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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; impugnazioni</title>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 19 novembre 2009 n. 24456</title>
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		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 17:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Convocazione]]></category>
		<category><![CDATA[Impugnazione delle Delibere]]></category>
		<category><![CDATA[Verbale]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[convocazione]]></category>
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		<category><![CDATA[impugnazioni]]></category>
		<category><![CDATA[legge 17 agosto 1942 n. 1150]]></category>
		<category><![CDATA[pubblico passaggio]]></category>
		<category><![CDATA[verbale]]></category>

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		<description><![CDATA[Come si redige una convocazione perché sia inimpugnabile? Come si stila il verbale affinché sia inimpugnabile? Può il condominio ristrutturare un portico destinato al pubblico passaggio?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; rel. Presidente -<br />
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. ATRIPALDI Umberto &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>A.M.T. (OMISSIS), R.A.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso lo studio dell&#8217;avvocato CIGLIANO FRANCESCO, che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato COLELLA ANTONIO;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>COND.(OMISSIS), in persona dell&#8217;Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CESARE NERAZZINI 5, presso lo studio dell&#8217;avvocato BOCCHINI DILETTA, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato GIUGLIANO DOMENICO;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 2695/2003 della CORTE D&#8217;APPELLO di MILANO, depositata il 30/09/2003;<br />
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 29/10/2009 dal Consigliere Dott. TRIOLA Roberto Michele;<br />
udito l&#8217;Avvocato GIGLIANO Francesco, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso, limitando per quanto di ragione, dal quinto motivo all&#8217;ottavo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato il 9 maggio 2000 A.M. T. e R.M., quali condomini del Condominio (OMISSIS), impugnavano davanti al Tribunale di Monza la Delib. assunta nell&#8217;assemblea del 12 aprile 2000, avente ad oggetto lavori di rifacimento del corsello carrabile al piano terreno, la pavimentazione del porticato e delle gallerie e il risanamento dell&#8217;intradosso della soletta sottostante.</p>
<p>A fondamento della impugnazione gli attori deducevano che non vi era corrispondenza tra ordine del giorno e deliberato con riferimento alla delega ai consiglieri in ordine alla definizione dei costi precisi, delle modalita&#8217; di pagamento, di affidamento e svolgimento dei lavori, di oneri aggiuntivi (direzione lavori, amministrazione, responsabile della sicurezza che in percentuale non dovevano superare quelli dei precedenti lavori straordinari di rifacimento dei tetti;</p>
<p>ad ogni modo tale delega non era consentita; infine, veniva dedotto che sussisteva il vizio di eccesso di potere derivante dall&#8217;avere l&#8217;assemblea deliberato l&#8217;effettuazione di opere non pertinenti al condominio, ma spettanti all&#8217;amministrazione comunale, in quanto relative alla pavimentazione di porticati gravati da servitu&#8217; di pubblico passaggio.</p>
<p>Il condominio si costituiva contestando il fondamento della domanda.</p>
<p>Con sentenza in data 20 settembre 2000 il Tribunale di Monza accoglieva l&#8217;impugnazione e annullava la delibera assunta dal condominio convenuto.</p>
<p>Quest&#8217;ultimo proponeva appello, chiedendo in via preliminare la nullita&#8217; della sentenza di primo grado per violazione del disposto di cui agli artt. 180 e 183 c.p.c. e l&#8217;espletamento dell&#8217;attivita&#8217; difensiva impedita dal giudice di primo grado; nel merito la riforma della sentenza impugnata, e il rigetto della impugnazione della delibera, con condanna dei condomini impugnanti ex art. 96 c.p.c.; in via subordinata la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, poiche&#8217; la delibera impugnata era stata sostituita dalla Delib. 22 giugno 2000.</p>
<p>Con sentenza non definitiva del 23 ottobre 2002 la Corte di appello di Milano dichiarava la nullita&#8217; della sentenza di primo grado per lesione del diritto alla difesa, per violazione dell&#8217;art. 180 c.p.c., comma 2, e dell&#8217;art. 183 c.p.c..</p>
<p>Con sentenza definitiva del 30 settembre 2003 La Corte di appello di Milano dichiarava la cessazione della materia del contendere, rigettava la domanda del condominio ex art. 96 c.p.c., condannava gli originari attori al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.</p>
<p>Sulla cessazione della materia del contendere cosi&#8217; motivavano i giudici di secondo grado:</p>
<p>La successiva assemblea straordinaria 22/6/2000 ha rideliberato sui punti di cui alla delibera impugnata (cfr. doc. prodotto in primo grado dal condominio); con larga maggioranza e precisa indicazione dei condomini contrari (e quindi, per sottrazione, di quelli favorevoli) l&#8217;assemblea ha confermato l&#8217;incarico alla ditta gia&#8217; in precedenza indicata, con indicazione puntuale della spesa a carico dei condomini e di quella a carico del Comune di (OMISSIS), ha precisato le condizioni di pagamento, l&#8217;entita&#8217; e la ripartizione degli oneri aggiuntivi. Non risulta alcun&#8217;impugnazione di tale seconda delibera, che viene quindi a soprapporsi alla precedente del 12/4/2000, sostituendone l&#8217;efficacia. Si deve dunque ritenere cessata la materia del contendere in relazione all&#8217;impugnazione proposto da A.M.T. e R. M.; in tal senso viene riformata la sentenza appellata, accogliendo la domanda subordinata dell&#8217;appellante condominio.</p>
<p>In ordine alla disciplina delle spese di giudizio, cosi&#8217; motivava la Corte di appello:</p>
<p>Ai fini della disciplina delle spese di causa, nonche&#8217; della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. qui riproposta dal condominio, viene a rilevanza il tema della soccombenza virtuale.</p>
<p>La Delib. 12 aprile 2000 aveva elencato specificatamente l&#8217;opera da eseguire, fatto riferimento al preventivo della ditta I.CO.MA. e indicato il costo complessivo; aveva poi delegato ai consiglieri la definizione di &#8220;costi precisi, modalita&#8217; di pagamento, affidamento e svolgimento dei lavori, oneri aggiuntivi (direzione lavori, amministrazione, responsabile della sicurezza) che in percentuale non dovranno superare quelli dei precedenti lavori di rifacimento tetti&#8221;.</p>
<p>Siffatta delega non puo&#8217; ritenersi eccessivamente ampia e quindi tale da esautorare l&#8217;assemblea del potere decisionale e dispositivo;</p>
<p>attesa la puntuale deliberazione circa l&#8217;ammontare per la spesa delle opere indicate, la delega in relazione ai &#8220;costi precisi&#8221; non puo&#8217; che concernere eventuali trattative tendenti ad ottenere un ribasso rispetto al preventivo presentato, e cosi&#8217; le &#8220;modalita&#8217; di pagamento&#8221; sono, all&#8217;evidenza, una questione meramente attuativa e collegata alla trattativa con l&#8217;appaltatore. La stessa appellata concorda nell&#8217;affermare che la scelta dell&#8217;appaltatore puo&#8217; essere delegata, nella misura in cui l&#8217;assemblea ha gia&#8217; definito l&#8217;opera da eseguire ed il costo della stessa; in relazione agli oneri aggiuntivi, specificatamente indicati (&#8220;direzione lavori, amministrazione, responsabile della sicurezza&#8221;) e&#8217; previsto un tetto massimo (&#8220;in percentuale non dovranno superare quelli dei precedenti lavori straordinari di rifacimento tetti&#8221;) che appare sufficiente limite alla discrezionalita&#8217; dei delegati.</p>
<p>Consegue che non era necessario evidenziare nell&#8217;ordine del giorno di convocazione la possibilita&#8217; di tale delega, in quanto trattasi appunto di modalita&#8217; meramente esecutive.</p>
<p>Quanto all&#8217;indicazione dei votanti a favore, si rileva nel verbale la puntuale indicazione dei condomini presenti all&#8217;assemblea (personalmente o per delega) nonche&#8217; l&#8217;indicazione nominativa di quelli che hanno espresso voto contrario alla deliberazione impugnata; col che l&#8217;individuazione dei voti favorevoli e&#8217; facilmente ottenibile per sottrazione&#8230;</p>
<p>In conclusione i vizi lamentati dagli impugnanti non possono ritenersi sussistenti.</p>
