambiente condominiale e certamente non volta a colpire la serieta&#8217; professionale della persona offesa.</p>
<p>D&#8217;altra parte i fatti riportati erano veri, essendo stato dimostrato in dibattimento, attraverso le dichiarazioni dell&#8217;amministratore, che vi era stata una modifica del sistema di deflusso delle acque meteoriche, originariamente convogliate e destinate a scaricarsi sul lastrico solare di proprieta&#8217; della persona offesa: questa, in seguito, aveva otturato lo scarico deviando di fatto lo scolo delle acque sulla facciata condominiale, circostanza che aveva provocato la reazione dei condomini sia in assemblea e con la nota lettera;</p>
<p>4) la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all&#8217;omesso riconoscimento della causa di non punibilita&#8217; di cui all&#8217;articolo 599 c.p., rappresentata, cioe&#8217;, dallo stato d&#8217;ira determinato da un fatto ingiusto altrui: tale fatto ingiusto era consistito nella decisione, manifestata dalla persona offesa all&#8217;assemblea del 19 novembre 2004, di non contribuire alla risoluzione del problema ma di sostenere l&#8217;inesistenza della servitu&#8217; di scolo, cosi&#8217; impedendo l&#8217;accesso al perito nominato per appurare lo stato dei luoghi.</p>
<p>Per tale ragione doveva ritenersi sussistente anche il requisito dell&#8217;immediatezza della reazione al fatto ingiusto altrui;</p>
<p>5) la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena e del danno risarcibile;</p>
<p>6) la inosservanza di norme processuali e il vizio di motivazione con riferimento alla mancata riapertura dell&#8217;istruttoria dibattimentale, denuncia riguardante anche due ordinanze dibattimentali adottate nel 2008.</p>
<p>Spiega meglio il ricorrente che il giudice dell&#8217;appello aveva immotivatamente respinto la richiesta di rinnovazione dell&#8217;istruttoria dibattimentale che la difesa aveva formulato essenzialmente per escutere il teste (OMISSIS) che era stato anche il perito, autore di una relazione sul sistema di deflusso delle acque e sull&#8217;esistenza di una servitu&#8217; del condominio. Inoltre il giudice dell&#8217;appello non si era espresso sulle censure che la difesa aveva articolato a proposito della disparita&#8217; di trattamento subita rispetto al pubblico ministero, posto che a quest&#8217;ultimo era stato consentito porre domande sulla situazione antecedente alla data di commissione del reato mentre alla difesa era stato negato uguale potere e diritto;</p>
<p>7) la violazione di legge e il vizio di motivazione, tra l&#8217;altro, sul motivo di appello con cui era stata richiesta la concessione delle attenuanti generiche e di quella della provocazione e si era richiesta una differenziazione delle posizioni di ciascun imputato: in particolare, ad esempio, il ricorrente (OMISSIS) era settantenne ed incensurato.</p>
<p>La difesa si era anche lamentata inutilmente della ordinanza con cui il Giudice di pace aveva precluso all&#8217;imputato di produrre una memoria scritta dall&#8217;imputato (OMISSIS).</p>
<p>Deduce la difesa di (OMISSIS).</p>
<p>1) la tardivita&#8217; della querela presentata da (OMISSIS), da riconoscersi in ragione del fatto che sin dalla data del (OMISSIS) la persona offesa aveva ricevuto copia della missiva dal contenuto asseritamente diffamatorio la quale indicava, quale ragione della richiesta di convocazione di assemblea straordinaria, la questione della soppressione della servitu&#8217; di scolo che, da tempo, nelle assemblee condominiali, veniva discussa con chiaro riferimento ed addebito allo stesso (OMISSIS);</p>
<p>2) la insussistenza dell&#8217;elemento psicologico del reato &#8211; e il correlato vizio di motivazione &#8211; essendo stata indebitamente trascurata la tesi sostenuta dall&#8217;imputata, di avere sottoscritto soltanto un foglio in bianco.</p>
<p>L&#8217;onere di provare la malafede dell&#8217;imputata era a carico dell&#8217;accusa ed aveva errato il giudice nel ritenere la ricorrente inadempiente all&#8217;onere di dimostrare il proprio assunto;</p>
<p>3) la mancata applicazione della causa di non punibilita&#8217; di cui all&#8217;articolo 599 c.p. e il vizio di motivazione correlato, dovendo essere ritenute permanenti e perduranti le condotte del (OMISSIS), in violazione al dovere di rispettare la servitu&#8217; di scolo: una circostanza che la giurisprudenza della cassazione (sentenza numero 39411/08) ha gia&#8217; ritenuto capace di integrare la causa di non punibilita&#8217; menzionata;</p>
<p>4) l&#8217;inosservanza della causa di giustificazione rappresentata dal diritto di critica, illogicamente esclusa dal giudice del merito sulla base del rilievo &#8211; invece del tutto in conferente &#8211; della necessita&#8217; che la critica sia connotata dalla indicazione &#8221; di fatti veri e di per se&#8217; non diffamanti&#8221;;</p>
<p>5) il vizio di motivazione sulla statuizione civile concernente il risarcimento del danno che appare confermato nella misura di euro 1500 laddove il primo giudice lo aveva indicato in quella, superiore, di euro 3000.</p>
<p>Deduce la difesa di (OMISSIS) M., anche con memoria aggiunta depositata il 20 dicembre 2012</p>
<p>1) l&#8217;intempestivita&#8217; della querela, il cui evidente riferimento alla persona del querelante poteva agevolmente desumersi, anche ad opera del giudicante, dal contenuto dei verbali acquisiti al processo, relativi alle assemblee condominiali del 10 marzo 2004, del 21 aprile 2004 e del 19 novembre 2004, dai quali si ricavava l&#8217;oggetto del contenzioso e il ruolo da protagonista-antagonista svolto dal querelante rispetto alle pretese di un certo numero degli altri condomini;</p>
<p>2) il vizio della motivazione relativo agli argomenti posti con la memoria del 17 aprile 2010, nella quale la difesa aveva evidenziato la impossibilita&#8217; di assimilare la posizione della ricorrente a quella degli altri coimputati: costei era infatti studentessa universitaria, affittuaria di uno degli alloggi del condominio in questione.</p>
<p>Non era consapevole dei contrasti fra condomini, si era limitata a firmare un foglio in bianco e non aveva neppure partecipato all&#8217;assemblea di cui era stata chiesta la convocazione straordinaria. Tali argomenti, che pure avevano giustificato la assoluzione del coimputato (OMISSIS) sin dal processo di primo grado, erano stati del tutto trascurati del giudice dell&#8217;appello, con possibilita&#8217;, per il difensore, di eccepire il travisamento della prova con riferimento ad atti diversi dalla sentenza;</p>
<p>3) la mancata assunzione di prove decisive dovuta alle ordinanze dibattimentali del primo giudice in data 9 gennaio 2008 ed il 27 marzo 2008, nonche&#8217; all&#8217;ordinanza del giudice dell&#8217;appello reiettiva della richiesta di rinnovazione dell&#8217;istruttoria dibattimentale: tutte afferenti alla doglianza della difesa a proposito della impossibilita&#8217; di provare, formulando le necessarie domande ai testi dell&#8217;accusa e ai propri, l&#8217;antefatto della vicenda in esame e cioe&#8217; le ragioni che portarono alla redazione della lettera di cui alla imputazione;</p>
<p>4) il vizio della motivazione in ordine all&#8217;omesso riconoscimento della causa di giustificazione dell&#8217;esercizio del diritto di critica, ormai riconosciuto in modo unanime dalla giurisprudenza della legittimita&#8217; con riferimento alle censure che i condomini formulino nell&#8217;ambito delle assemblee condominiali in ordine a condotte altrui capaci di ledere o ridurre in pericolo il bene comune: un&#8217;evenienza che il giudice di primo grado e quello di appello hanno omesso di verificare attraverso l&#8217;istruttoria dibattimentale cosi&#8217; incorrendo nel omesso accertamento di una questione decisiva. Questa, d&#8217;altra parte, forma oggetto di una causa civile promossa dai condomini dello stabile di via (OMISSIS);</p>
