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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; indennizzo</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 21 dicembre 2012, n. 23839</title>
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		<pubDate>Tue, 15 Apr 2014 11:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Servitù]]></category>
		<category><![CDATA[coatta]]></category>
		<category><![CDATA[contrattuale]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[costituzione]]></category>
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		<category><![CDATA[estinzione]]></category>
		<category><![CDATA[indennizzo]]></category>
		<category><![CDATA[servitù]]></category>

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		<description><![CDATA[Se è costituita una servitù di passaggio ma il fondo dominante diviene accessibile dalla pubblica via, la servitù permane?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto &#8211; Presidente<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere<br />
Dott. PARZIALE Ippolisto &#8211; Consigliere<br />
Dott. BERTUZZI Mario &#8211; rel. est. Consigliere<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) e (OMISSIS), residenti in (OMISSIS), rappresentati e difesi per procura a margine di pag. 2 del ricorso dagli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliati presso lo studio di quest&#8217;ultimo in (OMISSIS).</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), rappresentato e difeso per procura a margine del controricorso dagli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliato presso lo studio di quest&#8217;ultimo in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 676 della Corte di appello di Venezia, depositata il 20 aprile 2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 dicembre 2012 dal Consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;<br />
udite le difese svolte dall&#8217;Avv. (OMISSIS) per i ricorrenti;<br />
udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha chiesto il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>(OMISSIS), proprietario di un fondo in Comune di Torre di Mosto, convenne in giudizio (OMISSIS) e (OMISSIS), proprietari del fondo confinante, chiedendo che fosse dichiarata estinta la servitu&#8217; di passaggio costituita a favore del fondo dei convenuti ed a carico del proprio con l&#8217;atto di compravendita del (OMISSIS), deducendo che, essendo stata costruita una strada pubblica a fianco del fondo dominante, esso non poteva piu&#8217; considerarsi intercluso.</p>
<p>I convenuti si costituirono in giudizio opponendosi alla domanda e chiedendo, in via riconvenzionale, nel caso di accoglimento della richiesta della controparte, la sua condanna al pagamento dell&#8217;indennita&#8217; dovuta ed al risarcimento dei danni corrispondenti al deprezzamento del loro immobile per effetto della estinzione della servitu&#8217;.</p>
<p>Esaurita l&#8217;istruttoria anche mediante una consulenza tecnica d&#8217;ufficio, il Tribunale di Venezia rigetto&#8217; la domanda dell&#8217;attore, ma la relativa decisione, impugnata dal (OMISSIS), fu riformata dalla Corte di appello che, con sentenza n. 676 del 20 aprile 2006, ritenendo fondata la sua domanda, dichiaro&#8217; l&#8217;estinzione del diritto di servitu&#8217; di passaggio e rigetto&#8217; le domande riconvenzionali dei convenuti, che condanno&#8217; al pagamento delle spese di lite. La Corte veneziana motivo&#8217; la decisione affermando che nel caso di specie era applicabile la disposizione di cui all&#8217;articolo 1055 cod. civ., atteso che la servitu&#8217; in questione, essendo stata costituita in ragione della interclusione del fondo dominante, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, aveva conservato la natura di servitu&#8217; coattiva, anche se costituita con contratto; che risultava provato e non contestato che lo stato di interclusione del fondo dominante era venuto meno, per essere stata costruita una strada pubblica su un lato della proprieta&#8217; dei convenuti; che