<p>Si rileva poi che la seconda Delib. 22 giugno 2000, che ha sostituito la precedente, e&#8217; stata assunta dopo la notificazione dell&#8217;atto di citazione di primo grado, ma anteriormente alla prima udienza e alla costituzione del condominio, che in effetti, con la sua comparsa, ne ha dato atto e ne ha prodotto una copia; l&#8217;interesse a coltivare l&#8217;impugnazione era quindi, e a prescindere dalla fondatezza dell&#8217;impugnazione, venuto meno fin dall&#8217;inizio del giudizio.</p>
<p>Ne consegue che le spese dell&#8217;intero giudizio vanno poste a carico dei condomini impugnanti&#8230;</p>
<p>La domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. proposta dal condominio viene respinta in assenza di allegazione e di prova di ulteriore danno non coperto dal ristoro delle spese di difesa.</p>
<p>Contro tale decisione hanno proposto ricorso per Cassazione A.M.T. e R.M., con otto motivi.</p>
<p>Resiste con controricorso il condominio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Con il primo motivo i ricorrenti deducono che a seguito del passaggio in giudicato della sentenza parziale della Corte di appello, che aveva dichiarato la nullita&#8217; della sentenza di primo grado, si era formato il giudicato anche sulle questioni pregiudiziali rilevabili di ufficio, quali la (in) esistenza della cessazione della materia del contendere, che, pertanto, non poteva essere riesaminata dalla sentenza definitiva.</p>
<p>Il motivo e&#8217; infondato, in quanto il giudicato implicito su questioni pregiudiziali non puo&#8217; formarsi a seguito di decisioni di natura esclusivamente processuale.</p>
<p>Con il secondo motivo i ricorrenti deducono che la motivazione con la quale e&#8217; stata affermata la cessazione della materia del contendere, a seguito della integrale sostituzione della Delib. 12 aprile 2000 ad opera della successiva Delib. 20 giugno 2000 sarebbe solo apparente.</p>
<p>La Corte di appello, in particolare, non avrebbe operato il raffronto tra le due delibere, e conseguentemente l&#8217;affermazione che la seconda si sovrapponga alla prima sostituendone l&#8217;efficacia e&#8217; espressione meramente apodittica, priva di ogni rilevanza motivazionale.</p>
<p>Il motivo e&#8217; infondato, alla luce della motivazione della sentenza impugnata, che si riporta testualmente: La successiva assemblea straordinaria 22/6/2000 ha rideliberato sui punti di cui alla delibera impugnata (cfr. doc. prodotto in primo grado dal condominio); con larga maggioranza e precisa indicazione dei condomini contrari (e quindi, per sottrazione, di quelli favorevoli) l&#8217;assemblea ha confermato l&#8217;incarico alla ditta gia&#8217; in precedenza indicata, con indicazione puntuale della spesa a carico dei condomini e di quella a carico del Comune di (OMISSIS), ha precisato le condizioni di pagamento, l&#8217;entita&#8217; e la ripartizione degli oneri aggiuntivi.</p>
<p>I giudici di merito, infatti, in sostanza hanno inteso affermare che la seconda delibera ha recepito per relationem il contenuto della prima nella parte non modificata, sostituendola peraltro integralmente.</p>
<p>Con il terzo motivo i ricorrenti sembrano ribadire che non avendo l&#8217;assemblea tenutasi in data 22 giugno 2000 nuovamente approvato i lavori oggetto della precedente delibera, ma avendo sostanzialmente deciso soltanto in ordine a modalita&#8217; esecutive, erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che la seconda delibera (in ordine di tempo) &#8220;viene quindi a sovrapporsi alla precedente del 12 aprile 2000, sostituendone l&#8217;efficacia&#8221;.</p>
<p>Anche tale motivo e&#8217; infondato, alla luce di quanto risulta dalla interpretazione delle delibere assunte dalla assemblea in data 22 giugno 2000, in cui sono stati approvati i preventivi e l&#8217;affidamento dei lavori, contro la quale nessuna specifica censura viene svolta dai ricorrenti.</p>
<p>Con il quarto motivo i ricorrenti si dolgono della loro condanna alle spese, in base al principio della soccombenza virtuale.</p>
<p>Premesso che i ricorrenti sembrano avere abbandonato la questione della illegittimita&#8217; in se&#8217; della delega ai consiglieri, da un punto di vista logico va esaminata per prima la questione relativa alla incompletezza dell&#8217;ordine del giorno, nel senso che in esso non era stata precisata la delega ai consiglieri.</p>
<p>La doglianza e&#8217; infondata.</p>
<p>A prescindere dalla considerazione che, come rilevato dalla sentenza impugnata, si trattava di una semplice modalita&#8217; esecutiva, questa S.C. ha avuto occasione di affermare che l&#8217;omessa indicazione di un argomento, poi, deliberato, all&#8217;ordine del giorno, non puo&#8217; essere rilevata dal condomino dissenziente nel merito, ma che non ha eccepito la irregolarita&#8217; della convocazione (sent. 24 agosto 1998 n. 8344). Nella specie i ricorrenti non allegano neppure di avere sollevato tale eccezione.</p>
<p>I ricorrenti sostengono, poi, che erroneamente la Corte di appello ha affermato che: Quanto all&#8217;indicazione dei votanti a favore, si rileva nel verbale la puntuale indicazione dei condomini presenti all&#8217;assemblea (personalmente o per delega) nonche&#8217; l&#8217;indicazione nominativa di quelli che hanno espresso voto contrario alla deliberazione impugnata; col che l&#8217;individuazione dei voti favorevoli e&#8217; facilmente ottenibile per sottrazione. A tal fine i ricorrenti invocano la sentenza di questa S.C. in data 19 ottobre 1998 n. 10329.</p>
<p>Anche tale doglianza e&#8217; infondata.</p>
<p>A prescindere dalla considerazione che la sentenza impugnata non si pone in espresso contrasto con la decisione invocata, va rilevato che questa S.C. ha avuto recentemente occasione di affermare che, in tema di delibere condominiali, non e&#8217; annullabile la delibera il cui verbale, ancorche&#8217; non riporti l&#8217;indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, tuttavia contenga, tra l&#8217;altro, l&#8217;elenco di tutti i condomini presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi, e nel contempo rechi l&#8217;indicazione, nominatim, dei condomini che si sono astenuti e che hanno votato contro e del valore complessivo delle quote millesimali di cui gli uni e gli altri sono portatori, perche&#8217; tali dati consentono di stabilire con sicurezza, per differenza, (quanti e) quali condomini hanno espresso voto favorevole ed il valore dell&#8217;edificio da essi rappresentato, nonche&#8217; di verificare che la deliberazione stessa abbia in effetti superato il quorum richiesto dall&#8217;art. 1136 c.c.. (sent. 10 agosto 2009 n. 18192).</p>
<p>Deducono infine i ricorrenti:</p>
<p>- Relativamente al denunciato eccesso di potere, per avere l&#8217;assemblea deliberato lavori di manutenzione straordinaria su parti di edificio costituite in servitu&#8217; di uso pubblico a favore del Comune, violando l&#8217;art. 1135 c.c. i Giudici di Milano hanno cosi&#8217; motivato: &#8220;Infine, del contributo del Comune di (OMISSIS) viene dato espressamente atto nella delibera impugnata&#8221; quando in realta&#8217;, come indicato a pag. 6 della Sentenza la delibera si limitava ad affermare &#8220;L. 45.000.000 a carico del Comune di (OMISSIS)&#8221;.</p>
<p>Peraltro la questione sottoposta all&#8217;esame della Corte non era quella relativa alla congruita&#8217; del contributo, ma se l&#8217;assemblea avesse potuto deliberare l&#8217;esecuzione del rifacimento della pavimentazione di porticati di servitu&#8217; di pubblico passaggio. La L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 40 prevede, infatti, che le opere di costruzione e manutenzione dei pavimenti dei porticati di asserviti pubblico passaggio sia a carico del Comune.</p>
<p>Anche tale doglianza e&#8217; infondata, anche se va corretta la motivazione della sentenza impugnata, nel senso che il fatto che la L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 40, comma 2 preveda che rimangono a carico del Comune e la costruzione (iniziale) e manutenzione del pavimento e la illuminazione dei portici soggetti alla servitu&#8217; di pubblico passaggio che il Comune creda di imporre sulle aree dei portici di nuove costruzioni e di quelle esistenti, non impedisce che il condominio possa autonomamente deliberare la ricostruzione di tale pavimento con caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti ed in ordine alle quali il Comune e&#8217; tenuto alla semplice manutenzione.</p>
<p>Con il quinto motivo i ricorrenti censurano il seguente passo della motivazione con la quale la sentenza impugnata li ha ritenuti soccombenti ai fini della condanna alle spese. Si rileva poi che la seconda Delib. 22 giugno 2000, che ha sostituito la precedente, e&#8217; stata assunta dopo la notificazione dell&#8217;atto di citazione di primo grado, ma anteriormente alla prima udienza e alla costituzione del condominio, che in effetti, con la sua comparsa, ne ha dato atto e ne ha prodotto una copia; l&#8217;interesse a coltivare l&#8217;impugnazione era quindi, e a prescindere dalla fondatezza dell&#8217;impugnazione, venuto meno fin dall&#8217;inizio del giudizio.</p>
