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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; impugnazione delle delibere</title>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione VI, Ordinanza 8 marzo 2011 n. 7074</title>
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		<pubDate>Sat, 23 Nov 2013 21:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Impugnazione delle Delibere]]></category>
		<category><![CDATA[competenza]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[impugnazione delle delibere]]></category>

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		<description><![CDATA[Quali sono i criteri di competenza da seguire per impugnare una delibera assembleare?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SESTA CIVILE<br />
SOTTOSEZIONE 2</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. SETTIMJ Giovanni &#8211; Presidente -<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. BUCCIANTE Ettore &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>sul ricorso 12040/2010 proposto da:</p>
<p>M.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 9-10, presso lo studio dell&#8217;avvocato FIORETTI Andrea, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO VIA (OMISSIS), in persona del suo Amministratore pro tempore, elettivamente domiciLiato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 12, presso lo studio dell&#8217;avvocato GIAMMARIOLI Paolo Salvatore, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine della memoria difensiva;</p>
<p style="text-align: right;">- resistente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 4804/2010 del TRIBUNALE di ROMA del 22/02/10, depositata il 03/03/2010;<br />
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/01/2011 da Consigliere Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI;<br />
è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che nulla osserva.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Si trascrive di seguito la relazione ex art. 380 bis c.p.c., redatta in data 18.11.10 dal consigliere designato per l&#8217;esame preliminare.</p>
<p>&#8220;Il relatore, letti gli atti relativi al ricorso di cui sopra;</p>
<p>premesso che il giudice a quo, adito per l&#8217;annullamento di una delibera assembleare, con la quale era disposto che la chiave d&#8217;accesso al lastrico solare comune avrebbe dovuto essere custodita dal portiere, cui i condomini avrebbero potuto rivolgersi in caso di bisogno, ha declinato la propria competenza, ravvisando quella per materia del Giudice di Pace ai sensi dell&#8217;art. 7 c.p.c., comma 3, vertendosi in materia relativa alle modalità di uso dei servizi condominiali;</p>
<p>rilevato che il ricorrente censura la suddetta decisione, sull&#8217;essenziale considerazione che la natura formale del pregiudiziale motivo d&#8217;impugnazione da lui dedotto, attinente alla mancata preventiva inclusione dell&#8217;oggetto suddetto nell&#8217;ordine del giorno dell&#8217;assemblea comunicato ai condomini negli avvisi di convocazione, ne comporterebbe la non riconducibilità alla suindicata competenza per materia, per cui, applicandosi quella generale per valore, il tribunale sarebbe stato correttamente adito:</p>
<p>ritenuta la manifesta infondatezza della suesposta tesi, perchè l&#8217;oggetto della deliberazione, che si assume nulla per vizi di forma,comunque attiene ad una questione rientrante ratione materiae nella previsione di cui all&#8217;art. 7 c.p.c., comma 3, derogatoria rispetto a quella generale ripartita secondo il valore della controversia, a nulla rilevando che la preliminare ragione dell&#8217;impugnazione si fondi sulla violazione di norme disciplinanti la convocazione dell&#8217;assemblea a la preventiva indicazione nell&#8217;o.d.g.</p>
<p>degli argomenti da trattare, al riguardo non sussistendo alcuna norma o principio generale riservante i relativi giudizi alla cognizione del Tribunale;</p>
<p>considerato, pertanto, che il riparto di competenza anche in questi casi deve avvenire sulla base del principio contenutistico, avente riguardo al tema specifico del deliberato assembleare, di cui l&#8217;attore si dolga, nella specie chiaramente attinente alle modalità di esercizio e non alla sussistenza o estensione di un diritto dei condomini, quali che ne siano le ragioni della dedotta illegittimità;</p>
<p>propone rigettarsi il ricorso, confermando la dichiarazione di competenza per materia del Tribunale di Roma&#8221;.</p>
<p>Tanto premesso, lette le memorie depositate dalle parti, rilevato che la difesa del ricorrente non ha proposto ulteriori argomentazioni atte a superare quelle esposte nella relazione, che vanno integralmente confermate (emendandosi peraltro l&#8217;errore materiale finale,laddove deve intendersi confermata &#8220;la dichiarazione di incompetenza per materia del Tribunale di Roma&#8221;), il collegio ribadisce che è all&#8217;oggetto della impugnata deliberazione condominiale, e non anche alle addotte ragioni di illegittimità (quand&#8217;anche di ordine formale), che deve aversi riguardosi fini della determinazione della competenza per materia ex art. 7 c.p.c., comma 3, n. 2, al riguardo assumendo rilievo, ai fini dell&#8217;individuazione del petitum sostanziale, la natura delle situazioni soggettive su cui specificamente incide l&#8217;atto impugnato.</p>
<p>Il ricorso va pertanto respinto, dichiarandosi la competenza del Giudice di Pace di Roma, davanti al quale il processo dovrà essere riassunto entro il termine di legge.</p>
<p>Il regolamento delle spese del presente giudizio va, infine, rimesso al giudice di merito.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso, dichiara la competenza del Giudice di Pace di Roma, disponendo la riassunzione del processo davanti al medesimo nei termini di legge e rimettendo il regolamento delle spese del presente giudizio al giudice di merito.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2011.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2011.</p>
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		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 14 aprile 2011 n. 8491</title>
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		<pubDate>Sat, 23 Nov 2013 17:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Impugnazione delle Delibere]]></category>
		<category><![CDATA[citazione]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[impugnazione delle delibere]]></category>
		<category><![CDATA[ricorso]]></category>

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		<description><![CDATA[Interessante sentenza delle Sezioni Unite sui mezzo per impugnare le delibere assembleari: c'è bisogno del ricorso o della citazione?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONI UNITE CIVILI</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. VITTORIA Paolo &#8211; Primo Presidente f.f. -<br />
Dott. ELEFANTE Antonino &#8211; Presidente Sezione -<br />
Dott. SALVAGO Salvatore &#8211; Consigliere -<br />
Dott. CECCHERINI Aldo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. FORTE Fabrizio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. BUCCIANTE Ettore &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. DI CEREO Vincenzo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. VIVALDI Roberta &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 872/2005 proposto da:</p>
<p>Z.A., L.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 63, presso lo studio dell&#8217;avvocato GARATTI Luciano, che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato MAFFETTTNI FLAMINIO, per delega a margine del ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell&#8217;amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell&#8217;avvocato ROMANELLI Lorenzo, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato RONZONI ALBERTO, per delega a margine del controricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 859/2003 della CORTE D&#8217;APPELLO di BRESCIA, depositata il 25/10/2003;<br />
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 01/03/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;<br />
udito l&#8217;Avvocato Guido ROMANELLI per delega dell&#8217;avvocato Alberto Ronzoni;<br />
udito il P.M., in persona dell&#8217;Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con sentenza n. 1658/2000 il Tribunale di Bergamo dichiarò inammissibile, per tardività, la domanda proposta da L. A. e Z.A. nei confronti del condominio (OMISSIS): domanda intesa ad ottenere la dichiarazione di nullità o l&#8217;annullamento della Delib. assembleare 12 febbraio 1998, adottata in merito alla ripartizione delle spese di rifacimento della copertura di autorimesse interrate.</p>
<p>Con sentenza n. 1450/2000 lo stesso Tribunale respinse l&#8217;opposizione, ugualmente proposta da L.A. e Z.A., avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1216 del 1998, avente per oggetto il pagamento al condominio &#8220;(OMISSIS)&#8221; della quota di loro pertinenza delle spese suddette.</p>