<p>5) l&#8217;omessa applicazione dell&#8217;articolo 599 c.p., comma 2;</p>
<p>6) il vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche;</p>
<p>7) la prescrizione del reato.</p>
<p>I ricorsi sono fondati nei termini che si indicheranno.</p>
<p>Il primo dei motivi articolato in ciascuno dei ricorsi presi in esame, concernente la statuizione sulla tempestivita&#8217; della querela, indica una violazione di legge e, per quel che rileva, un vizio di manifesta illogicita&#8217; della motivazione che e&#8217; indubbiamente apprezzabile.</p>
<p>E&#8217; condivisibile, invero, il principio giurisprudenziale dal quale ha preso le mosse il primo giudice, non criticato neppure dai ricorrenti, secondo cui il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (v., tra le molte, Sez. 5, Sentenza n. 33466 del 09/07/2008 Ud. (dep. 14/08/2008) Rv. 241395), occorrendo che la persona offesa abbia avuto conoscenza precisa, certa e diretta del fatto, in modo da essere in possesso di tutti gli elementi di valutazione necessari per determinarsi (Sez. 1, Sentenza n. 7333 del 28/01/2008 Ud. (dep. 15/02/2008) Rv. 239162).</p>
<p>Va segnalato anche, che, essenzialmente, il predetto principio e&#8217; stato enunciato con riferimento a fattispecie nelle quali l&#8217;incertezza riguardava l&#8217;identificazione dell&#8217;autore della condotta, tant&#8217;e&#8217; che si e&#8217; precisato al riguardo che &#8220;tale conoscenza puo&#8217; essere acquisita in modo completo soltanto se e quando il soggetto passivo abbia contezza dell&#8217;autore e possa, quindi, liberamente determinarsi; pertanto, nel caso in cui siano svolti tempestivi accertamenti, indispensabili per la individuazione del soggetto attivo, il termine di cui all&#8217;articolo 124 cod. pen. decorre, non dal momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del fatto oggettivo del reato, ne&#8217; da quello in cui, sulla base di semplici sospetti, indirizza le indagini verso una determinata persona, ma dall&#8217;esito di tali indagini&#8221;.</p>
<p>Si tratta, comunque, di un orientamento che tende ad evidenziare, piu&#8217; in generale, come lo spazio temporale lasciato alla persona offesa per incardinare il processo con la propria azione privata &#8211; cui possono conseguire effetti anche dannosi e rilevanti per lo stesso proponente &#8211; non puo&#8217; essere indebitamente compresso a danno di questa, ma neppure, una volta che si siano presentati tutti i requisiti per la proposizione della querela, essere dilatato, con interpretazioni sfumate e non ancorate a criteri precisi, oltre la misura individuata come equa ed opportuna dal legislatore, esponendo cosi&#8217; l&#8217;imputato ad un regime procedimentale che trasmoda dalle modalita&#8217; di instaurazione privata prescelte dal codice di rito. D&#8217;altra parte, il fatto che e&#8217; l&#8217;imputato a dovere dimostrare in modo rigoroso la intempestivita&#8217; della querela che egli stesso alleghi (v. tra le molte, Rv. 239162) non comporta certamente che il giudice sia esonerato dal fare uso diligente di tutte le emergenze comunque gia&#8217; in suo possesso e, tantomeno, che egli possa fare a meno di valutare quelle che, su iniziativa dell&#8217;imputato, vengano acquisite, essendo quest&#8217;ultimo titolare del diritto di prova , tra l&#8217;altro, su tutti i fatti dai quali dipende la applicazione di norme processuali (v. in tal senso, articolo 187 c.p.p., comma 2).</p>
<p>A cio&#8217; deve aggiungersi, sul piano strettamente oggettivo della conoscenza dei fatti da parte del querelante, l&#8217;ulteriore principio giurisprduenziale, espressivo della necessita&#8217; di fissare un perimetro tendenzialmente certo alla iniziativa della persona offesa, secondo cui, ai fini della decorrenza del termine per proporre querela, e&#8217; sufficiente la conoscenza effettiva del fatto-reato da parte della persona offesa, comunque percepita, non richiedendosi anche una formale comunicazione del fatto-reato alla presunta vittima stesso ad opera dei soggetti in grado di farlo (vedi, Sez. 2, Sentenza n. 44929 del 12/11/2010 Ud. (dep. 22/12/2010) Rv. 248684).</p>
<p>Anche nel caso &#8211; diverso da quello in esame &#8211; del reato continuato, si e&#8217; poi osservato, nella stessa linea di cui sopra, che il diritto di querela decorre dal momento in cui la persona offesa ha conoscenza certa del fatto-reato e non dall&#8217;ultimo momento consumativo della continuazione (Sez. 3, Sentenza n. 42891 del 16/10/2008 Ud. (dep. 18/11/2008) Rv. 241539).</p>
<p>Oltretutto, opera, con i necessari adattamenti, anche l&#8217;orientamento secondo cui il termine per la proposizione della querela decorre, per la parte lesa che sia gia&#8217; in possesso di elementi oggettivi per l&#8217;identificazione dell&#8217;autore del reato, non gia&#8217; dal momento in cui la stessa decida di pervenire a detta, concreta, identificazione, bensi&#8217; dal momento in cui la stessa sia in grado di attivarsi onde giungere a tale conoscenza (Sez. 3, Sentenza n. 25986 del 13/05/2009 Ud. (dep. 22/06/2009) Rv. 243911).</p>
<p>Tutto cio&#8217; premessola rilevato che il giudice dell&#8217;appello ha rigettato l&#8217;eccezione di tardivita&#8217; della querela sulla base di una motivazione del tutto illogica: quella, cioe&#8217;, secondo cui la ricezione della missiva a contenuto diffamatorio, da parte del querelante, in data 4 dicembre 2004 &#8211; peraltro corredata da un foglio recante le firme dei condomini poi imputati non sarebbe stata sufficiente ad integrare, soprattutto sul piano oggettivo, la conoscenza, da parte del (OMISSIS), del fatto-reato commesso attraverso la sua redazione e divulgazione, per la ragione che nella stessa non era menzionato esso querelante quale destinatario delle espressioni offensive.</p>
<p>Ed invece tale consapevolezza sarebbe stata raggiunta nel corso dell&#8217;assemblea del 22 dicembre 2004, durante la quale sarebbe rimasto chiarito il suddetto particolare.</p>
<p>Invero, posto che pacificamente la lettera in questione era stata redatta da alcuni condomini per richiedere all&#8217;amministratore la convocazione di un&#8217;assemblea condominiale straordinaria destinata alla discussione della illegittima soppressione di una servitu&#8217; e dei ripetuti abusi commessi, ai danni della cosa comune, da &#8220;chi&#8221; ne era responsabile, la affermazione del giudice dell&#8217;appello sul momento di consolidamento della conoscenza del fatto reato da parte della (OMISSIS) risulta, in primo luogo, meramente assertiva con riferimento alla implicita attestazione che, prima della data della tenuta della assemblea straordinaria, il querelante non avrebbe avuto elementi certi per ritenere di essere il destinatario delle espressioni offensive.</p>
<p>Basta evidenziare, a sostegno della rilevata assertivita&#8217; e, in piu&#8217;, della manifesta illogicita&#8217; della motivazione, che in altra parte della motivazione (pagina 3 della sentenza) lo stesso giudice afferma (per escludere il ricorrere di una causa di non punibilita&#8217;) che &#8220;nella missiva diffamatoria si fa espresso riferimento ad una situazione datata nel tempo, risalente alla delibera del 21 aprile 2004, e, pertanto, gia&#8217; oggetto di accese discussioni e di perduranti incomprensioni&#8221;.</p>
<p>In altri termini il Tribunale, nell&#8217;escludere che potesse giovare agli imputati &#8220;il covato rancore per un fatto pregresso&#8221;, introduce e valorizza il tema della risalenza dei cattivi rapporti tra i ricorrenti e l&#8217;odierna persona offesa, proprio a proposito della questione agitata piu&#8217; volte nel corso delle ripetute assemblee condominiali del 2004.</p>