nessun rilievo poteva attribuirsi alla circostanza, indicata dal consulente tecnico d&#8217;ufficio e valorizzata dal primo giudice, che il fondo dei convenuti, in ragione della sua capacita&#8217; edificatoria, avrebbe potuto in futuro essere diviso in due lotti, con conseguente mantenimento della necessita&#8217; di utilizzare la servitu&#8217; per uno di essi, dal momento che l&#8217;indagine relativa alla sussistenza della interclusione doveva prendere in considerazione il fondo dominate nella sua unita&#8217; e non gia&#8217; in ragione di parti di esso; che l&#8217;indennita&#8217; di cessazione della servitu&#8217; il cui pagamento era stato chiesto dagli appellati non era dovuta, atteso che l&#8217;atto di costituzione della servitu&#8217; non aveva previsto a loro carico il pagamento di alcun compenso; che anche la domanda da loro proposta di risarcimento dei danni era infondata, non potendosi ravvisare nella condotta dell&#8217;attore alcun fatto illecito.</p>
<p>Per la cassazione di questa decisione, notificata il 26 settembre 2006, (OMISSIS) e (OMISSIS), con atto notificato il 23 novembre 2006, hanno proposto ricorso, affidato a tre motivi, illustrati da memoria.</p>
<p>(OMISSIS) resiste con controricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 cod. proc. civ. e degli articoli 1027, 1028, 1055 e 1074 cod. civ., nonche&#8217; omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione, assumendo che la Corte di appello non ha debitamente valutato tutte le risultanze di causa ed ha omesso di motivare in modo compiuto il proprio convincimento. In particolare, il giudice distrettuale non ha considerato che, come emerso dalla consulenza tecnica d&#8217;ufficio, avendo i convenuti costruito il loro immobile con caratteristiche tali da adeguarlo alla servitu&#8217; di passaggio, vale a dire con la facciata principale, il fronte e l&#8217;uscio rivolto verso l&#8217;unica via di accesso esistente, l&#8217;estinzione della servitu&#8217; ed il conseguente uso esclusivo della strada pubblica poi costruita, in quanto ubicata sul retro, rendeva non solo piu&#8217; incomodo l&#8217;accesso alla loro abitazione, ma ne deprezzava altamente il valore. L&#8217;omessa valutazione di tale situazione si e&#8217; inoltre riverberata nella violazione delle norme in materia di servitu&#8217;, le quali tutelano il fondo dominante in relazione a qualsiasi utilitas che esso sia in grado di trarne dalla servitu&#8217;, nozione da intendersi comprensiva di qualsiasi vantaggio, anche non solo economico, del fondo dominante, compresa la maggiore amenita&#8217;, tanto piu&#8217; che nel caso di specie la servitu&#8217; era stata costituita con contratto e non in via coattiva. Proprio tale circostanza avrebbe invero dovuto indurre il giudice di merito a considerare l&#8217;entita&#8217; qualitativa e quantitativa che complessivamente il fondo dominante ricavava dalla servitu&#8217;, e non limitarsi a considerare solo l&#8217;interclusione.</p>
<p>Sotto altro aspetto si deduce l&#8217;erroneita&#8217; della sentenza impugnato per non avere ritenuto che le servitu&#8217; volontarie, a differenza di quelle coattive, non si estinguono con il venir meno della necessita&#8217; per cui sono state imposte, ma si estinguono solo con il cessare dell&#8217;utilitas, come sopra considerata.</p>
<p>Il motivo e&#8217; infondato.</p>
<p>Quanto alla questione, logicamente preliminare, della applicabilita&#8217; nella fattispecie concreta della disposizione dell&#8217;articolo 1055, che prevede, nel caso di servitu&#8217; di passaggio coattivo, l&#8217;estinzione della servitu&#8217; nel caso in cui cessi l&#8217;interclusione del fondo dominante, la soluzione accolta dalla Corte veneziana merita di essere condivisa, essendo conforme al costante orientamento di questa Corte, confortato anche dalla prevalente dottrina, secondo cui la servitu&#8217; costituita per contratto non cessa di essere coattiva, con conseguente applicazione della corrispondente disciplina normativa, laddove risulti che sussistano le condizioni