<p>Impugnate dai soccombenti, le due decisioni, previa riunione delle cause, sono state confermate dalla Corte d&#8217;appello di Brescia, che con sentenza n. 859/2003 ha rigettato i gravami, rilevando che il primo dei suddetti giudizi era stato promosso con citazione, mentre avrebbe dovuto esserlo con ricorso, nè la conseguente invalidità dell&#8217;atto era rimasta sanata, poichè esso era stato bensì notificato, ma non anche depositato in cancelleria, entro il termine di trenta giorni stabilito dall&#8217;art. 1137 c.c..</p>
<p>Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione L. A. e Z.A., in base a due motivi. Il condominio &#8220;(OMISSIS)&#8221; si è costituito con controricorso e ha presentato due memorie.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Con i due motivi addotti a sostegno del ricorso L.A. e Z.A. rivolgono alla sentenza impugnata essenzialmente una stessa censura, articolata rispettivamente sotto i profili dei vizi della motivazione e della violazione di norme di diritto:</p>
<p>lamentano che ingiustificatamente ed erroneamente la Corte d&#8217;appello ha escluso che la notificazione della citazione per il giudizio di primo grado, avvenuta entro il termine stabilito dall&#8217;art. 1137 c.c., fosse idonea ad evitare la decadenza comminata da tale norma.</p>
<p>Il resistente ha contestato la rilevanza di queste deduzioni, osservando che la deliberazione oggetto della causa è priva di una propria autonoma valenza, in quanto meramente confermativa di un&#8217;altra precedente, la quale non era stata a suo tempo impugnata ed era pertanto divenuta intingibile.</p>
<p>L&#8217;eccezione va disattesa, poichè l&#8217;assunto del controricorrente era già stato prospettato nel giudizio di secondo grado, ma la Corte d&#8217;appello espressamente ha affermato di poterne prescindere, lasciando quindi impregiudicata la questione; nè essa può avere ingresso in questa sede, in quanto implica la necessità di accertamenti di fatto e apprezzamenti di merito non consentiti nel giudizio di legittimità.</p>
<p>La tesi sostenuta da L.A. e Z.A. attiene a un tema che ha dato luogo, nella giurisprudenza di legittimità, a divergenze e contrasti, per la cui composizione il ricorso è stato assegnato alle sezioni unite.</p>
<p>La prima decisione in materia, per quanto consta, è costituita da Cass. 5 maggio 1975 n. 1716, con la quale si è ritenuto che il giudizio deve essere introdotto con ricorso, poichè l&#8217;art. 1137 c.c., impiega appunto tale termine, nel disporre che &#8220;contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino dissenziente può fare ricorso all&#8217;autorità giudiziaria ma il ricorso non sospende l&#8217;esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata dall&#8217;autorità stessa&#8221; e che &#8220;il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data della comunicazione per gli assenti&#8221;.</p>
<p>Questo principio è stato poi ribadito nelle pronunce successive, che hanno ravvisato la ratio della norma, così intesa, nell&#8217;&#8221;esigenza della sollecita soluzione delle questioni che possono intralciare o paralizzare la gestione del condominio&#8221; (Cass. 9 luglio 1997 n. 6205).</p>
<p>Si è tuttavia ammesso, in applicazione del principio di conservazione, che l&#8217;impugnazione delle deliberazioni condominiali possa avvenire efficacemente, pur se irritualmente, anche con citazione, a condizione però che nel termine di trenta giorni l&#8217;atto non sia soltanto notificato, ma anche depositato in cancelleria, poichè unicamente in tal caso può essere equiparato a un ricorso (Cass. 27 febbraio 1988 n. 2081). Questa affermazione è coerente con la costante giurisprudenza di questa Corte, relativa ai limiti della sanabilità della instaurazione con citazione dei giudizi per i quali è stabilita la forma del ricorso, come nelle materie del lavoro dipendente, della separazione personale tra coniugi, della cessazione degli effetti civili e dello scioglimento del matrimonio, delle locazioni (v., da ultimo, Cass. 27 maggio 2010 n. 12990).</p>
<p>A proposito delle impugnazioni delle deliberazioni condominiali, invece, è stato seguito anche un diverso orientamento, secondo cui è sufficiente la tempestiva notificazione della citazione, non occorrendo anche il suo deposito in cancelleria, che avviene successivamente, al momento della iscrizione a ruolo della causa:</p>
<p>Cass. 16 febbraio 1988 n. 1662, 30 luglio 2004 n. 14560, 11 aprile 2006 n. 8440, 27 luglio 2006 n. 17101, 28 maggio 2008 n. 14007.</p>
<p>Questa conclusione è stata giustificata, essenzialmente, in base alla considerazione che la notificazione esaurisce gli adempimenti di immediato interesse per la parte convenuta, mentre darebbe luogo a una incongrua contaminazione normativa imporre per la citazione gli adempimenti che sono richiesti per il ricorso.</p>
<p>Ritiene il collegio che l&#8217;art. 1137 c.c., non disciplina la forma che deve assumere l&#8217;atto introduttivo dei giudizi di cui si tratta.</p>
<p>Depone in questo senso, in primo luogo, la sedes materiae della disposizione, la quale è inserita in un contesto normativo &#8211; il codice civile &#8211; destinato alla configurazione dei diritti e all&#8217;apprestamento delle relative azioni sotto il profilo sostanziale dell&#8217;an e non anche sotto quello procedurale del quomodo: contesto normativo nel quale il termine &#8220;ricorso&#8221; è spesso utilizzato per indicare l&#8217;atto con cui si reagisce, eventualmente anche in sede stragiudiziale, alla lesione di un diritto. Proprio nell&#8217;ambito della disciplina del condominio, infatti, l&#8217;art. 1133 c.c., prevede la possibilità del &#8220;ricorso all&#8217;assemblea&#8221; contro i provvedimenti dell&#8217;amministratore, mentre la parola &#8220;citazione&#8221;, nell&#8217;art. 1131 c.c., indica tutti gli atti con cui il condominio è &#8220;convenuto in giudizio&#8221;, atti che ben possono avere la forma del ricorso, quando si verte in materie per le quali cosè è disposto. Non è quindi significativo l&#8217;argomento lessicale, che viene ricavato dal testo dell&#8217;art. 1137 c.c., nel quale il termine &#8220;ricorso&#8221; è impiegato nel senso generico di istanza giudiziale, che si ha facoltà di proporre per ottenere l&#8217;annullamento delle deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio.</p>
<p>Infatti la prescrizione del ricorso, come veste dell&#8217;atto introduttivo dei giudizi in determinate materie, è sempre accompagnata dalla fissazione di varie altre regole, intese in genere a delineare procedimenti caratterizzati da particolare snellezza e rapidità: regole che mancano del tutto con riguardo alle impugnazioni delle deliberazioni condominiali, per le quali non si dubita che siano soggette alle norme comuni di procedura. Ciò non solo corrobora la tesi del significato generico del termine &#8220;ricorso&#8221;, come compare nell&#8217;art. 1137 c.c., ma fa cadere anche l&#8217;argomento relativo alle esigenze di celerità che la norma avrebbe inteso soddisfare: a questo fine risulta ininfluente che la causa sia promossa nell&#8217;una forma o nell&#8217;altra, se poi deve seguire il suo iter con il rito ordinario; nè rileva la diversità &#8211; sulla quale pure è stato posto l&#8217;accento &#8211; del sistema di fissazione della prima udienza, da parte del giudice invece che dell&#8217;attore, poichè eventuali manovre dilatorie di quest&#8217;ultimo possono essere efficacemente contrastate con il rimedio dell&#8217;an-ticipazione di cui all&#8217;art. 163 bis c.p.c., ma sono comunque già frustrate dalla prevista immediata esecutività delle deliberazioni condominiali, anche se impugnate.</p>
<p>Poichè dunque la norma in considerazione si limita a consentire ai dissenzienti e agli assenti di agire in giudizio, per contestare la conformità alla legge o al regolamento di condominio delle decisioni adottate dall&#8217;assemblea, ma nulla dispone in ordine alle relative modalità, queste vanno individuate alla stregua della generale previsione dell&#8217;art. 163 c.p.c., secondo cui &#8220;la domanda si propone mediante citazione&#8221;. Si evita così anche la discrasia, cui la contraria opinione da luogo, tra le azioni di annullamento e quelle di nullità delle deliberazioni condominiali, in quanto unanimemente soltanto alle prime si ritiene applicabile l&#8217;art. 1137 c.c. (v., tra le altre, Cass. 19 marzo 2010 n. 6714), sicchè nei due casi le domande dovrebbero essere proposte in forme diverse, anche quando si impugna una stessa deliberazione e si deduce che è affetta da vizi che ne comportano sia la nullità sia l&#8217;annullamento. Si evita altresì la divergenza, sopra evidenziata, tra le soluzioni adottate a proposito delle condizioni richieste per la sanabilità dell&#8217;atto, quando si verte nella materia del condominio o nelle altre per le quali è prescritto il ricorso.</p>