<p>Si evidenzia, in conclusione, che risulta erroneamente risolto, non tenendosi conto dei principi indicati in premessa, il tema della dedotta intempestivita&#8217; della querela, in ragione della esistenza della delibera del 21 aprile 2004, citata dallo stesso Tribunale e contenente l&#8217;esplicito riferimento &#8211; dunque risalente rispetto ai fatti di causa &#8211; alla correlazione del tema dello scarico con la proprieta&#8217; del condomino (OMISSIS) &#8211; moglie di (OMISSIS): e cio&#8217;, senza tenere conto della mancata considerazione delle ripetute doglianze difensive a proposito della preclusione, opposta dal giudice di prime cure, all&#8217;approfondimento in istruttoria, del tema concernente i pregressi rapporti condominiali tra le parti.</p>
<p>Un tema che, cosi&#8217; come appare chiaramente rilevante e decisivo ai fini della soluzione della questione processuale in esame, nei termini in cui e&#8217; stata esposta dai difensori, appare indubbiamente e illegittimamente sottratto al contraddittorio e al diritto alla prova, secondo quanto segnalato dai ricorrenti e si desume dalla stessa sentenza di primo grado.</p>
<p>In questa, infatti, si afferma ripetutamente che il capo di imputazione avrebbe precluso ogni indagine sul tema posto dai difensori &#8211; e cioe&#8217; sulle pregresse discussioni tra i condomini a proposito della soppressione della servitu&#8217; di scolo &#8211; in quanto l&#8217;imputazione avrebbe avuto ad oggetto soltanto la lettera del (OMISSIS).</p>
<p>Pertanto, tenuto anche conto del fatto che l&#8217;argomento della non individuabilita&#8217; della persona offesa nella lettera di cui all&#8217;imputazione non e&#8217; mai stato neppure lontanamente esaminato dal giudice &#8211; il quale, ove sussistente, ne avrebbe dovuto fare ragione di riconoscimento dell&#8217;insussistenza del reato &#8211; e&#8217;, piuttosto, da evidenziare che il giudice dell&#8217;appello avrebbe dovuto proclamare la gia&#8217; emersa ragione di tardivita&#8217; della querela. Con il conseguente travolgimento di tutte le statuizioni di condanna contenute nella sentenza di primo grado.</p>
<p>Ogni ulteriore motivo di ricorso resta assorbito.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado senza rinvio per mancanza della condizione di procedibilita&#8217;.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 5 Penale, Sentenza 15 marzo 2013, n. 12308</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 12:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vicinato]]></category>
		<category><![CDATA[buon vicinato]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diffamazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
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		<category><![CDATA[ingiurie]]></category>
		<category><![CDATA[insulti]]></category>
		<category><![CDATA[penale]]></category>
		<category><![CDATA[provocazione]]></category>
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		<description><![CDATA[Se il vicino provoca, lo si può ingiuriare senza incorrere in reato?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE QUINTA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ZECCA Gaetanin &#8211; Presidente<br />
Dott. OLDI Pao &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. DE BERARDINIS Silvana &#8211; Consigliere<br />
Dott. GUARDIANO Alfredo &#8211; Consigliere<br />
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>(OMISSIS), nata a (OMISSIS);</p>
<p>avverso la sentenza del 18/10/2011 del Tribunale di Napoli, sez. dist. di Casoria;<br />
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;<br />
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Oidi;<br />
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilita&#8217; del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>1. Con sentenza in data 18 ottobre 2011 il Tribunale di Napoli &#8211; sezione distaccata di Casoria, confermando la decisione assunta dal locale giudice di pace, ha riconosciuto (OMISSIS) responsabile del delitto di ingiuria ai danni di (OMISSIS); ha quindi tenuto ferma la sua condanna alla pena di legge, nonche&#8217; al risarcimento dei danni in favore della parte civile.</p>
<p>1.1. Ha ritenuto il giudicante che la penale responsabilita&#8217; dell&#8217;imputata fosse provata dalle convergenti e dettagliate deposizioni dei tre testi presenti al fatto; e che non fosse applicabile l&#8217;esimente della provocazione, in quanto il fatto ingiusto lamentato dall&#8217;imputata era stato posto in essere da soggetto diverso dalla persona offesa.</p>
<p>2. Ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS), per il tramite del difensore, affidandolo a quattro motivi.</p>
<p>2.1. Col primo motivo la ricorrente rinnova l&#8217;eccezione di improcedibilita&#8217; dell&#8217;azione penale per mancata identificazione del querelante.</p>
<p>2.2. Col secondo motivo lamenta l&#8217;inosservanza del disposto dell&#8217;articolo 599 c.p., comma 2, osservando che la giurisprudenza di legittimita&#8217; ha riconosciuto l&#8217;applicabilita&#8217; dell&#8217;esimente della provocazione anche nel caso in cui la reazione dell&#8217;agente sia diretta contro persona diversa dal provocatore, quando quest&#8217;ultimo sia legato all&#8217;offeso da rapporti tali da giustificare lo stato d&#8217;ira, alla stregua delle comuni regole di esperienza. Nel caso di specie, osserva, il fatto ingiusto, consistito nell&#8217;aver violato le regole dell&#8217;igiene, lasciando in stato di abbandono un grosso cane sul terrazzo confinante con l&#8217;abitazione dell&#8217;imputata, era stato commesso da (OMISSIS), fratello della persona offesa.</p>
<p>2.3. Col terzo motivo la ricorrente denuncia l&#8217;omessa acquisizione di una prova decisiva, che indica nella documentazione diretta a dimostrare la pendenza di un procedimento penale a carico dei fratelli del (OMISSIS).</p>
<p>2.4. Col quarto motivo ripropone l&#8217;eccezione di nullita&#8217; del giudizio di primo grado, per essersi proceduto in assenza del difensore d&#8217;ufficio, disattendendo l&#8217;istanza di rinvio motivata in base a un impedimento determinato da impegni professionali e dall&#8217;impossibilita&#8217; di avvalersi di un sostituto.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>1. Esaminando nel corretto ordine logico le diverse questioni sollevate nel ricorso, viene per prima in considerazione l&#8217;eccezione di nullita&#8217; del giudizio di primo grado, che informa il quarto motivo. Con essa il ricorrente, prospettando la sussistenza del vizio di ordine generale di cui all&#8217;articolo 179 c.p.p., comma 1, lettera c), lamenta che sia stata ingiustificatamente disattesa l&#8217;istanza di rinvio dell&#8217;udienza tenutasi il 15 aprile 2010, sebbene fosse stato segnalato al giudice il legittimo impedimento del difensore dell&#8217;imputato, impegnato in un procedimento cautelare con imputati detenuti. A confutare la motivazione addotta nell&#8217;ordinanza di rigetto, osserva che l&#8217;istanza di rinvio era stata presentata tre giorni prima dell&#8217;udienza, cioe&#8217; appena avuta cognizione dell&#8217;impegno concomitante; che l&#8217;impossibilita&#8217; di avvalersi di un sostituto in udienza doveva essere soltanto allegata (come in effetti e&#8217; stato), e non anche provata; che la distanza temporale dai fatti non era un valido motivo di rigetto dell&#8217;istanza, stante la sospensione dei termini di prescrizione.</p>