<p>Ne consegue che le spese dell&#8217;intero giudizio vanno poste a carico dei condomini impugnanti.</p>
<p>Il motivo e&#8217; infondato, in quanto diretto contro un argomento utilizzato ad abundantiam dalla Corte di appello (difetto di interesse degli attuali ricorrenti a coltivare l&#8217;impugnazione dopo che era stata assunta la Delib. 22 giugno 2000).</p>
<p>Con il sesto motivo i ricorrenti deducono, sempre in riferimento alla condanna alle spese, che la Corte di appello non avrebbe tenuto conto che:</p>
<p>Sono stati, dunque comportamenti extraprocessuali e unilaterali del Condominio (assunzione della delibera poi impugnata) a dare causa al processo (assunzione della seconda delibera) a far, eventualmente cessare la materia del contendere, dopo che il rapporto processuale si era gia&#8217; costituito.</p>
<p>I comportamenti processuali del Condominio hanno invece causato il protrarsi del processo; costituzione in giudizio oltre i termini di cui all&#8217;art. 166 c.p.c., comunicazione dell&#8217;intervento della nuova delibera solo in sede di costituzione in giudizio deducendo peraltro, in comparsa di costituzione e risposta, circa la validita&#8217; della delibera impugnata e sostenendo il carattere meramente attuativo della seconda rispetto alla prima.</p>
<p>Sempre comportamenti processuali del Condominio, anche se di per legittimi ma non finalizzati allo scopo per i quali il codice di rito li prevede (compiuto esercizio del diritto di difesa), hanno comportato un aggravamento dell&#8217;attivita&#8217; e dei tempi del processo di appello, non finalizzato all&#8217;esercizio del diritto violato dal giudice di primo grado (denuncia del vizio di nullita&#8217; della sentenza di primo grado, per violazione del diritto di difesa, senza che poi, volta che tale vizio e&#8217; stato riscontrato e la Corte di appello ha messo il Condominio in grado di esercitarlo, quest&#8217;ultimo abbia effettivamente esercitato le relative facolta&#8217; processuali quali i depositi di memorie e la formulazione di ulteriori istanze).</p>
<p>Da ultimo va altresi&#8217; rilevato che i vizi della Sentenza di primo grado sono derivati esclusivamente da comportamenti &#8220;officiosii del giudice e che nessun comportamento dei ricorrenti ha dato causa a tali vizi.</p>
<p>Il motivo, di difficile comprensione in alcune sue espressioni, e&#8217; infondato.</p>
<p>I ricorrenti non considerano che correttamente la Corte di appello ha ritenuto che ai fini della pronuncia sulle spese si doveva tenere conto della fondatezza o meno della impugnazione della Delib. 12 aprile 2000 e che sotto tale profilo gli attuali ricorrenti sono risultati soccombenti virtuali.</p>
<p>Non si comprende, poi, come il comportamento processuale del condominio che, tra l&#8217;altro, si e&#8217; limitato a difendersi da una domanda infondata e ad impugnare in appello la violazione del diritto alla difesa, possa incidere su tale soccombenza, a favore degli attuali ricorrenti, che, a prescindere dalla infondatezza della loro domanda, imputano comportamenti dilatori al condominio, quando essi, a seguito della Delib. 22 giugno 2000, non avevano comunque interesse a coltivare tale domanda.</p>
<p>Con il settimo motivo i ricorrenti si dolgono del fatto che ai fini di una eventuale compensazione delle spese, la Corte di appello non abbia motivato in ordine alla rilevanza del rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dal condominio.</p>
<p>Anche tale motivo e&#8217; infondato.</p>
<p>A prescindere dal fatto che la Corte di appello non ha escluso che gli attuali ricorrenti avessero agito con colpa grave, ma ha rigettato la domanda ex art. 96 c.p.c. esclusivamente sotto il profilo che non risultavano neppure allegati danni ulteriori oltre quelli coperti dal ristoro delle spese di difesa, nel caso di soccombenza reciproca, ai fini della compensazione (o della non compensazione) delle spese non e&#8217; necessaria una motivazione specifica.</p>
<p>Con l&#8217;ottavo motivo i ricorrenti deducono che in appello il condominio aveva cosi&#8217; concluso: In via subordinata.</p>
<p>a) dato atto che, in ogni caso, la delibera impugnata e&#8217; stata sostituita dalla Delib. condominiale 22 giugno 2000, dichiarare cessata la materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse;</p>
<p>b) compensare tra le parti le spese e competenze del primo grado del giudizio e condannare gli attuali appellati alla rifusione delle spese e competenze del secondo grado.</p>
<p>Ne conseguiva che la Corte di appello di Milano, nell&#8217;accogliere la domanda subordinata del condominio, non poteva, senza violare l&#8217;art. 112 c.p.c., condannare gli attuali ricorrenti anche al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.</p>
<p>La doglianza e&#8217; fondata alla luce del principio recentemente affermato da questa S.C., secondo il quale la condanna alle spese di lite, in quanto accessoria e consequenziale alla definizione del giudizio, puo&#8217; essere emessa a carico della parte soccombente (pure virtuale) anche di ufficio e in difetto di esplicita richiesta della parte vittoriosa, a meno che vi sia un&#8217;espressa volonta&#8217; contraria di quest&#8217;ultima che ne chieda la compensazione. In tal caso il giudice che condanni comunque la parte soccombente alla rifusione delle spese, viola il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all&#8217;art. 112 c.p.c. (sent. 22 ottobre 2007 n. 22106).</p>
<p>In definitiva, vanno rigettati i primi sette motivi del ricorso, mentre va accolto l&#8217;ottavo motivo e per l&#8217;effetto la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, in relazione alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.</p>
<p>In relazione al parziale accoglimento del ricorso sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimita&#8217;.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>LA CORTE Rigetta i primi sette motivi del ricorso; accoglie l&#8217;ottavo motivo e per l&#8217;effetto cassa senza rinvio la sentenza impugnata in ordine alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di primo grado; compensa le spese del giudizio di cassazione.<br />
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2009.<br />
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2009.</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 22 gennaio 2010 n. 1201</title>
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		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 17:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Impugnazione delle Delibere]]></category>
		<category><![CDATA[competenza]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[impugnazioni]]></category>

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		<description><![CDATA[C'è differenza ai fini della competenza tra impugnare la decisione assembleare che impone l'obbligo di pagamenti e contestare il suddetto obbligo?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente -<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. GOLDONI Umberto &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto il 10 dicembre 2004 da:</p>
<p>D.R. &#8211; rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al ricorso dall&#8217;avv. LUPIS Stefano, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, al Viale Mazzini, n. 6;</p>
<p style="text-align: right;">ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>Condominio dell&#8217;edificio alla (OMISSIS) &#8211; in persona dell&#8217;amministratore Dr. S.E. &#8211; rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al controricorso dall&#8217;avv. ZAZZA Roberto, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cola di Rienzo, n. 28;</p>
<p style="text-align: right;">controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza del Giudice di pace di Monza n. 2434 del 20 ottobre 2004 &#8211; notificata il 10 novembre 2004.<br />
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 12 novembre 2009 dal Consigliere Dott. Massimo Oddo;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per l&#8217;inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p style="text-align: center;">SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</p>
<p>D.R., premesso di essere proprietaria al piano interrato dell&#8217;edificio in (OMISSIS), di un&#8217;unità immobiliare ad uso di magazzino non beneficiante di servizi comuni e non avente ingresso dal cortile dello stabile, con atto notificato il 10 marzo 2004 impugnò davanti al Giudice di pace di Monza lo stato di riparto, con il quale l&#8217;amministratore del condominio le aveva addebitato la quota di Euro 504,00 della complessiva spesa di Euro 20.300,00, approvata dall&#8217;assemblea il 2 dicembre 2003 per l&#8217;esecuzione di interventi urgenti nel detto cortile.</p>