<p>Ciò stante, la questione della conversione si pone in termini inversi rispetto a quelli in cui è stata finora affrontata: si tratta di stabilire se la domanda di annullamento di una deliberazione condominiale, proposta impropriamente con ricorso anzichè con citazione, possa essere ritenuta valida e se a questo fine sia sufficiente che entro i trenta giorni stabiliti dall&#8217;art. 1137 c.c., l&#8217;atto venga presentato al giudice, e non anche notificato. A entrambi i quesiti va data risposta affermativa, in quanto l&#8217;adozione della forma del ricorso non esclude l&#8217;idoneità al raggiungimento dello scopo di costituire il rapporto processuale, che sorge già mediante il tempestivo deposito in cancelleria, mentre estendere alla notificazione la necessità del rispetto del termine non risponde ad alcuno specifico e concreto interesse del convenuto, mentre grava l&#8217;attore di un incombente il cui inadempimento può non dipendere da una sua inerzia, ma dai tempi impiegati dall&#8217;ufficio giudiziario per la pronuncia del decreto di fissazione dell&#8217;udienza di comparizione.</p>
<p>In accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice (che si designa in una diversa sezione della Corte d&#8217;appello di Brescia, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità) che si uniformerà al seguente principio di diritto: &#8220;L&#8217;art. 1137 c.c., non disciplina la forma delle impugnazioni delle deliberazioni condominiali, che vanno pertanto proposte con citazione, in applicazione della regola dettata dall&#8217;art. 163 c.p.c.&#8221;.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Brescia, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 1 marzo 2011.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2011.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 20 aprile 2001, n. 5889</title>
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		<pubDate>Fri, 22 Nov 2013 19:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Impugnazione delle Delibere]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[impugnazione delle delibere]]></category>

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		<description><![CDATA[5889]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>[omissis]</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato il 10.4.1992 Marcello De Barbieri, Aldo Tarantola e Francesca Felis, ognuno proprietario .di un appartamento nell&#8217;edificio condominiale sito in Corso Firenze 8 in Genova, convenivano in giudizio dinanzi al tribunale di Genova il condominio del suddetto fabbricato e, premesso che in ordine alla situazione di degrado dell&#8217;atrio condominiale e della galleria di accesso alle tre scale dell&#8217;edificio conseguente ad infiltrazioni idriche di diversa provenienza, l&#8217;amministratore aveva incaricato per l&#8217;accertamento delle cause e per l&#8217;individuazione dei necessari rimedi un professionista le cui indicazioni erano state recepite dall&#8217;assemblea del 22.7.1991, che aveva genericamente approvato i lavori in proposito suggeriti, assumevano che la successiva assemblea del 17.3.1992 aveva invece deliberato di dar corso alla esecuzione di opere di ripristino inadeguate ad eliminare le cause degli inconvenienti verificatisi, e suscettibili di. pregiudicare il decoro e l&#8217;estetica del caseggiato, e di altre non inserite nell&#8217;ordine del giorno; gli attori chiedevano quindi dichiararsi la nullità della suddetta delibera e la condanna del condominio alla esecuzione delle opere necessarie alla eliminazione delle infiltrazioni idriche e delle relative cause.</p>
<p>Il condominio convenuto costituendosi in giudizio contestava il fondamento delle domande attrici di cui chiedeva il rigetto.</p>
<p>Il Presidente istruttore respingeva l&#8217;istanza di sospensione della esecuzione della delibera impugnata e, ritenuta la causa matura per la decisione delle questioni preliminari sollevate dal convenuto, invitava le parti a precisare le conclusioni; avverso tale ordinanza gli attori proponevano reclamo al Collegio, ma l&#8217;istruttore, richiamandosi all&#8217;art. 112 bis.disp.att. c.p.c., reiterava l&#8217;invito alla precisazione delle conclusioni.</p>
<p>Rimessa la causa al Collegio per la decisione, gli attori con ricorso del 21.12.1993 chiedevano l&#8217;espletamento di una consulenza tecnica preventiva; il Presidente istruttore, sentite le parti, dichiarava l&#8217;inammissibilità dell&#8217;istanza per il difetto del requisito dell&#8217;urgenza.</p>
<p>Il Tribunale adito con sentenza del 26.5.1994 rigettava le domande degli attori e li condannava al rimborso delle spese processuali.</p>
<p>Proposta impugnazione da parte del solo condomino De Barbieri, la Corte di Appello di Genova rigettava l&#8217;appello.</p>
<p>La Corte territoriale, esaminando i diversi motivi di gravame formulati, rilevava: era infondata la censura relativa alla asserita indeterminatezza ed impossibilità di eseguire la delibera impugnata, che aveva deciso &#8220;di dar corso ai lavori di riparazione della fognatura dove occorre&#8221; senza individuare l&#8217;estensione di tali opere, il loro costo e l&#8217;impresa scelta per la realizzazione, sia perché non risultava che il De Barbieri in proposito avesse manifestato voto contrario, sia per la natura meramente programmatica della delibera medesima, suscettibile quindi di successiva determinazione ed integrazione nel suo oggetto; del pari era priva di pregio la doglianza relativa alla circostanza che per l&#8217;esecuzione dei lavori erano state incaricate diverse imprese, non essendo ravvisabile al riguardo alcuna violazione di legge o di norma regolamentare; relativamente poi alla lamentata mancata preventiva inclusione nell&#8217;ordine del giorno dell&#8217;assemblea di alcuni lavori inseriti nei preventivi, approvasti, era sufficiente osservare che tale difetto di informazione era stato sanato dal fatto che gli attori avevano accettato di discutere il merito di tutti gli argomenti, rinunciando l implicitamente a denunciare il vizio procedimentali; doveva poi escludersi che le opere oggetto di approvazione potessero compromettere in maniera apprezzabile il decoro e l&#8217;armonia estetica dell&#8217;edificio; i motivi di cui ai numeri 5, 6 e 7 dell&#8217;atto di appello, riguardando l&#8217;idoneità delle opere appurate alla eliminazione delle cause della situazione di degrado riscontrata, attenevano piuttosto al merito delle decisioni adottate, e quindi l&#8217;impugnativa sotto tale profilo era inammissibile; doveva essere inoltre disatteso anche il motivo relativo alla condanna del condominio alla esecuzione di determinate opere, non essendo giuridicamente previsto in proposito l&#8217;intervento del giudice; quanto poi alla doglianza in ordine al reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell&#8217;istanza di sospensione dell&#8217;esecuzione della delibera impugnata, nell&#8217;ordinanza del Presidente istruttore era stato evidenziato che, essendo stata rinviata la causa per la decisione, il Collegio in quella sede avrebbe valutato e deciso sul reclamo, che in effetti era stato respinto in seguito al rigetto delle domande; riguardo infine alla condanna al pagamento delle spese di giudizio, il Tribunale aveva correttamente applicato il principio della soccombenza.</p>
<p>Avverso tale sentenza il De Barbieri ha proposto ricorso per cassazione articolato in dieci motivi illustrato successivamente da una memoria; resiste con controricorso il condominio di Corso Firenze 8 in Genova.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 112 c.p.c. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla nullità della delibera per indeterminatezza; egli assume che, avendo il giudice di primo grado ritenuto l&#8217;insussistenza della legittimazione dell&#8217;attore a dedurre l&#8217;annullabilità della delibera impugnata non essendo risultato che egli avesse manifestato voto contrario in proposito, con l&#8217;atto di appello era stato denunciato un vizio di ultra petizione, non avendo il Condominio eccepito alcunché al riguardo; peraltro su tale specifica doglianza il giudice di appello non si era pronunciato; il De Barbieri censura inoltre il convincimento espresso dalla sentenza impugnata secondo cui l&#8217;indeterminatezza di una delibera può essere superata da successive integrazioni del suo oggetto.</p>
<p>Il motivo è infondato.</p>
<p>Premesso che il ricorrente non ha censurato l&#8217;affermazione del giudice di appello in ordine al fatto che&#8217; era stata dedotta l&#8217;annullabilità è non la nullità della delibera in esame, ne consegue che costituiva specifico onere del De Barbieri, ai fini della proposizione della relativa impugnazione, provare la sua qualità di condomino dissenziente.</p>
<p>Deve inoltre condividersi il convincimento del giudice di appello circa la possibilità di ovviare alla asserita indeterminatezza della delibera mediante successive integrazioni: nella fattispecie, in effetti, la decisione dell&#8217;assemblea di &#8220;dar corso ai lavori di riparazione della fognatura dove occorre&#8221; prevedeva successivi accertamenti di fatto che avrebbero suggerito in concreto la necessità di porre in essere interventi di tale natura; del resto il ricorrente non ha censurato l&#8217;ulteriore affermazione della Corte territoriale in ordine alla natura &#8220;allo stato meramente programmatica&#8221; della delibera in questione.</p>