<p>1.1. La censura non puo&#8217; trovare accoglimento. Innanzi tutto il ricorrente omette di specificare in quale data il proprio difensore abbia avuto notizia della fissazione dell&#8217;udienza nel procedimento cautelare davanti al Tribunale di Nola: il che era necessario a fronte del rilievo, mossogli nell&#8217;ordinanza del giudice di pace in data 15 aprile 2010, secondo cui la conoscenza del concomitante impegno professionale risaliva al giorno 11 marzo 2010 ed era, percio&#8217;, di gran lunga anteriore al deposito dell&#8217;istanza di rinvio, avvenuto il 12 aprile 2010. Secondariamente, perche&#8217; possa farsi luogo al rinvio dell&#8217;udienza e&#8217; necessario che sia giustificata l&#8217;impossibilita&#8217; per il difensore di avvalersi di un sostituto processuale, secondo l&#8217;interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimita&#8217; al disposto dell&#8217;articolo 420 ter c.p.p., comma 5, (Sez. 2, n. 48771 del 01/12/2003, Tortora, Rv. 227693; Sez. 5, n. 44299 del 04/07/2008, Buscemi, Rv. 241571; Sez. 5, n. 41148 del 28/10/2010, Cutrale, Rv. 248905); ed e&#8217; rilevante osservare, a tale proposito, che l&#8217;impossibilita&#8217; deve riguardare la designazione di un qualsiasi sostituto &#8211; e non di una persona specifica &#8211; sia nel processo in cui l&#8217;istanza di rinvio e&#8217; presentata, sia in quello addotto come legittimo impedimento: onde non e&#8217; risolutivo affermare, come fa il ricorrente, che fosse impedito a presenziare l&#8217;Avv. (OMISSIS), abituale sostituto del difensore, non essendo dedotta l&#8217;impossibilita&#8217; di ricorrere ad altri, per la partecipazione all&#8217;una o all&#8217;altra delle due udienze concomitanti.</p>
<p>2. Altra eccezione da esaminare con priorita&#8217; e&#8217; quella con cui viene dedotta (primo motivo) l&#8217;improcedibilita&#8217; dell&#8217;azione penale per nullita&#8217; della querela, in dipendenza della mancata identificazione del querelante.</p>
<p>2.1. Anche di questa va rilevata l&#8217;infondatezza, alla stregua delle risultanze cartolari (esaminabili in questa sede per la natura della questione sollevata). Si constata, invero, che in calce alla querela e&#8217; riportata un&#8217;annotazione del seguente tenore: &#8220;Visto presentato alle ore 10.19 del 31/3/05. Il Comandante Mar. a..s. UPS (OMISSIS)&#8221;. Da cio&#8217; appare con chiarezza che l&#8217;atto e&#8217; stato depositato personalmente a mani di un&#8217;autorita&#8217; legittimata a riceverlo; e, mancando una diversa indicazione, deve presumersi che la presentazione sia stata effettuata direttamente dall&#8217;interessato, rendendo cosi&#8217; superflua l&#8217;autentica della firma. Rimane il fatto che sia mancata l&#8217;identificazione del querelante da parte del pubblico ufficiale; ma la giurisprudenza piu&#8217; recente, nell&#8217;ormai irreversibile superamento dei piu&#8217; risalenti arresti citati dal ricorrente, ha statuito</p>
<p>che l&#8217;inosservanza del relativo precetto &#8211; il quale, giova rimarcarlo, e&#8217; rivolto all&#8217;autorita&#8217; ricevente e non al privato che intende querelarsi &#8211; non comporta invalidita&#8217; della querela, quando risulti altrimenti certo che il proponente e&#8217; il soggetto legittimato a proporla (Sez. 5, n. 9106 del 19/01/2012, Spagnol, Rv. 252956; Sez. 5, n. 10137 del 01/12/2010 &#8211; dep. 14/03/2011, Manetti, Rv. 249943; Sez. 2, n. 43712 del 11/11/2010, Tagliatela, Rv. 248683): il che puo&#8217; ben dirsi nel caso di specie, il cui il querelante e&#8217; poi personalmente comparso davanti al giudice e si e&#8217; costituito parte civile.</p>
<p>3. E&#8217; invece fondato il secondo motivo di ricorso, con efficacia assorbente nei confronti del terzo.</p>
<p>3.1. Il Tribunale ha ritenuto inapplicabile l&#8217;esimente della provocazione, sul rilievo per cui i motivi di contrasto &#8211; inerenti, secondo la difesa dell&#8217;imputata, alle condizioni antiigieniche in cui veniva tenuto il terrazzo antistante l&#8217;abitazione della (OMISSIS), per la costante presenza di un cane ivi lasciato in stato di abbandono &#8211; non riguardavano la persona di (OMISSIS), ma i di lui fratelli. La motivazione cosi&#8217; adottata non tiene conto del principio, ripetutamente enunciato da questa Corte Suprema, a tenore del quale l&#8217;esimente di cui all&#8217;articolo 599 c.p., comma 2, si rende applicabile anche quando la reazione dell&#8217;agente sia diretta nei confronti di persona diversa dal provocatore, ogni volta in cui quest&#8217;ultimo sia legato all&#8217;offeso da rapporti tali da rendere plausibile la reazione nei suoi confronti (Sez. 5, n. 43087 del 24/10/2007, Militello, Rv. 238502; Sez. 1, n. 35607 del 09/10/2002, Corno, Rv. 222322; Sez. 5, n. 13162 del 04/02/2002, Pagliani, Rv. 221253).</p>
<p>3.2. La decisione assunta dal Tribunale di Napoli sarebbe, dunque, giuridicamente corretta soltanto se quel giudice avesse ritenuto infondato, in linea di fatto, l&#8217;assunto difensivo secondo cui (OMISSIS) era stato coinvolto, per il pregresso suo intervento quale intermediario, nella discussione in atto fra la (OMISSIS) e (OMISSIS); ma l&#8217;argomento risulta pretermesso nella sentenza, che risulta percio&#8217; affetta da carenza motivazionale su un punto di decisivo rilievo.</p>
<p>4. S&#8217;impone, pertanto, l&#8217;annullamento con rinvio allo stesso Tribunale di Napoli affinche&#8217;, in diversa composizione, sottoponga a rinnovato esame la questione inerente alla dedotta applicabilita&#8217; dell&#8217;invocata esimente.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Annulla la impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Napoli, quale giudice di appello, per nuovo esame.</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 1 Penale, Sentenza 30 gennaio 2013, n. 4691</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-1-penale-sentenza-30-gennaio-2013-n-4691/</link>
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		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 21:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingiurie]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[ingiurie]]></category>
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		<description><![CDATA[Quali conseguenze può recare una macchina parcheggiata in malo modo?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE PRIMA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. GIORDANO Umberto &#8211; Presidente<br />
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro &#8211; Consigliere<br />
Dott. ROMBOLA&#8217; Marcello &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. BONITO Francesco M. S. &#8211; Consigliere<br />
Dott. ROCCHI Giacomo &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>1) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS);</p>
<p>2) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS) C/;</p>
<p>avverso la sentenza n. 5144/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del 14/10/2011;<br />
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;<br />
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/12/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO ROMBOLA&#8217;;<br />
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mazzotta Gabriele che ha concluso per l&#8217;annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Roma.<br />
Udito per la parte civile l&#8217;avv.to (OMISSIS) che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
Udito il difensore avv.to (OMISSIS), che ha concluso per il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>Con sentenza 14/10/11, pronunciata su rinvio della Corte di Cassazione (che il 4/3/11 aveva annullato precedente sentenza di assoluzione in appello del 25/1/10 dopo una pronuncia di condanna in primo grado del Tribunale di Roma del 17/5/06) la Corte di Appello di Roma assolveva (OMISSIS) dal reato di minaccia aggravata in danno di (OMISSIS) perche&#8217; il fatto non sussiste e da quello di ingiuria nei confronti della stessa (OMISSIS) per reciprocita&#8217; (fatti avvenuti a (OMISSIS)).</p>