<p>Si costituì il Condominio e, eccepiti l&#8217;incompetenza per materia e per valore del Giudice di pace ed il difetto del contraddittorio, non essendo stati convenuti nel giudizio tutti i partecipanti al condominio, chiese nel merito il rigetto dell&#8217;impugnazione.</p>
<p>Il Giudice di pace con sentenza del 20 ottobre 2004 declinò la propria competenza in favore del Tribunale di Monza, osservando che il valore della controversia doveva essere determinato con riferimento all&#8217;ammontare della spesa complessiva approvata dall&#8217;assemblea e ripartita tra i condomini e non all&#8217;importo della quota addebitata alla condomina impugnante.</p>
<p>La D. è ricorsa per la cassazione della sentenza con un unico motivo ed il Condominio ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p style="text-align: center;">MOTIVI DELLA DECISIONE</p>
<p>Precede il rigetto delle eccezioni d&#8217;inammissibilità del ricorso formulate dal controricorrente: a) per violazione dell&#8217;art. 365 c.p.c., non essendo iscritto nell&#8217;albo speciale dei patrocinanti in cassazione uno dei due difensori che l&#8217;ha sottoscritto; b) per violazione dell&#8217;art. 46 c.p.c., art. 360 c.p.c., n. 2, artt. 113, 339 e 341 c.p.c., non essendo ricorribile la declaratoria d&#8217;incompetenza del giudice di pace, in quanto pronunciata secondo diritto e non impugnabile con regolamento di competenza.</p>
<p>La prima, perchè il ricorso per cassazione è validamente sottoscritto anche da uno solo dei due o più difensori della parte muniti di procura, quando, come in specie, il ministero difensivo risulti loro affidato senza l&#8217;espressa volontà di esigere l&#8217;espletamento congiunto dell&#8217;incarico (cfr.: Cass. civ., sez. un., sent. 17 luglio 2003, n. 11188), atteso che, ai sensi dell&#8217;art. 1716 c.c., in caso di coesistenza di più mandati con lo stesso oggetto, ciascun mandatario è abilitato al compimento dell&#8217;atto se la delega non richieda l&#8217;azione congiunta.</p>
<p>La seconda, in quanto avverso le sentenze del giudice di pace emesse nelle controversie di valore su cause il cui valore non eccedeva i millecento Euro era ammissibile, in virtù della disciplina stabilita dall&#8217;art. 113 c.p.c., comma 2, e art. 339 c.p.c., comma 3 (applicabile ratione temporis) il solo ricorso per cassazione, tanto se il giudice si fosse pronunciato sul merito della controversia, quanto se si fosse limitato ad una decisione sulla competenza o su altra questione preliminare di rito o di merito, atteso che la circostanza che, in via preliminare, il giudice dovesse accertare i presupposti processuali o di merito della controversia e pronunciarsi sugli stessi non poteva influire sull&#8217;individuazione del mezzo d&#8217;impugnazione (cfr.: Cass. civ., sez. un., sent. 23 settembre 1998, n. 9493).</p>
<p>L&#8217;unico motivo di ricorso, denunciando la nullità della sentenza impugnata, in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 2, lamenta che abbia affermato che l&#8217;azione esercitata incideva sulla delibera, con la quale l&#8217;assemblea del condominio aveva approvato il 2 dicembre 2003 il preventivo della spesa complessiva di Euro 20.300,00, benchè con l&#8217;atto di citazione l&#8217;attrice si fosse limitata a domandare la declaratoria di nullità, annullamento, invalidità e/o inefficacia solo dello stato di riparto della spesa redatto dall&#8217;amministratore &#8220;nella parte in cui addebita pro quota alla proprietà &#8211; ad uso di magazzino &#8211; dell&#8217;attrice, la somma di Euro 504,00&#8243;.</p>
<p>Il motivo è fondato.</p>
<p>Ai fini della determinazione della competenza per valore riguardo una controversia avente ad oggetto la contestazione del riparto di una spesa deliberata ed approvata in via generale e per tutti i condomini dall&#8217;assemblea di un condominio, occorre distinguere tra l&#8217;ipotesi in cui il condomino agisca per sentir dichiarare l&#8217;inesistenza del suo obbligo personale di pagare la quota a suo carico sull&#8217;assunto dell&#8217;invalidità della deliberazione assembleare, sulla quale è fondata la pretesa del condominio, e quella in cui il condomino abbia invece dedotto per qualsiasi diverso titolo l&#8217;insussistenza della propria obbligazione.</p>
<p>Nel primo caso, la contestazione deve intendersi estesa necessariamente all&#8217;invalidità dell&#8217;intero rapporto implicato dalla delibera ed al valore della stessa deve farsi riferimento ai fini della individuazione del giudice competente, giacchè il thema decidendum non riguarda l&#8217;obbligo del singolo condomino, bensì l&#8217;intera spesa oggetto della deliberazione, la cui validità non può essere riscontrata solo in via incidentale (cfr.: Cass. civ., sez. 2^, sent. 5 aprile 2004, n. 6617), mentre nel secondo, il valore della causa va determinato in base al solo importo contestato, perchè la decisione non implica una pronuncia sulla validità della delibera concernente la voce di spesa nella sua globalità (cfr.: Cass. civ., sez. 2^, sent. 24 gennaio 2001, n. 971).</p>
<p>Nella specie risulta dall&#8217;esame degli atti, consentito dalla denuncia di un error in procedendo, che l&#8217;attrice aveva impugnato lo stato di riparto redatto dall&#8217;amministratore, nella parte in cui addebitava alla propria unità immobiliare una quota della spesa complessiva deliberata dall&#8217;assemblea del condominio, in ragione dell&#8217;esclusione del suo locale dal beneficio dei servizi comuni, stabilita dall&#8217;art. 12 del regolamento condominiale, e della circostanza che il medesimo non aveva accesso dal cortile dell&#8217;edificio, bensì &#8220;per il tramite dell&#8217;accesso carraio al fabbricato autorimesse, che, peraltro, è costituito in altro e distinto ente condominiale&#8230;&#8221;.</p>
<p>L&#8217;invalidazione della delibera di spesa non costituiva, dunque, nè una espressa domanda dell&#8217;attrice e neppure un antecedente logico- giuridico necessario ai fini dell&#8217;accoglimento della sua richiesta di accertamento dell&#8217;illegittimità della pretesa vantata nei suoi confronti dal condominio e, conseguentemente, il valore della controversia va determinato, a norma degli artt. 11 e 12, c.p.c., in relazione alla quota contestata, il cui ammontare fa rientrare la causa nella competenza (di equità) del giudice di pace.</p>
<p>Alla fondatezza del motivo segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Giudice di pace di Monza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio della causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Giudice di pace di Monza.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 novembre 2009.<br />
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2010.</p>
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		<title>Cassazione Civile, sezione II, 21 settembre 2011, n. 19223</title>
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		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 11:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Impugnazione delle Delibere]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[azionabilità]]></category>
		<category><![CDATA[condomini]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti]]></category>
		<category><![CDATA[ente di gestione]]></category>
		<category><![CDATA[impugnazioni]]></category>

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		<description><![CDATA[Se singoli condomini conservano il potere di agire a difesa di diritti connessi alla partecipazione in condominio, di intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata legittimamente assunta dall'amministratore del condominio e di avvalersi dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunziata nei confronti del condominio, il condomino può sempre impugnare qualsiasi delibera?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente -<br />
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere -<br />
Dott. PETITTI Stefano &#8211; Consigliere -<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso (iscritto al N.R.G. 933/06) proposto da:</p>
<p>G.S. (OMISSIS), rappresentata e difesa, in forza</p>
<p>di procura speciale a margine del ricorso, dall&#8217;Avv.to ABBADESSA Antonio del foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Silvio Pellico n. 44;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>Condominio di (OMISSIS), M. G., P.A., A.S. e G.M., domiciliati presso lo studio dell&#8217;Avv.to Donato Barone del foro di Roma;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati non costituiti -</p>
<p>avverso la sentenza della Corte d&#8217;appello di Roma n. 4933 depositata il 17 novembre 2004.<br />
Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 14 luglio 2011 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;<br />
udito l&#8217;Avv.to Antonio Abbadessa, per parte ricorrente;<br />
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato il 30 giugno 1994 G.S., in qualita&#8217; di condomina dello stabile, evocava, dinnanzi al Tribunale di Roma, il Condominio di (OMISSIS) chiedendo che venisse dichiarata la nullita&#8217; della Delib. 28 maggio</p>
<p>1994, nella parte in cui nominava quale amministratore del condominio la sig.ra G.A..</p>
<p>Instaurato il contraddittorio, senza che il convenuto si costituisse, il Tribunale adito, acquisita la documentazione, in accoglimento della domanda attorea, dichiarava la nullita&#8217; della delibera condominiale in contestazione relativamente alla nomina dell&#8217;amministratrice, condannando lo stesso convenuto alla rifusione delle spese processuali.</p>
<p>In virtu&#8217; di appello interposto dal Condominio, nonche&#8217; dai condomini M.G., P.A., A.S. e G. M., con il quale veniva censurata la decisione del giudice di prime cure per avere erroneamente annullato la delibera de qua sulla base dell&#8217;argomentazione che la nomina dell&#8217;amministratore non era prevista in nessun punto dell&#8217;ordine del giorno, mentre l&#8217;attrice aveva dedotto l&#8217;eccezione di nullita&#8217; per mancanza del numero legale, essendosi peraltro limitata l&#8217;assemblea solo a &#8220;proporre&#8221; il nuovo amministratore, la Corte di appello di Roma, nella resistenza della appellata che preliminarmente eccepiva la carenza di legittimazione dei condomini appellanti, in accoglimento dell&#8217;appello, rigettava la domanda attorea.</p>
<p>A sostegno dell&#8217;adottata sentenza, la corte territoriale evidenziava che non poteva trovare accoglimento l&#8217;eccezione di difetto di legittimazione sollevata dall&#8217;appellata dal momento che essendo il Condominio un ente di gestione e non gia&#8217; un ente giuridico, non privava ciascuno dei singoli condomini del potere di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti l&#8217;immobile condominiale.</p>
<p>Nel merito, assumeva che dall&#8217;esame del verbale dell&#8217;assemblea tenuta il 28.6.1994, la cui convocazione all&#8217;ordine del giorno prevedeva la voce &#8220;dimissioni amministratore&#8221;, si evinceva che l&#8217;assemblea aveva accettato le dimissioni dell&#8217;amministratore, proposto quale nuovo amministratore la sig.ra G.A. e seppure era stato aggiunto che &#8220;il passaggio degli atti avverra&#8217; secondo la consuetudine&#8221;, cio&#8217; non significava avere deliberato alcuna nomina di amministratore in sostituzione del dimissionario, per cui mancava qualsiasi interesse della appellata ad impugnare la delibera de qua.</p>
<p>Avverso l&#8217;indicata sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione al G., che risulta articolato su due motivi.</p>
<p>Nessuno degli intimati si e&#8217; costituito.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullita&#8217; della sentenza per carenza di legittimazione degli appellanti per violazione degli artt. 1130, 1131 c.c. e art. 1136 c.c., comma 4, e degli artt. 100 e 344 c.p.c., nonche&#8217; la nullita&#8217; della procura per violazione degli artt. 82 e 83 c.p.c., con riferimento all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 4.</p>
<p>In primo luogo la ricorrente denuncia la nullita&#8217; dell&#8217;atto di appello perche&#8217; proposto dall&#8217;Amministratore privo dei poteri in quanto non autorizzato da alcuna delibera assembleare, essendosi peraltro nella specie verificata la situazione per cui l&#8217;amministratore, avv.to Donato Barone, ha proposto appello difendendo lui stesso il condominio, senza alcuna delibera. Inoltre i condomini appellanti &#8211; M., P., A. e G. &#8211; non avendo partecipato al giudizio di primo grado e non potendo intervenire ai sensi dell&#8217;art. 344 c.p.c., difettano della necessaria legittimazione ad impugnare la sentenza del giudice di primo grado, rilevando, altresi&#8217;, l&#8217;illeggibilita&#8217; delle firme apposte in procura.</p>
<p>La denuncia seppure sussunta sotto un unico motivo formula due diverse doglianze: l&#8217;una relativa all&#8217;eccezione di carenza di legittimazione dei condomini appellanti, a norma dell&#8217;art. 344 c.p.c., l&#8217;altra riguardante la nullita&#8217; della procura del condominio per difetto di autorizzazione.</p>
<p>Quanto alla prima censura si osserva che questa corte ha avuto occasione di affermare (v. Cass. 29 agosto 1997 n. 8257; Cass. 12 marzo 1994 n. 2393) che il principio per cui essendo un condominio un ente di gestione sfornito di personalita&#8217; distinta da quella dei suoi partecipanti, resistenza dell&#8217;organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire a difesa di diritti connessi alla detta partecipazione, ne&#8217; quindi del potere di intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata legittimamente assunta dall&#8217;amministratore del condominio e di avvalersi dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunziata nei confronti dell&#8217;amministratore stesso, non trova applicazione nei riguardi delle controversie aventi ad oggetto l&#8217;impugnazione di deliberazioni della assemblea condominiale che, come quella relativa alla nomina dell&#8217;amministratore, quindi con finalita&#8217; di gestione del servizio comune, inteso in senso strumentale, tendono ad soddisfare esigenze soltanto collettive della gestione stessa, senza attinenza diretta all&#8217;interesse esclusivo di uno o piu&#8217; partecipanti, con la conseguenza che in tale controversia la legittimazione ad agire e quindi ad impugnare spetta in via esclusiva all&#8217;amministratore, con esclusione della possibilita&#8217; di impugnazione da parte del singolo condomino (v. in tale senso piu&#8217; di recente Cass. 29.1.2009 n. 2396).</p>
<p>Ne consegue che l&#8217;appello proposto da M.G., P. A., A.S. e G.M. andava dichiarato inammissibile, essendo fondata l&#8217;eccezione di mancanza di legittimazione ad impugnare, sollevata dalla ricorrente nei loro confronti; sicche&#8217; la sentenza in parte qua deve essere cassata.</p>
<p>Di converso, l&#8217;ulteriore questione circa l&#8217;eccezione di nullita&#8217; della procura rilasciata nell&#8217;atto di appello dal Condominio e&#8217; inammissibile.</p>
<p>Invero, come si evince dal contesto del motivo attentamente esaminato, la ricorrente non addebita al giudice di appello l&#8217;omessa rilevazione d&#8217;ufficio, in assenza di eccezione dell&#8217;appellata, della nullita&#8217; della procura apposta a margine del ricorso di secondo grado. e&#8217; evidente, dunque, che l&#8217;eccezione d&#8217;improcedibilita&#8217; dell&#8217;appello per nullita&#8217; della relativa procura non venne sollevata nel secondo grado; infatti, la Corte di appello capitolina non fa alcun richiamo a tale eccezione.</p>
<p>Se ne deduce che l&#8217;eccezione in esame e&#8217; stata proposta per la prima volta in questa sede di legittimita&#8217;.</p>
<p>Com&#8217;e&#8217; noto, in cassazione non e&#8217; consentita la proposizione di nuove questioni di diritto, ancorche&#8217; rilevabili d&#8217;ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto preclusi alla Suprema Corte (cfr. fra le tante Cass. 12 febbraio 1993 n.1772; Cass. 30 marzo 1995 n. 3810).</p>
<p>E&#8217; poi di tutta evidenza che la decisione della questione prospettata postula accertamenti di fatto e valutazioni (esame di documenti prodotti in relazione alle norme citate), inammissibili in questa sede.</p>
<p>E se anche in fattispecie processuali analoghe si e&#8217; deciso, sia pure in tempi non recenti, che la nullita&#8217; di atti processuali, verificatasi nei pregressi gradi del giudizio di merito (in tema di legittimazione ad causam, di difetto di legittimazione processuale, di nullita&#8217; del procedimento sotto il profilo della non integrita&#8217; del contraddittorio), puo&#8217; essere eccepita per la prima volta in cassazione o da questa rilevata anche d&#8217;ufficio, anche se richiede indagini ed accertamenti di fatto, va tuttavia osservato che &#8220;tali accertamenti debbono potersi compiere sui documenti e sugli altri elementi gia&#8217; acquisiti al processo&#8221;, non essendo ammissibile la produzione di nuovi documenti nemmeno sotto il profilo che essi riguarderebbero la nullita&#8217; della sentenza impugnata, perche&#8217; la nullita&#8217; cui fa riferimento la norma dell&#8217;art. 372 c.p.c., e&#8217; solo quella che inficia la sentenza in se&#8217; direttamente e non gia&#8217; anche quella che sia effetto di altra nullita&#8217; che riguardi il procedimento.</p>