di legge per la costituzione della servitu&#8217; coattiva e l&#8217;intenzione delle parti di costituire la servitu&#8217; al fine di soddisfare la medesima esigenza, mediante assoggettamento del fondo servente al tipo specifico di soggezione previsto dalla legge come servitu&#8217; coattiva (Cass. n. 6595 del 1988, a proposito della servitu&#8217; costituita per testamento; Cass. n. 3386 del 1981; Cass. n. 66 del 1978; nello stesso senso: Cass. n. 4241 del 2010; Cass. n. 4533 del 1990). Questo indirizzo merita di essere confermato, dovendosi rilevare che la presenza della fonte contrattuale interessa il modo con cui la servitu&#8217; e&#8217; costituita, ma non la sua sostanza e natura, e che la disciplina in materia di servitu&#8217; coattiva, nel riconoscere al proprietario del fondo, in presenza delle condizioni richieste, il diritto potestativo di costituzione della servitu&#8217;, precisa che essa puo&#8217; essere costituita sia per contratto che per sentenza (articolo 1032 cod. civ., comma 1), previsione che esclude che la presenza del contratto integri un elemento certo per escludere, per cio&#8217; stesso, l&#8217;applicabilita&#8217; della disciplina dettata per le servitu&#8217; coattive.</p>
<p>Nel caso di specie la Corte distrettuale e&#8217; pervenuta alla conclusione accolta osservando, in fatto, che con l&#8217;atto pubblico notarile del (OMISSIS) la servitu&#8217; di cui si discute era stata costituita proprio in ragione dell&#8217;interclusione del fondo di proprieta&#8217; dei convenuti ed al fine di consentire che da esso si potesse accedere sulla pubblica via. Anche sotto questo aspetto, pertanto, la decisione impugnata si sottrae non solo al vizio denunziato di violazione di legge, essendo in linea con l&#8217;indirizzo interpretativo sopra evidenziato, ma anche a quello di vizio di motivazione, apparendo il relativo accertamento sostenuto da un diretto riferimento al titolo contrattuale.</p>
<p>Parimenti infondata e&#8217; la censura secondo cui il giudice di merito, nel dichiarare estinto il diritto di servitu&#8217; per la cessata interclusione del fondo dominante, non avrebbe considerato appieno tutti i vantaggi (la c.d. utilitas) che esso traeva dalla servitu&#8217; medesima.</p>
<p>L&#8217;argomentazione difensiva non merita accoglimento in quanto, in tema di servitu&#8217; prediali, la nozione di utilitas del fondo dominante va commisurata alla limitazione del diritto di proprieta&#8217; del fondo servente, quale esso risulta dal titolo (Cass. n. 10370 del 1997; Cass. n. 499 del 1970). Essa, pertanto, non coincide con qualsiasi vantaggio, anche di fatto, che possa trarne il titolare, ma solo con quello corrispondente al contenuto della servitu&#8217; e che risulta funzionale alla limitazione del diritto sul fondo servente. Tale conclusione discende dalla stessa nozione di servitu&#8217; accolta dal codice, che all&#8217;articolo 1027, nel solco della tradizione romanistica, precisa che &#8220;la servitu&#8217; consiste nel peso imposto sopra un fondo per l&#8217;utilita&#8217; di un altro fondo appartenente a diverso proprietario&#8221;, stabilendo cosi&#8217; una correlazione tra il peso, vale a dire la limitazione del diritto di proprieta&#8217; del fondo servente, e l&#8217;utilitas del fondo dominante. Nel caso di specie, in cui risulta incontestato che il contratto del (OMISSIS) aveva costituito un diritto di servitu&#8217; avente ad oggetto il passaggio sul fondo dominate e non altro, la c.d. utilitas a vantaggio di quest&#8217;ultimo corrispondeva pertanto e si risolveva interamente nel diritto di transito. Esatta appare pertanto la conclusione fatta propria dalla Corte veneziana, che ha dichiarato l&#8217;estinzione della servitu&#8217; coattiva per cessata interclusione del fondo, avendo riguardo alla sola utilita&#8217; costituita dal passaggio sul fondo dominante.</p>
<p>Ne deriva, altresi&#8217;, che i pregiudizi alla loro proprieta&#8217; lamentati dai ricorrenti hanno natura e consistenza di mero fatto, non apparendo riconducibili alla lesione o compressione di alcun loro diritto.</p>