<p>La vicenda trovava origine in un diverbio inizialmente insorto tra l&#8217; (OMISSIS), vicino di casa della (OMISSIS) che aveva suonato alla porta del suo alloggio per chiedere di spostare un&#8217;autovettura mal parcheggiata che impediva il transito in prossimita&#8217; del garage, e il compagno della donna, (OMISSIS). Il diverbio era proseguito con la stessa (OMISSIS), cui l&#8217; (OMISSIS) secondo l&#8217;accusa rivolgeva minacce gravi (&#8220;ti sparo&#8221;) e ingiurie non giustificate (&#8220;sei una stronza&#8221;). Seguiva una colluttazione tra il (OMISSIS) e l&#8217; (OMISSIS), che finiva per cadere dalle scale riportando lesioni. Per questa parte pendeva altro procedimento a carico del (OMISSIS), mentre l&#8217; (OMISSIS) era gia&#8217; stato assolto, per insussistenza del fatto, dall&#8217;ulteriore reato ascrittogli di violazione di domicilio.</p>
<p>Avverso la rinnovata assoluzione (da minacce e ingiurie) ricorreva per cassazione a mezzo del suo difensore (ai soli effetti civili) la parte civile (OMISSIS). Premesso il proprio interesse ad impugnare nonostante l&#8217;intervenuta prescrizione dei reati e riepilogato lo sviluppo della vicenda processuale, deduceva: 1) vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento in capo all&#8217;imputato della responsabilita&#8217; dei reati contestati di minaccia grave e di ingiuria (quanto al primo reato era stata ritenuta decisiva la teste (OMISSIS), domestica della (OMISSIS) che non aveva udito minacce, a preferenza delle concordi testimonianze in senso opposto della (OMISSIS) stessa e del (OMISSIS); quanto al secondo reato la Corte di Appello, affermando che l&#8217; (OMISSIS) si era visto prima chiudere la porta in faccia dal (OMISSIS) ed era stato poi offeso dalla (OMISSIS), aveva letteralmente &#8220;inventato&#8221; un comportamento offensivo mai posto in essere dalla detta (OMISSIS); sotto altro profilo lamentava che il giudice del rinvio avesse esorbitato dall&#8217;effetto devolutivo dell&#8217;appello dopo l&#8217;annullamento della cassazione, per il quale avrebbe dovuto limitarsi alla verifica dell&#8217;attendibilita&#8217; della parte lesa e dei testi (OMISSIS) e (OMISSIS); in ogni caso, in assenza di evidenze favorevoli all&#8217;imputato, il giudice avrebbe dovuto pronunciare la prescrizione dei reati contestati; 2) violazione di legge in ordine alla ritenuta causa di non punibilita&#8217; derivante dalla presunta reciprocita&#8217; delle offese. Chiedeva l&#8217;annullamento della sentenza (assolutoria) impugnata.</p>
<p>Con missiva 26/11/12 l&#8217; (OMISSIS) negava di avere mai offeso, ingiuriato e minacciato la (OMISSIS) (che in altro procedimento era stata condannata insieme col (OMISSIS) con sentenza 8/7/10 del Tribunale di Roma per violenza privata e lesioni volontarie in suo danno) e allegava la lettera di scuse inviatagli il 19/11/12 dalla stessa (OMISSIS) dopo la ritirata denuncia per un fatto analogo.</p>
<p>Alla pubblica udienza fissata per la discussione il PG chiedeva l&#8217;annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Roma; la difesa della ricorrente parte civile chiedeva l&#8217;accoglimento del ricorso (depositava conclusioni scritte e nota spese); la difesa dell&#8217;imputato chiedeva il rigetto del ricorso con la conferma dell&#8217;impugnata sentenza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>Il ricorso, manifestamente infondato, e&#8217; inammissibile (articolo 606 c.p.p., comma 3).</p>
<p>Esso non individua errori di diritto, ma, con rilievi sostanzialmente di fatto (come tali estranei al giudizio in sede di legittimita&#8217;), tende a sovrapporre le proprie valutazioni a quelle espresse, con congrua e corretta motivazione, dal giudice di merito.</p>
<p>La posizione in tema della giurisprudenza di legittimita&#8217; e&#8217; tradizionale e consolidata: &#8220;Alla luce della nuova formulazione dell&#8217;articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), dettata dalla Legge 20 febbraio 2006, n. 46, il sindacato del giudice di legittimita&#8217; sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: a) &#8220;effettiva&#8221;, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non &#8220;manifestamente illogica&#8221;, ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell&#8217;applicazione delle regole della logica; c) non internamente &#8220;contraddittoria&#8221;, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilita&#8217; logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non logicamente &#8220;incompatibile&#8221; con altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l&#8217;intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilita&#8217;, cosi&#8217; da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione&#8221; (cosi&#8217; Cass., sez. 6, sent. n. 10951 del 15/3/06, rv. 233708, imp. Casula).</p>
<p>Il giudice di appello che in sede di rinvio ha motivato l&#8217;assoluzione non e&#8217; incorso in alcuno dei suddetti vizi. La sua motivazione e&#8217; stata effettiva, logica, non internamente ne&#8217; esternamente contraddittoria: precise e convincenti le dichiarazioni della teste (disinteressata) (OMISSIS), che in dibattimento ha escluso di aver sentito l&#8217;imputato proferire minacce; confermate invece le ingiurie alla (OMISSIS) (&#8220;brutta stronza vaffanculo&#8221;), ma proferite da soggetto, portatore di una giusta richiesta (di spostare l&#8217;auto che gli impediva l&#8217;accesso al garage), cui due volte era stata chiusa la porta in faccia (la prima dal (OMISSIS), la seconda dalla donna che, dopo aver riaperto, aveva cercato ancora di richiudere; poi il definitivo intervento del (OMISSIS) e la colluttazione tra i due uomini). L&#8217;offesa (non verbale) della (OMISSIS) si esprime nel suo atteggiamento offensivo. Le censure della ricorrente sono dunque di fatto, tendendo a sovrapporre le proprie valutazioni a quelle debitamente espresse dal giudice del rinvio, che, posto dopo l&#8217;annullamento della S.C. negli stessi poteri del giudice della sentenza annullata, ha compiutamente esaminato (sia pur sinteticamente) la fattispecie, valutando in particolare gli apporti testimoniali (tanto e&#8217; vero che sulla base delle dichiarazioni della medesima teste (OMISSIS) ha ritenuto sussistenti, anche se non punibili, le ingiurie addebitate all&#8217; (OMISSIS)). Sono proprio le evidenze come sopra ritenute dal giudice che hanno escluso ai sensi dell&#8217;articolo 129 c.p.p. una declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione (diversamente maturata il 13/3/11). Le considerazioni che precedono esauriscono entrambi i motivi di ricorso.</p>
<p>Alla dichiarazione di inammissibilita&#8217; segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di un&#8217;adeguata sanzione pecuniaria (articolo 616 c.p.p.).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del processo e della somma di euro 1.000 alla cassa delle ammende.</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 5 penale, Sentenza 14 novembre 2012, n. 44441</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-5-penale-sentenza-14-novembre-2012-n-44441/</link>
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		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 17:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingiurie]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[ingiurie]]></category>

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		<description><![CDATA[Si possono insultare gli altri condomini a causa dei lavori di ritinteggiatura?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;"> REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE QUINTA PENALE</div>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ZECCA Gaetanino &#8211; Presidente<br />