<p>Neppure può essere condivisa la doglianza in ordine all&#8217;approvazione da parte dell&#8217;assemblea condominiale del preventivo relativo alla sostituzione del portone di ingresso nel quale non era compreso il costo delle opere murarie: é invero evidente che queste ultime, per lavoro intrinseca connessione con la fornitura e posa in opera del nuovo portone, dovevano considerarsi ricomprese nel suddetto preventivo.</p>
<p>Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli articoli 1427 e seguenti c.c., nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, lamenta il fraintendimento, da parte del giudice di appello, del motivo di gravame relativo al vizio della volontà espressa dall&#8217;assemblea per aver ritenuto, contrariamente alle premesse dalla medesima manifestate nel verbale, di aver conferito l&#8217;appalto per l&#8217;esecuzione dei lavori approvati ad un gruppo di imprese che congiuntamente avevano, assunto i relativi obblighi, mentre in realtà ciascuna impresa si era obbligata solo in ordine ai lavori di propria competenza.</p>
<p>La censura è infondata.</p>
<p>Invero la Corte territoriale ha manifestato, sia pure implicitamente, il proprio convincimento al &#8211; riguardo, ritenendo correttamente l&#8217;insussistenza di qualsiasi violazione di norma legislativa o regolamentare sul punto da parte della delibera impugnata: ed invero la circostanza addotta dal De Barbieri non é certamente idonea ad inficiare la regolarità del procedimento di formazione della volontà assembleare.</p>
<p>Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 112 c.p.c. e dell&#8217;art. 1137 c.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, assume di aver dedotto la nullità della delibera con la quale erano stati approvati i lavori relativi alla sostituzione del portone di ingresso ed alla posa in opera di cinque prese elettriche per mancata previsione di tali argomenti nell&#8217;ordine del giorno; rileva che erroneamente il giudice di appello aveva ritenuto sanato il vizio connesso al menzionato difetto di informazione circa l&#8217;oggetto della suddetta delibera per avere l&#8217;attore accettato di trattare il merito degli argomenti senza opporsi alla discussione: invero, secondo il ricorrente, tale principio non trova riscontro in alcuna norma di legge, e d&#8217;altra parte nella fattispecie dal verbale non risultava che l&#8217;esponente avesse discusso sul merito delle suddette questioni.</p>
<p>La censura è infondata.</p>
<p>Come ammesso nel ricorso dallo stesso De Barbieri, dal verbale dell&#8217;asseblea emerge che quest&#8217;ultimo ha espresso voto contrario in ordine alla approvazione dei menzionati lavori, e tale circostanza è sufficiente a ritenere che egli ha preso posizione sul merito di tali argomenti, secondo il rilievo espresso dal giudice di appello, essendo invece ininfluente la. sua mancata partecipazione alla discussione che ha proceduto la votazione; né d&#8217;altra parte il ricorrente ha censurato l&#8217;affermazione della Corte territoriale per la quale il De Barbieri aveva rinunciato, sia vizio pure implicitamente a denunciare il procedimentale in questione.</p>
<p>La doglianza sollevata é quindi priva di fondamento, posto che l&#8217;omessa indicazione di un argomento, poi deliberato, all&#8217;ordine del giorno, non può essere rilevata dal condominio dissenziente nel merito, ma che non ha eccepito l&#8217;irregolarità della convocazione (Cass. 24.8.1998 n. 8344).</p>
<p>Con il quarto motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 1120 c.c. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, lamenta che in ordine alla riparazione mediante rappezzi del pavimento dell&#8217;atrio condominiale ed alla demolizione degli stucchi alle pareti erano stati approvati dei preventivi relativi a lavori che avevano pregiudicato l&#8217;estetica ed il decoro dell&#8217;edificio condominiale; ebbene il giudice di appello aveva escluso tale evenienza senza una effettiva verifica ed indagine dello stato dei luoghi e quindi senza alcun riscontro oggettivo.</p>
<p>La censura è infondata.</p>
<p>Invero la Corte territoriale ha escluso che i lavori approvati potessero pregiudicare in maniera apprezzabile &#8220;lo stile e l&#8217;armonia dell&#8217;edificio&#8221; ai sensi dell&#8217;art. 1120 secondo comma c.c.; orbene deve in proposito ribadirsi che l&#8217;indagine volta a stabilire se, in concreto, una innovazione determini o meno alterazione del decoro architettonico del fabbricato inteso come l&#8217;insieme delle linee e delle strutture che ne Costituiscono la nota dominante ed imprimono alle varie parti dell&#8217;edificio una sua determinata ed armonica fisionomia) è demandata al giudice di merito, il cui apprezzamento sfugge al sindacato di legittimità, se congruamente motivato, come appunto nella fattispecie; del pari l&#8217;implicito convincimento del giudice di appello in ordine alla superfluità di specifiche indagini in proposito si traduce in una valutazione di fatto, come tale insindacabile in questa sede se non nei limiti sopra indicati.</p>
<p>Con il quinto motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 1109, 1137 e 1139 c.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, sostiene che la delibera assembleare del 17.3.1992 che aveva approvato preventivi per un costo complessivo superiore a lire 110.000.000 che riguardavano solo l&#8217;eliminazione dei vizi ma non la rimozione delle cause che avevano determinato il grave degrado del portone, dell&#8217;atrio, dello scalone e della galleria dell&#8217;edificio condominiale era caratterizzata da grave pregiudizio per la cosa comune e da eccesso di potere; contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, non si trattava di sindacare il merito della delibera impugnata, ma di valutare la dedotta inutilità, irrazionalità e dannosità delle opere eseguite.</p>
<p>La censura è infondata.</p>
<p>Secondo l&#8217;orientamento costante di questa Corte il sindacato dell&#8217;autorità giudiziaria sulle delibere delle assemblee condominiali non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo del potere discrezionale che l&#8217;assemblea esercita quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, si rivolge anche all&#8217;eccesso di potere, ravvisabile quando la causa della deliberazione sia falsamente deviata dal suo modo di essere, in quanto anche in tal caso il giudice non controlla l&#8217;opportunità o la convenienza della soluzione adottata dalla delibera impugnata, ma deve solo stabilire se la delibera sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell&#8217;assemblea.</p>
<p>Orbene nella fattispecie la stessa natura delle doglianze prospettate dal De Barbieri comporta il superamento dei limiti sopra delineati entro i quali possono impugnarsi le delibere assembleari, posto che la dedotta inutilità ed irrazionalità dei lavori approvati dall&#8217;assemblea condominiale attiene proprio al merito ed alla convenienza della scelta operata, come correttamente rilevato dal giudice di appello; né d&#8217;altra parte il semplice dissenso dell&#8217;attuale ricorrente in ordine alla soluzione perseguita dalla delibera impugnata può determinare la conclusione che quest&#8217;ultima abbia comportato un grave pregiudizio alla cosa comune soltanto perché le opere contestate si sarebbero rivelate del tutto inadeguate ad eliminare le cause degli inconvenienti riscontrati: anche sotto tale profilo la doglianza sollevata si incentra su profili di inopportunità della delibera medesima, e come tale è inammissibile.</p>
<p>Con il sesto motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 2043 c.c. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, lamenta che il giudice di appello erroneamente ha disatteso l&#8217;ulteriore doglianza prospettata dall&#8217;esponente relativa alla asserita illiceità della delibera impugnata in quanto generatrice di danni ai sensi dell&#8217;art. 2043 c.c.</p>
<p>La censura è infondata.</p>
<p>Infatti come già esposto il sindacato dell&#8217;autorità giudiziaria sulle delibere delle assemblee condominiali riguarda soltanto la verifica di legittimità di esse in riferimento alle norme di legge o del regolamento condominiale; fuori di tale ambito non è quindi possibile configurare le delibere assembleari come fatto illecito (caratterizzato quindi dall&#8217;elemento dell&#8217;antigiuridicità) fonte di responsabilità ex art. 2043 c.c.</p>
<p>Con il settimo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 1121 c.c. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, censura la statuizione del giudice di appello che aveva disatteso la doglianza relativa alla eccessiva gravosità della spesa relativa alla verniciatura delle pareti in base al preventivo approvato.</p>
<p>Al riguardo è agevole osservare che tale censura attiene sicuramente a profili di merito e di opportunità della delibera impugnata, e pertanto è inammissibile sulla base delle argomentazioni precedentemente svolte in sede di esame del quinto motivo.</p>