<p>Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli articoli 1053 e 1055 cod. civ., ed omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione, censurando la sentenza impugnata per non avere riconosciuto a carico degli appellati l&#8217;indennita&#8217; dovuta per l&#8217;estinzione della servitu&#8217;, espressamente prevista dall&#8217;articolo 1055 citato. Il rilievo con cui il giudice di appello ha motivato tale rigetto, per non essere stato previsto, in sede di costituzione della servitu&#8217;, alcun compenso a carico del fondo dominante e&#8217; errato, atteso che, se e&#8217; vero che nel contratto che ha costituito la servitu&#8217; manca una previsione specifica al riguardo, tuttavia la sua previsione ha certamente influito nella valutazione del valore dei due immobili e quindi nel loro prezzo di acquisto. Si aggiunge, inoltre, che il danno subito dai convenuti per effetto della cessazione della servitu&#8217; e&#8217; stato affermato e riconosciuto anche dalla consulenza tecnica d&#8217;ufficio, sia pure in misura inferiore al reale deprezzamento commerciale della loro proprieta&#8217;.</p>
<p>Il mezzo e&#8217; infondato.</p>
<p>L&#8217;articolo 1055 cod. civ., condiziona il diritto all&#8217;indennita&#8217; in favore del proprietario del fondo dominante che abbia visto estinto il suo diritto di passaggio per effetto della cessata interclusione del proprio fondo alla circostanza che, in sede di costituzione di servitu&#8217;, egli aveva corrisposto un compenso per il peso imposto sul fondo altrui. La norma codicistica qualifica infatti l&#8217;obbligo del proprietario del fondo servente in termini di &#8220;restituzione&#8221;, vocabolo il cui significato e&#8217; univoco nell&#8217;indicare che tale soggetto e&#8217; tenuto a questa prestazione solo se ed in quanto abbia ricevuto, al momento della costituzione della servitu&#8217;, uno specifico e determinato compenso.</p>
<p>Nel caso di specie e&#8217; del tutto pacifico in causa che il contratto che costitui&#8217; la servitu&#8217; non previde in favore del proprietario del fondo servente alcun compenso, ne&#8217; che comunque vi fu una qualsiasi erogazione a tale titolo da parte dei titolari del fondo dominante. La decisione della Corte di appello appare pertanto corretta.</p>
<p>Questa conclusione non appare smentita dal rilevo degli odierni ricorrenti, secondo cui la previsione di tale compenso si troverebbe per cosi&#8217; dire celata nelle clausole del contratto di cessione dei terreni e di contestuale costituzione della servitu&#8217; che ne avevano determinato rispettivamente il valore e quindi quantificato il loro prezzo. L&#8217;argomentazione, non solo e&#8217; generica, non indicando il ricorso nemmeno a quanto ammonterebbe tale compenso, ed indimostrata, basandosi su presunzione del tutto teoriche ed astratte, ma altresi&#8217; irrilevante di per se stessa, atteso che, per le ragioni sopra esposte, di obbligo di restituzione puo&#8217; parlarsi solo nel caso in cui il proprietario del fondo servente abbia ricevuto una specifica erogazione per compensare il peso costituito sopra il proprio fondo.</p>
<p>La censura che lamenta il mancato riconoscimento dei danni subiti dai ricorrenti per il diminuito valore commerciale del loro immobile conseguito alla dichiarazione di estinzione del loro diritto di servitu&#8217; si dichiara assorbita in ragione del rilievo svolto in sede di esame del primo motivo, che ha riconosciuto a tali pregiudizi natura di mero fatto. La doglianza appare comunque inammissibile, in quanto non viene confutata la rado della decisione impugnata che ha respinto la relativa pretesa risarcitoria per non potersi ravvisare nella condotta del (OMISSIS) alcun comportamento contro ius.</p>
<p>Il terzo motivo di ricorso denunzia omessa ed illogica motivazione con riguardo alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, assumendo che il giudice di appello non ha tenuto conto che essi erano risultati vittoriosi in primo grado e che quanto meno sussistevano tutti i presupposti perche&#8217; il giudice dichiarasse la compensazione delle spese.</p>