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo &#8211; Consigliere<br />
Dott. FUMO Maurizio &#8211; Consigliere<br />
Dott. LAPALORCIA Grazia &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. SABEONE Gerardo &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>1) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS);<br />
2) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS);</p>
<p>avverso la sentenza n. 5/2010 TRIBUNALE di AVEZZANO, del 30/09/2011;<br />
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;<br />
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/06/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA;<br />
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. V. D&#8217;Ambrosio che ha concluso per il rigetto del ricorso.<br />
Udito, per la parte civile, l&#8217;Avv. (OMISSIS), sost. avv. (OMISSIS);<br />
Udito il difensore avv. (OMISSIS).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>1. Con sentenza del 30-9-2011 il Tribunale di Avezzano, confermando quella del Giudice di pace di Civitella Roveto in data 29-9-2009, affermava la responsabilita&#8217; di (OMISSIS) e di (OMISSIS) per il reato di ingiuria nei confronti, rispettivamente, di (OMISSIS) e di (OMISSIS).</p>
<p>1. Il fatti si inseriscono nel contesto di difficili rapporti familiari e di vicinato nella famiglia (OMISSIS) ( (OMISSIS) e&#8217; moglie di (OMISSIS), il quale aveva proceduto alla divisione di beni ereditari con i fratelli) e traevano spunto dalla tinteggiatura in corso del fabbricato condominiale, che (OMISSIS) asseriva di non aver autorizzato.</p>
<p>2.Le imputate hanno proposto distinti ma sovrapponibili ricorsi tramite il difensore avv. F. Romano, con tre motivi tutti inerenti, sotto vari profili, al mancato riconoscimento dell&#8217;esimente della provocazione.</p>
<p>2.1Con il primo motivo si deduceva motivazione apparente di entrambe le sentenze di merito in ordine all&#8217;esclusione dell&#8217;esimente, essendo risultato che le ingiurie erano intervenute quando le imputate avevano visto che si stavano tinteggiando parti dell&#8217;edificio in proprieta&#8217; esclusiva di una di una di esse; con il secondo erano dedotti vizio di motivazione e travisamento della prova poiche&#8217;, a differenza da quanto ritenuto in sentenza, risultava dalla deposizione di (OMISSIS), dalla querela contro ignoti da questi sporta nella data del fatto e dall&#8217;atto di divisione con i fratelli, che era in atto la tinteggiatura non autorizzata di parti dell&#8217;immobile (cantina e garage) di sua esclusiva proprieta&#8217;; con il terzo motivo si deduceva motivazione manifestamente illogica e contraddittoria in quanto in sentenza si era sostenuto che eventuali posizioni di vantaggio, adombrate ma non dimostrate dalle prevenute, avrebbero dovuto essere fatte valere nelle sedi opportune, trascurando che la violazione delle norme sul condominio costituisce fatto ingiusto.</p>
<p>3.La richiesta era quindi di annullamento della sentenza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>1. I ricorsi sono infondati e vanno disattesi.</p>
<p>2. Le plurime censure di vizio motivazionale ruotano tutte intorno all&#8217;asserita sussistenza della reazione in stato d&#8217;ira al fatto ingiusto altrui, rappresentato dalla tinteggiatura senza autorizzazione di parti, asseritamente di proprieta&#8217; esclusiva di (OMISSIS), marito di (OMISSIS), del fabbricato condominiale delle due famiglie cui appartengono rispettivamente quest&#8217;ultima e le pp.oo..</p>
<p>Se non che la sentenza impugnata, lungi dall&#8217;affermare che la violazione delle norme in materia di condominio non possa costituire fatto ingiusto, ha ritenuto nella specie non provata tale violazione, soggiungendo che le ipotetiche situazioni di vantaggio delle prevenute (e, cioe&#8217; per l&#8217;appunto, gli eventuali diritti esclusivi su parti dell&#8217;edificio), solo adombrate ma non dimostrate, avrebbero dovuto essere fatte valere nelle opportune sedi.</p>
<p>3. Tale motivazione non e&#8217; ne&#8217; apparente, ne&#8217; manifestamente illogica o contraddittoria, ne&#8217; travisante, in quanto registra l&#8217;inidoneita&#8217; delle risultanze invocate dalle ricorrenti -e cioe&#8217; le dichiarazioni di (OMISSIS) e la querela da questi presentata, rapportate all&#8217;atto di divisione ereditaria con i fratelli, atti tutti oggetto di testuale trascrizione nei ricorsi-, a provare che alcune parti del fabbricato in corso di tinteggiatura (garage e cantine) fossero di esclusiva proprieta&#8217; del (OMISSIS). Mentre le ricorrenti non si sono occupate di approfondire e spiegare le ragioni per le quali, in base all&#8217;atto di divisione, il cui testo si sono limitate a trascrivere (e che tra l&#8217;altro non sembra neppure far riferimento a garage, ma soltanto a posti auto), alcune parti dell&#8217;immobile in comproprieta&#8217;, che i parenti stavano provvedendo a far tinteggiare, sarebbero del predetto (OMISSIS).</p>
<p>4. Al rigetto dei ricorsi seguono la condanna di ciascuna delle ricorrenti alle spese processuali e quella solidale alle spese sostenute dalle parti civili, liquidate in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento ciascuna delle spese processuali e in solido alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, liquidate in euro 1.200,00 in favore di ciascuna, oltre accessori come per legge.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Penale, Sezione V, Sntenza 31 maggio 2012 n. 33221</title>
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		<pubDate>Fri, 07 Mar 2014 11:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Assemblea]]></category>
		<category><![CDATA[assemblea]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[ingiurie]]></category>
		<category><![CDATA[penale]]></category>
		<category><![CDATA[rappresentanza]]></category>
		<category><![CDATA[reato]]></category>

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		<description><![CDATA[Insultare l'architetto che rappresenta un condomino in assemblea risulta in un reato?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE QUINTA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo &#8211; Presidente -<br />
Dott. BRUNO Paolo Antoni &#8211; Consigliere -<br />
Dott. VESSICHELLI Maria &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. SABEONE Gerardo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SETTEMBRE Antonio &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>1)D.V. N. IL (OMISSIS);</p>
<p>avverso la sentenza n. 1/2011 TRIB.SEZ.DIST. di BARLETTA, del 27/09/2011;<br />
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;<br />
udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/05/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;<br />
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SPINACI S., che ha concluso per il rigetto;<br />
Udito, per la parte civile, l&#8217;avv. A. Florio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Propone ricorso per cassazione D.V. avverso la sentenza del Tribunale di Trani &#8211; sezione distaccata di Barletta &#8211; in data 27 settembre 2011 con la quale è stata confermata quella di primo grado, di condanna alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno, in ordine al reato di ingiurie commesso nel settembre e nel dicembre 2002 in danno di S.M..</p>
<p>Il reato non è ancora prescritto a causa della interruzione ed anche della sospensione del relativo termine, per giorni 738, con la conseguenza che ne è prevista la scadenza l&#8217;8 giugno 2012.</p>
<p>Deduce:</p>