<p>Con l&#8217;ottavo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 1105 c.c. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, assume che erroneamente il giudice di appello aveva ritenuto l&#8217;infondatezza della domanda con la quale l&#8217;esponente aveva chiesto la condanna del condominio ad eseguire le opere necessarie alla eliminazione delle cause dei vizi riscontrati: invero dopo qualche tempo dall&#8217;esecuzione dei lavori approvati dall&#8217;assemblea condominiale, l&#8217;originaria situazione di degrado si era nuovamente riproposta, cosicché l&#8217;omessa adozione dei provvedimenti necessari alla amministrazione della cosa comune (tra cui anche la rimozione delle cause dei danni verificatisi), aveva legittimato il ricorso all&#8217;autorità giudiziaria.</p>
<p>La censura è infondata.</p>
<p>Il richiamo all&#8217;art. 1105 quarto comma è infatti erroneo, posto che la disposizione ora richiamata presuppone il ricorso alla autorità giudiziaria in ipotesi tutte riconducibili ad una situazione di assoluta inerzia in ordine alla concreta ed effettiva amministrazione della cosa comune (per mancata assunzione dei provvedimenti a tal fine necessari, o per assenza di una maggioranza ovvero per difetto di esecuzione della deliberazione adottata); nella fattispecie, invece, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, l&#8217;assemblea condominiale aveva approvato i lavori considerati necessari alla manutenzione delle parti comuni dell&#8217;edificio, cosicché l&#8217;intervento dell&#8217;autorità giudiziaria in tal caso si risolverebbe in una inammissibile ingerenza nella gestione condominiale ed in una sovrapposizione alla volontà assembleare.</p>
<p>Con il nono motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa interpretazione degli articoli al 178 e 699 c.p.c., assume che al giudice di appello era stato prospettato che il Presidente istruttore aveva deciso autonomamente, sottraendoli alla cognizione del Tribunale, sia il reclamo avverso la reiezione dell&#8217;istanza di sospensione della delibera condominiale, sia il ricorso per l&#8217;accertamento tecnico preventivo dello stato dei luoghi; ebbene la Corte territoriale aveva ritenuto legittimo il rigetto del reclamo con motivazione inconferente, mentre aveva omesso di pronunciare sul secondo profilo della doglianza avanzata.</p>
<p>La censura è infondata.</p>
<p>Il giudice di appello in effetti ha correttamente ritenuto che, essendo la causa già stata rimessa al Collegio per la decisione allorché il De Barbieri aveva proposto reclamo avverso il provvedimento di rigetto della istanza di sospensione della delibera condominiale, in quella sede il Collegio avrebbe esaminato il reclamo medesimo, che poi è stato respinto a seguito del rigetto delle domande attrici; ed è evidente che le stesse considerazioni devono, essere estese anche per quanto riguarda il ricorso per accertamento tecnico preventivo.</p>
<p>Infine con l&#8217;ultimo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa interpretazione dell&#8217;art. 92 c.p.c. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, censura la statuizione della sentenza impugnata che ha respinto la doglianza del De Barbieri in ordine alla sua condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado; il ricorrente ritiene che, pur riconoscendo legittima la delibera impugnata, la inutilità della spesa approvata, ammessa dallo stesso Tribunale avrebbe dovuto suggerire una compensazione delle spese processuali per giusti motivi.</p>
<p>Anche tale censura è infondata.</p>
<p>Il giudice di appello ha infatti confermato sul punto la decisione del Tribunale di Genova ritenendo correttamente che la condanna del De Barbieri al pagamento delle spese di giudizio si configurava come la puntuale conseguenza della applicazione del principio della soccombenza; ed è evidente che le considerazioni svolte in questa sede dal ricorrente non possono scalfire la legittimità di tale convincimento.</p>
<p>Il ricorso deve pertanto essere rigettato; le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte:<br />
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di cui lire 132.700 per spese e lire 3.000.000 per onorari di avvocato.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 10 agosto 2009 n. 18192</title>
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		<pubDate>Sun, 27 Oct 2013 09:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Validità della Delibera]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[impugnazione delle delibere]]></category>
		<category><![CDATA[rimborso spese]]></category>
		<category><![CDATA[spese non autorizzate]]></category>
		<category><![CDATA[validità delle delibere]]></category>

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		<description><![CDATA[LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIOLA Roberto &#8211; Presidente - Dott. SCHERILLO Giovanna &#8211; Consigliere - Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto &#8211; Presidente -<br />
Dott. SCHERILLO Giovanna &#8211; Consigliere -<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere -<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>Avv. F.A., rappresentata e difesa da se medesima a norma dell&#8217;art. 86 cod. proc. civ., elettivamente domiciliata nello studio dell&#8217;Avv. Giovanna Sebastio in Roma, via Germanico, n. 109;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell&#8217;amministratore, rappresentato e difeso, in forza di</p>
<p>procura speciale in calce al controricorso, dall&#8217;Avv. CIRLA Augusto, elettivamente domiciliato presso lo studio Sinacta &#8211; avvocati e commercialisti associati in Roma &#8211; via Monte Zebio, n. 1;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>e sul ricorso proposto da:</p>
<p>P.C., C.U., D.N.A., D.N. D. e D.N.G., rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall&#8217;Avv. F.A., elettivamente domiciliati nello studio dell&#8217;Avv. Giovanna Sebastio in Roma, via Germanico, n. 109;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell&#8217;amministratore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall&#8217;Avv. Augusto Cirla,</p>
<p>elettivamente domiciliato presso lo studio Sinacta &#8211; avvocati e commercialisti associati in Roma &#8211; via Monte Zebio, n. 1;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza della Corte d&#8217;appello di Milano depositata il 14 febbraio 2007.</p>
<p>Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 21 maggio 2009 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;</p>
<p>udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>1. &#8211; Con atto di citazione notificato il 6 aprile 2001, i condomini F.A., P.C., C.U., D.N. A., D.N.D. e D.N.G. convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano il Condominio (OMISSIS), chiedendo la declaratoria di nullità o l&#8217;annullamento della Delib. assemblea condomini 9 marzo 2001, recante l&#8217;approvazione del consuntivo delle spese di gestione dell&#8217;esercizio 1 gennaio -  31 dicembre 2000 e del relativo piano di ripartizione, per i seguenti motivi: 1) nel verbale dell&#8217;assemblea in questione non erano indicati i nominativi dei condomini che avevano votato a favore della deliberazione impugnata, con i relativi millesimi; 2) la deliberazione medesima in effetti aveva riportato voti favorevoli inferiori al minimo di legge, considerato che nella asserita maggioranza di 357,55 millesimi erano stati conteggiati illegittimamente quelli spettanti a 25 condomini che avevano delegato l&#8217;amministratore, anch&#8217;egli condomino, il cui operato era in discussione; inoltre, era stata considerata come votante a favore la condomina Ci.Ba. quale delegante al condomino Ca., mentre la stessa aveva conferito la delega all&#8217;attrice F., la quale aveva espresso voto contrario; 3) erano state approvate spese di acquisto e fiori e arbusti per il giardino condominiale per L. 13.000.000 non autorizzate e senza la maggioranza richiesta dall&#8217;art. 1136 c.c., comma 5, trattandosi di spese voluttuarie e gravose.</p>
<p>Il Condominio si costituiva e chiedeva il rigetto della proposta impugnazione.</p>
<p>Il Tribunale, con sentenza in data 12 marzo 2004, rigettò le domande, rilevando: che il verbale assembleare conteneva indicazioni sufficienti &#8211; condomini partecipanti (in proprio o per delega) all&#8217;assemblea con relativi millesimi e condomini che avevano espresso voto contrario &#8211; per accertare con sicurezza con quale maggioranza la deliberazione attinente al consuntivo era stata approvata; che correttamente erano stati conteggiati ai fini della determinazione della maggioranza i voti espressi per delega dal condomino amministratore, mentre il voto espresso per sè dal medesimo e quello erroneamente considerato a favore della condomina Ci. non erano determinanti; che l&#8217;assemblea dei condomini aveva il potere di approvare spese &#8211; quali quelle di giardinaggio contestate &#8211; non preventivamente autorizzate; che tali spese, tenuto conto dell&#8217;importo globale del consuntivo (L. 851.000.000) e del valore e dell&#8217;importanza dell&#8217;edificio, non potevano reputarsi gravose; che i motivi d&#8217;impugnazione dedotti dagli attori in relazione alle voci attinenti a spese di cui l&#8217;amministratore aveva chiesto il rimborso ed a varie irregolarità di redazione del verbale erano infondati.</p>