<p>La ragione della limitazione sta nella natura e nella funzione del giudizio di cassazione, che vuole essere giudizio sul processo e quindi giudizio di valore sui dati del processo, e non puo&#8217; quindi di regola consentire la deduzione o la prova di fatti nuovf (in tal senso vedasi: Cass. Sez. Unite 23 marzo 1963 n. 738; Cass. 12 agosto 1963 n. 2299; 30 marzo 1966 n. 845; piu&#8217; di recente, Cass. 23.12.1998 n. 12843; Cass. 8.5.2006 n. 10437; nello stesso senso, con riferimento a negozi di natura sostanziale Cass. 30 aprile 1979 n, 2515; Sez. Un. 24 marzo 1976 n. 1035; 3 gennaio 1984 n. 11; Sez. Un. 3 novembre 1986 n. 6418; 15 febbraio 1992 n. 1873).</p>
<p>Cio&#8217; premesso in linea di diritto, va rilevato in punto di fatto che la ricorrente non ha affatto dimostrato che, sulla base di documenti o di altri elementi ritualmente acquisiti nei pregressi gradi di merito, questa Corte potrebbe e quindi dovrebbe rilevare anche d&#8217;ufficio la nullita&#8217; della procura in questione, con le relative conseguenze.</p>
<p>Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1129, 1130 c.c. e art. 1136 c.c., comma 4, nonche&#8217; insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte e comunque rilevabile di ufficio,con riferimento all&#8217;art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere la Corte di merito erroneamente interpretato il verbale dell&#8217;assemblea in contesa dal momento che con l&#8217;accettazione delle dimissioni dell&#8217;amministratore uscente, l&#8217;adunanza doveva in ogni caso provvedere alla nomina di un nuovo amministratore, incombendo altresi&#8217; l&#8217;obbligo di dare esecuzione alla delibera con il passaggio delle consegne (artt. 1129 e 1130 c.c.). Inoltre il giudice del gravame e&#8217; incorso nella violazione dell&#8217;art. 1362 c.c., applicabile anche alle delibere assembleari, che impone al giudice di ricercare la comune volonta&#8217; delle parti e cio&#8217; omettendo di motivare i passaggi logici-giuridici sopra esposti.</p>
<p>La Corte rileva l&#8217;infondatezza delle dette complessive censure che, per evidenti ragioni di ordine logico e per economia di trattazione, possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza riguardando tutte, sia pur sotto profili diversi, le stesse problematiche (interpretazione delibera condominiale del 28.5.1994 e poteri dell&#8217;assemblea condominiale) e, in parte, le stesse disposizioni normative (artt. 1129, 1130, 1136, 1362 c.c.). Cio&#8217; posto occorre osservare che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, la delibera condominiale va interpretata secondo i criteri ermeneutici previsti dall&#8217;art. 1362 c.c., e segg. ed il relativo compito e&#8217; affidato al giudice del merito (tra le tante, sentenze: Cass. 28.2.2006 n. 4501; Cass. 27.8.2002 n. 12556; Cass. 24.1.2001 n. 971; Cass. 20.3.1998 n. 2968; Cass. 8.3.1997 n. 2101; Cass. 25.10.1980 n. 5759). Nello svolgere detto compito di interpretazione il Giudice di merito deve innanzitutto tener presente l&#8217;elemento letterale, come dato da cui emerge in modo diretto ed immediato la volonta&#8217; delle parti, e, quindi, nel caso in cui questo si appalesi insufficiente, in quanto le espressioni usate siano equivoche o poco chiare, procedere alla indagine sulla volonta&#8217; con l&#8217;ausilio graduale degli altri canoni interpretativi sussidiari indicati nell&#8217;art. 1362 c.c., e segg., facendo segnatamente ricorso all&#8217;altro indefettibile criterio del comportamento delle parti ed a quello della conservazione degli effetti della volonta&#8217;, che impone all&#8217;interprete di conferire alle espressioni letterali un qualche effetto giuridicamente apprezzabile anziche&#8217; nessun effetto o un significato meramente programmatico.</p>
<p>In particolare l&#8217;indagine compiuta dal giudice del merito al fine di stabilire se la delibera condominiale adottata con l&#8217;accettazione delle dimissione dell&#8217;amministratore uscente, abbia comportato o meno anche la nomina del nuovo amministratore involge un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimita&#8217; se sorretto da corretta ed adeguata motivazione.</p>
<p>Nella specie il giudice di appello ha proceduto alla valutazione del significato letterale e logico delle espressioni adoperate nella delibera in questione ed ha ampiamente giustificato tale valutazione insindacabile in questa sede di legittimita&#8217; in quanto sorretta da adeguata e congrua motivazione immune da vizi logici o giuridici.</p>
<p>Le censure mosse dalla G. relative al lamentato errore che sarebbe stato commesso dalla corte territoriale nel ravvisare nella delibera 28.5.1994 solo una &#8220;proposta&#8221; di nomina della sig.ra G.A. quale nuovo amministratore, ossia la presentazione della sua candidatura &#8211; e non gia&#8217; la sua nomina nell&#8217;incarico e si risolvono essenzialmente in una indagine di fatto affidata al giudice del merito e censurabile in sede di legittimita&#8217; solo per il caso di insufficienza o contraddittorieta&#8217; di motivazione tale da non consentire la ricostruzione dell&#8217;iter logico seguito per giungere alla decisione, ovvero per il caso di violazione delle regole ermeneutiche. In questa sede di legittimita&#8217; la censura dell&#8217;interpretazione data dai giudici di merito alla delibera in questione, puo&#8217; essere formulata sotto due distinte angolazioni: denunciando l&#8217;errore di diritto sostanziale per non essere state rispettate le regole di ermeneutica dettate dall&#8217;art. 1362 c.c., e segg.; ovvero investendo la coerenza formale del ragionamento attraverso il quale la sentenza impugnata e&#8217; pervenuta a ricostruire il contenuto della delibera e la volonta&#8217; dell&#8217;assemblea dei condomini.</p>
<p>Nel caso in esame, come rilevato, la corte distrettuale ha ampiamente giustificato il proprio convincimento e la propria valutazione: sul punto il procedimento logico-giuridico sviluppato nell&#8217;impugnata decisione e&#8217; coerente e razionale; il giudizio di fatto in cui si e&#8217; concretato il risultato dell&#8217;interpretazione della deliberazione condominiale e&#8217; fondato su un&#8217;indagine condotta nel rispetto dei comuni canoni di ermeneutica e sorretto da motivazione adeguata e corretta.</p>
<p>D&#8217;altro canto il ricorso nell&#8217;evidenziare che la corte di appello si sarebbe discostata dai canoni interpretativi legali perche&#8217; l&#8217;accettazione delle dimissione dell&#8217;amministratore uscente avrebbe dovuto comportare necessariamente la nomina di un nuovo amministratore, non tiene conto che l&#8217;amministratore dimissionario rimane comunque in carica sino alla sua sostituzione per gli adempimenti di ordinaria amministrazione.</p>
<p>Deve pertanto ritenersi corretta l&#8217;operazione ermeneutica compiuta dal giudice del merito: cio&#8217; rende manifesto che la ricorrente ha inteso investire il &#8220;risultato&#8221; interpretativo raggiunto; il che e&#8217; inammissibile in questa sede.</p>
<p>Da quanto precede deriva logicamente l&#8217;infondatezza delle critiche (sviluppate con la prima parte del secondo motivo di ricorso) concernenti l&#8217;asserita violazione degli artt. 1129, 1130 e 1136 c.c.. per la parte concernente i poteri e le attribuzioni dell&#8217;assemblea in tema di successione degli amministratori (v. Cass. 27.8.2002 n. 12556).</p>
<p>In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso in ordine al difetto di legittimazione dei condomini, mentre va rigettato per il resto il ricorso.</p>
<p>Poiche&#8217; l&#8217;appello presentato dai condomini era improponibile, ne consegue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell&#8217;art. 382 c.p.c..</p>
<p>In considerazione della mancata costituzione degli intimati, nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso in ordine al difetto di legittimazione dei condomini, cassando sul punto la sentenza impugnata senza rinvio; rigetta per il resto il ricorso.</p>
<p>Cosi&#8217; deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda CIVILE, il 14 luglio 2011.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2011</p>
<p>Cassazione Civile, sezione II, 21 settembre 2011, n. 19223</p>
<p>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</p>
<p>SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:</p>
<p>Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente -</p>
<p>Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio &#8211; Consigliere -</p>
<p>Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere -</p>
<p>Dott. PETITTI Stefano &#8211; Consigliere -</p>
<p>Dott. FALASCHI Milena &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p>SENTENZA</p>
<p>sul ricorso (iscritto al N.R.G. 933/06) proposto da:</p>
<p>G.S. (OMISSIS), rappresentata e difesa, in forza</p>
<p>di procura speciale a margine del ricorso, dall&#8217;Avv.to ABBADESSA Antonio del foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Silvio Pellico n. 44;</p>