<p>1) la nullità del processo di primo grado e degli atti successivi avendo la difesa prodotto, per le udienze del 18 giugno 2009 e 25 febbraio 2010, certificazioni attestanti l&#8217;assoluto impedimento a comparire dell&#8217;imputato il quale nel primo caso, era stato ricoverato presso il reparto di cardiologia dell&#8217;ospedale di Andria e, nel secondo caso, presso il centro riabilitativo (OMISSIS) di Pescara.</p>
<p>Il giudice aveva ingiustamente rifiutato il rinvio sulla base dell&#8217;erronea motivazione secondo cui si trattava di malattia cronica, da sottoporre a un programma riabilitativo pianificabile nel tempo;</p>
<p>2) il vizio di motivazione sul mancato proscioglimento.</p>
<p>L&#8217;affermazione di responsabilità in ordine al primo episodio era stata basata sulle dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, la quale, secondo l&#8217;assunto del ricorrente, non deve neppure prestare giuramento.</p>
<p>L&#8217;espressione proferita dell&#8217;imputato in quell&#8217;occasione, peraltro, atteneva alla circostanza che la persona offesa lavorasse senza emettere fattura e quindi a un&#8217;evenienza che, riportata nel contesto della discussione, trovava ampia giustificazione.</p>
<p>Il secondo episodio offensivo contestato non aveva invece trovato riscontro probatorio con riferimento all&#8217;espressione &#8220;mafioso&#8221;. Era rimasto comprovato soltanto il ricorso all&#8217;espressione &#8220;che cazzo&#8221; la quale è entrata nell&#8217;uso comune e non ha rilevanza penale, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, quando è proferita in posizione di parità rispetto all&#8217;interlocutore;</p>
<p>3) la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all&#8217;art. 599 c.p..</p>
<p>Nel comportamento dell&#8217;imputato si sarebbe dovuto riconoscere lo stato d&#8217;ira di chi reagisce al fatto ingiusto altrui avendo l&#8217;imputato, anche nella forma putativa, ritenuto di reagire a intromissioni ingiustificate della persona offesa in lavori di pertinenza del condominio nel quale quella non abitava.</p>
<p>Il difensore di parte civile ha denunciato la inammissibilità dell&#8217;appello sotto il profilo della mancata espressa aggressione al capo della sentenza di primo grado contenente le tradizioni civili.</p>
<p>Il ricorso è inammissibile.</p>
<p>Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell&#8217;art. 420 ter c.p.p., per non avere il giudice di primo grado riconosciuto l&#8217;assoluto impedimento dell&#8217;imputato a comparire in due udienze del 2009 del 2010.</p>
<p>Si riporta, nell&#8217;atto di impugnazione, la condivisibile giurisprudenza di legittimità in tema di malattia cronica e della sua attitudine a integrare il detto impedimento assoluto, evitando però &#8211; ed in violazione dei principio di autosufficienza del ricorso nonchè di quello della necessaria specificità dei motivi &#8211; di indicare e di allegare la reale natura ed i termini della concreta rilevazione della patologia riconosciuta come cronica dello stesso giudice procedente.</p>
<p>Una simile omissione impedisce a questo giudice di legittimità di apprezzare la rilevanza della questione e l&#8217;eventuale fondamento della denunciata violazione di legge, dovendo trovare applicazione, in materia, anche l&#8217;orientamento secondo cui l&#8217;assoluto impedimento a comparire dell&#8217;imputato, indicato dall&#8217;art. 420 quater c.p.p., comma 1, configurabile anche in relazione ad una malattia a carattere cronico, sussiste purchè determini un impedimento effettivo, legittimo e di carattere assoluto, riferibile ad una situazione non dominabile dall&#8217;imputato e a lui non ascrivibile (Rv. 220247).</p>
<p>Ed infatti, la stessa giurisprudenza osserva pure che la presenza di una situazione patologica cronica e legata all&#8217;età dell&#8217;imputato, ove non sia tale da impedirne la presenza in udienza o la sua partecipazione cosciente al procedimento, non costituisce legittima causa nè della sospensione del procedimento per incapacità dell&#8217;imputato, nè di rinvio del dibattimento per legittimo impedimento a comparire di quest&#8217;ultimo (Rv. 251901).</p>
<p>Uguale rilievo rende inammissibile la censura riguardante il mancato rinvio per l&#8217;impedimento dedotto con riferimento al ricovero in centro abilitativo.</p>
<p>Il secondo motivo è ugualmente inammissibile, anche per genericità.</p>
<p>In primo luogo è manifestamente infondata l&#8217;osservazione sulla inidoneità delle dichiarazioni della persona offesa a costituire prova di responsabilità. La persona offesa anche costituita parte civile, partecipa al processo, di regola, in qualità di testimone e, in tale veste, è tenuta a prestare giuramento sicche le sue dichiarazioni sono idonee ad essere valutate come elemento di prova anche a prescindere dalla ricerca e dalla sussistenza di elementi di riscontro.</p>
<p>Quanto, poi, al principio evocato in ricorso, secondo cui l&#8217;espressione offensiva deve essere valutata non prima di essere calata nel contesto nel quale essa è stata pronunciata, se ne ribadisce la condivisibilità ma se ne rileva anche la menzione del tutto generica nel ricorso che ci occupa.</p>
<p>Il ricorrente, violando il disposto dell&#8217;art. 581 c.p.p., non indica le ragioni in punto di fatto, sulle quali poggia la censura, con la conseguenza che la denuncia circa la mancata contestualizzazione dell&#8217;espressione offensiva in esame, risulta del tutto non apprezzabile.</p>
<p>Se mai il principio di diritto risulta evocato in maniera del tutto eccentrica rispetto la ricostruzione dell&#8217;accaduto come effettuata nella sentenza di primo grado e fatta propria anche dal giudice d&#8217;appello.</p>
<p>Risulta infatti da tali sentenze di merito che l&#8217;espressione ingiuriosa con la quale l&#8217;imputato ha attribuito alla persona offesa di lavorare evadendo gli obblighi fiscali, è stata pronunciata nel corso di una seduta condominiale nella quale il comportamento della persona offesa risulta essere stato soltanto quello di avere insistito per effettuare i lavori condominiali invece non graditi all&#8217;imputato.</p>
<p>In ordine al secondo episodio, fermo che la sentenza di primo grado al pari di quella di appello non risulta addebitata l&#8217;espressione &#8220;mafioso&#8221;, deve osservarsi che il principio di diritto evocato dal ricorrente non appare decisivo fini di risolvere il processo in senso favorevole al medesimo. L&#8217;espressione di volgarità ingiuriosa è riconosciuta dalla giurisprudenza come idonea ad integrare gli estremi del reato qui in esame.</p>
<p>E d&#8217;altra parte, costituisce un ragionamento logico e plausibile quello del giudice del merito il quale ha posto in evidenza come l&#8217;espressione &#8220;architetto del cazzo&#8221; fosse stata pronunciata all&#8217;indirizzo della persona offesa, da parte dell&#8217;imputato, in un atteggiamento gratuitamente astioso e senza che vi fosse stato alcun previo tentativo di relazionarsi con la controparte in modo da preservarne la dignità.</p>
<p>Inammissibile è l&#8217;ultimo motivo di ricorso, formulato ancora in maniera assertiva e tutta versata in fatto, essendo da escludere che la partecipazione alla decisione sui lavori condominiali da parte della persona offesa quale sostituto del padre, potesse costituire oggettivamente o anche soltanto soggettivamente per l&#8217;imputato un fatto ingiusto al quale reagire per effetto di un giustificato stato d&#8217;ira.</p>
<p>Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 1000,00.</p>