<p>2. &#8211; Con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 14 febbraio 2007 la Corte d&#8217;appello di Milano ha dichiarato inammissibili le domande proposte da F.A., P. C., C.U., D.N.A., D.N.D. e D.N.G. per la prima volta in secondo grado, ha respinto il gravame proposto dai suddetti ed ha condannato gli appellanti in solido al rimborso delle spese del grado.</p>
<p>2.1. &#8211; A tali conclusioni la Corte territoriale è pervenuta sulla base delle seguenti considerazioni:</p>
<p>tutte le domande degli appellanti diverse da quelle (alternative) di accertamento della nullità o di annullamento della Delib. 9 marzo 2001 di approvazione del rendiconto dell&#8217;esercizio 2000 &#8211; le uniche proposte in primo grado &#8211; sono inammissibili ai sensi dell&#8217;art. 345 cod. poc. civ.; il motivo d&#8217;impugnazione contro detta deliberazione con il quale si deduce l&#8217;eccesso di potere dell&#8217;assemblea, che ne comporterebbe, se fondato, (non la nullità, ma) l&#8217;annullamento, per avere questa approvato spese &#8211; telefoniche e informatiche &#8211; asseritamente estranee alla gestione condominiale, è tardivo e quindi inammissibile, perchè introdotto nel giudizio di primo grado nella memoria in data 29 marzo 2002, oltre il termine di decadenza di cui all&#8217;art. 1137 cod. civ., comma 3; trattasi, comunque, di spese di importo modesto e la contestazione degli appellanti è sfornita di prova; il verbale assembleare in questione, contenente l&#8217;elenco di tutti i condomini presenti, personalmente o per delega, con l&#8217;indicazione dei rispettivi millesimi, e l&#8217;indicazione di tutti i condomini votanti contro la deliberazione di approvazione del condominio, consente di stabilire con sicurezza, per differenza, quali condomini hanno espresso voto favorevole e quindi di verificare se la deliberazione stessa &#8211; come in effetti è avvenuto &#8211; abbia riportato il numero di voti minimo richiesto dall&#8217;art. 1136 cod. civ., comma 3, applicabile nella specie trattandosi di assemblea di seconda convocazione;</p>
<p>il conflitto potenziale di interessi tra L.G., condomino rivestente la carica di amministratore e quindi autore del rendiconto contestato, e l&#8217;ente condominiale, relativamente all&#8217;approvazione del rendiconto medesimo, era palese ai numerosi condomini che hanno delegato il predetto a partecipare in loro nome e conto alla riunione assembleare; e poichè gli stessi hanno ricevuto preventivamente, al pari di tutti gli altri condomini, copia del consuntivo in questione, deve reputarsi che in concreto essi lo abbiano condiviso e ritenuto conforme agli interessi non soltanto loro esclusivi, ma anche della collettività condominiale, come confermato dalle attestazioni in atti; i soli voti erroneamente computati in favore della deliberazione in oggetti sono stati quelli del L. in proprio, in conflitto di interessi, e della condomina Ci., che sono però irrilevanti ai fini della validità della deliberazione; le spese attinenti al giardino, per L. 13.000.000, sono state legittimamente approvate dall&#8217;assemblea, unitamente a tutte le altre voci del rendiconto dell&#8217;esercizio 2000, con la maggioranza richiesta dall&#8217;art. 1136 cod. civ., comma 3, trattandosi di spese di gestione non gravose nè &#8220;cospicue&#8221;, non importa se di carattere ordinario o straordinario, del giardino comune, non richiedenti la speciale maggioranza prescritta per le innovazioni, a nulla rilevando, inoltre, che esse non fossero state preventivamente autorizzate dall&#8217;assemblea condominiale.</p>
<p>3. &#8211; Per la cassazione della sentenza della Corte d&#8217;appello F. A., da un lato, e P.C., C.U., D.N. A., D.N.D. e D.N.G., dall&#8217;altro, hanno proposto separati ricorsi, con atti notificati, rispettivamente, il 14 marzo ed il 10 maggio 2007, sulla base, ciascuno, di quattro motivi, di analogo tenore.</p>
<p>Ad entrambi i ricorsi, ha resistito, con controricorso, il Condominio.</p>
<p>L&#8217;Avv. F. ha depositato una memoria illustrativa in prossimità dell&#8217;udienza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>1. &#8211; Preliminarmente, il ricorso principale (Avv. F.) ed il ricorso incidentale ( P. ed altri) devono essere riuniti, a norma dell&#8217;art. 335 cod. proc. civ., essendo entrambe le impugnazioni riferite alla stessa sentenza.</p>
<p>2. &#8211; Sempre in via preliminare, deve respingersi la deduzione formulata dalla ricorrente principale con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ., che ha chiesto prendersi atto del sopravvenuto giudicato esterno rappresentato da due sentenze (del Tribunale di Milano, la n. 9818 del 14 agosto 2007, e della Corte d&#8217;appello di Milano, la n. 1144 del 23 aprile 2008) con cui, su ricorso dell&#8217;Avv. F., sono state annullate, per violazione dell&#8217;art. 1136 cod. civ., deliberazioni assunte dall&#8217;assemblea del medesimo Condominio.</p>
<p>Dette sentenze, invero, non hanno riferimento al medesimo rapporto giuridico che viene in rilievo nell&#8217;attuale controversia, perchè riguardano o diverse delibere assembleari (quelle assunte nelle sedute del 28 marzo 2003, del 1 aprile 2004, del 3 marzo 2000 e del 14 aprile 2002) o la stessa delibera assembleare di cui qui si discute (quella del 9 marzo 2001), ma impugnata (e dichiarata nulla) per motivi diversi da quelli all&#8217;esame del presente giudizio (vale a dire, per avere approvato e ripartito tra i condomini, nel consuntivo per l&#8217;anno 2000, spese concernenti le mance elargite a terzi, le corone funerarie in suffragio dei condomini defunti e gli oneri accessori di un condomino moroso).</p>
<p>3. &#8211; Passando allo scrutinio del primo motivo del ricorso Avv. F. e del secondo motivo del ricorso P. ed altri &#8211; riferiti alla statuizione con cui è stato dichiarato inammissibile il motivo di impugnazione contro la deliberazione dell&#8217;assemblea, per avere questa approvato spese, telefoniche ed informatiche, estranee alla gestione condominiale -, con essi si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e artt. 1137 e 1421 cod. civ.. Si pone il quesito se possa ritenersi conforme all&#8217;art. 112 cod. proc. civ. ritenere tardiva la domanda di annullamento/nullità di una delibera assembleare (per asserito verificarsi della decadenza di cui all&#8217;art. 1137 c.c., comma 3) con la quale, sin dall&#8217;atto di citazione, venga denunciata l&#8217;illegittimità della ratifica a consuntivo di spese estranee alla gestione della cosa comune e sulla quale, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, il convenuto prenda specifica posizione producendo documentazione a supporto; se le spese estranee alla gestione comune, ratificate a consuntivo, non diano semmai luogo ad una ipotesi di nullità della delibera ex art. 1421 cod. civ., rilevabile d&#8217;ufficio in ogni stato e grado del procedimento, e perciò svincolata dal termine di decadenza di cui all&#8217;art. 1137 cod. civ., comma 3.</p>
<p>3.1. &#8211; L&#8217;uno e l&#8217;altro motivo &#8211; da esaminare congiuntamente, stante l&#8217;identico tenore &#8211; sono fondati, nei termini di seguito precisati.</p>
<p>Il principio di diritto da cui occorre muovere &#8211; e che la Corte di merito ha disatteso &#8211; è che deve considerarsi nulla, e non già semplicemente annullabile, la delibera dell&#8217;assemblea di condominio che ratifichi una spesa assolutamente priva di inerenza alla gestione condominiale, non rilevando in senso contrario che l&#8217;importo della stessa sia modesto in rapporto all&#8217;elevato numero dei condomini e alla entità complessiva del rendiconto (cfr. Cass., Sez. 2, 11 dicembre 1992, n. 13111, e Cass., Sez. Un., 7 marzo 2005, n. 4806).</p>
<p>Nella specie, tra l&#8217;altro, contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, gli attori, sin dall&#8217;atto di citazione, hanno indicato, tra le ragioni di nullità della delibera, il fatto che questa avesse addebitato ai condomini le spese del telefono privato dell&#8217;amministratore nonchè le spese di una licenza di software acquistata in proprio dall&#8217;amministratore.</p>
<p>Inoltre, la motivazione con cui la Corte territoriale ha comunque, e ad abundantiam, respinto nel merito la domanda (l&#8217;essere la contestazione &#8220;sfornita di prova&#8221;), è apodittica e non consente di ripercorrere e di controllare l&#8217;iter decisionale seguito dal giudice del merito, tanto più alla luce del fatto che è stata prodotta in giudizio la fattura, proveniente da un soggetto &#8211; la moglie dell&#8217;amministratore &#8211; non risultante tra i fornitori del condominio, genericamente addebitante al condominio la relativa spesa, senza idonee pezze giustificative.</p>