<p>- ricorrente -</p>
<p>contro</p>
<p>Condominio di (OMISSIS), M. G., P.A., A.S. e G.M.,</p>
<p>domiciliati presso lo studio dell&#8217;Avv.to Donato Barone del foro di Roma;</p>
<p>- intimati non costituiti -</p>
<p>avverso la sentenza della Corte d&#8217;appello di Roma n. 4933 depositata il 17 novembre 2004.</p>
<p>Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 14 luglio 2011 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;</p>
<p>udito l&#8217;Avv.to Antonio Abbadessa, per parte ricorrente;</p>
<p>udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</p>
<p>Con atto di citazione notificato il 30 giugno 1994 G.S., in qualita&#8217; di condomina dello stabile, evocava, dinnanzi al Tribunale di Roma, il Condominio di (OMISSIS) chiedendo che venisse dichiarata la nullita&#8217; della Delib. 28 maggio</p>
<p>1994, nella parte in cui nominava quale amministratore del condominio la sig.ra G.A..</p>
<p>Instaurato il contraddittorio, senza che il convenuto si costituisse, il Tribunale adito, acquisita la documentazione, in accoglimento della domanda attorea, dichiarava la nullita&#8217; della delibera condominiale in contestazione relativamente alla nomina dell&#8217;amministratrice, condannando lo stesso convenuto alla rifusione delle spese processuali.</p>
<p>In virtu&#8217; di appello interposto dal Condominio, nonche&#8217; dai condomini M.G., P.A., A.S. e G. M., con il quale veniva censurata la decisione del giudice di prime cure per avere erroneamente annullato la delibera de qua sulla base dell&#8217;argomentazione che la nomina dell&#8217;amministratore non era prevista in nessun punto dell&#8217;ordine del giorno, mentre l&#8217;attrice aveva dedotto l&#8217;eccezione di nullita&#8217; per mancanza del numero legale, essendosi peraltro limitata l&#8217;assemblea solo a &#8220;proporre&#8221; il nuovo amministratore, la Corte di appello di Roma, nella resistenza della appellata che preliminarmente eccepiva la carenza di legittimazione dei condomini appellanti, in accoglimento dell&#8217;appello, rigettava la domanda attorea.</p>
<p>A sostegno dell&#8217;adottata sentenza, la corte territoriale evidenziava che non poteva trovare accoglimento l&#8217;eccezione di difetto di legittimazione sollevata dall&#8217;appellata dal momento che essendo il Condominio un ente di gestione e non gia&#8217; un ente giuridico, non privava ciascuno dei singoli condomini del potere di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti l&#8217;immobile condominiale.</p>
<p>Nel merito, assumeva che dall&#8217;esame del verbale dell&#8217;assemblea tenuta il 28.6.1994, la cui convocazione all&#8217;ordine del giorno prevedeva la voce &#8220;dimissioni amministratore&#8221;, si evinceva che l&#8217;assemblea aveva accettato le dimissioni dell&#8217;amministratore, proposto quale nuovo amministratore la sig.ra G.A. e seppure era stato aggiunto che &#8220;il passaggio degli atti avverra&#8217; secondo la consuetudine&#8221;, cio&#8217; non significava avere deliberato alcuna nomina di amministratore in sostituzione del dimissionario, per cui mancava qualsiasi interesse della appellata ad impugnare la delibera de qua.</p>
<p>Avverso l&#8217;indicata sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione al G., che risulta articolato su due motivi.</p>
<p>Nessuno degli intimati si e&#8217; costituito.</p>
<p>MOTIVI DELLA DECISIONE</p>
<p>Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullita&#8217; della sentenza per carenza di legittimazione degli appellanti per violazione degli artt. 1130, 1131 c.c. e art. 1136 c.c., comma 4, e degli artt. 100 e 344 c.p.c., nonche&#8217; la nullita&#8217; della procura per violazione degli artt. 82 e 83 c.p.c., con riferimento all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 4.</p>
<p>In primo luogo la ricorrente denuncia la nullita&#8217; dell&#8217;atto di appello perche&#8217; proposto dall&#8217;Amministratore privo dei poteri in quanto non autorizzato da alcuna delibera assembleare, essendosi peraltro nella specie verificata la situazione per cui l&#8217;amministratore, avv.to Donato Barone, ha proposto appello difendendo lui stesso il condominio, senza alcuna delibera. Inoltre i condomini appellanti &#8211; M., P., A. e G. &#8211; non avendo partecipato al giudizio di primo grado e non potendo intervenire ai sensi dell&#8217;art. 344 c.p.c., difettano della necessaria legittimazione ad impugnare la sentenza del giudice di primo grado, rilevando, altresi&#8217;, l&#8217;illeggibilita&#8217; delle firme apposte in procura.</p>
<p>La denuncia seppure sussunta sotto un unico motivo formula due diverse doglianze: l&#8217;una relativa all&#8217;eccezione di carenza di legittimazione dei condomini appellanti, a norma dell&#8217;art. 344 c.p.c., l&#8217;altra riguardante la nullita&#8217; della procura del condominio per difetto di autorizzazione.</p>
<p>Quanto alla prima censura si osserva che questa corte ha avuto occasione di affermare (v. Cass. 29 agosto 1997 n. 8257; Cass. 12 marzo 1994 n. 2393) che il principio per cui essendo un condominio un ente di gestione sfornito di personalita&#8217; distinta da quella dei suoi partecipanti, resistenza dell&#8217;organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire a difesa di diritti connessi alla detta partecipazione, ne&#8217; quindi del potere di intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata legittimamente assunta dall&#8217;amministratore del condominio e di avvalersi dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunziata nei confronti dell&#8217;amministratore stesso, non trova applicazione nei riguardi delle controversie aventi ad oggetto l&#8217;impugnazione di deliberazioni della assemblea condominiale che, come quella relativa alla nomina dell&#8217;amministratore, quindi con finalita&#8217; di gestione del servizio comune, inteso in senso strumentale, tendono ad soddisfare esigenze soltanto collettive della gestione stessa, senza attinenza diretta all&#8217;interesse esclusivo di uno o piu&#8217; partecipanti, con la conseguenza che in tale controversia la legittimazione ad agire e quindi ad impugnare spetta in via esclusiva all&#8217;amministratore, con esclusione della possibilita&#8217; di impugnazione da parte del singolo condomino (v. in tale senso piu&#8217; di recente Cass. 29.1.2009 n. 2396).</p>
<p>Ne consegue che l&#8217;appello proposto da M.G., P. A., A.S. e G.M. andava dichiarato inammissibile, essendo fondata l&#8217;eccezione di mancanza di legittimazione ad impugnare, sollevata dalla ricorrente nei loro confronti; sicche&#8217; la sentenza in parte qua deve essere cassata.</p>
<p>Di converso, l&#8217;ulteriore questione circa l&#8217;eccezione di nullita&#8217; della procura rilasciata nell&#8217;atto di appello dal Condominio e&#8217; inammissibile.</p>
<p>Invero, come si evince dal contesto del motivo attentamente esaminato, la ricorrente non addebita al giudice di appello l&#8217;omessa rilevazione d&#8217;ufficio, in assenza di eccezione dell&#8217;appellata, della nullita&#8217; della procura apposta a margine del ricorso di secondo grado. e&#8217; evidente, dunque, che l&#8217;eccezione d&#8217;improcedibilita&#8217; dell&#8217;appello per nullita&#8217; della relativa procura non venne sollevata nel secondo grado; infatti, la Corte di appello capitolina non fa alcun richiamo a tale eccezione.</p>
<p>Se ne deduce che l&#8217;eccezione in esame e&#8217; stata proposta per la prima volta in questa sede di legittimita&#8217;.</p>
<p>Com&#8217;e&#8217; noto, in cassazione non e&#8217; consentita la proposizione di nuove questioni di diritto, ancorche&#8217; rilevabili d&#8217;ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto preclusi alla Suprema Corte (cfr. fra le tante Cass. 12 febbraio 1993 n.1772; Cass. 30 marzo 1995 n. 3810).</p>
<p>E&#8217; poi di tutta evidenza che la decisione della questione prospettata postula accertamenti di fatto e valutazioni (esame di documenti prodotti in relazione alle norme citate), inammissibili in questa sede.</p>
<p>E se anche in fattispecie processuali analoghe si e&#8217; deciso, sia pure in tempi non recenti, che la nullita&#8217; di atti processuali, verificatasi nei pregressi gradi del giudizio di merito (in tema di legittimazione ad causam, di difetto di legittimazione processuale, di nullita&#8217; del procedimento sotto il profilo della non integrita&#8217; del contraddittorio), puo&#8217; essere eccepita per la prima volta in cassazione o da questa rilevata anche d&#8217;ufficio, anche se richiede indagini ed accertamenti di fatto, va tuttavia osservato che &#8220;tali accertamenti debbono potersi compiere sui documenti e sugli altri elementi gia&#8217; acquisiti al processo&#8221;, non essendo ammissibile la produzione di nuovi documenti nemmeno sotto il profilo che essi riguarderebbero la nullita&#8217; della sentenza impugnata, perche&#8217; la nullita&#8217; cui fa riferimento la norma dell&#8217;art. 372 c.p.c., e&#8217; solo quella che inficia la sentenza in se&#8217; direttamente e non gia&#8217; anche quella che sia effetto di altra nullita&#8217; che riguardi il procedimento.</p>