<p>Il mezzo e&#8217; manifestamente infondato, avendo il giudice di appello seguito, nella regolamentazione delle spese di giudizio, il criterio legale della soccombenza, il quale, e&#8217; opportuno precisare, va inteso ed applicato con riferimento all&#8217;esito complessivo della lite e non in relazione ai diversi gradi di giudizio (Cass. n. 19880 del 2011; Cass. n. 4778 del 2004).</p>
<p>Il ricorso va pertanto respinto.</p>
<p>Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, per il principio di soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge.</p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 1 febbraio 2013, n. 2480</title>
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		<pubDate>Wed, 26 Mar 2014 14:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Distanze e Confini]]></category>
		<category><![CDATA[amenità]]></category>
		<category><![CDATA[confini]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[indennizzo]]></category>
		<category><![CDATA[manufatti]]></category>
		<category><![CDATA[muro di confine]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento]]></category>

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		<description><![CDATA[Se la tettoia del vicino è poco più alta del muro di confine, il manufatto va abbattuto?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. MATERA Felice &#8211; Consigliere<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCALISI Antonino &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 1581/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimata -</p>
<p>sul ricorso 3972/2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente e ricorrente incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1123/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di CATANIA, depositata il 09/11/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2012 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso previa riunione: accoglimento del 2 motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri motivi; estinzione del ricorso incidentale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con sentenza del 20.9.2001 il GOA del Tribunale di Catania, in parziale accoglimento della domanda svolta con citazione de 6.4.94 da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), condannava (OMISSIS) a rifinire il muro di confine con la proprieta&#8217; di parte attrice, rigettando, invece, sia la domanda di demolizione di una tettoia realizzata dalla convenuta sul proprio fondo e di cui gli attori avevano lamentato l&#8217;inosservanza delle distanze legali e sia la connessa domanda risarcitoria; compensava le spese giudiziali tranne quelle di C.T.U. poste a carico degli attori.</p>
<p>Avverso tale sentenza proponevano appello (OMISSIS) e (OMISSIS), quali aventi causa dagli altri attori in primo grado, in forza di contratto di compravendita del 14.1.98, chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, la condanna della (OMISSIS) alla demolizione della tettoia, al risarcimento dei danni ed al rimborso delle spese processuali.</p>
<p>Si costituiva la (OMISSIS) ed, in via incidentale, chiedeva la riforma della sentenza nella parte in cui era stata condannata all&#8217;intonacatura del muro di confine da lei realizzato.</p>
<p>Con sentenza depositata il 9.11.2005 la Corte d&#8217;Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava la (OMISSIS) al pagamento, in favore degli appellanti, della somma, equitativamente determinata, di euro 500,00 oltre interessi, a titolo di risarcimento del pregiudizio subito, per nove anni, dagli appellanti incidentali per la diminuzione di amenita&#8217;, comodita&#8217; e tranquillita&#8217;, considerata la modestia del danno stesso grattandosi di tettoia poco piu&#8217; alta del muro si confine cui era addossata; compensava per meta&#8217; le spese di entrambi i gradi e condannava la (OMISSIS) a rifondere agli appellanti la restante parte delle spese, ponendo quelle della C.T.U. espletata in primo grado a carico delle parti in eguale misura.</p>