<p>In base al principio della soccombenza l&#8217;imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile e liquidate come in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a versare alla Cassa delle Ammende la somma di Euro 1000,00, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che liquida in Euro 1800,00 oltre accessori come per legge.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 31 maggio 2012.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2012.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Penale, Sezione V, Sentenza 07 febbraio 2012 n. 23598</title>
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		<pubDate>Thu, 06 Mar 2014 14:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilità]]></category>
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		<description><![CDATA[Come può difendersi l'amministratore accusato di lanciare epiteti ingiuriosi?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE QUINTA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. MARASCA Gennaro &#8211; Presidente -<br />
Dott. DE BERARDINIS Silvana &#8211; Consigliere -<br />
Dott. BRUNO Paolo A. &#8211; Consigliere -<br />
Dott. LAPALORCIA Grazi &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. SABEONE Gerardo &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:<br />
1) T.A. N. IL (OMISSIS);</p>
<p>avverso la sentenza n. 35/2010 TRIBUNALE di TORINO, del 13/12/2010;<br />
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;<br />
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/02/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA;<br />
udito il P.G. in persona del Dott. D&#8217;ANGELO Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con sentenza del 13-12-2010 il Tribunale di Torino, confermando quella del Giudice di pace di Moncalieri in data 2-10-200, affermava la responsabilità di T.A. per più episodi di ingiuria (10 e 24-3-2005, capo a; 31-5-2005, capo b) nei confronti di B.P.C..</p>
<p>I fatti si inserivano nel contesto di rapporti assai tesi tra i due, dovuti al fatto che B. si era in più occasioni rivolto all&#8217;autorità giudiziaria affinché l&#8217;imputato, amministratore dei suo condominio, fosse condannato a mettergli a disposizione la documentazione attinente alla gestione condominiale.</p>
<p>L&#8217;imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, avv. G. Gribaudi, con tre motivi.</p>
<p>1) Vizio di motivazione per essere stati trascurati atti del processo (al ricorso sono allegati i verbali del dibattimento dinanzi al giudice di pace) che avrebbero dovuto portare all&#8217;assoluzione perchè il fatto sussiste quanto al capo a), ai sensi dell&#8217;art. 599 c.p., comma 1 o comma 2, quanto al capo b). Infatti, quanto al capo a), non si era tenuto conto delle dichiarazioni della figlia, e soda, dell&#8217;imputato, la quale aveva escluso che questi avesse pronunciato espressioni ingiuriose nei confronti del B., dichiarazioni credibili in quanto la teste aveva invece ammesso che il padre aveva ingiuriato la p.o. &#8211; indicando le ingiurie come reciproche &#8211; in occasione del fatto sub b). Quanto al capo b), il tribunale aveva trascurato che dalle deposizioni dei presenti emergeva che le offese erano state reciproche e che comunque T. aveva agito nello stato d&#8217;ira determinato dal fatto ingiusto della p.o., la quale aveva tenuto un comportamento contrario alle norme del vivere civile.</p>
<p>Infatti B. da anni chiedeva ai vari amministratori condominiali di consultare la documentazione, salvo poi non ritirare la corrispondenza contenente la stessa. Per questo l&#8217;imputato aveva organizzato l&#8217;incontro del 31 maggio alla presenza di testimoni, nel quale B. si era comportato in modo provocatorio, avendo riconosciuto in dibattimento di non aver neppure aperto le cartelline esposte sulla scrivania, contenenti i documenti originali, e che, per questo motivo, l&#8217;imputato, indispettito, lo aveva offeso. Intento provocatorio confermato dalla stessa ammissione della persona offesa di non essere stato lui, dopo la conclusione del giudizio civile, a chiedere l&#8217;esibizione, ma T. ad offrirgliela. Secondo il ricorrente, ricorreva quindi la provocazione, in quanto B., come risultava dalle deposizioni dei presenti, aveva preteso di controllare parola per parola che le copie corrispondessero agli originali, per di più accusando T. di falsificare i documenti.</p>
<p>2) Inosservanza della legge penale in relazione agli artt. 59 e 599 cod. pen. e contraddittorietà della motivazione in quanto il tribunale, dopo aver affermato che le ingiurie erano intervenute perchè l&#8217;imputato, come da lui ammesso, irritato per la scrupolosità con la quale la p.o. controllava parola per parola i documenti, aveva interpretato tale atteggiamento come un&#8217;offesa, aveva poi contraddittoriamente escluso la ricorrenza dell&#8217;esimente.</p>
<p>3) Mancanza di motivazione sull&#8217;ultimo motivo di appello, inerente all&#8217;esimente putativa. La richiesta era quindi di annullamento della sentenza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Il ricorso è infondato e va disatteso.</p>
<p>1. La prima doglianza, dietro l&#8217;apparente denuncia di vizio della motivazione, si traduce nella sollecitazione di un riesame del merito attraverso la rinnovata valutazione degli elementi probatori acquisiti. Riesame che esula dal controllo di legittimità, deputato e limitato alla verifica della tenuta della motivazione, esclusa la rivisitazione del materiale probatorio, spettante al giudice di merito.</p>
<p>L&#8217;allegazione al ricorso dei verbali del dibattimento di primo grado, non fa poi che confermare tale conclusione, dimostrando che il tribunale di Torino, preso atto del complessivo quadro probatorio (ivi comprese le dichiarazioni della figlia e soda del T.), aveva fornito ragionata contezza delle scelte eseguite e del privilegio accordato a taluni elementi probatori rispetto ad altri, ritenendo di valorizzare le deposizioni dei presenti agli incontri maggiormente in linea con la versione della p.o., la cui attendibilità discendeva dal rilievo della forte tensione che contrassegnava i rapporti tra le parti.</p>
<p>1.1 Ancora più evidente l&#8217;utilizzo del gravame in funzione di sollecitazione ad una non consentita rilettura del materiale probatorio, laddove il ricorrente, con riferimento al reato di cui al capo b), addebita alla sentenza impugnata l&#8217;omessa considerazione di elementi dai quali risulterebbe la reciprocità delle offese, o, in alternativa, la provocazione, a fronte di puntuale percorso argomentativo a sostegno della esclusione della ricorrenza della prima scriminante, sulla base del testimoniale assunto, della seconda, sull&#8217;ineccepibile rilievo che, per quanto B. si fosse comportato in modo pignolo e diffidente, non risultava integrato il fatto ingiusto dal momento che le sue pretese di verifica della gestione condominiale, erano state ritenute legittime in sede giudiziaria.</p>
<p>2. Nè, contrariamente a quanto prospettato con il secondo ed il terzo motivo, sono ravvisabili violazione di legge, oppure mancanza o contraddittorietà della motivazione in ordine alla esclusione della provocazione putativa, risultando dalla combinata lettura della decisione gravata e di quella di primo grado &#8211; in virtù del canone ermeneutico della necessaria congiunta valutazione di esse che, ai fini del vaglio di congruità e completezza della motivazione, si integrano vicendevolmente -, come, ad onta della scrupolosità con la quale la p.o. aveva controllato i documenti, non fosse ragionevole per l&#8217;imputato, esperto amministratore condominiale, ritenere offensivo, e quindi fatto ingiusto, tale atteggiamento. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.<br />
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2012.<br />
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2012.</p>
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