<p>La ragione della limitazione sta nella natura e nella funzione del giudizio di cassazione, che vuole essere giudizio sul processo e quindi giudizio di valore sui dati del processo, e non puo&#8217; quindi di regola consentire la deduzione o la prova di fatti nuovf (in tal senso vedasi: Cass. Sez. Unite 23 marzo 1963 n. 738; Cass. 12 agosto 1963 n. 2299; 30 marzo 1966 n. 845; piu&#8217; di recente, Cass. 23.12.1998 n. 12843; Cass. 8.5.2006 n. 10437; nello stesso senso, con riferimento a negozi di natura sostanziale Cass. 30 aprile 1979 n, 2515; Sez. Un. 24 marzo 1976 n. 1035; 3 gennaio 1984 n. 11; Sez. Un. 3 novembre 1986 n. 6418; 15 febbraio 1992 n. 1873).</p>
<p>Cio&#8217; premesso in linea di diritto, va rilevato in punto di fatto che la ricorrente non ha affatto dimostrato che, sulla base di documenti o di altri elementi ritualmente acquisiti nei pregressi gradi di merito, questa Corte potrebbe e quindi dovrebbe rilevare anche d&#8217;ufficio la nullita&#8217; della procura in questione, con le relative conseguenze.</p>
<p>Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1129, 1130 c.c. e art. 1136 c.c., comma 4, nonche&#8217; insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte e comunque rilevabile di ufficio,con riferimento all&#8217;art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere la Corte di merito erroneamente interpretato il verbale dell&#8217;assemblea in contesa dal momento che con l&#8217;accettazione delle dimissioni dell&#8217;amministratore uscente, l&#8217;adunanza doveva in ogni caso provvedere alla nomina di un nuovo amministratore, incombendo altresi&#8217; l&#8217;obbligo di dare esecuzione alla delibera con il passaggio delle consegne (artt. 1129 e 1130 c.c.). Inoltre il giudice del gravame e&#8217; incorso nella violazione dell&#8217;art. 1362 c.c., applicabile anche alle delibere assembleari, che impone al giudice di ricercare la comune volonta&#8217; delle parti e cio&#8217; omettendo di motivare i passaggi logici-giuridici sopra esposti.</p>
<p>La Corte rileva l&#8217;infondatezza delle dette complessive censure che, per evidenti ragioni di ordine logico e per economia di trattazione, possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza riguardando tutte, sia pur sotto profili diversi, le stesse problematiche (interpretazione delibera condominiale del 28.5.1994 e poteri dell&#8217;assemblea condominiale) e, in parte, le stesse disposizioni normative (artt. 1129, 1130, 1136, 1362 c.c.). Cio&#8217; posto occorre osservare che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, la delibera condominiale va interpretata secondo i criteri ermeneutici previsti dall&#8217;art. 1362 c.c., e segg. ed il relativo compito e&#8217; affidato al giudice del merito (tra le tante, sentenze: Cass. 28.2.2006 n. 4501; Cass. 27.8.2002 n. 12556; Cass. 24.1.2001 n. 971; Cass. 20.3.1998 n. 2968; Cass. 8.3.1997 n. 2101; Cass. 25.10.1980 n. 5759). Nello svolgere detto compito di interpretazione il Giudice di merito deve innanzitutto tener presente l&#8217;elemento letterale, come dato da cui emerge in modo diretto ed immediato la volonta&#8217; delle parti, e, quindi, nel caso in cui questo si appalesi insufficiente, in quanto le espressioni usate siano equivoche o poco chiare, procedere alla indagine sulla volonta&#8217; con l&#8217;ausilio graduale degli altri canoni interpretativi sussidiari indicati nell&#8217;art. 1362 c.c., e segg., facendo segnatamente ricorso all&#8217;altro indefettibile criterio del comportamento delle parti ed a quello della conservazione degli effetti della volonta&#8217;, che impone all&#8217;interprete di conferire alle espressioni letterali un qualche effetto giuridicamente apprezzabile anziche&#8217; nessun effetto o un significato meramente programmatico.</p>
<p>In particolare l&#8217;indagine compiuta dal giudice del merito al fine di stabilire se la delibera condominiale adottata con l&#8217;accettazione delle dimissione dell&#8217;amministratore uscente, abbia comportato o meno anche la nomina del nuovo amministratore involge un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimita&#8217; se sorretto da corretta ed adeguata motivazione.</p>
<p>Nella specie il giudice di appello ha proceduto alla valutazione del significato letterale e logico delle espressioni adoperate nella delibera in questione ed ha ampiamente giustificato tale valutazione insindacabile in questa sede di legittimita&#8217; in quanto sorretta da adeguata e congrua motivazione immune da vizi logici o giuridici.</p>
<p>Le censure mosse dalla G. relative al lamentato errore che sarebbe stato commesso dalla corte territoriale nel ravvisare nella delibera 28.5.1994 solo una &#8220;proposta&#8221; di nomina della sig.ra G.A. quale nuovo amministratore, ossia la presentazione della sua candidatura &#8211; e non gia&#8217; la sua nomina nell&#8217;incarico e si risolvono essenzialmente in una indagine di fatto affidata al giudice del merito e censurabile in sede di legittimita&#8217; solo per il caso di insufficienza o contraddittorieta&#8217; di motivazione tale da non consentire la ricostruzione dell&#8217;iter logico seguito per giungere alla decisione, ovvero per il caso di violazione delle regole ermeneutiche. In questa sede di legittimita&#8217; la censura dell&#8217;interpretazione data dai giudici di merito alla delibera in questione, puo&#8217; essere formulata sotto due distinte angolazioni: denunciando l&#8217;errore di diritto sostanziale per non essere state rispettate le regole di ermeneutica dettate dall&#8217;art. 1362 c.c., e segg.; ovvero investendo la coerenza formale del ragionamento attraverso il quale la sentenza impugnata e&#8217; pervenuta a ricostruire il contenuto della delibera e la volonta&#8217; dell&#8217;assemblea dei condomini.</p>
<p>Nel caso in esame, come rilevato, la corte distrettuale ha ampiamente giustificato il proprio convincimento e la propria valutazione: sul punto il procedimento logico-giuridico sviluppato nell&#8217;impugnata decisione e&#8217; coerente e razionale; il giudizio di fatto in cui si e&#8217; concretato il risultato dell&#8217;interpretazione della deliberazione condominiale e&#8217; fondato su un&#8217;indagine condotta nel rispetto dei comuni canoni di ermeneutica e sorretto da motivazione adeguata e corretta.</p>
<p>D&#8217;altro canto il ricorso nell&#8217;evidenziare che la corte di appello si sarebbe discostata dai canoni interpretativi legali perche&#8217; l&#8217;accettazione delle dimissione dell&#8217;amministratore uscente avrebbe dovuto comportare necessariamente la nomina di un nuovo amministratore, non tiene conto che l&#8217;amministratore dimissionario rimane comunque in carica sino alla sua sostituzione per gli adempimenti di ordinaria amministrazione.</p>
<p>Deve pertanto ritenersi corretta l&#8217;operazione ermeneutica compiuta dal giudice del merito: cio&#8217; rende manifesto che la ricorrente ha inteso investire il &#8220;risultato&#8221; interpretativo raggiunto; il che e&#8217; inammissibile in questa sede.</p>
<p>Da quanto precede deriva logicamente l&#8217;infondatezza delle critiche (sviluppate con la prima parte del secondo motivo di ricorso) concernenti l&#8217;asserita violazione degli artt. 1129, 1130 e 1136 c.c.. per la parte concernente i poteri e le attribuzioni dell&#8217;assemblea in tema di successione degli amministratori (v. Cass. 27.8.2002 n. 12556).</p>
<p>In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso in ordine al difetto di legittimazione dei condomini, mentre va rigettato per il resto il ricorso.</p>
<p>Poiche&#8217; l&#8217;appello presentato dai condomini era improponibile, ne consegue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell&#8217;art. 382 c.p.c..</p>
<p>In considerazione della mancata costituzione degli intimati, nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di cassazione.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso in ordine al difetto di legittimazione dei condomini, cassando sul punto la sentenza impugnata senza rinvio; rigetta per il resto il ricorso.</p>
<p>Cosi&#8217; deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda CIVILE, il 14 luglio 2011.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2011</p>
<p>DEPOSITATO IL 21/09/2011</p>
<p>UDIENZA DEL 14/07/2011</p>
<p>SEZIONE 2</p>
<p>TIPO SENTENZA S</p>
<p>ANNO/NUMERO 2011/19223</p>
<p>NumeroSentenza 19223</p>
<p>AnnoSentenza 2011</p>
<p>NRG 2006/933</p>
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