<p>4. &#8211; Il secondo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale (violazione o falsa applicazione degli artt. 1136 e 1137 cod. civ. e vizio di motivazione) pongono il seguente quesito di diritto: se sia conforme agli artt. 1136 e 1137 cod. civ. ritenere che, in caso di omessa indicazione nel verbale, oltre che del numero complessivo dei partecipanti al condominio, anche dell&#8217;indicazione nominatisi dei condomini che hanno votato a favore dell&#8217;approvazione del consuntivo, in un&#8217;assemblea non totalitaria, e quindi nell&#8217;impossibilità addirittura di riscontrare la presenza del numero legale, una delibera possa considerarsi validamente adottata per differenza, basandosi sulla sola indicazione dei condomini presenti in assemblea che hanno votato contro o che si sono astenuti.</p>
<p>4.1. &#8211; Nello scrutinio di tali motivi, non può trovare ingresso in questa sede la censura con cui si denuncia che il verbale dell&#8217;assemblea condominiale difetterebbe della indicazione, altresì, del numero complessivo dei partecipanti al condominio.</p>
<p>Sotto questo aspetto, infatti, la doglianza è nuova. Risulta dallo stesso svolgimento del processo ricapitolato nella sentenza impugnata e dagli atti di causa (in particolare, dalla citazione introduttiva davanti al Tribunale di Milano) che i ricorrenti hanno agito in giudizio deducendo, quale ragione di nullità del verbale, unicamente il fatto che in esso non sono riprodotti &#8220;i nomi dei partecipanti assenzienti&#8221;, precisandosi che &#8220;dalla omessa indicazione nominativa dei singoli condomini favorevoli (e di quelli contrari) e delle rispettive quote di partecipazione al condominio e dall&#8217;omessa riproduzione di tali elementi nel relativo verbale discende l&#8217;esclusione della validità della delibera assembleare priva di quegli elementi indispensabili ai fini della verifica della legittima approvazione della delibera stessa&#8221;.</p>
<p>Per il resto, i sopra compendiati motivi sono infondati.</p>
<p>L&#8217;art. 1136 cod. civ. dispone, ai commi 2, 3, 4, 5 e 7, che le deliberazioni delle assemblee dei condomini debbono approvarsi con un numero di voti che rappresenti la maggioranza, semplice o qualificata, dei partecipanti al condominio intervenuti nella riunione e del valore dell&#8217;edificio e che delle deliberazioni deve redigersi il verbale.</p>
<p>La norma indicata non prevede espressamente che, ai fini della validità delle deliberazioni adottate, debbono individuarsi, riproducendoli nel verbale, i nomi dei singoli partecipanti alla votazione, assenzienti e dissenzienti, ed i valori delle rispettive quote millesimali.</p>
<p>Tuttavia l&#8217;individuazione dei partecipanti assenzienti e dissenzienti è certamente essenziale.</p>
<p>Difatti, nelle maggioranze richieste per la validità delle approvazione delle deliberazioni &#8211; come per la validità della costituzione stessa dell&#8217;assemblea &#8211; convergono, oltre all&#8217;elemento personale (i partecipanti al condominio), quello reale (la quota proporzionale dell&#8217;edificio espressa in millesimi che può variare in relazione al valore delle singole unità immobiliari); ed il potere di impugnazione è riservato ai condomini dissenzienti o assenti.</p>
<p>E&#8217; pertanto indispensabile individuare nominatim i condomini assenzienti e dissenzienti al fine della verifica dell&#8217;esistenza della maggioranza prescritta con riferimento all&#8217;elemento reale. La verifica dell&#8217;esistenza o non del quorum prescritto con riferimento al valore dell&#8217;edificio postula, infatti, l&#8217;indicazione nominativa dei condomini che hanno approvato la delibera.</p>
<p>Quanto all&#8217;altro profilo, il voto produce effetti rilevanti oltre la deliberazione, essendone consentita l&#8217;impugnazione ai condomini dissenzienti (ed agli assenti, che peraltro già risultano individuati all&#8217;esito delle operazioni preliminari dirette alla verifica della regolare costituzione dell&#8217;assemblea): così che occorre fin dal momento della espressione del voto indicare i partecipanti al condominio legittimati ad impugnare la deliberazione.</p>
<p>Non mancano altre ragioni per le quali si rende necessaria l&#8217;identificazione dei condomini assenzienti e dissenzienti. Viene al riguardo in considerazione l&#8217;innegabile interesse dei partecipanti a valutare l&#8217;esistenza di un eventuale conflitto di interessi, possibile solo con la individuazione della manifestazione del voto, atteso che, mancando questa, non è dato conoscere se i voti, favorevoli o contrari, provengano da differenti valutazioni dell&#8217;interesse comune o da un interesse proprio dei singoli in contrasto con l&#8217;interesse comune.</p>
<p>Muovendo da queste premesse, la giurisprudenza di questa Corte, al quale il Collegio intende dare continuità, ha ritenuto: (a) che non è conforme alla disciplina indicata omettere di riprodurre nel verbale l&#8217;indicazione nominativa dei singoli condomini favorevoli e contrari e le loro quote di partecipazione al condominio, limitandosi a prendere atto del risultato della votazione, in concreto espresso con la locuzione &#8220;l&#8217;assemblea, a maggioranza, ha deliberato&#8221; (Sez. 2, 19 ottobre 1998, n. 10329; Sez. 2, 29 gennaio 1999, n. 810); (b) che la mancata verbalizzazione del numero dei condomini votanti a favore o contro la delibera approvata, oltre che dei millesimi da ciascuno di essi rappresentati, invalida la delibera stessa, impedendo il controllo sulla sussistenza di una delle maggioranze richieste dall&#8217;art. 1136 cod. civ., nè potendo essere attribuita efficacia sanate alla mancata contestazione, in sede di assemblea, della inesistenza di tale quorum da parte del condomino dissenziente, a carico del quale non è stabilito, al riguardo, alcun onere a pena di decadenza (Sez. 2, 22 gennaio 2000, n. 697); (c) che è annullabile la delibera il cui verbale contenga omissioni relative alla individuazione dei singoli condomini assenzienti, dissenzienti, assenti o al valore delle rispettive quote (Sez. Un., 7 marzo 2005, n. 4806, cit.).</p>
<p>Il caso in esame &#8211; nel quale si controverte, nei limiti in cui i motivi sono scrutinabili nel merito, della legittimità o meno del verbale in cui è omessa l&#8217;indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore dell&#8217;approvazione del consuntivo &#8211; è diverso da quelli alla base dei richiamati precedenti di questa Corte, intervenuti in fattispecie nelle quali il verbale assembleare non conteneva indicazioni sufficienti per verificare la sussistenza dei quorum costitutivi e deliberativi minimi prescritti dal citato art. 1136 cod. civ. nè per stabilire chi avesse votato a favore o chi avesse votato contro l&#8217;approvazione della deliberazione.</p>
<p>Difatti, la Corte di merito ha accertato che il verbale dell&#8217;assemblea ordinaria del 9 marzo 2001 del Condominio (OMISSIS), riunita in seconda convocazione per deliberare, tra l&#8217;altro, sull&#8217;esame e sull&#8217;approvazione del consuntivo dell&#8217;anno 2000 e sul relativo riparto, contiene i seguenti dati: l&#8217;elenco dei condomini che hanno rilasciato delega, con l&#8217;indicazione del nome del rappresentante di ciascuno e del valore delle rispettive quote; l&#8217;elenco dei condomini presenti, con i relativi millesimi; l&#8217;elenco nominativo di tutti i condomini che si sono astenuti e di coloro che hanno votato contro l&#8217;approvazione della delibera, con l&#8217;indicazione delle quote rappresentate dal totale sia degli astenuti che dei contrari; l&#8217;indicazione del numero dei condomini favorevoli, con la relativa quota proporzionale dell&#8217;edificio espressa in millesimi.</p>
<p>Tale essendo la situazione di fatto accertata, correttamente la Corte territoriale ha fatto applicazione del principio secondo cui, in tema di delibere di assemblee condominiali, non è annullabile la delibera il cui verbale, ancorchè non riporti l&#8217;indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, tuttavia contenga, tra l&#8217;altro, l&#8217;elenco di tutti i condomini presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi, e nel contempo rechi l&#8217;indicazione, nominatisi, dei condomini che si sono astenuti e che hanno votato contro e del valore complessivo delle quote millesimali di cui gli uni e gli altri sono portatori, perchè tali dati consentono di stabilire con sicurezza, per differenza, (quanti e) quali condomini hanno espresso voto favorevole ed il valore dell&#8217;edificio da essi rappresentato, nonchè di verificare che la deliberazione stessa abbia in effetti superato il quorum richiesto dall&#8217;art. 1136 cod. civ..</p>
<p>5. &#8211; Il terzo mezzo dell&#8217;uno e dell&#8217;altro ricorso censura violazione e falsa applicazione degli artt. 1136, 1137, 1394, 2373 e 2391 cod. civ., nonchè omessa pronuncia su punto decisivo della controversia.</p>