<p>Osservava la Corte territoriale che la tettoia era da considerarsi del tutto legittima, posto che il sopravvenuto strumento urbanistico, in vigore dal 1999, consentiva di costruire in aderenza al confine e che il C.T.U. aveva accertato che la tettoia &#8220;e&#8217; posta sul confine&#8221;; doveva escludersi, peraltro, la lamentata violazione delle distanze tra pareti finestrate per difetto di prova, da parte degli appellanti, sulle modalita&#8217; costruttive della loro veranda ed avendo la (OMISSIS), nella sua comparsa di risposta, evidenziato che tale veranda era &#8220;aperta&#8221; e che la propria tettoia era sorretta da pilastri in legno e non aveva, quindi, alcuna parete; ribadiva l&#8217;obbligo della (OMISSIS) di provvedere alla intonacatura del muro di confine, trattandosi di opera a completamento del manufatto stesso. Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso i coniugi (OMISSIS) ed (OMISSIS) formulando quattro motivi.</p>
<p>Resiste con controricorso e memoria la (OMISSIS) proponendo, altresi&#8217;, ricorso incidentale limitatamente alla propria condanna al risarcimento del danno.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>I ricorrenti deducono:</p>
<p>1) violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;articolo 873 c.p.c. e articolo 878 c.p.c.; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione; essendo incontestato che la tettoia della (OMISSIS) non fosse in alcun modo in contatto con il muro di confine, doveva ordinarsi la demolizione ovvero l&#8217;arretramento della tettoia stessa, ai sensi dell&#8217;articolo 873 c.c. e dell&#8217;articolo 20 del P.R.G. del Comune di Viagrande che consentiva di costruire ad una distanza di mt. 5 dal confine o in aderenza allo stesso; peraltro detto manufatto aveva un&#8217;altezza superiore al muro di cinta posto sul confine e, pertanto, anche sotto tale profilo, non costituiva una costruzione in aderenza ed avrebbe dovuto rispettare le distanze legali tra costruzioni, essendone stata, fra l&#8217;altro,modificata la destinazione d&#8217;uso a parcheggio anziche&#8217; &#8220;a serra&#8221;, come previsto nella relativa autorizzazione;</p>
<p>2) violazione e/o falsa applicazione del Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968 , articolo 9; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, laddove il Giudice di appello aveva ritenuto inapplicabile detta norma benche&#8217; i fondi di proprieta&#8217; delle parti fossero divisi da un muro di cinta con altezza inferiore a tre metri che non poteva, percio&#8217;, essere considerato costruzione ai fini del computo della distanza legale ex articolo 878 c.c.; in ogni caso, la tettoia, quand&#8217;anche ritenuta edificata in aderenza al confine, era illegittima nella parte frontistante la parete finestrata degli attori, stante l&#8217;inosservanza della distanza di dieci metri;</p>
<p>3) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione quanto alla determinazione della somma (euro 500,00) dovuta dalla (OMISSIS) a titolo di risarcimento del danno; la Corte territoriale aveva liquidato una somma palesemente esigua con motivazione contraddittoria in quanto, da un lato, aveva riconosciuto il grave nocumento derivante dalla tettoia a causa della &#8220;diminuzione dell&#8217;amenita&#8217;, comodita&#8217; e tranquillita&#8217; e, dall&#8217;altro, aveva affermato che il pregiudizio degli appellanti era modesto, trattandosi di una semplice tettoia poco piu&#8217; alta del muro di confine;</p>
<p>4) violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;articolo 92 c.p.c. e del Decreto Ministeriale n. 585 del 1994, per avere il giudice di appello liquidato gli onorari, per il primo ed il secondo grado di giudizio, in violazione della tariffa professionale vigente al momento in cui la prestazione professionale era stata portata a termine, senza tener conto, inoltre, che si trattava di controversia di valore indeterminabile.</p>