<p>Per i ricorrenti contrasta con le norme suindicate ritenere che il conflitto di interessi tra deleganti e delegato sia escluso dal semplice fatto che i deleganti, per avere ricevuto preventivamente un generico consuntivo della gestione, abbiano automaticamente condiviso e ritenuto conforme agli interessi non soltanto loro esclusivi, ma anche della collettività condominiale, quanto in tale consuntivo inserito, senza prendere in considerazione se quanto ratificato a consuntivo inerisse o meno alla gestione della cosa comune, ossia senza verificare se la spesa ratificata fosse stata operata nell&#8217;interesse della gestione condominiale.</p>
<p>I ricorrenti in via incidentale, al riguardo, denunciano altresì la violazione dell&#8217;art. 2697 cod. civ., e pongono il quesito se possa considerarsi come prova sulla quale fondare la decisione del giudizio una serie di dichiarazioni redatte al ciclostile, provenienti da soggetti terzi, di cui sia stata contestata in giudizio la effettiva riferibilità e provenienza.</p>
<p>5.1. &#8211; La censura articolata con il terzo mezzo del ricorso principale e del ricorso incidentale è infondata, perchè la Corte d&#8217;appello si è attenuta al principio &#8211; costante nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, 22 luglio 2002, n. 10683; Sez. 2, 25 novembre 2004, n. 22234) &#8211; secondo cui, in caso di conflitto di interessi fra un condomino ed il condominio, qualora il condomino in conflitto di interessi sia stato delegato da altro condomino ad esprimere il voto in assemblea, la situazione di conflitto che lo riguarda non è estensibile aprioristicamente al rappresentato, ma soltanto allorchè si accerti, in concreto, che il delegante non era a conoscenza di tale situazione, dovendosi, in caso contrario, presumere che il delegante, nel conferire il mandato, abbia valutato anche il proprio interesse &#8211; non personale ma quale componente della collettività &#8211; e lo abbia ritenuto conforme a quello portato dal delegato.</p>
<p>Nel caso di specie, la sentenza impugnata, motivando ampiamente al riguardo con argomentazioni prive di mende logiche e giuridiche, ha rilevato che &#8211; in considerazione della natura e dell&#8217;oggetto dell&#8217;ordine del giorno, recante l&#8217;esame e l&#8217;approvazione del consuntivo &#8211; il conflitto potenziale di interessi tra L. G., condomino rivestente la carica di amministratore e quindi di autore del rendiconto contestato, e l&#8217;ente condominiale, relativamente all&#8217;approvazione del rendiconto medesimo, era palese ai numerosi condomini che hanno delegato il predetto a partecipare in loro nome e conto alla riunione assembleare.</p>
<p>Non rileva che, con l&#8217;approvazione del rendiconto, fossero sottoposte alla ratifica dell&#8217;assemblea anche spese, effettuate dall&#8217;amministratore, prive di formale preventiva autorizzazione, perchè la Corte d&#8217;appello, avendo sottolineato che i condomini deleganti (al pari di tutti gli altri condomini) avevano ricevuto copia del consuntivo in questione, ha evidentemente inteso considerare che essi erano facilmente in grado di percepire la situazione di conflitto, anche, se del caso, prendendo visione presso l&#8217;amministratore stesso di tutti i documenti giustificativi delle spese esposte nel rendiconto, così pervenendo alla conclusione che, nel dare mandato all&#8217;amministratore di rappresentarli, i deleganti abbiano anche valutato il proprio interesse di componenti della collettività condominiale, ritenendolo conforme a quello portato dal delegato.</p>
<p>Nè è esatto quanto prospettato dai ricorrenti incidentali nel quesito di diritto che conclude la censura, che cioè la Corte di merito abbia considerato le attestazioni scritte provenienti dai condomini deleganti come prova sulla quale fondare la decisione della non estensione ai condomini rappresentati del conflitto di interessi riguardante il rappresentante. Difatti, la Corte d&#8217;appello si è limitata, sotto questo profilo, a desumere da tali documenti scritti un mero elemento indiziario di conferma di quanto già aliunde ricavato.</p>
<p>6. &#8211; Il quarto motivo di entrambi i ricorsi &#8211; relativo alla statuizione sulle spese per il giardino &#8211; prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 1134, 1135 e 1136 cod. civ., nonchè omessa o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio.</p>
<p>Secondo i ricorrenti, ove colui che ha effettuato unilateralmente spese straordinarie di rilevante entità, non preventivamente autorizzate dall&#8217;assemblea, rivesta contemporaneamente la qualifica di condomino e di amministratore del condominio, non è conforme alle norme evocate prescindere totalmente dal requisito dell&#8217;urgenza o dell&#8217;impellenza dell&#8217;intervento, dando esclusivo rilievo all&#8217;avvenuta ratifica a consuntivo dell&#8217;ingente spesa da parte dell&#8217;assemblea, così ponendola a carico della collettività, oltretutto senza nemmeno avere modo di poter verificare, in base ai dati contenuti nel verbale dell&#8217;assemblea, l&#8217;effettiva sussistenza delle maggioranze richieste dalla legge.</p>
<p>In particolare, i ricorrenti in via incidentale pongono altresì il quesito se spese straordinarie di rilevante entità, non preventivamente autorizzate dall&#8217;assemblea, che siano state dichiaratamente affrontate dall&#8217;amministratore come spese miranti all&#8217;ostentazione ed allo sfoggio, possano essere ratificate con la maggioranza richiesta dall&#8217;art. 1136 cod. civ., comma 3, o non richiedano piuttosto la maggioranza stabilita dal cit. art. 1136 c.c., comma 2, rientrando nella previsione del comma 4 della medesima disposizione.</p>
<p>6.1. &#8211; Occorre premettere che, confermando la valutazione del Tribunale, la Corte d&#8217;appello, con motivazione ed esente da vizi logici e giuridici, ha accertato che le spese attinenti alla manutenzione del giardino comune non rientrano tra le innovazioni e non possono essere considerate gravose.</p>
<p>Tanto premesso, la censura sopra compendiata, articolata con entrambi i ricorsi, è infondata.</p>
<p>Le spese impreviste e straordinarie rispondono all&#8217;esigenza della gestione condominiale e, come tali, rientrano nel più ampio ambito oggettivo delle spese occorrenti per il godimento e la conservazione delle parti comuni dell&#8217;edificio.</p>
<p>In relazione a tale esigenza, l&#8217;assemblea condominiale, atteso il carattere meramente esemplificativo delle attribuzioni ad essa riconosciute dall&#8217;art. 1135 cod. civ., può deliberare, quale organo destinato ad esprimere la volontà collettiva dei partecipanti, qualunque provvedimento, anche non previsto dalla legge o dal regolamento di condominio, sempre che non si tratti di provvedimenti volti a perseguire una finalità extracondominiale .</p>
<p>E poichè &#8211; a differenza di quanto stabilito dall&#8217;art. 1134 cod. civ. per ciò che riguarda le spese effettuate dal condomino per le cose comuni senza autorizzazione &#8211; l&#8217;art. 1135 c.c., comma 2, non contiene l&#8217;espresso divieto di rimborsare le spese non urgenti, non contemplate in un preventivo approvato, sostenute dall&#8217;amministratore nell&#8217;interesse comune, nulla impedisce all&#8217;assemblea dei condomini, pur in mancanza di una preventiva approvazione del progetto di spesa per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle cose comuni, di approvare successivamente le spese sostenute dall&#8217;amministratore, sempre che si tratti di spese oggettivamente utili.</p>
<p>In questo senso è orientata la giurisprudenza di questa Corte, la quale, attesi i poteri sovrani di cui dispone l&#8217;assemblea in tema di gestione del condominio, ritiene che nulla si opponga a che la stessa possa procedere alla ratifica di una spesa effettuata dall&#8217;amministratore, che consideri comunque utile, anche quando manchi il requisito dell&#8217;urgenza (Cass., Sez. 2, 14 giugno 1992, n. 6896; Cass., Sez. 2, 7 febbraio 2008, n. 2864).</p>
<p>Conclusivamente, deve affermarsi il principio per cui, con riguardo alle spese, di manutenzione ordinaria e straordinaria delle cose comuni, che l&#8217;amministratore abbia effettuato senza preventiva approvazione del relativo progetto, l&#8217;assemblea ben può riconoscerne vantaggiosa l&#8217;opera, ancorchè non indifferibile ed urgente, ed approvarne la relativa spesa, purchè oggettivamente utile per il condominio e non voluttuaria nè gravosa, restando la preventiva formale deliberazione di esecuzione dell&#8217;opera utilmente surrogata dall&#8217;approvazione del consuntivo della stessa e dalla conseguente ripartizione del relativo importo tra i condomini.</p>
<p>7. &#8211; Per effetto dell&#8217;accoglimento del primo motivo del ricorso principale e del secondo motivo del ricorso incidentale, la sentenza impugnata è cassata.</p>
<p>La causa deve essere rinviata alla Corte d&#8217;appello di Milano, che la deciderà in diversa composizione.</p>
<p>Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale, e rigetta gli altri motivi; cassa, in relazione alla censura accolta, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d&#8217;appello di Milano, in diversa composizione.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 maggio 2009.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2009.</p>
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