<p>Deve, preliminarmente, disporsi, ex articolo 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi in quanto proposti avverso la medesima sentenza.</p>
<p>Sull&#8217;appello incidentale, avendovi la resistente rinunciato con memoria depositata il 24.10.2012, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.</p>
<p>Il ricorso principale e&#8217; infondato.</p>
<p>Quanto al primo motivo si osserva che la sentenza ha affermato,sulla base di quanto accertato mediante C.T.U., che la tettoia era posta sul confine; con valutazione sorretta da logica motivazione ha, inoltre, evidenziato che il mancato appoggio della tettoia sul muro ed il fatto che la stessa non fosse sorretta da autonomi pilastri non costituiva circostanza dimostrativa di alcuna significativa distanza dal confine stesso. La questione sulla destinazione della tettoia ad uso diverso da quello per cui era stata autorizzata e&#8217; nuova e, come tale,inammissibile e non e&#8217; dato comunque, ravvisarne la rilevanza ai fini della decisione.</p>
<p>Del pari nuovo oltreche&#8217; inficiato da astrattezza, e&#8217; il generico rilievo che per la parte superiore al muro la costruzione non avrebbe potuto essere realizzata sul confine sicche&#8217; di tale questione e&#8217; precluso l&#8217;esame.</p>
<p>Il secondo motivo, nella parte in cui fa riferimento alla distanza tra gli edifici prevista dallo strumento urbanistico, distanza che potrebbe essere stata violata dalla costruzione sul confine della tettoia in quanto distante due metri dal fabbricato degli attori, costituisce questione nuova; non coglie, invece, la &#8220;ratio decidendi, il profilo della censura relativo alla mancata applicazione della distanza fra pareti finestrate, avendo la sentenza impugnata dato conto, con adeguata motivazione, del difetto di prova sulla natura di parete finestrata della veranda appartenente degli attori e sul fatto che la tettoia integrasse una parete.</p>
<p>La terza doglianza e&#8217; infondata in quanto attiene alla quantificazione del danno in via equitativa. Sul punto va rammentato che la valutazione equitativa del danno contiene inevitabilmente, per sua natura, un certo grado di approssimazione della relativa statuizione ed e&#8217; suscettibile di rilievi in sede di legittimita&#8217; solo se difetti totalmente la giustificazione che sorregge la statuizione medesima, o macroscopicamente si discosti dai dati di comune esperienza, o sia radicalmente contraddittoria (v. Cass. n. 1529/2010; n. 12318/2010).</p>
<p>Nella specie detto apprezzamento risulta sufficientemente motivato, quanto alla determinazione dell&#8217;importo monetario del danno, con riferimento al fatto che la tettoia era &#8220;poco piu&#8217; alta dello stesso muro di confine al quale e&#8217; addossata&#8221;, senza che possa individuarsi alcuna contraddizione e in relazione alla natura del danno in concreto configurato (diminuzione di amenita&#8217;, comodita&#8217; e tranquillita&#8217; del fondo). Privo di fondamento e&#8217;, infine, il quarto motivo, posto che trattasi di controversia, relativa a bene immobile, il cui valore va determinato, ai sensi dell&#8217;articolo 15 c.p.c., in base alle rendite catastali; nel controricorso, peraltro, e&#8217; stato indicato un valore della controversia compreso tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00 ed, in ogni caso, secondo il disposto di detta norma, gli onorari non potevano essere commisurati a quelli previsti dalle tariffe per controversie di valore indeterminato.</p>
<p>In conclusione il ricorso principale va rigettato.</p>
<p>Ricorrono giusti motivi,avuto riguardo all&#8217;esito della lite ed alla diversita&#8217; delle decisioni nei diversi gradi di giudizio, per compensare integralmente fra le parti le spese processuali del giudizio di legittimita&#8217;.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte riunisce i ricorsi; dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso incidentale; rigetta il ricorso principale e compensa fra le parti le spese del giudizio di legittimita&#8217;</p>
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